diaconato_natali


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3. DISPOSIZIONE E NORME (1853) 45
2. Esame e valutazione dei risultati della consultazione
2.1 Lo spoglio e lo scrutinio delle risposte dei confratelli sono di com-
petenza dell'Ispettore. Egli manterrà un doveroso riserbo circa le risposte
dei singoli e la globalità dei risultati, che non possono quindi essere oggetto
di pubblicazioni.
2.2 L'Ispettore esamini e analizzi le segnalazioni pervenute dai confra-
telli, in modo da poter compilare con accuratezza gli appositi moduli ' che la
Segreteria Generale farà giungere a tutte le sedi ispettoriali. Quindi l'Ispet-
tore invii al Rettor Maggiore una copia di ciascun modulo.
2.3 L'Ispettore, tenendo conto dei risultati della consultazione, dopo at-
tenta riflessione e discernimento, matura le sue proposte. Può naturalmente
consigliarsi con persone di sua fiducia, ma per la natura della consultazione
e per i fini che si propone, essa non è materia da sottoporre all'esame e alla
votazione del Consiglio ispettoriale.
2.4 L'Ispettore, prima della scadenza del mandato di uno o più Consi-
glieri, invii al Rettor Maggiore le sue proposte, servendosi per questo degli
appositi moduli,2 e tenendo presente quanto detto al n. 1.4.
Queste modalità entrano in vigore in data 15 aprile 1985.
3.2 AMMISSIONE AL DIACONATO E AL PRESBITERATO
ED ESERCIZIO DELL'ORDINE DIACONALE
I. Oggetto
Il Consiglio generale ha ricevuto, verso la fine del CG22, una richiesta
firmata da oltre cinquanta capitolari. Essi chiedevano un'interpretazione
chiara, univoca e rapportata alla formazione salesiana delle norme del Co-
dice di Diritto Canonico che regolano la durata del curricolo di formazione
presbiterale, la promozione al diaconato e al presbiterato e l'esercizio dell'or-
dine diaconale.
2. Iter
Nella sua prima sessione, subito dopo il CG22, il Consiglio generale di-
scusse e raccolse alcune conclusioni che i pareri di studiosi e di esperti di
pratica pastorale avvaloravano con la loro autorità.
I Regionali le comunicarono negli incontri che ebbero con i signori
Ispettori della loro Regione.
' Moduli CV 85 (per il vicario), CE 85 (economo), CG 85 (consigliere).
' Moduli PV 85 (per il vicario), PE 85 (economo), PC 85 (consigliere).
\\

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46 (1852) ATTI DEL CONSIGLIO GENERALE
Si ricevettero, di ritorno, ulteriori suggerimenti, interpretazioni e do-
mande. Gli stessi esperti, la cui cerchia fu allargata, sotto la spinta di queste
sollecitazioni ripresero in esame il problema. Vi è stato un paziente confron-
to delle opinioni col desiderio in tutti di giungere ad una posizione conver-
gente che rispettasse le norme del Codice di Diritto Canonico e promuovesse
una efficace formazione attraverso l'esercizio dell'ordine diaconale.
3. Prospettiva
La preoccupazione formativa, che dà senso e valore ai tempi e ai modi
dell'esercizio diaconale, è stata la ragione che ha avuto più peso nelle de-
cisioni del Consiglio generale. Questi modi e questi tempi finora non erano
stati sempre ben programmati, accompagnati e verificati. D'altronde il
fenomeno degli abbandoni dei diaconi è presso di noi ancora doloroso e
rilevante.
Partecipando a queste comuni responsabilità, con questo medesimo spi-
rito e con queste intenzioni vanno letti, intesi e praticati questa comunicazio-
ne e il piccolo documento che prossimamente sarà inviato ai signori Ispetto-
ri, alle Commissioni Ispettoriali per la Formazione e alle comunità formatrici
interessate: «Indicazioni per l'esercizio dell'ordine diaconale in preparazione
al ministero presbiterale».
4. Disposizioni.
4.1 Durata del curricolo di formazione presbiterale.
Il curricolo formativo degli studi filosofici e teologici deve comprendere
sei anni completi, di cui due interi dedicati alle discipline filosofiche e quat-
tro interi a quelle teologiche. Secondo il Codice di Diritto Canonico può es-
sere compiuto in modo successivo o congiunto. La nostra «Ratio» ha scelto,
nella linea della nostra tradizione, che sia compiuto in modo successivo, in-
serendo fra gli studi di filosofia e quelli di teologia il tempo e l'esperienza pa-
storale del tirocinio.
4.2 Promozione al diaconato
L'ordinazione diaconale può avvenire soltanto dopo aver concluso il ter-
zo anno degli studi teologici. Questo vale per tutti i tipi di studentati, di co-
munità formatrici e anche per le facoltà e istituti aggregati o affiliati ad esse.
4.3 Esercizio dell'ordine diaconale
Dopo l'ordinazione diaconale ogni diacono esercita il suo ordine, già du-
rante il tempo delle vacanze estive, con le funzioni liturgico-pastorali ad esso
specificamente inerenti. Durante il quarto anno di teologia (se si tratta di stu-
dentati normali, affiliati o no) oppure durante il primo anno di specializza-
zione (se si frequenta il biennio di licenza o corsi equivalenti per diplomi)

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3. DISPOSIZIONE E NORME (1853) 47
il diacono continua, senza interrompere i suoi studi regolari prefissati, in
questo esercizio.
.
È importante, anzi decisivo, che l'esercizio dell'ordine diaconale av-
venga in ogni caso in maniera sistematica e guidata e con le opportune veri-
fiche da parte dei formatori.
Il «tempus congruum», di cui al § 2 del can. 1032, viene valutato sia in
rapporto alla persona del candidato che all'indole del nostro Istituto religio-
so che già cura anteriormente una consistente preparazione pastorale. Per
noi il «tempus congruum» ordinariamente è quello sopra indicato.
Per facilitare l'adempimento di questi impegni, verrà composto e dif-
fuso un breve progetto indicativo che può servire di riferimento alle comu-
nità formatrici e alle commissioni di formazione per la composizione dei loro
. programmi locali. La spiritualità sacerdotale di Don Bosco sarà il criterio che
orienterà obiettivi e iniziative utili a raggiungerli in quelle aree che riteniamo
da privilegiare: Parola di Dio, Liturgia, Catechesi e Pastorale, Pastorale del
sacramento della Riconciliazione e degli altri sacramenti, discernimento spi-
rituale, informazioni tecniche varie specialmente in riferimento al lavoro
parrocchiale.
4.4. Promozione al presbiterato
Terminato il quarto anno di teologia o il primo anno di licenza, si può
accedere all'ordinazione presbiterale.
4.5. Casi eccezionali
Se mai qualche diacono domandasse eccezionalmente un tempo più
prolungato prima di far domanda per essere ordinato presbitero:
- si chiariscano i motivi, gli obiettivi e, se possibile, la durata del perio-
do richiesto;
- sia posto nelle condizioni migliori per continuare la sua formazione e
maturare le sue decisioni;
- la sua esperienza ministeriale sia seguita non solo dalla comunità
presso cui si svolge, ma anche dal Consiglio ispettoriale; e sia valutata non
solo alla fine, ma anche durante il suo svolgimento;
- i membri della comunità, di cui fa parte, saranno richiesti del loro
parere su di lui; e il Consiglio della comunità darà il suo giudizio ben
motivato;
- il Consiglio ispettorìale, in vista dell'ammissione del diacono al pre-
sbiterato, prenderà conoscenza anche dei giudizi espressi negli scrutini di
ammissione durante tutto il curricolo formativo.
4.6. La Ratio
L'insieme di queste norme e di queste motivazioni entrerà nel testo della

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48 (1854) ATTI DEL CONSIGLIO GENERALE
FSDB, la cui rielaborazione, per aggiornarla al nuovo Codice di Diritto Ca-
nonico e al nostro diritto proprio, è già iniziata.
Il Consiglio generale giudica importanti queste norme e chiede a tutti i
signori Ispettori che adeguino e uniformino la prassi formativa ispettoriale
ad esse. Siamo certi che il loro insieme, per i valori che contengono, aiuterà
la maturazione delle motivazioni vocazionali, fonderà l'efficacia del ministe-
ro e, nei periodi di difficoltà, la perseveranza nella vocazione.
Don Paolo Natali
3.3 CIRCA L'INDULTO DI LASCIARE L'ISTITUTO
L'art. 23 delle nostre Costituzioni esprime efficacemente il significato
della professione salesiana, mettendo in rilievo i suoi aspetti fondamentali:
- «Segno dell'incontro di amore tra il Signore che chiama e il discepolo
che risponde donandosi totalmente a Lui e ai fratelli»;
- «Una scelta tra le più alte per la coscienza di un credente»;
- un obbligo assunto «pubblicamente di fronte alla Chiesa, mediante il
cui ministero viene consacrato più intimamente al servizio di Dio»;
- un «impegno reciproco del professo che entra nella Società e di
questa che lo accoglie».
Questa donazione totale in piena libertà è fatta fin dalla professione
temporanea con l'intenzione - esplicitamente indicata nella formula della
professione - di offrirsi al Signore per tutta la vita. Essa raggiunge la pie-
nezza definitiva ed assume speciale irrevocabilità con la professione perpe-
tua, fatta quando il socio «ha raggiunto la maturità spirituale salesiana ri-
chiesta dall'importanza di tale scelta» (Cost. 117).
Si comprende quindi perché il canone 691 § 1 del Codice di Diritto Ca-
nonico esiga che «Un professo di voti perpetui non chieda l'indulto di lascia-
re l'Istituto se non per cause molto gravi ponderate davanti a Dio».
In questa prospettiva il Consiglio Generale ha esaminato il problema
delle domande di dispensa dai voti perpetui, un problema che interpella se-
riamente ogni confratello sul valore della fedeltà e perseveranza e i Superiori
e i formatori sulle loro responsabilità nelle fasi di preparazione e di ammis-
sione alla professione temporanea e in particolare alla professione perpetua.
L'esame fatto in sede di Consiglio Generale ha posto in evidenza che la
concessione dell'indulto di lasciare l'Istituto per legittima dispensa dai voti e
dagli impegni presi con la professione religiosa è un provvedimento di
particolare rilevanza in cui è impegnata la coscienza del Rettor Maggiore e
del suo Consiglio. Questi devono quindi disporre di tutti gli elementi neces-