Codice scheda: ASC A1640907 (Microscheda: 2636C5/7)
Luogo e data: TORINO 25/09/1891
Autore: RUA MICHELE
Destinatario: COLOMBO GIUSEPPE
Classificazione: Pratiche diverse
Tipo documento e supporto: Minuta di lettera Manoscritto
Autenticità: Copia
Contenuto: Copia del ricorso presentato il 25/09/1891 al Ministro
delle Finanze, relativo alla successione di Don Bosco per esonero di
diritto di successione e di multa [Con postille autografe di Don Rua].
***
[Torino, 25 settembre 1891]
A S. E.
Il Ministro delle Finanze
del Regno d'Italia.
Accogliendo la proposta dell'Ufficio del Registro di Torino, sovra
Ricorso del sottoscritto, il Ministero ritenne estinti tutti i crediti per
cui si era liquidata la tassa a carico della successione del compianto
Don Giovanni Bosco e spiccata Ingiunzione.
Solamente si avvisò dal Ministero esistente un credito verso Cordero
per lire 2600 su un'unica considerazione che sia "ancora attiva
l'ipoteca relativa".
Quanto sopra venne significato al sottoscritto con nota 8 volgente, n.
137 di protocollo, comp. 2, serie 3, dell'Ufficio del Registro per le
Successioni di Torino.
Or bene se, come risulta dalla nota stessa, codesto Ministero riconobbe
militare, nel senso dell'estinzione del credito verso Cordero, le
medesime ragioni che in ordine agli altri crediti ritenuti estinti, il solo
ed unico riflesso che determinò, ciò nonostante, il mantenimento della
tassa del primo, il fatto cioè della non cancellazione della relativa
iscrizione ipotecaria, non pone in essere, al postutto, gli estremi per
l'applicazione della tassa e tantomeno della soprattassa.
L'ignoranza in cui il sottoscritto si trovava della materiale esistenza di
quell'iscrizione a cautela di un credito estinto da parecchi anni prima
del decesso di Don Bosco, l'incuria degli interessati a far cancellare
Archivio Salesiano Centrale A1640907 1
l'ipoteca malgrado l'avviso avutone al momento del saldo del loro
debito, il silenzio da essi conservato in argomento, mentre soltanto
una loro richiesta (giammai intervenuta) per ottenere la radiazione
avrebbe potuto rendere edotti gli eredi di Don Bosco della sussistenza
dell'iscrizione stessa ciò tutto aggiunge sempre nuovi argomenti, in
favore del Ricorrente, a quelli di buon diritto, di equità e di perfetta
buona fede, già riconosciutigli dall'Eccellenza Vostra col precedente
provvedimento, e tali da neutralizzare quella presunzione per la
tassabilità che si credette di poterle ritrarre dalla materialità
dell'iscrizione ipotecaria, o quanto meno per l'applicazione della multa.
Si confida quindi che l'Eccellenza Vostra, in ulteriore modifica della
liquidazione, vorrà esonerarlo da ogni pagamento.