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Don Bosco - Cooperatori Salesiani [1877]
COOPERATORI SALESIANI
OSSIA UN MODO PRATICO PER GIOVARE AL BUON COSTUME ED ALLA CIVILE
SOCIETÀ
SAN PIER D’ARENA
TIPOGRAFIA E LIBRERIA DI S. VINCENZO DE’PAOLI
Torino — Nizza Marittima — Buenos-Ayres — Montevideo
1877. { [339]} { [340]}
[è premesso agli scritti attribuiti o attribuibili a Don Bosco]
INDEX
Al lettore......................................................................................................................................2
Supplica al Sommo Pontefice Pio IX..........................................................................................2
Breve di S. S. Papa Pio IX...........................................................................................................3
Traduzione del Breve...................................................................................................................4
Elenco delle Indulgenze...............................................................................................................4
Col Breve sopraesposto 9 Maggio 1876 Sua Santità accordava le seguenti Indulgenze.........5
Indulgenze Parziali..................................................................................................................7
Indulgenze concesse ai Cooperatori Salesiani e ehe si possono parimenti lucrare da tutti i
fedeli dell’uno e dell’altro sesso..............................................................................................7
Indulgenze concesse alle Chiese della Congregarioac di s. Francesco di Sales a favore di
tutti i loro Coeperatori, e per tutti i fedeli dell’uno e dell’altro sesso......................................8
Per la Chiesa di Maria SS. Ausiliatrice in Torino....................................................................8
Regolamento dei cooperatori salesiani........................................................................................9
I. È necessario che i cristiani si uniscano nel bene operare.....................................................9
II. La Congregazione Salesiana vincolo di unione..................................................................9
III. Scopo dei Cooperatori Salesiani......................................................................................10
IV. Maniera di cooperazione..................................................................................................10
V. Costituzione e governo dell’Associazione........................................................................10
VI. Obblighi particolari..........................................................................................................11
VII. Vantaggi..........................................................................................................................11
VIII. Pratiche Religiose.........................................................................................................12
Avviso....................................................................................................................................12
Dichiarazione di accettazione tra i cooperatori salesiani.......................................................12
Indice.....................................................................................................................................13
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Al lettore
Appena s’incominciò l’Opera degli Oratorii nel 1841 tosto alcuni pii e zelanli sacerdoti e
laici vennero in aiuto a coltivare la messe che fin d’allora si presentava copiosa nella classe
de’giovanetti pericolanti. Questi Collaboratori o Cooperatori furono in ogni tempo il sostegno
delle Opere Pie che la Divina Provvidenza ci poneva tra mano. Ognuno studiava di lavorare ed
uniformarsi alla disciplina vigente e alle norme proposte, ma tutti solevano reclamare un
Regolamento che servisse come di base e di legame a conservare l’uniformità e lo spirito di
queste popolari instituzioni. Tale desiderio speriamo che ora rimarrà soddisfalto col presente
libretto. Esso non contiene Regole per Oratorii festivi o per case di educazione, che tali regole
sono descritte a parte, sibbene un vincolo con cui i Cattolici, che lo desiderano, possono
associarsi ai Salesiaiii e { [341]} lavorare con norme comuni e stabili affinchè stabili ed
invariabili se ne conservino lo scopo e la pratica tradizionale.
In questo libretto adunque voi troverete 1° La supplica presentata al S. Padre e il Breve
con cui S. S. degnossi concedere speciali Indulgenze ai Cooperatori Salesiani. 2° Nota di queste
Indulgenze. 3o Il Regolamento pei medesimi Cooperatori.
Così coloro che vorranno esercitare la loro carità nel lavorare per la salvezza delle anime
oltre alla grande mercede proclamata da S. Agostino: animam salvasti, animam tuam
praedestinasti, assicurano eziandio un grande tesoro per le anime loro mercè le sante Indulgenze.
Il Signore Iddio, ricco di grazie e di benedizioni, spanda copiosi i suoi celesti favori sopra
tutti coloro che preslano l’opera loro per guadagnare anirae a Gesù Salvalore, fare del bene alla
pericolante gioventù, preparare buoni cristiani alla Chiesa, onesti cittadini alla civile società, e
cosi tutti possano divenire un giorno fortunati abitatori del Cielo. Così sia.
Torino, 12 Luglio, 1876.
Sac. GI0VANNI BOSCO. {4 [342]}
Supplica al Sommo Pontefice Pio IX
Beatissimo Padre,
Dal giorno che V. S. si è degnata di approvare definitivamente l’umile Congregazione di
s. Francesco di Sales crebbe notabilmente il numero dei suoi soci e molto si allargò il campo
della messe evangelica loro proposta. Alla vista del crescente bisogno crebbe eziandio il numero
dei fervorosi laici ed ecclesiastici, che offerirono con sollecitudine la loro cooperazione, ma
unanimi si fecero a chiedere una specie di Regolamento, che servisse a conservare l’uniformità
nell’operare eassicurasse la stabilità di que’sani principii, che solamente si trovano inconcussi
nella Nostra Santa Cattolica Religione. Questo Regolamento, Beatissimo Padre, venne formolato
col titolo di Cooperatori Salesiani e con esso si ha in animo di invitare quelli, che vivono nel
secolo, a venire in aiuto a coltivare quella stessa messe, che forma lo scopo della Pia Società
Salesiana.
La Santità Vostra degnavasi di far esaminare tale progetto, benedirlo e commendarlo.
Molti Vescovi furono solleciti di accoglierlo per le rispettive {5 [343]} Diocesi, ed ora colle loro
commendatizie inviarono l’umile esponente a supplicare V. S. affinche con atto di speciale
clemenza si degni aprire il tesoro delle Sante Indulgenze. In questo modo ognuno può essere
assicurato che l’Opera degli Oratorii è da V. S. benedetta e commendata, ed ha un conforto da
quella Religione cui di buon grado i Cooperatori consacrano le loro fatiche. Tutti pertanto
supplicano V. S. a voler concedere ai Religiosi Salesiani e ai loro Cooperatori:
1° Indulgenza Plenaria in Articolo di morte, purchè facciano sacrifizio della loro vita a
Dio, accettando quel genere di morte che a lui piacerà inviare.
2° Le Indulgenze e i favori spirituali dei Terziari di s. Francesco d’Assisi.
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3° Le Indulgenze relative alle Chiese e alle feste di s. Francesco d’Assisi possono lucrarsi
nelle feste di s. Francesco di Sales e nelle Chiese della Congregazione Salesiana.
Pieno di fiducia che V. S. voglia degnarsi di concedere gli implorati favori chiedo
umilmente una speciale Apostolica Benedizione sopra tutti i Cooperatori e sopra tutti i
benefattori della Congregazione mentre colla massima venerazione e con figliale ossequio mi
prostro
Di V. S.
Torino, 4 Marzo 1876.
Umile figliuolo ed Obbl.mo supplicante
Sac. GIOVANNI BOSCO. {6 [344]}
Breve di S. S. Papa Pio IX
PIUS PP. IX
Ad Perpetuam Rei Memoriam.
Cum sicuti relatum est Nobis, Pia quaedam Christi fidelium sodalitas, quam Sodalitatem
seu Vnionem Cooperatorum Salesianorum appellant, canonice instituta sit, cujus sodales turn
alla plurima pietatis et charitatis opera exercere, turn praesertim pauperum ac derelictorum
puerorum curam suscipere sibi proponunt; Nos, ut sodalitas hujusmodi majora in dies suscipiat
incrementa, de Omnipotentis Dei misericordia, ac BB. Petri et Pauli Apostolorum auctoritate
confisi, omnibus utriusque sexus Christi fidelibus ad hanc sodalitatem adscriptis vel pro tempore
adscribendis, in cujuslibet eorum mortis articulo, si vere poenitentes et confessi ac s. Comunione
refecti, vel quatenus id facere nequiverint, saltern contriti Nomen Iesu ore si potuerint, sin minus
corde devote invocaverint, {7 [345]} et mortem tamquam peccati stipendium de manu Domini
patienti animo susceperint, Plenariam; nec non iisdem Sodalibus, vere poenitentibus et
confessis, qui uno quo cuique eorum libeat cujuslibet mensis die in aliqua Ecclesia aut Oratorio
publico SS. Eucharistiae Sacramentum sumpserint, et Ecclesiam aut Oralorium ipsum devote
visitaverint, ibique pro Christianorum Principum conccrdia, haeresum extirpatione, peccatorum
conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, Plenariam
similiter omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem, quam etiam animabus
Christifidelium, quae Deo in Charitate conjunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii
applicare possint, misericorditer in Domino concedimus. Praeterea peculiari supradictos sodales
benevolentia prosequi volentes, omnes iisdem Indulgentias tum Plenarias tum Partiales, quas
Tertiarii S. Francisci Assisiensis ex concessione Apostolica consequi possunt, elargimur; atque
ut, quas indulgentias Tertiarii diebus festis et in Ecclesiis sancti Francisci Assisiensis lucrari
possunt, diebus festis s. Francisci Salesii et in Ecclesiis Congregationis Presbyterorum
Salesianae consequi licite ac libere valeant, dummodo quae pro Indulgentiis hujusmodi lucrandis
injuncta sunt pietatis opera rite in Domino praestiterint, Auctoritate Nostra Apostolica
concedimus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. {8 [346]} Praesentibus
perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem ut presentium litterarum transumptis seu
exemplis etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo Personae in
Ecclesiastica Dignitate constitutae munitis eadem prorsus adhibeatur fides, quae adhiberetur ipsis
praesentibus si forent exibitae vel ostensae.
Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die IX Maii MDCCCLXXVI.
Pontificatus Nostri anno Trigesimo.
Loco sigilli.
Prof. D. Card. ASQUINIO.
D. Jacobini Substitutes. {9 [347]}
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Traduzione del Breve
PIO PAPA IX
Ad Eterna Ricordanza della Cosa.
Essendosi canonicamente istituita, come ci fu esposto, una Pia associazione di Fedeli,
sotto al nome di Società od Unione de’Cooperatori Salesiani, i cui membri fra le varie e
moltissime opere di pietà e di carità, si propongono specialmente di assumersi cura speciale
de’giovanetti poveri ed abbandonati; Noi, affinchè tale società prenda. ogni di maggior
incremento, per la misericordia di Dio Onnipotente, ed affidati nell’autorità dei BB. Pietro e
Paolo suoi Apostoli a tutti i fedeli dell’uno e dell’altro sesso già ascritti a questa società o che si
ascriveranno in avvenire, nel punto della morte di ciascun di loro, se veramente pentiti,
confessati e muniti della S. Comunione, o perciò non poterono ciò fare almeno {10 [348]}
contriti invocheranno divotamente il nome di Gesù colla bocca, se potranno, se no almeno col
cuore e riceveranno con animo paziente dalla mano del Signore la morte quale castigo del
peccato, concediamo Indulgenza Plenaria; ed anche ai medesimi socii, veramente pentiti e
confessati, i quali in un giorno che loro piaccia, di qualsivoglia mese, in qualche Chiesa od
Oratorio pubblico, riceveranno il SS. Sacramento dell’Eucaristia, e quella stessa Chiesa od
Oratorio divotamente visiteranno e quivi innalzerdnno pie preghiere a Dio per la concordia
de’Principi Cristiani per la estirpazione delle eresie, per la conversione de’peccatori, per
l’esaltazione di s. Madre Chiesa, benignamente nel Signore concediamo parimente l’Indulgenza
Plenaria e la remissione di tutti i loro peccati. La quale indulgenza per modo di suffragio
potranno eziandio applicare a quelle anime de’Fedeli, che unite a Dio in carità abbiano già
emigrato da questa vita. Inoltre volendo Noi dare un segno di speciale benevolenza ai sopradetti
soci, elargiamo loro tutte le Indulgenze tanto Plenarie quanto Parziali, che i Terziari di s.
Francesco d’Assisi possono conseguire; e coll’autorità Nostra Apostolica concediamo, che essi
lecitamente e liberamente possano ottenere nelle feste di s. Francesco di Sales e nelle Chiese dei
Preti della Congregazione Salesiana tutte le Indulgenze, che i Terziari possono guadagnare nelle
feste e nelle {11 [349]} Chiese di s. Francesco d’Assisi, purchiè compiano a dovere nel Signore
le opere di pietà che sono ingiunte per lucrare tali Indulgenze. Non pongono ostacolo a questo
tutte le cose, che facciano contro. Le presenti Lettere hanno vigore per tutto il tempo avvenire
inperpetuo. Vogliamo poi, che alle copie trascritte od agli esemplari anche stampati delle presenti
lettere, sottoscritte dalla mano di qualche pubblico Notaio e munite del sigillo di persona
costituita in Ecclesiastica Dignitd si presti affatto quella medesima fede, che si presterebbe alle
stesse presenti se fossero offerte o mostrate.
Scritto a Roma appo s. Pietro sotto l’anello del Pescatore nel di 9 di Maggio 1876.
Del Nostro Pontificato anno trigesimo.
Luogo del sigillo.
Pel Card. ASQUIN1.
Domenico Jacobini Sostituto. {12 [350]}
Elenco delle Indulgenze
Concesse ai Cooperatori Salesiani dal Sommo Pontefice PIO IX
con Breve speciale 9 Maggio 1876
1° Indulgenza plenaria e remissione di tutti i peccati nelle principali solennità di N. S.
Gesù Cristo, cioè Natale, Circoncisione, Epifania, Pasqua, Ascensione, Pentecoste, SS. Trinità, e
Corpus Domini.
2° La medesima Indulgenza nelle feste dell’Immacolata Concezione, Natività,
Presentazione, Annunciazione, Visitazione, Purificazione, ed Assunzione al Cielo della B. V.
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Maria.
3° Nelle feste di ciascuno dei ss. Apostoli, cioè di s. Pietro e s. Paolo, s. Andrea, s.
Giacomo Maggiore, s. Giovanni, s. Filippo, s. Bartolomeo, s. Matteo, s. Tommaso, s. Giacomo
Minore, s. Simone, s.Giuda o Taddeo, s. Mattia, e s. Barnaba.
4° La medesima Indulgenza Plenaria e remissione di tutti i peccati:
Nella festa della Cattedra di s. Pietro a Roma che si celebra il 18 Gennaio; della Cattedra del
medesimo s. Pietro in Antiochia il 22 Febbraio; di s. Pietro in Vincoli 1 Agosto; di san {13
[351]} Giovanni avanti la Porta Latina il 6 Maggio; Conversione di san Paolo Apostolo, 25
Gennaio; Commemorazione dello stesso Apostolo Paolo il 30 Giugno.
5o Nelle feste di s. Giuseppe sposo di Maria Vergine, del suo Patronicio, di san Anna, di
san Gioachino, di san Francesco Saverio, di san Luigi Gonzaga, dei ss. Angeli Custodi, nella
solenità di tutti i Santi, nel giorno della Commemorazione di tutti i Fedeli defunti e nel giorno
dopo la festa di s. Francesco di Sales, purchè confessati e comunicati visitino qualche Chiesa od
Oratorio pregando secondo l’intenzione del Sommo Pontefice.
6o Indulgenza Plenaria nell’ultimo giorno degli Esercizi Spirituali se avranno preso parte
oltre alla metà dei medesimi.
7o Indulgenza di 300 giorni ogni volta che col cuor contrito recitanno: Maria Auxilium
Christianorum, ora pro nobis.
Le sopra numerate Indulgenze si possono tutte applicare alle anime del Purgatorio per
modo di suffragio.
Col Breve sopraesposto 9 Maggio 1876 Sua Santità accordava le seguenti
Indulgenze
8o Indulgenza Plenaria a tutti i Cooperatori Salesiani in articolo di morte.
9o Indulgenza Plenaria una volta al mese in quel {14 [352]} giorno sceltoper accostarsi al
Sacramento della Confessione e Comunione.
10o tutte le Indulgenze dei Terziarii di s. Francesco d’Assisi tanto Plenarie quanto
parziali; quindi i Collaboratori Salesiani possono lucrare Indulgenza plenaria in quel giorno in
cui daranno il loro nome all’Associazione Salesiana.
11o In quel giorno in ciu ciascun Cooperatore compie l’anno venticinque e cinquantesimo
della sua Cooperazione.
12o Ogni volta che alcun Cooperatore recita l’Officio de’Morti, ovvero i sette salmi
penitenziali, oppure i quindici graduali pei defunti, con la facoltà ai Confessori di Commutazione
per gl’infermi e pei vecchi.
13o Recitando i Cooperatori la terza parte del Rosario di Maria Vergine avanti al SS.
Sacramento, e, non potendo avanti al SS. Sacramento, davanti al Crocifisso, possono acquistare
Indulgenza Plenaria una volta al giorno.
14o Possono acquistare tutte le Indulgenze Plenarie e Parziali di tutte le Basiliche, Chiese
e Luoghi Santi di Roma, Gerusaleme, Porziuncola {15 [353]} e di s. Giacomo in Compostella, di
tutte le stazioni notate nel Messale Romano.
15° Indulgenza Plenaria tutte le Domeniche e feste del Signore e della B. V., in cui
confessati e comunicati visitando qualche Chiesa ivi pregheranno secondo l’intenzione del
Sommo Pontefice.
16° Indulgenza Plenaria tutte le volte che faranno la Santa Comunione. I Sacerdoti ogni
volta che celebreranno la Santa Messa possono lucrare la medesima Indulgenza Plenaria per sè o
per le anime Purganti o per qualche parente defunto.
17° Possono conseguire l’Indulgenza Plenaria in tutti i giorni della Settimana Santa, ed
una volta in vita, ed un’allra in punto di morte.
18° Il Sommo Pontefice Pio IX concesse l’Indulgenza Plenaria con la benedizione
papale una volta l’anno da darsi con la formola consueta a tutti i Cooperatori, che confessati e
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comunicati visiteranno una Chiesa od Oratorio, ed ivi pregheranno per la concordia de’Principi
Cristiani, per l’estirpazione delle eresie e per la esaltazione di santa Madre Chiesa.
19° Indulgenza Plenaria e remissione di tutti i peccati nei seguenti giorni dell’anno: {16
[354]}
GENNAIO.
1. Circoncisione di N. S. Gesù Cristo.
6. Epifania di N. S. Gesù Cristo.
Seconda domenica dopo l’Epifania.
Festa del SS. Nome di Gesù.
23. Sposalizio di Maria Vergine.
5. S. Giovanni della Croce Confessore.
9. S. Francesca Romana Vedova.
MARZO.
LUGLIO.
2. Visitazione della SS. Vergine.
14. S. Bonaventura Vescovo, Cardinale, Dottore della Chiesa.
AGOSTO.
2. Festa di Maria SS. degli Angeli o della Porziuncola.
4. S. Domenico Fondatore dell’Ordine dei Predicatori.
12. S. Chiara Vergine Fondatrice delle Clarisse.
16. S. Rocco Confessore.
NOVEMBRE.
21. Presentazione della SS. Vergine al tempio. {17 [355]}
DICEMBRE.
16. Primo giorno della Novena del SS. Natale
24. Ultimo giorno della Novena e vigilia di Natale.
20° I Cooperatori Salesiani che faranno ogni giorno mezz’ora, o almeno un quarto di orazione
mentale, possono una volta al mese conseguire Indulgenza Plenaria, purchè in quel giorno, in
cui vogliono lucrarla, si accostino al Sacramento della Penitenza e dell’Eucaristia, e visitino
qualche Chiesa pregando secondo l’intenzione del Sommo Pontefice.
21° Indulgenza Plenaria in quel giorno che intervengono alle prescritte Conferenze.
22° I Cooperatori che per alcuni giorni attenderanno agli esercizi spirituali godono
dell’Indulgenza Plenaria.
23° Godono l’Indulgenza Plenaria i Cooperatori sacerdoti nel giorno che diranno la Messa
novella, e chiunque dei Cooperatori che assisterà e vi farà la santa Comunione.
24° Similmente Indulgenza Plenaria in articolo di morte per quelli che riceveranno la consueta
Assoluzione Generate dal Confessore.
25° Quei Cooperatori sacerdoti, che celebreranno tre Messe pei loro parenti defunti nell’altare
stabilito dai Superiori della Congregazione, guadagnano {18 [356]} per essi parenti defunti
l’Indulgenza Plenaria, che guadagnerebbero celebrando nell’altare di s. Gregorio, oppure di s.
Sebastiano fuori le mura di Roma.
26° I Cooperatori Sacerdoti, celebrando una messa pel loro padre, madre o altro parente defunto
o per qualche Cooperatore Salesiano, libereranno, a Dio piacendo, dal Purgatorio le anime di tali
suffragati.
27° Il Sommo Pontefice Pio IX sotto il 9 Maggio 1876 concesse in perpetuo l’Indulgenza
Plenaria a que’Cooperatori, e in quel giorno in cui confessati e comunicati si consacreranno al
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Cuor di Gesù, e in ogni anno nel di anniversario della medesima consacrazione.
Indulgenze Parziali.
28° Indulgenza di 40 giorni ogni volta che visiteranno il SS. Sacramento.
29° Indulgenza di 100 giorni quando per un quarto d’ora attenderanno all’orazione mentale.
30° Di 100 giorni per ogni volta che assisteranno al santo Sacrifizio della Messa, oppure ai
Divini Offici nelle Chiese o cappelle della Congregazione Salesiana.
31° Di 100 a quelli che saranno presenti alle radunanze dei Cooperatori Salesiani, in qualunque
luogo siano tenute.
32° Di 100 giorni a quelli che intervengono alle {19 [357]} processioni, che si fanno con autorità
dell’ordinario; non che a quelli che accompagnano il SS. Sacramento nelle processioni, o mentre
viene portato agl’infermi; e parimenti a quelli che, impediti di poterlo accompagnare, reciteranno
cinque Pater ed Ave, o almeno un Pater ed Ave pe’bisogni di Santa Chiesa e pe’defunti.
33° Di 100 giorni a quelli che daranno ospizio ai poveri, che riconcilieranno i dissidenti, che
ridurranno alla via della salute i traviati, che insegneranno agl’ignoranti i comandamenti di Dio e
tutto ciò che giova alla salute eterna; e che faranno qualche opera di carità.
34° Di 100 giorni per quelli che visiteranno gli inferrni, li consoleranno, oppure gli istruiranno.
35° Di 300 per quelli che puòblicamente o privatamente insegneranno la Dottrina Cristiana.
36° Di giorni 500 per quelli che leggeranno o assisteranno alla lettura o spiegazione delle proprie
Regole.
37° Tutti i fedeli che assisteranno ai divini offici nelle Chiese della Congregazione Salesiana
nella festa ed ottava del Corpo del Signore, e dell’Immacolata Concezione di Maria Vergine,
lucreranno 400 giorni pel mattutino; 400 per la Messa, ed altrettanti pei Vespri; 160 giorni per
ognuna delle altre ore. Fra l’ottava poi 200 giorni pel mattutino, 200 per la messa e 200 pei
Vespri; e 80 giorni per ognuna delle altre ore. {20 [358]}
38° Similmente in ogni venerdi di Quaresima possono lucrare l’Indulgenza di 7 anni e 7
quarantene, e in uno di essi venerdi la Plenaria purchè confessati e comunicati visitino qualche
Chiesa, ed ivi preghino secondo l’intenzione del Sommo Pontefice.
39° L’Indulgenza di 7 anni ed altrettante quarantene in ogni giorno della novena del S. Natale, e
di più la Plenaria nel primo ed ultimo giorno di essa.
Indulgenze concesse ai Cooperatori Salesiani e ehe si possono parimenti
lucrare da tutti i fedeli dell’uno e dell’altro sesso.
40° Indulgenza di un anno a chi gratuitamente insegnera il canto delle laudi sacre praticandone o
in puòblico o in privato almen qualche volta l’esercizio; altra di 100 giorni a chi ne praticherà
l’esercizio in Oratorio puòblico o privato ogni qualvolta esso avrà luogo.
Per laudi Sacre si intende ogni canto, ogni salrao od inno religioso in qualunque tempo o lingua
sia insegnato o cantato.
41° Indulgenza Plenaria da lucrarsi alla chiusura del Mese Mariano da coloro, che nel decorso di
esso sonosi in modo particolare occupati a cantare laudi sacre in Chiesa, e sono intervenuti alla
divozione del Mese Mariano. {21 [359]} 42° Indulgenza Plenaria una volta al mese per quelli
che in quattro giorni festivi o feriali prenderanno parte a cantare od insegnare laudi sacre e
questa Indulgenza si lucrera in quel giorno in cui si farà la Confessione e Comunione. Affinchè si
possano lucrare le mentovate Indulgenze si richiede, che le laudi abbiano l’approvazione
dell’Autorità Ecclesiastica.
43° Tali Indulgenze si possono applicare alle anime dei fedeli defunti.
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44° Indulgenza di 300 giorni ogni volta che si recita: Maria Auxilium Christianorum ora pro
nobis con cuore contrito.
(Breve di Pio IX, 9 Maggio, 1876).
45° Indulgenza di 300 giorni ogni volta che si recitano le Litanie Lauretane e a chi le recita tutti i
giorni Indulgenza Plenaria nelle cinque solennità della B. V. Maria, cioè della Concezione
Immacolata, Natività, Annunziazione, Purificazione ed Assunzione. {22 [360]}
Indulgenze concesse alle Chiese della Congregarioac di s. Francesco di
Sales a favore di tutti i loro Coeperatori, e per tutti i fedeli dell’uno e
dell’altro sesso.
46° Tutti possono guadagnare Indulgenza Plenaria nel giorno di s. Francesco di Sales visitando
qualche Chiesa della Congregazione Salesiana.
(Breve 9 Maggio, 1876).
47° La medesima Indulgenza nella festa titolare di ciascuna Chiesa della detta Congregazione
purchè confessati e comunicati visitino tale Chiesa.
(Stesso Breve).
48° Avendosi facoltà di celebrare tre messe e di fare la s. Comunione nella notte del s. Natale
avvi Indulgenza Plenaria a tutti i fedeli che ci prenderanno parte in qualsiasi Chiesa della
Congregazione, in cui conservisi il Santissimo Sacramento.
(Breve 30 Luglio, 1875).
49° In ogni Chiesa della Congregazione Salesiana avvi un altare privilegiato, quindi tutti i
sacerdoti regolari o secolari che ivi celebrano la s. Messa possono liberare un’anima dalle pene
del purgatorio.
(Breve di Pio IX, 26 Febbraio, 1875). {23 [361]}
50° Tutti i fedeli che avranno assistito almeno oltre alla metà delle prediche negli esercizi
spirituali o missioni dettate dai Salesiani, purchè confessati e comunicati visitino la rispettiva
Chiesa o cappella dove si tengono gli esercizi e pregando secondo l’intenzione del Sommo
Pontefice, possono acquistare l’Indulgenza Plenaria e la remissione di tutti i loro peccati. Ogni
volta poi che contriti intervengono a tali prediche acquistano 200 giorni d’Indulgenza.
(Stesso Breve).
51° I Direttori delle case della Congregazione Salesiana possono erigere le stazioni della via
Crucis, benedirle colle annesse Indulgenze nelle cappelle e negli Oratorii interni delle case;
mentre i fedeli, che ne’detti Oratorii fanno gli esercizi spirituali e la via Crucis, acquistano tutte
le Indulgenze che si possono guadagnare nelle Chiese dei frati minori osservanti e Riformati di s.
Francesco d’Assisi.
(Stesso Breve).
52° Indulgenza di 3 anni a quelli che almeno contriti intervengono agli esercizi di pietà che
soglionsi fare ogni mattino nelle Chiese della Salesiana Congregazione.
(Stesso Breve). {24 [362]}
Per la Chiesa di Maria SS. Ausiliatrice in Torino.
53° Indulgenza Plenaria Quotidiana perpetua pei vivi e pe’defunti a tutti quelli che confessati e
comunicati visiteranno la Chiesa di Maria SS. Ausiliatrice in Torino pregando per la Concordia
de’Principi Cristiani, per l’estirpazione delle eresie, per la conversione de’peccatori e per
l’esaltazione di s. Madre Chiesa.
(Breve 29 Gennaio, 1875).
54° La medesima Indulgenza Plenaria si può lucrare da tutti i fedeli nel giorno della festa di
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Maria Ausiliatrice visitando la chiesa come sopra.
55° Indulgenza Plenaria nel giorno in cui i fedeli si ascrivono all’arciconfraternità dei Divoti di
Maria SS. Ausiliatrice.
56° La stessa Indulgenza e remissione di tutti i peccati agli associati nel giorno di Natale,
Circoncisione, Epifania, Ascensione, Pentecoste e Corpus Domini. E nelle sette feste principali
della B. V. Maria, cioè Immacolata Concezione, Natività, Presentazione, Annunziazione,
Visitazione, Purificazione ed Assunzione, purchè confessati e comunicati visitino l’altare
dell’arciconfraternità {25 [363]} ed ivi preghino secondo l’intenzione del S. Padre.
(Breve 11 Marzo, 1870).
57° Indulgenza di 7 anni e 7 quarantene per ogni giorno che i divoti di Maria nei tridui e Novene
in preparazione alle suddette solennità di Maria assisteranno. E 400 giorni tutte le volte che
interverranno agli esercizi di pietà che si fanno ogni mattino nella Chiesa di Maria Santissima
Ausiliatrice.
(Breve 16 Marzo, 1869). {26 [364]}
Regolamento dei cooperatori salesiani
I. È necessario che i cristiani si uniscano nel bene operare.
In ogni tempo si giudicò necessaria l’unione tra i buoni per giovarsi vicendevolmente nel
fare il bene e tener lontano il male. Così facevano i Cristiani della Chiesa primitiva, i quali alla
vista dei pericoli, che ogni giorno loro sovrastavano, senza punto sgomentarsi, uniti con un cuor
solo ed un’anima sola, animavansi l’un l’altro a stare saldi nella fede e pronti a superare
gl’incessanti assalti da cui erano minacciati. Tale pure e l’avviso datoci dal Signore quando
disse: Le forze deboli quando sono unite diventano forti, e se una cordicella presa da sola
facilmente si rompe, e assai difficile romperne tre riunite: Vis unita fortior, funiculus triplex
difficile rumpitur. Così {27 [365]} sogliono fare eziandio gli uomini del secolo nei loro affari
temporali. Dovranno forse i figliuoli della luce essere meno prudenti, che i figliuoli delle
tenebre? No certamente. Noi cristiani dobbiamo unirci in questi difficili tempi, per promuovere
lo spirito di preghiera, di carità con tutti i mezzi, che la religione somministra e così rimuovere o
almeno mitigare quei mali, che mettono a repentaglio il buon costume della crescente gioventù,
nelle cui mani stanno i destini della civile società.
II. La Congregazione Salesiana vincolo di unione.
Questa Congregazione, essendo definitivamente approvata dalla Chiesa, può servire di
vincolo sicuro e stabile pei Cooperatori Salesiani. Di fatto essa ha per fine primario di lavorare a
benefizio della gioventù sopra cui è fondato il buono o tristo avvenire della società. Con siffatta
proposta non intendiamo di dire che questo sia il solo mezzo per provvedere a tale bisogno,
perciocchè ve ne sono mille altri, che noi altamente raccomandiamo perche siano posti in opera.
Noi a nostra volta ne proponiamo uno ed è l’opera dei Cooperatori Salesiani, pregando cioè i
buoni cattolici, che vivono nei secolo, a venire in aiuto ai soci di questa Congregazione. È vero
che i membri di essa {28 [366]} sono cresciuti notabilmente, ma il lor numero è assai lontano dal
poter corrispondere alle quotidiane richieste, che si fanno in vari paesi d’Italia, d’Europa, della
China, dell’Australia, dell’America e segnatamente della Repuòblica Argentina. In tutti questi
luoghi si fanno quotidiane richieste di sacri ministri, affinchè vadano a prendere cura della
pericolante gioventù, che vadano ad aprire Case o Collegi, ad iniziare o almeno sostenere
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Don Bosco - Cooperatori Salesiani [1877]
missioni, che sospirano la venuta di evangelici operai. Egli è per accorrere a tante necessità che
si cercano Cooperatori.
III. Scopo dei Cooperatori Salesiani.
Scopo fondamentale dei Cooperatori Salesiani si è di fare del bene a se stessi mercè un
tenore di vita, per quanto si può, simile a quella che si tiene nella vita comune. Perciocchè molti
andrebbero volentieri in un chiostro, ma chi per età, chi per sanità o condizione, moltissirni per
difetto di opportunità ne sono assolutamente impediti. Costoro facendosi Cooperatori Salesiani
possono continuare in mezzo alle loro ordinarie occupazioni, in seno alle proprie famiglie, e
vivere come se di fatto fossero in Congregazione. Laonde dal Sommo Pontefice
quest’Associazione è considerata come un Terz’Ordine degli antichi colla {29 [367]} differenza,
che in quelli si proponeva la perfezione cristiana nell’esercizio della pietà; qui si ha per fine
principale la vita attiva nell’esercizio della carità verso il prossimo e specialmente verso la
gioventù pericolante.
IV. Maniera di cooperazione.
Ai Cooperatori Salesiani si propone la stessa messe della Congregazione di s. Francesco
di Sales, cui intendono associarsi.
1. Promuovere novene, tridui, esercizi spirituali e catechismi, soprattutto in quei luoghi dove si
manca di mezzi materiali e morali.
2. Siccome in questi tempi si fa gravemente sentire la penuria di Vocazioni allo Stato
Ecclesiastico, così coloro che ne sono in grado prenderanno cura speciale di quei giovanetti ed
anche degli adulti, che forniti delle necessarie qualità morali e di attitudine allo studio dessero
indizio di esserne chiamati, giovandoli coi loro consigli, indirizzandoli a quelle scuole, a quei
Collegi o a que’piccoli seminari, in cui possono essere coltivati e diretti a questo fine. L’Opera di
Maria Ausiliatrice tende appunto a questo scopo.
3. Opporre la buona stampa alla stampa irreligiosa, mercè la diffusione di buoni libri; di pagelle,
{30 [368]} foglietti stampati di qualunque genere in quei luoghi e fra quelle famiglie, cui paia
prudente di farlo.
4. In fine la carità verso i fanciulli pericolanti, raccoglierli, istruirli nella fede, avviarli alle sacre
funzioni, consigliarli nei pericoli, condurli dove possono essere istruiti nella religione, sono altra
messe dei Cooperatori Salesiani. Chi non fosse in grado di compiere alcuna di queste opere per
sè, potrebbe farle per mezzo di altri, come sarebbe animare un parente, un amico a volerle
prestare. Tutto quello che si raccomanda pei fanciulli pericolanti, si propone eziandio per le
ragazze che si trovano in pari condizione.
5. Si può cooperare colla preghiera o col somministrare mezzi materiali dove ne fosse mestieri
ad esempio dei fedeli primitivi, che portavano le loro sostanze ai piedi degli Apostoli, affinchè se
ne servissero a favore delle vedove, degli orfani e per altri gravi bisogni.
V. Costituzione e governo dell’Associazione.
1. Chiunque ha compiuti i sedici anni può farsi Cooperatore, purchè abbia ferma volontà di
conformarsi alle regole quivi proposte.
2. L’associazione è umilmente raccomandata alla benevolenza e protezione del Sommo
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Pontefice, {31 [369]} dei Vescovi, de’Paroci, dai quali avrà assoluta dipendenza in tutte le cose
che si riferiscono alla religione.
3. Il Superiore della Congregazione Salesiana è anche il Superiore di quest’Associazione.
4. Il Direttore di ogni Casa della Congregazione è autorizzato ad ascrivere gli associati,
trasmettendo di poi nome, cognome e dimora al Superiore, che noterà ogni cosa nel comune
registro.
5. Nei paesi e nelle città, dove non esiste alcuna di queste Case, e dove gli associati giungono a
dieci, sarà stabilito un Capo col nome di Decurione, che sarà preferibilmente un prete o qualche
esemplare secolare. Esso corrisponderà col Superiore, o col Direttore della Casa più vicina.
6. Ogni Cooperatore occorrendo può esporre al Superiore quelle cose, che giudica doversi
prendere in considerazione.
7. Ogni tre mesi ed anche più sovente con un bollettino o foglietto a stampa si darà ai soci un
ragguaglio delle cose proposte, fatte o che si propongono a farsi. Sul fine poi di ogni anno ai soci
saranno comunicate le opere che nel corso dell’anno successivo sembrano doversi di preferenza
promuovere, e nel tempo stesso si darà notizia di quelli, i quali nell’anno decorso fossero stati
chiamati alla vita eterna, i quali verranno raccomandati alle comuni preghiere. {32 [370]} Nel
giorno di s. Francesco di Sales, e nella festa di Maria Ausiliatrice ogni Direttore, ogni Decurione
radunerà i suoi Cooperatori per animarsi reciprocamente alla divozione verso di questi celesti
protettori, invocando il loro patrocinio a fine di perseverare nelle opere cominciate secondo lo
scopo dell’Associazione.
VI. Obblighi particolari.
1. I membri della Congregazione Salesiana considerano tutti i Cooperatori come altrettanti
fratelli in G. C, e a loro s’indirizzeranno ogni volta l’opera di essi può giovare alla maggior
gloria di Dio e a vantaggio delle anime. Colla medesima libertà, essendone il caso, i Cooperatori
si rivolgeranno ai membri della Congregazione Salesiana.
2. Quindi tutti i soci, come tutti figli del nostro Padre Celeste, tutti fratelli in Gesù Cristo, coi
mezzi materiali loro propri, o con beneficenze raccolte presso a persone caritatevoli, faranno
quanto possono per promuovere e sostenere le opere dell’Associazione.
3. I Cooperatori non hanno alcuna obbligazione pecuniaria, ma faranno mensilmente oppure
annualmente quella obblazione che detterà la carità del loro cuore. Queste offerte saranno
indirizzate {33 [371]} al Superiore in sostegno delle opere promosse dall’Associazione.
4. Ogni anno si faranno almeno due conferenze: una nella festa di Maria Ansiliatrice, l’altra in
quella di s. Francesco di Sales. In ciascuna di queste conferenze si farà una colletta come nel
numero 3 antecedente. Nei luoghi dove i Cooperatori non potessero costituire la Decuria, e
quando alcuno non potesse intervenire alla conferenza, si farà pervenire a destinazione la propria
offerta col mezzo a lui più facile e sicuro.
VII. Vantaggi.
1. Sua Santità, il regnante Pio IX, con decreto in data 30 Luglio 1875 comunica ai benefattori di
questa Congregazione e ai Cooperatori Salesiani tutti i favori, le grazie spirituali, e tutte le
indulgenze concesse ai religiosi Salesiani, eccettuati quelli che si riferiscono alla vita comune.
2. Parteciperanno di tutte le messe, preghiere, novene, tridui, esercizi spirituali, delle prediche,
dei catechismi e di tutte le opere di carità, che i religiosi Salesiani compieranno nel sacro
ministero in qualsiasi luogo ed in ogni parte del mondo.
3. Saranno parimenti partecipi della messa e delle preghiere, che ogni giorno si fanno nella {34
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Don Bosco - Cooperatori Salesiani [1877]
[372]} chiesa di Maria Ausiliatrice in Torino a fine d’invocare le benedizioni del Cielo sopra i
loro benefattori, le loro famiglie, e specialmente sopra coloro, che moralmente o materialmente
fanno qualche benefizio alla Salesiana Congregazione.
4. Il giorno dopo la festa di s. Francesco di Sales tutti i sacerdoti Salesiani e i loro Cooperatori
celebreranno la s. Messa pei confratelli defunti. Quelli che non sono sacerdoti procureranno di
fare la s. Comunione e di recitare la terza parte del Rosario.
5. Quando un confratello divenisse ammalato, se ne dia tosto avviso al Superiore. Esso darà tosto
ordine che siano innalzate a Dio particolari preghiere per lui. Lo stesso verrà fatto nel caso di
morte di qualche Cooperatore.
VIII. Pratiche Religiose.
1. Ai Cooperatori Salesiani non è prescritta alcuna opera esteriore, ma affinche la loro vita si
possa in qualche modo assimilare a quella di chi vive in comunità religiosa, loro si raccomanda
la modestia negli abiti, la frugalità nella mensa, la semplicità nel suppellettile domestico, la
castigatezza nei discorsi, l’esattezza nei doveri del proprio stato, adoperandosi che {35 [373]} le
persone dipendenti da loro osservino e santifichino il giorno festive
2. Sono consigliati di fare ogni anno almeno alcuni giorni di esercizi spirituali. L’ultimo di
ciascun mese, od altro giorno di maggior comodità, faranno l’esercizio della buona morte
confessandosi e comunicandosi come realmente fosse l’ultimo della vita. Sia negli esercizi
spirituali, sia nel giorno in cui si fa l’esercizio della buona morte, si lucra Indulgenza
Plenanaria.
3. Ciascuno reciterà ogni giorno un Pater, Ave a s. Francesco di Sales secondo la intenzione del
Sommo Pontefice. I sacerdoti e coloro che recitano le ore canoniche o l’uffizio della Beata
Vergine sono dispensati da questa preghiera. Per essi basta che nel divino ufficio aggiungano a
quest’uopo la loro intenzione.
4. Procurino di accostarsi colla maggior frequenza ai santi Sacramenti della Confessione e della
Comunione; perciocchè ciascuno può ogni volta guadagnare Indulgenza Plenaria.
5. Queste indulgenze plenarie e parziali, per modo di suffragio si possono applicare alle anime
del Purgatorio eccetto quella in articulo mortis, che è esclusivamente personale, e si può
solamente acquistare quando l’anima separandosi dal corpo parte per la sua eternità. {36 [374]}
Avviso
Sebbene si raccomandi vivamente l’osservanza di queste regole pei molti vantaggi che
ognuno può procacciarsi, per togliere tuttavia ogni ansietà di coscienza si dichiara che
l’osservanza delle medesime non obbliga sotto pena di colpa nè mortale nè veniale, se non in
quelle cose, che fossero in questo senso comandate o proibite dai precetti di Dio e di santa
Chiesa.
Visto, si approva per la ristampa.
Genova, 22 Dicembre, 1876.
Michele C. Colla. Vic. Gen. {37 [375]} {38 [376]}
Dichiarazione di accettazione tra i cooperatori salesiani
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Don Bosco - Cooperatori Salesiani [1877]
Il sottoscritto dichiara che nel giorno 1 del mese di agosto 1877 fu annoverato tra i
Cooperatori Salesiani il Signor D. Francesco Martino
il Quale per conseguenza in avvenire potrà godere di tutti i favori, di tutte le indulgenze e
grazie spirituali concesse dal Sommo Pontefice a coloro che fanno parte di questa associazione e
ne osservano le regole.
NB. Si scriva la data del luogo notando se colui che accetta è superiore o delegato.
GIOVANNI BOSCO
{39 [377]}
Indice
Prefazione
pag. 3
Supplica al Sommo Pontefice Pio IX
.5
Breve di S. S. Papa Pio IX
7
Traduzione del Breve
10
Elenco delle Indulgenze concesse ai Cooperatori Salesiani dal Sommo Pontefice Pio IX 14
REGOLAMENTO
DEI COOPERATORI SALESIANI
I. È necessario che i cristiani si uniscano nel bene operare
27
II. La Congregazione Salesiana vincolo di unione
28
III. Scopo dei Cooperatori Salesiani
29
IV. Maniera di cooperazione
30
V. Costituzione e governo dell’Associazione
31
VI. Obblighi particolari
33
VII. Vantaggi
34
VIII. Pratiche religiose
35
Avviso
37
Dichiarazione di accettazione
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