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Codice scheda: ASC A4570118 (Microscheda: 3974C2/D8)
Luogo e data: TORINO ­ 05/08/1900
Autore: RUA MICHELE
Destinatario: ISPETTORI SALESIANI
Classificazione: Rua: Corrispondenza con Ispettori
Tipo documento e supporto: Circolare ­ Stampa tipografica
Autenticità: Copia
Contenuto: Norme pratiche per l'esecuzione del Decreto ''Regulari
Disciplinae'' emanato dal Papa Pio IX in data 25.01.1848, ed avente
per oggetto l'ammissione dei candidati al Noviziato ed alla Professione
Religiosa.
***
Torino, 5 agosto 1900
Carissimi Figli in G. C.
Vi ho annunziato nell'ultima circolare mensile, che per l'anno venturo
resterà obbligatoria anche per noi la pratica del decreto "Regulari
Disciplinae" emanato dalla santa memoria di Pio Papa IX il 25 gennaio
1848, riguardante l'ammissione dei candidati al noviziato, ed alla
professione religiosa; l'osservanza del qual decreto è anche prescritta
dalle nostre regole al capo XI, art. 5.
Noi finora, per concessione Pontificia eravamo esenti dalla sua
esecuzione; ma ora che la Congregazione è ben consolidata, occorre
che lo eseguiamo con esattezza, e ne comincia l'obbligo col prossimo
venturo Febbraio.
Io ho creduto necessario, a facilitarne l'esecuzione, ed a maggior
uniformità tra noi, anche nei particolari, nonché a togliere ansietà a chi
è incaricato di farlo eseguire, di farne redigere un regolamento pratico,
che con piacere in questo momento posso comunicarvi. Desidero poi
che si cominci a praticare in questo stesso anno, nelle prossime
accettazioni di agosto e di settembre, affinché restiamo poi ben pratici
ad eseguirlo per l'anno prossimo, in cui la sua esecuzione sarà
obbligatoria, ed anche affinché, se qualche cosa si vedesse da schiarire,
si possano fare a tempo le osservazioni opportune dai signori Ispettori,
e così prima del cominciamento del nuovo anno ogni cosa sia già ben
definita.
Giova qui notare che, oltre il Decreto suddetto, colla medesima data
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venne dallo stesso Santo Pontefice Pio IX emanato il decreto "Romani
Pontifices" che impone di richiedere le lettere testimoniali per tutti
coloro che vogliono ascriversi a qualche Ordine o Congregazione
religiosa. Essendo questo decreto di assai più facile intelligenza ed
esecuzione non mi fermo a darne particolare spiegazione. Solo
richiamo alla vostra attenzione che questo decreto "Romani Pontifices"
obbliga per tutto il mondo, mentre l'altro "Regulari Disciplinae"
obbliga solo per l'Italia ed isole adiacenti. In vista però dell'importanza
di questo decreto per il buon avviamento di nostra Pia Società desidero
e raccomando che in tutte le nostre Ispettorie siano ben studiate le
norme che da esso si ricavano e a misura che la cosa si rende possibile
siano pur osservate.
Come vedrete nel leggere queste norme, in pratica occorre che subito
gli Ispettori radunino almeno quattro confratelli graduati della
provincia e a scrutinio secreto, come è indicato all'art. 4°, eleggano
almeno tre esaminatori provinciali; mentre io ho già radunato il
Capitolo Superiore e si sono eletti gli esaminatori generali.
Gli Ispettori poi comincino subito ad avvisare i Direttori che
raccolgano le domande dei postulanti e radunino il loro Capitolo
perché abbiano tempo, mandando i giovani agli Esercizi, a spedire
all'Ispettore insieme con la lettera di domanda il parere del Capitolo
della casa e i documenti che già possono avere (almeno le fedi di
Battesimo, la prestazione degli studi, e di sanità sufficiente). Credo
opportuno ricordarvi l'obbligo di leggere alla mensa comune il 1°
giorno dell'anno tutti e due i decreti sovraccennati ed anche alla prima
Domenica di luglio il decreto "Regulari Disciplinae"; la quale lettura
desidero si faccia con serietà e rispetto, anche riservandone parte ad
altro giorno se non si potessero leggere interamente in un giorno solo.
Nella speranza che tutto procederà alla maggior gloria di Dio, ed alla
salute delle anime, fidandomi nella vostra solerzia e
raccomandandomi alle vostre preghiere godo raffermarmi
Vostro affez.mo come Padre
Sac. Michele Rua
NORME PER L'AMMISSIONE AL NOVIZIATO
1. Non può essere ammesso al noviziato chi non è approvato da un

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doppio scrutinio, fatto da due commissioni esaminatrici, nel modo qui
sotto espresso.
2. In ogni provincia vi siano otto esaminatori, cioè l'Ispettore e sette
altri religiosi (1) di provata vita e dotati di prudenza, di gravità e di zelo
per la disciplina regolare. Essi devono essere eletti tra i professi
perpetui, ed a suffragi secreti nel capitolo provinciale, e dureranno in
carica fino al nuovo capitolo, e possono essere rieletti.
(1) Questo numero di otto non è di vera necessità: bastano quattro,
cioè l'ispettore e tre altri: il di più è per opportunità o maggior
comodità.
3. L'Ispettore è membro nato della commissione provinciale e
presidente della medesima.
4. Negli intervalli tra un capitolo ed un altro ­ per caso di morte o
rinunzia o per qualunque altro motivo venisse a mancare il numero
legale degli esaminatori, l'Ispettore è autorizzato ad eleggerli, per
suffragi secreti, con quattro religiosi graduati (1) della sua Ispettoria, e
letti da lui a suo beneplacito; ma in questo caso gli esaminatori così
nominati durano in ufficio solo fino alla celebrazione del prossimo
capitolo.
(1) O direttori o membri del capitolo di qualunque casa.
5. Pertanto chi desidera farsi ascrivere alla Congregazione deve fare la
domanda per iscritto al proprio direttore (2), il quale radunerà il
Capitolo della sua casa, e manderà all'Ispettore il parere di detto
Capitolo, unito alla medesima lettera di domanda del postulante, con
le fedi di battesimo, un attestato di conformità all'articolo 565 delle
nostre Deliberazioni, se il candidato aspira al chiericato, o di compiuto
tirocinio nel proprio mestiere se è come artigiano, e quegli altri
documenti che detto direttore possedesse.
(2) Cioè al direttore della casa dove ha fatto il suo aspirandato, o come
vero aspirante, o come alunno.
6. Avuta questa domanda e relativi documenti, l'Ispettore deve
raccogliere gli altri documenti richiesti dai sacri Canoni, dalle
Costituzioni Apostoliche, dai decreti delle sacre Congregazioni, e dalle
nostre regole medesime; e diligentemente, o per sé o per altri, cercherà
di conoscere le qualità del postulante, se cioè sia immune da ogni
difetto ed impedimento, e se abbia le necessarie doti che lo rendano
idoneo allo stato religioso; ed anche se domandi di essere ammesso nel
desiderio di vita più perfetta, e di servire più liberamente a Dio in
religione, o non piuttosto per leggerezza, per necessità o per qualche
altro fine disordinato.
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7. I documenti strettamente necessari non sono che le fedi di
Battesimo e le lettere testimoniali, secondo il decreto "Romani
Pontifices" del 25 gennaio 1848. ­ Ma conviene pure avere l'attestato di
ricevuta Cresima; altro documento che dichiari di non avere
impedimento canonico. Chi è prete deve presentare gli attestati delle
Ordinazioni e la Remissoria del proprio Vescovo; e se approvato per le
confessioni la patente analoga. Per quei giovani che non provengono
dai nostri collegi, un attestato di buona condotta tenuta prima
dell'aspirandato, e questo avuto per informazioni confidenziali; un
attestato medico che dichiari la sua sanità essere tale da poter
osservare tutte le regole della Società, senza eccezione; l'attestato di
stato libero e la fedina criminale se venne da noi dopo compiuti i 16
anni; un attestato dei parenti che dichiarino di non necessitare per
vivere dell'aiuto del figlio, con promessa di non disturbarlo.
8. L'Ispettore darà ad esaminare detti documenti a tre esaminatori
provinciali, i quali non abbiano vincolo di parentela col candidato.
9. Ogni volta occorra accettare qualcuno, in giorno ed ora convenuta si
raduneranno l'Ispettore e almeno tre esaminatori provinciali, e per
noi, dopo gli esercizi spirituali, che sogliono aver luogo in agosto e
settembre, terranno quante sedute saran necessarie affinché siano
esaminati tutti quelli che fecero domanda di essere accettati.
10. Il modo pratico di fare detto esame e scrutinio è il seguente: gli
esaminatori radunati, dopo il Veni sancte Spiritus faranno, prima di
ogni altra cosa, giuramento "se, quacumque humana affectione
postposita, fideliter munus executuros". Indi fanno venire alla loro
presenza il postulante, o, se sono varii, uno per uno i postulanti e li
esamineranno.
11. Secondo l'istruzione autentica, data dalla Congregazione dei
Vescovi e Regolari, questo esame deve versare sui cinque seguenti
punti:
1. Si deve interrogare il postulante del nome, dei parenti, della
patria, delle età (per le quali cose basta osservare le fedi di battesimo);
ed esplorare diligentemente la volontà del postulante e specialmente se
è sforzato, se è sedotto, e con quale spirito, con quale intendimento,
per qual ragione si sia deciso per lo stato religioso; e se abbia qualche
cognizione dell'obbligo che impongono i voti, che in seguito dovrebbe
emettere.
2. Se è pel chiericato si esamini sulla scienza (pel che per noi
basta l'attestato di studio redatto secondo l'art. 565 delle nostre
Deliberazioni). Se è aspirante coadiutore si esamini se sa almeno i

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principali punti della dottrina Cristiana (pel che, in pratica, basta che
conosca quelle verità di fede che bisogna sapere per essere promossi a
fare la prima Comunione). Per tutti poi, specialmente per gli adulti, gli
esaminatori con sagacia, ma prudentemente procurino di venire in
cognizione se essi sentono rettamente della Religione Cattolica.
3. S'informeranno dal postulante se i genitori o uno di essi sia
ancora in vita, qual arte o professione esercitino, od abbiano
esercitata; e se sono talmente poveri da abbisognare dell'aiuto del
figlio.
4. S'informino pure dal postulante della sua condizione e stato;
se abbia nel mondo mezzi sufficienti di sostentazione; se abbia debiti;
se e qual arte o professione eserciti, od abbia esercitata; se già diede in
antecedenza il nome a qualche istituto religioso, od almeno se come
novizio indossò l'abito religioso, o se portò l'abito di eremita; se fu
qualche volta condannato da qualche tribunale; se fu sotto qualche
nota d'infamia o d'irregolarità; od affetto da qualche notevole malattia.
5. Vedano gli esaminatori se il postulante abbia qualche
notabile deformità; o qualche segno di molto debole sanità, o se
presenti segni di fatuità.
12. Dopo questo esame, lasciato in libertà e il candidato, seriamente
vedranno ed esamineranno i suoi documenti, le qualità, i requisiti ecc.,
e quindi per secreta suffragia ciascuno darà il suo voto, giudicando se
si crede degna di essere approvato: super quibus omnibus provincialis
et aliorum examinatorum conscientia graviter onerata remaneat (1).
(1) Venne presentata questione alla Santa Sede indicando che gli
esaminatori restavano troppo perplessi su questo punto. E la risposta
fu=Juramento satisfieri si ea moralis diligentia adhibeatur, quae a viris
probis et timoratae conscientiae adhiberi solet.
13. Resta approvato solamente chi ha ottenuto un voto oltre la metà
(pel che è sempre conveniente che gli esaminatori radunati siano in
numero dispari, cioè l'ispettore con quattro, o con sei altri).
14. Qualora il postulante non potesse recarsi al luogo dell'esame, o per
la spesa o per la distanza, allora l'Ispettore e gli esaminatori provinciali
possono deputare un religioso del proprio istituto, se nel luogo ove
trovasi il postulante esiste una loro casa; ovvero un ecclesiastico sia
regolare, sia secolare, purché ritenuto idoneo dal Vescovo o dal Vicario
Generale del luogo, dandogli le istruzioni necessarie per l'esame. Avuta
la risposta firmata con giuramento e con l'assicurazione d'aver compito
fedelmente il loro compito quacumque humana affectione postposita,
l'Ispettore la deve dare ad esaminare a tre esaminatori provinciali; ed
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in seguito se ne farà lo scrutinio, in tutto il resto, come è indicato sopra.
15. Quando il postulante nel prefato scrutinio resta approvato, i
consiglieri radunati redigono una fedele relazione dell'esame e dello
scrutinio; la sottoscrivono tutti di propria mano e dichiarano d'aver
eseguito in debito modo l'esame di tutti documenti voluti dei sacri
Canoni, dalle Costituzioni Apostoliche, e dai propri statuti;
confermano con giuramento di aver fatto tutte le cose a dovere; quindi
l'Ispettore manda detta relazione e le dichiarazioni e tutti documenti
autentici al Superior Generale.
16. Oltre ai memorati esaminatori provinciali devono costituirsi altri
sette esaminatori generali (che, come dei provinciali, possono essere
ridotti a quattro). Questi devono venire eletti, per secreta suffragia, nel
Capitolo Generale. Tutti poi durano in carica fino al futuro Capitolo. Il
Superiore Generale è costituito Presidente di questa Commissione.
Anche il Procuratore generale, oltre gli eletti, fa parte di questa
Commissione come esaminatore nato.
17. Per il tempo che precede il Capitolo Generale, e nei casi che
qualcuno morisse o rinunziasse, o che per qualunque causa venisse a
mancare il numero legale, questi esaminatori vengono eletti per
suffragi secreti dal Rettor Maggiore con almeno tre del Capitolo
Superiore od Ispettori: questi esaminatori non durano in carica se non
fino al prossimo Capitolo Generale. Il dotto Nervegna, approvato da
Roma, asserisce che un esaminatore, sia generale che provinciale, il
quale sia lontano dal luogo dello scrutinio può farsi sostituire da un
religioso che gli sembri idoneo (1).
(1) Per noi nella pratica, siccome nelle nostre Costituzioni è già
prescritto che i membri del Capitolo Superiore debbano prender parte
a dette accettazioni così sarebbe facilitata la cosa qualora gli
esaminatori generali fossero eletti fra i membri del Capitolo Superiore.
Tra gli esaminatori provinciali poi, siccome essi devono radunarsi di
tanto in tanto, sarebbe agevolata la cosa se almeno tre di essi fossero
eletti tra i confratelli che dimorano nella casa medesima dove dimora
l'Ispettore, od in qualche casa vicina.
18. Quando pertanto il Rettor Maggiore avrà ricevuto la relazione
dell'esame e dello scrutinio fatto dagli esaminatori provinciali, e la
sopraenunciata dichiarazione con i relativi autentici documenti, o per
sé o per altri, li esaminerà accuratamente tutti, ed in ogni loro parte,
facendo anche accurate secrete investigazioni per assicurarsi che siasi
eseguito tutto il tenore del decreto "Regulari disciplinae". Quindi darà
la sopraddetta relazione, dichiarazione ed i documenti ad esaminare a

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tre esaminatori generali non parenti del candidato, affinché operino
ogni cosa secondo quanto si disse parlando degli esaminatori
provinciali.
19. Stabilito poi il giorno conveniente si raduneranno il Rettor
Maggiore cogli esaminatori generali: fanno giuramento ut sopra e
considerata matura mente la cose insieme, per secreta suffragia
definiscono se sia da confermarsi l'accettazione fatta nel primo
scrutinio, oppure se sia da rimboccarsi "sul che resta la loro coscienza
gravemente responsabile" (1).
20. Il secondo scrutinio non può ammettere un postulante rigettato dal
primo; ma può benissimo rigettare uno ammesso da quello.
21. S'intende definitivamente confermata l'accettazione di chi ha un
voto più della metà.
22. Il Superiore Generale, sia che fosse o no presente a questo secondo
scrutinio, è in podestà, qualora lo richiedano giuste e ragionevoli
cause, di rigettare il candidato, quantunque fosse stato approvato in
entrambi gli scrutinii, non mai però potrà ammettere chi fu dagli
esaminatori riprovato.
23. Fatto il secondo scrutinio, e riuscito favorevole, il Superiore
Generale manda all'Ispettore il decreto di accettazione.
(1) Il decreto ordina che questo secondo scrutinio sia tenuto in Roma,
quando la cosa non torni di troppa difficile esecuzione. Nel Capitolo
Generale 4° si esaminò se si poteva fare questo scrutinio in Roma e si
trovò che questo per noi non si poteva eseguire senza gravissimo
incomodo, perciò si decise che esso si farebbe presso il Rettor
Maggiore; però il decreto dice che in questo caso bisogna mandare
l'incartamento al Procuratore Generale.
PER L'AMMISSIONE AI SANTI VOTI
Per quanto concerne l'ammissione ai voti religiosi (perpetui) a tenore
del prefato decreto, sono da tenersi le seguenti norme:
1. Chiunque (o professo, o novizio od aspirante) conoscesse in
qualunque novizio un impedimento o grave difetto, che lo rendesse
inabile ad entrare debitamente nello stato religioso o ad essere
ammesso alla professione, è obbligato in coscienza a manifestarlo al
proprio Maestro dei novizi, o all'Ispettore od al Rettor Maggiore. I
Superiori poi terranno secreto il nome del denunciante.
2. Presso al termine di ogni trimestre di noviziato il Maestro dei novizi
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deve dare per iscritto relazione di ciascun novizio al proprio Ispettore.
3. Due mesi prima della professione l'Ispettore o per sé o per mezzo di
un idoneo religioso di sua fiducia:
a) Esplorerà diligentemente la volontà del novizio; se egli per
caso sia violentato o sedotto; da quale spirito sia indotto ad
abbracciare lo stato religioso; se sappia quello che fa; se conosce le
obbligazioni che provengono dallo stato religioso e quelle che
provengono in forza delle regole;
b) Interrogherà secretamente sia il Maestro dei novizi, sia
ciascuno degli ascritti stessi, ed i religiosi, eziandio coadiutori, della
casa di noviziato intorno al novizio, che deve essere ammesso alla
professione.
c) Fatte queste investigazioni, radunerà il Capitolo della casa di
noviziato (o della casa cui il postulante era detto, qualora si tratti di
professi triennali da ammettersi ai perpetui, o di chi fosse già stato
mandato a lavorare nelle varie case), affinché i capitolari, per secreti
suffragi, dichiarino se il novizio possa ammettersi alla professione, o
no.
d) Stenderà per iscritto gli atti e la relazione di quanto è
risultato di detta radunanza, e la sottoscriverà quindi di propria mano.
In tutto questo avrà cura di non mettere in alcun pericolo quelli che
avrà fatto secrete deposizioni.
4. L'Ispettore darà questa relazione ad esaminare almeno a tre
esaminatori provinciali; poi un giorno stabilito convocherà questi
esaminatori e il Maestro dei novizi, i quali faranno il giuramento di
sopra enunciato. Il Maestro dei novizi darà relazione della condotta
tenuta dal novizio nel noviziato, della sua libertà, vocazione ed
idoneità allo stato religioso, e dichiarerà se egli giudica bene nel
Signore che il novizio si possa ammettere sicuramente a far
professione. Se poi il Maestro dei novizi non potesse comodamente
recarsi al luogo dello scrutinio, trasmetterà una relazione per iscritto
sulle premesse cose, le confermerà con giuramento, e le sottoscriverà
di sua propria mano. In seguito l'Ispettore e gli esaminatori
decideranno con secreta votazione se il novizio abbia le necessarie doti
da poter essere sicuramente ammesso alla professione; sul che eorum
conscientia graviter onerata remaneat.
5. Se il novizio sarà stato approvato, l'Ispettore renderà consapevole di
ogni cosa il Superiore Generale, il quale, cercate ancora ulteriori
informazioni, se lo giudicherà necessario, radunerà il Capitolo
Superiore; e se otterrà dalla votazione segreta del medesimo la

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pluralità dei suffragi né confermerà l'ammissione o la revocherà come
crederà meglio nel Signore, senza però che possa giammai permettere
la professione di un novizio, che fosse stato riprovato dagli esaminatori
provinciali.
6. Avvenuta la definitiva accettazione il Rettor Maggiore accetterà esso
stesso i voti del novizio o manderà la delegazione o all'Ispettore o al
Direttore che intende incaricare per ricevere i voti del candidato.
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