Don Bosco - Regole o Costituzioni per l'Istituto delle Figlie di Maria SS. Ausiliatrice
3. Tutte le Suore de' vari Stabilimenti dovranno portarsi una volta all’anno alla Casa
centrale, oppure, ove sia vi grande distanza, si recheranno a quella da cui dipendono, a {35
[325]} farvi gli Esercizi Spirituali. Se attese le opere cui devono applicarsi non sarà possibile,
che tutte possano farli unitamente, li faranno ripartitamente in due, o più volte, secondo
giudicherà la Superiora.
4. Le lettere scritte alle Suore, o da esse scritte ad altri, saranno aperte e lette, ove si
giudichi bene dalla Superiora, la quale potrà dar. loro corso o ritenerle.
5. Avranno però il permesso di scrivere, senza chiederne licenza, al Sommo Pontefice, al
Superiore Maggiore, ed alla Superiora Generale, e parimente riceveranno le risposte a tali lettere
senza che alcuno possa aprirle.
6. Quando saranno visitate dai, loro parenti o da altre persone, si porteranno al parlatorio
accompagnate da una Suora a ciò deputata dalla Superiora. In simili occasioni di visite
indispensabili si raccomanda alle Suore di usare grande prudenza e modestia cristiana, ed alle
Superiore di prendere tutte le cautele necessarie per ovviare ad ogni inconveniente. Siccome le
Figlie di Maria Ausiliatrice hanno molte occupazioni, così quando non si trattasse di affari di
rilievo, le medesime persone non si ammetteranno a visitarle più d'una volta al mese.
7 Le Suore si ameranno tutte nel Signore, ma si guarderanno bene dal legarsi tra loro, o
con qualsiasi persona, in amicizie particolari, {36 [326]}le quali allontanano dal perfetto amor di
Dio, e finiscono per essere la peste delle Comunità.
8. A nessuna è permesso dare commissioni, nè a fanciulle di scuola, nè ai parenti loro, nè
a chicchessia, se non previa licenza della Superiora, alla quale si dovrà riferire qualunque
ambasciata venisse fatta.
9. Ognuna deve riconoscersi per la minima di tutte, perciò nessuna mancherà agli atti
umili, nè si ricuserà dall'esercitare gli uffici più abbietti della Gasa, nei quali la Superiora la
eserciterà a norma delle sue forze, e secondo che prudentemente giudicherà bene nel Signore.
10. Le Figlie di Maria Ausiliatrice saranno sempre allegre colle sorelle, rideranno,
scherzeranno ecc., sempre però come pare debbano fare gli Angeli tra loro; ma alla presenza di
persone di altro sesso conserveranno ognora un contegno grave e dignitoso. Andando per le vie
cammineranno colla massima compostezza e modestia, non fissando mai nè le persone, nè le
cose che incontrano, dando tuttavia il saluto coll’inchino del capo a chi le saluta, e alle persone
ecclesiastiche se loro passassero vicine.
11. Nella Casa e fuori adopreranno sempre un parlare umile, non sostenendo mai il
proprio sentimento, evitando soprattutto ogni parola aspra, pungente, di rimprovero, {37 [327]}
di vanità relativamente a se stesse, od a riguardo di quel bene che il Signore si degnasse cavare
dalle opere loro, facendo tutte le loro azioni private e comuni pel solo gusto di Dio. Non
parleranno mai di nascita, di età o di ricchezze, se nel mondo ne avessero avute. Non alzeranno
mai la voce parlando con chicchessia, quand'anche fosse tempo di ricreazione. Quando saranno
alla presenza di persone di sesso diverso, terranno un parlare serio e grave, perchè se sono di
condizione superiore alla loro, per es. ecclesiastici, così vuole il rispetto dovuto al loro stato; se
sono laici, cosi richiede il decoro, e il buon esempio.
12. Tutto il loro impegno sarà di mostrarsi nel tratto e nel contegno degli sguardi e di
tutta la persona, quali debbono essere, cioè imitatrici di G. G. Crocifisso, e serve dei poveri. In
Chiesa staranno colla massima compostezza, ritte sulla persona, e genufletteranno fino a terra
passando avanti l'altare, ove si conserva il SS. Sacramento.
13. Si rifocilleranno tutte insieme in Refettorio con quel cibo, che loro verrà
somministrato. Non si lagneranno mai dei cibi, nè discorreranno di essi tra di loro, ma se avranno
qualche bisogno lo manifesteranno confidentemente alla Superiora. Nessuna potrà andare in
cucina senza permesso. {38 [328]}
14. Permettendolo il locale, ciascuna dormirà in camera separata, ma non la potrà
chiudere con chiave; nè potrà entrare in dormitorio fuori di tempo senza licenza. Non faranno
uso del materasso che per malattia, od altro incomodo.
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