ACG 425 (2017) Indagine_preliminare_it.docx

2. ORIENTAMENTI E DIRETTIVE



2.1. Indagine preliminare: note per il procedimento


Don Francesco CEREDA

Vicario del Rettor Maggiore




Con frequenza giungono al Vicario del Rettor Maggiore o all’Ufficio giuridico richieste da parte degli Ispettori o Vicari ispettoriali su come procedere quando perviene loro notizia della condotta di un confratello, riconducibile alla tipologia del delitto canonico (crimen)1.


Questo è un buon segno; infatti si può constatare come si stia sempre più consolidando una prassi e un procedimento canonicamente corretto di fronte a un’accusa riguardante un confratello. Anche questo aspetto fa parte della cultura della legalità e del senso di giustizia che, come Salesiani, siamo sempre chiamati a promuovere. Tale procedimento si chiama indagine preliminare; essa ha lo scopo di fare chiarezza e verità di fronte a una accusa.


L’indagine preliminare prevista in questi casi, è regolata dai cann. 1717-1719 del Codice di Diritto Canonico. Essa costituisce il procedimento a cui ricorrere anche nella fase istruttoria richiesta dal can. 695 riguardante la dimissione obbligatoria di un religioso e dal can. 696 CIC riguardante la dimissione di un religioso a giudizio del Superiore. Essa dà sicurezza giuridica alle decisioni del Superiore stesso.


A tale scopo, è stato preparato un Vademecum contenente la normativa canonica e le indicazioni per il procedimento da seguire, per qualsiasi segnalazione di una violazione esterna di una legge canonica o di un precetto muniti di pena. Le indicazioni contenute nel Vademecum sono di carattere generale; dovranno essere integrate con le prescrizioni più dettagliate, eventualmente emanate dalle singole Conferenze Episcopali e nel pieno rispetto della legislazione civile di ciascun Paese.


Tale Vademecum sarà inviato prossimamente agli Ispettori. Si riporta di seguito lo schema del documento, affinché ogni confratello possa essere a conoscenza del procedimento.



1. Prima fase: notitia criminis e avvio del procedimento


Il procedimento viene avviato a seguito dell’emergere di una notitia criminis riguardante un confratello. La prima fase si articola in vari momenti ed atti conseguenti.


1.1 La notitia criminis: modalità di emersione

1.2 Prima valutazione sulla fondatezza della notizia e obbligo di avvio dell’indagine

1.3 Atti preparatori dell’indagine: nomina dell’Istruttore e del Notaio

1.4 Misure cautelari eventuali


2. Seconda fase. L’indagine

In questa seconda fase, l’Istruttore assistito dal Notaio, raccoglie le informazioni necessarie per determinare se la notizia criminis ha, o meno, un ragionevole fondamento. In particolare egli dovrà accertare i fatti, le circostanze, la imputabilità del confratello.

Sono previste diverse azioni.


2.1 Convocazione e interrogatorio del denunciante

2.2. Convocazione e interrogatorio dei testimoni

2.3 Raccolta e verifica di altri elementi di prova

2.4 Convocazione e interrogatorio del confratello indagato

2.5 Relazione dell’Istruttore

2.6 Tempi dell’indagine


3. Terza fase. La valutazione degli esiti dell’indagine


Con la consegna degli atti dell’indagine e della sua relazione, l’Istruttore termina il suo compito, fatta salva la successiva richiesta di un supplemento di indagine. L’Ispettore, che resta sempre il responsabile del procedimento avviato, in questa terza fase ha un ruolo centrale, per gli atti che pone e le decisioni che assume.


3.1 Studio e valutazione degli atti

3.2 Decreto di chiusura dell’indagine o richiesta di un supplemento

3.3 Esame delle conclusioni dell’indagine nel Consiglio Ispettoriale

3.4 Parere del Consiglio ispettoriale

3.5 Decisione dell’Ispettore mediante decreto

3.6 Eventuale invio degli atti al Rettor Maggiore


Il Vademecum ha poi una sezione dedicata ai delicta graviora2, ed alle attenzioni specifiche da avere in ciascuna fase; in particolare subito deve essere avvisato il Vicario del Rettor Maggiore. Il giudizio su tali delicta è riservato alla Congregazione per la Dottrina della Fede. In questi casi, lIspettore ed il Consiglio ispettoriale esprimono soltanto un parere, ma non infliggono alcuna pena. Infatti, se a seguito dell’indagine le accuse risultano verosimili, il caso deve essere trasmesso alla Congregazione per la Dottrina della Fede, tramite il Rettor Maggiore.

1 In base al can. 1321 §1 CIC, con il termine delitto si intende la violazione esterna di una legge canonica o di un precetto per i quali è prevista una pena, gravemente imputabile per dolo o per colpa. Il Codice di Diritto Canonico, nella seconda parte del Libro VI individua, in 35 canoni, le condotte considerate delittuose e le relative sanzioni penali: cann. 1364-1398. Va anche tenuta presente la Norma generale del can. 1399, in base alla quale anche la violazione di una legge divina o canonica non munita di pena può essere punita con giusta pena, ma “solo quando la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali”.

2 I delicta graviora sono i delitti più gravi commessi contro i costumi. Essi sono compresi tra i delicta reservata indicati dagli articoli 1-6 delle Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede il 21 maggio 2010.