ACG 438 COLLOQUIO%2C ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE%2C AMMISSIONI%2C IT


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IL COLLOQUIO CON IL DIRETTORE,
L’ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE E LE
AMMISSIONI: ALCUNI ORIENTAMENTI E
DIRETTIVE
Per ACG 438 (luglio-dicembre 2022)
Stiamo assistendo a una rinnovata attenzione verso l’accompagnamento spirituale e
la formazione, sia nella Chiesa che nella Congregazione. Nella Chiesa i segni più recenti in
questo senso sono pervenuti dal sinodo sui giovani e dalla esortazione apostolica post-
sinodale di Papa Francesco, Christus vivit.1 In Congregazione abbiamo avuto l’indagine sui
giovani salesiani e accompagnamento nel 2017,2 seguita da Giovani salesiani e
accompagnamento: Orientamenti e direttive (2020)3. Stiamo ora celebrando l’anno
dedicato a Francesco di Sales, un santo noto per il suo insegnamento e la pratica
dell’accompagnamento spirituale. L’accompagnamento spirituale è al centro del nostro
carisma: basta guardare all’esperienza di Don Bosco e alla sua prassi pastorale con i suoi
giovani e i suoi salesiani.
Recentemente Papa Francesco ha espresso seria preoccupazione per l’esercizio del
ruolo di autorità e per il modo in cui ciò che viene condiviso in modo confidenziale con il
superiore viene a volte utilizzato.
…Vorrei aggiungere – fuori testo – una parola sul termine “foro interno”. Questa non è un’espressione
a vanvera: è detta sul serio! Foro interno è foro interno e non può uscire all’esterno. E questo lo dico
perché mi sono accorto che in alcuni gruppi nella Chiesa, gli incaricati, i superiori – diciamo così –
mescolano le due cose e prendono dal foro interno per le decisioni in quello all’esterno, e viceversa.
Per favore, questo è peccato! È un peccato contro la dignità della persona che si fida del sacerdote,
manifesta la propria realtà per chiedere il perdono, e poi la si usa per sistemare le cose di un gruppo o
di un movimento, forse – non so, invento –, forse persino di una nuova congregazione, non so. Ma foro
interno è foro interno. È una cosa sacra. Questo volevo dirlo, perché sono preoccupato di questo.4
Nonostante il fatto che siamo in fase di revisione della Ratio, e senza entrare nella
complessità della questione del foro interno, cogliamo l’occasione per ribadire e chiarire
ulteriormente quanto già detto in Giovani salesiani e accompagnamento: Orientamenti e
direttive circa il colloquio con il direttore, l’accompagnamento spirituale personale, la
confidenzialità e le ammissioni.5
1 Francesco, Esortazione Apostolica Post-sinodale Christus vivit (2019).
2 Vedi M. Bay, Giovani salesiani e accompagnamento: Risultati di una ricerca internazionale, LAS Roma
2018.
3 Dicastero per la Formazione - Dicastero per la Pastorale Giovanile, Giovani salesiani e accompagnamento
– Orientamenti e direttive (2019). D’ora in poi citato come GSA.
4 Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti al 30.mo corso sul foro interno organizzato dalla
Penitenzieria Apostolica - Aula Paolo VI, venerdì, 29 marzo 2019.
5 È importante avere presente la ricchezza e la varietà di forme dell’accompagnamento salesiano, che è sia

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Colloquio con il direttore, l'accompagnamento spirituale e le ammissioni (34 IT 05.08.2022)
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1 Scelta della guida spirituale
Le nostre costituzioni assicurano la dovuta libertà in materia di direzione della
coscienza6, stabilendo che nel colloquio fraterno con il superiore il confratello “parla con
confidenza della sua vita e attività e, se lo desidera, anche della sua situazione di coscienza
(C 70). I nostri regolamenti stabiliscono che “le comunità formatrici abbiano un direttore
e un’équipe di formatori particolarmente preparati, soprattutto per la direzione
spirituale, che ordinariamente è esercitata dal direttore stesso”. (R 78) Seguendo R 78, la
Ratio dichiara che il direttore è la guida spirituale proposta, anche se non imposta, ai
formandi (FSDB 2016 233).
Il documento Giovani salesiani e accompagnamento: Orientamenti e direttive apporta
un cambiamento significativo nel modo in cui la Ratio (2016) delinea il ruolo del
direttore.7 Al posto del testo che descrive il direttore come “il direttore spirituale
proposto, non imposto, ai confratelli in formazione” (FSDB 2016 233), il testo nuovo,
seguendo il C 70, ora recita semplicemente: “Se il confratello lo desidera, il direttore può
anche offrire il servizio di accompagnamento spirituale personale” (GSA 191).
Allo stesso modo, invece di parlare del direttore del postnoviziato che “segue e aiuta
i postnovizi particolarmente attraverso l’accompagnamento personale e il colloquio, la
direzione spirituale di coscienza e le conferenze periodiche” (FSDB 2016 417), il testo
rivisto ora dice che il direttore “segue e aiuta i postnovizi particolarmente attraverso
l’accompagnamento personale e il colloquio, le conferenze periodiche e, se il giovane
confratello lo desidera, anche la direzione spirituale di coscienza” (GSA 191). GSA
asseconda l’intendimento del compito del direttore del postnoviziato in continuità con il
servizio fatto dal maestro dei novizi, ma allo stesso tempo vuole garantire al formando la
piena libertà di scegliere la propria guida spirituale.
È vero che la formulazione “proposto, non imposto” lascia aperta la porta della libertà
di scelta della guida spirituale. La nuova formulazione, tuttavia, vuole evitare situazioni
di abuso in cui il direttore esercita una pressione indebita e di fatto si impone in modo
velato ma costringente come guida spirituale, con giovani in formazione che, per paura o
per proteggersi da rischi di opinioni negative nei loro riguardi, dichiarano il direttore
come loro guida spirituale, senza le disposizioni interiori che permettano di aprire
realmente il loro cuore.8 Garantire le condizioni per un’autentica libertà di scelta della
guida spirituale permette per il presente e anche per il futuro di valorizzare al meglio
quell’aiuto formidabile e di vitale importanza per la propria formazione che è
l’accompagnamento spirituale personale e evitare i rischi di abuso psicologico e
spirituale, che purtroppo non sono rari anche all’interno della vita religiosa.
comunitario e di ambiente che personale e individuale. Per approfondire e distinguere nell’ambiente
salesiano cosa intendiamo per accompagnamento personale, colloquio, direzione spirituale di coscienza si
veda come sono illustrati in GSA: 4.2 Chiarire il significato di accompagnamento spirituale salesiano (in
particolare i numeri da 100 a 105); 4.7 Il direttore, l’accompagnatore spirituale e il confessore: tre figure
chiave (numeri da 131 a 136).
6 Perfectae caritatis 14. Vedi anche SCRIS, La dimensione contemplativa della vita religiosa (1980) 11; can.
630 §1; e CIVCSVA, Potissimum institutioni (Direttive sulla formazione negli Istituti Religiosi, 1990) 63.
7 Cfr. Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Presentazione, GSA p. 11: “Cari confratelli, Sono felice di
presentarvi Giovani salesiani e accompagnamento: Orientamenti e direttive, promulgandolo ad
experimentum per un periodo di tre anni. Non si tratta di un supplemento alla Ratio (La Formazione dei
Salesiani di Don Bosco), e, in caso di discrepanze, questo documento ha prevalenza sulla Ratio.”
8 Cfr. GSA 57-60, 108, 119-130, 157, 192-193.

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Colloquio con il direttore, l'accompagnamento spirituale e le ammissioni (34 IT 05.08.2022)
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Nello spirito del sistema preventivo, il direttore è sollecitato a guadagnarsi la fiducia
di coloro che sono affidati alla sua cura. Se questo è il clima formativo, può accadere che
molti liberamente scelgano il direttore come loro guida spirituale, e il direttore loro
offrirà volentieri il servizio di accompagnamento spirituale personale9.
Quanto più un formando si fa conoscere dai suoi formatori, tanto meglio è per lui e
per tutti. La Ratio della Chiesa (2016) afferma che il candidato ha la responsabilità morale
di essere sinceramente trasparente e di condividere con onestà qualsiasi elemento della
sua storia e vita che possa avere un’incidenza sul suo cammino vocazionale. “Nel processo
formativo si richiede che il seminarista si conosca e si lasci conoscere, relazionandosi in
modo sincero e trasparente con i formatori”10. La fiducia, però, va conquistata, non può
essere istituzionalizzata. Il direttore deve sforzarsi, deve “studiare” di farsi amare.
In linea con questi cambiamenti, gli ispettori, i direttori e gli altri formatori
garantiranno una reale ed effettiva libertà di scelta della guida spirituale, avendo cura di
evitare qualsiasi forma di coercizione, sia esplicita che implicita (GSA 190-196, 197).
Per facilitare una scelta veramente libera della guida spirituale, l’ispettore (o il
curatorium, nel caso di case di formazione interispettoriali) presenterà anche un elenco
di salesiani (presbiteri o coadiutori) che possono offrire il servizio di accompagnamento
spirituale. La lista non includerà membri del Consiglio Locale, ma se qualche confratello
desidera rivolgersi liberamente a qualcuno di loro può farlo. Il formando può scegliere
qualcun altro, in consultazione con l’ispettore o il direttore11. Gli ispettori e i curatorium
hanno il dovere di prendersi cura della preparazione e di garantire la disponibilità di
guide spirituali adeguatamente preparate.12
1.1 Nel noviziato e nel prenoviziato
Nel noviziato, il maestro dei novizi è la guida spirituale vincolante per i novizi a lui
affidati (Can. 650 §2).
Per quanto riguarda i prenovizi, il responsabile è descritto come analogo al maestro
dei novizi e ha la responsabilità speciale di aiutare i prenovizi a discernere la loro
vocazione.13
9 GSA 197: “La figura carismatica e il ruolo del direttore salesiano non devono essere minimizzati in alcun
modo. Anzi, il valore carismatico salesiano insito nella figura del direttore deve essere ancor più
valorizzato, chiedendo a lui di essere, insieme alla sua équipe di formatori, veramente e pienamente quei
salesiani che hanno professato di essere. Garantire un’autentica libertà nella scelta della guida spirituale
non può tradursi in un abbassamento degli standard nella scelta dei direttori. L’orientamento da seguire è
esattamente l’opposto: tutti i nostri direttori, e con maggior ragione quelli delle comunità di formazione,
sono chiamati ad esercitare la loro paternità e autorità in modo tale che i confratelli siano invogliati ad
aprire loro il cuore, come accadeva con Francesco di Sales e con Don Bosco”.
10 Congregazione per il Clero, Il dono della vocazione presbiterale. Ratio Fundamentalis Institutionis
Sacerdotalis (2016) 45.
11 Cfr. GSA 196: ‘La guida spirituale va scelta tra i formatori della equipe della comunità , e deve
necessariamente essere un salesiano? Anche in questo caso, il principio base è lo stesso: è meglio riporre la
nostra fiducia nella qualità salesiana dei formatori e della comunità piuttosto che in una regola o direttiva.
Em importante assicurare, tuttavia, anche altri due elementi: che la guida scelta sia qualcuno che abbia
familiarità con il nostro carisma e spiritualità̀ e che sia possibile incontrarlo/la regolarmente. In una
relazione caratterizzata da reciproca fiducia e confidenza, il direttore sa come dialogare e fare
discernimento con il confratello in formazione anche a riguardo della scelta della sua guida spirituale.’
12 Cfr. R 78. Cfr. anche La dimensione contemplativa della vita religiosa 11, e Potissimum institutioni 63.
13 La formazione dei Salesiani di don Bosco. Ratio Fundamentalis Institutionis et Studiorum (4° edizione,
2016) 345. D’ora in poi citato come FSDB.

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Colloquio con il direttore, l'accompagnamento spirituale e le ammissioni (34 IT 05.08.2022)
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Il responsabile dei prenovizi è talvolta distinto dal direttore della casa. In questo caso,
secondo la Ratio è a questa persona incaricata piuttosto che al direttore che i prenovizi si
rivolgono per il colloquio fraterno (FSDB 2016 345).
Anche nel prenoviziato, tuttavia, la GSA chiede la libertà di scelta della guida
spirituale. Le ragioni addotte sono la necessità di rispettare il diritto alla privacy, la
tradizione salesiana in cui la fiducia si guadagna e non si impone, e anche la diffusa
percezione di mancanza di riservatezza e rispetto della confidenzialità emersa con forza
dall’indagine del 2017.
La libera scelta della guida spirituale nel prenoviziato è un punto particolarmente delicato
…. Dobbiamo prima di tutto garantire che nei nostri prenoviziati prevalga il genuino spirito
di famiglia e la pratica del Sistema Preventivo, soprattutto attraverso un’attenta cura per la
composizione delle équipe di formazione e per la preparazione previa dei formatori, e in
particolare dell’incaricato dei prenovizi. In un’atmosfera di fiducia reciproca, è possibile
ottenere la fiducia dei giovani, garantendo loro una libertà di base nella scelta della loro guida.
L’ispettore e il delegato ispettoriale per la formazione faranno la loro parte nell’orientare i
prenovizi circa il ruolo delicato e cruciale del responsabile, specialmente per quanto riguarda
il discernimento vocazionale.
Un punto correlato nel garantire la libertà di scelta della guida spirituale è quello di
garantire che i membri dell’équipe dei formatori siano specificamente preparati per
l’accompagnamento spirituale e che ci sia tra loro almeno un confessore che non prenda parte
agli incontri del Consiglio locale (GSA 195).
GSA ci ricorda l’importanza cruciale del prenoviziato per quanto riguarda
l’accompagnamento spirituale personale, perché per un numero molto elevato di
prenovizi la prima esperienza di accompagnamento personale avviene proprio in questa
fase. Il modo in cui questa nuova relazione di aiuto viene sperimentata e vissuta avrà
ovviamente profonde ripercussioni sull’accompagnamento nelle fasi successive della
formazione (GSA 109-110). Non dimentichiamo, inoltre, che il discernimento e la
decisione per la vita consacrata salesiana avvengono nel prenoviziato e non nel noviziato
(FSDB 2016 346). È estremamente importante, quindi, che le ispettorie scelgano e
preparino guide formative idonee per il prenoviziato.
L’attenzione al prenoviziato necessariamente ci connette con le varie esperienze di
accompagnamento vocazionale che la precedono, come l’aspirantato. La qualità della
relazione di aiuto e sostegno che si offre ad ogni giovane ha un impatto formidabile non
solo sul discernimento iniziale, ma sull’intero cammino vocazionale che seguirà. Quanto
si è condiviso nei paragrafi precedenti, quindi, è da tenere ben presente, con le debite
distinzioni, anche da parte di chi è più direttamente coinvolto nell’accompagnamento
vocazionale e nelle esperienze riconducibili all’aspirantato. Per chi ha compiti di
animazione e governo nella ispettoria la scelta più saggia sarebbe quella di mettere i
migliori formatori proprio nel seguire chi sta facendo i primi passi dentro la nostra
vocazione salesiana.
2 Confidenzialità
La confidenzialità è una qualità delle relazioni umane; è un dono che possiamo ancora
offrire alle persone, in un mondo dove sono rimasti così pochi segreti.14 La lunga
esperienza nella formazione iniziale ci insegna l'importanza di offrire spazi sicuri in cui
14 Cfr. Richard Gula, Ethics in Pastoral Ministry, Mahwah NJ: Paulist Press, 1996, 117.

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Colloquio con il direttore, l'accompagnamento spirituale e le ammissioni (34 IT 05.08.2022)
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una persona possa correre il rischio di esplorare il proprio intimo e di parlarne senza
paura. La riservatezza è essenziale a questo proposito. Dove c'è paura non c'è formazione.
Il sacramento della Riconciliazione è coperto da assoluta riservatezza. Una Nota
della Penitenzieria Apostolica afferma:
Al confessore non è consentito, mai e per nessuna ragione, «tradire il penitente con parole o in
qualunque altro modo» (can. 983, § 1 CIC), così come «è affatto proibito al confessore far uso delle
conoscenze acquisite dalla confessione con aggravio del penitente, anche escluso qualunque pericolo
di rivelazione» (can. 984, § 1 CIC). La dottrina ha contribuito, poi, a specificare ulteriormente il
contenuto del sigillo sacramentale, che comprende «tutti i peccati sia del penitente che di altri
conosciuti dalla confessione del penitente, sia mortali che veniali, sia occulti sia pubblici, in quanto
manifestati in ordine all’assoluzione e quindi conosciuti dal confessore in forza della scienza
sacramentale». [V. De Paolis – D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa, 2000, p. 345] Il sigillo sacramentale,
perciò, riguarda tutto ciò che il penitente abbia accusato, anche nel caso in cui il confessore non dovesse
concedere l’assoluzione: qualora la confessione fosse invalida o per qualche ragione l’assoluzione non
venisse data, comunque il sigillo deve essere mantenuto.15
Anche l’accompagnamento spirituale personale gode di una riservatezza del tutto
particolare, come descritto nella Nota già citata:
Nella direzione spirituale, il fedele apre liberamente il segreto della propria coscienza al
direttore/accompagnatore spirituale, per essere orientato e sostenuto nell’ascolto e nel compimento
della volontà di Dio.
Anche questo particolare ambito, perciò, domanda una certa qual segretezza ad extra,
connaturata al contenuto dei colloqui spirituali e derivante dal diritto di ogni persona al rispetto della
propria intimità (cf. can. 220 CIC). Per quanto in modo soltanto “analogo” a ciò che accade nel
sacramento della confessione, il direttore spirituale viene messo a parte della coscienza del singolo
fedele in forza del suo “speciale” rapporto con Cristo, che gli deriva dalla santità di vita e – se chierico
– dallo stesso Ordine sacro ricevuto.
A testimonianza della speciale riservatezza riconosciuta alla direzione spirituale, si consideri la
proibizione, sancita dal diritto, di chiedere non solo il parere del confessore, ma anche quello del
direttore spirituale, in occasione dell’ammissione agli Ordini sacri o, viceversa, per la dimissione dal
seminario dei candidati al sacerdozio (cf. can. 240, § 2 CIC; can. 339, § 2 CCEO). Allo stesso modo,
l’istruzione Sanctorum Mater del 2007, relativa allo svolgimento delle inchieste diocesane o eparchiali
nelle Cause dei Santi, vieta di ammettere a testimoniare non soltanto i confessori, a tutela del sigillo
sacramentale, ma anche gli stessi direttori spirituali del Servo di Dio, anche per tutto ciò che abbiano
appreso nel foro di coscienza, fuori della confessione sacramentale.
Tale necessaria riservatezza sarà tanto più “naturale” per il direttore spirituale, quanto più egli
imparerà a riconoscere e a “commuoversi” davanti al mistero della libertà del fedele che, per mezzo
suo, si rivolge a Cristo; il direttore spirituale dovrà concepire la propria missione e la propria stessa
vita esclusivamente davanti a Dio, al servizio della sua gloria, per il bene della persona, della Chiesa e
per la salvezza del mondo intero.16
Come nota questo testo, il Diritto Canonico vieta di chiedere il parere del direttore
spirituale in occasione dell’ammissione agli Ordini o della dimissione dal seminario. Nella
nostra tradizione - forse in base alla disposizione del can. 630 §1 sulla disciplina
dell’istituto (“I Superiori riconoscano ai religiosi la dovuta libertà per quanto riguarda il
15 Nota della Penitenzieria Apostolica sull’importanza del foro interno e l’inviolabilità̀ del sigillo sacramentale,
29 giugno 2019, parte 1: Sigillo sacramentale, a
http://www.penitenzieria.va/content/penitenzieriaapostolica/it/tribunale-del-foro-interno/magistero-
e-biblioteca-di-testi/nota1.html (25.05.2022).
16 Nota parte 2.

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Colloquio con il direttore, l'accompagnamento spirituale e le ammissioni (34 IT 05.08.2022)
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sacramento della penitenza e la direzione della coscienza, salva naturalmente la disciplina
dell’istituto.”) – abbiamo sempre permesso al direttore di prendere parte ai processi di
ammissione a livello locale, anche quando è guida spirituale di alcuni di coloro che han
fatto la domanda di ammissione.
Questa disposizione rimane invariata in GSA, anche se sono state prese misure per
garantire una vera libertà di scelta della guida spirituale, come indicato sopra. Il
documento insiste anche sul fatto che, se il direttore è la guida spirituale, non può riferire
o fare riferimento a nulla di ciò che apprende in questa veste, senza il consenso libero ed
esplicito della persona che si è confidata con lui. Di fatto, non può nemmeno fare uso di
tali informazioni nel processo di elaborazione del proprio giudizio interiore e
conseguentemente per ciò che concerne il suo contributo durante le votazioni segrete del
Consiglio della casa.17
Anche il colloquio fraterno con il direttore è investito di un altissimo livello di
confidenzialità, secondo una tradizione che risale al Manuale del Direttore di Paolo
Albera. Questa posizione è stata ribadita nelle successive edizioni del manuale fino
all’ultima, Animazione e governo della comunità - Il servizio del direttore salesiano,18 come
anche in GSA.
Il colloquio fraterno con il direttore è in sé protetto da un altissimo livello di riservatezza in tutti i
documenti della Chiesa e della Congregazione, in linea con quanto è richiesto oggi per molte professioni
di aiuto, come il counselling. Basti citare la Ratio: “L’accompagnamento formativo nei suoi diversi livelli
esige da coloro che prestano questo servizio... (di) attenersi ai criteri di prudenza e di giustizia che,
secondo i casi, richiedono discrezione o assoluto rispetto del segreto professionale e del segreto
sacramentale” (FSDB 264). Come dice don Paolo Albera, esiste una così stretta correlazione tra
riservatezza e fiducia, che anche solo una leggera rilassatezza nella prima causa la perdita quasi
complete e immediata della seconda.
Anche le cose esterne, se comunicate al direttore durante i colloqui, come ad esempio questioni di
salute o difficoltà personali, sono considerate confidenziali, perché ognuno ha diritto al suo buon nome
e alla sua privacy.
Smettono di essere questioni riservate se il direttore in seguito ne viene a conoscenza nel forum
esterno; tuttavia, sarebbe opportuno che il direttore comunicasse prima al confratello interessato che
un dato fato è ora noto anche da altri, a livello esterno.
Inoltre, poiché uno degli scopi del colloquio è il buon funzionamento della comunità, il direttore ha
sempre la possibilità, con il permesso del confratello, di intervenire in base alle informazioni ricevute
(GSA 155).
Sia AnGC che GSA, tuttavia, notano che la riservatezza che copre l’accompagnamento
spirituale personale e il colloquio fraterno non è assoluta, facendo menzione di gravi
circostanze che possono prevalere su di essa.
La riservatezza che riguarda il colloquio col direttore, come anche l’incontro con la guida spirituale,
non è tuttavia assoluta, come lo è il sigillo del sacramento della Riconciliazione. Esistono, infatti, gravi
circostanze che possono sospendere il dovere della riservatezza, come ad esempio il caso di abuso di
minori, omicidio o suicidio.19
17 Cfr. Criteri e norme di discernimento vocazionale salesiano. Le ammissioni (2000) [d’ora in poi CN] 21,
citato sotto nella parte 3.2.
18 Cfr. Manuale del Direttore di don Paolo Albera 131; Il direttore salesiano (1986) 264; Animazione e governo
della comunità - Il servizio del direttore salesiano (2020) [d’ora in poi AnGC] 74; e GSA 155.
19 AnGC 74 e GSA 155. Si prega di notare che questo paragrafo è stato aggiunto dopo il GC28, e quindi manca
nelle copie di AnGC stampate nel 2019.

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Colloquio con il direttore, l'accompagnamento spirituale e le ammissioni (34 IT 05.08.2022)
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Quando un bene supremo come la vita stessa è minacciato, il dovere di fare tutto il
possibile per tutelarlo prevale sulla salvaguardia della riservatezza.
Nel Diritto Canonico e nel Diritto Proprio degli Istituti Religiosi troviamo anche
riferimenti a situazioni che possono diventare un impedimento all’ammissione e alla
professione. Alcune di queste sono menzionate nel Can. 643, quando delinea le condizioni
che rendono invalido il noviziato.
Can. 643
§1. E, ammesso invalidamente al noviziato:
1) chi non ha ancora compiuto 17 anni di età ;
2) il coniuge, durante il matrimonio;
3) chi è attualmente legato con un vincolo sacro a qualche istituto di vita consacrata o è stato
incorporato in una società di vita apostolica, salvo il disposto del can. 684;
4) chi entra nell’istituto indotto da violenza, da grave timore o dolo, o colui che il Superiore
accetta, indotto allo stesso modo;
5) chi ha nascosto di essere stato incorporato in un istituto di vita consacrata o in una società
di vita apostolica.
§2. Il diritto proprio può stabilire altri impedimenti, anche per la validità dell’ammissione, o porre
condizioni.
L’ultimo punto citato (can. 643 §2) significa che dobbiamo tenere presente anche le
controindicazioni assolute indicate in Criteri e Norme.
Spieghiamo quindi in che senso la confidenzialità che copre l’accompagnamento
spirituale personale e il colloquio fraterno non è assoluta.
1. A differenza del confessore, che non può in nessun caso rivelare ciò che è venuto a
conoscere nel corso della confessione sacramentale, anche se il penitente lo libera da
questo obbligo, il direttore e la guida spirituale possono, se autorizzati dall’interessato,
rivelare ad altri le informazioni acquisite in foro interno non sacramentale in ragione del
loro ufficio (superiore religioso) o del rapporto di fiducia e confidenzialità (guida
spirituale). Non possono invece, di propria iniziativa e senza l’autorizzazione
“liberatoria” dell’interessato, rendere noto ad altri ciò che hanno appreso in foro interno
non sacramentale. Il direttore può e talvolta deve agire sulla base di ciò che viene a sapere
nel colloquio, per il bene del confratello e della comunità, ma non può rivelare ciò che è
venuto a sapere attraverso il colloquio senza il permesso del confratello.20
Ciò non toglie il grave dovere da parte del direttore e della guida spirituale di parlare
chiaramente al candidato di qualunque materia che esige tale chiarezza di consiglio e di
esortarlo a prendere la decisione giusta.
20 Si pensi ad esempio a problemi di salute o a situazioni familiari che comportano o richiedono
cambiamenti nel ritmo ordinario di vita e nella distribuzione di incarichi dentro la comunità . Non va
dimenticato il diritto fondamentale di ogni persona alla salvaguardia della buona fama, a cui si associa il
rispetto della privacy, sempre più tutelato nella legislazione civile e anche nel diritto canonico: "Non è lecito
ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto di ogni persona a
difendere la propria intimità" (Can. 220 CIC).

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Colloquio con il direttore, l'accompagnamento spirituale e le ammissioni (34 IT 05.08.2022)
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Nel colloquio col direttore ove vi siano situazioni che sono note all’esterno e che
vanno affrontate, riguardanti relazioni con altri, impegni della vita religiosa, comunitaria
o legati alla missione, è il direttore stesso che può e spesso deve prendere l’iniziativa di
parlarne, facendo esplicito riferimento al fatto che si tratta di qualcosa di conosciuto, di
noto anche all’esterno. Il fatto che il direttore “ha responsabilità diretta anche verso ogni
confratello: lo aiuta a realizzare la sua personale vocazione e lo sostiene nel lavoro che gli
è affidato” (C 55) comporta anche il dovere da parte sua di correggere e di intervenire per
il bene dell’interessato e di tutti. In questo si coglie la diversità e il valore proprio che
hanno il colloquio con il direttore e l’accompagnamento spirituale, che sono sempre volti
a contribuire al bene delle persone ma con approcci distinti.
2. Il direttore e la guida spirituale non sono tenuti a rispondere se interrogati da un
giudice su quanto appreso nel foro interno non sacramentale. In entrambi i casi, il
direttore e la guida spirituale sono tenuti al segreto, dato che esercitano il ministero
sacro. Il canone 1548 §2 prevede questa eccezione allo scopo di proteggere e promuovere
la fiducia riposta dai fedeli nei servizi di accompagnamento formativo e di guida
spirituale, garantendo che le persone possano aprirsi con piena fiducia.21
Le parti citate sono tuttavia tenute a rispondere se hanno ricevuto informazioni da
altre fonti su possibili abusi, oppure se formulano un giudizio in merito, basato su
motivazioni fondate, prove, reputazione, indiscrezioni, ecc.22
21 Cfr. D. Salvatori, Il dovere di rispondere al giudice e il dovere del segreto come causa esimente: la ratio dei
can. 1531 § 2 e 1548 § 2 nel rapporto deontologico fra giudice e interrogato, Quaderni di diritto ecclesiale 26
(2013) 73.
22 Can. 1548 §2 afferma:
Salvo il disposto del can. 1550, §2, n. 2 l'incapacità assoluta dei sacerdoti di testimoniare in merito
a ciò che viene loro rivelato nella confessione sacramentale], sono liberati dal dovere di
rispondere:
1) i chierici per quanto fu loro manifestato in ragione del sacro ministero… e altri che sono tenuti
al segreto d'ufficio anche in ragione del consiglio dato, per quanto riguarda le questioni soggette a
questo segreto.
La direzione spirituale dei fedeli è una forma di esercizio del ministero sacro. Tuttavia, è sempre possibile
per la persona interessata sollevare il direttore e la guida spirituale dall'obbligo di mantenere il segreto.
Questo principio è ribadito anche in Vos estis lux mundi art. 3 §1, che riguarda precisamente l'obbligo di
denuncia:
Salvo nei casi previsti nei canoni 1548 §2 CIC [v. sopra] e 1229 §2 CCEO [“Sono esentati dall'obbligo
di rispondere: 1° i chierici, a riguardo di quanto è stato a loro manifestato in ragione del sacro
ministero…”], ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una
Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno
dei fatti di cui all’articolo 1 [delitti contro il sesto comandamento commessi con violenza o
minaccia o con abuso di autorità, nei confronti di un minore o di una persona vulnerabile, o il reato
di pedopornografia, o omissioni volte a interferire con le indagini civili o canoniche su tali reati]
ha l’obbligo di segnalare tempestivamente il fatto all’Ordinario del luogo dove sarebbero
accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai canoni 134 CIC [Ҥ1. Col nome di Ordinario
nel diritto s'intendono, oltre il Romano Pontefice, i Vescovi diocesani e gli altri che, anche se
soltanto interinalmente, sono preposti a una Chiesa particolare o a una comunità ad essa
equiparata a norma del can. 368; inoltre coloro che nelle medesime godono di potestà esecutiva
ordinaria generale, vale a dire i Vicari generali ed episcopali; e parimenti, per i propri membri, i
Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio clericali e delle società di vita
apostolica di diritto pontificio clericali, che possiedono almeno potestà esecutiva ordinaria.”] e 984

1.9 Page 9

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Colloquio con il direttore, l'accompagnamento spirituale e le ammissioni (34 IT 05.08.2022)
9
3. Ci sono però anche circostanze in cui è necessario preservare un bene superiore,
come la vita della persona coinvolta nel dialogo confidenziale, o la vita di altri, o il rischio
di abusi sessuali su un minore, e in questi casi questo bene superiore prevale sul mandato
di salvaguardare un altro grande bene, cioè la confidenzialità.
Ma questi sono casi estremi e sono comprensibili alla luce della legge suprema della
Chiesa, la salvezza delle anime, posta a conclusione e come fine del Codice di Diritto
Canonico: “Nelle cause di trasferimento si applichino le disposizioni del can. 1747,
attenendosi a princípi di equità canonica e avendo presente la salvezza delle anime, che
deve sempre essere nella Chiesa legge suprema” (Can. 1752).
Quando le circostanze non comportano situazioni estreme di pericolo di vita o di
abuso, lo spirito della legge è quello di preservare il più possibile il valore della
confidenzialità, che consiste nel salvaguardare la dignità della persona e la fiducia
fondamentale implicita nelle relazioni che esigono appunto tale riservatezza.
Riassumendo: Il ruolo del direttore della comunità e quello della guida spirituale
sono distinti e insieme convergenti. Gli stessi contenuti possono entrare in una
conversazione sia con l'uno o con l'altro, ma non sotto la stessa prospettiva e non
necessariamente con la medesima profondità di apertura della coscienza. Entrambi i ruoli
sono comunque mediazioni ecclesiali necessarie per il discernimento vocazionale e il
cammino formativo.
Quando nell’accompagnamento spirituale personale o nel colloquio con il direttore si
ottengono informazioni su situazioni che incidono fortemente sull’orientamento
vocazionale, la guida o il direttore sono tenuti in coscienza a parlarne chiaramente al
candidato e a esortarlo a prendere la decisione giusta, ma possono rivolgersi alle autorità
competenti solo se hanno il consenso libero ed esplicito della persona interessata. L’unica
eccezione è rappresentata dal caso in cui vi sia un grave rischio di mettere in pericolo la
vita (come nel caso di abusi su minori, omicidi o suicidi).
I formatori devono essere attenti anche alle leggi civili dei Paesi in cui lavorano.
Queste leggi potrebbero richiedere ai superiori religiosi e alle guide spirituali di riferire
alcune questioni. In questo caso ci si deve attenere alla posizione assunta dalla Chiesa
CCEO [“§3 I Superiori maggiori negli istituti di vita consacrata che sono provvisti di potestà di
governo ordinaria, sono pure Gerarchi, ma non del luogo”], salvo quanto stabilito dal §3 del
presente articolo. [“§3. Quando la segnalazione riguarda una delle persone indicate all’articolo 6
(Cardinali, Patriarchi, Vescovi e Legati del Romano Pontefice, chierici che sono o che sono stati alla
guida pastorale di una Chiesa particolare o di un’entità ad essa assimilata, latina od orientale, ivi
inclusi gli Ordinariati personali, moderatori supremi di Istituti di vita consacrata o di Società di vita
apostolica) essa è indirizzata all’Autorità individuata in base agli articoli 8 e 9 (Art. 8: Procedura
applicabile in caso di segnalazione riguardante un Vescovo della Chiesa Latina. Art. 9: Procedura
applicabile nei confronti di Vescovi delle Chiese Orientali).”]
Art. 4 §1 stabilisce: “Il fatto di effettuare una segnalazione a norma dell’articolo 3 non costituisce una
violazione del segreto d’ufficio.”
Pertanto, occorre distinguere tra “informazioni o fondati motivi” di possibili abusi che un chierico o un
religioso riceve (informazioni) o formula (sulla base di indizi, reputazione, voci, ecc.) e “ciò che è stato
manifestato” a un sacerdote nell'ambito della direzione spirituale (“in ragione del sacro ministero”) o a un
religioso non chierico che è guida spirituale o a un superiore religioso (“che sono tenuti al segreto
d'ufficio”).
Nel primo caso, Vos estis lux mundi impone al chierico o al religioso l'obbligo di denuncia. Tale obbligo
non sussiste, invece, nel secondo caso, come viene espressamente affermato nel Motu proprio:
“Eccetto nei casi previsti dai canoni 1548 §2 CIC e 1229 §2 CCEO”.

1.10 Page 10

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Colloquio con il direttore, l'accompagnamento spirituale e le ammissioni (34 IT 05.08.2022)
10
attraverso il magistero pontificio e le Conferenze Episcopali competenti, e rendere tali
obblighi legali chiaramente e regolarmente noti a tutti, fin dall’inizio non solo
dell’esperienza formativa ma anche del processo di accompagnamento vocazionale
salesiano.
Ovviamente, la formazione dei direttori e delle guide spirituali per il servizio di
accompagnamento è di estrema importanza. Devono essere in grado di aiutare il
formando ad affrontare la realtà della sua vita e della sua storia e a prendere decisioni
coerenti, e per questo hanno bisogno di un’adeguata conoscenza degli insegnamenti della
Chiesa e della Congregazione, di un potenziamento effettivo delle loro competenze e
capacità, e di una cura della propria crescita personale integrale. Si dovrà apprendere
come la relazione di accompagnamento poggia su tre pilastri che la qualificano in modo
determinante: il rispetto dell’intimità, la capacità di mantenere i segreti e la fiducia.
Ci sarà sempre una tensione tra il rispetto dovuto alla sacralità della coscienza di
ciascuno da un lato, e la salvaguardia del bene della Congregazione e della Chiesa
dall’altro. Allo stesso tempo dobbiamo riconoscere che nessuna legge sarà mai in grado
di circoscrivere tutte le variabili che la vita reale costantemente fa emergere. Pertanto, la
menzione del rischio di omicidio, suicidio e abuso di minori, lungi dall'esimere dal
discernimento, richiede invece un ulteriore e più profondo discernimento da parte di chi
si trova ad affrontare la situazione concreta. I termini ‘giurisprudenza’ e ‘giurisdizione’
indicano in radice questa costante necessità di mediazione e discernimento, per dire cosa
è giusto qui ed ora (juris-prudentia; juris-dicere), ispirandosi alla norma e valutando ciò
che si sta affrontando in tutta la sua concretezza. L'applicazione perspicace richiede,
ovviamente, maturità ed esperienza da parte di chi offre il servizio di accompagnamento,
nonché la disponibilità a farsi a sua volta accompagnare e a cercare chi possa offrire
l’aiuto della supervisione.
L’esperienza di incontro con tante comunità di formazione iniziale nelle varie regioni
della Congregazione mostra che dove si instaura un clima di fiducia reciproca e si vive un
accompagnamento personale che arriva al cuore è molto più probabile che situazioni
complesse possano essere affrontate e risolte insieme, tra chi è in formazione iniziale e
chi è chiamato ad accompagnarlo. Laddove, invece, prevale un clima di controllo e la
volontà di individuare ed estirpare ciò che viene visto come contrario alla vita salesiana,
l'effetto probabile è la chiusura e l'insincerità. Adottare in pieno il modello formativo del
sistema preventivo è senz’altro molto esigente, ma porta frutti che non si potrebbero
ottenere diversamente. Sappiamo che alla radice non c’è soltanto una scelta metodologica
ma la fedeltà alla nostra identità carismatica.
Ovviamente lo stesso impegnativo cammino che il dare e meritarsi fiducia richiede da
parte dei formatori è ugualmente richiesto a chi vive le fasi della propria formazione
iniziale. Chi non ha questa onestà e disponibilità di fondo non è fatto per la nostra
Congregazione ed è assai meglio che si orienti ad altre scelte di vita il più presto
possibile23.
23 GSA 170: “La comunità e i formatori hanno il loro ruolo importante e sappiamo che non ci sono comunità
e guide perfette. Ma nulla può sostituire ciò che è affidato alla risposta libera di ciascuno. Anche la migliore
guida non sarà in grado di aiutare qualcuno che non è pronto ad aprirsi, a condividere sinceramente la sua
esperienza e ad avviare un processo di crescita. Allo stesso modo, se le motivazioni fondamentali di una
persona non sono sincere e la finzione viene deliberatamente adottata come un modo “per sopravvivere”,
il danno al discernimento e al processo di formazione è incalcolabile, ed è una grave responsabilità che si
assume la persona stessa”.

2 Pages 11-20

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2.1 Page 11

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Colloquio con il direttore, l'accompagnamento spirituale e le ammissioni (34 IT 05.08.2022)
11
3 Le ammissioni
3.1 La domanda
Fino al giugno 2007, i nn. 104-105 dei Criteri e Norme (2000), parlando della domanda
di ammissione al noviziato, alla professione temporanea e perpetua, ai ministeri, al
diaconato e al sacerdozio, richiedevano ai candidati di dichiarare di avere il consenso del
proprio direttore (ma non quello della guida spirituale e del confessore). In Criteri e
Norme 105 infatti si legge:
Conviene che la domanda, indirizzata all’Ispettore e consegnata al Direttore, pur rispettando la forma
personale, contenga i seguenti elementi:
– nome e cognome del richiedente e data in cui viene presentata;
– riferimento al dialogo avuto con il Direttore e al suo accordo per la presentazione;
– cenno al discernimento fatto e alla richiesta di parere al direttore spirituale e al confessore;
– oggetto della domanda, espresso in forma chiara, cioè l’ingresso al noviziato, la prima professione
temporanea o il suo rinnovamento, la professione perpetua, i ministeri, gli ordini;
– espressione della coscienza dell’atto pubblico che si intende porre, e della libertà di porlo, come
pure della motivazione fondamentale.
Con lettera del 24 luglio 2007 il Consigliere per la Formazione ha comunicato, a nome
del Rettor Maggiore, una modifica del testo sopra riportato:
Decisione. Per evitare interpretazioni restrittive o giuridicamente obbliganti a riguardo della libertà nel
fare la domanda di ammissione, il Rettor Maggiore ed il Consiglio generale hanno accolto la richiesta di
eliminare al numero 105 di “Criteri e norme” l’espressione “e al suo accordo per la presentazione”;
mentre confermano che in tale numero sia conservata l’espressione “riferimento al dialogo avuto con
il Direttore”.
Motivazione. Nel processo di ammissione è il formando che per primo deve discernere se si vede adatto
per la vocazione salesiana. Nel discernimento egli riceve aiuto dal direttore, dal confessore e anche
dalla guida spirituale, nel caso che tale guida sia diversa dalla persona del direttore. Essi, avendolo
accompagnato, si trovano nella situazione appropriata per offrirgli il loro parere positivo o negativo.
Tocca poi all’individuo prendere in considerazione questi consigli in tutta serietà, assumere la propria
responsabilità davanti a Dio e decidere in coscienza di fare o non fare la domanda. Non c’è perciò
bisogno dell’assenso del direttore per la presentazione della domanda.24
Chi intende fare domanda per i voti, i ministeri o gli ordini, quindi, prima di presentare
la domanda chiede il parere del suo direttore, della sua guida spirituale e del suo
confessore, e dichiara nella domanda di averlo fatto; ma non è tenuto a spiegare i consigli
che ha eventualmente ricevuto, e soprattutto non è obbligato a dichiarare di avere il
consenso del direttore o degli altri. L’onere della decisione di presentare la domanda
ricade sull’interessato e non su chi è stato consultato.
Il direttore e gli altri, da parte loro, devono dare il loro parere sincero al candidato e,
se non sono il direttore, incoraggiare la persona a condividere questo parere con il
direttore.
Se, prima della seduta del Consiglio locale che si occupa delle ammissioni, il direttore
ritiene che un individuo non sia idoneo all’ammissione o che non sia preparato in quel
momento a presentare la sua richiesta, “si ha l’obbligo grave di coscienza di dire con
caritatevole chiarezza e serietà all’interessato, che non può e non deve - anche per il suo
24 F. Cereda, 24 luglio 2007, prot. 07/0505.

2.2 Page 12

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Colloquio con il direttore, l'accompagnamento spirituale e le ammissioni (34 IT 05.08.2022)
12
bene - andare avanti” (Ricceri, ACG 281 49). Tuttavia, non può impedire all’interessato di
prendere la propria decisione e di presentare la domanda. Se la domanda viene presentata,
il direttore non può divulgare in Consiglio il parere dato all’interessato e deve agire come in
ogni altro caso (si veda il paragrafo 3.2 sotto).
Questo vale anche per il Consiglio stesso: se il Consiglio ritiene che qualcuno non
debba fare domanda di ammissione, il direttore ha il diritto di comunicarglielo, ma deve
anche chiarire che l’individuo rimane libero di arrivare alla propria decisione.
Uno dei motivi per cui non si deve impedire la presentazione della domanda è che
l’autorità responsabile dell’ammissione è l’ispettore. Il Consiglio locale ha un ruolo
consultivo. Il Consiglio ispettoriale ha un ruolo consultivo del massimo livello, che
comporta il consenso a scrutinio segreto. Una volta dato il consenso, l’ammissione è di
competenza dell’ispettore. Ciò significa che l’ispettore non può ammettere una persona
senza il consenso del suo Consiglio, ma può rifiutare l’ammissione anche se il suo
Consiglio ha dato il consenso. L’autorità di ammissione non è collegiale, ma è affidata alla
persona dell’ispettore.25
3.2 Il direttore che presta il servizio di guida spirituale
Abbiamo già detto che, su richiesta di un confratello, il direttore offre volentieri il
servizio di accompagnamento spirituale personale (GSA 197). Il direttore pertanto
incontra tutti i confratelli, soprattutto quelli in formazione iniziale, per il colloquio
fraterno o rendiconto, e può essere anche la guida spirituale di alcuni.
In linea con la nostra tradizione, il direttore continua a partecipare al processo di
ammissione a livello locale. In questa nostro modo di operare è presente una tensione tra
l’essere formatori e guide di comunità secondo lo stile salesiano e quanto si incontra nella
saggezza e prudenza della Chiesa – una tensione che questi orientamenti e direttive
cercano di integrare e rendere fruttuosa.
Abbiamo anche affermato che il direttore non può condividere con il Consiglio o con
chiunque altro le informazioni ricevute nel colloquio fraterno o nell’accompagnamento
spirituale, con le precisazioni di cui al punto 2 sopra. Reiteriamo ancora che il direttore
non può né divulgare né fare uso di ciò che conosce solo attraverso il colloquio fraterno
o l’accompagnamento spirituale, nemmeno nella votazione segreta con il consiglio della
casa, a meno che non sia autorizzato dal candidato interessato. Criteri e Norme (2000) è
esplicito su questo punto:
Per quanto si riferisce al “segreto professionale”, va ricordato che il Direttore non può servirsi
nemmeno nelle votazioni segrete del Consiglio della casa di ciò che viene a conoscere solo attraverso il
“colloquio”. Può servirsene se il confratello dà il suo consenso liberamente ed esplicitamente (CN 21).
Una nota spiega il “segreto professionale”: “In termini giuridici è chiamato talvolta
‘segreto commesso’ o di coscienza, in quanto viene consegnato (‘commesso’) alla
coscienza della persona per l’ufficio che essa esercita” (CN 21 nota 41). Una seconda nota
cita Il direttore salesiano (1986) 264:
Il colloquio è difeso, per sua natura, da un segreto rigoroso.’ “si guardi attentamente il direttore dal
manifestare agli uni i difetti degli altri, anche quando si tratta di cose che forse già conosce per altre
vie. Dia prova ai suoi subalterni che egli è capace di conservare il segreto su quanto vengono a
25 Cfr. can. 641 CIC. Cfr. anche Il Progetto di vita dei Salesiani di Don Bosco (1986) p. 745: “L’ammissione
spetta all’Ispettore. È un atto formale della sua autorità personale e non del suo Consiglio, del quale però è
richiesto il consenso”.

2.3 Page 13

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Colloquio con il direttore, l'accompagnamento spirituale e le ammissioni (34 IT 05.08.2022)
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confidargli. Una piccola indiscrezione su questa materia basterebbe a diminuire e fors’anco a
distruggere intieramente la confidenza ch’essi han riposta in lui”.
Per ragioni inerenti al tuo ufficio, puoi essere richiesto dall’ispettore di un parere su questo o quel
confratello. Nel caso, darai le informazioni con obiettività e grande senso di responsabilità. Ma la loro
fonte sarà esclusivamente la condotta esterna del confratello interessato e quanto altri possano aver
riferito a suo carico. Le confidenze del colloquio sono tutelate da un segreto rigoroso: nihil, umquam,
nulli. (CN 21 note 42)
È chiaro che il direttore e il suo Consiglio, quando esaminano le richieste di
ammissione, devono basarsi unicamente su ciò che hanno conosciuto in foro esterno (GSA
156). Ciò richiede, naturalmente, che essi siano veramente e attivamente presenti con i
candidati/confratelli in formazione iniziale, nel senso migliore e più pieno della parola
“presenza”. La condivisione informale della vita è estremamente rivelatrice, a volte anche
più di ciò che si comunica nel colloquio fraterno o nell’accompagnamento spirituale.
3.3 Il ruolo del Consiglio locale
Quando un Consiglio si occupa di ammissioni, è molto importante tenere ben presente
la prospettiva di fondo che regola il processo di discernimento. La domanda
fondamentale a cui rispondere nel segreto della coscienza è: da una percezione
complessiva della vita del candidato, egli è chiamato a ciò per cui si candida ed è adatto?
Non è questo il momento di affrontare questo o quel particolare problema o di correggere
questo o quel difetto, comportamento o debolezza - questo deve essere fatto nel corso
della vita quotidiana e della correzione fraterna e durante le valutazioni trimestrali. Il
momento dell’ammissione è un discernimento davanti a Dio sul cammino vocazionale
complessivo di uno dei suoi figli, e quindi una responsabilità molto impegnativa davanti
a Dio, alla Chiesa, alla Congregazione e al candidato/confratello stesso.
Come abbiamo già detto, la nostra prassi prevede che il direttore (o il responsabile
dei prenovizi o di confratelli che stanno facendo studi superiori durante il periodo della
formazione iniziale), anche quando è guida spirituale personale, continui a far parte del
processo di ammissione a livello locale. Vale la pena ripetere che - a meno che non abbia
il consenso libero ed esplicito dell’interessato, che è meglio sia dichiarato anche per
scritto - il direttore non può condividere con il Consiglio o con chiunque altro le
informazioni che ha ricevuto solo attraverso il colloquio fraterno o l’accompagnamento
spirituale. Né può servirsi di tali informazioni per giungere a un proprio giudizio
sull’idoneità della persona all’ammissione (CN 21). “Esprime il proprio giudizio
esclusivamente sulla base delle proprie osservazioni e di quelle del suo Consiglio” (GSA
156).
Il ruolo del Consiglio locale in materia di ammissioni è consultivo. Poiché è vincolante
ascoltare il suo parere in questo momento, la validità dell’atto richiede che sia richiesto il
parere di tutti (cfr. Can. 127 §1 CIC). Dopo che i membri hanno espresso il loro parere
sull’idoneità del candidato, motivandolo, è necessario che il giudizio di idoneità sia
espresso sinteticamente con un voto segreto positivo o negativo (equivalente a un parere
favorevole sull’idoneità o a un parere sfavorevole). Questa prassi preserva la libertà di
ciascun consigliere ed evita pressioni indebite da parte di altri membri.
L’appartenenza al Consiglio comporta l’obbligo per ciascun consigliere di esprimere
la propria opinione. L’astensione, in altre parole, non è possibile. “Tutti quelli, il cui
consenso o parere è richiesto, sono tenuti all’obbligo di esprimere sinceramente la
propria opinione, e, se la gravità degli affari lo richiede, di osservare diligentemente il

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Colloquio con il direttore, l'accompagnamento spirituale e le ammissioni (34 IT 05.08.2022)
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segreto; obbligo che può essere sollecitato dal Superiore”.26 Il fatto di accettare di essere
membro di un Consiglio implica questo livello di responsabilità. Chi non si sente pronto
per tale missione è meglio che non accetti la proposta di esserne parte o se già lo è chieda
di esserne esonerato.
Al momento dell’ammissione, quindi, il parere del Consiglio locale deve essere
espresso non solo con un giudizio scritto, ma anche con un voto segreto.
La pratica di decidere in anticipo come votare (i cosiddetti “fagioli concordati”) è
assolutamente da interrompere, perché invalida l’intera ragione del voto segreto.
Questi orientamenti e direttive possono diventare veramente efficaci quando saremo
in grado di investire nella formazione e nella acquisizione di competenze specifiche dei
membri dei Consigli sia a livello locale che ispettoriale.
4 Trasmissione dei dati personali
Nel caso in cui un confratello prosegua la formazione iniziale in un’altra casa o fase
(compresi coloro che vengono inviati in comunità formative interispettoriali) e quelli che
optano per le missioni ad gentes, il suo ispettore trasmetterà al direttore della nuova casa
o fase formativa una copia del giudizio al momento dell’ammissione e quelle altre
informazioni che possono favorire “la conoscenza dei formandi da parte dei responsabili
della fase”27. Tra queste vi sono gli scrutini trimestrali. È molto importante cogliere la
chiara distinzione tra l’aiuto alla crescita che si offre con la valutazione trimestrale e l’atto
giuridico che si pone con un giudizio di ammissione28.
Le diverse fasi della formazione sono complementari l'una all'altra. Ciò ha
conseguenze per quanto riguarda i formatori, i formandi e l'unità del processo formativo
in quanto tale. La comunicazione efficace tra formatori dei diversi livelli dovrebbe essere
un segno distintivo di questa complementarità progressiva di tutto ciò che si pone in atto
per favorire processi di crescita.
Il confratello in formazione iniziale è incoraggiato ad assumersi per primo la
responsabilità di integrare l’aiuto ricevuto attraverso le valutazioni periodiche nel suo
personale progetto di vita, e a valorizzarlo come un itinerario di crescita vocazionale, da
condividere come un aiuto efficace per la sua crescita con il suo direttore e con la guida
spirituale che ha scelto, soprattutto nel passaggio a una nuova comunità o fase di
formazione.
Al momento delle ammissioni, soprattutto quelle che riguardano un impegno
definitivo, come la professione perpetua e gli ordini sacri, è importante tenere presente
l’insieme del cammino di vita salesiana già vissuto dal confratello29. Diventa quindi
26 Can. 127 §3 CIC citato in AnGC p. 216, nella nota 3: “In base a tale norma, non è legittima l'astensione”.
27 FSDB 2016 298: “L’Ispettore promuova, soprattutto all’inizio di una fase formativa, la conoscenza dei
formandi da parte dei responsabili della fase, e favorisca lungo tutto il processo formativo la comunicazione
di adeguate informazioni con le modalità più opportune”.
28 GSA 168: “È importante sottolineare che la valutazione non è di per sé un processo di discernimento
legato all’ammissione di un candidato alla fase successiva. Le ammissioni sono atti giuridici che
coinvolgono l’ispettoria e non solo il Consiglio della casa, mentre lo scopo principale delle valutazioni
periodiche è quello di favorire la crescita vocazionale di chi le riceve, attraverso i contributi qualificati
offerti dai membri del Consiglio locale. Lo scrutinio formativo è una valutazione del cammino del formando.
Utilizzato nella formazione iniziale per personalizzare il cammino formativo, è un mezzo da valorizzare da
parte del direttore e della guida spirituale per l’accompagnamento personale del formando”.
29 FSDB 2016 518: “L’ammissione alla professione perpetua si faccia in base ad una valutazione di tutto il

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Colloquio con il direttore, l'accompagnamento spirituale e le ammissioni (34 IT 05.08.2022)
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importante prendere in considerazione il discernimento avvenuto durante le fasi
precedenti, attraverso le ammissioni, gli scrutini e il dialogo con l’ispettoria di
provenienza, nel caso di comunità interispettoriali (cfr. CN 108). Quanto si è detto sulla
discrezione e rispetto della buona fama vale ovviamente anche per il modo di rapportarsi
con queste informazioni, che tuttavia, essendo parte di un processo di discernimento
operato da Consigli locali e ispettoriali, non fanno parte del foro interno.
Si dovrà avere molta cura per la conservazione e trasmissione di schede informative,
cartelle, rapporti o qualsiasi documento con dati personali come quelli di cui si è
precedentemente parlato, evitando che siano lasciati in aree comuni o liberamente
accessibili, anche durante gli incontri dei Consigli. Altrettanta solerzia e cura va nella
trasmissione e conservazione in forma digitale, evitando ogni possibile violazione della
privacy e confidenzialità.
5 Direttive
1. Scelta della guida spirituale. Per facilitare una scelta veramente libera della guida
spirituale, l’ispettore (o il curatorium, nel caso di case di formazione
interispettoriali) presenterà un elenco di Salesiani (presbiteri e coadiutori) che
possono offrire il servizio di accompagnamento spirituale, o membri della comunità
o facilmente raggiungibili, non membri del consiglio locale, tenendo presente che il
formando può, in consultazione con l’ispettore o il direttore, scegliere qualcun altro.
Il direttore e gli altri membri del Consiglio locale possono anche essere richiesti per
il servizio dell’accompagnamento spirituale, se il candidato/confratello lo desidera.
2. Domanda di ammissione. Nella domanda di ammissione, il candidato è tenuto a
dichiarare di aver consultato il proprio direttore, il confessore e la guida spirituale;
non gli è richiesto di dire che ha il loro consenso. Il direttore e gli altri, a loro volta,
sono tenuti a dare un parere sincero al candidato sulla sua idoneità al passo
richiesto. Tuttavia, non possono impedire all’individuo di prendere la propria
decisione e di presentare la domanda. Se la domanda viene presentata, il direttore
non può divulgare neanche in Consiglio quanto ha comunicato all’interessato e deve
agire come in ogni altro caso. Allo stesso modo, il Consiglio locale può portare a
conoscenza del candidato un eventuale parere negativo, ma non può impedirgli di
presentare la domanda.
3. Ammissioni - ruolo del direttore. Il direttore non può condividere con il Consiglio
o con chiunque altro le informazioni ricevute durante il colloquio fraterno o
l’accompagnamento spirituale, con le eccezioni di cui si è trattato sopra in “2:
Confidenzialità”. Non può nemmeno fare uso di queste informazioni per arrivare a
un proprio giudizio, al momento della votazione, sull’idoneità della persona
all’ammissione.
4. Ammissioni - ruolo del Consiglio. Al momento dell’ammissione, il Consiglio locale
esprimerà il proprio parere attraverso un voto segreto e un parere globale scritto
esaustivo e ben curato seppur sintetico, sull’idoneità complessiva del candidato. La
processo formativo, verificando le motivazioni del soggetto e la sua identificazione con il progetto
vocazionale salesiano.”

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Colloquio con il direttore, l'accompagnamento spirituale e le ammissioni (34 IT 05.08.2022)
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pratica di decidere in anticipo come votare rende il voto non valido ed è
assolutamente da escludere.
5. Passaggio di informazioni. Quando un candidato/confratello passa a un’altra fase
della formazione, sia nella propria ispettoria che altrove, il suo ispettore trasmetterà
al direttore della nuova casa di formazione una copia dei giudizi di ammissione e
altre informazioni che possono favorire la conoscenza e l’accompagnamento del
candidato/confratello interessato, comprese le valutazioni periodiche. Ciò
consentirà di effettuare, al momento dell'ammissione, un discernimento che guardi
all'intero arco della vita salesiana e al cammino formativo della persona interessata
(cfr. CN 108).
6. Formazione di formatori. Gli ispettori e gli organismi di animazione, come i centri
regionali di formazione, organizzeranno corsi di formazione per i direttori di prima
nomina, per tutti i direttori come aggiornamento di quando in quando, e per i
membri dei Consigli locali e ispettoriali. Durante questi corsi verranno presentati gli
orientamenti e le direttive della presente lettera. Durante questi corsi, gli
orientamenti e le linee guida della presente lettera saranno presentati e resi oggetto
di studio personale e di condivisione in gruppo.
***