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Don Bosco - Sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari, Consultazione per una Congregazione particolare
SAGRA CONGREGAZIONE DE' VESCOVI E REGOLARI
Mese di Marzo Anno 1874
CONSULTAZIONE PER UNA CONGREGAZIONE PARTICOLARE
TAURINEN. = Super approbatione Constitutionum Societatis S. Francisci Salesii:
[è premesso agli scritti attribuiti o attribuibili a Don Bosco]
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La carità Cristiana è tanto feconda nella sua benefica influenza, che mentre le si
chiudono le vie con la soppressione degli Ordini Religiosi, nondimeno con animo invitto
superando qualunque ostacolo, suscita con prodigioso ingegno nuovi Istituti a soccorso spirituale
e temporale degli infelici, per conservare la fede ed il buon costume, quale appunto si è quello
fondato dal Sacerdote D. Giovanni Bosco, che è stato encomiato, ed approvato con due solenni
Decreti della S. Sede.
Infatti ogni ceto di persona ricorda con sentita gratitudine, come fino dall' anno 1841
l'encomiato Sacerdote si unisse ad altri Ecclesiastici per accogliere in appositi locali i giovani più
abbandonati della Città di Torino a fine d'intrattenerli con onesti sollazzi, e somministrare ai
medesimi il pascolo della Divina parola. L'Autorità Ecclesiastica animò tale pietoso esercizio, e
la Divina Provvidenza con singolare protezione lo favorì in guisa, che nel 1844 il concorso dei
giovani divenne assai numeroso. Si fu per questo aumento che l'Arcivescovo di quel tempo
Monsignor Fransoni {51 [387]} concedeva di ridurre in forma di piccola Chiesa due camere
destinate ad altra opera pia, e così fu costituita una Cappella con giardino contiguo dedicata a S.
Francesco di Sales nel centro della regione Valdocco, e l'Arcivescovo stesso concesse molti
favori e facoltà di sua spirituale giurisdizione ai giovani, che frequentavano la pietosa
giurisdizione e nel 1846 cominciarono le scuole serali, e domenicali pei più grandicelli ed oltre
Settecento fra questi più poveri, e pericolanti furono eziandio ricoverati in una casa annessa
all'Oratorio, che è l'attuale Ospizio di carità. Dal 1847 in poi crebbero in guisa gli Aggregati, che
col consenso dell'Autorità Vescovile fu necessario aprire in altro angolo della Città un secondo
Oratorio sotto il titolo di S. Luigi Conzaga, e successivamente nell'anno 1849 fu aperto un terzo
in altra contrada sotto il titolo del S. Angelo Custode col medesimo scopo degli antecedenti.
L'Ordinario di moto proprio approvava il Regolamento di questi Oratori, e ne costituiva Direttore
capo il Sacerdote Bosco, concedendogli tutte quelle facoltà, che potessero tornare necessarie, ed
opportune a questo scopo. Con tali auspici, e benedizioni altri Vescovi adottarono il medesimo
piano di regolamento, e si adoperarono d'introdurre nelle loro Diocesi cotali Oratori festivi. Che
anzi in Mirabello nel 1863 fu istituito un piccolo Seminario di S. Carlo, e la casa dove nel 1870
si alimentavano circa Duecento giovavi è di proprietà della Società, non altrimenti che quella di
Torino, ed al presente è stata trasferita nel villaggio di S. Martino, territorio della Diocesi di
Casale. Nel 1864 fu stabilito in Lanzo paese dell'Archidiocesi di Torino un Collegio convitto di
S. Filippo Neri per raccogliervi giovanetti, che non potevano più essere accolti in altri ricoveri.
Successivamente in breve giro di tempo furono aperte varie altre case, fra le quali nel 1870 il
Collegio della Madonna degli Angeli in Alassio Città di Albenga. Nel 1871 un Convitto in
Varazze Diocesi di Savona, nonchè un Ospizio di S. Vincenzo nella Città di S. Pier d'Arena
presso Genova a pro de' fanciulli abbandonati. Finalmente nel borgo di Cogoleto Diocesi di
Savona fu aperta una nuova casa dove si esercita il Sacro Ministero con pubbliche scuole.
Laonde per' conservare l'unità di disciplina {52 [388]} in tanto grandi e numerose case e
numerose case fino dal 1844 alcuni Ecclesiastici si riunirono insieme per costituire una specie di
Società, o Congregazione, non astringendosi a vincolo di voti, ma bensì promettendo di porre in
esecuzione ogni opera, la quale ridondasse alla maggiore gloria di Dio, nonchè alla salute delle
Anime.
Tale promessa s'ebbe regolare forma di voti semplici nel 1858, e molto v' influì l'impulso
di autorevoli Personaggi. Imperocchè in quell'epoca appunto l'Arcivescovo di Torino consigliò di
provvedere in modo stabile all'avvenire di molti ragazzi, che erano raccolti negli Ospizi, o
frequentavano gli Oratori nei giorni festivi, e per tale scopo gli rilasciò una lettera
commendatizia, colla quale potesse presentarsi al Supremo Pontefice Pio IX, che Dio ci conservi
per molti altri anni. Ottenuta benignamente l'Udienza, il Bosco espose al S. Padre il motivo, e lo
scopo della sua venuta, e n'ebbe confortante incoraggiamento, e prudenti consigli, i quali sono
riprodotti in un opuscolo stampato qui in Roma coi tipi di Propaganda. Qualunque sia
l'appreziazione di tali privati colloqui, è indubitato che il Fondatore si adoperò a stabilire, e
riformare le Regole del suo Istituto, accogliendo perciò di buon grado i consigli avuti, aggiunse
alle medesime con tre distinti paragrafi i tre voti di castità, povertà ed obbedienza per fondare
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così una Società di voti semplici, perchè senza voti non vi sarebbero gli opportuni legami tra soci
e soci, e tra superiori ed inferiori. Tali norme furono poste in esecuzione in via di sperimento per
lo spazio di circa sei anni, decorsi i quali in vista del crescente progresso di Operai in palpabili
beneficenze a pro de' miseri, il zelante Sacerdote con le Commendatizie di molti Vescovi si
ricondusse in Roma per ottenere nella sua qualifica di Fondatore, e Superiore Generale la
conferma Apostolica della sua Società. Accolse Sua Santità benignamente le preci e degnossi
commettere l'esame di questa benefica Società nonchè delle Regole, che in quel tempo erano
scritte in volgare idioma a questa S. Congregazione. L'una e le altre furono maturamente
discusse, e fattane relazione all'Oracolo Santissimo nel, giorno primo Luglio 186!i, come suole
praticarsi conforme alle norme esposte nella {53 [389]} prima Appendice della' Collettanea dell`
Emo Bizzarri, si devenne ad un formale Decreto di lode, dove il S. Padre memoratam Societatem
attentis Litteris Commendatitiis praedictorum Antistitum uti Congregationem votorum
simplicium, sub regimine Moderatoris Generalis, salva Ordinariorum jurisdictione ad
praescriptum Sacrorum Canonum, et Apostolicarum Constitutionum amplissimis verbis
laudavit, et commendavit, prout praesentis Decreti tenore laudat, atque commendat, dilata ad
opportunius tempus Constitutionum approbazione. E per esprimere il Sovrano gradimento
concesse che l'attuale Moderatore, ossia Rettore Maggiore in suo munere quocad vixerit
permaneat. Sommario N. 2. A tale Decreto furono annesse tredici animavversioni per riformare
le Regole Sommario N. 3, le quali senza indugio vennero in parte ammesse nelle Costituzioni
composte in latino. e quindi stampate in Torino coi tipi della stessa Società Salesiana nel 1867.
Per cui dopo un quinquennio di esperimento si condusse il Superiore Generale in Roma
allegando dei riflessi, pei quali si era deciso a modificarne alcune, come lo comportava lo scopo
del novello Istituto, e tralasciare delle altre per non comprometterne l'esistenza innanzi al rigore
delle leggi Civili. Tali Regole furono trasmesse alla S. Sede con una memoria, in cui il prelodato
Fondatore dimandava l'approvazione dell'Istituto., e delle Regole, nonchè la facoltà di concedere
le Dimissorie a quei suoi Allievi. che erano chiamati allo stato Ecclesiastico. Tale memoria
veniva accompagnata da lettere Commendatizie di ventiquattro Vescovi, i quali tutti attestavano
la prodigiosa utilità, che la Chiesa, e la Società traeva dal novello Istituto. Fra queste si leggono
quelle di due Emi Porporati cioè dell' Emo Cardinale Deangelis Arcivescovo di Fermo, il quale
attesta di aver veduto coi propri occhi il bel numero di giovanetti quivi educati, ritolti all'ozio, e
alla miseria alla feconda carità del degno Sacerdote che n' 3 Capo e Direttore supremo, lo zelo
vivo, e indefesso per crescerli nella pietà, così ne' mestieri conformi al loro genio, e alla loro
condizione, e il frutto da ultimo non comune, che si scorge ne' stessi giovanetti, e le speranze che
debbono concepirsi nell'avvenire; e quelle dell' Emo {54 [390]} Cardinale Antonucci nel
commendare: l'Istituto e le Regole; dichiarò, di essere mosso dal desiderio della gloria di Dio, e
della salute delle anime, come anche per gratitudine di animo inverso questa Pia Società, quae
modo non paucos huius Civitatas, et Dioecesis infortunatos adolescentes complures orphanos
propter ultimam cholera-morbi tristissimam invasionem liberatiter, ac peramanter alit, et
instituit.
Si manifestarono allora per parte del postulante alcune difficoltà che sarebbero occorse
nella esecuzione delle tredici animavversioni, segnatamente sulla quarta relativa alla concessione
delle dimissorie, nonchè sopra la quinta con quale richiedeva il Beneplacito Apostolico pro
alienationibus, ac debitis contrahendis. Se nonchè la S. Sede tutto ponderato, e procedendo a
grado a grado secondo l'accennata norma nel 1 Marzo 1869 emise il Decreto di approvazione e
conferma dell'Istituto in genere, differendo a più opportuna circostanza di sanzionare le
Costituzioni, dopo che sarebbero state emendate «attentis litteris commendatitiis plurimorum
Antistitum enuntiatam piam Congregationem, uti societatem votorum simplicium sub regimine
Moderatoris Generalis, salva Ordinariorum jurisdictione ad formam sacrorum Canonum, et
Apostolicarum Constitutionum, quae emendundac erunt juxta animadversiones». Peraltro il S.
Padre relativamente alle lettere dimissoriali benignamente concesse che il Superiore Generale
avesse la facoltà di rilasciarle agli alunni, che aveano dato il nome alla pia società prima di
compiere l'anno quattordicesimo ita tamen ut si a pia Congregatione quavis de causa
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dimittantur suspensi mnancant ab exercitio susceptorum Ordinum, donec de sufficienti
patrimonio sacro provisi, et in sacris constituti benevolum receptorem inveniant (Som. n. 4.).
Ottenute tali concessioni avvenne che un' allievo originario d'Ivrea di età adulta mentre
alimentato a tutte spese della società era per compiere il quarto anno di Teologia desiderava di
essere promosso agli ordini sacri, ed in questa circostanza con rescritto SSmo in data 13 Agosto
1869 fu rilasciata l’ implorata facoltà benchè l’ ordinando fosse stato ricevuto dalla società dopo
il quattordicesimo anno, la quale grazia poco dopo fu estesa per la Ordinazione {55 [391]} di
sette individui. Crescendo successivamente il numero degli aspiranti agli Ordini: sacri, il.
Superiore Generale dimandava nel 1871 di essere facoltizzato a concederle indistintamente senza
ricorrere volta per volta anche a pro degli individui ch'erano stati ammessi nell'istituto dopo i 14
anni, almeno per un settennio. Peraltro la S. Sede non reputò in allora espediente concedere l’
implorato Indulto, ma bensì limitò la facoltà soltanto per dieci individui, de speciali gratia
annuit pro extensione enunciatae facultatis favore dumtaxat decem servatis in reliquis omnibus
de jure servandis. E recentemente degnossi il S. Padre nella Udienza dell’ 8 Agosto 1873 di
concederla limitando il numero a sei individui.
Nello stesso anno decorso il Superiore Generale per uscire dal provvisorio, ed appianare
le gravi difficoltà che incontrava nell' amministrazione delle case aperte in diverse diocesi, e che
tratta di aprire nella China, America ed Africa, umiliava una memoria, nella quale prega la S.
Sede a concedergli, dopo la esperienza di cinque anni trascorsi dalla conferma dello statuto, la
definitiva approvazione delle Costituzioni stampate nel 1873, unitamente alla facoltà assoluta di
rilasciare le dimissorie (Som. n. 1), e per dimostrare lo sviluppo crescente, e prosperevole della
sua società ha compilato l’ ultimo stato della medesima (Som. n. 15). Tale ultima dimanda è
raccomandata dagli Ordinari che hanno nelle loro Diocesi case dell'Istituto, o che ne hanno
conoscenza (Som.n.5 al n.12). Però talune di queste appongono delle condizioni, e vorrebbero
inserito nelle costituzioni, il capo 12 sess. XXIII sull'esame riservato ai Vescovi, riguardo ai
presentati per l'Ordinazione (Som. n. 12). Per tale fine la Sagra Congregazione procedendo con
le solite cautele ne affidava l’ onorevole incarico ad uno dei Rari Consultori, perchè ne
esternasse il suo parere. Questi attenendosi alle tracciate regole, e principi già stabiliti e tenendo
a calcolo i rimarchi d' una lettera privata che si riporta nel (Som. n. 6) dopo alcuni mesi espose le
sue osservazioni, (Som. n.13), le quali furono dalla S. Congregazione ristrette, e riepilogate al
numero di ventotto, perché in modo semplice, e senza trasmettere l’ intero veto del Rmo
Consultore fossero cognite al supplicante {56 [392]} (Som. n. 14) Avuta tale comunicazione
questi per sollecitare il disbrigo della definitiva approvazione si diè premura di riformare le
`costituzioni già esibite. nell'anno testè decorso, e così riformarne come realmente ha eseguito
una nuova edizione. Questa è di recente data, giacchè fu consegnata alle stampe coi tipi di
Propaganda nel mese di Gennaio dei corrente anno 1874.
Infatti come risulta dalle dichiarazioni manoscritte esistenti negli atti il Rino D. Giovanni
Bosco espone:
1° di avere accettato la massima parte delle ventotto che furono al medesimo comunicate
2° relativamente ad alcune di avervi introdotto dei temperamenti
3° sostenere alcuni articoli unicamente per salvare come da un naufragio dal rigore delle
leggi civili il suo Istituto.
Non è luogo di passare in rassegna quelle osservazioni che sono state senza condizione
integralmente ricevute. I punti poi sopra cui si facevano delle eccezioni nel medesimo
manoscritto si restringevano alla quarta ottava, sedicesima, decimasettima, ventiquattresima,
venticinquesima, e ventesima ottava. Peraltro talune delle medesime verrebbero leggermente
modificate nelle recenti Costituzioni sulle quali sono pregate l’ EE. LL. Rme di emettere il
prudentissimo Loro giudizio avuto riguardo eziandio a tutte le Animavversioni che già in più
riprese sono state notate sulle penultime Costituzioni. Infatti relativamente alla ottava in cui si
prescrive che il Superiore Generale deve essere di anni quaranta, e quella dei Consiglieri
Generali di anni 35, ed almeno cinque di professione, e quella del maestro di novizi di anni 33,
ma di dieci almeno di professione - il Supplicante dichiara di averla accettata per massima
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generale nel S. 8. n.2 p.19. Peraltro nel riflesso che potrebbe avvenire il difetto di età in coloro i
quali avessero compiuto i cinque o dieci anni di professione per questo in via eccezionale
vorrebbe prevedere tale ipotesi col premunirsi del Beneplacito Apostolico segnatamente per
scegliere taluno idoneo alla carica di Superiore Generale benchè non abbia compiuto i
quarant'anni; perciò si propone di inserire nel cit. S. 8 la seguente clausola, haec vero aetas
minui aliquando poterit, interveniente S. Sedis consensu. {57 [393]}
Relativamente alla osservazione decimasettima nella quale si prescrive la costituzione
degli studi, ed in specie della' scienza Teologica pel corso di quattro anni, il Superiore vi avrebbe
già provveduto con particolare disposizione nel S. 12 pag. 30, apponendovi il particolare titolo
De studio e non si mostra alieno di determinarvi il tempo di quattro anni. Pertanto fa riflettere
che non si può avere una casa di studio separata dagli altri collegi per non essere sottoposti alle
leggi della pubblica Istruzione, od altrimenti essere costretti a chiudere la casa stessa. Non essere
poi cosa incompatibile con la condizione di studenti se questi insegnino il catechismo e si
prestino ad assistere gli alunni, mentre ciò si eseguisce in modo che possano compire il corso
degli si udi,ed insieme così offrono una prova,e si esercitano in opere cui tende lo scopo dell'
Istituto. Reputo superfluo riprodurre le Istruzioni, e dichiarazioni che si trovano riunite in
appendice della Collettanea dell' Emo Bizzarri p. 898 e seg. e di conoscerne l’applicazione, tanto
più che l'Emo Prefetto forma parte di questa speciale Congregazione.
Per ciò che riguarda l’osservazione 24., dove si avverte che sarebbe opportuno
prescrivere che i confessori sia degli Alunni, sia dei soci debbano essere approvati Ball'
Ordinario. Su tale proposito dichiara di rimettersi alle prescrizioni de' sacri canoni, e propone di
aggiungere al S. 13 n. 2 p. 31 questa formola Confessarios a Rectore constitutos, et ab
Ordinario approbatos. In questo luogo è d' avvertirsi che le penultime Costituzioni sono già in
questo parzialmente corrette mentre in quelle nel S. 13 n. 2 si stabiliva un Confessore, cd in
queste è stato già stampato confessarios a Rectore constitutos il che potrebbe riferirsi soltanto
alla fiducia della persona, e non già a menomare la giurisdizione Vescovile. Veggano però gli
EEmi Padri se sia espediente lasciare tale espressione. Finalmente accetta la osservazione 25 che
richiede il consenso della S. Sede per promuovere liti innanzi ai tribunali civili. Ciò risulta nelle
Costituzioni S. XI n. 23 p. 24 concepito in questi termini. Ipse (oeconomus) executioni mandabit
emptiones, venditiones, aedificationes, et alia similia. Sed in causis civilibus, et judicialibus
agere non poterit absque Sanctae Sedis consensu. Per facilitare il suo scopo volontieri {58
[394]} ha eseguito tale modificazione quantunque non dissimuli che in, prattica potrebbe
cagionare non lievi imbarazzi, e continui incomodi perchè gli amministratori della società
potrebbero ad ogni momento essere tradotti innanzi ai tribunali Civili.
Esposti i capi che offrono leggieri difficoltà si richiamano alla considerazione quelle
osservazioni sulle quali il Consultore si mostra tenace inerendo alle massime già stabilite, mentre
dall' altro lato il Superiore implora dalla S. Sede speciali provvidenze. Queste si riducono alla
conservazione de' diritti civili, al noviziato e lettere Dimissoriali.
Si avvertiva infatti nell' osservazione quarta, che si sopprimessero le ripetute menzioni
dei diritti civili e della sottomissione alle leggi civili. Sopra tal punto dichiara di aver tolto tutto
ciò che riguarda alla sottomissione de' soci alle leggi civili. L'articolo peraltro che prega di
conservare si è il seguente S. IL n. 2. «Quicumgue societatem ingressus fuerit civilia jura etiam
editis votis non amittit. Ideo valide, et licite potest emere, vendere testamentum conficere atcque
in aliena bona succedere, sed guamdiu in societate permanserit, nequit facultates suas
administrare, nisi ea ratione et mensura qua Rector major in Domino bene judicaverit.» Lo
scopo di cotale disposizione, secondo il postulante si è che ogni socio goda in faccia alla legge
tutti i diritti civili, mentre l’ individuo in faccia alla Chiesa è veramente religioso, legato in
coscienza dai tre voti di povertà, castità ed obbedienza. Soggiunge che questa distinzione è l’
unico mezzo di conservare l’ Istituto a fronte delle attuali leggi. In questo caso il voto di povertà
si estende non già alla proprietà ma soltanto ali' amministrazione, ed usufrutto mentre l'individuo
rimane povero.
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È vero che a rigore ciò non sarebbe conforme ai principi a norma de' quali generalmente
si reggono gli ordini religiosi, secondo il noto ditterio che «quidquid Monachus acquirit,
inonasterio acquirit, per cui gl' individui nequeunt in particulari neque de licentia, ac
dispensatione Superioris habere peculium seu aliquid proprium, Ferraris voc. Regulares n.15».
Pur nondimeno justa concurrente causa può concedersi dalla S.Sede che taluni regolari Istituti
ritengano il dominio radicale ciò che non implica la sostanza del voto di povertà. Ed in {59
[395]} vero S. Alfonso de Liguori Theol. Mor. lib IV de statu religioso ne adduce questa
definizione - Religiosus ex voto paupertatis obligatur ut nihil habeat proprium Nomine proprii
autein intelliguntur bona temporalia pretio aestimabilia, quorum dominium, VEL certe
facultatem disponendi LIBERAM, et INDEPENDENTEM in perpetuum abdicavit. E con tale
parte disgiuntiva sostiene nel cit. num. che i RR. Padri Gesuiti dopo avere emessi voti posono
ritenere il dominio, non godendo però la libera amministrazione del medesimo ivi «post emissa
vola retinent, et acquirere possunt dominium radicale bonorum temporalium non tamen habent
jus actuale de iis pro suo arbitrio disponendi vel utendi in cuius ABDICATIONE ESSENTIA
religiosae paupertatis consistit.
L'Oratore reputa che ammesso tale dominio la sua società non avrà a soffrire molestie per
parte, del governo mentre ciò che maggiormente la garantisce in faccia alla Società Civile è il
possesso de' soci, altrimenti resterebbe un ente morale non riconosciuto ed in conseguenza
immediatamente colpito dalla legge. Difatto i moderni Tribunali più volte hanno dichiarato di
non estendere la legge di soppressione agli enti morali benchè aventi un fine, ed uno scopo
religioso, non ostante gl'individui conservano la propria persona, ed il loro peculio particolare o
privato, Corte di Appello di Ancona 11 Gennaio 1869 tra il Demanio, e le maestre pie Venerini.
Ritenuto e concesso tale radicale dominio, sarebbe composto quanto richiedono il Rmo
Consultore, nonchè l'osservazione n°. 4 per la conservazione del voto con la norma contenuta
nella Collettanea S. Conq. Episcoporum, et Regularium pag. 859. Tale norma fu apposta nel
giorno 15 Giugno 1860, ed inserita nelle Costituzioni della societa dei Maristi «Professi in hoc
instituto dominium radicale, uti ajunt suorum bonorum retinere poterunt, sed eis omnino
interdicta est eorum administratio, et reddit.uum erogatio, atque usus. Debent propterea ante
professionem cedere etiam private administrationem, usumfructum, et usum quibus eis placuerit,
ac etiam suo instituto si ila pro eorum libitu existimaverit huic vero concessioni apponi poterit
conditio quod sii quandocumque revocabilis; sed professus hoc jure revocandi in coscientia uti
minime poterit, accedente Apostolicae Sedis placito. Quod etiam dicendum {60 [396]} erit de
bonis quae post professionem titulo haereditario eis obvenerint. Poterunt vero de dominio sive
per testamentum,sivede licentia tamen Superioris Generalis per actus inter vivos libere disponere
quo ultimo eveniente casu, cessabit concessio ab eis facta quoad administrationem,
usumfructum, et usum; nisi eam concessionem tempore eis beneviso formam voluerint, non
obstante cessionem dominii. Professis autem vetitum non est ea proprietatis acta peragere de
licentia Superioris, quae a legibus praescribuntur = Quidquid professi sua industria, vel intuito
societatis acquisierint non sibi adscribere aut reservare poterunt; sed haec omnia inter
communitatis borsa refundenda sunt ad cornmunem societatis utilitatem.»
Invece il superiore nel S. IV n. 1 ha inserito una formola più concisa; mà se comprenda
tutti i casi e condizioni contemplate nella precedente formola lo giudicheranno gli Emi Padri.
Si proponeva pertanto nel num. 5 delle osservazioni che i Chierici, o Sacerdoti dopo
avere emessi i voti perpetui non potessero conservare i benefici Ecclesiastici. Però tale
ingiunzione non sarebbe stata eseguita nel S 11 n. 4 dove si legge patrimonia vel simplicia
beneficia retinebunt sed neque administrare, neque iis perfrui poterunt nisi ad Rectoris
voluntatem. D'altronde tranne il principio che i benefici secolari non devono concedersi ai
regolari non avendone l'amministrazione rimarrebbe in sostanza il voto della povertà per cui
potrebbe tollerarsi la ritenzione del semplice dominio, perchè se taluno dei soci ottenesse
l'indulto della secolarizzazione nella penuria di provviste Ecclesastiche non rimanesse sfornito
de' mezzi per sostentarsi, tanto più che è ben diversa la natura d'un semplice beneficio dai
benefici residenziali; od aventi cura d'anime.
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Siegue la osservazione num. 16 sul noviziato. Benchè il fondatore avesse dichiarato di
evitare tale nome pev non essere molestato, nondimeno nella recente edizione vi ha compilato l’
intero S. XIV, con dodici articoli. E nota a questa Congregazione la rigorosa disciplina inculcata
dai Sacri Canoni segnatamente da Clemente VIII nella sua Costituzione Cum ad Regularem
disciplinam, dove fra le altre prescrizioni si ordina {61 [397]} la completa separazione dei
novizi dai professi - nonchè la loro unica occupazione nei soli esercizi spirituali, veggasi la
Collettanea nel testè citato luogo. Se il Superiore ha provvisto al noviziato in genere sembra che
non abbia eseguito l’ accennata occupazione nei soli esercizi spirituali, mentre nel n. 8 v'
inserisce alcuni altri offici espressi in questi termini: non leve experimentum facturi sunt de
studio, de scholis diurnis, et vespertinis de catechesi pueris facienda, acque de assistentia in
dificilioribus casibus praestanda. Su tale punto implora una deroga al diritto comune in grazia
del fine che si è proposto nel fondare l'Istituto, giacché gli enunciati esercizi esibiscono la prova
per conoscere se gli aspiranti hanno attitudine ad assistere ed istruire la gioventù.
Finalmente in quanto alla facoltà assoluta di rilasciare le Dimissorie si osserva nella
osservazione 28 che la medesima fu già negata, e che qualche deroga parziale non potrebbe
invocarsi come un precedente, molto più che la concessione verrebbe avversata dagli Ordinari.
Sopra questi riflessi furono sempre contrapposte diverse risposte e nella posizione
sembrava che si dimandassero le Dimissorie ad quemcunnque Episcopum. Peraltro si
domandavano in genere per conservare l'unità ed amministrazione di regime segnatamente se un
socio venisse dal respettivo Ordinario distaccato dalla Società, e deputato ad altro officio.
D'altronde se in virtù dell'obbedienza, voto riservato alla S. Sede, dovea obbedire al proprio
Superiore, simultaneamente non poteva essere soggetto e suddito dei respettivo Vescovo. Ciò
nondimeno la facoltà assoluta di rilasciare le Dimissorie non è stata giammai concessa al
Superiore. Per contrario questi nei recenti suoi scritti risponde che la detta facoltà delle
Dimissorie non gli è stata assolutamente concessa, perchè nel 1869 si trattò dell' approvazione
della Società in genere, e non già delle costituzioni, quantunque rammenti che nell'istesso
Decreto gli fosse concessa la facoltà delle Dimissorie ad decennium a pro di tutti quelli che
entrati nei suoi collegi, ed ospizi prima dei quattordici anni avessero a suo tempo abbracciato
l'Istituto; e per gli adulti ne ha {62 [398]} implorato ed attenuto all’uopo speciale indulto. Al
presente circoscrive la sua petizione alla concessione delle Dimissorie, ad Episcopum
dioecesanum, e non intende di volere godere uno speciale privilegio di rilasciarle ad
quemcumque Episcopum, privilegio che dopo il Concilio Tridentino devono nominatim et dirette
concedersi. Adduce a tale proposito un Decreto della S. Congregazione del Concilio diretto a
tutti i Superiori degli' ordini regolari del tenore seguente: Congregatio Concilii censuit
Superiores regulares posse suo subdito itidem regulari, qui praeditus qualitatibus requisitis
ordines suscipere voluerit, litteras dimissorias concedere, ad Episcopum tamen dioecesanum,
nenpe illius monasterii, in cuius familia ab iis ad quos pertinet, Regularis positus esset. Tale
disposizione sembrerebbe adattarsi al caso in grazia di un Istituto con voti semplici e comuni
regole. Quindi il Fondatore al S. 6 n. 5 così propone tale articolo: «Quod vero ad sacros ordincs
spectat, socii ab Episcopo dioecesis cos:iccipient a quo sunt ordinandi, iuxta Decretum
Clementis VIII die 15 Martii 1596».
Questo riepilogo mi sembra sufficiente in una indagine, sopra i quali le informazioni
degli Ordinari, e gli opuscoli stampati offrono molti schiarimenti. D'altronde le osservazioni
formano la base per confrontare le modificazioni senza entrare in discussioni, le quali
richiederebbero un lungo e superfluo lavoro. Del resto Sua Eccellenza Rma Mons. Segretario di
cotesta Congregazione, che come risulta dagli atti ha impiegato uno speciale lavoro sopra le
Costituzioni, potrà fornire nella sua relazione agli Emi Padri più precisi dettagli, e raffrontare
subito l'eseguite mutazioni nella ultima edizione. Finalmente il Sacerdote Bosco con iterate
suppliche dimanda l’ assoluta approvazione dopo vari anni di trattative, e per tale scopo
espressamente dichiara, che terrà eziandio conto di ogni correzione, modificazione, consiglio
che nella Loro alta ed illuminata saviezza si degnassero proporre, o semplicemente consigliare
a maggior gloria di Dio, ed a vantaggio delle Anime; così spera di Dorsi in regola coi respettivi
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Don Bosco - Sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari, Consultazione per una Congregazione particolare
Ordinari, e proseguire pacificamente le sue trattative a pro delle Missioni straniere. Considerato
ciò {63 [399]} si concepisce una larga formola nel proporre il dubbio perchè l’ EE. LL. Rme
nell'alto senno e sperimentata prudenza, di cui sono adorne, possano opporre, se lo crederanno
necessario, tutti quei provvedimenti temporanei o definitivi, nonchè tutte quelle condizioni che
reputeranno inserirvi.
DUBBIO
Se, e come debbano approvarsi le recenti Costituzioni della Società Salesiana nel caso?
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