Colloquio con il direttore, l'accompagnamento spirituale e le ammissioni (34 IT 05.08.2022)
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una persona possa correre il rischio di esplorare il proprio intimo e di parlarne senza
paura. La riservatezza è essenziale a questo proposito. Dove c'è paura non c'è formazione.
Il sacramento della Riconciliazione è coperto da assoluta riservatezza. Una Nota
della Penitenzieria Apostolica afferma:
Al confessore non è consentito, mai e per nessuna ragione, «tradire il penitente con parole o in
qualunque altro modo» (can. 983, § 1 CIC), così come «è affatto proibito al confessore far uso delle
conoscenze acquisite dalla confessione con aggravio del penitente, anche escluso qualunque pericolo
di rivelazione» (can. 984, § 1 CIC). La dottrina ha contribuito, poi, a specificare ulteriormente il
contenuto del sigillo sacramentale, che comprende «tutti i peccati sia del penitente che di altri
conosciuti dalla confessione del penitente, sia mortali che veniali, sia occulti sia pubblici, in quanto
manifestati in ordine all’assoluzione e quindi conosciuti dal confessore in forza della scienza
sacramentale». [V. De Paolis – D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa, 2000, p. 345] Il sigillo sacramentale,
perciò, riguarda tutto ciò che il penitente abbia accusato, anche nel caso in cui il confessore non dovesse
concedere l’assoluzione: qualora la confessione fosse invalida o per qualche ragione l’assoluzione non
venisse data, comunque il sigillo deve essere mantenuto.15
Anche l’accompagnamento spirituale personale gode di una riservatezza del tutto
particolare, come descritto nella Nota già citata:
Nella direzione spirituale, il fedele apre liberamente il segreto della propria coscienza al
direttore/accompagnatore spirituale, per essere orientato e sostenuto nell’ascolto e nel compimento
della volontà di Dio.
Anche questo particolare ambito, perciò, domanda una certa qual segretezza ad extra,
connaturata al contenuto dei colloqui spirituali e derivante dal diritto di ogni persona al rispetto della
propria intimità (cf. can. 220 CIC). Per quanto in modo soltanto “analogo” a ciò che accade nel
sacramento della confessione, il direttore spirituale viene messo a parte della coscienza del singolo
fedele in forza del suo “speciale” rapporto con Cristo, che gli deriva dalla santità di vita e – se chierico
– dallo stesso Ordine sacro ricevuto.
A testimonianza della speciale riservatezza riconosciuta alla direzione spirituale, si consideri la
proibizione, sancita dal diritto, di chiedere non solo il parere del confessore, ma anche quello del
direttore spirituale, in occasione dell’ammissione agli Ordini sacri o, viceversa, per la dimissione dal
seminario dei candidati al sacerdozio (cf. can. 240, § 2 CIC; can. 339, § 2 CCEO). Allo stesso modo,
l’istruzione Sanctorum Mater del 2007, relativa allo svolgimento delle inchieste diocesane o eparchiali
nelle Cause dei Santi, vieta di ammettere a testimoniare non soltanto i confessori, a tutela del sigillo
sacramentale, ma anche gli stessi direttori spirituali del Servo di Dio, anche per tutto ciò che abbiano
appreso nel foro di coscienza, fuori della confessione sacramentale.
Tale necessaria riservatezza sarà tanto più “naturale” per il direttore spirituale, quanto più egli
imparerà a riconoscere e a “commuoversi” davanti al mistero della libertà del fedele che, per mezzo
suo, si rivolge a Cristo; il direttore spirituale dovrà concepire la propria missione e la propria stessa
vita esclusivamente davanti a Dio, al servizio della sua gloria, per il bene della persona, della Chiesa e
per la salvezza del mondo intero.16
Come nota questo testo, il Diritto Canonico vieta di chiedere il parere del direttore
spirituale in occasione dell’ammissione agli Ordini o della dimissione dal seminario. Nella
nostra tradizione - forse in base alla disposizione del can. 630 §1 sulla disciplina
dell’istituto (“I Superiori riconoscano ai religiosi la dovuta libertà per quanto riguarda il
15 Nota della Penitenzieria Apostolica sull’importanza del foro interno e l’inviolabilità̀ del sigillo sacramentale,
29 giugno 2019, parte 1: Sigillo sacramentale, a
http://www.penitenzieria.va/content/penitenzieriaapostolica/it/tribunale-del-foro-interno/magistero-
e-biblioteca-di-testi/nota1.html (25.05.2022).
16 Nota parte 2.