Don Bosco - Società di mutuo soccorso
Avvertenza
Eccovi, o cari giovani, un regolamento per la vostra società. Esso vi servirà di norma
affinchè la società proceda con ordine e con vantaggio. Non posso a meno di non lodare questo
vostro impegno e questa diligenza nel promuoverla. Ella è vera prudenza, voi mettete in riserbo
un soldo per settimana, soldo che poco si considera nello spenderlo, e che vi frutta assai
qualora vi troviate nel bisogno. Abbiate dunque tutta la mia approvazione.
Solo vi raccomando, che mentre vi mostrerete zelanti pel bene della società non
dimentichiate le regole della compagnia di S. Luigi, da cui dipende il. vantaggio fondamentale,
cioè quello dell'anima.
Il SIGNORE infonda la vera carità e la vera allegrezza nei vostri cuori, e il timor di Dio
accompagni ogni vostra azione.
D. Bosco GIOANNI. {3 [85]}
Regolamento
1.° Lo scopo di questa società è di prestare soccorso a quei compagni che cadessero
infermi, o si trovassero nel bisogno, perchè involontariamente privi di lavoro.
2.° Niuno potrà essere ammesso nella Società se non è iscritto nella compagnia di San
Luigi, e chi per qualche motivo cessasse di essere confratello di detta Compagnia non sarà più
considerato come membro della Società.
3.° Ciascun socio pagherà un soldo ogni domenica, e non potrà godere dei vantaggi della
Società che sei mesi dopo la sua accettazione. Potrà però avere diritto immediatamente al
soccorso della Società se entrando pagherà fr. 1,50, purchè allora non sia nè infermo nè
disoccupato.
4.° Il soccorso per ciascun ammalato sarà di centesìmi 50 al giorno fino al suo
ristabilimento in perfetta sanità. {4 [86]}
In caso poi che l'infermo fosse ricoverato in qualche Opera Pia cesserà il soccorso, e non
gli sarà corrisposto se non alla stia uscita pel tempo di sua convalescenza.
5.° Quelli poi che senza loro colpa rimarranno privi di lavoro comincieranno a percepire
il suddetto soccorso otto giorni dopo la loro disoccupazione. Quando il sussidio dovesse
oltrepassare i venti giorni il Consiglio prenderà a tal riguardo le opportune determinazioni per
l'aumento o per la diminuzione.
6.° Si accetteranno con riconoscenza tutte le offerte fatte a benefizio della Società, e si
farà ogni anno una colletta particolare.
7.° Chi per notabile tempo negligentasse di pagare la sua quota non potrà godere dei
vantaggi della Società sinchè abbia soddisfatto la quota scaduta, e per un mese non potrà
pretendere cosa alcuna.
8.° La Società è amministrala da un Direttore, Vice-Direttore, Segretaro, Vice-segretaro,
quattro Consiglieri, un Visitatore e Sostituito, un Tesoriere.
9.° Tutti gli amministratori della Società oltre l'esatto pagamento di un soldo ogni
domenica avranno somma cura di osservare le regole della compagnia di S. Luigi per attendere
{5 [87]}così alla propria santificazione e incoraggiare gli altri alla virtù.
10. Il Direttore nato della Società è il Superiore dell'Oratorio. Questi avrà cura che gli
amministratori facciano il loro dovere, e che il bisogno de' soci venga soddisfatto a norma del
presente Regolamento.
11. Il vice-Direttore aiuterà il Direttore, darà al Segretaro gli ordini opportuni per le
adunanze, ed esporrà in consiglio quanto possa tornar vantaggioso alla società.
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