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Don Bosco - Favori e grazie spirituali concessi dalla Santa Sede alla Pia Società di S. Francesco di Sales
FAVORI E GRAZIE SPIRITUALI CONCESSI DALLA SANTA SEDE
ALLA PIA SOCIETÀ DI S. FRANCESCO DI SALES
TORINO
TIPOGRAFIA SALESIANA
1881 {1 [127]} {2 [128]}
[è premesso agli scritti attribuiti o attribuibili a Don Bosco]
INDEX
Figliuoli in G. C. Carissimi..........................................................................................................2
[Prime Facoltà]............................................................................................................................2
Approvazione della Compagnia di S. Luigi Gonzaga fatta da Monsignor Luigi Fransoni
Arcivescovo di Torino il 12 Aprile.1847.....................................................................................3
Patente a Direttore Capo degli Oratorii di S. Francesco di Sales, del S. Angelo Custode e di S.
Luigi in Torino, in favore del Signor D. Giovanni Bosco...........................................................6
[Varie]..........................................................................................................................................7
Decretum......................................................................................................................................9
Decreto di collaudazione della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari per l’Istituto
Salesiano....................................................................................................................................10
Chiesa e Arciconfraternita di Maria SS. Ausiliatrice................................................................13
Decreto per l’Approvazione definitiva delle Costituzioni della Congreg. di S. Fran. di Sales. 20
[In favore dei missionari]...........................................................................................................30
[Varie]........................................................................................................................................33
Supplica al Sommo Pontefice Pio IX pei Cooperatori Salesiani...............................................37
Supplica al Sommo Pontefice Pio IX in favore dell’Opera di Maria Ausiliatrice per le
vocazioni allo Stato Ecclesiastico..............................................................................................39
Facoltà di aprire un Noviziato nella Repubblica Argentina......................................................41
[Varie]........................................................................................................................................42
Formula Benedictionis in honorem et cum invocatione B.M. Virginis sub titulo Auxilium
Christianorum............................................................................................................................46
Nomina del Cardinal Protettore della Congregazione Salesiana...............................................47
Facoltà [varie]............................................................................................................................49
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Figliuoli in G. C. Carissimi
Desideroso di facilitarvi la conoscenza e la pratica dei Favori benignamente concessi
dalla S. Sede alla nostra pia Società, giudico opportuno, che tali Concessioni siano pi stampate a
comune vantaggio. Questi Favori sono preziosi doni, che la S. Sede largisce agli Istituti
Religiosi, che può modificarli od ampliarli ogni qualvolta si giudica della maggior gloria di Dio.
Perciò dobbiamo valercene dove sia d’uopo, e professare al Capo Supremo della Chiesa la più
profonda gratitudine e la più rispettosa venerazione.
Da essi appare, come la nostra Congregazione, nel suo primo decennio, consisteva nella
persona del suo Direttore coadiuvato da alcuni Sacerdoti e Laici. In capo a quel Sacerdote erano
fatte le Concessioni Diocesane e Pontificie. {3 [129]} Nel 1852 fu costituito il Capo della
medesima con tutte le necessarie facoltà.
Nel 1858 cominciò di fatto a prendere aspetto di Congregazione Ecclesiastica, che dopo
sedici anni di studio e di prova venne definitivamente approvata nel 1874.
Affinchè poi tali Privilegi o lavori ottengano il loro fine, è bene che ognuno ritenga:
1° Di approfittare dei Favori spirituali, senza eccezione, quando questi si riferiscono al
vantaggio spirituale dell’anima nostra, come sono le sante Indulgenze;
2° Se ne faccia uso moderato e prudente nell’interno delle nostre case e delle nostre
Cappelle private;
3° Ma siano usati colla massima parsimonia quando questi si riferiscono all’autorità degli
Ordinarii. A questi sia costantemente in ogni cosa prestato ossequio, obbedienza e venerazione.
Questi Rescritti, Decreti e Brevi furono attentamente confrontati coi rispettivi originali e
trovati concordi coi medesimi.
La traduzione de' medesimi fu fatta e riveduta da idonei professori della Nostra
Congregazione. {4 [130]} Ma siccome nella pratica esecuzione di essi possono incontrarsi non
lievi difficoltà, così se ne sta preparando la spiegazione intorno al modo più esatto e sicuro,
affinchè si possa viemeglio conseguire il fine proposto dalla S. Sede, che è la maggior gloria di
Dio e il bene delle anime.
Vivete felici e la grazia di N. S. Gesù Cristo sia sèmpre con noi.
Sac. GIOVANNI BOSCO. {5 [131]} {6 [132]}
[Prime Facoltà]
Le prime Facoltà concesse dalla S. Sede rimontano al 18 Aprile 1845 e furono largite da Sua
Santità Gregorio XVI di gloriosa memoria.
Sono i seguenti Favori spirituali estendibili a cinquanta dei principali Collaboratori, ossia
Cooperatori e Cooperatrici, che con zelo particolare impiegavano le loro sollecitudini a beneficio
spirituale e temporale de' nostri giovanetti.
Beatissime Pater,
Ioannes Bosco sacerdos e Castelnuovo, Dioecesis Taurinensis in Pedemontio, pro
confessione fidelium approbatus, ad Pedes Sanctitatis Vestrae humiliter provolutus ab illa enixe
postulat:
I. Indultura Altaris privilegiati duabus vicibus inqualibet hebdomada, cum simile
indultum alias non obtinuerit;
II. Indultum sacrum peragendi una hora vel ante auroram vel post meridiem, accedente
iusta et rationabili causa, ac nihil omnino percipiendo intuitu huiusmodi indulti praeter
consuetam manualem eleemosynam; {7 [133]}
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III. Indulgentiam Plenariam in articulo mortis lucrandam ab Oratore, a suis consanguineis
et affinibus usque ad tertium gradum inclusive, et ab aliis quinquaginta personis Oratoris arbitrio
eligendis.
Quod Deus etc.
SS. D. N. GREGORIO PAPAE XVI.
Ex audientia Sanctissimi - Die 18 Aprilis 1845.
Sanctissimus remisit preces arbitrio Ordinarli, cum facultatibus necessariis et opportunis
ad effectum indulgendi, ut Orator, accedente iusta et rationabili causa, sacrum peragere valeat,
una vel ante auroram, vel post meridiem hora, dummodo intuitu huiusmodi indulti nihil
percipiat, praeter consuetam manualem eleemosynam. Contrariis non obstantibus. In reliquis
indulsit pro gratia, ut petitur, in forma tamen Ecclesiae consueta, et ab Apostolica Sede
praescripta.
Pro Domino Card. A. DEL DRAGO
L. AVBRARDI Substitutus.
Loco sigilli
Beatissimo Padre,
Il sacerdote Giovanni Bosco di Castelnuovo d’Asti, Diocesi di Torino in Piemonte,
approvato per ascoltare le confessioni dei fedeli, umilmente prostrato ai Piedi di V. Santità
caldamente implora: {8 [134]}
I. L’indulto dell’Altare Privilegiato due volte per ogni settimana; non avendo altre volte
ottenuto simile favore;
II. La facoltà di celebrare il Sacrificio della S. Messa un’ora avanti l’aurora o dopo
mezzogiorno, interveniente giusta e ragionevole causa, e nulla affatto ricevendo in riguardo di
questo indulto oltre la consueta ordinaria elemosina;
III. Indulgenza Plenaria in articolo di morte da lucrarsi dal Supplicante, da' suoi parenti
consanguinei ed affini, sino al terzo grado inclusivamente, e da altre cinquanta persone, da
eleggersi ad arbitrio dell’Oratore.
Che Dio ecc.
A S. S. GREGORIO PAPA XVI.
Dall’udienza del Santissimo - Addì 18 Aprile 1845.
Il Santissimo rimise le preghiere all’arbitrio dell’Ordinario, colle facoltà necessarie ed
opportune all’uopo di permettere che l’Oratore, interveniente un giusto e ragionevole motivo,
possa celebrare il S. Sacrificio della Messa o un’ora prima dell’aurora, o un’ora dopo
mezzogiorno, soltanto che per riguardo a questa concessione nulla percepisca oltre la consueta
manuale elemosina. Non ostante qualunque disposizione in contrario. Nel resto accondiscese per
la grazia, come si domanda, nella forma tuttavia consueta della Chiesa, e dall’Apostolica Sede
prescritta.
Pel Card. A. DEL DRAGO.
L. AVERARDI Sostituto. {9 [135]}
Approvazione della Compagnia di S. Luigi Gonzaga fatta da Monsignor
Luigi Fransoni Arcivescovo di Torino il 12 Aprile.1847.
Indulgenze concesse da sua santità Pio IX alla saddetta Compagnia.
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Sua Santità Pio IX, volendo dare un segno del suo paterno affetto verso i giovani, che
frequentano gli Oratorii della Città di Torino, nell’udienza avuta con Monsig. Fioramonti,
segretario di Sua Santità per le Lettere Latine, ha concesse le seguenti indulgenze:
1° Indulgenza Plenaria per tutti quelli, che, confessati e comunicati, si fanno ascrivere
alla Compagnia di S. Luigi Gonzaga;
2° Simile Indulgenza nel giorno della festa di S. Luigi e di S. Francesco di Sales, a tutti
quelli, che in tali giorni si accostano ai Santi Sacramenti;
3° Indulgenza Plenaria nella Solennità dell’Assunzione di Maria SS. da lucrarsi da tutti
quelli, che confessati e comunicati pregheranno specialmente per la gloria ed esaltazione di S.
Madre Chiesa;
4° Indulgenza Plenaria a quelli, che santificheranno sei Domeniche continue ad onore di
questo Santo. Queste Domeniche possono scegliersi prima o dopo la festa del Santo, o nel corso
dell’anno. Tale Indulgenza si può lucrare in ciascuna di queste Domeniche, purchè uno si accosti
ai SS. Sacramenti, e faccia in quel giorno qualche opera di pietà;
5° Indulgenza Parziale di 300 giorni da lucrarsi da qualsiasi persona, anche non aggregata
all’Oratorio, che intervenga alla processione, che suol farsi ogni mese, e nel giorno in cui si
celebra la festa del Santo Titolare di ciascun Oratorio. Tali Indulgenze vennero concesse a tempo
perpetuo.
Dato in Roma il 28 Settembra 1850.
6° La stessa Santità Sua, nell’udienza tenuta con sua Eminenza il Cardinal Asquini il 18
Febbraio 1851, a tutti i {10 [136]} giovani, che frequentano qualcuno dei suddetti Oratorii,
concede l’Indulgenza Plenaria, da lucrarsi nell’ultima Domenica di ciascun mese dell’anno,
purchè in tal giorno si accostino ai SS. Sacramenti della Confessione e Comunione, e visitino
l’Oratorio o qualche altra pubblica Chiesa.
Dato in Roma il 18 Febbraio 1851.
7° Il Sommo Pontefice Pio VII concedette l’Indulgenza di cento giorni ogni qualvolta si
recita il Gloria Patri.
S. S. Pio IX concedette l’Indulgenza Plenaria in quel giorno, che un giovano
dell’Oratorio si fa ascrivere nella Compagnia di S. Luigi Gonzaga.
Concede pure 100 giorni d’Indulgenza ogni qualvolta si recita la giaculatoria Gesù mio
misericordia.
Sua Eccellenza Monsig. Fransoni, di felice memoria, Arcivescovo di Torino, il 12 Aprile
1847 vi aggiunse l’Indulgenza di 40 giorni;
8° Tutte le Indulgenze sopra esposte si estendono eziandio a tutti gli allievi degli Oratorii
esistenti, o che saranno per aprirsi, purchè si compiano le condizioni da ciascun decreto
prescritte.
1° È da notarsi, che le Concessioni fatte dall’Autorità Ecclesiastica di Torino e dalla S.
Sede furono personali fino al 1850. Il Direttore dell’Oratorio le comunicava nei limiti e a quelli
cui erano state concesse. Questa è la prima Concessione fatta in capo al Superiore della
Congregazione salesiana;
2° È questa la prima volta che dalla S. Sede si parla di Congregazione di S. Francesco di
Sales, sotto al quale nome s’intendono tutti quelli che dirigevano gli Oratorii, che o preti o laici
prestavano l’opera loro a vantaggio dei giovanetti che li frequentavano;
3° Le medesime Indulgenze e specialmente quelle notate nel n. 4 si possono anche
lucrare da tutti i fedeli, che intervengono alla processione solita a farsi ogni mese in onoie di S.
Luigi e di S. Francesco di Sales. Tale estensione di Favori fu fatta verbalmente dal S. Padre, e
con lettera del Relatore, comunicata col Rescritto medesimo al sacerdote Bosco;
4° È pure da notarsi che molte Concessioni si fecero ad tempus, il quale essendo
trascorso non sono più qui stampate. {11 [137]}
Beatissimo Padre,
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Il sacerdote Torinese Giovanni Bosco ossequiosamente espone a Vostra Santità essere
stata legittimamente eretta in quella città una Congregazione sotto il titolo e protezione di San.
Francesco di Sales, della quale egli è Direttore, e che non ha altro scopo che quello d’istruire
nella Religione e nella pietà la gioventù abbandonata. Supplica Vostra Santità affinchè si degni
accordargli le seguenti grazie spirituali:
1° Indulgenza Plenaria da lucrarsi da ciascuno di coloro che si ascriva alla Congregazione
suddetta, premessa la sacramentale Confessione e Comunione;
2° Simile nel giorno della festa del Santo per gli Aggregati, che si accosteranno entro tal
dì ai SS. Sacramenti;
3° Indulgenza Plenaria nella solennità dell’Assunzione di Maria SS. da lucrarsi da tutti
gli Aggregati, che confessati e comunicati pregheranno per la gloria ed esaltazione della Santa
Madre Chiesa;
4° Indulgenza Parziale di 300 giorni da lucrarsi da tutti coloro, che ancorchè non siano
aggregati, intervengono alla processione, che in onore del suddetto Santo suol farsi nella prima
Domenica di ciascun mese dell’anno. {12 [138]}
Ex audientia SS. - Die 28 Septembris 1850.
Sanctissimus Dominus Noster Pius Divina Providentia Papa IX Oratoris precibus per me
infrascriptum relatis benigne annuit iuxta petita absque ulla Brevis expeditione.
DOMINICUS FlORAMONTI
SS. D. N. ab Epistolis Latinis.
Dall’udienza del SS. - 28 Settembre 1850.
Il Santissimo Signor Nostro Pio per Divina Provvidenza Papa IX benignamente
accondiscese alle preghiere del Supplicante riferite da me sottoscritto per le cose domandale
senza alcuna spedizione di Breve.
DOMENICO FIORAMONTI
Segr. del SS. N. S. per le Lettere Latine.
Beatissimo Padre,
Nella borgata di Castelnuovo della Diocesi di Torino havvi una Cappella nella quale si
celebra la s. Messa e si dà la Benedizione col SS. Sacramento. Sembrerebbe all’Oratore
D.’Giovanni Bosco che per accrescere la divozione de' fedeli accordasse V. Santità le seguenti
grazie spirituali:
1° Indulgenza parziale di 300 giorni a chiunque interverrà alla predica e benedizione nei
giorni della novena di Maria SS. del Rosario, che suol praticarsi in detta Cappella; {13 [139]}
2° Indulgenza Plenaria a tutti quelli che confessati e comunicati visiteranno detta
Cappella, pregando secondo l’intenzione del Romano Pontefice per i bisogni di S. Chiesa.
Che della grazia ecc.
Ex audientia SS. - Die 28 Septembris 1850.
Sanctissimus Dominus Noster Pius Divina Providentia Papa IX Oratoris precibus per me
infrascriptum relatis benigne annuit iuxta petita, absque ulla Brevis expeditione.
DOMINICUS FlORAMONTI
SS. D. N. ab Epistolis Latinis.
Dall’udienza del SS. - Addi 28 Settembre 1850.
La Santità di Nostro Signore Pio per Divina Provvidenza Papa IX benignamente
accondiscese alle preghiere dell’Oratore riferite per mezzo di me sottoscritto, secondo le cose
sopra domandate, senza alcuna spedizione di Breve.
DOMENICO FIORAMONTI Segr. del SS. N. S. per le Lettere Latine.
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I Favori e le Facoltà concesse dall’Autorità Ecclesiastica di Torino all’Oratorio di S.
Francesco di Sales sono:
1° Di celebrare la S. Messa letta o cantata, dare la Benedizione col Venerabile, fare
Tridui, Novene, Esercizi spirituali;
2° Fare il Catechismo, predicare, promuovere i fanciulli alla Santa Comunione, prepararli
alla Confessione, a ricevere la Confermazione;
3° Facoltà di compiere in qualunque delle nostre Chiese il precetto Pasquale tanto pei
fanciulli, quanto per gli adulti che vi intervenissero. Benedire arredi sacri, l’abito {14 [140]}
chiericale e vestirne quei giovanetti che manifestassero vocazione ecclesiastica, ma destinati al
servizio degli Oratorii e dimoranti nell’Ospizio annesso.
Queste facoltà lasciavano spesso delle incertezze nella loro esecuzione. Perciò lo stesso
Monsignor Fransoni con patente del 31 Marzo 1852, le concedeva assoluta e senza limite, cioè
dava tutte quelle facoltà che fossero tornate utili o necessarie pel buon successo delle cose che
occorrevano nella direzione dell’Oratorio di S. Francesco di Sales in Valdocco, di S. Luigi a
Porta Nuova, del S. Angelo Custode in Vanchiglia.
Colla stessa Patente costituiva pure il Sacerdote Gio. Bosco Direttore Capo dei medesimi
Oratorii.
Patente a Direttore Capo degli Oratorii di S. Francesco di Sales, del S.
Angelo Custode e di S. Luigi in Torino, in favore del Signor D.
Giovanni Bosco
LUIGI DE MARCHESI FRANSONI CAV. DEL SUPREMO ORDINE DELLA SS.
ANNUNZIATA PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA ARCIVESCOVO DI
TORINO.
Al Molto Rev. Sig. D. Giovanni Bosco da Castelnuovo Sacerdote della nostra Diocesi
Salute.
Congratulandoci con Voi, degno Sacerdote di Dio, che abbiate con industre carità saputo
stabilire la non mai abbastanza commendevole Congregazione dei poveri giovani nel pubblico
Oratorio di S. Francesco di Sales in Valdocco, giudichiamo cosa giusta il testificarvi, mercè le
Presenti, il nostro perfetto gradimento, con deputarvi effettivamente Direttore Capo Spirituale
{15 [141]} dell’Oratorio di S. Francesco di Sales, a cui vogliamo siano uniti e dipendenti quelli
di San Luigi Gonzaga e del S. Angelo Custode, affinchè l’opera intrapresa con si felici auspizi
progredisca e si amplifichi nel vincolo della carità, a vera gloria di Dio, e a grande edificazione
del prossimo, conferendovi tutte le facoltà, che sono necessarie ed opportune al santo scopo.
Mandiamo intanto ad inserirsi negli atti della nostra Curia Arcivescovile queste Patenti
per originale, con facoltà al nostro Cancelliere di rilasciarne copia.
Dato in Torino addì 31 di Marzo l’anno 1852.
Firmato: FILIPPO RAVINA Vic. Generale
e manualmente sott. BALLADORE Cancell.
Per copia conforme all’originale
In fede, Torino li 12 Maggio 1868
Teologo GAUDI Pro Cancelliere.
La facoltà di leggere e ritenere libri proibiti era già stata prima concessa con restrizione.
In quel tempo, a motivo di dover scrivere contro ai Protestanti, era indispensabile una facoltà
illimitata, quale si è chiesta e concessa dal S. Padre.
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[Varie]
Beatissimo Padre,
Il sacerdote Bosco Giovanni Torinese, nel trovarsi alla Direzione degli Oratorii per la
gioventù eretti in Torino, gli accade spessissimo che tali giovani gli portano ogni genere di libri,
che in questi tempi calamitosi si spandono in copia perversissimi. {16 [142]} Umilmente
prostrato ai Piedi di V. S. implora la facoltà di leggere e ritenere qualsiasi libro proibito
essendone tale il bisogno.
Che della grazia ecc.
Um.mo Supplicante.
Alla Santità di Nostro Signore
PIO PP. IX.
Feria sexta, die 17 Decembris 1852.
Auctoritate SS. D. N. Pii PP. IX nobis commissa liceat Oratori (si vera sunt exposita)
attente litteris testimonialibus, et quoad vixerit, legere ac retinere, sub custodia tamen ne ad
aliorum manus perveniant, libros quoscumque prohibitos; exceptis de obscenis ex professo
tractantibus.
In quorum fidem
FR. A. N. MODENA
S. I. C. a Secretis.
Loco sigilli
Feria sesta del giorno 17 Dicembre 1852.
Per l’autorità del SS. Sig. Nostro Pio Papa IX a noi concessa si permette al Supplicante
(se sono vere le cose esposte) osservate attentamente le lettere testimoniali e sua vita durante, di
leggere e ritenersi però sotto custodia, affinchè non pervengano in mano altrui, libri proibiti di
qualunque genere; eccettuati quelli che trattano ex professo di cose oscene.
FR. A. N. MODENA
Segretario della S. Congr. dell’Indice
{17 [143]}
Beatissimo Padre,
Il sacerdote Giovanni Bosco, Superiore dell’Oratorio di S. Francesco di Sales, per i
giovani pericolanti nella città e Diocesi di Torino, con le più devote suppliche, implora dalla
Santità Vostra l’Apostolica Benedizione con l’Indulgenza Plenaria tanto per sè, quanto per gli
enunciati giovani da lui diretti, che crescono in numero sempre maggiore, contandone da circa
novecento.
Che ecc.
Die 13 Augusti 1856.
Pro gratia serv. servandis.
PIUS PP. IX.
Romae, die 17 Augusti 1856.
Testamur praesens rescriptum esse manu SS. D. N. Pii Papae exaratum.
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B. PACCA
Magister ab Admissionibus SS.
La casa degli Artigianelli di Genova, proprietà materiale del sig. D. Francesco
Montebruno, era in quel tempo sotto la dipendenza morale e direttiva del sac. Gio. Bosco. Da ciò
si ha la ragione per cui si chiese è fu ottenuta la facoltà dell’Oratorio privato per ambidue gli
Istituti. A tale uopo di ogni cosa fu inviata copia autentica al prelodato Sac. Montebruno.
Beatissimo Padre,
Il sacerdote Bosco Giovanni Direttore degli Oratorii de' giovani abbandonati della città di
Torino (Piemonte), prostrato ai piedi di Vostra {18 [144]} Santità implora per la casa di ricovero
di Torino detta di Valdocco, e per quella di Genova detta Opera degli Artigianelli diretta dal Sac.
Montebruno Francesco la facoltà dell’Oratorio privato per queste due Case di ricovero, e che tale
favore si estenda a poter ivi adempire il precetto festivo, fare la santa Comunione tanto pei
giovani ricoverati, quanto per quelli che in qualche maniera sono applicati a servire o a prestare
caritatevoli servigi.
Pieno di gratitudine si prostra
Umile Supplicante
Sac. GIOVANNI Bosco.
Die 9 Martii 1858.
Benigne annuimus pro gratia.
Serv. servandis.
PIUS PP. IX.
(Autografo).
L’anno 1858 nell’atto che il Sac. Gio. Bosco e D. Rua erano per partire dal S. Padre, Esso
impartì loro l’Apostolica Benedizione colle seguenti parole:
Benedictio Dei Omnipotentis Patris et Filii, et Spiritus Sancti descendat super te, super
socium tuum (D. Rua), super tuos in sortem Domini vocatos; super Adiutores et Benefactores
tuos, et super omnes pueros tuos, et super omnia opera tua, et maneat nunc, et semper, et semper,
et semper. {19 [145]}
Beatissimo Padre,
Il sacerdote Giovanni Bosco, nel vivo desiderio di promuovere il canto delle lodi e dei
sacri cantici in onore di Dio, della B. Vergine, dei Santi fra i popoli cristiani, si prostra ai piedi di
Vostra Santità implorando:
1° Indulgenza di un anno a chi gratuitamente insegnerà il canto delle laudi sacre,
praticandone o in pubblico o in privato almen qualche volta l’esercizio: altra di cento giorni a chi
ne praticherà l’esercizio in Oratorio pubblico o privato ogni qual volta esso avrà luogo;
2° Indulgenza Plenaria da lucrarsi alla chiusura del mese Mariano da coloro, che, nel
decorso di esso, sonosi in modo particolare occupati a cantare laudi sacre in Chiesa, e sono
intervenuti alla Divozione del mese Mariano;
3o Indulgenza Plenaria una volta al mese per quelli, che in quattro giorni festivi almeno,
od anche feriali prenderanno parte a cantare od insegnare laudi sacre; e questa Indulgenza si
lucrerà in quel giorno in cui si premetterà la Confessione e la Comunione. Affinchè si possano
lucrare le mentovate Indulgenze, si richiede, che le laudi abbiano l’approvazione dell’Autorità
Ecclesiastica;
4° Tali Indulgenze si possano applicare alle anime dei Fedeli defunti. {20 [146]}
Romae apud S. Petrum die 7 Aprilis 1858.
Benigne annuimus iuxta petita.
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PIUS PP. IX.
(Autografo).
Beatissimo Padre,
Il sacerdote Bosco Giovanni Direttore dell’Oratorio di S. Francesco di Sales in Torino
(Piemonte) si prostra ai piedi di V. B. supplicandola di accordare i seguenti spirituali favori:
1° Celebrare le tre Messe nella mezzanotte del Santo Natale e distribuire la Santa
Comunione a quelli, che prendono parte a questa sacra funzione, AD SEPTENNIUM;
2° Indulgenza Plenaria a chi in quella occasione si accosta ai Santi Sacramenti della
Confessione e Comunione;
3° La medesima Indulgenza una volta al mese, quando i giovani si accostano ai Santi
Sacramenti, facendo l’esercizio della Buona Morte;
4° Indulgenza Plenaria in articulo mortis ai giovani ORA ESISTENTI di questa Casa ed
alli Benefattori ATTUALI della medesima.
Che della grazia ecc.
A Sua Santità PIO PP. IX.
NB. Le parole in maiuscolo furono aggiunte dallo stesso Pio IX nella supplica
soprascritta.
Die 12 Januarii 1862.
Pro gratia serv. servandis.
PIUS PP. IX.
(Autografo). {21 [147]}
L’anno 1858 munito di una Commendatizia dell’Arcivescovo di Torino fui a Roma dal
18 Febbraio al 18 Marzo. In questo tempo trattai più volte con S. S. Pio IX delle basi di una
Congregazione. Le Costituzioni già Commendate dall’Ordinario di Torino furono lette dal S.
Padre, che con osservazioni scritte di propria mano le inviò al Cardinale Gaude. Esso pure tenne
meco più conferenze in proposito e fummo intesi con lui e col S. Padre che tali Costituzioni
praticate qualche tempo, fossero di poi al medesimo ritornate a fine di presentarle nuovamente
alla S. Sede per l’approvazione.
Per mala ventura il benemerito Cardinal Gaude cessava di vivere nel 14 Dicembre 1860.
Dopo essere state praticate cinque anni, le dette Costituzioni nell’Agosto 1863 colle
Commendatizie di molti Vescovi si mandarono al Cardinale Quaglia, Prefetto della Sacra
Congregazione dei VV. e RR.
Udito il parere di vari Consultori, fu fatto minuto esame, e in data del 23 Luglio 1864
venne emanato il Decreto detto di lode. È questa la prima approvazione dell’Istituto in genere,
cui mercè era stabilito il Superiore a vita, e la durata di dodici anni in carica pel successore.
Decretum.
Pauperum adolescentulorum miserans conditionem sacerdos Ioannes Bosco e Dioecesi
Taurinensi, iam ab anno 1841 aliorum Presbyterorum etiam auxilio fretus, illos in unum
colligere, Catholicae fidei rudimenta edocere, et temporalibus subsidiis levare instituit. Hinc
ortum habuit Pia Societas, quae a Sancto Francisco Salesio, nomen habens, ex Presbyteris,
Clericis et Laicis constat. Socii tria consueta simplicia vota obedientiae, paupertatis et castitatis
profitentur; Superioris Generalis, qui Rector Maior nuncupatur, directioni subsunt, et praeter
propriam sanctificationem, praecipuum hunc habent finem, ut quum temporalibus, tum
spiritualibus adolescentium {22 [148]} praesertim miserabilium commodis inserviant.
Iam inde a Piae Congregationis principio, quae ad huiusmodi consilii rationem pertinere
arbitrati sunt, adeo studiose diligenterque curarunt, ut maximum ex eorum laboribus Christianae
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Reipublicae fructum accessisse exploratum omnibus sit; et quamplures Antistites in proprias eos
Dioeceses advocaverint, quos tamquam solertes strenuosque operarios in vinea Domini
excolenda sibi adiutores adsciscerent. Verum, praenominato sacerdoti Ioanni Bosco, qui
Fundator simulque Superior Generalis Piae Societatis est, multum sibi suisque sociis deesse
visum est, nisi eidem Societati Apostolica accederet confirmatio.
Commendatus ideirco a pluribus Antistitibus praefatam confirmationem a SS. Domino
Nostro Pio Papa IX humillimis precibus nuperrime postulavit, et Constitutiones approbandas
exhibuit. Sanctitas Sua in audientia habita ab infrascripto Domino pro Secretano Sacrae
Congregationis Episcoporum et Regularium sub die prima Iulii 1864, memoratami Societatem,
attentis Litteris Commendatitiis praedictorum Antistitum, uti Congregationem votorum
simpliciurn, sub regimine Moderatoris Generalis, salva Ordinariorum iurisdictione, ad
praescriptum sacrorum Canonum et Apostolicarum Constitutionum, amplissimis verbis laudavit
atque commendavit, prout {23 [149]} praesentis Decreti tenore laudat atque commendat; dilata
ad opportunius tempus Constitutionum approbatione. Insuper Sanctitas Sua, attentis peculiaribus
circumstantiis, indulsit, veluti huius Decreti tenore indulget, ut hodiernus Moderator Generalis,
seu Rector Maior, in suo munere, quoad vixerit, permaneat; quamvis constitutum sit, ut eiusdem
Piae Societatis Superior Generalis duodecim tantum annis suum officium exerceat.
Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium hac die
23 Iulii 1864.
A. Card. QUAGLIA Praef.
STANISLAUS SVEGLIATI Pro-Secretarius.
Loco sigilli
Decreto di collaudazione della S. Congregazione dei Vescovi e
Regolari per l’Istituto Salesiano
Mosso a pietà della condizione de' fanciulli più poveri, il sacerdote Giovanni Bosco della
Diocesi Torinese, fin dall’anno 1841, Coll’aiuto eziandio di altri Preti, incominciò a
raccoglierli insieme, insegnar loro i primi elementi della Cattolica Fede, e soccorrerli con aiuti
temporali. Di qui ebbe origine la pia Società, che prendendo nome da San Francesco di Sales,
consta di Preti, Chierici e laici. I soci fanno professione coi tre consueti voti semplici di
Obbedienza, Povertà e Castità; sono sotto la direzione del Superiore Generale, che viene
chiamato Rettor Maggiore, ed oltre la propria santificazione, {24 [150]} si propongono per
fine principale di attendere ai bisogni sì temporali come spirituali dei giovanetti specialmente
più miserabili.
Sino dal principio della pia Congregazione, con tale studio e diligenza curarono quelle
cose, che giudicarono poter giovare al loro scopo, che a tutti fu noto il grandissimo vantaggio,
che colle loro fatiche recarono alla Cristiana Religione; e moltissimi Vescovi li chiamarono
nelle rispettive Diocesi, e li associarono come solerti e laboriosi Operai nel coltivare la Vigna
del Signore. Ma al prenominato sacerdote Giovanni Bosco, che è Fondatore ed insieme
Superiore Generale della Pia Società, sembrò mancar molto a sè ed ai suoi Socii, se non
s’aggiugnesse alla medesima Società l’Apostolica Sanzione.
Raccomandato pertanto da moltissimi Vescovi ha testè domandato con umilissime
preghiere la prefata Sanzione alla Santità di Nostro Signore Pio Papa IX, e presentò le
Costituzioni per l’approvazione. Sua Santità nell’Udienza avuta dal sottoscritto Mons.
Segretario della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari in data del 1 Luglio 1864, la
ricordata Società, attese le lettere Commendatizie dei predetti Vescovi, con amplissime parole
lodò e commendò, come col tenore del presente Decreto loda e commenda quale Congregazione
di voti semplici, sotto il governo del Superiore Generale, salva la giurisdizione degli Ordinarli,
secondo il prescritto dei Canoni e delle Apostoliche Costituzioni, differita a tempo più
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opportuno l’approvazione delle Costituzioni. Inoltre la Santità Sua attese le circostanze speciali,
concedette, siccome col tenore di questo Decreto concede, che l’attuale Superiore Generale,
ovvero {25 [151]} Rettor Maggiore, rimanga per tutta la vita nella sua carica, quantunque sia
stabilito che il Superiore Generale della medesima Pia Società resti in carica soltanto per
dodici anni.
Dato in Roma dalla Segreteria della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari in
questo giorno 23 Luglio 1864.
A. Card. QUAGLIA Prefetto
STANISLAO SVEGLIATI ProSegretario.
Beatissimo Padre,
Il sacerdote Giovanni Bosco Superiore Generale della Congregazione di S. Francesco di
Sales, eretta in Torino, a fine di promuovere, per quanto gli è possibile, la maggior gloria di Dio
ed il bene delle anime;
Supplica umilmente la Santità Vostra a voler degnarsi concedergli la facoltà di potere,
all’opportunità, autorizzare li Sacerdoti della sua Congregazione, a benedire croci, medaglie,
corone, ecc. colle Indulgenze annesse.
20 Gennaio 1867, agli attuali e ora esistenti per sette anni.
(Autografo)
Inoltre supplica di potere, semprechè ne riconosca il bisogno, autorizzare li Sacerdoti, o
professi o giovani, a lui soggetti, a leggere e ritenere quei libri proibiti, che crede utili al
rispettivo ufficio.
Per dieci casi
(Autografo).
E finalmente supplica la stessa Santità Vostra, a volersi degnare a conferire al medesimo
Sac. {26 [152]} Giovanni Bosco la facoltà di far celebrare la santa Messa prima dell’aurora,
quando occorre il bisogno.
Per sette anni, come sopra
(Autografo). PIO PP. IX.
Decreto della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari per l’approvazione dell’Istituto
Salesiano.
Con questo Decreto la Santa Sede approva l’Istituto di S. Francesco di Sales in genere,
rimandando ad altro tempo l’esame e l’approvazione dei singoli articoli delle Costituzioni. È
pure concesso l’insigne favore di rilasciar le Dimissorie per le Ordinazioni a quelli che venissero
nelle nostre Case prima di aver compito l’anno decimoquarto d’età.
DECRETUM.
Salus animarum, quarum curam a Principe Pastorum accepit SS. Dominus Noster Pius
Papa IX, continuo Eum vigilem reddit, ut nihil inexpertum relinquat, quo sacrosancta Catholica
Fides, sine qua impossibile est piacere Deo, ubique terrarum vigeat semper, atque augeatur.
Quocirca singulari sua Apostolica benevolentia eos potissimum ecclesiasticos viros prosequitur,
qui in Societatem adunati, iuventutis curam suscipiunt, eam spiritu intelligentiae ac pietatis
imbuunt, omnique studio et contentione, uberes in vinea Domini fructus virtutis, et honestatis
afferre conantur. Quum Sanctitas Sua inter huiusmodi Socie tates accenseri noverit Piam
Ecclesiasticorum {27 [153]} Virorum Congregationem, quae a S. Francisco Salesio nuncupata,
anno 1841, a sacerdote Ioanne Bosco, Augustae Taurinorum erecta fuit, illam sub die prima Iulii
1864 Apostolicae Laudis decreto condecoravit. Ast memqratus Fundator nuperrime Urbem
petiit, atque penes Sanctam Sedem enixe postulavit, ut praefatam Congregationem, eiusque
Constitutiones approbare dignaretur. Summus vero Pontifex in audientia habita ab infrascripto D.
Secretano huius Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium, sub die 19 Februarii 1869,
attentis Litteris Commendatitiis plurimorum Antistitum, enunciatam Piam Congregationem, uti
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Societatem votorum simplicium, sub regimine Moderatoris Generalis, salva Ordinariorum
iurisdictione ad formam sacrorum Canonum et Apostolicarum Constitutionum, approbavit, et
confirmavit, uti praesentis Decreti tenore approbat, atque confirmat, dilata ad opportunius
tempus approbatione Constitutionum, quae emendandae erunt iuxta animadversiones ex mandato
Sanctitatis Suae iam alias communicatas, excepta quarta, quae modiflcanda erit prout sequitur;
nempe Sanctitas Sua supplicationibus sacerdotis Ioannis Bosco benigne annuens, eidem
tamquam enunciatae Piae Congregationis Moderatori Generali facultatem tribuit, ad decennium
proximum tantum duraturam, alumnis, qui in eiusdem Congregationis aliquo collegio, vel
convictu ante aetatem annorum quatuordecim {28 [154]} excepti fuerunt, vel in posterum
exipientur, ac nomen praefatae Piae Congregationi suo tempore dederunt vel in posterum dabunt,
relaxandi Litteras Dimissoriales ad Tonsuram, et Ordines tam Minores, quam Maiores
recipiendos; ita tamen ut, si a Pia Congregatione quavis de causa dimittantur, suspensi maneant
ab exercitio susceptorum Ordinum, donec de sufficienti Sacro Patrimonio provisi, si in Sacris
Ordinibussint constituti, benevolum Episcopum receptorem inveniant. Contrariis quibuscumque
non obstantibus.
Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium sub die
la Martii 1869.
A. Card. QUAGLIA Praefectus.
S. SVEGLIATI Secretarius.
Loco sigilli
DECRETO.
La salute delle anime, affidate alla cura del SS. Nostro Signore Pio Papa IX dal Principe
dei Pastori, lo rende di continuo vigilante, a fine di non tralasciare alcuna cosa intentata,
perchè la sacrosanta Cattolica Fede, senza cui è impossibile piacere a Dio, in ogni parte della
terra sempre fiorisca e si dilati. Per la qual cosa predilige sopratutto colla singolare sua
Apostolica benevolenza quegli uomini Ecclesiastici, i quali riuniti in società, prendono cura
della gioventù, che l’ammaestrano nello spirito della scienza e pietà, e che con ogni studio e
sforzo s’adoperano di arrecare abbondanti frutti di virtù e di onestà nella Vigna del Signore.
Tostochè Sua Santità {29 [155]} ebbe conosciuto essere tra simili Società la Pia Congregazione
de' religiosi, che, preso nome da San Francesco di Sales, fu eretta in Torino nel 1841 dal
sacerdote Giovanni Bosco, la onorò con un decretò di Apostolica lode addì 1 di Luglio 1864.
Ma il summentovato Fondatore, venuto testè a Roma, insistette appresso alla S. Sede, perchè si
degnasse approvare la prefata Congregazione e le sue Costituzioni. Il Sommo Pontefice
pertanto nell’udienza avuta dal sottoscritto Mons, Segretario di questa Sacra Congregazione dei
Vescovi e Regolari in data 19 Febbraio 1869, attese le Lettere Commendatizie di moltissimi
Vescovi, approvò e confermò l’enunciata Congregazione sotto il governo del Superiore
Generale, salva la giurisdizione degli Ordinarii secondo la forma dei Sacri Canoni e delle
Apostoliche Costituzioni, come a tenore del presente Decreto l’approva e conferma, differita a
tempo più opportuno la approvazione delle Costituzioni, le quali dovranno correggersi secondo
le osservazioni per ordine di Sua Santità già altre volte comunicate, eccetto la quarta, che dovrà
modificarsi come segue: Cioè la Santità Sua annuendo benignamente alle preghiere del
sacerdote Giovanni Bosco, concesse al medesimo, come a Superiore Generale della Pia
Congregazione, la facoltà, valevole soltanto per tutto il Decennio prossimo venturo, di
rilasciare le Lettere Dimissoriali per ricevere la Tonsura e gli Ordini tanto Minori, quanto
Maggiori agli alunni, che avanti i quattordici anni furono accolti in qualche collegio, o convitto
della medesima Congregazione, o che saranno accolti in avvenire, e che a suo tempo diedero il
nome alla prefata Pia Congregazione o {30 [156]} ve lo daranno in appresso; ma in modo che,
se per qualsiasi motivo vengano licenziati dalla Pia Congregazione, debbano rimanere sospesi
dall’esercizio degli Ordini ricevuti, finchè provvedutisi di sufficiente Sacro Patrimonio, se sono
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insigniti dei Sacri Ordini, non trovino qualche Vescovo che benevolmente li accolga. Non
ostante qualunque contraria disposizione.
Dato a Roma dalla Segreteria della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari addì 1
Marzo 1869.
A. Card. QUAGLIA Prefetto
S. SVEGLIATI Segretario.
Chiesa e Arciconfraternita di Maria SS. Ausiliatrice
Supplica all’arcivescovo di Torino per la canonica erezione di una Pia Associazione dei Divoti di
Maria Ausiliatrice.
Eccellenza Reverendissima,
Il sottoscritto espone umilmente a V. E. Rev.ma che, pel solo desiderio di promuovere la
gloria di Dio e il bene delle anime, avrebbe in animo che nella Chiesa di Maria Ausiliatrice, or fa
un anno da V. E. consacrata al Divin culto, si iniziasse una pia unione di fedeli sotto il nome di
Associazione dei Divoti di Maria Ausiliatrice; {31 [157]} scopo principale sarebbe di
promuovere la venerazione al SS. Sacramento e la divozione a Maria Auxilium Christianorum:
titolo che sembra tornare di vivo gradimento all’augusta Regina del cielo.
A tale effetto si compilarono alcune Regole modellate e quasi copiate sopra gli Statuti
della celebre Confraternita di Maria Ausiliatrice eretta in Monaco di Baviera, affinchè questi
esercizi di pietà abbiano una forma stabile e tutta secondo lo spirito di Santa Chiesa.
L’umile esponente supplica V. E. a voler prendere in benigna considerazione questo suo
progetto, facendole umile preghiera di esaminare tali Statuti, aggiugnere, togliere, cangiare
quanto giudica opportuno, e poi, come umilmente La supplica, approvarla con tutte quelle
clausole che V. E. giudicasse più opportune a promuovere le glorie dell’Augusta Regina del
cielo e il bene delle anime.
L’altare dell’Associazione sarebbe l’Altare Maggiore di detta Chiesa, come quello che è
privilegiato, e presso a cui già si fanno la maggior parte degli esercizi di pietà, che formano lo
scopo di quest’Associazione.
Pieno di speranza di conseguire il favore, colla più profonda gratitudine implora la sua
santa Benedizione e si professa
Umil.mo Supplicante
Sac. GIOVANNI Bosco. {32 [158]}
ALEXANDER OCTAVIANUS RICCARDI
EX COMITIBUS A NETRO
SUPREMI ORDINIS SS. ANNUNTIA.TIONIS
EQUES TORQUATUS ETC. ETC.
Dei et Sanctae Sedis Apostolicae gratia
ARCHIEPISCOPUS TAURINENSIS
SS. D. N. D. PII PAPAE IX PRAELATUS DOMESTICUS
AC PONTIFICIO SOLIO ADSISTENS.
Viso Memoriali Nobis exhibito ab adm. Rev. Dom. Ioanne Bosco Ecclesiae sub
invocatione Immaculatae Virginis Auxiliatricis nuper erectae in hac civitate, Rectore, eiusque
tenore considerato, piis Oratoris votis libenter annuentes, ad fovendam augendamque fidelium
erga Sanctam Dei Matrem, Augustumque Eucharistiae Sacramentum religionem, Piam
Sodalitatem, cui nomen erit: Associazione dei Divoti di Maria Ausiliatrice ad Altare Maius
praedictae Ecclesiae, praesentium tenore erigimus ac canonice erectam declaramus pro utriusque
sexus fidelibus, ut omnes eidem adscribendi de Ecclesiae Thesauris, praescripta opera
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adimplendo, participare valeant; quoniam vero Statuta Nobis pariter exhibita, ac per Nos firmata,
Piae Societatis regimini et incremento accommodata novimus, eadem approbamus, reservata
Nobis facultate ea addendi vel variandi, quae magis pro dictae Piae Sodalitatis utilitate expedire
iudicabimus. Hoc nostrum Decretum {33 [159]} una cum memoratis precibus ac Statutis in
Registris Curiae Nostrae referri iubemus ac per authenticum exemplar D. Oratori exhiberi.
Datum Taurini die decima octava Aprilis anno millesimo octingentesimo sexagesimo
nono.
Firmatus: † ALEXANDER Archiep.
et manualiter subscriptus
Th. GAUDI pro Cancell.
Ita in originali cum quo coll, concordat.
Datum Taurini, die, mense et anno praemissis.
Th. GAUDI pro Cancell.
ALESSANDRO OTTAVIANO RICCARDI
DEI CONTI DI NETRO
CAV. DELL’ORD. SUP. DELLA SS. ANNUNZIATA ECC. ECC.
Per grazia di Dio e della S. Sede Apostolica
ARCIVESCOVO DI TORINO
PRELATO DOMESTICO DI S. S. PAPA PIO IX
E ASSISTENTE AL SOGLIO PONTIFICIO.
Visto il Memoriale a Noi presentato dal M. Rev. sacerdote Giovanni Bosco, Rettore della
Chiesa da poco tempo in questa città eretta, sotto l’invocazione dell’Immacolata Vergine
Ausiliatrice, e consideratone il tenore, ben volentieri acconsentendo ai pii voti dell’Oratore, per
alimentare ed accrescere la divozione dei fedeli verso la Santa Madre di Dio e l’Augusto
Sacramento dell’Eucaristia, col tenore del presente Decreto erigiamo e dichiariamo
canonicamente eretta, pei fedeli dell’uno e dell’altro sesso, all’Altare Maggiore {34 [160]}
della predetta Chiesa, la Pia Società che avrà nome di Associazione del Divoti di Maria
Ausiliatrice, in triodo che tutti quelli che ad essa si ascriveranno, adempiendo le prescritte
opere, possano partecipare dei Tesori della Chiesa. E poichè gli Statuti a Noi parimente
presentati, e da Noi firmati abbiam conosciuto essere adatti al governo ed all’incremento della
Pia Associazione, questi medesimi Noi approviamo, riservandoci la facoltà di aggiugnere o di
variare quelle cose, che giudicheremo essere di maggiore utilità per detta Pia Associazione.
Questo nostro Decreto, col sopradetto ricorso e cogli Statuti, vogliamo siano riportati
nei Registri della nostra Curia, ed un autentico esemplare ne sia rilasciato all’Oratore.
Dato in Torino il giorno 18 Aprile 1869.
† ALESSANDRO Arcivescovo
Teol. GAUDI Pro-Cane.
INDULGENZE
concesse da S. S. PIO IX alla Confraternita di Maria SS. Ausiliatrice
canonicamente eretta in Torino con varii Brevi.
PIUS PP. IX.
AD FUTURAM REI MEMORIAM.
Exponendum curavit Nobis dilectus filius Ioannes Bosco, presbyter Taurinensis, sibi ad
fovendam augendamque fidelium erga Sanctam Dei Matrem, Augustumque Eucharistiae
Sacramentum {35 [161]} religionem, in animo esse, Piam Sodalitatem in Ecclesia sub
invocatione Immaculatae Virginis Auxiliatricis civitatis Taurinensis de Ordinarti licentia
instituere, cui vulgo - Associazione dei Divoii di Maria Ausiliatrice - nomen sit, et cuius Sodales
praecipue in promovendum Deiparae Immaculatae Augustique Sacramenti cultum intendant
animum.
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Quo vero, propositis uberioribus ad coelestem beatitatem potiundam praesidiis, maiori
studio fideles Sodalitati isti nomen dent, atque in praescripta pietatis opera incumbant, enixas
Nobis preces adhibuit humiliter, ut Ecclesiae Thesauros, quorum dispensationem Nobis
commisit Altissimus, idcirco reserare de benignitate Nostra dignaremur.
Nos igitur salubres has frugiferasque memorati dilecti filii curas plurimum
commendantes, quo Sodalitas ista maiora in dies, Deo iuvante, suscipiat incrementa, de
Omnipotentis Dei misericordia, ac BB. Petri et Pauli App. eius auctoritate confisi, omnibus et
singulis utriusque sexus Christifidelibus e Pia Sodalitate vulgo - Associazione de Divoti di Maria
Ausiliatrice - in cognominata Ecclesia civitatis Taurinensis canonice instituta, nunc et pro
tempore existentibus, vere poenitentibus, et confessis, ac Sacra Communione refectis, qui
eandem Ecclesiam, et Sodalitatis Oratorium vel Altare, Nativitatis, Circumcisionis, Epiphaniae,
et Ascensionis D. N. J. C. festivitatibus, {36 [162]} Dominica Pentecostes, Solemnitate SS.
Corporis Christi, itemque septem potioribus Immaculatae Virginis Deiparae festis, a primis
vesperis usque ad occasum solis dierum huiusmodi, singulis annis devote visitaverint, ibique pro
Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione,
pias ad Deum preces effuderint, quo die ex recensitis id egerint, Plenariam omnium peccatorum
suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus.
Praeterea eisdem Sodalibus, qui quolibet die solemnium supplicationum, quae in
honorem Sanctae Dei Matris dieta in Ecclesia per tres aut novem dies continuos fieri solent, ea,
quae descripsimus, pietatis opera corde saltem contriti peregerint, septem annos totidemque
quadragenas: quotiescumque vero rite devoto interfuerint Exercitio cuiusvis diei mane de
Ordinarii licentia praefata in Ecclesia habendo, et corde pariter contriti consuetas preces, ut
supra, pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiae
exaltatione recitaverint, centum dies de iniunctis eis, seu alias quomodolibet debitis poenitentiis
in forma Ecclesiae consueta relaxamus.
Quae omnes et singulae Indulgentiae, peccatorum remissiones, ac poenitentiarum
relaxationes, ut etiam animabus Christifidelium, quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce
migraverint, {37 [163]} per modum suffragii applicali possint, misericorditer in Domino
elargimur.
Praesentibus ad decennium tantum valituris.
Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die XVI Martii MDCCCLXIX,
Poatificatus Nostri Anno vigesimotertio.
N. Card. PARACCIANI CLARELLI.
PIO PP. IX.
A FUTURA MEMORIA DEL FATTO.
Il Nostro diletto figlio Giovanni Bosco, sacerdote Torinese, Ci espose aver egli in animo,
per eccitare ed accrescere la divozione dei fedeli verso la Santa Madre di Dio e l’Augusto
Sacramento dell’Eucaristia, d’instituire, colla licenza dell’Ordinario, nella Chiesa dedicata a
Maria SS. Ausiliatrice nella città di Torino, una Pia Società col nome di Associazione dei Divoti
di Maria Ausiliatrice, i cui Soci abbiano per iscopo principale di promuovere il culto della
Immacolata Madre di Dio e dell’Augusto Sacramento.
Affinchè poi, proponendo loro maggiori aiuti per arrivare alla celeste beatitudine, con
maggiore impegno diano i fedeli il nome a questa Associazione, ed attendano a compiere le
prescritte opere di pietà, Ci porse umile preghiera, che volessimo a questo fine per Nostra
benignità aprire i Tesori della Chiesa, la dispensazione dei quali a Noi commise l’Altissimo
Iddio.
Noi adunque molto commendando le salutari e proficue cure del predetto Nostro amato
figliuolo, affinchè col divino aiuto vie maggiore incremento di giorno in giorno prenda questa
Associazione, {38 [164]} appoggiati alla misericordia di Dio ed all’autorità de' Beati Apostoli
Pietro e Paolo, a tutti e singoli i fedeli Cristiani dell’uno e dell’altro sesso, che ora e per
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l’avvenire verranno inscritti nella Pia Società, che ha nome di Associazione dei Divoti di Maria
Ausiliatrice, canonicamente eretta nella Chiesa dedicata a Maria Ausiliatrice nella città di
Torino, veramente pentiti e confessati e comunicati, e che avranno divotamente visitato questa
medesima Chiesa, l’Oratorio o l’Altare della Società, dai primi vespri fino al tramonto del sole,
nelle feste della Natività, Circoncisione, Epifania ed Ascensione di N. S. G. C, nella Domenica
di Pentecoste, nella Solennità del SS. Corpo del Signore, e similmente nelle sette principali feste
dell’Immacolata Vergine Madre di Dio, e quivi avranno pregalo per la concordia dei Principi
Cristiani, per l’estirpazione delle eresie, e per l’esaltazione di S. Madre Chiesa, in qualunque
dei sopradetti giorni ciò avranno fatto, misericordiosamente concediamo nel Signore Plenaria
Indulgenza e remissione di tutti i loro peccati.
Inoltre ai medesimi Soci, i quali almeno di cuore pentiti, adempiranno le sopradette
opere di pietà in ciascun giorno di novene o tridui, che solennemente in detta Chiesa si sogliono
fare in onore della Madre di Dio, concediamo sette anni d’Indulgenza ed altrettante
quarantene: ogniqualvolta poi interverranno al divoto Esercizio, che con licenza dell’Ordinario
ogni mattina si celebra in detta Chiesa, e parimente di cuore pentiti reciteranno le consuete
preghiere od altre per la concordia fra i Principi Cristiani, l’estirpazione delle eresie e
l’esaltazione di S. Madre Chiesa, concediamo cento giorni d’Indulgenza. {39 [165]} Le quali
singole Indulgenze, perdono dei peccati e remissione di pene, misericordiosamente concediamo
nel Signore, che per modo di suffragio si possano anche applicare alle anime dei fedeli
Cristiani, che a Dio congiunte in carità passarono di questa vita.
Valevoli le presenti per dieci anni solamente.
Dato in Soma presso S. Pietro sotto l’Anello del Pescatore il giorno 16 marzo 1869, l’Anno
ventesimo terzo del Nostro Pontificato.
N. Card. PARACCIANI CLARELLI.
PIUS PP. IX.
AD PERPETUAM REI MEMORIAM.
Supplices Nobis admotae sunt preces, ut quas similibus Apostolicis Litteris Nostris, datis
die XVI martii anno MDCCCLXIX, Piae Sodalitati sub invocatione B. Mariae Auxiliatricis in
Ecclesia sub eodem titulo civitatis Taurinensis canonice, ut praefertur, institutae, Indulgentias ad
decennium lucrandas concesseramus, easdem in perpetuum elargiri, et quasdam alias gratias
addere pro Nostra benignitate dignaremur. Nos ad augendam Fidelium religionem, animarumque
salutera coelestibus Ecclesiae Thesauris pia charitate intenti, hujusmondi precibus obsecundare
volentes, praedictae Sodalitati, ut memoratas Indulgentias lucrari in perpetuum libere ac licite
possit et valeat, dummodo quae priore indulto {40 [166]} pietatis opera peragenda
praescripsimus rite adimpleantur, vi praesentium concedimus. Praeterea omnibus et singulis
utriusque sexus Christifidelibus, qui dictam Sodalitatem in posterum ingredientur, die primo
eorum ingressus, si vere poenitentes et confessi, SS. Eucharistiae Sacramentum sumpserint,
Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem; quam etiam Animabus
Christifidelium, quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii
applicare possint, misericorditer in Domino impertimus. In contrarium facientibus non
obstantibus quibuscumque, praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.
Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoiis die XI Martii Anno MDCCCLX,
Pontificatus Nostri Anno vigesimo quarto.
Pro D. Card. PARACCIANI CLARELLI.
F. PROFILI Substitutus.
PIO PP. IX.
A PERPETUA MEMORIA DEL FATTO.
Ci vennero fatte umili preghiere, perchè quelle Indulgenze, che con Nostre Lettere
Apostoliche simili a queste in data del 16 Marzo 1869, avevamo concesso per dieci anni alla Pia
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Confraternita sotto la invocazione della B. V. Maria Ausiliatrice canonicamente eretta, come Ci
vien detto, nella Chiesa del medesimo titolo in Torino, volessimo benignamente concedere in
perpetuo, aggiuntevi alcune altre grazie. Noi con pietosa sollecitudine intenti ad accrescere coi
celesti {41 [167]} Tesori della Chiesa la pietà dei Fedeli, e cooperare alla salute delle anime,
volendo condiscendere a quelle preghiere, concediamo alla predetta Confraternita, in virtù delle
presenti Lettere, di poter lucrare in perpetuo le Indulgenze sopra ricordate, purchè si
adempiano puntualmente le opere di pietà, che nel primo indulto abbiamo prescritte. Inoltre
pietosamente nel Signore concediamo a tutti e singoli i Fedeli dell’uno e dell’altro sesso, che
per l’avvenire entreranno nella sopradetta Confraternita, che nel primo giorno del loro
ingresso, se veramente pentiti e confessati avranno ricevuto il SS. Sacramento dell’Eucarestia,
possano acquistare la Plenaria Indulgenza e remissione di tutti i loro peccati, applicabile anche
per modo di suffragio alle anime dei fedeli, che a Dio congiunte nella carità passarono da
questa vita; non ostante qualunque ordinazione in contrario, dovendo le presenti valere in
perpetuo.
Dato a Roma presso S. Pietro sotto l’Anello del Pescatore addì 11 Marzo 1870, del nostro
Pontificato Anno ventesimo quarto.
Pel Card. PARACGIANI CLARELLI
F. PROFILI Sostituto.
PIUS PP. IX.
AD PERPETUAI! REI MEMORIAM.
Sodalitia fidelium ad Christianae pietatis et charitatis opera exercenda instituta,
praecipuis honoribus privilegiisque, ex Romanorum Pontificum Praedecessorum Nostrorura
more, pro re ac tempore ditamus. Itaque cum dilectus filius Ioannes Bosco presbyter Taurinensis
enixas Nobis {42 [168]} preces humiliter adhibuerit, ut Piam Sodalitatem sub titulo “dei Divoti
di Maria Ausiliatrice” quae in Ecclesia in honorem eiusdem B. M. V. Auxiliatricis civitatis istius
Taurinensis canonice iampridem erecta, Sodalium religione et frequentia eo crevit brevi, ut longe
etiam dissita loca pervaserit, in commodum praesertim Sodalium, qui alio in loco ab Taurinensi
Urbe versantur, Archisodalitatis titulo, et privilegiis augere, de benignitate Nostra dignaremur.
Nos memorati dilecti filii votis obsecundare lubenti animo voluimus. Quae cum ita sint, omnes et
singulos, quibus Nostrae hae Literae favent, ab quibusvis excommunicationis, et interdicti,
aliisque ecclesiasticis censuris, sententiis et poenis quovis modo vel quavis de causa latis, si quas
forte incurrerint, huius tantum rei gratia absolventes, et absolutos fore censentes, Sodalitatem
dei Divoti di Maria Ausiliatrice” de qua habita ante mentio est, in Ecclesia in honorem
Immaculatae Mariae Virginis sub eodem nomine istius civitatis Taurinensis canonice, ut
asseritur, erectam, in Archiconfraternitatem cum omnibus et singulis honoribus, praeeminentiis,
praerogativis, iuribus, et privilegiis solitis et consuetis, hisce Literis, perpetuo Auctoritate Nostra
Apostolica erigimus et instituimus. Porro Archiconfraternitatis ita erectae Moderatoribus et
Confratribus nunc et pro tempore existentibus, ut alias quascumque Sodalitates eiusdem nominis
et instituti {43 [169]} in Dioecesi Taurinensi tantum canonice institutas, servata Clementis VIII
Praedecessoris Nostri recol. mem. desuper edita Constitutione, aggregare, illisque omnes et
singulas Indulgentias, peccatorum remissiones, ac poenitentiarum relaxatiories, ipsi Sodalitati,
nunc per Nos in Archiconfraternitatem erectae, ab hac Sancta Sede Apostolica concessas, et alias
communicabiles communicare libere et licite possint et valeant, eadem Auctoritate Nostra vi
praesentium impertimur. Decernentes praesentes Nostras Literas firmas, validas, et efficaces
existere et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri et obtinere, illisque adquos spectat
et pro tempore quandocumque spectabit pienissime suffragari; sicque in praemissis per
quoscumque iudices ordinarios et delegatos etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores iudicari
et definiri debere, irritumque et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel
ignoranter contigerit attentari.
Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus
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Apostolicis, nec non dictae Sodalitatis etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis
firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, ceterisque contrariis quibuscumque.
Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die l’Aprilis MDCCCLXX, Pontificatus
Nostri Anno vigesimo quarto.
Pro Domino Cardinali
PARACCIANI CLARELLI
F. PROFILI Substitutus. {44 [170]}
PIO PP. IX.
A PERPETUA MEMORIA DEL FATTO.
Seguitando la consuetudine dei Romani Pontefici Nostri Predecessori, Noi siamo soliti,
secondo il bisogno e l’opportunità, arricchire di particolari favori e privilegi le Società dei
fedeli, dirette all’esercizio di opere di cristiana pietà e carità. Pertanto, avendoci il diletto figlio
Giovanni Bosco, prete Torinese, esposte umili e calde preghiere di voler benignamente, massime
per commodo dei Soci, che dimorano in luoghi lontani dalla Città di Torino, arricchire del titolo
di Arciconfraternita e di altri privilegi la Pia Società “dei Divoti di Maria Ausiliatrice” la quale
già prima canonicamente eretta in Torino nella Chiesa dedicata alla medesima B. M. V.
Ausiliatrice, tanto crebbe in poco tempo per la divozione e moltitudine dei Soci, che penetrò
eziandio in lontane regioni, Noi volemmo di buon grado secondare i voti del soprascritto diletto
figlio.
Per la qual cosa assolvendo e considerando assolti tutti e singoli quelli cui riguardano
queste Lettere, unicamente per tale effetto, da qualunque sentenza di scomunica, di interdetto e
da ogni altra censura e pena ecclesiastica, in qualunque modo e per qualsiasi causa inflitta, se
mai in alcuna di esse fossero incorsi, con queste nostre Lettere erigiamo ed instituiamo in
perpetuo per la Nostra Apostolica Autorità la predetta Società dei Divoti di Maria Ausiliatrice
eretta canonicamente, come si afferma, sotto questo medesimo titolo in Torino, nella Chiesa
consacrata in onore di Maria Vergine Immacolata, coi {45 [171]} favori, preminenze,
prerogative, diritti, e privilegi soliti. Inoltre per la medesima Nostra Autorità e colle presenti
Lettere concediamo ai Rettori e Confratelli dell’Arciconfraternita così eretta, che sono e che
saranno, che osservata la Costituzione di Clemente VIII, Nostro Predecessore, di veneranda
memoria, già pubblicata per l’addietro, possano liberamente e lecitamente aggregarsi altre
Società del medesimo titolo ed istituto, che sono canonicamente istituite nella sola diocesi di
Torino, ed a quelle comunicare tutte le Indulgenze, remissioni di peccati, e rilassazioni di
penitenze concesse da questa Santa Apostolica Sede alla Società ora da Noi eretta ad
Arciconfraternita, ed altre che siano comunicabili. E decretiamo che queste Nostre Lettere siano
stabili, valide ed efficaci ora e sempre, ed abbiano pieno e totale effetto; e che giovino
ampiamente a quelli cui riguardano o riguarderanno quando che sia; che nelle cose sopraddette
debbano giudicare e definire così tutti i giudici Ordinari e delegati, ed eziandio gli Uditori di
Cause del Palazzo Apostolico; e che sia vano ed inutile il giudizio se mai avvenga che alcuno di
qualunque autorità, scientemente o per ignoranza, giudichi diversamente in queste cose.
Non ostanti le Costituzioni ed Ordinazioni Apostoliche, e le regole e consuetudini di
detta Società anche per giuramento, approvazione Apostolica od altro qualunque modo
confermate e qualunque determinazione in contrario.
Dato in Roma presso S. Pietro sotto l’Anello del Pescatore addì 5 Aprile 1870, del Nostro
Pontificato l’Anno ventesimo quarto.
Pel Card. PARACCIANI CLARELLI
F. PROFILI Sostituto. {46 [172]}
Beatissimo Padre,
Il sacerdote Giovanni Bosco Superiore Generale della Pia Società di S. Francesco di
Sales, dopo aver ottenuto dalla benignità della Santità Vostra l’approvazione delle Costituzioni
del suo Istituto, animato ora da precedenti concessioni già fattegli da Vostra Beatitudine, si
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presenta umilmente al Suo Apostolico trono, esponendole come tornerebbe a maggiore
incremento e vantaggio della sua Congregazione, se le venisse conceduto il privilegio, attribuito
dalla S. Sede Apostolica agli Ordini Regolari, di rilasciare le Lettere Dimissoriali per le
promozioni ai Minori e Maggiori Ordini, inclusivamente al Presbiterato, a forma del Decreto del
Pontefice Clemente VIII, dei 15 Marzo 1596.
Essendo già la Pia Società Salesiana estesa in non meno di sette Diocesi, e non potendo i
Soci tenere una stabile e costante dimora in certe e determinate Case, ma invece occorrendo loro
di essere trasferiti di luogo in luogo, si frappongono da ciò non pochi ostacoli perchè i rispettivi
Ordinarli possano avere quella sicura conoscenza dei promovendi per ammetterli alle
Ordinazioni, quando pure già siano dotati dei debiti requisiti.
Oltre a ciò la concessione che s’implora, meglio conduce a quella unità di regime, che è
un elemento indispensabile alla conservazione dello spirito e dello scopo di un Istituto. {47
[173]} Supplica quindi vivamente l’Oratore la Santità Vostra perchè, a somiglianza eziandio di
qualche altro consimile Istituto, si degni accordare al Superiore Generale pro tempore della
Società Salesiana la facoltà di rilasciare le Lettere Dimissoriali in favore dei Soci di Essa
promovendi ai Minori e Maggiori Ordini, i quali abbiano già emesso i voti semplici perpetui,
estendendogli cioè quel privilegio medesimo di cui godono i Regolari propriamente detti in forza
del surrichiamato Decreto di PP. Clemente VIII.
Che della grazia ecc.
Ex Audientia SS. habita ab infrascripto Domino Secretario S. Congregationis
Episcoporum et Regularium sub die 3 Aprilis 1874, feria VI in Parasceve, Sanctitas Sua, attentis
expositis, benigne facultatem tribuit Rectori Generali Oratori, ad decennium duraturam,
relaxandi Literas Dimissoriales favore Sociorum suae Congregationis, qui eidem perpetuo
votorum simplicium nexu devinoti sunt, ut ad omnes etiam Sacros et Presbiteratus Ordines, titulo
Mensae Communis, servatis servandis, promoveri possint, ad instar Privilegii pro Regularibus
iuxta Decretum Clementis VIII die 15 Martii 1596; firmis tamen manentibus legibus in
Apostolicis Constitutionibus, praesertim S. M. Benedicti PP. XIV de Ordinationibus Regularium,
quae incipiunt: Impositi, Nobis latis: ita tamen, ut si contingat {48 [174]} aliquos ad Sacros
Ordines iam promotos titulo huiusmodi Mensae Communis, ab eadem Congregatione legitime
discedere aut dimitti, a susceptis Ordinibus exercendis suspensi maneant, donec, de sufficienti
Sacro Patrimonio provisi, benevolum Episcopum receptorem inveniant.
Romae.
A. Card. BIZZARRI Praef.
S. Archiep. Seleucien. Secret.
Nell’Udienza di Sua Santità avuta dal sottoscritto Mons. Segretario della S.
Congregazione de' Vescovi e Regolari in data 3 Aprile 1874, feria sesta in Parasceve, la Santità
Sua, considerate le cose esposte, benignamente concedette al Supplicante, Rettore Generale, la
facoltà di rilasciare le Lettere Dimissoriali, valevole per un decennio, in favore dei Soci della
sua Congregazione, che alla medesima sono legati col vincolo perpetuo dei voti semplici,
affinchè, osservate le cose da osservarsi, possano essere promossi a tutti gli Ordini eziandio
Sacri e del Presbiterato col titolo della Mensa Comune; a guisa di Privilegio pei Regolari,
secondo il Decreto di Clemente VIII del giorno 15 Marzo 1596, rimanendo tuttavia in vigore le
leggi nelle Apostoliche Costituzioni, specialmente quelle della Santa memoria di Benedetto XIV
intorno alle Ordinazioni dei Regolari, che incominciano - Impositi, Nobis latis. In modo però
che, se avvenga che alcuni già promossi ai Sacri Ordini, col titolo di detta Mensa Comune,
escano dalla medesima Congregazione legittimamente, o ne vengano licenziati, rimangano
sospesi {49 [175]} dall’esercizio degli Ordini ricevuti, finchè provvedutisi di sufficiente Sacro
Patrimonio non trovino un Vescovo che benevolmente li accolga.
Roma.
A. Card. BIZZARRI Prefetto.
SALVATORE Arciv. di Seleucia Segretario.
La pia Società Salesiana ebbe la sua prima approvazione nel 23 luglio 1864.
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La seconda nel 1° marzo 1869, in cui furono approvatele Costituzioni in generale.
Finalmente, dopo assai lunga pratica, dopo essersi minutamente esaminati, discussi e in
fine approvati i singoli articoli delle nostre Regole, la Pia Società nostra veniva definitivamente
approvata e annoverata tra le Congregazioni di S. Chiesa con Decreto 13 Aprile 1874.
Decreto per l’Approvazione definitiva delle Costituzioni della
Congreg. di S. Fran. di Sales
DECRETUM.
Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa Nonus, in Audientia habita ab infrascripto D.
Secretano S. Congregationis Episcoporum et Regularium, sub die 3 Aprilis 1874, Feria VI in
Parasceve, attentis Literis Commendatitiis Antistitum Locorum, in quibus Piae Societatis
Presbyterorum a S. Francisco Salesio nuncupatae Domus extant, uberibusque fructibus quos ipsa
in Vinea Domini protulit, suprascriptas Constitutiones, prout in hoc exemplari continentur, cuius
Autographum in Archivio huius S. Congregationis asservatur, {50 [176]} approbavit et
confirmavit, prout praesentis Decreti tenore, approbat atque confirmat, salva Ordinariorum
iurisdictione, ad praescriptum Sacrorum Canonum, et Apostolicarum Constitutionum.
Datimi Romae ex Secretaria memoratae S. Congregationis Episcoporum et Regularium
die 13 Aprilis 1874.
A. Card. BIZZARRI Praefectus.
S. Archiep. Seleucien. Secret.
Loco sigilli
DECRETO
per la definitiva Approvazione delle Costituzioni Salesiane.
La Santità di Nostro Signore Pio Papa IX, nell’Udienza avuta dal sottoscritto Mons.
Segretario della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, in data 3 Aprile 1874, Feria sesta
in Parasceve, osservate attentamente le Lettere Commendatizie dei Vescovi dei Luoghi, in cui
esistono Case della Pia Società detta dei Preti di S. Francesco di Sales, e gli abbondanti frutti che
la medesima produsse nella Vigna del Signore, le soprascritte Costituzioni, come si contengono
in questo esemplare, di cui l’Autografo si conserva nell’Archivio di questa Sacra Congregazione,
approvò e confermò, come col tenore del presente Decreto le approva e le conferma, salva la
giurisdizione degli Ordinarli, secondo il prescritto dei Sacri Canoni e delle Apostoliche
Costituzioni.
Dato a Roma dalla Segreteria della ricordata S. Congregazione dei Vescovi e Regolari il 13
Aprile 1874.
A. Card. BIZZARRI Prefetto.
S. Arciv. di Seleucia Segretario. {51 [177]}
DECRETUM
in favorem Congregationis Salesiana
R. D. Ioannes Bosco; Institutor Congregationis Salesianae nuncupatae, a Sanctissimo
Domino Nostro Pio Papa IX supplicibus votis postulavit ut in Ecclesia, Domui Taurinensi
eiusdem Societatis adnexa, Festum Beatae Mariae Virginis Christianorum Auxiliatricis praefatae
Ecclesiae Titularis, valeat ad utilitatem Fidelium vel anticipari vel transferri a die pro eodem
Festo celebrando statuta, nempe die XXIV Maii. Sanctitas porro Sua, referente subscripto
Sacrorum Rituum Congregationis Secretario, de speciali gratia ita precibus benigne annuere
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dignata est, ut, retento Officio et Missa die xxil’Maii sub ritu Titularibus competenti, posteriori
aliqua die, non tamen ultra mensem Iulii, in qua non occurrat aliquod ipsius Deiparae Festum,
nec Duplex Primae aut Secundae Classis, Vigilia vel Octava privilegiata, in supradicta Ecclesia
Missae omnes celebrari valeant propriae ut in Appendice Missalis Romani die XXIV Maii; haud
tamen omissa Parochiali vel Conventuali Missa Officio diei respondente si et quatenus illius
celebrandae onus adsit: servatis Rubricis, ac praesenti Decreto exhibito ante executionem suam
in Cancellaria Curiae Ecclesiasticae Taurinensis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 16 Aprilis 1874.
C. Episcopus Ostien. et Velitern.
Card. PATRIZI S. R. C. Praefectus.
D. BARTOLINI S. R. C. Secretarius.
Loco sigilli {52 [178]}
DECRETO
in favore della Congregazione Salesiana.
Il Rev. Don Giovanni Bosco, Fondatore della Congregazione Salesiana, domandò con
supplichevoli preghiere al SS. Sig. Nostro Pio Papa IX, che nella Chiesa della medesima Società
annessa alla Casa di Torino, la Festa della Beata Vergine Maria Ausiliatrice dei Cristiani,
Titolare della predetta Chiesa, possa ad utilità dei Fedeli o anticiparsi o trasportarsi dal giorno
stabilito per la celebrazione della medesima Festa, cioè dal dì 24 di Maggio. Sua Santità poi a
mezzo del relatore sottoscritto, Segretario della Congregazione dei Sacri Riti, per grazia
speciale così benignamente degnassi accondiscendere alle preghiere, che ritenuto l’Uffizio e la
Messa del giorno 24 Maggio, sotto il rito competente ai Titolari, in qualche giorno posteriore,
non però oltre il mese di Luglio, in cui non occorra alcuna Festa della stessa Madre di Dio, nè
Duplice di Prima o Seconda Classe, Vigilia od Ottava privilegiata, osservate le Rubriche, e fatto
vedere il presente Decreto nella Cancelleria Ecclesiastica Torinese prima della sua esecuzione,
nella sopradetta Chiesa si possano celebrare tutte le Messe proprie come nell’Appendice del
Messale Romano del giorno 24 Maggio; non ommettendo tuttavia nè la Messa Parrocchiale o
Conventuale, nè l’Ufficio del giorno corrispondente, se e in quanto siavi obbligo di celebrarla:
Non ostante qualunque cosa in contrario.
Nel giorno 16 Aprile 1874.
COSTANTINO Vesc. d’Ostia e Velletri.
Card. PATRIZI Pref. della Congr. dei S. R.
DOMENICO BARTOLINI Segr. della Congr. dei S. R. {53 [179]}
Con lettera 23 Settembre 1874 Monsignor Arcivescovo di Torino fece i seguenti Quesiti
alla Santa Sede:
1° Le Costituzioni della Congregazione fondata da D. Bosco sono definitivamente
approvate dalla S. Sede?
2° Questa Congregazione è posta nella Classe degli Ordini Religiosi? È quindi soggetta
immediatamente alla S. Sede ed esente dalla giurisdizione de' Vescovi?
3° È tolta al Vescovo la facoltà di visitare le Chiese, e le Case di tale Congregazione?
4° È lecito al Rettore di accettare, far vestire, e professare, o anche accettare
semplicemente come maestri, assistenti ecc., i Chierici della Diocesi, senza il previo beneplacito,
ed anche col dissenso del Vescovo?
5° È lecito al suddetto ricevere nella Congregazione Chierici, cui il Vescovo ha fatto
deporre l’abito, perchè li ha giudicati inabili al sacro Ministero, e ciò senza il consenso ed anche
col dissenso del Vescovo?
RISPOSTA
della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari.
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Questa Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari riceveva da V. S. con lettera 23
Settembre, decorso anno, varii Quesiti relativi alla Congregazione Salesiana, la di cui Casa
Madre esiste {54 [180]} in codesta sua Arcidiocesi, intorno ai quali, premesso l’Oracolo del S.
Padre, Le trasmetto la seguente risposta.
Con Decreto riportato dalla Udienza di S. Santità, li 3 Aprile 1874, vennero
definitivamente approvate le Costituzioni dell’Istituto Salesiano; ciò che non deve Ella ignorare,
dappoichè ho motivo a ritenere con sicurezza, che il Superiore Generale del medesimo ne desse
allora a V. S. comunicazione. Può Ella facilmente rilevare dal tenore del citato Decreto, di cui
unisco copia, nonchè dell’altro a Lei noto, e precedentemente emanato sull’approvazione
dell’Istituto stesso, quale sia la condizione al medesimo fatta, riportandosi nell’uno e nell’altro
espressamente queste parole: Salva Ordinariorum iurisdictione ad praescriptum Sacrorum
Canonum et Apostolicarum Constitutionum. Tale condizione importa in ogni Istituto di voti
semplici, e quindi eziandio nel Salesiano, che, trattone il caso in cui fossegli dalla S. Sede
concesso alcun privilegio, sono quelli Istituti esenti, ossia non soggetti alla giurisdizione degli
Ordinarii soltanto in tutto ciò che è contenuto nelle Costituzioni dalla stessa S. Sede approvate.
Circa poi il libero ingresso dei Chierici secolari negli Istituti di Voti Semplici, onde con
grave iattura della Ecclesiastica disciplina non siano impedite le vocazioni allo stato più perfetto,
ha dichiarato questa S. Congregazione, che ai medesimi {55 [181]} è estesa la Costituzione del
Sommo Pontefice Benedetto XIV Ex quo dilectus, nella quale è pure abbastanza provveduto a
qualche caso urgente e straordinario, che reclamasse una contraria disposizione. Discende poi
come una legittima conseguenza della or ora citata Costituzione Benedettina ciò che nel Decreto
della S. Congregazione Super statu Regularium-Romani Pontifices dei 25 Gennaio 1848 viene
prescritto, sotto il numero II, che cioè agli Ordinarli non è mai libero di negare le Lettere
Testimoniali ai Postulanti l’ingresso in qualunque Ordine anche di Voti Semplici. Non dubitando
che vorrà la S. V. attenersi a tutte e singole queste disposizioni prego Iddio che la feliciti.
Roma, 13 Gennaio 1875.
A. Card. BIZZARRI Prefetto.
SALVATORE Arciv. di Seleucia Segr.
DECRETUM
pro Congregatione Salesiana.
Quum in Ecclesiis Congregationis Salesianae haud paucis Missarum de Requie oneribus,
tum fixis tum adventitiis, sit satisfaciendum, et dies liberi ut plurimum desiderentur; R. D.
Ioannes Bosco, eiusdem Congregationis Institutor, Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae IX
enixe supplicavit ut in Ecclesiis ipsis eiusmodi Missae de Requie cum Cantu locum habeant
etiam dum officia occurrunt {56 [182]} ritus Duplicis; Sanctitas Sua, referente subscripto
Sacrorum Rituum Congregationis Secretano, ita annuit benigne, ut in singulis Ecclesiis
memoratae Congregationis, quae simili Indulto non gaudent, duabus intra quamlibet
hebdomadam diebus Missae de Requie cum Cantu celebrentur; attamen exceptis Duplicibus
Primae et Secundae Classis, Festis de Praecepto servandis, Feriis, Vigiliis, Octavisque
Privilegiatis.
Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 14 Januarii 1875.
C. Episcopus Ostien. et Velitern.
Card. PATRIZI S. R. C. Praef.
D. BARTOLINI S. R. C. Secr.
Loco sigilli
DECRETO
per la Congregazione Salesiana.
Avendosi nelle Chiese della Congregazione Salesiana a soddisfare non pochi oneri di
Messe da Requie, sì fisse come avventizie, e i giorni liberi per lo più non essendo sufficienti, il
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Rev. Don Giovanni Bosco, Fondatore della medesima Congregazione, supplicò caldamente il
SS. Nostro Sig. Pio Papa IX, affinchè nelle dette Chiese tali Messe si possano eziandio celebrare
col Canto quando occorrono uffizi di rito Doppio; la Santità Sua per mezzo del sottoscritto
relatore Segretario della Congregazione dei Sacri Riti, benignamente in questo modo
acconsentì, che nelle singole Chiese della ricordata {57 [183]} Congregazione, le quali non
godono di simile Indulto, in due giorni di qualsivoglia settimana, si celebrino Messe da Requie
col Canto; eccettuati nulladimeno i Doppii di Prima e Seconda Classe, le Feste da osservarsi di
Precetto, le Ferie, Vigilie ed Ottave Privilegiate. Nulla ostante in contrario.
Il 14 Gennaio 1875.
COSTANTINO Vesc. di Ostia e Velletri.
Card. PATRIZI Pref. della C. dei S. R.
DOMENICO BARTOLINI Segr. della C. dei S. R.
DECRETUM
pro Congregatione Salesiana.
Sanctissiraus Dominus Noster Pius Papa IX, referente subscripto Sacrorum Rituum
Congregationis Secretario, ad enixas preces R. D. Ioannis Bosco Institutoris Congregationis
Salesianae benigne annuit, ut Superior Generalis pro Ecclesiis omnibus praedictae
Congregationis, Superior vero localis pro respectiva Ecclesia benedicere valeat Sacram illam
Supellectilem, pro qua Sacra Unctio non adhibetur. Valituro praesenti Indulto in perpetuum.
Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 14 Ianuarii 1875.
C. Episcopus Ostieri et Velitern.
Card. PATRIZI S. R. C. Praefectus.
D. BARTOLINI S. R. C. Secretarius.
Loco sigilli {58 [184]}
DECRETO
per la Congregazione Salesiana.
Il Santissimo Nostro Signore Pio Papa IX, per mezzo del relatore sottoscritto Segretario
della Congregazione dei Sacri Riti, alle calde preghiere del Rev. Don Giovanni Bosco,
Fondatore della Congregazione Salesiana, benignamente acconsentì che il Superior Generale
per tutte le Chiese della predetta Congregazione, e il Superiore locale per la rispettiva Chiesa,
possa benedire quella Sacra Suppellettile (Arredi o Paramenta Sacre) per cui non si adopera la
Sacra Unzione. Il presente Indulto (o Concessione) è valevole in perpetuo. Nulla ostante in
contrario.
Addì 14 Gennaio 1875.
COSTANTINO Vescovo di Ostia e Velletri.
Card. PATRIZI Pref. della C. dei S. R.
DOMENICO BARTOLINI Seg. della C. dei S. R.
DECRETUM
pro Congregatione Salesiana.
Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa IX, clementer deferens supplicibus votis R. D.
Ioannis Bosco, Institutoris Congregationis Salesianae, ab infrascripto Sacrorum Rituum
Congregationis Secretano relatis, benigne annuit ut ab Alumnis suae Congregationis Missa una
ante auroram hora ob rationabilem causam celebrari valeat; et una {59 [185]} etiam post
meridiem, sed tantum occasione Missionum. Valituro praesenti Indulto in perpetuum. Contrariis
non obstantibus quibuscumque.
Die 14 Januarii 1875.
C. Episcopus Ostien, et Velitern.
Card. PATRIZI S. R. C. Praef.
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Loco sigilli
D. BARTOLINI S. R. C. Secretarius.
DECRETO
per la Congregazione Salesiana.
Il SS. Nostro Signore Papa Pio IX ascoltando con bontà le supplichevoli istanze del Rev.
Don Giovanni Bosco, Fondatore della Salesiana Congregazione, esposte dal sottoscritto
Segretario della Congregazione dei Sacri Riti, benignamente accondiscese che gli Alunni della
sua Congregazione per ragionevole motivo possano celebrare la S. Messa un’ora prima
dell’aurora, ed un’ora dopo mezzodì, ma soltanto in occasione delle Missioni.
Il presente Indulto vale in perpetuo. Non ostante qualsivoglia deliberazione in contrario.
Nel giorno 14 Gennaio 1875.
COSTANTINO Vescovo di Ostia e Velletri.
Card. PATRIZI Pref. della C. dei S. R.
D. BARTOLINI Segr. della C. dei S. R.
PIUS PP. IX.
AD PERPETUAM REI MEMORIAM.
Ad augendam fidelium religionem, animarumque salutem, coelestibus Ecclesiae
Thesaurus, pia charitate intenti, omnibus et singulis utriusque {60 [186]} sexus Christifidelibus,
vere poenitentibus et confessis ac S. Communione refectis, qui Eccresiam in honorem B. M. V.
sub titulo: Auxilium Christianorum civitatis Taurinensis uno anni die, ad cuiusque fidelium
arbitrium sibi eligendo devote visitaverint, ibique pro Christianorum Principum concordia,
haeresum extirpatione, peccatorum conversione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione, pias ad
Deum preces effuderint, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem,
quam etiam Animabus Christifidelium, quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint,
per modum suffragii applicare possint, misericorditer in Domino concedimus. In contrarium
facientibus non obstantibus quibuscumque. Praesentibus, perpetuis, futuris temporibus valituris.
Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris, die vigesimanona Ianuarii MDCCCLXXV,
Pontificatus Nostri Anno vigesimonono.
F. Card. ASQUINI.
PIO PP. IX.
A PERPETUA MEMORIA DEL FATTO.
Intenti con pio zelo ad accrescere la divozione dei fedeli e cooperare alla salute delle
anime coi celesti Tesori della Chiesa, a tutti e singoli i Fedeli dell’uno e dell’altro sesso, che,
veramente pentiti e confessati e comunicati, visiteranno divotamente la Chiesa in Torino ad
onore della B. V. M. sotto il titolo di {61 [187]} Maria Ausiliatrice in un giorno dell’anno, da
eleggersi ad arbitrio di ciascuno, e quivi innalzeranno divote preghiere a Dio per la concordia
dei Principi Cristiani, per la estirpazione delle eresie, per la conversione dei peccatori e per la
esaltazione della S. Madre Chiesa, benignamente nel Signore concediamo la Indulgenza
Plenaria, e remissione di tutti i loro peccati, la quale potranno anche applicare per modo di
suffragio alle Anime dei Fedeli, che passarono di questa vita nella grazia di Dio. Non ostante
qualunque ordinazione in contrario.
Le Presenti dovranno valere in perpetuo.
Dato a Roma presso S. Pietro, sotto l’Anello del Pescatore addi 29 Gennaio 1875, del
Nostro Pontificato Anno vigesimonono.
F. Card. ASQUINI.
Nel seguente Breve è concesso:
1° Altare Privilegiato in ogni Chiesa della Congregazione;
2° Pei Confratelli defunti Indulgenza Plenaria in qualunque altare delle nostre Chiese sia per loro
applicata la S. Messa;
3° Tutti i Sacerdoti Salesiani tre volte alla settimana Indulgenza Plenaria per qualunque defunto e
per qualsiasi altare;
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4° Facoltà di benedire colla S. Croce concedendo Indulgenza Plenaria nelle Missioni e negli
Esercizi Spirituali;
5° Remissione di 200 giorni di Penitenza ogni volta che un fedele interviene alla predica;
6° Ai Predicatori e Confessori la facoltà di benedire Medaglie, Corone e Crocifissi;
7° Facoltà di erigere la Via Crucis dove non sono Case dei Francescani;
8° Remissione di tre anni di penitenza all’Esercizio di Pietà, che ogni mattina si pratica nelle
nostre Chiese;
9o Indulgenza di 300 giorni pei Maestri e per gli Allievi ad ogni lezione, sia di Letteratura, sia di
Musica, o Canto Gregoriano. {62 [188]}
PIUS PP. IX.
AD PERPETUASI REI MEMORIAM.
Supplices Nobis preces nuper adhibitae sunt, ut Instituto seu Societati sub titulo S.
Francisci Salesii, cuius Regulae seu Constitutiones Decreto, ut asseritur, die III Aprilis anni
praeteriti adprobatae fuerunt, quaeque huc spectant, ut socii vitam communem agant,
Votorumque Simplicium vinculo consociati, simul ad perfectionem Christianam nitentes, opera
quaeque charitatis cum spiritualia tum corporalia erga adolescentes praesertim pauperiores
exerceant, et in ipsam iuniorum Clericorum educationem incumbant, nonnullas facultates et
gratias spirituales concedere dignaremur. Nos autem ut Societas seu Congregatio huiusmodi
maiora in dies suscipiat incrementa, et Sociorum ipsius Congregationis ac fidelium religio magis
magisque augeatur, exaudiendas esse praefatas preces, quantum in Domino possumus,
censuimus.
Quamobrem de Omnipotentis Dei misericordia, ac BB. Petri et Pauli App. eius
auctoritate confisi, in singulis Ecclesiis ad praedictam Congregationem adhuc spectantibus,
unum Altare per Ordinarium loci designandum Privilegio Apostolico decoramus, ut
quandocumque Sacerdos aliquis secularis, vel cuiusvis Ordinis, Congregationis et Instituti
regularis Missam pro anima cuiuscumque Christifidelis, quaec Deo in charitate coniuncta {63
[189]} ab hac luce migraverit, ad quodlibet ex praefatis Altaribus celebrabit, anima ipsa de
Thesauro Ecclesiae, per modum suffragii, Indulgentiam consequatur, ita ut Domini Nostri Iesu
Christi, ac Beatissimae Virginis Mariae Immaculatae, Sanctorumque omnium meritis sibi
suffragantibus, a Purgatorii poenis si ita Deo placuerit, liberetur. Deinde ut quae Missae ad
quodlibet Altare Ecclesiarum ad Congregationem ipsam adhuc spectantium, pro animabus
Sodalium defunctorum eiusdem Congregationis, sive die obitus, sive alio quo vis die, iuxta
Constitutionum Congregationis praescriptum celebrabuntur, eae animae, seu animae eorum
Sodalium, pro qua, seu pro quibus celebratae fuerint, perinde suffragentur, ac si ad privilegiatum
Altare fuissent celebratae, concedimus et elargimur. Iam omnibus et singulis dictae
Congregationis Presbyteris nunc et pro tempore existentibus, ut quandocumque Missam pro
anima cuiuscumque Christifidelis, quae Deo in charitate coniuncta ab hac luce migraverit, ad
quodlibet Altare celebraverint Missae sacriflcium huiusmodi ter tantum qualibet hebdomada
animae, seu animabus, pro qua, seu pro quibus celebratum fuerit, ut supra dictum est,
suffragetur, concedimus atque indulgemus. Item omnibus et singulis nunc et pro tempore
existentibus in dieta Congregatione Presbyteris Missionariis facultatem facimus impertiendae
Benedictionis cum Cruce et Plenaria {64 [190]} Indulgentia, in fine Concionum Sacrarum
Missionum et Spiritualium Exercitiorum, quas ipsi de respectivorum Ordinariorum licentia
habuerint; ita ut omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus, vere poenitentibus et
confessis ac S. Communione refectis, qui ipsorum Concionibus supradictis saltem ultra
medietatem temporis, quo eaedem Conciones respective perduraverint, devote interfuerint, et
Benedictioni cum Cruce in postrema Concionum huiusmodi a dictis Presbyteris impertiendae,
devote adstiterint, nec non Ecclesiam, ubi praefatae Conciones habebuntur, sive Sacellum vel
Ecclesiam domorum, ubi praefata Spiritualia Exercitia peragentur, devote visitaverint, et ibi pro
Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione, ac S.
Matris Ecclesiae exaltatione, pias ad Deum preces effuderint, Plenariam omnium peccatorum
suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedamus. Quoties vero
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Christifideles hisce Concionibus saltem contriti adfuerint, et Ecclesiam vel Sacellum ut supra
visitaverint, ibique oraverint, eisdem biscentum diesdeiniunctis eisseu alias quomodolibet debitis
poenitentiis, in forma Ecclesiae consueta, relaxamus. Insuper memoratae Congregationis
Presbyteris Missionariis nunc et pro tempore existentibus, ut tempore Missionum et Spiritualium
Exercitiorum, quae, ipsi ut ante dictum est, habuerint, extra Urbem tantum de Ordinariorum
respectivorum {65 [191]} consensu, ac dummodo ad Sacramentales Confessiones excipiendas
sint adprobati, parvas Cruces, et Sacra Numismata ex aere confectas, et Coronas Precatorias cum
applicatione Indulgentiarum, prout etiam servatis servandis in Summario per Decretum S.
Congregationis Indulgentiarum die XIV Maii MDCCCLIII publicato, rite benedicere possint et
valeant, impertimur. Praeterea Rectoribus pro tempore Piorum Recessuum, ut vocant, vel
Domorum praefatae Congregationis, iis locis ubi Fratres Ordinis Minoruni S. Francisci de
Observantia et Reformati minime adsint, ut in Oratoriis ipsorum Recessuum vel Domorum
internis Stationes Viae Crucis vel Calvariae erigere, earumque Cruces cum adnexis Indulgentiis
benedicere possint concedimus; ita ut Christifideles, qui in dictis Recessibus vel Domibus
operam dant Spiritualibus Exercitiis, si pium hoc opus Viae Crucis ibidem institutiim devote
peregerint, ac cetera iniuncta pietatis opera rite praestiterint, easdem Indulgentias consequantur,
quas idem Viae Crucis seu Calvariae Exercitium in Ecclesiis Fratrum Ordinis Minorum S.
Francisci de Observantia et Reformatorum, ut moris est, peragendo, consequi possent. Cum vero,
sicuti accepimus, in Ecclesiis praefatae Congregationis quaedam Pietatis Exercitia magna cum
fidelium frequentia quotidie matutino tempore peragantur, tertia nempe Rosarii B. M. V. pars
recitatur, Missa celebratur, Meditatio, aliaeque ad Deum {66 [192]} preces funduntur pro
Instituti Benefactoribus et ad Fidei propagationem, iuxta mentem Romani Pontificia; Nos
omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus, saltem corde contritis, qui qualibet vice in
Ecclesiis dictae Congregationis iam erectis, vel etiam erigendis, praedictis Exercitiis Pietatis
interfuerint, tres annos de iniunctis eis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis, in forma
Ecclesiae consueta, relaxamus. Postremo omnibus et singulis eiusdem Congregationis nunc et
pro tempore Sociis, rite ad haec munera exercenda adprobatis, quoties Christianam Catechesim
aut verbum Dei exposuerint, aut in ludis musicis vel litterariis diurnis vel vespertinis
adolescentulos docuerint, nec non eorum auditoribus vel alumnis, dummodo corde saltem
contriti tam in principio quam in fine huiusmodi operis signo Sanctae Crucis se muniverint, et
Salutationem Angelicam devote recitaverint, tercentum dierum Indulgentiam, ut supra,
elargimur. Quas omnes et singulas Indulgentias, peccatorum remissiones, ac poenitentiarum
relaxationes etiam Animabus Christifidelium, quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce
migraverint, per modum suffragii, applicari posse impertimus.
In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Praesentibus, perpetuis, futuris
temporibus valituris.
Volumus autem, ut praesentium Litterarum transumptis, seu exemplis etiam impressis,
manu {67 [193]} alicuius Notarli publici subscriptis, et sigillo Personae in Ecclesiastica dignitate
constitutae munitis eadem prorsus fldes adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent
exhibitae vel ostensae.
Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris, die XXVI Februarii MDCCCLXXV,
Pontificatus Nostri Anno Vigesimonono.
F. Card. ASQUINIUS.
PIO PP. IX.
A PERPETUA MEMORIA DEL FATTO.
Ci fu testè fatta umile preghiera affinchè Ci degnassimo concedere alcune facoltà e
grazie spirituali all’Istituto o Società detta di S. Francesco di Sales, le cui Regole o Costituzioni,
come Ci viene assicurato, furono approvate addì 3 Aprile dell’anno passato, e mirano a questo,
che i Soci facciano vita comune, ed insieme congiunti col vincolo dei Voti Semplici, tendano alla
cristiana perfezione coll’esercizio di tutte le opere di carità spirituali e corporali verso i
giovinetti, massime verso i più poveri, ed occupandosi dell’educazione del giovane Clero. Noi,
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perchè tal Società o Congregazione prosperi e vie maggiormente s’accresca la pietà dei Soci e
di tutti i fedeli Cristiani, credemmo dover esaudire la preghiera sopradetta, per quanto Ci è
concesso nel Signore. Per la qual cosa, confidati nella misericordia di Dio Onnipotente e
nell’autorità de' suoi Apostoli Pietro e Paolo, in tutte le Chiese appartenenti alla detta
Congregazione, arricchiamo di tale Apostolico {68 [194]} Privilegio un Altare da designarsi
dall’Ordinario del luogo, che in qualunque tempo un Sacerdote secolare, o di qualunque
Ordine, Congregazione ed Istituto regolare celebrerà ad uno qualunque dei predetti altari la
Messa per l’anima di qualunque fedel Cristiano, che a Dio congiunta nella carità, sia passata di
questa vita, quell’anima stessa del tesoro della Chiesa acquisti tale Indulgenza per modo di
suffragio, che, aiutata dai meriti di N. S. G. C. e della B. Vergine Maria Immacolata e di tutti i
Santi, così piacendo a Dio, sia liberata dalle pene del Purgatorio. Concediamo inoltre che le
Messe, le quali per le anime dei Confratelli defunti della medesima Congregazione, sia nel dì
della morte o sia in qualunque altro giorno, secondo il prescritto delle Costituzioni della
Congregazione, si celebreranno a qualunque Altare delle Chiese appartenenti alla
Congregazione stessa, a quell’anima, od a quelle anime dei Confratelli, per la quale o per le
quali saranno state celebrate, diano il medesimo aiuto, che se fossero state celebrate all’Altare
privilegiato. A tutti poi e singoli i Preti della Congregazione predetta, che sono o che saranno,
benignamente concediamo, che in qualunque tempo ed a qualunque Altare celebreranno la
Messa per l’anima di un fedel Cristiano, che sia passato di questa vita a Dio congiunto nella
carità, quel Sacrifizio, tre volte solamente per ogni settimana, dia all’anima od alle anime, per
la quale o per le quali sarà stato offerto, l’aiuto medesimo che sopra si è detto. Similmente a
tutti e singoli i Preti Missionarii, che sono e che saranno nella detta Congregazione, diamo
facoltà di impartire la Benedizione colla Croce e l’Indulgenza Plenaria, al termine {69 [195]}
delle prediche delle Sacre Missioni e degli Esercizii Spirituali, che essi, colla licenza dei
rispettivi Ordinarii, avranno tenuti, in guisa che tutti e singoli i Fedeli dell’uno e dell’altro
sesso, veramente pentiti e confessati e comunicati, che divotamente avranno assistito alle loro
prediche sopradette, almeno oltre la metà del tempo, che rispettivamente saranno durale, e con
divozione saranno stati presenti alla Benedizione da impartirsi colla Croce dai Preti sopradetti
nell’ultima di tali prediche, ed inoltre avranno divotamente visitato la Chiesa, dove tali prediche
si faranno, oppure la Cappella o la Chiesa delle Case, dove si terranno i detti Spirituali
Esercizi, e quivi avranno innalzato divote preghiere a Dio per la concordia dei Principi
Cristiani, per la estirpazione delle eresie, per la conversione dei peccatori e l’esaltazione della
S. Madre Chiesa, possano conseguire la Plenaria Indulgenza e remissione di tutti i loro peccati.
Ogni volta poi che i Fedeli, almeno contriti avranno assistito a queste prediche, ed avranno
visitato la Chiesa o Cappella, come è detto sopra, e quivi avranno pregato, rimettiamo loro
duecento giorni delle penitenze loro ingiunte o di altre in qualunque modo dovute, nella forma
consueta della Chiesa. Inoltre concediamo ai Preti Missionarii della predetta Congregazione,
che sono e che saranno, che nel tempo delle Missioni e degli Esercizi Spirituali, che essi, come
sopra è detto, avranno tenuto, fuori di Roma solo col consenso degli Ordinarii, e, purchè siano
approvati a ricevere le Confessioni Sacramentali, possano benedire le piccole Croci e le
Medaglie Sacre fatte di metallo, e le Corone di preghiere, coll’applicazione delle Indulgenze,
osservando le prescrizioni, {70 [196]} che sono nel Decreto della S. Congregazione delle
Indulgenze, pubblicato addì 14 di Maggio 1853. Inoltre concediamo ai Rettori pro tempore, dei
pii Ritiri, come li chiamano, o delle Case della predetta Congregazione, in quei luoghi, dove non
vi siano Frati dell’Ordine dei Minori di S. Francesco della Osservanza e Riformati, che possano
erigere Stazioni della Via Crucis o del Calvario, e benedirne le Croci colle Indulgenze annesse,
in guisa che i Fedeli, i quali fanno gli Esercizi Spirituali nelle dette Case o Ritiri, se avranno
devotamente fatto questo Pio Esercizio della Via Crucis, che quivi è stabilito, ed avranno
compiute tutte le opere di pietà che sono ingiunte, acquistino le medesime Indulgenze, che
potrebbero conseguire facendo il medesimo esercizio della Via Crucis, o del Calvario, nelle
Chiese dei Frati dell’Ordine dei Minori di S. Francesco della stretta Osservanza, e dei
Riformati, come è pio costume. Essendoci poi stato riferito che nelle Chiese della detta
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Congregazione tutte le mattine, con grande concorso di Fedeli, si fanno alcuni Esercizi di Pietà,
cioè si recita la terza parte del Rosario della B. V. M., si celebra la Messa, si fa la Meditazione,
ed altre preghiere si innalzano a Dio per i Benefattori dell’Istituto, e per la propagazione della
fede, secondo l’intenzione del Romano Pontefice; Noi a tutti e singoli i Fedeli dell’uno e
dell’altro sesso che almeno pentiti di cuore assisteranno ai predetti Esercizii di pietà nelle
Chiese della detta Congregazione, o già erette o da erigersi, rimettiamo per ogni volta tre anni
delle penitenze loro ingiunte o delle altre in qualunque modo dovute nella forma consueta della
Chiesa. Da ultimo a tutti e singoli i Soci della medesima Congregazione, che sono e che {71
[197]} saranno debitamente approvati a compiere questi uffizi, ogni volta che avranno esposto
la Dottrina Cristiana e la parola di Dio, e durante il giorno o nella sera avranno ammaestrati i
giovanetti nella musica o nelle lettere, ed ai loro uditori od alunni, purchè pentiti almeno di
cuore abbiano al principio ed al fine fatto il segno della S. Croce e recitata divotamente le
Salutazione Angelica, concediamo trecento giorni di Indulgenza nel modo che è detto sopra. Le
quali Indulgenze, remissioni dì peccati e di penitenze concediamo che tutte e singole si possano
anche applicare per modo di suffragio alle anime dei Fedeli che passarono di questa vita a Dio
congiunte nella carità, non ostante qualunque ordinazione in contrario, dovendo le presenti
valere in perpetuo. Vogliamo poi che alle copie ed agli esemplari anche stampati delle presenti
Lettere, quando siano firmate da mano di qualche pubblico Notaio, e munite del sigillo di
qualche Persona costituita in ecclesiastica dignità, si dia la medesima fede che alle presenti, se
fossero presentate o fatte vedere.
Dato a Roma presso S. Pietro sotto l’Anello del Pescatore addì 26 Febbraio 1875, del Nostro
Pontificato Anno vigesimonono.
F. Card. ASQUINI.
1° Le grazie e le indulgenze concesse ai religiosi interni dal Superiore Generale sono
comunicabili ai Benefattori esterni;
2° Il Superiore Generale può delegare i Direttori delle Case particolari a concedere i
mentovati favori;
3° In ogni Chiesa della Congregazione si possono celebrare tre Messe nella mezzanotte
del SS.mo Natale e fare la S. Comunione per tutti i fedeli con Indulgenza Plenaria. {72 [198]}
PIUS PP. IX.
AD PERPETUASI REI MEMORIAM.
Sapplices Nobis preces admotae sunt, ut Pio Instituto seu Societati sub titulo S. Francisci
Salesii nonnullas facultates et gratias spirituales concedere dignaremur. Nos autem ut haec
Societas maiora in dies suscipiat incrementa, et Sociorum aliorum Christifidelium religio ac
pietas magis magisque augeatur, praefatis precibus, quantum quidem in Domino possumus,
benigne annuendum esse censuimus. Quamobrem de Omnipotentis Dei misericordia, ac BB.
Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, Superioribus Generalibus pro tempore dictae
Societatis facultatem facimus Indulgentias et gratias spirituales Societati ipsi ab hac S. Sede
concessas insignibus Societati Benefactoribus communicandi, perinde ac si Tertiarii essent, iis
tamen exceptis, quae ad vitam communem pertinent. Praeterea iisdem Superioribus Generalibus
pro tempore concedimus, ut Superioribus domorum Societatis facultates, quae spirituales gratias
respiciunt, delegare possint et valeant. Tandem ut in omnibus dictae Societatis Ecclesiis, in
quibus Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum adservatur, in Nocte Nativitatis D. N. I. Ch. tres
Missae ab eodem Sacerdote celebrari possint elargimur; et omnibus et singulis utriusque sexus
Christifidelibus, qui eadem Nocte Nativitatis Domini in qualibet ex {73 [199]} praefatis
Ecclesiis vere poenitentes et confessi Sacra de altari libaverint, et Ecclesiam ipsam devote
visitaverint, ibique pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum
conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, Plenariam
omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem, quam etiam animabus
Christifidelium, quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii
applicare possint, misericorditer in Domino concedimus. In contrarium facientibus non
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obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem
ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii
publici subscriptis et sigillo Personae in Ecclesiastica Dignitate constitutae munitis, eadem
prorsus adhibeatur fldes, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.
Datum Roraae apud.S. Petrum sub Annulo Piscatoris die XXX Iulii MDCCCLXXV. Pontificatus
Nostri Anno trigesimo.
F. Card. ASQUINIUS.
PIO PAPA IX.
A PERPETUA MEMORIA DEL FATTO.
Ci furono fatte umili preghiere perchè Ci degnassimo concedere alcune facoltà e grazie
spirituali al Pio Istituto o Società, che va sotto il titolo di San Francesco di Sales. Noi, perchè
questa Società possa {74 [200]} vie maggiormente prosperare, e sempre più si accresca la
divozione e la pietà dei Soci e dei fedeli, credemmo dover benignamente accondiscendere alle
dette preghiere, per quanto possiamo nel Signore. Per la qual cosa, confidati nella misericordia
di Dio Onnipotente, e nell’autorità dei BB. Pietro e Paolo suoi Apostoli, diamo facoltà ai
Superiori Generali pro tempore della detta Società di comunicare ai Benefattori più insigni
della medesima le Indulgenze e grazie spirituali dalla S. Sede concesse alla Società non
altrimenti che se fossero Terziarii, eccettuate tuttavia quelle, che riguardano la vita comune.
Inoltre concediamo ai medesimi Superiori Generali pro tempore di poter delegare ai Superiori
delle Case della Società le facoltà che riguardano le grazie spirituali. Da ultimo concediamo
che in tutte le Chiese della detta Società, dove si conserva il SS. Sacramento dell’Eucaristia,
nella notte della Natività di N. S. G. C. si possano celebrare tre Messe dal medesimo Sacerdote;
ed a tutti e singoli i Fedeli dell’uno e dell’altro sesso, che nella medesima Notte della Natività
del Signore veramente pentiti e confessati avranno fatto la SS. Comunione in una qualunque
delle Chiese predette, ed avranno divotamente visitato la Chiesa medesima, e quivi innalzato pie
preghiere a Dio per la concordia dei Principi Cristiani, per la estirpazione delle eresie, per la
conversione dei peccatori e per l’esaltazione della S. Madre Chiesa, benignamente nel Signore
concediamo la Plenaria Indulgenza e remissione di tutti i loro peccati, la quale concediamo che
possano anche applicare per modo di suffragio alle anime dei Fedeli, che in grazia a Dio
passarono di questa vita. Non ostante qualunque {75 [201]} ordinazione in contrario, dovendo
le presenti valere in perpetuo. Vogliamo poi che alle copie od esemplari delle presenti, anche
stampati, purchè siano firmati per mano di qualche pubblico Notaio, e muniti del sigillo di
qualche Persona costituita in Ecclesiastica Dignità, si presti la medesima fede, che si darebbe
alle medesime presenti, se fossero presentate o fatte vedere.
Dato a Roma, presso S. Pietro, sotto l’Anello del Pescatore addì 30 Luglio 1875, del Nostro
Pontificato Anno trigesimo.
F. Card. ASQUINI.
ESENZIONE DELLE CASE SALESIANE
dalla giurisdizione degli Ordinarii.
Congregatio Em.orum Constantini Patrizi, Iosephi Bizzarri, Thomae Martinelli, Antonini
De Luca ad hoc specialiter convocata censuit:
Supplicandum esse SS.mo ut dignetur declarare Domus Piae Societatis a S. Francisco
Salesio, in quibus degunt saltem sex Socii ad formam Constitutionis eiusdem Societatis in cap.
X. § 5, exemptas a iurisdictione et visitatione Ordinariorum quoad disciplinare domorum
regimen et administrationem, salva in omnibus eorumdem Ordinariorum iurisdictione quoad
Ecclesias, Sacramentorum administrationem, et alia omnia quae Sacrum ministerium respiciunt.
Facta relatione de iis omnibus SS.mo Domino Nostro in audientia habita ipsa die 16 Septembris
1875 a Secretano S. Congregationis Episcoporum et Regularium, Sanctitas Sua benigne
propositas resolutiones {76 [202]} approbavit, dispensando super expeditione Literarum
Apostolicarum. Contrariis quibuscumque non obstantibus.
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Datum Romae ex secretaria S. Congregationis Episcoporum et Regularium hac die 1o Octobris
1875. Romae.
I. Card. FERRIERI Praef.
A. TROMBETTA Subsecretarius.
Loco sigilli
La Congregazione degli Eminentissimi Cardinali Costantino Patrizi, Giuseppe Bizzarri,
Tommaso Martinelli, Antonino De Luca a questo specialmente convocata, deliberò: Doversi
supplicare S. Santità, perchè si degni dichiarare le Case della Pia Società di S. Francesco di
Sales, in cui abitino almeno sei Soci, secondo la forma delle Costituzioni della medesima
Società al capo X, n. 5, esenti dalla giurisdizione e dalla visita degli Ordinarii in quanto al
regime disciplinare delle Case ed all’amministrazione, salva in ogni cosa la giurisdizione dei
medesimi Ordinarii, riguardo alle Chiese, all’amministrazione dei Sacramenti e a tutto ciò che
spetta all’esercizio del Sacro Ministero. Fatta relazione di tutto questo al SS.mo Signor Nostro
nell’udienza avuta dello stesso giorno 16 Settembre 1875 dal Segretario della Sacra
Congregazione dei Vescovi e Regolari, la Santità Sua approvò benignamente le proposte
risoluzioni, dispensando sopra la spedizione delle Lettere Apostoliche. Non ostante qualunque
disposizione in contrario.
Dato dalla Segreteria della S. Congr. de' VV. e RR., 1 Ottobre 1875.
I. Card. FERRIERI Prefetto.
A. TROMBETTA Sottosegretario. {77 [203]}
Illustrissimo e Reverendissimo Signore,
Il Padre Giovanni Cagliero, e alcuni altri della Congregazione Salesiana, recansi in
cotesta Repubblica Argentina per esercitarvi l’apostolico ministero e per procurare il bene delle
anime, insegnando e catechizzando.
Abbenchè lo scopo, pel quale intraprendono il lungo e penoso viaggio, sia di per se stesso
titolo bastevole onde ottenere protezione ed aiuto in qualsivoglia eventualità, pur tuttavia li
desidero più particolarmente raccomandati alla S. V. Ill.ma e Rev.ma, nella certezza che, mercè la
utile di Lei Direzione, e sotto il valevole suo patrocinio, si renderà ad essi più agevole di
conseguire quanto desiderano, e di poter dar opera sollecita ed efficace ai loro intendimenti.
Quest’appello alla S. V. Ill.ma e Rev.ma mi viene inspirato dalla conoscenza che io ho della
squisita sua cortesia, alla quale mentre andrò debitore di un nuovo favore, rendo fin d’ora sentiti
ringraziamenti, godendo anche del nuovo incontro per raffermarmi con sensi della più distinta
stima
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma
Roma, 1° Novembre 1875.
Servitor vero
G. Card. ANTONELLI.
A Mons. FEDERICO ANEYROS
Arciv. di Buenos-Ayres. {78 [204]}
[In favore dei missionari]
DECRETUM
S. Congregationis de Propaganda Fide.
Referente R. P. D. Ioanne Baptista Agnozzi pro Secretario, Sacra Congregatio
Missionarios Apostolicos in Republica Argentina ad suum beneplacitum declaravit R. P.
Ioannem Cogliero e Congregatione Salesiana, aliosque novera Patres eiusdem Congregationis
sub directione tamen et dependentia R. P. D. Ordinarii, cui omnino parere debeat, ac necessarias
facultates ad Missiones exercendas ab eodem iuxta sibi tributam auctoritatem in totum vel in
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4.1 Page 31

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partem recipiat, servata semper ipsius R. P. D. Ordinarii tam circa facultates, quam circa loca et
tempus easdem exercendi moderatione; nullo vero modo estra fines suae Missionis iis uti queat,
ad quam donec et quousque pervenerit nulla prorsus exemptione aut privilegio gaudere possit.
Datum Romae ex Aedibus dictae Sacrae Congregationis, die 14 Novembris 1875. Gratis sine ulla
omnino solutione quooumque titulo.
Alex. Card. FRANCHI Praefectus.
I. B. AGNOZZI Pro Secretarius.
DECRETO
della Sacra Congregazione di Propaganda Fide
pe' Missionarii Salesiani.
Essendo relatore il Rev.d° sig. D. Giovanni Batista Agnozzi Pro Segretario, la Sacra
Congregazione di Propaganda Fide dichiarò a suo beneplacito {79 [205]} il Rev.do P. Gioanni
Cagliero della Congregazione Salesiana ed altri nove Padri della medesima Congregazione,
Missionarii Apostolici nella Repubblica Argentina, ma sotto la direzione e dipendenza del Revdo
P. Ordinario, a cui interamente ciascuno debba ubbidire, e ricevere in tutto od in parte le
facoltà necessarie ad esercitare le Missioni secondo l’autorità conferitagli, osservando sempre
la direzione del R. P. Ordinario tanto circa le facoltà, quanto circa i luoghi e i tempi per
esercitare le medesime; in verun modo poi usar possa delle stesse fuori dei confini della propria
Missione, a cui finchè e sino a quando non vi sia pervenuto possa affatto godere di alcuna
esenzione o privilegio.
Dato a Roma dal Palazzo della detta Sacra Congregazione, addì 14 Novembre 1875.
Gratuito senza pagamento di sorta sotto a qualunque titolo.
ALESSANDRO Card. FRANCHI Prefetto.
Gio. BATT. AGNOZZI Pro Segretario.
Ex Audientia Sanctissimi habita die 14 Novembris 1875, Sanctissimus Dominus Noster
Pius Divina Providentia Papa IX, referente me infrascripto Sacrae Congregationis de Propaganda
Fide pro secretario sequentes facultates benigne concessit R. P. Ioanni Cagliero e
Congregatione Salesiana, aliisque novem Patribus eiusdem Congregationis Missionariis
Apostolicis in Republica Argentina:
I. Vescendi per iter tam in accessu, quam {80 [206]} reditu ex Missione, et in locis, ubi
necessitas ac salutis incommoda exegerint, carnibus, ovis, et lacticiniis in die ieiunii ab Ecclesia,
et eius Regala praescripti, ita ut ob salutis incommoda etiam ab observantia ieiunii exemptus
remaneat, omni tamen scandalo remoto, onerata conscientia super veritate et gravitate causae;
II. Recitandi quindecim decades Rosarii B. M. V. si quandoque itineris causa, vel absque
gravi incommodo Divinum Officium recitare nequeat, onerata conscientia super veritate et
gravitate causae;
III. Celebrandi per mare Missam in navibus anchoratis super altari portatili, cum
assistentia tamen alterius sacerdotis, dummodo sit Coelum serenum et mare tranquillum;
IV. Celebrandi pariter Missam etiam in terra super altare portatile, in locis tamen ubi non
erunt Ecclesiae, vel Oratoria privata, et ubi erunt Oratoria privata absque praeiudicio
Indultariorum;
V. Faciendi Sacrum vel una hora ante auroram, vel alia post meridiem;
VI. Indultum personale perpetuum Altaris Privilegiati ter in hebdomada, dummodo
intuitu huius Privilegii nihil praeter consuetam eleemosynam percipiat;
VII. Benedicendi ad quinquennium extra Urbem Coronas precatorias, Cruces, et Sacra
Numismata; eisque applicandi Indulgentias iuxta {81 [207]} folium typis impressum atque
insertum, nec non Divae Birgittae nuncupatas, de consensu R. P. D. Ordinarii;
VIII. Impertiendi Benedictionem cum Indulgentia Plenaria Christifidelibus in articulo
mortis constitutis, iuxta folium impressum ac pariter insertum;
IX. Induendi se linea interiori tunica, femoralibus, et calceamentis ad se tuendum ab aeris
intemperie, si aliter transire, vel permanere non poterit;
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X. Equitandi, vel alio modo progrediendi, donec ad Missionis loca pervenerit, et in aliis
ubi necessitas urget;
XI. Deferendi, recipiendi, ac expendendi pro suis urgentibus, ac aliorum necessitatibus
pecunias, quae a piis benefactoribus ipsi fuerint oblatae, vel alio legitimo modo ad eum
pervenerint;
XII. Legendi ac retinendi libros ab Apostolica Sede prohibitos etiam contra Religionem
ex professo agentes ad effectum eos impugnando quos tamen diligenter custodiat, ne ad aliorum
manus deveniant, exceptis astrologicis, iudiciariis, superstitiosis, ac obscenis ex professo, de
consensu R. P. D. Ordinarii.
Gratis sine ulla omnino solutione quocumque titulo.
I. B. AGNOZZI Pro-Secretarius. {82 [208]}
Dall’Udienza del SS.mo avuta il giorno 14 Novembre 1875, la Santità di Nostro Signore
Pio per divina Provvidenza Papa IX, per mezzo di me relatore sottoscritto Pro Segretario della
Sacra Congr. di Propaganda Fide benignamente concesse al Reverendo Padre Giovanni
Cagliero della Congregazione Salesiana, e ad altri nove Padri della medesima Congregazione
Missionarii Apostolici nella Repubblica Argentina, le seguenti facoltà:
Di mangiar carni, uova e latticinii durante il viaggio tanto nell’andata, quanto nel
ritorno dalla Missione, e nei luoghi, dove la necessità e gli incomodi di salute lo esigano, in
giorno di digiuno prescritto dalla Chiesa o dalla propria Regola, così che per gli incomodi di
salute venga eziandio dispensato dall’osservanza del digiuno, ma tolto ogni pericolo di
scandalo, rimanendo onerata la coscienza sopra la verità e gravità della causa;
Di recitare quindici decine del Rosario della B. V. M. se talora per cagione di
viaggio, o senza grave incomodo non possa recitare l’uffizio divino, restando aggravata la
coscienza circa la verità e gravità del motivo;
Di celebrare la Messa per mare nelle navi ancorate sopra l’altare portatile
coll’assistenza tuttavia di un altro Sacerdote, purchè il Cielo sia sereno e il mare tranquillo;
Di celebrare parimente la Messa eziandio in terra sopra l’altare portatile, ma nei
luoghi dove non vi saranno Chiese, od Oratorii privati, e dove si troveranno Oratorii privati
senza scapito degli indulti;
Di celebrare il S. Sacrifizio o un’ora prima dell’aurora, o un’altra dopo mezzogiorno;
{83 [209]}
Indulto personale perpetuo dell’Altare Privilegiato tre volte la settimana, purchè
coll’intendimento di questo Privilegio non percepisca nulla oltre la consueta elemosina;
Di benedire col consenso del R. P. Ordinario per un quinquennio fuori di Roma
Corone di preghiere, Croci, e Sacre Medaglie, e di applicar loro le Indulgenze giusta il foglio
stampato ed inserto, non che quelle dette di s. Brigida;
Di impartire la Benedizione coll’Indulgenza Plenaria ai fedeli Cristiani che si trovano
in articolo di morte secondo il foglio stampato ed egualmente inserto;
Di vestirsi con tonaca interiormente di lino, calzoni e stivali all’uopo di difendersi
dall’intemperie dell’aria, se altrimenti non potrà passare oltre o permanervi;
10. Di cavalcare o in altro modo progredire, finchè non sia pervenuto a' luoghi della
Missione ed in altri siti quando siavi urgente necessità;
11. Di portare, ricevere, e spendere danari pei bisogni proprii ed altrui, che gli siano
stati offerti dai caritatevoli benefattori, od in altro legittimo modo gli siano pervenuti;
12. Di leggere e ritenere col consenso del R. P. Ordinario i libri proibiti dall’Apostolica
Sede, quelli eziandio che trattano ex professo contro la Religione all’uopo di confutarli, purchè
diligentemente li custodisca, affinchè non vengano a mani altrui, eccettuati gli astrologici, i
giudiziarii, i superstiziosi, e quelli che ex professo trattano di cose oscene.
Gratuitamente senza pagamento di sorta sotto a qualunque titolo.
GIO. BATTISTA AGNOZZI Pro Segretario. {84 [210]}
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PIUS PP. IX.
Dilecte Fili, salutem et Apostolicam Benedictionem. - Binas litteras exeunte Octobre
mense a te datas libenter accepimus, et Missionarios guos Nobis commendabas cum dilecto Filio
Ioanne Baptista Gazzolo coram Nobis sistentes paterna benevolenza complexi sumus. Ex eorum
conspectu et alloquio aucta in Nobis spes est, quam fovebamus, fore ut ipsorum labores in
dissitis regionibus, quo proficiscuntur, fructuosi sint et fidelibus salutares. Itaque zelum eorum
laudavimus, illisque opem divinam adprecantes benediximus. Iucunde nos affecerunt, quae
renunciavisti de progressu et incrementis pii Operis a Maria Auxiliatrice nuncupati, et exinde
etiam, favente Deo, optimos salutis fructus confidimus extituros. Interim sensus paternae
dilectionis Nostrae iterum tibi testamur, et auspicem coelestis gratiae Apostolicam
Benedictionem tibi et universae Congregatoli, cui praees, peramanter impertimus.
Datum Romae apud Sanctum Petrum, die 17 Novembris 1875. Pontificatus Nostri Anno
trigesimo.
PIUS PP. IX.
Dilecto Filio IOANNI Bosco
Presbytero
Augustam Taurinorum.
PIO PAPA IX.
Diletto figlio, salute ed Apostolica Benedizione. - Abbiamo ricevuto con piacere le due
lettere che Ci scrivevi sul finire del mese di Ottobre, ed abbiamo {85 [211]} con paterna
benevolenza abbracciati, ventiti alla nostra presenza, i Missionari che Ci raccomandavi col
diletto nostro figlio O. B. Gazzolo. Dal loro aspetto e dalle loro relazioni crebbe in Noi la
speranza, che già avevamo, che le loro fatiche in quei paesi lontani, ove sono avviati, siano
fruttuose e salutari ai fedeli. Lodammo perciò il loro zelo, ed augurando loro l’aiuto del cielo li
abbiamo benedetti. Ci diedero pari gioia le cose che Ci hai esposte sul progresso ed incremento
della Pia Opera di Maria Ausiliatrice e di qui pure, coll’aiuto Divino, speriamo ottimi frutti di
vita eterna. Intanto ti attestiamo nuovamente i sentimenti della paterna Nostra benevolenza, e
pegno della grazia celeste impartiamo con tutto l’affetto la benedizione Apostolica a te ed a
tutta la Congregazione cui presiedi.
Roma, presso S. Pietro addì 17 Novembre 1875, del Nostro Pontificato Anno trigesimo.
PIO PP. IX.
Al Diletto figlio
GIOVANNI BOSCO Sacerdote Torino.
[Varie]
Beatissimo Padre,
Il sacerdote Gio. Bosco umilmente prostrato ai Piedi di V. S., pel bene della
Congregazione Salesiana e dei Soci della medesima, supplica che:
Il Superiore Generale attesa la tristezza dei tempi, in cui ad ogni momento si vedono
ingombre le case e le scuole di giornali e di libri perversi, quindi gli allievi in gran pericolo di
perversione, possa concedere a' suoi Religiosi di verificare, esaminare e leggere libri e giornali
{86 [212]} proibiti, con quei limiti che nei singoli casi saranno giudicati opportuni, per togliere i
pericoli del male e promuovere la maggior gloria di Dio.
Questa facoltà fu concessa da Leone XII, die 11 Iulii 1826, pro Soc. Jesu e per
comunicazione a tutti gli Ordini Religiosi e Congregazioni Ecclesiastiche. Fu eziandio concessa
personalmente al Superiore dei Salesiani ad vitam ed anche di poterla comunicare ad tempus.
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Feria sexta die 28 aprilis 1876.
Auctoritate Santissimi D. N. Pii PP. IX Nobis commissa, si vera sunt exposita,
remittuntur preces arbitrio et conscientiae eiusdem Oratoris cum facultatibus necessariis et
opportunis iuxta superius petita.
In quorum fide
F. P. HIERONIMUS PIUS SACCHERI
Ord. Praed.
S. Ind. Congr. a Secretis.
Loco sigilli
Feria sesta del 28 Aprile 1876.
Per l’autorità del SS.mo Nostro Signore Pio PP. IX a Noi affidata, se vere sono le cose
esposte, si rimettono le preghiere all’arbitrio ed alla coscienza del medesimo Oratore colle
facoltà necessarie ed opportune per quanto è di sopra domandato.
In fede di che ecc.
F. P. GIROLAMO PIO SACCHERI
dell’Ord. dei Predicatori
Segretario della S. Congr. dell’Indice. {87 [213]}
1° Facoltà di benedire Medaglie, Corone e Crocifissi a tutti i Preti Salesiani Confessori ad
decennium;
2° Di concedere Indulgenza Plenaria agli infermi in articulo mortis;
3° La stessa Indulgenza Plenaria pei Salesiani Professi e Novizi in articulo mortis;
4° Agli Ascritti Indulgenza Plenaria nel giorno che incomincieranno il loro Noviziato, faranno la
professione religiosa o rinnoveranno i loro voti, una volta al mese nel dì che faranno l’Esercizio della
Buona Morte, o che partissero per le Missioni Estere;
5° Indulgenza di 300 giorni ogni volta che si dirà: Maria, Auxilium Christianorum, ora pro
nobis;
6° Indulgenza Plenaria nelle feste della B. V., dei Santi Apostoli, di S. Giuseppe, di S. Anna, S.
Gioachino, nel Patrocinio di S. Giuseppe, dei SS. Angeli Custodi, di Tutti i Santi, e dei Fedeli Defunti; S.
Francesco Saverio, S. Luigi Gonzaga, S. Francesco di Sales e nel giorno seguente;
7° Indulgenza Plenaria pei Fedeli dell’uno e dell’altro sesso che nella festa di S. Francesco di
Sales visiteranno qualche Chiesa della Congregazione Salesiana;
8° La stessa Indulgenza Plenaria nelle Feste dei Titolari di ciascheduna Chiesa della
Congregazione.
PIUS PP. IX.
AD PERPETUAM REI MEMORIAM.
Coelestium muneruin thesauros, quorum dispensatores esse Nos voluit Altissimus, cum
ad Catholicae Religionis incrementum et animarum salutem profuturos speramus libenter
elargimur. Cum itaque Nobis exposuerit dilectus filius Presbyter Ioannes Bosco, Praeses
Congregationis Presbyterorum Salesianae, sibi suisque maxime in votis esse, ut nonnullas
spirituales gratias et privilegia concedere dignaremur, quae non in bonum ipsorum tantum, sed
omnium etiam Christifidelium cedere possunt; Nos huiusmodi votis, {88 [214]} quantum in
Domino possumus, benigne obsecundandum esse censuimus. Quamobrem de Omnipotentis Dei
Misericordia, ac BB. Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis
Presbyteris in praefata Congregatione Salesiana nunc et pro tempore existentibus, ut deinceps
extra Urbem de Ordinariorum consensu dummodo ad Sacramentales Confessiones excipiendas
sint adprobati, Cruces et Sacra Numismata cum adplicatione Plenariae Indulgentiae in mortis
articulo consequendae, nec non Coronas precatorias cum adplicatione Indulgentiarum S.
Birgittae nuncupatarum, in forma Ecclesiae consueta Missionum ac Spiritualium Exercitiorum
tempore, quae ipsi ad populum habuerint, publice, alias vero privatim benedicere possint ad
Decennium proximum indulgemus. Deinde memoratis Presbyteris, ut quoties ad aliquem
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utriusque sexus Christifidelem in mortis articulo constitutum accesserint, si vere poenitens
etconfessus ac S. Gommunione refectus, vel quatenus id facere nequiverit, saltem contritus
Nomen Iesu ore si potuerit, sin minus corde devote invocaverit, et mortem tamquam peccati
stipendium de manu Domini patienti animo susceperit, Apostolicam Benedictionem Nostro et
Romani Pontificis pro tempore existentis nomine cum Plenaria omnium suorum peccatorum
Indulgentia et remissione eidem impertiri libere et licite valeant; servatis tamen ritu et formula a
Benedicto XIV, {89 [215]} Praedecessore Nostro praescriptis, Auctoritate Apostolica facultatem
elargimur. Tum etiam eiusdem Congregationis Salesianae Sodalibus in cuiuslibet eorum mortis
articulo, si vere poenitentes et confessi ac S. Communione refecti vel quatenus id focere
nequiverint, saltem contriti Nomen Iesu ore si potuerint, sin minus corde devote invocaverint,
Plenariam; nec non iisdem Sodalibus nunc et pro tempore existentibus die primo eorum in
Novitiatum ingressus, diebus susceptionis et renovationis votorum, et ipsorum in exteras
Missiones discessus, insuper ilio uniuscuiusque mensis die, quo fit ex instituto Congregationis
pium Exercitium Bonae Mortis, et postremo Exercitiorum Spiritualium die, si vere quoque
poenitentes et Confessi Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sumpserint, et quoad
Spiritualia Exercitia ultra medietatem iis interfuerint, et Ecclesiam seu Sacellum, in quo
habebuntur, visitaverint, et ibi pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione,
peccatorum conversione ac Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione, pias ad Deum preces
effuderint, Plenariam similiter omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem
misericorditer in Domino concedimus. Quoties vero iidem Sodales pium versiculum “Maria,
Auxilium Christianorum, ora pro nobis” corde saltem contriti devote recitabunt, toties iis
tercentum dies de iniunctis eis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in {90 [216]} forma
Ecclesiae consueta relaxamus. Praeterea Sodalibus ipsis vere ut supra poenitentibus et confessis
ac S. Communione refectis, qui respectivam cuiusque Ecclesiam aut Oratorium, vel si iusta
causa impediantur, Ecclesiam ubi ad Sacram Synaxim accesserint, in festis quatuor praecipuis D.
N. I. Ch., Conceptionis, Nativitatis, Praesentationis, Annuntiationis, Visitationis, Purificationis et
Assumptionis Beatae Mariae Virginis Immaculatae, diebus Natalitiis Sanctorum Apostolorum,
Sancti Iosephi Sponsi Virginis Deiparae, Sanctae Annae Matris eiusdem Genitricis Dei Mariae,
S. Ioachim, S. Francisci Xaverii, S. Aloysii Gonzagae, SS. Angelorum Custodum, Dominica
tertia post Pascha Resurrectionis, in celebritate Omnium Sanctorum a primis vesperis, et die
Commemorationis Omnium Fidelium Defunctorum, ac die post Festum Sancti Francisci Salesii
immediate sequenti, quo funera celebrantur animabus Defunctorum Sodalium, et illorum qui
Congregationi benefecerunt, ab ortu usque ad occasum solis dierum huiusmodi singulis annis
devote visitaverint, ibique pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione,
peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo
die praefatorum id egerint, Plenariam etiam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et
remissionem in Domino impertimur. Tandem hanc ipsam Indulgentiam Plenariam ut omnes et
singuli utriusque {91 [217]} sexus Christifideles, vere poenitentes et confessi ac S. Communione
refecti, consequi possint, qui die festa S. Francisci Salesii quam libeat cuique memoratae
Congregationis Ecclesiam, et diebus festis cuiusque Ecclesiae Congregationis titularibus
respectivam Congregationis ipsius Ecclesiam a primis vesperis usque ad occasum solis horum
dierum singulis annis devote visitaverint, atque ibidem, ut supra dictum est, oraverint, elargimur.
Quas omnes et singulas Indulgentias, peccatorum remissiones, ac poenitentiarum relaxationes
etiam animabus Christifidelium, quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint, per
modum suffragii applicari posse indulgemus. In contrarium facientibus non obstantibus
quibuscumque. Praesentibus praeter primum Privilegium perpetuo valituris. Volumus autem ut
praesentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici
subscriptis et sigillo Personae in Ecclesiastica Dignitate constitutae munitis, eadem prorsus
habeatur fldes, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.
Datum Romae apud S. Petnim sub Annulo Piscatoris, die XI Maii MDCCCLXXVI, Pontificatus
Nostri Anno trigesimo.
Pro D. Card. ASQUINIO
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D. IACOBINI Substituus. {92 [218]}
PIO PAPA IX.
A PERPETUA MEMORIA DEL FATTO.
Volentieri dispensiamo i tesori di quelle grazie celesti, di cui l’Altissimo Ci fece
depositarli, quando speriamo che possano giovare ad incremento della Religione ed a salute
delle anime. Avendoci pertanto manifestato il Nostro diletto figlio Sac. Gioanni Bosco Superiore
della Congregazione dei Preti Salesiani esser suo grandissimo desiderio e de' suoi che Ci
degnassimo concedere alcune grazie spirituali ed alcuni privilegi, che possano tornare a
vantaggio non di loro solamente, ma di tutti ancora i fedeli Cristiani, Noi credemmo dover
condiscendere a questo desiderio, per quanto Ci è dato nel Signore. Per la qual cosa confidati
nella misericordia di Dio Onnipotente e nell’Autorità de' suoi Apostoli Pietro e Paolo, a tutti e
singoli i Preti, che sono ora e che saranno per lo innanzi nella detta Congregazione Salesiana,
concediamo che a partire da questo giorno, per tutto il Decennio prossimo seguente, fuori della
città di Roma, purchè, col consenso degli Ordinarti, siano approvati a ricevere le confessioni
sacramentali, possano benedire Croci e Medaglie Sacre coll’applicazione dell’Indulgenza
Plenaria da conseguirsi in articulo mortis, e Corone di preghiere coll’applicazione delle
Indulgenze dette di s. Brigida pubblicamente, nella forma che è consueta nella Chiesa, al tempo
delle Missioni e degli Esercizi Spirituali, che essi abbiano tenuti al popolo oppure anche in
privato. Inoltre con Autorità Apostolica diamo facoltà ai Preti sopradetti, che ogni volta che
visiteranno un fedel Cristiano, dell’uno e dell’altro sesso, posto in pericolo {93 [219]} di morte,
se lo troveranno sinceramente pentito e confessato e nutrito della S. Comunione, o non avendo
ciò potuto fare, almeno pentito, avrà divatamente invocato il nome di Gesù colla bocca se possa
o altrimenti col cuore, e riceverà con rassegnazione la morte dalla mano di Dio come pena
dovuta al peccato, possano liberamente e lecitamente impartirgli l’Apostolica Benedizione a
Nostro nome e del Romano Pontefice che vi sarà in quel tempo, coll’Indulgenza e plenaria
remissione di tutti i suoi peccati, osservando tuttavia il rito e la formala prescritta da Benedetto
XIV Nostro Predecessore. Inoltre ai Soci della medesima Congregazione Salesiana in articulo
mortis, se veramente pentiti e confessati e nutriti della S. Comunione, o non avendo ciò potuto
fare, almeno pentiti avranno colla bocca potendo, altrimenti col cuore, divotamente invocato il
nome di Gesù, concediamo l’Indulgenza Plenaria; ed ai medesimi Soci, che sono e che saranno,
misericordiosamente nel Signore concediamo la Plenaria Indulgenza e remissione di tutti i loro
peccati, il primo giorno del loro ingresso al Noviziato, nei giorni che faranno e rinnoveranno i
voti, e in quello che partiranno per le Missioni straniere; inoltre in quel giorno di ciascun mese,
nel quale, secondo le Regole della Congregazione, si fa il pio Esercizio della Buona Morte, e
nell’ultimo giorno degli Esercizi Spirituali, se anche veramente pentiti e confessati avranno
ricevuto il SS. Sacramento dell’Eucaristia, e rispetto agli Esercizi Spirituali, avranno assistito
più che alla metà di quelli, ed avranno visitato la Chiesa o la Cappella, dove quelli si terranno,
e quivi innalzate pie preghiere a Dio per la concordia dei Principi Cristiani, per l’estirpazione
delle {94 [220]} eresie, per la conversione dei peccatori el’esaltazione della S. Madre Chiesa.
Ogni volta poi che i medesimi Soci, almeno col cuore pentito reciteranno divatamente il
versicolo “Maria, Auxilium Cristianorum, ora pro nobis,” rimettiamo loro trecento giorni delle
penitenze loro ingiunte o di altre in qualunque modo dovute nella forma che è consueta nella
Chiesa. Inoltre ai Soci medesimi che nelle quattro principali feste di N. S. G. C, in quelle della
Concezione, della Natività, della Presentazione, dell’Annunziazione, della Visitazione, della
Purificazione e dell’Assunzione della B. V. M. Immacolata, nei dì Natalizi dei SS. Apostoli, di S.
Giuseppe Sposo della Vergine Madre di Dio, di S. Anna Madre della stessa Madre di Dio
Maria, di S. Gioachino, di D. Francesco Zaverio, di S. Luigi Gonzaga, dei SS. Angeli Custodi,
nella ter za Domenica dopo la Pasqua di Risurrezione, nella Solennità di Tutti i Santi dai primi
vespri fino a tutto il giorno della Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti, e nel giorno che
immediatamente segue la festa di S. Francesco di Sales, nel qual giorno si celebral’uffizio
funebre per le anime dei Confratelli defunti e' di coloro, che beneficarono la Congregazione,
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ogni anno dal nascere fino al tramontare del sole di questi giorni, veramente pentiti, come si è
detto sopra, confessati e comunicati, devotamente abbiano visitato la propria Chiesa od
Oratorio, o, se da giusta cagione siano impediti, la Chiesa, dove siansi accostati alla Sacra
Mensa, e quivi abbiano innalzato a Dio divote preghiereper la concordia dei Principi Cristiani,
per la estirpazione delle eresie, per la conversione dei peccatori e per l’esaltazione della S.
Madre Chiesa, in quello dei predetti giorni, che {95 [221]} avranno ciò fatto, concediamo loro
nel Signore la Plenaria Indulgenza e remissione di tutti i loro peccati. Finalmente concediamo
questa medesima Indulgenza Plenaria a tutti i fedeli Cristiani dell’uno e dell’altro sesso ogni
anno, che sinceramente pentiti e confessati e comunicati nella Festa di S. Francesco di Sales
abbiano divotamente visitato una qualunque delle Chiese della sopradetta Congregazione, e
nelle Feste Titolari di ciascuna Chiesa della Congregazione la propria e rispettiva Chiesa, dai
primi Vespri fino al tramonto del sole di questi giorni, e quivi abbiamo pregato per i fini sopra
ricordati. Le quali Indulgenze, e remissione di peccati, e di penitenze tutte e singole concediamo
che si possano anche applicare per modo di suffragio alle anime dei fedeli Cristiani, che a Dio
unite nella carità passarono di questa vita, non ostante qualunque ordinazione in contrario,
dovendo le presenti, eccetto il primo Privilegio, valere in perpetuo. Vogliamo poi che alle copie
delle presenti, od agli esemplari anche stampati, ove siano firmati da un pubblico Notaio e
muniti del sigillo di una Persona costituita in Ecclesiastica Dignità si abbia la medesima fede,
che si avrebbe alle presenti se fossero presentate o fatte vedere.
Dato a Roma presso S. Pietro sotto l’Anello del Pescatore, addì 9 Maggio 1876, del Nostro
Pontificato Anno trigesimo.
Per il Card. ASQUINI
DOMENICO IACOBINI Sostituto. {96 [222]}
Supplica al Sommo Pontefice Pio IX pei Cooperatori Salesiani
Beatissimo Padre,
Dal giorno che V. S. si è degnata di approvare definitivamente l’umile
CONGREGAZIONE DI s. FRANCESCO DI SALES crebbe notabilmente il numero dei suoi
Soci e molto si allargò il campo della messe evangelica loro proposta. Alla vista del crescente
bisogno crebbe eziandio il numero dei fervorosi Laici ed Ecclesiastici, che offerirono con
sollecitudine la loro cooperazione, ma unanimi si fecero a chiedere una specie di Regolamento,
che servisse a conservare l’uniformità nell’operare e assicurasse la stabilità di que' sani principii,
che solamente si trovano inconcussi nella Nostra Santa Cattolica Religione. Questo
Regolamento, Beatissimo Padre, venne formolato col titolo di COOPERATORI SALESIANI, e
con esso si ha in animo di invitare quelli, che vivono nel secolo, a venire in aiuto a coltivare
quella stessa messe che forma lo scopo della PIA SOCIETÀ SALESIANA.
La Santità Vostra degnavasi di far esaminare tale progetto, benedirlo e commendarlo.
Molti Vescovi furono solleciti di accoglierlo per le rispettive Diocesi, ed ora colle loro
Commendatizie inviarono l’umile esponente a supplicare V. S. affinchè con atto di speciale
Clemenza si degni {97 [223]} aprire il tesoro delle Sante Indulgenze. In questo modo ognuno
può essere assicurato che l’Opera degli Oratorii è da V. S. benedetta e commendata, ed ha un
conforto da quella Religione cui di buon grado i Cooperatori consacrano le loro fatiche.
Tutti pertanto supplicano V. S. a voler concedere ai RELIGIOSI SALESIANI e ai loro
COOPERATORI;
1° Indulgenza Plenaria in articolo di morte, purchè facciano sacrifizio della loro vita a
Dio, accettando quel genere di morte che a Lui piacerà inviare;.
2° Le Indulgenze e i Favori Spirituali dei Terziarii di S. Francesco d’Assisi;
3° Le Indulgenze relative alle Chiese e alle feste di S. Francesco d’Assisi possano lucrarsi
nelle feste di S. Francesco di Sales e nelle Chiese della Congregazione Salesiana.
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Pieno di fiducia che V. S. voglia degnarsi di concedere gli implorati favori, chiedo
umilmente una speciale Apostolica Benedizione sopra tutti i Cooperatori e sopra tutti i
Benefattori della Congregazione, mentre colla massima venerazione e con figliale ossequio mi
prostro
Di V. S.
Torino, 4 Marzo 1876.
Umile figliuolo ed Obbl.mo Supplicante
Sac. GIOVANNI Bosco. {98 [224]}
PIUS. PP. IX.
AD PERPETUAI! REI MEMORIAM.
Cum sicuti relatum est Nobis, Pia quaedam Christifidelium Sodalitas, quam
SODALITATEM seu UNIONEM COOPERATORDM SALESIANORUM appellant, canonice
instituta sit, cuius Sodales tum alia plurima pietatis et charitatis opera exercere, tum praesertim
pauperum ac derelictorum puerorum curam suscipere sibi proponunt; Nos, ut Sodalitas
huiusmodi maiora in dies suscipiat incrementa, de Omnipotentis Dei misericordia, ac BB. Petri
et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus utriusque sexus Christifidelibus ad hanc
Sodalitatem adscriptis vel pro tempore adscribendis, in cuiuslibet eorum mortis articulo, si vere
poenitentes et confessi ac S. Communione refecti, vel quatenus id facere nequiverint, saltem
contriti Nomen Iesu ore si potuerint, sin minus corde devote invocaverint, et mortem tamquam
peccati stipendium de manu Domini patienti animo susceperint, Plenariam; nec non iisdem
Sodalibus, vere poenitentibus et confesfessis, qui uno quo cuique eorum libeat cuiuslibet mensis
die in aliqua Ecclesia aut Oratorio publico Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sumpserint,
et Ecclesiam aut Oratorium ipsum devote visitaverint, ibique pro Christianorum Principum
concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione
pias ad Deum preces effuderint, Plenariam similiter omnium peccatorum suorum Indulgentiam
{99 [225]} et remissionem, quam etiam animabus Christifidelium, quae Deo in charitate
coniunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicare possint, misericorditer in
Domino concedimus. Praeterea peculiari supradictos Sodales benevolentia prosequi volentes,
omnes iisdem Indulgentias tum Plenarias, tum Partiales, quas Tertiarii S. Francisci Assisiensis
ex concessione Apostolica consequi possunt, elargimur; atque ut, quas indulgentias Tertiarii
diebus festis et in Ecclesiis S. Francisci Assisiensis lucrari possunt, diebus festis S. Francisci
Salesii et in Ecclesiis Congregationis Presbyterorum Salesianae consequi licite ac libere valeant,
dummodo quae pro Indulgentiis huiusmodi lucrandis iniuncta sunt pietatis opera rite in Domino
praestiterint, Auctoritate Nostra Apostolica concedimus. In contrarium facientibus non
obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem
ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii
publici subscriptis, et sigillo Personae in Ecclesiastica Dignitate constitutae munitis, eadem
prorsus adhibea tur fides, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.
Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris, die IX Maii MDCCCLXXVI, Pontificatila
Nostri Anno trigesimo.
Pro D. Card. ASQUINIO
D. IACOBINI Substitutus.
Loco sigilli. {100 [226]}
PIO PAPA IX.
A PERPETUA MEMORIA DEL FATTO.
Essendosi canonicamente istituita, come Ci fu esposto, una Pia Associazione di Fedeli
Cristiani, sotto il nome di Società od Unione de' Cooperatori Salesiani, i cui membri, fra le
varie e moltissime opere di pietà e di carità, si propongono particolarmente di assumersi cura
speciale dei giovanetti poveri ed abbandonati; Noi affinchè tale Società prenda ogni dì maggior
incremento, confidati nella misericordia di Dio Onnipotente, e nell’autorità dei BB. Pietro e
Paolo suoi Apostoli, a tutti i Fedeli Cristiani dell’uno e dell’altro sesso, già ascritti a questa
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Don Bosco - Favori e grazie spirituali concessi dalla Santa Sede alla Pia Società di S. Francesco di Sales
Società o che si ascriveranno in avvenire, nel punto della morte di ciascun di loro, se veramente
pentiti, confessati e muniti della S. Comunione, o perchè non poterono ciò fare, almeno contriti,
invocheranno divotamente il nome di Gesù colla bocca, se potranno, se no almeno col cuore, e
riceveranno con rassegnazione dalla mano del Signore la morte quale castigo del peccato,
concediamo Indulgenza Plenaria; ed anche ai medesimi Soci, veramente pentiti e confessati, i
quali in un giorno che loro piaccia, di qualsivoglia mese, in qualche Chiesa od Oratorio
pubblico, riceveranno il SS. Sacramento dell’Eucaristia, e quella stessa Chiesa od Oratorio
divotamente visiteranno e quivi innalzeranno pie preghiere a Dio per la concordia de' Principi
Cristiani, per la estirpazione delle eresie, per la conversione de' peccatori, per l’esaltazione di
S. Madre Chiesa, benignamente nel Signore concediamo parimente l’Indulgenza Plenaria e la
remissione di tutti i loro peccati. La quale Indulgenza per modo di suffragio potranno eziandio
{101 [227]} applicare a quelle anime de' Fedeli Cristiani, che unite a Dio in carità abbiano già
emigrato da questa vita. Inoltre volendo Noi dare un segno di speciale benevolenza ai sopradetti
Soci, concediamo loro tutte le indulgenze tanto Plenarie quanto Parziali, che i Terziarii di s.
Francesco d’Assisi possono conseguire; e colla Autorità Nostra Apostolica concediamo, che
essi lecitamente e liberamente possano ottenere nelle feste di san Francesco di Sales e nelle
Chiese dei Preti della Congregazione Salesiana tutte le Indulgenze, che i Terziarii possono
guadagnare nelle feste e nelle Chiese di s. Francesco d’Assisi, purchè compiano a dovere nel
Signore le opere di pietà che sono ingiunte per lucrare tali Indulgenze. Non pongono ostacolo a
questo tutte le cose, che facciano contro. Le presenti Lettere hanno vigore per tutto il tempo
avvenire in perpetuo. Vogliamo poi, che alle copie trascritte od agli esemplari anche stampati
delle presenti Lettere, sottoscritte dalla mano di qualche pubblico Notaio e munite del sigillo di
Persona costituita in Ecclesiastica Dignità si presti tutta quella medesima fede, che si
presterebbe alle stesse presenti se fossero presentate o fatte vedere.
Dato a Roma appo S. Pietro sotto l’Anello del Pescatore nel dì 9 Maggio 1876, del Nostro
Pontificato Anno trigesimo.
Pel Card. ASQUINI
DOMENICO IACOBINI Sostituto.
Luogo del sigillo {102 [228]}
Supplica al Sommo Pontefice Pio IX in favore dell’Opera di Maria
Ausiliatrice per le vocazioni allo Stato Ecclesiastico
Beatissime Padre,
La necessità di operai nella mistica Vigna del Signore mosse molti Vescovi ed altri
zelanti Cattolici ad aprire piccoli Seminari, Scuole Apostoliche per le Missioni, ed altri privati
Istituti o Pie Opere a fine di coltivare i giovanetti nello studio, nella pietà, e conservare nei loro
cuori i germi di vocazione Ecclesiastica, qualora Dio ve li avesse seminati. Agli sforzi di costoro
pare si possa anche aggiugnere l’Opera di Maria Ausiliatrice per le vocazioni allo Stato
Ecclesiastico.
Ha questa per fine di raccogliere giovani adulti, che forniti delle qualità necessarie e di
attitudine allo studio, mercè corsi per loro preparati, possano compiere gli studi letterarii.
Terminati questi studi e cerziorata la vocazione, gli allievi restano affatto liberi di ritornare in
Diocesi presso ai rispettivi Ordinarii, abbracciare lo stato religioso, oppure dedicarsi alle
Missioni estere.
Molti Vescovi accolsero benevolmente questo Progetto, e colle loro Commendatizie
inviarono l’umile esponente a supplicare V. S. perchè si degni benedirlo e commendarlo. Tale
scopo essendo affatto caritatevole e religioso, fanno umile preghiera a V. S. ad usare un grande
atto di {103 [229]} Clemenza e di aprire il tesoro delle Sante Indulgenze e concedere ai religiosi
della Congregazione Salesiana e agli Associati di quest’Opera:
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1° Indulgenza Plenaria in articolo di morte, purchè facciano sacrifizio della loro vita a
Dio accettando quel genere di morte che a Lui piacesse inviare;
2° Le Indulgenze e i Favori Spirituali dei Terziarii di S. Francesco d’Assisi;
3° Le Indulgenze relative alle Chiese e alle feste di S. Francesco d’Assisi possano lucrarsi
nelle feste di S. Francesco di Sales e nelle Chiese della Congregazione Salesiana,
Pieno di fiducia che V. S. si degni di benedire i deboli sforzi dell’umile esponente e concedere
gl’implorati favori, si prostra colla massima venerazione e con figliale ossequio
Di V. S.
Torino, 4 Marzo 1876.
Umile figlio di S. Chiesa,
ed Obbligatissimo Supplicante
Sac. GIOVANNI Bosco.
PIUS PP. IX.
AD PERPETUAM REI MEMORIAM.
Cum, sicuti relatum Nobis fuit, quaedam Christifidelium Sodalitas, seu Pium Opus,
utvocant, sub titulo B. M. Virginis Auxiliatricis, canonice {104 [230]} instituta sit, cuius Sodales
hoc sibi animo proposuerunt bonae indolis iavenes et ad vitam Ecclesiasticam amplectendam
inclinatos conquirere, in hac vocatione confirmare, ac litteris et Ecclesiasticis studiis erudire;
Nos, ut Sodalitas huiusmodi maiora in dies suscipiat incrementa, de Omnipotentis Dei
misericordia, ac BB. Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus utriusque sexus
Christifidelibus ad hanc Sodalitatem adscriptis vel pro tempore adscribendis in cuiuslibet eorum
mortis articulo, si vere poenitentes et confessi ac S. Communione refecti; vel quatenus id facere
nequiverint, saltem contriti Nomen Iesu ore, si potuerint, sin ininus corde devote invocaverint, et
mortem tamquam peccati stipendium de manu Domini patienti animo susceperint, Plenariam;
nec non iisdem Sodalibus vere poenitentibus et confessis, qui uno quo cuique eorum libeat
cuiuslibet mensis die in aliqua Ecclesia aut Oratorio publico Sanctissimum Eucharistiae
Sacramentum sumpserint, et Ecclesiam aut Oratorium ipsum devote visitaverint, ibique pro
Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac S.
Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, Plenariam simihter omnium
peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem, quam etiam animabus Christifidelium, quae
Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicare possint
misericorditerditer {105 [231]} in Domino concedimus. Praeterea peculiari supradictos Sodales
benevolentia prosequi volentes, omnes iisdem Indulgentias tum Plenarias tum Partiales, quas
Tertiarii S. Francisci Assisiensis ex concessione Apostolica consequi possunt, elargimur; atque
ut quas Indulgentias Tertiarii diebus festis et in Ecclesiis S. Francisci Assisiensis lucrari possunt,
diebus festis S. Francisci Salesii et in Ecclesiis Congregationis Presbyterorum Salesianae
consequi licite et libere valeant, dummodo quae pro Indulgentiis huiusmodi lucrandis hiiuncta
sunt pietatis opera rite in Domino praestiterint, Auctoritate Nostra Apostolica concedimus. In
contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus
valituris. Volumus autem ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis,
manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo Personae in Ecclesiastica Dignitate constitutae
munitis, eadem prorsus adhibeatur fides, quae adhiberetur ipsis Praesentibus si forent exhibitae
vel ostensae.
Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris, die IX Maii MDCCCLXXVI. Pontificatus
Nostri Anno trigesimo.
Pro D. Card. ASQUINIO
D. IACOBINI Substitutus.
Loco sigilli. {106 [232]}
PIO PAPA IX.
A PERPETUA MEMORIA DEL FATTO.
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Essendosi canonicamente istituita, come Ci fu esposto, una Associazione di Fedeli
Cristiani, ossia, come dicono, Pia Opera, sotto il titolo della B. V. Maria Ausiliatrice, i cui
membri si proposero di raccogliere giovani di buona indole inclinati allo Stato Ecclesiastico, a
fine di renderli fermi in questa loro vocazione, istruirli nelle lettere e negli studi ecclesiastici;
Noi, affinchè tale Società prenda ogni dì maggiore incremento, per la misericordia di Dio
Onnipotente, ed affidati nell’Autorità dei BB. Pietro e Paolo suoi Apostoli, a tutti i fedeli
dell’uno e dell’altro sesso, già ascritti a questa Società o che si ascriveranno in avvenire, nel
punto della morte di ciascun di loro, se veramente pentiti, confessati e nutriti della Santa
Comunione, o se non potranno ciò fare, almeno contriti invocheranno divotamente il Nome di
Gesù colla bocca se potranno, se no, almeno col cuore, e riceveranno con rassegnazione dalla
mano del Signore la morte quale castigo del peccato, concediamo Indulgenza Plenaria; ed
anche ai medesimi Soci, veramente pentiti e confessati, i quali in un giorno che loro piaccia di
qualsivoglia mese, in qualche Chiesa od Oratorio pubblico, avranno ricevuto il SS. Sacramento
dell’Eucaristia, e divotamente avranno visitato questa Chiesa od Oratorio, e quivi innalzato pie
preghiere a Dio per la concordia dei Principi Cristiani, per la estirpazione delle eresie, per la
conversione dei peccatori, e per l’esaltazione di S. Madre Chiesa, benignamente nel Signore
concediamo parimenti l'Indulgenza Plenaria {107 [233]} e la remissione di tutti i loro peccati,
la quale Indulgenza per modo di suffragio potranno eziandio applicare a quelle anime dei
Fedeli Cristiani, che unite a Dio in carità, abbiano già emigrato da questa vita. Inoltre, volendo
Noi dare un segno di speciale benevolenza ai sopradetti Soci, concediamo loro tutte le
Indulgenze tanto Plenarie quanto Parziali, che i Terziarii di S. Francesco d’Assisi possono
conseguire; e coll’Autorità Nostra Apostolica concediamo che essi lecitamente e liberamente
possano ottenere nelle feste di S. Francesco di Sales e nelle Chiese dei Preti della
Congregazione Salesiana tutte le indulgenze che i Terziarii possono guadagnare nelle feste e
nelle Chiese di S. Francesco d’Assisi, purchè compiano a dovere nel Signore le opere di pietà
che sono ingiunte per lucrare tali indulgenze. Nulla ostando qualunque disposizione in
contrario, dovendo le presenti aver valore nel tempo avvenire in perpetuo. Vogliamo poi che
alle copie trascritte od agli esemplari stampati delle presenti Lettere, sottoscritte dalla mano di
qualche pubblico Notaio e munite del sigillo di Persona costituita in Ecclesiastica Dignità, si
presti tutta quella medesima fede, che si presterebbe alle stesse Presenti se fossero presentate o
fatte vedere.
Dato a Roma appo S. Pietro, sotto l’Anello del Pescatore, nel 9 di Maggio 1876, del Nostro
Pontificato Anno trigesimo.
Pel Card. ASQUINI
DOMENICO IACOBINI Sostituto.
Luogo del sigillo {108 [234]}
Facoltà di aprire un Noviziato nella Repubblica Argentina
Ex Audientia SS. - Diei 6 Iulii 1876.
Sanctissimus D. N. Pius Divina Providentia PP. IX, referente instituto S. C. de
Propaganda Fide Cardinali Praefecto, precibus annuens Rev. D. Bosco Superioris Instituti
Oratorii S. Francisci Salesii Taurini erecti pro Missionibus ad exteros, facultatem eidem benigne
concessit constituendi alterum Novitiatum praedicti Instituti in Republica Argentina, de.
consensu tamen Ordinarii Dioecesani loci, dummodo regularis inibi vigeat observantia,
sufficiens familia religiosa habeatur ut obtineri possit ea Novitiorum observantia, seu probatio
quae necessaria est ad dignoscendam eorum vocationem, atque ea lege ut locus praefato
Novitiatui adsignandus ab ea parte Conventus in quo degunt professi sit segregata atque
distinctus, aliisque servatis de iure servandis.
Datum Romae ex Aed. Reverendae S. C. die et anno supradicto.
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Gratis quocumque titulo.
A. Card. FRANCHI Praefectus.
Dall’UdienEa del SS.mo - 6 Luglio 1876.
Il SS.mo Nostro Signore Pio per Divina Provvidenza Papa IX, relatore il Card. Prefetto
della Sacra Congregazione di Propaganda Fide, annuendo {109 [235]} alle preghiere del R.
Don Gioanni Bosco Superiore dell’Istituto dell’Oratorio di S. Francesco di Sales eretto in
Torino per le Missioni estere, benignamente concesse al medesimo la facoltà di erigere un altro
Noviziato del predetto Istituto nella Repubblica Argentina, col consenso dell’Ordinario
Diocesano del luogo, purchè quivi stesso sia in vigore l’osservanza regolare, vi abbia una
sufficiente famiglia religiosa, affinchè si possa ottenere quella osservanza dei Novizi, ossia
quella probazione che è necessaria per conoscere la loro vocazione, ed a questa condizione che
il luogo da assegnarsi pel prefato Noviziato sia segregato e distinto da quella parte della Casa,
in cui vivono i professi, ed osservate le altre cose che si debbono di diritto osservare.
Dato a Roma dal Palazzo della Reverenda S. Congregazione nel giorno e nell’anno predetto.
Gratuito sotto qualunque titolo.
ALESSANDRO Card. FRANCHI
Prefetto.
1° In tutte le Chiese ed Oratorii della Congregazione Facoltà di celebrare la S. Messa,
amministrare la S. Eucaristia a tutti i fedeli; esporre e predicare la parola di Dio, fare il Catechismo ai
fanciulli;
2° Conservare il SS. Sacramento, esporlo solennemente alla venerazione dei fedeli e con quello
impartire la Santa Benedizione.
[Varie]
PIUS PP. IX.
Dilecte Fili, Salutem et Apostolicam Benedictionem. - Exponendum curavisti Nobis, te in
votis habere, ut in singulis ad Salesianam Congregationem pertinentibus Ecclesiis a Presbyteris
{110 [236]} eiusdem Congregationis Sodalibus Sacrum fieri queat, Sanctissimaque Eucharistia
ministrari, nec non Sacrae possint haberi Conciones, et adolescentibus Christiana Catechesis
tradi, eiusque rei ergo Apostolicam veniam a Nobis exposcis. Nos igitur tuis huiusmodi votis
obsecundare, praefatamque Congregationem peculiari benevolentia prosequi volentes, teque et
singulos omnes quibus hae Litterae Nostrae favent, a quibusvis excommunicationis et interdicti,
aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, et poenis quovis modo, vel quavis de causa latis, si
quas forte incurrerint, huius tantum rei gratia absolventes, et absolutos fore censentes, Apostolica
Auctoritate Nostra tenore praesentium perpetuo concedimus, ut in singulis Ecclesiis,
Oratoriisque publicis ad Salesianam Congregationem rite ac legitime pertinentibus, ubique
eaedem existant, Sodales memoratae Congregationis rite probati, servatisque ex Ecclesiastica
disciplina servandis, Sacrosanctum Missae Sacrificium celebrare et Sanctissimam ministrare
fidelibus Eucharistiam, verbum Dei praedicare, adolescentibusque Christianam tradere
Catechesim, de Moderatorum suorum licentia libere liciteque possint et valeant. Apostolica
praeterea Auctoritate Nostra, harum Litterarum vi, perpetuum in modum concedimus, atque
indulgemus, ut in singulis Salesianae Congregationis Ecclesiis et Oratoriis, dummodo pro
dignitate exornata sint sacraque supellectili ad {111 [237]} id necessaria instructa, servatis
servandis, et sine ullo parochialium iurium detrimento, Augustissimum Eucharistiae
Sacramentum asservari, illudque fidelium adorationi solemniter proponi, eoque benedici, servato
rituum praescripto, fidelibus libere possit, et licite.
Praecipimus vero, ut ante tabernaculum, in quo Sacramentum Augustum de more
asservatur, lampas diu noctuque continenter exardescat, illiusque tabernaculi clavis fideliter
diligenterque habendam penes Aedituum semper maneat. Decernentes has Litteras Nostras
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firmas, validas, et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et
obtinere, dictisque in omnibus et per omnia pienissime suffragari, sicque in praemissis per
quoscumque Iudices Ordinarios et delegatos etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores
iudicari et deflniri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate
scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus in contrarium facientibus
quibuscumque.
Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris, die XII Septembris MDCCCLXXVI,
Pontificatus Nostri Anno trigesimo primo.
F. Card. ASQUINIUS.
PIO PAPA IX.
Diletto figlio, Salute ed Apostolica Benedizione. - Ci hai manifestato il desiderio, che in
tutte le Chiese appartenenti alla Congregazione Salesiana, si possa {112 [238]} dai sacerdoti
della medesima Congregazione celebrare la Messa ed amministrare la SS. Eucaristia, e tenere
le Sacre Conferenze, e fare il Catechismo ai fanciulli, e di ciò domandi a Noi l’Apostolico
consenso. Noi adunque volendo compiacere a questo tuo desiderio, e dimostrare la Nostra
particolare benevolenza verso la predetta Congregazione, assolviamo te e tutti quelli, in favor
dei quali sono date queste Lettere, e riguardiamo come assolti da qualunque Ecclesiastica
sentenza di scomunica e d’interdetto e da ogni altra censura e pena, se mai veniste ad
incorrerne in qualunque modo, e per qualunque cagione, avuto riguardo a questa sola materia,
inflitta; ed in virtù della Nostra Apostolica Autorità colle presenti concediamo in perpetuo, che
in tutte le Chiese ed Oratorii pubblici, legittimamente appartenenti alla Congregazione
Salesiana, dovunque quelli siano, i Soci della detta Congregazione, bene approvati ed
osservando le prescrizioni della disciplina Ecclesiastica, colla licenza dei loro Superiori,
possano lecitamente e liberamente celebrare il S. Sacrifizio della Messa, ed amministrare ai
fedeli la SS. Eucaristia e predicare la parola di Dio, e fare il Catechismo ai fanciulli. Inoltre in
virtù della Nostra Apostolica Autorità, concediamo in perpetuo colle presenti Lettere, che in
tutte le Chiese ed Oratorii della Congregazione Salesiana, purchè siano decentemente ornati e
provvisti delle necessarie sacre suppellettili, osservando le rispettive prescrizioni, e senza punto
detrarre ai diritti parrocchiali, si possa lecitamente e liberamente conservare l’Augustissimo
Sacramento dell’Eucaristia, e solennemente esporlo all’adorazione dei fedeli, e con quello dare,
conforme ai riti, la {113 [239]} benedizione al popolo. Ma comandiamo che dinanzi al
tabernacolo, nel quale, secondo il costume, si conserva l’Augusto Sacramento, continuamente di
giorno e di notte arda una lampada, e che la chiave di quel tabernacolo debba sempre
fedelmente e diligentemente ritenersi dal custode della Chiesa. Decretiamo da ultimo che queste
Nostre Lettere debbano ritenersi per valide in presente ed in futuro, ed ottenere il loro pieno ed
intero effetto, e dare piena forza ed autorità a tutte e singole le cose sopradette, e che conforme
ad esse si debba giudicare in tali materie da qualunque giudice Ordinario e delegato, benchè
fossero Uditori delle Cause del Palazzo Apostolico, e debba restar nullo il giudizio, che dà
chicchessia e di qualunque Autorità insignito, in tali materie scientemente o per ignoranza,
disforme a quel che in esse è detto fosse pronunziato, non ostante qualunque ordinazione in
contrario.
Dato a Roma presso S. Pietro, sotto l’Anello del Pescatore, addi 12 Settembre 1876, del Nostro
Pontificato Anno trigesimo primo.
F. Card. ASQUINI.
Estensione delle Facoltà concesse alla Casa principale a tutte le Case della Congregazione, in
forza di cui si possono erigere Oratorii privati a vantaggio dei Soci Salesiani e di tutti quelli che in
qualunque modo appartengono a tali Case; in qualunque solennità dell’anno, possono soddisfare al
Precetto Ecclesiastico.
PIUS PP. IX.
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Dilecte Fili, Salutem et Apostolicam Benedictionem. - Exponendum Nobis curavisti tibi
esse ad spirituale aegrorum praesertim bonum {114 [240]} et commodum in votis, ut, quod pro
praecipua Salesianae Congregationis Domo Taurinensi impertiti sumus privilegium habendi
Oratorium privatum cum facultate faciendi in eo Sacrum, Sanctissimamque Eucharistiam
ministrandi, ad omnes eiusdem Congregationis Domos extendere de Apostolica Indulgenza
velimus. Nos igitur tuis huiusmodi votis obsecundare, omnesque et singulos, quibus hae Litterae
Nostrae favent, peculiari benevolentia prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, et
interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, et poenis quovis modo, vel quavis de causa
latis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei gratia absolventes, et absolutos fore censentes,
Apostolica Auctoritate Nostra, tenore praesentium, perpetuum in modum concedimus, ut in
omnibus et singulis piis Salesianae Congregationis Domibus, ubique rite existentibus, privatum
Oratorium in decenti mansione ab omnibus domesticis usibus libera, ac pro dignitate exornata
erigi, et in eo sacra supellectili ad id necessaria instructo, Sacrosanctum Missae Sacriflcium per
Presbyteros eiusdem Congregationis Sodales, vel per alios rite probatos Sacerdotes cum
Sodalibus Salesianis conviventes, in ecclesiastici praecepti satisfactionem tum religiosis
Salesianis, tum aliis quavis ratione iisdem Domibus piis addictis, ibidemque degentibus
valiturum, singulis diebus, vel per annum Sollemnioribus, dummodo nullum ex hac concessione
detrimentum {115 [241]} Christiano populo obveniat, quod ad implementum praecepti audiendi
Missam diebus festis, et caetera serventur, quae ex sacris ritibus servanda praescribuntur,
celebrari, et infra eiusdem Sacrifica actionem supradictis omnibus Sanctissima Eucharistia,
servatis servandis, ministrari de licentia tamen Moderatoris cuiuscumque ex dictis Domibus
libere liciteque possit. Decernentes has Litteras Nostras validas, flrmas, et efficaces existere et
fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, dictisque in omnibus et per omnia
pienissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque Iudices Ordinarios et. delegatos
etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores iudicari et deflniri debere, ac irritum et inane, si
secus super his a quoquam quavis Auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non
obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.
Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris, die XII Septembris MDCCCLXXVI,
Pontificatus Nostri Anno trigesimo primo.
F. Card. ASQUINIUS.
PIO PAPA IX.
Amato figlio, Salute ed Apostolica Benedizione. - Ci hai fatto sapere esser tuo desiderio,
specialmente pel bene e comodità degli ammalati, che quel Privilegio, che abbiamo concesso
per la Casa principale della Congregazione Salesiana, che è in Torino, di avere, un Oratorio
privato, con facoltà di celebrarvi la Messa {116 [242]} ed amministrarvi la SS. Eucaristia, lo
vogliamo con Nostra Apostolica concessione estendere a tutte le Case della medesima
Congregazione. Noi adunque, volendo secondare questo tuo desiderio, e dimostrare la Nostra
particolare benevolenza verso tutti quelli, a cui queste Lettere si riferiscono, li assolviamo e
riguardiamo come assolti da qualunque sentenza di scomunica e d’interdetto, e da ogni altra
censura e pena, in qualunque modo e per qualunque ragione inflitta, se mai alcuna ne avessero
incorsa per riguardo a questa sola materia, e colla Nostra Apostolica Autorità, in virtù delle
Presenti, concediamo in perpetuo, che in tutte e singole le pie Case della Congregazione
Salesiana, dovunque siano, si possa erigere un Oratorio privato in una camera decente, e libera
da ogni uso domestico, e convenientemente ornata, e che in quello, quando sia provvisto della
necessaria sacra suppellettile, si possa celebrare il Santo Sacrifizio della Messa dai Sacerdoti
della medesima Congregazione, e da quegli altri sacerdoti approvati, che coi Soci Salesiani
convivono, in soddisfazione del precetto Ecclesiastico, sì per i Religiosi Salesiani, e sì per gli
altri, che per qualunque titolo siano addetti alle medesime pie Case, e che quivi dimorino per
tutti i giorni, anche nei più Solenni dell’anno; purchè nessun danno da questa concessione
derivi al popolo Cristiano, quanto all’adempimento del precetto di udire la Messa nei giorni
festivi, e si osservino tutte le prescrizioni dei Sacri Riti su questo proposito; e concediamo
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inoltre, che colla licenza del Superiore di ciascuna delle Case sopradette, ed osservando quel
c&e i Sacri Riti prescrivono, si possa durante la celebrazione del medesimo Sacrifizio
amministrare la {117 [243]} SS. Eucaristia a tutte le persone sopradette. Decretiamo da ultimo
che queste Nostre Lettere debbano ritenersi per valide in presente ed in futuro, ed ottenere il
loro pieno ed intero effetto, è dare piena forza ed autorità a tutte e singole le cose sopradette, e
che conforme ad esse si debba giudicare in tali materie da qualunque giudice Ordinario' e
delegato, benchè fossero Uditori delle Cause del Palazzo Apostolico, e debba restar nullo il
giudizio, che da chicchessia e di qualunque autorità insignito in tali materie scientemente o per
ignoranza, disforme a quel che in esse è detto fosse pronunziato, non ostante qualunque
ordinazione in contrario.
Dato a Roma presso S. Pietro, sotto l’Anello del Pescatore, addì 12 Settembre 1876, del Nostro
Pontificato Anno trigesimo primo.
F. Card. ASQUINI.
PIUS PP. IX.
AD PERPETUASI REI MEMORIA!!.
Expositum Nobis est a dilecto Alio Ioanne Bosco Presbytero, Piam clientium B. Mariae
Adiutricis Sodalitatem, Augustae Taurinorum in Aede ad honorem Deiparae Virginis
Immaculatae, sub titillo Auxilium Christianorum institutam, anno MDCCCLXX in
Archisodahtatem erectam esse, cum privilegio alia eiusdem nominis atque instituti Sodalitia in
Taurinensi Dioecesi aggregandi. Modo autem ab eodem dilecto filio supplicatur, ut huiusmodi
privilegium ad alias quoque Dioeceses in maiorem Dei gloriam, in augmentum {118 [244]}
pietatis erga praesentissimam Patronam Nostram, et in spirituale fidelium bonum de Apostolica
Indulgentia extendere velimus. Nos igitur huiusmodi votis obsecundantes, omnesque et singulos,
qoibus Nostrae hae Literae favent, peculiari benevolentia prosequi volentes, et a quibusvis
excommunicationis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris ac poenis, quovis
modo vel qua vis de causa latis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei gratia absolventes et
absolutos fore censentes, memoratae Archisodalitati cultorum Nostrae Dominae Auxiliatricis, in
Taurinensi Ecclesia S. Mariae a Christianorum Auxilio constitutae, facultatem aggregandi sibi
etiam in aliis quibuslibet Pedemontanae Ditionis Universae Dioecesibus alia eiusdem nominis
atque instituti Sodalitia, dummodo sint canonice erecta, et forma Constitutionis fel. ree.
Clementis PP. VIII, Praedecessoris Nostri, coeteraeque Ordinationes Apostolicae desuper editae
accurate serventur, Apostolica Auctoritate Nostra, harum Literarum vi, perpetuum in modum
concedimus atque indulgemus. Decernentes has Literas Nostras firmas, validas et efflcaces
existere ac fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri etobtinere, et illis, ad quos spectat,
in omnibus et per omnia pienissime suffragari; sicque per quoscumque Iudices ordinarios et
delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores iudicari et definiri debere; atque irritum
et inane si secus super {119 [245]} his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter
contigerit attentali. Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, et, quatenus
opus sit, supradictae Archisodalitatis, aliisque quibusvis, etiam iuramento, confirmatione
Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque,
indultis et Literis Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis
et innovatis, quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro piene et sufficienter
expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad
praemissorum effectum hac vice tantum specialiter et expresse derogamus, coeterisque contrariis
quibuscumque.
Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris, die II Martii MDCCCLXXVII, Pontificata
Nostri Anno trigesimo primo.
Pro D. Card. ASQUINIO
D. IACOBINI Substitutus.
PIO PP. IX.
A PERPETUA MEMORIA DEL FATTO.
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Ci fu riferito dal diletto Nostro figlio sac. Giovanni Bosco essere stata istituita nella città
di Torino, nella chiesa dedicata alla Vergine SS. Immacolata, sotto il titolo di Aiuto dei
Cristiani, una Pia Confraternita di Divoti della Beatissima Vergine Maria Ausiliatrice, eretta in
Arciconfraternita l’anno 1870, con privilegio di aggregare altre simili Congregazioni {120
[246]} dello stesso nome e tenore, istituite netta Diocesi di Torino. Ora veniamo pregati dallo
stesso diletto figlio a voler estendere con Apostolica Indulgenza questo medesimo privilegio
eziandio ad altre Diocesi a maggior gloria di Dio, ad accrescimento di pietà verso la
potentissima Nostra Patrona ed a bene spirituale dei fedeli. Noi pertanto, assecondando questi
voti, e volendo dare prova di speciale benevolenza verso tutti e singoli coloro, in favore dei
quali è concesso questo Breve, assolvendoli e considerandoli assolti, in grazia unicamente di
questo favore, da qualunque ecclesiastica sentenza, censura e pena di scomunica e di interdetto,
in qualunque maniera e per qualsivoglia causa inflitta, se mai vi fossero incorsi, di Nostra
Apostolica Autorità, in virtù di questo Breve, concediamo in perpetuo alla detta
Arciconfraternita dei divoti di Nostra Signora la Vergine SS. Ausiliatrice, istituita in Torino
nella Chiesa di S. Maria Aiuto dei Cristiani, la facoltà di aggregare a sè altre Confraternite
dello stesso nome e tenore, eziandio di tutte le altre Diocesi del Piemonte, purchè siano state
canonicamente erette, e siasi accuratamente osservata la forma di Clemente Papa VIII Nostro
Predecessore di felice memoria, non che le altre Apostoliche Ordinazioni sopra ciò pubblicate.
Decretando che questo Nostro Breve conservi ora e sempre la sua forza, validità ed efficacia,
che abbia e consegua i suoi pieni e intieri effetti, e torni in tutto e per tutto a vantaggio di
coloro, che esso riguarda; e che nello stesso modo debba essere giudicato e definito da
qualunque Giudice Ordinario o delegato, eziandio dagli Uditori delle Cause del Palazzo
Apostolico; dichiarando irrito e senza valore ogni attentato in pregiudizio {121 [247]} della
presente Concessione, se mai avvenisse, o scientemente o per ignoranza, per opera di chiunque
in qualsiasi Autorità costituito. Non ostanti le Costituzioni e le Ordinazioni Apostoliche, e, in
quanto ciò fosse necessario, gli Statuti e le Consuetudini, i Privilegi ancora, gli Indulti, e le
Lettere Apostoliche contrarie al sopradetto in qualunque maniera ciò fosse stato concesso,
confermato e rinnovato, sia della stessa Confraternita, sia altro qualsivoglia anche corroborato
da giuramento, da conferma Apostolica o da qualunque altro titolo; alle quali cose tutte e
singole, ritenendone il tenore come pienamente ed espressamente allegato nelle presenti, e come
inserto parola per parola, ed a quanto fosse contrario deroghiamo specialmente ed
espressamente per questa volta sola ad effetto di quanto si è premèsso, rimanendo esse per ogni
altro caso nel loro vigore.
Dato a Roma presso S. Pietro sotto l’Anello del Pescatore, il 2 Marzo 1877, del Nostro
Pontificato Anno trigesimo primo.
Pel Card. ASQUINI
DOMENICO JACOBINI Sostituto.
Formula Benedictionis in honorem et cum invocatione B.M. Virginis
sub titulo Auxilium Christianorum
Sacerdos, superpelliceo ac stola indutus, dicit:
Y) Adiutorium nostrum in nomine Domini;
R) Qui fecit Coelum et terram.
Ave, Maria, etc.
Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes ne
despicias in {122 [248]} necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo
gloriosa et benedicta.
Y) Maria, Auxilium Christianorum,
R) Ora pro nobis.
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Y) Domine, exaudi orationem meam,
R) Et clamor meus ad te veniat.
Y) Dominus vobiscum,
R) Et cum spiritu tuo.
OREMUS.
Omnipotens, sempiterne Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut
dignum Filii tui habitaculum effici mereretur, Spiritu Sancto cooperante, praeparasti; da, ut cuius
commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab instantibus malis et a morte perpetua
liberemur. Per eumdem Christum Dominum Nostrum.
R) Amen.
Et personam benedicendam aspergit aqua benedicta.
Taurin.
Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter a Sanctissimo Domino
Nostro Leone Papa XIII tributis, ad enixas preces Rev. Domini Ioannis Bosco Rectoris Ecclesiae
ac Sodalitatis Beatae Mariae Virginis sub titulo Auxilium Christianorum in Givitate Taurinensi,
suprascriptam Benedietionis formulam, antea a se rite revisam atque correctam, approbavit,
atque {123 [249]} in ustum praefatae Ecclesiae et Sodalitatis benigne concessit. Contrariis non
obstantibus quibuscumque.
Die 18 Maii 1878.
Fr. Th. M. Card. MARTINELLI S. R. C. Pref.
Plac. RALLI S. R. C. Secretarius.
Loco sigilli
Nomina del Cardinal Protettore della Congregazione Salesiana
Dalla Segreteria di Stato
34193
26 Marzo 1879.
La Santità di Nostro Signore, volendo che la Congregazione Salesiana, la quale va
acquistando ogni giorno nuovi titoli alla speciale benevolenza della S. Sede per le opere di carità
e di fede impiantate nelle varie parti del mondo, abbia uno speciale Protettore, si è benignamente
degnata di conferire quest’officio al Sig. Cardinal Lorenzo Nina Suo Segretario di Stato.
Si partecipa al Superiore della Congregazione stessa, D. Giovanni Bosco, la Pontificia
disposizione per opportuna intelligenza e norma.
Il Pro Sostituto della Segreteria di Stato
SERAFINO CRETONI.
Sig. D. GIOVANNI Bosco Superiore
della Congr. Salesiana. {124 [250]}
1° A tutti coloro che frequentano gli Oratorii Festivi e le Case della Congregazione Indulgenza
Plenaria in articolo di morte, nel giorno del SS.mo Natale, nel dì dell’Immacolata Concezione, di S.
Giuseppe, dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, S. Francesco di Sales, nella Solennità di Pasqua.
2° La stessa Indulgenza Plenaria a chi interverrà almeno alla metà delle Prediche degli Esercizi
Spirituali, che si detteranno nelle nostre Chiese od Oratorii privati.
3° A coloro che reciteranno la giaculatoria “Maria, Auxilium Christianorum, ora pro nobis” 300
giorni di remissione delle penitenze; e cento giorni ogni volta che attenderanno alla Meditazione.
LEO PP. XIII.
AD PERPETUAM REI MEMORIAM.
Quae ad religionem fidelium augendam, animarumque salutem procurandam maxime
faciunt, ea cum a Nobis expostulantur libenti animo concedimus. Iam vero cum supplicatum
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Nobis fuerit ut Christifideles Piarum Domorum Congregationis Oratorii S. Francisci Salesii
sacris indulgentiarum muneribus ditare dignaremur, Nos hisce supplicationibus in Domino
benigne obsecundare voluimus. Quare de Omnipotentis Dei misericordia, ac BB. Petri et Pauli
Apostolorum eius auctoritate confisi omnibus, et singulis Christifidelibus Hospitiis, et Collegiis,
Oratoriisque dictae Congregationis quoquo modo addictis in cuiuslibet eorum mortis articulo, si
vere poenitentes, et confessi, ac S. Communione refecti, vel quatenus id facere nequiverint,
saltem contriti nomen Iesu ore si potuerint, sin minus corde devote invocaverint, et mortem
tamquam peccati stipendium {125 [251]} de manu Domini patienti animo susceperint,
Plenariam; eisdemque vere etiam poenitentibus, et confessis, ac S. Communione refectis, qui
Ecclesiam, vel Oratorium respectivae Piae Domus in festivitatibus Nativitatis D. N. I. Ch. et
Conceptionis B. M. V. I., diebus festis S. Iosephi eiusdem Deiparae Immaculatae Sponsi,
Sanctorum Apostolorum Petri, et Pauli, et S. Francisci Salesii, et in Dominica Resurrectionis a
primis vesperis usque ad occasum solis dierum huiusmodi singulis annis devote visitaverint,
ibique pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione,
ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo die praedictorum id
egerint, Plenariam similiter omnium peccatorum suorum Indulgentiam, et remissionem
misericorditer in Domino concedimus. Insuper memoratis Christifidelibus, qui cum Exercitia
Spiritualia in suis Congregationis Domibus habebuntur, Sacris Concionibus saltem ultra
medietatem temporis quo perduraverint, interfuerint, et postremo eorumdem Exercitiorum die
vere similiter poenitentes, et confessi, ac S. Communione refecti respectivae Domus, Ecclesiam,
seu Oratorium devote visitaverint, ibique, ut supra dictum est, oraverint, Plenariam etiam
omnium peccatorum suorum Indulgentiam, et remissionem misericorditer in Domino elargimur.
Denique Christifidelibus quoque supradictis corde saltem contritis quoties piam precationem
Maria, {126 [252]} Auxilium Christianorum, ora pro nobis devote recitaverint, tercentos dies:
quoties vero Sacrae Meditationi corde pariter contriti vacaverint, centum dies de iniunctis eis,
seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta, relaxamus. Quas omnes,
ac singulas Indulgentias, peccatorum remissiones, ac poenitentiarum relaxationes etiam
Animabus Fidelium in Purgatorio detentis per modum suffragii applicari posse elargimur. In
contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus
valituris. Volumus autem ut praesentium Litterarum transumptis, seu exemplis etiam impressis
manu alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo Personae in Ecclesiastica Dignitate
constitutae praemunitis, eadem prorsus adhibeatur fides, quae adhiberetur ipsis praesentibus si
forent exhibitae, vel ostensae.
Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris, die XXII Aprilis MDCCCLXXIX,
Pontificatus Nostri Anno secundo.
Pro Domino Card. CARAFA DE TRAETTO
D. IACOBINI Substitutus.
LEONE PAPA XIII.
A PERPETUA MEMORIA DEL FATTO.
Quando Ci sono domandate cose che valgono ad accrescere la pietà dei fedeli, ed a
procurare la salute delle anime, volentieri le concediamo. Or bene essendoci porte suppliche
perchè volessimo degnarci di arricchire dei sacri doni delle Indulgenze i Fedeli delle {127
[253]} Pie Case della Congregazione dell’Oratorio di San Francesco di Sales, Noi vogliamo
benignamente nel Signore condiscendere a queste suppliche. Per la qual cosa, confidati nella
misericordia di Dio Onnipotente, e per l’autorità de' suoi Santi Apostoli Pietro e Paolo, a tutti e
singoli i Fedeli in qualunque maniera appartenenti agli Ospizi, e Collegi ed Oratorii di detta
Congregazione in articolo di morte di ciascun di loro, se veramente pentiti e confessati e nutriti
della Santa Comunione, o, non avendo potuto ciò fare, almeno contriti avranno divotamente
invocato il nome di Gesù, colla bocca potendo, se no col cuore, e riceveranno con animo
paziente la morte dalla mano del Signore come pena del peccato, concediamo l’Indulgenza
Plenaria; e a quelli dei medesimi che anche veramente pentiti e confessati e nutriti della Santa
Comunione, avranno divotamente visitato la Chiesa o l’Oratorio della rispettiva Pia Casa, ogni
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anno nelle feste della Natività del Nostro Signor Gesù Cristo, e della Concezione della B. V.
Maria Immacolata, di S. Giuseppe Sposo della stessa Immacolata Madre di Dio, dei SS.
Apostoli Pietro e Paolo, e di S. Francesco di Sales e nella Domenica di Risurrezione dai primi
Vespri di tali giorni fino al tramonto del sole, e quivi avranno offerte divote preghiere a Dio per
la concordia dei Principi Cristiani, per l’estirpazione delle eresie, per la conversione dei
peccatori e per l’esaltazione di Santa Madre Chiesa, nel giorno dei predetti, in cui avranno ciò
fatto, concediamo similmente per la misericordia del Signore la Plenaria Indulgenza e
remissione di tutti i loro peccati. Inoltre ai fedeli sopradetti, i quali, quando si faranno gli
Esercizi Spirituali nelle Case di loro Congregazione, assisteranno {128 [254]} alle Sacre
prediche almeno per oltre la metà del tempo, che dureranno gli Esercizi, e nell’ultimo giorno
dei medesimi, anche veramente pentiti e conffessati, e nutriti della Santa Comunione,
visiteranno divotamente la Chiesa o l’Oratorio della rispettiva Casa, e quivi pregheranno nel
modo sopradetto, concediamo anche benignamente nel Signore la Plenaria Indulgenza e
remissione di tutti i loro peccati. Finalmente anche ai fedeli sopradetti ogni volta che almeno
contriti di cuore reciteranno divotamente la pia orazione: “Maria, Auxilium Christianorum, ora
pro nobis” condoniamo nella forma consueta della Chiesa trecento giorni delle pene loro
imposte o delle altre in qualunque maniera dovute; e cento giorni ogni volta che col cuore
parimente contrito, attenderanno alla sacra Meditazione. Le quali tutte e singole Indulgenze, e
remissioni di peccati e condonazioni di penitenze, concediamo che si possano anche applicare
per modo di suffragio alle Anime dei Fedeli trattenute nel Purgatorio, non ostante qualunque
contraria disposizione, dovendo le presenti valere per tutto il tempo avvenire.
E vogliamo che alle copie od esemplari anche stampati delle presenti Lettere, che siano
firmati da qualche pubblico Notaio e muniti del sigillo di Persona costituita in Ecclesiastica
Dignità, si dia la medesima fede che si darebbe alle presenti stesse se fossero presentate e fatte
vedere.
Dato a Roma presso S. Pietro sotto l’Anello del Pescatore, addì 22 Aprile 1879, del Nostro
Pontificato Anno secondo.
Per il Card. CARAFA DI TRAETTO
DOMENICO IACOBINI Sostituto. {129 [255]}
Facoltà [varie]
FACOLTÀ
Concesse ai Sacerdoti Salesiani nella Diocesi
di Frejus e Tolone in Francia.
IOSEPHUS SEBASTIANUS FERDINANDUS TERRIS
Dei et Apostolicae Sedis gratia
EPISCOPUS F0ROIULIENSIS AC TOLONENSIS.
Dilecto Nobis in Christo Magistro
Orphanotrophii
Rectori Salutem et in Domino Benedictionem.
Praesentium virtute, tibi, de cuius sapientia zeloque plurimum in Domino confidimus, ut speciale
Nostrae Benevolentiae erga te signum, sequentes facultates impertimur:
I. Fidelium utriusque sexus, etiam monialium, in tota Dioecesi Confessiones audiendi et
eosdem sacramentaliter absolvendi etiam a censuris casibusque Nobis reservatis praeterquam a
Censuris ab homine;
II. Restituendi in ius petendi debitum coniugale;
III. Dispensandi super irregularitatibus occultis quarum relaxatio ad nos attinet;
IV. Alumnos orphanotrophii Votis Simplicibus, excepto semper Voto Castitatis
perpetuae, ligatos opportuna dispensatione commutationem iuvandi; {130 [256]} V.
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Benedictiones Nobis reservatas, in quibus non intervento Sacra unctio, privatim faciendi.
Praesentibus durante munere valituris.
Datum Forojulii, sub signo sigilloque nostris, nec non Cancellarli Curiae Episcopalis
subscriptione, Anno Domini 1880 die vero 27 Martii.
Praedictae facultàtes tribuuntur
Patribus Salesianis
Signatura † FERDINANDUS Ep.
Foroiuliensis ac Tolonensis.
Concordat cum originali.
Forojulii, die 28 mensis Martii 1880.
P. FAINS V. G.
De mandato
FAINS V.
FACOLTÀ
concesse ai Sacerdoti Salesiani nella Diocesi d’Ivrea.
DAVID EX COMITIBUS RICCARDI
DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA
Episcopus Eporediensis.
Dilecto Nobis in Christo ad. Rev. Domino Rectori Collegii Salesiani in oppido Sancti
Benigni, Nostrae Eporediensis Dioecesis, Salutem et in Domino Benedictionem.
Praesentium virtute, Tibi, de cuius sapientia zeloque plurimum in Domino confldimus,
specialis Nostrae Benevolentiae gratia, sequentes facultates ad Beneplacitum Nostrum
impertimur, nempe: {131 [257]}
I. Fidelium utriusque sexus, etiam monialium, in tota Dioecesi audiendi et eosdem
sacramentaliter absolvendi etiam a censuris, praeterquam ab homine, et a casibus Nobis
reservatis (VI excepto).
II. Restituendi in ius petendi debitum coniugale;
III. Audiendi mulierum confessiones ante ortum et post occasum solis, luminibus tamen
admotis;
IV. Dispensandi super irregularitatibus occultis, quarum relaxatio ad Nos attinet;
V. Commutandi Vota Simplicia S. Sedi non reservata;
VI. Benedicendi indumenta ac supellectiles ad Sacrificii Missae, vel Altarium usum pio
Sacello Collegii, dummodo ex lino vel canabe confecta, non vero ex gossypio (cotone) vel alia
materia;
VII. Easdem facultates communicandi omnibus sacerdotibus professis perpetuis, quos
idoneos ad hoc munus rite obeundum iudicaveris, qui tamen praemonere tenentur Parochum, de
facultatibus a Nobis obtentis.
Eporediae in Palatio Nostro Epis., die 18 septembris 1880.
† DAVID IOSEPH.
C. I. SAROGLIA Cancell. {132 [258]} {133 [259]} {134 [260]}
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