Don Bosco - Cooperatori Salesiani [1876]
IV. Maniera di cooperazione.
Ai Cooperatori Salesiani si propone la stessa messe della Congregazione di s. Francesco
di Sales, cui intendono associarsi.
1. Promuovere novene, tridui, esercizi spirituali e catechismi, soprattutto in quei luoghi
dove si manca di mezzi materiali e morali,
2. Siccome in questi tempi si fa gravemente sentire la penuria di vocazioni allo stato
Ecclesiastico, così coloro che ne sono in grado prenderanno cura speciale di quei giovanetti ed
anche degli adulti, che forniti delle necessarie qualità morali e di attitudine allo studio dessero
indizio di esserne chiamati, giovandoli coi loro consigli, indirizzandoli a quelle scuole, a
que’Collegi, in cui possono essere coltivati e diretti a questo scopo. L’opera di Maria Ausiliatrice
tende appunto a questo scopo. {7 [261]}
3. Opporre la buona stampa alla stampa irreligiosa, mercè la diffusione di buoni libri, di
pagelle, foglietti stampati di qualunque genere in quei luoghi e fra quelle famiglie, cui paia
prudente di farlo.
4. In fine la carità verso i fanciulli pericolanti, raccoglierli, istruirli nella fede, avviarli
alle sacre funzioni, consigliarli nei pericoli, condurli dove possono essere istruiti nella religione,
sono altra messe dei Cooperatori Salesiani. Chi non fosse in grado di compiere queste opere per
sè, potrebbe farle per mezzo di altri, come sarebbe animare un parente, un amico a volerle
prestare. Si può cooperare colla preghiera o col somministrare mezzi materiali dove ne fosse
mestieri ad esempio dei fedeli primitivi che portavano le loro sostanze ai piedi degli Apostoli,
affinchè se ne servissero a favore delle vedove, degli orfani e per altri gravi bisogni. {8 [262]}
V. Costituzione e governo dell'Associazione.
1. Chiunque ha compiùti sedici anni può farsi Cooperatore, purchè abbia ferma volontà di
conformarsi alle regole quivi proposte.
2. L'associazione è umilmente raccomandata alla benevolenza e protezione del Sommo
Pontefice, dei Vescovi, de’Paroci, dai quali avrà assoluta dipendenza in tutte le cose che si
riferiscono alla religione.
3. Il Superiore della Congregazione Salesiana è anche il Superiore di quest'Associazione.
4. Il direttore di ogni casa della Congregazione è autorizzato ad ascrivere gli associati,
trasmettendo di poi nome, cognome e dimora al Superiore, che noterà ogni cosa nel comune
registro.
5. Nei paesi e nelle città, dove non esiste alcuna di queste case, e dove gli associati
giungono a dieci, sarà stabilito un Capo col nome di Decurione, che sarà preferibilmente un prete
o qualche esemplare {9 [263]} secolare. Esso corrisponderà col Supe riore, o col direttore della
casa più vicina.
6. Ogni Cooperatore occorrendo può esporre al Superiore quelle cose, che giudica
doversi prendere in considerazione.
7. Ogni tre mesi ed anche più sovente con un bollettino o foglietto a stampa si darà ai soci
un ragguaglio delle cose proposte, fatte o che si propongono a farsi. Sul fine poi di ogni anno ai
soci saranno comunicate le opere che nel corso del l’anno successivo sembrano doversi di
preferenza promuovere, e nel tempo stesso si darà notizia di quelli, i quali nell’anno decorso
fossero stati chiamati alla vita eterna, i quali verranno raccomandati alle comuni preghiere.
8. Nel giorno di s. Francesco di Sales, e nella festa di Maria Ausiliatrice ogni Decurione
radunerà i membri della propria Decuria per animarsi reciprocamente alla divozione verso di
questi celesti protettori, invocando il loro patrocinio a fine di perseverare nelle opere cominciate
secondo lo scopo dell’Associazione. {10 [264]}
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