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CONSTITUTIONES SOCIETATIS S. FRANCISCI SALESII.
FONTI LETTERARIE DEI CAPITOLI
SCOPO, FORMA, VOTO DI OBBEDIENZA,
POVERTA' E CASTITA'
Francesco Motto
INTRODUZIONE
Le costituzioni della società di S. Francesco di Sales, approvate il
13 aprile 1874, sono, come si sa, il risultato finale di un iter così tor-
mentato da far esclamare a Don Bosco che se avesse saputo in antece-
denza quanto gli sarebbe costato fondare una società religiosa e redigerne
le costituzioni, forse si sarebbe astenuto da simile impresa/ o, per lo
meno, avrebbe composto costituzioni molto più brevi.'
La genesi del testo costituzionale della società salesiana affonda le
sue radici nella vita di Don Bosco, nella storia della congregazione da
lui fondata, nella realtà stessa della chiesa e della società del secolo XIX.
Già il primo testo, redatto verso il 1858, non nacque così per caso:
fu il frutto di un periodo, per così dire, d'incubazione, in cui Don Bo-
sco, interpellate varie autorità civili e religiose del tempo,' è andato ma-
turando il suo progetto." Riflette infatti l'esperienza dell'Oratorio di To-
1 MB X, 662.
2 MB XIII, 244.
3 Sulle consultazioni intercorse fra Don Bosco e Don Cafasso, Rosmini, il teo-
logo Borel, padre Giovanni Battista Pagani, mons. Losana, il ministro Urbano Rat-
tazzi, si veda MB V, 685-702, 881-885; VII, 621s, 890-893.
4 Perentoria l'affermazione di Don Ascanio Savio: «Nel 1850 io dissi a
Don Bosco: - Fondi un ordine religioso. - Ed egli mi rispose: - Da' tempo al tempo. -
Perciò io argomentai che egli stesse, e infatti stava, studiando qualche progetto in
proposito »: MB V, 685.

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342 Francesco Motto
rino-Valdocco, le strutture fissate nei primi regolamenti, una congiuntura
storica particolare, oltre la chiara dipendenza dalle costituzioni di altri
istituti religiosi.
Pure le numerosissime redazioni che si susseguirono devono sovente
la loro importanza al fatto d'essere un riflesso di peculiari situazioni in
cui la congregazione salesiana è venuta a trovarsi, e d'un preciso lavo-
rio di discernimento da parte di Don Bosco, di alcuni soci salesiani, di
qualificati esponenti di ordini religiosi, di varie autorità diocesane e pon-
tificie. Si potrebbe dire che le «primitive» costituzioni della società di
S, Francesco di Sales, redatte quando già la società era un dato di fatto,
si sono perfezionate al ritmo dell'esperienza e delle analisi che si suc-
cedettero.
Per comprendere bene il testo, per interpretarlo esattamente in ogni
elemento, è quindi necessario non solo interrogarlo nel momento e con-
testo storico in cui apparve, ma anche studiarlo nel processo genetico
che ne ha condizionato la natura. Natura che viene così rivelata dalle
fonti letterarie che possono essere servite di base ai vari compilatori o
che eventualmente hanno loro dato suggestioni e suggerimenti.
Ad effettuare simile indagine - per altro auspicata nell'introdu-
zione all'edizione critica del testo costituzionale medesimo 5 - invita lo
stesso Don Bosco quando, rivolgendosi al vicario generale di Torino nel
1863, afferma: «Nella estensione dei singoli capi ed articoli ho in più
cose seguito altre Società già dalla Chiesa approvate, le quali hanno uno
scopo affine a questo. Tali furono p. es. le regole dell'Istituto Cavanis
di Venezia, dell'Istituto di Carità, dei Somaschi e degli Oblati di Maria
Vergine ».6
Con maggior precisione Don Bosco pare esprimersi, l'anno succes-
sivo, nel memorandum alle autorità romane: «In quanto al costitutivo
delle regole, ho consultato e, per quanto convenne, ho eziandio seguito
gli statuti dell'Opera Cavanis di Venezia, le costituzioni dei Rosminiani,
gli statuti degli Oblati di Maria Vergine, tutte corporazioni o società re-
ligiose approvate dalla S. Sede. I Capitoli 5°, 6°, 7° che riguardano la ma-
5 G. Bosco, Costituzioni della società di S. Francesco di Sales [1858J-1875.
Testi critici a cura di F. MOTTO (= Istituto storico salesiano - Roma Fonti - Serie
prima, 1). Roma, LAS 1982, 272 p. Ai testi editi in questo volume faremo sem-
pre riferimento nella nostra ricerca delle fonti letterarie delle costituzioni della so-
cietà di S. Francesco di Sales approvate nel 1874.
6 Epistolario I, p. 263.

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Constitutiones Societatis S. Francisci Salesii 343
teria dei voti, furono quasi interamente ricavati dalle costituzioni de' Re-
dentoristi. La formula poi dei voti fu estratta da quella dei Gesuiti ».7
Più volte, in seguito, Don Bosco richiamò le fonti dei suoi articoli,
in particolare nelle risposte alle animaduersiones degli interlocutori," i quali
a loro volta, gli suggerirono modelli cui avrebbe potuto (o dovuto)
ispirarsi."
Infine ulteriori informazioni ci vengono offerte dal biografo 10 e, con
ancor maggiore autorevolezza, dalle note poste in calce ad alcune reda-
zioni o trascrizioni del testo medesimo."
Le affermazioni di dipendenza e d'ispirazione, mediata o immediata
che sia, sono pertanto esplicite e documentabili; ma l'entità di tali deri-
vazioni può essere precisata solo dal confronto del testo delle costitu-
zioni salesiane con i documenti coi quali Don Bosco e gli altri redattori
sono probabilmente venuti a contatto.
A tale fine non pare eccessivamente difficile riscontrare i cospicui
elementi materiali di somiglianza e le fondamentali convergenze termino-
logiche o di concezione, di struttura e d'organizzazione. Più problematico
invece è individuare con precisione il modello utilizzato fra i tanti possi-
bili; ed ancor più problematico è provare che le rispondenze letterarie
sono dovute a diretta trascrizione di un determinato testo, anziché a sug-
gestioni comuni ad istituzioni del genere, a coincidenze casuali, ad assi-
milazioni di suggerimenti forniti da una medesima fonte comune." Fonte
comune che, per i capitoli oggetto della nostra ricerca, si potrebbe
identificare nel La vera sposa di Gesù Cristo e negli Opuscoli relativi allo
stato religioso di S. Alfonso Maria de' Liguori, nelle Regole della Com-
pagnia di Gesù, nell'Esercizio di perfezione del gesuita Alfonso Rodri-
guez, tutte opere di cui Don Bosco conservava significativa e profondis-
sima stima," ma che avevano costituito e costituivano pure il background
7 Costo SDB, p. 229, documento N. 3.
8 Ib., pp. 233, 246-248, 252.
9 Ib., pp. 83, 242s, 251. Cfr pure MB X, 795.
10 MB III, 93-98; V, 692-702, 881; IX, 506.
11 Costo SDB, pp. 98, 116, 118s.
12 Si veda quanto abbiamo già scritto a tal proposito su RSS, Anno II, N. 1,
p. 11. Sull'uso delle fonti in Don Bosco e sulla natura compilatori a dei suoi scritti,
cfr P. STELLA, Don Bosco nella storia della religiosità cattolica, voI. I. Roma, LAS
19792, pp. 237-246.
13 Ricordiamo qui solamente come la concezione della vita religiosa, l'ideale
di perfezione, la spiritualità e l'ascetica di Don Bosco si ispiravano al patrimonio
dottrinale di S. Alfonso, del Rodriguez e di altri autori presenti nella letteratura

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344 Francesco Motto
teologico e spirituale delle costituzioni di molte congregazioni religiose.
Il fatto poi che queste costituzioni contenevano espressioni «paral-
lele », o, più spesso che non si creda, identiche, non pone al riparo da
future smentite, precisazioni e completamenti. Tanto più che, anche quan-
do fossero identificate tutte le citazioni esplicite e le fonti palesi delle
varie redazioni, sarebbe sempre un errore considerare risolto ed esaurito
così il problema delle fonti. Don Bosco e gli altri compilatori delle costi-
tuzioni della società salesiana avevano letto e meditato la Sacra Scrittura,
i padri della chiesa, le opere spirituali di vari autori: tale lettura aveva
certamente influito sulla loro formazione interiore e, di conseguenza, sui
loro scritti.
Comunque sia, il nostro intento è quello d'offrire una documenta-
zione ampia, ed in una forma idealmente valida e corretta, delle dipen-
denze letterarie dei primi cinque capitoli delle costituzioni salesiane ap-
provate nel 1874 da quelle fonti che il testo medesimo, Don Bosco ed
altri, prima di noi," hanno, almeno in parte, segnalato, e che noi abbia-
mo potuto identificare come le più probabili.
Pertanto non ci impegneremo nello studio minuzioso, interpretativo
e forse anche ricco di sorprese, delle varianti apparse lungo la gestazio-
ne del testo dal 1858 al 1874. Neppure analizzeremo il procedimento se-
guito da Don Bosco e dagli altri redattori nel compilare, sulla scorta delle
fonti che avevano sotto mano, i singoli articoli.
Al termine della nostra ricerca, una volta che saranno state additate
le trascrizioni ad litteram, le incorporazioni, le assimilazioni, in qualcuno
potrà sorgere una certa meraviglia, mista forse a scetticismo. Ci si con-
senta allora una precisazione.
Il trasferimento nelle costituzioni della società di S. Francesco di
Sales di molte disposizioni proprie di altre congregazioni è, con proba-
bilità, dovuto al fatto che Don Bosco era un sacerdote diocesano senza
una personale esperienza in istituti di perfezione, privo di specifica pre-
parazione giuridica nella redazione di codici legislativi per una vita consa-
piemontese dell'ottocento. Elementi dottrinali del Rodriguez e di S. Alfonso sono
reperibili nella Introduzione alle costituzioni salesiane del 1875, assieme ad elementi
specifici, propri di Don Bosco.
14 In particolare F. DESRAMAUT, Les constitutions salésiennes de 1966. Com-
mentaire historique, 2 fase. Roma, [litografatoJ 1966s; P. STELLA, Don Bosco nella
storia della religiosità cattolica) voI. 1. Roma, LAS 19792, pp. 129-165; ID., Le co-
stituzioni salesiane fino al 1888, in AA.VV. Fedeltà e rinnovamento. Studi sulle co-
stituzioni salesiane. Roma, LAS 1974, pp. 15-54.

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Constitutiones Societatis S. Francisci Salesii 345
crata. Ma ciò non è sufficiente per spiegare il suo modo d'agire. In realtà
Don Bosco, prendendo in considerazione le costituzioni altrui - per al-
tro rintracciate forse con difficoltà 15 - rivela un atteggiamento di fedeltà
alla tradizione spirituale della vita religiosa nella chiesa, nel cui alveo egli,
come altri," intese porsi.
D'altra parte non fu schiavo della tradizione, quasi da sentirsi obbli-
gato a seguirla in modo pedissequo. Se non ci fosse pericolo d'anticipare
un'interpretazione, senza però avere la possibilità di provarla, si potreb-
be affermare che Don Bosco fu pienamente cosciente di non essere solo
lo specchio dei modelli che egli utilizzò. Le sue esperienze vitali, le ri-
flessioni personali su tali esperienze fanno continuamente capolino nei te-
sti da lui redatti, anche se talvolta rischiano di sfuggire ad uno sguardo
non rigoroso .17
1. L'APPROVAZIONE DELLE COSTITUZIONI NEL DIRITTO DEI RELIGIOSI
Per una migliore intelligenza della dinamica redazionale dei testi del-
le costituzioni della società di S. Francesco di Sales è utile dare un pur
15 In alcuni istituti religiosi un articolo costituzionale proibiva espressamen-
te di consegnare il testo delle regole o altri libri spirituali propri dell'istituto ad
estranei, senza licenza del superiore generale o di altro superiore. Cfr Regole della
Compagnia di Gesù. Roma, tipo Salviucci 1834, p. 35, art. 38. Regole ovvero Co-
stituzioni comuni della Congregazione della Missione. 1658, p. 77, art. 8.
16 Basti pensare al proemio delle costituzioni del Rosmini: «Cum quidquid
boni in hac novissima Societate deprehenditur Spiritus Sancti luminibus tribuendum
sit, quae per Sanctos religiosae vitae Institutores hucusque nobis illuxerunt; eorum-
dem sanctorum Institutorum nedum piis inventis, sed dictionibus ipsis quandoque
utemur. Nam et ipsis religiosae vitae magistris recentioribus complacuisse videtur,
in Regulis quas suis asseclis scriptas reliquerunt, antiquiorum doctrinas et verba re-
ferre; adeo ut pulchrum sane sit Religionis institutionem, quae a dominicis verbis
sumit principium, per tot retro saecula conspicere nobis fideliter custoditam et tra-
ditam, ut exclamare cum exultatione fas sit: «Haereditate adquisivi testimonia tua»
(Ps 118, 111): A. ROSMINI, Costituzioni dell'Istituto della Carità. Stresa, Libraria
editoriale sodalitas 1974, p. 44.
17 Scrive R. Aubert: «Il caso Don Bosco può essere significativo: la sua crea-
zione era una delle più rivoluzionarie sia per l'atmosfera che sprigionava sia per
l'ambiente che intendeva raggiungere, ma sarà costretto a modificare a più riprese
la sua regola prima che diventi accettabile alle istanze ufficiali, preoccupate di con-
tenere le nuove iniziative secondo formule approvate nei tempi passati»: La chiesa
cattolica dalla crisi del 1848 alla prima guerra mondiale, in AA.VV., La chiesa
nella società liberale, 5/1. Torino, Marietti 1977, p. 156.

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346 Francesco Motto
brevissimo cenno all'evoluzione generale del diritto dei religiosi e della
procedura d'approvazione canonica, soprattutto nella seconda metà del se-
colo scorso.
Il concilio lateranense IV (1215) aveva stabilito che non si potesse
professare la vita religiosa se non sotto una delle tre «regole» antiche
approvate: quella di S. Basilio, quella di S. Agostino e quella di S. Be-
nedetto." Tuttavia i papi stessi furono i primi a darne un'interpretazione
non restrittiva approvando nuovi ordini e nuove «regole », fra le quali
quella di S. Francesco (1223) che sarebbe diventata la quarta grande « re-
gola» del diritto dei religiosi.
I fondatori dei nuovi ordini vennero in seguito adattando continua-
mente tali regole, con statuti e regolamenti particolari. Si andò così con-
solidando la distinzione fra « regola» ossia fondamento e radice della vita
religiosa, e « costituzioni» (o statuti, regolamenti, direttòri, ed altri no-
mi equivalenti) che contenevano le applicazioni concrete della «regola»
secondo le necessità della vita consacrata. Lungo i secoli ad alcuni ordini
fu altresì concesso di reggersi soltanto secondo leggi proprie, che vennero
chiamate « costituzioni».
Queste, nelle congregazioni moderne, diversamente dagli ordini an-
tichi e sul modello dei chierici regolari e dei gesuiti che avevano intro-
dotto forti innovazioni," lentamente assunsero una struttura giuridica uni-
forme, quale conseguenza della precisa volontà della S. Sede di dare
un' adeguata forma canonica alle numerose congregazioni che sorgevano un
po' ovunque. Particolarmente col movimento di rinascita religiosa dopo la
rivoluzione francese, si ebbe una fioritura di nuove società religiose ma-
schili e femminili, spesso assecondate e talora promosse dagli stessi ve-
scovi che, in vari casi, divennero veri e propri fondatori di congregazioni.
La Santa Sede, non potendo restare indifferente di fronte ad un
così vasto movimento di congregazioni che sempre più spesso ricorreva-
no ad essa per averne I'approvazione," instaurò una particolare norma-
18 Dizionario degli istituti di perfezione, III. Roma, edizioni paoline 1976,
col. 647.
19 Ib, col. 638s.
20 Cfr A. BATTANDIER, Guide canonique pour les constitutions des instituts à
voeux simples. 2 ed. Paris, Libraire V. Lecoffre 1900, pp. 1-18. Dal 1816 al 1862
oltre 120 istituti si rivolsero a Roma; nel decennio 1850-1860 ne vennero appro-
vati dalla S. Sede 42, mentre dal 1860 al l° aprile 1962 ben 23: AAS 1 (1865),
p. 92, nota 1.

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Constitutiones Societatis S. Francisci Salesii 347
riva." La nuova prassi, iniziata già durante il pontificato di Pio VII e di
Gregorio XVI,22 raggiunse un considerevole sviluppo con Pio IX.
Fino al 1860 Roma lasciò comunque ad ogni congregazione una
certa libertà d'elaborazione dei propri statuti, salvo però controllarle, in-
vitarle ad ispirarsi alle costituzioni già approvate 23 e suggerire modifiche
eventuali." Nel 1863 la Sacra Congregazione dei vescovi e regolari pub-
blicò, a cura del suo segretario Andrea Bizzarri, il Met.hodus 25 che, pur
non avendo forza di legge, fornì alcune norme comuni di quella proce-
dura d'approvazione, di cui si sentiva la necessità per rispondere con di-
rettive disciplinari comuni a continui appelli e sollecitazioni. La pubblica-
zione Acta Apostolicae Sedis (allora Acta Sanctae Sedis) nel suo primo
anno di vita (1865) descrisse le congregazioni con occhio benevolo, usan-
do al loro indirizzo l'appellativo di «Famiglie religiose », ed afferman-
do che non ci si doveva meravigliare se la S. Sede approvava ciò che in
altri tempi era stato opportuno non riconoscere o anche proibire."
Il Methodus, arricchito da oltre 40 anni di esperienze, divenne il
punto di riferimento indispensabile per le Normae secundum quas" con
21 Si veda R. LEMOINE, Le droit des religieux du concile de Trente aux insti-
tuts séculiers. Bruges, Desdée de Brouwer 1956, pp. 273-298.
22 «Non c'è niente di più gradito a noi, di più piacevole e desiderabile quanto
l'accontentare questi istituti, con tutte le forze, di orientarli e di beneficiarli, di di-
fenderli e di sostenerli con la nostra Autorità »: Acta Gregorii XVI) p. 245.
23 Cfr ad es. una animaduersio inviata alle suore NN. in data 7 marzo 1863:
«Cum adhuc desint in novo instituto constitutiones, oportet ut constitutiones con-
ficiantur, ita ut in eis omnia reducantur, statuta, et alia. Constitutiones concinne,
dare et complete efformari debent, quae unum corpus efficiant, et desumantur,
quantum fieri poterit, ex aliis constitutionibus jam ab Apostolica Sede approbatis»:
Analecta juris pontificii, VIII série. Rome 1866, col. 2174.
24 Queste si possono reperire nelle consultationes relative all'approvazione de-
gli istituti e delle loro costituzioni, che si conservano nell'archivio della Sacra Con-
gregazione dei vescovi e regolari.
25 Methodus quae a S. Congregatione Episcoporum et Regularium seruatur in
approbandis novis institutis votorum simplicium, in Collectanea in usum secretariae
S.c. BE. et RR., cura A. BIZZARRI, archiepiscopo philippensis secretarii edita. Ro-
mae, ex tipo rev. camerae apostolicae MDCCCLXIII, pp. 828-866. Nella nostra ri-
cerca faremo riferimento alla seconda edizione, pubblicata nel 1885.
26 «Cum attemperentur eiusmodi recentes religiosae familiae praesentis tem-
poris indigentiis, mirum nemini esse debet si S. Sedis post maturum examen sua
auctoritate earum Constitutiones intra quosdam limites approbet, quas forte aliis
saeculis difficilius approbavisset »: AAS 1 (1865), p. 92, nota 1.
27 Normae secundum quas S. Congregatio BE. et RR. procedere solet in ap-
probandis nouis institutis votorum simplicium. Romae, tipo S.c. de propaganda
fide 1901.

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348 Francesco Motto
le quali la giurisprudenza che si era venuta formando nella seconda metà
dell'ottocento può dirsi stabilizzata sia nel procedimento che nella termi-
nologia. La promulgazione della costituzione Conditae a Christo (1900) di
Leone XIII, seguita, l'anno successivo dalle citate Normae, concluse di-
fatti la laboriosa normativa della S. Sede nei riguardi delle congregazio-
ni a voti semplici, che venivano ufficialmente ammesse allo «stato reli-
gioso canonico », anche se per il loro ancor più completo riconoscimento
si sarebbe dovuto attendere la legislazione del codice di diritto cano-
nico (1917).28
2. LE FONTI PRINCIPALI DEI PRIMI CINQUE CAPITOLI
DELLE COSTITUZIONI DELLA SOCIETÀ SALESIANA
Nel redigere i capitoli delle costituzioni della società di S. France-
sco di Sales, oggetto del nostro studio, Don Bosco e gli altri compilatori
hanno tenuto presente, in special modo, le costituzioni di cinque istituti
religiosi: i Preti della missione, i Redentoristi, gli Oblati di Maria Ver-
gine, i Sacerdoti secolari delle Scuole di carità, i Maristi.
Le presentiamo qui nel loro complesso, ciascuna preceduta da qual-
che indicazione generale ma di non lieve interesse per i primi cinque ca-
pitoli delle costituzioni di Don Bosco,"
a) Costituzioni della congregazione dei Preti della missione
La congregazione dei Preti della missione, fondata da S. Vincenzo
de' Paoli, venne approvata ufficialmente dall'arcivescovo di Parigi nel 1626
e dal papa Urbano VII nel 1633.
La struttura e le finalità della congregazione, già embrionalmente
contenute nell' atto di nascita del 1625, furono però codificate in un te-
sto ad experimentum nel 1642. Nel 1658, stampate, vennero consegnate
ai confratelli, ma furono completate solo nel 1670 con l'approvazione del-
28 Cfr Dizionario degli istituti di perfezione, II. Roma, edizioni paoline 1975,
col. 1566-1568; III 1976, col. 653.
29 Come abbiamo già accennato, non è nostra intenzione entrare nel merito
delle modalità d'utilizzazione, da parte di Don Bosco, delle costituzioni di altri isti-
tuti. Ci limitiamo ad indicare l'edizione che Don Bosco potrebbe avere avuto
sott'occhio. Quanto alla presentazione completa ed esauriente dell'origine, delle fi-
nalità e dell'indole particolare dei vari istituti, rimandiamo il lettore agli specifici
studi esistenti.

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Constitutiones Societatis S. Francisci Salesii 349
le regole del superiore locale, degli altri « superiori minori », dei diret-
tori delle missioni e dei seminari.
L'evangelizzazione e l'assistenza religiosa nelle campagne, la forma-
zione del clero (direzione dei seminari), gli esercizi spirituali costituisco-
no le « opere» cui si dedicano i Lazzaristi, detti pure Vincenziani.
Tre sono gli orientamenti della congregazione dei Preti della mis-
sione che hanno avuto particolare risonanza in altre congregazioni, com-
presa la società salesiana.
Anzitutto il tentativo, da parte di S. Vincenzo, di rendere stabile il
lavoro missionario con un legame duraturo, senza per aItro creare un nuo-
vo ordine religioso: « utque dieta Congregatio non censeatur propterea
in numero Ordinum religiosorum sed sit de corpore cleri secularis ».30
I Lazzaristi costituirono infatti un esempio, se non il primo, d'una con-
gregazione « senza voti» o, meglio, con voti semplici e privati, ma per-
petui e solubili solo dalla S. Sede e dal superiore generale: «Vota sic ut
supra emissa dissolvere possit solus Romanus Pontifex, necnon et supe-
rior generalis dictae Congregationis in actu dimissionis e Congregatione ».31
In secondo luogo il riconoscimento, ufficialmente ottenuto nel 1659,
della concezione del voto di povertà, che permetteva di conservare la
proprietà dei beni ed anche di acquistarne, vincolandone però l'uso all'au-
torizzazione del superiore: «Omnes et singuli in nostra Congregatione
dictis quatuor votis emissis recepti, qui bona immobilia vel beneficia sim-
plicia possideant, aut in futurum possidebunt, licet dominium illorum
omnium retineant, eorumdem tamen usum liberum non habent, ita ut
neque fructus ex huiusmodi bonis vel beneficiis provenientes retinere,
neque in proprios usus, sine licentia superioris, quicquam convertere pos-
sint, sed de iisdem fructibus cum facuItate et arbitratu dicti superioris
in pia opera disponere tenebuntur. Si autem parentes aut propinquos in-
digentes habuerint, superior curabit, ut suorum necessitatibus ante omnia
de huiusmodi fructibus in Domino subveniant ».32
Infine la distinzione dei missionari di S. Vincenzo de' Paoli rispetto
ai membri di un ordine religioso vero e proprio, sulla base della non
obbligatorietà del coro, della mancanza di particolari pratiche di pietà o
30 Bullarium Romanum. Tomus XVI. Augustae Taurinorum, A. Vecco et sociis
eclitoribus MDCCCLXIX, p. 68.
31 Loc. cito Cfr pure lE.X. CRAISSON, Des communautés à uoeux simples. Lé-
gislation canonique et civile. Paris, Librairie Poussielgue frères MDCCCLXIX, p. 425.
32 Bullarium Romanum ..., p. 489.

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350 Francesco Motto
di altre austerità che non fossero quelle comuni ad un prete secolare del-
l'epoca.
Attingendo ampiamente alle regole della Compagnia di Gesù, dalle
quali riproducono talora intere espressioni, le costituzioni dei Preti della
missione si suddividono in 12 capitoli, per complessivi 142 articoli. Ec-
coli nel testo a stampa del 1658, un esemplare del quale si trovava nella
biblioteca di Torino-Valdocco.33
I: del fine e instituto della congregazione (3 art.)
II: delle massime evangeliche (18 art.)
III: della povertà (1 O art.)
IV: della castità (5 art.)
V: dell'ubbidienza (16 art.)
VI: di ciò che spetta agli infermi (4 art.)
VII: della modestia (7 art.)
VIII: del modo di conversare tra noi (16 art.)
IX: del modo di conversare con gli esterni {16 art.)
X: delle pratiche spirituali da osservarsi in congregazione {21 art.)
XI: delle missioni e delle altre funzioni della congregazione verso il
prossimo (12 art.)
XII: d'alcuni mezzi e aiuti per far bene, e utilmente le suddette fun-
zioni (14 art.)
b) Costituzioni della congregazione del 55. Redentore
La congregazione del SS. Redentore fu fondata nel 1732 a Scala,
presso Amalfi, da S. Alfonso Maria de' Liguori. Le sue costituzioni fu-
rono approvate 17 anni dopo dal papa Benedetto XIV, che ne modificò
il nome da« sacerdoti del SS. Salvatore» in «sacerdoti del SS. Re-
dentore ».
Fine dell'istituto è di «aiutare la gente sparsa per la campagna e
paesetti rurali, più privi , e destituti di spirituali soccorsi, e con missioni
e con catechismi e con spirituali esercizi ».
L'attività pastorale dei Redentoristi pertanto si esercita nella predi-
cazione, soprattutto con le missioni parrocchiali, con i «ritiri» predicati
ai più diversi ceti sociali, cogli esercizi spirituali tenuti in apposite case.
33 Regole ovvero Costituzioni comuni della Congregazione della missione. 1658.

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2.1 Page 11

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Constitutiones Societatis S. Francisci Salesii 351
All'apostolato della parola si aggiunge quello della penna, sull'esempio del
fondatore, dottore della chiesa.
La spiritualità della congregazione è ovviamente quella di S. Alfonso.
Regola fondamentale è l'imitazione di Cristo, ideale comune a tutte le
fondazioni religiose, ma proposto in modo tutto speciale ai Redentoristi.
Ancora vivente S. Alfonso, ma pure in seguito, sorsero dubbi circa
il voto di povertà, che non impediva il dominio radicale, ma privava del
diritto d'amministrare, senza il permesso del legittimo superiore, i beni
posseduti." La difficoltà di fondo, già apparsa a proposito delle costitu-
zioni dei Lazzaristi, era sempre quella di conciliare l'amministrazione e
l'uso dei beni con gli obblighi che la regola imponeva circa il voto di
povertà."
Ecco comunque l'indice delle costituzioni dei Redentoristi nell'edizio-
ne stereotipa italiana della Marietti del 1867: 36
Introduzione
Parte prima: delle missioni ed altri esercizi
cap. I: delle missioni :( 6 art.)
cap. I I : di altri esercizi (1 art.)
Parte seconda: degli obblighi particolari de' congregati
cap. I: del voto di povertà (9 art.) di castità (1 art.) d'ubbidienza (4 art.)
di perseveranza (1 art.)
cap. II: della frequenza dei sacramenti (3 art.) dell'orazione ed esercizi di
umiltà (4 art.)
cap. III: del silenzio e raccoglimento (1 art.) della mortificazione e pe-
nitenze corporali (4 art.)
cap. IV: delle adunanze domestiche (2 art.)
Parte terza: del governo della congregazione
cap. I: del rettore maggiore e suoi consultori (13 art.) dell'ammonitore
del rettore maggiore (1 art.) del procuratore generale (1 art.) dei vi-
sitatori (2 art.) del rettore locale ed altri officiali (6 art.)
cap. II: delle qualità che si richiedono nei soggetti da riceversi (5 art.)
34 Analecta juris pontificii, V série. Rome s.d., p. 79.
35 Si veda più avanti, pp. 368-369.
36 Costituzioni e Regole della Congregazione de) Sacerdoti sotto il titolo del
SS. Redentore, in Opere ascetiche di S. Alfonso Maria de) Liguori. IV. Torino, per
Giacinto Marietti 1847. Ed. stereotipa 1867, pp. 690-698.

2.2 Page 12

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352 Francesco Motto
c) Costituzioni della congregazione degli Oblati di Maria Vergine
Sorta a Carignano (Torino) nel 1814, ad opera dei sacerdoti Gio-
vanni Battista Reynaudi e Pio Brunone Lanteri, eretta canonicamente con
l'approvazione diocesana d'uno schema di regola, la congregazione degli
Oblati di Maria Vergine fu sciolta nel 1820 e ricostituita nel 1825 a Pi-
nerolo. Papa Leone XII, col breve Etsi Dei Filius, l'approvò in via defi-
nitiva nel 1826, unitamente alle sue costituzioni. In tal modo venne eli-
minato il rischio che la quasi perfetta somiglianza degli Oblati di Maria
Vergine con i Redentoristi facesse confluire quelli nella congregazione
di S. Alfonso. Di questo parere infatti era stata nel 1826 la Sacra Con-
gregazione dei vescovi e regolari."
Dal 1833 la casa madre degli Oblati fu a Torino, presso il popola-
rissimo santuario della Consolata, officiata da loro fino alla cacciata prima
dall'attiguo convento e poi dal santuario stesso (1858).
Durante la permanenza a Torino, le floride condizioni della casa
madre permisero agli Oblati non solo di diffondersi in Piemonte, ma an-
che altrove, fino in Birmania, dove aprirono scuole, collegi, orfanotrofi
ed anche una tipografia.
L'indirizzo apostolico ed ecclesiale della congregazione, esplicitato
nelle costituzioni - in molti articoli identiche, come già visto, a quelle
dei Redentoristi - può essere così riassunto: edizione e diffusione del-
la buona stampa, lotta contro gli errori correnti «massime degli Incre-
duli, e dei Novatori in dogmatica, e morale », esercizi spirituali e mis-
sioni al popolo secondo il metodo di S. Ignazio, cura e formazione del
clero per preparare buoni parroci e operai apostolici."
Ma seguiamo l'indice completo delle loro costituzioni."
Parte prima: del fine e delle regole
cap. I: fine della congregazione degli Oblati di Maria SS. (pp. 5-16)
cap. II: regole degli Oblati di Maria SS. art. l°: circa la santificazione
propria (1-11); art. 2°: circa lo zelo delle anime (12-14)
37 Analecta juris pontificii, V série. Rome, s.d. p. 75.
38 Notiamo qui che Don Bosco ebbe ripetuti contatti con gli Oblati di Maria
Vergine. L'Epistolario (val. I, pp. 5-10) riporta un profilo, scritto da Don Bosco
già nel 1843, del chierico Giuseppe Burzio, morto Oblato di Maria Vergine nel
1842 e suo compagno nel seminario di Chieri.
39 Costituzioni e Regole della Congregazione degli Oblati di Maria V. Torino,
tipo eredi Botta 1851.

2.3 Page 13

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Constitutiones Societatis S. Francisci Salesii 353
cap. III: regole dei voti di povertà (1-8), di castità (1) di ubbidienza
(1-3) di perseveranza nella congregazione (1)
Parte seconda: del governo della congregazione
cap. I: del rettor maggiore e suoi consultori (1-13) dell'ammonitore del
rettor maggiore (1) del procuratore generale (1) dei visitatori (1-2)
del rettore locale ed altri officiali (1-5)
cap. II: delle qualità che si richiedono nei soggetti da riceversi (1-5)
d) Costituzioni della congregazione delle Scuole di carità
La congregazione delle Scuole di carità, nota anche sotto il nome di
istituto Cavanis, fu fondata dai nobili Antonio Angelo e Marco Antonio
Cavanis a Venezia.
Divenuti entrambi sacerdoti, dediti particolarmente all'insegnamento
della dottrina cristiana ai fanciulli della loro parrocchia, nel 1802 apri-
rono un oratorio, cui aggiunsero nel 1804 una scuola gratuita. Una volta
acquistati nuovi locali e moltiplicati gli alunni, i due fratelli Cavanis eb-
bero la possibilità d'esercitare un'intensa opera educativa mediante scuole,
assistenza ai fanciulli nel tempo libero, preparazione di libri di testo e
di cultura per gli stessi, corsi d'esercizi spirituali.
La congregazione dei fratelli Cavanis, approvata nel 1816 dall'im-
peratore d'Austria e nel 1819 dal patriarca di Venezia, ottenne il decreto
di lode dal papa Gregorio XVI nel 1831, e quello d'approvazione 5 anni
dopo. Nel 1839 vennero approvate le costituzioni.
Scopo dell'istituto è l'educazione cristiana della gioventù, mediante
la scuola « gratuita », in tutte le sue forme, e l'opera degli esercizi spi-
rituali da svolgersi nelle sue case.
Interessanti analogie con l'origine della congregazione salesiana con-
serva la storia dell'istituto delle Scuole di carità, sorto, come s'è detto,
con l'intento affine di preservare la gioventù «dall'odierno contagio di
perverse massime, e di corrotti costumi, e provvederla gratuitamente di
educazione cristiana adoperandosi con tal mezzo a promuovere il maggior
bene della Religione non meno che dello Stato ».40 Basti ricordare lo
stretto contatto avuto dai due fratelli con le miserie spirituali e mate-
riali dei figli del popolo, gli umili inizi della loro opera al tempo della
« casetta» attigua all'« orto », in cui essi sperimentarono l'efficacia del
40 Notizie intorno alla fondazione della Congregazione dei Cherici Secolari del-
le Scuole di Carità. Milano, L. di Giacomo Pirola 1838, p. 5.

2.4 Page 14

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354 Francesco Motto
loro metodo educativo e l'insufficienza di pratiche spirituali se non ve-
nivano accompagnate da istruzione e apprendimento d'una professione."
A ciò si aggiunga il completamento dell'attività didattica con la prepara-
zione dei libri di testo per gli alunni e la cura delle vocazioni ecclesia-
stiche. Tutti aspetti della loro esperienza veneziana che trovano riscontri
con la vita di Don Bosco a Torino.
Precedute da un prooemium indicante i fini della congregazione, le
costituzioni dell'istituto Cavanis si strutturavano in dieci capitoli, suddi-
visi a loro volta in 128 articoli." Li riportiamo nell'ordine:
I: de instituto et forma congregationis (11 art.)
II: de voto paupertatis (5 art.)
III: de voto castitatis (7 art.)
IV: de voto obedientiae (12 art.)
V: de modestia et charitate (lO art.)
VI: de recessu a soecularibus (9 art.)
VII: de exercitio scholarum charitatis (19 art.)
VIII: de aliis piis exercitiis in congregatione observandis (35 art.)
IX: de infirmis (13 art.)
X: de sacrificiis et orationibus pro defunctis (7 art.)
e) Costituzioni della società di Maria
Fondata a Belley dal ven. Claude Colin nel 1825, dopo che tre anni
prima papa Pio VII ne aveva lodato il progetto, la società di Maria fu
approvata dal papa Gregorio XVI il 29 aprile 1836.
Fin dalle sue origini la società si consacrò all'educazione cristiana
della gioventù nei collegi, alla predicazione, specialmente fra le popola-
zioni rurali, alle missioni nell'Oceania.
Nel suo sviluppo poi assunse la direzione dei seminari, fondò centri
di studi, aprì parrocchie, curò lebbrosari.
Le articolatissime costituzioni dei sacerdoti Maristi, nate da un pri-
mo abbozzo del fondatore nel 1836, e faticosamente rielaborate nei decen-
ni successivi, ottennero l'approvazione definitiva nel 1873, esattamente un
anno prima dell'approvazione delle costituzioni della società di S. Fran-
41 Per alcuni anni a Venezia funzionò pure una tipografia. La chiusura fu do-
vuta all'intervento della polizia francese del regno italico.
42 Constitutiones Congregationis Sacerdotum Soecularium Scholarum Charitatis.
Venetiis, ex. tipo F. Andreola MDCCCXXXVII.

2.5 Page 15

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Constitutiones Socieiatis 5. Francisci Salesii 355
cesco di Sales. A questa vicinanza cronologica si deve forse il fatto che
alcuni articoli delle costituzioni dei Maristi sostituirono, per volontà del-
la S. Sede, quelli delle costituzioni salesiane che Don Bosco, ad onta
delle insistenze delle autorità romane, aveva ritenuto di non dover ret-
tificare.
Le costituzioni dei Maristi del 1873 43 presentano, dopo il breve d'ap-
provazione Omnium gentium, i fini ed i fondamenti della società. Gli ar-
ticuli di questa prima parte sono lO:
I: de Societatis nomine et scopo (1)
II: de mediis propositos fines attingendi (2-10)
III: de modo procedendi Societatis erga personas ecc1esiasticas et
civiles (11-15)
IV: de variis personis quae sub obedientia in Societate vivunt (16-22)
V: de mutua membrorum Societatis unione (23-25)
VI: de modo vivendi in Societate (26-32)
VII: de mortificatione et poenitentiis (33-36)
VIII: de exercitiis spiritualibus (37-41)
IX: de scientia (42-48)
X: de Societatis spiritu (49-50)
Seguono poi 12 capitoli così suddivisi:
I: de postulantium examine et admissione in probationem (artt. III,
51-73)
II: de novitiis informandis (artt. IV, 74-117)
III: de votis observandis (artt. V, 118-156)
IV: de dimittendis (artt. III, 157-179)
V: praescriptiones ab omnibus Sociis servandae (artt. VII, 180-243)
VI: de missionibus (artt. III, 244-275)
VII: de rebus Societatis temporalibus (artt. II, 276-295)
VIII: de gubernatione totius Societatis (artt. IV, 296-344)
IX: de electione Superioris Generalis ejusque officii cessatione (artt.
III, 345-369)
X: de praecipuis Societatis officialibus (artt. V, 370-405)
43 Constitutiones Presbyterorum Societatis Mariae a 55. Pio Papa IX approba-
tae et confirmatae die 28 februarii 1873. Lugduni, apud J.B. Pelagaud 1873; An-
tiquiores textus Constitutionum Socieiatis Mariae) fasciculus V novissimae editiones:
1872-1922. Romae, tipo Pio X 1955.

2.6 Page 16

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356 Francesco Motto
XI: de Congregationibus (artt. II, 406-422)
XII: quibus mediis Societas augeri et conservari possit (artt. V,
423-445)
Infine si ha la Conclusio (446-450).
Cap. I: SALESIANAE SOCIETATIS FINIS
Fino al 1873 le costituzioni della società di S. Francesco di Sa-
les erano precedute da un'introduzione suddivisa in due parti: un proe-
mio in cui si evidenziavano i motivi che avevano spinto Don Bosco ad
occuparsi della gioventù, ed un capitolo intitolato «origine della con-
gregazione », nel quale si tendeva a sottolineare la continuità fra ciò che
da tempo esisteva e la società, delle cui costituzioni si chiedeva l'appro-
vazione alla S. Sede.
La competente congregazione romana, prima di concedere tale ap-
provazione, chiese formalmente a Don Bosco la soppressione dell'intera
introduzione: «Non essendo solito che la S. Sede approvi nelle Costitu-
zioni il Proemio e l'Elogio storico dell'Istituto, dovrebbero entrambi to-
gliersi ».44 La richiesta di espungere ogni elemento storico invero era stata
avanzata precedentemente dal consultore domenicano Raimondo Bianchi."
Depennata pertanto l'introduzione, e con essa le riflessioni di Don
Bosco sulla missione evangelica e ministeriale della chiesa e della società
salesiana," il testo approvato si apriva col capitolo scopo della società
44 Cast. SDB, p. 244, documento N. 17, 1.
45 Ib., p. 242, documento N. 16, lO.
46 Non bisogna dimenticare che nella regola di S. Benedetto esisteva il famoso
prologo: «Ausculta, o fili, praecepta magistri », Pure S. Francesco aveva aperto la
sua regola con un'affermazione di fedeltà al papa. Altre congregazioni, sul loro esem-
pio, avevano premesso alle loro costituzioni un proemio per dare più solennità al
testo stesso o per esprimere in qualche modo lo spirito con cui andava letto. Ma
per tutti, nella seconda metà del secolo XIX, giungevano le animaduersiones della
Sacra Congregazione: «non solet approbari prooemium in constitutionibus ». Cfr
Collectanea...) pp. 774-807 passim. Vedi pure A. BATTANDIER, Guide canonique...,
pp. 36-37. Comunque, Don Bosco avrà modo di esporre più volte, nel corso delle
vicende dell'approvazione, l'origine della sua congregazione. Considerazioni affini a
quelle soppresse si trovavano già negli Avvisi ai cattolici (Torino, tipo diretta
da P. De-Agostini 1853, pp. 5-7) ed ancor prima ne Il giovane provveduto ...
(Torino, tipo G.B. Paravi a 1851, pp. 10-11). I medesimi concetti poi si leggevano
nel prologo del Regolamento del pio istituto eretto in Brescia dal canonico Ludo-

2.7 Page 17

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Constitutiones Societatis S. Francisci Salesii 357
salesiana, suddiviso in sei articoli: i primi due che indicavano i principi
fondamentali, il fine della società e la formazione richiesta ai soci; gli
altri quattro che specificavano le opere cui la società si sarebbe dedi-
cata. Un articolo sulla « politica» aveva fatto una fugace apparizione ne-
gli anni 1862-1864, ma a seguito di un'osservazione della Sacra Con-
gregazione, Don Bosco l'aveva immediatamente cassato."
Articolo 1
L'importantissimo articolo 1, così come fu approvato dalla S. Sede
nel 1874, era stato formulato, in lingua italiana, dieci anni prima sul
112S G, laddove Don Bosco (Gb) di proprio pugno, aveva decisamente mo-
dificato quello vigente fino allora.
Le fonti della nuova, improvvisa redazione che alla subordinazione
dei fini della società sostituiva la loro coordinazione, potrebbero essere
state varie.
Anzitutto le regole della Compagnia di Gesù. In esse l'attendere
alla propria perfezione e salute e impiegarsi nella perfezione e salute de)
prossimi erano proposti come fini distinti dell'istituto, anche se poi si
unificavano nel fine superiore, essenziale, che era l'imitazione di Cristo."
vico Pavoni a ricovero ed educazione de) figli poveri ed abbandonati (Brescia 1831,
ed. 1947), nel Breve SS.D.NN. Gregorii P. XVI pro erectione Congregationis Cleri-
corum Soecularium Scholarum Charitatis (Constitutiones Congregationis..., pp. 5-12)
e nelle Notizie intorno alla fondazione della Congregazione..., passim.
47 Costo SDB, p. 18, nota 16. L'articolo, presente solo su alcuni documenti
in lingua italiana e sul più antico in lingua latina, era stato redatto currenti calamo
da Don Bosco sul ms G (Cost. SDB, p. 80). Pare originario di Don Bosco, anche
se sussidi d'appoggio potrebbero essere stati il Regolamento dell'Oratorio Durante
la ricreazione ed ogni altro tempo è proibito il parlare di politica, introdurre gior-
nali di qualsiasi genere»), il Regolamento fondamentale del collegio-convitto Val-Sa-
lici presso T orino diretto dalla Società di sacerdoti torinesi per t educazione della
Gioventù discusso ed approvato nell'adunanza delli 19 ottobre 1863 (Torino, tipo
di G. Speirani e Figli 1863) «e vi sarà mai sempre esclusa ogni allusione politica
(art. 3, p. 3), lo Statuto fondamentale della Società dei sacerdoti torinesi per l'edu-
cazione della Gioventù approvato nell'adunanza del 24 agosto 1863 (Torino, tipo
di G. Speirani e Figli 1863), «E nel suo insegnamento e ne' suoi atti si manterrà
mai sempre alienissima dalla politica» (art. 3, p. 10). Invece le costituzioni-mo-
dello di Don Bosco, nei loro articoli, proibivano solo d'entrare in discussione sui
prìncipi di questa terra. Cfr. Regole della Compagnia di Gesù..., p. 33, art. 30; Re-
gole ovvero Costituzioni ..., pp. 72-73, artt. 14-15.
48 F. COUREL, La fin unique de la Compagnie de [ésus, in Archivum Histo-
ricum Societatis ]esu, XXXV (1966), pp. 186-211.

2.8 Page 18

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358 Francesco Motto
Sull'esempio dei Gesuiti, i Lazzaristi avevano tracciato i fini della loro
congregazione: 1. Lavorare alla propria Perfezione [ ... ] 2. Evangelizzare
a) Poveri [ ... ] 3. Aiutare gli Ecclesiastici [ ... ].49
Analogamente avevano fatto i fratelli Cavanis nel Prooemium delle
loro costituzioni: 1. Propriae perfectioni studere [ ... ] 2. Pueros et juvenes
gratis educare [ ... ] 3. Exercitia spiritualia viris quoque adultis tradere [ ... ].50
Ma pure le regole dell'istituto della Carità potrebbero avere eserci-
tato un loro influsso sulla redazione dell'articolo salesiano. Il Rosmini,
nell'articolo III delle sue regole, scriveva che il fine della società era la
sanctificatio Sodalium e che sanctificatione mediante i confratelli consa-
crassero tutte le loro forze alle universis caritatis operibus" Nell'artico-
lo LXII fra i ministri che collaboravano più da vicino col Preposito Ge-
nerale, il grande filosofo collocava il Vicarius caritatis spiritualis ed il Vi-
carius caritatis temporalis"
Vero si è che nelle regole del Rosmini i fini dell'istituto non si
ponevano, per così dire, su un piano d'indipendenza, bensì d'esplicita
subordinazione o, meglio, di mutua relazione, in quanto in propria per-
fectione exercitium caritatis in prossimum etiam contineatur; 53 ma nelle
succitate costituzioni - e pure nei manuali ad uso delle congregazioni le
cui regole Don Bosco affermò di aver consultato - il fine generale di ten-
dere alla perfezione ed il fine specifico dell'istituto erano distintamente
formulati. Due soli esempi: Il loro fine primario si è di attendere seria-
mente alla salute e santificazione di se stessi per via dell'imitazione la
più attenta di Gesù Cristo [ ... ] Il fine secondario poi si è di attendere con
49 Regole ovvero Costituzioni..., pp. 10-11.
so Constitutiones congregationis ..., pp. 14-15.
51 Lettere Apostoliche..., p. 16.
52 Ib, p. 62.
53 La nota all'articolo 5 delle Costituzioni dell'Istituto della Carità (Stresa, Li-
braria editoriale sodalitas 1974, p. 34) precisava ulteriormente il pensiero del Rosmi-
ni circa l'interdipendenza dei fini del suo istituto: «Sanctificatio sui, finis itidem
ac medium esse debet sanctificationis aliorum. Nam caritatis opera eatenus suscipiun-
tur, quatenus id pIacere Deo compertum habemus: quod autem Deo pIacet sanctifi-
catio nostra est [ ... ] », La stessa posizione, in quegli anni, era assunta da D.M.
BOUIX iTractatus de [ure regularium ubi et de religiosis [amiliis. quae vota so-
lemnia, vel etiam simplicia perpetua non habent. Parisiis-Bruxelles 1867, 2a ed.).
Dopo aver sostenuto che lo scopo o fine proprio dello stato di perfezione era
la perfectio (p. 21) aggiungeva: «status perfectionis acquirendae [ ...] tendit ad per-
fectam Dei charitatem [ ...] Jam vero perfecta Dei charitas, nedum exc1udat chari-
tatem erga proximum, eam e contra exigit; nec potest stare Dei charitas absque
amore proximi» (p. 43).

2.9 Page 19

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Constitutiones Societatis 5. Francisci Salesii 359
tutto l'impegno alla salute e santificazione delle anime [ ... ]; 54 Ora du-
plice è il fine del nostro Istituto: il primo dei quali consiste nella propria
santificazione; il secondo nel procurare la salute degli altri. 55
Del resto la precisazione dei fini era richiesta dalle animadversiones
che in quegli anni venivano inviate alle varie congregazioni e che sovente
erano pubblicate in Analecta juris pontijicii."
Nel 1863 poi, l'anno stesso o l'anno immediatamente precedente il
rimaneggiamento di Don Bosco, il Methodus 57 rendeva di pubblico do-
minio la procedura d'approvazione. E fra le osservazioni date alle costi-
tuzioni di alcuni istituti, ma che avrebbero dovuto servire di norma per
tutti gli altri che intendevano sottoporre le loro all'approvazione della
S. Sede, si poteva leggere: «Finis instituti exprimendus videtur humilio-
ribus verbis, et mentio facienda erit de propria [ ... ] santificatione ».58
« I Santi Fondatori degli antichi ordini sebbene intendessero che i Reli-
giosi dovessero tendere alla perfezione, pure lo scopo di ciascuno per lo
più era determinato ad un oggetto speciale. Nel caso l'Istituto [ ... ] ha
per oggetto ogni sorta di buone opere."
Ciò detto, si comprende allora come Don Bosco, nell'immediatezza del-
l'invio del suo testo costituzionale alla Sacra Congregazione dei vescovi
e regolari, possa aver pensato di riformulare il suo primo fondamentale
articolo in modo tale che riuscisse loro più accettabile. Evidentemente
per Don Bosco la delimitazione del fine speciale, che spesso veniva ri-
chiesto alle congregazioni," era data dalla carità verso dei giovani spe-
54 Direttorio degli Oblati di Maria Vergine. Torino, tipo diretta da P. De Ago-
stini 1857, pp. 1-2.
55 Regola dei Novizi della Congregazione del 55. Redentore..., Roma, tipo della
S.c. de propaganda fide 1868, p. 5.
56 Cfr série IV, col. 2395. série V, col. 2069; série VI, col. 1863, 2068.
S7 Vedi nota 25.
58 Collectanea..., p. 778, III 2.
59 u; pp. 800-801, art. 2.
60 Dalle investigazioni di A. CARMINATI (I fini dello stato religioso e il ser-
vizio della Chiesa. Studio storico-giuridico su i rapporti fra il fine generale e il fine
speciale dello stato religioso. [= Dissertatio ad lauream in fac. canonici. Pont. Univo
GregorianaeJ Torino, tipo fratelli Scaravaglia 1964) si rileva come la S. Sede svol-
gesse un accuratissimo esame circa il problema dei fini di un istituto. L'autore di-
mostra pure che mentre per molte congregazioni i due fini si ponevano in coor-
dinazione, per altre invece venivano configurati in subordinazione, sia del fine spe-
ciale al fine generale, sia del fine generale al più perfetto conseguimento del fine
speciale. Nel 1901 le Normae secundum quas.: preciseranno: «Finis primarius et
generalis Instituti cuiuslibet, qui communis est omnibus Congregationibus votorum
simplicium, est sanctificatio membrorum suorum per observantiam trium eorumdem

2.10 Page 20

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360 Francesco Motto
cialmente se sono poveri. Un certo embrionale riscontro lo si poteva però
trovare nelle costituzioni dei Lazzaristi (Evangelizzare a) Poveri) special-
mente a quelli della Campagna) 61 e in quelle dei Redentoristi (specialmen-
te impiegandosi in predicare a) poveri la divina parola ).62
Quanto all' educazione del giovane clero è presumibile che Don Bo-
sco si sia ispirato all'osservazione di padre Durando," anche se qualche
perplessità pone la datazione della medesima.
Infine la conclusione dell'articolo conteneva espressioni non dissi-
mili da quelle annidate nelle costituzioni dei fratelli Cavanis, dei Lazzari-
sti e dei Rosminiani.
Articolo 2
L'attento esame dell'articolo porta a constatare analogie e rispon-
denze letterarie con le costituzioni dei Lazzaristi, degli Oblati di Maria
Vergine, dell'opera Cavanis e - quale probabile fonte comune - dei
Gesuiti.
L'articolo è rimasto praticamente immutato lungo le tappe redazio-
nali del documento, se si eccettuano i sempre possibili incidenti o va-
riazioni di trascrizione e di traduzione. Tali infatti, a nostro avviso, sono
da considerarsi le diverse « posizioni» assunte in esso dalle virtù interne
ed esterne e l'impiego del praeter da parte della commissione cardinalizia.
E' poi da notare come l'accenno all'acquisto della scienza potrebbe
anche essere dovuto alla riflessione personale di Don Bosco, il quale tro-
vava in tante costituzioni interi articoli sulla scienza che i soci dovevano
acquistare per essere in grado di raggiungere i fini propri della società.
Don Bosco stesso, alla vigilia dell'approvazione, su invito della commis-
sione cardinalizia, redigerà il capitolo sugli studi."
Articoli 3-6
Gli articoli 3, 4, 5, 6 presentano la lista delle «opere» della so-
cietà di S. Francesco di Sales: l'oratorio festivo, il pensionato per i gio-
votorum et propriarum Constitutionum. Finis secundarius et specialis, unicuique sci-
licet Instituto proprius, constituitur in illis peculiaribus caritatis operibus erga Deum
aut erga proximum, ad quae exercenda Institutum ipsum formatum est» (p. 13).
61 Regole ovvero Costituzioni..., p. 11, art. 2.
62 Costituzioni e Regole della Congregazione de' Sacerdoti del 55. Redentore...,
p.690.
63 Cast. SDB, p. 235, documento N. 9, II.
64 Ib., pp. 180-181.

3 Pages 21-30

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3.1 Page 21

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Constitutiones Societatis S. Francisci Salesii 361
vani artigiani, l'educazione delle vocazioni ecclesiastiche, l'istruzione reli-
giosa per mezzo della predicazione e della stampa.
Nel corso delle vicende dell'approvazione, i quattro articoli non han-
no subito variazioni tali da far supporre fonti diverse da quelle che
Don Bosco (o chi per lui) pare abbia utilizzato per la loro prima reda-
zione. La soppressione poi, in ciascuno di essi, delle allusioni storiche al-
l'oratorio di Valdocco, alle altre case salesiane dell'epoca, alle letture cat-
toliche ed alla biblioteca della gioventù - allusioni che risalivano alla
prima redazione o che erano state inserite nel testo man mano che veniva
elaborato sulla base dello sviluppo delle opere della società - è dovuta
agli interventi della Sacra Congregazione dei vescovi e regolari. 65
L'articolo 3, così come formulato sul più antico manoscritto, non
si ha motivo per escludere sia dovuto a Don Bosco stesso. Il che però
non significa che singole espressioni non possano provenire o comun-
que trovarsi nei regolamenti di Valdocco 60 e nel Regolamento della So-
cietà di Carità a pro dei giovani poveri ed abbandonati in Torino." che
di quelli era probabilmente stata una fonte.
Gli stessi regolamenti Don Bosco li ha certamente avuti presenti
nella redazione dell'articolo 4. L'evidente motivo di ordine esterno, l'ac-
cenno finale dell'articolo medesimo, le cospicue assonanze lessicali e con-
cettuali stanno a testimoniarlo .68
Quanto all'articolo 5, la mancanza d'un modello preciso da cui
Don Bosco possa avere trascritto intere espressioni pare documentata dal-
65 Ib., pp. 245-246, documento N. 18, 2.3.
65 ASC 026(1) Regolamento dell'Oratorio; ASC 026(24) Piano di Regolamento
per la casa annessa all'Oratorio di S. Francesco di Sales in Valdocco. Si veda pure
ASC 9.132 Rua scritti autografi.
67 Regolamento della Società di Carità a pro dei giovani poveri ed abban-
donati in Torino. Torino, Marietti 1850.
68 Conviene qui richiamare alla mente come l'istruzione e l'educazione «hon-
nète et chrétienne» dei fanciulli, specialmente figli d'artigiani e di poveri, in via
ordinaria poco istruiti, costituiva lo scopo per cui era sorto l'istituto dei Fratelli
delle Scuole cristiane, fondati da S. Giovanni Battista de La Salle ed approvati, con
le loro costituzioni, da papa Benedetto XIII nel 1725. Cfr. Règles et Constitutions
de l'Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes..., Versailles, de l'imprimerie de beau
jeune 1852, p. 2, art. 3-5. Pure i padri delle Scuole pie, gli Scolopi, avevano per
scopo primario l'insegnamento (gratuito), con particolare riguardo ai ragazzi poveri,
e l'integrale educazione cristiana per tutti. Cfr Constitutiones religionis Clericorum
Regularium Pauperum matris Dei Scbolarum Piarum ... Romae, typis Lini Contedini
MDCCCXXVI, pp. 17-18. Per quanto concerne l'istituto Cavanis, ne abbiamo accen-
nato alle pp. 353-354.

3.2 Page 22

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362 Francesco Motto
la presenza, in fase di stesura, di numerose correzioni. Un influsso in-
diretto o un incoraggiamento potrebbero averlo operato le varie congre-
gazioni che si interessavano del clero, quali i Lazzaristi che nelle loro
case erigevano seminari per gli esterni," gli Oblati di Maria Vergine che
davano ospitalità a sacerdoti dediti per qualche tempo allo studio, all'ag-
giornamento, agli esercizi spirituali," ed altri ancora." Don Bosco, con il
suo articolo, sembra nondimeno fare eco alla costernazione dei vescovi,
piuttosto inclini in quegli anni ad appartare i seminaristi dall' ambiente
anticlericale del tempo. L'articolo, notiamo, è anteriore di almeno qual-
che anno all'inserimento dell'« educazione del giovane clero» fra i fini
della società.
La ricerca delle fonti letterarie dell'articolo 6 ha approdato a risul-
tati piuttosto esigui e poco sicuri. Incliniamo a credere che esso, quale
apparve nella prima redazione, sia di fattura di Don Bosco (o di chi per
lui). Il confronto però con le costituzioni che Don Bosco compulsava por-
ta a presumere che da esse Don Bosco abbia desunto vari elementi ca-
ratteristici, pur senza direttamente ricopiare intere espressioni.
Cap. II: HUJus SOCIETATIS FORMA
Dalla prima trascrizione calligrafica di Don Rua al testo approvato
quale è uscito dalle mani della commissione romana nel 1874, il capi-
tolo forma della società ha subito notevolissimi cambiamenti.
Il più evidente di questi è stata la drastica riduzione dei suoi arti-
coli, che da quattordici sono diventati otto. Semplice il motivo: nel 1858,
nel medesimo capitolo si raggruppavano articoli di contenuto eterogeneo,
69 « [ ...] diriger i Seminarij eretti nelle nostre Case per gli esterni, e insegnar
in essi; dare gli esercizij spirituali, convocar appresso noi conferenze d'Ecclesiastici
Esterni, e dirigerle [ ...]: Regole ovvero Costituzioni ..., p. 12.
70 «Si propone la Congregazione di concorrere a formare de' buoni Parrochi,
ed Operai nella vigna del Signore, giacché ora più che mai vedesi avverato il detto
del Salvatore = Messis multa) operarii autem pauci = Pertanto accettano in essa
dei Convittori, quegli Ecclesiastici vale a dire, che bramano di ritirarsi a fare i loro
Esercizii o per aver comodo di comporsene una muta, o per attendere allo studio
della morale, o per abilitarsi alle parrocchie [ ...] »: Costituzioni e Regole..., pp. 9-10.
71 Ad es. i Maristi «Clericorum in majoribus seminariis institutio est opus
praestantissimum sane et difficillimum; ideo nonnisi caute et prudentissime hoc tam
grave onus aggredi debet Societas, servatis aliunde servandis »: Constitutiones Pre-
sbyterorum..., p. 5, art. II 6.

3.3 Page 23

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Constitutiones Societatis S. Francisci Salesii 363
che in seguito, man mano che la congregazione assumeva il suo volto de-
finitivo, ed i capitoli costituzionali si strutturavano organicamente, han-
no trovato migliore e più adeguata collocazione nei capitoli sul voto di
povertà e d'obbedienza, sull'accettazione e formazione dei soci, sulla fon-
dazione di nuove case. Comunque dei quattordici articoli che formavano
il capitolo nella redazione più antica conservataci, ben tredici hanno la
loro fonte diretta ed esplicita nelle costituzioni dell'istituto Cavanis," che
Don Bosco ha adattato o semplicemente tradotto.
Ma passiamo ora in rassegna gli otto articoli di nostro interesse,
quali furono approvati dalla S. Sede.
Articolo 1
L'articolo 1 non è altro che la traduzione in lingua latina della re-
dazione italiana inviata da Don Bosco a Roma nel 1864.
La prima parte è decisamente modellata sul corrispondente articolo
delle costituzioni dei fratelli Cavanis, articolo del quale Don Bosco già
aveva utilizzato nell'articolo 1 del capitolo precedente la frase d'apertura.
L'espressione centrale egli l'aveva già scritta due anni prima nella
sua Vita di San Pietro." La citazione degli Atti degli apostoli si tro-
vava però in molte costituzioni dell'epoca," così come l'amare ed il ser-
vire Iddio costituiva la comune finalità degli istituti religiosi, specialmen-
te sorti dopo la Compagnia di Gesù."
La frase conclusiva, in cui si specificava in che cosa consisteva per
il salesiano l'amore ed il servizio di Dio, pare invece priva di precise
72 F. DEsRAMAuT, Les constitutions..., p. 57.
73 G. Bosco, Vita di San Pietro principe degli apostoli) primo papa dopo
Gesù Cristo. Torino, tipo di G.B. Paravia e comp. 1856. L'espressione «cuor solo
ed anima sola» però negli scritti di Don Bosco risaliva al 1845. Si veda Storia
Ecclesiastica ad uso delle scuole utile per ogni ceto di persone ... compilata dal Sac.
B. G. Torino, tipo Speirani e Ferrera 1845, p. 34.
74 Cfr ad es. Constitutiones Congregationis..., p. 34 art. 19; Costituzioni dei
fratelli Ospedalieri sotto il titolo dell'Immacolata Concezione del terzo ordine di
S. Francesco d'Assisi. Roma, tipo di Giuseppe Gentili 1875, p. 27 art. IX. La co-
munità apostolica di Gerusalemme come fonte di ispirazione e modello di comunità
religiosa ha origini antichissime, risalendo ai pacomiami ed a S. Basilio. S. Agostino
poi aveva fatto del cor unum anima una il centro della vita religiosa. Cfr J. M. Lo-
ZANO, L'obbedienza: problemi dottrinali e tentativi di soluzione, in AA.VV., Autori-
tà ed obbedienza. Milano, editrice Ancora, 1978, p. 183.
7S Vedi RSS, Anno II, N. 1, p. 30.

3.4 Page 24

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364 Francesco Motto
fonti letterarie, in ragione del continuo rimaneggiamento da parte di
Don Bosco e della terminologia alquanto usuale nei suoi scritti e nei suoi
discorsi. L'« esatto adempimento dei doveri del buon cristiano» - tanto
per limitarci ad un esempio - ritornerà, per mano di Don Bosco, nel-
l'articolo 1 del cap. pratiche di pietà.
Articoli 2-4
Gli articoli sulla proprietà dei patrimoni e benefici semplici (art. 2),
sull' amministrazione di essi (art. 3) e sulla comunione dei beni » (art. 4)
si fondano senza dubbio sul primo, lungo paragrafo dell'articolo 3, cap. I,
delle costituzioni dei fratelli Cavanis.
Nessuna ulteriore fonte pare abbia sensibilmente influito su quello
che sarà l'assetto finale degli articoli. Per quanto possiamo giudicare, le
variazioni succedutesi, più che altro, sono state delle precisazioni e delle
messe a punto di asserti o termini generici e incerti. In sintonia col det-
tato del nuovo articolo 1 del cap. voto di povertà, mons. Vitelleschi so-
stituì il « retinebunt » con « retinere poterunt » al momento dell' appro-
vazione delle costituzioni.
Articolo 5
L'articolo sulla dispensa dei voti e sul licenziamento dalla società è
frutto d'una contaminatio fra un'espressione superstite del testo più an-
tico, ispirato ad un articolo delle costituzioni dell'Opera Cavanis, ed
un'altra suggerita da un rilievo circa gli Statuti della Congregazione dei
Fratelli della Sacra Famiglia 76 e dalla Declaratio S.C. super statu Regu-
larium diei 12 Iunii 1858 circa Litteras « Neminem latet ».77
76 Collectanea..., p. 804.
77 Ib., p. 856. In essa vi si leggeva: «Eorumdem votorum simplicium di-
spensatio reservata est Romano Pontifici, cui professi gravibus urgentibus causis
preces porrigere poterunt [ ...] Verum eadem simplicia vota solvi etiam possunt ex
parte Ordinis in actu dimissionis Professorum, ita ut data dimissione professi ab
omni dictorum votorum vinculo et obligatione eo ipso liberi fiant [ ...] Facultas au-
tem dimittendi professos votorum simplicium, de quibus agitur, spectat ad Magi-
strum Generalem Ordinis cum suo generali Consilio [ ...] ». Le vicende redazionali
dell'articolo sulla dispensa dai voti meriterebbero una particolare trattazione, in
quanto sintomatiche ed illuminanti del tipico modo con cui Don Bosco ha agito
nel corso delle trattative con le autorità romane. Ma ciò esulerebbe dallo scopo
della nostra ricerca.

3.5 Page 25

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Constitutiones Societatis S. Francisci Salesii 365
Articoli 6-8
L'articolo 6 sulla perseveranza nella vocazione, ed il 7 sulla situa-
zione finanziaria di chi usciva di congregazione, nella prima trascrizione
di Don Rua erano uniti assieme in un unico articolo, modellato sulla
detta fonte delle costituzioni delle scuole di Carità.
Verso il 1860 Don Bosco lo suddivise in due: il 6, che completò
con una citazione del vangelo di Luca tratta da un articolo del suo mo-
dello," ma pure diffusa in tante altre costituzioni; 79 il 7 che, già note-
volmente diverso rispetto alla fonte, subì ulteriori trasformazioni. Nella
redazione approvata, l'articolo 7 pare dovuto più ad una non indiffe-
rente maturazione e sviluppo logico dell'opzione fondamentale di Don Bo-
sco (== la conservazione della proprietà) che ad una perentoria dipen-
denza da precise fonti letterarie. Non si possono ovviamente escludere
analogie e somiglianze con la nutrita schiera di altri testi costituzionali."
Quanto all'articolo 8, apparso per la prima volta sul foglietto inse-
rito nel testo a stampa del 1867, non si hanno tracce di articoli « corri-
spondenti» in altre costituzioni. Comunque, il redattore, Don Rua, non
ha fatto che sancire una conseguenza del principio della povertà, secondo
il quale il religioso restava in possesso dei propri beni, di cui logica-
mente poteva disporre, nelle forme e nei modi previsti dalle costitu-
zioni stesse."
Cap. III: DE VOTO OBEDIENTIAE
Il capitolo sul voto d'obbedienza, originariamente, era composto di
nove articoli. Verso il 1860 Don Bosco lo ridusse ad otto, riunendo gli
articoli 4 e 5. Pochi anni dopo, lo diminuì ancora di un'unità mediante
lo spostamento, nel cap. «governo interno della società» dell'ultimo ar-
ticolo: quello che dava al superiore il diritto di controllare la corrispon-
denza dei confratelli. La commissione dei cardinali infine, nel 1874, eli-
78 Constitutiones Congregationis , p. 35, art. 3.
79 Constitutiones Presbyterorum , pp. 193-194; Constitutiones Clericorum Re-
gularium S. Pauli decollati. Neapoli, ex tipo Paschalis Tizzano 1829, p. 37; Consti-
tutiones Religionis Clericorum ..., p. 45; Costituzioni dei Fratelli Ospedalieri ..., p. 19;
vedi pure Opuscoli relativi allo stato religioso, in Opere ascetiche..., p. 398.
so Vedi ad es., Constitutiones Presbyterorum...} p. 72, art. III 176; Lettere
Apostoliche..., p. 68, 70, art. LXII.
si Cfr più avanti il capitolo sul voto di povertà.

3.6 Page 26

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366 Francesco Motto
rnmo gli articoli 2 e 3, per cui il testo approvato risultò composto di
soli 5 articoli.
Dei nove originari, ben sette si ha motivo di pensare che sono stati
compilati avendo sott'occhio le costituzioni dei fratelli Cavanis, le quali,
invero, contenevano articoli quasi identici a quelli degli Scolopi." Un'altra
fonte utilizzata nel corso dellielaborazione del testo è stata quella delle
costituzioni dei Maristi, il cui articolo sul rendiconto venne a sostituire
quello precedentemente redatto e corretto da Don Bosco o da chi per lui.
L'indicazione precisa delle singole fonti degli articoli sull'obbedienza,
in rapporto alla redazione interlocutoria Do, è già stata data nel numero
precedente della rivista." La completiamo ora a riguardo del testo uffi-
ciale approvato dalla S. Sede.
L'articolo 1 rieccheggia il modello dei fratelli Cavanis per quanto
concerne il paragrafo centrale; 84 invece l'allusione biblica iniziale e la con-
clusione dell'articolo si può presumere siano di fattura di Don Bosco.
Facilmente identificabile la fon te dell'articolo 2: si tratta della sud-
detta fonte (art. 2 cap. voto di obbedienza), la quale, a sua volta, ripren-
deva il ben più antico articolo delle regole della Compagnia di Gesù."
L'aggiunta finale, autografa di Don Bosco, che si legge già sul ms G, ri-
specchia le costituzioni dei Lazzaristi e dell'istituto Cavanis, ma segue
pure fedelmente l'insegnamento di molti autori e maestri di vita spiri-
tuale." La soppressione del riferimento diretto al Superiore, avvenuta
sul testo a stampa M, pare possa essere stata comandata dalla volontà di
evitare il rischio di conferire al superiore il privilegio dell'infallibilità,
senza con ciò rinunciare ad inculcare al religioso l'obbligo di riconoscere
la volontà di Dio nell'azione comandata dal superiore."
Per l'articolo 3 due furono i modelli di Don Bosco: le costituzioni
dei Lazzaristi e dell'opera Cavanis. In entrambi si ritrovava la famosa
espressione di S. Francesco di Sales: «nulla chiedere, nulla rifiutare ».88
&2 Vedi nota 68.
83 RSS, Anno II, N. 1, pp. 9-23.
84 Ma l'espressione giovannea è comune in molti manuali d'ascetica del tempo.
'85 Regole della Compagnia di Gesù..., p. 16, art. 31.
86 S. Benedetto, S. Bernardo, S. Ignazio, S. Alfonso, il Rodriguez più volte, nei
loro scritti, avevano presentato il superiore come interprete della volontà di Dio, co-
me colui che ne teneva le veci e l'autorità.
87 Cfr D.M. Bourx, Tractatus de [ure regularium..., tomus secundus ..., pp.
540-542.
88 Oeuvres de Saint François de Sales, Tome sixième, Les vrays entretlens spi-
rituels. Annecy, imprimerie J. Niérat MDCCCXCV, pp. 384, 427.

3.7 Page 27

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Constitutiones Societatis S. Francisci Salesii 367
La variante finale, molto significativa, non è da escludersi sia propria
di Don Bosco.
L'articolo 4, inizialmente desunto dalle costituzioni dell'istituto Ca-
vanis," più volte ritoccato nel corso delle vicende dell'approvazione, an-
che per l'esplicita richiesta di mons. Riccardi 90 e della Sacra Congrega-
zione nettamente contrari al rendiconto di coscienza obbligatorio,91 ripro-
duce la formula in uso fra i Maristi." L'espressione iniziale sembra origi-
naria di Don Bosco; pare però possibile e plausibile un'ispirazione, al-
meno germinale, ai testi costituzionali modello.
Nell'articolo 5 non è difficile individuare più d'una referenza con
il correlativo articolo delle costituzioni delle scuole di Carità. L'accetta-
zione di tale influsso non impedì però a Don Bosco d'introdurre una
diversa motivazione teologica che caratterizzasse la conclusione del suo
articolo rispetto alla fonte. Il processo di maturazione dell'articolo si
concluse infine, sulla base d'una più attenta teologia della virtù dell'ob-
bedienza, con l'aggiunta, da parte della commissione dei cardinali, del-
l'espressione « ne virtutis merito privetur ».
Cap. IV: DE VOTO PAUPERTATIS
Dei sette articoli del capitolo sul voto di povertà, approvati dalla
commissione cardinalizia nel 1874, solamente gli ultimi tre erano appar-
tenuti al corpus costituzionale redatto da Don Bosco. I primi quattro in-
fatti, imposti al momento dell'approvazione dalla Sacra Congregazione,
furono letteralmente trascritti dalle costituzioni dei Maristi." Ma vedia-
mo nell'ordine i due gruppi di articoli.
Articoli 1-4
Avuto in mano il testo P delle costituzioni salesiane, la comrrussione
dei cardinali di propria autorità cassò gli articoli 2 e 3 del capitolo Forma
&9 Ma queste, a loro volta, si ispiravano alle Regole della Compagnia di Gesù...,
p. 17, art. 32. Il Rodriguez poi (Esercizio di perfezione..., pp. 243-338) dedicava
I'intero trattato VII al rendiconto nella vita religiosa.
90 Cost. SDB, p. 237, documento N. lO.
91 Ib., p. 244, documento N. 17, 7. Circa la giurisprudenza romana contraria
al rendiconto di coscienza al superiore, si vedano le numerosissime animadversiones
pubblicate nella Collectanea ..., pp. 779-795 passim.
92 Constitutiones Presbyterorum..., p. 87, art. III 207.
93 Ib., pp. 56-57, art. III 131-135.

3.8 Page 28

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368 Francesco Motto
(compilati sulla falsariga delle costituzioni dell'istituto Cavanis) e li so-
stituì con gli articoli 1, 2, 3, 4 del capitolo voto di povertà, tratti dalle
costituzioni dei Maristi approvate l'anno precedente. Dell'articolo 1 del
cap. povertà redatto, e più volte corretto, da Don Bosco e da altri, la
commissione conservò al proprio posto solo il primo paragrafo; quanto
invece si riferiva al distacco dalle cose terrene venne confinato in un ar-
ticolo a se stante al termine del capitolo. Qui si impone, crediamo,
qualche precisazione, pur nel rispetto delle finalità della presente ricerca.
La questione del voto di povertà, che si trascinava irrisolta da più
d'un secolo, aveva individuato nel 1839 una via di soluzione nelle Let-
tere Apostoliche con cui la S. Sede aveva approvato la regola dell'isti-
tuto della Carità." Le Declarationes pontificie del 1858, che fecero se-
94 Per le rilevanti analogie esistenti fra Don Bosco e l'abate Rosmini quanto
alla concezione del voto di povertà, alla natura d'una congregazione religiosa del
loro tempo, ed all'attenzione circa la situazione politico-sociale dell'epoca, ci sia con-
sentita una nota a riguardo delle difficoltà incontrate dal Rosmini al momento del-
l'approvazione del suo istituto. Il Rosmini, per salvare l'istituto della Carità da
eventuali soppressioni ad opera di governi, non volle mai che esso avesse un qual-
siasi riconoscimento civile. L'istituto, come tale, non doveva possedere nulla. I Ro-
sminiani costituivano una libera associazione di semplici cittadini che mantenevano,
davanti allo stato, i loro diritti, compreso quello di possedere. Appellandosi al mo-
dello degli Scolastici dei Gesuiti, il Rosmini sosteneva che la conservazione del di-
ritto di proprietà puramente esterno o legale (proprietà relativa) nè contrastava col
decreto del concilio di Trento «bona immobilia vel mobilia tamquam propria pos-
sidere vel tenere », poteva nuocere alla perfezione della vita religiosa, perché
tale forma di proprietà non veniva ammessa in quanto fine a se stessa, ma in quanto
più confacente, nelle circostanze di allora, alla maggior gloria di Dio. Invece l'even-
tuale rinuncia a tale diritto avrebbe sottomesso automaticamente lo stato religioso
alla giurisprudenza delle autorità civili. E concludeva le sue riflessioni, esposte in
vari documenti, affermando che il modo da lui prospettato d'intendere e praticare
la vita religiosa era utile e necessario non solo per il suo istituto ma per tutti gli
altri. Nè utile necessario invece, anzi incompatibile con i principi evangelici e
contrario alle istituzioni canoniche lo ritenevano i suoi interlocutori. Per primo il
card. Castracane che, a nome della Sacra Congregazione competente, respinse «arti-
coli i quali per essere temperamento di prudenza umana, non possono far parte
di un Istituto Religioso, alle Costituzioni del quale vuoI presiedere senza dubbio
la prudenza, ma quella prudenza che più confida e spera del divino ajuto, che delle
proprie previdenze ». E poi il gesuita Zecchinelli, il quale, anatomizzando ogni pro-
posizione della Expositio del Rosmini gli contestò praticamente ogni affermazione.
Solo l'esplicito appoggio del nuovo consultore, il conventuale padre Turco (che di-
chiarò che il voto di povertà prospettato dal Rosmini non era in opposizione
col vangelo, con la dottrina della chiesa, che il dominio esterno e civile che i
soggetti ritenevano sui beni non nuoceva allo spogliamento più rigoroso davanti a
Dio ed alla chiesa, che nelle regole non trovava alcuna disposizione nè alcuna espres-

3.9 Page 29

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Constitutiones Societatis S. Francisci Salesii 369
guito al decreto super statu regularium dell'anno precedente." resero pra-
ticamente normativo il principio che il voto di povertà non toglieva la
capacità di ritenere il dominio radicale dei beni. Nelle singole costitu-
zioni pertanto si trattava solo di determinare meglio il voto di povertà
in rapporto all'uso ed usufrutto di ciò di cui si conservava la proprietà."
Con la formula latina approvata ad experimentum per i Maristi nel 1860 97
ed in sede definitiva nel 1873, la vicenda che aveva sollevato tante di-
scussioni si potè dire conclusa.
Don Bosco, in verità, fin dalla prima redazione del suo testo co-
costituzionale, si era inserito, per quanto concerneva il voto di po-
vertà, nella tradizione canonica dell'epoca. L'unica differenza era consi-
stita nell'ancorare la questione della povertà religiosa alla legislazione ci-
vile. La formula «Ognuno nell'entrare in congregazione non perderà il
diritto civile» 98 (così come analoghi riferimenti di altre congregazioni
aUe « leggi») 99 fu soppressa, nonostante la sua supplica.l'"
Articoli 5-7
Che Don Bosco abbia consultato le costituzioni dell'istituto Cavanis
per gli articoli 5, 6, 7, è fuor di dubbio. Il parallelismo è evidente, an-
che se frammenti tematici e pure letterari si possono trovare altrove,
come ad es. nelle regole della Compagnia di Gesù 101 e nelle opere del
Rodriguez 102 o di S. Alfonso .103
sione che non fosse esattamente conforme allo stato religioso) fece sì che la S. Sede
approvasse l'istituto e la sua regola. Tutta l'interessante documentazione della vicen-
da è stata recentemente pubblicata negli Atti di approvazione dell'Istituto della Ca-
rità 1837-1838. VoI. lO parte 1: Studi storico-ascetici; parte 2: Studio strutturale,
a cura del gruppo di Torino per lo studio delle Costituzioni. 1982-1983.
95 Collectanea , p. 856, IX.
96 Collectanea , pp. 777-807 passim; Analecta juris pontificii, série III, col.
1233; série IV, col. 1892 ecc.
97 Collectanea..., p. 806. Il testo in lingua francese, nelle Constitutions des
Soeurs de la Présentation de Notre Dame à Castres, si trova immediatamente dopo
(pp. 806-807).
98 Costo SDB, p. 82.
99 Analecta juris pontificii, série V, col. 510: «Nulla mentio facienda erit de
legibus civilibus ».
100 Costo SDB, p. 246, documento N. 18, 5.
101 Regole della Compagnia di Gesù...} p. 69, art. 29; vedi inoltre Costituzio-
ni e Regole..., p. 24-25, art. 3; Constitutiones Presbyterorum ..., p. 15, art. VI 30;
Costituzioni dei Fratelli Ospedalieri..., p. 23, art. L
102 Esercizio di perfezione..., pp. 268-388 passim.
103 La vera sposa di Gesù Cristo ..., pp. 126-140 passim.

3.10 Page 30

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370 Francesco Motto
I tre articoli, nella formulazione approvata, sono il punto d'arrivo
di modifiche parziali introdotte da Don Bosco già inizialmente rispetto
al modello che aveva sott'occhio e susseguitesi poi lungo il processo di
gestazione del testo costituzionale.
Cap. V: DE VOTO CASTITATIS
I sei articoli sul voto di castità, così come Don Rua li ha traman-
dati sul manoscritto più antico pervenutoci, sono passati quasi indenni
fra le maglie della «censura» dei vari revisori ecclesiastici. Le modifi-
che apportate lungo le fasi redazionali cui l'intero testo delle costituzioni
è stato sottoposto non ha sostanzialmente alterato il dettato dei singoli
articoli sulla castità.
Ciò nonostante difficilissimo è precisarne la fonte. quella dichia-
rata da Don Bosco 104 nè quelle utilizzate da lui per altri articoli pos-
sono vantare un primato.
D'altra parte occorre riflettere sul fatto che tutte le congregazioni
moderne avevano redatto articoli sulla castità quanto mai simili, per lo
più ispirate agli analoghi capitoli delle già citate opere del Rodriguez e
di S. Alfonso. Ricordiamo alcuni di questi istituti.
La Compagnia di Gesù, pur dedicando solo due articoli alla castità
nel Sommario delle costiiuzionii" era poi minuziosissima nelle Regole
della Modestia. 106 Le costituzioni degli Scolopi presentavano un capitolo
sulla castità suddiviso in 5 articoli 107 ed un altro di 17 articoli sui mezzi
per conservarla.l" I Barnabiti parlavano di virtù che rendeva simili agli
angeli, di massima diligenza nel controllo dei propri sensi, di fuga dalle
conversazioni con donne, di uscite dalla casa religiosa sempre accompa-
gnati.!" I Fratelli delle Scuole cristiane dovevano osservare minutissime
prescrizioni: lO articoli erano espressamente dedicati al voto di castità/Io
il primo dei quali escludeva dall'istituto coloro « en qui ilait paru ou en
qui il paraisse quelque chose d'extérieur contre la pureté. altri 40 arti-
104 Vedi nota 7.
105 Regole della Compagnia di Gesù ..., pp. 14-15, artt. 28-29.
106 Ib., pp. 39-41, artt. 1-13.
107 Constitutiones Religionis Clericorum ..., pp. 82-83.
108 Ib., pp. 84-86.
109 Constitutiones Clericorum ..., pp. 37-38.
110 Règles et Constitutions..., pp. 50-52.

4 Pages 31-40

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4.1 Page 31

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Constitutiones Societatis S. Francisci Salesii 371
coli suggerivano la maniera con cui i Fratelli avrebbero dovuto compor-
tarsi nelle scuole a riguardo dei loro allievi.!" dei confratelli e delle per-
sone esterne; 112 infine 13 articoli vertevano sul comportamento da assu-
mere con le persone esterne in genere.!"
Il testo costituzionale dei Maristi contemplava solo quattro articoli
sul voto di castità, ma questi erano piuttosto lunghi. L'« angelica virtus »
si doveva conservare «quanta cum diligentia » mediante la mortificazio-
ne corporale, la fuga dall'ozio e dalle minime occasioni, la custodia dei
sensi, le devozioni alla Madonna e la frequenza ai sacramenti, Motivi di
vera necessità ed utilità si chiedevano per conversare con donne (e sem-
pre alla presenza d'un confratello). Cautele si dovevano pure mettere in
atto per la confessione di queste, sia in chiesa che soprattutto, in caso
di malattia, fuori della chiesa.!"
Il Rosmini nella sua regola aveva inserito un solo articolo sulla ca-
stità 115 ed altrettanto discreto era stato nelle costituzioni: tre semplici ar-
ticoli, corredati da una nota sulla prudenza nel tratto e nella confessio-
ne di donne/lo ed un quarto a proposito dei novizi.!"
Considerando però attentamente i testi, sia quanto al contenuto che
alla loro formulazione letteraria, ci sembra di poter dire che Don Bosco,
particolarmente in questo capitolo, più che a norme giuridiche e ad
espressioni usate in regole d'altri istituti, si sia lasciato guidare dalla
sua esperienza di attento educatore e dagli scritti da lui editi prece-
dentemente. Se è vero che il tema della purezza (o castità, o purità o
bella virtù) era particolarmente sentito da Don Bosco - e le sue insi-
stenze ed esortazioni ai giovani sono disseminate nei discorsi, nelle pre-
diche, nelle buone notti, negli scritti - è altrettanto vero che ai suoi re-
ligiosi Don Bosco rivolgeva in fatto di castità gli stessi consigli ascetici,
suggeriva gli stessi semplici mezzi di prevenzione dal male, sebbene in
termini più espliciti, concreti ed adeguati al loro ruolo d'educatori.
Nei sei articoli sulla castità, vi sono pertanto espressioni che riec-
cheggiano in modo chiaro ed inequivocabile sia testi costituzionali altrui
111 Ib., pp. 16-19, cap. VII.
112 Ib., pp. 22-26, cap. IX.
113 Ib., pp. 35-37, cap. XIV.
114 Constitutiones Presbyterorum..., pp. 50-52, artt. 119-122.
115 Lettere Apostoliche..., p. 36, art. XXIX.
116 Costituzioni dell'Istituto della Carità..., p. 429, cap. III, artt. 518-520.
117 Ib., p. 187, cap. II, art. 190

4.2 Page 32

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372 Francesco Motto
o letteratura ascetica del tempo, sia personali preoccupazioni di Don Bo-
sco per salvaguardare la virtù dei confratelli e le istanze educative della
congregazione da lui fondata.!"
TESTI E FONTI
A questo punto non rimane che presentare i singoli articoli, di cui
ci siamo fin qui occupati, con le rispettive fonti.
Nel predisporre l'apparato di queste, abbiamo dovuto tener presente
un fatto particolare. Don Bosco e gli altri compilatori del testo costitu-
zionale della società di S. Francesco di Sales, nella maggior parte dei
casi, si sono giovati di fonti non direttamente per la redazione degli
articoli quali furono poi approvati nel 1874, bensì per quelle redazioni,
si direbbe, interlocutorie, che erano state precedentemente stese, per lo
più in lingua italiana.
Per tal motivo, all'indicazione delle fonti, si è ritenuto utile pre-
mettere un vedi con la trascrizione dell'intero articolo (o d'una parte di
esso) per la cui diretta compilazione la fonte era stata utilizzata.
Inoltre si è spesso collocato nell'apparato l'abbreviazione Introd per
richiamare che nell'introduzione sono stati esposti ragguagli d'una certa
ampiezza o altre pur sintetiche considerazioni che difficilmente avreb-
bero potuto trovare posto all'interno dell'apparato delle fonti.
Sempre nell'introduzione è stata data la completa indicazione biblio-
grafica delle fonti, che invece in apparato sono state o abbreviate oppure
contrassegnate con le seguenti sigle:
118 Data perciò la situazione, il nostro apparto CrItICO si limiterà ad indicare
qualcuna delle innumerevoli possibili fonti. Ecco comunque un breve elenco di scritti
di Don Bosco che dedicavano qualche pagina al medesimo argomento: Il giovane
provveduto per la pratica dei suoi doveri... Torino, tipo Paravia e comp. MDCCCXLII;
Il cristiano guidato alla virtù ed alla civiltà secondo lo spirito di san Vincenzo de}
Paoli... Torino, tipo Paravia e comp. 1848; Porta teco ovvero avvisi importanti
intorno ai doveri del cristiano ... Torino, tipo Paravia e comp. 1858; Il mese di mag-
gio consacrato a Maria 55. Immacolata ... Torino, tipo Paravia e comp. 1858. Il pen-
siero di Don Bosco circa la «purezza» per i giovani e la «castità» per i salesiani
è ampiamente illustrato da P. STELLA, Don Bosco nella storia della religiosità cat-
tolica, val. II, pp. 240-274, 407-412. A quest'opera ed all'Indice analitico delle Me-
morie Biografiche... (voci castità) modestia} moralità} purità ecc.) rimandiamo per la
ricerca di ulteriori testimonianze.

4.3 Page 33

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Constitutiones Societatis S. Francisci Salesii 373
Costo SDB: Costituzioni della società di S. Francesco di Sales...
Costo CSC: Constitutiones Sacerdotum Soecularium Scholarum Charitatis...
(opera Cavanis)
Costo CM: Regole ovvero Costituzioni comuni della Congregazione del-
la Missione ... (Lazzaristi)
Costo OMV: Costituzioni e Regole della Congregazione degli Oblati di
Maria V....
Costo CSSR: Costituzioni e Regole della Congregazione de' Sacerdoti sot-
to il titolo del SS. Redentore ...
Costo SM: Constitutiones Presbyterorum Societatis Mariae ... (Maristi)
Regole SI: Regole della Compagnia di Gesù ...
Regula TC: Regula Instituti Caritatis, in «Lettere Apostoliche ... » (Ro-
sminiani)

4.4 Page 34

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374 Francesco JÌ;Iotto
I
SALESIANAE SOCIETATIS FINIS
1. Huc spectat Salesianae Congregationis finis, ut socii simul ad perfectio-
nem christianam nitentes, quaeque charitatis opera tum spiritualia, tum cor-
5 poralia erga adolescentes, praesertim si pauperiores sint, exerceant, et in ipsam
juniorum clericorum educationem incumbant. Haec autem Societas constat ex
Presbyteris, clericis atque laicis.
2. Jesus Christus coepit facere et docere, ita etiam socii, praeter inter-
nas virtutes incipient externarum virtutum exercitio, et scientiarum studio se
10 ipsos perficere; deinde aliis juvandis strenuam operam dabunt.
3. Primum charitatis exercitium in hoc versabitur, ut pauperiores ac de-
relicti adolescentuli excipiantur, et sanctam Catholicam Religionem doceantur,
praesertim vero diebus festis.
3-7 Huc ... laicis vedi Cast. SDB Gb 1 p. 72 Lo scopo di questa società si è la per-
fezione cristiana de' suoi membri, ogni opera di carità spirituale e corporale verso
de' giovani specialmente se sono poveri, ed anche la educazione del giovane clero.
Essa poi si compone di ecclesiastici, di chierici e di Laici. Cfr. Introd. pp. 357-360
5-6 ipsarn juniorum clericorum educationem cfr. Osservazione del Sac. Durando Cast.
SDB p. 235 l'istruzione del giovane clero 6-7 Haec .. , laicis cfr. Consto CSC cap. I
art. 1 p. 16 Haec Congregatio Scholarum Charitatis est societas Presbyterorum et
Clericorum Soecularium una cum Laicis fratribus inservientibus [ ...] cfr. Cast. CM
cap. I art. 2 p. 11 Questa Congregazione è composta d'Ecclesiastici, e di Laici cfr.
Regula IC p. 80 [ ...] quoscumque Clericos, Sacerdotes, atque etiam laicos [ ...]
8-10 J esus ... dabunt vedi Cast. SDB Ar 2 p. 72 Gesù Cristo cominciò fare ed inse-
gnare, cosi i congregati comincìeranno a perfezionare se stessi colla pratica delle
interne ed esterne virtù e coll'acquisto della scienza, di poi si adopreranno a bene-
fizio del prossimo cfr. Cast. CM cap. I art. 1 pp. 9-11 Gesù Cristo nostro Signore
essendo stato come afferma la Sacra Scrittura, mandato al mondo per salvare il genere
umano, cominciò prima a fare, e poi ad insegnare. Adempi il primo col praticare
perfettamente tutte le virtù, ed il secondo coll'evangelizzare a' Poveri, e col dar agli
Apostoli e a' Discepoli suoi la scienza necessaria per dirigere i Popoli [ ...] Aiutare
gli Ecclesiastici nell'acquisto delle Scienze, e delle Virtù necessarie allo stato loro
cfr. Regole SI Sommario art. 2 p. 4 Il fine di questa Compagnia è non solo attendere
alla propria perfezione e salute con la divina grazia, ma colla stessa impiegarsi con
ogni studio nella perfezione e salute de' prossimi cfr. Cast. OMV cap. I p. 5-6 [ ...]
affine di attendere seriamente prima di tutto alla propria salute, e santìfìcazione,
indi alla salute del prossimo [ ...] cfr. Cast. CSC Prooemium pp. 14-15 Ejus alumno-
rum itaque munus erit: 10 Propriae perfectioni studere, Christum Dominum imi-
tando, qui prius coepit facere, postea docuit. 20 Pueros et juvenes [ ...] gratis edu-
care [ ...] 30 Exercitia spiritualia [ ...] tradere [ ] 8 Jesus ... docere cfr. At 1,1
coepit Jesus facere et do cere 11-13 Primum festis vedi Cast. SDB Ar 3 p. 74
Il primo esercizio di carità sarà di raccogliere giovani poveri ed abbandonati per

4.5 Page 35

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Constitutiones Societatis S. Francisci Salesii 375
4. Cum autem contingat, ut adolescentuli inveniantur adeo derelicti, ut,
111S1 in aliquod hospitium recipiantur, quaecumque cura frustra iis omnino im- 15
pendatur; idcirco, majori qua licebit sollicitudine, domus aperientur, in quibus,
Divina opitulante Providentia, receptaculum, vietus et vestimentum iis submi-
nistrabuntur. Eodem vero tempore, quo fidei veritatibus instituentur, opera m
quoque alicui arti navabunt.
5. Quum vero gravissimis perieulis subjieiantur adolescentes, qui ecclesia- 20
stico ministerio initiari cupiunt, maximae curae huie Societati erit eos in pie-
istruirli nella santa cattolica religione, particolarmente ne' giorni festivi [ ...] 11 cha-
ritatis exercitium cfr. Rua scritti autografi esercizio pratico di carità cfr. Regula IC
II p. 14 exercitium caritatis
11-13 ut ... festis cfr. Regolamento dell'Oratorio
Lo scopo di quest'oratorio è di trattenere la gioventù ne' giorni festivi [ ...] L'istru-
zione morale e religiosa, l'insinuare le massime di nostra santa cattolica religione è
lo scopo primario [ ...] Quelli che sono più poveri, più abbandonati, e più ignoranti
sono di preferenza accolti e coltivati [ ...] 11-12 pauperiores ac derelicti adole-
scentuli cfr. Regolamento della Società di Carità a pro dei giovani poveri ed abbandonati
art. 1 p. 1 È istituita in Torino a pro dei giovani poveri ed abbandonati una Società
di Carità coll'annuenza del Governo di S.M.
14-19 Cum ... navabunt vedi Costo
SDB Ar 4 p. 74 Se ne incontrano poi di quelli che sono talmente abhandonati che
per loro riesce inutile ogni cura se non sono ricoverati; onde per quanto sarà possi-
bile [si] apriranno case di ricovero ove coi mezzi che la Divina Provvidenza porrà
fra le mani, sarà loro somministrato alloggio, vitto e vestito; mentre saranno istruiti
nelle verità della fede, saranno eziandio avviati a qualche arte o mestiere come
attualmente si fa nella casa annessa all'oratorio di s. Francesco di Sales in questa
città cfr. Piano di Regolamento per la casa annessa Fra i giovani che frequentano
gli Oratori della città se ne incontrano di quelli che trovansi in condizione tale da
render inutili tutti [i] mezzi spirituali se non si porge la mano nel temporale. S'in-
contrano talora giovani già alquanto inoltrati nell'età, orfani, o privi dell'assistenza
paterna sia chè i gentori non possono o non vogliono curarsene, senza professione,
senza istruzione. Costoro sono esposti a più gravi pericoli spirituali e corporali, si
può impedirne la rovina, se non si stende una mano benefica che li accolga, li avvii
al lavoro, all'ordine, alla Religione. La casa annessa all'oratorio di S. Francesco di
Sales ha per iscopo di dare ricetto ai giovani di tal condizione [ ...] cfr. Regolamento
della società di carità art. 2 p. 1 Questa Società ha per iscopo di soccorrere tanti
poveri giovani, che passeggiano vagabondi le vie, od ingombrano oziosi le piazze
della nostra città, orfani, od abbandonati, o malamente assistiti dai proprii parenti;
e di provveder loro sì per l'anima, che pel corpo, nel miglior modo che le sia pos-
sibile, secondo la cristiana carità ed i mezzi, dei quali potrà disporre; si propone
perciò, ed intende di ricoverare questi poveri giovani in apposita casa, di sommi-
nistrar loro per tutto quel tempo, in cui ne avranno bisogno, alloggio, vitto, vestito,
e cristiana educazione; ed intanto cercherà di allogarli presso qualche onesto pa-
drone in qualità d'apprendizzi o di garzoni, secondo la loro capacità nel lavoro, e
farà con quello per i medesimi quei patti e quelle condizioni che farebbe un buon
padre od una buona madre di famiglia per il proprio figliuolo.
20-25 Quum
vero ... praebeant vedi Costo SDB Do 5 p. 76 In vista poi dei gravi pericoli che corre

4.6 Page 36

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376 Francesco Motto
tate et vocatione colere, qui se studio et pietate specialiter commendabiles
ostendant. In adolescentibus autem studiorum causa excipiendis ii praeferentur,
qui pauperiores sint, qui ideo curriculum studiorum alibi nequeunt explere,
25 dummodo aliquam spem vocationis ad ecclesiasticam militiam praebeant.
6. Quum autem necessitas Catholicae religionis tutandae gravior etiam
urgeat inter christianos populos, praesertim in pagis, propterea socii strenue
adlaborabunt ut homines, qui potioris vitae amore per statos aliquot dies se-
cedunt, ad pietatem confirment erigantque; iidem socii curent ut bonos libros
30 in vulgus spargant, omnibusque rationibus utantur, quae a sedula charitate pro-
ficiscuntur, verbis denique et scriptis impietati adversentur, et haeresi, quae
omnia tentar, ut in rudes ac idiotas pervadat. Huc spectent sacrae conciones,
quae identidem habentur; huc triduanae et novendiales supplicationes; huc de-
mum bonorum librorum evulgatio.
la gioventù desiderosa di abbracciare lo stato ecclesiastico, questa congregazione si
darà cura di coltivare nella pietà e nella vocazione coloro che mostrano speciale
attitudine allo studio ed eminente disposizione alla pietà. Trattandosi di ricoverare
giovani per lo studio saranno di preferenza accolti i più poveri, perchè mancanti di
mezzi onde fare altrove i loro studi cfr. Introd. p. 361-362 26-34 Quum autem '" e-
vulgatio vedi Costo SDB Ar 5 p. 78 Il bisogno di sostenere la religione cattolica si fa
ora gravemente sentire anche fra gli adulti del basso popolo e specialmente nei paesi
di campagna, perciò i congregati si adopereranno di dettare esercizi spirituali, dif-
fondere buoni libri, adoperarsi con tutti que' mezzi che suggerirà la carità industriosa,
affinchè o colla voce e cogli scritti si ponga un argine all'empietà e all'eresia che in
tante guise tenta d'insinuarsi fra i rozzi e gl'ignoranti; ciò al presente si fa col det-
tare di quando in quando qualche muta di esercizii spirituali e colla pubblicazione
delle letture cattoliche cfr. Costo CM cap. I art. 2 pp. 11-20 L'impiego de gli Eccle-
siastici è d'andare, ad esempio di Cristo, e de' suoi Discepoli, per i Castelli, e per le
Terre, e in esse predicando, e catechizando spezzar a' Piccoli il pane della Parola
di Dio, esortarli a far Confessioni generali di tutta la vita, e sentire le medesime loro
Confessioni [ ...] cfr. Costo OMV cap. I pp. 10-14 La Congregazione si prefigge di
combattere gli errori correnti, massime degli Increduli, e dei Novatori in dogmatica,
e morale, vedendosi questi cosi dilatati, e dilatarsi tuttora senza alcun ritegno. Ep-
però vi uniscono gli Oblati di Maria 5S. uno studio ben serio per conoscerli e combat-
terli [ ...] Si propone la Congregazione di far conoscere, e di spargere libri buoni. Sic-
come i libri cattivi sono stati più che mai negli anni scorsi, e sono tuttora i mezzi,
de' quali gli empii, e gli inimici della Chiesa si servono per propagare l'errore, cosi
i libri buoni debbono pur servire di particolare antidoto per preservare, o disingan-
nare chi abbisogna di tal rimedio. Epperò gli Oblati di Maria SS. aggiungono alle
loro viste questo scopo di ben conoscere i libri buoni, e cercare i mezzi di farli cir-
colare. Per facilitare una tal cognizione la Congregazione ha formato un catalogo
di questi libri [ ...] cfr. Costo CSSR Introduzione p. 690 [ ...] pertanto i fratelli di questa
congregazione, coll'autorità degli ordinarj, a' quali vivranno sempre soggetti, atten-
deranno in aiutare la gente sparsa per la campagna e paesetti rurali, più privi e desti-
tuti di spirituali soccorsi, e con missioni e con catechismi e con spirituali esercizj

4.7 Page 37

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Constitutiones Societatis S. Francisci Salesii 377
Il
35
HUJUS SOCIETATIS FORMA
1. Socii omnes vitam communem agunt, uno fraternae charitatis voto-
rumque simplicium vinculo constricti, quod eos ita constringit, ut unum cor
unamque animam efficiant ad Deum amandum, eique serviendum virtute obe-
dientiae, paupertatis, castitatis et accurata christiana vivendi ratione.
40
2. Clerici et Presbyteri, etiam postquam vota emiserint, patrimonia vel
simplicia beneficia retinere poterunt, non autem ea administrare, neque eorum
fructibus perfrui, nisi ad Rectoris voluntatem.
3. Administratio patrimoniorum, beneficiorum et omnium, quae in Socie-
tatem inferantur, ad Superiorem Generalem pertinet, qui vel per se vel per 45
alios ea administrabit; et donec quisquam in Congregatione fuerit, annuos eo-
rum fructus idem Superior percipiet.
cfr. Cast. CSC Prooemium p. 15 Exercitia spiritualia viris quoque adultis tradere,
quibus quotannis etiam pluries, si liceat, Domus ipsa Congregationis pateat, ut in
sacro recessu, adjuvante Domino, piorum fervor augeatur, et peccatores ad bonam
frugem revertantur. 37-39 Socii ... serviendum vedi Cast. SDB Ar 1 p. 82 Tutti
i congregati tengono vita comune stretti solamente dalla fraterna carità e dai voti
semplici che li stringono a formare un cuor solo ed un'anima sola per amare e
servire Iddio cfr. Cast. CSC cap. I art. 1 p. 16 Haec Congregatio Scholarum Cha-
ritatis est societas Presbyterorum et Clericorum Soecularium una cum Laicis fra-
tribus inservientibus, qui omnes communem vitam ducunt, simplicium votorum
vinculo adstricti, et fraternae charitatis nec non uniformis vocationis nexu inter se
colligati
38-39 ut unum ... serviendum cfr. Vita di San Pietro cap. XV p. 82
[ ...] tra tutti formavano un cuor solo ed un'anima sola per amare e servire Iddio
Creatore unum cor unamque animam cfr. At 4,32 cor unum et anima una
39-40 virtute ... ratione vedi Cast. SDB Gb 1 p. 82 colla virtù dell'obbedienza, della
povertà, della castità, e coll'esatto adempimento dei doveri di buon cristiano cfr.
Introd. pp. 363-364 41-43 Clerici ... perfrui vedi Cast. SDB Ar 4 p. 84 I chierici
e sacerdoti anche dopo fatti i voti ritengono i loro patrimonii o benefizi semplici,
ma non li amministrano nè possono goderli in particolare cfr. Cast. CSC cap. I
art. 3 p. 16 Clerici et Sacerdotes, etiam emissis votis, retinent patrimonia sive Be-
neficia simplicia, sed non adrninistrant, nec ipsis fruuntur [ ...]
43 nisi ad Ree-
toris voluntatem vedi Cast. SDB Ib p. 84 nisi secundum superioris beneplacitum
cfr. Introd. p. 364.
44-47 Administratio ... percipiet vedi Cast. SDB Ar 5 p. 84
L'amministrazione de' patrimoni, de' benefizi e di quanto è portato in congrega-
zione o che è posseduto da qualche individuo, appartiene al superiore della casa, il
quale o per sè o per altri li amministrerà, e ne riceverà i frutti annui finchè l'in-
dividuo sarà in congregazione cfr. Cast. CSC cap. I art. 3 pp. 16-17 [ ...] munus
quippe erit Superioris Domus singulorum Patrimoniorum vel per se, vel per Pro-
curatorern, administratìonem gerere, illorumque annuos redditus integre percipere
donec in Congregatione perrnanserint [ ...]

4.8 Page 38

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378 Francesco Motto
4. Eidem Superiori sive Generali sive locali omnes presbyteri missarum
etiam eleemosynam tradent. Omnes vero, tum presbyteri, tum c1erici, vel laici,
50 omnem pecuniam, quodcumque donum, quibusque titulis ad eos perveniant,
eidem committent.
5. Unusquisque votis tenetur, nec a votis sive temporaneis sive perpetuis
exsolvi poterit nisi per dispensationem Summi Pontificis, aut per dimissionem
a Societate.
55
6. Unusquisque maneat in vocatione, ad quam vocatus est, usque ad vi-
tae exitum. In mentem quotidie sibi revocet gravissima illa Domini Servatoris
verba: Nemo mittens manum ad aratrum et respiciens retro) aptus est regno Dei.
7. Verumtamen, si quis a Societate egrediatur, nihiI sibi ob tempus, quod
in ea transegit, poterit adrogare. Recuperabit autem plenum jus de rebus im-
60 mobilibus atque etiam de mobilibus, quarum proprietatem ab ingressu in so-
cietatem sibi reservaverit. At nullum fructum, neque eorum administrationis
rationem exposcere poterit pro tempore quo in societate permanserit.
48-51 Eidem ... committent vedi Cast. SDB Ar 6 p. 84 Al medesimo superiore ogni
sacerdote consegnerà eziandio la limosina della messa; gli altri poi o chierici o
laici gli consegneranno ogni sorta di danaro che in qualsiasi modo loro possa per-
venire, affìnchè serva a bene comune cfr. Cast. CSC cap. I art. 3 p. 17 [ ...] Eidem
Superiori Sacerdotes omnes relinquent etiam eleemosynas Missarum; caeteri vero
sive Clerici sive Laici tradent ei quidquid pecuniae quovis modo illis obtigerit, ut in
commune bonum utatur 52 Unusquisque votis tenetur vedi Cast. SDB Ar 1
p. 86 I voti obbligano l'individuo fìnchè egli dimorerà in congregazione cfr. Cast.
CSC cap. I art. 4 p. 17 Haec autern vota, paupertatis nimirum, obedientiae, et
castitatis eousque obligare censentur, quousque alumni sive Clerici sive Laici in Con-
gregatione perrnanserint cfr. Lnirod, p. 364 52-54 nec ... Societate cfr. Collectanea
p. 804 I voti tanto temporanei, che perpetui cesseranno o in forza di dispensa dalla
Santa Sede, o in seguito di dimissione dall'istituto [ ...] cfr. Introd. p. 364
55-56
Unusquisque ... exitum vedi Cast. SDB Ar 10 p. 88 Ognuno faccia di perseve-
rare nella sua vocazione fìno alla morte cfr. Cast. CSC cap. I art. 6 p. 18 Omnes
meminerint maximi esse momenti fìdelern esse in sua vocatione usque ad rnortem,
ac proinde ad perseverantiarn in sancto proposito valde teneri 56-57 In merrtem ...
verba vedi Cast. SDB Gb 10 p. 88 Ciascuno si ricordi di quelle gravi parole del divin
Salvatore cfr. Introd. p. 365
57 Nemo ... Dei Le 9,62
58-59 Verumtamen ...
adrogare vedi Cast. SDB Ar 10 p. 88 [ ...] che se taluno uscisse dalla congregazione,
non potrà pretendere corrispettivo del tempo che ivi è rimasto cfr. Cast. CSC cap. I
art. 6 p. 18 Quoniam vero contingere potest, quod aliquis, justa de causa, debeat
e Congregatione exire, aut Superior debeat illum dimittere, statuitur quod si id eve-
niat tam pro Clericis aut Presbyteris, quam pro Laicis [ ...] 59-61 Recuperabit ...
reservaverit vedi Cast. SDB Gb 11 p. 88 Egli può per altro portar seco quegli stabili
ed anche quegli oggetti mobili di cui avesse conservata la proprietà entrando in con-
gregazione cfr. Introd. p. 365
61-62 At nullum ... permanserit vedi Cast. SDB
Do 11 p. 88 [ ...] ma non potrà dimandare conto dei frutti e dell'amministrazione
dei medesimi pel tempo che egli passò nella società cfr. Introd. p. 365

4.9 Page 39

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Constitutiones Societatis S. Francisci Salesii 379
8. Qui affert pecuniam, mobilia, ve! alia cujuscumque generis in societa-
tem animo proprietatem servandi, debet indice m eorumdem Superiori tradere,
qui, rebus omnibus recognitis, ci chartam receptionis dabit. Cum autem velit 65
socius res recuperare, quae usu consumuntur, eas recipiet eo statu, in quo
tunc temporis erunt, quin possit compensationem repetere.
III
DE VOTO OBEDIENTIAE
1. Propheta David Deum enixe orabat, ut illum doceret ejus voluntati 70
obsequi. Servator Dominus certos nos fecit se huc in terras descendisse, non
ut faceret voluntatem suam, sed voluntatem Patris sui, qui in Coelis est. Huc
spectat obedientiae votum, scilicet, ut certiores efficiamur nos sanctae Dei
voluntati obtemperaturos.
2. Quapropter unusquisque proprio Superiori obediat, illumque in omni- 75
bus veluti patrem peramantem habeat, eique pareat integre, prompte, hilari
animo et demisse; ea animi persuasione ductus, in re praescripta ipsam Dei
voluntatem patefieri.
3. Nemo anxietate petendi vel recusandi afficiatur. Si quis autem cogno-
sceret quidpiam sibi ve! nocere, ve! necessarium esse, reverenter id Superiori 80
exponat, cui maximae erit curae eius necessitatibus consulere.
63-67 Qui affert ... repetere cfr. Introd. p. 365
70-74 Propheta ... obtemperaturos
vedi Cast. SDB Ar 1 p. 92 Il profeta Davide pregava Iddio che lo illuminasse
per fare la sua santa volontà. Il Divin Salvatore ci assicurò che egli non è venuto
per fare la sua volontà; ma quella del suo celeste Padre. Egli è per assicurarci di
fare la santa volontà di Dio che si fa il voto di obbedienza cfr. Cast. CSC cap. IV
art. 1 p. 28 Dicente Christo Domino Salvatore nostro: non veni [acere ualuntatem
meam: etc. libenter ornnes sinceram obedientiam pro ejus amore profiteantur, quae
quidem (teste D. Gregorio) virtutes coeteras menti inserit atque insertas custodit
cfr. Introd. p. 366
70-71 Propheta ... obsequi cfr. Sal 118, 27.34.73.125.135
71-72 Servator ... est cfr. Giov. 6,38 75-77 unusquisque ... demisse vedi Cast. SDB
Gb 4 p. 94 Sia ciascuno sottomesso al Superiore, e lo consideri in ogni cosa qual
padre amoroso, e a lui obbedisca interamente, prontamente, con animo ilare e con
umiltà cfr. Cast. CSC cap. IV art. 2 p. 28 Superiorem itaque, quicumque sit, ve-
luti Patrem revereantur, eique integre, prompte, hilariter, et cum humilitate obe-
diant
77-78 ea ... patefieri vedi Cast. SDB Gb 4 p. 94 [ ...] come a colui che in
quell'azione rappresenta il volere di Dio medesimo cfr. Cast. CSC cap. IV art. 6
p. 29 [ ...] tenebitque pro certo voluntatem Dei sibi per voluntatem Superioris si-
gnificari [ ...] cfr. Cast. CM cap. V art. 4 p. 51 [ ...] e terrà per certo che la volontà
di Dio gli sarà da quella del Superiore significata [ ...]
79-81 Nemo ... exponat
vedi Cast. SDB Ar 6 p. 96 Niuno diasi sollecitudine di domandare cosa alcuna

4.10 Page 40

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380 Francesco Motto
4. Maxima unicuique fiducia in Superiore sit, ideoque externam vitae ra-
tionem primariis praecipue Superioribus identidem reddere socios juvabit. Su-
perioribus suis unusquisque externas contra Constitutiones infidelitates nec non
85 profectum in virtutibus simpliciter ac sponte aperiet, ut ab iis consilia et con-
solationes, et, si opus sit, convenientia monita accipiat.
5. Nemo, ne virtutis obedientiae merito privetur, resistendo pareat, ne-
que verbis, neque factis, neque corde. Quo magis aliquid repugnat facienti,
eo majori merito erit in conspectu Dei si illud perficitur.
90
IV
DE VOTO PAUPERTATIS
1. Votum paupertatis apud nos respicit cujuscumque rei administrationem,
non possessionem; ideoque professi in hac Societate dominium radicale, ut
neppure di ricusarla. Se però alcuno giudicasse qualche cosa essergli nocevole o ne-
cessaria, la esponga rispettosamente al superiore cfr. Cast. CSC cap. IV art. 6 p. 29
Firma semper pia consuetudine nihil petendi nihilque recusandi, si forte tamen quis
arbitretur aliquid sibi esse vel nocivum vel necessarium, prius recogitet coram Do-
mino utrum de hac re debeat cum Superiore sermonem fa cere an non, et se indif-
fererrtem habeat quoad responsum futurum, sicque dispositus rem Superiori decla-
rabit [ ...] cfr. Cast. CM cap. V art. 4 pp. 50-51 [ ...] si mantenga sempre in vigore
quella pia usanza di nulla chiedere, e nulla ricusare: non però quando alcuno cono-
scerà, che qualche cosa gli sia nociva o necessaria; esaminerà innanzi a Dio, se
debba proporla al Superiore o no; e si terrà indifferente per la risposta, che gli sarà
fatta: e così disposto la proporrà al Superiore [ ...]
79 Nerno anxietate petendi
vel recusandi affìciatur cfr. Les vrays entretiens spirituels p. 384
81 cui ... con-
sulere vedi Cast. SDB Db p. 96 che si darà sollecitudine di provvedere al bisogno
cfr. Introd. p. 366
82 Maxima ... sit vedi Cast. SDB Ar 7 p. 96 Ognuno abbia
grande confidenza nel superiore cfr. Introd. p. 367
82-86 ideoque ... accipiat cfr.
Cast. SM cap. V art. III 207 p. 87 Et ideo externam vitae rationem primariis
praecipue Superioribus iderrtidem redc1ere eos juvabit, Superioribus suis unusquisque
externas contra Constitutiones infidelitates, necnon profectum in virtutibus simpli-
citer ac sponte aperiet, ut ab iis consilia et consolationes, et, si opus sit, convenientia
monita accipiat.
87-89 Nemo ... per:fi.citur vedi Cast. SDB Ar 8 p. 98 Ognuno
obbedisca senza alcuna resistenza nè col fatto nè colle parole, nè col cuore. Quanto
più una cosa sarà ripugnante a chi la fa, tanto più accrescerà il merito dinanzi a
Dio facendola cfr. Cast. CSC cap. IV art. 7 p. 29 [ ...] nulloque modo ei repugnet
nec opere, nec mente, nec corde, ut quanto magis in sui abnegatione exercetur, plus
etiam puritas intentìonis ac fervor pietatis in Divino servitio augeantur.
92-93
Votum ... possessionern cfr. Introd. pp. 368-369 93-100 professi '" placito cfr. Cast.
SM cap. III art. III 131 pp. 56-57 in hoc Instituto dominium radicale, ut aiunt,
suorum bonorum retinere poterunt; sed his omnino interdicta est eorum admi-

5 Pages 41-50

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5.1 Page 41

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Constitutiones Societatis S. Francisci Salesii 381
aiunt, suorum bonorum retinere poterunt; sed his omnino interdicta est eorum
administratio et reddituum erogatio atque usus. Debent propterea ante pro- 95
fessionem cedere, etiam private, administrationem, usumfructum, et usum qui-
bus eis placuerit ac etiam suae Societati, si ita pro eorum libitu existimave-
rint. Huic vero cessioni apponi poterit conditio, quod sit quandocumque re-
vocabilis; sed professus hoc jure revocandi in conscientia minime uti poterit
nisi accedente Apostolicae Sedis placito. Haec omnia pariter observanda erunt 100
quoad bona quae post professionem titulo haereditario eis obvenerint.
2. Poterunt vero de dominio sive per testamentum, sive de licentia ta-
men Rectoris Majoris, per actus inter vivos libere disponere: quo ultimo eve-
niente casu, cessabit concessio ab eis facta quoad administrationem, usum-
fructum et usum, nisi eam concessionem tempore eis beneviso firmam volue- 105
rint, non obstante cessione dominii.
.
3. Professis autem vetitum non sit ea proprietatis acta peragere, de li-
centia Rectoris Majoris, quae a legibus praescribuntur.
4. Quidquid Professi sua industria vel intuitu Societatis acquisierint, non
sibi adscribere aut reservare poterunt: sed haec omnia inter communitatis bo- 110
na refundenda sunt ad communem Societatis utilitatem.
5. Unusquisque hoc voto tenetur cellulam suam maxima simplicitate ha-
bere, et summopere niti, ut cor virtute, non aedium parietes exornentur.
nistratio, et redituum erogatio atque usus. Debent propterea ante professionem
cedere, etiarn private, adminìstrationem, usumfructum et usum quibus eis placuerit,
ac etìam suo Instituto, si ita pro eorum libitu existimaverìnt. Huic vero cessioni
apponi poterit conditio quod sit quandocumque revocabilis; sed Professus hoc jure
revocandi in conscientia minime uti poterit, nisi accedente Apostolicae Sedis pIa-
cito
100-101 Haec ... obvenerint cfr. Cast. SM cap. III art. III 132 p. 57 Quod
etiam dicendum erit de bonis quae post professionern titulo haereditario eis obve-
nerint [ ...]
102-106 Poterunt ... dominii cfr. Cast. SM cap. III art. III 133 p. 57
Poterunt vero de dominio, sive per testarnentum, sive, de licentia tamen Superioris
Generalis, per actus inter vivos libere disponere; quo ultimo eveniente casu, ces-
sabit concessio ab eis facta quoad adminìstrationem, usumfructum et usum, nisi
eam concessionem tempore eis beneviso fìrmam voluerint, non obstante cessione
dominii
107-108 Professis ... praescribuntur cfr. Cast. SM cap. III art. III 134
p. 57 Professis autem vetitum non sit ea proprietatis acta peragere, de licentia Su-
perioris, quae a legibus praescribuntur 109-111 Quidquid ... utilitatem cfr. Cast.
SM cap. III art. III 135 p. 57 Quidquid Professi sua industria vel intuitu Socie-
tatis acquisierint, non sibi adscrivere aut reservare poterunt; sed haec omnia inter
Communitatis bona refundenda sunt ad communem Societatis utilìtatem. 112-113
Unusquisque ... exornentur vedi Cast. SDB Ar 2 p. 104 È pure parte di questo
voto il tenere le camere nella massima semplicità, studiando di ornare il cuore di
virtù e non la persona o le pareti della camera cfr. Cast. CSC cap. II art. 1 pp.
21-22 Essentia nostrae Paupertatis in hoc sita est, quod [ ] relìgiosam simplici-
tatem praeseferant in cubiculis quoque et in suppellectili [ ] cfr. Introd. p. 369

5.2 Page 42

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382 Francesco Motto
6. Nemo, sive intra sive extra Congregationem, pecuniam apud se aut
115 apud alios habeat, quacumque de causa.
7. Quisque demum habeat animum ab omnibus terrestribus alienum; quod
vita quoquoversum communi relate ad victum et vestimentum consequi socii
curabunt, nec quidpiam nisi peculiari Superioris permissione pro se retineant.
V
120
DE VOTO CASTITATIS
1. Qui vitam in derelictis adolescentulis sublevandis impendit, certe totis
viribus niti debet, ut omnibus virtutibus exornetur. At virtus summopere co-
lenda, atque quotidie prae oculis habenda, virtus angelica, virtus prae caeteris
cara Filio Dei, virtus est castitatis.
125
2. Qui firmam spem non habet, se, Deo adiuvante, virtutem castitatis,
tum dictis, tum factis, tum etiam cogitationibus posse servare, in hac Societate
non profiteatur; in periculo enim saepenumero versabitur.
114-115 Nemo ... de causa vedi Cast. SDB Ar 3 p. 104 Niuno in congregazione o
fuori tenga danaro presso di sè, nemmeno in deposito per qualsiasi causa cfr. Cast.
CSC cap. II art. 2 p. 22 Nemo etiam apud se in Dorno Congregationis aut extra,
pecuniam seu cujuscumque alterius rei depositurn habeat
116-118 Quisque ...
retineant vedi Cast. SDB Ar 1 p. 100 L'essenza del voto di povertà nella nostra
congregazione consiste nel condurre vita comune riguardo al vitto, e vestito, e ri-
serbar nulla sotto chiave senza speciale permesso del superiore cfr. Cast. CSC cap.
II art. 1 pp. 21-22 Essentia nostra Paupertatis in hoc sita est, quod nostri vitam
cornmunem ducant quoad victum et vestiturn, et arcas clavibus obseratas non ha-
beant nisi de Superioris licentia ubi justa causa intercedat [ ...] cfr. Introd. p. 369
121-124 Qui vitarn ... castitatis vedi Cast. SDB Ar 1 p. 108 Chi tratta colla gioventù
abbandonata deve certamente studiare di arricchirsi di ogni virtù. Ma la virtù ange-
lica, virtù tanto cara al Figliuolo di Dio, la virtù della castità deve essere coltivata
in grado eminente cfr. Cast. OMV cap. III § 2 p. 29 Essendo questa virtù assai cara
al Figliuol di Dio, e cotanto necessaria ad un operaio evangelico, siano i Soggetti di
questa Congregazione diligentissimi in custodirla cfr. Cast. CSSR parte seconda
§ 2 p. 692 Essendo questa virtù ... custodirla cfr. Cast. CSC cap. III art. 1 p. 24
Quum adeo praeclarum sit castitatem ad Angelorum imitationem colere, e contra
turpissimum existimari debet hanc coelestem virtutem aliquo modo maculare cfr.
Il giovane provveduto p. 59-60 Ogni virtù da s. Luigi fu portata a un grado molto
eminente, ma più di tutte risplende la virtù della purità
123 virtus angelica
cfr. Mt 22,30
125-127 Qui fi.rmam ... versabitur vedi Cast. SDB Ar 2 p. 108
Chi non è sicuro di conservare questa virtù nelle opere, nelle parole, ne' pensieri,
non si faccia ascrivere in questa congregazione; perchè ad ogni passo egli è esposto

5.3 Page 43

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Constitutiones Societatis S. Francisci Salesii 383
3. Verba, oculorum obtutus, licet indifferentes perverse interdum ab ado-
lescentulis excipiuntur, qui humanis cupiditatibus jam fuerunt subacti. Qua-
propter maxima cura est adhibenda, quoties sermo cum adolescentulis institui- 130
tur cujuslibet aetatis, aut conditionis, ve! quidpiam cum illis agitur.
4. Conversationes defugiantur cum saecularibus, ubi haec virtus periclitari
videatur, maxime autem cum personis alterius sexus.
5. Nemo se confera t domum apud notos, vel amicos absque consensu Su-
perioris, qui, quoties fieri possit, comitem ei adiunget.
135
a pericoli cfr. Introd. pp. 370 s. Cfr. Regole SI Sommario art. 29 pp. 11-15 Tutti
procurino di custodire con somma diligenza da ogni disordine le porte de' loro sen-
timenti, particolarmente degli occhi, orecchi, e della lingua [ ...] cfr. Cast. CSC cap.
III art. 2 p. 24 Vitabunt itaque nostrae Congregationis viri omnì studio impuras
cogitationes, parum honestos serrnones, et quidquid soeculi vanitatem redoleat [ ...]
128-131 Verba ... agitur vedi Cast. SDB Ar 2-3 p. 108 [ ...] Le parole, gli sguardi anche
indifferenti [sono] malamente accolti dai giovani già stati vittima delle umane pas-
sioni. [ ...] Perciò massima cautela nel discorrere o trattare coi giovani di qualsiasi
età o condizione cfr. Introd. pp. 370 s. cfr. Il cristiano guidato alla virtù ed alla civiltà
p. 191 Fugga altresì qualunque siasi discorso che possa avere sinistra interpreta-
zione sulla materia di cui parliamo cfr. Cast. CM cap. IV art. 4 pp. 45-46 [ ...] ma
devono in oltre usar ogni sforzo per impedire, se è possibile, che niuno concepisca
d'alcun de' Nostri ne anche un leggerissimo sospetto del vizio contrario: conciosiache
questo solo sospetto, quanturnque del tutto ingiusto, o mal fondato, recherebbe alla
Congregazione, e alle sue pie funzioni, maggior nocumento che altri delitti [ ...]
132-133 Conversationes ... sexus vedi Cast. SDB Ar 4 p. 110 Fuggire le conversa-
zioni delle persone di diverso sesso e dei medesimi secolari, ove si prevede pericolo
di questa virtù cfr. Introd. pp. 370s. cfr. Cast. OMV cap. III § 2 p. 29 [ ...I per-
tanto siano al sommo cauti nel trattare con persone di diverso sesso cfr. Cast. CSSR
parte seconda § 2 p. 692 pertanto ... sesso cfr. Cast. CSC cap. III art. 2 p. 24 Foemi-
narum consuetudines, et colloquia, quantumvis religiosae videantur, etiamsi fuerint
matres aut consanguineae aliquorurn ex discipulis nostris, fugienda valde sunt [ ...]
cfr. Il cristiano guidato alla virtù ed alla civiltà p. 191 Chi vuol conservare la pre-
ziosa virtù della purità fugga rigorosamente il trattare famigliarmente con persone
di sesso diverso cfr. Porta teco cristiano p. 41 Fuggite la famigliarità con persone di
altro sesso, comunque esse paiano savie [ ...]
134-135 Nemo ... adiunget vedi Cast.
SDB Ar 5 p. 110 Niuno si rechi a casa di conoscenti od amici senza espressa licenza
de[l] superior[e], il quale gli destinerà sempre un compagno cfr. Cast. OMV cap.
III § 2 p. 29 [ ...] non anderanno in casa di penitenti, o d'altri secolari senza ur-
gente bisogno, e senza espressa licenza de' Superiori e sempre con compagno loro
destinato dal Superiore [ ...] cfr. Cast. CSSR parte seconda § 2 p. 692 non anderan-
no ... Superiore ciro Cast. CSC cap. III art. 4 p. 25 Si, occasione infìrmitatis alicujus
discipuli, vel cujuscumque alii, aut ali a justa causa, aliquis nostrum domos saecu-
larium adire teneatur, non sine aliquo Sacerdote aetate provecto, aut moribus exem-
plari a Superiore deputato cornite ibit [ ...]

5.4 Page 44

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384 Francesco Motto
6. Ut castitatis virtus diligentissime custodiatur, haec potissimum sunt
agenda. Scilicet ut quisque sancte ad Poenitentiae et Eucharistiae Sacramenta
saepe accedat; consilia confessarii sedulo exequatur; otium defugiat; omnes
corporis sensus coérceat, et moderetur; frequenter Jesum in Sacramento invi-
140 sendum adeat; crebras jaculatorias preces fundat ad Maria SS., Sanctum Fran-
ciscum Salesium, Sanctum Aloysium Gonzagam, qui sunt huius Societatis prae-
cipui patroni.
136-142 Ut castitatis ... patroni vedi Cast. SDB Gb 6 p. 110 Mezzi efficaci per cu-
stodire questa virtù sono la frequente confessione e comunione, la pratica esatta
dei consigli del confessore, fuga dell'ozio, mortificazione di tutti i sensi del corpo;
frequenti visite a Gesù Sacramentato, frequenti giaculatorie a Maria SS. a S. Giu-
seppe, a S. Francesco di Sales, a S. Luigi Gonzaga che sono i principali protettori di
questa congregazione cfr. Introd. pp. 370s. cfr. Cast. CSC cap. III art. 6-7 p. 26
Quoniam ad studium servandae castitatis pertinet corporis affìictatìo, ideo [ ...] Ut
autem aliquod commune exercitium mortificationis corporis etiam a Constitutionibus
praebeatur, praeveniemus jejunio acto ex solemnioribus Festivitatibus B. Marie Vir-
ginis, et Solemnitates SS. Josephi Calasanctii ac Vincentii a Paulo [ ...] cfr. Diret-
toriodegli OMV cap. II art. 2 pp. 55-62 Le cautele principali sono 1° la custodia
diligente de' sensi, [ ...] 2° La modestia e gravità religiosa (...] 3° Alle cautele sovra-
nominate aggiungono la fuga dell'ozio [ ...] I principali mezzi, o sussidi per vincere
le tentazioni consistono nello spirito di mortificazione e divozione [ ...] Essendo la
vera devozione ... il secondo principale sussidio della castità, gli Oblati di Maria
Vergine: Sono attenti a nutrirla coll'orazione, colla frequenza de' Santi Sacramenti
[ ...] nelle altre pratiche divote [ ] 2. Sono ancora molto divoti della SS. Eucare-
stia [ ...] e di S. Luigi Gonzaga [ ]