ACS 10 , CG13


Capitolo Generale XIII. 1929 ACS 10 (1929) 50, 805-826


Terzo Tema — MISSIONI.


Fu proposto e approvato ad experimentum il seguente Regolamento:


§ 1. - Spirito Missionario della nostra Società.

1) L'art. 7 delle nostre Costituzioni dice: « E siccome tra i giovani meritano la più grande compassione quelli, che insieme con le loro famiglie e popoli non sono ancora stati rischiarati dalla luce del Vangelo, così i soci si dedicheranno con zelo alle Missioni estere ».

Pertanto sull'esempio del Beato Don Bosco e dei suoi successori ogni socio cerchi di accrescere nel suo cuore lo spirito missionario è di svilupparlo tra le anime affidate al suo zelo.


2) Contribuiranno a sviluppare lo spirito missionario le preghiere, le Comunioni frequenti, le visite al SS. Sacramento e a Maria Santissima, i sacrifici e le mortificazioni. Gioveranno inoltre tutti i mezzi suggeriti per fomentare le vocazioni e per organizzare la propaganda missionaria.


§ 2. - Vocazioni missionarie. Case di formazione missionaria.

1) Allo scopo di fomentare lo spirito missionario e di suscitare le vocazioni missionarie dei nostri Istituti, negli Oratori festivi e tra l'elemento esterno, si faccia attiva propaganda del «Bollettino Salesiano», di «Gioventù Missionaria», di biografie e altre pubblicazioni missionarie.

Si promuovano giornate e congressini missionari, conferenze con proiezioni fisse e cinematografiche e recite missionarie.

Inoltre con banchi di beneficenza, con lotterie e feste missionarie si educhino i giovani e il popolo allo spirito di generosità e di sacrificio in favore delle Missioni.

Si parli frequentemente delle missioni nelle prediche, nel sermon-cino della sera: anche nelle scuole si può cooperare a tal fine con lavori scolastici di argomento missionario, concorsi od altro. Non si dimentichi però che, dopo la preghiera, il mezzo più efficace sarà il buon esempio e lo zelo dei Confratelli.

2) Pur continuando a coltivare lo spirito e le vocazioni in tutte le case della nostra Società, il Rettor Maggiore aprirà, ove e quando sia possibile, in tutte le Nazioni, Istituti speciali per accogliere e coltivare quei giovani che intendono consacrarsi alle Missioni.

3) I Confratelli di qualsiasi Ispettoria che intendessero consacrare la loro vita alle Missioni, dopo maturo esame e speciali preghiere, ne facciano domanda al Rettor Maggiore.

4) La scelta dei candidati alle Missioni sia molto accurata: da essi sopratutto si esige zelo ardente per la salute delle anime, pietà soda, generosità nel distacco dal mondo, fermezza nella castità e nella temperanza, amore allo studio, buon criterio, salute e doti salesiane per lavorare specialmente tra i giovani.


§ 3. - Le Missioni - Loro forme e opere.

1) Le Missioni vengono affidate dalla S. Sede alla nostra Società per mezzo della S. Congregazione di Propaganda Fide o della S. Congregazione Concistoriale o della S. Congregazione della Chiesa Orientale. Il lavoro che noi compiamo in esse sia conforme allo spirito della nostra Società.

2) Spetta unicamente al Rettor Maggiore trattare colla S. Sede per l'accettazione, la divisione e la rinuncia delle Missioni: a Lui pure spetta nominare i Superiori per le Missioni e proporre alla S. Sede i candidati a Superiori Ecclesiastici delle medesime.

3) Le Missioni possono avere varie forme e cioè: Archidiocesi,


Diocesi, Prelatura nullius, Vicariato Apostolico, Prefettura Aposto­lica, Missione indipendente o anche semplicemente Missione.

4) Le opere svolte nelle Missioni possono essere strettamente missionarie o ausiliari. Sono opere strettamente missionarie le resi­denze missionarie, erette o no in parrocchie o quasi-parrocchie, i Seminari, le Missioni ambulanti, i catecumenati, i collegi o scuole di catechisti e simili. Sono opere ausiliari gli ospedali, i lebbrosari, i dispensari, gli orfanotrofi, gli ospizi, i collegi, le scuole professio­nali ed agricole, gli Oratori festivi ed altre.


§ 4. - Superiore Ecclesiastico e Superiore Religioso. Loro relazioni.

1) In ogni Missione vi è un Superiore Ecclesiastico (Arcivescovo, Vescovo, Prelato, Vicario Apostolico, Prefetto o Amministratore Apostolico o semplicemente Superiore) ed il Superiore Religioso (Ispettore o Visitatore).

2) Quando una o più Missioni fanno parte di una Ispettoria, l'Ispettore ne è il Superiore Religioso. In mancanza dell'Ispettore il Rettor Maggiore affida questo ufficio per una o più Missioni a un Visitatore nominato a norma dell'art. 83 delle Costituzioni. I poteri di questo Visitatore saranno determinati dal Rettor Maggiore, di cui egli è il rappresentante.

3) In via eccezionale, anche il Superiore Ecclesiastico, qualora. non fosse insignito del carattere episcopale, potrà essere Superiore Religioso.

4) Le relazioni tra il Superiore Ecclesiastico ed il Superiore Re­ligioso siano improntate ad un grande spirito di carità: è dall'esem­pio della loro perfetta intesa che ritrarranno edificazione e stimolo i missionari e riceverà forza la disciplina ecclesiastica e l'osservanza religiosa.

5) I nostri missionari pertanto dipendono da una duplice Auto­rità, l'Ecclesiastica e la Religiosa. Essi sono soggetti alla giurisdi­zione, visita e correzione del Superiore Ecclesiastico nelle cose che riguardano il regime della Missione, la cura d'anime, l'amministra­zione dei Sacramenti, la direzione delle scuole appartenenti alle Missioni, le offerte fatte « intuitu Missionis », l'esecuzione dei lasciti a favore della Missione (Can. 296, § 1).

Però anche in tali cose sono soggetti alla vigilanza del Superiore Religioso e alle sue disposizioni, se non sono contrarie a quelle del Superiore Ecclesiastico (Can. 630, § 2).

6) Dipendono dal Superiore Religioso nelle cose che riguardano l'osservanza dei voti, la vita religiosa e la disciplina interna della Società.

7) Quantunque non sia lecito in alcun modo al Superiore Eccle­siastico, eccettuati i casi previsti dal diritto, ingerirsi nelle cose che riguardano la vita religiosa, la quale dipende dal Superiore

Religioso, tuttavia qualora sorgesse un conflitto circa le cose elencate nell'art. 5 tra il mandato del Superiore Ecclesiastico e quello del Superiore Religioso, deve prevalere il primo, salvo il diritto di ricorso « in devolutivo » alla S. Sede e salvi pure gli Statuti particolari approvati dalla Sede Apostolica (Can. 296, § 2-298).

8) Al Superiore Ecclesiastico spetta dividere il territorio in parrocchie (nelle Diocesi e nelle Prelature) o in quasi-parrocchie (nei Vicariati, Prefetture e Missioni indipendenti), stabilire il numero e l'ubicazione delle residenze e determinare i confini entro cui debbono esercitare il Ministero i Salesiani di ciascuna residenza (Can. 216).

9) Spetta al Superiore Religioso presentare al Superiore Ecclesiastico i Salesiani da preporre a ciascuna parrocchia o quasi-parrocchia, salvo sempre al Superiore Ecclesiastico il diritto esclusivo di conferir loro le opportune facoltà (Can. 456).

Nei casi in cui il Superiore Ecclesiastico Salesiano richieda confratelli addetti alla sua persona spetta al Superiore Religioso il proporli, salvo il Canone 309.

10) I Salesiani preposti ad una parrocchia, o quasi-parrocchia. sono sempre, « ratione personae », amovibili « ad nutum » del Superiore Ecclesiastico o del Superiore Religioso, con pari diritto, dietro avviso vicendevole, senza necessità di consenso, prove o dichiarazioni di motivi dall'una e dall'altra parte, salvo il ricorso alla Santa Sede (Can. 454).

11) In via eccezionale e per un caso gravissimo il Superiore Ecclesiastico può rimuovere immediatamente un missionario preavvisando se è possibile il Superiore Religioso (Can. 307, § 2).


§ 5. - Beni della Missione e beni della Società.

1) A tenore della Costituzione Romanos Pontiftces, si deve stabilire una chiara divisione di beni tra la Missione e la Società. A tal fine si abbiano presenti i canoni De bonis ecclesiasticis tem-poralibus » (Can. 1495 e seg.).

2) I beni della Missione sono amministrati dal Superiore Ecclesiastico: essi sono costituiti dai beni mobili od immobili che formano il patrimonio della Missione, e dai sussidii conceduti dalle tre Opere Pontificie (Propagazione della Fede - S. Infanzia - Clero Indigeno), da altre affini (S. Pietro Claver - Opere Apostoliche per arredi sacri - Opera delle Scuole d'Oriente, ecc.), o infine da Enti o da privati offerenti intuitu Missionis.

3) I beni della Società sono amministrati dal Superiore Religioso: essi sono costituiti dagli immobili e mobili appartenenti alla nostra Società.

4) Le elemosine delle Messe, le offerte intuitu Societatis, i libri, le produzioni dell'ingegno, il corredò, gli utensili e tutto ciò che si considera come di uso personale appartiene alla Società.


§ 6. - Vocazioni indigene.

lì Assecondando le direttive della 8. Sede e il desiderio del Beato Don Bosco tutti i missionari lavorino con zelo indefesso per le vocazioni indigene. L'obbligo grave che ne fa il Codice (canone 305) ai Vicari e ai Prefetti Apostolici mette in rilievo il dovere analogo a tutti i missionari.

2) I mezzi sono quelli indicati altrove per le vocazioni in generale, adattati all'ambiente e alle persone (Regolam. 132 e seg., Atti del Cap. 36 - Encicl. Rerum Eccl.).

3) I missionari, mentre coltivano con zelo le vocazioni da inviarsi ai Seminarli della Missione, fomentino pure le vocazioni religiose,.


§ 7. - Norme per i missionari.

11 Salesiano, pur consacrandosi con slancio al lavoro apostolico nelle Missioni, non dimentichi mai che è religioso.

2) Le residenze siano distribuite in modo da rendere possibile ai Missionari la vita di comunità. Qualora, in casi eccezionali e per un tempo limitato, dovesse il Missionario trovarsi solo, gli si procuri la comodità di confessarsi e di recarsi mensilmente a qualche residenza ove passare alcuni giorni e fare regolarmente l'esercizio di Buona Morte.

3) È sopratutto quando si trova solo che dovrà il Missionario essere più diligente nell'osservanza della vita religiosa e specialmente delle pratiche di pietà. Offra al Signore il suo isolamento, i suoi sacrifici, e si stridii di non contrarre abiti contrari allo spirito religioso.

4) Nei viaggi conservi la gravità propria del sacerdote e del religioso, sia presso le famiglie dove piglierà alloggio, come nell'abito e nella conversazione. Eviti anche quelle cose che, pur non essendo vietate, possono, per circostanze di ambiente e di persone, essere meno edificanti.

5) Sopratutto poi sia grande la sua modestia e prudenza nel trattare con persone di altro sesso, specialmente se Religiose.

6) Il Missionario attenda seriamente allo studio delle lingue e a tal fine gli si procurino i mezzi e il tempo necessario. Procuri al tempo stesso conoscere la storia, gli usi e costumi e tutto ciò che riguarda la sua nuova patria, non solo per meglio ambientarsi, ma per potere così rendere più efficace il suo apostolato. Sopratutto poi non trascuri lo studio della Teologia e delle scienze sacre, tenendo conto delle esigenze locali. Eviti le questioni di politica e di nazionalità.

7) Il Missionario deve aver cura della sanità. Lavorare, dice il Beato Don Bosco, ma solo quanto le proprie forze lo comportano.

8) In ogni Missione siavi una casa ove il Missionario ammalato o comunque bisognoso di cura possa recarsi, d'intesa col Superiore.

Anzi si procuri di prevenire le malattie con quelle norme che l'esperienza e le circostanze consigliano.

9) Il Missionario che parte o rimpatria abbia presenti gli articoli 63-69 dei Regolamenti e il Vademecum del Missionario in viaggio.


§ 8. - Relazione e domande di sussidi.

1) Ogni cinque anni i Vicariati, le Prefetture, le Diocesi, le Ar-chidiocesi e le Missioni indipendenti debbono inviare una Relazione detta appunto quinquennale, alla S. C. di Propaganda Fide, e le-Prelature nullius alla S. C. Concistoriale. Ogni anno poi tutte le. Missioni devono inviare una Relazione, detta annuale, alla S. 0. di Propaganda Fide.

2) E bene che relazioni annuali e quinquennali siano inviate a Roma per il tramite dei Superiori: perché è questa la prassi degli Istituti Missionari, e inoltre è pure questo il tramite più sicuro ed efficace. I Superiori poi, bene edotti del lavoro missionario, potranno, con cognizione di causa, rispondere e dare i necessari chiarimenti quando da Roma venissero interpellati. Il Rettor Maggiore sarà così in grado di informare adeguatamente circa la distribuzione annuale del sussidio globale conceduto alle Missioni.

3) Dette Relazioni siano sempre preparate in due copie e trasmesse al Rettor Maggiore: una copia sarà inviata a Roma convenientemente corredata da carte geografiche e documenti relativi, l'altra sarà per l'archivio della Società.

4) Quelle Missioni di America che devono presentare una Relazione annuale al Vescovo da cui dipende il territorio, inviino sempre una copia di essa al Rettor Maggiore.


§ 9. - Procure generali e particolari.

1) Si costituisca ad experimentum un ufficio speciale col nome-di Procura generale Missionaria, ove i Missionari possono rivolgersi per informazioni e provviste.

2) Vi siano pure Procure particolari a servizio delle singole Missioni. L'esperienza suggerirà le norme che dovranno regolare i suddetti uffizi.


§ 10 - Propaganda e stampa missionaria.

1) Come atto di devozione figliale verso il S. Padre si stabiliscano e propaghino anche in territorio di missioni le Opere Pontificie: Propagazione della Fede, Santa Infanzia e Clero Indigeno.

2) In conformità alle direttive della S. Sede si dia tutto l'appoggio all'Agenzia Fides. Ogni Missione deve avere un corrispondente di detta Agenzia. Le relazioni si mandino per mezzo dell'ufficio generale di Torino. Nella compilazione di queste ed altre relazioni.


usi eviti qualsiasi espressione che possa offendere i sentimenti delle Nazioni che ci ospitano ed ove si svolge il nostro lavoro missionario.

3) I Capi-Missione in particolare e tutti i Missionari mandino frequenti relazioni della loro attività missionaria al Rettor Maggiore da pubblicarsi nel « Bollettino Salesiano », in « Gioventù Missionaria » e altri periodici, missionari. Dette relazioni siano rese interessanti con aneddoti edificanti e fotografie caratteristiche.

1) In ossequio alle direttive del S. Padre in ogni Missione alcuni Salesiani, sempre esercitando con zelo il loro Ministero, si dedichino a compilare lavori scientifici che illustrino l'etnografia, la glottologia, la fauna, la flora, la geologia, la metereologia, e tutto ciò che possa costituire un contributo delle Missioni al progresso scientifico, letterario e artistico dei popoli.

5) Oltre alla collana dei « Contributi scientifici delle Missioni Salesiane» s'inizi una serie di « Letture Missionarie » popolari.

6) Ogni Missione raccolga diligentemente i dati e le notizie per la compilazione della Cronaca, la quale servirà in seguito per scrivere opportune monografie e la storia delle Missioni Salesiane.

7) Elementi di propaganda sono pure i Musei e le Esposizioni. Ogni Missione abbia almeno un Museo locale che possa fornire materiale al Museo generale delle nostre Missioni.

8) Le proiezioni fisse e cinematografiche sono un altro mezzo efficace di propaganda. I Capi-Missione procurino di accrescere sempre più il materiale fotografico e cinematografico missionario, che servirà per una attiva propaganda in tutte le Nazioni.


§ 11. - L'incaricato delle Missioni.

1) Il Rettor Maggiore affida la cura delle Missioni a un Membro del Capitolo Superiore (articolo 62 del Regolamento).

2) Detto incaricato agirà in conformità delle istruzioni ricevute dal Rettor Maggiore.


NB. — Altri punti furono trattati sui quali non si venne ad una conclusione definitiva. Per un ulteriore esame di detti punti fu nominata una Commissione che presenterà le sue decisioni al Rev.mo Sig. Rettor Maggiore.


APPENDICE.

Il Prefetto Generale crede opportuno comunicare agli Ill.mi Capi-Missione alcune osservazioni sul modo di riempire il Prospectus da inviare alla S. C. di Propaganda Fide. .

  1. Sia scritto nitidamente e chiaramente: un Prospectus ben fatto è già di per sé una buona raccomandazione e fa onore alla Congregazione.


2) Piae Associationes fidelium. — Sono tutte e sole le associa­zioni aventi fine religioso od educativo-morale, come le Confra­ternite, le Compagnie, i Sodalizi, le Unioni dei Cooperatori, dei Padri di famiglia, delle Madri Cristiane, degli Ex-Allievi, i Circoli giovanili ed operai, non però le squadre sportive, le bande di musica, le compagnie filodrammatiche, filarmoniche e simili.

Per dette associazioni è necessario dare il numero esatto di tutte le esistenti nelle varie chiese e istituti della missione. — Si dirà ad esempio: «12 Compagnie di San Luigi, 8 Associazioni delle Madri Cristiane e simili». Siccome poi lo spazio del Prospectus per la risposta è molto ristretto, sarà bene a volte servirsi di allegati. Si potrebbe ad esempio mettere nel Prospectus il numero globale delle Associa­zioni e aggiungere una postilla e. g. Vedi allegato n. 1. Nell'al­legato poi si possono mettere il nome delle varie associazioni, il loro numero, come pure il numero dei Soci.

3) Christianitates, Missiones, vel Stationes. - Sono tre parole che designano una stessa cosa: e quindi si risponde con un solo numero, non con due o con tre.

1) Paroeciae, vel quasi-paroeciae. — Si risponde con un numero solo: in uno stesso territorio o vi sono solamente parrocchie o soia-mante quasi-parrocchie. Nelle Diocesi, nelle Prelature, e nelle Mis­sioni dipendenti da una Diocesi vi sono solamente parrocchie: nelle Prefetture, nei Vicariati e nelle Missioni indipendenti vi sono sola­mente quasi-parrocchie: sia le une che le altre le erige 1' « Ordinarius loci » con suo Decreto.

5) Goadiutores laici. — Sotto questo titolo si mettono tutti i nostri Coadiutori, anche Novizi, e di più i nostri Chierici del triennio pratico, i quali durante tale periodo sono considerati come veri Coadiutori Missionari. Gli altri Chierici si notano tra i Seminaristi.

6) E Seminariis. — I nostri aspiranti devono assegnarsi al Se­minario preparatorio: i Chierici Novizi e Filosofi al Seminario Minore: i Chierici Teologi al Seminario Maggiore: i Chierici indigeni che non appartengono alla Congregazione, si mettono rispettivamente nel Seminario preparatorio, o Minore o Maggiore.

7) Ex aliis Oommunitatibus... virorum... mulierum... — In ciascuno dei due titoli si mette prima il numero totale dei religiosi o delle religiose e poi, se vi sono varie Congregazioni se ne mette il nome col numero dei rispettivi membri.

8) Scholae... Magistri... Magistrae. — Non basta che esistano scuole e che vi siano maestri e maestre nel territorio della Missione. ma bisogna che dipendano dalla Missione stessa. Le scuole gover­native ed altri simili non devono entrare nella classifica. Inoltre non si confonda mai la parola « scuola » con la parola« classe ».

9) Scholae parochiales precum vel catechismi. — Sono le scuole ordinarie di catechismo, anche solo festive, quindi anche quelle dei nostri Oratorii sia festivi che quotidiani. Se in una chiesa si fa scuola di catechismo ai ragazzi ed alle ragazze, nel Prospectus si registrano

due scuole separate, una per i ragazzi e l'altra per le ragazze, dando il numero rispettivo di alunni e di alunne. Lo stesso dicasi di tutte le altre scuole, degli ospedali, orfanotrofi, ecc., in tutti i casi in cui il Prospectus domanda i dati separati per l'elemento maschile e femminile.

10) Scholae inferiores. — Sono le scuole elementari: scuole, non classi.

11) Scholae superiores. — Sono tutte le scuole medie, ginnasiali, tecniche, commerciali, normali e simili: sèmpre scuole, non classi.

12) Scholae professionales. — Comprende anche le scuole agricole.

13) Scholae mixtae prò catholicis et acatholicis. — Questo titolo si riferisce, non ai sessi, ma alla religione. Qui non vi è distinzione tra scuole inferiori, superiori e professionali: si prendono in globo tutte le scuole, non le classi, colla sola distinzione di alunni cattolici e acattolici.

14) Numero totale degli scolari. — Nel resoconto generale dobbiamo mettere il numero totale degli scolari della Missione: lo desumiamo dalle scuole inferiori, superiori, professionali e miste: in nessuna di queste quattro scuole deve figurare due volte lo stesso alunno, ed allora la statistica sarà esatta.

Al contrario gli alunni di catechismo, dei Collegi di educazione; delle tipografie, degli altri opifici, degli orfanotrofi, ecc., possono essere gli stessi, in tutto od in parte, già registrati nelle quattro scuole suddette.

15) Gollegia educationis... Orphanotrophia. — Se un internato ha carattere di ospizio, lo si mette come orfanotrofio, altrimenti come collegio, notando che anche questi alunni devono essere registrati come scolari di una di queste quattro scuole inferiori, superiori, professionali e miste.

16) Typographiae... Opificia varia. — Gli alunni e le alunne devono essere già registrati nella rispettiva scuola professionale: se vi sono operai od operaie, si aggiungono sotto questo titolo insieme cogli alunni e le alunne.

17) Nosocomio.. — Il numero degli « Hospites » deve essere non quello dei posti o letti disponibili, ma il totale dei ricoverati in un anno.

18) Loca sacra. — La parola «residentia» indica un'abitazione materiale, dove il Missionario possa stabilirsi per alcuni giorni, ancorché abitualmente ivi non risieda. Le chiese delle Suore, se sono aperte al pubblico, sono da mettersi colle chiese pubbliche; se sono interamente chiuse, sono da mettersi colle cappelle «absque residentia ». I numeri delle chiese pubbliche, delle cappelle con residenza e senza residenza non devono essere ripetuti, ma tutti insieme devono dare il numero complessivo dei luoghi sacri della Missione.

19) Sacer Ordo. — Indica esclusivamente il Presbiterato;

20) I numeri si scrivano sempre con cifre, non con parole, né con frasi incerte, come «juxta vires, passim, data occasione» che non dicono nulla. .. •

21) Il resoconto finanziario sia sempre fatto in lire italiane, e sia ben fatto, perché ha una grande importanza.

22) Le cifre che corrispondono ai valori dei fondi, dei capitali e del denaro prestato ad altri, non devono entrare nelle somme delle entrate ed uscite; ma devono restare isolate al di sopra della « redditio annuae rationis ».

23) Nello stesso resoconto finanziario si deve mettere solamente ciò che. è della Missione, e non mai ciò che appartiene alla Congregazione.

24) In particolare si noti che le elemosine delle Messe celebrate dai Missionari Salesiani sono sempre del Superiore Religioso (Ispettore o Visitatore); se, per qualunque accordo espresso o tacito, restano, qualche, volta per circostanze speciali, tutte o in parte del Capo-Missione, devono figurare nel bilancio finanziario sotto la designazione di « Subsidia, et oblationes proprii Instituti Religiosi »

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