Codice scheda: ASC A4550304 (Microscheda: 3959C2/5)
Luogo e data:
Autore: RUA MICHELE
Destinatario: FERRATA DOMENICO
Classificazione: Rua: Corrisp. con NunziVescoviAutorità
Tipo documento e supporto: Lettera spedita Copia fotostatica
Autenticità: Copia
Contenuto: Pone alcuni quesiti sullo svolgimento del Capitolo
Generale: di quali e quanti membri deve essere composto; se sia
opportuno che tutte le Ispettorie vi prendano parte; se sia opportuno
celebrare un Capitolo Provinciale.
***
Eminentissimo Principe
Il Sacerdote Michele Rua, Rettor Maggiore della Congregazione
Salesiana, chinato al bacio della S. Porpora, espone umilmente quanto
segue:
Le Costituzioni della Pia Società di S. Francesco di Sales, approvate
definitivamente con decreto della S. Congr. dei VV. e RR. il 13 aprile
1874, non dichiarano esplicitamente di quali membri debba esser
composto il Capitolo Generale, che, secondo le medesime Costituzioni,
si deve radunare ordinariamente ogni tre anni per trattare degli affari
di maggior momento. "Capitulum generale ordinarie habebitur
singulis trienniis ad pertractandas res majoris momenti, quae ad
societatum spectant, et ad cas sollecitudines adhibendas, quae tum
societatis necessitates, tum tempora et locarequirent." In altro luogo
poi delle medesime Costituzioni, dove si tratta del Capitolo Generale in
cui si fa l'elezione del Rettor Maggiore e dei membri del Capitolo
Superiore, si dichiara tassativamente chi debba prendervi parte. Ecco
le parole "In electione Rectoris Majoris suffragium dabunt Capitulum
Superius, Directores cuiusque domus una cum socio a professis
eiusdem domus electo, quatenus singuli vota perpetua iam emiserint."
Da ciò avvenne che ai Capitoli per le elezioni prendessero parte (fatta
qualche eccezione per le Case delle lontane Missioni) i membri indicati
nelle Costituzioni; al Capitolo Generale ordinario invece soltanto i
membri del Capitolo Superiore, gli Ispettori e i Direttori delle Case.
Nell'ultimo Capitolo Generale ordinario, adunato per trattar gli affari,
tenutosi nel settembre del 1901 nacque il dubbio che esso non fosse
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canonicamente costituito; onde i congregati deliberarono di proporre
alla S. Congregazione dei VV. e RR. il seguente quesito,
accompagnandolo con altri due motivati dalle ragioni espresse nei
medesimi.
1°. Di quali e quanti membri deve essere composto il Capitolo
Generale, che secondo le nostre costituzioni deve ordinariamente
essere tenuto ogni tre anni, non essendo ciò espresso nelle
Costituzioni?
2°. Se, in vista dei bisogni particolari di ogni regione così per l'elezione
dei Maestri dei novizi, come per l'elezione delle Commissioni
provinciali per l'ammissione al Noviziato e alla Professione (Decreto
Regulari disciplinae), non sia opportuno celebrare i Capitoli
Provinciali. In caso affermativo, quando debbano radunarsi e come
debbano essere costituiti.
3°. Se, attesa la diffusione della nostra Pia Società, la difficoltà, anzi
l'impossibilità morale che nell'elezione del Superiore Generale e dei
membri del Capitolo Superiore possano prender parte tutti quelli che
attualmente ne hanno diritto a norma delle costituzioni (articolo sopra
citato), non sia da regolare la cosa in modo che tutte le Ispettorie, ossia
Provincie, possano prendervi parte con equo numero di soci.
Pertanto l'umile esponente supplica V. E. di voler favorire le relative
risposte, affinché servano di norma sicura nella celebrazione dei futuri
Capitoli.
Ringraziando ecc.
Oss.mo Dev.mo Servitore
Sac. Michele Rua
Rettor Maggiore della Pia Società di San Francesco di Sales
A Sua Eminenza Rev.ma
Signor Card. Domenico Ferrata
Prefetto della Congr. dei VV. e RR. Roma