DELIBERAZIONI E ORIENTAMENTI RIGUARDANTI COSTITUZIONI E REGOLAMENTI E IL GOVERNO DELLA SOCIET�
Le modifiche del testo delle Costituzioni, deliberate dal CG25, sono state approvate dalla Sede Apostolica con Rescritto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Societ� di vita apostolica N. T.9-1/2002 in data 3 aprile 2002.
Sulla base della verifica condotta sulle strutture del governo centrale, con riguardo anche al loro adeguato funzionamento per l’animazione e la guida della Societ� ai suoi vari livelli, tenendo conto delle riflessioni e delle proposte fatte dai Capitoli ispettoriali e dai confratelli – come si rileva pure dall’apposito documento capitolare prodotto sulla verifica – il Capitolo Generale 25� ha approvato le seguenti deliberazioni riguardanti modifiche del testo delle Costituzioni e dei Regolamenti generali, ed altri orientamenti operativi sul governo della Societ�.
1. LIMITAZIONE DELLA DURATA IN CARICA DEL RETTOR MAGGIORE (Cost. 128)
131. Il Capitolo Generale 25�, considerate le proposte pervenute allo stesso Capitolo,
tenendo presente l’indicazione generale del Codice di Diritto Canonico [1] circa la temporaneit� delle cariche negli Istituti di vita consacrata, come pure� la norma gi� adottata nel nostro diritto proprio per i Superiori ai livelli ispettoriale e locale [2] ;
considerando anche, da una parte, il notevole impegno richiesto da tale alta responsabilit� e, dall’altra parte, l’accelerazione storica e la grande complessit� del momento che viviamo, s� che due sessenni sembrano sufficienti perch� una persona esprima il meglio di s�,
approva la seguente modifica (in corsivo) all’articolo 128 delle Costituzioni
128. Il Rettor Maggiore viene eletto dal Capitolo generale per un periodo di sei anni e pu� essere eletto soltanto per un secondo sessennio consecutivo. �Non pu� dimettersi dalla sua carica senza il consenso della Sede Apostolica.
2. LIMITAZIONE DELLA DURATA IN CARICA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO GENERALE (Cost. 142)
132.�� Il Capitolo Generale 25�, considerate le proposte pervenute allo stesso Capitolo,
tenendo presente l’indicazione generale del Codice di Diritto Canonico [3] circa la temporaneit� delle cariche negli Istituti di vita consacrata, come pure� la norma gi� adottata nel nostro diritto proprio per i Superiori ai livelli ispettoriale e locale [4] ;
considerando anche, da una parte, il notevole impegno richiesto da un incarico a livello di Consiglio generale e, dall’altra parte, l’accelerazione storica e la grande complessit� del momento che viviamo, s� che due sessenni sembrano sufficienti perch� una persona esprima il meglio di s�,
approva la seguente modifica (in corsivo) dell’articolo 142 delle Costituzioni:
142. Il Vicario del Rettor Maggiore, i Consiglieri di settore e i Consiglieri regionali durano in carica sei anni e possono essere eletti soltanto per un secondo sessennio consecutivo rispettivamente nell’incarico di Vicario del Rettor Maggiore, di Consigliere di settore, di Consigliere regionale, salvo il caso previsto dall’articolo 143 delle Costituzioni. [5]
Se qualcuno dei membri del Consiglio generale venisse a mancare o fosse definitivamente impedito, il Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio affider� l’incarico, fino alla conclusione del sessennio, a colui che nel Signore giudicher� pi� idoneo.
3. ATTRIBUZIONE DEL SETTORE DELLA FAMIGLIA SALESIANA AL VICARIO DEL RETTOR MAGGIORE E COSTITUZIONE DEL CONSIGLIERE PER LA COMUNICAZIONE SOCIALE (Cost. 133. 134. 137)
133.�� Il Capitolo Generale 25�, considerate le proposte pervenute allo stesso Capitolo, al fine di evidenziare meglio il servizio di unit� che compete al Rettor Maggiore nella Famiglia salesiana (Cost. 126), tenendo presente che il Vicario del Rettor Maggiore pu� contare su una rete organizzativa ben strutturata ai vari livelli circa i gruppi affidati alla cura diretta dei Salesiani e che, per gli altri membri della Famiglia salesiana, esistono la “Carta di comunione nella Famiglia Salesiana” e la “Carta della missione della Famiglia Salesiana”, e che il pi� vasto impegno di promozione del Movimento salesiano e del carisma salesiano pu� essere svolto in collaborazione con gli altri Consiglieri, sia di settore che regionali; e, inoltre, considerando la crescente importanza del settore della comunicazione nel contesto dell’attivit� della Congregazione salesiana nello spirito dell’articolo 6 delle Costituzioni e dell’articolo 43 delle stesse, che afferma essere questo �un campo di azione significativo che rientra tra le priorit� apostoliche della nostra missione�, approva le seguenti modifiche (in corsivo) degli articoli 133, 134 e 137 delle Costituzioni:
Articolo 133:
I consiglieri incaricati di settori speciali sono: il consigliere per la formazione, il consigliere per la pastorale giovanile, il consigliere per la comunicazione sociale, il consigliere per le missioni e l’economo generale.
Articolo 134:
Il vicario � il primo collaboratore del Rettor Maggiore nel governo della Societ� ed ha potest� ordinaria vicaria.
Fa le veci del Rettor Maggiore assente o impedito. A lui � affidata particolarmente la cura della vita e della disciplina religiosa.
Ha il compito di animare la Congregazione nel settore della Famiglia salesiana. A norma dell’articolo 5 delle Costituzioni promuove la comunione dei vari gruppi, rispettando la loro specificit� e autonomia. Orienta inoltre e assiste le ispettorie, affinch� nel loro territorio si sviluppino, secondo i rispettivi statuti, l’associazione dei Cooperatori salesiani e il movimento degli Exallievi.
Articolo 137:
Il consigliere per la comunicazione sociale ha il compito di animare la Congregazione in tale ambito. Promuove l’azione salesiana nel settore della comunicazione sociale e coordina in particolare, a livello mondiale, i centri e le strutture che la Congregazione gestisce in questo campo.
4. MODIFICA DELL’ARTICOLO 24 DEI REGOLAMENTI GENERALI (Procure a livello di Congregazione)
134.� Il Capitolo Generale 25�, considerata la proposta pervenuta dal Consiglio generale,
tenendo presente l’esigenza di� articolare meglio la responsabilit� dell’economo generale nella gestione e distribuzione delle risorse delle procure missionarie internazionali, insieme con quella del consigliere generale per le missioni,
per favorire una pi� puntuale e corretta individuazione delle risorse ed un coordinamento pi� razionale della distribuzione delle stesse, dato anche il notevole sviluppo assunto dalle procure e organizzazioni non governative (ONG) internazionali,
approva la seguente modifica (in corsivo) dell’articolo 24, secondo capoverso, dei Regolamenti generali, riguardante la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento delle procure missionarie a livello di Congregazione:
La loro organizzazione e il loro funzionamento dipenderanno dall’ispettore o dagli ispettori nelle cui circoscrizioni opera la procura, previa convenzione con il Rettor Maggiore e d’intesa con il consigliere generale per le missioni e con l’economo generale.
5. DIVISIONE DEL GRUPPO DI ISPETTORIE AUSTRALIA–ASIA
135.� Il Capitolo Generale 25�, considerate le proposte pervenute allo stesso Capitolo,
tenendo presente la notevole crescita della Regione Australia-Asia nel sessennio 1996-2002 e le attese per il futuro, le difficolt� d’accompagnamento e di coordinamento, la sua complessit� culturale, religiosa e sociale e la sua estensione geografica;
e tenendo anche in conto che esiste gi� una Conferenza che riunisce le Ispettorie dell’India, che la realt� attuale dell’India � interculturale, interreligiosa e interlinguistica, e che il numero delle Ispettorie e dei confratelli � adeguato,
approva la seguente divisione del gruppo di Ispettorie Australia-Asia:
GRUPPO ASIA SUD, comprendente le Ispettorie: India-Bangalore, India-Bombay (Mumbai), India-Calcutta (Kolkata), India-Dimapur, India-Guwahati, India-Hyderabad, India-Madras (Chennai), India-New Delhi, India-Tiruchy.
GRUPPO ASIA EST – OCEANIA, comprendente le Ispettorie: Australia, Cina, Filippine Nord, Filippine Sud, Giappone, Korea, Thailandia, Vietnam, e la Visitatoria Indonesia-Timor.
6. ORIENTAMENTO OPERATIVO SULLE MODALIT� DI SVOLGIMENTO DEI CAPITOLI GENERALI
136.� Il Capitolo Generale 25�
– vista la richiesta avanzata da molti capitolari di un’impostazione meno monotematica e pi� progettuale, aperta a una verifica della situazione generale e a una pi� specifica e mirata capacit� di intervento;
– data la presenza al suo interno di membri rappresentativi dell’intera Congregazione e il bisogno di promuovere una migliore conoscenza e confronto delle situazioni e prospettive a livello di Regioni e di aree culturali contigue;
– considerando l’alto e crescente numero di capitolari, che richiede una modalit� di svolgimento che favorisca le relazioni interpersonali, una migliore conoscenza dei candidati per le elezioni e la condivisione di esperienze specifiche significative;
– prendendo atto della conseguente necessit� di un aggiornamento del regolamento del Capitolo generale;
approva in seguente orientamento operativo:
Il CG25 chiede al Rettor Maggiore con il suo Consiglio che nel prossimo sessennio compia una verifica della celebrazione degli ultimi Capitoli generali al fine di valutare e proporre una modalit� di svolgimento pi� agile e rivolta, oltre che a realizzare gli adempimenti costituzionali, a sviluppare un esame della situazione della Congregazione e a delineare le fondamentali linee di politica congregazionale da attuare nel sessennio seguente.��
[1] � cf. can. 624
[2] � cf. Cost. 163 e 177; Reg. 171
[3] � cf. can. 624
[4] � cf. Cost. 163 e 177; Reg. 171
[5] Interpretazione pratica del Capitolo Generale: “Un Consigliere regionale non pu� essere eletto per un terzo mandato consecutivo come Consigliere regionale, anche nel caso in cui sia destinato a una Regione diversa dalla o dalle precedenti, ma pu� essere eletto come Consigliere di settore o come Vicario del Rettor Maggiore. Allo stesso modo, un Consigliere di settore non pu� essere eletto per un terzo mandato consecutivo come Consigliere di settore, anche nel caso in cui sia destinato a un settore diverso dal o dai precedenti, ma pu� essere eletto come Consigliere regionale o Vicario del Rettor Maggiore. Infine, il Vicario del Rettor Maggiore non pu� essere eletto per un terzo mandato consecutivo, ma pu� essere eletto come Consigliere di settore o Consigliere regionale”.