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Patri et Magistro dilectissimo
minimus filiorum ac discipulorum
LA PRIMA EDIZIONE LATINA UFFICIALE
DELLE COSTITUZIONI SALESIANE
DOPO L'APPROVAZIONE PONTIFICIA
Germano Proverbio
Premessa
La recente pubblicazione sinottica dei documenti che segnano le tap-
pe più importanti nella storia delle Costituzioni della Società di S. Fran-
cesco di Sales,1 richiama all'attenzione un fatto che, se tocca più da vi-
cino la « curiosità » dei filologi, non lascia tuttavia indifferenti coloro
che, in qualche modo, si interessano agli aspetti legislativi e normativi
del testo costituzionale.
Si tratta, in concreto, delle numerose varianti testuali, presenti nel-
la prima edizione latina dopo l'approvazione delle Costituzioni (1874), e
riscontrabili in un confronto fra il testo suddetto e la trascrizione a mano
del testo approvato il 3 aprile 1874.
Il fatto non costituisce, per sé, una grossa « rivelazione », né è de-
stinato ad avere particolari ripercussioni, in quanto delle accennate varianti
non v’è chi non sia a conoscenza. Il volume X delle Memorie Biografi-
che dà esplicita notizia degli interventi effettuati nel riprodurre a stampa
il testo manoscritto di Berto, e riporta in appendice i due testi messi a
confronto, pagina per pagina: « a sinistra l'esemplare approvato — che
poi venne fatto stampare da don Rua nel 1900 — a destra l'edizione che
se ne fece nel 1874, mettendo in corsivo tutte le correzioni poste ».2
E non solo: perché l'operazione non apparisse abusiva o arbitraria,
viene dichiaratamente ricondotta nell'ambito delle facoltà che il papa aveva
concesso a D. Bosco vivae vocis oraculo.
1 Costituzioni della Società di S. Francesco di Sales [1858]-1875. Testi critici
a cura di F. MOTTO SDB, Roma, LAS 1982.
2 MB X 820.

1.2 Page 2

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94 Germano Proverbio
1. Natura delle correzioni nell'edizione latina ufficiale
Nonostante le informazioni fin qui acquisite, esiste - ci pare -
qualche spazio ancora per alcune riflessioni relative alle modifiche ap-
portate, direttamente o indirettamente, da D. Bosco, al testo ufficiale del-
le costituzioni e, insieme, per tentare la costruzione di una tipologia de-
gli interventi, alcuni dei quali - per indicare semplicemente gli estremi
del differenziale tipologico - riguardano espressamente la materia nor-
mativa, mentre altri costituiscono modificazioni linguistiche o soltanto
grafiche.
L'osservazione, che è ancora alquanto generica, ci induce subito a
rilevare il diverso valore che può assumere il ricorso alla « facoltà » di
intervento, concessa dal papa a D. Bosco, là dove si tratti di correzioni
riguardanti la materia costituzionale, o quando invece si tratti di sem-
plici correzioni di carattere linguistico, rese talora necessarie per evidenti
inesattezze del manoscritto.
Le prime si giustificano - e i richiami seguenti lo proveranno -
per le difficoltà in cui si dibatteva D. Bosco nell'applicare alcune norme
giuridiche in un periodo che era ancora di assestamento della nascente fa-
miglia religiosa, e confermano come D. Bosco si sia attenuto alla facoltà
concessagli verbalmente da Pio IX.
Le altre correzioni, quelle cioè riguardanti gli aspetti formali del
testo, sono le più numerose: « correzioni di lingua e stile - dicono le
Memorie Biografiche - accettate da D. Bosco, col permesso di Pio IX,
che gli aveva concesso ogni facoltà vivae vocis oraculo ».3 Dove da un
lato si ammette che, anche per questi interventi formali, D. Bosco si è
valso della concessione del papa; ma, d'altro canto, non si dà alcuna ra-
gione di queste correzioni, definite in modo generico « di lingua e stile ».
Si potrebbe pensare che il testo ufficiale, quello approvato dalla
commissione cardinalizia, riprodotto in manoscritto da Berto, fosse re-
datto in un latino poco « accademico » e bisognasse pertanto di una
mano che lo rivestisse di « panni più classici »; o che il testo, nella ste-
sura propria del linguaggio giuridico, non esprimesse con sufficiente vi-
gore lo spirito che D. Bosco avrebbe voluto imprimere alla carta costi-
3 Ibidem. La facoltà concessa da Pio IX a D. Bosco rientrava in una prassi
diffusa, a favore di tutti gli Istituti religiosi dopo l'approvazione del testo costitu-
zionale. Ciò che forse costituisce un aspetto nuovo nel caso di D. Bosco è che le
correzioni apportate non furono mai sottoposte ad un giudizio della Congregazio-
ne Romana.

1.3 Page 3

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La prima edizione latina ufficiale delle Costituzioni salesiane 95
tuzionale del suo istituto, e richiedesse pertanto alcuni ritocchi, anche lin-
guistici, capaci di vivificarlo.
La prima ipotesi — quella che si potrebbe indicare come « rivisi-
tazione » del testo secondo i canoni classico-ciceroniani — è solo par-
zialmente sostenibile. Se si ricostruisce infatti l'asse genealogico della tra-
dizione del testo costituzionale in lingua latina, si avverte fin dalle ori-
gini un lavoro di redazione, che non lascia dubbi sull'attenzione con cui
anche gli aspetti linguistico-formali furono curati. Sul secondo mano-
scritto latino (1865-1866) si registrano, per esempio, numerosi inter-
venti di Tommaso Vallauri: insigne maestro di latinità all'Università di
Torino; accanito sostenitore dello studio della lingua latina per un acco-
stamento sempre maggiore ai classici e per l'acquisizione di un corretto
uso della lingua stessa; avverso a tutte le proposte della filologia tedesca
e alle innovazioni provenienti da una « pedagogia facile »; maestro dei
primi salesiani che frequentarono l'Università (Francesia, Cerruti, Du-
rando), con i quali contrasse profonda amicizia, fino ad essere di casa al-
l'Oratorio di D. Bosco, anche per le numerose opere che ivi fece pub-
blicare. Da questa presenza, da questa sorta di « sodalizio » fra cultori
della lingua latina, che si andava costituendo intorno a D. Bosco e ai
suoi giovani collaboratori, trassero senza dubbio vantaggio le diverse re-
dazioni del testo latino delle costituzioni: i testi manoscritti, i testi a
stampa (1867, 1873 e le due edizioni romane del 1874) e lo stesso ma-
noscritto del testo ufficiale approvato.
Anche i numerosi emendamenti, apportati in seguito alle osserva-
zioni che pervenivano dalla commissione romana, non impedirono che il
testo conservasse la sua originale dignità di lingua e di stile. In realtà,
come dovremo segnalare, il primo testo latino a stampa, dopo l'appro-
vazione, presenta una più marcata ambizione classicheggiante, dovuta
forse al desiderio di D. Bosco di rendere il più possibile solenne il do-
cumento che fondava giuridicamente il suo istituto. L'operazione tut-
tavia rientra nella linea delle redazioni precedenti, in quanto a curare i
miglioramenti del testo fu Vincenzo Lanfranchi, appassionato cultore
della lingua latina, amico personale di D. Bosco, fedele discepolo del
Vallauri, che supplì nello stesso insegnamento universitario.
Anche la seconda ipotesi — quella che giustificherebbe le corre-
zioni allo scopo di ridare integro al testo « curiale » lo spirito delle ori-
gini — potrebbe già in gran parte cadere, per gli aspetti in cui coin-
cide con la prima ipotesi. La conservazione infatti, almeno nella stesura
di insieme del testo, di alcune caratteristiche linguistico-formali, è ga-
ranzia non dubbia della continuità del pensiero e dello spirito che ave-

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96 Germano Proverbio
vano fin dalle origini informato le redazioni del testo, se è vero « che la
forma è l'anima del contenuto » (De Sanctis).
Ma è soprattutto il confronto fra il manoscritto di Berto e il testo
a stampa, dopo le correzioni di D. Bosco e di Lanfranchi, che non con-
sente di dare grande consistenza all'ipotesi suddetta, per sé suggestiva
ed invitante ad un'indagine attenta e puntigliosa. Non si riscontrano, in-
fatti, interventi di rilievo, che possano essere interpretati come espres-
sione della volontà di restituire al testo, dove la materia l'avrebbe potuto
giustificare, l'impronta « offuscata » dal lungo travaglio degli emenda-
menti, che l'« iter » della approvazione aveva richiesti.
Si può forse accennare subito ad una eccezione, ad un pauperrimi,
su cui ritorneremo, che rappresenta una tecnica espressiva introdotta per
dare evidenza ad un concetto caro a D. Bosco, più che il ritorno ad
espressioni esistenti in testi anteriori (latini o italiani) nei quali non si
riscontrano forme, relative all'argomento, che giustifichino una qualche
« reviviscenza » nel nuovo testo.
Queste premesse, sulla natura delle correzioni apportate al testo, ci
consentono ora di tracciare una articolazione degli interventi, distribuiti
in gruppi o tipi, adottando come criterio l'assunzione dei tratti signifi-
cativi, che essi presentano.
Nell'eseguire la rassegna, pur considerando l'intero « corpus » del-
le costituzioni, abbiamo voluto prestare un'attenzione maggiore ai capi-
toli, o alle parti di essi, che meglio lasciassero trasparire l'anima pro-
fonda del testo, e che ci consentissero osservazioni pertinenti al rapporto
fra significanti linguistici e significati di contenuto. Inoltre, le attesta-
zioni riportate all'interno di ogni raggruppamento non coprono mai tutte
le ricorrenze, presenti nel testo o nelle parti « privilegiate » del testo.
Sono state raccolte, infatti, solo le attestazioni più significative e, anche
numericamente, rappresentative dell'intero « corpus », affidandoci al me-
todo del « campione ».
2. Una tipologia delle correzioni
La formulazione della tipologia, destinata, unicamente a facilitare il
lavoro di riflessione sui materiali del testo, potrebbe essere la seguente:
i) interventi necessari per correggere alcuni errori relativi al conte-
nuto normativo del testo approvato;
ii) interventi voluti per attenuare, o per modificare, il contenuto
normativo;

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La prima edizione latina ufficiale delle Costituzioni salesiane 97
iii) interventi destinati ad accentuare concetti di particolare si-
gnificato;
iv) interventi necessari per correggere errori o inesattezze formali;
v) interventi rivolti a migliorare il testo, sotto l'aspetto grammati-
cale e stilistico;
vi) interventi riguardanti semplicemente la grafia di alcune parole.
Nel riferire i due testi messi a confronto, assumeremo le sigle del-
l'edizione sinottica citata,4 ossia:
Q=
T=
Gb =
Ls =
Ns =
manoscritto, in lingua latina, del testo approvato (1874).
primo testo a stampa, in lingua latina, dopo l'approvazione (1874). Se
non saranno date altre indicazioni, il primo testo (Q) figurerà sempre
nella colonna di sinistra, il secondo (T) nella colonna di destra. Si fa-
ranno inoltre richiami anche ai seguenti testi:
testo in lingua italiana nella redazione definitiva di D. Bosco (1862-1864).
primo testo a stampa in lingua latina (1867).
secondo testo a stampa in lingua latina (1873).
2.1. Correzioni di errori di contenuto
a) Il più manifesto errore, che richiedeva d'essere corretto, è se-
gnalato già nel volume X delle Memorie Biografiche,5 e riguarda l'art. 7
del capitolo VI (Religiosum societatis regimen), dove si tratta della col-
laborazione che i soci salesiani assicurano al vescovo locale, in difesa
dei diritti ecclesiastici e per il bene della sua Chiesa.
Ecco i due testi a confronto:
Omnes socii strenuam operam dabunt, ut
Episcopo Dioecesis auxilium praebeant, ac,
quantum licebit, Societatis jura, illius bonum
sedulo promoveant…
Omnes socii strenuam operam navabunt, ut
episcopo dioecesis auxilium praebeant, ac,
quantum licebit, ecclesiae iura, illiusque
bonum sedulo promoveant….
Che Societatis jura fosse da emendare lo confermano i primi due te-
sti latini a stampa (Ls 1867 e Ns 1873), che riportano entrambi religio-
nis iura; ed anche il testo italiano, nella redazione curata da D. Bosco
(Gb 1862-1864), in cui ricorre l'espressione: il bene della religione.
Societatis figura peraltro nel testo che riproduce le correzioni di monsi-
4 Costituzioni della Società di S. Francesco di Sales, op. cit., p. 46.
5 MB X 812.

1.6 Page 6

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98 Germano Proverbio
gnor Vitelleschi, segretario della commissione cardinalizia; ed è forse sfug-
gito anche all'attenta revisione di Berto, mentre un intervento di D. Bo-
sco correggeva Societatis con ecclesiae, nello stesso manoscritto del suo
segretario.
b) Di correzione mancata si può parlare invece per quanto riguarda
un problema, che è rimasto aperto anche nel testo a stampa. Ci riferiamo
all'art. 3 del capitolo X (De singulis domibus):
Si autem in Societate aperienda sit
domus pro educatione puerorum
laicorum, vel clericorum, qui grandiori
jam aetate sint, tunc non solum quod
ad sacrum ministerium spectat, sed
omnis etiam Superiori Ecclesiastico
submissio praebebitur.
Si autem in Societate aperienda sit domus
instituendis pueris laicis, vel sacrorum
alumnis qui grandiori iam sint aetate, tune
non solum in iis quae sacrum ministerium
respiciunt, sed omnis etiam in disciplinis
tradendis Superiori Ecclesiastico oboedientia
praebebitur.
Le espressioni messe in evidenza in entrambi i testi riguardano tutti
gli istituti di educazione, in contrasto con la lezione di Ls e di Ns, dove
ci si riferisce unicamente ai cosiddetti « piccoli seminari »: Si autem do-
mus aperienda sit iuniorum seminarium...; ed anche con la lezione di Gb:
Se poi la novella casa fosse un piccolo seminario...
Il manoscritto Q riprende una correzione apportata da monsignor Vi-
telleschi; la lezione del testo latino T compare nelle prime bozze di stam-
pa, ad opera del professor Lanfranchi, e viene confermata nelle bozze
definitive, non senza l'approvazione di D. Bosco, che — pur nutrendo sul
problema una particolare sensibilità — lasciò passare il testo. Anzi, dal-
l'apparato critico risulta che la lezione ampliata e aggravata (sed omnis
etiam in disciplinis tradendis Superiori Ecclesiastico oboedientia praebe-
bitur) si debba, nella sostanza, ad una nota di D. Bosco sul manoscritto
di Berto.
Ci mancano forse i materiali necessari per la ricostruzione com-
pleta della storia di questo articolo. Quel che è certo è che l'edizione a
stampa in lingua italiana del 1875, la prima dopo l'approvazione, ritor-
na ai testi precedenti (Ls e Ns), riprendendo la formula di Gb: Se poi la
novella casa fosse un piccolo seminario...
La precisazione non era di poco conto. Nel caso, infatti, dei « pic-
coli seminari » la dipendenza dall'autorità ecclesiastica locale anche in di-
sciplinis tradendis non si metteva in discussione, mentre sarebbe stato
eccessivo ritenere che la norma si dovesse applicare a tutti gli istituti di
educazione, secondo le lezioni che ricorrono nei testi Q e T.

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La prima edizione latina ufficiale delle Costituzioni salesiane 99
2.2. Attenuazioni del contenuto normativo
a) L'intervento di maggior rilievo in questo ambito è la nota appo-
sta da D. Bosco, nell'edizione latina, all'art. 12 del capitolo XIV, che
fu steso « in extremis », perché venisse sottoposto all'approvazione
della commissione (De tyronum, seu novitiorum magistro eorumque re-
gimine).
L'articolo 12 — nella formulazione del testo approvato che è ri-
presa, con minime varianti formali, nel testo a stampa — impone ai no-
vizi di attendere unicamente alla loro formazione e al loro profitto spirituale:
Secundae probationis tempore, sive
novitiatus anno, nullis operibus omnino
novitii vacent quae propria sunt nostri
Instituti...
Secundae probationis tempore, id est
Novitiatus anno, nullis rebus omnino
novitii vacent, quae propriae sunt nostri
Instituti...
Segue la nota, aggiunta di propria mano da D. Bosco, già nelle
prime bozze del testo:
Pius Papa IX benigne annuii tyrones, tempore secundae probationis,
experimentum faceré posse de iis, quae in prima probatione sunt adnota-
ta quoties ad maiorem Dei gloriam id conferre iudicabitur. Vivae vocis
oraculo die 8 aprilis 1874.
Le attività, a cui D. Bosco pensava potessero attendere i novizi ap-
pellandosi alla concessione del papa, sono contenute nella parte del te-
sto (art. 5), che riguarda il periodo della prima prova, quella cioè degli
aspiranti:
...omnes primae [...] probationis tempore non leve experimentum factu-
ri sunt de studio, de rebus ad scholas diurnas et vespertinas pertinen-
tibus, de catechesi pueris facienda, atque de auxilio in difficilioribus
casibus praestando.
b) Un secondo caso, che rientra nelle attenuazioni o « tempera-
menti » apportati al testo approvato grazie alla facoltà concessa dal pa-
pa, si ritrova nell'art. 5 del capitolo IX (De caeteris superioribus), dedi-
cato alla elezione dei membri del Capitolo superiore:
Qui suffragiorum pluralitatem absolutam
obtinuerit, novum erit membrum Superioris
Capituli.
Qui suffragiorum pluralitatem obtinuerit,
novum erit membrum Superioris Capituli.
Seguendo l'apparato critico dell'edizione sinottica non è facile tut-
tavia ricostruire come sia scomparso l'aggettivo absolutam nel testo la-

1.8 Page 8

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100 Germano Proverbio
tino a stampa. Mancava, è vero, nel testo Ns del 1873 e nel testo pre-
sentato alla commissione per l'approvazione; ma monsignor Vitelleschi lo
introdusse e Berto lo riprese nel suo testo manoscritto.
Nelle prime bozze del testo T Lanfranchi corregge suffragiorum plu-
ralitatem absolut am in maior a suffragia; D. Bosco restituì il testo come
nel manoscritto di Berto, reintroducendo pluralitatem absolutam, che ri-
corre anche nelle seconde bozze del testo a stampa, per scomparire poi
nell'edizione definitiva. Si tratta di un ulteriore caso, in cui si può sup-
porre che manchino alcune documentazioni, che giustifichino l'esito del-
l'elaborazione finale.
L'omissione di absolutam accanto a pluralitatem è peraltro spiega-
bile, se si pensa che, come dicevamo, tale era anche la lezione del te-
sto latino Ns del 1873 e che tale si presenta anche il testo italiano del
1875, in cui si trova, a chiarimento dell'omissione, la seguente nota:
« Nella elezione del R.M. si ricerca la maggioranza assoluta, ovvero oltre
la metà dei voti in suo favore. Per gli altri membri del Capitolo basta
la maggioranza relativa, vale a dire in paragone di tutti quelli che otten-
nero voti ».
c) Il problema della maggioranza assoluta o relativa è presente an-
che nell'art. 4 del capitolo VI a proposito delle aggiunte e delle muta-
zioni che il Capitolo può apportare alle costituzioni:
...Hujusmodi autem articuli, postquam
absoluta suffragiorum pluralitate accepti
fuerint, numquam vim habebunt
obligandi, nisi prius s. Sedis consensum
obtinuerint.
...Huiusmodi autem articuli, postquam
maioribus suffragiis accepti fuerint,
numquam vim habebunt obligandi, nisi
prius s. Sedis consensum obtinuerint.
La correzione è da attribuire al Lanfranchi nelle prime bozze, ed è
rimasta nelle seconde bozze e nel testo definitivo, consenziente — in
questo caso non esistono prove contrarie — anche D. Bosco.
2.3. Accentuazione di concetti
Come si è anticipato più sopra, fra le varianti del testo latino a
stampa rispetto al manoscritto del testo approvato, quella che immedia-
tamente — ed è forse l'unica a nostro avviso — fa pensare al proposito
esplicito in D. Bosco di voler dare, attraverso un intervento linguistico,
il massimo rilievo ad uno dei valori più caratterizzanti la sua istitu-
zione, è il pauperrimi... adolescentuli (all'art. 3 del I capitolo), riferito
ai destinatari della missione, che egli voleva fosse peculiare dei salesiani.

1.9 Page 9

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La prima edizione latina ufficiale delle Costituzioni salesiane 101
L'aggettivo pauperrimi compare solo nel testo a stampa in esame e
costituisce un « unicum » del testo stesso, ricorrendo una sola volta
(contro le quattro occorrenze di pauperiores: I,1; I,5; VI,7; XIV,5) in
posizione marcata — fra i primi articoli del primo capitolo: Salesianae
Societatis finis — e in una «iunctura verborum » di particolare effetto:
pauperrimi in primis et derelicti (paupERRIMI in pRIMIs et dERelicti),
Vediamo a confronto la lezione del manoscritto e la lezione del te-
sto a stampa, presente fin dalle prime bozze, per un intervento, dovuto,
forse solo materialmente, a Lanfranchi:
Primum charitatis exercitium in hoc
versabitur, ut pauperiores ac derelicti
adolescentuli excipiantur...
Primum charitatis exercitium hoc erit,
ut pauperrimi in primis et derelicti
adolescentuli excipiantur...
Negli altri casi, già citati, il testo T riprende la forma pauperiores
del manoscritto Q e del secondo testo latino a stampa del 1873 (Ns).
Nel primo, del 1867 (Ls), infatti, ricorre tre volte pauperes e una volta
soltanto pauperiores. L'articolo sopra riportato è formulato così in Ls:
Primum charitatis exercitium in hoc versabitur
ut pauperes ac derelicti adolescentuli excipiantur...
Ritornando al pauperrimi e alla sua efficacia formale nel conferire
particolare forza al « messaggio » razionalmente percepibile del testo,
si può forse ritrovare traccia nel manoscritto italiano Gb, lungamente e
pazientemente elaborato da D. Bosco negli anni 1862-1864,6 nel quale
si legge:
Il primo esercizio di carità sarà di accogliere i giovani più abbandonati...
Al di là di questa « ascendenza », che non potevamo non rilevare,
vorremmo cogliere ora il valore del superlativo pauperrimi (che rispon-
de grammaticalmente a i ...più abbandonati), attraverso una breve ri-
flessione di carattere linguistico-formale, la quale ci dà modo di verifi-
care il rapporto esistente fra le segnalate varianti pauperes (Ls), paupe-
riores (Ns, Q, T), pauperrimi (T).7
6 « Il ms brulica di correzioni ed aggiunte estremamente significative di D. Bo-
sco »: così scrive F. MOTTO in Costituzioni della Società di S. Francesco di Sales,
op. cit., p. 28.
7 Per le considerazioni che seguono cfr. H. FUGIER, Le superlatif latin: étude
fonctionnelle, R.E.L., 1971, pp. 314-330; Le système latin des comparatifs et super-
latifs, R.E.L., 1972, pp. 272-294.

1.10 Page 10

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102 Germano Proverbio
Le varianti costituiscono un « sistema » di forme linguistiche, tra-
ducibile in una sorta di asse verticale, su cui è possibile « quantificare »
l'intensità — o la misura — di una qualità, positiva o negativa, posse-
duta da uno o più soggetti: nel caso nostro si tratta di paupertas.
Se ne osservi lo schema:
pauperrimi =
pauperiores =
pauperes =
« coloro che si trovano in condizioni di estrema povertà »
« coloro che si trovano in condizioni di particolare povertà »
« coloro che si trovano in condizioni di povertà »
Nel sistema rappresentato, come si può vedere, si collocano, con
gli aggettivi positivi, gli aggettivi comparativi e superlativi chiamati as-
soluti, che meglio si denominerebbero con il termine di « quantificatori ».
I comparativi ed i superlativi relativi si collocano, per contro, su
due assi orizzontali distinti: ad essi, in quanto esprimono un rapporto
fra individui, fra gruppi, fra individui e gruppi o fra individui e l'intero
universo a cui appartengono, spetterebbe la denominazione più propria
di « classificatori ».
Ricorriamo ad un secondo schema, che integra il primo, inserendo
la rappresentazione del sistema dei « classificatori » :
pauperrimi
pauperiores
pauperes
pauperiores
pauperrimi
« i più poveri di altri »
« i più poveri degli altri o fra tutti »
La distinzione fra « quantificatori » e « classificatori », oltre che da
evidenti aspetti semantici, è marcata da aspetti sintattici: mentre i pri-
mi, infatti, non comportano alcuna determinazione, i « classificatori » (i
comparativi e i superlativi relativi) richiedono la determinazione com-
plementare: il quam con il caso del primo termine o il semplice abla-
tivo in presenza di comparativi; il genitivo o Vex con l'ablativo in pre-
senza di superlativi.
La descrizione comparata dei due sistemi — dei « quantificatori »
e dei « classificatori » — con le caratteristiche di tipo semantico e di
tipo sintattico che li contraddistinguono, ci conferma nell'assegnare la
serie pauperes, pauperiores, pauperrimi, che ricorre nei testi latini delle

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2.1 Page 11

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La prima edizione latina ufficiale delle Costituzioni salesiane 103
costituzioni (anche se non completa in ciascuno di essi), al sistema dei
« quantificatori ». Essa, infatti, non mira a « classificare » comparativa-
mente i soggetti bisognosi di cure e di attenzioni, ma piuttosto a dare
la misura, in crescendo, della povertà dei giovani, a cui D. Bosco aveva
scelto di destinare la sua opera.
In altri termini, il criterio della povertà non era assunto da D. Bo-
sco nel senso comparativo o di confronto, ma a partire dal soggetto sin-
golo, dalle condizioni di povertà, o di abbandono, in cui ogni giovane
si può trovare, per la « sua storia » personale o per il diritto, non ri-
spettato né tutelato, di crescere nella pienezza e nella totalità del suo
« essere uomo ».
Si rilegga, in questa prospettiva, l'intero articolo, già citato:
Primum charitatis exercitium hoc erit, ut pauperrimi in primis et de-
relicti adolescentuli excipiantur, et sanctam Catholicam religionem do-
ceantur, praesertim vero diebus festis.
Dove la liberazione dalla povertà, ampiamente comprensiva dei bi-
sogni umani e sociali a cui D. Bosco intendeva rispondere, viene inte-
grata da una connotazione esplicitamente religiosa, che conferisce un
« segno » particolare alla finalità educativa, ignorando il quale ogni in-
tervento rischia di diventare umanamente riduttivo.8
Le riflessioni sulla presenza nei testi latini della serie pauperes,
pauperiores, pauperrimi ci inducono a concludere che questo aspetto lin-
guistico-formale esalta, nel messaggio contenutistico del testo costituzio-
nale, la volontà in D. Bosco di evitare, nell'« esercizio della carità »,
qualsiasi scelta e privilegiamento di « gruppi », che può compromettere
la totale disponibilità al « povero » — in tutte le sue gradazioni di po-
vertà — che si incontra concretamente nell'azione educativa.
2.4. Correzioni di inesattezze formali
Questo genere di correzioni — curate per lo più dal professor Lan-
franco — non dovrebbe richiedere né lunghi commenti né grandi giu-
8 Sulla connotazione religiosa che può assumere la « liberazione dalla po-
vertà » ci sia consentito l'accostamento a quanto scriveva D. Milani: « E l'ingiu-
stizia sociale non è cattiva (per me prete) perché danneggia i poveri, ma perché
è peccato, cioè offende Dio e ritarda il suo Regno » (Lettere di don Lorenzo Mi-
lani priore di Barbiana, Milano, Mondadori 1970, p. 15).

2.2 Page 12

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104 Germano Proverbio
stificazioni, essendo per sé sufficiente a motivarle la messa a confronto
dei due testi. All'occorrenza, tuttavia, non mancheremo di fare i neces-
sari rilievi.
a) III, 3
...Si quis autem cognosceret quidpiam sibi
vel nocere vel necessarium esse, reverenter
id Superiori exponat…
Il cognosceret era già in Ls e Ns.
…Si quis autem cognoscat quidpiam vel
nocere vel necessarium esse, reverenter id
superiori exponat...
b) IV, 1
...Debent propterea ante professionem
cedere, etiam private administrationem,
usumfructum, et usum quibus eis
piacuerit...
...Debent propterea ante suam professio-
nem cedere, etiam private, administra-
tionem, usum fructum, et usum iis quibus
voluerint...
La lezione di T è, almeno, più perspicua, per la presenza dell'an-
tecedente del pronome relativo (iis quibus...) e per la sostituzione di pla-
cuerit con voluerint, che riprende il soggetto personale di debent (men-
tre il soggetto di placuerit è l'infinito cedere), evitando in tal modo la
sequenza di non facile lettura: iis quibus eis placuerit...
c) V, 6
...omnes corporis sensus coërceat et
moderetur...
...omnes corporis sensus coërceat et eis
moderetur...
I due verbi coërceo e moderor comportano un oggetto marcato da
due casi differenti: il primo dall'accusativo (sensus), il secondo dal da-
tivo, che nel testo deve pertanto essere espresso (eis).
d) VI, 2
...quae relatio complectetur tam numerum
domorum et sociorum, quam Constitu-
tionum observantiam...
...quae narratio complectatur tum numerum
domorum et sociorum, tum vero constitu-
tionum observantiam…
La struttura di T (tum... tum) è preferibile per una più corretta let-
tura del testo. I correlativi tam... quam di Q tendono, infatti, a creare
una contrapposizione fra due concetti ritenuti contrari, e a conferire mag-
giore evidenza al secondo di essi, quale concetto vincente. Effetto, que-
sto, sicuramente estraneo alle intenzioni degli estensori dell'articolo.

2.3 Page 13

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La prima edizione latina ufficiale delle Costituzioni salesiane 105
e) XIV, 10
...Saltem semel in mensem singulos
novitios peramanter advocet ad...
...Saltem semel in mense singulos novitios
peramanter ad se vocatos hortetur, ut...
f) Concludiamo questa rassegna « campione » con il riferimento ad
una inesattezza grammaticale, che è rimasta anche nel testo a stampa. Si
tratta di:
II, 8
...Cum autem velit socius recuperare, quae
usu consumuntur, eas recipiet eo statu, in
quo tunc temporis erunt, quin possit
compensationem repetere.
...Cum autem velit socius res recuperare
quae usu consumuntur, eas recipiet eo
statu, in quo tunc temporis erunt, quin
liceat ei compensationem ullam repetere.
Stando alla norma e alla prassi, l'uso del quin sarebbe ammesso in
presenza di sovraordinate negative o di valore negativo (interrogative re-
toriche): condizione che non si riscontra nel testo.
2.5. Miglioramenti linguistico-stilistici
Il principio del prelievo-campione, a cui ci siamo sempre attenuti, è
d'obbligo particolarmente nell'inventario delle modifiche di carattere lin-
guistico-stilistico, che sono le più numerose e le più varie, grazie soprat-
tutto agli interventi del professor Lanfranchi, dei quali si è cercato di
identificare giustificazioni « plausibili ».
a) Parole isolate
— I, 4
vestimentum
subministrabuntur
— I, 5
periculis subjiciantur
vestis
Forcellini: vestis, « generale nomen, quod-
vis significans vestimentum ».
suppeditabuntur
Forcellini: suppedito, « est praebeo quod
satis est, abunde subministro ».
periculis sunt obnoxii
Forcellini: obnoxius, « saepe est obiectus et
patens iniuriis, expositus, subiectus ».
(L'aggettivo, in posizione di nome del
predicato, rende in modo più proprio l'idea di
« stato », di « condizione »).

2.4 Page 14

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106 Germano Proverbio
— II, 1
constringit
— III, 2
veluti patrem peramantem habeat
— III, 4
contra Constitutiones infidelitates
— IV, 2
per actus
— IV, 2
tempore eis beneviso
— IV, 2 e 3 (et alibi)
de licentia
— V, 2
conversationes
— VIII, 7
priusquam vota emittant
coniungit
(Per evitare la ripresa di constricti, che
precede vicinissimo).
veluti patrem peramanter observet
(peramanter pone più correttamente l'ac-
cento sul soggetto).
in constitutiones exteriora commissa
(Riprende fedelmente l'« esterna osservan-
za delle Costituzioni », di una nota del-
la commissione cardinalizia).
per acta
(Più proprio in riferimento ad « atti pub-
blici »).
tempore eis placito
(benevisus non sembra attestato).
permissu
(E' forma attestata anche in Cicerone:
permissu tnagistratus, permissu legis, per-
missu tuo).
congressus
Forcellini: conversano, improprie « trans-
ferer ad personas »; mentre congressus,
proprie « de hominum societate praeci-
pue occurrit ».
priusquam vota nuncupent
(vota nuncupo è formula classica atte-
stata).

2.5 Page 15

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La prima edizione latina ufficiale delle Costituzioni salesiane 107
b) Espressioni
— I,5
qui ecclesiastico ministerio initiari cu-
piunt
qui ecclesiasticae militiae nomen dare cu-
piunt
Forcellini: militia, « est quodcumque la-
boriosum munus »; mentre ministerium,
« est opera, munus, officium quodcum-
que ».
Inoltre: militiae nomen do è espressio-
ne formulare classica.
I, 6(7)
iidem sodi curent ut...
lidem socii curae habeant uti...
(curae babeo ut è attestato particolar-
mente in Seneca).
II, 5
nisi per dispensationem Summi Pon-
tifias
nisi forte eorum gratiam illi summus Pon-
tifex fecerit
Forcellini: dispensalo, abstráete « est di-
stribuito »; concreto sensu « est ipsum di-
spensatoris munus et officium ».
III, 5
Quo magis aliquid repugnat facienti,
eo majori merito erit in conspectu
Dei si illud perficitur.
Quo magis quae iniunguntur repugnant,
eo maiori pr[a]emio afficieris, si ea fi-
deliter perficias.
(La costruzione con il soggetto persona-
lizzato rende il testo più incisivo).
IV, 6
sive intra, sive extra Congregationem
vel domi vel foris
(La formula è notoriamente classicheg-
giante).
VI, 2 e 3
Quolibet triennio...
...singulis trienniis...
Tertio quoque anno...
...tertio quoque anno..
c) Nel testo a stampa ricorrono infine più volte « attenuazioni » di
neologismi latini, ricalcati su forme o su termini in uso nella lingua ita-
liana, ed estranei pertanto ad una redazione, che intendeva ispirarsi alla
lingua dei classici. Gli esempi più indicativi, in tal senso, ci sembrano
i seguenti:

2.6 Page 16

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108 Germano Proverbio
— II, 2
patrimonia vel Simplicia beneficia re-
tinere poterunt
patrimonia vel Simplicia beneficia, uti
vocant, retinere poterunt
— IV, 1
dominium radicale, ut aiunt, suorum
bonorum retinere poterunt
dominium radicale, ut aiunt, suorum bo-
norum retinere poterunt
L'espressione dominium radicale doveva essere abbastanza diffusa
(compare infatti nella costituzioni coeve di altre congregazioni), se ut aiunt
è già presente nel manoscritto del testo approvato.
__ V, 4
Conversationes defugiantur cum
saecularibus [...] maxime autem cum -
personis alterius sexus
Congressus defugiantur cum speculari-
bus [...] praesertim vero cum personis
quas alterius sexus vocamus
— VI, 2
...et quae respiciunt administrationem
oeconomicam
...et quae respiciunt administrationem Oe-
conomicam, quam vocant
2.6. Correzioni nella grafia
L'intervento più vistoso, che si impone nel confronto fra i due testi,
è la regolare sostituzione del segno grafico j di [i] consonantica (intro-
dotto dagli umanisti) con la corretta grafia i.
Registriamo a titolo esemplificativo:
__ I, 1
juniorum clericorum educationem
iuniorum clericorum educationem
__ I, 2
Jesus Christus
aliis juvandis
Iesus Christus
aliis iuvandis
__ I, 4
majori qua licebit sollicitudine
maiori qua licebit sollicitudine
__ II, 7
plenum jus
__ III, 8
vel alia cujuscumque generis
plenum ius
vel alia cuiuscumque generis

2.7 Page 17

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La prima edizione latina ufficiale delle Costituzioni salesiane 109
La grafia corretta si ritrova peraltro in tutti i precedenti testi latini
a stampa. Ciò fa supporre l'esistenza di una duplice scrittura: quella cioè
più curata e più corretta, propria dei testi stampati; e quella legata an-
cora alla tradizione instaurata dagli umanisti, che è propria dei testi ma-
noscritti. (Non è raro, ancor oggi, registrare la persistenza di questa dop-
pia scrittura).
Il fatto trova facile conferma su una pagina di bozze del testo a
stampa, riportata dalle Memorie Biografiche.9 In essa, accanto alla scrit-
tura corretta delle bozze di stampa (per esempio: maiorem Dei gloriam)
figurano correzioni dovute a D. Bosco o allo stesso Lanfranchi, che ri-
producono la consueta grafia dei manoscritti: ad majorem Dei gloriam,
ejus, judicabitur...
Così in un'altra pagina, inserita pure nelle Memorie Biografiche,10
con un referetur Rectori Maiori delle bozze di stampa, tra le note ma-
noscritte compaiono: de Rectoris Majoris consensu, judicaverit...
Sugli aspetti grafici non pare esista altro di molto rilevante, se non
la presenza, anche nel testo a stampa, di grafie proprie del latino tardo
e ormai desuete: chantas per caritas, coelum per caelum, caeteri per
ceteri...
3. Conclusioni
Gli esiti dell'indagine sulla prima edizione latina ufficiale delle costi-
tuzioni, che abbiamo eseguito, potrebbero essere così ricapitolati:
1) L'evidente preoccupazione in D. Bosco di presentare il testo ap-
provato delle costituzioni in una redazione latina dignitosa, anche sotto
l'aspetto linguistico-formale.
2) Il ricorso, da parte di D. Bosco, alla facoltà concessagli da Pio IX
di intervenire sul testo approvato; e ciò allo scopo di attenuare, nel te-
sto latino ufficiale, alcune prescrizioni normative, a cui D. Bosco rite-
neva di non poter far fronte.
3) L'accorto uso di espedienti linguistico-f ormali (abbiamo rilevato
nel testo la serie degli aggettivi « quantificatori » pauperes, pauperiores,
pauperrimi), per dare un certo rilievo alle istanze fondamentali della
missione educativa assunta da D. Bosco e affidata ai suoi collaboratori.
9 MB X 968-969.
10 MB X 984-985.