Don Bosco - Sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari, Consultazione per la Congregazione speciale
ricorsero al Sommo Pontefice Pio VI che loro concesse gli stessi privilegi dei Passionisti, ed il
sullodato Papa diportossi egualmente con l' Ordine Mariano cui degnossi rilasciare il Breve
Iniuncti Nobis del 27 Marzo 1787 dove in vista dei pregi di questa Congregazione lodandone le
insigni opere di pietà e misericordia: «pro parochorum adiumento, ac iuventutis in fidei, ac
lit.tcrarum rudimentis, concesse, posse uti frui singula privilegia, praerogativas, concessiones
favores facultates etc. Ordinum mendicantium. et non mendicantium». Leone XII elargì simili
favori agli Oblati di Maria, cui rescrisse nel giorno 12 Sett. 1826: «Superiorem Generalem, et
Oblatos speciàlibus favoribus et gratiis prosequens omnia, et singula indulta, privilegia,
indulgentias, exemptiones, et facultates Congregationi SSmi Redemptoris concessa iisdem
Oblatis, eorumque Ecclesiis, Capellis et domibus benigne communicat, extendit, atque in
perpetuum elargitur cum omni bus clausulis, et decretis necessariis, et opportunis». Finalmente
l'ultimo esempio viene somministrato nell'approvazione dell'Istituto della Carità, dimandando ivi
il Superiore Generale che gli fossero concessi i privilegi dei Regolari, ne ottenne in sostanza una
favorevole {18 [118]} risposta (Som. n. IV p. 10). Animato D. Bosco da questi esempi di non
lontana epoca adduce nelle sue manuscritte memorie vari riflessi, fra questi: 1. che la sua Società
nata prodigiosamente in questi procellosi tempi, ha bisogno di molta indulgenza, e di molti aiuti
spirituali, affinchè possa conseguire il suo caritatevole scopo; 2. se non fossero l'istituto e le,
Costituzioni definitivamente approvate, forse potrebbe procedersi innanzi per mezzo di parziali
concessioni; ma, quando quello e questo definitivamente sanzionate dall'Oracolo SSmo, è
necessario di seguire una via già studiata, e pratica quale si è la comunicazione dei privilegi, che
pur godono quasi tutte le altre pie Congregazioni; 3. meritare un principale riguardo la Società
Salesiana, che si và consolidando in questi calamitosi tempi, in cui si vorrebbero soppresse tutte
le Istituzioni Ecclesiastiche e non solamente ha aperto case in varie diocesi, e Missioni estere.
alle quali diretto alla Repubblica Argentina sarà inviato un sufficiente numero di Sacerdoti
Salesiani, che al presente si preparano a conoscere la lingua, ed i costumi di quel paese. Laonde
in tanta diversità di paesi, in questa lontanissima distanza degli uni dagli altri i Soci Salesiani
hanno bisogno di una maniera compiuta di governo con privilegi già conosciuti, e praticati da
altre pie Congregazioni. Se una navicella ha bisogno di pochi remi non si deve dire lo stesso
relativamente ad un vasto baslimento, che ha bisogno di molto equipaggio, d'una gran forza
motrice, e di altri validi sostegni per seguire più speditamente il cammino, quali sarebbero
appunto i privilegi relativamente ad una società definitivamente approvata. Non manca
finalmente di rilevare gli ostacoli che sono nati, e possono suscitarsi in ogni tempo dal governo
civile, il quale vede di mal'occhio il frequente ricorso alla S. Sede per implorare parziali Indulti.
Per contrario si può osservare: 1. che la comunicazione de'privilegi da molto tempo. a
questa parte non è stata giammai concessa, e l' Emo Bizzarri in una apposita nota a piè della p.
478 della Collettanea avverte così: «In praesens difficillime conceditur a S. Congregatione
communicatio privilegiorum, uti {19 [119]} aiunt, ad instar cum huiusmodi communicationes
graves quaestiones inducant pacemque Ordinariis turbent, et saepe saepius contingat privilegia,
quae alicui Instituto utilia sunt, aliis communicari ob peculiaria rerum adiuncta minime
expediat». Se adunque si deve umiliare al S. Padre un voto consultivo sii tale pendenza, sembra
che questo debba essere conforme alla prassi trattandosi di. materie disciplinari 2. fra le regole
della Cancelleria Apost. approvate da Pio VI nel 1775 sono rimarchevoli la 53: Item voluit quod
in Literis Indulgentiarumn ponatur quod si Ecclesiae, vel Capellaie, aut alias aliqua indulgentia
fuerit concessa, de qua inibi speciali mentio facia non sii, huiusrnodi Literae sint nullae, nonchè
la regola 54: Item voluit D. N. quo Litterae super indulgentiis non expediantur ad instar, donde
si vede la mente che consimili privilegi devono specifice, et nominatim concedersi, e ciò molto
più nelle Congregazioni di voti semplici che non hanno il privilegio d'appartenere agli Ordini
Regolari. Tanto hanno, quanto ad esse viene tassativamente concesso. Soltanto i Regolari
godono d'una più larga esenzione dalla giurisdizione vescovile. quantunque giusta la
Costituzione di Gregorio XV, che comincia Inscrutabili, anche i Regolari sono soggetti in sette
art. alla giurisdizione ordinaria, o delegata de'Vescovi. In ogni ipotesi forse seguendo una
risoluzione già tracciata potrebbe concedersi ai Salesiani quanto fu concesso agli Oblati di Maria
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