Don Bosco - Cooperatori Salesiani [1877]
Traduzione del Breve
PIO PAPA IX
Ad Eterna Ricordanza della Cosa.
Essendosi canonicamente istituita, come ci fu esposto, una Pia associazione di Fedeli,
sotto al nome di Società od Unione de’Cooperatori Salesiani, i cui membri fra le varie e
moltissime opere di pietà e di carità, si propongono specialmente di assumersi cura speciale
de’giovanetti poveri ed abbandonati; Noi, affinchè tale società prenda. ogni di maggior
incremento, per la misericordia di Dio Onnipotente, ed affidati nell’autorità dei BB. Pietro e
Paolo suoi Apostoli a tutti i fedeli dell’uno e dell’altro sesso già ascritti a questa società o che si
ascriveranno in avvenire, nel punto della morte di ciascun di loro, se veramente pentiti,
confessati e muniti della S. Comunione, o perciò non poterono ciò fare almeno {10 [348]}
contriti invocheranno divotamente il nome di Gesù colla bocca, se potranno, se no almeno col
cuore e riceveranno con animo paziente dalla mano del Signore la morte quale castigo del
peccato, concediamo Indulgenza Plenaria; ed anche ai medesimi socii, veramente pentiti e
confessati, i quali in un giorno che loro piaccia, di qualsivoglia mese, in qualche Chiesa od
Oratorio pubblico, riceveranno il SS. Sacramento dell’Eucaristia, e quella stessa Chiesa od
Oratorio divotamente visiteranno e quivi innalzerdnno pie preghiere a Dio per la concordia
de’Principi Cristiani per la estirpazione delle eresie, per la conversione de’peccatori, per
l’esaltazione di s. Madre Chiesa, benignamente nel Signore concediamo parimente l’Indulgenza
Plenaria e la remissione di tutti i loro peccati. La quale indulgenza per modo di suffragio
potranno eziandio applicare a quelle anime de’Fedeli, che unite a Dio in carità abbiano già
emigrato da questa vita. Inoltre volendo Noi dare un segno di speciale benevolenza ai sopradetti
soci, elargiamo loro tutte le Indulgenze tanto Plenarie quanto Parziali, che i Terziari di s.
Francesco d’Assisi possono conseguire; e coll’autorità Nostra Apostolica concediamo, che essi
lecitamente e liberamente possano ottenere nelle feste di s. Francesco di Sales e nelle Chiese dei
Preti della Congregazione Salesiana tutte le Indulgenze, che i Terziari possono guadagnare nelle
feste e nelle {11 [349]} Chiese di s. Francesco d’Assisi, purchiè compiano a dovere nel Signore
le opere di pietà che sono ingiunte per lucrare tali Indulgenze. Non pongono ostacolo a questo
tutte le cose, che facciano contro. Le presenti Lettere hanno vigore per tutto il tempo avvenire
inperpetuo. Vogliamo poi, che alle copie trascritte od agli esemplari anche stampati delle presenti
lettere, sottoscritte dalla mano di qualche pubblico Notaio e munite del sigillo di persona
costituita in Ecclesiastica Dignitd si presti affatto quella medesima fede, che si presterebbe alle
stesse presenti se fossero offerte o mostrate.
Scritto a Roma appo s. Pietro sotto l’anello del Pescatore nel di 9 di Maggio 1876.
Del Nostro Pontificato anno trigesimo.
Luogo del sigillo.
Pel Card. ASQUIN1.
Domenico Jacobini Sostituto. {12 [350]}
Elenco delle Indulgenze
Concesse ai Cooperatori Salesiani dal Sommo Pontefice PIO IX
con Breve speciale 9 Maggio 1876
1° Indulgenza plenaria e remissione di tutti i peccati nelle principali solennità di N. S.
Gesù Cristo, cioè Natale, Circoncisione, Epifania, Pasqua, Ascensione, Pentecoste, SS. Trinità, e
Corpus Domini.
2° La medesima Indulgenza nelle feste dell’Immacolata Concezione, Natività,
Presentazione, Annunciazione, Visitazione, Purificazione, ed Assunzione al Cielo della B. V.
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