Cimatti|Ricaldone Pietro/ 1939-4-30

2265 / Ricaldone Pietro/ 1939-4-30 /


a Don Pietro Ricaldone, Rettor Maggiore dei salesiani


IMPORTANTE AVVENIMENTO NELLA STORIA DELLA RELIGIONE

IN GIAPPONE1


30 Aprile 1939


Rev.mo ed amat.mo Sig. Don Ricaldone,

II 23 Marzo p.p. il parlamento giapponese approvava il progetto di legge sulle religioni: importante avvenimento per la storia della religione in Giappone, perché finalmente anche il cattolicesimo avrà il medesimo trattamento legale che lo Shintoismo e il Buddismo, e per chi, come noi vive in quest’atmosfera Shinto-buddistica, e per chi ne conosce il valore (tutta la vita di questo popolo ne è impregnata fino al midollo) non può non rallegrarsene e formulare buone speranze per l’avvenire. L’applicazione pratica della legge dirà degli effetti reali in bene o meno bene, ma questa legge, fatta con spirito di tolleranza e che senza immischiarsi in alcuna maniera nella vita interna delle religioni, mira a proteggere e controllare in maniera uniforme le attività esteriori delle corporazioni religiose, è certo per il cattolicesimo di una portata straordinaria. Per convincersene pienamente bisognerebbe rifare la storia della evangelizzazione del Giappone che già i nostri cooperatori conoscono dalle relazioni del Bollettino.

S. Francesco Saverio – la mirabile espansione della religione cattolica (1549-1587), il secolare abbattimento della medesima nel periodo delle persecuzioni (1587-1873), le vie mirabili della Provvidenza nella conservazione dei germi di vita cattolica e la scoperta dei cristiani al ritorno dei missionari (1865) – il faticoso lavoro di ricostruzione ed espansione della vita cattolica – il 23 marzo 1939, il sublevate capita vestra.

La legge (di 37 articoli) or ora approvata si sballottava dal 1902 tra la Camera dei deputati e il Senato, e finalmente coll’approvazione attuale:


    1. Riconosce la personalità legale alle associazioni religiose propriamente dette (shintoismo, buddismo, cristianesimo), e la semplice protezione governativa ad associazioni simili (società religiose), che avendo uno scopo religioso, offrano serie garanzie di dottrina e di morale per non essere di danno all’ordine pubblico.

    2. Assicura la buona amministrazione dei beni delle associazioni religiose, permettendo l’esenzione dalle imposte di ogni genere per terreni ed edifici necessari al culto ed allo svolgimento delle cerimonie (pensi che i buddisti beneficieranno della legge per oltre 10 milioni di ettari di terreno e per un valore di l80 milioni di Yen); ne proibisce il sequestro o pignoramento; il fallimento finanziario di un’associazione religiosa non porta con sé la sua soppressione o il ritiro della personalità legale.

    3. Garantisce alle associazioni religiose la protezione del Governo.

    4. Commina pene (multe e prigione) ai contravventori e a quanti con la propaganda o l’esercizio del culto turbano l’ordine pubblico e la pace.


S. Ecc. M. Matsuo, Direttore dell’Ufficio delle religioni al Ministero dell’Educaz. Nazionale in un largo commento della legge, fatto alla presenza dei Vescovi e capi Missione, radunati a Tokyo in occasione della riunione annuale, mentre esprimeva la sua simpatia verso la religione cattolica e la fiducia che il Governo ha dei reali vantaggi che la legge porterà in ogni senso anche al cattolicesimo, aveva delle espressioni significative, come le seguenti che chiariscono lo spirito della legge e la buona volontà del legislatore. “Noi vogliamo assicurare il pacifico svolgimento delle buone attività religiose, e rimunerarle colla nostra protezione. Non è degna di premio quella associazione religiosa che non manifesta un’attività pratica, e noi abbiamo diritto di domandare ai suoi rappresentanti: ‘Che fate voi per la vostra associazione religiosa?’. Il ministro di una religione deve presentarsi al pubblico mondo da quanto potrebbe denigrare l’onore suo personale e dell’associazione di cui è rappresentante. Come vi sono i nemici della patria, così vi sono i nemici della religione: è nostro dovere difenderla colla nostra protezione”.

E non meno chiaramente si esprimeva l’attuale Ministro dell’Educazione Nazionale S. E. Araki in riguardo del progetto delle Associazioni religiose: “La nostra politica religiosa è di rispettare la tradizione, di provvedere all’elevazione del carattere dei ministri della religione, e di secondare con tutte le nostre forze gli scopi voluti dalla religione”.

Sempre più sentito dunque il bisogno della religione, e sempre più riconosciuta l’efficacia della religione. Quale? Per lo spirito giapponese, nel novero delle associazioni religiose, riconosciute come tali, quale si presenta più adatta a soddisfare questo bisogno e ad armonizzarlo con lo spirito e culto nazionale? Lunga, faticosa via di penetrazione, lenta trasformazione di idee e di coscienze… Il Signore sa...

Ma come dissi prima, l’applicazione pratica della legge, che entra in vigore col 1° Aprile 1940 dimostrerà l’efficienza reale: non si può negare, contribuirà efficacemente a valorizzare sempre più e meglio anche l’apostolato missionario cattolico.

Del resto l’interesse e la simpatia che la stampa giapponese in generale ha testimoniato alla morte del grande Pontefice Pio XI per le sue grandi enclicliche, specie quella sul comunismo, per la soluzione data alla questione romana, per le testimonianze di viva simpatia che sempre ha manifestato verso il Giappone e nella formazione del Clero indigeno e nella soluzione data al culto patriottico dei templi shintoisti, sono indici significantissimi dell’espansione delle idee religiose cattoliche che vengono man mano stabilizzandosi nella coscienza del gran pubblico.

Avanti dunque nel nome di Dio, che nella sua Provvidenza guida gli avvenimenti e persone.

E che questa nuova legge segni davvero un passo in avanti nell’affermarsi e propagarsi del regno di Dio in questo grande Impero.

Faciliteranno l’impresa le sue preghiere, quelle dei nostri confratelli e giovani e dei nostri cooperatori e cooperatrici per noi tutti e per le nostre opere.

Suo nel Signore

Don V. Cimatti, sales.



1 R. M. 930: manos./fotoc. pubblicata in Bollettino Sales., Settembre 1939.