mano, ma della divina ragione ; essendochè quanto
Dio rivelò « riputiam vero, non per l' intrinseca
verità delle cose col lume naturale della ragione
conosciuta, ma per l'autorità dell'istesso Dio rive-
lante, il quale non può ingannarsi nè ingannare » (1),
ne conseguita essere necessario un pieno ed eguale
assenso a tutte le singole verità, che sappiamo
essere da Dio rivelate ; chè il negarlo ad una,
varrebbe quasi altrettanto che ripudiarle tutte .
Onde divelgono l' istesso fondamento della fede
que' che negano avere Iddio parlato agli uomini,
o mettono in forse l' infinita veracità e sapienza
sua. - Lo stabilire poi quali sieno le dottrine
rivelate è ufficio proprio della Chiesa insegnante,
a cui Dio commise la custodia e l'interpretazione
della sua parola ; e il sommo maestro nella Chiesa
è il Pontefice romano . Quindi, siccome l'unione
degli animi esige una perfetta concordia in una
stessa fede, così pure domanda che le volontà
sieno soggette e ubbidienti alla Chiesa e al ro-
mano Pontefice, non altrimenti che a Dio . La
quale ubbidienza ha da essere perfetta ; perchè è
di fede ed ha con là fede di comune l'essere indi-
visibile : anzi se non sarà perfetta ed assoluta, sarà
più veramente ubbidienza di nome che di fatto .
A cotesta perfezione di ubbidienza viene dalla
cristiana consuetudine attribuito tanto valore, che
essa fu sempre avuta ed bassi tuttora per tessera
da riconoscere i cattolici . Il che fu mirabilmente
spiegato da s . Tommaso d'Aquino con le seguenti
parole : « Formale . . . obiectum fidei est veritas
prima secundum quod manifestatur in Scripturis
sacris, et dottrina Ecclesiae, quae procedit ex
veritate prima . Unde quícumque non inhaeret,
sicut infallibili et divinati regulae, doctrinae
Ecclesiae, quae procedit ex ventate prima in
Scripturis sacris manifestata, ille non habet ha-
bitum fidei : sed ea, quae sunt fidei, allo modo
tenet quam per fidem . . . Manifestum est autem,
quod illo, qui inhaeret doctrinis Ecclesiae tam-
quam infallibili regulae, omnibus assentit, quae
» Ecclesia docet : alioquin si de his, quae Ecclesia
docet, quae volt tenet, et quae non vult non
tenet, non iam inhaeret Ecclesiae doctrinae sicut
. (2) infalbregu,sdporiaevlunt
» Una fides debet esse totius Ecclesiae, secundum
illud (I. Corinth . 2) : Idipsum dicatis omnes et
non sint in vobis schismata ; quod servari non
posset nisi quaestio fidei esorta determinetur
per eum, qui toti Ecclesiae praeest, ut sic eius
sententia a tota Ecclesia firmiter teneatur . Et
ideo ad solam auctoritatem Summi Pontificis
pertinet nova editio Symboli, sicut et omnia
ali,queprtinadtomEclesiam» (.3)
- « Il formale oggetto della fede è la prima ve-
rità, in quanto nelle sacre Scritture ci si rivela e
nella dottrina della Chiesa, che dalla prima verità
procede . Ondechè, chiunque non aderisce, come a
divina e infallibil regola, alla dottrina della Chiesa,
che procede dalla verità prima nelle sacre carte
rivelata, egli non ha l'abito della fede, ma pos-
siede le verità della fede d'altro modo che non è
per fede . . . t poi manifesto che chi aderisce alla
dottrina della Chiesa, come a regola infallibile,
consente a tutto ciò che la Chiesa insegna ; d'altra
guisa, se degli insegnamenti di lei egli ritenesse
sol quanto gli garba, e rigettasse quanto gli di-
sgrada, ei non seguirebbe, corree norma infallibile,
la dottrina della Chiesa, sì bene la propria volontà .
Una dev'essere la fede di tutta la Chiesa, secondo
(1) Conc . Vat . Const . Dei Filius, cap . III .
(2 Sum . Theol . 2. 2. qu . V, art. III .
(3) ib . qu. I, art . X.
il detto dell'Apostolo ai Corinti (I Corinth . I, 10)
Vi scongiuro, o fratelli, che tutti diciate lo stesso e-
non siero scisme tra voi : la quale unità non po-
trebbesi conservare, ove ogni questione sorta in-
torno alla fede non venisse decisa da chi presiede
alla Chiesa universale ; acciocchè questa con fer-
mezza ne ritenga la definitiva sentenza . Quindi
alla sola autorità del Sommo Pontefice appartiene
l'approvare una nuova edizione del simbolo, tomo
ogni altra cosa che riguardi tutta la Chiesa . »
Sottomissione ai Vescovi ed al Papa .
Nel determinare i limiti dell'ubbidienza niun
si dia a credere doversi ubbidire all'autorità dei
sacri Pastori ; massime del romano Pontefice, sol-
tanto in ciò che spetta al domma, il cui pertinace
ripudio non può sceverarsi dal peccato di eresia .
Che anzi, neppur basta l'accettare con sincero e
fermo assenso quelle dottrine, le quali, avvegnachè
non definite da un solenne giudizio della Chiesa,
tuttavolta vengono dall'ordinario e universal ma-
gistero della medesima proposte alla credenza dei
fedeli come divinamente rivelate ; ed hannosi a
credere, secondo il decreto del Concilio Vaticano,
con fede cattolica e divina . Ma questo ancora
dev'esranovtider'cstian,
che si lascino reggere e governare dalla potestà
e direzione dei Vescovi- e sopratutto dall'Aposto-
lica Sede . Il che quanto sia ragionevole, si fa ad
ognun chiaro ed aperto . Poiché parte delle cose
contenute nella rivelazione si riferiscono a Dio,
e parte all'istesso uomo e alle cose necessarie alla
sua felicità sempiterna . Or questo doppio ordine
di cose, cioè quanto si ha da credere e quanto si
ha da operare, viene, come dicemmo, dalla Chiesa
e in essa dal Sommo Pontefice, per dritto divino
decretato . Il perchè il Pontefice in virtù della
sua autorità deve poter giudicare quali sieno le
cose contenute nella parola di Dio, quali dottrine
con essa consuonino, e quali no : e all'istesso modo
additare ciò che è onesto o turpe, e quello che si
ha a fare o fuggire per ottenere la salute eterna :
altrimenti egli non sarebbe per l' uomo nè certo
interprete della divina parola, nè duce al vivere
sicuro .
La Chiesa è una società autonoma, indipendente
dalla società civile.
Oltrechè addentrandoci più profondamente nella
natura della Chiesa, veggiamo che questa non è
una fortuita unione e comunanza di cristiani, ma
una società con eccellente organamento da Dio
costituita, il cui fine diretto e prossimo si è la
pace e la santificazione delle anime : e perchè
essa sola tiene da Dio i mezzi a tal uopo neces-
sarii, ha sue leggi o suoi doveri ben determinati
e certi, e segue nel governo dei popoli cristiani
un metodo e una via consentanea alla sua natura .
- Però l'andamento di questo governo lotta con
molte difficoltà e frequenti contraddizioni . Poichè
la Chiesa regge popoli disseminati per tutta la
terra, di schiatta differenti e di costumi ; ciascun
de' quali vivendo nel suo paese secondo le patrio
leggi, ha il dovere di sottostare a un tempo alla
civile e alla ecclesiastica potestà . Or questi due
doveri sono, come dicemmo, nelle stesse persone
congiunti, ma non pugnanti tra di loro, nè con-
fusi ; perchè l' uno riguarda la prosperità dello -
Stato, l'altro il ben comune della Chiesa, ed en-
trambi sono di lor natura ordinati al perfeziona-
mento di tutto l'uomo .