Don Bosco - Le Scuole di beneficenza dell'Oratorio di S. Francesco di Sales in Torino davanti al Consiglio di Stato
4° Che pel corso di 30 e più anni, sotto gli occhi delle Autorità, e col loro favore ed aiuto
{14 [462]} il Sac. Bosco potè dare l’istruzione necessaria ai suoi giovanetti senza che mai si
pretendessero da lui professori titolati;
5° Che solamente dal 1877 in qua le Autorità scolastiche si misero nell’impegno
d’esigere dalle scuole salesiane i Professori titolati, e credendo di non averli trovati nell’anno
passato ne ordinarono la chiusura.
Sopra questo ultimo fatto mi sia lecito aggiungere alcune osservazioni. È certo essere le
scuole Salesiane un’opera di beneficenza. Ora è giusto e ragionevole che si esigano per esse
professori titolati? No: per le seguenti ragioni :
1° Lo stipendio necessario a provvedere i professori titolati è tutto sottratto alla
beneficenza, ed il governo che li esige viene con questo a colpire di una tassa gravissima i poveri
giovani abbandonati;
2° Negli istituti privati si chiedono i titoli legali per assicurare la buona riuscita in
giovani, che, qualora non vi fossero istituti privati, avrebbero agio di frequentare le scuole
pubbliche e godere il benefizio di una soda istruzione. Ma ciò non accade nelle scuole di D.
Bosco, i cui allievi, se non vi fossero quelle, non avrebbero modo di frequentarne altre. Qui il
Governo, a cui incombe il dovere di promuovere l’istruzione, non ha da scegliere fra il poco ed il
molto; ma tra il poco (nel caso che fosse poca l’istruzione data dai professori non titolati) e il
niente, e mi pare che non debba restare dubbioso nella scelta. (Vedi {15 [463]} Allievo, pag. 21,
22 dell’opuscolo: La Legge Casati, ecc. Allegato G.)
3° Un’altra grave differenza corre tra gli ospizi di beneficenza e gli istituti privati, ed è
che questi, esigendo dagli allievi una regolare pensione, debbono dar loro certe guarentigie
d’idoneità, ed il governo le deve assicurare. Ma ciò male a proposito si esigerebbe da un’opera di
beneficenza, ove ogni cosa è data gratuitamente. Qui il Governo non ha da assicurare la quantità
o la forma dell’istruzione, ma solamente la qualità in ciò che si riferisce alla moralità ed alle
patrie istituzioni (Vedi Allievo opusc. cit. pag. 27), per il che non son necessari i titoli legali di
abilitazione all’insegnamento.
4° Il Professor Allievo a pag. 23 del citato opuscolo fa al nostro proposito
1’Osservazione seguente: L’art. 356 della legge suona in tal modo:
Le persone che insegnano a titolo gratuito nelle scuole festive pei fanciulli poveri, o nelle
scuole elementari per gli adulti od in quelle dove si fanno corsi speciali tecnici per gli artieri,
sono dispensati dal far constare la loro idoneità.”
Le parole dell’art, da me poste in corsivo accennano all’insegnamento secondario
tecnico, sebbene il Capo, a cui esso si riferisce, appartenga al titolo V. della legge, che riguarda
la istruzione elementare. Ma siccome in questo stesso titolo è compreso il capo degli articoli
riguardanti le scuole normali, che non appartengono di sicuro all’istruzione elementare, perciò se
non sono richiesti {16 [464]} i titoli legali a chi insegni a titolo gratuito in iscuole tecniche, che
costituiscono il primo grado dell’insegnamento secondario tecnico, ragion vuole che fruisca della
stessa concessione chi insegna a titolo gratuito in iscuole ginnasiali che formano il primo grado
dell’insegnamento secondario classico. »
5° Le scuole Salesiane, che coll’approvazione di tutte le Autorità godettero per più di 30
anni la facoltà di sussistere e prosperare senza i professori titolati, pare che abbiano acquistato un
diritto di prescrizione, che non deve loro esser tolto, se non vengano meno allo scopo della loro
fondazione, ed allo spirito che le informava. Il che ha tanto più forza in questi ultimi tempi che le
istituzioni patrie e lo Spirito nazionale tendono ad ogni maniera d’onesta libertà.
6° Il decreto del Ministero di pubblica istruzione, di cui è qui unita la copia, dice:(V.
Allegato A) il ginnasio privato annesso all’Oratorio di S. Francesco di Sales in Torino tenuto
dal Sacerdote Bosco ó chiuso. Da queste parole apparisce che l’Autorità scolastica credette di
trovare nelle scuole dell’Oratorio Salesiano un ginnasio privato annesso al medesimo; che le
riguardò come uno di quegli istituti, che la legge comprende sotto questo nome, ne richiese le
medesime condizioni e parendole di non averle trovate, ne ordinò la chiusura.
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