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Don Bosco - Congregazione particolare dei Vescovi e Regolari
CONGREGAZIONE PARTICOLARE DEI VESCOVI E REGOLARI
COMPOSTA DEGLI EMI E RMI SIGNORI CARDINALI PATRIZI - DE
LUCA - BIZZARRI – MARTINELLI TORINESE SOPRA
L'APPROVAZIONE DELLE COSTITUZIONI DELLA SOCIETÀ
SALESIANA
RELATORE ILLMO E RMO MONSIGNORE NOBILI VITELLESCHI ARCIVESCOVO DI
SELEUCIA SEGRETARIO
ROMA
TIPOGRAFIA POLIGLOTTA
DELLA S. C. DI PROPAGANDA
1874.{1 [335]} .{2 [336]}
SOMMARIO
Num. I
[è premesso agli scritti attribuiti o attribuibili a Don Bosco]
INDEX
Beatissime Pater...........................................................................................................................3
Num.II. Decretum........................................................................................................................3
Num. III. Animadversiones in Conslitutiones Sociorurn sub titolo S. Francisci Salesii in
Dioecesi Taurinensis, quae adnectebantur Decreto diei 23 lul. 1864..........................................4
Num IV. Decretum......................................................................................................................5
Num V. Informazione dell'Arcivescovo di Torino......................................................................5
Num. VI. Lettera riservata dell' Arcivescovo di Torino..............................................................6
Num. VII. Informazione del Vescovo di Casale..........................................................................9
Num. VIII. Informazione del Vescovo di Savona.......................................................................9
Num. IX. Informazione del Vescovo di Vigevano....................................................................10
Num. X. Informazione del Vescovo di Albénga.......................................................................10
Num. XI. Informazione del Vescovo di Fossano.......................................................................11
Num. XII. Informazione dell'Arcivescovo di Genova...............................................................12
Num. XIII. Voto del Rmo Consultore.......................................................................................13
Num. XIV. Riassunto delle precedenti osservazioni trasmesso. al Sac. D. Giovanni Bosco
sopra le Costituzioni esibite nell'anno 1873..............................................................................17
Num. XIII. Riassunto della Pia Società. di s. Francesco di Sales..............................................19
Suoi rapporti coll'autorità ecclesiastica.....................................................................................19
Sue Costituzioni.........................................................................................................................20
Rapporti coi vescovi..................................................................................................................20
In faccia alla civile societa' .......................................................................................................21
Case della Congregazione:.........................................................................................................21
Oratori festivi di Torino.............................................................................................................22
Presentemente............................................................................................................................22
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Confronto del Riassunto presentato alla Sacra Congne de' Vescovi e Regolari il 20 Gennaio
1870 con quello del 23 Febbr. 1874..........................................................................................23
Indice dei documenti..................................................................................................................23
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Beatissime Pater
Societas Salesiana quam Tu, Beatissime-Pater, opere et consilio fundasti, direxisti,
consolidasti, uova beneficia a Magna Clementia Tua postulat. Etenim huius Congregationis
constitutionum existentia et praxis ferme triginta annorum; difficultates et gravia pericula
superata, admirabile eius incrementum, sunt totidem argumenta quae Dei digitum ostendunt,
quemadmodum ipsi Episcopi in eorum litteris commendatitiis asserunt.
Nunc vero ad huius operis complementum duo summopere adhuc desiderantur: absoluta
Constitutionum approbatio, et facultas dimissoriales litteras relaxaudi absque exceptione. Haec
sani duo beneficia quae humillimis et enixis precibus exopto. Ut autem uno oculorum ictu
Congregationis status dignoscatur hic adnectuntur:
1. Brevis notitia sive collectio documentorum ad hanc Congregationem spectantium;
2. Nonnulla exemplaria Constitutionum de ultima editione.
3. Declarationes supra aliquas parvi momenti mutationes, quas experientia ad processum
et soliditatem Congregationis perutiles ostendit. {1 [337]} [1]
Caetera, quae desunt addere ldiguetur Bonitas et Clementia Tua.
Dum autem hoc magnum negotium nostrum in manus Domini commendamus, omnes
Salesianae Congregationis socii, qui omnes filios Tuos esse gloriantur, corde et animo Deum
deprecamur, ut, quidquid in oculis Domini melius sii, ipse perficiat, Tibique suggerat.
Interim ad Tuae Sanctitatis pedes provolutus, caeteris felicior suppliciter subscripto
Taurini 1 Martii 1873.
Humillimus filius
Ioannes Bosco Sacerdos Sup. Gen. {2 [338]}
Num.II. Decretum
23 Iulii 1864
Pauperum adolescentulorum miserans condit.ionem Sacerdos Ioannes Bosco e Dioecesi
Taurinensi iam ab anno IMI aliorum Presbvtcrorum etiam auxilio fretus, illos in unum colligere,
Catholicae Fidei rudimenta edocere, et temporalibus subsidiis levare instituit. Hinc ortum lrabuitt
pia Societas, quae a S. Francisco Salesio nomen habens ex Presb<<teris, Clericis, et laicis consta
[. Socii tria consueta simplicia Vota obedientiac, paupertatis, ci castitatis profitentur, Superioris
Generalis, qui Rector Maior nuncupatur, directioni i subsunt, et practer propriarn
sanctificationem praecipuum liunc habent finem, ut quum temporalibus, tum spiritualibus,
adolescentiunì praesertim miserabiliu ni commodis inserviant. lam iride a piae Congregationis
principio quae ad huiusmodi consilii rationem pertinere arbitrati sunt, adeo studiose,
diligenterque curarunt, ut maximum ex eoruni lahoribus Cbbristianae Reipublicae fructum
accessisse, exploraium omnibus sit, et quamplures Antistites in proprias eos Dioeceses
advocaverint, quos tamquam solleries, strenuosque operariosin vinea Domini excolenda sibi
adiutores adsciscerent. Verum praenominato Sacerdoti Bosco, qui fundator, simulque Superior
Generalis piae Societatis est, multum sibi, suisque Sociis deesse visuì est, nisi eidem Societati
Apostolica accederei confirmatio. Commendatus idcirco a plurimis Antistitibus praefatam
confirmationem a SSfro Duo Nostro Pio Papa IX hurnillimis precibus nuperrime postulavit, et
Constitutiones approbandas eghibuit. Sanctitas Sua in Audientia habita ab infrascripto {3 [339]}
Domino Pro Secretario S. Congregationis Episcoporum et Regularium sub die 1 Iulii 1864
memoratam Socielatem, attentis litteris commendatitiis praedictorum Antistitum, uti
Congregationem Votorum simplicium sub regimine Moderatoris Generalis, salva Ordinariorum
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iurisdictione ad praescriptum Sacrorum Canonum, et Apostolicarum Constitutionum,
amplissimis verbis laudavit, atque commendavit, prout praesentis Decreti tenore laudat, atque
commendai, dilata ad opportunius tempus Constitutionum approbatione.
Insuper Sanetitas Sua, attentis peculiaribus circumstantiis, indulsit, veluti huius Decreti
tenore indulget, ut hodiernus Moderator Generalis, seu Rector Maior in suo munere, quoad
vixerit, permaneat, quamvis constitutum sit, ut eiusdem piae Societatis Superior Generalis
duodecim tantum annos suum officium exerceat.
Datum etc. sub die 23 Iulii 1864.
S. Svegliati Pro-Secretarius. {4 [340]}
Num. III. Animadversiones in Conslitutiones Sociorurn sub titolo S.
Francisci Salesii in Dioecesi Taurinensis, quae adnectebantur
Decreto diei 23 lul. 1864..
1. Munus Rectoris Maioris, seu Superiori Generalis ad duodecim annos erit duraturum,
nec in co poterit confirmari sine venia S. Sedis.
2. Consultius erit expungere in Conslitulionibus verba quibus sociis prohibetur, ne in
rebus politicis partes assumant.
3. Vota quae in huiusmodi Institutis emittunzur sunt S. Sedi reservata ideoque delendum
in Constitulionibus, praedicta vota dispensari posse a Superiore Generali.
4. Permittendum non est, ut superior Generalis relaxare possit sociis pii Instituti Litteras
Dimissoriales ad Ordines suscipiendos, idque pariter in Constitulionibus deleatur.
5. Reservandum erit Beneplacitum Apostolicum pro alienationibus, ac debitis
contrahendis ad praescriptum sacrorum Canonum.
6. Non expedit remittere arbitrio sociorum depositionenì Rectoris Maioris. seu superioris
Generalis, sed praescribeudum erit, utt depositio effectum liabere nequcal inconsulta hac Sacra
Congregazione.
7. Pro fundatione novarum doinorum, et pro suscipienda in posterum ab Ordinariis
dircetione Seminariorum recurrendum erit in sin ulis casibus ad S. Sedem.
8. Optandum est, ut socii plusquam unius horae spatio orationi vocali, et mentali quotidie
vacent, et ut quolibet anno per decern dies spiritualia peragant exercitia.
9. Approbandum noti est, ut personae extraneae pio Instituto adscribantur per ita dictain
afliliationem. {5 [341]}
10. Io formula Professionis addendum erit nomen Rectoris coram quo emittitur Professio,
et, verbis «volermi comandare senza riserbo» substituantur sequentia nlia verba «Volermi
comandare a tenore delle Nostre Costituzioni».
11. Quolibet triennio Rector Maior, seu superior Generalis relationem status proprii
instituti ad hanc sacram Congregationem transmittere teneatur, quae quidem relatio complecti
debet tam statum materialem, et personalem nempe numerum domorum, et sociorum, quam
disciplinarum, scilicet Constitutionum observantiam, nec non quae respiciunt administrationem
oeconomicam.
12. Prout moris est penes pias Presbyterorum Congregationes Constitutionum traductio e
vernacula in latinam linguam fiat.
13. Ne scrupulis, et anxietatibus detur locus, deleantur in Constitutionibus verba, quibus
superioris praeceptum obligare sub culpa statuitur.
Stanislaus Svegliati Pro-Secretarius. {6 [342]}
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Num IV. Decretum
Salus animarum, quarum curam a Principe Pastorum accepit SS. D. Noster Pius Papa IX,
continuo cum vigilem reddit, ut nihil inexpertum relinquat, quo Sacrosancta Catholica Fides, sine
qua impossibile est piacere Deo, ubique terrarum vigeat semper, atque augeatur. Quocirca
singolari Sua Apostolica Benevolentia eos potissimum Ecclesiasticos Viros prosequitur, qui in
Societatem adunati iuventutis curam suscipiunt, eam spiritu intelligentiae, ac pietatis imbuunt,
omniquc studio et contentione uberas in Vinea Domini fructus virtutis et honestatis afferro
conantur.Quum Sanetitas Sua inter huiusmodi Societates accenseri noverit piam
Ecclesiasticorum Virorum Congregationem, quae a S. Francisco Salesio nuncupata Anno 1841 a
Sacerdote Ioanne Bosco Augustae Taurinorum eretta fuit, illam sub die 1 Iulii 1864. Apostolicae
laudis Decreto condecoravit. Ast memoratus fundator nuperrime Urbem petiit, atque penes
Sanctam Sedein enixe postulavit, ut praefatam Congregationem, ciusque Constitutiones
approbare dignaretur. Summus vero Pontifex in Audientia habita ab infrascripto D. Secret.ario
huius S. Congregationis Episcoporum et Regularium sub die 19 Februarii 1869, attentis litteris
commendatitiis plurimorum Antistitum, enunciatam piam Congregationem, uti Societatern
Votorum simplicium, sub regimine Moderatoris Generalis, salva Ordinariorum iurisdictione ad
formam Sacrorum Canonum, et Apostolicarum Constitutionum, approbavit, et confirmavit, uti
praesentis Decreti tenore approbat, acque confirmat, dilata ad opportunius tempus approbatione
Constitutionum quae emendandae erunt iuxta animadversiones ex mandato Sanctitatis Suae iam
alias communícatas, excepta quarta, quae modificanda erit {7 [343]} prout sequitur, nempe
Sanctitas Sua, supplicationibus Sacerdotis Ioannis Bosco benigne annuens, eodem tamquam
enunciatati piati Congregationis Moderatori Generali facultatem tribuit ad decennium proximum
tantum duraturam, Alumnis, qui in eiusdem Congregationis aliquo Collegio, vel Convictu ante
aetatem annorum quatuordecim excepti fuerunt, vel in posterum excipientur, ac nomen praefatae
piae Congregatióni suo tempore dederunt vel imposterum dabunt, relaxandi litteras Dimissoriales
ad Tonsuram, et Ordines tam Minores quam Maiores recipiendos; ita tamen ut, si a pia
Congregatione quavis de causa dimittantur, suspensi maneant ab exercitio susceptorum
Ordinum, donec de sufficienti Sacro Patrimonio provisi, si in Sacris Ordinibus sint constituti,
benevolum Episcopum receptorem inveniant. Contrariis etc.
Datum Romae ex Secret. S. Congr. sub die 1 Martii 1869.
S. Svegliati Secretarius. {8 [344]}
Num V. Informazione dell'Arcivescovo di Torino.
Quum admodum Reverendus Sacerdos Ioannes Bosco a Castronovo Archidioecesis
Nostrae, exoptec ut a S. Sede Apostolica Suprema Sanctione donetur Congregatio sub Titulo S.
Francisci Salesii quam ipse instituit, quaeque iam a S. Sede praedicta aliqualem approbationem
promeruit; et ad hunc finem idem Sacerdos a Nobis Litteras postulaverit quibus apud S.Sedem
Apostolicam desiderium Suum commendetur, Nos, votis Nostris, preces quos ipse Summo
Pontifici est oblaturus, libentissime comitamur.
Id enim testamur quod in Nostra cornmendatione dictae S. Sedi Apostolicae exhibenda
testati sumus quum Episcopi Salutiarum munere fungeremur, scilicet Nos, huius Congregationis
exordia et progressus sub oculos habuisse, acque mira incrementa de die in diem vidisse, acque
coactos fuisse profiteri digitum Dei ibi esse. Innumeri pueri acque adolescentes ad dictum
Sacerdotem eiusque ivi opere Socios confugèrunt ut in Catholica Catechesi instituerentur, acque
Sacramenta reciperent; cc innumeri Fideles tura Ecclesiastici tum Laici opem et Auxilium huic
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operi praebuerunt, co quod perspicerent quantum boni illis pueris et adolescentibus non solum in
ordine Spirituali sed etiam temporali accederei. Hinc Collegium coepit erigi Augustae
Taurinorum in quo nunc ultra quam octingenti Adolescentes sub eodem tetto simul vivunt acque
instituuntur, maior pars in litteras ut deinde Clerici fiant, alii in artibus, omnes in religione et
pietate. Ex his plures ingrediuntur dictam Congregationem, et post probationis tempus ad vota
temporalia admittuntur; intereaque Studiis Philosophiae et Theologiae applicantur, acque ad
Sacros Ordines promoventur; ita ut Congregatio quinquaginta circiter Sacerdotes in suo Sinu iam
enumeret. {9 [345]} [3]
Brevissimo tempore Cal in ai is locis erecta sunt, aliud scilicet, in loco Lancei huius
Nostrae Archidioecesis, aliud in Dioecesi Casalensi, Genuensi, Savonensi et Albingaunensi; in
quibus locis nihil aliud de bis Collegiis auditur, praeterquam generalis satisfactio et laus de
profectu in litteris et in Religione qui fit ab adolescentibus sub regimine Sacerdotum et
Clericorum dictae Congregationis.
Augustae vero Taurinorum praeter dictum Collegium extat magnifica et valde ampia
Ecclesia in honorem B.M. Virginis Auxilium Christianorum paucis ab hinc omnis erecta, quae
modo quasi prodigioso surrexit, quum eius Auctor pecuniis omnino destitutus ci erigendae
manum admoverit, sola spe divinae opis innixus; in qua quidem Ecclesia quotidie et praesertim
diebus festis, cum magno animarum lucio verbum Dei explicatur, Confessiones excipiuntur,
Sacramenta administrantur, Missae celebrantur et aliae functiones retigiosae solemniter
exerceutur.
In hac urbe extant etiam quatuor Oratoria festiva, in quibus Sacerdotes huius
Congregationis mira charitate pueros et adolescentes edocent in Catechesi et Sacramenta eis
administrant, atque ad quasvis virtutes efformant. Proptereaque quum haec Congregatio iam a
vingintiquinque circiter annis tot fructus religionis et pietatis produxerit, praesertim pro pueris,
adolescentibus et iuvenibus rette instituendis in fide Catholica Christianisque moribus,
argumentum praebet se in suo interno statu satis dispositam et ordinatam, et ideo dignam quae
Sanctae Sedis Apostolicae protectione muniat ur.
Quae omnia dum laeto animo exponimus, addimus:
1. Exhibendas esse a Fundatore Regulas quibus haec Congregatio regi debet.
2. Quae respiciunt neguias servandas in Novitiatu, huiusmodi esse debere ut per eas,
efformandis optimis membris huius Congregationis in perpetuum consulatur, et quantum fieri
potest, ea similia fieri iis quae servantur in Novitiatu Societatis lesu.
3. Nullum ex Membris huius Congregationis promovendum esse ad Ordines Sacros
antequam vota perpetua emiserit. {10 [346]}
4. Qui promovend sunt ad Ordines tum Maiores tum Minores, iuxta praescriptum.
Concilii Tridentini sess. XXIII Cap. 12 subiiciendos esse diligenti examini Episcopi a quo sunt
ordinandi.
5. Episcopo ius servandum esse visitandi Ecclesias publicas acque Oratoria huius
Congregationis, ut omnia quae ad eadem pertinent semper sint iuxta Canones et leges
Ecclesiasticas, et Legata pia rette adimpleantur.
6. Tantum concedendum esse buie Congregationi exemptionis a iurisdictione
Episcoporum, quantum sufficit ad eius conservationem, nihilque amplius; proptereaque in
caeteris piena remauere debere Episcoporum iura et munera.
Augustae Taurinorum die decima mensis Februarii anno millesimo octingentesimo
septuagesizno tertio.
† Laurentius Archiepiscopus {11 [347]}
Num. VI. Lettera riservata dell' Arcivescovo di Torino.
Torino, Seminario 20 Aprile 1873.
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Eminenza Rma
Stimo essere mio gravissimo dovere lo esporre a Vostra Eminenza Rma e per essa alla S.
Congregazione dei Vescovi e Regolari lo stato delle cose della Congregazione di S. Francesco di
Sales istituita dal molto Rev. Sacerdote Gio. Battista Bosco mio diocesano; riguardo alla quale
mi premerebbe assai di intendere da Vostra Eminenza, se essa debba riguardarsi come già
approvata dalla S. Sede e perciò già ammessa a godere dei diritti e privilegi dei Regolari: oppure
debba essere considerata come una Congregazione che solo gode della benevolenza della S.
Sede, e quel tanto de privilegi che già le fu concesso debbe aversi solo in conto di cosa
provvisoria ad experimentum e non mai da estendersi in generale ai privilegi dei Regolari.
Questa Congregazione si formò col consenso dell' Arcivescovo di Torino Mons. Luigi
Fransoni: proseguì col consenso del suo Successore Mons. Alessandro Riccardi: ed ha il mio
consenso; che anzi desidero di tutto cuore che essa prosperi e duri al bene dell'istruzione ed
educazione cristiana della gioventù: ma le sue Regole finora non furono approvate nè da me, al
quale non fu chiesta tale approvazione, nè da alcuno de' miei Predecessori. Che anzi io non mi
sentirei di approvare queste Regole quali esse sono presentemente, e quali furono date alle
stampe nel presente anno dalla Tipografia di detta Congregazione. Imperocchè quivi mancano le
Regole necessarie per un buon Noviziato, senza {12 [348]} del quale non vi saranno mai di
regola, ordinaria dei buoni Religiosi, e conseguentemente la Congregazione non presenterà mai
dei motivi da sperarne solidità:e prosperità per l'avvenire.
Su questo punto del Noviziato il Sig. D. Bosco, a mio giudizio, la sbaglia e assai. A me
pare, che i soggetti i quali intendono poi fare i voli nella Congregazione debbano essere
appositamente esercitati per due anni nell'umiltà ed annegazione di sè medesimi, e per riuscire
alla totale indifferenza di sè stessi, che il sostanziale del religioso, debbano essere applicati ad
esercizi di ascetica speciale, come si fa negli ordini religiosi, e specialmente nella Compagnia di
Gesù: al contrario al Sig. D. Bosco sembra, che ammettendo ai voti solo dei giovani i quali,
entrarono nelle sue scuole da giovanetti e che per 7 od 8 anni od anche più furono ogni dì
attentamente osservati, e furono sempre e sono ora trovati modesti, pii, casti, docili, mortificati.
ciò debba bastare per giudicarli atti ai voti. Ma questo a mio giudizio, è un errore, perchè
l'esperienza di quel lungo tempo dimostrerà bene che questi giovani sono ottimi cristiani, ma non
già che sieno formati a quello spirito di sacrificio ed a quella costanza di annegazione e
indifferenza, senza cui i soggetti non potranno mai perseverare nella religione1.
Quindi per mancanza di noviziato sono già usciti taluni i quali avevano pur fatto voti
perpetui e che parevano fermissimi nella loro vocazione. E questi interrogati da une perchè
fossero usciti; risposero appunto: perchè non avendo percorso un buon noviziato non avevano
potuto formarsi lo spirito sufficientemente religioso.
Frattanto questa Congregazione senza averne per nulla la intenzione, reca un disturbo non
piccolo alla Disciplina ecclesiastica in questa Diocesi, ed io temo che lo recherà pure nelle
Diocesi in cui sarà per stabilirsi: ed eccone il come. Il Superiore di essa ha la facoltà di
presentare all'Ordinazione i giovani, i quali {13 [349]} sieno entrati prima dei 14 nelle due
Scuole, ancorchè manchino di patrimonio, purchè abbiano fatti i Voti triennali. Se terminati
questi voti, gli Ordinati li rinnovassero e quindi rimanessero al servizio della Congregazione,
tutto potrebbe andar bene. Ma troppo sovente avviene, che certi giovani, i quali mancano di
mezzi per pagare la pensione nel Seminario, entrino in questa Congregazione, ove gratuitamente
percorrono i loro corsi e vengono ordinati titulo Mensae communissima compiti i voti triennali,
se ne escono e si presentano al Vescovo per hè l' incorpori nella sua Diocesi. Ma frattanto manca
il patrimonio: e quale educazione, quale istruzione si è ricevuta? E questa in armonia con quella
che si dà nella Diocesi? Fosse almeno stato il Sig. D. Bosco, il quale esaminò, e prima di
esaminare, formò quei soggetti: tua no: furono altri in cui non è nè la mente, nè l'occhio nè lo
1 Quindi la Compagnia di Gesù benchè abbia molti de' suoi membri venuti su da giovanetti nei suoi collegi, ove
furono per 7, 8 e 9 anni, pure non si dispensa pure d'un giorno dal Noviziato.
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spirito di D. Bosco. Quand'io era a Saluzzo, un mio diocesano fu ordinato in questa
Congregazione, il quale brevissimo tempo dopo fu cacciata via perchè scoperto infetto di
intemperanza nel bere: e tale esso è ancora presentemente. Quindi io penso che la facoltà di
presentare all' Ordinazione giovani legati coi soli voti triennali offra una via troppo facile a tutti i
giovani i quali non hanno alcuna intenzione di rendersi religiosi, e che nel Santuario non cercano
altro che pane, ed i quali senza un centesimo di spesa recandosi alla Congregazione di D. Bosco,
trovano il mezzo di essere Ordinati, e poi cessato il triennio dei voti, si presentano dal' Vescovo
che loro cerchi una pensione ecclesiastica ed un impiego: e il Vescovo per riguardo al carattere
sacerdotale bisogna che loro provveda anche dopo averli respinti sulle prime quando si
presentarono a chiedergli l'abito ecclesiastico.
La cosa diventa assai più grave e seria in seguito all'altra facoltà che il Sig. Don Bosco
dice di avere di presentare all'Ordinazione giovani entrati nella sua Congregazione anche dopo i
14, anzi anche dopo i 20 anni. Qualche Chierico dimesso dal Seminario si presenta a D. Bosco, e
questi lo riceve anche senza il consenso esplicito del Vescovo, lo manda a fare da maestro in un
suo collegio posto in una Diocesi lontana, per es. {14 [350]} da Torino lo manda a Vatuzze nella
diocesi di Savona, o ad Alasso nella diocesi di Albenga; questo giovane mentre fa il maestro,
studia la Teologia; e poi a tempo debito viene presentato da D. Bosco a quel Vescovo, il quale
senza altra informazione me lo Ordina: e il giovane Ordinato, tosto compiti i suoi tre anni de'
voti, ritorna a casa ed è Sacerdote senza che il suo Vescovo diocesano siavi entrato per nulla,
anzi l'avesse giudicato inabile.
Finalmente in questa Congregazione non si possono formare ecclesiastici bene istruiti
nella Filosofia razionale e nella Teologia e nelle altre scienze sacre perchè la massima parte
attendono a questi studi mentre fanno la scuola di latinità o di altra arte o scienza: e mentre per
contro, la S. Sede aveva prescritto che lutti gli studenti di Teologia che sono in Torino
appartenenti a questa Congregazione frequentassero le scuole del Seminario Arcivescovile: si
trovò modo di ottenere da questa prescrizione una dispensa.
Venendo a una conclusione pratica io proporrei, che:
1. Le regole di questa Congregazione sieno tosto esaminate dall'Arcivescovo di Torino e
ne ottengano l'approvazione. Se l'Arcivescovo ricusa di approvarle esponga le sue ragioni ai
Vescovi di Casale, Savona, Albenga e all' Arcivescovo di Genova, ove il Signor D. Bosco ha
presentemente delle case, e fra tutto si venga ad un' approvazione.
2. Il Sig. D. Bosco non possa presentare mai giovane alcuno all'Ordinazione, se questi
non è entrato nelle sue scuole almeno prima dei 16 anni, e dal suo ingresso vi sia sempre rimasto
e non siane più uscito.
3. Esso non possa presentare per l' Ordinazione del Suddiaconato se non quelli che
essendo nella condizione del n. 2° abbiano emesso i voti perpetui di rimanere nella
Congregazione, dispensabili però dal Sommo Pontefice.
4. Tutti gli studenti di Teologia debbano almeno per quattro anni frequentare le scuole del
Seminario della città ove trovasi la loro casa; e quindi nelle case della Congregazione dei luoghi
ove non sono Seminari {15 [351]}
non si tengano soggetti i quali percorrano lo studio di questa scienza.
5. Tutti gli Ordinandi presentati dal Sig. D. Bosco debbano prima d' ogni Ordinazione
presentarsi al Vescovo del luogo, e coi dovuti attestati fargli constare, che essi entrarono nelle
Scuole della Congregazione prima dei 16 anni, e vi rimasero sempre, che fecero i Voti perpetui
(se trattasi d' Ordini maggiori) frequentarono le scuole del Seminario: e quindi essere dal
Vescovo sottomessi al diligente esame prescritto dal Concilio di Trento Sess. 23. c. 12.
Sottomettendo tutte queste cose alla Sapienza della S. Congregazione ed in primo luogo di
Vostra Eminenza Rma, io finisco con dire, essere in me un grave timore che, se non si danno
pronte providenze, questa Congregazione per mancanza di bene intesa disciplina e di soda
istruzione teologica, e quindi per mancanza di soggetti ben formati non potrà sostenersi ma tutt'al
più si reggerà finchè è in vita il suo fondatore: ma venuto questo a cessare di vivere, cadrà, e
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saranno deluse le speranze dei molti benefattori i quali fecero grandi sacrifici per cooperare alla
sua formazione.
Io penso di essere nel numero di questi: perchè avendola veduta nascere e crescere sotto
gli occhi miei, vi ho cooperato col mio ministero e come Sacerdote e come Professore e come
Vescovo, e col mio danaro. Ho sempre fatto animo al fondatore, sostenendolo con le lodi e le
approvazioni, e non parlando mai dei difetti che vedeva, per non iscoraggiarlo, e perchè allora io
non aveva giurisdizione su quest' opera; e stante la tristezza dei tempi, mi pareva si potesse
chiudere un occhio sulle deficienze in vista del bene immediato che ne veniva, sperando che la
Provvidenza avrebbe apportati i necessari rimedi. Ma ora che questa Congregazione fa parte
della mia Diocesi, e che sento il dovere che mi corre di esaminare le cose quali sono, e che mi
accorgo che l'Opera per quanto sembri ingrandita, è lungi dall' avere la solidità che sarebbe
desiderabile, giudico, sia mio stretto obbligo di esporre la cosa a questa Sacra Congregazione
come allo stromento di cui Iddio si servirà certamente per {16 [352]} ordinare nell'Opera
suddetta quando sarà da ordinarti per renderla solida e di durata.
Inchinandomi al bacio della sacra Porpora, col massimo ossequio mi pregio di essere.
di V. Eminenza Reverendissima
Umo Ossmo Servitore
† Lorenzo Arcivescovo di Torino {17 [353]} [5]
Num. VII. Informazione del Vescovo di Casale.
BEATISIME PATER!
Pro Dei gloria et catholicae Ecclesiae utilitate lubenter testor secundum veritatem et fdem
facio, prout mihi constai, Piani Congregationem S. Francisci Salesii a Rev. D. Sacerdote loanne
Bosco institutam pro educatione praesertim et instructione iuventutis maschilis scie ntiis aut
artibus addictae, cuius Congregationis una exstat domus in hac mea Dioecesi Casalensi in oppido
Burgi S. Martini sub nomine parvi Seminarii et Collegii S. Caroli, ubi plusquam centum
septuaginta adolescentuli pietate et litteris incumbentia, primitivum a suo exordio servare
religionis nostrae sanctissimae et moralis disciplinae spiritum, et non modo inde alumnis suis sed
etiam populo fideli non parvam provenire spiritualem aedificationem. Hinc pergratum mihi foret,
si Sanctitas Tua novis beneficiis atque privilegiis praelaudatam Congregationem religiosam
cumulare dignaretur.
Ad Sanctissimi Tui Pedis osculum prostratus et Apostolicam Tuam Benedictionem
implorans humillime me subscribo.
Datum Casali die 13 Februarii 1873
Humill. Ob. Dev. Filium
† P. M. Episcopum Casalensem. {18 [354]}
Num. VIII. Informazione del Vescovo di Savona.
I. N. D.
Cum advocaverimus in nostram Dioecesim Societatem S. Francisci Salesii Augustae
Taurinorum, institutam ob admodum Rev. D. D. lo. Baptista Bosco, ad regendum Collegium
municipale civitatis Varaginis, boria spe freti, ut a spiritu timoris Dei institutio puerorum
optimum initium accipiat, cumque nobis innotuerit laudatum sacerdotem approbationem
absolutam eiusdem Congregationis a S. A. Sede esse petituram, ideo adherentes votis et
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commendationibus Archiepiscopi Taurinensis ceterumque ecclesiasticae illius provinciae
Episcojorum, petitionem eius pariter et nos demisse pro gratia commendamus.
Dat. ex Epis. Savonae die 16 Februarii 1873.
† Io. Baptista Epis.
H. Gazzano Secretarius. {19 [355]}
Num. IX. Informazione del Vescovo di Vigevano.
Vigevano il 21 Febb. 1873.
G. M. G.
Il nome del Saèerdote D. Giovanni Bosco da vari lustri risuona grato e venerato
principalmente in Piemonte. E comune e somma l'ammirazione per il bene da lui operato sia col
raccogliere in vari Oratori la gioventù, sia cogli scritti popolari che si leggono anche dalle
persone colle con grande frutto e diletto, e coll'educazione di giovani Chierici al Sacerdozio. I
suoi Collegi Ecclesiastici aperti con immense sollecitudini in molti luoghi della Liguria e del
Piemonte, ove co' buoni studi vi fioriva la disciplina ne sono una prova luminosissima. Molte
Diocesi, e la mia segnatamente ebbero dai Collegi del S. D. Bosco ottimi Sacerdoti.
Non era necessaria questa Nostra testimonianza perchè le opere del S. D. Bosco parlano
da se: Ci riesce però cosa assai grata rendere questa testimonianza dell'ammirazione e gratitudine
che professiamo verso un Sacerdote che abbiamo apprezzato costantemente, ed in cui fino dagli
esordi delle sante sue imprese abbiamo ammirato un uomo suscitato dal Signore a gloria del
Cattolico Sacerdozio a bene dell'umanità.
Noi crediamo tornerà di vero vantaggio alla Religione ed alla società secondario ne' suoi
voti di dare più ferma consistenza alla sua Congregazione benedetta replicatarnente dal
maraviglioso Pontefice Pio IX.
Pietro Giuseppe Vescovo. {20 [356]}
Num. X. Informazione del Vescovo di Albénga.
Anacletus Petrus Siboni Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Albinganensis
Cum Vicarii primum Generalis exinde Capitularis partes hac in Albinganensi Dioecesi
adimpleremus speciale putabamus Miserentis Dei beneficium admod. Rffium D. Sacerdotem
Bosco Ioannem Archidioecesis Taurinensis Congregationis Salesianae Fandatòrem ci oblatam
illico arripuisse occasionem ad dornum filialem Congregationis praedictae nuncupatam
«Collegio Municipale di Santa Maria degli Angeli» Alaxii constabiliendam.
Piorum namque Virorum relationibus in antecessum habitis, attestationibusque multorum
Antistitum freti non dubitabamus quin adolescentuli illius populosae Urbis a Clericis et
Sacerdotibus praefatae Congregationi addictis spiritu pietalis, et intelligentiae imbuerentur,
uberesque inde piae fundationis fructus in illa gregis huius portione producerentur.
Cortimendatitias ea propter Litteras in favorem huiusce filialis domus hac in Dioecesi
constabiliendae S. Sedi dabamus, quas benigne receptas exinde gratulabamur praesertim cum
Episcopatus onere ac ipsa in Dioecesi Apostolica benignitate gravati non parum auxilii ad hoc
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ferendum, plebemque nobis commissam contra spiritum erroris, et impietatis pestiferos suos
virus quaque ex parte in iuventute praesertim effundentem defendendum a Moderatoribus, et
Magistris praelaudatae Congregationis Alaxii degenlibus percipere sentiebamus.
Viam sternere consequenter animosque parare ad hanc eamdem societatem alia quoque in
Civitate huius Dioecesis recipiendam cgrabamus irrito tamen hucusque eonatu ob causas certe
varias, sed praesertim {21 [357]} quia eius Sociorum unuquamae intermissi labores ad omnes
populi Christiani indigentias quaquaversus irrumpcntes satisfaciendas impares sunt.
Ardenter itaque in Domino cupimus praedictam Congregationem adeo bene de vinea
Domini meritam vires potiores assumere, crescere, ramosque suos nostra in Dioecesi extendere.
et ad hunc finem a S. Sede Apostolica definitivam approbationem, favoresque obtinere ad sui
conservationem dilatationem, et perfectionem opportunos et ideo eam quantum in Domino
possumus, et in Nobis est SSino humillime commendamus.
Datum Albinganae ab Episcopali Curia die 22 Februarii 1873.
† Anacletus Petrus Episcopus. {22 [358]}
Num. XI. Informazione del Vescovo di Fossano
Aemilianus Manacorda Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Fossanensis.
Ab anno Redemptoris Domini 1844 Societas quaedam in Subalpinis regionibus apparuit
sub titulo et protectione S. Francisci Salesii, optimo Sacerdote Ioanne Bosco curante Taurinensis
Dioecesis, qui a pueritia pauperes pueros lionestis oblectamentis, verbo sano et exemplo, in iis
quae suoi ad Deum, erudiebat. Mira quae in illo elucebat comitas ac morum suavitas, nihil tale
cogitanti ac tic suspicanti quidem boni nominis undique liti sacram conciliaverat, adeo ut
adolescentules, vi quadam abscondita caritatis velarnine traheret. Aeternì luminis gratiam in
vacuum recipiens crescebat aetate ett merito coram Deo et hominibus, neque artibus aliis quam
suavissimae caritatis nihil perperam agentis, attratta maior in dies se illi adiunxit corona fratrum.
laetantibus Augustae Taurinorum civibus oppidisque finitimis ac civitatibus. Hinc ortum
habuisse novimus Salesianum Sodalitium, quod labente anno 1869 plurimis instantibus sacrorum
Antistibus, uti Societatem votorum simplicium sub regimine generalis Moderatoris laudati
loannis Bosco Suprema Sedes approbavit et confirmavit, dilata tamen Constituionum
approbatione. Cum vero a Nobis expostulaverit idem Sacerdos commendatitias litteras, quibus
facilius posset ab Apostolica Sede definitivam obtinere approbationem, libenti animo quod
oculis vidimus et auribus audivimus pro conscientia in Domino testamur, totis viribus
exoptantes, ut laudata Societas Apostolicae Sedis auctoritate fatta ac roborata, sicuti par est,
posteris quoque bonas afferat fructus.
Vere ipsa est granum sinapis, quod omnibus quidem seminibus minimum maius fit
omnibus oleribus, {23 [359]} ramosque magnos extendit quorum sub umbra aves habitant coeli;
ita Societas a parvis initiis foecundata rore divinae gratiae, ne dixerimus providentiae miraculo,
brevi omnibus admirantibus,. crevit quasi arbor ingens, cuius in ramis praesertim pauperes
paternum inveniunt hospitium, ac maximum quod est, divino pabulo nutriuntur. Bonum opus
operatum ac in die operari hoc sodalitium fatentur omnes, et quaquaversum suos evibrare radios,
ardentis instar lucernae, et mirum non sic, undecumque iuvenes et patiperes ad Salesinum
asceterium confugere in odore currentes unguentorum, quae de fontibus Christianae charitatis
fluunt. Ibi reapse virtutibus pingucscunt aniinae, ibi fides recta, spes firma, caritas non ficta. In
scientia et pietate aluntur pueri. in longanimitate, suavitate, patientia ac in verbo veritatis
educantur ornnes cordis simplicitate.
Qui ingenio pollent apto, doctrinis imbuuntur, coeteri artibus variis indole sua quisque
haud exclusa arte musica, non animi solum causa, sed ponesti etiam lucri, ad vit.am scilicet
sustentandam, quum ex epliebis excesserint. Amplius pro temporum calaniitatibus. Ubique enim
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parva surgunt oratoria, in quibus parvuli in aticuius Sancti tutelam recepii Clrristiana catechesi,
augustissimo Missae sacrificio, piis adhortationibus, Sacramentorum susceptione ad pietatem
informantur, honestis etiam additis recreationibus, quibus aetas tenella carere vix potest. Sapienti
cantate Sacerdotes optimi eiusdem societatis scholis praefecti, id quod gratis acceperunt gratis
amabiliter verbis, scriptis et exemplo refunduni. Profecto sal est Societas Salesiana, qua infatuata
condiuntur tempora mala; lux illuminans qui cos videntes non videni, acque in tenebricosae
ignorantiae umbra sedent; vox clamantis per vicutos et plateas, pauperes iuvenes omnes a inalo
fermento retrahit, docetque servare mandata. Haud insuper praetereundum, quod perutile
universi proclamant, typographeum inquam, ex quo innumera iam prodierunt volumina studio et
labore magno edita ab eiusdem societatis sodalibus. Hi et alii fructus debentur optimae
institutioni, qua tirocinii tempore quotidianis allocutionibus aliisque spiritualibus
exercitationibus excoluntur, a moderatore, {24 [360]} et alacritati qua novitiatu peracto, studiis
pro communi bono incumbunt. Novitiatum diximus, addemus, minus caeteris apparens, sed vere
novitiatum, prout decet atque exposcit sodalitii animarumque honum. Palam enim acque per
pompam quasi formae peragi sub ordines monasticos destruentium oculis, non sine suae
existentiae praeiudicio posse, nemo est qui non videat. Quapropter patienter quod perfectius
amplius desideratur, expectamus a Domino, qui Ecelesiae pace donata, quae sunt ad omnimodam
perfectionem sui operis media suppeditabit. Caeterum sodales Salesianos optime institui in ipso
novitiatu, ut alia quae iam recenstrimus, omittamus, illud argumentum esse potest, quod ex
eorum scholis singulis annis minimum centeni discipuli clericali militiae dent nomen, non
minima certe pars adolescentium, qui in Subalpinis Seminariis in spem Ecclesiae succrescunt,
nec magis numero quam pietate et bona institutione spettando. Supplicibus itaque Sacerdotis
Ioannis Bosco precibus Nostras addimus ad expositum effectum. Suprema Sedes, cui ad mortem
usque obedientiam et reverentiam maximam profitemur, divina sapientia freta,. quod bonum est,
iudicabit.
Datura Romae die 2 Martii 1873.
† Aemilianus Manacorda
Episcopus Fossanen.
Loco del Sigillo {25 [361]}
Num. XII. Informazione dell'Arcivescovo di Genova
Eme ac Rme Domine
Dum inimicus homo in agro Domini pravarum doctrinarum zizania plenis manibus
seminare satagit eaque magno animi nostri moerore, ubique excrescere videmus, nihil sane
magis commendatione dignum eorum caelestis Patrisfamilias servorum opera qui bonum semen
spargere student et illud in primis in puerorum et adolescentium animis inserere et alere solerti
cura adlaborant.
Ad laudabilem eiusmodi finem egregio nominis Sacerdos Ioannes Bosco
Congregalionem instituit a plurimis Episcopis vino ah ista Apostolica Sede amplissimis verbis
iam laudatam et commendatam et tanquam Congregationem votorum simplicium a SS. D. N.
Papa adprobatam et privilegiis auctam cuius ipse Fundator perpetuus Moderator et Superior est
constitutus.
Nos itaque qui eiusdem Congregationis ulilitatem in hac Genuensi Dioccesi experti
sumus et experimur praesertim in proxima civitate S. Petri Arenarii ubi Ecclesiam et Domum
obtinet, aliorum Sacrorum Antistitum Commendatitiis Litteris Nasce nostras addimus, humillime
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Supremum Ecclesiae Moderatorem, Pontificem Maximum obsecrantes ut eiusdem
Congregationis Constitutionum definitivam adprobationem concedere benigne dignetur, bis
tamen positis conditionibus ah aliis Episcopis iam propositis si Sanctitati Suae placueret.
1° Societatis alumni ad sacros Ordines non promoveantur antequam perpetua vola
emiserint ne periculum sit ut facile Societatem deserentes et patrimonio {26 [362]} destituti
suspensi remaneant cum fidelium scandalo et non levi Ordinarlorum incommodo.
2º Liberum sit Episcopus Congregationis Alumnos qui a suis Superioribus ad Sacros
Ordines praesentati fuerint examinare per seipsum vel suos delegatos. Elsi enim id Sacrorum
Canonum praescriptis ac praesertim Concilii Trident. sess. XXIII c. 12 cautum est, utile tamen
videtur ut id expresse in Constitutionibus exprimatur.
3° Facultas etiam sit Episcopus Congregationis Ecclesias et Oratoria visitandi, ut videant
an omnia rite se habeant.
Dal. Genuae die 6 Mart. 1873
Humillimus Obsequentissirnus Servus
† Salvator Archiepiscopus. {27 [363]}
Num. XIII. Voto del Rmo Consultore.
Questo pio Istituto il quale ha per iscopo speciale l'educazione dei Giovani poveri, fu già
approvato come Istituto di voti semplici dalla S. Sede, con Decreto del 1º Marzo 1869;
rimanendo però riservata a tempo più opportuno l'approvazione delle Costituzioni; ed insieme
con questo Decreto furono trasmesse 13 animadversioni sopra le medesime.
Ora il Superiore Genle supplica la S. Sede per ottenere l' approvazione delle stesse
costituzioni, nelle quali (esso dice, in un memoriale a stampa annesso, p. 9) sono state
accomodate le suddette animadversioni prout finis et regulae societatis patiuntur.
Questa supplica è appoggiata da parecchie lettere di Vescovi, con alcune riserve però, per
parte di alcuni; per es. di Monsig. Arcivescovo di Genova, e massimamente di Monsig.
Arcivescovo di Torino, Ordinario della Casa Madre.
Avendo esaminato il detto Libro di Costituzioni, ho dovuto prima verificare il modo nel
quale sono state eseguite le correzioni ingiunte dalla S. Sede. Ora mi ha recato non poca sorpresa
lo scorgere che la maggior parte di esse sono state omesse, o eluse sotto pretesti più o meno
speciosi allegati dal Superiore Generale in una così detta dichiarazione delle regole annessa alla
supplica.
1. Si era dichiarato (Animadv. 3) che i voti emessi nell'Istituto erano riservati alla S.
Sede, e comandato che si togliesse dalle Costituzioni la facoltà per il Superiore generale di
dispensarne. Ora non se n' è tenuto verun conto, come si può vedere p. 11. n. 7. - Il pretesto
allegato (Dichiarazione cit.) che la consuetudine sarebbe tale in altri simili Istituti, non ha
sufficiente fondamento. Che se alcuni Istituti avranno ottenuta {28 [364]} qualche simile facoltà
a titolo di derogazione alla legge generale; non può essere che per eccezione, da non allegarsi in
esempio.
2. Non si permetteva al Superiore generale di concedere le Dimissoriali per le
Ordinazioni, e si prescriveva di levare anche questo punto dalle Costituzioni. Ora si è bensì
cambiata la lettera delle Costituzioni; ma vi è stato sostituito un articolo il quale in sostanza
contiene implicitamente lo stesso, anzi aggiunge qualche cosa di più. Cioè che riceveranno l'
Ordinazione dagli Ordinari secondo la consuetudine degli altri istituti p. 16 N° 4. videlicet ex
privilegiis Congregationum quae tamquam Ordines regulares habentur: e si citano in conferma
le Costituzioni degli Oblati di Maria SSma, dei Sacerdoti della Missione e dei Rosminiani ai
quali fu concessa questa facoltà. li Superiore generale dell' Istituto dei quale ora si tratta, ebbe
già dalla S. Sede qualche indulto per dare le Dimissoriali ad un numero limitato di Ordinandi: ma
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non sembra opportuno che questa licenza venga iscritta a titolo di facoltà generale nelle
Costituzioni. Oltre che la licenza accordata ad altri Istituti in derogazione alla legge generale,
non può essere invocata come precedente ed in esempio, vi è fortissima opposizione per parte di
alcuni Ordinari, e segnatamente per parte di Monsig. Arcivescovo di Torino Ordinario della Casa
madre, fondato sopra motivi da tenersi in conto come si vedrà meglio in fine. Onde si opina
doversi mantenere l'animadversione 4º come fù già comunicata.
3. Si prescriveva di riservare il Beneplacito della S. Sede, a norma dei SS. Canoni per l’
alienazione dei beni, e la contrazione dei debiti. Ora questa riserva non si legge punto nelle
Costituzioni. II Superiore dice che esso l’ osserverà ma non vuole farne menzione nelle
Costituzioni, allegando il timore di qualche difficoltà per parte dell' Autorità civile. Ora un tal
motivo non sembra sufficiente. Oltrechè lo potrebbero invocare tanti altri Istituti esistenti in
Italia ed in altri paesi dove i governi civili non vogliono riconoscere le comunità religiose, non vi
è nessun obbligo di stampare le Costituzioni, nè di comunicarle integralmente al governo. {29
[365]}
4. Si era; prescritto (Animadvers. 7) il medesimo Beneplacito della S. Sede, oltre quello
degli Ordinari, per fondare nuove Case, ed accettare la direzione de' Seminari. Ora la necessità di
questo beneplacito non si legge, il Superiore generale fa l'istessa risposta, ed invoca l'istesso
timore della potestà civile. Al che si crede di rispondere come sopra, cioè non essere sussistente
questo motivo e doversi mantenere l'animadversione 7º a norma delle Costituzioni Apostoliche.
5. Si era detto (Animadvers. 8°) essere desiderabile che i soci attendessero ali' orazione
mentale più di un ora ciascun giorno, e facessero gli esercizi spirituali dieci giorni ogni anno.
Ora si legge che essi faranno l' orazione almeno una ora, e gli esercizi almeno sei giorni (p. 32 N.
3).
6. Si era dichiarato (animadvers. 9º) non potersi approvare che persone estranee
all'Istituto, vi fossero ascritte per così detta affigliazione. Ora tiene il Superiore generale che
sarebbe cosa assai profittevole, sì all'istituto, che alla stessa Religione, se questa affigliazione
fosse conservata (Dichiarazione citata). Aggiunge però che è pronto a ritirarla, se così lo
giudicherà opportuno la S. Sede. Non essendovi nessun motivo nuovo di modificare l’ accennata
animadversione, si opina che detta affigliazione si tolga del tutto dalle Costituzioni dove è stata
collocata in appendice.
7. La formola di professione (p. 35) non è stata modificata a tenore dell' animadvers. 10º,
in quanto si prescriveva di aggiungervi il nome del Rettore innanzi al quale si emette la
professione.
8. Si prescriveva (Animadvers. 11) che il Superiore generale manderebbe ogni triennio
alla S. Congregazione dei VV'. e RR'. una Relazione dello stato del suo Istituto. Neppure questo
punto è stato inserito, allegando il Superiore generale al solito, il timore j della potestà civile!...
Sarebbe forse il mio dovere di non andare più oltre, e prima di fare di queste Costituzioni
un esame piu particolare, di aspettare che il Superiore, abbia. inserite tutte le correzioni
prescritte. Però affinchè esso possa presentare di nuovo ali' esame ed approvazione della S. Sede
una compilazione meno difettosa, ho creduto {30 [366]} di esaminare diligentemente la presente
redazione e di fare sopra di essa le, seguenti altre animadversioni.
9. I statuti si chiamano da pertutto Regole. Vi si dovrebbe sostituire secondo il solito la
parola Costituzioni, quella di Regole non dovendosi applicare agl' Istituti moderni.
10. La S. Sede non è solita di approvare i Proemi nelle Costituzioni - Si opinerebbe di
levare da queste il' Proemio, e l’ elogio storico dell' Istituto che seguita (p. 3 ad 7).
11. Si crederebbe anche di levare (p. 9) la menzione fatta tra i buoni libri da diffondersi
delle Letture Cattoliche, della Biblioteca della gioventù, ed altri molti usciti dalla Stamperia
dell' Istituto. Oltre l' essere questo troppo simile ad un avviso di Libraro, sarebbe una specie di
approvazione implicita ed anche anticipata dei libri già stampati e da stamparsi, i quali non sono
stati esaminati ed approvati dalla S. Sede.
12. Si propone di sopprimere la menzione più volte ripetuta de' diritti civili che i soci
dovranno conservare e della sottomissione alle leggi civili (p.10 N. 2, p. 11. N. 6, p. 26. N. 2).
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13. La norma indicata per l'osservanza del voto di povertà non è chiara nè precisa; anzi in
più punti è contraria alle leggi stabilite dalla S. Sede per gl'Istituti di voti semplici, a tal segno
che l'amministrazione del patrimonio de' soci e la percezione dei frutti stà in mano del Superiore
Generale (p. 11 n.5). Si opinerebbe di sostituirvi la formola tante volte trasmessa a simili Istituti
e segnatamente a' PP. Maristi (Collectanea p. 859).
14. Si stabilisce (p. 10 n. 4; p. 11 n. 5) che i Chierici e Sacerdoti conserveranno i loro
Benefici semplici, dei quali però l'amministrazione e la percezione dei frutti rimarranno
ugualmente in arbitrio dei Superiore Generale. Ora, ancorchè non si tratti di un Ordine Regolare,
si può nondimeno per analogia considerare questo punto come contrario almeno allo spirito dei
SS. Canoni, i quali considerano l'ingresso nello stato religioso come una rinuncia tacita. Si
opinerebbe che i Chierici o Sacerdoti provveduti{31 [367]} di benefici semplici ne fossero
decaduti almeno dopo la professione dei voti perpetui, eccetto quei benefici i quali potessero
appartenere alla propria famiglia.
15. Si attribuisce (p. 18 n. 6) al Capitolo dell'Istituto la facoltà di modificare le
Costituzioni. Si deve riservare l'approvazione della S. Sede.
16. Si prescrive (p. 13 n. 6) la manifestazione di coscienza in modo assai stretto e
rigoroso, a tal segno che i soci non devono celare al Superiore nessun secreto del loro Cuore e
della loro Coscienza. Si propone di restringerla tutt'al più all'osservanza esterna delle
Costituzioni ed al progresso nelle virtù; ed anche questo facoltativamente.
17. Hanno fissata l'età del Superiore Generale a soli 30 anni, invece di '.0, secondo le
leggi Canoniche.
18. Non è fissata l'età dei Consiglieri generali nè quella del Maestro dei Novizi. Essi
devono avere 35 anni di età; con cinque anni di professione per i primi, e dieci anni per questo
ultimo.
19. L' elezione del Superiore Generale si fa in modo assai anticanonico. Cioè per lettere.
a pluralità dei suffragi, e con iscrutinio di ballottaggio al quale partecipano i soli pochi elettori
presenti nella casa dove si la l'elezione. Si opina di prescrivere che l'elezione tanto del Superiore
Generale, quanto dei Consiglieri si faccia dai soli elettori presenti a maggioranza assoluta dei
voti nella forma prescritta dal S. Concilio di Trento.
20. Il Capitolo generale si compone di tutti i Rettori, e di tutti i professi perpetui della
Casa dove si fa l'elezione. Non si vede nessuna ragione per questa preferenza della quale si
potrebbero giustamente lagnare i professi perpetui delle altre case; onde sarebbe forse opportuno
che il Capitolo generale venisse composto secondo il solito: del Superiore generale, del
Consiglio generale, dei Rettori delle case particolari e di un Deputato di ciascuna di queste case,
da eleggersi a scrutinio secreto e maggioranza assoluta dai professi delle medesime.
21. Il Capitolo superiore (così si chiama impropriamente e con nome ambiguo il
Consiglio generale) {32 [368]} sembra che si componga di sette membri, dei quali tre soli
vengono chiamati Consiglieri, gli altri oltre il Rettore ossia Superiore generale si chiamano
Prefetto, Economo e Direttore Spirituale ossia catechista. Tutti hanno parte al governo
dell'Istituto, ma non si dice se tutti intervengono ai Consigli con voto deliberativo. Quattro dì
essi sono nominati dall'Istituto e i due altri dal solo Rettore e per un solo anno. Si opina che
qualunque sia il numero dei Consiglieri intervenienti nel Consiglio con voto deliberativo, tutti
devono essere eletti dal Capitolo generale elettivo come si è detto sopra, chiamarsi tutti
Consiglieri, e risiedere tutti nella Casa-Madre presso il Superiore generale. Niente impedisce
però che il Superiore generale in Consiglio possa sceglier, tra i medesimi Consiglieri i
sopraccennati officiali dell'Istituto.
22. F cosa insolita che il Superiore generale possa designare il Vicario, il quale in caso di
morte del medesimo, governi l'Istituto fino al Capitolo elettivo. F. anzi solito che quest' officio
sia ammesso ad una delle principali cariche dell'Istituto, per es. che sia esercitato dal più anziano,
o dal precipuo membro del Consiglio; se vi è qualche altro ordine di quello di anzianità.
23. Si attribuisce al solo Superiore Generale l'ammissione al Noviziato ed alla
Professione e la dimissione dei Novizi; però, si dice che potrà, se vuole, consultare i professi
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della Casa Madre (p. 28 e 29) ma senza l'intervento del Consiglio Generale (p. 29 n. 3). Nomina
anche solo i Rettori delle case particolari, e generalmente l’ autorità del medesimo è troppo
indipendente.
Ora la S. Sede è solita di riservare alla deliberazione del Consiglio generale l'ammissione
al Noviziato ed alla professione, la dimissione dei Novizi e professi, la nomina dei Superiori
delle Case particolari, e dei principali officiali dell' Istituto.
24. Possono stabilire Case di due soli religiosi, purchè uno dei due sia sacerdote (p. 26 n.
4). Questo numero sembra troppo scarso, dimostrando l'esperienza essere simili case assai
pericolose. Si opinerebbe che per lo meno fossero 3, o 4, dei quali due almeno siano sacerdoti.
{33 [369]}
25. Si stabilisce per maestro de' Novizi il Direttore spirituale ossia Catechista, il quale
oltre l'essere Consigliere generale (p. 17, n. 1) è ancora incaricato della cura spirituale (p. 28, 12)
non solamente dei Soci, ma ancora delle persone le quali non fanno parte dell'Istituto. - Si opina
di significare che il Maestro dei Novizi non deve esercitare verun altro impiego od officio, nè
fare parte del Consiglio, al quale però deve intervenire con il solo volo consultativo, quando si
tratta dei noviziato e dei Novizi.
26. Manca totalmente la Costituzione dei Noviziati. Sarebbe opportuno di prescrivere
l'osservanza della Costituzione Regularis disciplinae di Clemente Vili e delle altre leggi
Canoniche su questa materia importantissima, segnatamente la riunione dei Novizi nella Casa di
Noviziato, la loro completa separazione tanto dalle persone estranee all'Istituto, quanto dai stessi
professi, e la loro occupazione in soli esercizi spirituali, senza che possano in verun modo essere,
prima della professione, mandati nelle Case particolari, od applicati alle opere dell'Istituto.
27. Manca ugualmente la Costituzione degli studi per gli aspiranti ai Sacerdozio.
Secondo che riferiscono alcuni Ordinari. i qual; hanno esaminati candidati ai sacri Ordini, gli
studi ecclesiastici in questo istituto sarebbero assai mal' ordinali e debolissimi il che non deve
recare maraviglia, quando si sa che i chierici, nello stesso tempo degli studi, vengono applicati
alla cura dei giovani alunni. Si opinerebbe di prescrivere che i chierici dell' Istituto dopo due
anni di Filosofia fossero tutti applicati almeno per quattro anni agli studi Teologici o in qualche
Collegio speciale dell' Istituto, o in qualche Seminario senza che possano esserne distratti per
essere applicati alle opere dell' Istituto, che non siano promossi agli Ordini sacri se non dopo i
voti perpetui, e che sia libero ai Vescovi di esaminarli prima di ammetterli alla sagra
Ordinazione.
28. Si legge (p. 16 ti. 2) che essi saranno sotto messi agli Ordinari per ciò che riguarda l'
amministrazione dei sagramenti, la predicazione, e tutto ciò che è dei pubblico sagro ministero
prout regalae societatis patientur. Si opina di levare queste parole le quali {34 [370]} potrebbero
essere sorgente di difficoltà e dì conflitto tra l’ Istituto e gli' Ordinari, e di sostituire loro queste
altre: Secondo le leggi canoniche.
29. Si dovrebbe levare dalle Costituzioni la menzione del consenso dei genitori per
l'ingresso nell'Istituto ancorchè per ragione di prudenza si possa ora tollerare nella pratica (p. 30,
n. 6, VI).
30. Oltre il vestiario, e la pensione alimentaria per il tempo dei noviziato, si esige dai
Novizi una somma di trecento Lire da pagarsi dopo il noviziato e avanti la professione - Si
dovrebbe forse togliere questo ultimo punto il quale sembra affatto contrario alle leggi canoniche
circa gli Istituti di uomini (p.30, n. 8).
31. Le medesime leggi canoniche vogliono che i candidati prima della vestizione, ed i
novizi prima della professione facciano dieci giorni di esercizi spirituali, e non soli alcuni giorni
p. 33.
32. Non esigono dai Candidati se non quella salute necessaria per osservare le
Costituzioni nel tempo del Voci. iato - Si dovrebbe forse aggiungere anche la speranza ondata
che essi le po€ranno osservare anche dopo la professione allorchè essi vi saranno più
strettamente obbligati (p. 30 n. 7).
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33. Si legge (p. 31 n. 2) che i Soci si dovranno confessare dal sacerdote designato dal
Rettore. Per dare maggior libertà alle Coscienze, si prescrive ordinariamente che vi siano più
Confessori, almeno due o tre per ciascuna casa, non computato il Rettore.
34. Sarebbe forse opportuno di esprimere che i Confessori, anche per la Confessione
degli Alunni e degli stessi Soci dovranno essere stati approvati dall' Ordinario.
35. Per promuovere liti innanzi ai tribunali civili (p. 2. n. 15) è necessaria la licenza della
S. Sede.
36. Oltre il Capitolo Generale elettivo, il quale non ha luogo se non ogni dodici anni, la S.
Sede suole esigere che ogni triennio si tenga un capitolo generale per gli affari più rilevanti dell'
Istituto; e che gli atti di tutti i Capitoli elettivi o di affari, siano trasmessi alla S. Congregazione
dei Vescovi e Regolari per essere esaminati ed approvati. {35 [371]}
37. Non sembra, opportuno;di lasciare nelle: Costituzioni la facoltà ivi concessa al
Superiore Generale (p.33, N.8) di dispensare generalmente quando lo giudica. utile, ed a tempo
indefinito degli esercizi spirituali prescritti dalle Costituzioni, tanto più che questa facoltà
comprende anche gli esercizi spirituali annuali, e quei da' premettersi alla vestizione ed alla
professione (p. 32 e 33 n. 7 e 8).
38. In fine, il mio sottomesso parere sarebbe che prima di essere presentate alt'
approvazione della Santa Sede, queste Costituzioni fossero diligentemente corrette a norma sì
delle già comunicate animadversioni, che di quante fra le precedenti Sua Santità giudicherà di
comunicare; e forse sarebbe anche opportuno che prima di essere approvate, fossero già da
qualche tempo messe ad esecuzione, principalmente nella parte concernente il Noviziato e gli
Studi.
Roma li 9 Maggio 1873.
Fr. R. Bianchi de' Pred. Consultore.
N. B. A sostenere il suo assunto il Rmo Consultore riproduce alcuni brani in appendice
d'una lettera dell' Arcivescovo di Torino stampata per intero nel N. 5. {36 [372]}
Num. XIV. Riassunto delle precedenti osservazioni trasmesso. al Sac.
D. Giovanni Bosco sopra le Costituzioni esibite nell'anno 1873.
Le tredici animadversioni comunicategli nel Marzo 1869 sono state nella maggior parte
omesse nel nuovo progetto di Costituzioni. Si vuole che d'esse ne sia tenuto assolutamente conto.
L' allegato timore di qualche difficoltà per parte dell'Autorità civile, che s adduce per motivo di
non fare menzione nelle Costituzioni d'alcune animadversioni, non si è reputato come motivo
giustificante della omissione, perchè in tanti altri Istituti esistenti in Italia sono state inserite nelle
loro Costituzioni le stesse massime, perchè non v'è alcuna necessità di stampare le Costituzioni,
nè di comunicarle integralmente al Governo.
1. Non essendo solito che la S. Sede approvi nelle Costituzioni il Proemio e l’ Elogio
storico dell'Istituto, dovrebbero entrambi togliersi.
2. Si dovrebbe levare a pag. 9 la menzione speciale fatta di que' libri buoni, che
sembrerebbe un implicita, ed anticipata approvazione di libri stampati e da stamparsi che non
sono stati esaminati dalla S. Sede.
3. Si sopprimano le ripetute menzioni dei diritti Civili dei Laici, e della sottomissione alle
leggi Civili (p. 10 n. 2 p. 11 n. 6 p. 26 n. 2).
4. Si dovrà costituire altra norma più chiara e più precisa per la osservanza del voto di
povertà, e questa sarà quella contenuta nella Collectanea S. C. Episcoporum et Regularium N.
859.
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5. Che i Chierici e Sacerdoti conservino i Benefici semplici (p. 10 n. 4, p. 11 n. 5) non è
analogo allo spirito d'un istituto Religioso. Si porrà che ne decadino dopo emessi i voti perpetui,
meno quei benefici che fossero propri della famiglia.
6. La facoltà di modificare le Costituzioni di cui a pag. 18 n. 6 deve essere Condizionata
all'approvazione {37 [373]} riservata alla S. Sede delle modificazioni stesse.
7. La manifestazione di coscienza (p. 13 n. 6) prescritta non si ammette, tutto al più può
ammettersi facoltativa ma ristretta soltanto alla esterna osservanza delle Costituzioni ed al
progresso nelle virtù.
8. L'età canonica del Superiore Generate deve essere di anni quaranta e quella dei
Consiglieri Generali di anni 35 ed almeno di cinque di professione, e quella del Maestro di
Novizi di anni 35 ma di dieci anni almeno di professione.
9. L'elezione del Superiore Generale e dei Consiglieri generali si faccia dai soli Elettori
presenti, ed a maggioranza assoluta di voti e non altrimenti.
10. Il Capitolo Generale si comporrà conce è solito negli altri Istituti; non può ammettersi
che venga formato dei Professi perpetui della casa ove si fa l'elezione, giacchè se ne
querelerebbero i professi perpetui delle altre case.
11. I Consiglieri del Capitolo superiore devono essere eletti tutti dal Capitolo generale, e
risiedere presso il Superiore Generale.
12. E insolito che il Superiore Generale designi chi nella sua morte governi l’ Istituto fino
al Capitolo elettivo. E invece solito che supplisca uno dei principali Dignitari dell'Istituto.
13. La S. Sede è solita di riservare alle deliberazioni del Consiglio generale l'ammissione
e la dimissione dei Novizi, e dei Professi, la nomina dei Superiori locali, e dei principali Officiali
dello Istituto. Contro tale consuetudine viene disposto a pag. 28 e 29 ai N. 1. 2. 3.
14. Sono pochi due individui per aprire una Casa (p. 26 N. 4) dovranno essere almeno tre
o quattro, dei quali due per lo meno siano Sacerdoti.
15. Il Maestro dei Novizi non deve esercitare' altro Officio, e però non può esserlo il
Direttore Spirituale o Catechista che ha annesso più Offici (p. 17 N. 1, pag. 28 N. 12).
16. Manca affatto la Costituzione dei Noviziati; dovrebbe prescriversi in quelli la
osservanza della Costituzione Regularis disciplinae di Clemente VIII e delle altre Leggi
Canoniche, giacchè in maniera singolare {38 [374]} interessa la riunione dei Novizi sella Casa di
Noviziato, la loro completa separazione dei professi, la loro unica occupazione nei soli esercizi
spirituali senza che possano essere applicati alle opere dell'Istituto.
17. Similmente manca la Costituzione degli studi. Quelli che aspirassero al. Sacerdozio
dovrebbero essere tutti applicati per quattro anni agli studi Teologici o in un Collegio speciale
dell' Istituto, o in qualche Seminario, senza. applicarli intanto alle opere dell'Istituto.
18. Ove si legge a p. 16 n. 2 prout regulae societatis patientur si sostituiscano le parole
iuxta praescripta SS. Canonum, o altre consimili.
19. II consenso dei Genitori per l’ ingresso nello Istituto (di cui a p. 30 N. VI) se per
prudenza può in pratica tollerarsi, non può ammettersi nelle Costituzioni come condizione.
20. Il pagamento di cui a p. 30 N. 8 è una cosa nuova per gl'Istituti d' uomini; sarebbe
preferibile di levarlo.
21. a pag. 33 S. 7 invece di aliquot dies si dica per decem dies.
22. Perchè dire a p. 30 N. 7 intorno alla salute che si esige quella necessaria al tempo del
Noviziato? e dopo?
23. Si prescrive ordinariamente per maggiore libertà che siano due o tre i Confessori in
ogni Casa; si tolga l'uno di cui a pag. 31 N. 2.
24. Sarebbe opportuno prescrivere che i Confessori sia degli Alunni, sia dei soci debbano
essere approvati dall'Ordinario.
25. Si richiede la licenza della S. Sede per promuovere liti innanzi ai Tribunali Civili. Si
avverte ciò a p. 24 n. 15.
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26. Ogni tre anni si tenga un Capitolo generale degli affari più rilevanti dell'Istituto oltre
il Capitolo elettivo di ogni dodicennio. Gli alti di quelli e di questi devono trasmettersi. alla S. C.
dei VV. e RR. per l’ esame ed approvazione.
27. Non si riconosce opportuno di lasciare al Superiore Generale la facoltà di dispensare
dagli esercizi spirituali (p. 33 N. 8). {39 [375]}
28. Quanto è detto a. pag. 4,6 N. 4 sulla Ordinazione in quelle parole videlicet ex
privilegiis Congregationum quae tanquam Ordines regularee habentur include implicitamente la
facoltà al Superiore Generale di concedere le Dimissoriali, facoltà che fù già negata. La
concessione anzidetta verrebbe avversata dagl'Ordinari formerebbe una deroga alla Legge
generale. Qualche rara deroga accordata dalla S. Sede non potrebbe invocarsi come precedente,
ad esempio in specie poi se non venisse favorita da tutti gli Ordinari. Mancando poi un regolare
Noviziato, ed un regolare corso di studi, l'uno e l'altro difetto formerebbero un ostacolo a simili
deroghe. {40 [376]}
Num. XIII. Riassunto della Pia Società. di s. Francesco di Sales
nel 23 Febbraio 1874.
Questa Pia Società conta 33 anni di esistenza. Nacque e si consolidò in tempi e luoghi
burrascosi, in cui si voleva abbattere ogni principio, ogni autorità religiosa specialmente quella
del Sommo Pontefice. In tempi e luoghi in cui furono soppressi e dispersi tutti gli ordini religiosi
e le pie Congregazioni dell' uno e dell'altro sesso; furono soppresse le Collegiate, incamerati i
beni dei seminari, delle Mense vescovili. Tempi in cui erano, si può dire, annullate le vocazioni
religiose ed ecclesiastiche.
I membri che la compongono presentemente sono trecento trenta tra sacerdoti, chierici e
laici.
Suoi rapporti coll'autorità ecclesiastica.
In faccia alla Chiesa la sua posizione è come segue:
Non si è mai fatto cosa alcuna senza il consenso e l'espressa approvazione dell'autorità
ecclesiastica.
Nè mai, per quanto si sappia, da alcuna Autorità Ecclesiastica o Civile fu mosso lamento
o contro ai soci
o contro l'andamento della Congregazione2. {41 [377]}
2
Non è gran tempo che una persona costituita in autorità in modo amichevole ebbe a dirmi: Taluno andò
dicendo che i preti e chierici vostri non istudiano. Le feci osservare che molti dei nostri preti e chierici avevano
pubblicato opere letterarie, e religiose, lodate e diffuse nelle mani di molti; che noi abbiamo cento cinquanta professi
applicati allo studio, di cui cento trenta sostennero pubblici esami e riportarono la patente o il diploma nell'esame,
cui aspiravano. Ripigliò quell'amico: « Non intendeva parlare di quelli, che sono già nel Ministero o nell'
insegnamento, ma dei semplici chierici. Si è detto che per ordinario riescono assai mediocri nei loro esami».
Risposi pregandolo di verificare gli esami presi presso alla 7 Curia arcivescovile dal 1850 al 1870, epoca in
cui, essendo stata approvata la Congregazione, il Superiore Ecclesiastico mi consigliò di far dare gli esami in casa
della Congregazione.
Quell'amico si compiacque di verificare e poi mi fece risposta con queste parole: Checchè se ne voglia dire,
ma dal 1850 al 1870 i Chierici Salesiani sui registri della Curia hanno tutti optime o fere optime.
Mi disse ancora la medesima benevola persona: Quale cosa rispondere a chi vuole asserire molti vostri
professi perpetui essere usciti dalla Congregazione e dare disturbi ad alcuni Ordinari?
Si risponde che finora, e questo finora si estende fino al 23 febbraio 1874, niun professo dei voti perpetui
uscì di Congregazione. Se ne deve eccettuare un solo che giudicò secondare la sua vocazione lasciando la
Congregazione Salesiana, cui apparteneva come laico, per entrare, ed entrò di fatto, nella Compagnia di Gesù, dove
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Nel 1852 ebbe l'approvazione dell' Arcivescovo diocesano di Torino Monsig. Franzoni;
nel 1858 il Regnante Pio IX, profondo conoscitore del modo con cui devonsi educare
cristianamente i giovanetti, ne tracciava le basi e le regole.
Nel 1864 la Congregazione de' Vescovi e Regolari con apposito Decreto lodava tale
Società, e ne costituiva il Superiore a vita.
A quel Decreto erano annesse tredici animadversioni, che vennero accomodate nelle
Costituzioni.
Nel 1869 col consenso del S. Padre fu inoltrata preghiera per l'approvazione definitiva. Il
Consultore non fece animadversioni, ma per mezzo del Segretario Monsignor Svegliati richiamò
l’ osservanza di quelle del 1864. Quindi il 1 Marzo di quell'anno si emanava un Decreto di
approvazione definitiva della Pia Società. Per le Dimissorie si concedeva di poterle rilasciare a
tutti quelli che fossero entrati nelle nostre case prima dei quattordici anni; pegli altri di maggior
età si faceva dimanda per un numero determinato, cosa che fu ognora concessa.
Per dare una forma stabile alla nascente ma crescente Congregazione nel 1873 fu fatta
nuova preghiera per la definitiva approvazione delle Costituzioni. Contro l'aspettazione il
Consultore trovò opportuno di fare altre 28 animadversioni sebbene non se ne fosse fatta alcuna
{42 [378]} quando venne emesso l’antecedente Decreto. Tuttavia si fece quanto si poté per
inserire nelle Regole tutte quelle animadversioni modificandone soltanto alcune in modo che non
si allontanassero dallo scopo fondamentale della Congregazione, quelle specialmente che
riguardavano lo studio, e il Noviziato; le Dimissorie vennero tutte ammesse in conformità del
Decreto di Clemente VIII.
Sue Costituzioni
Le Costituzioni di questa pia Società sebbene in massima siano sempre state
costantemente osservate, tuttavia furono modificate in parecchie cose suggerite dalla esperienza
e proposte dalla Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari.
L' edizione fatta testè dalla tipografia di Propaganda Fide è l'ultima, ed in essa vennero
inserte le modificazioni proposte in diversi tempi, eccettuate alcune pochissime che soltanto si
accomodarono per non allontanare le Regole dal loro scopo.
Rapporti coi vescovi.
Finora non consta che alcun Vescovo sia stato avverso a questa Congregazione.
Quarantaquattro furono richiesti di fare la loro commendatizia,e quarantaquattro la fecero assai
di buon grado e con espressioni di massima soddisfazione. Un solo, l'Arcivescovo attuale di
Torino, giudicò di suggerire alcune modificazioni alla Sacra Congregazione de' Vescovi e
Regolari. Queste modificazioni furono parimente accolte e se ne tenne conto nell'ultima edizione
delle Regole. Ala con tutti si ebbero sempre cordialissime relazioni; ed abbiamo presentemente
oltre a cinquanta richieste di aprire case in diverse Diocesi tanto in Italia, quanto nell'Asia,
nell'Africa e nell'America.
Ogni anno vi sono circa cento quindici de' nostri allievi che entrano nello stato
ecclesiastico e che sono inviati ai Vescovi delle rispettive Diocesi. Ciò torna a quegli Ordinari di
grande conforto attesa la scarsità di vocazioni allo stato ecclesiastico nelle loro Diocesi. Circa tre
quarti dell' attuale Clero Torinese e degli insegnanti {43 [379]} ne' Seminari di quell'Arhidiocesi
furono nostri allievi. Lo stesso può dirsi di altre Diocesi.
presentemente esercita con zelo il ministero sacerdotale.
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Sono poi oltre a cinquanta i Sacerdoti Salesiani, i quali lavorano continuamente a dare
esercizi spirituali, missioni, tridui, novene, a confessare negli ospedali, negli istituti di
beneficenza, nelle carceri, e nei paesi e città delle varie Diocesi. Altri si occupano a comporre,
stampare libri, o Dizionari, a purgare i classici italiani, greci e latini. Ciò appare dalle varie opere
pubblicate in vari tempi, e colle Letture Cattoliche, che corrono il 22° anno3; la Biblioteca dei
Classici che si pubblica da sei anni.
Ma tanto nella composizione e stampa di questi libri, quanto nella diffusione di molti
altri, come pure nella predicazione e nei catechismi si ebbe sempre di mira lo scopo
fondamentale della Congregazione che fin dal suo principio fu costantemente SOSTENERE E
DIFENDERE L' AUTORITA' DEL Capo SUPREMO DELLA CHIESA NELLA CLASSE
MENO AGIATA DELLA SOCIETÀ E PARTICOLARMENTE DELLA GIOVENTÙ
PERICOLANTE. V. REGOLE C. I e VI.
In faccia alla civile societa' .
In faccia alla civile società siamo sempre stati tranquilli perchè fummo ognora
considerati come pacifici cittadini; e per soddisfare alle esigenze delle autorità scolastiche
procuriamo ognora di coprire le nostre classi con insegnanti muniti delle volute patenti o
diplomi.
Tutti poi vedono di buon occhio una società, che ha per iscopo di raccogliere ragazzi
pericolanti, istruirli, avviarli alla scienza, ad un' arte o mestiere con cui {44 [380]} potersi poi
guadagnare onestamente il pane della vita, che è quanto dire: toni dai pericoli del ladroneggio e
delle carceri per farne degli onesti cittadini, che meglio noi diremo: farne dei buoni cristiani.
Case della Congregazione:
Le Chiese, le Case di educazione ed Ospizi sono in numero di sedici.
1. La più antica è quella di Torino col titolo di Oratorio di S. Francesco di Sales,
composta di Interni ed Esterni. Gli interni o convittori sono circa 850 tra artigiani e studenti.
Avvi tutto il corso Elementare, Ginnasiale, Liceale o Filosofico, e Teologico. Tutti gli insegnanti
appartengono alla Congregazione Salesiana. Gli artigiani in vari laboratori dello Stabilimento
esercitano il mestiere di calzolaio, sarto, ferraio, falegname, ebanista, pristinaio, libraio, legatore,
compositore, tipografo, cappellaio, musica, disegno, fonditore di caratteri, stereotipista,
calcografo e litografo.
Si aggiunge il corso intero della Banda militare per allettamento tanto degli interni quanto
degli esterni; si insegna il Pianoforte, la fisarmonica, armonium, organo, tutti gli istrumenti
musicali in legno, in metallo e a corda. Un numero di circa 600 vengono alla scuola ed alle sacre
funzioni come esterni. Costoro appartengono ai più discoli della città, i quali per lo più non sono
accolti nelle pubbliche scuole. Oltre ad 800 vengono alla scuola serale, in cui è insegnato il canto
Gregoriano, la musica vocale, musica istrumentale, catechismo, lettura, scrittura, gramatica
italiana, latina, greca, francese, aritmetica, sistema metrico con tutti gli altri studi, che si reputano
necessari per chi vuole darsi al commercio e vivere da buon cristiano.
3 Sotto il nome di letture cattoliche s'intende una pubblicazione mensile di pag. 108. Il numero degli associati non fu
mai minore a diecimila. Fra i libri stampati dai Soci Salesiani in questa tipografia si possono notare: La Storia Sacra,
Storia Ecclesiastica, Storia d'Italia, il Cattolico instruito, Trattati di Aritmetica, di Sistema metrico, Donato,
Gramatiche latine, greche, italiane, Dizionari latini e molti altri. Il numero approssimativo de' libretti stampati e
diffusi fra,il popolo in trent'anni monta a circa SEI MILIONI.
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2. Vi è la Chiesa di S. Francesco di Sales, quella di Maria Ausiliatrice, dove intervengono
oltre ad un migliaio di giovanetti.
Oratori festivi di Torino.
3. Quello di S. Francesco di Sales nella Parrocchia di S. Simone e Giuda con allievi 600.
{45 [381]}
4. Quello di S. Giuseppe nella Parrocchia di S.Pietro e Paolo con allievi 700.
5. Quello di S. Luigi Conzaga nella Parrocchia di S. Massimo con allievi 700.
6. Del Santo Angelo Custode nella Parrocchia di S. Giulia con allievi 200.
7. Si ha pure cura spirituale della casa detta: Famiglia di S. Pietro, ove sono raccolte le
donne che escono dalle carceri, sono in numero di 60.
8. Del Laboratorio di S. Giuseppe, che ha lo scopo di dare lavoro e religione alle
fanciulle pericolanti, sono in numero di 100.
9. Nuovo Collegio convitto di Valsalice pe' giovani di civile condizione, sono in numero
di 60.
10. In Lanzo paese della Diocesi di Torino si tiene eziandio Collegio convitto con 200
allievi interni, 300 esterni.
11. In borgo S. Martino presso Casale col nome di Collegio di S. Carlo destinato a
supplire il piccolo Seminario di quella Diocesi, che ne è priva da oltre 25 anni, giacchè il locale
destinato a quell' uopo fu occupato dal Governo: allievi 200.
12. In Sampierdarena presso a Genova sotto il nome di Ospizio di S. Vincenzo, sono
raccolti 100 poveri fanciulli da avviarsi a diversi mestieri, come a Torino. Avvi qui eziandio
scuola diurna e serale per gli esterni, ed una Chiesa spaziosa, dove spesso sono raccolte più
migliaia di persone.
13. Nella città di Varazze Diocesi di Savona avvi Collegio Convitto ove tra esterni e
convittori sommano ad oltre 700.
14. In Cogoleto nella stessa Diocesi si amministrano le pubbliche scuole con circa 200
fanciulli e si aiuta il Parroco per le cose del culto religioso.
15. In Alassio diocesi di Albenga, Collegio municipale con 200 convittori e 400 esterni.
16.Come appendice e dipendentemente della Congregazione Salesiana è la Casa di
Maria Ausiliatrice fondata con approvazione dell' autorità Ecclesiastica in Mornese diocesi d'
Acqui. - Lo scopo si è di fare per le povere fanciulle quanto i Salesiani fanno pei ragazzi. Le
religiose sono già in numero di quaranta ed hanno cura di 200 fanciulle. {46 [382]}
Presentemente
Al presente sono' conchiuse te trattative per apri. re case pei ragazzi cattolici dell' isola di
Hong-kong nella China, e per un Orfanotrofio nella città di Genova.
In tutte le Chiese e case sopra mentovate oltre l’ istruzione scientifica e religiosa dei
giorni feriali, si fa pure nei giorni festivi sia pei fanciulli sia per gli adulti quanto segue: Al
mattino comodità di confessarsi e comunicarsi, messa, mattutino della B. Vergine, spiegazione
del vangelo, scuole e trattenimenti per la ricreazione.
Dopo mezzodi: musica, ginnastica, trastulli diversi: di poi catechismo in classe; Vespri,
istruzione dal Pulpito, benedizione col SS. Sacramento, scuole e ameni trattenimenti fino a notte.
Il numero dì coloro cui si comparte cristiana istruzione ed educazione non e minore di
SETTEMILA; ma non di rado oltrepassano i DIECI, DODICI MILA. Nella sola Chiesa di Maria
Ausiliatrice si videro talvolta raccolti SINO A DIECIMILA uditori.
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Confronto del Riassunto presentato alla Sacra Congne de' Vescovi e
Regolari il 20 Gennaio 1870 con quello del 23 Febbr. 1874.
Il Collegio di Cherasso a motivo della insalubrità del sito fu nel 1872 trasferito nella città
di Varazze Diocesi di Savona.
Il Piccolo Seminario di S. Carlo col consenso del Vescovo venne trasferito a Borgo San
Martino nella stessa diocesi per la comodità della Ferrovia, che colà ha la sua stazione.
La casa sanitaria di Troffarello venne alienata per condurre a termine altro edifizio in
Lanzo, che per salubrità corrisponde meglio allo scopo.
Nel 1871 fu fondata la Casa delle Figlie di Maria Ausiliatrice in Mornese. {47 [383]}
Nel 1872 si apri il Collegio di Vassalice; e si fondò l'Ospizio con pubblica Chiesa in
Sampierdarena.
Nel 1873 venne assunta l’ amministrazione delle pubbliche scuole di Cogoletto vicino a
Varazze.
Nel 20 Gennaio 1870 i Soci Salesiani erano 121.
I giovani loro affidati 4710.
Richieste di aprire Case 25.
Nel 23 Febbraio 1874 i Soci Salesiani sono N. 330.
Allievi loro affidati circa 7000.
Richieste per nuove Case 50.
Dal che risulta la Congregazione avere aumentato quasi due terzi il numero de' soci, di
2300 gli allievi loro affidati.
Al presente, come nel 1870, non si hanno mezzi finanziari preventivi, ma non ci sono
debiti.
Quella Divina Provvidenza che in modo veramente straordinario ci aiutò finora, speriamo
che non sarà per mancarci in avvenire, se noi corrisponderemo alle sue grazie e ci adopreremo di
compiere i santi e adorabili suoi voleri.
SAC. GIO. BOSCO. {48 [384]}
Indice dei documenti
I. Supplica del Sac. Bosco a Sua Santità, per implorare la definitiva approvazione
della Società Salesiana. Somm. n. 1.
II. Decreto di lode sopra la medesima concesso dalla S. Sede nel giorno 23 Luglio
1864
III. Animavversioni sopra le Costituzioni esibite in quell'epoca
IV. Decreto di definitiva approvazione dell'Istituto, e concessione limitata delle
Dimissorie
in data 1 Marzo 1869
V. Informazione dell'Arcivescovo di Torino
VI. Lettera particolare del Medesimo.
VII. Commendatizia del Vescovo di Casale.
VIII. Idem del Vescovo di Savona.
IX. Idem del Vescovo di Vigevano.
X. Idem del Vescovo di Albenga
XI. Idem del Vescovo di Fossano.
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XII. Idem dell'Arcivescovo di Genova
26
XIII. Voto del Rmo Consultore sopra le regole stampate nel 1873
28
XIV. Riassunto delle osservazioni del Consultore trasmesso al Superiore
37
XV. Attuale condizione morale ed economica della stessa Società
41
N. B. Si esibiscono in opuscoli separati le regole del 1873 nonchè le modificate
Costituzioni recentemente stampate in Roma coi tipi di Propaganda. {49 [385]} {50 [386]}
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