Capitolo Generale 23
dei Salesiani di Don Bosco
EDUCARE I GIOVANI ALLA FEDE
Documenti Capitolari
Roma, 4 marzo - 5 maggio 1990
Deliberazioni ed orientamenti
riguardanti le Costituzioni e i regolamenti.
Il Capitolo Generale XXIII ha studiato attentamente le proposte, pervenute dai Capitoli ispettoriali e dai confratelli, riguardanti alcuni punti del diritto proprio o delle strutture operative della Congregazione, ed ha approvato sia alcune modifiche o aggiunte ai testi legislativi, sia alcune deliberazioni e orientamenti per l'interpretazione pratica degli stessi testi o per l'animazione delle strutture della Congregazione.
1. Modifiche o aggiunte al testo delle costituzioni
[301]
I1 Capitolo Generale XXIII, con maggioranza di oltre i 2/3 dei presenti, a norma di Cost. 152, ha deliberato le seguenti modifiche o aggiunte al testo delle Costituzioni della Società di San Francesco di Sales.
Le modifiche e aggiunte, trasmesse alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e per le Società di vita apostolica, sono state da essa approvate e confermate in data 25 maggio 1990 (Prot. n. T. 9-1/90), ed entrano quindi nel testo costituzionale.
Si riportano, di seguito, le piccole modifiche e aggiunte, che hanno carattere pratico e di precisione giuridica.
1.1 Soppressione del n. 14 del §1 dell'art. 132 delle Costituzioni.
[302]
Con riferimento al §1 dell'art. 132 delle Costituzioni, che elenca i casi nei quali il Rettor Maggiore deve avere il consenso del suo Consiglio, si delibera di sopprimere il n. 14, che dice: "tutti gli altri casi previsti dal diritto universale".
Le motivazioni per tale soppressione sono principalmente queste:
- il suddetto n. 14 del citato articolo è superfluo: infatti è chiaro che il Rettor Maggiore deve avere il consenso del suo Consiglio nei casi prescritti dal diritto comune;
- inoltre, per il fatto che il n. 14 è collocato a conclusione del §1 dell'art. 132, rappresenta una limitazione generica (non esattamente delimitata) del potere del Consiglio di esprimere il consenso, anche per i casi in cui non è strettamente richiesta la totalità dei Consiglieri.
Evitando di specificare questa norma generale nel testo delle Costituzioni, ci si regolerà secondo le indicazioni date dallo stesso Codice di diritto canonico.
1.2 Modifica del §2 dell'art. 132 delle Costituzioni.
[303]
Con riferimento all'art. 132 delle Costituzioni, si delibera si modificare il §2 nel modo seguente:
"I1 Rettor Maggiore deve avere il consenso dei consiglieri presenti in sede, riuniti in numero non inferiore a tre, nei seguenti casi:
1. dispensa dalla professione religiosa temporanea;
2. nomina dei consiglieri ispettoriali (C 167);
3. concessione di autorizzazione per le operazioni finanziarie di cui all'art. 188 delle Costituzioni, salvo quanto previsto dall'art. 132 §1, 12".
Spiegazione e motivi:
Con questa modifica viene abbassato da cinque a tre il numero minimo di Consiglieri necessari per esprimere il consenso su alcune materie ritenute di particolare urgenza (per le quali, quindi, non si può attendere le riunioni "plenarie" del Consiglio).
Con ciò il Capitolo generale accoglie e sancisce una modifica al testo costituzionale che era già stata chiesta alla Sede Apostolica da parte del Consiglio generale, come "deroga" alle Costituzioni, e che la Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari aveva concesso in data 16 marzo 1985 - "fino al prossimo Capitolo generale".
I1 motivo della modifica è di carattere pratico: tenuto conto che i Consiglieri regionali per il loro impegno di collegamento con le Ispettorie della Regione devono assentarsi per un tempo notevole dalla sede, e che anche altri Consiglieri devono in certi periodi dedicarsi all'animazione delle Ispettorie, si è sperimentata una non piccola difficoltà ad avere in sede almeno cinque Consiglieri (oltre il Rettor Maggiore o il Vicario) per espletare pratiche urgenti. Di qui la decisione di ridurre da cinque a tre il numero minimo di Consiglieri necessari per svolgere le suddette pratiche, senza attendere lungo tempo.
1.3 Modifica dell'art. 151,8 delle Costituzioni.
[304]
Con riferimento all'art. 151 delle Costituzioni, che elenca i membri del Capitolo generale della Società, si deliberano le seguenti integrazioni (in corsivo) al n. 8:
"8. i delegati delle circoscrizioni giuridiche di cui all'art. 156 delle Costituzioni, professi di voti perpetui, eletti a norma delI'art. 171,5 delle Costituzioni e a norma dei Regolamenti generali".
Spiegazione:
Come si può facilmente vedere, si tratta di necessarie precisazioni giuridiche:
- viene richiamato l'art. 156 delle Costituzioni, dove sono descritte le "circoscrizioni giuridiche", in cui la Società è divisa, e che inviano delegati al Capitolo generale;
- viene inoltre citato esplicitamente l'art. 171,5 delle Costituzioni, dove è stabilito che i delegati (uno o due) al Capitolo generale e i loro supplenti sono eletti dal Capitolo ispettoriale. Le modalità sono poi ulteriormente specificate nei Regolamenti generali.
2. Modifica al regolamenti generali
Modifica all'art. 76,4 dei Regolamenti generali
[305]
In riferimento all'art. 76 dei Regolamenti generali, si delibera che il n. 4 sia così modificato:
"4. per i benefattori e per i componenti della Famiglia Salesiana defunti, in ogni comunità si celebrerà una Messa il 5 novembre".
I1 motivo di questa modifica è legato al fatto che il giorno 13 novembre, che i Regolamenti generali indicavano per il suffragio dei benefattori e dei componenti della Famiglia Salesiana defunti, è stato ora assegnato ‑ nel nostro Messale proprio ‑ alla memoria annuale dei Beati Martiri Versiglia e Caravario.
È stato perciò scelto, per il suffragio anzidetto, il primo giorno liturgicamente libero del mese di novembre, che è il 5 novembre.
3.Interpretazioni pratiche dl testi costituzionali e regolamentari
Le seguenti "interpretazioni pratiche", a norma di Cost. 192, sono state deliberate dal CG23, per rispondere ad esigenze sorte nella definizione di alcuni concreti problemi, specialmente in occasione delle elezioni al Capitolo ispettoriale o al Capitolo generale.
3.1 Interpretazione pratica in riferimento a Cost. 151, 7 e 8:
[306]
"Il CG23 dispone che l'Ispettore o il Superiore della Visitatoria che presiede il Capitolo ispettoriale, ma che scadrà prima della celebrazione del Capitolo generale, possa avere voce passiva nell'elezione del Delegato al Capitolo generale".
Motivazione: Questa deliberazione è stata approvata per togliere un dubbio e per sancire il pieno diritto di voce attiva e passiva, nell'elezione del Delegato al CG, per l'Ispettore (o il Superiore di Visitatoria) che, all'atto dell'elezione, è ancora in carica, ma che scadrà prima della celebrazione del Capitolo generale.
3.2 In riferimento all'art. 164 dei Regolamenti generali:
[307]
"Il CG23 dichiara che, sia il telefono sia il telefax, in caso di necessità, sono equiparati alla lettera di cui in Reg. 164, purché le indicazioni trasmesse siano ricevute dagli scrutatori, che sono obbligati al segreto".
4. Deliberazioni riguardanti gruppi di ispettorie
A riguardo dei gruppi di Ispettorie, il CG23 ha approvato due deliberazioni: una per determinare la Regione di appartenenza delle Ispettorie della Cecoslovacchia e dell'Ispettoria dell'Ungheria; l'altra per prorogare ancora per il prossimo sessennio la speciale Delegazione per le Ispettorie della Polonia.
Ecco il testo delle deliberazioni:
[308]
4.1 "Il CG23 delibera l'appartenenza delle Ispettorie della Cecoslovacchia e dell'Ungheria alla Regione Nord‑Europa/Africa Centrale".
[309]
4.2 "Il CG23, pur auspicando un progressivo cammino verso una più piena integrazione delle Ispettorie della Polonia nell'Europa Salesiana, ritenendo tuttavia sufficientemente valide le motivazioni adottate dal CGS (1971) fino ad oggi, stabilisce di affidare ancora per un sessennio le Ispettorie della Polonia a un Delegato personale del Rettor Maggiore".
5. Orientamento operativo per la presenza salesiana in africa
[310]
Nell'ambito della verifica della presenza salesiana in Africa, e con riferimento alle strutture di collegamento, per una maggiore efficacia di animazione, il CG23 ha approvato il seguente orientamento operativo:
"Il CG23 affida al Rettor Maggiore con il suo Consiglio la cura di esercitare, nelle forme ritenute più idonee, un ruolo speciale di coordinamento, al fine di aiutare i confratelli operanti in Africa ad assumere una coscienza della cultura africana, tale da orientare in modo efficace la crescita delle presenze salesiane, l'attività pastorale e in particolare il processo formativo".
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