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Codice scheda: ASC F5840429 (Microscheda: 236B12/C1)
Luogo e data: TORINO ­ 04/08/1879
Autore: RUA MICHELE
Destinatario: GAZZETTA PIEMONTESE
Classificazione: CASE SALESIANE
Tipo documento e supporto: Corrispondenza in genere ­ Manoscritto
Autenticità: Firma autografa
Contenuto: Controbbatte al dir. della Gazzetta Piemontese quanto si
afferma in un art. sulla chiusura delle scuole dell'Oratorio [v.
F5840811] ­ MB XIV, 732­733
***
Pregiatissimo Sig. Direttore
La Gazzetta piemontese del 3 corrente agosto contiene un articolo
intitolato Chiusura delle scuole di Don Bosco, che non posso lasciare
senza risposta.
La S. V. ha posto la questione sotto il suo semplice e vero aspetto
domandando: "Esiste ella una legge su cui sia basata la chiusura? E se,
com'è vero, questa legge esiste, l'Autorità scolastica nel provocarne
l'adempimento ha esorbitato dai limiti di essa? Ha mancato all'ufficio
suo?"
Mi permetta, che io risponda alla sua interrogazione. La legge vigente
prescrive come condizione di esistenza per uno stabilimento privato di
istruzione secondaria, che i diversi insegnamenti siano affidati a
professori legalmente abilitati. Nell'Ospizio salesiano i professori
legalmente abilitati ci sono, ed hanno insegnato. Perché dunque fu
chiuso? Perché essi non hanno sempre insegnato personalmente ma
ogni qual volta furono costretti dalla necessità, si fecero surrogare in
scuola da altri insegnanti di loro fiducia non titolari, come si è sempre
fatto in tutti gli Istituti del Regno. Qui adunque l'Autorità scolastica ha
esorbitato dai limiti della legge, perché questa non determina la
misura e la durata degli insegnamenti, e non impone nessun orario
scolastico.
Non è quindi vero, come la S. V. può scorgere, che Don Bosco pretenda
un trattamento ex­lege, e sia contravvenuto alla condizione della legge,
che richiede (mi servo delle sue parole) in chi deve insegnare
l'abitudine dimostrata di saper impartire l'affidatogli insegnamento.
Io ho supposto il caso più sfavorevole a questo ospizio, che cioè esso
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sia uno di quegli Istituti, privati, i quali cadono sotto l'art. 246 della
Legge; mentre nei 30 e più nuovi di sua esistenza fu sempre
considerato come Istituto paterno, epperò prosciolto da ogni sindacato
governativo in virtù degli articoli 251, 252 della vigente legge, da tutte
le autorità scolastiche prima che il Sig. Cav. G. Rho venisse
Provveditore a Torino.
La cortesia della S. V. Ill.ma mi affida che vorrà pubblicare nel suo
giornale questa mia risposta senza che io sia costretto ad ?
la
Legge, mentre ringraziandola anticipatamente mi dichiaro coi sensi di
profonda stima
Suo dev. Servo
Prof. Michele Rua

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