principali punti della dottrina Cristiana (pel che, in pratica, basta che
conosca quelle verità di fede che bisogna sapere per essere promossi a
fare la prima Comunione). Per tutti poi, specialmente per gli adulti, gli
esaminatori con sagacia, ma prudentemente procurino di venire in
cognizione se essi sentono rettamente della Religione Cattolica.
3. S'informeranno dal postulante se i genitori o uno di essi sia
ancora in vita, qual arte o professione esercitino, od abbiano
esercitata; e se sono talmente poveri da abbisognare dell'aiuto del
figlio.
4. S'informino pure dal postulante della sua condizione e stato;
se abbia nel mondo mezzi sufficienti di sostentazione; se abbia debiti;
se e qual arte o professione eserciti, od abbia esercitata; se già diede in
antecedenza il nome a qualche istituto religioso, od almeno se come
novizio indossò l'abito religioso, o se portò l'abito di eremita; se fu
qualche volta condannato da qualche tribunale; se fu sotto qualche
nota d'infamia o d'irregolarità; od affetto da qualche notevole malattia.
5. Vedano gli esaminatori se il postulante abbia qualche
notabile deformità; o qualche segno di molto debole sanità, o se
presenti segni di fatuità.
12. Dopo questo esame, lasciato in libertà e il candidato, seriamente
vedranno ed esamineranno i suoi documenti, le qualità, i requisiti ecc.,
e quindi per secreta suffragia ciascuno darà il suo voto, giudicando se
si crede degna di essere approvato: super quibus omnibus provincialis
et aliorum examinatorum conscientia graviter onerata remaneat (1).
(1) Venne presentata questione alla Santa Sede indicando che gli
esaminatori restavano troppo perplessi su questo punto. E la risposta
fu=Juramento satisfieri si ea moralis diligentia adhibeatur, quae a viris
probis et timoratae conscientiae adhiberi solet.
13. Resta approvato solamente chi ha ottenuto un voto oltre la metà
(pel che è sempre conveniente che gli esaminatori radunati siano in
numero dispari, cioè l'ispettore con quattro, o con sei altri).
14. Qualora il postulante non potesse recarsi al luogo dell'esame, o per
la spesa o per la distanza, allora l'Ispettore e gli esaminatori provinciali
possono deputare un religioso del proprio istituto, se nel luogo ove
trovasi il postulante esiste una loro casa; ovvero un ecclesiastico sia
regolare, sia secolare, purché ritenuto idoneo dal Vescovo o dal Vicario
Generale del luogo, dandogli le istruzioni necessarie per l'esame. Avuta
la risposta firmata con giuramento e con l'assicurazione d'aver compito
fedelmente il loro compito quacumque humana affectione postposita,
l'Ispettore la deve dare ad esaminare a tre esaminatori provinciali; ed
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in seguito se ne farà lo scrutinio, in tutto il resto, come è indicato sopra.
15. Quando il postulante nel prefato scrutinio resta approvato, i
consiglieri radunati redigono una fedele relazione dell'esame e dello
scrutinio; la sottoscrivono tutti di propria mano e dichiarano d'aver
eseguito in debito modo l'esame di tutti documenti voluti dei sacri
Canoni, dalle Costituzioni Apostoliche, e dai propri statuti;
confermano con giuramento di aver fatto tutte le cose a dovere; quindi
l'Ispettore manda detta relazione e le dichiarazioni e tutti documenti
autentici al Superior Generale.
16. Oltre ai memorati esaminatori provinciali devono costituirsi altri
sette esaminatori generali (che, come dei provinciali, possono essere
ridotti a quattro). Questi devono venire eletti, per secreta suffragia, nel
Capitolo Generale. Tutti poi durano in carica fino al futuro Capitolo. Il
Superiore Generale è costituito Presidente di questa Commissione.
Anche il Procuratore generale, oltre gli eletti, fa parte di questa
Commissione come esaminatore nato.
17. Per il tempo che precede il Capitolo Generale, e nei casi che
qualcuno morisse o rinunziasse, o che per qualunque causa venisse a
mancare il numero legale, questi esaminatori vengono eletti per
suffragi secreti dal Rettor Maggiore con almeno tre del Capitolo
Superiore od Ispettori: questi esaminatori non durano in carica se non
fino al prossimo Capitolo Generale. Il dotto Nervegna, approvato da
Roma, asserisce che un esaminatore, sia generale che provinciale, il
quale sia lontano dal luogo dello scrutinio può farsi sostituire da un
religioso che gli sembri idoneo (1).
(1) Per noi nella pratica, siccome nelle nostre Costituzioni è già
prescritto che i membri del Capitolo Superiore debbano prender parte
a dette accettazioni così sarebbe facilitata la cosa qualora gli
esaminatori generali fossero eletti fra i membri del Capitolo Superiore.
Tra gli esaminatori provinciali poi, siccome essi devono radunarsi di
tanto in tanto, sarebbe agevolata la cosa se almeno tre di essi fossero
eletti tra i confratelli che dimorano nella casa medesima dove dimora
l'Ispettore, od in qualche casa vicina.
18. Quando pertanto il Rettor Maggiore avrà ricevuto la relazione
dell'esame e dello scrutinio fatto dagli esaminatori provinciali, e la
sopraenunciata dichiarazione con i relativi autentici documenti, o per
sé o per altri, li esaminerà accuratamente tutti, ed in ogni loro parte,
facendo anche accurate secrete investigazioni per assicurarsi che siasi
eseguito tutto il tenore del decreto "Regulari disciplinae". Quindi darà
la sopraddetta relazione, dichiarazione ed i documenti ad esaminare a