Costituzioni1875


Costituzioni1875



1 Pages 1-10

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1.1 Page 1

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ISTITUTO STORICO SALESIANO - ROMA
FONTI
Serie Prima
GIOVANNI BOSCO
SCRITTI EDITI E INEDITI
edizione critica
Vol. I
LAS - ROMA

1.2 Page 2

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Giovanni Bosco
SCRITTI EDITI E INEDITI
Vol. I
COSTITUZIONI DELLA SOCIETÀ
DI S. FRANCESCO DI. SALES
[1858] - 1875
Tes i cri ici a cu a di
FRANCESCO MOTTO SDB
LAS - ROMA

1.3 Page 3

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© O b e 1982 by LAS - Lib e ia A ene Salesian
Pia a dell'A ene Salesian , 1 - 00139 ROMA
ISBN 88-213-0062-5
Tip. S.G.S. - Is i u Pi XI - P. a S. M. Ausilia ice, 54 R ma - Tel.: 7827819

1.4 Page 4

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PRESENTAZIONE
Ecc un' pe a di pa ic la e val e.
I es i c i ici delle c s i u i ni della s cie à di S. F ancesc di Sales,
elab a e viven e il f nda e, c s i uisc n un avvenimen pe gli s udi
su D n B sc in quan f nda e.
F u di un lav me dic , pa ien e, qualifica e p e i s , du a-
più di due anni, ini ian c me p im v lume la se ie degli sc i i di
D n B sc in edi i ne c i ica, che ve à cu a a dall'incipien e Is i u
S ic Salesian , s la di e i ne di D n Pie B aid .
L' pe a ff e all s udi s un ma e iale assai p egia , esp s c n
l'umile ed esigen e se ie à del me d c i ic che, sen a da e delle in e -
p e a i ni, s im la a una p nde a a iflessi ne. Ques a, pe esse e ve a-
men e gge iva, abbis gne à anc a di illumina i ne a ave s l s udi
di al i aspe i s ici ife en isi s p a u alla vi a della Chiesa e della
S cie à civile nell'I alia del sec l XIX.
Il v lume si p esen a c me base sicu a pe ul e i i ice che (che ci
augu iam nume se e qualifica e) di app f ndimen della men e e del
cu e del f nda e di una m de na c ng ega i ne eligi sa in missi ne
a la gi ven ù
La p ssibili à di c n sce e megli e di cca e più da vicin la genesi
del es , che c mpendia un dei p ge i evangelici di vi a c nsac a a
nella Chiesa, aiu e à a capi e e ad ammi a e più gge ivamen e l'ind le
p p ia v lu a dall Spi i del Sign e nell' pe a del san eda e del
d cumen .
L'impegn e il avagli che s ann a es im nian a di quan sia
c s a a a D n B sc la s esu a delle c s i u i ni isul an , pe i su i figli,
un f e s im l di maggi c n scen a e di un più genuin sens d'ap-
pa enen a alla c ng ega i ne nella sua icche a s ica di espe ien a di
Spi i San (MR 11).
La pubblica i ne s'inquad a ggi in quella evisi ne delle c s i u i ni
che il inn vamen c ncilia e (PC 3) ha esp essamen e invi a a fa e, in
pa ic la e median e il p incipi di i n alle f n i, alle in ui i ni e all
spi i del f nda e.
La c ng ega i ne salesiana, infa i, in c nf mi à al m u p p i
Ecclesiae sanc ae (11,12-14), avend inn va la eda i ne delle p p ie
c s i u i ni, app va a « ad expe imen um » pe un sessenni nel capi l
gene ale speciale (CG XX) e pe un sec nd sessenni nel capi l gene-
ale susseguen e (CG XXI), è in a iva p epa a i ne dell'ul ima evisi ne
da pa e del p ssim capi l gene ale (CG XXII), pe p e ne p esen a e
il es alla San a Sede in vis a dell'app va i ne defini iva.

1.5 Page 5

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L'edi i ne c mpa a iva e c i ica delle successive eda i ni edi e ed
inedi e del d cumen c s i u i nale viven e il f nda e da à m d alla
p ssima assemblea capi la e di assicu a e che nel es inn va sia esp es-
sa, anc megli , l'essen a viva, vaglia a e aggi na a, della iginale v ca-
i ne dei Salesiani di D n B sc . Il f nda e l'aveva c difica a nel p i-
mi iv es app va , ce cand di c nc e i a e in ess la eal à vi ale
e pe manen e del su ca isma, ma assicu and ne, nella vi a c nc e a del-
l'O a i , l'in e p e a i ne genuina anche al di là di ciò che p eva esse e
la semplice esp essi ne di va iabili c ndi i namen i e di f me s iche
c n igen i.
Un viv g a ie all'a efice di an lav , D n F ancesc M . Sen
d'in e p e a e discep li, amici e s udi si di D n B sc esp imend all'au-
e la g a i udine e l'ammi a i ne di u i.
R ma, 1 gennai 1982
D n EGIDIO V IGANò
Re Maggi e
dei Salesiani di D n B sc

1.6 Page 6

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SOMMARIO
Pag .
P esen a i ne
7
D cumen i, Sigle, Abb evia i ni, Segni diac i ici,EsempiI Esempi di le -
u a dell'appa a c i ic
I
INTRODUZIONE
13
. Imp an a e limi i del p esen e lav
II . S ia eda i nale del es delle c s i u i ni
2. Le va ie appe
15
16
I. L'i e giu idic 16
16
III . I d cumen i
21
1. P esen a i ne d'insieme 21
2. Desc i i ne dei sing li d cumen i
22
3. I d cumen i sec nd la l disp si i ne c n l gic --
gene ica
44
4. L s emma
45
IV . C i e i di edi i ne
46
I. Il es 46
2 . L'appa a c i ic
46
3 . N a aggiun iva
49
4. Appendice
49
V. Tabelle iassun ive degli a ic li negli
d cumen i pubblica i 50
COSTITUZIONI DELLA SOCIETÀ DI S. FRANCESCO DI
SALES [1858]- 1875 Tes i c i ici 57
NOTA AGGIUNTIVA
213
APPENDICE
227
I a i n llu i s
255
Indici 265,
Indice dei n mi di pe s na
267
Indice gene ale
269

1.7 Page 7

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DOCUMENTI, SIGLE, ABBREVIAZIONI, SEGNI DIACRITICI,
ESEMPI DI LETTURA DELL'APPARATO CRITICO
Nell'In du i ne (pg- 4 6- 49) il le e ve à la spiega i ne delle sigle ed ul e i
i de agli sull'us delle abb evia i ni e dei segni diac i ici,
1. D cumen i
A Rua
A b B sc
el
Ghiva g B B
Bb B sc
BB B sc
C Cg Ghíva ell
Cb B sc
C Rua
ge B D D
Db B sc
DR B sc
E Rua
E Ex c pis a n n iden ifica
F Fa Albe a
Fb B sc
G Gx c pis a n n iden ifica
Gb B sc
Gbx c pis a n n iden ifica
Be He H
Hx c pis a n n iden ifica
Hy c pis a n n iden ifica
H Rua
Hb B sc
HB B sc
I Ix c pis a n n iden ifica
Ic Ce u i
Ib B sc
IB B sc
B ne i
J
p
i u Ce c J
ì
Valu Jv
sc B b J
Ka
Ba be is
L Ls es a s ampa
L Rua
Lb B sc
Lbb B sc
M Mx c pis a n n iden ifica
M Rua
Mb B sc
Mbb B sc
Nb B sc
Ne Be a
Neb B sc
NNs es a sampa
Ob B sc
OOs es a sampa
Ms es a s ampa
Pv Vi elleschi
Pq Vi elleschi
Pe Be
es app va (Be )
Qe Be
Qb B sc
Qbb B sc
R Rs p ime b e di s ampa
Rl Lanf anchi
Rb B sc
Rbb B sc
S Ss sec nde b e di s ampa
anchi
Sll Lanf anchi
Sb B sc
Sbb B sc
Lanf
Sl
es a s ampa
i
ne B
UU
sc
B
Ub
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B
b
U
V
es a s ampa
Zb
B sc
ifca nide an pis c X
ifca nide an pis c Y
Be
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ifca nide an pis c x Ø
Øyc pisa nn iden ifica
Ø Rua
i ifca nide in pis duec Γ
efan .S egliadS O Λ
ieRua ne B Θ
ifca nide an pis c Λ
is
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Ba Ξ
a
Albe
Π
Be
Σ
ifca nide an pis c ς
i ifca nide in pis duec Φ
ifca nide an pis iec ne B
ifca nide an pis c Ω
i sma cumend esunp
i
sma
cumen d
i
sma
cumen d
i
sma
cumen d

1.8 Page 8

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2. Sigle
ASC
A chivi salesian cen ale - R ma
ASCVVRR A chivi Sac a C ng ega i ne dei Vesc vi e Reg -
la i - R ma
AAT
A chivi a civesc vile - T in
ACVCM
MB
OE
A chivi cu ia vesc vile - Casale M nfe a
(Alessand ia)
Mem ie Bi g afiche
Ope e Edi e
3. Abb evia i ni
ad
adn a u
add
addi
An
animadve si
a a . a iculus/i
B
B sc
cap cap . capu /i a
c f cf . c nfe
c exi
del
delevi
es
e asi (c n g mma
exp
explici
f ff f lium/ia
inc
incipi
i
i e avi
l linea
ls linea subduc a
aschie )
mg
ma g
mg
ma g infe i
mg s
ma g supe i
MS mss manusc ip um/a
N
nume uslì
pg pg. pag . paginajae
ec um
es
esc ipsi ( icalcand le le e e)
Sl
sup a lineam
Sv
Savini
SP a
ansp sui an e
I sp P
ansp sui p s
sp s
vv
ansp sui sup a
ve sum
vi
Vi elleschi
4. Segni diac i ici
La pa en esi quad a chiusa sepa a la le i ne del es edi da quelle degli al i es i p eceden i, u ili a i nella
ic s u i ne es uale .
Le pa en esi quad e acchiud n le e e, f asi nume i esclusivi dell'edi e.
I pun i elli ici a pa en esi quad e indican che n n è s a p ssibile legge e, pe va i m ivi, la le i ne che
i pun ini veng n a s s i ui e. Se usa i nei d cumen i edi i in end n segnala e che l'a ic l in cui si van
è s a spe a in due pe esigen e di simme ia sin ica .
<>
Le pa en esi ang la i includ n quei e mini che, ve ga i da un c pis a- eda e s ampa i, veng n iu ili -
a i negli in e ven i man sc i i successivi sul medesim d cumen .
L'as e isc indica l'a ic l cui si ife isce la animadve si la p s illa s ampa a a pie' pagina .
5 . Esempi di le u a dell'appa a c i ic
(ABC) D
2 s cie à] c ng ega i ne A Bg s ci e à c sl Bb s cie à C
si legge :
alla le i ne s cie à (che si va alla iga 2 del d cumen s p a s ampa D ) c isp nde la le i ne :
- c ng ega i ne sul d cumen A e nella s esu a di Ghiva ell sul d cumen B;
- s cie à, ad pe a di D . B sc che c egge s p a la linea la sc i u a p eceden e di Ghiva ell , sul medesim d cumen B;
- s cie à sul d cumen C .
8 imi and ] pe quan è p ssibile add A del Ab
si legge :
d p la le i ne imi and (vedi iga 8 del d cumen
è p ssibile ; D. B sc in un sec nd emp cancella
in sin ssi D ) Rua, sul d cumen
ali pa le.
A, aggiunge di p ima man pe quan
9 G n aga] m A B Cg add sl Cb
si legge ;
la le i ne G n aga ( iga 9 d cumen D ) è mancan e sui d cumen i an e i
men C; D . B sc l'aggiunge in s p alinea sul medesim d cumen C.
i A B e nella sc i
u a di Ghíva ell
sul d cu-

1.9 Page 9

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INTRODUZIONE

1.10 Page 10

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I . IMPORTANZA E LIMITI DEL PRESENTE LAVORO
F a u i gli sc i i lascia i in e edi à da S . Gi vanni B sc ,
le C s i u i ni della S cie à di S . F ancesc di Sales ives n
sen 'alcun dubbi un'imp an a u a pa ic la e . E ciò
n n s l an pe ché D . B sc c n inuamen e ne eviden iò
il val e, ma anche pe ché in eal à c s i ui n il es n -
ma iv f ndamen ale pe la c ng ega i ne salesiana da lui
f nda a . Si aggiunga p i il fa che le c s i u i ni, in cui
veng n c ndensa e la pa ic la e finali à e le s u u e p p ie
di un is i u eligi s , f man pa e c nside ev le di un
pa im ni di val i s icamen e n n ascu abile .
Pe an c ediam valesse la pena di ic s ui e la s ia
della adi i ne le e a ia del es delle c s i u i ni, viven e D.
B sc , vale a di e lung u a la lab i sa c mp si i ne, dalla
p ima eda i ne [1858] alla p ima edi i ne in lingua i aliana
d p l'app va i ne p n ificia, 1875 . Ciò pe me e à f a l'al
di lumeggia e, anc megli di quan si sia fa fin ad a,
de e mina i aspe i della vi a, della pe s nali à e della san i à
di D . B sc .
Un'edi i ne « c i ica » siffa a, vale a di e un'edi i ne c m-
pa a iva delle successive eda i ni dei es i c s i u i nali,
edi i ed inedi i, viven e D . B sc , si p esen a c me isp s a
n n s l ad un v del capi l gene ale 21 della s cie à sale-
siana, 1 ma anche alle a ese ed alle esigen e più v l e mani-
fes a e dagli s udi si della c ng ega i ne s essa . Le uniche
f n i a u ' ggi disp nibili ed accessibili al igua d s n alcuni
es i, pubblica i nelle Mem ie Bi g afiche e nelle Ope e Edi e, 2
che n n p ss n ce c lma e ale sen i a lacuna.
L'imp essi ne che immedia amen e si ae dalla le u a
dell' pe a, v emm di e anche da un fugace e semplice sgua d
all'appa a c i ic , è che ale es , più di gni al di D . B sc ,
abbia ichies le s lleci udini e l'in e ven del su eda e.
Le c e i ni, le aggiun e, i pen imen i, i ifacimen i, le ifu-
si ni che si avvicendan lung i quasi ven 'anni di ges a i ne
del es ne s n la p va più lampan e, anche pe chi n n ha
p u ave e f a le mani quei p ve i quade ni, quei semplici
e men a i f glie i che s ann a es im nia e quan sia
c s a a a D . B sc la eda i ne di ce i a ic li capi li . 3
La ice ca, che abbiam ce ca di c ndu e c n la minu-
i si à di analisi e sc up l si à di me d quale ichiedeva il
val e in sé del s gge e la capi ale imp an a che ess ha
assun lung la s ia salesiana, si limi a pe ò ad ff i e un
f ndamen ale es di s udi e di iflessi ne . La p esen a i ne
delle dipenden e da f n i le e a ie men - che pe me e-
ebbe di anali a e il ip e la m dali à di influss e di c -
glie e, insieme c n la c n inui à, l'even uale n vi à app a a
da D . B sc
da D . B sc
il u s i e pe c s nella s esu a del es
a en alle e s iche del su emp , alle
is an e più p f nde del vissu gi vanile ed a quelle uffi-
ciali delle au i à di cesane e p n ificie, in un pe i d in cui
il di i dei eligi si e a in una fase ev lu iva m l accen-
ua a 4 -, e finalmen e la ice ca illumina i ne dei m ven i
che s ann alla base delle g andi picc le va ia i ni del es ,
esulan dall sc p del p esen e lav . C s i ui ann invece
l' gge di un s udi ganic che ci augu iam p ssa esse e
p a a e mine quan p ima
In ale a esa, chi v lesse cimen a si nella le u a e nell
s udi della n s a edi i ne, ve à agev la il c mpi dalla
c nsul a i ne, in pa ic la e, delle Mem ie Bi g afiche, che
lung i va i' v lumi p esen an diffusamen e la dinamica del
s ge e e dell sviluppa si delle c s i u i ni s esse, in ap-
p
f a l'al c n la s ia della c ng ega i ne . 5
«Sì fav isca la c n scen a della s ia e dell spi i salesian
c n l'edi i ne c i ica delle C s i u i ni della n s a S cie à» :
Capi l Gene ale 21 della S cie à Salesiana, D cumen i Capi la i, R ma
1978, 19, Si veda in l e La f ma i ne dei Salesiani di D n B sc , R ma
1981, 5b . 74 . Allega N . i Pg. 307 .
2 G.B . LEMOYNE, A . AMADEI, E . CERIA, Mem ie Bi g afiche di
San Gi vanni B sc , S, Benign Canavese, T in 1898-1939, v ll . 19 -,
GIOVANNI B sc , Ope e Edi e, [ is ampa anas a ica] R ma 1 97 6-1 977-
Si veda più avan i (pg . 21) l'elenc pa ic la eggia dei es i delle
c s i u i ni pubblica i nei sing li v lumi delle due pe e ci a e .
3 Di à lui s ess : «Sì p endevan le n s e p ve e eg le e ad gni
pa la si vava una diffic l à ins m n abile . C l che av ebbe
p u fa e di più in mi fav e, e an quelli che più - is lu amen e
si manifes avan di pa e e c n a i » : MB IX 499-
4 Cf R . L EMOYNE, Le d i des eligieux du c ncile de T en e aux
Ins í u s séculie s, B uges [1956], cap . XVIII , pg. 2 73 -2 98 .
5 S udi sulle c s i u i ni salesiane s n s a i effe ua i da F .
, DESRAMAT Les c ns i u i ns salésiennes de 1966. C mmen ai e his -
ique, 2 fasc., R ma 1969s, 431 pg . [li g afa ] ; P . STELLA, D n B sc
nella s ia della eligi si à ca lica, v l . 1, .R ma 1 9792 , pg 129 -16 5 ;
ID ., Le c s i u i ni salesiane fin al 1888, in AA .VV ., Fedel à e in-
n vamen . S udi sulle c s i u i ni salesiane, R ma 1 974 , pg. 15-54 .
Pe n i ie s iche sulle c s i u i ni fin al 1888, ic diam , l e alle
già ci a e MB, E . CERIA, AnnalidScàvl.iean,sT
1941, pg . 18-26, 57- 7 0, 94-1 37 , 171-196; ID., Cenni s ici sulle Reg le,
in P fili dei capi la i salesiani, C lle D. B sc , 1951, pg. 401-4 6 7 ;
GROUPE LYONNAIS DE RECHERCHES SALESIENNES, P écis d'his ì e salé-
sienne 1815-196 , Ly n 1 9 61 , pg. 47 -5 0 , 55-58 ; G. FAVINI, Alle f n i
della vi a salesiana, T in 1965, pg . 27-40; M . WIRTH, D n B sc e i
salesiani, T in 1 970, P9- 94-104, 116-126 . Un quad sin e ic delle
c ndi i ni gene ali della vi a eligi sa in I alia nell' cen è ffe
da G . MARTINA, La si ua i ne degli Is i u i eligi si in. I alia in n al
1870, in AA .VV ., Chiesa e eligi si à in I alia d p l'Uni à (186 ,1— 878),
311, Milan 1 973 , P9- 194-335 . Pe il c n es p li ic - eligi s segna-
liam R . AuIIERT, Il P n ifica di Pi IX (1846- . 878), in S ia della
Chiesa dalle igini ai n s i gi ni, XXI, ed . i ., T i1.en96P4u
u ile pe una migli c mp ensi ne della eal à giu idic -spi i uale in
cui si c ll can le c s i u i ni il Di i na i degli Is i u i di pe fe i ne
alle v ci C nsigli evangelici (v l . II, R ma 1975), Ev lu i ne degli O dini
eligi si (v l . III , R ma 1976), Is i u i di Pe fe i ne c is iana (v l . V,
R ma 1 97 8 ) .

2 Pages 11-20

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2.1 Page 11

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II . STORIA REDAZIONALE DEL TESTO DELLE COSTITUZIONI
1 . L'i e giu idic
Pe addiveni e all'app va i ne delle « c s i u i ni » di un
Is i u eligi s da pa e della S . Sede, il Me h dus 1 pubbli-
ca nel 1863 dall'all a seg e a i della Sac a C ng ega i ne
dei Vesc vi e Reg la i, And ea Bi a i, p evedeva e fasi
g adi di esame : il p im , che p ava al dec e um laudis all'Isi-
u , il sec nd al dec e um app ba i nis Ins i u i, ed il e
(che p eva esse e p ecedu dal dec e di app va i ne Pe
m dum expe imen i) al dec e um app ba i nis C ns i u i num .
A quegli Is i u i che ne avesse in l a d manda, il
dec e um laudis veniva c ncess a qua c ndi i ni : che f sse
asc s un « c ng u » emp dall'ini i dell'Is i u , che
f sse abbas an a diffus , che avesse p d
f u i c pi si
e che f sse s a acc manda dagli O dina i delle di cesi,
nelle quali l'Is i u aveva delle case . 2 Qual a la d cumen a-
i ne invia a a R ma avesse dim s a la effe iva c nsi-
s en a delle c ndi i ni suesp s e, la S . Sede c ncedeva il « de-
c e di l de », c l quale inc aggiava l' Is i u e dava
una di e iva pe me e l in g ad di ene e l'app va i ne
defini iva . Tale di e iva veniva sugge i a dalle animadve -
si nes, vale a di e da alcune sse va i ni che si ife ivan spe-
cialmen e a pun i da c egge e, da aggiunge e da glie e
nel es delle c s i u i ni e che d vevan a ua si nella vi a
p a ica. 3
Il dec e um app ba i nisInsiuvndpecsa
che la Sac a C ng ega i ne aveva s ima sufficien e il emp
della p va sulla base delle ela i ni invia e in n alla sse -
van a eg la e delle c s i u i ni, al me d di g ve n e
all'esa adempimen delle pe e dell'Is i u . Tu ciò
veniva c mp va da un inca amen , simile a quell p e-
sen a a R ma nella fase p eceden e, in cui si f mulava una
nu va ela i ne sull s a p esen e della c ng ega i ne, si
esp nevan le diffic l à inc n a e nella p a ica delle sse va-
i ni m difica i ni p p s e dalla Sac a C ng ega i ne, si
eviden iavan i p g essi enu i d p la c ncessi ne del de-
c e di l de. Tale d cumen a i ne, uni a ad ul e i i c mmen-
da i ie degli O dina i delle di cesi nelle quali e a diffus l'Is i-
u , e di al i, pe me eva alla Sac a C ng ega i ne di f -
ma si un giudi i , p ima di c ncede e il « dec e di app va-
i ne dell'Is i u » . Anche ques a sec nda v l a, se i eneva
bene, la Sac a C ng ega i ne p p neva dei mu amen i che
av ebbe d vu esse e inse i i nel es delle c s i u i ni e
spe imen a i nella vi a .
Le c s i u i ni venivan app va e defini ivamen e s l
d p che l'espe ien a aveva dim s a il l val e e che le
medesime e an s a e c e e a n ma delle animadvesn.ie
D p esame ma u , l'app va i ne veniva c ncessa pe alcuni
anni a i l di espe imen , , qual a il es n n desse a g -
men a sse va i ni ali da d ve ne p uden emen e i a da e
l'app va i ne, defini ivamen e. In ale cas , la Sac a C ng e-
ga i ne egis ava d'uffici nel es medesim le m difica i ni
da fa si, le c e i ni dei v cab li imp p i esage a i, la s p-
p essi ne di pa ic la i inu ili ecc . Ciò fa , veniva c ncess
il dec e um app ba i nis C ns i u i num defini iv , ul im
a della S . Sede, alla quale si sa ebbe d vu ic e e in cas
di necessi à pe gni cambiamen da in du e nelle c s i-
u i ni . Da all a in p i i memb i dell'Is i u n n av ebbe
d vu fa e al che sse va e fedelmen e quelle c s i u i ni
che R ma aveva app va .
2. Le va ie appe
Da quan de s p a, n n d v ebbe fa e me aviglia il
fa che sian cc si quasi ven 'anni pe ché le c s i u i ni
eg le salesiane 4 venisse app va e . D . B sc p i, p a i-
camen e eda e unic delle c s i u i ni, 5 nnavec
avu una specifica f ma i ne giu idica . Tu es , del es ,
a eali a e pe e pe la gi ven ù, ed a asf nde e nei su i
«figli» e c llab a i quell s ile di vi a e quella spi i uali à
che av ebbe d vu ca a e i a e la nu va famiglia eli-
gi sa che s ava gani and , e a s lleci a a c nside a e la
eal à giu idica c me un m d dina di esse e nella Chiesa
e c me un me a a g de e dei van aggi ma e iali e spi-
i uali che l'app va i ne c ncedeva,6
Tale ven enni di elab a i ne ed ev lu i ne le e a ia del
es è s a qui suddivis in
appe, a n s giudi i ,
significa ive, cui c isp nd n
d cumen i al e an
imp an i . Ecc una b eve desc i i ne di ali appe .
1 Me h dus quae a Sac a C ng ega i ne Episc p um e Regula ium s nfdecpe fin avennlicabiiduev es».Del i
nel
lin-
se va u in app bandis n vis Ins i u ís v um simplícium in C llec- guaggi c mune .
anea in usum sec e a iae Sac ae C ng ega i nis Epísc p um e Regula-
« Di à lui s ess : « Tu e le al e C ng ega i ni nel l c min-
ium, cu a A . BIZZARRI, R mae MDCCCLXIII, pg . 828-829 .
cia e ebbe aiu i di pe s ne d e e in elligen i, che facend ne pa e,
2 La più imp an e delle c sidde e c mmenda i ie e a quella del-
l'O dina i della casa Mad e, p iché ques p ela , avend segui la
f nda i ne fin dalle sue igini, si endeva megli c n del su svilupp ,
dei su i me i di a i ne e p eva quindi ff i e alla Sac a C ng ega i ne
aiu avan il f nda e piu s sì ass ciavan a lui . F a n i, n :
s n u i allievi di D n B sc . Ques mi c s ò un lav fa ic sissim
e c n inu di ci ca en 'anni, c n il van aggi pe ò che, essend s a i
u i educa i da D . B sc , ne hann i medesimi me di e sis emi » :
un giudi i più f nda . S li amen e l'app va i ne p n ificia e a p e- MB XIII 221 .
cedu a da quella di cesana da pa e di un O dina i che avesse una
8 « Ques fa [l'app va i ne delle c s i u i ni] deve esse e da
c muni à di quell'Is i u s la sua giu isdi i ne . Si veda A, BAT- n i salu a c me un dei più gl i si pe la n s a C ng ega i ne,
TANDIER, Guide can nique p u les c ns i u í ns des s eu s à v eux simples c me quell che ci assicu a che nell' sse van a delle n s e eg le n i
avec les m difica i ns p u les Ins i u s d'h mmes, 2 ed ., Pa is 1900, ci app ggiam a basi s abili, sicu e, e, p ssiam di e, infallibili, essend
pg . 1-18 .
infallibile il giudi i del Cap Sup em della Chiesa che le ha san i -
3 Nume sissimi esempi di ques e animadve sí nes s n ip a e na e » : Reg le C s i u i ni della S cie à di S . F ancesc di Sales, T -
da A . BIZZARRI, Op . Cí ,, P9- 830-858 .
in 18 75, pg . [V] .
4 N i u ili e em indis in amen e i e mini « eg le » e « c s i u i -

2.2 Page 12

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PRIMA TAPPA : eda i ne Più an ica del es : [1858]
Una s esu a di man di D . M . Rua 7 c s i uisce il più an ic
es delle c s i u i ni salesiane in n s p ssess , pun di
a iv di l e un decenni di espe ien a educa iva da pa e di
D . B sc 8 e nel medesim emp es -base da cui flui ann
pe aggiun e e c e i ni u i i d cumen i successivi . La eda-
i ne Rua, da abile c n m l a p babili à ve s il 1858, p a
i segni di due ben n i c ll qui chia ifica i di D . B sc : quell
c n U ban Ra a i e quell c n Pi IX . 9
SECONDA TAPPA : dalla eda i ne più an ica al es invia all'a -
civesc v di T in Pe ene ne l'app va i ne : [1858]-1860
Nel giugn del 186 D . B sc , a fine di p e ene e « l'ap-
p va i ne delle Reg le della S cie à di S . F ancesc di Sa-
les » 10 da pa e dell'a civesc v di T in m ns . F ans ni,
all a in esili a Li ne,1 lefecemeepian,blsc
-
sc iecnasm2l5ugielnvòu
ad una pe i i ne in cui chiese di « cangia e, glie e, aggiun-
ge e, c egge e » quan c edesse megli nel Sign e .
Fe m es and che anche le più picc le va ia i ni ed accen-
ua i ni in un es c s i u i nale p ss n diven a e quan
mai significa ive, e che pa ic la i, pu all'appa en a minimi,
alv l a indican una eale ev lu i ne dell spi i e della
p assi, u avia apidamen e p ssiam ic da e che, ispe
all s adi eda i nale p imi iv , il es invia all'a cive-
sc v aveva, f a l'al , inse i i qua nu vi capi li (p a-
iche di pie à, abi , es e ni, f mula della p fessi ne dei v i) .
I5iladi 8cnve7,sup mi
ca-
pi li n n suddivisi in a ic li, c me pu e la f mula finale
della p fessi ne dei v i .
TERZA TAPPA : dal es invia all'a civesc v di T in a quell
in l a a R ma che e à il dec e um laudis : 1860-1864
La evisi ne delle eg le nei qua anni che in e c se
f a la p esen a i ne all'a civesc v di T in e quella alla
S . Sede isen e mai delle a a ive c nd e c n le au i à
di cesane di T in , nel c mpless ci c spe e, nei c nf n i
della c ng ega i ne che in quegli anni si avviò ad ap i e case
anche fu i della ci à .
Se m ns . F ans ni sc isse che e a imas s ddisfa del
es s p s gli e si m s ò disp s a c ncede e quan
p ima un'app va i ne, 12 Ma can ni Du and , p e e della
Missi ne, inca ica dall'a civesc v di esamina e il es , 13 fu
m l c i ic e c n lui p babilmen e il can nic Giuseppe
Zappa a, ele vica i capi la e d p la m e di m ns.
F ans ni . 14 S l l'11 febb ai 1864 l'amminis a e di cesan
della sede vacan e di T in c ncesse la c mmenda i ia neces--
sa ia pe in l a e la ichies a di app va i ne p n ificia . 15
Pu in s e issim app di c n inui à c n quell invia
a m ns . F ans ni, il es sui man sc i i di ques quad ienni
subì un p ' vunque minu i se e c mplesse va ia i ni, ali da
m difica e n ev lmen e il c n enu n ma iv . An i u si
acc ebbe di al i e capi li (g ve n eligi s , ele i ne del
Re Maggi e, case pa ic la i) ; in l e gli a ic li da 87
che e an aggiunse la cif a di 107 . F a di essi fu inse i
l'a ic l ci ca il divie ai salesiani di p ende e pa e « a que
s i ni che anche s l indi e amen e p ssan c mp me e li
7 ASC 022(x) . La p esen a i ne dei sing li d cumen i ve à fa a
più avan i (pg . 22-43) .
8 E a già pe an e, al m men in cui D . B sc ini iava la s esu a
delle eg le, una specie di c ng ega i ne di ecclesias ici, i quali, p ivi
di v i p p iamen e de i, ma sse van i eg le c muni, l ic n scevan
c me l supe i e [cf . cap . « O igine » del ms ASC 022(1)] . Fin dal
1854 alcuni gi vani c llab a i di D . B sc avevan acce a <i di
fa e c ll'aju del Sign e e di S . F ancesc di Sales una p va di ese -
ci i p a ic della ca i à ve s il p ssim pe veni ne p i ad una p -
messa, e quindi, se pa à p ssibile e c nvenien e di fa ne un v
al Sign e », v che alcuni « salesiani » av ebbe emess negli anni
immedia amen e successivi (ASC 9132 Rua) . Alcuni chie ici e gi vani,
esiden i sia all'O a i che a casa l , si e an pe s nalmen e impe-
gna i ad « bbedi e a D . B sc » nei limi i delle l p ssibili à [cf . S -
ia dell'O a i di S . F ancesc di Sales, pa e sec nda, cap . i i, in B l-
le in Salesian 7 (1883) P9- 97 - 98] . Va ie c mpagnie, da lui ben vis e,
susci a e ed au i a e, mi avan alla f ma i ne pe s nale dei mem-
b i, f ma i ne che abbas an a facilmen e av ebbe p u app da e
ad un se vi i ap s lic (Va i mss in ASC 123 e 3 2 33 c n eng n eg -
lamen i, ve bali delle sedu e, f mule di acce a i ne ecc .] . Cf . M .
WIRTH, D n B sc e i salesiani, T in 1970, pg . 63-72 .
9 Si veda la desc i i ne del ms 022(1), n a 8, a pg . 23 .
l ASC 022(4) . D . B sc in ques i anni usò indis in amen e i e mini
« eg le «, « eg lamen *, « pian di eg lamen », «c s i u i ni », « s a-
u i » nella c isp nden a c n le au i à sia di cesane che mane .
1 medesimi e mini si isc n an negli sc i i dei su i in e l cu i
(F ans ni, Du and , Savini, Quaglia ecc .) . Nei d cumen i c s i u i nali
il e mine « egulae » appa ve pe la p ima v l a sul f n espi i del
es a s ampa del 1873, men e fin a quella da a u i i d cumen i
ini iavan c n «S cie à di S . F ancesc di Sales* vve «S cie as
Sanc i F ancisci Salesii *. Ques i i li sc mpa ve s l a c mincia e
dalle p ime b e di s ampa del 1874 . Si veda la desc i i ne dei sing li
d cumen i, pg . 22-43-
11 M ns . Luigi F ans ni, na il 29 ma 1789, e a s a n mina
vesc v di F ssan nel 1821 ed a civesc v dì T in nel 1832 . Espuls
dal egn sabaud nel 185,ainvpemLsdl
fin alla m e, avvenu a il 26 ma 1862 . Sulla figu a dì m ns . F an-
s ni, specie in
LANO, Il cas F
ela
ans
i ne alle
ni e la p
vieìssi udiní p
li i' ca ecclesias
li iche, si
ica piem n
veda M .F . MEL-
ese (1848-1 850),
R ma 1964 .
12 C sì sc iveva in da a 19 lugli 186 al sig . Can nic Fiss e,
Vica i gene ale : « C n m l e al e ca e vi è un p ge di eg lamen
pe l' pe a di D . B sc , nel quale n n h che una semplice sse va i ne
al N . 2 del v di Cas i à. Quelle pa le "Chi n n si c ede sicu " mi
semb an pp secche, ed ass lu e . A me pa e che si d v ebbe m di-
fica e dicend — Chi pe la fa ane espe ien a, n n ha f ndamen a
spe a e, che c l Divin aju iusci à a c nse va e ques a vi ù (la quale
n n essend n mina a che nell'in es a i ne del Capi l , pa ebbe bene
che l f sse pu nel p incipi di ess ] nelle pe e " vve c n al a al a
[sic] anal ga f ase » : AAT Le e e F ans n ., 227 . L'11 n vemb e succes-
siv si m s ava s ddisfa delle m difiche app a e da D . B sc :
«H il piace e che D . B sc abbia acc l le sse va i ni fa e al su
Reg lamen e che si ccupi nel ic mp l ». AAT Le e e F ans ni,
231 . Di pa e e dive s invece il 23 b e 1861 in una le e a a D . B sc
s ess : « Pa mi, che d p mi si dicesse, che avea fa qualche c n-
cessi ne, ma che vi e an anc a m l i n abili dife i »: MB VI
1043 .
13 AAT Le e e F ans ni, 227 ; ASC 126 .2 F ans ni . Il P. Ma c
An ni Du and , na il 22 maggi 1801, m il 10 dicemb e 188 ,
se v di Di , è il f a ell del fam s gene ale Gi vanni (c mandan e
della legi ne p n ificia del Vene nel ma -ap ile -1848) e dell'al e -
an fam s Giac m (gene ale, sc i e, u m p li ic ) . O dina
sace d e dall s ess m ns . F ans ni, nel 1824 a F ssan , dal 1 837
pe l e qua an 'anni fu visi a e della p vincia di T in dei « p e i
della Missi ne » . F nda e e di e e di wng ega ì nì e c muni à
eligi se, fu c nsiglie e m l asc l a da m ns . F ans ni p ima del-
l'esili , ed in segui pa ecipe della c mmissi ne a civesc vile inca i-
ca a di c adiuva e il vica i nel g ve n della di cesi, sin alla m e
di m ns . F ans ni . Ci ca i app i f a D . B sc e P . Du and cf , L .
CHIEROTTI, Il P. Ma can ni Du and , Sa ana 1 97 1, P9- 3 87- 398 . Si
veda pu e la desc i i ne del ms ASC 022(4), n a 21, a pg. 26.
14 ASC 131 .01 Zappa a ; MB VII 563- .564 .6x9 .
1,5 ASC 023 .1 C s i u i ni App va i ne « 1868 » Quade n , Pg. 4;
MB VII 619-62 .

2.3 Page 13

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i dn
fa di p li ica » 16 e l'al ela iv al ic n scimen
ella sup ema au i à del papa.17
i alian che si e a c ea c n la p esa di R ma del 1870 . In
quegli s essi anni la c ng ega i ne, l e ad un decisiv svi-
lupp di pe e, iceve e l'app va i ne di cesana (13 gennai
1868) e quella p n ificia (19 febb ai 1869) . F u della nu va
fa ica eda i nale di D . B sc e di quella min e, ma pu e si-
gnifica iva di Rua, fu la s ampa nel 1873 a T in di un nu v
es c mple amen e inn va ispe a quell del 1867 . 24
Due in pa ic la e fu n i pun i salien i ai quali D . B sc
c nsac ò la maggi pa e dei su i sf i in ques i sei anni :
la ques i ne della p p ie à dei beni ma e iali da pa e dei
s ci salesiani e s p a u quella della p ssibili à da a al
Supe i e della c ng ega i ne di c ncede e le « dimiss ie »
ai chie ici che d vevan accede e ai sac i dini . N n s an e
i bu ni uffici di D . Emilian Manac da fin dal 1865, 25 ed i
v i fav ev li di ca dinali e vesc vi, né il nu v a civesc v
di T in , m ns . Alessand O avian Ricca di, 20 né le au -
i à mane - in a esa f a l'al dell' mai imminen e C n-
cili Va ican I - si lascia n c nvince e.
Se lie a fu la n a del 13 gennai 1868 in cui il vesc v dì
Casale M nfe a app vava « amquam Di ecesanam C n-
g ega i nem » la s cie à salesiana, 27 la ci c s an a venne p es
u ba a dalle ise ve avan a e da al i vesc vi, ed in pa ic la e
dall'a civesc v di T in . 28 La ichies a di D . B sc di «ap-
p va i ne dell'Is i u e delle C s i u i ni, d almen la fac l à
di spedi e dimiss ie pe le dina i ni dei su i alunni, i quali
p ssan al esì p mu ve si agli dini a i l della mensa
c mune; e finalmen e di p e dispensa e dai v i semplici
che si eme n dagli alunni nel p im sessenni di l asc i-
i ne alla S cie à » n n venne acc l a dalla Sac a C ng ega-
i ne, 29 vis anche il nu v v c n a i del c nsul e
Savini3en.i301sdSvmgla
16 L'a ic l av à pe ò vi a b eve, venend cassa , almen sui
es i c s i u i nali in n s p ssess , nel gi di p chi anni, c sì c me
D.samdgncSa uviepBàlf
ani-
madve si nes . . . (cf . Appendice, D cumen N . 7) . Nel c s del p im
Capi l Gene ale pe ò D . B sc di à di ave p esen a più v l e ale
a ic l e che s l nel 1874 e a s a defini ivamen e elimina (MB
XIII 265) .
17 Due e anni p ima che D . B sc sc ivesse ques a ic l ,
Vi i Emanuele II e a s a p clama e d'I alia ed al aggiun-
gimen dell'uni à d'I alia mancavan amai s l il Vene e la ci à
di R ma . P ssibili vessa i ni p li iche che fin all a f se avevan
fa s ace e a D . B sc il ic n scimen dell'au i à sup ema del
papa, a p evan semb a e supe a e . Nel « Riassun della Pia S cie à
di S . F ancesc di Sales » in vis a della app va i ne, in da a 23 febb ai
1874 sc ive à: «L sc p f ndamen ale della C ng ega i ne [.]findal
su p incipi fu c s an emen e SOSTENERE E DIFENDERE L ' AUTORITA
DEL CAPO SUPREMO DELLA CHIESA (il maiusc l è nell' iginale) : cf . OE
XX [ 380]. Si veda pu e la desc i i ne del ms ASC 022(6), a pg . 28,
18 E . CERIA (a cu a di), Epis la i di S . Gi vanni B sc , i, T in
1955, Le e a 358, al ca d . Angel Quaglia, pg. 315 . In ASC 1 3 1 .1
s n c nse va e due eda i ni, una all g afa ed una di Rua, en ambe
au en ica e dalla fi ma au g afa di D . B sc .
19 Dalla Sac a C ng ega i ne dei Vesc vi e Reg la i, gan della
S . Sede p ep s all'app va i ne degli Is i u i eligi si e delle l
c s i u i ni, si designava un «c nsul e» che esaminava le d mande
di app va i ne e ne dava un pa e e sc i ; ale pa e e veniva p i
p es in c nside a i ne dalla Sac a C ng ega i ne, d ve la d manda
veniva, se e a il cas , acc l a c n la s esu a del ela iv dec e e delle
even uali animadve sí nes . Pe le c s i u i ni salesiane il p im c nsul-
e fu f a Angel Savini . Na nel 1816 ed en a nell' dine dei Ca -
meli ani, d p esse e s a ele p vinciale delle R magne e delle Ma -
che e n mina p fess e di e l gia m ale n nché peni en ie e della
basilica va icana, enne la ca ica di Vica i Gene ale (Supe i e Gene-
ale) del su dine pe 26 anni (1863-189 ) . Fu pu e c nsul e della
Sac a C ng ega i ne dei Vesc vi e Reg la i e di quella delle Indulgen e .
N i ie su di lui si p ss n va e in Il m n e Ca mel , gennai 1938,
ann XXIV, fasc. 1 , pg. 4 - 7, e in M . VENTIMIGLIA, His ia ch n -
l gica p í um gene alium O dinis Bea ae Ma iae Vi ginis de m n e
Ca mel , R mae 1929, P9- 369-370 . Pe le sse va i ni di Savini cf .
Appendice, D cumen N . 4 .
20 Appendice, D cumen N1, 5,
21 Appendice, D cumen N . 6 .
22 Cf . la desc i i ne del ms ASC 022(10), a pg . 31.
23 Appendice, D cumen N . 7 .
24 Un esame anali ic delle va ian i in d e nel es a s ampa
ispe a quell edi p eceden emen e nel 1867 è p esen a in MB
X 674-68 2 . Si veda pu e la desc i i ne del es a s ampa ASC 022 (13)
e del ms ASC 022 (14), a P9- 33 .
2,5 MB VIII 51, C pia man sc i a in ASC 0325 O dina i ni . D .
Manac da Emilian , g ande amic di D . B sc fin da chie ic , venne
c nsiglia di in ap ende e la ca ie a p ela i ia da D . B sc s ess .
Tenne va i inca ichi nella cu ia mana, finché nel 1871 fu n mina
vesc v di F ssan . Si veda Indice anali ic delle MB di S . Gi vanni
B sc nei 19 v lumi, T in 1948, pg. 569 .
26 Alessand dei c n i Ricca di di Ne , na nel 18 8, e a s a
n mina vesc v di Sav na nel 1842 e nel febb ai del 1867 a civesc v
di T in . D . B sc ebbe pa e negli anni 1866-x868 alla c mp si i ne
della ve en a f a S a e Chiesa ci ca le sedi vesc vili, c mp si i ne
che vide una sv l a decisiva c n la designa i ne di 34 vesc vi nei c n-
cis i del 22 febb ai e del 27 ma 1868 . Cf . R . AUBERT, Il P n i-
fica di Pi IX, pg. 172 . In l e T . Camus , La Chiesa in Piem n e,
T in 1892, v l . IV, P9- 3 2 4-351 . M ns . Ricca di m ì nel 1870 .
27 Appendice, D cumen N . 8 .
28 La c mmenda i ia, a fi ma au g afa di m ns. Ricca di, si va
p ess l'ASCVVRR, T 9.1 . Le « sse va i ni a pa e » s n eda e su
un esempla e delle c s i u i ni nel medesim a chivi . Vedi la desc i i ne
del es a s ampa N . 47, a P9- 40 . In l e Appendice, D cumen N . 10 .
29 Appendice, D cumen N . 13 .
30 Appendice, D cumen N. 11.
3 1 Appendice, D cumen N . 12

2.4 Page 14

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Ul e i i sf i chia ifica i p ess u i gli esp nen i
di e amen e indi e amen e c inv l i nell'app va i ne della
c ng ega i ne e delle sue eg le, a a ive sv l e di pe s na
e pe isc i nei p imi mesi del 1869, 32 p a n in da a 19
febb ai 1869 alla app va i ne p n ificia della s cie à ed il
1maneid.v °lvc3Ms'p a-
i ne dell'Is i u n n is lse u i i p blemi, an i ne esplici ò
un in pa ic la e: quell della' app va i ne defini iva delle
c s i u i ni, che il dec e p ecisava da invia si a più a di.
Pu in me a c i iche e c n es a i ni, in specie p ess la
sede a civesc vile di T in , d ve m ns. Gas aldi, 34 asla
da Salu d p la m e di m ns. Ricca di, inc minciò a
f app e s ac li n n p evis i, 35 D n B sc mise man alla
ifusi ne del es del 1867 ci ca il quale e an s a e ip -
p s e le medesime sse va i ni del 1864. La ip g afia del-
l'O a i ne p ò il es alla s ampa in un nume imp e-
cisa di c pie nel 1873 .
a i della s essa, m ns. Vi elleschi, idusse a 28 nel lugli del
medesim ann .41
Pe il cap dann D. B sc si fece va e a R ma p and
c n sé una nu va eda i ne, nella quale aveva acce a --
c sì dichia ava lui s ess - la massima pa e delle 28
svinaie icevu e. Ne isul ava una nu va ifusi ne di u il e
s , c n l'aggiun a di due in e i capi li (gli s udi, il n vi ia-
).42 Il es a s ampa vide la luce pe i ipi di p paganda
fide p ima del ma 1874; en l s ess mese venne ul e-
i men e m difica c n la s pp essi ne del capi l sugli
« es e ni » (fin all a c ll ca in appendice) .
La sedu a della c mmissi ne pa ic la e dei qua ca di-
nali, il 24 ma , 43 app ò nume se va ian i ed aggiun e
all'esempla e delle c s i u i ni s p s alla l app va
va i ne .44 Il 3 1 ma , in sec nda sedu a, le app affimiave
e ad men em . Il v papale del 3 ap ile ese defini iva l'app -
va i ne . Dieci gi ni d p , il dec e della Sac a C ng ega i ne
mise il pun ad una p a ica du a a l e 15 anni .
SESTA TAPPA : dal es a s ampa del 873 al es app va :
1873 -1874
Il 3 ap ile 1874 le c s i u i ni della s cie à di S . F ancesc
di Sales venne defini ivamen e app va e, ma c n m l i
cambiamen i ispe al es a s ampa del 1873. Le pp si-
i ni di m ns. Gas aldi sia p ess i vesc vi del Piem n e 36
che p ess sing le au i à mane 37 c inv l e nella app -
va i ne incise n ev lmen e sui empi di app va i ne e s -
p a u sui c n enu i delle eg le, n n s an e le decla a i nes
di D. B sc 38 ed alcune al e c mmenda i ie a lui fav ev li.
Il nu v c nsul e man , Raim nd Bianchi, p cu a e
dei d menicani,39 nel maggi del 1873 c nsegnò alla. Sac a
C ng ega i ne un elenc di ben 38 sse va i ni 40 che il seg e-
SETTIMA TAPPA : dal es man sc i app va al p im es a
s ampa d p l'app va i ne : 1874
La da a del 3 ap ile 1874 aveva segna una appa imp -
an issima pe D. B sc e la c ng ega i ne salesiana . Il 9 suc-
cessiv D. Gi achin Be , seg e a i di D. B sc , ul imò
una bella c pia del es app va e, due gi ni d p , ne
p ò a e mine una sec nda . Il 13 ap ile venne fi ma i il
fa idic dec e 45 ed il esc i papale che inn vava il p i-
vilegi di c ncede e le dimiss ie, ai s ci pe pe ui, pe un de-
cenni .46
T na da R ma, D . B sc mandò in ip g afia un esem-
pla e del es app va su cui già aveva app a qualche
32 Di un viaggi abbiam una lunga na a i ne di D . B sc , e-
da a da un amanuense n n iden ifica . La pubblichiam in Appendi-
ce, D cumen N . 15 . In essa si van manifes a e in 'f ma semplice
va ie c mp nen i che ebbe il l pes nella s ia della app va i ne
delle eg le e della c ng ega i ne : il sens dell'app ggi celes e median e
la p esen a della p vviden a e di Ma ia SS ., che agisc n c n fa i
s a dina i, l'a eggiamen di disp nibili à ai piani dì Di , la necessi à
di ada a si a ali piani, anche se c s an fa ica e s ffe en a, ecc . Ri-
sc n i pu e in ASC i i Rua e MB IX 483 ss.
33 Appendice, D cumen N . 14-
34 Na nel ma 1815, dina sace d e a 22 anni, d p una
espe ien a decennale in Inghil e a nell'Is i u della ca i à, e a s a
c nsac a vesc v di Salu . Nel 1871 venne p m ss alla sede di
T in . M ì il 25 ma 1883 . Al su episc pa è dedica l'in e
v lume V di T . CHius , La Chiesa in Piem n e . T in 1904 . Ci ca i
su i app i c n D . B sc cf . Indice MB .
35 ASC 123 Gas aldi : due le e e del 24
dell s ess ann .
b e 1872 e 9 n vemb e
30 C pia del d cumen in ASC 123 Gas aldi, 11 gennai 1873 ; MB
X 6 94-
37 C mmenda i ia del 10 febb ai 1873 . O iginale in ASCVVRR
T 9 .x . C pia ms in ASC 023-1-1873 . Pubblica a nella P si i pe l'ap-
p va i ne : MB X 927-928; OE XXV [345]-[347]. In l e le e a al
ca d . Ca e ini, P efe della Sac a C ng ega i ne del C ncili , in da a
19 febb ai 1873. C pia in ASC 123 Gas aldi; MB X 697-698.
38 Appendice, D cumen N . 19 .
3'9 Raim nd Bianchi nacque a Chiusanic (Impe ia) il 18 febb ai
1831 e m ì a R ma a 54 anni, il 25 giugn x885 . Fu pe 18 anni (1867-
1885) p cu a e gene ale s i Maes i dell' dine d menican Jandel
e La ca. C nsul e p ess va ie C ng ega i ni mane, pe quella
dei Vesc vi e Reg la i c mpilò decine di « v i»ineilap
-
va i ne delle c s i u i ni di va i Is i u i . Se ne c nse van m l i p ess
l'a chivi gene ale OP (AGOP) VII, Bis, Ca dinales, a chiepisc pi,
episc pi, ex O .P . p ec es dinis. N i ie bi g afiche sul Bianchi in
AGOP, V, 76, Bis, Li e ae encyclicae Magis um Gene alium : Nec -
l gi a cu a di Giuseppe Ma ia La ca, 30 giugn 1885 . In l e El gia
n nnull um f a um defunc um in Ac a Capi li Gene alis p vincialium
L vanii celeb a i, A .D . MDCCCLXXXV, pg . 84-85 ; P . INNOCENTIUS
Hie a chia O dinis P aedíca um edi i al e a, R mae 1916, pg. 108
N . 10 7-
40 Appendice, D cumen N . 16 .
41 Appendice, D cumen N . 17 . In una le e a inedi a ad una «eccel-
len a eve endissima » di R ma [Bi a i?], piu s sc ns la D . B sc
sc ive à in da a 4 ag s 1873 : « Quand ebbi da un c lp d' cchi
alle sse va i ni fa e alle n s e eg le n n pa evami che esse cagi nas-
se c mplica i ni dell'inse i le, ma mess mi all'a p a ic h va
g avi diffic l à. In ques e sse va i ni e sec nd le medesime d v ei
glie e più c se che in gene ale s n s a e già app va e in al i O dini
Religi si c ng ega i ni ecclesias iche [ . . . ] D v ei in l e va ia e adi-
calmen e le basi s abili e dal San Pad e, cui h p cu a di c -
dina e u e le Reg le salesiane. In ques e sse va i ni si fa una c sa
s la f a Di e i e Reg le, e l'app va i ne si dimanda s l an pe
ques e e n n pe quell [ . .].Hpcadnieu uvs g-
ge e quell che semb ava già s abili nelle due da e dei dec e i 1864-
1869 [ . . . ] Qual a ella vedesse esse e ass lu amen e necessa i ad a
u e le sse va i ni, i desis e ei da gni ul e i e dimanda giacché
una app va i ne in ques sens de e i e ebbe di assai l'a uale c n-
di i ne della s cie à salesiana [ . . . ] C me va che i c nsul i del 1869
n n va n sillaba ad sse va e, e, adess si v ebbe ifa e gni c -
sa? » : ASCVVRR T 9 .1 .
42 Sul n vi ia e sugli s udi aveva insis i m ns . Gas aldi nella
sua le e a al ca d . Bi a i, P efe della Sac a C ng ega i ne dei
Vesc vi e Reg la i . L' iginale è in ASCVVRR T 9 .1 . Tes a s ampa
nella P si i : cf . OE XXV [348]-[353] e MB X 711-715 .
43 Appendice, D cumen N . 20.
44 Le aggiun e, le c e i ni, le m difiche sugge i e v lu e dal-
la c ng ega i ne pa ic la e s n minu i samen e p esen a e in MB X
8 9-8i9, cui imandiam . Le p eceden i sse va i ni di D . B sc alle
an madve si nes di m ns . Vi elleschi le pubblichiam in Appendice,
D cumen N . 18 .
45 Appendice, D cumen N . 21 .
48 S l il 28 giugn 1884 la c ng ega i ne salesiana
vamen e il s spi a p ivilegi .
e à defini i-

2.5 Page 15

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legge a m difica e l fece ip du e. Avu ne le b e, assieme
al p fess Lanf anchi p se man ad un' pe a di evisi ne
de a a a da p e ccupa i ni s ilis iche a, f se, dall'in-
en di adegua e il es sec nd ce e fac l à a lui c ncesse
dal papa vivae v cis acul .47 Nel medesim ann dell'app -
va i ne, fece pe an s ampa e a T in il es delle c s i u-
i ni jux a adp ba i nis dec e um die 3 ap ilis 1874 .48
OTTAVA TAPPA : dal P im es a s ampa in la in d p l'app -
va i ne al p im es a s ampa in i alian : 1874-1875
Nel 1875 appa ve la p ima edi i ne in lingua i aliana del
es c s i u i nale d p l'app va i ne . N n si a ò ce
di una pu a e semplice adu i ne del es man sc i app -
va del es a s ampa immedia amen e successiv , pe due
dini di m ivi . An i u pe ché venne in d e m difiche
sen a alcun dubbi s s an iali 49 ispe ai es i p eceden i,
sia i ccand alcune n me già acc l e nell'esempla e app -
va , sia ein eg and disp si i ni già s s i ui e in fase di
app va i ne, semp e in f a delle c ncessi ni che D . B sc
dichia ava di ave e icevu da Pi IX, l'ann p eceden e,
vivae v cis acul . In sec nd lu g pe ché, più che una ve -
si ne del es la in , fu al a quasi un ip is in , pu impe -
fe , della p ima se ie di eda i ni in lingua i aliana .
L'edi i ne venne fa a p ecede e da una In du i ne, pe
la cui c mp si i ne D. B sc si fece aiu a e da D . Ba be is
e da al i. 50 In essa venne eviden ia i i p incipi evangelici,
e l gici e spi i uali della vi a eligi sa.51
47 D . B sc gius ificò ali in e ven i in una n a all'a ic l 1 2 del
capi l sul n vi ia . I due es i la ini, disp s i su pagine a f n e,
s n s a i pubblica i in MB X 95 6- 993 . A agi ne quindi se ne lamen e-
à m ns . Gas aldi p ess la Sac a C ng ega i ne mana (ASC Le e a
a D . B sc , Menghini 7 febb ai 1876) . La esp nsabili à delle m di-
fiche venne add ssa a al ba nabi a P. G bi (A i e delibe a i ni del-
l'VIII Capi l Gene ale della Pia S cie à Salesiana, S . Benign Cana-
vese 1899, pg . 141) . In eal à le va ian i fu n in d e di p p i
pugn da D . B sc e dal p fess Lanf anchi. Ci ca il P . Inn cen e
G bi , si veda la desc i i ne del ms ASC - 02 2(20), a pg. 37 . Il es
app va nel 1874, asc i fedelmen e - pu c n qualche e e -
già fin dal i n vemb e 1898, ve à pubblica nel 1900 a T in . Si veda
la desc i i ne del ms ASCVVRR, iden ifica c n la sigla We, a pg . 42 .
48 In ve i à il dec e è da a 13 ap ile e n n 3 ap ile . Ques 'ul-
ima é invece la da a dell'app va i ne papale.
49 F a l'al una se ie di n e, alcune significa ive e giu idicamen e
ilevan i . Il capi l sul n vi ia venne id da 17 a 7 a ic li ; l'in-
e a ic l sulla dep si i ne del Re e Maggi e in cas di inde-
gni à fu in ul ima is an a cassa da D. B sc , d p che sia lui che
D . B ne i ne avevan c e una s esu a man sc i a (cf . l a desc i-
i ne del ms ASC 022(1 ), a . pg 38) .
50 L'ASC cus disce va i mss ela ivi a ale In du i ne : 022(101),
022 (1 0 1 -4a) ,
51 Viven e D . B sc venne fa e al e e edi i ni : a T in nel
18 77, a T in ed a S . Benign Canavese nel 1885 . Al di là dì lievissimi
i cchi di pun eggia u a e di segni g afici, il es delle Reg le
C s i u i ni della S cie à di S . F ancesc di Sales sec nd il dec e del
3 ap ile 1874 venne ip d fedelmen e . ]Più s s an iali invece le
va ia i ni, specialmen e aggiun e, nella In du i ne, che nel 18 77 si
acc ebbe di alcuni nu vi pa ag afi (imp an a di segui e la v ca i ne,
segui e p n amen e la v ca i ne, me i pe cus di e la v ca i ne,
dei endic n i e della l imp an a, ca i à f a e na) . La « le e a di
s . Vincen de' Pa li indi i a a ai su i eligi si sul leva si u i all' a
medesima », inse i a d p l'In du i ne nell'edi i ne del 1 877, fu in
quelle del 1885 inclusa in una Appendice, uni amen e ad al e cinque
le e e di S . Alf ns Ma ia de' Ligu i .

2.6 Page 16

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III . DOCUMENTI
1 . P esen a i ne d'insieme
Ecce i n fa a pe gli sc i i pubblica i in MB 1 e OE, 2 i
d cumen i a i a ic s ui e la s ia es uale delle p imi ive
c s i u i ni della s cie à di S . F ancesc di Sales e a segui e
l'ev lu i ne del es delle medesime, dalla p ima eda i ne
man sc i a alla p ima edi i ne in lingua i aliana d p l'ap-
p va i ne, s n c nse va i nei seguen i a chivi :
ARCHIVIO DELLA SACRA CONGREGAZIONE DEI VESCOVI E RE-
GOLARI (ASCVVRR) - R ma
Le bus e T 9.1 e T 9.2. c n eng n , in una acc l a di
d cumen i piu s ampia, anche due eda i ni man sc i e
e va i esempla i a s ampa, c n p s ille di m ns. Vi elleschi e
di al i.
ARCHIVIO SALESIANO CENTRALE (ASC) : p ess la Di e i ne ARCHIVIO DELLA CURIA VESCOVILE DI CASALE MONFERRATO
Gene ale Ope e D . B sc - R ma
(ACVCM) - Casale M nfe a (Alessand ia)
In due ca elle, 022 Reg le C s i u i ni, s n acc l e e
se ie di d cumen i:
P ima se ie i aliana: eda i ni delle eg le, man sc i e,
ad pe a di Rua, Ghiva ell , O eglia di S . S efan , B gge ,
Albe a, Be , ecc . Aggiun e e c e i ni di D . B sc , Rua ed
al i.
Se ie la ina : eg le in pa e man sc i e (Ce u i, B ne i,
Ba be is, Be , ecc .) ed in pa e aa s ampa. (b e ip g afiche,
esempla i in e f glia i). C e i ni e m difiche di D . B sc ,
Rua, Be , Ce u i, Vallau i, Lanf anchi, ecc .
Sec nda se ie i aliana: al i man sc i i c n c e i ni di
D. B sc e B ne i . Esempla e del es edi a T in nel 1875.
« F mula della p fessi ne dei v i »: au g af di D. B sc .
In un'al a ca ella, 023 C s i u i ni App va i ne, f a va ie
ca e a inen i le p a iche pe l'app va i ne, si van c pie,
pe man di Be , di nu ve eda i ni di in e i a ic li capi-
li, s l in pa e p i inse i i nei d cumen i p s e i i delle
eg le.
Nella bus a Salesiani, Le e e di D . B sc , è c nse va un
man sc i delle p imi ive eg le, ve ga da Ba be is e vigi-
la da D . B sc .
P ima di p cede e alla assegna di u il ma e iale d -
cumen a i esis en e, sia man sc i che a s ampa, nei sud-
de i a chivi, n iam che la desc i i ne di gni d cumen
sa à c sì suddivisa :
n mencla u a di ic n scimen
ASC 022 (1) man sc i ]
c s i ui a da :
[ad es . 1. A (A Ab)
- nume p g essiv [1] della n s a c lla i ne;
- sigla da n i designa a pe quel d cumen [A] : en
pa en esi nde, se il cas , l'indica i ne delle va ie « mani »
in e venu e su di ess [(A Ab)] ;3
- segn di uguaglian a [=] ;
- sigla d'a chivi [ASC] ;
1 MB V 93 1-94 0 S . Benign Canavese 1905
Reg le p imi ive della Pia S cie à di S . F ancesc di Sales p esen-
a e da D . B sc a Pi IX nel 1858 . In n a, a pg . 939, si legge :
« Fin all'a . 4 inclusiv [del cap . `Acce a i ne'] è il man sc i
delle eg le 1857-1858 ; dall'a . 5 al e mine di ques capi l
s n aggiun e fa e da D . B sc nel man sc i del 1858-1859 .
Alcuni di ques i a ic li pa e sian quelli sugge i i a D . B sc
dal Papa ». In eal à l'in e es pubblica da Lem yne c -
isp nde alla eda i ne defini iva del d cumen ASC 022(2)
[si veda pg . 24 ms Bb], vale a di e alla asc i i ne di Ghiva ell
ivedu a e c e a da D . B sc . Ques a edi i ne del es c -
munque n n è esen e da e i .
MB VII 871-886 T in 1909
Edi i ne n n i ep ensibile del es invia a R ma nel 1864
[= ASC 022 (6)] .
MB VIII 1058-1075 T in 1912
Edi i ne del es la in pubblica da D . B sc nel 1867, a T -
in [= ASC 022(13)1 . Qualche va ian e ci ca l'us delle maiusc le,
e la c e i ne del nume 4 in 5 al cap . « Ele i ne del Re
Maggi e ».
MB X 871-889 T in 1939
Edi i ne del es la in pubblica da D . B sc nel 1873, a T -
in [= ASC 022(15)]. Diff mi à nell'us delle maiusc le .
MB X 896-915 T in 1939
Edi i ne del es la in pubblica a R ma nel 1874 pe i ipi
di P paganda Fide [1 edi i ne = ASC 022(16)] . Pu ic dand
la p esen a del cap . « De ex e nis»,A.npuAlbmadiec
MB X 915 T in 1939
Pubblica i ne delle s le va ian i della II edi i ne di R ma da
pa e della ip g afia di P paganda Fide, [= ASC 022(17a)] .
MB X 956-993 T in 1939
Pubblica i ne, sulle pagine pa i, dell' iginale man sc i app -
va dalla Sac a C ng ega i ne [= ASC 022(18)] e sulle pagine
dispa i della edi i ne la ina del medesim ann cu a a da D .
B sc [= ASC 022 (19a)] . Le va ian i, c n qualche negligen a,
s n ip d e in ca a e i c sivi . N n semp e è fedelissim
l'us delle maiusc le e di al i pa ic la i dell' iginale . Ric -
diam qui che dive gen e n n s l pe mang n f a i due es i
au en ica i dell'ASC e dell'ASCVVRR, c me ved em , ma pu e
c n la edi i ne C ns i u i nes S cie a is S. F ancisci Salesii, Au-
gus ae Tau in um, ex fficina asce e ii salesiani, ann MCM, n -
n s an e la dichia a i ne del p cu a e gene ale della s cie à,
D . Giuseppe Caglie , ci ca la pe fe a iden i à del es da lui
cu a c n la c pia au en ica a dell'ASCVVRR [cf . n a 47 a
pg, 20) .
2 OE XVIII [267]1301] = ASC 022(13)
OE XXV [35]-[72] = ASC 022(15)
OE XXV [231]-[25 ] = ASC 022(16)
OE XXV [295]-[333] = ASC 022 (17a)
OEXV[412]-[46 ]=ASC02(19a)
OE XXVII [10]-[99] = ASC 022(101 - 3)
OE XXIX [199]-[288] = Edi i ne T in
pg . 20) .
3 Vedi pg. 47.
1877 (vedi n
a 51 a

2.7 Page 17

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-- p si i ne d'a chivi : pe l'ASC abbiam c nse va
inal e a l' dine di successi ne già esis en e [ 22(1)] ;
- ip l gia : man sc i
es a s ampa ;
desc i i ne es e na : f gli, dimensi ni, nume a i ne,
ipi di sc i u a, di ca a, c ndi i ni di c nse va i ne, inc. ed
exp ., ecc .;
desc i i ne in e na : c n enu della p imi iva eda i ne
es a s ampa, quali à, quan i à e m dali à degli in e ven i
man sc i i successivi, app i di pa en ela c n al i d cu-
men i p eceden i seguen i (indica i semp e median e il nu-
me di p g essi ne e la sigla da n i ad a a: ad es. 1 . A),
val e del d cumen , p blemi pa ic la i. . .;
P babile da a i ne e, pe i d cumen i n n « sigla i »,
le m iva i ni di ale mancan a.
Al e mine, nde evi a e p ssibili equiv ci ed ai fini di
ff i e un quad sin e ic dell'in e a s ia del es delle
eg le, sulla base dei d cumen i pe venu i, eviden ie em la
l disp si i ne c n l gic -gene ica, vale a di e quella che
abbiam p u s abili e median e un accu a c nf n degli
l e cinquan a d cumen i asmessici nella iplice ve si ne
i aliana-la ina-i aliana. Segui à l s emma, ci è l'albe genea-
l gic di u i i d cumen i, c mp esi i p esun i man sc i i
sma i i ( β γ δ) .
2. Desc i i ne dei sing li d cumen i
ARCHIVIO SALESIANO CENTRALE
1. A (A Ab) = ASC 022(1) man sc i 4
DESCRIZIONE ESTERNA - Fascic l di 10 (+ 1) ff, mm .
198 x 135 ; ca a filig ana a; nume a i ne 1-16, mancan e sul
p im e sull'ul im f gli , ingialli i dal emp ; disc e amen e
c nse va . f 1 : in al , sulla sinis a, e iche a au adesiva
c n sigla di c ll ca i ne a chivis ica da il sc i a in c l
ss ; al cen , a ma i a, è sc i : « Reg lamen della C n-
g ega i ne di San F ancesc di Sales [1858?] (sc p , f ma,
v i, g ve n , acce a i ne, p a iche di Pie à) S esu a D . M . Rua.
C e . ed aggiun e di D . B sc ». f 1v: bianc . ff 2-9 : s esu a
del es delle c s i u i ni; au g af di Michele Rua. 5 Inc:
C ng ega i ne di s . F ancesc di Sales . Exp : . . . adempimen
dei v i pe u a la vi a. G afia minusc la, legge men e incli-
na a, dalla esecu i ne unif me e p ecisa . Inchi s c l
seppia. Minime c e i ni del medesim Rua . C e i ni ed
aggiun e più s s an iali di D. B sc , dall'andamen g afic
pesan e, disc n inu ed ang l s . Inchi s a ne a c l
seppia . ff 4-5: f a di essi è inse i un f glie di ca a leg-
ge a; piu s scaden e e mal i aglia , di mm . 155 X 110,
sul quale D . B sc ha ve ga , pe la p ima v l a, l'a . 5 del
cap . «Sc p di ques a c ng ega i ne » (In vis a di .. .) . Inchi s
b un , c n nume si emendamen i.f9
-10 : au g af di
D. B sc l'in e cap . P a iche di Pie à. Inchi s ne , s li a
g afia sg a ia a, i cchi qua e là, f 10 : bianc nella me à
infe i e. f 10 v: bianc .
DESCRIZIONE INTERNA - La s esu a di man di Rua ff e
il più an ic es delle c s i u i ni della s cie à di S . F an-
cesc di Sales a n i pe venu . C n iene, l e al capi l
in du i in cui esp ne le m iva i ni di dine gene ale
che avevan spin D. B sc ad ccupa si dei gi vani, al i
n ve capi li. Il cap . O igine, des ina a gius ifica e agli cchi
della S. Sede e delle au i à di cesane l'esis en a della nu va
c ng ega i ne e agli cchi dei su i figli quella che av ebbe
d vu esse e l'espe ien a « ca isma ica » n ma iva, na a le
vicende ca echis iche dell'O a i dal 1841 fin agli ul imi
sviluppi . Il cap . Sc p ende agi ne delle finali à della nu va
famigliaa eligi sa e delle sue pe e, in dine c n l gic di
appa i i ne nella vi a di D . B sc . Il cap . F ma agg uppa
s il medesim i l a ic li di c n enu e e gene . Se-
gu n i e capi li dei v i, Obbedien a, P ve à, e Cas i à.
Indi i capi li G ve n in e n della c ng ega i ne, Degli al i
supe i i, e infine Acce a i ne .6 La ca a filig ana a, unica f a
u e quelle dei mss da n i c mpulsa i, e s p a u la s esu a,
c e a e p iva di ipensamen i, fann supp e s adi eda i -
nali p eceden i ale es . Anche l'e e ipic di asc i i ne
a p p si del cap . « Del v di bbedien a » (Rua sc ive
due v l e ali pa le in quan la p ima v l a le aveva ve ga e
c me f sse c nclusive del cap . p eceden e, an iché in -
du ive - c me invece l e an - del cap . seguen e) c n-
fe man ale ip esi . La «man » di Rua in e viene una se-
c nda v l a sul ms, c n i cchi ed emendamen i piu s
limi a i. Gli in e ven i successivi di D . B sc invece ( l e la
p imi iva s esu a dell'in e cap . « P a iche di pie à » e del-
l'a . 5 del cap . « F ma della c ng ega i ne ») app an
s s an iali m difiche a m l i a ic li, specialmen e nei capi li
« F ma », « G ve n in e n », « Degli al i supe i i ».
4 Vedi avla1.
5 Rua Michele (9 giugn 1837 - 6 ap ile 1910), F equen ò l' a i
di Vald cc dal 1849 e nel se emb e del 1852 vi p ese s abile dim a.
Fin dal 1855 c llab ò c n D . B sc in quali à di c pis a pe la S ia
d'I alia. C n D . B sc fu a R ma nel 1858 . Ele « di e e spi i uale »
nel sudde p im capi l della s cie à salesiana, di esse in un p im
emp l' a i dell'Angel Cus de in Vanchiglia ed in segui il pic-
c l semina i di Mia(.ib1nce8Dl63)5fuT
B sc c me « p efe »fae,àildnmsuc
c me « Re e Maggi e » della mai app va a s cie à salesiana . Va i
man sc i i delle c s i u i ni c nse van acce, anche n ev li, della
sua c llab a i ne all' pe a di eda i ne del es . Cf . E . VALENTINI -
A . RODiNò, Di i na i bi g afic dei salesiani, T in 1969, pg . 246-
2 47 . In l e Indice MB, pg . 596-598 .
6 Ol e ai « eg lamen i » dell' a i e della casa annessa, f n i
esplici amen e ci a e da D . B sc in va i sc i i (MB V 881-885, VII
563 .622 .890-893, ecc .) s n le c s i u i ni dei Chie ici Sec la i delle Scu le
di Ca i à dei f a elli Cavanis di Vene ia, quelle degli Obla i di Ma ia
Ve gine, quelle dei La a is i, dei Reden is i, dei R sminiani, dei
S maschi, dei Gesui i, ecc . C nside a i ni anal ghe ci ca i m ven i
di un'a ivi à a fav e di fanciulli si van , l e che in D . B sc già
p eceden emen e, anche in al i au i c evi : ad es . N i ie in n alla
f nda i ne della C ng ega i ne dei Chie ici Sec la i delle Scu le di Ca-
i à, Milan MDCCCXXXVIII, pg. 9-11 [an nim ] .

2.8 Page 18

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DATAZIONE - M iv di c i ica in e na, quale la p esen a
del chie ic Savi Angel ad Alessand ia, 7 ci pe me e di da a e
la sc i u a di Rua du an e l'ann sc las ic 1857-1858 . Anc
più p ecisamen e, quale e minusapsienqdulmc
ma 1858, se c isp nde al ve che i v i s n s a i sug-
ge i i a D . B sc da Pi IX. 8 Quale e minus ad quem, il 18
dicemb e 1859, da a della sedu a inaugu ale della c ng ega-
i ne, 9 nel c s della quale, p esen i D . B sc , D . Alas na i,
quindici chie ici, f a cui il diac n Savi Angel , ed un laic ,
si elesse f a l'al e « c nsiglie i » del p im « capi l ».
Il che isul a in ne a disc dan a c n quan affe ma il d cu-
men Rua, che ci è il chie ic Savi Angel in quell'ann
e a ad Alessand ia, che i p fessi e an quindici, di cui cinque
i sace d i, i chie ici, due i laici, e che due av ebbe d vu
esse e i memb i «c nsiglieil».i Andceh«ap l
nu-
me degli allievi della casa annessa, duecen , pe quan
p ecisi p ssan esse e i c n eggi di D . B sc , suff agan ale
ip esi . 10
Le c e i ni e le aggiun e di D . B sc , invece, isalg n
c n gni p babili à all'ann 1859, in quan i c i e i ad a i
pe la p ima ele i ne dei supe i i della c ng ega i ne, nella
sudde a iuni ne del 18 dicemb e 1859, s n c isp nden i
a quelli indica i sul n s man sc i da D . B sc .
2 . Γ = ASC 022 (1a) man sc i
DESCRIZIONE ESTERNA - F gli d ppi , f ma p c l-
l , mm . 282 x 212 ; ca a c mune da s ampa us man ; p iv
di nume a i ne; segn di fe maca e a uggini sul 1 iv e
2 ; ben c nse va f 1 in al , sulla sinis a, è sc i a, a ma-
i a, l'a uale p si i ne a chivis ica . f 1 - 1/2 1v: cap . « Sc p
di ques a c ng ega i ne » e cap . «F ma della c ng ega i ne » .
Inc.: Sc p di ques a c ng ega i ne. Exp:... di quella casa, cui egli
appa iene . Sc i u a c l seppia, piu s g eve e c n a,
di un c pis a n n iden ifica . 1/2 f 1v - 1 2: cap . « Del v di
bbedien a », «Del v di p ve à », «Del v di cas i à »,
« G ve n in e n della c ng ega i ne », « Degli al i supe i i*
( e a ic li) . Inc : Del v di bbedien a. Exp : . . . d vu ispe
al p p i supe i e . G afia più accu a a, s ile, di un sec nd
c pis a, pu e n n iden ifica , che edige in bella eviden a i
i li dei capi li.
DESCRIZIONE INTERNA - Il MS 2, F, ispe al p eceden e
i . A, isul a mu il , p iv c m'è dei p imi due capi li ([In-
du i ne] e O igine della c ng ega i ne) e degli ul imi due
(Acce a i ne, P a iche di pie à) l e che degli a ic li finali
del cap . Degli al i supe i i. Manifes a c munque una s e a
dipenden a dal ms an e i e, che ip duce pe ò in una fase
in e media della eda i ne: il che significa che n n u i gli
in e ven i aggiun ivi e c e ivi di D . B sc s n s a i inc -
p a i dal c pis a. Manca . ad es . l'aggiun a all'a . 2 del cap .
« F ma » (se n n . . . Maggi e), la c e i ne all'a . 1 del cap .
« Degli al i supe i i » (sec nd il bis gn ), il i cc al nu-
me dei c nsiglie i nell'a . 1 del cap. « G ve n in e n ».
Omess è pu e l'a . 5 del cap . « F ma » (In vis a di ... ) . Al e
due n e. Al cap . « F ma », n n iuscend p babilmen e a
decif a e la c nclusi ne dell'a . 9, a m iv delle c n inue
al e a i ni e asf ma i ni venu esi a s v app e sul es di
cui è c pia, l'amanuense lascia un spa i bianc p ima delle
pa le c nclusive Maes a vve del Supe i e gene ale . L'ag-
giun a ma ginale di D . B sc sul ms 1. A all'a . 12 del cap .
« Degli al i supe i i » (p a i .. . de e mina a), essend sfuggi a
nel c s della asc i i ne, viene p s a dal c pis a dei ms
2. P a la dell'ul im a ic l . En ambi i c pis i si dim -
s an piu s ascu a i, all ché dimen ican di sc ive e
e mini imp an i (un n n essen iale, un bbliga e indispen-
sabile, ad es.), quand legg n c n enu i e edig n c n enen e,
ecc . Al e pa ic la i à g afiche (all gi pe all ggi , d -
manda e, pe dimanda e, qualv l a pe qual v l a, pe ic li pe
pe ic l ecc .) ed un dive s us dei segni di in e pun i ne l
dive sifican anc più dal es di cui p esumiam sia c pia.
DATAZIONE - D cumen sen a da a; c munque an eceden e
al 18 dicemb e 1859 (vedi la desc i i ne del ms 1 . A) . Le c -
e i ni in inchi s blu-ne s n di ep ca ecen e, pe man
di A. Amadei . 11 Pe i va i m ivi su accenna i (d cumen
7 C nfe ma si va in una le e a au g afa di D . Alas na i al
chie ic Angel Savi in da a 6 febb ai 1858 (ASC 272 Alas na i) .
F a l'al in essa si pa la di c nf a ell in ispi i s la inv ca i ne
S . F ancesc di Sales,di una ass cia i ne, che in quel emp si e a inc e-
men a a c n due che ici elan issimi e c n l'avvicinamen di alcuni
laici, S C e Cays e Fe nand Im da, cui p es si sa ebbe aggiun i
f se al i . D . Alas na i chiude la le e a c n la acc manda i ne a
Savi di man ene e su u il più g ande ise b , almen fin a che
D . B sc , in pa en a pe R ma, sia di i n c n i lumi del papa.
L'ann sc las ic seguen e, 1858-1859, Savi l asc e à a Vald cc
(MB VI 156) .
1 Il c ll qui avu da D . B sc pe la p ima v l a c n Pi IX
ve à c n inuamen e iev ca nel c s delle a a ive pe l'app -
va i ne della c ng ega i ne e delle c s i u i ni (ad es . MB V 86 ; VII
621 .892) . Sa à pu e ic da nelle Reg le C s i u i ni della S cie à
di S . F ancesc di Sales, T in 1875, [In du i ne] pg . XVII . La
mancan a di una d cumen a i ne c eva ci impedisce di va e c nfe ma
di quan sc ive Lem yne, ed al i d p di lui, che ci è D . B sc av ebbe
c nsegna nelle mani del papa il man sc i delle c s i u i ni (MB
V 859-860 .881 .907) . Si p ebbe c ede e ve simile che D . B sc abbia
p esen a il eg lamen dell' a i della casa annessa, an iché il
ve es c s i u i nale . Del es D . B sc mai nei su i pu nume si
mem iali e le e e a va ie pe s nali à affe ma che il papa di su pugn
ha c e le p ime eg le, bensì dice, ad es. nella supplica a Pì IX
del 12 febb ai 1864 (MB VII 621), che il papa « degnavasi di accia -
mene le basi « , anc p ima, nella le e a a m ns. Zappa a del se em-
b e 1863 (MB VII 563) : #In ques p ge i aveva di mi a [...] di
me e e in p a ica un sugge imen , an i un pian di S cie à sugge i
da sua San i à il egnan e Pi IX » . E anc a nella P si i : « esp se
al S . Pad e il m iv e l sc p della sua venu a, e n'ebbe c nf an e
inc aggiamen , e p uden i c nsigli » (OE XXV [389]) .
Ci ca il c ll qui di D . B sc c n U ban Ra a i nel 1857, l'unica
f n e si va in G . BONETTI, S ia dell'O a i in B lle in Salesian ,
7 ( 28 3) pg . 97 . La pa ecipa i ne del Ra a i, al di e di D . B sc ,
si sa ebbe es esa anche alla elab a i ne di va i a ic li delle eg le
(MB V 696-699) . Si può supp e che l'in e ven dell'esp nen e p li-
ic si sia ife i alla ques i ne dei di i i civili, che appa iva un pun
n dale di u il de a delle c s i u i ni . In ale sens and ebbe
f se le e le pa le: fu n sugge i e da lui s ess [Ra a i] ce e
p eviden e pe evi a e m les ie della p es à civile » (MB XII 10) .
ASC 0592, ms c n fi ma au g afa di D . B sc e di D, Alas na i;
edi in MB VI 335 - 33 6.
10 Cf . P. STELLA, D n B sc nella s ia ec n mica e s ciale (1815-
187 ), R ma 198 , pg. 178.
11 Amadei Angel (22 maggi 1868 --16 gennai 1945) . P fess nel
18eiuds,nalvg1908fuel
del B lle in Salesian , di cui enne la di e i ne pe l e ven i anni.
Nel 1939 pubblicò il v l . X di MB . Va i d cumen i delle eg le p -
an accia della sua man . Cf . E . VALENTINI,- A. RODINÒ, Di i -
na i bi g afic pg . 1 7 .

2.9 Page 19

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mu il , ascu a , in e medi f a la p ima ed ul ima eda-
i ne del ms 1 . 4, n n vigila da D . B sc ecc .) abbiam
c edu bene di n n u ili a l nella s
delle p imi ive c s i u i ni .
ia le e a ia del es
3 . B (Bg Bb BB) = ASC 22 (2) man sc i
DESCRIZIONE ESTERNA - Quade ne di 20 ff, mm. 205 X
1;amea usn0cpidlq -
i ne dina a :1-25, mancan e sul f gli di gua dia e sugli
ul imi f gli bianchi ; ingialli i dal emp i f gli es emi ; mac-
chie di umidi à sui p imi f gli . f i : in al , sulla des a, sc i i
e cancella i c n la s essa penna i nume i 62-9-4 ; n n cancella i
invece i nume i 58-59 [la p babile da a?] . f 1v: bianc . ff 2-11:
s esu a au g afa, in inchi s b un , di Ca l Ghiva ell . 12
Inc : C ng ega i ne di S . F ancesc di Sales . Exp : . . . della mad e
dì qualcheduna de' c ng ega i. T a callig afic incu va leg-
ge men e ve s des a, dai c n ni ne i, sen a sbava u e.
C e i ni ed emendamen i di D . B sc in inchi s
a ne
a più dilui sbiadi . f 12 : bianc . ff 12v- 14 (pg. 22-25) :
aggiun a, au g afa di D . B sc , dell'a . 7 del cap . « F ma »
(La s cie à p vvede à . . .) e degli a . 5-12 del cap . « Acce a-
i ne » . Inchi s b un ; s li a g afia i eg la e, pesan e.
14v-2 : bianchi.
in fase di asc i i ne, degli a . 6-10 del cap . « Degli al i supe-
i i » (a ic li che veng n inse i i pe la p ima v l a nel es
c s i u i nale sen a che sia s a p ssibile individua e il ms
che Ghiva ell ip duce in bella c pia) induc n a i ene e che
l'accu a a asc i i ne di Ghiva ell p ssa esse e c pia di un
d cumen n n megli iden ifica (che n i c n assegnam
c n la le e a a), ma c n s e issima dipenden a dalla eda-
i ne finale del ms 1 . A.
Più a en che n n D . B sc sul ms i . A, all'a . 7 del
cap . « G ve n in e n » Ghiva ell si acc ge di ave sc i
due [c nsiglie i] an iché e, c me aveva già fa p eceden e-
men e nell'a . 1 del medesim capi l , pe cui subi cancella
e isc ive il nume esa , e.
D. B sc , p i, l e alla p ima s esu a, nelle pagine bian-
che finali, degli a . 5-12 del cap. « Acce a i ne » e del-
l'a . 7 del cap . « F ma », emenda qua e là la asc i i ne di
Ghiva ell .
DESCRIZIONE INTERNA - Un us legge men e dive s dei
DATAZIONE - Pe en ambi gli in e ven i è de e minabile
segni di in e pun i ne e delle maiusc le, nume se pa ic - c n sufficien e p ecisi ne : c me limi e massim , en i p imi
la i à g afiche e s p a u la p esen a, sen a pen imen i mesi del 1860 .
4 . A = ASC 022 (2a) man sc i
DESCRIZIONE ESTERNA - Fascic l di 8 ff, mm . 210 X 160 ;
ca a c mune da s ampa ; p iv di nume a i ne c eva ; e-
cen e l'indica i ne a ma i a del nume dei f gli ; imamen e
c nse va .f1
: sulla des a, in al , s n sc i i i nume i
59-60 ; cancella i invece c n il medesim inchi s i nume i
64-5 [la p babile da a?] . f 1 v: bianc . q 2-8 : s esu a au -
g afa, p iva di c e i ni ed emendamen i, del cavalie O e-
glia di San S efan ; 13 a i callig afici minusc li, limpidi,
inclina i ve s des a. Inchi s c l seppia. Inc : F ma
della S cie à di S . F ancesc di Sales . Exp : . . . il s ci che ha subi a
quella pe di a . f 8V : bianc .
DESCRIZIONE INTERNA - Tes acefal pe l'assen a dei
p imi e capi li ([In du i ne], O igine, Sc p ) . N n s an e
ce e c nve gen e c n l s adi eda i nale defini iv del ms
1.eina:lsApc,mudìh
diff mi à angibili e n ev li nell'us della pun eggia u a e
delle le e e maiusc le, p ecise disc epan e lessicali g amma-
icali (ad es. che an iché in cui, ave enu al p s di abbia
enu , massima ec n mia in s s i u i ne di debi a ec n mia,
alcun dei f u i, né c n invece di alcun dei f u i e, si cedan
invece di cedan ecc.) . An mali, ed a ibuibili plausibilmen e
all'amanuense O eglia, s n le abb evia i ni C ngne,FMcedma
pe C ng ega i ne, F ancesc , Medesima, l'impieg del e mine
li e an iché f anchi, e la s s i u i ne delle le e e alfabe iche
ai nume i a abici negli a .5-7delcap.inm «L»'Ae is-
si ne dell'a .cl(saOi)1pg2nudem
p ebbe f se va e spiega i ne nel fa che l'es ens e
del es , da cui il cavalie O eglia ve similmen e asc ive,
c piand dal ms :E . A n n sì è acc che in ess la sec nda
pa e dell'a . 11 (L'abi più Ppegevl.asi,e)
p evi segn di imand , in calce all'a . 12, pe cui al e mine
della asc i i ne dell'a . 11, an iché i na e al segn di
imand s v as an e, c me av ebbe d vu , ha p segui im-
media amen e nella asc i i ne del capi l seguen e (« Pa-
ià.ch»e)dìp
DATAZIONE - L'amanuense O eglia asc ive un d cumen
c s i u i nale in una fase aggiun a p ima del giugn 1860,
da a dell'invi all'a civesc v di T in di un es ul e i -
men e elab a .
Nella n s a ic s u i ne, pe va i m ivi di c i ica in-
e na, n n l'abbiam enu in c nside a i ne : è mu il nella
p ima pa e, c n iene ispe ai mss c evi da n i c nside a i
va ian i limi a issime e pe di più unicamen e f mali (e che
n n av ann più segui ), è p iv della evisi ne dì D . B sc .
12 GhivaeCl(a1.Emi9n6b83s)5-2f
all'O a i nel 1835, iceve e l'abi ala e 4 anni d p . Fu p esen e
alla f nda i ne della c ng ega i ne salesiana il 18 dicemb e 1859, del
cui u capi l » fu ele c nsiglie e . Memb della c mmissi ne inca i-
ca asi di « edige e i fa i e le pa le più ima chev li » di D . B sc ,
fu il p im seg e a i di lui . Dal 1876 al 188 , d p esse e s a seg e-
a i della c ng ega i ne,, ne fu ec n m gene ale . Cf . E . VALENTINI --
A . R nNò, Di i na i bi g afic pg. 140 . In l e Indice MB, pg, 553 .
13 O eglia Fede ic di 5 . S efan (15 lugli 183 0 -2genai1.92)
Già alliev dei gesui i nel 1839, sul fini e del 1860, c n sciu D . B sc ,
en ò all'O a i , d ve nel 1862 fece i v i emp anei . T e anni d p
li inn vò pe pe uamen e c me c adiu e salesian . Sv lse s p a u
il u l di « imp endi e » della ip g afia dell'O a i di Vald cc .
Lasciò p i D, B sc nel 1869 pe en a e nella c mpagnia di Gesù,
nella quale già vi e a il f a ell Giuseppe . Un e f a ell , Luigi, fu
nun i e ca dinale. Cf . Indice MB, pg. 581.

2.10 Page 20

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5. C (Cg Cb C ) == ASC 022 (3) man sc i
DESCRIZIONE ESTERNA - Quade n di 16 ff, mm . 207 x 150;
ca a c mune da s ampa, us man ; nume a i ne accu a a,
a ma i a, ma p s e i e; ingialli dal emp , s p a u nei
f gli che fung n da c pe ina. f I : i n al , annull a i c n
a di penna, i nume i 62-3; n n cancella i invece 59-6
[la p babile da a?], sc i i dalla medesima « man », che a
pg. 3 s pp ime pu e il nume 62. Al cen , au g af di
D . B sc : S cie à di S . F ancesc di Sales . f 1v: bianc . J 2-16 :
s esu a del es delle c s i u i ni, au g af di Ca l Ghiva-
ell . 14 Inc : S cie à di S . F ancesc di Sales . Exp : . . . lauda e D -
mínullp mnes gen es e c . La pg . 28, nella me à infe i e ima-
s a bianca, sa à iempi a dalla s esu a, au g afa di D . B sc ,
dei e a . del cap . Abi . T a i callig afici di Ghiva ell sen a
c e i ni, c n inchi s b un . Le ul ime
ighe del d cu-
men s n avvicina e f a l e ve ga e c n ca a e i più
picc li, pe p e lascia e in e amen e bianca la pagina se-
guen e, che funge da c pe ina. Emendamen i au g afi di
D . B sc e di Rua lung il es , in inchi s b un pe en-
ambi, più sc l i pe Rua .
DESCRIZIONE INTERNA - C spicue diss miglian e f mali e
n n, nume se va ian i g afiche ci vie an di c nside a e . il
ms 5 . C ap g af della eda i ne defini iva del ms 3. B, quan-
unque asc i dal medesim c pis a Ghiva ell . A m ' di
esempi : adunan e diven a adunan e, ic n sca si asf ma
in c n sca, c ng ega i ne si m difica due v l e in s cie à ed
una v l a in s essa, giudichi assume la f ma fu u a di giudi-
che à, è manda si asf ma in è anda , Pa imen i c lui che
v lesse in Chi v lesse, alcun dei f u i in c n dei f u i ecc .
Sulle pg . 29-31 p i Ghiva ell asc ive c n pe fe a linea i à
- ma n n abbiam invenu la s esu a igina ia au g afa
di D . B sc al a sc i u a an eceden e - i qua a . del
cap . Es e ni e la F mula dei v i, d p che pe ò D. B sc ha
eda sulla pg, 28, pe la p ima v l a e c n c evi i cchi,
il cap. Abi , ed in al sulla pg . 29 il i l Es e ni. Pu e
l'us delle maiusc le, là d ve il medesim Ghiva ell in 3 . B
p efe iva le minusc le, c nvalida la n s a ip esi, che ci è
il ms 5. C sia bella c pia di un n n megli p ecisa es P
a n i n n pe venu , che ip ava la eda i ne p imi iva,
quan men una eda i ne an e i e, ispe al ms 5 . C, del
cap . « Es e ni » e della « F mula dei v i » .
L'app
eda i nale di D . B sc si i va anc a nel-
l'emendamen di alcuni e mini, nella m difica i ne di de e -
mina i a ic li (specialmen e a . 1 del cap . « F ma », a . 1~2
del cap . « P a iche di pie à »), e nell'espunge e, c n una linea
ci c la e, l'accenn all'Ope a degli A igianelli di Gen va (cap .
« O igine ») . Rua si limi a a egis a e, p babilmen e avend
s ' cchi il ms 7 . D, le c e i ni ivi app a e da D . B sc
all'a . 14 del cap . « F ma », all'a . 4 del cap. « Obbedien a *,
all'a . 2 del cap . « Cas i à », agli a . 1-3 del cap . « G ve n
in e n », e agli a . 8-9 del cap . « Degli al i supe i i » .
DATAZIONE - Ad ecce i ne dell'in e ven di Rua, quasi
ce amen e p s e i e al giugn 186 , la asc i i ne di Ghi-
va ell e le aggiun e e c e i nì di D. B sc isul an p e-
ceden i ale da a,
6. A = ASC 022(3a) man sc i
DESCRIZIONE ESTERNA - Quade n di 21 ff, f ma p -
c ll , mm. 310 x 210 ; ca a c n iga u a; a ma i a la ma gi-
na u a, più ampia sulla sinis a; nume a i ne igina ia da
:i a x8 ; quasi pe fe amen e c nse va . f i- : i l : S cie à
di S . F ancesc di Sales ; lace a i ne sul ma gine infe i e.
f iv : bianc . 9 2-:i : sc i u a del es c s i u i nale effe -
ua a da un c pis a n n iden ifica . Exp : . . . T in il .. . del
mese di ... l'ann . . . .N .N. G afia, piu s ascu a a, sen a
alcun namen . F a i 9 3 e 4 imane accia di un al f gli ,
s acca p eceden emen e alla asc i i ne del es c s i u-
i nale . 9 ii-2x : bianchi, nume a i a ma i a. A. Amadei 15
ha app s , sia lung la asc i i ne che nelle pagine bianche
finali, emendamen i, c e i ni ali da ip a e il es delle
eg le ad una fase eda i nale an e i e a quella della s esu a
di B gge , vale a di e ms 7 . D . C sì pu e, sui ff II-12
a-
sc ive la supplica a m ns. F ans ni, s sc i a dalle fi me già
appa se sul ms 7 . D .
DESCRIZIONE INTERNA - Un a en esame pe me e di
affe ma e la s e a dipenden a del n s ms dall'al che
desc ive em in seguì , vale a di e 11 . G, ma in una fase in-
e media degli in e ven i di D . B sc , ssia Gb' . Dalla a-
sc i i ne di Albe a p i, e ci è ms 15. F, si dive sifica pe minime
le i ni, u e c munque che van la l p imi iva s esu a
sul ms 11 - G .
DATAZIONE - Ve similmen e isale agli anni 1862-1864-
Da il su semplice val e di c pia all g afa di un d cu-
men già p es in c nside a i ne nella n s a c lla i ne, il ms
n n è s a inse i nell'appa a c i ic .
7. D (D Db DB) =--- ASC 022(4) man sc i 16
DESCRIZIONE ESTERNA - Fascic l di II A f ma p -
c ll , mm. 305 X 212 ; nume a i ne igina ia :1- :16, p s e-
i e invece dal 17 al 19 ; alquan danneggia e mal id ;
in via di dis acc f a l i f gli es e ni . f i- : in al s n leg-
gibili va ie p si i ni a chivis iche e dive si ife imen i a MB .
Al cen : « S cie à di S . F ancesc di Sales » . 1 iv: bianc .
§ 2-9 : sc i u a dina a, eg la e e sen a c e i ni, di Gi -
vanni B gge . 17 Inc - S cie à di S. F ancesc di Sales . E»:
14 Vedi s p a, n a 12 .
la Cf . s p a, n a i i -
Vì Vedì av la 2 .
17 B gge Gi vanni (1840-1866) . En a
all'O a
i il 26
1855, nell'ann sc las ic 186 - 1861 fu manda c me assis en e a
Giaven , da d ve inviò la sua d manda di ammissi ne alla s cie à sale-
siana dì cui affe mava dì ave le e medi a le eg le, disp s a s -
b e me e si a u e (MB VI 799 - 800) . P fess emp ane il 14 maggi

3 Pages 21-30

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3.1 Page 21

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. . . Lauda e D minum mnes gen es e c. Inchi s c l seppia,
a callig afic s ile . Nume sissime c e i ni ed aggiun e
di D . B sc , sia ma ginali che in e linea i, c n inchi s ne
b un ; g afia quan mai disa m nica e indisciplina a . A
ma i a una « man » ha segna su gni pagina ife imen i a
MB . f 10 : au g afa di D. B sc la sc i a: Segu n le fi me,
nella seguen e pagina . f 10v : semp e pe man di D . B sc :
Fi ma de' c nf a elli che demandan a sua Eccellen a Reve en-
dissima l'A civesc v di T in l'app va i ne delle Reg le della
S cie à di S . F ancesc di Sales . Al di sanl pi e seguen-
i fi me au g afe : Sac . B sc Gi anni Re e p vis i ;
Sac . Alas na i Vi i P efe p vis i ; Sac . Savi Angel
Ec n m p vis i ; Sac. [c ex Diac.] Rua Michele Di e -
e spi i uale p vis i ; Ch . Caglie Gi anni C nsiglie e
3° an . di The l g . ; Ch . B ne i Gi vanni C nsiglie e i ann di
Te l g . ; Ch . Ghiva ell Ca l C nsiglie e 20 ann di Fil s. ; Ch .
F ancesia Giò . Ba is a 3° ann di Te l gia; Ch. Pe iva Se-
c nd s ud . 2° ann di Te l gia; Ch . B ngi anni Giuseppe
s ud . 2° ann di Te l gia; Ch . Ruffin D menic s ud . 2°
ann di Te l. ; Ch . Du and Pie Celes in 1° ann di Te l . ;
Ch . Anf ssi Giò . Ba a 1° ann di Te l . ; Ch . Vasche i F an-
cesc an . di Te l. ; Ch . R ve An ni 2d an. di Fil . ;
Ch . Ce u i F ancesc 1° an . di Fil s . ; Ch . La e Giuseppe
1as.;v°ne,CPFcdhil
Chiapale Luigi s ud . di 2a Re . ; Ch . Ga in Gi vanni s ud .
di 2a Re ., Ch . Cap a Pie s ud. di 2a Re . ; Ch . D na
Ed a d s ud . di 2a Re . ; Ch . M m Gab iele s ufi . di Re . ;
Albe a Pa l s ud. di 1 a Re . ; R ssi Giuseppe C adiu e [c
ex C ddiu e] ; Gaia Giuseppe C adiu e :
f1 : al e aggiun e au g afe di D . B sc : a . 6 (Il Re -
e visi e à . . .), a . 7 (Il medesim Re e c nv che à . . .) del
cap . «G ve n in e n », a c n inua i ne dell'a . 5 del mede-
sim capi l di pg . 10 . Inchi s b un , c n a i sbava i .
f1:sega.,icmBnpudD
-
ilissimi e sen a sbava u e, la p ima s esu a del nu v cap .
Delle case pa ic la i : due pagine men a e sia pe la g afia
agu a e sca na, sia pe le c e i ni e cancella u e inc en isi .
DESCRIZIONE INTERNA - La p ima « man », quella di B g-
ge , quan mai accu a a e p iva della benché minima c -
e i ne, ivela nel c pis a una c scien a del val e del es
che s a asc ivend . Plausibilmen e si può quindi ip i a e
sia ques il es invia a m ns . F ans ni 18 , quan men ,
un ap g af au ev le del medesim d cumen .'» Le fi me
app s e c nfe man ale supp si i ne . 2° La asc i i ne di
B gge p esen a una s la va ian e di c n enu ispe a
quella del ms 5 . C già avval a dalla c e i ne di D . B sc
(vi ù della ubbidien a, della p ve à e san i à di c s umi, an iché
vi ù della p ve à e san i à di c s umi : a . 3 cap . « F ma »)
e qualche minima disc dan a nell'us delle maiusc le . P s-
siam quindi i ene l ap g af del ms 5 . C an più che la
sudde a dive gen a può esse e impu a a al fa che D . B sc
sc ive sul ms 5 . C due v l e -la le i ne della p ve à, (una delle
quali subi cancella a ma n n s s i ui a) pe cui B gge ,
acc gend si dell'e e nel d cumen che s a asc ivend ,
l evi a s s i uend il e mine p ve à c n quell di ubbidien a .
La sec nda « man ».s,niecBuqamldD
d vunque, p ecisa, c egge, emenda, m difica la asc i i ne
di B gge . Ovviamen e una ale c nge ie di in e ven i, s ven e
s v app s i, l e a asf ma e adicalmen e il es ò c s i u-
i nale, c ea qualche diffic l à nella ic s u i ne p ecisa delle
va ie fasi eda i nali, specialmen e pe alcuni a . dei cap .
« F ma », « G ve n in e n », « Degli al i supe i i » . In
calce alla pg . 13 (a . 2 del cap . « P a iche di pie à ») l'ag-
giun a au g afa di D . B sc (I chie ici . . . se imana) ip du-
ce la p ima s esu a, pe pe a dell s ess D . B sc e c l me-
desim inchi s , del ms 5 . C in calce alla pg . 26 .
DATAZIONE - Pu p iva di indica i ni a inen i alla da a di
c mp si i ne, si hann pe ò bu ni m ivi pe c ll ca e la
s esu a di B gge f a il 2 giugn ed il 29 lugli 186 , p iché
Rua isul a, sul n s d cumen (accan alla fi ma), anc a
diac n . L'in e ven ul e i e che c egge il e mine Diac
in Sac eviden emen e è p s e i e al 29 lugli , da a della di-
na i ne p esbi e ale di Rua . Il aff n p i c n la c pia fa asi
nel 1861 (cf . ms 10. E) ff e sicu e ga an ie pe fissa e gli
in e ven i di D . B sc nel c s del 186
l'ann seguen e . 21
nei p imi mesi del-
8 . 0 = ASC 022(4a) man sc i
DESCRIZIONE ESTERNA - Fascic l di 16 ff, mm . 205 X i,5 ;
ca a c mune da s ampa us man ; nume a i ne dei f gli a
ma i a, n n c eva ; # di gua dia de e i a i dal emp . f iF :
in al , sulla des a, una penna ha p s i nume i 63-4 e 59-60
[la p babile da a?] . La medesima penna ha p i cancella i
p imi due nume i . G afia ve similmen e di Gi vanni B ne i .22
1862, dina sace d e il 21 maggi 1864, lasciò la c ng ega i ne
nell'ag s del 1866, p chi mesi p ima di m i e . Cf . Indice MB, pg .
5 1 3.
18 Cf . n a 11 a pg. 1 7-
Cf . P. STELLA, D n B sc , 1, pg. 1 45 , n a 47 ; ID ., Le c s i u i ni
salesiane, pg. 3 8 .
2 Cf . MR VI 629-630; ASC 110 C nache D . Ruffin , Quade n i,
pg . 12 .20 .
21 Inciden a ce amen e ha avu il giudi i del sig . Du and , p e e
della Missi ne (vedi n a 1 3 . p.g 1 7) . N n pa e pe ò che il su pa e e, i-
p a da MB VI 7 2 3 - 725 (cf . Appendice, D cumen N . 9), sia im-
media amen e p s e i e al es nella fase aggiun a ve s il 186 . In
ess infa i si accenna al Supe i e Maggi e che imane in ca ica pe
12 anni, men e invece fin al 1864, fin ci è alle animadve si nes « -
mane » (cf . Appendice, D cumen N . 6), il Supe i e Maggi e e a
p evis imanesse in ca ica vi a na u al du an e . La p si i ne di Du-
and sulle nu ve c ng ega i ni è c sì iassun a in un d cumen del-
l'AAT : La massima di n n pe me e e n n app va e le nu ve c n-
g ega i ni d'u mini d nne, che si s ingan c n v i semplici, annuali
pe pe ui, sa ebbe c n a ia all spi i e alla p a ica della Chiesa .
Quand dunque una c p a i ne eligi sa ha un fine san , i memb i
che la c mp ng n hann bu n spi i , il bene che fann è eale e
p va da una espe ien a di qualche ann , e le eg le s n pienamen e
c nf mi all spi i della Chiesa, semb a che si p ssa app va e. .j [
Si s s engan , p mu van e dila in gli dini e le c ng ega i ni an i-
che, an più quelle che l'espe ien a m s a che p duc n m l bene
alla Chiesa, anc ché abbian un sc p s miglian e: ciò se vi à an i
ad ecci a le- ad una san a emula i ne e pe la p a ica della vi ù e pe
l'ese ci i del minis e di ca i à ve s il p ssim » : T . CHIUSO, La
Chiesa in Piem n e , , IV , p.g334-
22 B ne i Gi vanni (5 n vemb e 1848 - 5 giugn 1891) . Due anni
d p esse e en a all'O a i , ves iva l'abi cle icale ed a 21 anni
e a gin, ele c nsiglie e del « capi l » della s cie à . P fess emp a-
ne nel 1862, nel 1864 diveniva sace d e e l'ann seguen e p fess
pe pe u . Dal 186 1 fu memb a iv della «c mmissi ne » s a pe
c nse va e là mem ia di u « quell che si appa iene a D n B sc »
(MB VI 862) . Di e e pe sei anni, di e e spi i uale gene ale pe
al e an i, fu pu e, pe le sue d i di pubblicis a, . il p im di e e e

3.2 Page 22

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Inc : S cie à di S . F ancesc di Sales . Exp : . . . Lauda e D minum,
mnes gen es e c . T a callig afic minusc l , inclina , ma
elegan e e c n qualche affina sv la ba cc . : Inchi s
b un . C e i ni ed aggiun e va ie di Rua : s li a minusc la
g afia, ma pe fe amen e decif abile ; inchi s legge men e
più sc l i che n n quell del p im c pis a. f 16 : bianc .
DESCRIZIONE INTERNA - Ap g af , inve n n semp e
fedele, della eda i ne defini iva del ms 5 . C . Le dive gen e,
p che e sca samen e significa ive, s n ela ive ad un us
legge men e dive s dei segni di pun eggia u a e a qualche
disc epan a di de agli
g afic lessicale (ad es . ascu-
an a pe ascu a e a, all'ele i ne an iché Pe l'ele i ne, ciascun
mese al p s di gni mese, ecc .) . Da ileva e che il ms 5 . C e
e il ms 8 . all'a . 1 del cap . « F ma » ip an la medesima
le i ne P ve à e san i à di c s umi, dive samen e dal : ms 7 . D
che pu e abbiam defini ap g af di S . C . La «man » di
Rua, c me già aveva fa sul ms 5 . C, asc ive p babilmen e
dal Ms 7 . D alcune delle c e i ni e p s ille ma ginali ed
in e linea i ivi app s e da D . B sc . In al m d le due eda-
e i ni defini ive dei mss 5 . C e 8 . isul an p ess ché iden iche .
DATAZIONE -'Ce amen e an e i e all'invi del es c s i-
u i nale a R ma nel 1864 ; c n m l a p babili à isale al
bienni 1859-i86 . Da il su val e di semplice c pia all -
g afa dì un d cumen già p es in c nside a i ne, e ci è 5, C,'
n n ne abbiam enu c n nel c s della n s a ic s u-
i ne .
g . H (He Hx Hy H Hb HB) = ASC 09-2 (4b) man sc i
DESCRIZIONE ESTERNA ~ Fascic l di 11 ff, f ma p -
c ll , mm . 315 x 215 ; ca a c n iga u a ve de a s ampa ;
sen a ma gina u a ; nume a i ne dina a, 1-20, di D . B sc ;
ben c nse va . Il aspa i e da pagina a pagina, dei a i
callig afici ende al a difficile e fas idi sa la le u a del d cu-
men . I nume i mani p g essivi dei capi li s n s a i
aggiun i p s e i men e, a ma i a . ff 1-10 : s esu a del es c -
s i u i nale c n gni p babili à ad pe a di Gi achin Be . 23
Inchi s b un . Qualche c e i ne ed aggiun a di un sec nd
c pis a dalla sc i u a piu s pesan e, di D . B sc e di
Rua . Un in e ven pa e di al a man anc a (Hy) nel cap .
XI', a . 8 : u e le spese. Inchi s seppia pe u i; n n sem-
p e facile dis ingue e le va ie g afie, specie f a He, Hx e Hb.
f1-:nvei.Euadmlxcp
del Re Maggi e : au g af di D . B sc , c n due aggiun e
ma ginali f se dell'al a man (HX) .
DESCRIZIONE INTERNA - Ad ecce i ne di p chissime va ian i
di sca s pes , pe la maggi pa e g afiche in e pun-
ive, spess c nseguen a di inavve en a da pa e del c pis a
(He), il es asc i
va pe fe a c nve gen a c n la eda-
i ne defini iva del ms 11. G . La sec nda « man », n n iden-
ifica a (Hx), l e alle c e i ni di eviden i e i di asc i-
i ne di Be e ad al e le i ni di n n g ande in e esse, ag-
gi na il es sec nd alcune delle animadve si nes « mane *
(ad es. s pp ime l'a ic l sulla « plidcaf»,m12n
la pe manen a d'uffici del Re Maggi e, ecc.) . Rua (H )
c egge l'a . 5 del cap . « G ve n in e n » alla s egua di
D . B sc sul ms 18 . I, aggiunge «3fa»0nchiedl'an
dimen ica dai p imi es ens i nel cap . « Acce a i ne », p a
a e mine, nel cap . « Es e ni» l'a . 2 imas inc mple , vi
aggiunge l'a . 5 (c sì c me sul ms 11. G aveva fa D . B sc ),
ielab a sul ma gine supe i e, nel cap . « Ele i ne del Re
Maggi e », l'a . 2, d p un p im en a iv di D . B sc . Ques i,
l e a qualche lieve in e ven , spa s un p ' vunque sul
d cumen (e n n semp e, c me abbiam de , facilmen e
dis inguibile da quelli degli al i amanuensi), delinea una p ima
v l a l'a . 2 del cap . sull'ele i ne del Re Maggi e, nel
ma gine supe i e del f gli , p i if nde l'in e capi l a
pg. 19 -21, u ili and gli a . già sc i i ini ialmen e da Be
sull s ess d cumen , a pg . 11, e p i c e i dal sec nd
amanuense .
DATAZIONE - La asc i i ne di Be , da: da i di c i ica
in e na, si ha m iv di c ll ca la ve s gli anni 1863-i864 ;
gli al i in e ven i invece s n p s e i i all'invi del es
delle c s i u i ni a R ma (1864) . Te minus ad quem : i866 .
Una da a in calce a pg. 3 (1865) è s a a ve ga a dal sec nd
amanuense .
Il ms è s a da n i u ili a pe l'appa a al es 16 .
nella N a aggiun iva, ecce i n fa a pe il cap . Ele i ne del
Re Maggi e, la cui eda i ne p imi iva s l an appa e in
ale appa a , men e u e le al e va ian i app a e dalle
va ie « mani » s n s a e p s e all'in e n dell'appa a della
sin ssi (in c isp nden a alla sigla HB) . 24
10. E (Ex E ) == ASC 22(5) man sc i
DESCRIZIONE ESTERNA - Fascic l di 10 ff, f ma p -
c ll , mm . 310 X 210 ; ca a c mune da s ampa us man ;
nume a i ne p ecisa, 1-15, che psielmganup
c n 19, 20 e 21 . De e i a i i p imi cinque f gli e s p a u
l'ul im , a m iv della piega u a assun a dal ms lung gli
anni . Ampi spa i bianc sulla sinis a dei f gli, f 1 : al cen
si legge, au g af di Rua : S cie à di s . F ancesc di Sales
sec nd la c pia fa asi nel 1861 . In al , sulla sinis a, è appli-
ca a e iche a au adesiva c n a uale c ll ca i ne; sulla des a
invece al e p si i ni a chivis iche . f 1v : bianc . ff 2-10: s e-
p incpale
ielS.DsgndacmBp
pe e des ina e alla pubblica i ne, pe ché le ivedesse, c eggesse,
alv l a c mple asse (MB IX 4 Si spiega c sì anche la sua p esen a
nella eda i ne di va i es i delle c s i u i ni . Cf . E . VALENTINI - A .
RODINò, Di i na i bi g afic pg . 46-47 ; in l e Indice MB, pg. 5 1 4 - 515-
23 Be Gi achin (19 [22?] gennai 18 47 - 21 febb ai 1914) . Al-
l'O a i dal 1862, p fess pe pe u dal 1865, anc chie ic fu da
D . B sc scel c me su seg e a i di fiducia . -Acc mpagnò D . B sc
nei viaggi a R ma del febb ai 1873 e dei p imi mesi dell'ann seguen e
in vis a dell'app va i ne defini iva delle c s i u i ni, Infa icabile ama-
nuense, fu il p im a chivis a della c ng ega i ne . Cf . E . VALENTINI -
A. RODINò, Di i na i bi g afic pg. 38-39, Indice MB, pg . 511-512 .
24 Cf . N a aggiun iva, pg . 49.

3.3 Page 23

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su a del es , c s i u i nale sen a c e i ni, ad pe a di un
c pis a n n iden ifica . : Inc S cie à di S. F ancesc di Sales,
Exp : . . . Lauda e D minum, mnes gen es e c . G afia filif me,
legge a e apida. Inchi s b un . Qua e là emendamen i
n n m l significa ivi di Rua, dalla sua s li a minusc la g afia,
c l seppia.
DESCRIZIONE INTERNA - Il c pis a asc ive linea men e,
ma c n qualche eviden e e e e n n s l di g afia, un
es delle c s i u i ni ad un s adi eda i nale più avan a
ispe a quell defini iv del ms 7. D. Pe la p ima v l a
appa e l'a . 10 del cap . « P a iche di pie à » (M end il Re -
e . ..) di cui' n n ci è pe venu a s esu a au g afa igina ia,
e nu vamen e viene inse i , all'a . 4 del cap . « Sc p », l'ac-
cenn a D . F ancesc M n eb un , che e a s a s pp ess da
D. B sc sul ms 5 . C ed in segui mess sui mss 7. D e 8 . 0 .
Al e va ian i, di cui n n abbiam la eda i ne p imi iva,
c munque una an eceden e, lascian s in ende e la p e-
sen a di un d cumen in e medi , a n i n n pe venu , quell
che c n gni p babili à Rua definisce « c pia fa asi nel 1861 »,
e che n i c n assegnam c n la sigla y . L'assen a dell'a . g
del cap . « F ma » (pe cui si passa dall'a . 8 di e amen e
all'a . 10) e del pe i d c nclusiv del cap . «O igine »(Seb-
bene . . .) può f se impu a si a negligen a inavve en a del
c pis a .
La e man » di Rua c egge i f equen i acciden i di dis a-
i ne del p im amanuense, asc ive in n a l'accenn a D,
M n eb un e alle came e dei p e i dell'Ospi i , e i cca al i
a ic li.
DATAZIONE - Il ms è indi e amen e da a , ci è «sec nd
la c pia fa asi nel 1861 » .
s 2 i sc man (6) 2 =ASC
G(xb) . 1
DESCRIZIONE ESTERNA - Fascic l di 12 (+ 2) ff , f ma
p c ll , 310 X 210 mm . ; iga u a a s ampa c l ve de;
ma gina u a, a ma i a, più s e a sulla des a dei f gli ; nume-
a i ne p ecisa, 1-22 ; l'incu ia e le nume se c nsul a i ni
l'hann piu s danneggia . f I : s il i l di me à
pagina (S cie à di S. F ancesc di Sales) s n s a i ann a i
da una penna ne a i nume i 63-64-65 [le p babili da e?] .
In al , invece, a ma i a: « Fu sc i a nel 1864» . Semp e in
al è p s a un'an ica sigla di p si i ne a chivis ica ed in calce
un ca a e is ic ghi ig . 1 1v: a ma i a la s li a man abusiva
p s e i e ha sc i : «Appendice N.7[e8smcx]ì»,
su l f 2 . ff 2-12 : s esu a del es delle c s i u i ni da pa e
di un c pis a n n iden ifica . Exp : ... T in . . . del mese di . . .
l'ann ... N.N . G afia piu s pesan e, disa m nica, c n inua-
men e i a su se s essa. Us n ev le di c n cimen i,
cancella u a ed cchiella u e, ifa e anche due v l e. Spess
icalca le p p ie le e e e c egge le maiusc le le minusc le.
Di difficile iden ifica i ne in ali casi la c e i ne c eva del
c pis a e quella p s e i e di D . B sc all ché c egge c n
l'inchi s del medesim c l seppia . Il ms b ulica di c e-
i ni ed aggiun e es emamen e significa ive di D. B sc , c n
inchi s a b un a ne , in una g afia ang l sa ed indisci-
plina a. Sul 1 sv è inc lla , cap v l , un f glie d ppi
da le e a, mm . 210 X 135, in es a «aid.nOFcSes
di Sales, 32 - Via C leng - 32 . T in ».snSudie
s a i asc i i, sen a alcun emendamen , da un p babile
d cumen an e i e n n pe venu , due a ic li del cap .
«Gvnes».mn laiLègdusen
iden-
ifica (Gbx) . L'inchi s è c l ne . Tale aggiun a pe ò
ha un p ecis ife imen sulla pagina su cui è inc lla , là
d ve D . B sc sc ive, in inchi s c l seppia, accan al
i l del capi l : « v F glie » e aggiunge c n pas ell a -
u un imp nen e as e isc . Il medesim pas ell se vi à
pu e più s a sepa a e f a l i due capi li ela ivi al « G -
ve n », una v l a decisa la l divisi ne. Dive si in e ven i
a ma i a, spa si in va ie pagine del ms, anche nel cas in cui
c eggan e i (ad es . la s s i u i ne del e mine eligi s
al e mine in e n nel cap . 8 in quan mai s il cap. 9
dal i l « G ve n in e n della S cie à », i l che, f a l'al-
, D. B sc sc ive in ma gine, sen a ic da si di m difica e
quell del capi l già esis en e) s n da c nside a si ecen i,
p babilmen e ad pe a di un a chivis a.
DESCRIZIONE INTERNA - A m iv di dive gen e che eme -
g n dal c nf n c n le eda i ni dei mss p eceden i, la a-
sc i i ne del p im c pis a è p esumibilmen e una c pia all -
g afa di un d cumen an e i e n n pe venu , che c n as-
segnam c n la le e a 6, e che si dive sifica in m d c nsi-
de ev le sia dalla eda i ne defini iva del ms 7. D che da quella
del ms i . E . Va ia i ni specialmen e nei p imi e a . del
cap . «F ma», missi ni asp si i ni di al i a ic li (ad
es . a . 14 cap . « F ma » : Il supe i e amme e à i n vi i...;
a . 6 cap . « P ve à » : Se a alun f sse da a qualche lis.;mna
a . g cap . < Obbedien a » : Niun mandi le e a. . . ; a . 10 cap .
« Acce a i ne » : La c muni à app ggia a. . .) . Pe la p ima v l a
è eda , a se s an e, il cap . Ele i ne del Re Maggi e,
anche se s l gli a . 4 e 5 di ess s n di nu va fa u a (dei
quali f a l'al manca l' iginale un d cumen an e i e) .
D . B sc si sbi a isce, s a emm pe di e, nel edige e
va ian i su va ian i, al a difficili quasi imp ssibili da deci-
f a si, anche pe ché le sue c e i ni si s v app ng n a quelle
del p im amanuense . Aggiunge un accenn a Pi IX nella
[In du i ne], ic da l'ape u a della casa di Mi abell (1863),
edige ex n v il p im a . del cap . « Sc p », inse isce l'a .
sulla « p li ica » e sulla casa pe semina is i adul i, cancella
l'a . 10 del cap . «Al i supe i i » sui d ve i del p efe (S udii
ess di fa evi a e...), c mple a l'a . 2 del cap . «Es e ni»,
capi l che si c nclude c n l'a . 5 ela iv agli « ex » salesiani,
che diven an memb i es e ni .26
Il es asc i in bella c pia sul f glie aggiun
(Gbx), che i eniam pu e da pa e n s a inse i nel d cu-
men delle c s i u i ni invia a R ma in vis a della p ima
21, Vedi av la 3
26 Gli a ic li del capi l « Es e ni », che appai n già sul ms del
186 ci ca (cf . 5. C), avevan già vis un s ci in D n Cia in , il qua-
le il 21 maggi 1861 e a s a «acmeinpd
subi p esen a si nella S cie à » . ASC 0592 Ve bali; MB VI 956 . Nel-
l'elenc man sc i dall'ann 1869 al 1864 di Rua (ASC 9132 Rua)
D n Cia in appa e c me memb es e n . Pa imen i nella lis a dei
Memb i della S cie à di S . F ancesc di Sales appa enen i alla casa
mad e di T in nell'ann x865, c mpila da D. Fuse Ba l me ,
D. Cia in vi appa e c me memb es e n assieme a D. Pes a in
(ASC 0582 Elenc dei c nf a elli) . La e min l gia n n pa e anc a
ben defini a.

3.4 Page 24

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app va i ne del 1864 (dec e um laudis), 27inaò cpe dif-
fic l à ad esse e acce a c me p eceden e a ale da a, in quan
D.Bsamelncfgihp«qu
esplici amen e del S mm P n efice, sebbene sia sc p p in-
cipale dì ess il s s ene e e difende ne l'au i à»,ech«nel
capi l 8°,ail2smp°c,ndhe
s la giu isdi i ne del Supe i e Gene ale della S cie à »
(MB VII 622) . Se c sì f sse, i due a ic li n n sa ebbe s a i
invia i alla Sac a C ng ega i ne, la quale av ebbe invece ice-
vu una eda i ne an e i e. I due a ic li c munque s n
asc i i sulla c pia dell'ASCVVRR, di cui pa le em più
avan i . 28 Si può anche ip i a e il cas che il f glie aggiun-
ip asse un due a ic li dive si dagli a uali, c me p -
ebbe sugge i e il fa che i nume i 1 e 2 semb an esse e
diven a i sul ms 11 . G p ima 2 e 3, e p i 3 e 4.
È ve simile che qualche minima le i ne del ms 11. G,
nella sua eda i ne finale, isen a delle animadve si nes del
1864 .- Il s spe nasce dall'elimina i ne delle pa le sen a
ise b e dalla s s i u i ne c n sec nd le n s e c s i u i ni]
nella « F m la dei v i », c sì c me aveva sugge i m ns.
Sveglia i.29 Una c e i ne in e linea e (ci ca l'ann 1855),
app a a nella n a ela iva a D . M n eb un al cap. «Sc p *,
pa e sia di man di Giuli Ba be is, se c nf n a a c n la me-
desima c e i ne, pe la s essa man ed il medesim inchi s ,
sul ms 56. .x, a men che sian s a e en ambe eda e da,
Rua, vis a la s miglian a g afica dei l nume i.
DATAZIONE - D cumen sen a da a; c munque da m ivi
di c i ica in e na si evince la sua an e i i à ispe al m -
men della m e di m ns. F ans ni (26 ma 1862), pe la
p ima asc i i ne ; negli anni 1862-1864 l' ne sa elab a i ne
di D . B sc .
12. 1 = .ASC 22(6a) man sc i
DESCRIZIONE ESTERNA - Quade ne di 36 #, mm . 153 X
x 8 ; ca a c n iga u a a s ampa ; ma gina u a a ma i a sulla
sinis a dei f gli ; nume a i ne pu e a ma i a, p s e i e,
sul dei f gli ; eccellen e l s a di c nse va i ne. C pe ina
blu-ne a, c n ampia e iche a bianca a u a ecan e l'isc i-
i ne S cie à di S . F ancesc di Sales . Ne il d s . All'in e n ,
f gli di gua dia ssicci , c n p si i ne a chivis ica a ma i a.
17 1-25, s esu a di un es c s i u i nale, c n eviden i e i
di asc i i ne, pe man del medesim c pis a del ms g . H,
che ci è pa s di p e iden ifica e pe Gi achin Be .30 Mi-
nime le sue c e i ni. Inchi s b un scu . 9 26-36 : bianchi,
nume a i a ma i a.
DESCRIZIONE INTERNA - P esun a bella c pia di un d cu-
men c s i u i nale isalen e ad una fase più avan a a i-
spe a quelle asc i e sui mss 17 . II e g. H, ma che va
una pe fe a c nve gen a c n la eda i ne p vvis ia d p
gli in e ven i del p im Rua e dell'al c pis a sul ms 16. 0 .
In bu na pa e ip ende, ma in lingua i aliana, le c eve m di-
fica i ni ed in eg a i ni di D . B sc sul ms la in x8 . I. Le
c e i ni del medesim Be , al di là di una maggi p e-
cisi ne g afica e linguis ica, adeguan semp e più il es
alle disp si i ni degli in e l cu i mani (ad es . a . 3 cap.
« Obbedien a », a . 4 cap . «Pie à
DATAZIONE - Dall'analisi in e na dei da i s g n pe ples-
si à in dine alla da a i ne del ms, a m iv di c n addi i ni
ci ca l svilupp in quegli anni dell' pe a salesiana (n n accenna
all' a i dell'Angel Cus de né alla casa di T ffa ell ,
en ambi ic da i sia nel es a s ampa del 1867 sia nei p e-
ceden i mss in lingua la ina ; n n ic da la casa di Che asc ,
ape a nel 1869) . Ve similmen e isale agli anni 1865-1867 .
Abbiam c edu di n n d ve l u ili a e, se n n in pa e
minima, nella n s a ic s u i ne es uale delle eg le, in
quan c isp nden e ad una fase in e media della eda-
i ne del ms 16 . che abbiam invece pubblica pe in e
nella N a aggiun iva. 31
13. P = ASC 22(6b) man sc i
DESCRIZIONE ESTERNA - Fascic l di u, 9, f ma p - iva asc i i ne, subi c e a . Inc : (Reg le) S cie à di S .
c ll , mm. 310 X 21 ; iga u a a s ampa, ma gina u a a F ancesc di Sales. Inchi s ne , g afia linea e ed dina a.
ma1 i a; nume1 a i ne deiv f gli s l - sul ; ben c1 nse va ; i2 : bianchi
f gli es e ni, ingialli i e sgualci i, s n in via di dis acc f a
l , 1 v : i l : P ime Reg le della Pia S cie à di S. F ancesc
DESCRIZIONE INTERNA E DATAZIONE - Il ms c s i uisce la
di Sales, in elegan i ca a e i; in l e p si i ni a chivis iche bella c pia della eda i ne defini iva del p eceden e d cu-
va ie e ife imen i a MB in ma i a, penna ssa da il - men , ci è 12 . 1 . Ip esi di da a i ne: 1866-1868 . C me il
sc i i su e iche a. f 1v bianc . ff 2-11 : sc i u a di un es su « m dell », n n è s a u ili a nel c s della n s a
c s i u i nale p iv di qualsiasi pen imen , se n n pe ca - c lla i ne di es i c i ici.
27 Cf . F . DESRAMAUT, Les c ns i u i ns, pg. 168; P. STELLA, Le
C s i u i ni, pg. 39-40, n a 26.
28 ms 45 . X-
29 Appendice, D cumen N. 6 .
30 Cf . s p a, n a 23.
31 Cf , a pg. 49.

3.5 Page 25

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14 . 0 = ASC 22 (6c) -man sc i
DESCRIZIONE ESTERNA - Lib iccin di 55 ff , mm . 152 X
110; iga u a a s ampa; nume a i ne sul dei f gli, a ma i a,
p s e i e; bu n l s a di c nse va i ne . C pe ina s-
siccia, c n d s ma ne . E iche a bianca sulla c pe ina,
dal i l : S cie à di S . F ancesc di Sales . In agli a me à
della c pe ina, sulla des a, semici c la e, pe facili a e l'ape -
u a del lib iccin alla pagina deside a a. F gli di gua dia
g igi , su cui a ma i a è sc i : « Ch . Feb a S efan » ed a
penna la ci a i ne del Libe III De Imi . Ch is i cap . 10: «O
g a a e iucunda ... c mmendabilem » . f 1 : Reg lamen della
S cie à di S . F ancesc di Sales. f iv: bianc . 1 2 : in al si
legge : Spi i di ques a pia s cie à, ed accan , a g afia di A . Ama-
dei : a bi a i dell sc iven e. ff 2-24 : s esu a del es delle e-
g le, a cu a di un c pis a n n iden ifica ; inchi s b un
fin a pg. 3 ; al a « man »enia,fsvcpdul
es fin al e mine, c n ca a e i ne i più s ili dei p e-
ceden i. Dalla pg . [46] fin a pg. 51 è asc i a la « Le e a
spiega iva dell'a . ses Cap V » (MB IX 688-69 ) ; a pg . 51
p i il dec e um di app va i ne della c ng ega i ne ed una
ci a i ne del C ncili di T en ci ca l'e à necessa ia pe eme -
e e i v i : In quacunque eligi ne . . . sess . XXV, c . XV. Pg . [56]
bianca, indi f gli di gua dia.
DESCRIZIONE INTERNA E DATAZIONE - P esun a c pia di
un es delle c s i u i ni in una fase d'elab a i ne aggiun a
ve s gli anni 1870-1873 ; f i c ns nan e c n la eda i ne
defini iva del ms A. . N n app and va ia i ni di iliev
che n n sian già c mp ese in ques 'ul im ms, che abbiam
pubblica nella N a aggjun iva, 32 il ms 14. 0 n n è s a u i-
li a lung la n s a ice ca .
15 . F (Fa Fb) -- ASC 022 (6d) man sc i
DESCRIZIONE ESTERNA - Fascic l di 16 ff, f ma p -
c ll , mm . 303 X 21 ; s ile ca a da s ampa ; nume a i ne
p s e i e, a ma i a, da 3 a 26 ; ben c nse va . f I : in al ,
a ma i a, penna e da il sc i e su e iche a au adesiva, s an-
n va ie p si i ni d'a chivi , n nché ife imen i a MB . Al
cen , in ca a e i elegan i, il i l : S cie à di S . F ancesc
di Sales. In calce, a ma i a e p i a penna su di un f glie
inc lla : « Fu c pia a dal Ch . Pa l Albe a - sec nd suc-
cess e di D . B sc - le c e i ni s n di ca a e e dell s ess
D. B sc . Fi ma: D . Gusman ». f iv: bianc . 9 2-13 : sc i -
u a au g afa di Pa l Albe a.33 Exp : ... Lauda e D minum
mnes gen es e c. G afia dina a, p iva di mende, piu s
s ile e filif me; inchi s c l seppia; un cc di elegan a
nella le e a d . C e i ni ed aggiun e, in inchi s ne ,
c n g afia s ile, di D . B sc . 19 13v-i6 : bianchi, c n nume-
a i ne a ma i a.
DESCRIZIONE INTERNA - La diligen e ed a en a asc i-
i ne del es c s i u i nale effe ua a da Albe a, n ev l-
men e dive sa da quella del ms 10 . E, va invece pe fe a
c isp nden a c n quella d'una fase in e media del avagli
c e iv pe a da D . B sc sul ms 11. G. In al m d ci
pe me e d'iden ifica e almen due fasi dell'in e ven di D.
B sc su ques es , vale a di e Gb 1, cui c isp nde la a-
sc i i ne di Albe a, e Gb2, che c s i ui à la eda i ne defini iva .
L'in e ven di D. B sc , che anc a una v l a ci ce i a
sulla genuini à e au en ici à del d cumen , aggiunge la ci a-
i ne di va i dec e i c nce nen i le fun i ni nella chiesa di
Vald cc , nell' a i di S . Luigi, le fac l à a lui c ncesse da
m ns. F ans ni, la men i ne di l de c nfe i a alla nascen e
c ng ega i ne da pa e del vica i gene ale di T in , Filipp
Ravina, ed in duce al e le i ni di limi a in e esse. Tu e
le aggiun e di D . B sc n n av ann pe ò segui nelle suc-
cessive eda i ni.
Un an nim infine, c n inchi s b un , l e il e mine
manca, app s in ma gine all'a . 3 del cap . «Cas ì à », ag-
giunge una d ppia linea di ci ca un cen ime in ma gine ad
alcuni a ic li: a . 3 cap . « Cas i à », a . i cap. « G ve n
in e n », a . 2 cap . « Ele i ne del Re Maggi e », a . 7
cap . « Al i supe i i », a . 6.7 e i cap. « Case pa ic la i »,
a . 5 cap . « Acce a i ne », a . 1 .10 cap . « P a iche di pie à » ;
l s ess segn a ma i a è accia in ma gine all'a . 4 cap .
« Ele i ne del Re Maggi e », a . 12 cap . « Case pa ic la i »,
a . 3 cap . « Es e ni » .
DATAZIONE - Pa e c ll ca si nel bienni 1862-1863, p s e-
i men e alla m e di m ns . F ans ni (26 ma 1862) ed
an e i men e all'invi del es c s i u i nale a R ma (1864) .
16 . ( x y ) = ASC 22 (6e) man sc i
DESCRIZIONE ESTERNA - Lib iccin di 184 pagine, mm . 197 X
145 ; ca a c mune da s ampa, piu s legge a; a en a nume-
a i ne 1-62 ; p a i segni di m l i eda i. C pe ina i-
ginale in ca ncin ve de scu , c n e iche a dalla sc i a
vi lacea : «Reg lamen an ic , sse va i ni, is lu i ni, ci -
c la i di D . B sc »; d s ma ne scu c n al a e iche a
bianc -a u a, su cui in inchi s ne e ss s n indica e
due p si i ni a chivis iche . Due f gli di gua dia, ini iale e
finale, c l g igi . 1 i : in al , sulla sinis a, una ma i a
ha sc i l'a uale c ll ca i ne a chivis ica . ff 2-33 : asc i-
i ne del es c s i u i nale da pa e di un c pis a n n iden-
ifica , ( x) : inchi s c l seppia ; evisi ni ed emenda-
men i del medesim c pis a, di Rua ( ) e di al a man ( y),
pu e imas a n n iden ifica a, dall'inchi s a b un a ne .
32 Cf . a pg. 49 .
33 Albe a Pa l (6 giugn 1845 - 29 b e 1921) . Due anni d p
esse e en a all'O a i , c me s uden e s sc isse la ichies a di
app va i ne della c ng ega i ne all'a civesc v di T in . P fess
emp ane nel maggi 1862 e pe pe u nel se emb e 1868, un mese
d p venne dina sace d e da m ns. Fe èvd,iCeasclh
pe p im aveva da l'app va i ne di cesana alla nascen e c ng e-
ga i ne. Albe a fu p i di e e, ispe e, di e e spi i uale della c n-
g ega i ne, e e maggi e dal 1910 alla m e. Vedasi E . VALEN-
TINI - A . RODINÒ, Di i na i bi g afic pag. 12-13 ; Indice MA pg. 502 .

3.6 Page 26

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Difficile spess la dis in i ne dei va i in e ven i . La le u a del
es delle pagine 34-35 e della me à supe i e della pagina 36,
ve ga e dal p im c pis a, n n è più p ssibile, in quan ic -
pe da al e an e pagine, inc lla e da Rua, e da lui sc i e.
Le pagine 63-64 s n bianche ; dalla pagina 65 al e mine si
sussegu n asc i i ni di es i e e genei : ci c la i, ci a i ni
di au i, dec e i, sun i di c nfe en e, acc manda i ni ecc.,
ad pe a di dive se « mani ».
DESCRIZIONE INTERNA - Il p im c pis a ( x) asc ive un
es quan mai c nf me e c nc de c n quell della eda-
i ne defini iva del ms 11 , G. Piu s dis dina , c mme e
manifes i e i di asc i i ne e al a cancella c n penna la
sua p ima s esu a. Rua in e viene in un p im emp c n em-
p aneamen e al p im c pis a, asc ivend il cap . « G ve n
eligi s » (pg . 27), in un sec nd emp emendand e c -
eggend qua e là dive si a ic li e, infine, inc lland sulle
due pagine e me a ci a e la nu va f mula i ne del cap . « Ele-
i ne del Re Maggi e » . La e a man ( y), in e media
I a gli in e ven i di Rua, aggi na il es , c n gni p babili à
a segui dell'avvenu a ev lu i ne del c ev es la in .
DATAZIONE - Da una analisi c i ica in e na eme g n ele-
men i che ci pe me n di da a e la p ima s esu a nel bienni
1863-1864 ; i p imi in e ven i di Rua e quelli dell'al amanuense
si si uan negli anni immedia amen e seguen i; le ul ime c -
e i ni di Rua s n effe ua e ve s gli anni 1870-1873 . La
da a ip a a in calce alla pagina 8 (1864) si s v app ne a
da e p eceden i n n facilmen e iden ificabili . La eda i ne
defini iva del ms è in eg almen e pubblica a nella N a ag-
giun iva ;34 le sue fasi p eceden i, uni amen e a quelle del ms
9. H s n eviden ia e in appa a al medesim d cumen
edi .
17. II = ASC 22 (6f) man sc i
DESCRIZIONE ESTERNA - Quade ne di 30- 9, mm . 205 x
153 ; ca a c mune da s ampa ; sei s isce di ca a, della la -
ghe a di 12 mm ., che c n lung l'in e a pagina nella pa e
in e na, s n u ciò che imane di al e an e pagine, i a-
glia e c munque p ima della s esu a del es delle eg le;
c nvenien emen e c nse va . 1 I : i l igina i : S cie à
di S . F ancesc di Sales e p s ille va ie di A . Amadei . 35 ff 1V-16v:
sc i u a di Albe a Pa l 36 sul v di gni f gli ; il è imas
bianc . 9 i8, 20, 22, 24, 26, 28 e 29 : c n inua la asc i i ne
del es . 9 17, 19, 21, 23, 25, 27 e 30 : bianchi . Ol e la nu-
me a i ne dei p imi 30 f gli, p s e i men e alla p imi iva
s esu a del es ,37 è s a a c ll ca a a ma i a una nume a i ne
i eg la e, acchiusa f a pa en esi quad e, segni ci c la i, c n
accan alv l a un bis, e . L'inchi s usa dal c pis a,
c l b un , di quand in quand assume c l a i ne più
scu a ; la g afia, s ilissima, è m l inclina a ma pe fe amen e
decif abile .
DESCRIZIONE INTERNA - Albe a asc ive un es che, al
di là di eviden i e i di asc i i ne, 38 c s i uisce una bella
c pia della eda i ne finale del ms g. H. P n a cancella e i
p p i e i (ad es . 1 24 a . 5 del cap . « Acce a i ne », f 29v
« F m la dei v i », u avia si c nf nde nella nume a i ne
degli a . 6-11 del cap . « Acce a i ne », avend scambia
pe a . 6 del medesim capi l quella che e a invece la qua a
c ndi i ne pe esse e ammess in s cie à (n n esse e s a p -
cessa ) .
DATAZIONE - Il man sc i isul a da a sul f 4v : 1865 .
C ev pe an agli in e ven i di D . B sc sul ms 18. I, n n
ne è pe ò una fedele e p ecisa sua adu i ne (ad es . manca
la n a ela iva all'ape u a della casa di Lan ) . Tes sen a
va ia i ni significa ive ispe alla eda i ne finale del ms
g. H, da n i già c nside a ; n n è quindi s a inse i nella
n s a ic s u i ne es uale.
x8 . I (Ix Ic Ib IB) = ASC 022 (i ) man sc i 39
DESCRIZIONE ESTERNA - Fascic l di 21 9, f ma p -
c ll , mm. 305 x 210; s ile ca a da s ampa; bianca la
me à sinis a dei f gli ; nume a i ne igina ia, 1-23; bu n
l s a di c nse va i ne . 1 I : bianc . 9 iv-i2 : eda i ne la-
ina, c en i calam , ad pe a di un c pis a n n iden ifica .
Inc : S cie as Sancii F ancisci Salesìi. Exj. : . .. Lauda e D minum
mnes gen es e c. G afia minusc la, eg la e, unif me ed equi-
lib a a, ma n n semp e facilmen e leggibile a m iv dì c n-
inui i ni c e ivi sulle le e e già sc i e. C e i ni, al a
ampie, ed aggiun e el quen i di in e i a ic li da pa e di D .
B sc e Ce u i.40 La g afia di ques 'ul im appa e di c l
b un , affus la a, quasi eman e, piu s sg a ia a e c n-
a., 9 13-I4 : au g afa di D . B sc una nu va e g av sa
eda i ne del cap . De Rec is Maj is elec i ne. 9 i4~-2i :
bianchi .
DESCRIZIONE INTERNA - Il es , dina amen e asc i
dal p im amanuense ma in essu di e i manifes i, c s i ui-
sce la p ima eda i ne in n s p ssess delle c s i u i ni sa-
lesiane in lingua la ina . Va i elemen i f mali e n n f mali di
c i ica in e na ci induc n a p esume la un ap g af di un
iginale n n pe venu , ma che va f i c isp nden e
34 Cf . a pg. 213 -22 5.
35 Vedi s p a, n a 11.
36 Vedi s p a, n a 33 .
37 Sulla e a di c pe ina P . S ella sc ive a ma i a che ale nume-
a i ne è pe a di D. Tavan Luigi,
38 Assen e ad esempi è la n a i del cap . « G ve n eligi s ».
Nell'a . 7 del cap .«Aceainmu»hsé«lb
il e mine « f anchi ».
39 Vedi av la 4 .
40 Ce u i F ancesc (28 ap ile 1844 - 25 ma 1917) . En ò all'O a-
i nel 1856 ; e anni d p iceve e l'abi ala e ed il 18 dicemb e
del medesim ann pa ecipò alla iuni ne del p im nucle della c ng e-
ga i ne salesiana . Il 1866 l vide p fess pe pe u , , sace d e e lau ea
in le e e. Nel 187 fu n mina p im di e e della casa di Alassi ,
indi ispe e in Ligu ia ( 1879) e dal 1885 c nsiglie e sc las ic gene-
ale, ca ica che enne pe 3 1 anni . Cf . E . VALENTINI -A . RODINò,
Di i na i bi g afic , pg. 82 -83 ; Indice MB, pg . 5 27.

3.7 Page 27

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c n la fase i aliana app esen a a dal ms 10. E, vale a di e
anc p ima n n s l dell'invi a R ma del es i alian ,
ma anche del lab i s p cess di asf ma i ne di cui si
va accia sui mss 11 . G e 15 . F. Tale p cess di asf -
ma i ne sul es la in è d cumen a dalle nume sissime
c e i ni ed aggiun e di Ce u i : ques i accenna all'ape u a
della casa di Mi abell nel capi l ini iale, if nde l'a . i
del cap. « Sc p », aggiunge nel medesim capi l l'a ic l
ci ca il n n in e essamen nel camp della «p li ica », edige
p a icamen e ex n v i qua a ic li del cap . «G ve n eli-
gi s », inse isce nel cap . « G ve n in e n », l'a ic l c nce -
nen e la p ssibili à di m difica e il es c s i u i nale, app a
va ia i ni di iliev al cap. « Ele i ne del Re Maggi e »,
amplia c n due nu vi a ic li il cap . « Al i supe i i », p spe a
la p ssibili à di case pe v ca i ni adul e, l' bblig qu idian
della S . Messa pe i sace d i, degli ese ci i spi i uali annuali
pe u i i c nf a elli ecc .
D . B sc p i aggi na la si ua i ne ci ca le pe e salesiane
c n l'inse imen della casa di Lan (1864), emenda un p '
vunque va i a ic li, i cca il cap . De Rec is Maj ns Elec-
i ne, capi l che p i inn va c mple amen e a pg, 24-26,
a segui della sua nu va eda i ne in lingua i aliana sul ms'
9. H .
DATAZIONE - M ivi di c i ica in e na dep ng n a fav e
di una da a i ne ve simile pe la p ima s esu a nel bienni
186i-1862, pe l'in e ven di Ce u i nel bienni seguen e
1863-1864, e di D . B sc nel 1864-1:865 .
19- J (J jc Jv Jb) = ASC 22(11) man sc i
DESCRIZIONE ESTERNA - Fascic l di 14 ff, f ma p -
c ll , mm. 31 2 X 210; ca a c mune da s ampa; spa i
bianc sulla sinis a di gni f gli ; nume a i ne igina-
ia, 1-24; bu n l s a di c nse va i ne . A pg . 10 l'e nea
asc i i ne delle p ime ighe del cap . 9 è s a a ic pe a da
una s iscia di ca a, inc lla avi s p a, di mm . 2 10 x 43, sulla
quale s n s a e asc i e le p ime e ighe del cap . 8 dal
medesim p im c pis a. ff 1-12 s esu a dina a del es
a cu a di Gi vanni B ne í .41 Inc: S cie as Sanc i F ancisci
Salesii. Exp : ... ne veniali quidem culpa g ava u . Ca a e i incli-
na i, ma a m ni si ed elegan i. Svilupp namen ale della s,
della e delle le e e finali di pa la. Lievi i cchi c e ivi
del medesim B ne i, ma in inchi s più dilui . Limi a e
pu e di nume e di c n enu le c e i ni c n inchi s
b un di una sec nda « man », che c n una ce a diffic l à
abbiam iden ifica pe Ce u i, 42 Al i in e ven i sul ms s n
s a i effe ua i da T mmas Vallau i,43 il quale in in e linea
ed in ma gine app a nume sissime c e i ni. Il su è un
a g afic pesan e, ampi , e piu s sg a ia . L'inchi -
s è ne . Infine due s li in e ven i di D . B sc , c n in-
chi s b un , a pg. 5 ed a pg . 9 . ff 13-14 : bianchi.
DESCRIZIONE INTERNA - La asc i i ne di B ne i è ine-
quiv cabilmen e un ap g af della eda i ne defini iva del
ms 18 . I; Ce u i si limi a a minime c e i ni, l e all'enu-
me a i ne delle pagine e dei capi li del es ; il p fess
Vallau i m difica ul e i men e il man sc i p ima dell'ul-
ima « man », quella di D . B sc che specifica la f n e dei
due cap . « F ma » e «P ve à », e ip a, in calce alla pagina,
l'accenn a D . M n eb un .
DATAZIONE - Ve similmen e nel bienni 1865-1866 la a-
sc i i ne di B ne i; legge men e p s e i i gli al i in e -
ven i, p ima c munque del es a s ampa del 1 867, ssia
21 . L.
20. Ka = ASC 022(12) man sc i
DESCRIZIONE ESTERNA - Fascic l di 14 ff , f ma p -
c ll , mm . 305 X 210; s ile ca a da s ampa ; sen a iga-
u a; nume a i ne igina ia, 1-22 ; esempla e ben c nse va .
1-2: bianchi . -9 3 -13: s esu a linea e, pu c n qualche e e
di asc i i ne, a cu a di Giuli Ba be is.44 Inc : S cie as Sanc i
F ancisci Salesii. Exp : ... ne veniali quidem culpa g ava u .
T a i callig afici s b ii, limpidi e calib a i, appena inclina i.
Risv l ca a e is ic sulla le e a . Inchi s c l seppia.
Minime c e i ni del medesim Ba be ís. 1 14: bianc .
DESCRIZIONE INTERNA - Ce a la sua ascenden a alla eda-
i ne defini iva del ms 19 . J, n n s an e qualche va ian e.
In pa ic la e legge men e dive sa la nume a i ne degli a i-
c li nel cap . « De elec i ne Rec is Maj is », in cui viene
mess f a l'al un cap ve s (S a im ... dic um es ) . Tale
assen a si n a pu e nell'esempla e giacen e p ess l'ASCVR,
46. Y, ed in alcuni mss in lingua i aliana c n emp anei (12 .1
13 . g) . Gli in e ven i di Ba be ís in sec nda is an a, p c nu-
me si e sca samen e siigvniifi, ca sa ann c munque ip esi
sia dai ms della Sac a C ng ega i ne (46 . Y) che dal es a
s ampa del 1867 (21: . L) . F a i e d cumen i c munque pe -
mang n alcune minime va ian i .
DATAZIONE - Salv e e, isale al bienni 1866-1867 .
41 Cf , s p a, n a 22. Dal 1865 al 1877 B ne iei fpuld -
ma di Mi abell , p i di B
fianc F ancesc Ce u i,
g
S . Ma in . Fin
al 1 87
av à al su
42 Vedi s p a, n a 40.
43 Vallau i T mmas (1805 - 18.Flgcef9i7apsd)
el
p
quen a
ess la
i aliana e la ina
ip g afia dell'O
all'unive si à di T in , Amic di
a i fece pubblica e va ie sue
D . B sc ,
pe e. Fu
avve sa dai libe ali c me ea i na i , al di e di T. CHius , La Chiesa
in
fu
Piem
ni
n
c
e, I
e
V,
pg. 46. In MB
i del ms 18 .1
X 668 si dice
e che Vincen
che Ce u i e D . B
Lanf anchi fu il c
sc
e-
e di lingua sul ms 19 . J. In eal à su ques 'ul im es la g afia è
quella del p f. Vallau i, n n quella del su discep l e c n inua e
Lanf anchi, il quale a sua v l a av à m d di in e veni e sulle p ime
e sec nde b e a s ampa, d p l'app va i ne (cf . mss 34 . R e 37 . S)-
44 Ba be ís Giuli (7 giugn 1846 - 24 n vemb e 1927) . A 13 anni
en ò all'O a i di Vald cc , d ve iceve e nel 1864 l'abi ala e.
P fess nel 1865, fu dina sace d e cinque anni d p . C nsegui a
la lau ea in e l gia nel 1873, l'ann seguen e fu ele p im maes
dei n vi i dell'app va a s cie à salesiana, ca ica che enne pe 25
anni . Cf . E . VALENTINI -A . RODINò, Diinbgap-3;f0,c29
Indice MB, pg. 507-508 .

3.8 Page 28

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21 . L (Ls L Lb Lbb) 2== ASC 022( 1 3) es a s ampa 45
DESCRIZIONE ESTERNA - S cie as Sancii F ancisci Salesii,
Augus ae Tau in um, 1867 - Ex Typ . Asce e ii Salesiani.
mm . 18 x 120, P9- 33,3 . Picc l disegn namen ale s p a
il i l nel f n espi i . C pe ina in legge a ca a ssiccia.
In al s n p s e due an iche p si i ni a chivis iche e quella
a uale . La da a 1867 è a penna e la sc i a M difica da c n-
se va si invece a ma i a, au g afa di D . B sc . Sul d s , in
f nd , una e iche a bianc -a u a ic da un'al a c ll ca-
i ne d'a chivi . L'in e es a s ampa è falcidia in gni
sua pagina dalla « man » di Rua 46 e di D. B sc , i quali, sui
ma gini, in calce, in in e linea e sui nume si f glie i inse i i
nel es , edig n c n inue va ian i a penna e, pe D . B sc ,
anche a ma i a.
DESCRIZIONE INTERNA - P- il p im es a s ampa, in lingua
la ina, delle c s i u i ni della s cie à di S. F ancesc di Sales .
La ves e ip g afica è assai semplice e m des a, sia nella c pe -
ina che nelle pagine del lib iccin . Il es c s i u i nale i-
sul a, ad un accu a c nf n , legge men e dive s dalla e-
da i ne finale del ms 20 . Ka e da quella del ms dell'ASCVVRR
46. Y. Rua p p i su ques es a s ampa va m d di
p a e il su maggi c n ibu a livell eda i nale . Ol e
a va ie m difiche al cap . « F ma » (a . 6), al cap . « In e num
egimen» (a .2ain)les,«*cRMDpj
(a . 3.5), al cap. « De d mibus peculia ibus» (a . 7-9) ed al
cap . « De accep i ne » (a . 2-4), edige s s an iali va ian i su
va i f glie i che inse isce nel es : pg . 20-21 : 1 di c l bianc ,
mm . 1 3 1 X 105, cap . 11, a . 2-8 ; pg . 22-23 : due giall -
gn li, mm. 104 X 65, cap . Y1, a . 11 .17 ; pg . 22-23 : bianc ,
mm . 104 X 51, cap . 11 , a . 19 ; pg . 24-25 : f bianc , mm.
1 34 X 10 7, cap . n, a . 12-15 ; P9- 24-25 ; 1 bianc , mm . 104 X
8 4, cap . 13, a . 2. Al f glie bianc , mm . 220 X 70,
c n gli a . 5-6 del capi l sull'ele i ne del Re Maggi e.
1 Au g afe di D . B sc invece le m difiche ve ga e sul
f gli giall gn l , 1 33 X 112, inse i a P9 . 4-5, indican i
l'ape u a di nu ve case salesiane dal 187 al 1872 . Al a in-
e ven i di D . B sc , sia a ma i a che a penna, specialmen e
nel cap . « De ce e is supe i ibus » e « De accep i ne* .
DATAZIONE - Tale p cess di asf ma i ne del es a
s ampa 47 è c nseguen a, in pa ic la m d , delle ei e a e
sse va i ni del c nsul e man Savini, 48 di m ns . Sveglia i 49
e del v c n a i della C ng ega i ne nana, 50 l e alle
pe en ie ann a i ni di m ns . Ricca di . 51 Gli in e ven i a
man s n s a i ve similmen e effe ua i negli anni 1870-1872 .
22 . = ASC 02 2 (13b) es a s ampa
Esempla e in e f glia del es a s ampa S cie as Sanc i n a 11), il quale vi in duce le va ian i ad a e pe la nu va
F ancisci Salesii, T in 1867 [= :2i . L]. M l issime ann a- edi i ne del 1873 . Ovviamen e n n è s a u ili a nel n s
i ni e p s ille, in inchi s blu-ne di A . Amadei (cf . s p a, appa a c i ic .
23 . M (Mx M Mb Mbb) = ASC 02 2 ( 1 4) man sc i
DESCRIZIONE ESTERNA - Quade ne di 53 9, uni i da fe -
magli simil
sull'ang l supe i e sinis ; mm . 220 X
148 ; ca a c mune da s ampa c n iga u a appena pe ce i-
bile ; ma gina u a a ma i a; disc e amen e c nse va . F gli
u i bianchi nel v . 1 e mini «P i a» (pg. 1), « Fe andi »
(pg . 18), « Pi i » (pg. 37), « Can nica » (pg. 41), « Fi cchi »
(pg. 45), in inchi s c l seppia, sul ma gine supe i e si-
nis , p ebbe esse e p eesis en i alla eda i ne del d cu-
men di n s in e esse.f1
: in al si legge: « C p 10
F ma C nfe en e ». ff 1-53 : s esu a c e a e linea e pe
man d'un c pis a n n iden ifica . Minime c e i ni dell
s ess . Inc : S cie as Sancii F ancisci Salesii . Exp : . . . ne veniali
culpa g ava u . G afia a m ni sa di linee e di f me ; a iccia-
men ca a e is ic delle le e e d f e g. In bella eviden a i
i li dei capi li, pu p ivi del ela iv nume p g essiv ,
e le n e a piè pagina . Inchi s b un . Rua s2 m difica la
p imi iva s esu a c n in e ven i spa si un p ' vunque in
ma gine ai va i a ic li e m l spess sul v dei 9 6, 20, 21,
26, 28, 33, 34, 39 . Pun uali a i ni al e an c spicue da pa e
di D . B sc c n inchi s ne . Invece a ma i a aggiunge il
nume ai sing li capi li . A pg . 28 è inc lla f glie ,
mm . 95 X 43, su cui è ip d a la pa e finale dell'a . 7
cap . 10 (Qu d si. . .) .
DESCRIZIONE INTERNA - La p ima asc i i ne c s i uisce
un ap g af della eda i ne defini iva del d cumen n . L .
D . B sc e Rua p i m difican il es , p ima di c nsegna l
alla ip g afia pe l'edi i ne del 1873 . In al m d il ms n n
è al che il c pi ne pe la ip g afia, c me del es c nfe ma
la p s illa sul p im f gli .
DATAZIONE - Ragi ni di c n enu pe me n di c ll ca l
nei mesi finali del 1872 nei p imi mesi dell'ann seguen e.
45 Vedi av la 5 .
41, Cf . s p a, n a 5 .
47 Le va ia i ni app a e su ale es a s ampa uni amen e a quelle
sul ms 23. M s n sin e icamen e p esen a e da A . Amadei in MB X
674-682 .
48 Appendice, D cumen N. 11 .
49 Appendice, D cumen N. 13 .
50 Appendice, D cumen N. 13-
51 Appendice, D cumen N. 10 . M ns . Ricca di, c me già p ima di
lui m ns . F ans ni, aveva c nsul a il sig . Du and , p e e della Mis-
si ne (MB IX 97) . Ci ca la p si i ne di P . Du and , si veda n a 21 .
52 Si veda s p a, n a 5 .

3.9 Page 29

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24 . = ASC 022 (14a) es a s ampa
Esempla e del es a s ampa Regulae S cie a is S. F an-
císci Salesii, Augus ae Tau in um, an . MDCCCLXXIII
25. N] . Una s la c e i ne man sc i a in inchi s ne a
pg. 17 : sed haec n va elec i a S . Sede e i c nfi manda., c n
cui si c nclude l'a . 4 del cap. IX . Tale aggiun a va la sua
eda i ne au g afa di D . B sc su un ms da n i c nside a ,
vale a di e 27 . 0, pe cui il d cumen 24 n n viene da n i u í-
li a pe la s ia es uale .
25, N (Ns Nb) = ASC 02 :2 (15) es a s ampa
DESCRIZIONE ESTERNA - Regulae S cie a is S . F ancisci
Salesii, Augus ae Tau in um, an. MDCCCLXXIII . - Ex Offi-
cina Asce e ii Salesiani ; mm . 18 x i2 , pg. 38,2 . Sul f n-
espi i , s p a il i l , si va un'incisi ne, in nd , af-
figu an e S . F ancesc di Sales . Della c pe ina iginale i-
mane una s iscia di ca a ve icale, di i mm . dì la ghe a.
Ca a dei f gli appena migli e di quella del es a s ampa del
1867 . Va ie le m difiche di D . B sc , c n inchi s b un ,
ad gni capi l .
DESCRIZIONE INTERNA - Si a a del sec nd es a s ampa,
in lingua la ina, delle eg le della s cie à salesiana. Anc a
una v l a la ves e ip g afica isul a alquan semplice. I ile-
van i le diff mi à c n la eda i ne defini iva del ms 23. M,
diff mi à eda e p babilmen e sulle b e di s ampa, a n i
n n pe venu e. Le 28 animadve sí nes a fi ma di m ns. Vi el-
leschi 53 s ann all' igine dei nume si e c spicui emenda-
men i, c e i ni -ed aggiun e di D . B sc ,54 f a cui di pa i-
c la e in e esse i due nu vi capi li De s udi e De n vi i um
magis e umque egimine . 55
DATAZIONE - Gli in e ven i au g afi di D . B sc isalg n
agli ul imi mesi del 1873 e aí p imi mesi (gennai -febb ai )
del 1874 . La s ampa invece è del 1 873 .
25a . Ne (Neb) = ASC 023-1-1873 (2b) man sc i
DESCRIZIONE ESTERNA - F gli d ppi , f ma p c ll ,
mm . 267 X 196 ; ca a da s ampa us man ; p si i ne a chivi-
s ica segna a a ma i a sull'ang l supe i e sinis . Inc: XIII
De N vi i um Magis e umque egimine. Exp:.aidmp
-
e i . Sulla des a un pas ell ss ha m difica il nume
XIII in XIV . Macchie d'inchi s spa se, anche sulla qua a
pagina imas a bianca . Nume si segni di imand a MB .
Sc i u a dina a, linea e, c n qualche eviden e e e, di
Be (Ne) . Sei c e i ni di D . B sc (Neb), c n inchi s
più dilui .
DESCRIZIONE INTERNA - Si ha m iv pe i ene l una
bella c pia di un p esun iginale di D . B sc ela iv al
cap . « De n vi i um magis e umque egìmìne». Le c -
e i ni au g afe di D . B sc de e minan la eda i ne defi-
ni iva del capi l sul n vi ia , c sì c me ve à pubblica a
sul es a s ampa 27. 0.
25b . = ASC 23-1-1873 (4) man sc i
DESCRIZIONE ESTERNA - F gli i eg la e, mm . 235 X 210
ci ca, bianc nel v . Ti l : Addenda in C ns í u i níbus C n-
g ega i nis a Sanc F ancisc Salesi dic ae . Segu n e a . :
4 . Supe í Gene alis . . . ; 5 . Qu d ve ad Sac s O dines — ; 6 .E
psae.Cu,nlcmifdgbB
c e i ni pe e e di asc i i ne.
DESCRIZIONE INTERNA - I e a ., c me dice il ms s ess ,
av ebbe d vu s s i ui e l'a . 4 del cap. VIII, ma n n si
van affa inse i i nella p ima edi i ne « mana» [=
27. 0] e neppu e nella sec nda [= 5 . P], la quale, f a l'al ,
m difiche à la n a in calce all'a . 4. Il n s appa a egi-
s a le le i ni di ques ms di Be .
26 . = ASC 22 (15a) es a s ampa
Esempla e del es a s ampa Regulae S cie a is S . F ancisci va ian i da D . B sc app a e sul ms 25 . N . N n u ili a pe
Salesii, Augus ae Tau in um, an . MDCCCLXXIII [= 26 . N] . la n s a ic s u i ne del es .
A . Amadei vi asc ive, n n semp e fedelmen e, le medesime
53 Appendice, D cumen N . 1 7-
55 Di essi n n ci è pe venu a la eda i ne au g afa dì D . B sc ,
54 Tale lav i è pun uali a in MB X 746 - 755, cui imandiam . ma s l il semplice i l , in calce alla pagina 31 (cf , il MS 25a, Ne .) .

3.10 Page 30

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2 7 . 0 (Os Ob) === ASC 22 (16) es a s ampa
DESCRIZIONE ESTERNA - Regulae S cie a is S . F ancisci Sa-
lesii, R mae, Typis S .C . De P paganda Fide, MDCCCLXXIV ;
mm . 188 x 126, pg. 39 ,1 ; disegn namen ale inse i sul
f n espi i f a il i l e le n e ip g afiche. La c pe ina
iginale c l giall gn la ip a a penna un'an ica p si i ne
a chivis ica e su e iche a au adesiva, a macchina, l'a uale ;
al e p si i ni an iche sull'e iche a bianc -a u a inc lla a sul
d s . Al cen è sc i a ma i a : R ma, - 1874, I edi . Più
s , au g af di D . B sc : Esegui e le c e i ni en n -
a e, se ne s ampin c pie N 2,5 . Inchi s b un . Be vi ha
aggiun : Reg le . Sul f 1v è s ampa a la sc i a : Cum app -
ba i ne Auci i a ìs Ecclesias icae .
DESCRIZIONE INTERNA E DATAZIONE - P ima edi i ne « -
mana » del gennai -febb ai 1874 . P esen a alcune le i ni
dive se ispe alla eda i ne defini iva del es 25 . N, specie
nei cap . « De eiusdem s cie a is p im díis», «Religì sum e-
gimen » e « In e num egimen » . Tali va ian i ve similmen e
s n s a e app a e da D . B sc sulle b e di s ampa, a n i
n n giun e . Il es è c mple dei cap. De s udi e De n vii -
um magis e umque egimine, della cui s esu a p imi iva ab-
biam ileva la mancan a sul d cumen 25 . N . La s p-
p essi ne dell'in e capi l De ex e nis, l'aggiun a all'a . 4
del cap . « In e num egimen » che la iele i ne del Re Mag-
gi e deve esse e c nfe ma a dalla S . Sede e l'accenn , nella
« F mula v um », al n me del Re Maggi e in f ma
di e a, l e ad al e minime c e i ni, c s i uisc n gli in e -
ven i au g afi di D . B sc , c nseguen a p babile dei c ll qui
da lui avu i a R ma nel u de f ce del ma 1 874 .
28 . = ASC 22 (16a) es a s ampa
]Esempla e del es a s ampa Regulae S cie a is S . F ancisci
Salesii, R mae, MDCCCLXXIV [= 27. 0] . A . Amadei anc a
una v l a asc ive le c e i ni au g afe di D . B sc sul d cu-
men 27 . 0 in vis a della II edi i ne « mana » del medesim
ann . Ne dimen ica una a pg. 16 : D . B sc aveva c e
l'e e ip g afic Di cesanis in Di cesanus, Amadei n n se ne
avvede . Tes da n i n n inse i in appa a c i ic .
29 . = ASC 22 (17) es a s ampa
Esempla e del es a s ampa Regulae S cie a is S . F awcisci
Salesii, R mae MDCCCLXXIV [II edi i ne « mana » =
50 . P] . Sulla c pe ina, au g af di Be : s ampa a R ma
nell' ccasi ne dell'app va i ne 1874 ; 2a edi i ne . Va ie p si i ni
a chivis iche a penna ; una sull'e iche a bianc -a u a del
d s . Al cen , semp e a man dì Be : Reg le . All'in e n ,
unic segn a man è una N (P9- 38 iga 20) accan alle
pa le # ibi, n s ae S cie a is Supe i », L'iden ic segn
appa e sull'esempla e 54 . p ess l'ASCVVRR . 50
30 . P (Ps Pe) == ASC 0 22 ( 1 7a) es a s ampa
DESCRIZIONE ESTERNA - Regulae S cie a is S . F ancisci Sa-
lesii, R mae, Typis S .C . De P paganda Fide, MDCCCLXXIV ;
mm, 188 X 126, pg. 39, 1 ; disegn namen ale sul f n e-
spi i f a il i l e le n e ip g afiche . La c pe ina igi-
nale, giall gn la, è c n assegna a dall'an ica p si i ne a chi-
vis ica e dall'a uale, p s a su una e iche a bianca au ade-
siva . Al a c ll ca i ne d'a chivi sull'e iche a d sale . In
al , in ma i a è sc i : R ma 1874 2a edi ., ed in bi ssa :
1874 . La man di Be 57 ha aggiun : Da es i ui si in inchi s
vi lace e: M . C pia fedele della C e i ne esegui a su ques a
{sic] Reg le dalla C mmissi ne dei ca d . Bi a i, P ef . Ca d .
Pa i i Vica i de Luca Ma ine i e seg. M " Vi elleschi, p ima
della l app va i ne . 3 ap ile 1874 . La lunga sc i a è eda a
in inchi s ne . Il medesim seg e a i di D . B sc aggiunge,
in in e linea : S mmis a D . Ca l Menghini . Nume se le pa-
gine c n gli in e ven i c e ivi, aggiun ivi pe man di Be ,
dalla g afia minusc la, p c elegan e, si di ebbe aff e a a .58
DESCRIZIONE INTERNA E DATAZIONE - Sec nda edi i ne
« mana », del ma 1874, pe i ipi di P paganda Fide.
Be si limi a a asc ive e in m d inappun abile dall' i-
ginale dell'ASCVVRR 51 . P le c e i ni e le aggiun e s ila e
da m ns. Vi elleschi in sen alla c mmissi ne ca dinali ia.
M l a en nel su lav , Be è p ecis nella nume a i ne
p g essiva degli a . ed in al e minime pa ic la i à, che
invece e an sfuggi e a m ns . Vi elleschi .
P p i e s l pe ali casi il n s es è s a c nside-
a nell'appa a c i ic . 59
56 Vedi a pg . 4 2 .
57 Cf . s p a, n a 2 3 .
315 N n avend p u asc ive e u e le va ia i ni sui ma gini del
es a s ampa, pe mancan a dì spa i u ile, ne ha c pia e alcune, c sì
c me già aveva fa m ns . Vi elleschi, su f gli sepa a
c nse va e che p esen iam più avan i .
59 Si veda a pg. 47 ,
che è s a

4 Pages 31-40

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4.1 Page 31

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3 a. = ASC 023-1-1873 (2C) man sc i
F gli d ppi , f ma p c ll , mm . 265 X 210 ; ca a
legge a; p si i ne a chivis ica a uale a ma i a, in al , sulla
sinis a; al a c ll ca i ne an e i e a penna al di s p a. Inc :
De v Paupe a ís. Exp : ... 17 a . 12 . In inchi s b un
scu Be
asc ive alcune delle aggiun e e c e i ni che
n n hann va spa i in. ma gine al es edi 30 . P : qua -
a . del cap . De v Paupe a is, il cui iginale si va
p ess ASCVVRR [= 51a .] ; un'aggiun a alla F mula V um
e la C nclusi del es delle eg le, eda e in iginale semp e
sul ms ASCVVRR [== 51a.] ; gli a . 3-5 del cap . VI Religi sum
egimen (3 Capi ulum Gene ale . .. 4 Capì ulum u sup a. ..5 Ac a
mnia), gli a . 6 e 4 del cap. XII De s udi (6 Cavendum . ..
4 Ad scíci Uas .. . ), l'in e ifacimen del cap . XIV De n ví i -
um Magis e umque egimine c n c mple a asc i i ne
degli a . 7 (Rec Maj ...), 8 (L cus uniuscujusque . .. ), 9 (N -
vi i um Magis e ...), 11 (In ecep i ne.- .), 12 (Secundae p ba-
i nis ...) . La « man » di Be s ven e c egge il p p i
sc i , f a l'al piu s dis dina . Sul 1 iv p i, in calce
sulla des a, edige : « Il Re . Magg. a i2 anni ; i memb i del
Capi l G e i Di e i pa ic la i delle case? » . D . B sc ag-
giunge in ma gine un n nnisì all'a . 6 cap . « De s udi »; me e
al plu ale (pe quì en1, ill s, habean que) i e mini sing la i di
Be , c egge in e un un essen e isc ive in m d più leg-
gibile la pa la se ven u ispe ivamen e negli a . 7, 8, ii
del cap . De n vi i um. ..
31 . = ASC 022(17b) es a s ampa
Esempla e del es a s ampa Regulae S cie a is S. F an-
ciscí Salesii, R mae MDCCCLXXIV [II edi i ne = 50 . P] .
Le m difiche app a e dalla c mmissi ne ca dinali ia sul ms
S . P s n s a e ic pia e da A . Amadei, c sì c me Be aveva
già fa sul es a s ampa 3 0. P. Inse i i pa ecchi 9, 13 bis,
16 bis, 31 bis, 34 bis e 35 bis, pe disp e di spa i nde c -
pia e le c e i ni e le aggiun e più ampie. D cumen n n
inse i in appa a c i ic .
32 . Q == ASC 022(18) man sc i 60
DESCRIZIONE ESTERNA - Fascic l di 24 9, f ma p -
c ll , mm . 295 X 2 5; ca a esis en e, sen a iga u a; nu-
me a i ne dei f gli a ma i a, p s e i e; pe fe amen e c n-
se va . C pe ina in ca ncin igina i c l g igi ; d s
in simil ma m bianc -ve de . In al e iche a bianca c n
an ica ed a uale p si i ne a chivis ica . 1 i : f n espi i c l
i l : C ns i u i nes S ciela is S. F ancisci Salesii. In calce
« Be J achim Sace d s hujus Piae S cie a is S cius sc ipsi
== R mae apud D mum Alexand i Sigism ndi die 1 ap ilis
1874 » . Il u è in inchi s b un ; vi lacea invece l'aggiun a
« Via Six ina N. 104-P1 49 ». 1 iv: bianc . 9 2-15: p ecisa a-
sc i i ne, in ca a e i elegan i, della eda i ne finale del es
c s i u i nale effe ua a dalla c mmissi ne ca dinali ia [=
51. P] . ff 15v-16 : Dec e um di app va i ne, 61 c n fi ma au -
g afa del ca d. Bi a i, muni di imb e sigill della Sac a
C ng ega i ne e c n fi ma da m ns. Vi elleschi, seg e a i
della s essa . 9 16-24: bianchi . Nel fascic l è inse i a una
c pia semplice, au g afa di Be , del sudde dec e .
DESCRIZIONE INTERNA - Tes iginale delle c s i u i ni
della s cie à di S . F ancesc di Sales, ufficialmen e e defini i-
vamen e app va il 3 ap ile 1874 . Minime le dive si à c n
l'al esempla e, pu e au en ica , giacen e p ess l'ASCVVRR,
asc i dalla s essa penna di Be , ci è 52 . W e62 .
DATAZIONE - 1° ap ile 1874 .
33 . Qe (Qb Qbb) = ASC 22 (18a) man sc i
DESCRIZIONE ESTERNA - Fascic l di 18 9, f ma p -
c ll , mm . 297 X 205, sen a iga u a, ca a s lida; nume-
a i ne p s e i e a ma i a da i a 27; ben c nse va . C pe -
ina in ca ncin igina i ; d s simil ma m bianc -ve de;
applica a e iche a bianca c n va ie p si i ni a chivis iche e
ife imen i a MB, ife imen i che si ipe e ann anche su va--
ie pagina del ms . In al , sulla sinis a, è sc i , au g af
di Be in inchi s vi lace : C pia delle N s e C s i u i ni
app va e nel 3 ap ile 1874. f 1 : f n espi i , sul quale si legge,
al cen : Regulae seu C ns i u i nes s cie a is S. F ancisci
Salesii . Sc i u a di Be c n inchi s b un . Più s
D. B sc aggiunge: jux a app ba ì nís dec e um die 3 ap ilis
1874 [app ba í nís dec e um c ex dec e um <app ba i
nis>] . L s ess D . B sc , sul f gli , a ma i a, p ecisava : Re-
gulae seu, pa le che p i Be isc iveva a penna. ff 1v-13 :
asc i i ne, au g afa di Be , del es app va . Inchi -
s b un ; s li a g afia minusc la, dive sa da quella elegan e e
affina a dell'esempla e app va 32 . Q. Tale g afia elegan e si
i va sul n s ms s l all'ini i del capi l VII e agli
a . 5-12 del capi l XIV. C e i ni di Be pe p eceden i
su i e i di asc i i ne . In e ven i, a ma i a e a penna, p c
nume si e di sca s val e, di D . B sc . 9 13 -14 : dec e di
app va i ne, au g af di Be . 9 15-18 : bianchi .
60 Vedi av la 6 .
61 Appendice, D cumen N. 21 .
62 Vedi a pg. 42.

4.2 Page 32

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DESCRIZIONE INTERNA - Semplice c pia del d cumen si ni in cui D . B sc ha m difica la asc i i ne, pe al
app va . P imissimi in e ven i c e ivi di D. B sc . Il n n eccessivamen e fedele, di Be .153
ms è s a da n i ci a in appa a c i ic s l le a e cca-
DATAZIONE 1874 .
34 . R (Rs RI Rb Rbb) = ASC :22 (19) b e di s ampa 6 4
DESCRIZIONE ESTERNA - 21 ff s acca i, f ma p c ll ,
mm . 28 x ig ; ul im f gli mal id , mancan e nella
pa e infe i e di ci ca un qua di pagina; nume a i ne p -
s e i e dei f gli, in penna; appena disc e e le c ndi i ni di
c nse va i ne. Il v dei f gli è c pe da sc i e e e genee
es anee al es c s i u i nale . Ca a e i a s ampa, c n c -
e i ni ed. aggiun e au g afe di D . B sc e di Vincen La n-
f anchi .65 Inchi s b un pe il p im , ne b un pe Lan-
f anchi . Inc : I. Salesianae S cícIaUs Finis . Exp : . . . C ncede
n s e c . c nspec u u in [ . .I
e i di efus ip g afic . 66 Già c nglu ina e le c e i ni
app a e da D . B sc sul Ms 33. Qe . Nume sissime va ian i
au g afe di Lanf anchi ; di D . B sc a penna, invece, p chi
i cchi, f se la cancella u a di alcuni e mini imp p i, e-
da i da Lanf anchi, ela ivi alla n mencla u a eligi sa 6 7
(ad es . Magis e sup emus, s dali as, Cu al .ecc .), ma s p a -
u la significa iva n a aggiun a in ma gine ed in calce
a pg. :2 : Pius Papa IX . .. 8 ap ilis 1874 (a . 1 2 cap . « De
y num seu n vi i um magis e umque egimine »).A
ma i a invece lievi c e i ni, specie nei capi li finali .
DESCRIZIONE INTERNA S n le p ime b e di s ampa
[Tip g afia dell'O a i di S . F ancesc di Sales]. Eviden i
DATAZIONE - 1874-
35 . T = ASC 22.(19a) es a s ampa
DESCRIZIONE ESTERNA - Regulae seu C ns i u i nes S cie-
a is S . F ancisci Salesii, Jux a App ba i nis dec e um die
3 ap ilis, 1874, Augus ae Tau in um, ex fficina Asce e ii
Salesiani, an . MDCCCLXXIV ; mm . 150 x 98 ; pg. 50,2 . C -
pe ina igina ia su cui A . Amadei 88 ha sci:n«1874+C
p s ille e ann a i ni di d n B sc - e qualche i cc di d.. B -
ne i » . D s mal id . f I : bianc . 1 iv : i a di S . F an-
cesc di Sales, c n na da linee namen ali . 1 2: bianc .
3 : f n espi i c l i l : Regulae seu C ns i u i nes . . .
3v-4 : bianc . f 4Y: ini ian a ma i a, in inchi s più
men dilui , le p s ille e le gl sse di D . B sc che c n inue-
ann pu e sugli in e f gli 6/7,13680/79,2
e sulle pagine 7, 8, 24 e 25 .69Bniadecl,Am
e icalca qua e là le n e sc i e a ma i a da D . B sc . L s ess
Amadei p i asc ive adhuc pe cu un in calce all'in e f gli
36137 pe ché -di difficile le u a la le i ne au g afa, a ma i a,
di D. B sc , e da S ne i n n p ecisa a.
DESCRIZIONE INTERNA E DATAZIONE - Esempla e in e f -
glia della p ima edi i ne la ina d p l'app va i ne: 1874.
N e e p s ille di D . B sc . Il es edi c n iene una decina
di le i ni dive se da quelle della eda i ne defini iva delle
sec nde b e [== 37 . S], p esumibilmen e app a e da D .
B sc sulle b e ul ime .
36. = ASC 22(i9b) es a s ampa
Esempla e del es a s ampa Regulae seu C ns i u i nes median e sue c e i ni alla fedel à all' iginale app va a
S. F ancisci Salesii, . . . Augus ae Tau in um MDCCCLXXIV R ma. Ovviamen e n n ci a in appa a c i ic .
[= 35 . T] . A. Amadei c n qualche imp ecisi ne l es i uisce
37. S (Ss SI SII Sb Sbb) = ASC 022 (20) b e di s ampa
DESCRIZIONE ESTERNA -22 ff fmpcl,.xa28
193, uni i da fe magli simil ; sull'ang l supe i e sinis
a ma i a è segna a l'a uale c ll ca i ne d'a chivi . Bianc il v
di gni f gli , ic pe al a da sc i e e e genee ; disc e
l s a di c nse va i ne. C e i ni a ma i a e penna ne a,
ecce un f ve e (a . 5. cap . I) in c l b un .
DESCRIZIONE INTERNA - Si a a delle sec nde b e di
s ampa [Tip g afia dell'O a i di S . F ancesc di Sales] .
N n s an e l' vvia pa en ela c n le p ime b e [= 34. R],
qualche le i ne delle sec nde b e n n appa e d cumen a a
nella eda i ne finale elab a a da D . B sc e Lanf anchí
sulle p ime b e. P esen i anc a efusi ip g afici e al e c -
63 Si veda a P9- 47-
di Lanf anchi, sian p i s a i cassa i dalla man di D . B sc dell
64 Vedi av la 7 ,
s ess Lanf anchi . Vedi pg. 4 8-
65 Si veda s p a, n a 43.
68 Si veda s p a, n a 11.
66, Nell'appa a c i ic n li abbiam mess ali efusi eviden issimi. 69 Appendice, D cumen N. 22 .
47 N n semp e è s a facile ic n sce e se simili e mini, au g afi

4.3 Page 33

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e i ni di Lanf anchi, 70 pe la maggi pa e ela ive alla in e- pun eggia u a.
pun i ne. D . B sc enume a i f gli e aggiunge i cca la
DATAZIONE - 1874-
38 . = ASC 022(21) es a s ampa
Esempla e del es a s ampa Regulae seu C ns i u i nes
S. F ancíscí Salesii, ... Augus ae Tau in um MDCCCLXXIV
[ == 35. T] . C pia in e f glia a c n le medesime p s ille ve ga e
da D. B sc sul es a s ampa 35. T, e qui, asc i e, a quan
isul a da un a en e me ic l s c nf n , da A . Amadei,
il quale ha ce ca c n sc up l quasi pedan esc n n s l di
imi a e la g afia di D . B sc , ma anche di c nse va e la mede-
sima disp si i ne g afica, sulle va ie pagine, delle ann a i ni
au g afe di D, B sc . Eviden emen e p iv di g ande val e
d cumen a i essend ci pe venu l' iginale .
.39 . = ASC 22(21a) es a s ampa
Esempla e del es a s ampa Ragulae seu C ns i u i nes
S. F ancisci Salesii, . . . Augus ae Tau in um MDCCCLXXIV .
Le c e i ni di A. Amadei l ip an all' iginale app -
va . Il medesim sc i e aggiunge a pg . [4] i da i p -
c lla i 20442
1851
Au g aphum C ns i u i num .. . già e-
i
li
da i sia sul ms 30. P che sull'esempla e dell'ASCVVRR 52 . We-
P iv di c pe ina; sul f 1 è imp essa la pa la ARCHIVIO
c n imb vi lace ; a ma i a, invece, è sc i : « me e e in
a chivi , Reg le ». Va ie p si i ni a chivis iche sia sul p im
f gli che sulla e iche a d sale . N n ci a nel n s appa-
a c i ic .
40 . = ASC 022 (21b) es a s ampa
Esempla e del es a s ampa Regulae seu C ns i u i nes
S. F ancisci Salesii, ... Augus ae Tau in um MDCCCLXXIV .
Aggiun e e c e i ni in inchi s ss es i uisc n il es
s ampa alla fedel à all' iginale app va [c sì c me 39 .
e 53 .] . La c pe ina sacea ip a dive se c ll ca i ni d'a -
chivi , il imb vi lace ARCHIVIO e la sc i a a ma i a
« Reg le in la in c n c e i ni » . N n inse i in appa a
c i ic .
4 1 . U (U Ub Ubb) = ASC 022 ( ) man sc i 71
DESCRIZIONE ESTERNA - Fascic l c mp s di e quade ni,
mm. 2 5 x 15 ; s ile iga u a g igia ; nume a i ne dei f gli
da pa e di D . B sc sul ; sul v invece s l fin al 14 in pas ell
a u . Piu s mal id . C pe ina iginale vi lacea,
pun eggia a di macchie g igie ; ampia e iche a c n fes ne
fl eale e pan ama m n an . Sulla sinis a, in al , e iche a
au adesiva c n a uale c ll ca i ne d'a chivi . D s g igi -
ve de. F gli di gua dia : gialli pe i p imi due quade ni, a u i
pe il e . Su di essi, c n inchi s c l b un , è sc i :
Reg le della S cie à quade n 1°, , ispe ivamen e. F egi
fl eali sui f gli di gua dia ini iali, a is ici su quelli finali .
f1:a,ep9ms«[inClc]g
Bibli eca » . Al cen invece il i l : Reg le C s i u i ni
della S cie à di S . F ancesc di Sales sec nd il dec e d'app -
va i ne delli 3 ap ile 1874 [delli : add sl] . Segn ci c la e
in pas ell a u . f 1v: bianc , ecce le pa le « pann
unif me, pel », n n a inen i il es delle eg le. 9 2-43 :
s esu a, in lingua i aliana, del es delle c s i u i ni quasi
sen a c e i ni e mende c eve . Au g af , c n m l a p ba-
bili à, di B ne i. 72 G afia piu s ampia, elegan e, sinu sa,
infi e a a dall'allungamen della s e della d . Nume sissime
sue c e i ni in un sec nd emp , c n una g afia più picc la,
sen a le ca a e is iche ice ca e e p eceden i, ma c n elegan e
accen ua i ne delle v cali finali di pa la. In e ven i di D . B sc
di va i pes ed in empi dive si, sia p eceden emen e che
p s e i men e a quelli di B ne i. C n una g afia dina a,
p c inclina a, dive sa dalle al e c e i ni sia a ma i a che
a penna, D . B sc ha eda due imp an i n e : La s cie à
salesiana. . . (a . 3 cap . «G ve n in e n ») ; Nella ele i ne . . .
(a . 5 cap . « Al i supe i i ») . Da eviden ia e p i la n a all'a . 3
del cap . « F ma » (Ognun Può libe amen e ...) . Va ie le p s ille
in vis a della s ampa : « C p 6 nd », accan alle due n e
sui ff [3'v] e [13v] ; « c p 9 f ma Bibli eca », sul 1 I ; (i l
sc i in ma gine linea in ne in ss n n sì s ampa »,
sul f 2 [inve n n esis n sul ms segni c l ss ] ; « si p i
qui e si s ampi il f mula i già s ampa a pa e. In fine si
me a: C nclusi », sul f 40v . Una linea ma ginale che ha ini i
all'a . 3 e finisce all'a . 13 del capi l sul n vi ia indica
la s pp essi ne degli a ic li in ess c mp esi, sc i i in i-
gine da B ne i e p i c e i sia dal medesim che da D . B sc ,
a penna ed a ma i a. Al i in e ven i di D . B sc s n effe -
ua i c n pas ell a u : il segn ci c la e, già ci a , sul
f n espi i , un'ampia c ce sull'a . 8 del cap. «G ve n
in e n » (Che se Pe cas . . .) e la nume a i ne dei p imi f gli .
ff 2-44 : bianchi sul v e ic pe i qua e là da emendamen i
c e i ni più v l e s v app s e di D . B sc e B ne i.
10 A . Amadei (MB X 820) sc ive che ques e sec nde b e fu n
le e anche dal ba nabi a Inn cen e G bi . Ques i, s ic e le e a ,
p vinciale della L mba dia dal 1862 al 1865, e a s a s ven e in ela-
i ne c n D . B sc , p ess la ip g afia del quale aveva fa s am-
pa e va i su i lav i. M ì il 26 maggi 1874 . Pae pe ciò difficile s -
s ene e che nei 40 gi ni che s p avvisse al i n di D . B sc da R ma
d p l'app va i ne abbia p u ave e f a le mani le sec nde b e
di s ampa. C munque, n n abbiam va accia della sua g afia
sui es i da n i c mpulsa i. Su G bi , cf . G . BOFFITO, Sc i i ba na-
bi i, II, Fi en e 1933, pg . 255-262 . Si veda pu e la n a 47 a P9- 20-
71 Vedi av la 8.
72 Cf . s p a, n a 22.

4.4 Page 34

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DESCRIZIONE INTERNA - La s esu a c en i calam del
c pis a che c n qualche pe plessi à abbiam iden ifica pe
B ne i, gli e i ipici di asc i i ne in cui inc e pe ca -
iva le u a dell' iginale, pe me n di avan a e l'ip esi
dell'esis en a di una eda i ne an e i e n n pe venu a. Il
ms 41 . U, nella sua p ima s esu a, n n ff e unaa adu i ne
né del es app va (32 . Q) 73 e neppu e del es a s ampa
successiv (35 . T) . F a l'al il c pis a pa e abbia enu
esplici amen e p esen e i es i in lingua i aliana p eceden i
l'i e eda i nale di lingua la ina . Ovviamen e le va ia i ni
in d e dagli in e ven i successivi di D . B sc e di B ne i
de e minan una eda i ne defini iva del ms anc più dif-
f me da quella la ina app va a dalla Sac a C ng ega i ne.
DATAZIONE ~ Sec nda pa e del 1874, p imi mesi del 1875 .
42 . V-' = ASC 22 (100a) man sc i
DESCRIZIONE ESTERNA - Quade ne di 26 ff, mm . 20 5 x
1;ameing5lcud,x-f26
n n c eva ; ben c nse va . C pe ina igina ia g igia, c n
d s blu . f 1 : f n espi i , c n a uale c ll ca i ne a chi-
vis ica e il i l : Reg le C s i u i ni della S cie à di S . F an-
cesc di Sales sec nd il dec e d'app va i ne del 3 ap ile 1874.
fi:b.2suaecnv-dl0g
i aliana pe man di un amanuense n n iden ifica , ma m l
simile nella g afia al p im B ne i del ms 41 . U pe i 9 ff ini-
iali, e di un al c pis a, pu e n n iden ifica , pe i se-
guen i, in inchi s semp e c l b un ma a i callig afici
più picc li ed unif mi. 9 20"-26 : bianchi .
DESCRIZIONE INTERNA - T va la sua ascenden a ad una fase
in e media della eda i ne del ms 41 . U : asc ive s l alcune
delle m difiche c là app a e da D . B sc e da B ne i. P iv
f a l'al delle due n e a ma i a di D . B sc (a . 3 cap . VII
e a . 5 cap . IX) .
DATAZIONE - Fine . ann 1874 . N n è s a inclus nella
n s a s ia eda i nale, in quan p esun ap g af di al
es già c nside a .
43 . Q = ASC 22 (100b) man sc i
DESCRIZIONE ESTERNA - Quade ne di 25 mm . 156 X
:113 ; iga u a blu ; nume a i ne 1-49 p s e i e, a ma i a;
bu n l s a di c nse va i ne . C pe ina in ca ncin i-
gina i blu-ne ; al cen , applica a e iche a bianc -a u a
su cui si legge, sc i a ma i a: « S 22(.e10Alb)874»
picc le e iche e sul d s e a piè pagina . f 1 : di gua dia, c l
ssicci . f 2 : bianc . f 3 : in al , s a sc i : Reg le della
S cie à Salesiana sec nd il dec e d'app va i ne delli 3 . ap ile
1874 . 9 3-24 : c e a s esu a delle eg le in lingua i aliana
da pa e di un c pis a n n iden ifica . G afia s ile, dinamica
ma ni ida e sen a e ifiche .
DESCRIZIONE INTERNA - P esun ap g af di una fase
in e media della eda i ne del ms 41 . U: asc ive alcune c -
e i ni là app a e da B ne i ed al e, sia a ma i a che a
penna, di D . B sc . N n si va accia delle n e au g afe
di D. B sc all'a . 3 cap . VII e a . 5 cap . IX.
DATAZIONE - Man sc i da a : T in , il 30 10 b e 1 8 74 .
An e i e, pe i m ivi su esp s i, alla eda i ne defini iva
del ms 41 . U .
44 . V = ASC 022 (101-3) es a s ampa
DESCRIZIONE ESTERNA - Reg le C s i u i ni della S cie à
di S. F ancesc di Sales sec nd il dec e di app va i ne del
3 ap ile 1874, T in , 1875; mm . 140 X 90 ; pg . XLII - 49,3 .
Piu s mal id . C pe ina igina ia gialliccia, c n p si-
i ni a chivis iche va ie a ma i a. Al e invece a penna su
e iche e d sali . 9 -1 -2 : bianc . 1 2v: nd i a di S .
F ancesc di Sales; linee di iquad a n . f 3: bianc .
1 4 : f n espi i . 9 4Y-5 : bianchi . 9 6-42 (pg .[5]-LXII : Ai
S ci Salesiani [In du i ne] . 74 9 43 -44: bianchi . 9 45 -85
(P9- 1-49) : es c s i u i nale. Nell'in e n del lib e "si
van m l issime pagine bianche, su cui Ba be is ha ann -
a va ie p s ille ci ca 1'[In du i ne] . Una s la v l a nel-
l'in e f gli del es delle eg le 16/17 D . B sc i cca a penna
alcune di ali p s ille, ed a ma i a nume a p g essivamen e i
bianchi della [In du i ne] .
DESCRIZIONE INTERNA E DATAZIONE - Esempla e in e f -
glia della p ima edi i ne in lingua i aliana d p l'app -
va i ne delle c s i u i ni, 1875 . N ev li le diffe en e ispe
alla eda i ne defini iva del ms 41 . U, che pu e, pe va i m -
ivi, abbiam defini c pi ne pe la ip g afia . P esumibil-
men e ali le i ni dive gen i s n s a e effe ua e su b e di
s ampa n n c nse va e. Ric diam qui in pa ic la e: l'ag-
giun a della n a 3 cap . 4 G ve n eligi s » (Il Capi l Ge-
ne ale ...) ; e l'al a all'a . 2 cap . «G ve n in e n » (Il Supe-
i e gene ale ...) . Rid p i a p chi a ic li il cap . « N vi-
ia », c sì c me già pe l'in e ven s pp essiv dì D . B sc
sul ms 41 . U .75
73 É D . B sc s ess che pa la di adu i ne: « Egli è appun pe
fa e in an d che le medesime si p ssan c m damen e da ciascun
c n sce e, legge e, medi a e e quindi p a ica e, che giudic bene di
p esen a vele ad e dal l iginale «> [il c siv è n s ): Reg le
C s i u i ni della S cie à di S . F ancesc di Sales, T in , 1875, pg. VI .
94 Cf . pg . 20, n a 50.
75 Nella n s a sin ssi ali a ic li, pu pubblica i, s n in ca a e e
c siv . Si veda n a 1, pg. 46 .

4.5 Page 35

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44a . Zb = ASC 022(101~4b) man sc i
DESCRIZIONE ESTERNA - F gli d ppi , f ma p c ll ,
mm . 310 x 21 ; ca a da s ampa us man , sen a nume a-
i ne. Inc : F m la della [i della] p fessi ne eligi sa pei s ci
di S, F ancesc di Sales - p ima di fa e i v i e c. veni c ea
fin d l' emus del n s san : Quindi . . . ; Exp : . . . se m ncin
di pp uni à. Au g af iginale di D . B sc , s li a g afia
sc mp s a c n inchi s b un ; nume se sue m difiche ed
emendamen i .
DESCRIZIONE INTERNA - È l' iginale di una pa e del es
della F mula dei v i che, una v l a edi , viene ci a esp es-
samen e da D. B sc sul ms 41 . U, là d ve sc ive di su pugn :
«sì p i qui e si s ampi il f mula i già s ampa a pa e » .
Tale es a s ampa n n è s a p ssibile epe i l . Il n s Zb
ne supp ne un al p eceden e, di cui isul a esse e s l un
c mple amen . Il es a s ampa del 1875, 44 . V, n n c n iene
c munque la c nclusi ne dial gica del ms Zb .
DATAZIONE - Ve similmen e 1875 .
ARCHIVIO DELLA SACRA CONGREGAZIONE DEI VESCOVI E REGOLARI
45 . X = ASCVVRR T 9.1. man sc i
DESCRIZIONE ESTERNA - Fascic l di 14 ff , f ma p -
c ll , mm . 330 x 7-30 ; ca a da s ampa us man ; nume -
a i ne dina a, 2-28 ; sgualci i i ma gini dei §j macchie di
umidi à sull'ul im f gli . f I : sulla sinis a si legge : « 6 anni »
ed il nume «i » ; al cen è app s il i l . ff 2-10 : es
delle eg le, in lingua i aliana . Sc i u a di un amanuense n n
iden ifica , dalla g afia dina a, ni ida, p iva di mende c -
e ive . Inchi s b un . 9 11-14 : bianchi . Inc : S cie à di
S . F ancesc di Sales . Exp : . .. T in il . . . del mese di ... l'ann
_N.N.
DESCRIZIONE INTERNA - Si a a di una asc i i ne in
bella c pia di un es delle c s i u i ni che va f issime
c isp nden e c n la eda i ne defini iva del ms 11 . G, vale
a di e Gb2 . N n c s i uisce pe ò un ap g af di quel es .
Anche il ms dell'ASCVVRR [ = 45. X] n n g de dei equisi i
indica i da D. B sc (MB VII 621) .
DATAZIONE - M ivi di c i ica in e na induc n a da a e il
ms 45 . X nel 1864 . Quale es da pubblica e in eg almen e
nella n s a sin ssi abbiam p efe i la eda i ne finale del
ms Il . G effe ua a da D . B sc . C munque u e le le i ni di
X dive se da quelle di GbI appai n in appa a c n la ela-
iva sigla X . Ovviamen e ex silen i isul a la pe fe a iden-
i à delle le i ni dei due mss . 76
46. Y = ASCVVRR T 9.1. man sc i
DESCRIZIONE ESTERNA - Fascic l di 22 §, f ma p -
c ll , mm. 305 x 230; ca a c mune da s ampa; p iv di
nume a i ne; n n p a pa ic la i segni di usu a. 9 1-3:
bianchi . 9 4-2 : es delle c s i u i ni in lingua la ina, sc i
dal medesim c pis a del ms p eceden e; g afia semp e p ecisa
c n p chissime mende. Inchi s b un , Inc: S cie as Sanc i
F ancisci Salesii . Exp : . . . ne veniali quidem culpa g ava u .
2 v-22 : bianchi .
DESCRIZIONE INTERNA - T asc i i ne in bella c pia del
es delle eg le ad un s adi quan mai p ssim a quell
edi nel 1867 a T in [= 21 . L], dal quale si dive sifica uni-
camen e pe qualche minima le i ne sca samen e significa iva.
Minime pu e le dive gen e ispe al ms 20 . Ka .
DATAZIONE - 1867 . Esa amen e c me il ms 45 . X, anche
ques , ma in lingua la ina, è s a ci a in appa a c n la
sigla Y s l le a issime v l e in cui dive ge dalla eda i ne
defini iva del ms 20 . Ka vigila da D . B sc . 77
47. = ASCVVRR T 9.1. es a s ampa
Esempla e del es a s ampa S cie as Sanc i F ancisci
Salesii, Augus ae Tau in um, 186 7 [= 21, L] . Bu n l s a
di c nse va i ne. C pe ina sacea ; in al , sulla sinis a, è
app s il nume « 2 »; sulla des a invece s a sc i : «T in ,
1868, Tip . Is i u Salesian ».
In ma gine s n s a e aggiun e da un c pis a, in inchi s
b un , le sse va i ni invia e a R ma da m ns . Ricca di, a ci-
vesc v di T in , nel 1868 .78 Talv l a l'amanuense sc ive in
ma gine : Vedi sse va i ni a Pa e, ma ale indica i ne n n
va il es c isp nden e all'in e n del n s lib e .
DATA DELLE OSSERVAZIONI - 1868 .
7,1 Vedi a pg . 47 .
77 Vedi a pg. 47 .
78 Appendice, D cumen N. 10 . Si veda pu e a pg. 18 .

4.6 Page 36

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48 . = ASCVVRR T 9 .1. es a s ampa
Esempla e del es a s ampa Regulae S cie a is S . F an-
cisci Salesii, Augus ae Tau in um, an. MDCCCLXXIII
[= 25 . N] . Bu n l s a di c nse va i ne . C pe ina c l
sabbia, macchia a di inchi s . Sulla sinis a, in al , il nu-
me « 3 » e sulla des a in ca a e e g ande la le e a « E ».
Al cen « T in » ed il nume di p c ll _20,442al di
s del quale s a un'en me le e a « A », ce chia a. Sulla si-
nis a è inc lla a una s iscia di ca a bianca, della la ghe a di
me à pagina ed al a ci ca 314 di essa, su cui s a sc i : NB
S p a ques esempla e M7 Seg e a i ha iepil ga le sse va-
i ni del C nsul e. Sul f n espi i m ns . Vi elleschi al e -
mine « Regulae » ha s s i ui il e mine «C ns i uin.lesA»
ma gine nel es s n sc i e le sse va i ni che m ns. Vi-
elleschi inviò a D . B sc 79 pe ché ques i vi empe asse nella
elab a i ne del es da s p e successivamen e all'app -
va i ne della c mmissi ne ca dinali ia (MB X 728 .941-943) .
Nella s esu a defini iva ali animadve si nes sa ann inse i e
nella P si i pe l'app va i ne.
DATAZIONE - 873, anche pe le n e di m ns. Vi elleschi .
1
49 . == ASCVVRR T 9 .1. es a s ampa
Esempla e del es a s ampa Regulae S cie a is S . F ancisci
Salesii, R mae MDCCCLXXIV [II edi i ne mana = 50. P] .
Pe fe amen e c nse va . C pe ina giall gn la, c n imb
ne al cen , in al , della S . G ng ega i EE e RR, al di
s del quale si legge «C s i u i nì if ma e in segui del
v del [. . . ] C nsul e del 9 maggi 1873 ». Nessun segn
pa ic la e sul es ecce a pg. 11 cap . « F ma » a . 7
l'aggiun a a ma gine : «Sí ad i il [di . . .] nella C llec anea pg
.'
857 » [a . 32 dei « Rilievi ci ca gli s a u i della C ng ega i ne
dei F a elli della S . Famiglia »] ; a pg. 12 cap . III «De. v
bedien iae » a . 3 la p s illa « bliga »; a pg . 21 cap . IX
« De cae e is supe i ìbus* a . i le pa le « pp gene »;
una linea è accia a in ma gine alle pa le « s cie a is ne[ces-
si a ibus] » a pg . 17 cap . VII a . 5 ; a pg . q cap . VIII a . i ;
a pg. 21 del medesim cap . a . 8 ; a pg. 2a cap . IX a . i ;
a pg . 35 cap. XIV a . 8 ; a P9- 36 dell s ess capi l a . i .
Sull'ul im f gli , a g andi ca a e i, è sc i : « T in ,
Osse va i ni sulle C s i u i ni e sull'Is i u di S. F ang
di Sales f nda dal Sac . Gi v . B sc 11141 11 Maii 1868
9
Il nume p c lla e è acchius in un imb ne della
S . C ng ega i ne . Una « E » è p s a nell'ang l a des a, in
al .
DATAZIONE - 1874 .
50 . P (Ps Pv) = ASC VVRR T 9.1. es a s ampa
Esempla e del es a s ampa Regulae S cie a is S . F ancisci
Salesii, R mae MDCCCLXXIV [II edi i ne « mana »] . Ben
c nse va . Sulla c pe ina è s a a accia a a man una « M ».
Il es è s a s p s ad un avaglia lav di c e-
i ni e p s ille da pa e di m ns . Vi elleschi, il quale, in ma -
gine, in calce ed vunque f sse p ssibile, ha eda nu ve le-
i ni sul es a s ampa s p s a evisi ne . Tali su i in e -
ven i c s i uisc n p emm di e la fase in e media f a le 28
animadve si nes invia e a D . B sc nel 1873 80 e le m difiche
in d e nel es delle c s i u i ni immedia amen e p ima
della sua app va i ne [= es a s ampa 51 . P], di cui c -
s i uisce c me la p ima s esu a .81
DATAZIONE - 1 8 74 .
51 . P (Ps Pq) = ASCVVRR T 9.1. es a s ampa
DESCRIZIONE ESTERNA - Esempla e del es a s ampa
la in , Regulae S cie a is S . F ancisci Salesii, R mae
MDCCCLXXIV [II edi i ne « mana » == 5 . P]. Sulla c pe -
ina, c l sabbia, si legge : M. Au en ic d cumen delldei-m
fi niicafa e dalla speciale C mmissi ne degli Emaci Ca d. Pa i i,
Bi a i, Ma inelli, De Luca s p a le ul ime C s i u i ni esi-
bi e dal Sac .'D . G . B sc . Ques e si dev n fedelmen e asc ive e
e imane e nell'A chivi della S . C ng. c n le c nsue e f mali à .
Sul f n espi i la pa la « Regulae » è s a a s s i ui a da
« C ns i u i nes » .
DESCRIZIONE INTERNA - Il c mpless delle c e i ni ed
aggiun e, decise dalla c mmissi ne dei ca dinali, è qui s ila
dalla penna di m ns . Vi elleschi, sia sui ma gini che in in e -
linea . Più v l e ques i imanda a f glie i aggiun i, c n la e-
da i ne nu va di a ic li (ad es . del cap. « De s udi », « Reli-
gi sum egimen », « De nviuee mqags gi-
mine »), ma di essi s luèaei[.Pnpcqsf5]1
DATAZIONE - Tes a s ampa, c n c e i ni au g afe di
m ns . Vi elleschi, nel ma 1874 . Ci ca la sua u ili a i ne
in appa a , si veda a P9. 47 .
Appendice, D cumen
79
N . 17 . Si veda anche a pg. ig .
80 Appendice, D cumen N . 10.
81 Vedi a pg . 47 .

4.7 Page 37

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51a . Pq == ASCVVRR T 9.1. man sc i
F glie d ppi , mm. 207 x 1 32, ingialli dal emp .
M ns. Vi elleschi edige sull e p ime due pagine la c nclusi ne
del es delle c s i u i ni, qua nu vi a ic li del v di
p ve à e la f mula dei v i ; a ma i a, di al a man , s n i
nume i p g essivi degli a . del v di p ve à. Al e due
pagine s n bianche . C e i ni dell s ess Ví elleschì in in-
chi s più dilui .
Si a a dell'unic f glie supe s i e f a i va i men i .
na i sul es a s ampa Si . P s p a desc i . C pia dì ale
d cumen è s a a fa a da Ve sul ms 30a ., che f se egis a
pu e le al e s esu e au g afe di m ns. Vi elleschi n n pe -
venu e.
52 . We == ASCVVRR T 9 .1 . man sc i
DESCRIZIONE ESTERNA - Fascic l di 24 §, f ma p -
c ll , mm . 297 x 210 ; ca a piu s lucida. O imamen e
c nse va . C pe ina in ca ncin igina i g igi e d s
bianc -ve de, fin ma m . Nel v in calce, sulla des a si legge
« 9 T » f i e i l : C ns í u i nes S cie a is S. F ancisci Salesii
« Sac . Be J achinus amanuensis e hujus S cie a is s cius .
die 11 ap ilis 1874 sc ipsi ». ff 16-24 : bianchi, p ima dei quali,
f 1 5, Be
asc ive il dec e di app va i ne, a fi ma del
seg e a i della Sac a C ng ega i ne .
e nume i di p c ll 20442 = 18519 . Al di s m ns. Vi-
elleschi ha sc i : Au g aphum C ns i u i num P aela ae S -
cie a is qu d es c ncinna um cum emenda i nibus e addi i nibus
quae a Peculia i C ng e EmU um S .R .E . Ca dinalium p la ae
sun jux a men em Pandi am in calce C ns i u i nis ypis edi ae
3 ap ilis 1874 = S . A chiej3us Seleucíen Seaus . f iv: bianc .
es 2-15 : delle c s i u i ni, au g af di Be , c me si
legge sulla e a di c pe ina, in calce, nella pa e sinis a:
DESCRIZIONE INTERNA - C pia, au en ica a dalla S . C n-
g ega i ne, del es iginale ufficialmen e e defini ivamen e
app va , il 3 ap ile 1874 (MB X 800) . P esen a qualche dif-
f mi à, specie nell'us delle maiusc le, c n l' iginale, pu e
au g af di Be , dell'ASC 022(18), ci è 3 2 . Q.
DATAZIONE - ii ap ile i874 . C me ileva a P9 . 47, le
va ian i ispe all'al es au en ica dell'ASC s n evi-
den ia e in appa a c n la sigla We.
.=
ASCCVVRR
T53 9 . .1. es a s ampa
Esempla e del es a s ampa Regulae seu C ns i u i nes
S cie a is S . F ancisci Salesii, Augus ae Tau in um an.
MDCCCLXXIV . C pe ina ssiccia . Al su in e n si va
un f glie v lan e, mm . 75 x 30, su cui si legge : Pag . 8.
a . 5 Unusquisque. La va ia i ne è s s an iale, Pe ché l'indi-
vidu P ebbe esse e l Pe dine della S . C ng ega i ne .
Le p s ille, cancella i ni e c e i ni, in inchi s b un , pe
man di un c pis a n n iden ifica , es i uisc n il es
s ampa all' iginale app va c nse va in ASC in c pia
au en ica a in ASCVVRR . Il che e a avvenu , c me abbiam
vis , nei d cumen i 39 . e 40. Esempla e n n u ili a nella
n s a ic s u i ne c i ica .
54. = ASCVVRR T 9 .2 . es a s ampa
Esempla e del es a s ampa Regulae S cie a is S . F an-
cisci Salesii, R mae MDCCCLXXIV [II edi i ne « mana » :
= 50- P] . Ben man enu . C pe ina giall gn la, sulla quale
si legge : « Ul ima edi i ne delle C s i u i ni di cui en ».
L'unic in e ven man sc i nell'in e n si va a pg. 38
iga 20 (cap . « F mula v um ») in ma gine a « ibique
n s a», Si a a di una N indican e l'aggiun a del n me del
Supe i e, nelle cui mani si in ende eme e e la p fessi ne dei
v i (cf . es a s ampa 27 . 0) . N n p es in c nside a i ne
pe la n s a s ia.
55 . = ASCVVRR T 9 .2. es a s ampa
Esempla e del es a s ampa Regulae S cie a is S . F an-
ciscí Salesii, Augus ae Tau in um, an . MDCCCLXXIII
es a s ampa 25 . IV] . Ben c nse va . Giall gn la la c pe -
ina, c n imb ne della Sac a C ng ega i ne, s il quale
si legge : « C pia delle C s i u i ni alle quali si ife isce il v
del ev . C nsul e il 9 maggi 1873 ». Esempla e p iv di in-
e esse.

4.8 Page 38

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ARCHIVIO DELLA CURIA VESCOVILE DI CASALE MONFERRATO
66 . E, = ACVCM Salesiani, Le e e di D . B sc man sc i
DESCRIZIONE ESTERNA - Fascic l di 16 ff, f ma p -
c ll , mm . 300X210 ; ca a da s ampa us man ; macchie
d'inchi s sul p im f gli ; ampia lace a i ne sull'ul im , a
segui dell'asp a i ne del sigill ss ; segn di piega u a
ve icale, specie sull'ul im f gli . S esu a au g afa di Ba be-
is. 82 Minime le c e i ni dell s ess . Inchi s c l seppia ;
sc i u a disinv l a . Una c e i ne au g afa di D . B sc .
DESCRIZIONE INTERNA - D cumen invia al vesc v di
Casale, m ns . Luigi Giuseppe Na a i di Calabiana . Tes im ne
di una fase in e media del p cess eda i nale in ap es da
D . B sc sul ms 11 . G . Ba be is, asc ivend in bella c pia
s l alcune delle c e i ni ed aggiun e c là app a e da
D . B sc , ha c mpiu la medesima pe a i ne dei c pis i dei
mss 6 . A e 15 . F . Gli inevi abili e i di asc i i ne s n s a i
immedia amen e c e i dall s ess Ba be is, il quale, p -
babilmen e s l in un sec nd emp , nella n a ela iva a
D . M n eb un (a . 5 cap . « Sc p ») ha annulla c n un
a di penna, c sì c m'e a avvenu sul ms 11 . G, la le i ne
da qua anni e vi ha sc i ci ca il 855 . D . B sc ha ivis
il ms . L p va la s s i u i ne delle pa le impiega e le sue
s s an e e le sue f e p ima c n impiega si e p i defini ivamen e
c n ad pe a si (cap . « Es e ni » a . 3) .
DATAZIONE - P iv di da a; vviamen e p eceden e l'11
febb ai 1864, emp cui isale la c mmenda i ia del vesc v
dì Casale (MB VII 89 ) . Vis il su semplice val e di c pia
di un d cumen già c nside a , n n è s a u ili a nel
n s appa a c i ic .

4.9 Page 39

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3. 1 d cumen i sec nd la l disp si i ne c n l gic -gene ica
1858-i86 : in lingua i aliana
i. A
2. T
4. 4
3. B
5. C
8 . 19
7. D
ASC 022 (i) es più an ic
ASC 2 (ia)
ASC 022 (2a)
ASC 22(2)
ASC 022 (3)
ASC 022 (4a)
ASC 022(4) invia all'a civesc v di
T in
186 -i864 : in lingua i aliana
7. D
x .E
ASC 022 (4)
ASC 22(5)
iS . F
ASC 022 (6d)
ii . G
ASC 022 (6) invia
45. X
ASCVVRR T q .i .
a R ma la p ima v l a
1:863-1873 : in lingua i aliana
6. A
56. E
g. H
17 . LT
12 . .E
ASC 022(3a)
ACVCM
ASC 022 (4b)
ASC 022 (6f)
ASC 022 (6a)
13 . 9
14 . 0
16 .
ASC 022 (6b)
ASC 022 (6c)
ASC 022 (6e)
1861-1867 : in lingua la ina
x8. I
'g . J
20 . Ka
46. Y
21 . Ls
ASC 022(10)
ASC 022(x1)
ASC 022(12)
ASCVVRR T q .i .
ASC 022(13) p im es a s ampa
1867-1873 : in lingua la ina
21 . Ls
ASC 022(13)
23 . M
25. Ns
ASC 02 2( 1 4)
ASC 022(15) sec nd es a s ampa
1873-1874 : in lingua la ina
25 . Ns ASC 022(15)
27 . 0
50. P
ASC 022 (16)
ASCVVRR T q .i .
5X. P
ASCVVRR T
30 . P
ASC 02,2 (17a)
32. Q
ASC 022(18) es
52 . WC ASCVVRR T g . i.
app va
1874 : in lingua la ina
32. Q
33. Qe
34. R
37. S
35 . T
ASC 022(18)
ASC 22 (18a)
ASC 22(19)
ASC 022(20)
ASC 022 (19a) p im es a s ampa, in la in ,
d p l'app va i ne
1874-1875 : in lingua i aliana
41. U
ASC 022 (100)
42 . Tj
ASC 022 (i a)
43. Q
ASC 22 (100b)
44. V
ASC 022(101-3) p im es a s ampa, in
i alian , d p l'app va i ne
44a . Zb ASC 027, ( 10 1 - 4b)

4.10 Page 40

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ema s .L 4

5 Pages 41-50

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5.1 Page 41

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IV . CRITERI Di EDIZIONE
I . Il es
A fine di pe me e e al le e di ende si c n c n una
ce a facili à della ev lu i ne del es delle c s i u i ni nel
pe i d da n i p es in c nside a i ne (1858-1875), abbiam
p a pe la pubblica i ne c mpa a iva, sin ica, c n l -
gicamen e dina a, di
d cumen i a n s avvis , c me
abbiam de , significa ivi . Li elenchiam qui s c n le
sigle c n cui li abbiam c n assegna i.
1. A = Reda i ne in lingua i aliana, la. più an ica in
n s p ssess . Au g af di Rua [1858] .
7. D
= Reda i ne in lingua i aliana, c n gni p babili à
invia a a m ns. F ans ni in vis a di una app -
va i ne di cesana della c ng ega i ne . Au g af
di B gge [186 ].
1.G=Rinaeblcdv,ghu
dec e um laudis . S esu a di c pis a n n iden ifi-
ca , eda i ne defini iva di D . B sc [1864] .
21 . Ls = P im es a s ampa, in lingua la ina, d p il
dec e um laudis e le edici animadve si nes della
Sac a C ng ega i ne dei Vesc vi e Reg la i.
T in 1867 .
25 . Ns
32 .
35 . T
44 . V
Sec nd es a s ampa, in lingua la ina, d p la
ip esen a i ne delle p eceden i anìmadve si nes
« mane » . T in 1873 .
Tes app va , in lingua la ina, 3 ap ile 18 74 .
P im es a s ampa, in lingua la ina, d p l'ap-
p va i ne . T in 1874 .
P im es a s ampa, in lingua i aliana, d p l'ap-
p va i ne . T in 1875 .
Il en a iv che abbiam fa di ip a e in eviden a sulle
due pagine a f n e i i sudde i
es i , megli , fasi
dell'unic es c s i u i nale, ma in m d ale da acc s a e,
in visi ne sin ica, gli a ic li ed i capi li « pa alleli », ispe -
and nel c n emp la l
igina ia p g essi ne è, salv
qualche ecce i ne, 2 app da a bu n fine. Il es è s a
ip d c n la fedel à e l sc up l maggi e p ssibile, sen a
m difica i ne al e a i ne alcuna, neppu e g afica in e -
pun iva, anche là d ve e an manifes i e i di eda i ne,
asc i i ne s ampa . Ra issime v l e una pa en esi quad a
s a ad indica e un n s in e ven , nei casi in cui l' iginale
e a inc s in qualche eviden e lapsus svis a ip g afica,
che av ebbe p u fu via e la c mp ensi ne.
2. L'appa a c i ic
a) La scel a fa a
Due e an le p ssibili à che ci si p esen avan nella scel a
del ip di appa a c i ic : quella di ad a ne un «nega iv »,
che av ebbe ci è egis a , c n le indica i ni dei ispe ivi
man sc i i es i a s ampa, s l le le i ni che dive gevan
da quelle acc l e nel es (le le i ni iden iche c i ispe ivi
d cumen i sa ebbe isul a e ex silei);vqi nulad -
li a e un appa a « p si iv », nel quale u i i man sc i i
es i a s ampa sa ebbe s a i p esen a i c n le l le i ni,
iden iche men a quelle del es edi .
Abbiam p a pe la sec nda ip esi : l esigeva in pa ic -
la e l' dine c n l gic -gene ic della n s a c lla i ne di es i,
e del ela iv appa a c i ic , il quale av ebbe c sì pe mess
di iden ifica e c n maggi eviden a le va ie fasi della elab -
a i ne es uale, dal p im ge ( dal pun di a iv della
« appa » p eceden e), fin alla s esu a immedia amen e p e-
ceden e l'ul im es ( quell « c i ic » di n s in e esse) .
Ce il n s sf di pubblica e in eg almen e, e nella
f ma, a n s avvis , più c nvenien e, u e le s a ifica i ni
del es delle c s i u i ni, pe me e e in c ndi i ne di ipe -
c e e pass pass i va i m men i del diag amma ev lu iv
ascenden e di gni fase e dell'in e a pe a, sa à s a van ,
p c men , se il le e n n sap à eagi e a quella m les ia ---
n n ce ale pe l specialis a che è c scien e della c m-
plessi à di un appa a c i ic e della c nseguen e a en i ne
che ne esige la le u a -- di passa e c n inuamen e dal p im ,
es al p im appa a , dal sec nd es al sec nd appa a
e via dicend fin all'ul im es .
S l median e ques c nf n è p ssibile c glie e, l e i
1 I due capi li sull s udi (pg . 18 -181) e sul n vi ia (pg . 192-
1 97) s n s a i pubblica i su pagine successive, e n n su pagine a
f n e c me invece il es della sin ssi, pe ché mancan i nei d cumen i
indica i dalle sigle A D Gb Ls Al e p esen i s l su quelli c n asse-
gna i dalle sigle Q T V . Su ques 'ul im p i gli a ic li 4-13 del capi-
l n vi ia (pg. 193-196) c sì c me l'a . 8 del capi l sul g ve n
in e n della s cie à (pg. 1 25), s n s a i s ampa i in ca a e i c sivi
(c n s v as an e la sigla U , se e a il cas , pe indica e la s esu a di S -
ne i, pe l più nella sua p ima asc i i ne) pe ché pu « ad i » in
un p im emp , n n venne p i effe ivamen e inclusi nella edi i ne
del 1875, vale a di e V .
Un'al a ecce i ne ip g afica al quad sin ic è ilevabile nella
f mula della p fessi ne dei v i (pg . 203), a m iv della eccessiva dif-
fe en a nella lunghe a del d cumen V, ispe a u i i p eceden i.
2 Capi l g ve n eligi s della s cie à : l'a ic l 2 nei d cumen i
Gb Ls (pg. 116) è s a p sp s all'a ic l 3 pe man ene e inva ia
l' dine degli a ic li nei d cumen i della pagina a f n e .
Capi l g ve n in e n della s cie à : l'a ic l i in Ns e l'a ic l
8 in Q T V s n s a i ispe ivamen e p s i d p l'a ic l 4 e .5, pe ché
nella pagina a f n e (pg . 124) l'a ic l 4 li c mp endeva en ambi .
Capi l delle case pa ic la i : in Gb Ls (pg . 164) l'a ic l 10 ( i-
spe ivamen e 9) è s a c ll ca d p l'a ic l 12 ( ispe ivamen e 11)
pe esigen e di pa allelism c l c isp nden e a ic l nei d cumen i
della pagina seguen e .
Capi l es e ni : pu essend inse i nei d cumen i D Gb p ima
della f mula della p fessi ne dei v i, u avia è s a ad essa p -
sp s , c me ichies dalla Appendice di Ls Ns (pg . 210-211) .

5.2 Page 42

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es i già in pa e n i a ave s MB e OE, da un la l'im-
media e a della p ima s esu a e dall'al la maggi e mi-
n e diffic l à della eda i ne, la l imp an a, la f equen a
delle c e i ni lessicali c n enu is iche, ins mma la lab i sa
ice ca, da pa e di D. B sc
esp essi ni adegua e al p p i
in e l cu i inesi mani .
e di al i, di p ecisa i ni, di
sen i e ed acce abili ai va i
b) Le sigle dei d cumen i
Ogni man sc i
es a s ampa è s a c n assegna
da una le e a alfabe ica maiusc la c siva . 3 Accan ad essa:
- La le e a alfabe ica minusc la c siva (ad es . A ) indica
la « man » del c pis a- eda e ( : Rua, b : B sc , : B g-
ge , ecc .) ppu e quella del c pis a- eda e n n iden ifica
(x, y) vve il es a s ampa (s) .
- Il es man sc i app va ci è Q ip a in appa-
a le le i ni dei es i a s ampa N 0 P .
- Il es a s ampa T ip a in appa a le le i ni del
man sc i Q e dei es i a s ampa ( b e) R S .
-- Il es a s ampa V ip a in appa a le le i ni del
man sc i U.
- La le e a alfabe ica minusc la in nd (ad es . Ic) de-
n a la p babili à, ma n n la ce e a che la le i ne cui si
ife isce sia au g afa del c pis a- eda e indica . Il cas è
f equen e s l sul ms 18 . I.4
- La le e a alfabe ica minusc la ipe u a (ad es . Lbb) indica
che l'in e ven è s a effe ua a ma i a, e n n a penna
c me nella maggi an a dei casi .
- La le e a alfabe ica maiusc la c siva (ad es . RB) s a a
significa e che la le i ne cui si ife isce si va sui f gli lascia i
bianchi dal p im es ens e del es in f nd al man sc i .
Nel cas in cui una le i ne del p im c pis a- eda e
del es a s ampa n n sia s a a successivamen e m difica a,
il d cumen su cui si va viene indica unicamen e c n la
le e a maiusc la c siva, sen a al a le e a accan .
Gli esp nen i p i ichiaman la successi ne degli in e -
ven i della medesima « man ».
Ed ecc l'elenc dei d cumen i u ili a i in appa a :
- La eda i ne man sc i a A (la più an ica) è p iva di
appa a c i ic .
- La eda i ne man sc i a D ip a in appa a le
le i ni dei man sc i i A B C.
- La eda i ne man sc i a Gb ip a in appa a le le-
i ni dei man sc i i D E F.
- Il es a s ampa Ls ip a in appa a le le i ni dei
man sc i i I J Ka .
- Il es a s ampa Ns ip a in appa a le le i ni del
es a s ampa L e del man sc i M.
Ol e a quan segnala nel c s della desc i i ne dei
sing li d cumen i, cui imandiam , si deve ene p esen e che :
- I mss dell'ASCVVRR, c n assegna i c n le sigle X Y We,
c n enen i una eda i ne pe fe amen e iden ica a quella i-
spe ivamen e dei mss dell'ASC Gb Ka Q (i p imi due evi-
si na i da D . B sc , il e au en ica dalla Sac a C ng e-
ga i ne) n n s n s a i segnala i in appa a se n n le a e
v l e in cui le l le i ni si dive sificavan da quelle dei c -
isp nden i mss dell'ASC .
- Il ms Qe, c pia semplice di quell app va , è s a
p es in c nside a i ne s l le ccasi ni in cui D. B sc vi ha
app a m difiche .
- I mss H Ne (Neb) e Zb appai n in appa a s l pe
il capi l ispe ivamen e « Della ele i ne del Re Mag-
gi e », « N vi ia », e « F mula i della p fessi ne eli-
gi sa ».idlnemNagsSuvc
aggiun iva (pg. 49) .
- Il es c n assegna c n la sigla P è ip d in
pa ecchi esempla i dell'ASCVVRR ed in un dell'ASC. N i
abbiam indica c n Pv l'esempla e p s illa in p ima is an a
da m ns. Vi elleschi, c n Pq quell che ip duce le medesime
c e i ni di Vi elleschi ed al e anc a della c mmissi ne
ca dinali ia, semp e au g afe del seg e a i della Sac a C n-
g ega i ne, c n Pe l'esempla e dell'ASC su cui Be ha a-
sc i le m difica i ni di Pq . Pe an la sigla P indica che
n n venne app a e va ia i ni di s a ispe al es a
s ampa ; la sigla Ps indica le le i ni del es a s ampa, sulle
quali s n in e venu e le va ia i ni di Pv e Pq; Pe appa e
s l i p chi casi in cui Pv e Pq inc n in palesi e i, che
invece Pe, più a en , evi a di ip du e.
CI Indica i ni -be la le u a da ell'appa c i ic
Ai fini della le u a e della c mp ensi ne dell'appa a
c i ic , esp niam qui le m dali à, i c i e i che abbiam ad -
a nella sua eali a i ne :
(1) Al di s p a di gni sing l appa a è p s a la sigla del
d cumen del quale si in ende ic s ui e la s ia; alla sua
sinis a, f a pa en esi, s n indica i in sigla i d cumen i u ili -
a i in ale ic s u i ne .
(2) La le i ne del es «C i ic » è si ua a f a il nume
indican e la iga u a su cui si va ed il segn di pa en esi ].
Le le i ni degli al i d cumen i, p s i d p la sudde a pa en-
esi, s n in p g essi ne c n l gic -gene ica, sia f a l ,
sia, nei limi i del p ssibile, in dine alle va ie «mani * in e -
venu e sul medesim d cumen , fin all'ul ima le i ne imme-
dia amen e p eceden e quella del d cumen edi .
(3) Tale le i ne del d cumen edi in appa a viene e-
gis a a s l nel cas in cui sia f u di un in e ven man -
sc i del quale si specifica la pa e ni à, la m dali à e l'ubi-
ca i ne . Talv l a, specialmen e a p p si dei es i a s ampa
3 C n le le e e g eche minusc le a P y 8 abbiam indica , nella
desc i i ne dei d cumen i e nell s emma, i p esun i mss n n pe venu i;
c n le le e e g eche maiusc le A 0 A E SI E c (D T Li i mss n n u ili -
a i in appa a ; c n 0 (Ox Oy O ) il ms pubblica pe in e nella
N a aggiun iva ; c n Al Y We i mss dell'ASCVVRR . Nessuna sigla è s a-
a ad a a pe i es i a s ampa n n p esi in c nside a i ne.
4 L'individua i ne delle va ie «mani » è sauemfdin
una pe i ia callig afica f nda a su anal gie diff mi à es e i i del
g afism in al i man sc i i. Rice ca n n facile e alv l a n n app -
da a a success .

5.3 Page 43

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Ls Ns T e V la le i ne immedia amen e p eceden e p s a in
appa a (vale a di e quella del d cumen an e i e più vi-
cin a quell edi ) n n è iden ica appun a quella pubbli-
ca a in sin ssi, in quan va ia i ni s n s a e p babilmen e
app a e su b e di s ampa ( al man sc i ) n n pe -
venu e. Il medesim fa si ipe e spess pe le le i ni dei
pesun i mss n n c nse va i a p y ó .
(4) Più che ip a e le va ian i pa la pe pa la, abbiam
p efe i ileva e i cambiamen i c n emp aneamen e di più
e mini, alv l a di un pe i d di un in e a ic l , semp e
c n l'in en i ne di agev la e la le u a. Pe n n d ve p i
fa e eccessiv e sm da us del sic, n n l abbiam mai usa ,
neppu e là d ve f se sa ebbe s a u ile pe indica e che l'e -
e e a sull' iginale e n n nella ca iva le u a dell'edi e.
(5) Quand una le i ne è iden ica in più d cumen i imme-
dia amen e successivi, an iché ipe e la, si s n semplicemen e
acc s a e d p di essa le ela ive sigle dei d cumen i; nel cas
invece che la pu iden ica le i ne f sse c nseguen a di un di-
ve s ip di in e ven (ad es . add ppu e c ecc.), all a si è
p cedu d cumen d p d cumen .
(6) P iché nella quasi ali à dei casi la sec nda e la e a
« man » nel c s delle l c e i ni si s n gi va e di e -
mini già s ila i dai c pis i- eda i p eceden i, anche del
p p i in e ven an e i e, vve appa enen e al es a
s ampa, ale fa è s a indica nell'appa a median e
l'us delle pa en esi < >, che acchiud n quindi i e mini
iu ili a i.
(7) Le c e i ni ed aggiun e di Rua sul ms 5. C, vale
a di e C , essend p s e i i alla s esu a del es 7. D , s n
s a e ip a e in appa a al es « c i ic » successiv , ci è
Gb .
(8) I es i a s ampa 34 . R e 37 . S s n b e ip g afiche;
pe an delle l c e i ni, semp e a ma gine ma c n segni
dì ichiam c nven i nali all'in e n , n n viene indica a l'ubi-
ca i ne, ma s l la m dali à (c , add, del ecc .) .
limi e c n addi i dei sudde i segni in e pun ivi ed -
g afici, n n s l an sui d cumen i c mpa a i, ma anche da
pa e del medesim c pis a lung le pagine dell s ess es
a s ampa .
(11) Le le e e le sillabe di una pa la n n pe fe amen e
leggibili decif abili pe c e i ni s v app s esi s n s a e
ip d e in appa a c n ca a e i c sivi, e s li amen e, se
c e i s l icalcand le le e e sillabe p eceden i, segui e
da es an iché c . Nel cas invece di ass lu a illeggibili à
pe ab asi ne, macchia al a al e a i ne che bli e asse c m-
ple amen e il es , s n s a i ad a i i e pun ini f a pa en-
esi quad e, pa en esi quad e che indican semp e e c munque
in e ven i n n c evi alla s esu a igina ia. Talv l a f a le sud-
de e pa en esi è p s a la pa la « bianc », pe indica e l
spa i lascia libe sull' iginale . Le c e i ni sulla pa e
mancan e dell'ul im f gli del es a s ampa 34. R s n s a e
ic s ui e median e il c nf n c l es a s ampa c n l -
gicamen e seguen e, ssia 37. Ss.
(12) L'eviden e e e di sc i u a (ad es. gli am pe
gl iam), la c e i ne delle minusc le in maiusc le e viceve sa,
e la semplice e-isc i i ne di una le e a di una sillaba p e-
ceden emen e ve ga a (vedi s p a N . 11.) s n gli unici casi in
cui in appa a n n viene segnala a l'in e a e p g essiva a-
di i ne le e a ia.
(13) In alcuni mss la j s s i uisce la i nei e mini quali
huius, mai , íudícave ì ecc . Men e nei d cumen i in sin ssi
li abbiam s ampa i c me in iginale, in appa a invece
n n ne abbiam ileva il dive s us .
(14) All ché nell'indica i ne di una va ian e ci si è d vu i
ife i e ad un a ic l che nel es « c i ic » in sin ssi e a
s a s pp ess e n n s s i ui , si è fa ic s alla iga-
u a ed alla le i ne del es «c i ic » p eceden e . Ad es . in
appa a a Gb, pe gli a ic li 12 -14 del cap . « F ma di ques a
s cie à » (pg. 90) si è fa ife imen ai c isp nden i a i-
c li del es D .
(9) Sul es a s ampa 34 . R la « man » di Lanf anchi,
vale a di e Rl, una vlaemd,cinbu
semb a al a pen i sene, cancelland c sì le sue p eceden i
c e i ni . In al m d isul an cassa e sia la le i ne igina ia
della b a ip g afica sia la va ian e in d a a ma gine . Ciò
in pa ic la e avviene pe la e min l gia eligi sa, ad es .
supe i e maggi e, p efe , n vi ia ecc . Nella diffic l à
gge iva di individua e se la elimina i ne della c e i ne
di Lanf anchi sia dell s ess di D. B sc , c me pe l più
appa e, abbiam usa a la sigla Rb (R : c siv , b : nd ), vale
a di e: c e i ne di D . B sc , ma c n qualche pe plessi à.
(10) In en i nalmen e abbiam ign a nelle n e c i iche
due ipi di va ian i: quella in e pun iva ela iva alla semplice
vi g la e quella g afica dell'us delle maiusc le (ecce
che f sse f u di c e i ne f sse ilevan i pe il signi-
fica pe la f a dell'esp essi ne, nei quali casi s n s a e
egis a e) . La n s a decisi ne è ma u a a a segui dell'im-
pieg quan mai app ssima iv , va i , disc dan e ed al
(15) L'as e isc p s accan ad un a ic l dei es i Gb
ed Ns indica che a piè pagina, sepa a a da una linee a 5 è
s a a ip a a l'animadve si ela iva a quell'a ic l s ila a
dalle au i à mane : m ns. Sveglia i {An Sv) e m ns . Vi el-
leschi (An Vi) . Ad gnuna di esse segue la isp s a di D . B sc
(ad B ). Le p s ille che c s i ui n , p emm di e, la p imaa
fase degli in e ven i au g afi di m ns. Vi elleschi, che av eb-
be p a in segui alla eda i ne defini iva del es c s i-
u i nale, s n semp e s a e pubblica e a piè pagina c n la
sigla Pv, indican e P il es a s ampa della sec nda edi i ne
« mana » del 1874 e v la « man » di Vi elleschi . E n n
essend P un degli
d cumen i p escel i pe l'in eg ale
pubblica i ne, abbiam fa ic s ad una P c n as e isc ,
p s a al di s del c isp nden e a ic l del d cumen
p eceden e, ci è Ns, nel cas in cui in P ale a ic l f sse s a
m difica ispe appun ad Ns . Le animadve sí nes e le
ann a i ni di D . B sc in isp s a s n s a e c munque u e
e pe dis es pubblica e nell'appendice del n s lav .
5 La linea c n inua invece indica che quan ip a al di s è la c n inua i ne dell'appa a
p eceden e seguen e.
delle animadve si nes della pagina

5.4 Page 44

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3. N a aggiun iva
Al e mine della n s a ic s u i ne sin ica, in fasi,
del es delle p imi ive c s i u i ni, nella iplice eda i ne
i aliana-la ina-i aliana, abbiam c edu bene di pubblica e la
eda i ne defini iva di un pa ic la e d cumen in lingua
i aliana: quell giacen e in ASC 22 (6e) e da n i c n asse-
gna c n la sigla 16 . . O igina iamen e sc i ve s il 1864,
è s a man man « aggi na » fin al 1871-1873, in c i-
sp nden a delle eda i ni la ine che D . B sc ed i su i c l-
lab a i elab avan in pa ic la e sulla base delle sse va-
i ni l pe venu e. Il pa allelism f a le accu a e eda i -
ni in lingua la ina e quelle i aliane c eve ma men sc up l se
e c e e, può ce amen e iusci e u ile e f se p e i s pe una
migli c mp ensi ne di qualche de agli del es .
L'appa a c i ic s s an e, c mp ensiv sia delle p e-
ceden i fasi eda i nali del medesim ms ( x y ) che di
quelle del ms ASC 022(4b), ci è g . H (He Hx Hy H Hb),13 s a
a es im nia e l'influss che indubbiamen e la c n emp anea
elab a i ne del es la in ese ci ava sugli esempla i in lingua
i aliana in p ssess dei s ci salesiani .
4. Appendice
D cumen a i ne di es em in e esse pe la c mp ensi ne
della s ia es uale delle p imi ive c s i u i ni della s cie à
di S . F ancesc di Sales è s a a aggiun a in appendice . Pa i-
c la men e significa ivi i va i «v ines»udlTc
di R ma, le animadve si nes della Sac a C ng ega i ne dei Ve-
sc vi e Reg la i, le sse va i ni di m ns. Ricca di e le va ie
isp s e, decla a i nes, p s ille di D . B sc . In n a ad gni
d cumen abbiam in p im lu g indica il man sc i
il es a s ampa, che viene pubblica pe l più in una edi-
i ne dipl ma ic -in e p e a iva . P i abbiam men i na
l'esis en a di al e c pie, au en ica e men , degli s essi d cu-
men i in ASC e ASCVVRR, l e alle edi i ni di OE e MB .
Pe ques e ul ime il es n n semp e è i ep ensibile ed esen e
da e i.
6 Pe il cap . Della eleinMea,plgdR
N a aggiun iva abbiam ip a le le i ni del ms 9 . H sen a le c -
e i ni di D . B sc e di Rua, in quan ques e - che in segui D .
B sc s ess edige à, aducend le in la in , sul ms 18 I [ASC 022
(10)] --snaeida c,lvp'
si-
n ssi, f a l'appa a di Gb e quell di Ls, median e le n e c i iche s -
m n a e dalla sigla HB . Qualche n ev le va ian e del ms 12 . E [= ASC
022 (6a)] è s a a pu e inse i a in ale appa a , ma s l a p p si del
medesim capi l (cf . pg . 219-220) .

5.5 Page 45

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V. TABELLE RIASSUNTIVE DEGLI ARTICOLI NEGLI OTTO DOCUMENTI PUBBLICATI
Racc gliam qui in 19 abelle s m n a e da un semplice i l indica iv , i va i capi li, c i ispe ivi a ic li, p esen i
negli
d cumen i pubblica i nella n s a sin ssi . Sulla sinis a delle abelle, accan alla sigla del d cumen , ip duciam
il i l del capi l e, se esis en e sul d cumen , la p si i ne nume ica in ess assun a dal medesim capi l . Sulla des a
invece, ecce pe le due abelle ini iali e pe la abella 18 n n suddivise in a ic li, eviden iam l' dine p g essiv degli
a ic li, c l pa ic la e in en di ispe a e e app esen a e, anche g aficamen e, l'even uale l c isp nden a nei sudde i
es i edi i.
TABELLA 1 [In du i ne]
A C ng ega i ne di S . F ancesc di Sales
D S cie à di S . F ancesc di Sales
Gb S cie à di S . F ancesc di Sales [i]
Ls S cìe as Sanc i F ancisci Salesii I.
Ns S cie as Sanc i F ancisci Salesii I. P emium
Q S cie as S . F ancisci Salesii [s l il i l ]
T
V
TABELLA 2 [Dell' igine della s cie à]
A O igine di ques a c ng ega i ne
D O igine di ques a s cie à
Gb [2 .] O igine di ques a s cie à
Ls 2 . Eiusdem s cie a is ig
Ns II. De eiusdem s cie a is p im diis
Q
T
V
TABELLA 3 [Dell sc p della s cie à]
A
Sc p di ques a c ng ega i ne
D
Sc p di ques a s cie à
Gb 3 . Sc p di ques a s cie à
Ls 3 . Huius s cie a is finis
Ns III . Huius s cie a is finis
Q
I. Salesianae s cie a is finis
T I. Salesianae s cie a is finis
V I. Sc p della s cie à di S . F ancesc di Sales
1234
5
1234 5 6
1234 5 6
7
12 345 6
12 3 4 5 6
12 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 .7
1 2 3 4 5 6 .7

5.6 Page 46

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TABELLA 4 [Della f ma della s cie à]
A
D
F ma della c ng ega i ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
F ma di ques a s cie à 1 2 3 4 5 6 7 8(a) 9 10 -11
11 12 13 14
19 (b) 1:3(,,) 14 (d)
Gb 4. F ma di ques a s cie à 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 .11
Ls 4. Huius s cie a is f ma
12 3 4 5 6 7
8 (a) 9 10 .11
Ns IV . Huius s cie a is f ma
1 2 (a) 3 ( 1) 4(a) .5 6
7 8 .9
10
Q il . Ilujus s cie a is f ma
2 34
5 6.7
8
T IL Huius s cie a is f ma
1
2 34
5 6.7
8
V IL F ma di ques a s cie à 1
2 3 4 5 6 .7
8
L'a ic l nei d cumen i p s e i i Q T V è ip esen a , in una f mula i ne c mple amen e inn va a, nel capi l [Del v di P ve à],
abella 6, c là indica dalla medesima le e a (a).
(b) Nei d cumen i p s e i i Gb Ls Ns Q T V l'a ic l è asp a nel capi l [Delle case Pa ic la i],, abella 12 . Si veda in ess la s essa
le e a di ife imen .
L'a ic l , nei d cumen i p s e i i Gb Ls Ns Q T V' è asp a nel capi l [Delle case Pa ic la i], abella 12, là indica dalla s essa
le e a (C) .
(d) Nei d cumen i Q T V l'a ic l è s s i ui dall'in e capi l [Del n vi ia ], abella 6.
L'a ic l , nei d cumen i D Gb Ls Ns, è asp a nel capi l [Del v di ubbidien a], abella s . Cf . in ess il ife imen alla le e a
Nei d cumen i Q T V è ip es nella c nclusi ne dell'in e es c s i u i nale .
TABELLA 5 [Del v di ubbidien a]
A
Del v di bbedien a
1 23
4.5 6 7 8 9
D
Del v di bbedien a
1: 2
3 (e) 4.5 6 7 8 9(1)
Gb
Del v di bbedien a
12
3
4
56 7
Ls 5. De v bedien iae
12
3
4
567
V. D e, v bedien iae 1 2 3 4 5 6 7
Q III . De v bedien iae
2
34 5
T III . De v bedien iae
2
34 5
111 . Del v di ubbidien a 2 3 4 5
(e) L'a ic l , nel d cumen an e i e A , si va nel capi l [Della f ma della s cie à], abella 4, al nume 14.
Nei d cumen i p s e i i Gb Ls Ns T V, l'a ic l è asp a nel capi l [Del g ve n in e n della s cie à], abella 9, in c isp n-
den a alla s essa le e a (f) .
TABELLA 6 [Del v di p ve à]
A
Del v
D
Del v
Gb 6. Del v
Ls 6 . De v
Ns VI, De v
Q IV . De v
T IV . D e v
IV . Del v
di p ve à
di p ve à
dì p ve à
paupe a is
paupe a is
paupe a is
paupe a is
di p ve à
1(a) .7
1-7M
1 .7 M
2 34
5
6
2 34
5
6
234
5
234
5
2 3 4(aa) 5 (aa)
2 (a) 3 (a) 4 (a) 5 6
2
3
4
56
2
3456
(a) L'a ic l nei d cumen i an e i i A D Gb Ls Ns, in una f mula i ne c mple amen e dive sa, si va nel capi l [Della f ma della s -
cie à], abella 4, là d ve appa e la medesima (a) . Tale a ic l , nei d cumen i A D Gb Ls Ne, c mp ende pu e quan disp s dagli
a . 4-5 di ques s ess capi l , che indichiam c n (aa) .
(aa) Vedi la n a s p as an e (a) .
S a ad indica e che l'a ic l cui si ife isce n n è si ua nella abella in dine p g essiv , pe esigen e di c isp nden a di c n enu
c n l'a ic l s p a inc l nna .

5.7 Page 47

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A
Del v
D
Del v
Gb 7. Del v
Ls 7. De v
Ns VII . De v
Q V . De v
T V. De v
V V. Del v
di cas i à
di cas i à
di cas i à
cas i a is
cas i a is
cas i a is
cas i a is
di cas i à
TABELLA 7 [Del v l di cas i à]
1 23 4 5 6
12 345 6
1 23 456
1: 2 3 4 5 6
123456
1 2 3 45 6
123456
1 2 345 6
TABELLA 8 [Del g ve n eligi s della s cie à]
A
D
Gb
8. G ve n [ eligi s ] della s cie à
Ls
8. Religi sum s cie a is egimen
Ns VIII . Religi sum s cie a is egimen
Q
VI . Religí su n s cie a is egimen
T
VI . Religi sum s cie a is egìmen
V VI . G ve n eligi s della s cie à
1
3
2M 4
1
3M 2M 4
1
2
3
4
1 2 3(g) 4(h) 5 6
7
1 23
4
56
7
1 23
4
56
7
(g) L'a ic l , nei d cumen i an e i i Gb Ls Ns, è si ua nel capi l [Del g ve n in e n della s cie à], abella g . Cf . in ess la s essa le -
e a n.
L'a ic l , nei d cumen i an e i i Gb Ls Ns, è si ua nel capi l [Del g ve n in e n della s cie à], abella 9, c là indica dalla me-
desima le e a (h) .
Indica che l'a ic l è si ua nella abella in un dine n n p g essiv , c sì c me nella n s a edi i ne sin ica abbiam fa pe esi-
gen e ecniche (vedi pg . 1 16) .
TABELLA 9 [Del g ve n in e n della s cie à]
A
G ve n in e n della c ng ega i ne
D
G ve n in e n della s cie à
Gb g. G ve n in e n della s cie à
Ls 9, In e num s cie a is egimen
Ns IX. In e num s cie a is egimen
Q VII . In e num s cie a is egimen
T VII . In e ius s cie a is egimen
V VII . G ve n in e n della s cie à
12
34
12
34
12
3 (9 4
56
7
8 9i
12
3
4
56
7
8 9i
12
3
4 .10M
5 (g) 6(h) 7 8 9
1234
5 .8
67
1 23 4
5 .8(*)
67
1234
.5 .8 M
67
L'a ic l , nei d cumen i an e i i A D , è c ll ca al nume 9 del capi l [Del v di ubbidien a], abella 5 .
(g) L'a ic l , nei d cumen i p s e i i Q T V, è asp a al nume 3 del capi l [Del g ve n eligi s della s cie à], abella 8 .
(h) L'a ic l , nei d cumen i p s e i i Q T V, è asp a al nume 4 del capi l [Del g ve n eligi s della s cie à], abella 8 .
Indica che l'a ic l cui si ife isce, sia nella abella che nell'edi i ne sin ica (pg . : 25), è c ll ca in una p si i ne an mala ispe al-
l' dine p g essiv degli a ic li a m iv dell sd ppiamen dell'unic a ic l c isp nden e p eceden e .

5.8 Page 48

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i Maggiè si iinn ecnheDelleialDddnendleulMemaaemDgescdgeiscMihmaegcgaipei D [nDeeglilana f mu2[Del3lpa f ineiqnuedxlqxluelMilnadigciganiddiaecllancuaIxmlpeIxiida(6l1*3le2a)n[ieiDix1edgde3dlenil aclanpi ([*D)DeglGibaLle 1a2l en[uDm1èee3lnpelci'e[seDsleilel-e
TABELLA 10 [Dell'ele i ne del Re
e]
A
[G ve n e n
ng ega i ne] 5
67
D
[G ve n e n
cie à]
5
67
Gb
l . Ele i ne del Re
e
x
23
4
5
Ls
i . De Rec is Mai is elec i ne
2 3 [3] [4(1)]
5 [5] [5] [5] [5] [5]
Ns
X . De Rec is Mai is elec i ne
x 2 3 4 5 .6
7 8 [8] 9
[9] i
Q VIII . De Rec is Maj ìs elec i ne
x23 4
5
67
8
9
[9]
T VIII . De Rec is Mai is elec i ne
4
5
67 8 9 Y
V VIII . Della ele i ne del Re
e
x23 4
5
67 8 9 i
(i) L'a ic l , nei d cumen i p eceden i A , è in pa e c mp es ispe ivamen e nell'a ic l
abella 11.
l
i supe i i],
( ] Le pa en esi quad e indican
acchiud n n è sc i
cumeni, ma che c munque in ques i l'a ic l
esen e .
TABELLA 11 [Degli al i supe i i]
A
Degli al i supe i i
x2345
6
D
Degli al i supe i i
Gb : . Degli al i supe i i
12345
x2345
6
789I
6789 i
Ls i x . De ce e is supe i ibus
x 2 3 4 5(-) 6 7 8 9
Ns XI . De cae e is supe i ibus IC") 2 .3 4 5 6 7 8 9 i
12 13 14 15 16
Q IX . De cae e is supe i ibus x 2 3 4
56789
s
14
T IX . De cae e is supe i ibus x 2 3 4
56789
x
14
V IX . Degli al i supe i i
1 234
56789
10 11 12 13 14
7
li
Yx
xx
17 18 9
15 16 I7
x5 16 17
15 x6 17
(i) L'a ic l , nei d cumen i p s e i i Ls Ns Q T V, è in pa e c mp es
i ne del Re
e], abella i .
(l) L'a ic l , nei d cumen i p s e i i Gb Ls Ns Q T V, è in pa e c mp es
case Pa ic la i], abella 12 .
(m) L'a ic l , all'in e n
l , ha s l a si i ne, passand
nei d cumen i p s e i i Ns Q T V .
là dalla medesima le e a, nel capi l
ica le e a (1) nel capi l
cumen i A
TABELLA 12 [Delle case pa ic la il
A
D
Gb
12 . Delle case pa ic la i
Ls
1 :2 . De d mibus peculia ibus
Ns XII . De singulis d mibus
Q
X . De singulis d mibus
T
X . De singulis d mibus
V
X . Di ciascuna casa in pa -
ic la e
x (b)
2
3 (e) {1) 4 5 6 7 8 9 11 (*) x2 (*) x
I
2
3
45678l
(*) 9(*)
23
4
56789i
il 12 13 14 15 16
x 2345
6789i
12 13 14 15 x6 17
I 2345
6789i
12 13 14 15 16 17
x 2345
6789i
12 13 14 x5 x6 17
(b) L'a ic l , nei d cumen i an e i i A
, si va nel capi l
ma della s cie à], abella 4, a ic li i i e 12 ispe ivamen e .
(C) L'a ic l , nei d cumen i A
, si va nel capi l
ma della s cie à], abella 4, ispe ivamen e c l nume
.
(l) L'a ic l , nei d cumen i A , è, in pa e, c mp es
ic li ispe ivamen e 6 e i
l
i supe i i], abella ii.
(*) Indica che l'a ic l
ua
s a abella, c me pu e nell'edi i ne c i ica, in un dine nume ic n p g essiv , pe
à
di simme ia nella sin ssi (vedi pg . 164) .

5.9 Page 49

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TABELLA 13 [Dell'acce a i ne]
A
Acce a i ne
D
Acce a i ne
Gb
13. Acce a i ne
Ls
13. De accep i ne
Ns XIII. De accep i ne
Q
XI. De accep i ne
T
XI . De accep i ne
V XI . Dell'acce a i ne
1 .2
ICA(*)
ICA(*)
inc(*)
x .7(*)
34
3 4 57 8 9
3 45 7 8 9
3 45 7 8 9
2 3 4568 9 i
2 34567
2 34567
2 3 4567
i 11
10
10 li
ii n
8 9 (n)
8
8
12
il
12
13
i (p)
L'a ic l , nei d cumen i p s e i i T V, è asp a al nume 12 del capi l [Delle p a iche di pie à], abella 1 5 .
(P) L'a ic l , nei d cumen i p s e i i T V, è asp a al nume 13 del capi l [Delle p a iche di Me à], abella 15 .
C) Indica che l'a ic l cui sí ife isce n n è c ll ca in una dina a p g essi ne nume ica, pe esigen e di c isp nden a di c n enu
c n l'a ic l i degli al i d cumeni .
TABELLA 14 [Dell s udi ]
A
D
Gb
Ls
INE
Q XII . De s udi
T XII . De s udi
V XII . Dell s udi
1 2 345 6
I23456
123456
TABELLA 15 [Delle p a iche di pie à]
A
D
P a iche di pie à
Gb
14- P a iche di pie à
Ls
14- Pie a is exe ci ia
Ns XIV . Pie a is exe ci ia
Q XIII . Pìe a is exe ci ia
T XIII. Pie a is exe ci ia
V XIII. P a iche di pie à
12
3456
7
8
9
2 .3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 3 4 5 6 7 8 9 i 11 12
2 3 456 7
2 3 456 7
8 9 i II
8 9 10 11 12 (n) 13 (P)
I2 34 5 67
8 9 l i 1 12
13
L'a ic l , nei d cumen i an e i i D Gb Ls Ns Q, si va nel capi l [Dell'acce a i ne], abella 13, c là indica dalla medesima le -
e a (11) .
(P) L'a ic l , nei d cumen i an e i i D Gb Ls Ns Q, è indica dalla s essa le e a (P) nel capi l [Dell'acce a i ne], abella 13 .

5.10 Page 50

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TABELLA 16 [Del n vi ia ]
A
D
Gb
Ls
Q XIV(d) . De n vi i um magis e umque
egimine
T XIV. De y num seu de n vi i um magis
e umque egimine
V XIV. Degli asc i i ssia dei n vi i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 1 4 15 A 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 i 11 12 13 14 15 A 17
12 3
4567
(d) Nei p eceden i d cumen i A e D l'a ic l ispe ivamen e 13 e 14 del capi l [Della f ma della s cie à], abella 4, si ife isce unica-
men e all'acce a i ne dei n vi i .
TABELLA 17 [Dell'abi )
A
D
Abi
Gb 15. Abi
Ls 15. De ves imen
Ns XV. De ves imen
Q XV. De ves imen
T XV . De ves imen
V XV. Dell'abi
123
23
23
12 3
1 23
1 23
23
TABELLA 18 [Della f mula della P fessi ne dei v i]
A
D P fessi ne de' v i
Gb P fessi ne e f m la de' v i
Ls F mula v um
Ns F mula v, um
Q F mula -, um - C nclusi
T F mula , um - C nclusi
V F m la i della p fessi ne eligi sa pei s ci di S. F ancesc di Sales - C nclusi ne
A
D
Es e ni
Gb 1 6 . Es e ni
Ls 1 6. De ex e nis,
Ns XVI. De ex e nis
Q
1,
V
TABELLA 19 [Degli es e ni]
1 234
234 5
234
234

6 Pages 51-60

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6.1 Page 51

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COSTITUZIONI DELLA SOCIETÀ
DI S. FRANCESCO DI SALES
[1858] - 1875
Testi critici

6.2 Page 52

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Ar
CONGREGAZIONE DI
S . FRANCESCO DI SALES
Do
SOCIETÀ DI
S . FRANCESCO DI SALES
Gb
SOCIETÀ DI
S . FRANCESCO DI SALES
Ls
SOCIETAS
SANCTI FRANCISCI SALESII
In ogni tempo fu speciale sol-
lecitudine de' ministri della
chiesa di adoperarsi secondo
le loro forze per promuovere
il bene spirituale della gio-
ventù . Dalla buona o cattiva
educazione di essa dipende un
buono o tristo avvenire ai co-
stumi della società . Il me-
desimo Divin Salvatore ci die-
de col fatto evidente prova
di questa verità quando com-
pieva in terra la sua divina
missione invitando con par-
ziale affetto i fanciulli di ap-
pressarsi a lui . Sinite parvulos
venire ad me . I sommi pon-
tefici seguendo le vestigia del
Pontefice eterno, il Divin Sal-
vatore, di cui fanno le veci
sopra la terra, promossero in
ogni tempo e colla voce e co-
gli scritti la buona educazione
della gioventù, e favorirono
in modo speciale quelle isti-
tuzioni che a questa parte di
sacro ministero dedicano le
loro cure .
In ogni tempo fu speciale sol-
lecitudine de' ministri della
Chiesa di adoperarsi secondo
le loro forze per promuovere
il bene spirituale della gio-
ventù . Dalla Buona o cattiva
educazione di essa dipende un
buono o tristo avvenire ai co-
stumi della società . Il mede-
simo Divin Salvatore ci diede
col fatto evidente prova di
questa verità quando compieva
in terra la sua divina missione
invitando con parziale affetto
i fanciulli ad appressarsi a Lui .
Sinite parvulos venire ad me .
I vescovi e specialmente i
Sommi Pontefici seguendo le
vestigia del Pontefice eterno,
il Divin Salvatore, di cui fanno
le veci sopra la terra, promos-
sero in ogni tempo e colla
voce e cogli scritti la buona
educazione della gioventù e
favorirono in modo speciale
quelle instituzioni che a que-
sta parte di sacro ministero
dedicano le loro cure .
In ogni tempo fu speciale sol-
lecitudine dei ministri della
nostra santa cattolica reli-
gione di adoperarsi con zelo
a fine di promuovere il bene
spirituale della gioventù ; per-
ciocchè dalla buona o cattiva
educazione di essa dipende un
buono o tristo avvenire ai co-
stumi della società . Il mede-
simo divin Salvatore ci diede
col fatto evidente prova di
questa verità quando com-
pieva in terra la sua divina
missione, invitando con par-
ziale affetto i fanciulli ad ap-
pressarsi a Lui . Sinite parvu-
los venire ad me . I vescovi e
specialmente i Sommi Ponte-
fici seguendo la vestigia del
Pontefice eterno, il Divin Sal-
vatore, di cui fanno le veci
sopra la terra, promossero in
ogni tempo e colla voce e
cogli scritti la buona educa-
zione della gioventù . Il re-
gnante Pio IX, che Dio lo
conservi lungo tempo a glo-
ria della chiesa oltre le in-
defesse fatiche sostenute a fa-
vore della pericolante gioven-
tù, favorì con particolari mezzi
materiali e morali quelle isti-
tuzioni, che a questa parte di
sacro ministero dedicano le
loro cure .
N. I .
Catholicae religionis ministris
persuasum semper fuit in ado-
lescentulis bene instituendis
maximam esse sollicitudinem
adhibendam .
Etenim, iuventute malis aut
bonis moribus imbuta, bona
aut mala ipsa hominum socie-
tas fiet . - Ipse Christus Do-
minus huius rei veritatis nobis
clarum exemplum suppedita-
vit, praesertim quum parvulis
ad se advocatis divinis manibus
benediceret, atque clamaret :
Sinite parvulos venire ad me .
Episcopi, quibus Spiritus Sanc-
tus regendam dedit Ecclesiam
Dei, praesertim vero Pontifi-
ces Maximi Servatoris nostri
vestigia secutì, cuius vices ge-
runt in terris, verbis atque
operibus instituta ad iuven-
tutem christiane erudiendam
spectantia alacri animo, pe-
culiarique sollicitudine com-
mendarunt atque eisdem sunt
suffragati . Pius autem IX
Pont. Max ., quem diutissime
Deus ad Ecclesiae gloriam in-
columern ac sospitem servet,
praeter indefessos labores pro
adolescentulis periclitantibus
perlatos, omnimodis subsidiis
illis institutionibus favit, quae
ad huiusmodi sacri ministerii
partem spectarent .
« Prout moris est penes pias Presbyterorum Congregationes, Consti-
tutíonum traductio e vernacula in latinam Linguam fiat . * An Sv 12 .
«Animadversohcxutinjamdfuitscnexmplari
adnexo terni potest . » Ad Bo .

6.3 Page 53

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Ns
SOCIETAS
SANCTI FRANCISCI SALESII
I.*
PROOEMIUM .
Catholicae religionis ministris
persuasum semper fuit in -ado-
lescentulis bene instituendis
maximam esse sollicitudinem
adhibendam .
Etenim, iuventute malis aut
bonis moribus imbuca, bona
aut mala ipsa hominum so-
cietas fiet . Ipse Christus Do-
minus huius rei veritatis no-
bis clarum exemplum suppe-
dìtavit, praesertim quum par-
vulis ad se advocatis divinis
manibus benediceret, atque
clamaret : Sinite parvulos venire
ad me .
Episcopi, quibus Spiritus Sanc-
tus regendam dedit Ecclesiam
Dei, praesertim vero Pontifices
Maximi, Servatoris nostri ves-
tigia secuti, cuìus vices gerunt
in terris, verbis atque operibus
instituta ad iuventutem chris-
tiane erudiendam spectantia
alacri animo, peculiarique sol-
licitudine commendarunt ac-
que eisdem sunt suffragati.
Plus autem I Pont. Max .,
quem diutissime Deus ad Ec-
clesiae gloriam incolumem ac
sospitem servet, praeter inde-
fessos labores pro adolescentu-
lis periclitantibus perlatos, om-
nimodis subsidiis illas institu-
tiones fovit, quae ad huiusmodi
sacri ministerii partem specta-
rent .
Q
SOCIETAS
s . FRANCISCI SALESII
« Non essendo solito che la S . Sede approvi nelle Costituzioni il Proemio
e l'Elogio storico dell'Istituto, dovrebbero entrambi togliersi . » An Vi i .
« Venne tolto per intero . Si era lasciato quel capo perchè nel 1864 era
stato richiesto a schiarimento dello scopo della congregazione. » Ad Bo .
« supprimatur integrum Proemium » add Pv.
« supprimatur Proemium et Elogìum Historìcum» add Pq .

6.4 Page 54

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Ar
A' nostri giorni però il bisogno
è di gran lunga più sensibile .
La trascuratezza di molti ge-
nitori, l'abuso della stampa,
gli sf orzi degli eretici per farsi
seguaci, mostrano la neces-
sità di unirci insieme a combat-
tere la causa del Signore sotto
allo stendardo della fede, e
così conservare la fede ed il
buon costume in quella classe
di giovani che per essere po-
veri sono esposti a maggiori
pericoli di loro eterna salute .
Egli è questo lo scopo della
congregazione di s . Francesco
di Sales iniziata in Torino
nel 1841.-
Do
A' nostri giorni però il bi-
sogno è di gran lunga più
sensibile . La trascuratezza di
molti genitori, l'abuso della
stampa, gli sforzi degli ere-
tici per farsi dei seguaci mo-
strano la necessità di unirci
insieme a combattere la cau-
sa del Signore sotto allo sten-
dardo del Vicario di Gesù
Cristo per conservare la fede
ed il buon costume soprat-
tutto in quella classe di gio-
vani che per essere poveri
sono esposti a maggior peri-
colo di loro eterna salute .
Egli è questo lo scopo della
società o congregazione di S .
Francesco di Sales .
Gb
A' nostri giorni per altro il
bisogno è di gran lunga più
sensibile . La trascuratezza di
molti genitori, l'abuso della
stampa, gli sforzi degli Ere-
tici e dei settari per accrescere
il numero dei loro seguaci
mostrano la necessità di unirci
insieme a combattere per la
causa del Signore sotto lo
stendardo del Vicario di Gesù
Cristo, per conservar la fede
ed il buon costume sopprat-
tutto in quella classe di gio-
vani che per essere poveri
sono esposti a maggior peri-
colo della loro eterna salute .
Egli è questo lo scopo della
società o congregazione di S .
Francesco di Sales .
Ls
Nostris vero temporibus longe -
maior urget necessitas. - Nam
incuria multorum parenturn,
abusus artis guttembergìo,e,
haereticorum atque schismati-
corum conatus ad augendos
sibi sectatores necessitatem in-
gesserunt simul coniungendi
vires ad proelianda proelia Do-
mini sub Vexillo Vicari Do-
mini nostri Iesu Christi, ad
tuendam fidem et tutandos
honos mores praesertim ado-
lescentulorum, quos prae ino-
pia deficiunt praesidia ad chris-
tianam doctrinamassequen-
dam . Hic est finis Societatis
sive Congregationis Sancti
Francisci Salesii .

6.5 Page 55

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Ns
Nostris vero temporibus longe
maior urget necessitas. Nam
incuria multorum parentum,
abusus artis guttembergiae,
haereticorum atque schísmatí~
corum conatus ad coacervan-
dos sibi sectatores, necessi-
tatem ingesserunt simul con-
iungendi vires ad proelianda
proelia Domini sub Vexillo Vi-
cani Domini nostri lesu Chris-
ti, ad tuendam fidem et tu-
tandos bonos mores praeser-
tim adolescentulorum, quos
prae inopia deficiunt praesidia
ad christianam doctrinam as-
sequendam . Hic est finis So-
cietatis sine Congregationis
Sancti Francisci Salesii .

6.6 Page 56

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Ar
ORIGINE
DI Q ESTA CONGREGAZIONE
Do
ORIGINE
DI Q ESTA SOCIETÀ
Gb
[2]
ORIGINE
DI Q ESTA SOCIETÀ
Ls
EI SDEM SOCIETATIS ORIGO .
N. 2.
Fin dall'anno 1841 il sac .
Bosco Gioanni si univa ad
altri ecclesiastici per accogliere
in appositi locali i giovani
più abbandonati della città di
Torino a fine di trattenerli
con trastulli e nel tempo stesso
dar loro il pane della divi-
na parola. Ogni cosa faceva
d'accordo coll'autorità eccle-
siastica . Benedicendo il Si-
gnore questi tenui principii, il
concorso de' giovani fu assai
grande e l'anno 1844 S .E.
Monsignor Fransoni concedeva
di ridurre un edifizio a forma
di chiesa con facoltà di fare
ivi quelle sacre funzioni che
sono necessarie per la santifi-
cazione dei giorni festivi e
per istruzione de' giovani che
ogni giorno più numerosi in-
tervenivano .
Fin dall'anno 1841 il Sac .
Bosco Gioanni si univa ad
altri ecclesiastici per accogliere
in appositi locali i giovani
più abbandonati della città di
Torino a fine di trattenerli
con trastulli e nel tempo stesso
dar loro il pane della divina
parola. Ogni cosa facevasi d'ac-
cordo coll'autorità ecclesiasti-
ca . Benedicendo il Signore
questi tenui principii, il con-
corso dei giovani divenne as-
sai grande e l'anno 1844 S.E .
Monsignor Fransoni concedeva
dì ridurre un edifizio(a1)
forma di chiesa con facoltà
di fare ivi quelle sacre fun-
zioni che sono necessarie per
la santificazione dei giorni fe-
stivi, e per l'istruzione dei
giovani che ogni giorno più
numerosi intervenivano .
Fin dall'anno 1841 il Sac .
Bosco Giovanni si univa ad
altri ecclesiastici per accogliere
in appositi locali i giovani
più abbandonati della città di
Torino a fine di trattenerli
con trastulli, e nel tempo stesso
dar loro il pane della divina
parola. Ogni cosa facevasi d'ac-
cordo coll'autorità ecclesiasti-
ca . Benedicendo. il Signore
questi tenui principii, il con-
corso dei giovani divenne as-
sai grande, e nell'anno 1844
Monsig . Fransoni nostro ve-
nerato Arcivescovo di f .m.
concedeva di ridurre un edi-
fizio a forma di Chiesa (1)
con facoltà di fare ivi quelle
sacre funzioni che sono ne-
cessarie per la santificazione
dei giorni festivi, e per l'istru-
zione de' giovani che ogni
giorno più numerosi interve-
nivano .
Iam inde ab anno millesimo
octingentesimo primo et qua-
dragesimo Ioannes Bosco sa-
cerdos una cum aliis eccle-
siasticis viris operam dabat,
ut simul in unum locum Au-
gustae Taurinorum adolescen-
tulos derelictos et pauperes
colligeret, eosque ludis exhi-
lararet, eodem. vero tempore
panem divini verbi iis distri-
bueret. Quae quidem omnia
auctoritatis ecclesiasticae con-
sensu flebant .
Quum autem Deus exiguis
hisce initiis benediceret, mi-
rum, quantus adolescentium
numerus huc libenter conveni-
ret . Quibus quidem omnibus
perpensis, anno MDCCC LIV
Aloisius Fransonius, Taurinen-
sis Dioecesis Archiepiscopus,
passus est aedificium in for-
mam Ecclesiae dicari (1), ibi-
que sacra omnia peragi, quae
necessaria sunt ad rite colen-
dos dies festos, et ad adolescen-
tulos instituendos, qui fre-
quentiores in dies adventa-
bant .
(1) Due camere dell'alloggio desti-
nato ai preti direttori del Rifugio
e nel 1845 l'Oratorio trasferivasi
in Valdocco casa pinardi, ove tut-
tora esiste.
(1) Due camere destinate all'allog-
gio dei preti direttori della Pia
opera di Maria SS . del Rifugio .
Nel 1845 l'Oratorio transferivasi
nel centro della regione Valdocco,
ove tuttora esiste .
(1) Hoc tunc duabus cel is constabat,
quae ad Hospitium sacerdotum inser-
virent Reciorum hospitii pro puellis
periclitantibus quod Refugíì nomine
díútur; deinde anno MD CCC LV
Asceterium in Valdoccum transta-
tunt fuit, ubi etiam nunc est .

6.7 Page 57

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DE EI SDEM SOCIETATIS
PRIMORDITS .
lam inde ab anno millesimo
octingentesímo primo et qua-
dragesimo Ioannes Bosco sa-
cerdos una cum aliis eccle-
siasticis viris operare dabat,
ut simul in unum locum Au-
gustae Taurinorum adolescen-
tulos derelictos et pauperes col-
ligeret, eosque ludis exhilara-
ret, eodem vero tempore pa-
nem divini verbi iis distri-
bueret. Quae quidem omnia
auctoritatis ecclesiasticae con-
sensu fiebant .
Quum autem Deus exiguis
hisce initiis benediceret, mi-
rum quantus adolescentium
numerus huc libenter conve-
veniret! Quibus quidem om-
nibus perpensis, anno
MDCCC LIV Aloisius Fran-
sonius, felicis recordationis,
Taurinensis Dioecesis Archi-
episcopus, passus est aedifi-
cium in formam Ecclesiae di-
cari (1), ibique sacra omnia
peragi, quae necessaria sunt
ad rite colendos dies festos,
acque adolescentulos instituen-
dos, qui frequentiores in diem
adventabant .
(1) Hoc tunc duabus cellulis con-
stabat, quae ad Hospitium sacer-
dotum inservirent Rectorum ho-
spitii pro puellis periclitantíbus
quod Refugii nomine dìcìtur, dein-
de anno MDCCC LV asceterium in
Valdocumtrnsfiub
etiam nunc est anno MDCCCL III .

6.8 Page 58

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Ar
Do
Gb
Ls
Ivi l'Arcivescovo venne più
volte ad amministrare il Sa-
cramento della Cresima e l'anno
1846 concedeva che tutti quelli
che intervenivano a tale ìsti-
tuzione potessero ivi essere am-
messi alla Santa Comunione
e adempiere il precetto pa-
squale ; permettendo di can-
tare la Santa Messa, fare tridui
e novene, qualora ciò si rav-
visasse opportuno . Queste cose
ebbero luogo fino all'anno 1847
nell'Oratorio detto di s . Fran-
cesco di Sales . In quell'anno
crescendo il numero de' gio-
vani, e così divenuta ristretta
la chiesa attuale, col consenso
sempre dell'autorità ecclesia-
stica si aprì in altro angolo
della città un secondo ora-
torio sotto al titolo di s . Luigi
Gonzaga col medesimo scopo
dell'antecedente .
Divenuti insufficienti anche
questi due locali, l'anno 1850
se ne apriva un altro in altro
lato della città sotto al titolo
del Santo Angelo Custode .
Ivi l'Arcivescovo venne più
volte ad amministrare il Sa-
cramento della Cresima . L'an-
no 1846 concedeva che tutti
quelli che intervenivano a tale
istituzione potessero ivi essere
ammessi alla Santa Comunione
e adempiere il precetto pa-
squale, permettendo di can-
tare la Santa Messa, fare tridui
e novene, qualora ciò si rav-
visasse opportuno . Queste cose
ebbero luogo fino all'anno 1847
nell'Oratorio detto di S . Fran-
cesco di Sales . In quell'anno
crescendo il numero de' gio-
vani, e così divenuta ristretta
la chiesa attuale, col consenso
sempre dell'autorità ecclesia-
stica si aprì in altro angolo
della città, viale de' platani
a porta nuova, un secondo
Oratorio sotto al titolo di S .
Luigi Gonzaga col medesimo
scopo dell'antecedente .
Divenuti insufficienti anche
questi due locali l'anno 185o
se ne apriva un altro in Van-
chiglia sotto al titolo del Santo
Angelo Custode .
Ivi l'Arcivescovo venne più
volte ad amministrare il sa-
cramento della Cresima . L'an-
no 1846 concedeva che tutti
quelli che intervenivano a tale
istruzione potessero ivi essere
ammessi alla Santa Comu-
nione e adempiere il precetto
pasquale permettendo di can-
tare la S . Messa, fare tridui
e novene qualora ciò si rav-
visasse opportuno . Queste cose
ebbero luogo fino all'anno 1847
nell'Oratorio di S . Francesco
di Sales . In quell'anno cre-
scendo il numero dei giovani
e così divenuta ristretta la
chiesa attuale, col consenso
sempre dell'autorità ecclesia-
stica, si aprì in altro angolo
della città, viale dei Platani
a Porta Nuova, un secondo
Oratorio sotto al titolo di S .
Luigi Gonzaga, col medesimo
scopo dell'antecedente .
Divenuti insufficienti anche
questi due locali, l'anno 1849
se ne apriva un terzo in Van-
chiglia sotto al titolo del S .
Angelo Custode .
Huc saepius Archiepiscopus ip-
se se contulit, ut Sacramentum
Confirmatìonis administraret .
Anno MDCCC LVI decrevit,
ut omnes, qui huic instituto in-
teressent, ibi possent ad sanc-
tum Eucharistiae Sacramen-
tum admitti, praeceptum Pa-
schatis adimplere ; ut sacerdo-
tibus liceret ibi sacrum so-
lemne facere, et triduanas vel
novendiales preces indicere
quoties ipsis videretur . Haec
omnia in Asceterio S . Fran-
cisci Salesii facta sunt usque
ad annuni MDCCC LVII . Hoc
autem anno quum numerus
adolescentulorum augeretur,
ideoque aedes iam nequiret
omnes capere, adnuente auc-
toritate ecclesiastica, in alia
urbis regione, ad Portam No-
varn, alterum Asceterium ad-
apertum fuit, eodem consilio,
sub titulo S . Aloysii Gonzagae .
Quum vero et haec duo, la-
bente tempore, satis non es-
sent, tertium anno MD CCC LI
in Vanchilia, eiusdem etiam
urbis regione, instituebatur sub
titolo Sancti Angeli Custodis .

6.9 Page 59

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Ns
Huc saepius Archiepiscopus ip-
se se contulit, ut Sacramen-
tiim Confirmationis admini-
straret . Anno MDCCC LVI
decrevit, ut omnes, qui huic
instituto interessent, ibi pos~
cent ad Sanctum Eucharistiae
Sacramenturn admitti, prae-
ceptum Paschatis adimplere ;
ut sacerdotibus liceret ibi sa-
crum solemne facere, et trì-
duanas vel novendiales preces
indicere quoties ipsis videretur .
Haec omnia in Asceterio s .
Francisci Salesii facta sunt
usque ad annum MDCCC LVII .
Hoc autem anno quum nu-
merus adolescentulorum auge-
retur, ideoque aedes iam ne-
quiret omnes capere, adnuente
auctoritate ecclesiastica, in alia
urbis regione, ad Portam No-
vam, alterum Asceterium ad-
apertum fuit sub titulo s .
Aloysii Gouzagae .
Ouum vero et haec duo, la-
bente tempore, satis non es-
sent, tertium anno MDCCC LI
in Vanchilia, eiusdem etiam
urbis regione, instituebatur sub
titulo Sancti Angeli Custodis .

6.10 Page 60

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Ar
I tempi rendendosi assai difficì-
li e calamitosi per la religione, il
superiore ecclesiastico con trat-
to di grande bontà approvava
il regolamento di questi ora-
torii e ne costituiva il sacer-
dote Bosco Direttore capo,
concedendogli tutte quelle fa-
coltà che potessero tornare ne-
cessarie od opportune a que-
sto scopo .
Molti vescovi adottarono il
medesimo piano di regolamen-
to e si adoperarono per intro-
durre nelle loro diocesi questi
oratorii festivi . Ma un bi-
sogno grave apparve nella
cura di tali oratorii . Molti
giovani già alquanto di età
avanzata, non potevano es-
sere abbastanza istrutti col
solo catechismo festivo e fu
mestieri aprire scuole e cate-
chismi diurni e serali . Anzi
molti di essi trovandosi af-
fatto poveri ed abbandonati
furono accolti in urta casa per
essere tolti dai pericoli, in-
strutti nella religione e avviati
al lavoro .
Do
I tempi rendendosi assai ca-
lamitosi per la religione, il
superiore ecclesiastico con trat-
to di grande bontà di moto
proprio approvava il regola-
mento di questi oratorii e ne
costituiva il Sac . Bosco Diret-
tore capo concedendogli tutte
quelle facoltà che Potessero tor-
nare necessarie ed opportune a
questo scopo .
Molti Vescovi adottarono il
medesimo piano di regolamen-
to e si adoperarono per intro-
durre nella loro diocesi questi
oratorii festivi . Ma un biso-
gno grave apparve nella cura
di tali oratorii . Molti giovani
già alquanto di età avanzata
non potevano essere abbastan-
za istruiti col solo catechismo
festivo e fu mestieri aprire
scuole e catechismi diurni e
serali . Anzi molti di essi tro-
vandosi affatto poveri ed ab-
bandonati furono accolti in
una casa per essere tolti dai
pericoli, istruiti nella religione
e avviati al lavoro .
Gb
I tempi rendendosi assai ca-
lamitosi per la religione, il
superiore ecclesiastico con trat-
to di grande bontà di moto
Proprio approvava il regola-
mento di questi oratorii, e ne
costituiva Direttore capo il
Sac . Bosco concedendogli tutte
quelle facoltà che potessero tor-
nare necessarie ed opportune a
questo scopo .
Molti Vescovi adottarono il me-
desimo piano di regolamento,
e si adoperano per introdur-
re nelle loro diocesi questi
Oratorii festivi . Ma un bisogno
grande apparve nella cura di
tali Oratorii . Non pochi gio-
vani già alquanto di età avan-
zata non potevano essere ab-
bastanza instruiti col solo ca-
techismo festivo, e fu mestieri
aprire scuole e catechismi diur-
ni e serali da tenersi aperti
nel decorso della settimana.
Anzi molti di essi, trovansi
talmente poveri ed abbando-
nati, che per tolti dai peri-
coli, istruirli nella religione
ed avvia[rli] al lavoro non si
trovò più altro mezzo che rac-
coglierli in appositi locali e
colà somministrar loro quanto
è necessario per la vita .
Ls
Irrumpentibus autem iis tem-
porum difficultatibus, quae re-
ligioni summopere adversaren-
tur, vir amplissimus, cui dioe-
ceseos cura erat demandata,
motu proprio regulas huius-
modi Asceteriorum probavit,
et loannem Bosco sacerdo~
tem eorumdem Rectorem con-
stituit, quacumque facultate do-
natum, quae ad id necessaria
acque opportuna videretur . Com-
plures Episcopi easdem regu-
las exceperunt, atque nitun-
tur, ut in suis quoque dioecesi-
bus huius generis Asceteria
floreant .
At praeter opinionem gravis
extitit necessitar . Nonnulli
adolescentes, grandiori iam agi-
tate, nequibant satis institui
christiana doctrina solis die-
bus festis, ac propterea opor-
tuit scholas aperire, ubi horis
tum diurnis, tum nocturnis,
per hebdomadam, christiana
institutione excolerentur . Quin
imo ex iis complures derelitti
et dura paupertate conflictati,
in peculiarem domum recepti
sunt, ut ibi periculis erepti re-
ligionem docerentur, et in ali-
quo opificio exercerentur .

7 Pages 61-70

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7.1 Page 61

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Ns
Irrumpentibus autem iis tem-
porum difficultatibus, quae re-
ligioni summopere adversaren-
tur, vir amplissimus, cui dioe-
ceseos cura erat demandata,
motu proprio regulas huius-
modi Asceteriorum probavit,
et loannem Bosco sacerdotem
eorumdern Rectorem consti-
tuit, quacumqua facultato do-
natum, quae ad id necessaria
acque opportuna videretur . Com-
plures Episcopi easdem re-
gulas exceperunt, atque nì-
tuntur, ut in suis quoque dioe-
cesibus huius generis Asceteria
fioreant .
At praeter opinionem alia gra-
vis extitit necessitas . Nonnulii
adolescentes, grandiori íamm ae-
tate, nequibant satis institui
christiana dottrina solis die-
bus festis, ac propterea opor-
tuit scholas aperire, ubi horis
tum diurnis, tum nocturnis,
per hebdomadam, christiana
institutione excolerentur . Quin
imo ex iis complures derelicti
et dura paupertate conflíctatí
in peculiarem domum recepti
sunt, ut ibi periculis erepti re-
ligionem docerentur, et in ali-
quo opificio exercerentur.

7.2 Page 62

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Ar
Do
Il che [si fa] tutt'ora special-
mente in Torino nella casa an-
nessa all'Oratorio di s . Fran-
cesco di Sales ove i ricoverati
sono in numero di duecento
circa . Si fa eziandio in Ge-
nova nell'opera detta degli
Artigianelli, ove è direttore il
Sac . Montebruno Francesco :
ivi i ricoverati sono in nu-
mero di quaranta . Si fa pure
nella città di Alessandria ove
per ora la cura è affidata al
Chierico Savio Angelo : ivi i
ricoverati sono 50.
Il che si fa tuttora special-
mente in Torino nella casa
annessa all'Oratorio suddetto,
ove i ricoverati sono in nu-
mero di trecento circa .
Gb
Ls
Il che da diciassette anni si
pratica in Torino nella casa
annessa all'Oratorio di S . Fran-
cesco di Sales ove i ricoverati
sono in numero di 700 circa .
Altra casa fu aperta nell'anno
1863 in Mirabello di Monfer-
rato sotto al titolo di piccolo
Seminario di s. Carlo ove
circa cento giovani sono edu-
cati secondo il regolamento di
questa società .
Quod quidem etiamnunc fit
praesertim Augustae Tauríno-
rum in aedibus quae sunt ad
hospitium Asceterii S. Fran-
cisci Salesii, ubi amplius sep-
tingenti enumerantur . Anno
MDCCCL III alia quoque do-
mus Mirabelli, qui pagus est
in agro Montis ferrati, adaperta
fuit, cui titulus : Parvum Sancti
Caroli Seminarium ; ubi cen-
tum et quinquaginta ferme
adolescentes iis regulis insti-
tuuntur, quae in Ascetei io
huius urbis vígent . Anno vero
MDCCCL IV apud Lanceum
in agro Taurinensi nova do-
mus in collegii formam erecta
fuit, in qua ducenti adolescen-
tes scientia et religione insti-
tuuntur .
Nunc agitur de alia domo
aperìenda in loco Truffarello
dicto ; qui est vícus septem
ab urbe millia passuum dissi-
tus .

7.3 Page 63

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Ns
Quod quídem etiam nunc
(anno MDCCCL III) fit
praesertim Augustae Taurino-
rum in aedíbus quae sunt ad
hospitium Asceterii s . Fran-
cisci Salesii, ubi octingenti et
ultra numerantur . Anno
MDCCCL III alia quoque do-
mus Mirabellí, qui pagus est
in agro Montis Ferrati, ad-
aperta fuit, cui titulus : Par-
vum Sancti Caroli Seminaríum.
Nunc autem hoc collegium
seu parvum Seminarium ad
Pagum Sanctí Martini in eo-
dem territorio Casalensi trans-
latum fuit, Anno vero
MDCCCL IV apud Lanceum
in agro Taurinensi nova domus
in collegii formam eretta fuit .
Itidem abhínc paucis annis
aliae domus adapertae sunt et
quìdern : Anno MDCCCL
collegium Beatae Virginis Ma-
riae ab Angelis Alaxii, quae
urbs est dioecesis Albingau-
nensis ; Anno MDCCCL I
aliud municipale ephebeum
Varagine, dioecesis Savonensis ;
Eodem anno MDCCCL I
Hospitium Sancti Vincentii in
urbe S . Petrí ab Arena, in
Genuensi dioecesí, pro adole-
scentulis derelictis ; Tandem
exeunte anno MDCCCL II
ephebeum adapertum fuit pro-
pe urbem Taurinensem in re-
gione vulgo Valsalice dicta .
Domibus antedictis quingenti
circiter supra duo millia adole-
scentuli scientia et religione in-
stituuntur (MDCCCL III) .

7.4 Page 64

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Ar
Do
Gb
Ls
Per le radunanze di giovani
solite a farsi negli oratori fe-
stivi, per le scuole diurne e
serali, e pel numero ognora
crescente di coloro che veni-
vano ricoverati, la messe del
Signore divenne assai copiosa .
Onde per conservare l'unità
di spirito e disciplina, da cui
dipende il buon esito degli
oratorii, fin dall'anno 1844 al-
cuni ecclesiastici si radunarono
a formare una specie di con-
gregazione aiutandosi a vi-
cenda e coll'esempio e
coll'istruzione .
Essi non fecero alcun voto
propriamente detto ; tutto si
limitò di fare una semplice
promessa di non occuparsi se
non in quelle cose che il loro
superiore giudicasse di mag-
gior gloria di Dio e vantag-
gio dell'anima propria . Rico-
noscevano il loro superiore
nella persona del sac . Bosco
Gioanni . Sebbene non si fa-
cessero voti tuttavia in pra--
tica si osservavano le regole
che sono ivi esposte . GI'in
dividu[i]cheprsntm
professano queste regole sono
quindici cioè : sacerdoti N . 5,
chierici 8, laici 2 .
Per le adunanze di giovani
solite a farsi negli oratorii fe-
stivi, per le scuole diurne e
serali, e pel numero ognora
crescente di coloro che veni-
vano ricoverati, la messe del
Signore divenne assai copiosa .
Onde per conservare l'unità
di spirito e disciplina, da cui
dipende il buon esito degli
oratorii, fin dall'anno 1844 al-
cuni ecclesiastici si radunarono
a formare una specie di società
o congregazione aiutandosi a
vicenda e coll'esempio e col-
l'istruzione . Essi non fecero
alcun voto e si limitavano ad
una semplice promessa di oc-
cuparsi in quelle cose che
sembrassero di maggior glo-
ria di Dio e vantaggio del-
l'anima propria . Riconosceva-
no il loro superiore nel Sac.
Bosco Gioanni . Sebbene non
facessero voti, tuttavia in pra-
tica si osservavano presso a
poco le regole che sono ivi
esposte .
Per le adunanze dei giovani
solite a farsi negli Oratorii
festivi, per le scuole diurne
e serali e pel numero ognora
crescente dei ricoverati la mes-
se del Signore divenne ognor
più copiosa.
Onde per conservare l'unità
di spirito e di disciplina, da
cui dipende il buon esito de-
gli oratorii, fin dall'anno 1844
alcuni ecclesiastici si raccol-
sero in una specie di società
o congregazione aiutandosi a
vicenda e coll'esempio e col-
l'Istruzione .
Essi non facevano alcun voto
e si limitavano ad una sem-
plice promessa di occuparsi
nell'istruzione dei giovani ed
in altre parti del sacro mini-
stero che loro sembrasse di
maggior gloria dì Dio e van-
taggio dell'anima propria . Ri-
conoscevano il loro superiore
nel Sac . Bosco Giovanni . Seb-
bene non facessero voti, tut-
tavia in pratica si osservavano
presso a poco le regole che
sono ivi esposte.
Iamvero quumm adolescentuli
frequentes Asceterium diebus
festis adirent, scholae diurnae
et vespertinae haberentur, ac
mirum in modum exceptorum
numerus in dies augesceret,
copiosa nimis messis Domini
facta est .
Quapropter ut probatae íamm
disciplinae unitas servaretur,
a qua uberrimus fructus pro-
venire consuevit, iam inde ab
anno MDCCC LIV nonnulli
viri ecclesiastici se se simul
collegerunt ut genus quod-
dam societatis vel congrega-
tionis constituerent, alius
alium exemplo atque institu-
tione invicem adiuvantes . Nul-
lo se voto adstrínxerunt, tan-
tumque polliciti sunt se stre-
nuam iis operam daturos, quae
ad maiorem Dei gloriam suae-
que animae utilitatem con-
ferre viderentur . Ioannem Bo-
sco Sacerdotem altro sibi Prae-
fectum adlegerunt .
Licet autem nulla vota pro-
ferrentur, actu tamen eae fer-
me regulae observabantur,
quae hic exponuntur .

7.5 Page 65

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Ns
Ivqaemro uum adolescen-
tuli frequentes Asceterium die-
bus festis adirent, scholae diur-
nae et vespertinae haherentur,
ac mirum in modum excepto-
rum numerus in dies augesce-
ret, copiosa nimis messis Do-
mini facta est .
Quapropter ut probatae iam
disciplinati unitas servaretur,
a qua uberrimus fructus pro-
venire consuevit, iam inde ab
anno MDCCC LIV nonnulli
viri ecclesiastici se se simul
collegerunt ut genus quod-
dam societatis vel congrega-
tionis constituerent, alius
aliumm exemplo acque institu-
tione invicem adiuvantes . Nul-
lo se voto adstrinxerunt, tan-
tum,que polliciti sunt se stre~
nuam iis operam daturos, quae
ad maiorem Dei gloriam suae-
que animati utilitatem con-
ferre viderentur . Ioannem Bo-
sco Sacerdotem ultro sibi Prae-
fectum adlegerunt .
Licet autem nulla vota pro-
ferrentur, actu tamen eadem
ferme observabantur, quae hic
exponuntur .

7.6 Page 66

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Ar
SCOPO
DI Q ESTA CONGREGAZIONE
Do
scopo
DI Q ESTA SOCIETÀ
Gb
3
Scopo
DI Q ESTA SOCIETÀ
Ls
Huius SOCIETATIS FINIS .
N 3.
1. Lo scopo di questa congre-
gazione si è di riunire insieme
i suoi membri ecclesiastici,
chierici ed anche laici a fine
di perfezionare se medesimi
imitando per quanto è possi-
bile le virtù del nostro divin
Salvatore .
I . Lo scopo di questa società
si è di riunire insieme i suoi
membri ecclesiastici, chierici
ed anche laici a fine di perfe-
zionare se medesimi imitando
le virtù del nostro Divin Sal-
vatore specialmente nella ca-
rità verso i giovani poveri .
1.Loscpdiquetaocà
si è la perfezione cristiana de'
suoi membri, ogni opera di
carità spirituale e corporale
verso de' giovani specialmen-
te se sono poveri, ed anche la
educazione del giovane ciel o .
Essa poi si compone di eccle-
siastici, di chierici e di Laici .
1° Huc spectat huius Congre-
gationis finis, ut socii simul
ad perfectionem christianarn
nitentes, quaeque charitatis
opera tum spiritualia, tum
corporalia erga adolescentes,
praesertim si pauperes sint,
exerceant, et in ipsam iunio-
rum clericorum educatìonem
incumbant . Haec autem so-
cietas constat ex ecclesiasti-
cis, clericis atque laicis .
2 . Gesù Cristo cominciò fare
ed insegnare, così i congregati
comincieranno a perfezionare
se stessi colla pratica delle
interne ed esterne virtù e col-
l'acquisto della scienza, di poi
si adopreranno a benefizio del
prossimo .
2 . Gesù Cristo cominciò fare
ed insegnare, così i congregati
comincieranno a perfezionare
se stessi colla pratica delle
interne ed esterne virtù, col-
l'acquisto della scienza, di poi
si adopreranno a benefizio del
prossimo .
2 . Gesù Cristo cominciò fare
ed insegnare, così i congregati
comincieranno a perfezionare
se stessi colla pratica delle
interne ed esterne virtù, col-
l'acquisto della scienza, di poi
si adopreranno a benefizio del
prossimo .
2° Iesus Christus coepit facere
et dovere, ita etiam socii in-
cipient externarum atque ìn-
ternarum virtutum exercitio,
et scientiarum studio seipsos
perficere ; deinde aliorum bene-
ficio strenuam operam dabunt .

7.7 Page 67

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HIS
Ns
III .
SOCIETATIS FINIS .
l.
SALESIANAE SOCIETATIS FINIS .
T
O.
I
SALESIAN AE SOCIETATIs FINIS .
i
SCOPO DELLA SOCIETÀ
Di S . FRANCESCO DI SALES .
1. Huc spectat huius Congre-
gationis finis, ut socii simul
ad perfectionem christianam
nitentes, quaeque charitatis
opera tum spiritualia, tum cor-
poralia erga adolescentes, prae-
sertim si pauperiores sint, exer-
ceant, et in ipsam iuniorum
clericorum educationem in-
cumbant . Haec autem societas
constat ex ecclesiasticis, cle-
ricis atque laicis .
1. Huc spectat Salesianae Con-
gregationis finis, ut socii si-
mul ad perfectionem chris-
tianam nitentes, quaeque cha-
ritatis opera tum spiritualia,
turo corporalia erga adolescen--
tes, praesertim si pauperiores
sint, exerceant, et in ipsam
juniorum clericorum educatio-
nem incumbant . Haec autem
Societas constat ex Presbyte-
ris, clericis atque laicis .
1. Huc omnino spectat Sale-
siana Congregatio, ut socii si-
mul ad perfectionem christia-
nam nitentes, quaeque chari-
tatis opera cum spiritualia,
tum corporalia, erga adole-
scentes, praesertim si pauperio-
res sint, exerceant, et in ipsam
íuniorurn clericorum educatio-
nem ìncumbant . Haec autem
societas constat ex presbyteris,
elericis atque laicis .
1. Lo scopo della Società Sa-
lesiana si è la cristiana perfe-
zione de' suoi membri, ogni
opera di carità spirituale e
corporale verso dei giovani,
specialmente poveri, ed anche
l'educazione del giovane Clero .
Essa poi si compone di sacer-
doti, cherici e laici .
2 . Iesus Christus coepit fa-
cere et docere, ita etiam socii
incipient externarum virtutum
exercitio, et scientiarum stu-
dio se ipsos perficere ; deinde
aliorum beneficio strenuam
operam dabunt .
2 . Jesus Christus coepit facere
et docere, ita etiam sodi,
praeter internas virtutes in-
cipient externarum virtutum
exercitio, et scienfiarumm stu-
dio se ipsos perficere ; deinde
aliis juvandis strenuam ope-
ram dabunt .
2. Iesus Christus coepit Tacere
et docere, ita ebani sodi prae-
ter internas virtutes incipient
externarum virtutum exerci-
tio, et scientiarum studio se
ipsos perficere ; deinde aliis íu-
vandìs strenuam operam da-
bunt .
2. Gesù Cristo incominciò a
fare ed insegnare ; così anche
i soci salesiani comincieranno
a perfezionare se stessi colla
pratica di ogni virtù interna
ed esterna, e con l'acquisto
della scienza, di poi si ado-
pereranno a beneficio del pros-
simo .

7.8 Page 68

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Ar
3. Il primo esercizio di carità
sarà di raccogliere giovani po-
veri ed abbandonati per istruir-
li nella santa cattolica reli-
gione, particolarmente ne' gior-
ni festivi, siccome ora si pra-
tica in questa città di Torino
nell'oratorio di s . Francesco
di Sales, di s . Luigi e in quello
del Santo Angelo Custode .
Do
3. Il primo esercizio di ca-
rità sarà di accogliere giovani
poveri ed abbandonati per
istruirli nella santa cattolica
religione, particolarmente ne'
giorni festivi come ora si pra-
tica in questa città di Torino
nei tre oratorii di S . France-
sco di Sales, di S . Luigi Gon-
zaga e in quello del Santo
Angelo Custode.
Gb
3 . Il primo esercizio di carità
sarà di accogliere i giovani
più abbandonati per istruirli
nella S. Cattolica religione par-
ticolarmente nei giorni festivi,
come si pratica in questa città
di Torino nei tre Oratorii di
S. Francesco di Sales, di S .
Luigi Gonzaga ed in quello
del Santo Angelo Custode .
LS
Primum charitatis exerci-
tium in hoc versabitur ut
pauperes ac derelicti adolescen-
tuli excipiantur, et sanctam ca-
tholícam religionem doceantur,
praesertim vero diebus festis,
quemadmodum Augustae Tau-
rinorum fit in quatuor Ascete-
riis S. Francìsci Salesii, S .
Aloysìi Gonzagae, S . Angeli
Custodis et S . Iosephi.
4. Se ne incontrano poi di
quelli che sono talmente ab-
bandonati che per loro rie-
sce inutile ogni cura se non
sono ricoverati ; onde per quan-
to sarà possibile [si] apriranno
case di ricovero ove coi mezzi
che la Divina Provvidenza
porrà fra le mani, sarà loro
somministrato allogio, vitto e
vestito ; mentre saranno istrui-
ti nelle verità della fede, sa-
ranno eziandio avviati a qual-
che arte o mestiere come at-
tualmente si fa nella casa an-
nessa all'oratorio di s . Fran-
cesco di Sales in questa città .
4 . S[i] incontrano poi alcuni
giovani talmente abbandonati
che per loro riesce inutile
ogni cura se non sono ricove-
rati ; a tale uopo per quanto
sarà possibile si apriranno case
di ricovero, ove coi mezzi che
la Divina Provvidenza porrà
fra le mani, verrà loro sommi-
nistrato allogio, vitto e vestito .
Mentre poi verranno istruiti
nelle verità della fede, saranno
eziandio avviati a qualche arte
o mestiere come attualmente si
fa nella casa annessa all'orato-
rio di S . Francesco di Sales
in questa città .
4. S'incontrano poi alcuni gio-
vani talmente abbandonati che
per loro riesce inutile ogni
cura se non sono ricoverati.
A tale uopo per quanto sarà
possibile si apriranno case di
ricovero, ove coi mezzi che
la Divina Provvidenza porrà
fra le mani, verrà loro sommi-
nistrato alloggio, vitto e vesti-
to. Mentre poi verranno istrui-
ti nelle verità della fede, sa-
ranno eziandio avviati a qual-
che arte o mestiere, come at-
tualmente si fa nella casa an-
nessa all'Oratorio di S . Fran-
cesco di Sales in questa città .
Saepe autem contingit, ut
adolescentuli inveniantur adeo
derelicti, ut, nisi in aliquod
hospitium recipiantur, quae-
cumque cura frustra iis om-
nino impendatur . Quod ut fiat,
malori qua licebit sofficitu-
dine, domus aperientur, in
quibus Divina opitulante Pro-
videntia, receptaculum, victus
et vestimentum iis suhmini-
strabuntur . Eodem vero tem-
pore, quo fidei veritatibus in-
stituentur, operam quoque ali-
cui arti navabunt, quemadmo-
dum nunc fit in aedibus, quae
Asceterio S . Francisci Salesii
adìunguntur in hac urbe .

7.9 Page 69

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Q
T
V
3. Primum charitatis exerci-
tium in hoc versabitur, ut
pauperiores ac derelicti ado-
lescentuli excipiantur, et sanc-
tam catholicam religíonem do-
ceantur, praesertim vero die-
bus festis, quemadmodum Au-
gustae Taurinorum fit in qua-
tuor Asceteriis s . Francisci Sa-
lesii, s . Aloysii Gonzagae, s .
Angeli Custodis nunc Sanctae
Iuliae, et s . Iosephi (anno
MDCCCL III) .
3. Primum charitatis exerci-
tium in hoc versabitur, ut
pauperiores ac derelicti ado-
lescentuli excipiantur, et sane-
tam Catholicam. Religionem
doceantur, praesertim vero die-
bus festis.
3. Primum charitatis exerci-
tium hoc erit, ut pauperrimi
in primis et derelicti adolescen-
tuli excipiantur, et sanctam
catholicam relígionem docean-
tur, praesertim vero diebus
festis .
3 . Il primo esercizio di carità
sarà di raccogliere giovanetti
poveri ed abbandonati per
istruirli nella santa Cattolica
religione, particolarmente ne'
giorni festivi .
4. Saepe autem contingit, ut
adolescentuli inveniantur adeo,
derelicti, ut, nisi in aliquod
hospitium recipiantur, quae-
cumque cura frustra iis om-
nino impendatur . Quod ut fiat,
maiori qua licebit sollicitudine,
domus aperientur, in quibus
Divina opitulante Providen-
tia, receptaculum, victus et
vestimentum iis subministra-
buntur . Eodem vero tempore,
quo fidei veritatibus instituen-
tur, operam quoque alicui ar-
ti navabunt, quemadmodum
nunc fit in aedibus quae Asce-
terio s . Francìsci Salesii adiun-
guntur in hac urbe, et in
Hospítìo Sancti Vincentii de'
Pauli prope urhem Genuensem .
4. Cum autem saepe contingat,
ut adolescentuli inveniantur
adeo derelicti, ut, nisi in ali-
quod hospitiumm recipiantur,
quaecumque cura frustra iis
omnino impendatur ; idcirco,
majori qua licebit sollicitudine,
domus aperientur, in quibus,
Divina opitulante Providentia,
receptaculum, victus et vesti-
mentum iis subministrabun-
tur . Eodem vero tempore, quo
fidei veritatibus instituentur,
operam quoque alicui arti na-
vabunt .
4. Cum autem saepe contin-
gat, ut adolescentuli invenian-
tur adeo derelicti, ut, nisi in
aliquod hospitium recipiantur,
quaecumque cura frustra iis
omnino impendatur, Idcirco
maiori, qua licebit sollicitu-
dine, domus aperientur, in
quibus, Divina opitulante Pro-
videntia, receptaculum, vic-
tus et vestis iis suppedita-
buntur . Eodem vero tempore,
quo Catholicae fidei veritati-
bus imbuentur, operam quo-
que alicui arti navabunt .
4. Avvenendo spesso che si
incontrino giovani talmente
abbandonati, che per loro rie-
sce inutile ogni cura, se non
sono ricoverati, perciò per
quanto è possibile si apri-
ranno case, nelle quali coi
mezzi, che la divina Provvi-
denza ci porrà tra le mani,
verrà loro somministrato rico-
vero, vitto e vestito ; e mentre
si instruiranno nelle verità
della cattolica Fede, saranno
eziandio avviati a qualche arte
o mestiere .

7.10 Page 70

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Do
Gb
Ls
5. In vista poi dei gravi pe-
ricoli che corre la gioventù
desiderosa dì abbracciare lo
stato ecclesiastico, questa con-
gregazione si darà cura di
coltivare nella pietà e nella
vocazione coloro che mostrano
speciale attitudine allo studio
ed eminente disposizione alla
pietà . Trattandosi di ricove-
rare giovani per lo studio sa-
ranno di preferenza accolti i
più poveri, perché mancanti
di mezzi onde fare altrove i
loro studi .
5 . (1) In vista poi dei gravi
pericoli che corre la gioventù
desiderosa di abbracciare lo
stato ecclesiastico, questa so-
cietà si darà cura di coltivare
nella pietà e nella vocazione
coloro, che mostrassero spe-
cìale attitudine allo studio ed
eminente disposizìore alla pie-
tà, Trattandosi di ricoverare
giovani per lo studio saranno di
preferenza accolti i più poveri,
perché mancanti dì mezzi per
fare altrove i loro studi pur-
ché pongano fondata speranza
dì riuscita nello stato eccle-
siastico . Nella casa di Valdocco
sono circa 555 ed in Mira-
bello oltre a cento i giovani
che percorrono i corsi classici
con questo scopo .
5° Quum vero gravissìmis pe-
riculis subiiciantur adolescen-
tes, qui ecclesiastico ministe-
rio initiari cupiunt, maximae
curae huic societari erit eos
in pietate et vocàtione so-
lere, qui se studio et pietate
specialiter commendabiles os-
tendant . In adolescentulis au-
tem studiorum causa exci-
piendis ii praeferentur, qui
pauperiores sint, qui ideo cur-
riculum studiorum alibi ne-
queunt explere, dummodo fir-
mam spernro vocationis ad ec-
clesiasticam militiam prae-
beant . In Asceterio Taurinensi
octingenti circiter ; Mirabelli
centum et quinquaginta sunt ;
Lancei autem ducenti circiter
adnumerantur, qui hoc nomine
classicis, quae dicunt, studiis
incumbunt .
(1) Il Sacerdote D. Francesco
Montebruno membro di questa so-
cietà ha aperto l'anno 1855 in
Genova la casa detta Opera degli
Artigianelli, I giovani ricoverati
sono circa cento, più centinaia in-
tervengono nei giorni festivi .

8 Pages 71-80

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8.1 Page 71

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A
5. Quum vero gravissimis peri-
culis subiiciantur adolescen-
tes, qui ecclesiastico ministe-
rio initiari cupiunt, maximae
curae huic societati erit eos
in pietate et vocatione colere,
qui se studio et pietate spe-
cìaliter commendabiles osten-
dant . In adolescentibus au-
tem studiorum causa excipien-
dis ii praeferentur, qui paupe-
riores sint, qui ideo curricu-
lum studiorum alibi nequeunt
explere, dummodo aliquam
spero vocationis ad ecclesia-
sticam militiam praebeant .
Q
S. Quum vero gravissimis pe-
riculis subjiciantur adolescen-
tes, qui ecclesiastico ministe-
rio initiari cupiunt, maximae
curae huic Societati erit eos
in pietate et vocatione co~
lere, qui se studio et pietate
specialiter commendabiles os-
tendant . In adolescentibus au-
tem studiorum causa excipìen-
dìs ii praeferentur, qui paupe-
riores sint, qui ideo curricu-
lum studiorum alibi nequeunt
explere, dummodo aliquam
spem vocationis ad ecclesia-
sticam militiam praebeant .
T
5 . Quum vero gravissimis pe-
riculis sint obnoxii adolescen-
tes, qui ecclesiasticae militiae
nomen dare cupiunt, maximae
curae huic societati erit eos
pietate fovere, qui studio et
bonis moribus speciatim se
commendabunt . In adolescen-
tibus autem studiorum causa
excipiendis, ii pro eferentur, qui
pauperiores sint, quique id-
circo curriculum studiorum ali-
bi nequeant e~plere, dummodo
aliquam spem vocationis ad
ecclesiasticam militiam prae-
beant .
v
5. Essendo poi molti e gravi
i pericoli che corre la gio-
ventù, che aspira allo stato
ecclesiastico, questa società si
darà massima cura di colti-
vare nella pietà quelli che
mostrassero speciale attitudine
allo studio, e fossero commen-
devoli per buoni costumi . Trat-
tandosi poi di ricevere gio-
vani per gli studi, si accol-
gano di preferenza i più po-
veri, perchè appunto non po-
trebbero compiere i loro studi
altrove, purchè diano qual-
che speranza di vocazione allo
stato Ecclesiastico .

8.2 Page 72

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Ar
Do
Gb
Ls
Il bisogno di sostenere la
religione cattolica si fa ora
gravemente sentire anche fra
gli adulti del basso popolo e
specialmente nei paesi di cam-
pagna, perciò i congregati si
adopreranno di dettare eser-
cii spirituali, diffondere buoni
libri, adoperarsi con tutti que'
mezzi che suggerirà la carità
industriosa affinchè o colla
voce o cogli scritti si ponga
un argine all'empietà e al-
l'eresia che in tante guise
tenta d'insinuarsi fra i rozzi
e gl'ignoranti ; ciò al presente
si fa col dettare di quando
in quando qualche muta di
esercizii spirituali e colla pub-
blicazione delle letture cat-
toliche .
6. Il bisogno di sostenere la
religione cattolica si fa gra-
vemente sentire anche fra gli
adulti del basso popolo e spe-
cialmente nei paesi di cam-
pagna, perciò i congregati si
adopereranno di dettare eser-
cizi spirituali, diffondere buoni
libri, usando tutti que' mezzi
che suggerirà la carità, af-
finchè e colla voce e cogli
scritti si ponga un argine al-
l'empietà e all'eresia che in
tante guise tenta d'insinuarsi
fra i rozzi e gl'ignoranti ; ciò
al presente si fa col dettare
dì quando in quando qualche
muta di esercizi spirituali e
colla pubblicazione delle let-
ture cattoliche .
6. Il bisogno di sostenere la
religione cattolica si fa gra-
vemente sentire anche fra gli
adulti del basso popolo e par-
ticolarmente nei paesi di cam-
pagna, perciò i congregati si
adopreranno di dettare eser-
cizi spirituali, diffondere buoni
libri, usando tutti quei mezzi
che suggerisce la carità af-
finché e colla voce e cogli
scritti si ponga un argine al-
l'empietà e all'Eresia, che in
tante guise tenta d'insinuarsi
fra i rozzi e gl'ignoranti . Ciò
al presente si fa col dettare
di quando in quando qualche
muta di esercizi spirituali, colla
pubblicazione delle letture cat-
toliche e colla tipografia da
due anni appositamente ini-
ziata nella casa di Valdocco
per la stampa di libri buoni .
6° Quum autem necessitas ca-
tholìcae religionis tutandae
gravior etìam urgeat inter
christianos populos, praeser-
tim in pagis, propterea socii
strenue adlaborabunt, ut ho-
mines, qui potioris vitae ambre
per statos aliquot dies sece-
dunt, ad pietatem confirment
erigantque ; ut bonos libros
in vulgus spargant, omnibus-
que ratìonìbus utentur quae a
sedula charitate proficiscan-
tur ; verbis denique et scriptis
impietati adversentur, et hae-
resi quae omnia tentat, ut in
rudes ac idiotas pervadat . Hue
spectant sacrae conciones,
quae identidem habentur, huc
triduanae et novendiales sup-
plicationes, huc demum libri
evulgati per officinam, abhinc
quatuor annos institutam in
Asceterio Taurinensi, qui in-
scribuntur Letture Cattoliche .

8.3 Page 73

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Ns
Q
T
v
6. Quum autem necessitas ca-
tholìcae religionis tutandae
gravior etiam urgeat inter
christianos populos, praeser-
tim in pagis, propterea sodi
strenue adlaborabunt, ut ho-
mines, qui potioris vitae amore
per statos aliquot dies se~
cedunt, ad pietatem confir-
ment erigantque ; ut bonos li-
bros in vulgus spargant, om-
nibusque rationibus utantur,
quae a sedula charitate pro-
ficiscuntur ; verbis denique et .
scriptis impietati adversentur,
et haeresi, quae omnia tentat,
ut in rudes ac idiotas pervadat .
Huc spectant sacrae conciones,
quae identidem habentur ; huc
triduanae et novendiales sup-
plicationes; huc demum libri
evulgati per officinam libra-
riam ab anno MDCCCL II
institutam in Asceterio Tau-
rinensi, qui inscribuntur Let-
ture Cattoliche et Biblioteca
della Gioventù aliique libri
quam plurimi .*
6. Quum autem necessitar Ca-
tholicae religionis tutandae
gravior etiam urgeat inter
christianos populos, praeser-
tim in pagis, propterea socii
strenue adlaborabunt ut homi-
il es, qui potioris - vitae amore
per statos aliquot dies sece-
dunt, ad pietatem confirment
erigantque ; fidem socii curent
ut bonos libros in vulgus spar-
gano, omnibusque rationibus
utantur, quae a seduta chari-
tate proficiscuntur ; verbis de-
nique et scríptis impietati ad-
versentur, et haeresi, quae
omnia tentat, ut in rudes ac
idiotas pervadat . Huc speo
tent sacrae conciones, quae
identidem habentur ; bue tri-
duanae et novendiales suppli-
cationes; huc demum bonorum
librorum evulgatio .
6. Catholicae religionis tutan-
dae gravior etiam urget ne-
cessítas inter Christianos po-
pulos, praesertim in pagis ;
propterea socii strenue adla-
borabunt, ut homines, qui me-
lioris vitae amore per statos
aliquot dies secedunt, ad pie-
tatem confirment, erigantque .
7. Iidem socii curae habeant
uti bonos libros in vulgus
spargant, omnibusque ratio-
nibus'utantur, quae a sedula
charitate proficiscuntur ; ver-
bis denique et scriptis impie-
tati adversentur et haeresi,
quae omnia facit, ut in rudes
ac idiotas pervadat . Huc spec-
tent sacrae concìones, quae
identidem habentur add popu-
lum ; huc triduanae et noven-
diales supplicationes ; huc de-
mum bonorum librorum dif-
fusio .
6. Il bisogno di sostenere la
Religione Cattolica si fa gra-
vemente sentire tra i popoli
Cristiani, particolarmente nei
villaggi ; perciò i soci salesiani
sì adopereranno con zelo a
dettare esercizi spirituali per
confermare e indirizzare nella
pietà coloro, che, mossi dal
desiderio di mutar vita, si
recassero ad ascoltarli .
7 . Similmente si adopereranno
a diffondere buoni libri nel
popolo usando tutti quei mezzi,
che la carità cristiana inspira .
Finalmente colle parole, cogli
scritti cercheranno di porre
un argine all'empietà e all'ere-
sia, che in tante guise tenta
di insinuarsi fra i rozzi e gli
ignoranti . A questo scopo de-
vono indirizzarsi le prediche,
le quali di tratto in tratto si
tengono al popolo, i tridui,
le novene e la diffusione dei
buoni libri .
P**
Si dovrebbe levare a pag . 9 la menzione speciale fatta di que' libri
buoni che sembrerebbe un'implicita ed anticipata approvazione di
libri stampati e da stamparsi che non sono stati esaminati dalla S . Sede »
An Vi 2 .
Ciò che riguarda a pubblicazioni speciali furono tolte » Ad Bo .
« Si è soppressa una parte ma non si è tolto tutto Plauso» add mrg .Pv .

8.4 Page 74

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Gb
7 . Ma è principio adottato
che sarà inalterabilmente pra-
ticato che tutti i membri di
questa società si terranno rigo-
rosamente estranei ad ogni
cosa che riguardi la politica .
Onde nè colla voce, nè cogli
scritti, o con libri, o colla
stampa non prenderanno mai
parte a questioni che anche
solo indirettamente possano
comprometterli in fatto di po-
litica .*
Consultius erit expungere in Constitutìonìbus verba quibus sociis
prohibetur, ne in rebus politicis partes assumant »A.«nSEvx3puncta
haec verba fuerunt ; nam hic articulus eo tantum spectabat, ut devita-
rentur vexationes si forte Ccnstitutiones in manus quorundam laicorum
inciderent . Quapropter in anímadversionis obsequium integer articulus
expunctus est » ad Bo .

8.5 Page 75

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8.6 Page 76

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Ar
FORMA
DELLA CONGREGAZIONE
Do
FORMA
DI Q ESTA SOCIETÀ
Gb
4
FORMA
DI Q ESTA
SOCIETÀ
Ls
H I S SOCIETATIS FORMA .
N. 4.
1 . Tutti i congregati tengono
vita comune stretti solamente
dalla fraterna carità e dai voti
semplici che li stringono a
formare un cuor solo ed un'ani-
ma sola per amare e servire
Iddio .
1. Tutti i congregati tengono
vita comune stretti solamente
dal vincolo della fraterna ca-
rità e dei voti semplici che
li unisce a formare un cuor
solo ed un'anima sola per
amare e servire Iddio colla
virtù della ubbidienza, della
povertà e santità di costumi .
1. Tutti i congregati tengono
vita comune stretti solamente
dal vincolo della fraterna ca-
rità e dei voti semplici che li
unisce a formare un cuor solo
e un'anima sola per amare
e servire Iddio colla virtù
dell'obbedienza, della pover-
tà, della castità, e coll'esatto
adempimento dei doveri di
buon cristiano .
1°) Socii omnes vitam commu-
nem agunt, uno fraternae cha-
ritatis votorumque símplìcium
vinculo constricti, quod eos
ita constringit, ut unum cor
unamque animam efficiant ad
Deum amandum, eique ser-
vìendum virtute obedientiae,
paupertatis, morum sanctimo-
nia, et accurata christiana vi-
vendi ratione .
2 . Ognuno nell'entrare in con-
gregazione non perderà il di-
ritto civile anche dopo fatti
i voti, perciò conserva la pro-
prietà delle cose sue, la facoltà
di succedere e di ricevere ere-
dità, legati e donazioni .
2. Ognuno nell'entrare in con-
gregazione non perderà il di-
ritto civile anche dopo fatti i
voti, perciò conserva la pro-
prietà delle cose sue, la facoltà
di succedere e di ricevere ere-
dità, legati e donazioni . Ma
per tutto il tempo che vivrà
in congregazione non potrà
amministrare i suoi beni se
non nel modo e nei limiti vo-
luti dal Superiore Maggiore .
2. Ognuno nell'entrare in con-
gregazione non perde i diritti
civili anche dopo fatti i voti,
quindi conserva la proprietà
delle cose sue, la facoltà di
succedere e di ricevere eredità,
legati o donazioni . Ma per
tutto il tempo che vivrà in
congregazione non potrà am-
ministrare i suoi beni se non
nel modo e nei limiti voluti
dal Superiore maggiore .
Quicumque societatem in-
gressus fuerit, civilia iura,
etiam editis votis, non amittit,
ideoque rerum suarum pro-
prìetatem servat, idemque po-
test in aliena bona succedere .
Sed, quamdiu in societate per-
manserit, non potest faculta-
tes suas administrare, nisi ea
ratione et mensura qua Rector
in Domino bene iudicaverit.
3 . Il frutto però di tali beni
per tutto il tempo che ri-
marrà in congregazione, deve
cedersi o a favore della con-
gregazione [ . .. ]
3 . I frutti di tali beni, per
tutto il tempo che rimarrà
in congregazione, devono ce-
dersi a favore della stessa [...]
3. I frutti degli stabilì e mo-
bili portati in congregazione
per tutto il tempo che egli
vi rimane, devono cedersi a
favore della stessa [...i
3° Omnis fructus rerum sive
mobilium, sive immobilium,
quas in societatem quis at-
tulit, quo tempore vitam in
ipsa egerit, ad eamdem per-
tinebit [ . . . ]

8.7 Page 77

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HIS
A
IV.
SOCIETATIS FORMA .
H J S SOCIETATIS FORMA,
T
II.
H I S SOCIETATIS FORMA .
FORMA
DI Q ESTA SOCIETA .
1. Socii omnes vitam commu-
nem agunt, uno fraternae cha-
ritatis votorumque simplicium
vinculo constricti, quod cos
ita constringit, ut unum, cor,
unamque animam efficiant ad
Deum amandum, eique ser-
viendumm virtute obedientiae,
paupertatis, morum sanctimo-
nia, et accurata christiana vi-
vendi ratione .
1 . Socii omnes vitam commu-
nem agunt, uno fraternae cha--
ritatis votorumque simplicíumm
vinculo constricti, quod eos
ita constringit, ut unum cor
unamque animamm efficiant ad
Deum amandum, eique ser
viendum virtute obedientiae,
paupertatis, castitatis et ac-
curata christiana vivendi ra-
tione .
1 . Socii omnes vitam commu-
nera agunt, uno fraternae cha-
ritatis, votorumque simpliciumm
vinculo constricti, quod eos
ita coniungit, ut unum cor,
unamque animam efficiant ad
Deum amandum, eique ser-
víendum, virtute obedientiae,
paupertatis, castitatis, et om-
nino christiana vivendi ratione .
1 . Tutti i soci vivono in co-
mune stretti solamente dal
vincolo della Carità fraterna e
dei voti semplici, che li uni-
sce in guisa da formare un
cuor solo ed un'anima sola
per amare e servire Iddio
colla virtù dell'ubbidienza, del-
la povertà e della castità, e
coll'esatto adempimento dei
doveri di buon cristiano .
2 . Quicumque societatem in-
gressus fuerit, civilia iura,
etiam editis votis, non amit-
tit, ideoque rerum suarum pro-
prietatem servat, idemque ex
legurn civilium praescripto pu-
blica tributa solvet, valide et
licite potest emere, vendere,
testamentum conficere, acque
in aliena bona succedere . Sed
quamdiu in societate perman-
serit, nequit facultates suas
administrare, nisi ea ratione
et mensura qua Rector Maior
in Domino bene iudicaverit .*
P**
3 . Omnis fructus rerum sive
rnobilium, sive ímmobílium,
qual societatem ingrediendo
quis secumm attulit, quo tem-
pore vitam in ipsa egerit, ad
e-aradern pertinehit [ . . .]
«Si sopprimano le ripetute menzioni dei diritti civili dei Laici e della
sottomissione alle leggi Civili ~> An Vi 3 .
« Si dovrà costituire altra norma più chiara e più precisa per la osser-
vanza del voto di povertà, e questa sarà quella contenuta nella Collecta
n ea S .C. Episcoporum et Regularium N. 859. » An Vi 4, 4 Si toglie tutto
quello che riguarda alla sottomissione dei soci alle leggi civili ; si supplica
però che non siano tolte le parole con cui ai Soci anche dopo l'emissione
dei voti sono conservati i diritti civili . . . » ad Bo,
o Le parole civilia iura non sono tolte ; forse qui si potrebbe in compen--
dio riportare quanto è scritto nelle Costit . dei Maristi che vi si è tra-
scritto a pag . 10 della Consult . col[ . . .] » add mrg Pta .
(i Deleantur articuli 2 et 3 et providebitur in § super voto Paupertatis
add mrg Pq .

8.8 Page 78

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Ar
Do
Gb
L s,
[3. . .] o de' proprii parenti,
o di qualche altra persona .
[.I3] l Superiore però può con-
cedere che in parte ed anche
totalmente tali frutti cedano
a favore di qualche parente
o di altra persona di cui co-
nosca il bisogno .
Può per altro libera-
mente disporre in essa di
quanto possiede fuori di con-
gregazione ma sempre col con-
senso del Superiore .
Poterit tamen vel par-
tìm, vel etiam omnino paren-
tibus erogare, quae extra con-
gregationem possideat ; at sem-
per obtento Rectoris consensu .
4. I chierici e sacerdoti anche
dopo fatti i voti ritengono i
loro patrimonii o benefizi sem-
plici, ma non li amministrano
nè possono goderli in parti-
colare .
4. I chierici e sacerdoti anche
dopo fatti i voti ritengono i
loro patrimonii o benefizi sem-
plici, ma non li amministrano,
nè possono goderli in parti-
colare .
4. I chierici e sacerdoti anche
dopo fatti i voti ritengono i
loro patrimonii ecclesiastici e
benefizii semplici, ma non li
amministreranno, ne potranno
goderli in particolare,
Clerici et Sacerdotes, etiam
postquam vota emiserint, pa-
trimonia vel simplicia bene-
ficia retinebunt, sed neque ad-
ministrare, neque iis perfrui
poterunt nisi ad Rectoris vo-
luntatem .
5. L'amministrazione de' pa-
trimoni, de' benefizi e di quan-
to è portato in congregazione
o che è posseduto da qualche
individuo, appartiene al su-
periore della casa, il quale o
per sè o per altri li ammini-
strerà, e ne riceverà i frutti
annui finché l'individuo sarà
in congregazione .
5. L'amministrazione de' patri-
moní, de' benefizi e di quanto
è portato in congregazione ap-
partiene al Superiore Generale,
il quale o per se o per altri
li amministrerà e ne riceverà
i frutti annui finchè l'individuo
sarà in congregazione .
5. L'amministrazione dei pa-
trimonii, dei benefizi e di quan-
to è portato in congregazione
appartiene al Superiore Ge-
nerale, il quale o per se o
per altri li amministrerà e ne
riceverà i frutti annui finché
l'individuo sarà in congrega-
zione .
Administratio patrimonio-
rum, beneficiorum et omnium,
quae in societatem inferantur
ad Superiorem Generalem per-
tinent, qui vel ipse vel per
alios ea administrabit, et donec
quisquam in congregatione fu-
erit, annuos eorum fructus per-
cipiet .
6 . Al medesimo superiore ogni
sacerdote consegnerà eziandio
la limosina della messa; gli
altri poi o chierici o laici gli
consegneranno ogni sorta di
danaro che in qualsiasi modo
loro possa pervenire, affinché
serva a bene comune .
6. Al medesimo superiore ogni
sacerdote consegnerà eziandio
la limosina delle messe ; gli
altri poi o chierici o laici gli
consegneranno ogni sorta di
denaro che in qualsiasi modo
loro possa pervenire, affinché
serva a bene comune .
6. Al medesimo Superiore ogni
sacerdote consegnerà eziandio
la limosina delle messe . Gli
altri poi o chierici o laici gli
consegneranno ogni sorta di
danaro che in qualsiasi modo
loro possa pervenire, affinché
serva a benefizio comune .
Eidem Superiori omnes sa-
cerdotes Mìssarum etiam ele-
emosynam tradent . Caeteri ve-
ro, tum clerici, tum laici, om-
nem pecuniam ei com .mittent,
quae quibusque modis ad cos
perveniat, ut in commune con-
feratur .

8.9 Page 79

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A;
o
T
v
[3 . . .1 Poterit tamen vel par-
ti., vel etíam omnino pa-
rentibus erogare quae extra
congregationem possideat ; at
semper obtento Rectoris con-
sensu .*
4, Clerici et Sacerdotes, etiam
postquam vota emiserint, pa-
trimonia vel simplicia bene-
ficia retínebunt, sed neque ad-
ministrare, neque iis perfrui
poterunt nisi ad Rectoris vo-
luntatem . **
P***
5. Administratio patrimonio-
rum, beneficiorum et omnium,
quae in societatem inferan-
tur, ad Superiorem Generalem
pertinet, qui vel ipse vel per
alios ea administrabit ; et donec
quisquam in congregatione fu-
erit, annuos eorum fructus
idem Superior percipiet .
6. Eidem Superiori omnes sa-
cerdotes missarum etiam ele-
emosynam tradent . Omnes ve-
ro, tum sacerdotes, tum ele-
ríci, vel laici, omnem pecu-
niam, quodcumque donum qui-
husque titulis ad eos perve-
niant, eidem committent [... ]
2. Clerici et Presbyteri, etiam
postquam vota emiserint, pa-
trimonia vel simplicia benefi-
cia retinere poterunt, non au-
tem ea administrare, neque
eorum fructibus perfrui, nisi
ad Rectoris voluntatem .
3. Administratio patrimonio-
rum, beneficiorum et omnium,
quae in Societatem inferan-
tur, ad Superiorem Generalem
pertinet, qui vel per se vel per
alios ea administrabit ; et do-
nec quisquam in Congrega-
tione fuerit, annuos eorum
fructus idem Superior perci-
piet .
4. Eidem Superiori sine Ge-
nerali sive locali omnes presby-
teri míssarum etiam eleemosy-
nam tradent . Omnes vero, tum
presbyteri, tum clerici, vel
laici, omnem pecuniam, quod-
cumque donum, quibusque ti-
tulis ad cos perveniant, ei-
dem committent .
2. Clerici et Presbyteri, etiam-
si iam vota emiserint, patri-
monia vel símplicia benefi-
cia uti vocant, retinere pote-
runt ; sed non ea administrare,
neque eorum fructibus per-
frui, nisi ad Rectoris volun-
tatem .
3. Administratio patrimonio-
rum, beneficiorum, et omnium
quae in societatem inferan-
tur, ad superiorem Generalem
pertinet, qui vel per se vel
per alios ea administrabit ; et,
donec quisquam in congrega-
tíone fuerit, annuos eorum
fructus idem Superior per~
cìpiet .
4. Eidem superiori sive gene-
rali sive locali omnes Presby-
teri missarum etiam eleemo-
sinam deferent . Omnes vero,
tum Presbyteri, tum Clerici,
vel laici, omnem pecuniam,
quodcumque donum, quihus-
que titulis ad eos perveniant,
eidem committent .
2, I chierici ed i preti, benchè
abbiano fatti i voti, potranno
ritenere i loro patrimoni o
benefici semplici ; ma non li
potranno amministrare, nè go-
derne i frutti, se non secondo
la volontà del Rettore.
3. L'amministrazione dei patri-
moni, dei benefici, e di quanto
si porterà in congregazione,
spetta al Superiore generale,
il quale o per sè o per altri
li amministrerà e ne riceverà
i frutti annui, finchè il socio
rimarrà in congregazione (1) .
(1) Ognuno può liberamente pro-
porre al Superiore la destinazione
delle cose di sua proprietà, ma
l'uso deve sempre essere regolato
dal Superiore.
4. Al medesimo Superiore o
generale o locale ogni sacer-
dote è tenuto a consegnare
eziandìo la limosina delle mes-
se. Tutti poi o preti o chierici,
o laici gli consegneranno tutto
il danaro, e ogni dono che
in qualsiasi modo loro possa
pervenire .
Cfr pag . 8 3
u Che i Chierici e Sacerdoti conservino i Benefici semplici non è analogo
allo spirito d'un Istituto Religìos o, Si porrà che ne decadino dopo emes-
si i voti perpetui, meno quei benefici che fossero propri della famiglia .»
An Vi .5 . Cfr pag. 83 ad Bo .
« Non si è tenuto conto
Consultazione alla pag .
della Osserv . del Consult,
31 sopra i Beneficii . * add
. 14
m rg
in Somm,
Pv .
della

8.10 Page 80

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Ar
Do
Gb
7. La società provvederà a
ciascuno tutto quello che è
necessario al vitto, agli abiti
ed a quanto può occorrere
nelle varie vicende della vita
sia nello stato di sanità, sia
in caso di malattia . Anzi oc-
correndo ragionevole motivo
il Superiore può mettere a
disposizione di qualche socio
quel denaro, o quegli oggetti
che egli giudicherà bene im-
piegati a maggior gloria di Dio .
7. La società provvederà a
ciascuno tutto quello che è
necessario al vitto, agli abiti
ed a quanto può occorrere
nelle varie vicende della vita
sia nello stato di sanità sia
in caso di malattia ; anzi oc-
correndo ragionevole motivo
il Superiore può mettere a
disposizione di qualche socio
quel danaro, o quegli oggetti
che egli giudicherà bene impie-
gati a maggior gloria di Dio .
Quaecumque sociis neces-
saria erunt, societas praesta-
bit, et quod ad victum specta-
verit, quod ad vestimentum
et caetera, quibus in diversis
vitae conditionibus opus fu-
erit . Quin imo, ubi iusta ra-
tio adsit, potest Superior pe-
cuniam, vel aliamm rem socio
tribuere, quam ad maiorem
Dei gloriam impendendam du-
xerìt .
7. Parimenti colui che volesse
disporre per testamento nella
congregazione può lasciare gli
stabili di cui è padrone a chi
meglio giudicherà .
8. Chi morisse senza testa-
mento gli succederà chi di
diritto .
9. I voti obbligano l'individuo
finché egli dimorerà in congre-
gazione . Quelli che o partono
spontaneamente o dietro a
prudente giudizio dei superiori
sono licenziati dalla congrega-
zione, col fatto medesimo s'in-
tendono sciolti da' loro voti .
8. Chi volesse disporre per
testamento nella congregazione
può lasciare gli stabili di cui
è padrone a chi meglio giu-
dicherà,
9. Se alcuno morisse senza
testamento gli succederà chi
di diritto .
10 . I voti obbligano l'indivi-
duo finchè egli dimorerà in
congregazione . Quelli che o per
ragionevole motivo o dietro a
prudente giudizio dei Superiori
partono dalla congregazione
possono essere sciolti dai voti
dal Superiore Generale della
casa Maestra .
8. Se alcuno morisse senza
testamento, gli succederà chi
di diritto .
[9.] I voti obbligano l'indivi-
duo finchè dimorerà in congre-
gazione . Se alcuno o per ragio-
nevole motivo o dietro a pru-
dente giudizio dei superiori
dovesse partire dalla congre-
gazione, egli può essere sciolto
dai voti dal Superiore Gene-
rale della casa Maestra .*
8° Si quis intestatus decesserit,
ei succedet qui secundum le-
ges civiles haeres constíttiìtur .
90 nusquisque votis tenetur,
donec in societate remanserit .
Si quis vel iusta causa, vel
prudenti Superiorum iudicio,
a societate discedat, a votis
triennalibus poterit a Supe-
riore Generali exsolvi . Si au-
temm vota erunt perpetua, fa-
cultas a Sancta Sede erit pe-
tenda .

9 Pages 81-90

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9.1 Page 81

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Ns
Q
T
[6 . ..] Legata vero atque haere-
ditates ad eosdem pertinebunt
secundum legum civilium prae-
scripta, sed modo in articulis
4 et 5 adsignato .
P*
7 . nusquisque votis tenetur,
donec in societate permanserit .
Si quis vel fusta de causa, vel
prudenti superiorum iudicio,
a societate discedat, a votis
poterit a Superiore Generali
exsolvi .
P**
5 . nusquìsque votis tenetur,
nec a votis sive temporaneis
sive perpetuis exsolvi poterit
nisi per dispensationem Summi
Pontificis, aut per dimissionem
a Societate .
5. nusquisque votis tenetur,
nec a votis sive temporariis
sive perpetuis exsolvi poterit,
nisi forte eorum gratiam illi
summus Pontifex fecerit ; aut
per Superiorem Generalem fu-
erit a societate dimissus .
5 . Ciascheduno è obbligato ad
osservare i suoi voti, siano
triennali, siano perpetui ; nè
potrà esserne dispensato, se
non dal sommo Pontefice, ov-
vero sia stato licenziato dalla
Società dal Superiore generale .
« Ciò che v'era è stato tolto . » add mrg Pv .
« Non l'ha corretta e però la corregga a forma della osservazione
N . i pag . 28 Somm . Dunque recurrendumm ad Ap .licam Sederti pro disp .
votorum . Vedasi se per la dimissione dell'Istit .' si possa adottare l'art .
32 pag. 857 Coltect. per li fratres a S . Famìlía .» add mrg Pv .
« Vota quae in huiusmodi Institutis emittuntur sunt S . Sedi reser-
vata ideoque delendum in Constìtutioxiìbus, praedicta vota dispensari
posse a Superiore Generali . » An Sv 3 .
« Quod de meliori tono est, quod magis magisque animos cum Supremo
Ecelesiac Antistite strìctius vincit, libentissìme adynìttimus, Adno-
tatio tantum modo fit circa vota triennalia . Pro utilitate et speciali
Congregationis coxnxnodìtate petitur, ut Superior Generalis a votis
trìennalìbus dispensandi facultate polleat. Non gravis momenti hujus-
modi favor vidotur, cum a temporariis . votis facultas dispensandi a
S . Sede facillime simplici confessano concedatur . » Ad Bo .

9.2 Page 82

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Ar
Do
Gb
le.
1o . Ognuno faccia di perseve-
rare nella sua vocazione fino
alla morte ; che se taluno uscis-
se dalla congregazione, non
potrà pretendere corrispettivo
del tempo che ivi è rimasto,
nè portar seco altre cose se
non quelle che il superiore
della casa giudicherà a pro-
posito .
11. Ognuno faccia di perseve-
rare nella sua vocazione fino
alla morte ; che se taluno uscis-
se dalla congregazione non po-
trà pretendere corrispettivo pel
tempo che ivi è rimasto, nè
portar seco altre cose se non
quelle che il Superiore della
casa giudicherà a proposito .
Potrà però portar seco quegli
stabili di cui conservò la pro-
prietà entrando in congrega-
zione, ma non potrà dimandare
conto dei frutti e dell'ammini-
strazione dei medesimi pel
tempo che egli passò nella
società .
[10 .] Ognuno faccia di per-
severare nella sua vocazione
fino alla morte . Ciascuno si
ricordi di quelle gravi parole
del divin Salvatore : Nemo mìt-
tegs manum ad aratrum et
respiciens retro, aptus est regno
Dei.
[11 .] Ciò non ostante se taluno
uscisse di congregazione, non
potrà pretendere corrispettivo
di sorta pel tempo che ivi è
rimasto, qualunque carica ab-
bia egli coperto, qualunque lu-
cro egli abbia procacciato . alla
società. Egli può per altro
portar seco quegli stabili ed
anche quegli oggetti mobili di
cui avesse conservata la pro-
prietà entrando in congrega-
zione. Ma non ha alcun diritto
di dimandare al superiore con-
to alcuno dei frutti e dell'am-
ministrazione dei medesimi pel
tempo che egli visse nella so-
cietà a meno che vi siano
stati patti particolari col Ret-
tore Maggiore .
10° nusquisque maneat in vo-
catione, ad quam vocatus est,
usque ad mortem . In mentem,
quotidie sibi revocet gravissi-
ma illa Domini Servatoris ver-
ba : Nemo mittens manum ad
aratrum, et respiciens retro,
aptus est regno Dei .
11° Verum tamen, si quis a
societate egrediatur, nihil sibi
ob tempus, quod in ea trans-
egit, poterit adrogare, neque
aliud secum ferre, quam quod
Generalis Superior opportu-
num iudicabit . Licebit autem
secum res immobiles ferre, at-
que etiam mobiles, quarum
proprietatem ab ingressu in
societatem servaverit, at nul-
lum neque fructum, neque eo-
rum administrationis rationemm
exposcere pro tempore quo in
societate permanserit, nisi cum
Rectore maiore aliquod pe-
culiare pactum fuerit .

9.3 Page 83

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Ns
8. nusquisque maneat in vo-
catione, ad quam vocatus est,
usque ad vitae exitum. In
mentem quotidie sibi revo-
cet gravissima illa Domini Ser-
vatoris verba : Nemo migtens
manom ad aratrum, et respí-
ciens retro, apius est regno Dei.
Q
6. nusquisque maneat in vo-
catione, ad quam vocatus est,
usque ad vitae exitum . In
mentem quotidie sibi revocet
gravissima illa Domini Ser-
vatoris verba: Nemo mittens
manum ad aratrum et respi-
ciens retro, aptus est regno Dei.
6. nusquisque maneat in vo-
catione, ad quam vocatus est,
usque ad vitae exitum . In
mentem quotidie sibi revocet
gravissima illa Servatoris ver-
ba: Nemo mittens manum ad
aratrum, et res4iciens retro,
afitos est regno Dei.
v
6. Ognuno faccia di perseve-
rare fino alla morte nella sua
vocazione, ricordandosi, sem-
pre di quelle gravissime pa-
role del Divin Salvatore : Nemo
mittens manum ad aratrum et
respicíens retro aptus est regno
Dei. Niuno, che pone la mano
all'aratro e guarda indietro,
è atto pel regno di Dio .
g. Verumtamen, si quis a so-
cietate egrediatur, nihil sibi
ob tempus, quod in ea trans-
egit, poterit adrogare, neque
aliud secum ferre, quam quod
Generalis Superior opportunius
indicabít . Recuperabit autem
plenum ius de rebus immobili-
bus acque etiam de mobilibus,
quarum proprietatem ab in-
gressu in societatem servaverit .
At nullum fructum, neque co-
rum administrationis rationem
exposcere poterit pro tempore
quo in societate permanserit,
nisi cum Rectore maiore ali-
quod peculiare pactum inter-
cesserit .
P* ,
7. Veruntamen, si quís a So-
cietate egrediatur, nihil sibi
ob tempus, quod in ea trans-
egit, poterit adrogare. Recupe-
rabit autem plenum jus de re-
bus ímmobílíbus atque etiam
de mobilibus, quarum pro-
prietatem ab ingressu in so-
cietatem sibi reservaverit . At
nullum fructum, neque eorum
administrationis rationem ex-
poscere poterit pro tempore
quo in societate permanserit .
7. Veruntamen, si quis a so-
cietate egrediatur, nihil sibi.
ob tempus, quod in ea trans-
egit, poterit adrogare . Recu-
perabit autem plenum ius re-
rum immobiflum, atque etiam
mobilium, quarum proprieta-
tem statim ab ipso ingressu
in societatem sibi reservaverit .
At nullum fructum, neque ul-
laum eorum administrationis ra-
tionem exposcere poterit pro
tempore quo in societate per-
mansit .
7. Nondimeno se taluno uscis-
se di Congregazione, non po-
trà pretendere compenso al-
cuno pel tempo che vi ri-
mase. Ricupererà tuttavia il
pieno diritto di tutti i suoi
beni immobili ed anche di
tutti gli oggetti mobili, di
cui si fosse riservata la pro-
prietà entrando in congrega-
zione . Ma non potrà richiedere
conto alcuno dei frutti, né
dell'Amministrazione dei me-
desimi, pel tempo ch'egli visse
nella Società.
e Vedasi se in questo art . 9 dovesse conservarsi il primo membro,
e ciò in fine che non si debba far rendiconto dell'Amm . di essi, * add
mrg PvI del Pv2 .

9.4 Page 84

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Ar
Do
11. Se avvenisse di dover stabi-
lire altrove qualche nuova casa
si concerti prima quanto ri-
guarda allo . spirituale ed al
temporale col vescovo della
diocesi in cui quella intende
aprirsi .
12. Se avvenisse di dover sta-
bilire altrove qualche nuova
casa il Superiore Generale con-
certi prima quanto riguarda
allo spirituale ed al temporale
col Vescovo della diocesi, in
cui quella intende aprirsi, se-
condo le regole del governo di
casa come infra .
12 . I congregati che vanno ad
aprire una nuova casa non
devono essere meno di due,
di cui almeno uno sacerdote .
Ogni casa sarà arbitra nell'am-
ministrazione de' propri beni;
sempre però ne' limiti fissati
dal superiore .
13 . I socii che vanno ad aprire
una nuova casa non devono
essere meno di due, di cui al-
meno uno sacerdote . Ogni casa
sarà arbitra nell'amministra-
zione de' beni donati o portati
in congregazione per quella
casa determinata ; ma sempre
ne' limiti fissati dal Superiore
Generale .
13 . Il superiore ammetterà i
novizi, li accetterà alla pro-
fessione, oppure gli rimanderà
secondo che gli sembrerà me-
glio nel Signore . Ma non li-
cenzierà alcuno della casa sen-
za aver prima consultato i
superiori cui egli appartiene .
14 . Il Superiore Generale am-
metterà i novizi, li accetterà
alla professione oppure li ri-
manderà secondo che gli sem-
brerà meglio nel Signore . Ma
osserverà quanto è prescritto
nell'articolo dell'accettazione,
ed avrà cura di non licenziare
alcuno senza aver prima con-
sultato il Superiore di quella
casa cui egli appartiene .
14. Le obbligazioni che ogni
aggregato si assume nella emis-
sione de' voti non obbligano
sotto pena di peccato se non
quando fosse violato il di-
ritto naturale, divino o eccle-
siastico, o fosse espressamente
ordinato da[l] superior[e] in
virtù di santa obbedienza .

9.5 Page 85

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NNs,
T
10. Qui affert pecuniam, mo-
bilia, vel alfa cuiuscumque ge-
neris in societatem animo pro-
prietatem servandi, debet ìndi-
cem eorumdem Superiori tra-
dere, qui, rebus omnibus re-
cognitis, ci chartam receptio-
nis dabit . Cum autem velit
socius res recuperare, quae usu
consumuntur, eas recipiet eo
statu, in quo tunc temporis
erunt, quin possit compensa-
tionem repetere,
8. Qui affert pecuniam, mo-
bilia, vel alia cujuscumque ge-
neris in societatem animo pro-
prietatemm servandi, debet in-
dicem eorumdem. Superioxi tra-
dere, qui, rebus omnibus re-
cognitis, ei chartam receptio-
nis dabit. Cura autem velit
socius res recuperare, quae usu
consumuntur, eas recipiet eo
statu, in quo tunc temporis
erunt, quin possit compensa-
tionem repetere .
8. Qui affert pecuniam, mo-
bilia, vel alfa cuiuscumque ge-
neris in societatem eo animo,
ut eorum proprietatem ser-
vet, debet elenchum earum re-
rum Superiori tradere, qui, re-
bus omnibus recognitis, ci
chartam accepti dabit . Cum
autem velit socius res recu-
perare, quae usu consumuntur,
eas recipiet eo statu, in quo
tunc temporis erunt, quin li-
ceat ei compensationem ullam
repetere .
8. Colui che porta in Congrega-
zione danari, mobili o qualsi-
voglia altra cosa con inten-
zione di ritenersene la pro-
prietà, deve consegnare un
elenco di tutte quelle cose al
Superiore, il quale, fattane la
ricognizione, gli darà una carta
di ricevuta . Volendo poi il
socio ricuperare quegli oggetti,
che coll'uso si consumano, li
riavrà in quello stato che al-
lora si troveranno, nè potrà
ripeterne compenso di sorta.

9.6 Page 86

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Ar
DEL VOTO DI OBBEDIENZA
1. Il profeta Davide pregava
Iddio che lo illuminasse per
fare la sua santa volontà . Il
Divin Salvatore ci assicurò che
egli non è venuto per fare la
sua volontà ; ma quella del suo
celeste Padre . Egli è per assi-
curarci di fare la santa volon-
tà di Dio che si fa il voto di
obbedienza .
Do
DEL VOTO DI OBBEDIENZA
Gb
5
DEL VOTO DI OBBEDIENZA
1. Il profeta Davide pregava
Iddio che lo illuminasse per
fare la sua santa volontà . Il
Divin Salvatore ci assicurò che
egli non è venuto per fare la
sua volontà, ma quella del
suo celeste padre . Egli è per
assicurarci di fare la santa
volontà di Dio che si fa il
voto di obbedienza .
1 . Il profeta Davide pregava
Iddio che lo illuminasse a fare
la sua santa volontà . Il Divin
Salvatore ci assicurò che egli
non è venuto per fare la sua vo-
lontà, ma . quella del suo ce-
leste padre . Egli è per assi-
curarci di compiere in ogni
azione questa santa volontà
di Dio che facciamo il voto
di Obbedienza.
Ls
DE VOTO OBEDIENTIAE .
N. 5.
ProphetaDvidumnxe
orabat, ut illum doceret eius
voluntati obsequi . Servator
Dominus certos nos fecit se
huc in terras descendisse, non
ut faceret voluntatem suam,
sed voluntatem Patris sui, qui
in coelis est. Huc spectat obe-
dientiae votum, scilicet, ut cer-
tiores efficiamur nos sanctae
Dei voluntati obtemperaturos .
2. Questo voto in genere si
estende a non occuparci in
altre cose se non in quelle
che il rispettivo superiore giu-
dicherà di maggior gloria di
Dio e vantaggio dell'anima
propria .
2. Questo voto obbliga a non
occuparci se non in quelle
cose che il rispettivo Superiore
giudicherà di maggior gloria
di Dio e vantaggio dell'anima
propria .
2. Questo voto obbliga a non
occuparci se non in quelle cose,
che il rispettivo superiore giu-
dicherà di. maggior gloria di
Dio e vantaggio dell'anima
propria e del prossimo secondo
il regolamento di questa so-
cietà .
Obedientiae votum socios
ha devincit, ut iis tantum ope-
ram navent, quae cuiusque
Superior fore iudicabit ad ma-
iorem Dei gloriam, et animae
suae proximique utilitatem, se-
cundum ea, quae hisce consti-
tutionibus praescribuntur .

9.7 Page 87

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A
v.
DE VOTO OBEDIENTIAE .
DE VOTO OBEDIENTIAE .
T
III .
DE VOTO OBEDIENTIAE .
v
III .
DEL VOTO DI BBIDIENZA .
1 . Propheta David Deum enixe
orabat, ut illum doceret eius
voluntati obsequi . Servator
Dominus certos nos fecit se
huc in terras descendisse, non
lit faceret voluntatem suam,
sed voluntatem Patris sui, qui
in coelis est . Huc spectat obe-
dientiae votum, scilicet, ut
certiores efficìamur nos sanctae
Dei voluntati obtemperaturos .
1 . Propheta David Deum enixe
orabat, ut illumm doceret ejus
voluntati obsequi . Servator
Dominus certos nos fecit se
huc in terras descendisse, non
ut faceret voluntatem suam,
sed voluntatem Patris sui, qui
in Coelis est. Huc spectat obe-
dientiae votum, scilicet, ut cer-
tiores efficiamur nos sanctae
Dei voluntati obtemperaturos .'
1. Propheta David Deum enixe
orabat, ut illum doceret eius
voluntati óbsequì . Servator
autem Dominus noster certos
nos fecìt, se huc in terras de-
scendisse, non ut faceret vo-
luntatem suam, sed volunta-
tem .Patrís sui, qui in coelis
est . Idcirco huc spectat obe-
dientiae votum, ut videlicet
certiores efficiamur nos sanctae
Dei voluntati obtemperaturos .
1:. Il profeta Davide pregava
Iddio, che lo illuminasse a
fare la sua santa volontà . Il
Divin Redentore poi ci assi-
curò, ch'egli non è venuto sulla
terra per fare la volontà pro-
pria, ma quella del suo cele-
ste Padre . E noi facciamo il
voto di ubbidienza appunto
per assicurarci di fare in ogni
cosa la santa volontà di Dio .
2. Obedientiae votum socios
ita devincit, ut iis tantum ope-
ram navent, quae Superior
fore iudicabit ad maiorem Dei
gloriam, et animae suae pro-
xímique utilitatem, secundum
ea, quae hisce constitutionibus
praescribuntur .
P*
«Deleantur articulí 2 .3 . et prima pars art . 4 . * add mrg .Pq .

9.8 Page 88

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Ar
Do
Gb
Ls
3. In particolare poi si estende
all'osservanza delle regole con-
tenute nel piano di regola-
mento della casa : siccome da
più [anni] si pratica nella casa
annessa all'oratorio di s . Fran-
cesco di Sales .
3. L'osservanza di questo voto
non s'intende obbligare sotto
pena di colpa se non in quelle
cose che sono contrarie ai co-
mandamenti di Dio e di Santa
Madre Chiesa od alle disposi-
zioni de' Superiori con obbligo
speciale di ubbidienza .
L'osservanza di questo voto
non obbliga sotto pena di
colpa, se non in quelle cose
che sono contrarie ai coman-
damenti di Dio e di S. Madre
Chiesa od alle disposizioni dei
Superiori, che esponessero il
loro precetto con questa for-
mola : Vi comando in virtù di
S . Obbedienza .*
Huiusque voti observantia
sub culpa non obligat, nisi
in iis, quae mandatis Dei
Sanctaeque Matris Ecclesiae
adversentur, et cum Superior
suum praeceptum his verbis
exprimit : <i In virtute sanctae
obedientiae praecipio . *
4 . La virtù dell'ubbidienza è
quella che ci assicura di fare
la divina volontà : chi ascolta
voi, dice il Salvatore, ascolta
me e chi disprezza voi, di-
sprezza me .
5. Ciascuno adunque abbia il
superiore in luogo di padre,
a lui obbedisca interamente,
prontamente con animo ilare
e con umiltà .
4. La virtù dell'ubbidienza è
quella che ci assicura di fare
la divina volontà : chi ascolta
voi, dice il Salvatore, ascolta
me e chi disprezza voi di-
sprezza me .
5 . Ciascuno adunque abbia il
Superiore in luogo di padre,
a lui obbedisca interamente,
prontamente, con animo . ilare
e con umiltà .
4. L'Obbedienza ci assicura di
fare la volontà di Dio . Sia
ciascuno sottomesso al Su-
periore, e lo consideri in ogni
cosa qual padre amoroso, e
a lui obbedisca interamente,
prontamente, con animo ilare
e con umiltà, come a colui
che in quell'azione rappre-
senta il volere dì Dio me-
desimo .
4° Obedientia nos certos red-
dit Dei voluntatem adimplere .
Quapropter unusquisque pro-
prio Superiori obediat, illum-
que in omnibus veluti patrem
peramantem habeat, eique pa-
reat integre, prompte, hilari
animo et demìsse ; ea persua-
sione ductus in re praescripta
voluntatem Superioris ipsam
Dei voluntatem patefacere .
«Ne scrupulis et anxietatibus detur focus, deleantur in Constitutioni-
bus verba, quibus superioris praeeeptum obligare sub culpa statuitur . i>
An Sv 13 .
« Hoc in ConstitutíoPibus accomodatum fuit, et sicuti in supradicta
animadversione non notantur verba expungenda ; ideo si quid mutan-
dum vel delendum est amplissima corrigendi facultas benevolo Relatori
conceditur, quemadmodum in Domino bonum meliusve judíca-
verit . » ad Bo .

9.9 Page 89

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A
T
3. Huiusce voti observantia
sub culpa non obligat, nisi
in iis, quae mandatis Dei
Sanctaeque Matris Ecclesiae
adversentur .
4. Obedientia nos certos reddit
Dei voluntatem adimplere .
Quapropter unusquisque pro-
prio Superiori obediat, íllum-
que in omnibus veluti patrem
peramantem habeat, eique pa-
reat integre, prompte, hilari
animo et demisse ; ea animi
persuasione ductus, in re prae-
scripta ipsam Dei voluntatem
patefieri .
P*
2. Quapropter unusquisque
proprio Superiori obediat, il-
lumque in omnibus veluti pa-
trem peramantem habeat, ei-
que pareat integre, prompte,
hilari animo et demisse ; ea ani-
mi persuasione ductus, in re
praescripta ipsam Dei volun-
tatem patefieri .
2. Quapropter unusquisque
proprio Superiori obediat, il-
lumque in omnibus veluti pa--
trem peramanter observet, ei
que pareat integre, prompte,
hilari vultu, demisso animo ;
ea persuasione ductus, in re
praescripta ipsam Dei volun-
tatem patefieri .
2. Perciò ognuno ubbidisca al
proprio Superiore, e lo consi-
deri in ogni cosa qual padre
amoroso, ubbidendolo senza ri-
serva alcuna, prontamente, con
animo ilare e con umiltà ; per-
suaso che nella cosa coman-
data gli è manifestata la stessa
volontà di Dio .
« Deleantur articoli 2 .3 . et prima pars art . 4. » add mrg Pq .

9.10 Page 90

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Ar
Do
Gb
Ls
6. Niuno díasi sollecitudine di
domandare cosa alcuna nep-
pure di ricusarla. Se però al-
cuno giudicasse qualche cosa
essergli notevole o necessaria,
la esponga rispettosamente al
superiore, e si rassegni nel
Signore qualunque ne sia per
essere la risposta .
6. Niuno diasi sollecitudine di
domandare cosa alcuna, nep-
pure di ricusarla. Se però al-
cuno giudicasse qualche cosa
essergli notevole o necessaria
la esponga rispettosamente al
Superiore, e si rassegni nel
Signore qualunque ne sia per
essere la risposta .
5. Niuno diasi sollecitudine di
domandare cosa alcuna, ne'
di ricusarla . Chi per altro co-
noscesse essergli qualche cosa
nocevole o necessaria, la espon-
ga rispettosamente al Supe-
riore che si darà sollecitudine
di provvedere al bisogno .
5° Nemo anxietate petendi vel
recusandi afficiatur . Si quis
autem cognosceret quidpiam
sibi Nel nocere, nel necessa-
rìum esse, reverenter id Su-
periori exponat, cui maxima
erit cura eius necessitati con-
sudere,
7. Ognuno abbia grande con-
fidenza nel superiore, niun se-
greto del cuore si conservi
verso di lui. Gli tenga sempre
la sua coscienza aperta ogni
qualvolta ne sia richiesto od
egli stesso ne conosca il bi-
sogno .
7. Ognuno abbia grande con-
fidenza col Superiore, niun se-
greto del cuore si conservi
verso di lui . Gli tenga sempre
la sua coscienza aperta ogni
qualvolta ne sia richiesto od
egli stesso ne conosca il bi-
sogno .
6. Ognuno abbia grande confi-
denza col superiore, niun se-
greto del cuore si conservi ver-
so di lui . Gli tenga eziandio
la coscienza aperta ogni qual-
volta giudicherà tornare a
maggior gloria di Dio e a
bene dell'anima propria .
6° Maxima unicuique fiducia
in Superiore sit, neque ullum
cordis secretum quisquam erga
illum servet. Quoties ab eo
postuletur, vel ipse necessita-
tem agnoscat, etiam conscíen-
tiamm suamm ei adaperiat, quo-
tiescumque hoc ad maiorem
Dei gloriam, animaeque uti-
litatem conferre iudicaverit .

10 Pages 91-100

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10.1 Page 91

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Ns
T
v
Nemo anxietate petendi vel
recusandi affìcìatur . Si quis
autem cognosceret quidpiam
sibi vel nocere, vel necessarium
esse, reverenter id Superiori
exponat, cui maximae erit cu-
rae eius necessitatibus con--
sulere .
3. Nemo anxietate petendi vel
recusandi afficìatur. Si quis
autem cognosceret quidpiam
sibi vel nocere, vel necessarium
esse, reverenter id Superiori
exponat, cui maximae erit cu-
rae eius necessitatibus con-
sulere .
Nemo anxietate vel petendi
vel recusandi afficiatur . Si quis
autem cognoscat quidpiam
sibi vel nocere, vel necessa-
rium esse, reverenter id su-
periori exponat, cui maximae
erit curae eius necessitatibus
consulere .
3. Niuno diasi sollecitudine di
domandare cosa alcuna né di
ricusarla . Qualora conoscesse
che una cosa gli è nocevole o
necessaria, la esponga rispet-
tosamente al Superiore, che
si darà massima cura di prov-
veder a' suoi bisogni .
6. Maxima unicuique fiducia
in superiore sit, neque ullum
cordis secretum quisquam il
lum celet . Quoties ab eo postu-
letur, vel ipse necessitatem
agnoscat, etiam conscientiam
suam ei adaperiat, quotiescum-
que hoc ad maiorem Dei glo-
riam, animaeque suae utili-
tatem conferre iudicaverit .*
4. Maxima unicuique fiducia
in Superiore sit, ideoque exter-
nam vitae rationem primariis
praecipue Superioribus identi-
dem reddere socios juvabit . Su-
perioribus suis unusquisque ex-
ternas contra Constitutiones
infidelitates nec non profec-
tum in virtutibus simpliciter
ac sponte aperiet, ut ab ìís
consilia et consolationes, et,
si opus sit, convenientia mo-
nitor accipiat.
4. Maxima unicuique fiducia
in superiore sit ; ideoque de
exteriori vita rationem prima-
riis Congregationis superiori
bus identidem reddere socios
iuvabit . Superioribus suis u-
nusquìsque in constitutiones
exteriora commissa, atque
etiam profectum in virtutibus
simpliciter ac sponte aperiet,
ut ab iis consilia et consolatio-
nes, et, si opus fucrit, conve-
nientia monita accipiat .
4. Ognuno abbia somma con-
fidenza nel suo superiore ; sarà
perciò di grande giovamento
ai soci il rendere di tratto in
tratto conto della vita este-
riore ai primari superiori della
Congregazione . Ciascheduno
loro manifesti con semplicità
e prontezza le mancanze este-
riori commesse contro le re-
gole, ed anche il suo profitto
nelle virtù, affinché possa ri-
ceverne consigli e conforti, e,
se farà d'uopo, anche le con-
venienti ammonizioni .
« La manifestazione di coscienza prescritta non si ammette, tutt'al
più può ammettersi facoltativa ma ristretta soltanto alla esterna-osser-
vanza delle Costituzioni ed al progresso nelle virtù . » An Vi 7 . « Sa-
rebbe modificato come segue : Maxima unicuique fiducia in superiore sii
nequo ullum cordis secretum quisquam illum celet. Se poi si giudica me-
glio omettere l'articolo intiero non produce difficoltà di sorta . » Ad Bo .
t Si è tenuto conto della Osserv . del Consultore N. 16 a pag. 32 Somm .
starà bene? a pag. 846 Collect. art. 15 si dice per i Preti della Immacol .
di Rhedon. Manifestatio conscientiae non admittitur nisi publìcís trans-
gress. Constìt ., et retate ad progressus in virtutíbus . » add mrg Pv .

10.2 Page 92

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Ar
Do
Gb
Ls
8. Ognuno obbedisca senza al-
cuna resistenza nè col fatto,
nè colle parole nè col cuore.
Quanto più una cosa sarà ri-
pugnante a chi la fa tanto
più accrescerà il merito di-
nanzi a Dio facendola .
8. Ognuno obbedisca senza al-
cuna resistenza nè col fatto
nè colle parole, nè col cuore .
Quanto più una cosa sarà ri-
pugnante a chi la fa, tanto più
accrescerà il merito dinanzi a
Dio facendola .
7. Ognuno obbedisca senza al-
cuna resistenza nè col fatto
ne colle parole, nè col cuore .
Quanto più una cosa sarà ri-
pugnante a chi la fa, tanto
più sarà meritoria dinanzi a
Dio facendola .
Nemo resistendo pareat, ne-
que verbis, neque factìs, ne-
que corde. Quo magis aliquid
repugnat facienti, eo maiori
merito erit in conspectu Dei
si illud perficitur (1) .
(1) Caput de forma societatis et
caput de voto paupertatis fere
ad verbum excerpta fuerunt a
constitutioníbus Congreatis
scholarum caritatis, quam appro-
bavit Gregorius Papa XVI die
21 Iunii 1836 .
[9.] Niuno mandi lettera fuori
di casa senza permesso del
superiore o di un altro da
lui delegato . Ricevendosi let-
tere si consegneranno prima
al superiore, che le leggerà,
qualora lo giudichi a pro-
posito .
9 . Niuno mandi lettera fuori
di casa senza permesso del
Superiore della medesima, o
di un altro da lui delegato .
Ricevendosi lettere si con-
segneranno prima al Superiore,
che le leggerà qualora lo giu-
dicherà a proposito .

10.3 Page 93

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Ns
Q
T
v
7. Nemo resistendo pareat, ne-
que verbis, neque factis, ne-
que corde. Quo magis aliquid
repugnat facienti, eo maiori
merito erit in conspectu Dei
si illud perficitur.
Nemo, ne virtutis obedien-
tiae merito privetur, resistendo
pareat, neque verbis, neque
factis, neque corde. Quo ma-
gis aliquid repugnat facienti,
co majori merito erit in con-
spectu Dei si illud perficitur .
Nemo, ne virtutis obedien-
tiae merito privetur, pareat
resistendo neque verbis, ne-
que re, neque corde . Quo ma-
gis quae iniunguntur repu-
gnant, eo maiori premio a Deo
afficieris si ea fidelíter perficias .
5. Ognuno ubbidisca senza al-
cuna resistenza nè col fatto,
nè colle parole, né col cuore,
per non privarsi del merito
della virtù dell'obbedienza .
Quanto più la cosa comanda-
ta sarà ripugnante a chi la
fa, tanto maggior premio si
avrà da Dio eseguendola fe-
delmente .

10.4 Page 94

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Ar
DEL VOTO DI POVERTA
Do
DEL VOTO DI POVERTA
Gb
6
DEL VOTO DI POVERTÀ
Ls
DE VOTO PAUPERTATIS .
N . 6.
1. L'essenza del voto di po-
vertà nella nostra congrega-
zione consiste nel condurre
vita comune riguardo al vitto,
e vestito, e riserbar nulla sotto
chiave senza speciale permesso
del superiore .
1. L'essenza del voto di po-
vertà nella nostra congrega-
zione consiste nel condurre
vita comune riguardo al vitto,
e vestito, e riserbar nulla sotto
chiave senza speciale permesso
del Superiore .
1. L'osservanza del voto di
povertà nella nostra congrega-
zione consiste essenzialmente
nel distacco da ogni bene ter-
reno, il che noi praticheremo
colla vita comune riguardo al
vitto e vestito, non riserbando
nulla a proprio uso senza spe-
ciale permesso del Superiore .
1° Observantia voti pauper-
tatis in hoc praecipue con-
sistít, ut animum ab omnibus
terrestribus alienum habeat ;
quod nos vita quoqueversu
communi ad victum et vesti-
mentum consequi curabimus,
nec quidpiam, nisi peculiari
Superioris permissione, pro no-
bis retinentes .

10.5 Page 95

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A
VI .
DE VOTO PAUPERTATIS-
Q
DE VOTO PAUPERTATIS.
T
IV.
DE VOTO PAUPERTATIS.
V
IV.
DEL VOTO DI POVERTÀ .
1. Votum paupertatis apud
nos respicit cuiuscumque rei
administrafionem, non posses-
sionem . Eiusmodi autem voti
observantia in hoc praecipue
consistit, ut animum ab omni-
bus terrestribus alienum quis-
que habeat ; quod nos vita
quoquoversum communi relate
ad victum et vestimentum con-
sequi curabimus, nec quid-
piam nisi peculiari Superioris
permissione pro nobis reti-
nentes .*
P**
1. Votum paupertatis apud
nos respicit cujuscumque rei
administrationem, non posses-
sionem; ideoque professi in
hac Societate dominium radi-
cale, ut aiunt, suorum bono-
rum retinere poterunt ; sed his
omnino interdicta est eorum
administratio et reddituum
erogatio acque usus . Debent
propterea ante professionem
cedere, etiam private, admini-
strationem, usumfructum, et
usum quibus eis placuerit ac
etiam suae Societati, si ita
pro eorum libitu existimave-
rint . Huic vero cessioni ap-
poni poterit conditio, quod sit
quandocumque revocabìlis; sed
professus hoc jure revocandi
in conscientia minime uti po-
terít nisi accedente Apostoli-
cae Sedis placito. Haec omnia
pariter observanda erunt quo-
ad bona quae post professio-
nem titulo haereditario eis ob-
vienerint .
1 . Votum paupertatis, de quo
hic loquimur, respicit tantum-
modo cuiuscumque rei admi-
nistratìonem, non vero posses-
sionem; ideoque qui sunt pro-
fessi in hac Societate dominium
radicale, ut aiunt, suorum bo-
norum retinere poterunt ; sed
bis omnino interdicta est eo-
rum administratio et redituum
erogatio acque usus . Debent
propterea ante suam profes-
sionem cedere, etiam priva-
tim, administrationem, usum
fructum, et usum iis quibus
voluerint, ac etiam suae so-
cietati, si ita pro eorum libitu
existimaverint . Huic vero ces-
sioni opponi poterit conditio,
ut sit quandocumque revoca-
bilis ; sed professus hoc iure
revocandi in conscientia mi-
nime uti poterit, nisi accedat
Apostolicae Sedis placitum .
Haet omnia pariter observan-
da erunt si bona spectentur,
quae post professionem ti-
tulo haereditario ei obvenerint.
1. - Il voto di povertà, di cui
qui si parla, riguarda soltanto
l'amministrazione di qual si
voglia cosa, non già il possesso ;
perciò quelli, che hanno fatto
i voti in questa Società, ri-
terranno il dominio de' loro
beni; ma ne è loro intiera-
mente proibita l'amministra-
zione, come pure la distribu-
zione, e l'uso delle rendite .
Inoltre prima di fare i voti
devono cedere, anche in modo
privato, l'amministrazione,
l'usufrutto e l'uso a quelli,
cui vorranno, ed anche alla
Congregazione, se così loro
piacerà. A questa cessione poi
si può mettere la condizione,
che sia revocabile quando-
chessia: ma il professo non
può in coscienza usare di
questo diritto dì revoca, senza
il consenso della santa Sede .
Tutto questo si dovrà pure
osservare riguardo a quei beni,
che il socio acquisterà per
eredità dopo fatta la sua pro-
fessione .
«Si dovrà costituire altra norma più chiara e più precisa per la osservan-
za del voto di povertà, e questa sarà quella contenuta nella Collectanea
S .C. Epìscoporum et Regularium N . 8 .5,9, » An Vi 4 , « . . .e si convenne
che in questo caso il voto di povertà si estende non alla proprietà, ma
soltanto all'amministrazione dei frutti dei possessi di chi vive in con-
gregazione . . . Notisì a questo riguardo che l'unica cosa che garantisca
in faccia alla società civile è il possesso dei Soci, altrimenti restiamo enti
morali e quindi immediatamente colpiti dalle leggi . . . » Ad Bo.
t Si sente bene che vogliono conservare in questo articolo . » add mrg Pv.

10.6 Page 96

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10.7 Page 97

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T
v
2 . Poterunt vero de dominio
sive per testamentum, sìve,
de licentia tamen Rectoris
Majorís, per actus inter vivos
libere disponere : quo ultimo
eveniente casu, cessabit con-
cessio ab eis facta quoad ad-
ministrationem, usumfructum
et usum, nisi eam concessionem
tempore eis beneviso firmam
voluerint, non obstante . ces-
sione dominii .
2. Poterunt vero Sodales de
dominio sive per testamentum,
síve, (permissu tamen Recto-
ris Maioris,) per acta inter
vivos libere disponere : quo
ultimo eveniente casu, ces-
sabit concessio ab eis facta
administrationis, usus fructus,
et usus, nisi eam concessio-
nem tempore eis placito ra-
tam voluerint, non obstante
cessione dominii .
2. Tuttavia i membri di que-
sta Congregazione potranno di-
sporre liberamente del domi-
nio, sia per testamento, sia,
col permesso però del Rettore
maggiore, durante la vita per
altro atto pubblico . Avvenen-
do questo ultimo caso, ces-
serà la concessione da loro
fatta dell'amministrazione,
dell'usufrutto e dell'uso, tran-
ne che avessero voluto, che,
non ostante la cessione del
dominio, quella concessione
durasse ancora per quel tempo
che loro fosse piaciuto .
3 . Professis autem vetitum non
sit ea proprietatis acta perage-
re, de licentia Rectoris Ma-
joris, quae a legibus prae-
scribuntur .
3. Professis autem vetitum non
sit ea proprietatis acta per-
agere, permissu Rectoris Ma-
ioris, quae a legibus praescri-
buntur .
3. I professi potranno com-
piere, col permesso del Ret-
tore maggiore, tutti quegli atti
di proprietà che sono pre-
scritti dalle leggi .
4. Quidquid Professi sua in-
dustria vel intuitu Societatis
acquisierint, non sibi adscri-
bere aut reservare poterunt :
sed haec omnia inter commu-
nitatis bona refundenda sunt
ad communem Societatis uti-
litatem .
4. Quidquid professi sua in-
dustria vel societatis gratia
acquisierint, non sibi adscri-
bere aut reservare poterunt ;
sed haec omnia inter Commu-
nitatis bona refundenda sunt
ad communem Societatis uti-
litatem .
4. I professi non potranno at-
tribuirsi o riservarsi cosa al-
cuna da loro acquistata o colla
propria industria, o coi mezzi
che la Congregazione presenta ;
ma il tutto si dovrà rimettere
ad utilità comune della Con-
gregazione .

10.8 Page 98

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Ar
Do ,
Gb
Ls
2. È pure parte di questo voto
il tenere le camere nella mas-
sima semplicità, studiando di
ornare il cuore di virtù e non
la persona o le pareti della
camera, .
2. È parte di questo voto il
tenere le camere nella massima
semplicità, studiando di or-
nare il cuore di virtù e non la
persona o le pareti della ca-
mera.
2. È parte di questo voto il
tener le camere nella massima
semplicità, studiando di or-
nare il cuore di virtù, e non
la persona o le pareti della
camera .
2° Unusquisque hoc voto te-
netur cellulam suam maxima
simplicitate habere, et sum-
mopere niti, ut cor virtute,
non corpus vel aedium parìe-
tes exomentur .
3. Niuno in congregazione o
fuori tenga danaro presso di
sè, nemmeno in deposito per
qualsiasi causa .
3. Niuno in congregazione o
fuori tenga denaro presso di
se, nemmeno in deposito per
qualsiasi causa.
3. Niuno in congregazione o
fuori serbi danaro in proprietà
nemmeno in deposito per qual-
siasi causa senza il permesso
del Superiore .
Nemo,« sive intra sive ex-
tra Congregationem, pecuniam
apud se aut apud alios ha-
beat quacumque de causa .

10.9 Page 99

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T
v
2 . Unusquisque hoc voto te-
netur cellulam suam maxima
simplicitate habere, et summo-
pere niti, ut cor virtute, non
corpus vel aedium parietes ex-
ornentur .
5 . Unusquisque hoc voto te-
netur cellulam suam maxima
simplicitate habere, et summo-
pere niti, ut cor virtute, non
aedium parietes exornentur .
5. Unusquisque hoc voto te-
netur cellulam suam maxima
simplicitate habere, et sum-
mopere niti, ut cor virtutibus,
non aedium parietes exor-
nentur .
5. È parte di questo voto il
tener le camere nella massima
semplicità, studiandosi di or-
nare il cuore di virtù, e non
la persona o le pareti della
camera .
3 . Nemo, sive intra sive ex-
tra congregatìoneni, pecuniam
apud se aut apud alios habeat
quacumque de causa .
6. Nemo, sive intra sive ex-
tra Congregationem, pecuniam
apud se aut apud alios habeat,
quacumque de causa .
6. Nemo, vel domi, vel forís
pecuniam apud se aut apud
alios habeat quacumque de
causa .
6. Niuno nè in casa, nè fuori
serbi danaro presso di sè, o
in deposito presso altri per
qualsiasi ragione.
7. Quisque demum habeat ani-
mum ab omnibus terrestribus
alienum ; quod vita quoquo-
versura communi relate ad
víctumm et vestimentum con-
sequi socii curabunt, nec quid-
piam nisi peculiari Superio-
ris permissione pro se re-
tineant .
7. Quisquis demum habeat ani-
mura ab omnibus terrestri-
bus alienum : sit vita quoquo-
versum communis in his, quae
ad victum et vestem perti-
nent ; nec quidpiam, nisi pe-
culiari Superioris permissu, ali-
quis sibi retineat .
7. Ciascuno finalmente abbia
il cuore staccato da ogni cosa
terrena ; stia contento di quan-
to la Società provvede ri-
guardo al vitto e al vestito,
né si ritenga veruna cosa
senza particolare permesso del
Superiore .

10.10 Page 100

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Ar
4. In caso dì viaggio o in caso
che il superiore mandi ad
aprire o ad amministrare qual-
che casa di beneficienza ; o a
compiere qualche parte del
sacro ministero, allora il su-
periore darà le disposizioni se-
condo il bisogno .
Do
4. In caso di viaggio o in
caso che il Superiore mandi
ad aprire o ad amministrare
qualche casa dì beneficienza ;
o a compiere qualche parte
del sacro ministero o v'inter-
venga qualche bisogno par-
ticolare, allora il Superiore
darà le disposizioni secondo
le esigenze dei tempi, de'
luoghi e delle persone .
Gb
4. In caso di viaggio o in caso
che il superiore mandi ad
aprire od amministrare qual-
che casa di beneficienza o a
compiere qualche parte del
sacro ministero, ove occor-
rono spese, il superiore darà
le disposizioni secondo le esi-
genze dei tempi, dei luoghi e
delle persone .
Ls
4° Si quis iter ingrediatur, vel
a Superiore mittatur ad ape-
riendam, vel administrandam
Beneficentiae Domum, vel ex-
plendam aliquam sacri ministe-
rii partem, vel peculiaris ne-
cessitas adsit, tum Superior
ea statuet, quae temporum,
locorum et sociorum adiuncta
postulabunt .
5 . Il dare a mutuo, o ricevere,
o dispensare quelle cose che
sono presso di sè o nella casa,
non solamente è proibito di
farlo cogli esterni, ma nem-
meno con quelli della casa
senza licenza dei superiori .
5. Il dare a mutuo o ricevere,
o dispensare quelle cose che
sono presso di sè o nella casa,
non solamente è proibito di
farlo cogli esterni, ma nem-
meno con quelli della casa
senza licenza del Superiore .
5. Il dare a mutuo, ricevere
o dispensare quelle cose che
sono nella propria camera o
nella casa, il far contratti di
qualsiasi genere non solamente
è proibit[o] cogli esterni, ma
eziandio con quelli della So-
cietà senza licenza del Su-
periore .
Mutuum dare, accipere, vel
ea, quae sunt apud se, aut
in societate elargiri, contrac-
tus finire cuiuslibet generis,
absque Superioris licentia non
tantum cum externis,sed
etiam cum sociis Congregatio-
nis omnino vetitum est .
6. Se a taluno fosse data
qualche limosina, egli tosto la
porti al superiore che la darà
al procuratore della casa af-
finchè la riponga nella cassa
della congregazione .
6. Se a taluno fosse data qual-
che limosina, egli tosto la
porti al Superiore che la darà
al procuratore della casa af-
finché la riponga nella cassa
della congregazione .

11 Pages 101-110

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11.1 Page 101

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Ns
4. Si quis iter sit ingressurus
vel a Superiore mittendus ad
aperiendam, vel administran-
dam aliquam domum, vel ex-
plendam aliquam sacri mi-
nisterii partem, vel alla ne-
cessitas adsit, tum Superior
ea statuet, quae temporum,
locorum et sociorum adiuncta
postulabunt .
5 . Mutuum dare, accipere, vel
ea, quae sunt apud se aut in
societate, elargiri, contractus
finire cuiuslibet generis, absque
Superioris licentia non tan-
tum cum externis, sed etiam
cum sociis congregationis om-
nino vetitum est (1) .
(1) Caput de forma societatis et
caput de voto paupertatis fere ad
verbum excerpta fuerunt a con-
stitutionibus Congregationís scho-
larum charitatis, quam approba-
vit Gregorius Papa XVI die 21
lunii MDCCCXXXVI .

11.2 Page 102

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Ar
DEL VOTO DI CASTITÀ
1. Chi tratta colla gioventù
abbandonata deve certamente
studiare di arricchirsi di ogni
virtù . Ma la virtù angelica,
virtù tanto cara al Figliuolo
di Dio, la virtù della castità,
deve essere coltivata in grado
eminente .
Do
DEL VOTO DI CASTITÀ
Gb
7
DEL VOTO DI CASTITÀ
Ls
DE VOTO CASTITATIS .
N. 7.
1. Chi tratta colla gioventù
abbandonata deve certamente
studiare di arric[c]hirsi di ogni
virtù . Ma la virtù angelica,
virtù tanto cara al Figliuolo
di Dio, la virtù della castità
deve essere coltivata in grado
eminente .
1 . Chi tratta colla gioventù
abbandonata deve certamente
studiare di arricchirsi di ogni
virtù . Ma la virtù angelica,
la virtù più di ogni altra cara
al figliuolo di Dio, la virtù
della' castità deve essere col-
tivata in grado eminente .
Qui vitam in derelictis ado-
lescentulis sublevandis impen-
dit, certe totis viribus niti
debet, ut omnibus virtutibus
exornetur . At virtus summo-
pere colenda, atque quotidie
prae oculis habenda, virtus
angelica, virtus prae caeteris
cara Filio Dei, virtus est cas-
titatis .
2. Chi non è sicuro di conser-
vare questa virtù nelle opere,
nelle parole, ne' pensieri, non
si faccia ascrivere in questa
congregazione ; perché ad ogni
passo egli è esposto a pericoli .
2 . Chi non si crede sicuro di
conservare questa virtù nelle
opere, nelle parole, ne' pen-
sieri, non si faccia ascrivere
in questa congregazione ; per-
chè ad ogni passo egli è espo-
sto a pericoli.
2 . Chi non ha fondata spe-
ranza, che col divino aiuto
possa conservare la virtù della
purità nelle opere, nelle pa-
role, ne' pensieri, non si fac-
cia ascrivere a questa congre-
gazione perché ad ogni passo
egli sarebbe esposto ai pe-
ricoli .
Quifrmaspenohbt,
se, Deo adiuvante, virtutem
castitatis, tum dictis, tum fac-
tis, tum etiam cogitationibus
posse servare, in hac societate
non profiteatur ; in periculo
enim saepe numero versabitur .
Le parole, gli sguardi anche
indifferenti [sono] malamente
accolti dai giovani già stati
vittima delle umani passioni .
3 . Perciò massima cautela nel
discorrere o trattare coi gio-
vani di qualsiasi età o con-
dizione .
Le parole, gli sguardi anche
indifferenti sono talvolta ma-
lamente interpretati dai gio-
vani già stati vittima delle
umane passioni.
3. Perciò massima cautela nel
discorrere, o trattare con gio-
vani di qualsiasi età o con-
dizione .
3. Le parole, gli sguardi an-
che indifferenti sono talvolta
malamente interpretati dai gio-
vani già stati vittima delle
umane passioni.
Perciò massima cautela nel
discorrere, o trattare anche
di cose indif[f]erenti con gio-
vani di qualsiasi età o con-
dizione .
Verba, oculorum obtutus, li-
cet ìndifferentes, perverse in-
terdum ab adolescentulis ex-
cipiuntur qui humanis cupi-
ditatibus iam fuerunt subacti .
Quapropter maxíma cura est
adhibenda, quoties senno cum
adolescentulis, instituitur cu-
iuslibet aetatis, aut conditio-
nis, vel quidpiam cum illis
agitur .

11.3 Page 103

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VIII .
DE VOTO CASTITATIS .
Q
V.
DE VOTO CASTITATIS.
T
V.
DE VOTO CASTITATIS .
V
V.
DEL VOTO DI CASTITA,
1 . Qui vitam in derelictis ado-
lescentulis sublevandis impen-
dit, certe totis viribus niti
debet, ut omnibus virtutibus
exornetur. At virtus summo-
pere colenda, atque quotidie
prae oculis habenda, virtus
angelica, virtus prae caeteris
cara Filio Dei, virtus est cas-
titatis .
1 . Qui vitamm in derelictis ado-
lescentulis sublevandis impen-
dìt, certe totis viribus niti
debet, ut omnibus virtutibus
exornetur. At virtus summo~
pere colenda, atque quotidie
prae oculis habenda, virtus
angelica, virtus prae caeteris
cara Filio Dei, virtus est cas-
titatis .
1 . Qui vitam in derelictis ado-
lescentulis sublevandis, impen-
dit, equìdem totis viribus niti
decet, ut omnibus virtutibus
exornetur. At virtus summo-
pere colenda, atque quotidie
prae oculis habenda, virtus
angelica, virtus prae caeteris
cara Filio Dei, haec est cas-
titas .
1 . Chi tratta colla gioventù
abbandonata deve certamente
studiare di arricchirsi di ogni
virtù . Ma la virtù che deve
essere maggiormente coltivata,
sempre da aversi innanzi agli
occhi, la virtù angelica, la
virtù fra tutte cara al Fi-
gliuolo di Dio, è la virtù della
castità.
2. Qui firmam spero non ha-
bet, se, Deo adiuvante, virtu-
tem castitatis, tum dictis, tum
factis, tum etiam cogitationi-
bus posse servare, in hac so-
cietate non profiteatur ; in pe-
riculo enim saepenumero ver-
sabitur .
2. Qui firmam spem non habet,
se, Deo adiuvante, virtutem
castitatis, tum dictis, tum fac-
tis, tum etiam cogitationibus
posse servare, in hac Societate
non profiteatur; in periculo
enim saepenumero versabitur .
2. Qui firmam spem non habet,
se, Deo adiuvante, virtutem
huiusmodi, nempe castitatem,
tum dictis, tum factis, tum
etiam mente posse servare, in
hac societate non profiteatur ;
nam magno in discrímíne sae--
penumero versabitur .
2. Chi non ha fondata speranza
di poter conservare, col divino
aiuto, questa virtù nelle parole,
nelle opere, nei pensieri, non
si faccia ascrivere a questa
Congregazione, perché ad ogni
passo egli sarebbe esposto a
grandi pericoli .
3 . Verba, oculorum obtutus,
licet indifferentes, perverse in-
terdum ab adolescentulis ex-
cipiuntur, qui humanis cu-
piditatibus iam fuerunt sub-
acti . Quapropter maxima cura
est adhibenda, quoties sermo
cum adolescentulis instituitur
cuiuslibet aetatis, aut condi-
tionis, vel quidpiam cum illis
agitur .
3. Verba, oculorum obtutus,
licet indifferentes perverse in-
terdum ab adolescentulis ex-
cipiuntur, qui humanis cu-
piditatibus jam fuerunt sub-
acti . Quapropter maxima cura
est adhibenda, quoties sermo-
cum adolescentulis instituitur
cujuslibet aetatis, aut condi-
tionis, vel quidpiam cum illis
agitar .
3. Vérba, oculorum obtutus,
tametsi indifferentes sint, per-
verse interdum ab adolescen
tulis excipiuntur, qui pravis
humanis cupiditatibus iam fu-
erunt quodactenus subacti .
Quapropter maxima cautio est
adhibenda, quotíescumque ser-
mo cum adolescentulis insti-
tuitur cuiuslibet aetatis, aut
conditionis, vel quidpiam cum
illis agitur .
3. Le parole, gli sguardi, an-
che indifferenti, sono talvolta
malamente interpretati dai gio-
vani, che sono già stati vit-
tima delle umane passioni .
Perciò si dovrà usare massima
cautela discorrendo e trat-
tando di qualunque cosa con
giovani di qualsiasi età e con-
dizione .

11.4 Page 104

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Ar
4. Fuggire le conversazioni
delle persone di diverso sesso
e dei medesimi secolari, ove
si prevede pericolo di questa
virtù .
Do
4. Fuggire le conversazioni
delle persone di sesso diverso
[e] dei medesimi secolari, ove
si prevede pericolo per questa
virtù .
Gb
4, Fuggire le conversazioni
delle persone di sesso diverso
e dei medesimi secolari ove
si prevede pericolo per questa
virtù .
Ls
4° Conversationes defugiantur,
si hae sint cum personis di-
versi sexus, vel etiam cum
ipsis secularibus, ubi haec vir-
tus periclitari vìdeatur .
5 . Niuno si rechi a casa di
conoscenti od amici senza
espressa licenza de[l] supe-
rior[e,] il quale gli destinerà
sempre un compagno .
5. Niuno si rechi a casa di
conoscenti od amici senza
espressa licenza del Superiore
il qual se può gli destinerà
sempre un compagno .
5. Niuno si rechi a casa di
conoscenti od amici senza
espressa licenza del Superiore,
il quale se può gli destinerà
sempre un compagno .
5° Nemo se conferat domum
apud notos, vel amicos, ahsque
consensu Superioris, qui, quo-
ties fieri possit, comitem ei
adiunget .
6 . Mezzi efficaci per custodire
questa virtù sono la pratica
esatta dei consigli del con-
fessore, mortificazione e mo-
destia di tutti i sensi del corpo ;
frequenti visite a Gesù sacra-
mentato, frequenti giaculato-
rie a Maria SS ., a s . Francesco
di Sales, a s. Luigi Gonzaga,
che sono i principali protettori
di questa congregazione .
6. Mezzi efficaci per custodire
questa virtù sono la pratica
esatta dei consigli del con-
fessore, mortificazione e mo-
destia di tutti i sensi del corpo ;
frequenti visite a Gesù Sa-
cramentato, frequenti giacula-
torie a Maria SS., a S. Frari-
cesco di Sales, a S . Luigi Gon-
zaga, che sono i principali pro-
tettori di questa congrega-
zione .
6. Mezzi efficaci per custodire
questa virtù sono la frequente
confessione e comunione, la
pratica esatta dei consigli del
confessore, fuga dell'ozio, mor-
tificazione di tutti i sensi del
corpo ; frequenti visite a Gesù
Sacramentato, frequenti giacu-
latorie a Maria SS . a S . Giu-
seppe a S . Francesco di Sales,
a S . Luigi Gonzaga che sono i
principali protettori di que-
sta congregazione.
Ut castitatis virtus diligen-
tissime custodiatur, haec po-
tissimum sunt agenda, scili-
cet, ut quisque sancte ad
Poenitentiae et Eucharistiae
Sacramenta saepe accedat,
consilia confessoris seduto exse-
quatur, otium defugiat, omnes
corporis sensus coerceat, et mo-
deretur, frequenter lesum in
Sacramento invisendum adeat,
crehras iaculatorias preces fun-
dat ad Mariam SS ., Sanctum
Franciscum Salesium, S . Alo-
ysium Gonzagam, qui sunt
h uius Societatis praecipui pa-
troni .

11.5 Page 105

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Ns
4. Conversationes defugiantur,
si hae sint cum personis al-
terius sexus, vel etiam cum
ìpsis secularibus, ubi haec vir-
tus periclitari videatur,
Q
4. Conversationes defugiantur
cum saecularibus, ubi hacc vir-
tus periclitari videatur, ma-
xime autem cum personis al-
terius sexus .
T
4. Congressus defugiantur cum
saecularibus, ubi haec virtus
periclitari videatur, praesertim
vero colloquia cum personis,
quas alterius sexus vocamus .
v
4. Si fuggano i convegni dei
secolari, dove questa virtù
corre pericolo, e le conversa-
zioni specialmente colle per-
sone di sesso diverso .
5 . Nemo se conferat domum
apud notos, vel amicos, absque
consensu Superioris, qui, quo-
ties fieri possit, comitem ei
adiunget .
5. Nemo se conferat domum
apud notos, vel amicos absque
consensu Superioris, qui, quo-
ties fieri possit, comitem ei
adiunget .
5. Nemo se conferat domum
apud notos, vel amicos absque
consensu Superioris, qui, quo-
ties fieri possit, comitem ci
adiunget .
5. Niuno si rechi a casa di
conoscenti od amici senza il
consenso del Superiore, il qua-
le, se può, gli destinerà sem-
pre un compagno .
6. Ut castitatis virtus dili-
gentissime custodiatur, haec
potissimum sunt agenda . Sci-
licet ut quisque sancte ad
Poenitentiae et Eucharistiae
Sacramenta saepe accedat ;
consilia confessarii seduco ex-
equatur; otium defugiat ; om-
nes corporis sensus coérceat,
et moderetur; frequenter le-
sum in Sacramento invisen-
dum adeat ; crebras iaculato-
rias preces fundat ad Mariam
SS ., Sanctum Franciscum Sa-
lesium, Sanctum Aloysium
Gonzagam, qui sunt huius So-
cietatis praecipui patroni .
6. Ut castitatis virtus dili-
gentissime custodiatur, haec
potissimum sunt agenda . Sci-
licet ut quisque sancte ad
Poenitentiae et Eucharistiae
Sacramenta saepe accedat ;
consilia confessarii sedulo exe-
quatur; otium defugiat ; om-
nes corporis sensus coérceat,
et moderetur ; frequenter Je-
sum in Sacramento invisen-
dum adeat ; crebras jaculato-
rias preces fundat ad Mariam
SS ., Sanctum Franciscum Sa-
lesium, Sanotum Aloysium
Gonzagam, qui sunt huius So-
cietatis praecipui patroni .
6. Ut castitas diligentissime
custodiatur, haec potissimum
sunt tenenda . Scilicet ut sancte
quisque ad Poenitentiae et
Eucaristiae Sacramenta saepe
accedat ; consilia confessarii se-
dulo exequatur; otium devi-
tet ; omnes corporis sensus co-
èrceat, et eis moderetur ; fre-
quenter lesum in augusto Sa-
cramento delitescentem invi-
sum adeat ; crebras iaculato-
rias preces fundat ad SS .. Ma-
riam, Sanctum Franciscum Sa-
lesium, Sanctum Aloisium
Gonzagam, qui sunt praecipui
huius societatis patroni .
6. Mezzi per custodire diligen-
tissimamente questa virtù sono
la frequente confessione e Co-
munione ; la pratica esatta dei
consigli del confessore, la fuga
dell'ozio ; la mortificazione di
tutti i sensi del corpo ; fre-
quenti visite a Gesù Sacra-
mentato; frequenti giaculato-
rie a Maria Santissima, a san
Giuseppe, a s . Francesco di
Sales, a s . Luigi Gonzaga, che
sono i principali protettori del-
la nostra Congregazione .

11.6 Page 106

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Gb
8
GOVERNO [RELIGIOSO]
DELLA SOCIETÀ
Ls
RELIGIOSUM SOCIETATIS
REGIMEN .N. 8.
1.soIcirneaopr
loro arbitro e superiore as-
soluto il Sommo Pontefice cui
saranno in ogni luogo, in ogni
tempo in ogni sua disposi-
zione umilmente e rispettosa-
mente sottomessi . Anzi ogni
membro della Società sì darà
la massima sollecitudine per
promuovere e difendere l'au-
torità e l'osservanza delle leggi
della Chiesa Cattolica e del
suo Capo supremo, Legisla-
tore e Vicario di Gesù Cristo
sopra la terra .
Socii arbitrum et supremum
Superiorem suum habebunt
Pontificem Maximum, cui om-
nibus in locis, temporibus et
dispositionibus suis humiliter
et reverenter subiicientur .
Quin imo praecipua erat cuius-
que socii sollicitudo totis vi-
ribus promovendi ac defenden-
di auctoritatem et observan-
tiam Ecclesiae Catholicae le-
gum, eiusque Supremi An-
tistitis, et hic in terris legisla-
toris et Iesu Christi Vicarii.
« Quolibet triennio Rector Maior, seu superior Generalis relationem
status proprii instituti ad hane sacram Congregatíonem transmittere
teneatur, quae quidem relatio complecti debet tam statum materialem,
et personalem nempe numerum domorum, et sociorum, quam disci-
plinarum, scilicet Constitutionum observantiam, nec non quae respi-
ciunt adminístrationem oecoyioxnicam . » An 5v II
« Cum haec animadversio eo tendat ut totuin societatis corpus cum
suprema Ecclesiae auctoritate strìctius vinciatur, ideo libentissime
admittitur, atque in hoc sensu in constitutionibus fuit accomo-
data . » Ad Bo .

11.7 Page 107

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Ns
VIII .
RELIGIOSUM SOCIETATIS
REGIMEN .
Q
VI .
RELIGIOSUM SOCIETATIS
REGIMEN .
T
VI .
RELIGIOSUM SOCIETATIS
REGIMEN.
V
VI .
GOVERNO RELIGIOSO
DELLA SOCIETÀ .
1 . Socii arbitrum et Supremum
Superiorem habebunt Pontìfi-
cem Maximum, cui omnibus
in locis, temporibus et dispo-
sitionibus suis humiliter et re-
verenter subiicientur . Quin imo
praecipua erit cuiusque socii
sollicitudo totis viribus pro-
movendi ac defendendi aucto-
ritatemm et observantiam Ec-
clesiae Catholicae legum, eius-
que Supremi Antistitis, et hic
in terris legislatoris et Iesu
Christi Vicarii .
1. Socii arbitrum et Supremum
Superiorem habebunt Pontifi-
cem Maximum., cui omnibus in
locis, temporibus et disposì-
tionibus suis humíliter et re-
verenter subjícientur. Quin
imo praecipua erit cujusque
socii sollicitudo totis viribus
promovendi ac defendendi auc-
toritatem et observantiam Ile-
clesiae Catholicae legum, ejus-
que Supremi Antistitis, et hic
in terris legislatoris et jesu
Christi Vicani .
1. Socii arbitrum et supremum
superiorem habebunt Pontifi-
ceni Maximum, cui, omnibus
in locis et temporibus, quid-
quid íusserít, humiliter et re-
verenter subiicientur . Quin imo
praecipua erit cuiusque socii
sollicitudo totis viribus de-
fendendi auctoritatem et le-
gum observantiam Ecclesiae
Catholicae, eiusque supremi
antistitis, qui est hic in terris
legislator Iesu Christi et eius
vicariam potestatem gerit .
1 I soci riconosceranno per
loro arbitro e superiore asso-
luto il Sommo Pontefice, cui
saranno in ogni cosa, in ogni
luogo e in ogni tempo umil-
mente e rispettosamente sot-
tomessi. Che anzi ogni
membro si darà massima sollecitu-
dine di difenderne l'autorità
e promuovere l'osservanza del-
le leggi della Chiesa Cattolica
e del suo Capo supremo, che
è Legislatore e Vicario di Gesù
Cristo sopra la terra .
P*
2. Quolibet triennio Rector 2. Tertio quoque anno Recto- 2. Ogni tre anni il Rettore
Major relationem status Socie- ris Maioris erit narrationem maggiore darà alla sacra Con-
tatis ad Sacram Congregatio- de rebus societatis deferre ad gregazione dei Vescovi e Re-
nem Episcoporum et Regula- Sacram Congregationem Epì~ golari una relazione della So-
ríum transmittet, quae rela- scoporum et Regularium ; quae cietà, la quale relazione trat-
tio complectetur tam nume- narratio complectatur tum nu- terà del numero delle case e
rum domorum, et sociorum, merum domorum et sociorum, dei soci, dell'osservanza delle
quam Constitutionum obser- tum vero constitutionum ob- regole e di quello che riguarda
vantani, et quae respiciunt servantiam, et quae respiciunt l'amministrazione economica.
adm istrationem oeconomi- administrationem Oeconomi-
cam .
cam, quam vocant .
cc Ogni tre anni si tenga un Capitolo generale degli affari più rilevanti
dell'Istituto oltre il Capitolo generale elettivo di ogni dodicennio . Gli
atti dì quelli e dì questi devono trasmettersi alla S .C . dei VV . e RR.
per l'esame ed approvazione . » An Vi 26 . Accomodato ad Bo .
-«Parrebbe che l'art . 2 andasse fuso con l'art . 5 e 6 del § VII che è tutto
nuovo . » add mrg Pv .
« Corretto a forma della Osserv . del Consult . N. 36 pag. 35 Somm .
add mrg Pv .

11.8 Page 108

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11.9 Page 109

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Q
T
v
3. Capitulum Generale ordi-
narie habebitur singulis trien-
niis ad pertractandas res ma-
joris momenti, quae ad Socie-
tatem spectant, et ad eas sol-
licitudines adhibendas, quae
tum Societatis necessitates,
tum tempora et loca requirent .
3. Capitulum Generale ad
res pertractandas maioris mo-
menti, quae societatem res-
pìcìunt, ut plurimura agetur
tertio quoquo anno et ad ea
precavenda quae cum societa-
tis necessìtates, tum tempora
et loca requirent .
3. Per trattar delle cose di
maggior momento, e per prov-
vedere a quanto i bisogni del-
la Società, i tempi, i luoghi
richieggono, si radunerà ordi-
nariamente il Capitolo gene-
rale ogni tre anni (1) .
(1) Il capitolo Generale è composto
dei membri del capitolo superiore
e dei Direttori delle case partico-
larí . Ogni direttore radunerà il suo
capitolo particolare, e con esso trat-
terà delle cose che sono giudicate
maggiormente necessarie a pro-
porsi nel futuro capitolo generale .
4. Capitulum ut supra convo-
catum poterit etiam, si vera
necessitas exigat, eos articu-
los proponere Constitutionibus
addendos vel immutandos quos
magis opportunos judicabit,
ita tamen ut semper et om-
nino respondeant sensui et ra-
tioni quibus ipsae Constitu-
tiones probatae sunt . Hujus-
modi autem articuli, postquam
absoluta suffragiorum plura-
litate accepti fuerint, num-
quam habebunt vim obligandi,
nisi prius Sanctae Sedis ap-
probationem obtinuerint .
4. Capitulum, ut supra dixi-
mus, ita coactum poterit
etiam, si vera necessitas id
postulet, eos articulos propo-
nere constitutionibus addendos
vel immutandos, quos magis
e re iudicaverit ; ita tamen
ut semper et omnino respon-
deant sensui et rationibus, ob
quas ipsae constitutiones pro-
batae sunt . Huiusmodi au-
tem articuli, postquam maio-
ribus suffragiis accepti fuerint,
num.quarn vim habebunt obli-
gandi, nisi prius s . Sedis con-
sensum obtinuerint .
4. Il Capitolo generale così
radunato potrà eziandio pro-
porre quelle aggiunte alle costi-
tuzioni e quei mutamenti, che
crederà opportuni, ma in modo
conforme al fine ed alle ra-
gioni per cui le regole furon
approvate . Nondimeno que-
ste aggiunte e questi muta-
menti, benchè approvati a
maggioranza. di voti, non po-
tranno obbligare alcuno, se
prima non otterranno il con-
senso della santa Sede .
5. Acta omnia Capitulorum
Generalium ad Sacram Episco-
porum et Regularium Congre-
gationem mittenda erunt pro
approbatione.
5. Acta omnia Capitulorum
Generalium ad sacram Epi-
scoporum et Regularium Con-
gregationem mittenda erunt,
ut rata habeantur.
5. Tutti gli atti dei Capitoli
generali saranno mandati alla
sacra Congregazione dei Ve-
scovi e Regolari, perché siano
approvati .

11.10 Page 110

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Gb
Ls
3. In quanto all'amministra-
zione dei santi Sacramenti,
alla predicazione, ed a tutto
quello che riguarda al pub-
blico esercizio del sacro mini-
stero, i socii riconosceranno
eziandio per loro superiore il
Vescovo della Diocesi ove esi-
ste la casa a cui essi apparten-
gono, ma per quanto è compa-
tibile colle regole della società .
(1) Quod vero ad Sacra-
mentorum administrationem
ac praedicationem et ad ea
omnia, quae ad publicum sacri
Ministerii munus attinent,
tamquam Superiori subiìcien-
tur Episcopo illius Dioecesis,
ubi domus est, ad quam per-
tinent, prout regulae Societatis
patientur .
(1) Artìculi 3 et 4 de verbo ex-
cerpti sunt a constitutionibus Ob-
latorum B.M .V., parte 2a, para-
grapho 1° ; similia extant in constì-
tutíonibus Sacerdotum sub titulo
Míssìonís et Rosminianorurn .
2 . Dopo il Romano Pontefice
riconosceranno per loro Su-
periore il Vescovo della Dio-
cesi, ove ciascuna casa esiste,
ed ogni socio si offre in aiuto
di lui con tutti i mezzi pos-
sibili a fine di promuovere il
bene della Religione, special-
mente nell'Educazione dei gio-
vanetti poveri .
Post Romanum Pontificem
tamquam Superiorem, habe-
bunt Episcopum illius Dioece-
sis, in qua quaeque domus est :
omnesque socii strenuam. ope-
ram dabunt, ut ei in auxi-
lium veniant, ac quantum li-
cebit, religionis iuxa omnimode
tueantur illius, bonum sedulo
promoveant, praesertim si aga-
tur de pauperibus adolescen-
tulis ínstìtuendis .

12 Pages 111-120

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12.1 Page 111

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Ns
2. Quod ad Sacramentorum ad-
ministrationem ac praedicatio-
nem et ad ea omnia, quae ad
publìcum sacri ministerii mu-
nus attinent, stricte subiicien-
tur Episcopo illius Dioecesis,
in qua domus est ad quam
pertinent, prosit regulae So-
cietatis patientur .*
p**
Q
6. Subìicientur Socia Episcopo
illius Dioecesis in qua domus
est juxta Sacrorum Canonum
praescripta, salvo Societatis
Instituto, sine iis de quibus
loquuntur Constitutiones ab
Apostolica Sede approbatae .
T
6. Subiicientur socii Episcopo
ilusdioecsi,nquadom
est, iuxta sacrorum canonum
praescripta, salvo nempe so-
cietatis instituto, sive iis de
quibus est sermo in constitu-
tionibus ab Apostolica Sede
adprobatis .
v
6. I soci saranno soggetti al
vescovo di quella diocesi, ove
è la casa, cui appartengono,
secondo le prescrizioni dei sacri
Canoni, salve sempre le Co-
stituzioni della Socìetà dalla
santa Sede approvate.
3. Omnes Socii strenuam ope-
ram dabunt, ut episcopo pro-
priae dioecesis auxilium prae-
beant, ac, quantum licebit, re-
ligionis iura omnimode tuean-
tur, illius bonum sedulo pro-
moveant, praesertim si agatur
de pauperioribus adolescentu-
lis instituendis .
7. Omnes socii strenuam ope-
ram dabunt, ut Episcopo Dioe-
cesis auxilium praebeant, ac,
quantum licebit, Societatis ju-
ra, illius bonuni sedulo pro-
moveant, praesertim si aga 7
tur de pauperioribus adolescen-
tulis instituendis .
7. Omnes socii strenuam ope-
ram navabunt, ut episcopo
dioecesis auxilium praebeant,
ac, quantum licebit, ecclesiae
iura, illiusque bonum sedulo
promoveant, praesertim si aga-
tur de pauperioribus adolescen-
tulis instituendis .
7. Ogni socio si adoprerà con
ogni potere in aiuto del Ve-
scovo della diocesi ; e, per
quanto gli sarà possibile, ne
difenda i diritti ecclesiastici,
promova il bene della sua
Chiesa, principalmente se si
tratta dell'educazione della
gioventù povera .
« Ove si legge prout regulae societatis patientur si sostituiscano le parole
iuxta praescrìpta SS . Canonum, o altre consimili, » An Vi 18, Accomo-
dato ad Bo .
tSi è corretto a forma della Osserv . del Consult . N . 28 pag. 34 Somm . » add
mrg .Pu .

12.2 Page 112

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Gb
Ls
4. In quanto alle ordinazioni
i Soggetti saranno ordinati dal-
l'Ordinario della diocesi dove
si trovano gli ordinandi, se-
condo l'uso delle altre congre-
gazioni, che hanno unione di
case, cioè secondo l'uso ed i
privilegi delle congregazioni
considerate come ordini re-
golari (1) . *
4° Quod vero ad sacros ordi-
nes spectat, socii ab Episcopo
Dioecesis cos accipient, a quo
sunt ordinandi iuxta consuetu-
dinem aliarum Congregatio-
num, domorum communionem
habentium, videlicet ex privi-
legiis Congregationum, quae
tamquam Ordines Regulares
habentur .
(1) [Gli articoli 3° e 4°]diquesto
capitolo sono ricavati dalle regole
degli Obl.2p aVdpiarMte a-
ragrafo 1° .
Permíttendum non est, ut superior Generalis relaxare possit sociis pii
Instituti Litteras Dimisioríales ad Ordines suscipiendos, idque pariter
in Constitutionibus deleatur . » An SV 4 .
« Haec conditio si admitteretur, maximae rode dìfficultates exurgerent,
quae hujusmodi societatis modum existendi turbarent, atque fere
impossibilem
redderent .
Enim
vero,
.10
.
.
.20
r . . .4 6 2 3 5 7 0 # °0 ° 3 }
.,80
.
.
.
Ita-
que sopra memoratìs rationibus perpensis quae ad tempora, loca, con-
stìtutíoncin peculiarem hujusce societatis spectant, humíllìme exposcitur
ut pro lítteris dimissoriis ipso communi privilegio fruatur, quo domus,
Congregationes atque Ordines Regulares, habentes domorum commu-
nionem, gaudent . # Ad Bo .

12.3 Page 113

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Ns
4. Quod vero ad sacros ordi-
nes spectat, socii ab Episcopo
Dioecesis eos accipient, a quo
sunt ordinandi iuxta consuetu-
dinem aliarum Congregatio-
num, domorum communionem
habentium : videlicet ex privì-
legiis congregationum, quae
tanquam Ordines Regulares
habentur (1) .*
P**
(1) Articuli 2 et 4 fere de verbo
excerpti sunt a constitutionibus
oblatorum B .M .V. par . 2A, paragr.
1a similia extant in constitutioni-
bus Sacerdotum sub titulo Mis-
sionis et Rosmìnianorum .
P***
« Quanto è detto sulla Ordinazione in quelle parole videlicet ex Prìvi-
legiisCioncglruedatqnuamOrdiesglhabntur
implicitamente la facoltà al Superiore Generale di concedere le Dimis-
soriali, facoltà che fu già negata . La concessione anzidetta verrebbe
avversata dagl'Ordinari, formerebbe una deroga alla Legge Generale .
Qualche rara deroga accordata dalla S . Sede non potrebbe invocarsi
come precedente, ad esempio in specie poi se non venisse favorita da
tutti gli Ordinari . Mancando poi un regolare Noviziato, ed un regolare
corso di studi, l'uno e l'altro difetto formerebbero un ostacolo a simili
deroghe .* A n Vi 28. « La facoltà delle dimissorie sembra inseparabile
da una congregazione che ha comunione di case . Se il Superiore Gene-
rale non ha questa facoltà ne avviene che egli deve mandare i suoi chie-
rici dove vuole l'Ordinario della diocesi in cui ciascuna casa esiste . . .
Ad Bo.
< Sì vedrà se così modificato l'art, per l'osservazione del Consult .
n . 2 pag. 29 Somm . possa accettarsi, nel caso si ricordino le condizioni
volute dall'Arciv . di Torino e Genova a pag . del Somm. N . 10 e 11 art .
3-4 e pag . 15 art . 2-3-5 e pag. 26-27 art . 1-2 . » add mrg Pv .
« Da discutersi . * add mrg Pp .

12.4 Page 114

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Ar
GOVERNO INTERNO
DELLA CONGREGAZIONE
Do
GOVERNO INTERNO
DELLA SOCIETÀ
Gb
9
GOVERNO INTERNO
DELLA SOCIETÀ
Ls
INTERNUM SOCIETATIS
REGIMEN .
N. 9.
1 . La congregazione sarà go-
vernata da un capitolo com-
posto di un rettore, prefetto,
economo, direttore spirituale
o catechista e due consiglieri .
1.Lasocietàrgvna
da un capitolo composto di
un Rettore, Prefetto, Econo-
mo, Direttore spirituale o Ca-
techista e tre consiglieri .
1. Per l'interno la società di-
pende dalla casa Madre, che
è governata da un capitolo
composto da un Rettore, Pre-
fetto, Economo, Direttore Spi-
rituale, Catechista e tre Con-
siglieri .
10 Quod ad internum attinet,
tata Societas principali Do-
muà subiicitur, cuius regimen
est in Capitulo, quod ex Rec-
tore, Praefecto, Oeconomo, spi-
rituali Directore, seu Catechi-
sta, et tribus consiliariis con-
stat .
2 . Il rettore sarà a vita ; a lui
appartiene il proporre l'ac-
cettazione de' postulanti o non
proporla ; assegna a ciascuno
le incumbenze sia riguardanti
allo spirituale, sia riguardanti
al temporale .
2.;IalRueitorsàva
appartiene il proporre l'ac-
cettazione de' postulanti o non
proporla ; assegna a ciascuno
le incumbenze sia riguardanti
allo spirituale, sia riguardanti
al temporale .
2 . Al Rettore appartiene il
proporre l'accettazione dei po-
stulanti o non proporla; as-
segna a ciascuno le incumbenze
riguardanti allo spirituale ed
al temporale . Non potrà per
altro conchiudere contratti in-
torno a sostanze immobili sen-
za il consenso del capitolo .*
2° Rectoris munus est socios
in societatem admittendi vel
non; unicuique adsignare, quae
spectant rive ad spiritualia,
sive ad temporalia . Nulla ta-
men quod ad res immobiles
spectat emendi, vel vendendi
ei erit facultas absque con-
sensu Capítulí.
* * Reservandum erit Beneplacitum Apostolicum pro alienationibus,
ac debitis contrahendis ad praescriptum sacrorum Canonum . » An Sv S .
« Anírnadversio haec maxima cum difficultate nostris Constitutionibus
conciliare potest, nam cum socii in particulari, non ipsa Societas, possí-
deant, nunquam adesset casus quo Sanctae Sedi esset recurrendum .
Insuper cum apud nos vigeat ita dictum Regium Placitum, pro rebus
externis sequitur rescripta Pontificia foro civili esse submittenda . Quo
facto nostra Societas tanquam Institutum legale coram civili societate
haberetur, proinde sub legum cìvilium tuteiam, quod idem est sub
alienam potestatem cederet . Quapropter humillime postulatur, ne haec
conditio actu perficiatur . Verumtamen sicut contingere poteqt, ut Su-
periori vel alii socio bora proveniant quae vel in foro conscientiae, vel
coram Ecclesia tanquam boria Ecclesiastica ad ipsam societatem spec-
tantia considerare possint, ideo humillime exposcitur ut Superiori Ge-
nerali una cum suo Capitulo simul conecto, ejusmodi negotía, si quae
forte erunt, tractandi ac perficiendi facultas concedatur . Hoc modo ad-
probata fuit Congregatio Scholarum -Charítatís a felici recordatione
Gregorii XVI per Breve : Cum Christianae etc, die 21 Iunii 1836 .»adBo

12.5 Page 115

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Ns
IX .
INTERNUM SOCIETATIS
REGIMEN .
Q
VII .
INTERNUM SOCIETATIS
REGIMEN
T
VII .
INTERIUS SOCIETATIS
REGIMEN .
v
VII,
GOVERNO INTERNO
DELLA SOCIETÀ .
1 . Quod ad internum attinet,
tota Societas Capitolo Supe--
riori subiicitur, quod ex Rec
tore, Praefecto, Oeconomo, spi-
rituali Directore seu Catechi-
sta, et tribus consiliariis con-
stat .*
1. Quod ad internum, attinet,
tota Societas Capitulo Supe-
riori subììcitur, quod ex Ret-
tore, Praefecto, Oeconomo,
Spirituali Direttore seu Cate-
chísta, et tribus Consiliariis
constat .
1 . Quod- ad interiorem vitam
attinet, tota Societas Collegio,
seu Capitulo Superiori, subiici-
tur, quod ex Rectore, Prae-
fecto, Oeconomo, Magistro pie-
tatis seu Catechista, et trí-
bus consilíariís constat .
1. Nel reggimento interno tutta
la Congregazione dipende dal
Capitolo superiore, che è com-
posto di un Rettore, di un
Prefetto, di un Economo, di
un Catechista o Direttore spi-
rituale e di tre consiglieri .
2 . Rector maior totius socie-
tatis moderator est ; omnia
quae respiciunt officia, perso-
nas, res mobiles aut immobi-
les, spiritualia vel tempora-
fia ci subiiciuntur . Proinde
Rectoris munus est socios in
societatem admittere vel non ;
unicuique adsignare quae spec-
tant sive ad spiritualia, sive
ad temporalia, quae per se
aut per delegationem praestare
poterit . Nulla tamen, quod ad
res immobíles spectat emendi,
vel vendendi ci erit facultas
absque Superioris Capituli con-
sensu .
P**
2. Rector Major totius Societa-
tis moderator est ; ipse in
qu[a]cumque Societatis domo
domiciliumm eligere potest. Om-
nia quae respiciunt officia, per-
sonas, res mobiles aut immo-
biles, spiritualia vel tempo-
ralia ci subjiciuntur . Proinde
Rectoris munus est socios in
Societatem admittere vel non ;
unicuique adsignare quae spec-
tant sive ad spiritualia, sive
ad temporalia ; quae per se
aut per delegationem praestare
poterit. At nulla quod ad res
immobiles spectat, emendi, vel
vendendi ci erit facultas
absque Superioris Capiituli con-
sensu .
2. Rector Maior totius Socie-
tatis móderator est ; ipse in
quacumque Societatis domo
domicilium eligere potest . Om-
nia quae respiciunt officia, per-
sonas, res mobiles aut immobi-
les, spiritualia vel temporalia ci
subiicíuntur . Proinde Rectoris
munus est socios in sodalitatem
cooptare vel non, unicuique
adsignare quae spectant sive
ad spirítualia, sive ad tem-
poralia ; quae omnia per se
aut per delegationem praestare
poterit . At nulla, quod ad res
immobiles attinet, emendi vel
vendendi ei erit facultas,
absque Superioris. Capituli con-
sensu .
2. Il Rettore maggiore è il Su-
periore di tutta la Congrega-
zione ; egli può stabilire la sua
dimora in qualunque casa della
Congregazione. Offici, persone
beni mobili ed immobili, le
cose spirituali e temporali di-
pendono totalmente da lui.
Perciò spetterà al Rettore ac-
cettare o non accettare nuovi
soci in Congregazione (1), asse-
gnare a ciascheduno i suoi offi-
ci, sia per lo spirituale, sia pel
temporale; le quali cose egli
eseguirà o per se o per mezzo
d'altre persone da lui delegate .
Ma non potrà fare verun con-
tratto di vendita o di compera
di cose immobili senza il con-
senso del Capitolo superiore .
(1),Ilsuperiognalpuòdi
sua autorità ricevere gli aspiranti
e a suo tempo presentarli o no,
secondo che giudica meglio nel
Signore perchè un allievo sia am-
messo alla prova del noviziato
oppure ai voti .
« Il Maestro dei Novizi non deve esercitare altro officio e però non
può esserlo il Direttore Spirituale o Catechista che ha annesso più of-
fici . » An Vì IS .
« Accettato nel senso spiegato . » ad 13o .
«Forse qui il B .A . [Bonum Alienationes] per vendersi . » add mrg Pv .

12.6 Page 116

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Gb
Ls
3. Niuno ad eccezione del ret-
tore e dei membri del capi-
tolo, può scrivere o ricevere
lettere senza permesso del su-
periore .
30 Nemo, Rectore excepto et
i,squCaptlmconsiu,
potest epistolas scrivere vel
accipere sine Superioris per-
missione .

12.7 Page 117

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Ns
P*
T
V
3. Quoad alienationes bono-
rum Societatis et debita ab
ea contrahenda serventur de
jure servanda juxta SS. Cano-
nes, et Constitutiones Aposto-
licas .
3. In bonorum alienationibus
societatis, et aere alieno con-
flando, serventur quae sunt
de iure servanda iuxta SS .
Canones, et Constitutiones
Apostolicas .
3. Nel vendere beni della So-
cietà, o contrar debiti, si os-
servi tutto quello, che si deve
di diritto osservare secondo i
sacri Canoni e le Costituzioni
apostoliche (1) .
(1) La Società Salesiananiet
possiede come ente morale, per-
ciò eccetto il caso, in cui venisse
da qualche governo legalmente ap-
provata, non sarebbe vincolata
da questo articolo . Per la stessa
ragione ciascun Salesiano può eser-
citare i diritti civili di compra,
vendita e simili senza ricorrere
alla santa Sede . Così fu risposto
dalla Cong. dei Vesc . e Reg. 6
aprile 18 74 .
3. Nemo, exceptis Capitulo Su-
periori et domorum directori-
bus, potest epistolas scribere
vel accipere sine Superioris per-
missione vel alterius socii ab
eodem ad hoc specialiter de-
legati .
Omnes tamen socii possunt e-
pistolas vel alia scripta ad Su-
periorem Generalem mittere
inconsultis superioribus loci in
quo ipsi commorantur. Iisdem
autem superioribus talia scrip-
ta invisere minime licebit .
P**
4. Nemo, exceptis Capitulo Su-
periore et domorum. Directo-
ribus, potest epistolas scri-
bere vel accipere sine Supe-
rioris permissione, vel alterius
socii ab eodem ad hoc speciali-
ter delegati . Verumtamen om-
nes socii possunt epistolas vel
alia scripta ad S . Sedem et
ad Superiorem Generalem mit-
tere, inconsultis superioribus
loci, in quo ipsi commorantur .
Iisdem autem superioribus ta-
lia scripta invisere minime li-
cebit .
4. Nemo, exceptis Capitulo Su-
periore et domorum directori-
bus, potest epistolas scribere
vel accipere sine Superioris
permissu vel alterius socii ab
eodem ad hoc munus speciali-
ter delegati . Verumtamen om-
nes socii possunt epistolas vel
alia scripta ad S . Sedem et
ad Superiorem Generalem mit-
tere, inconsultis, loci superiori-
bus in quo ipsi commorantur;
illis enim talia scripta invi-
sere minime licebit.
4. Niuno, eccettuati il Capitolo
superiore e i Direttori delle
case, può scrivere o ricevere
lettere senza il permesso del
Superiore, o di un altro so-
cio a ciò delegato dal Supe-
riore . Del resto tutti i soci
possono mandare lettere ed
altri scritti alla Santa Sede
e al Superiore generale senza
domandare il permesso ai Su-
periori della casa, a cui ap-
partengono ; che anzi i Supe-
riori non potranno neppure leg-
gerle .
Cfr Pag . 121 PV .
o Salvo lo scrivere alla S. Sede ma ciò si metta qui . » add mrg Pu .

12.8 Page 118

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Gb
LS
4. Il Rettore durerà a vita
nella sua carica. * Ma qualora
quod Deus avertat, egli tra-
scurasse gravemente i suoi do-
veri, il Prefetto ed il Direttore
possono di comune accordo ra-
dunare il capitolo ed i Di-
rettori delle case particolari
per avvisare efficacemente il
Rettore . Qualora questa am-
monizione non bastasse, il ca-
pitolo presenterà il caso al su-
periore ecclesiastico della casa
Madre dietro al cui parere si
può venire alla deposizione .**
Rector maior in munere suo
ad duodecím annos manebít .
At (quod Deus avertat) ubi
gravissime officia sua neglige-
ret, Praefectus et Director si-
mul coniuncti possunt Capi-
tulum et peculiarium Domuum
Directores convocare, ut Rec-
torem efficaciter admoneant.
Quod si non sufficiat, Capitu-
lum certiorem de hac re faciat
Sacram Ordinum Regularium
Congregationem, cuius consilio
et responsione accepta, Rector
Maior deponi potest .
« Munus Rectoris maioris, seu Superioris Generalis ad duodecim annos
erit duraturum, nec in eo poterit confirmari sine venia S . Sedis . » An
SV x .
« Animadversio haec integra et absque ulla observatione admittitur .
Ideo adjunctum fuit quod in Constitutionibus ad hoc erat adjungendum
atque mutandum . » Ad Bo .
« Non expedit remittere arbitrio sociorum depositionem Rectoris Maio-
ris, seu Superioris Generalis, sed praescribendum erit, ut depositio ef-
fectum habere nequeat inconsulta hac Sacra Congregatione . » An Sv 6 .
« Animadversio haec undequaqua admissa atque in Constitutionibus
accomodata . » Ad Bo.

12.9 Page 119

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Ns
4. Rector maior in munere
suo ad duodecim annos ma-
nebit, et ìterum eligi poterit .
P*
Q
5. Rector Major in munere suo
ad duodecim annos manebit,
et iterum eligi poterit . Sed
haec reelectio erit semper a
Sancta Sede confirmanda .
T
Rector maior in munere suo
obeundo ad duodecim annos
manebit, et iterum eligi pote-
rit . Sed tunc rerum clavum non
tenebit, nisi in officio suo a
Sancta Sede fuerit confirmatus .
v
5. Il Rettore maggiore ri-
marrà in carica dodici anni,
e potrà essere rieletto ; ma in
questo ultimo caso non potrà
governare la Società, se non
sarà riconfermato nel suo of-
ficio, dalla santa Sede .
10. At si forte contingat, quod
Deus avertat, ut Rector Maior
gravissime officia sua negli-
gat, praefectus vel quisque de
superiori capitulo, una cumm
aliis membris eiusdem Capi-
tuli, poterit domuum directo-
res convocare, ut Rectorem
efficaciter adrnoneant . Quod
si non sufficiat, Capitulum cer-
tiorem de hac re faciat sacram
Episcoporum et Regularium
Congregationem, cuius consilio
et responsione accepta, Rector
Maior deponi potest .
Qua in re servanda sunt ea
quae inferius praescribuntur in
casu quo Superior Generalis de-
cederet quin prius Vicarium
Temporarium nominaverit.
P**
8. At si forte contingat, quod
Deus avertat, ut Rector Major
gravissime officia sua negligat,
praefectus vel quisque de Su-
periore Capitulo, una cum aliis
membrís eiusdem Capituli, po-
terit Rectorem efficaciter ad-
monere. Quod si non sufficiat,
Capitulum de hac re Sacram
Episcoporum et Regularìum
Congregationem certiorem fa-
ciat, cuius auctoritate, Rector
Major deponi potest .
8. At si forte contingat, quod
Deus avertat, ut Rector Maior
gravissime officia sua negligat,
praefectus vel quisque de su-
periori Capitulo, caeteris adni-
tentibus qui sunt eiusdem Ca-
pituli, poterit Rectorem sui
officii efficaciter admonere .
Quod si non sufficiat, tum Ca-
pitulus de hac re sacram Epi-
scoporum et Regularium Con-
gregationem certiorem faciat,
cuius auctoritate Rector Ma-
ior gradu dimoveri potest .
8 . Che se per caso avverrà quod
Deus avertat che il Rettore tra-
scurasse gravemente i suoi do-
veri, il Prefetto o alcuno del
Capitolo Superiore d'accordo co--
gli altri, potrà ammonire effica
cemente il Rettore . E se questa
ammonizione non bastasse, al-
lora il Capitolo ne faccia av-
visata la Sacra Congregazione
dei Vescovi e dei Regolari da
cui potrà essere spogliato del
suo grado .
« Come alla Anim . N . 1 . » add mrg Pv .
« Come alla Anim . N. 6. » add mrg Pv .

12.10 Page 120

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Gb
Ls
5.Ilmedsiocaptlì
radunato ha l'autorità di eleg-
gere un altro Rettore, ma in
ogni caso l'elezione deve sem-
pre farsi di un socio che abbia
già fatta professione assoluta
cioè che abbia emessi i voti
perpetui .
5° Huiusmodi Capitulum auc-
toritate pollet alterum Recto-
rem creandi.
6. Il Rettore poi convochi una
volta l'anno il capitolo ed i
direttori delle case partico-
lari per conoscere e provvedere
ai bisogni della società ; dare
quelle provvidenze che secondo
i tempi, i luoghi e le persone
si giudicheranno opportune.
6° Idem Rector Capitulum et
peculiarium Domuum Directo-
res semel in anno convocet, ut,
societatis necessitatibus cogni-
tis, iis consulatur, eaeque solli-
citudines adhibeantur, quas
tempora et loca exposcent .
7. Il capitolo così radunato
potrà anche aggiungere al pre-
sente regolamento quegli arti-
coli che giudicherà opportuni
pel bene della società ; ma
sempre in senso conforme alle
regole già approvate e non
in senso contrario. Nascendo
qualche dubbio intorno all'in-
telligenza di qualche articolo
del presente regolamento, il
Rettore maggiore è autorizzato
di dare al medesimo quella
interpretazione che gli sem-
brerà essere di maggior gloria
di Dio e più conforme allo
spirito della società .
7° Capitulum ita convocatum.
poterit etiam eos articulos re-
gulis addere, quos opportunos
ad societatis utilitatem iudica-
bit, at semper eo sensu et ra-
tione, quibus regulae iam pro-
batae sunt . Quoties dubium
exortum fuerit circa modum,
quo aliquis articulus intelligi
debeat, Rector Maior potest
eumdem interpretari, quemad-
modum ad maiorem Dei glo-
riam conferre et spiritui So-
cietatis magis consentaneus vi-
deatur .

13 Pages 121-130

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13.1 Page 121

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Ns
Idem Rector Capitulum et
Dornuura Directores singulis
annis convocet, ut, societatis
necessitatibus cognitis, iis con-
sulatur eaeque sollicitudines
adhíbeantur, quas tempora et
loca exposcent .
P*
6. Capitulum ita convocatum
poterit etiam eos articulos re-
gulis addere, quos opportunos
ad societatis utilitatem iudi-
cabit, at semper eo sensu et
ratione, quibus regulae iam
probatae sunt . Quoties du-
bium exoriatur circa modum,
quo aliquis articulus intelligi
debeat, Rector Maior potest
eumdem interpretari quemad-
modum spiritui Societatis ma-
gis consentaneum iudicaverit.
P**
< Vedasi Osserv . del Consult . cap . VI Religiosum Societatis Regimen
art. 2 . » add mr g Pv .
«La facoltà dì modificare le Costituzioni deve essere condizionata alla
approvazione riservata alla S . Sede delle modificazioni stesse . » Av Vi 6 .
« Ammessa interamente . » Ad Do.
« È stata introdotta la Osserv . del Consult . N . iS a pag . 32 del Somm-,
Si veda se sta bene . » add mrg Pv.

13.2 Page 122

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Ar
3. Il rettore si nominerà un
vicario fra gli individui della
congregazione e lo designerà
con nome e cognome in foglio
di carta sigillato, tenendo tutto
in segreto e sotto chiave . Sul
piego sia scritto : Rettore pro-
visorio .
Do
3. Il Rettore si nominerà un
vicario fra gl'individui della
congregazione e lo designerà
con nome e cognome in foglio
di carta sigillata, tenendo tutto
in segreto e sotto chiave . Sul
piego sia scritto : Rettore pro-
visorio .
Gb
8. Il Rettore si nominerà un
Vicario fra gli individui della
congregazione e lo designerà
con nome e cognome in foglio
di carta sigillata tenendo tutto
in segreto e sotto chiave . Sul
piego sia scritto : Rettore Prov-
visorio .
Ls
Utauemcsiortuae
Rector Maior provideat, Vica-
riumm sibi eliget ex Congrega-
tionis sociis, eiusque praeno-
men et nomen notabit in char-
tae obsignatae plagula, sub
clave et omnibus occulte ha-
bitis . Fasciculo haec inscri-
bantur : Rector temporarius .
4. Il vicario farà le veci del
Rettore dalla morte di esso
finchè sia definitivamente elet-
to il successore.
4, Il Vicario farà le veci del
Rettore dalla morte di esso
finchè ne sia definitivamente
eletto il successore .
9.IlVicarofàevidl
Rettore dalla morte di esso
finchè non sia definitivamente
eletto il successore ; ma non
potrà introdurre mutazione di
sorta nella disciplina e nell'am-
ministrazione durante il suo
provvisorio governo .
Mortuo Rectore, Vicarius
illius vicem geret donec suc-
cessor ei creatus sit ; at nul-
lam poterit neque disciplinati,
neque administrationi muta-
tíonem afferre quo tempore so-
cietatem reget .
1.0IlVicarodtsvio
ai soci di tutte le case della
morte del Rettore, affinché
ognuno diasi la massima sol-
lecitudine di prestargli i pre-
scritti suffragi . Di poi inviti
tutti i Direttori delle medesime
ad intervenire alla elezione del
Successore .
10° Mortuo Rectore, statim
Vicarius illius mortem annun-
tiet omnium Domuum sociis,
ut ita unusquisque maximaum
sollicitudinem adhibeat in iis
spiritualibus auxiliis ei prae-
bendis, quae regulae praescri-
bunt . Deinde omnes earum-
dem Directores invitet ut suc-
cessoris electioni interesse sata-
gant .

13.3 Page 123

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Ns
7. Ut autem casui mortis suae
Rector Maior provideat, Vi-
carium sibi eliget ex Congre-
gationis sociis, eiusque prae-
nomen et nomen notabit in
chartae obsignatae plagula sub
clave et omnibus occulte ha-
bitis . Fasciculo haec inscri-
bantur : Rector temporaríus .*
P**
T
V
8. Mortuo Rectore, Vicarius il-
lius vicem geret, donec suc--
cessor ei creatus sit ; at nullam
poterit neque disciplinae, ne-
que administrationi mutatio-
nem afferre, quo tempore so-
cietatem reget .
6. Mortuo Rectore, Praefectus
illius vicem geret, donec suc-
cessor ei creatus sit ; at nul-
lam ipse poterit neque disci-
plinae, neque administrationi
mutationem afferre, quo tem-
pore Socíetatem, reget.
6. Mortuo Rectore, Praefectus
vicem illius geret, donec suc-
cessor ei creatus sit ; at nul-
lam ipse poterit neque disci-
plínae, neque administrationi
immutationem afferre, quo
tempore Societatem reget.
6. Morto il Rettore, il Prefetto
ne farà le veci finche non sia
creato il successore ; ma per
tutto il tempo che regge la
Società, egli non potrà mutare
cosa alcuna nella disciplina, o
nell'amministrazione .
9. Mortuo Rectore, statim . Vi
carius illius mortem annuntiet
omnium Domuum sociis, ut
ita unusquisque maximamm sol-
licitudinem adhibeat in iis spi-
ritualibus auxiliis ei praeben-
dis, quae regulae praescribunt .
Deinde omnes earumdem Di-
rectores invitet ut successo-
ris electioni interesse satagant .
7. Mortuo Rectore, statim
Praefectus illius mortem an-
nuntìet omnium domuum Di-
rectoribus, qui statim cura-
bunt ut suffragia quae a Con-
stitutìoní,bus praescripta sunt
persolvantur . Deinde eosdem
Directores invitet, ut succes-
soris electioni interesse sata-
gant .
7. Mortuo Rectore, statim
Praefectus illius mortemm an-
nuntiet omnium Domuum Di-
rectoribus, qui statim cura-
bunt ut sacra piacularia, quae
a constitutionibus praescrípta
sunt, persolvantur . Deinde eos-
dem Directores invitet, ut suc-
cessoris electioni interesse sata-
gant .
7. Appena morto il Rettore,
il Prefetto ne dia tosto avviso
ai direttori di tutte le case,
i quali subito si daranno cura,
perché si facciano al defunto
quei suffragi, che sono pre-
scritti dalle Costituzioni. Quin-
di inviti i medesimi direttori
a radunarsi per la elezione
del nuovo Rettore .
« E' insolito che il Superiore Generale designi chi nella sua morte go-
verni l'Istituto fino al Capitolo elettivo . É invece solito che supplisca
uno dei principali Dignitari dell'Istituto . » An Vi x2 .
« Invece del Rettor temporaneo se ne affiderà l'uffizio al Praefectus
capituli superioris che è la prima autorità dopo il Sup . Gen . Ogni cosa
è inserta nelle costituzioni in questo senso .» ad Bo .
« Fu tolto l'art . 7 a forma della Osserv . del Consult. N . 22 pag . 33
Somm . > add mrg Pv .

13.4 Page 124

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Ar
Do
Gb
Ls
10
DE RECTORIS MA IORIS
ELEZIONE
DEL RETTORE MAGGIORE
ELECTIONE .
N . 10 .
5 . Affinché uno possa essere
eletto Rettore deve essere vis-
suto almeno sei anni in con-
gregazione, aver compiuto
trent'anni di sua età ; abbia
tenuta esemplare condotta in
faccia a tutti i congregati .
Qualora concorressero tutte le
altre doti in grado eminente
il vescovo ordinario può di-
minuire l'età fino a 26 anni .
5. Affinchè uno possa essere
eletto Rettore deve essere vis-
suto almeno sei anni in con-
gregazione, aver compiuti tren-
t'anni di sua età ; abbia tenuta
esemplare condotta in faccia
a tutti i congregati . Qualora
concorressero tutte le altre
doti in grado eminente l'età
può diminuirsi fino a ventisei
anni .
1. Affinché uno possa essere
eletto Rettore si richiede che
sia vissuto almeno otto anni
in congregazione, aver com-
piuto trent'anni di età ; abbia
tenuta esemplare condotta in
faccia a tutti i congregati .
Qualora concorressero tutte le
altre doti in grado eminente
l'età può dal capitolo dimi-
nuirsi fino a ventisei anni .
1° Ut quis Rector Maior eligi
possit, oportet ut saltem octo
annos in societate transegerit,
trigesimumm suae aetatis ex-
pleverit, et sociis vitae sancti-
monia praefulserit . Si vero
caetera, quae ad Rectorem Ma-
iorem requiruntur, eminenti
gradu in aliquo socio inno-
tescant, Capitulum usque ad
vigesimum octavum aetatem
deducere potest .
Duplici ex causa Rectoris
Maioris seu Superioris Gene-
ralis electio fieri continget, vi-
delicet vel ob finitum duodecim
annorum munus, aut ob Rec-
toris mortem.

13.5 Page 125

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Ns
x.
DE RECTORIS MAIORIS
ELECTIONE .
Q
VIII .
DE RECTORIS MAJORIS
ELECTIONE .
T
VIII,
DE RECTORIS MAIORIS
ELECTIONE .
VVIII
DELLA ELEZIONE
DEL RETTORE MAGGIORE,
1 . Ut quis Rector Maior seu
generalis Superior eligi possit,
oportet ut saltem octo annos
in societate transegerit, tri-
gesimum suae aetatis exple-
verit, sociis vitae sanctimonia
praefulserit, et in perpetuum
professus sìt .
P**
. Ut quis Rector Major seu
Generalis Superior eligi possit,
oportet ut saltem decem annos
in Societate transegerit, tri-
gesimum, quintum suae aeta-
tis expleverit, sociis vitae sanc-
timonia, dexterítate et pru-
dentia in expediendis Societa-
tis negotiis praefulserit, et in
perpetuum professus sit,
1 . Ut quis Rector Maior seu
Generalis Superior eligi possit,
oportet ut saltem decem annos
in societate transegerit quin-
tum et trigesimum aetatis suae
expleverit, sociis vitae sancti-
monia, dexteritate et pruden-
tia in expediendis societatis
negotiis praefulserit, et in per-
petuum professus sit .
1
1 . Perché alcuno possa essere
eletto Rettore maggiore, si ri-
chiede che sia vissuto almeno
dieci anni in Congregazione,
abbia compito trentacinque
anni, ed abbia dato non dubbie
prove di vita esemplare e di
destrezza e prudenza nello spe-
dire i negozi della Congrega-
zione, ed infine sia professo
perpetuo .
2. Duplici ex causa Rectoris
Maioris electio fieri continget,
videlicet vel ob finitum duode-
cim annorum munus, aut ob
Rectoris mortem .
2. Duplici ex causa Rectoris
Majoris electio fieri continget,
videlicet vel ob finitumm duode-
cim annorum munus, aut ob
Rectoris mortem.
Duplici de causa Rectoris
Maioris electio fieri contingit,
videlicet vel ob expletum duo-
decim annorum munus, vel ob
Rectoris ipsius mortem .
2 . Per due cause può avvenire
che si debba eleggere il Ret-
tore, o perché abbia finito i
dodici anni della sua carica,
o per la morte dell'Ante-
cessore .
« L'età canonica del Superiore Generale deve essere di anni quaranta
e quella dei Consiglieri Generali di anni 35 ed almeno di cinque di pro-
fessione e quella del Maestro dei novizi di anni 35 ma di dieci anni al-
meno di professione . » An Vi 8 .
« . . .per Superior Generale invece di oportet 1rígesi»w>n. sì dirà quadra-
gesímum aetatis annum explevi.tHaecvrolsminuaqdoPteri
interveniente Sanctae Sedis consensu . Si fa questa riserva nella età del
Sup . Gen . perché presentemente ve ne sono molti che hanno tale nu-
mero di anni di professione, ma niuno ha, i quarant'anni dì età . Così
se morendo l'attuale Sup . Gen . si dovesse eleggere un successore, non
vi sarebbe chi abbia l'età canonica . « ad Bo .
< Dai 30 li ha portati a 35, non però ai 40- Si accomodi piuttosto come
a pag. 7 della Consultaz . » add mrg Pv .

13.6 Page 126

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Ls
3° Si Rector Maior eligendus
est, eo quod duodecim annos
in munere transegerit, electio
sic est facienda. Ipsemet Re-
ctor Maior, tres menses ante-
quam sui officii tempus laba-
tur, Capitulum Domus prin-
cipalis convocabit, eique sui
muneris finem imminere pa-
lam faciet : cuius rei notitiam
transmittet Directoribus Do-
morum peculiarium, eisque so-
ciis omnibus, qui secundum
constitutiones suffragíum dare
poterunt . Dum autem finir sui
muneris diem significabit,
aliam statuet diem ad sui
successoris electionem perfi-
cìendam ; tempus vero electio-
nis peragendae, si fieri potest,
quindecim dierum spatium a
fine muneris sui excedere non
debebit .

13.7 Page 127

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3 . Si Rector maior eligendus
est, eo quod duodecim annos
in munere transegerit, electio
sic est facienda. Ipsemet Re-
ctor Maior, tres menses ante-
quamn sui officii tempus laba-
tur, Capitulum Superius con-
vocabit, eique sui muneris-sfi-
nem imminere palam faciet .
Huius rei notitiam transmittet
Directoribus cuiusque Domus,
eisque sociis omnibus, qui se-
cundum constitutiones suffra-
gium dare poterunt . Dum au-
tem finis sui muneriss diem si-
gnificabit, aliam statuet diem
ad sui successoris electionem
perficiendara . Eodem tempore
pietatis opera assignabit ad
superna lumina obtinenda, cla-
re et distincte omnes commo-
nens de stricta singulorumm obli-
gatione suum dandi suffragium
illi, quem ad Dei gioriam uti-
litatemque animarum, in so-
cietate promovendam magis
idoneum in Domino iudicave-
rint . Tempus vero electionis
peragendae, si fieri potest,
quindecim dierum spatium a
fine muneris sui excedere non
debebit .
Q
3. Si Rector Major eligendus
est, eo quod duodecím annos
in munere transegerit, electio
sic est facienda. Ipsemet Re-
ctor Major, tres menses ante-
quam sui officii tempus laba-
tur, Capitulum Superius con-
vocabit, eique sui muneris fi-
nem imminere palam faciet .
Huius rei notitiam transmittet
Directoribus cuiusque domus,
eisque sociis omnibus, qui se-
cundum Constitutiones suffra-
giumm dare poterunt . Dum au-
tem finis sui muneris diem si~
gnificabit, aliam statuet diem
ad sui successoris electionem
perficiendam . Eodem tempore
pietatis opera assignabit ad
superna lumina obtinenda, cla-
re et distincte omnes commo-
nens de stricta singulorum ob-
ligatione suum dandi suffra-
gium ílli, quem ad Dei glo-
ríam utilitatemque animarum
in Societate promovendam ma-
gis idoneum in Domino judi-
caverint . Tempus vero electio-
nis peragendae, quindecim di-
erum spatium a fine muneris
sui excedere non debebit .
T
3. Si Rector Maior eligendus
sit, eo quod duodecim annos
in munere obeundo transegerit,
electio in hunc modum est
facienda . Ipsemet Rector Ma-
ior tres menses antequam sui
officii tempus effluxerit, Col-
legium seu Capitulum Supe-
riuss convocabit, eique sui mu-
neris finem imminere palam
faciet. Huius rei notitiam
transmittet Directoribus cuius-
que domus, eisque socìis om-
nibus, qui secundum consti-
tutiones suffragium dare pote-
runt . Dum autem diem signifi-
cabit, qui finem suo muneri
imponet, aliam statuet diem
ad sui successoris electionem
perficiendam . Eodem tempore
pietatis sollemnia assignabit ad
superna lumina obtinenda, cla-
re et distinte omnes commo-
nens de maxima singulorumm
obligatione suum, dandi suffra-
gium illi, quem ad Dei glo-
riani utilitatemque anìmarum
in societate promovendarn ma-
gis idoneum iudicaverint . Tem-
pus vero electionis peragendae
quindecim dierum, spatium a
fine muneris sui excedere non
debebit .
v
3. Se la elezione avrà luogo
perché siano passati i dodici
anni, si farà in questo modo :
Tre mesi prima che finisca il
tempo del suo officio, il Ret-
tore convocherà il Capitolo su-
periore, e gli darà avviso che
è imminente il fine della sua
carica : e ne darà pure no-
tizia ai direttori di ciascheduna
casa, e a quei soci, che se-
condo le costituzioni sono am-
messi a dare il voto . Mentre
significherà il tempo in cui
termina la sua carica, sta-
bilirà il giorno per la elezione
del successore . Contempora-
neamente ordinerà preghiere
da farsi per ottenere i lumi
celesti, ed ammonirà ognuno
chiaramente e distintamente
del grave obbligo di dare il
voto a quello che giudiche-
ranno più idoneo a promuovere
la gloria di Dio e l'utilità delle
anime nella Congregazione . La
elezione del successore deve
farsi non più di quindici giorni
dopo che il Rettore terminò il
tempo del suo officio .

13.8 Page 128

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Ar
Do
Gb
Ls
A die, quo suum munus ex-
plebìt, usque ad peractam eius-
dem successoris electionem,
Rector maior Vicarii tempo-
rarii romen et auctoritatem
habebit ; pergetque in societa-
tis regimine et administratione
donec eius successor in mu-
nere suo reapse sit constitutus .
6. Il rettore non sarà definiti-
vamente eletto finché non sia
approvato dal superiore eccle-
siastico .
6. Il Rettore non sarà defini-
tivamente eletto finchè non
sia approvato dal Superiore
ecclesiastico del luogo ove tro-
vasi la casa Maestra .
2 . Il Rettore non sarà defini-
tivamente eletto finchè non
siasi presentato al Superiore
Ecclesiastico del luogo ove tro-
vasi la casa maestra, ed abbia
al medesimo promessa ubbi-
dienza e dipendenza in tutte
le cose che riguardano al-
l'esercizio esterno del sacro mi-
nistero .
Ad electionem novì Rectoris
intererunt et suffragium da-
bunt Vicarius Temporarius,
Capitulum Domus principalis,
Directores Domorum peculia-
rium, omnesque socii, qui iam
vota perpetua emiserint. Si
autem quis eorumm quacumque
ex causa ad praestandum suf-
fragium advenire non poterit,
ab aliis licite et valide electio
fiet .
<;IlCapitoGenrlscompàeèslitongarIstiu
non può ammettersi che venga formato dei Professi perpetui della casa
ove si fa l'elezione, giacche se ne querelerebbero i professi perpetui
delle altre case . » An Vi 10.
« Ogni cosa é in questo senso accomodata nelle costituzioni . « ad Bo .
*
« Si veda se la emendazione contenuta nella Osserv . del Consult . N .
2o a pag. 32 del Somm . sia stata bene introdotta . » add mrg N.

13.9 Page 129

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Ns
T
v
4. A die, quo suum munus
explebit, usque ad peractam
eiusdem successoria electio-
nem, Rector Maior Vicarii tem-
porarii nomen et auctoritatem
habebit ; pergetque in societa-
tis regimine et administratione
donec eius successor in munere
suo reapse sit constitutus .
4. A die quo suum munus ex-
plevit, usque ad peractam eius-
dem successoris electionem,
Rector Major, veluti Prae-
fectus perget in Societatis re-
gimine et administratione ea-
dem auctoritate qua pollet
Praefectus in morte Rectoris,
donecejussucesorinmunere
suo reapse sit constitutus .
4. A die, quo suum munus
explevit, usque ad peractamm
eiusdem successoris electio-
nem, Rector Maior perget in
societatis regimine ed admi-
nistratione eadem auctoritate
pollere qua gaudet Praefectus
in morte Rectoris, donec eius
successor in munere suo reapse
sit constitutus .
4. Dal termine della sua ca-
rica fino alla compiuta elezione
del successore il Rettore Mag-
giore continuerà a reggere ed
amministrare la Società col-
l'autorità che ha il prefetto
alla morte del Rettore, fin-
chè il successore sia definitiva-
mente costituito nel suo uf-
fizio .
5. In electione navi Rectoris
suffragia ferent omnes socii,
qui iam vota perpetua emi-
serint . Directores vero cuius-
que domus publice cum duo-
bus scrutatoribus vota colli-
gent, eaque in indice a se et
duobus praedictis scrutatori-
bus obsignato tuto modo per
se vel per delegatum ad Capi-
tulum Superius transmittenda
curabunt ; huius autem indicis
exemplar in eadem domo ser-
vabitur .
5. In electione Rectoris Majo-
ris suffragium dabunt Capi-
tulum Superius, Directores cu-
iusque domus una cum socio
a professis eiusdem domus
electo, quatenus singuli vota
perpetua jam emiserint .
Si quis ex quacumque causa
proprium suffragium, praestare
non poterit, ab aliis licite et
valide electio fiet .
5 . In electione Rectoris Maio-
ris suffragiura dabunt Capi-
tulum superíus, Directores cu-
iusque domus, et una cum socio
a professis eiusdem domus
electo, dummodo vota perpe-
tua iam emiserint . Si quis
quacumque ex causa proprium
suffragium conferre non pote-
rit, ab aliis iure et valide ele-
ctío fiet .
5. Ad eleggere il Rettore mag-
giore daranno il voto il Capi-
tolo Superiore e i direttori
delle case particolari, accom-
pagnati da un socio professo
perpetuo, eletto dai professi
perpetui di quella casa, a cui
appartengono . Se per qualun-
que causa taluno non potesse
recarsi a dare il voto, di pien
diritto e validamente la ele-
zione si compirà dagli altri .
6, Ad scrutinium generale in-
tererunt Vicarius temporarius,
Capitulum Superius, Directo-
res vel eorum delegati atque
omnes socii iam in perpetuum
professi in illa domo degentes,
in qua fit electio .
Si qui ex quacumque causa
proprium suffragiura praestare
non poterunt, ab aliis licite
et valide electio fiet*
P**

13.10 Page 130

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Ar
Do
Gb
7. L'e[l]ezione del successore
al rettore defunto si farà così :
otto giorni dopo la morte del
Rettore si raduneranno il Pre-
fetto, economo, direttore spi-
rituale, e i due consiglieri, il
vicario con due altri dei più
anziani della congregazione . Se
il tempo e il luogo lo permet-
tono saranno pure invitati tut-
ti i rettori di tutte le altre case.
Recitato il De profundis in
suffragio del Rettore defunto,
invocata l'Assistenza dello Spi-
rito Santo coll'inno Veni,
Creator SpiríIus, si daranno
i voti. Colui il quale riporterà
due terzi di voti, sarà il no-
vello rettore .
7. L'elezione del successore al
Rettore defunto si farà così :
otto giorni dopo la morte del
Rettore si raduneranno il Pre-
fetto, Economo, Direttore Spi-
rituale, e i tre consiglieri, il
Vicario . Se il tempo e il luogo
lo permettono saranno pure
invitati i Direttori delle case
particolari . Recitato il De Pro-
fundis in suffragio del Rettore
defunto, invocata l'assistenza
dello Spirito Santo coll'inno
Veni Creator Spírítus, si da-
ranno i voti . Colui il quale
riporterà due terzi di voti
sarà il novello Rettore .
3. La elezione del successore
al Rettore defunto si farà così :
Non prima di trenta giorni e
non più tardi di sei mesi dopo
la morte del Rettore[;] si ra-
duneranno il Prefetto, Eco-
nomo, Direttore Spirituale, i
tre consiglieri, il Vicario, i
direttori delle case particolari
e tutti i soci che hanno emes-
si i voti perpetui che possono
intervenire . Recitato il De Pro-
fundis in suffragio del Ret-
tore defunto, invocata l'assi-
stenza dello Spirito Santo col-
l'inno Veni Creator Spìrítus,
si daranno i voti segreti . Colui
il quale riporterà due terzi
di voti sarà il novello Rettore .
Maioris Rectoris électio sic
fiet : Omnes electores, flexís ge-
nibus ante imaginem Domini
nostri I. Ch . crucifixi, divi-
num auxìlìum et superna lu-
mina invocabunt canentes
hymnum Veni, Creator Spiri-
tus ecc . Quo finito, Rector
Temporarius fratribus una si-
mul collectis causam patefa-
ciet propter quam eos advo-
cavit, clare et distincte om-
nes commonebit de stricta sin-
gulorum obligatione suum dan-
di suffragium illi, quem ad
Dei gloriam utilitatemque ani-
marum in societate promoven-
dum magis idoneum in Do-
mino iudicaverit . Postea unus-
quisque scribet nomen illius,
in cuius favorem suffragium
edere intendit, et schedulam
sic exaratam in vasculo ad
hoc parato secreto ponet .

14 Pages 131-140

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14.1 Page 131

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Ns
Q
T
v
7 . Maioris Rectoris electio sic
Est : Omnes electores, flexis ge-
nibus ante imaginem Domini
nostri Iesu Christi crucifixi,
divinum auxilium invocabunt
persolventes hymnum Veni,
Creator Spiritus etc . Quo fi-
nito, Rector temporarius fra-
tribus una sìmul collectis cau-
sam patefaciet propter quam
cos advocavit . Postea qui suf-
fragium nondum dederunt, id-
est sodi degentes in ea domo,
in qua fit electio, scribent no-
men illius, in cuius favorem
suffragium edere intendunt, et
schedulam sic exaratam po-
nent in vasculo ad hoc parato
et in quo iam reposita fuerunt
aliarum domorum suffragia .
Hisce peractis, secreto modo
ab omnibus praesentibus eli-
guntur tres scrutatores cum
duobus secretariis . Qui voto--
rum pluralitatem consecutus
fuerit, erit Novus Rector, seu
Superior Generalis . Si forte
duo vel tres eumdem suffra
giorum. numerum obtinuerint,
iterum fit electio inter eos,
qui paritatem habuerunt, sed
tantum ab electoribus qui
praesentes sunt .*
P**
6 . Majorís Rectoris electio sic
fiet : omnes electores, flexis ge-
nibus ante imaginem Domini
Nostri Jesu Christi Crucifixi,
divinum auxilium invocabunt
persolventes hymnum Veni,
Creator Spiritus etc . Quo finito,
Praefectus, fratribus una si-
mul collectis, causare pate-
faciet propter quam eos advo-
cavit . Postea omnes socii pro-
fessi acque praesentes scri-
bent nomen illius, in cuius
favorem suffragium edere in-
tendunt, et schedulam sic exa-
ratam ponent in vasculo ad
hoc parato . Hisce peractis, se-
creto modo ab omnibus prae-
sentibus eliguntur tres scru-
tatores cum duobus secreta-
riis. Qui votorum pluralitatem
absolutam consecutus fuerit,
erit novus Rector, seu Supe-
rior Generalis .
6 . Maioris Rectoris electio in
hunc modum est facienda : Om-
nes electores, flexis genibus
ante imaginem Domini nostri
Iesa Christi crucifixi, divinum
auxiliumm invocabunt persol-
ventes hymnum Veni Creator
Spirituse.tc Quo finito, Prae-
fectus fratribus in unum col-
lectis causam aperiet, propter
quam eos convocaverint . Quo
facto omnes socii professi at-
que adstantes in chartula seri-
bent nomen illius, in cuius
favorem suffràgium edere ex-
cupíunt, et schedulamm ab iis
exaratam ponent in vasculo
ad hoc parato . Hisce peractis,
secreto modo ab omnibus prae-
sentibus eliguntur tres scrutato-
res et duo scribae . Qui absolu-
tam votorum pluralitatem con~
secutus ffierit, erit novus Re-
etor, seu Superior Generalis .
6 . La elezione si farà in questo
modo : Inginocchiati davanti
l'immagine del Crocifisso, in-
vocheranno l'aiuto divino re-
citando l'inno Veni, Creator
Spiritus ecc . Dopo il Prefetto
esporrà ai confratelli il mo-
tivo per cui sono stati con-
gregati . Quindi tutti i soci
professi e presenti scriveranno
in una schedula il nome dì
colui che giudicheranno de-
gno, e lo porranno in un'urna
a ciò preparata : Poi si eleg-
geranno da tutti i presenti,
in modo segreto, tre scrutatori
dei voti, e due segretari . Chi
otterrà la maggioranza asso-
luta dei voti sarà il novello
Rettore o Superiore generale .
* < L'elezione del Superiore Generale e dei consiglieri generali si taccia
dai soli Elettori presenti, ed a maggioranza assoluta di voti, e non al-
trimenti . » An Vi 9 .
«Questo articolo era stato specialmente destinato a dar libertà di elezione
a tutti i soci delle altre case . Ora si modifica nel senso indicato .» ad Bo .
** « Si veda se la emendazione contenuta nella Osserv . del Consult .
N. 19 a pag . 32 del Somm . sia stata bene introdotta . » add mrg Pv .

14.2 Page 132

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Ls
Sin autem ob Superioris Ge-
neralis mortem electio esset
facienda, haec regula et ordo
tenetur : Mortuo Rectore Ma-
iore, Vicarius temporarius il-
lius mortis notitiam ad omnes
Domorum peculiarium Direc-
tores per scríptum transmittet,
ut spiritualia suffragia secun~
dum constitutiones quam ci-
tìssime pro defuncti anima
fiant . Electio huiusmodi non
ante tres, nec serius sex men-
sibus a Rectoris morte erit
facienda . Ad hunc finem Vi-
carius temporarius suum ca-
pitulum congregabit, eiusdem-
que consensu opportuniorem
statuet diem ad convocandos
eos, qui in illa electione suf-
fragium datori sunt .
Suffragium autem ii dabunt,
qui hoc iure polleant in elec-
tione Rectoris facienda causa
mortis, sicut in articulo quarto
huius capitis dictum est .

14.3 Page 133

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Ns
8. Si autemm ob Superioris Ge-
neralis mortem electio esset
facienda, haec regula et ordo
teneantur : Mortuo Rectore Ma-
iore, Vicarius temporarius il-
luismortnadomes
Domorum Directores per scrip-
tum, transmittet, ut spiritualia
suffragia secundum constìtu-
tiones quam citissime pro de-
functi anima fiant . Electio hu-
iusmodi non ante tres, nec
serius sex mensibus a Recto-
ris morte erit facienda . Ad
hunc finem Vicarius tempora-
rius Capitulum Superius con
gregabit, eiusdemque consensu
opportuniorem statuet diem ad
convocandos eos, qui electioni
interesse debent, admonens de
iis omnibus quae art . dicta
sunt .
Q
7. Si autem ob Superioris Ge
neralis mortem electio esset
facienda, haec regola et ordo
teneantur : mortuo Rectore Ma-
jore, Praefectus illius mortis
notitiara ad omnes domorum
Directores per scriptum trans-
mittet, ut spiritualia, suffra-
gia secundum Constitutiones
quam citissime pro defuncti
anima fiant . Electio hujus-
modi non ante tres, nec serius
sex mensibus a Rectoris mor-
te erit facienda. Ad hunc fi-
nem Praefectus Capitulum Su-
perius congregabit, ejusdem-
que consensu opportuniorem
statuet diem ad convocandos
eos, qui electioni interesse de-
bent, admonens de iis omni-
bus quae art. 3 dicta sunt .
T
7. Si autem ob Superioris Ge-
neralis mortem electio sit fa-
cienda, haec regula et orda
teneatur : Mortuo Rectore Ma-
iore, Praefectus illius mortis
notitiam ad omnes domorum
Directores per litteras trans-
mittet, ut ad labes abolendas
eius animae secundum consti-
tutiones quam citissime pro
defuncti anima fiant . Electio
huiusmodi non ante tres, ne-
que post sex menses, quam
Rector vita sit functus, erit
facienda . Ob hanc causam
Praefectus Capitulum Superius
convocabit, eiusdemque con-
sensu opportunioremm statuet
diem ad eos cogendos, qui
electioni interesse debent,
quemque admonens de iis om-
nibus quae art . 3° dieta sunt .
v
7. Se poi la elezione si dovesse
fare per la morte del Rettore,
allora si tenga quest'ordine .
Morto il Rettore maggiore, il
Prefettonedaràluovi
direttori delle case particolari
per lettera, affinché, quanto
più presto si può, si facciano
per l'anima del defunto i suf-
fragi prescritti dalle costituzio-
ni. La elezione dovrà farsi non
prima di tre mesi e non dopo
di sei dalla morte del Rettore .
A questo scopo il Prefetto
convocherà il Capitolo supe-
riore, e col suo consenso sta-
bilirà il giorno più opportuno
per radunare quelli che devono
intervenire all'elezione, li quali
avviserà e ammonirà di quanto
nell'articolo 3 si è detto .
Suffragium autem ii dabunt,
qui hoc iure polleant in elec--
tione Rectoris facienda sicut
in articulo huius capitis
dictum est .
8. Suffragium autem ii dabunt,
qui hoc jure polleant in elec-
tione Rectoris facienda sicut
in articulo 5 hujus capitis
dictum est .
8. Suffragium autem ii dabunt,
qui hoc iure polleant eligendi
Rectoris, quemadmodum in ar-
ticulo 5 . huius capitis dic-
tum est.
8 . I voti poi saranno dati da
quelli, che godono del diritto
di eleggere il Rettore, come
è nell'art . 5 di questo capo .

14.4 Page 134

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Gb
Ls
Qui duas de tribus votorum
partibus assecutus fuerit, erat
novus Superior Generalis, cui
omnes societatis sodales obe-
dire tenentur .
4. Compiuta la elezione il Vi-
cario ne darà notizia a tutte
le case particolari, facendo in
modo che la notizia del novello
rettore giunga a cognizione
di tutti i membri della società .
Con questo atto termina ogni
autorità del Rettore provvi-
sorio .
Peracta electione, sive haec
fiat causa mortis, sive ob
transactum tempus duodecim
annorum, Vicarius tempora-
rius novum electum Rectorem
Maiorem citius, ut omnibus
Societatis sociis patefacìat,
operam dabit . Quo facto, om-
nis Rectoris temporarii aucto-
ritas finem habet .
5. Qualora il Rettore maggiore
morisse senza aver prima no-
minato un vicario provviso-
rio, il capitolo della casa ma-
dre è autorizzato di eleggerne
uno che avrà cura della società
fino alla effettuata elezione del
novello Rettore Maggiore.
Si forte Rector maior dece-
deret, quin prius Vicarium
temporarium nominasset, tunc
Capitulum Domus principalis
ipsum eligat . Ipse usque ad
peractam electionem Societa-
tem reget, facietque omnia,
quae ad Vicarii temporarii mu-
nus spectant .

14.5 Page 135

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Ns
9 . Qui pluralitatemm votorum
assecutus fuerit, erit novus Su-
perior Generalis, cui omnes so-
cietatis sodales obedire te-
nentur .*
Q
T
Qui pluralitatem absolutam
votorum assecutus fueríj At
novus Superior Generalis, cui
omnes Societatis sodales obe-
dire tenentur .
9 . Qui pluralitatem absolutam
votorum assecutus fuerit, no-
vus Superior Generalis erto,
cui omnes societatis sodales
obedire tenentur .
v
9. Quegli che avrà ottenuta
la maggioranza assoluta dei
voti sia Superiore generale, a
cui tutti i confratelli dovranno
prestare obbedienza .
Peracta electione, Vicarius
temporarius, ut novas Rector
Maior citius omnibus Societa-
tis sociis innotescat, operam
dabit . Quo facto, omnis Vicarii
temporarii auctoritas finem
habet .
Peracta electione, Praefectus,
ut novus Rector Major citius
omnibus Congregationis sociis
innotescat, operam dabit . Quo
facto, omnis Superioris Ge-
neralis auctoritas in Praefecto
finem habet.
10. Peracta electione, Prae-
fectus operam dabit, ut novus
Rector Maior quamm citissime
omnibus congregationis sociìs
innotescat. Quo facto, omnis
superioris Generalis auctoritas
in Pkaefecto finem habet .
10 . Terminata la elezione, il
Prefetto ne darà avviso a
tutte le case particolari, fa-
cendo in modo che la notizia
del novello Rettore giunga
presto a cognizione di tutti i
membri della Società . Con que-
sto atto cessa nel Prefetto
ogni autorità di Superiore ge-
nerale .
10. Si forte Rector maior de-
cederet, quin prius Vicarium
temporarium nominasset, tunc
Capitulum Superius ipsum eli-
gat . Vicarius sic electus us-
que ad peractam electionem
Societatem reget, eaque faciet
quae ad Vicarii temporarii mu-
nus spectant.
« L'elezione del Superiore Generale e dei consiglieri generali si faccia
dai soli Elettori presenti, ed a maggioranza assoluta di voti, e non al-
t. rimenti » An Vi 9 .
« Questo articolo era stato specialmente destinato a dar libertà dì ele-
zione a tutti i soci delle altre case. Ora si modifica nel senso indicato .
ad Ba.

14.6 Page 136

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Ar
DEGLI ALTRI SUPERIORI
Do
DEGLI ALTRI SUPERIORI
Gb
I
DEGLI ALTRI SUPERIORI
Ls
DE CETERIS SUPERIORIBUS.
N. 11.
<Lcdq'aeunltoràSipGaledvsrian
quella dei Consiglieri Generali di anni 35 ed almeno di cinque di pro-
fessione, e quella del Maestro di Novizi di anni 35 ma di dieci anni al-
meno di professione . » An Vi 8.
< La parte concernente i consiglieri fu inserta... » ad Bo.
« I Consiglieri del Capitolo superiore devono essere eletti tutti dal Capi-
tolo generale, e risiedere presso il Superiore Generale . » An Vi 11 .
«Accomodato negli articoli delle Costituzioni, » ad Bo .
« Qui si potrebbe mettere che devono coabitare con essi . » add mrg Pv .

14.7 Page 137

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Ns
Q
T
v
XI
.
DE CAETERIS SUPERIORIBUS .
IX.
DE CAETERIS SUPERIORIBUS .
IX .
DE CAETERIS SUPERIORIBUS .
IX .
DEGLI ALTRI SUPERIORI .
1 . Praefectus et spiritualis Di-
rector creantur a Rectore . Oe-
conomus vero et tres consi-
liarii suffragiis eligentur a so-
ciis, qui iam vota perpetua
emiserunt .
p*
1 . Praefectus, Spiritualis Di-
rector, Oeconomus et tres Con-
siliarii suffragiis éligentur a
Rectore Majore et a sociis,
qui cum jam vota perpetua
emiserint ad Rectoris Majo-
rís electionem partem habere
poterunt Ut eligi possint re~
quirítur ut saltem quinque an-
nos unusquisque in Societate
permanserit, triginta quinque
aetatìs annos expleverit et vota
perpetua emiserit .
Ne officium ipsis ereditum de-
trimenturn patiatur, extra do-
mum in qua Rector Major
commoratur residere ordinarie
non poterunt .
1 . Praefectus, spirìtualis Di-
rector, Oeconomus et tres con-
siliarii quos supra memoravi-
mus, per suffragia eligentur a
Rectore Maiore et a sociis, qui
iam cum votis perpetuis se
obstrinxerint ad Rectoris Ma-
ioris electionem partem habere
poterunt . Ut eligi possint re-
quiritur ut saltem quinquen-
nium unusquique in Societate
permanserit, quinque et trí-
gínta annos expleverit et vota
perpetua emiserit . Ne officium
ipsis creditum detrimentum
aliquod patiatur extra do-
mum, in qua Rector Maior
commoratur, residere ordinà-
rie non poterunt .
1 . Il Prefetto, il Direttore spi-
rituale, l'Economo e i tre Con-
siglieri sopraddetti saranno
eletti per suffragi dal Retto-
re e dagli altri soci, i quali
avendo fatto i voti perpe-
tui potranno aver parte al-
l'elezione del Rettor maggio-
re. Per essere eletti si ri-
chiede, che abbiano almeno
vissuto cinque anni in Con-
gregazione, compito trentacin-
que anni ed abbiano i voti
perpetui . Affinché poi l'officio
loro assegnato non abbia a
soffrir detrimento, dovranno
ordinariamente risiedere nella
casa in cui dimora il Rettore
maggiore .
2. Pro societatis utilitate elec-
tio ita fiet : primo anno oeco-
nomus, deinde unoquoque an-
no unus ex consiliariis eligatur.
2. Quolibet sexennio fiet elec-
tio tum Praefecti, Spiritualis
Directoris, et Oeconomi, tum
trium Consiliariorum.
2 . Sexto quoquo anno fiet
electio tum Praefecti, spiri-
tualis Directoris, et 0economí,
tum trium consiliariorum .
2. Il Prefetto, il Direttore spi-
rituale, l'Economo e i tre con-
siglieri dureranno in carica sei
anni .
3. Electio erit facienda prope
solemnitatem s . Franciscí Sa-
lesii occasione qua domorum
directores convocari solent.
Tribus mensibus ante dictam
solemnìtatem Rector maior no-
tum faciet omnibus domibus
quisnam de Capitulo Superiori
tempus proprie muneris com-
pleverìt, diem assignans, qua
omnes domus debent electio-
nem peragere .
3 . Electio erit facienda prope
solemnitatem S . Francisci Sa-
lesii occasione, qua domorum
Directores convocare solent .
Tribus mensibus ante dictam
solemnitatem Rector Major no-
tum faciet omnibus domibus
diem, qua omnes domus de-
bent electionem peragere .
3. Electio erit facienda ad so-
lemnitatem in honorem s.
Francisci Salesii, quo tempore
domorum directores convocaci
solent. Tribus mensibus ante
dicta solemnia sacra Rector
Maior notum faciet omnibus
domibus diem, quo omnes do-
mus debent electionem per
altere .
3. La loro elezione si farà nel-
la festa di s. Francesco di
Sales, nel qual tempo tutti i
direttori delle case particolari
sogliono essere convocati . Tre
mesi prima della detta festa
il Rettore farà noto a tutte
le case il giorno in cui si farà
la elezione.

14.8 Page 138

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14.9 Page 139

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Ns
4. Suffragium autem dabitur
in quaque domo ab omnibus
sociis in perpetuum professis,
secreto et in conventu om-
nium sociorum cuiusque do-
mus . Huiusmodi tamen suffra-
gium iis tantum dari debet
qui iam in congregatione per-
petua vota emiserint, quique
magis apti illi officio censentur .
Q
4. Itaque omnes Directores
suae domus in perpetuum pro-
fessos colligent, et cum socio
ab ipsis electo ad futuram
electionemm venient .
T
4. Itaque omnes Directores
suae domus in perpetuum pro-
fessos convocabunt, et cum
socio ab ipsis delecto ad fu-
turar electionem venient.
v
4. Pertanto tutti i direttori
raduneranno i professi per-
petui della loro casa, e insieme
con un socio da questi eletto
verranno alla futura elezione .
5. Etiam Capitulum Superius
suos candidatos praebebit
iuxta regulam cuiusque domus .
6. In quaque domo scrutinium
publice fiet a Directore et a
duobus sociis . In duplici in-
dice scnibentur omnes qui ali-
quod suffragium obtinuerunt
et simul notabìtur suffragio-
rum numerus, quem quisque
consecutus fuerit . Ex hisce in-
dicibus unus servabitur in ea-
dem domo, alter autem ob-
signatus a tribus scrutatoribus
transmittetur ad superius Ca-
pitulum .

14.10 Page 140

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Ar
Do
Gb
Ls
1 . Gli uffizi proprii degli altri
superiori della casa saranno
dal rettore ripartiti secondo
il piano di regolamento pei
giovani ricoverati .
1 . Gli uffizi proprii degli altri
superiori della casa saranno
dal Rettore ripartiti secondo
il bisogno,
1. Gli uffizi proprii degli altri
superiori della casa saranno
dal Rettore ripartiti secondo
il bisogno .
Officia ceterorum superio-
rum Rector, prout ferat ne-
cessitas, distribuet .
2. Il Direttore spirituale però
avrà cura speciale dei novizi,
e si darà la massima solleci-
tudine per far loro imparare
e praticare lo spirito dì carità
e di zelo che deve animare
colui che desidera dedicare in-
teramente la sua vita al bene
dei giovani abbandonati .
2 . Il Direttore spirituale però
avrà cura dei novizi, e si darà
la massima sollecitudine per
far loro imparare e praticare
lo spirito di carità e di zelo
che deve animare colui che
desidera dedicare interamente
la sua vita a bene de' giovani
abbandonati .
2 . Il Direttore spirituale per
altro avrà cura dei novizi e
si darà la massima sollecitu-
dine per far loro conoscere e
praticare lo spirito di carità
e di zelo che deve animare co-
lui che desidera dedicare in-
teramente la sua vita a bene
delle anime.
Direttori tamen spirituali
curae erunt novitii strenuam-
que operam dabit, ut ìllum
charitatis et sollicitudinis spi-
ritum .condiseant, actuque per-
ficiant, quo inflammari debet,
qui omnem vitam suam ad
animarum lucrum optat im-
pendere .
« L'elezione del Superiore Generale e dei Consiglieri generali si faccia
dai soli Elettori presenti, ed a maggioranza assoluta di voti, e non al-
trimenti. » An Vi 9.
< Questo articolo era stato specialmente destinato a dare libertà dí
elezione a tutti i soci delle altre case . Ora si modifica nel senso indicato .
ad Bo .
« Qui ci vorrà l'assoluta maggioranza? » add mrg Pv .
Il Maestro dei Novizi non deve esercitare altro Officio, e però non
può esserlo il Direttore Spirituale o Catechista che ha annesso più
Offici . » An Vi 15 .
« Accettato nel senso spiegato. » ad Bo .

15 Pages 141-150

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15.1 Page 141

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Ns
7. Die praefixa Capitulum Su-
perius cum directoribus et om-
nibus sociis illius domus, in
qua idem capitulum convoca-
tur, collectis omnibus índí-
cibus publice fiet scrutinium .
Ad hoc eliguntur tres scruta-
tores cum duobus secretariis .
Qui suffragiorum pluralitatem
obtinuerit, novum erit mem-
brum Superioris Capituli . Quod
si duo vel plures eumdem suf-
fragiorum numerum consecuti
fuerint, inter hos a praesen-
tibus sociis nova electio fiat .*
P**
5 . Die praefixa Capitulum Su-
perius cum Directoribus et
omnibus sociis secum dedu-
ctis suffragium et scrutinium
publice facient . Ad hoc eli-
guntur tres scrutatores cum
duobus secretariis. Qui suf-
fragiorum pluralitatem abso-
lutam obtinuerit, novum erit
membrum Superioris Capituli .
Si vero alicujus domus Dire-
ctor aut socius ejus ob nimiam
ffistantiam, vel alfa rationa-
bili causa ad hujusmodi ele-
ctionem pervenire non potu-
erit, electio valida et perfecta
erít habenda .
T
5 . Die constituto Capitulum
Superius cum directoribus et
omnibus sociis secum dedu-
ctis suffragium ferent, et scru-
tinium publice facient . Ad hoc
eliguntur tres scrutatores et
duo scrìbae . Qui suffragiorum
pluralitatem obtinuerit, no-
vum erit membrum Superioris
Capituli .
Si vero alicuius domus dire-
ctor aut socius ob nimiam di-
stantiam, vel glia fusta de
causa ad huiusmodi electionem
pervenire non potuerit, ele-
ctio tamen rata et perfecta
erit habenda .
v
5 . Nel giorno stabilito il Ca-
pitolo superiore coi direttori
e i soci venuti con loro daranno
il voto e faranno pubblica-
mente lo scrutinio. A questo
fine saranno eletti tre scruta-
tori e due segretari . Chi ot-
terrà la maggioranza dei voti,
sarà il nuovo membro del Ca-
pitolo superiore. Se poi il di-
rettore o il socio di qualche
casa per la troppa distanza o
altra giusta causa non avesse
potuto trovarsi alla elezione,
questa nondimeno sarà va-
lida e perfetta (1) .
(1) Nella elezione del R .M; si
ricerca la maggioranza assoluta,
ovvero oltre la metà dei voti in
suo favore . Per gli altri membri
del Capitolo basta la maggioranza
relativa, vale a dire in paragone
di tutti quelli che ottennero voti.
8. Officia cuiusque membri Su-
perioris Capituli Rector, prout
feret necessitas, distribuet .
6. Officia cujusque membri Su-
perioris Capituli Rector, prout
feret necessitas, distribuet .
6. Officia cuiusque membri su-
perioris Capituli Rector, prout
feret necessitas, distribuet .
6. Gli offici proprii di ciascun
membro del Capitolo superiore
saranno assegnati dal Rettore
secondo il bisogno .
9. Directori tamen spirituali
novitiorum cura est speciali-
ter demandata . Ipse enim stre-
nuam operam dabit, ut ipsi
ìllum charitatis et sollicitu-
dinis spiritum condiscant,
actuque perficiant, quo ìnfiam-
mari debet, qui omnem vitam
suarn ad animarum lucrum
optat impendere .***
7. Dírectorí tamen Spirituali
novitiorum cura est specialiter
demandata . Ipse enim una cum
novitiorum Magistro strenuam
operam dabit, ut ipsi illum
charìtatis et sollicitudinis spi-
ritum condiscant, actuque per-
ficiant, quo infiammari de-
bet, qui omnem vitam suam
ad animarum lucrum optat
impendere .
7. Directori tamen spirituali
tyronum seu novitiorum cura
est presertim deman data . Ipse
enim una cum novitiorum ma-
gistro strenuam operam da-
bit, ut ipsi illum charitatis
et sollicitudinis spiritum con-
discant, actuque perficíant,
quo inflammari debet, qui om-
nem vitam suam ad animarum
lucrum faciendum optet im-
pendere .
7. Tuttavia il direttore spi-
rituale avrà specialmente cura
dei novizi . Egli insieme col
maestro dei novizi si darà la
massima sollecitudine per far
loro conoscere e praticare lo
spirito di carità, e lo zelo che
deve animare colui, che desi-
dera dedicare interamente la
sua vita al bene delle anime.

15.2 Page 142

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Ar
Do
Gb
Ls
3 . È pure ufficio speciale del
Direttore invigilare sulla con-
dotta del Rettore con obbligo
stretto di avvisarlo se scor-
gerà qualche trascuranza nel-
l'osservare le regole della con-
gregazione .
3. È pure ufficio del Direttore
avvisare rispettosamente il
Rettore qualora scorgesse qual-
che trascuranza nel praticare
le regole della congregazione .
3. È parimenti uffizio del di-
rettore avvisare rispettosamen-
te il Rettore qualora scorgesse
qualche notabile trascuranza
nel praticare o far osservare
le regole della congregazione .
3°Directosqupirtals
est, Rectorem reverenter ad-
monere, quoties gravem ne-
gligentiam perspicìat in regu-
lis Congregationis exsequendis ;
vel earum observantiam in
aliis promovendam neglexerit .
4. Ma è poi cura speciale del
Direttore invigilare sopra la
condotta morale di tutti i
congregati .
4. Ma è poi cura speciale del
Direttore invigilare sopra la
condotta morale di tutti i
4. Ma è poi cura speciale del
direttore d'invigilare sopra la
condotta morale di tutti i
congregati .
4° Praecipuum vero Directoris
officium in eo praesertim ver-
satur, ut in morali omnium
sociorum vitae ratione sedulo
attenteque invigilet .
5. Il prefetto, l'economo, il
Direttore spirituale saranno
eletti a pluralità di voti dei
superiori . I due consiglieri sa-
ranno eletti dal solo Rettore .
5. Il Prefetto, il Direttore spi-
rituale saranno eletti dal Ret-
tore . L'economo e i tre con-
siglieri saranno eletti a plu-
ralità di voti.
Il prefetto, il Direttore Spi-
rituale saranno eletti dal Ret-
tore. L'economo e i tre con-
siglieri saranno eletti a plu-
ralità di voti dai congregati
professi.
Praefectus et spiritualis Di-
rector creantur a Rectore . Oe-
conomus vero et tres consiliarii
pluribus suffragiis eligentur a
sociis, qui iam vota perpetua
emiserunt.

15.3 Page 143

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Ns
10. Directoris quoque spiri-
tualis est Rectorem reverenter
adrnonere, quoties gravem ne-
gligentiam perspiciat in regu-
lis Congregatíonís exsequendis,
vel earum observantiam in
aliis promovendam neglexerìt .
Q
8 . Directoris quoque Spiritualis
est Rectorem reverenter ad-
monere, quoties gravem ne-
gligentiam perspiciat in Con-
stitutionibus Congregationis
exsequendís, vel earum ob-
servantiam in aliis promoven-
dam neglexerit .
T
8. Directoris quoque spiritualis
est Rectorem reverenter ad-
monere, quotieseumque gra-
vem negligentiam in eo perspi-
ciat in constitutionibus Con-
gregationis exsequendis, vel
senserit eum. earum observan-
tiam in aliis segniter fovere .
v
8. È pure dovere del direttore
spirituale ammonire riveren-
temente il Rettore, qualora
scorgesse in lui qualche nota-
bile negligenza nel praticare
e far osservare le regole della
Congregazione .
11. Praecipuum vero Directoris
spiritualis officium in eo prae-
sertim, versatur, ut in morali
omniumm sociorum vitae ra-
tione sedulo attenteque invi-
gilet . Quapropter ipse vel per
epistolas vel de praesentia cum
omnibus domorum Directori-
bus, frequentem relationem ha-
bebit, ut, quidquid generatim
vel sìngíllatìm ad spiritualem
utilitatem conferre cognoscit,
iuxta Rectoris voluntatem pro-
videat, atque res magni mo-
menti Rectori patefaciat, ab
eodemque consilium petat .
P*
9 . Praecipuum vero Directoris
Spiritualis officium in eo prae-
sertim versatur, ut quidquid
ad bonum spirituale conferre
cognoscit, Rectori patefaciat,
qui prout magis in Domino
expedire judicaverit, providere
curabit .
9. Praecipuum vero Directoris
spiritualis officium in hoc prae-
sertim versatur, ut quidquid
ad bonum spirituale conferre
cognoscit, Rectori patefaciat,
qui prout magis in Domino
expedire iudicaverit providere
curabit.
9. Ma è poi officio speciale del
direttore spirituale significare
al Rettore qualunque cosa
vegga utile al bene spirituale ;
e il Rettore procurerà di provi
vedervi secondo gli parrà me-
glio nel Signore .
* < non è troppo questo ìuxta? » add mvg Pv .

15.4 Page 144

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Do
Gb
Ls
6. Il Prefetto fa le veci del
Rettore in assenza di esso, e
in tutte le cose di cui avrà ri-
cevuto carico speciale .
6 . Il prefetto fa le veci del
Rettore in assenza dì esso
nell'amministrazione della ca-
sa, e in tutte le cose di cui
avrà ricevuto carico speciale .
6° Praefectus, Rectore absente,
illius vicem gerit in iis omni-
bus quae peculiariter illi de-
mandata erunt .
7. Egli terrà conto delle en-
trate e delle uscite pecuniarie;
noterà ogni sorta di lascito,
donazione fatta alla casa e
la destinazione delle medesime .
Ogni rendita, ogni frutto di
sostanze mobili od immobili
saranno sotto alla tutela e
responsabilità del prefetto.
Ille rationem habebit ex-
ceptae et expensae pecuniae,
notabit legata, donationes in
domum collatas et earum desti-
nationem. Omnis venditio, om-
nesque mobilium et immobi-
lium facultatum fructus sub
Praefecti custodia et respon-
síone erunt, a quo cuncta pro-
ficisci debent, quique rerum
omnium rationem reddere te-
netur .
8 . Il prefetto è il centro da
cui devono partire tutte le
spese, e dove devono concen-
trarsi tutte le entrate pecu-
niarie . Egli dipende dal Ret-
tore e a lui darà conto della
sua gestione ogni volta che
gliela dimanderà.
Praefectus igitur est veluti
centrum, a quo proficisci et
ad quod referri debet excepta
pecunia . Praefectus Rectori
subiícitur, eique facti ratio-
nem reddet, quoties postulabi-
tur .
7 . L'economo avrà cura di 9. L'economo avrà cura di Oeconomus materialem om-
tutto l'andamento materiale tutto l'andamento materiale nem Domus processum pro-
della casa .
della casa .
curabit .

15.5 Page 145

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Ns
T
v
12 . Praefectus, Rectore ab-
sente, illius vicem gerit in iis
omnibus quae ad consuetum
societatis processum spectant,
vel peculiariter illi fuerunt de-
mandata .
10. Praefectus, Rectore ab-
sente, illius vicem gerit in iis
omnibus quae ad consuetum
Societatis regimen spectant,
vel quae peculiariter illi fu-
erant demandata .
10. Praefectus, Rectore ab-
sente, illius vicem gerit in iis
omnibus, quae ad consuetum
Societatis regimen spectant,
vel quae peculiariter illi fu-
erunt demandata .
10. Il Prefetto in assenza del
Rettore ne farà le veci sia
nel governo ordinario della so-
cietà, sia in tutte le cose, di
cui avrà ricevuto speciale in-
carico .
13 . Ipse rationem habebit ex-
ceptae et expensae pecuniae ;
notabit legata, alicuius mo-
menti donationes in quam-
cumque domumm collatas et
earum destinationem . Omnis
venditio, emptio, omnesque
mobilium et immobilium fa-
eultatum fructus sub Prae-
fecti custodia et responsione
erunt .
11.. Ipse rationem habebit ex-
ceptae et expensae pecuniae ;
notabit legata, alicujus mo-
menti donationes in quamcum-
que domum collatas et earum
destinationern . Mobilìum et
immobílíum facultatum fru-
ctus sub Praefecti custodia et
responsione erunt .
11. Ipse rationem habebit ex-
ceptae et expensae pecuniae;
in tabulas referet legata, ali-
cuius momenti donationes in
quamcumque domum collatas
et earum destinationem . Mo-
bifium, et ímmobílíum rerum
fructus sub Praefecti custodia
et responsione erunt .
11. Egli terrà conto delle en-
trate e delle uscite, noterà
ogni lascito, e donazione di
qualche importanza fatto per
ciascuna casa con particolare
destinazione . Ogni frutto dei
beni mobili ed immobili sarà
sotto la tutela e responsabi-
lità del Prefetto .
14. Praefectus igitur est ve-
luti centrum a quo totius so-
cietatis administratio proficisci
et ad quod referri debet . Prae-
fectus vero Rectori subiicitur,
eique facti saltem semel in
anno rationem reddet .
12 . Praefectus igitur est ve-
lati centrum a quo totius So-
cietatis administratio proficisci
et ad quod referri debet . Prae-
fectus vero Rectori subjicitur
eique facti saltem semel in
anno rationem reddet .
12. Praefectus igitur est velati
centrum a quo totius Societa-
tis admìnìstratio proficisci et
ad quod referri debet . Prae-
fectus vero Rectori subiicitur,
eique gestionis suae saltem se-
mel in anno rationem reddet .
12 . Il Prefetto a dunque è come
il centro da cui deve partire
e a cui deve riferirsi l'ammini-
strazione di tutta la Congre-
gazione . Il Prefetto poi è sog-
getto al Rettore, a cui deve
render conto della sua gestione
almeno una volta all'anno .
15. Oeconomus materialem to-
tius societatis processum pro-
curabit et diriget . [.. . ]
13 . Oeconomus materialem to-
tius Societatis statum diriget .
13. Oeconomus materialem to-
ti[.u..s] societatis statura diriget .
13 . L'Economo ha il governo
di tutto il materiale della So-
cietà .[.]

15.6 Page 146

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Do
Gb
Ls
8. Studii esso di far evitare
ogni guasto o spesa inutile.
Dovendo egli far eseguire qual-
che lavoro studierà che ogni
cosa sia fatta colla debita eco-
nomia . Ma per le spese e pei
contratti di maggior rilievo
dovrà andare d'accordo col
Prefetto .
9.Iconsiglerpdano
parte a tutte quelle delibera-
zioni che riguardano all'accet-
tazione e allontanamento di
qualche membro della casa ;
e in tutte le cose di maggiore
importanza che riguardano il
buon andamento generale del-
la congregazione .
10. I consiglieri prendono parte
a tutte quelle deliberazioni
che riguardano all'accettazione
o allontanamento di qualche
membro della casa ; ai con-
tratti di compra e vendita
di stabili . In genere poi sono
chiamati a dire il loro parere
nelle cose di maggiore impor-
tanza della congregazione . Se
non avvi almeno la maggio-
ranza dei voti, il Rettore deve
sospendere le deliberazioni so-
pra l'oggetto proposto .
10° Consiliarii omnibus deli-
berationibus intersunt, quae
ad acceptionem vel remotio-
nemm alicuius socii pertinent ; si
agatur de contractibus rerum
immobilium emptionis aut
venditìonìs ; denique aut de re-
bus maioris momenti, quae ad
rectum Societatis generalem
progressum spectant . Nisi nu-
merus votorum favorabiliumm
maior sit, omnes de re agenda
deliberationes Rector pro-
trahet .
< In pratica può cagionare non leggere difficoltà perchè possiamo ad
ogni momento essere citati avanti ai tribunali civili, e quindi per difen-
derci, ricorrere, dove convenga, a favori delle leggi . Tuttavia fu acco-
modato come proposto . » ad Bo .
« Corretto come alla Osserv. del Consult. N. 35 pag . 35 Somm . » add
mrg Pv .

15.7 Page 147

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A
Q
T
v
[15 . . .] Ipse enim executioni
mandabit emptiones, venditio-
nes, aedificationes et alfa si-
milia . Eius muneris item erit
de causis civilibus et iudicia-
libus societatem respicientibus
curam genere, et consulere ut
unicuique domui, quae neces-
saria sunt, suppeditentur .*
P**
[13 . ...] Ipse enim executioni
mandabit emptiones, venditio-
nes, aedificationes et alia simi-
lia. Sed in causis judicíalìbus
apre non poterit absque Sanc-
tae Sedis consensu . Itidem
Oeconomi muneris est consu-
lere ut unicuique domui, quae
necessaria sunt, suppediten-
tur .
[13- Ipse enim exequetur
emptiones, venditiones, aedifi-
cationes et alia id genus . Sed
in causis iudícialibus agere
non poterit absque sanctac
Sedis consenso . Item Oecono-
mi muneris est consulere, ut
unicuique domui, quae neces-
saria surit, suppeditentur.
[13 . ...] Perciò saranno affida-
te a lui le compre, le vendite,
le fabbriche e simili . Simil-
mente è officio dell'Economo
provvedere che a ciascuna casa
siano somministrate quelle co-
se, di che in quella si abbi-
sogna .
16. Consiliarii omnibus deli-
berationibus intersunt, quae
ad acceptionem vel remotio-
nem vel votorum admíssionem
alicuius socii pertinent . Si aga-
tur de aperienda nova domo ;
de alicuius domus Direttore
eligendo ; de contractibus re-
rum immobilium emptionis aut
venditionis, denique de rebus
maioris momenti, quae ad re-
ctum Societatis generalem pro-
cessum spectant . Si in suffra-
giorum emissione maior pars
favorabilium non habetur om-
nes de re agenda deliberationes
Rector protrahet .
14 . Consiliarii omnibus delibe-
rationibus intersunt, quae ad
acceptionem, vel dimissionem
vel votorum admissionem ali-
cujus socii pertinent . Si aga-
tur de aperienda nova domo;
de alicuius domus Direttore
eligendo; de contractibus re-
rum ìmmobilium emptionis aut
venditionis ; denique de rebus
majoris momenti, quae ad re-
ctum Societatis generalemm pro-
cessum spectant . Si in suffra-
giorum secretorum numero,
quae vim deliberationis ha-
bent, major pars favorabílíum
non habetur, omnes de re
agenda deliberationes Rector
protrahet .
14 . Consiliarii omnibus deli-
berationibus intersunt, quae
ad acceptionem in tyrocinium
sociorum vel dimissionem a
societate yel votorum admis-
sioneum alicuius socii pertinent .
Si agatur de aperìenda nova
domo ; de alicuius domus DP
rectore eligendo; de contracti-
bus rerum ìmmobìlìum ; de
emptionibus aut venditionibus ;
denique de rebus maioris mo-
menti, quae ad rectum So-
cietatis generalem processum
spectant . Si in numero re-
cognoscendo secretorum suffra-
giorum, quae vira deliberatio-
nis habent, maior pars favo-
rabilis non habetur, omnes de
re agenda deliberationes Re-
ctor protrahet .
14. I consiglieri intervengono
a tutte le deliberazioni che
risguardano l'accettazione al
noviziato, l'ammissione ai voti,
o il licenziamento di qualche
membro dalla Società; e se
si tratta dell'apertura di una
nuova casa, o di eleggere il
il Direttore di qualche casa
particolare ; di contratti di beni
immobili; di compre e di ven-
dite . In una parola di tutte
le cose di maggior importanza,
che spettano al buon anda-
mento generale della Società .
La deliberazione si farà per
suffragi segreti . Se nella rico-
gnizione dei voti segreti, che
hanno forza di deliberazione,
la maggioranza non sarà fa-
vorevole, il Rettore protrarrà
la deliberazione .
< Si richiede la licenza della S . Sede per promuovere liti innanzi ai
Tribunali Civili. » An Vì 25 .

15.8 Page 148

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Ar
Do
Gb
Ls
6, Quando un congregato è
mandato alla direzione di qual-
che casa prende l'autorità di
direttore, ma la sua autorità
è limitata nella casa di cui è
direttore . Alla morte del Ret-
tore è anch'egli invitato ad
intervenire per dare il voto
nell'e[l]ezione del futuro Ret-
tore .
10 . Quando un congregato va
alla direzione di qualche casa
prende il nome di Direttore,
ma la sua autorità è limitata
nella casa a lui affidata . Alla
morte del Rettore è anch'egli
invitato ad intervenire per
l'elezione del futuro Rettor
e se l'elezione non è ancora
fatta, darà anch'egli il suo
voto .
7. Ciascuno dei superiori, ad
eccezione del Rettore, durerà
tre anni nella sua carica ; e
potrà essere rieletto .
11 . Ciascuno dei superiori, ad
eccezione del Rettore, durerà
tre anni nella sua carica, e
potrà essere rieletto .
11. Ciascuno dei superiori, ad
eccezione del Rettore, durerà
tre anni nella sua carica, e
potrà essere rieletto .
11° Unusquisque ex Superiori~
bus, Rectore excepto, tres an-
nos in munere suo manebit,
ac iterum eligi poterit .

15.9 Page 149

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Ns
Q
T
V
17. Unus de consiliariis ex
delegatione Rectoris coram
aget de rebus scholasticis to-
tius Societatis . Alii duo pro
opportunitate vices gerent ali-
cuius membri de Capitulo Su-
periori, qui vel ob infirmita-
tem vel aliam causam munere
suo fungi nequeat .
15 . Unus de Consiliariis ex
delegatione Rectoris curam
aget de rebus scholasticis to-
tius Societatis . Alii duo pro
opportunitate vices gerent ali-
cuius membri de Capitulo Su-
periore, qui vel ob infirmita-
tem vel aliam causam munere
suo fungi nequeat .
15 . Unus de consiliariis ex de-
legatione Rectoris curam aget
de rebus scholasticis totius So-
cietatis . Alii duo pro opportu-
nitate vices gerent adlectorum
in Capitulum Superius, si forte
ob valetudinem vel aliam ob
causam munere suo fungi ne-
queant .
15. Uno dei consiglieri per de-
legazione del Rettore avrà cura
delle cose scolastiche di tutta
la Società . Gli altri due, se-
condo il bisogno, faranno le
veci di quelli del Capitolo su-
periore, se per malattia o per
altra causa non potessero at-
tendere al loro officio .
18. Unusquisque ex superiori-
bus, Rectore excepto, quatuor
annos in munere suo manebit,
ac iterum eligi poterit . Si quis
autem ex Capitulo Superiori
morte vei quacumque causa
cessaverit a proprio officio an-
tequarn quadriennium adim-
pieverit, Rector Maior eius
munus tradet cui melius in
Domino ìudicaverit, sed tan-
tum usque ad finem quadrien-
nii iam incepti a socio ces-
sante .
16. Unusquisque ex Superiori-
bus, Rectore excepto, sex an-
nos in munere suo manebit,
ac iterum eligi poterit . Si quis
autem ex Capitulo Superiori
morte vel quacumque causa
cessaverit a proprio officio an-
tequam sexennium admpleve-
rit, Rector Major eius munus
tradet cui melius in Domino
judicaverit, sed tantum usque
ad finem sexennii jam in-
coepti a socio cessante .
16 . Unusquisque ex superiori--
bus, Rectore excepto, sex ann
nos in munere suo manebit, ac
iterum eligi poterit . Si quis
autem de Capitulo Superiori
vel morte vel quacumque causa
cessaverit a proprio officio an-
tequam sexennium adimple-
verit, Rector Maior ei munerì
praeponet quem melius in Do-
mino iudicaverit; qui in offi-
cio solum stabit ad finemm se-
xeni,iamasociocesante
inchoati .
16. Ciascheduno dei superiori,
eccetto il Rettore, durerà in
carica sei anni, e potrà esser
rieletto . Se poi alcuno del Ca-
pitolo superiore cessasse dal
proprio officio o per morte o
per qualunque altra causa pri-
ma che si compiano i sei anni,
il Rettore maggiore ne affi-
derà il disimpegno a quello
che giudicherà meglio nel Si-
gnore ; questi poi starà in of-
ficio solo fino alla fine del
sessennio incominciato dal so-
cio uscito di carica.
19. Si opus fuerit, Rector Ma-
ior cum Capitulí Superioris
consensu, constituet visitato-
res, eisdemque curam quam-
dam demandabit de certo do-
morum numero, quum earum
distantia et numerus id postu-
laverit . Huiusmodi visitatores
sive inspectores Rectoris Ma-
ioris vices gerent in domibus
et negotiis eisdem demandatis .
17 . Si opus fuerit, Rector Major
cum Capituli Superiorìs con-
sensu constituet Visitatores,
eisdemque curam quamelam
demandabit de certo domorum
numero, quum earum distan-
tia et numerus id postulaverit .
Hujusmodi Visitatores sive In-
spectores Rectoris Majoris vi-
ces gerent in domibus et ne-
gotiis eisdem demandatis .
17. Si opus fuerit, Rector Ma-
ior, Capitulo Superiore adpro-
bante, constituet visitatores,
eisdemque curamm quamdam
demandabit certum domorum
numerum inspiciendi, ubi ea-
rum distantia et numerus id
postulaverit . Huiusmodi vi-
sitatores, sive Cognitores, Re-
etoris Maioris vices gerent in
domibus et in negotiis eisdem
demandatis.
17. Se sarà necessario il Ret-
tore maggiore, col consenso
del Capitolo superiore, sta-
bilirà alcuni visitatori, ai quali
darà incarico di visitare un
dato numero di case, qualora
ciò sia richiesto dal loro nu-
mero e dalla loro distanza .
Cotali Visitatori, o riconosci-
tori faranno le veci del Ret-
tore maggiore nelle case e nei
negozi loro affidati .

15.10 Page 150

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Gb
Ls
12
DELLE CASE PARTICOLARI
DE DOMIBUS PECULIARIBUS .
N . 12 .
1.Qptdueralo
1° Siquando singulari divinae
Divina provvidenza si aprisse Providentiae favore peculiaris
una casa particolare fuori della praeter principalem domus
casa madre, il superiore ge- aperiatur, ante omnia Superior
nerale prima di tutto andrà a Generalis quod ad spiritualia
concertare col Vescovo della attinet et temporalia ex regu-
Diocesi, in cui trattasi di lis, quibus principalis domus
aprire la novella casa e da regitur, conveniet cum Episco--
quel Vescovo dipenderà in po Dioecesis, in qua domus est
tutte le cose del sacro ministe- aperienda, eique in iis sacri
ro, che sono compatibili col- ministerii omnibus partibus
l'osservanza delle regole della subicietur,quasregularumSo
società. *
cietatis observantia patiatur .
< Pro fundatione novarum domorum, et pro suscipienda in posterum
ab Ordinariis directione Seminariorum recurrendum efit in singulis
casibus ad S . Sedem . * An Sv 7 .
«Anìmadversio haec summopere negotia retardaret, imo Pontificia
rescripta ad forum externum spectantia cum ad praxim traduci neque-
ant absque Regio Placito, non parvo discrimini administratio societatis
ipsaque Societas exponeretur . Videtur satius esse, ut in fundatione aut
in suscipienda administratione novarum domorum recurratur ad Episco-
pum loci, quemadmodum in Constitutionibus expositum est . Haec pra-
xis quam hucusque secuti sumus videtur congruenter satisfacere oppor
tunítatìbus locorum, temporum atque personarum . Quod spectat ad
rerum temporalium immobìlium gestionem fere ad verbum excerptum
est a Constitutionibus Instituti Scholarum Charitatis de quibus sopra
dictum est . » Ad Bo .

16 Pages 151-160

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16.1 Page 151

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11S
XII .
DE SINGULIS DOMIBUS .
Q
X.
DE SINGULIS DOMIBUS .
T
X.
DE SINGULIS DOMIBUS .
V
X.
Di CIASCUNA CASA
IN PARTICOLARE .
i . Siquando singulari divinae
Providentiae favore aliqua do-
mus sit aperienda, ante omnia
Superior Generalis, quod ad
spiritualia attinet conveniet
cum Episcopo Dioecesis, in
qua domus aperienda est, ei-
que in omnibus sacri ministerii
partibus subiicietur, qual regu-
larum societatis observantia
patiatur*
1. Siquando singulari Divi-
nae Providentiae favore ali-
qua domus sit aperienda, ante
omnia Superior Generalis con-
sensu:m obtineat ab Episcopo
Dioecesis, in qua domus ape-
rienda sit .
1. Siquando singulari divinae
Providentiae favore aliqua Do-
mus sit aperienda, ante omnia
Superior Generalis consensum
obtineat Episcopi Dioecesis, in
qua domus aperienda sit .
1. Qualora, per favore parti-
colare della divina Provvi-
denza, si abbia da aprire qual-
che casa, prima di tutto il
Superiore generale procuri di
ottenere il consenso dal Ve-
scovo della Diocesi, in cui si
deve aprire la novella casa .
2 . Sed hac in re cautissime
incedendumm est, ne in domi-
bus aperiendis, vel in admi-
nístrationibus cuiuscumque ge-
neris suscipiendis aliquid sta-
tuatur vel agatur contra le-
ges ecclesiasticas et civiles . * *
2. Sed bacc in re cautissime
incedendum est, ne in dorni-
bus aperiendis, vel in admi-
nistrationibus cuiuscumque ge-
neris suscipiendis aliquid sta-
tuatur vel agatur contra leges .
2. Sed hac in re cautissime
incedendumm est, ne in domi-
bus aperiendis, veli in admi-
nistrationibus cuiuscumque ge-
neris suscipiendis aliquid sta-
tuatur vel agatur contra leges .
2. Ma in questo si proceda
cautamente, affinchè nell'apri-
re case, o nell'assumere ammi-
nistrazioni di qualunque ge-
nere nulla si stabilisca, o si
faccia contrario alle leggi .
« Non si è tenuto conto della Osserv . del Consult . N . 4 pag. 30 Somm.-
sul benepl . S . Sede per l'accettazione della direzione dei Seminami come
si dice per i Missionari di S . Francesco di Sales all'art . 4 pag . 852 Collect .
add mrg Pv.
« Si sopprimano le ripetute menzioni dei diritti civili dei laici e della
sottomissione alle leggi civili . » An Vii 3 .
« Si toglie tutto quello che riguarda alla sottomissione dei soci alle leggii
civili; si supplica però che non siano tolte le parole con cui ai Soci anche
dopo l'emissione dei voti sono conservati i diritti civili . . . * ad Bo .

16.2 Page 152

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Gb
Ls
2. Se poi la novella casa fosse
un piccolo Seminario od un
Seminario per chierici adulti,
allora, oltre alla dipendenza
nelle cose del sacro ministero
vi sarà eziandio piena dipen-
denza dal Superiore ecclesia-
stico nella scelta della ma-
teria dell'insegnamento, de' li-
bri da usarsi ; nella disciplina,
ed anche nella amministra-
zione temporale ne' modi sta-
biliti col Rettor Maggiore.
2° Si autem domus aperienda
sit iuniorum seminarium, vel
seminarium clericorum, qui
grandíorí iam sínt agitate, tunc
non solum quod ad sacrum
ministerium spectat, sed om-
nis etiam Superiori Ecclesia-
stico submissio praebebitur in
eligenda materia, quae tradì
debeat, in libris adhibendis,
in disciplina atque etiam in
temporali administratione iis
tenebìtux, quae Rector Maior
constituet .

16.3 Page 153

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Ns
Q
3. Si autem domus aperienda
sit íuniorum seminarium, vel
3. Si autem in Societate ape-
rienda sit domus pro educa
seminarium clericorum, qui tione puerorum laicorum vel
grandiori iam sint aetate, tunc clericorum, qui grandiorí jam
non solum quod ad sacrum sint aetate, tunc non solum
ministerium spectat, sed om- quod ad sacrum ministerium
nís etiam Superiori Ecclesia- spectat, sed omnis etiam Su-
stico submissio praebebitur; periori Ecclesiastico submissio
in eligenda materia, quae tradi praebebitur. In eligenda ma-
debeat, in libris adhibendis, teria, quae tradi debeat, in
in disciplina atque etiam in libris adhibendis, in disciplina
temporali administratione iis atque etiam in temporali ad-
tenebitur, quae Rector Maior m inistratione iis tenebitur,
cum Ordinario loci constìtuct . quae Rector Major cura Ordi-
nario loci constituet .
T
3. Si autem in Societate ape-
rienda sit domus instituendis
pueris laicìs,vsealcroum
alumnis qui grandiori iam sint
aetate, tunc non soluria in iis
quae sacrum ministeriumm re-
spiciunt, sed omnis etiam in
disciplinis tradendis Superiori
Ecclesiastico obedientia prae--
bebitur . In eligenda materia,
quae tradi debeat, in libris
usurpandis, in disciplina at-
que etiam in temporali ad
ministratione iis standum,
quae Rector Maior cum Ordi-
nario loci constituet .
v
3. Se poi la novella casa fosse
un piccolo seminario, od un
seminario pei chierici adulti,
allora, oltre la dipendenza nel-
le cose del sacro ministero, vi
sarà pure piena dipendenza
dal Superiore ecclesiastico nel-
l'insegnamento . Nella scelta
della materia d'insegnamento,
dei libri da usarsi, nella disci-
plina e nell'amministrazione
temporale, si dovrà stare a
quello, che il Rettore maggiore
stabilirà coll'ordinario del
luogo .
4. Seminariorum directio a So-
cietate accipi nequit sine ex-
pressa in singulis casibus Apo-
stolicae Sedis venia .
4. Seminariorum directio a So-
cietate suscipi nequit sine ex-
pressa in singulis casibus Apo-
stolicae Sedis venia .
4. La Società non potrà in-
caricarsi della direzione di se-
minari senza espresso permes-
so della Santa Sede ; il qual
permesso si dovrà chiedere in
tutti i singoli casi .

16.4 Page 154

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Gb
Ls
3 . I soci destinati per una
casa novella non devono es-
sere meno di due, di cui al-
meno uno deve essere sacer-
dote . Il Superiore prenderà il
nome di direttore . Ma la sua
autorità è limitata alla casa
al medesimo affidata .
Socii ad recentem domum
adlecti, minus duobus non sint,
ex quibus unus saltem Sacer-
dos esse debet . Directoris no-
men Superior assumet . Quae-
que domus bona possidebit et
administrabit, quae vel dono
data, vel in societatem illata
sunt, ut peculiari illi domui
inservirent ; at ea semper ra-
tione a Superiore Generali de-
scripta .
4. Ogni casa possederà ed am-
ministrerà i beni donati o por-
tati in congregazione per quel-
la casa determinata ; ma sem-
pre nei limiti fissati dal Su-
periore generale.
5 . Il Rettore maggiore visi-
terà almeno una volta l'anno
le case particolari per esami-
nare se si compiono i doveri
imposti dalla società; ed osser-
vare se l'amministrazione della
medesima tende realmente al
suo scopo, quale si è di pro-
muovere la gloria di Dio ed
il bene delle anime .
4° Peculiares domos saltem se-
mel in anno inviset Rector,
ut diligenter inquirat, an offi-
cia expleantur, quae regulae
Societatis praescribunt ; simul-
que animadvertat, an spiri-
tualium et temporalium admi-
nistratio ad propositum finem
reapse spectet, ut scilicet Dei
gloria et animarum salus pro-
moveatur .

16.5 Page 155

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A
4. Socii ad novam domum a&
lecti minus duobus non sint,
ex quibus unus saltem Sacer-
dos esse debet . Superior cuius-
que domus a Capitulo Supe-
riori eligitur et Directoris no~
men assumet . Quaeque domus
bona administrabit, quae vel
dono data, vel in societatem
illata sunt, ut peculiari illi
domai inserviant ; at semper
ratione a Superiore Generali
deseripta .*
P**
Q
Numerus sociorum in no-
vis domibus erigendis non sit
minus sex. Superíor cujuscum-
que domus a Capitulo Supe-
riore eligitur et Directoris no-
men assumet. Quaeque domus
bona administrabit, quae vel
dono data, vel in Societatem,
illata sunt, ut peculiari illi
domui inserviant; at semper
ratione a Superiore Generali
descripta .
T
5. Numerus sociorum in novis
domibus erigendis non sit mi-
nus sex . Superior cuiusque do-
mus a Capitulo Superiore elì-
gitur et Directoris nomen assu-
met . Quaeque domus bona
administrabìt, quae vel dono
data, vel in societatem illata
sunt, ut peculiari illi domai
inserviant; at ea semper ra-
tione quae a superiore Generali
sit descripta .
V
Nelle nuove case, che si
dovranno aprire, il numero dei
soci non sia minore di sei . Il
superiore di ciascheduna viene
eletto dal Capitolo superiore,
e prenderà il nome di Diret-
tore. Ogni casa potrà ammi-
nistrare i beni donati o por-
tati in Congregazione, affinché
servano per quella casa in
particolare, ma sempre nei li-
miti fissati dal Superiore ge-
nerale .
5 . Peculiares domos saltem se-
mel in anno inviset Rector
per se vel per visitatorem,
ut diligenter inquirat, au offi-
cia expleantur, quae regulae
societatis praescribunt ; simul-
que animadvertat, an spiri-
tualium et temporalium admi-
nistratio ad propositum finemm
reapse spectet, ut scilicet Dei
gloria et animarum salus pro-
moveantur .
6. Peculiares domos saltem se-
mel in anno inviset Rector
per se vel per Visitatorem,
ut diligenter inquirat, an offi-
cia expleantur, quae Consti-
tutiones Societatis praescri-
bunt; símulque animadvertat,
an spiritualium et temporalium
administratio ad propositum.
finem reapse spectet, ut sci-
licet Dei gloria et animarum
sales promoveantur .
6. Peculiares domos saltem se-
mel in anno inviset Rector
vel per se vel per visitatorem,
ut dffigenter inquirat, an offi-
cia expleantur, quae constitu-
tiones Societatis praescribunt ;
símulque animadvertat, an spí-
ritualium et temporalium re-
rum administratio ad propo-
situm finem reapse spectet,
ut scilicet Dei gloria et ani-
marum salus promoveantur .
6. Il Rettore maggiore visiterà
ciascuna casa almeno una vol-
ta l'anno, o in persona o per
mezzo di Visitatori, per esa-
minare diligentemente se si
compiono i doveri imposti dalle
regole della Congregazione, ed
osservare se l'amministrazio-
ne delle cose spirituali e tem-
porali tenda realmente al suo
scopo, quale si è di promuovere
la gloria di Dio ed il bene delle
anime .
« Sono pochi due individui per aprire una casa, dovranno essere alme-
no tre o quattro, dei quali due per lo meno siano sacerdoti . » An Vi 14.
« Ammesso nelle costituzioni . » ad Bo .
«Fu, introdotta la Osserv . del Consult . N . 24 pag . 33 Somm , » add
mrg Pv.

16.6 Page 156

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Gb
Ls
6. Il direttore dal suo canto
deve tenere ogni sua gestione
in modo da poterne ogni mo-
mento render conto a Dio ed
al Rettor Superiore, nella cui
sommessione deve ravvisare i
divini voleri .
Ad Directorem autem quod
attinet, ita se in cunctis ge-
rat, ut omni temporis puncto
eorum possit rationem red-
dere Deo et Superiori Rectori,
cui se subiiciens divinam in
eo voluntatem perspiciet .
7. Spetterà al Rettore maggiore
di eleggere il direttore della
casa che si desidera di aprire ;
di poi sarà stabilito un capi-
tolo compatibile col numero
dei soci che vi abitano .
Praecipua est eiusdem Re-
ctoris cura in recenti quaque
domo capitulum constituere,
quod numero sociorum in ea
habitantium congruat .
8. Questo capitolo sarà for-
mato dal Rettore maggiore,
dal direttore della nuova casa,
e dal capitolo della casa Madre .
Ad hoc autem capitulum
constituendum conveniet Re-
ctor Superior, recentis domus
Director et principalis domus
capitulum .
9.Ilprimodaegsèil
catechista, di poi l'Economo
ossia prefetto, quindi i con-
siglieri di mano in mano vi
sarà un numero competente
di Socii che dimorino rego-
larmente in quella casa .
Inter eligendos primus est
Catechista, deinde vero Oe-
conomus, tertio tandem, sin-
guli deinceps consiliarii, ubi
congruat sociorum numerus iis
qui stabiles ea domo immo-
rentur.

16.7 Page 157

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Ns
Q
T
v
6 . Ad Directorem autem quod
attìnet, ita se in cunctis ge-
rat, ut omni temporis mo-
mento eorum possit rationem
reddere Deo et Superiori Re-
ctori .
7. Ad Directorem autem quod
attinet, ita se in cunctis ge-
rat, ut omni temporis mo-
mento eorum possit rationem
reddere Deo et Superiori Re-
ctori .
7. Ad directorem autem quod
attinet, ita se in cunctis ge-
rat, ut orni temporis mo-
mento suae administrationis
possit rationem reddere Deo
et Superiori Rectori.
7. Il direttore dal canto suo
deve in tutte le cose regolarsi
in modo da potere ad ogni
momento render conto della
sua amministrazione a Dio e
al Rettore maggiore .
7. Praecipua est eiusdem Re--
ctoris cura in recenti quaque
domo capitulum constituere,
quod numero sociorum in ea
habitantium congruat .
8. Praecipua est ejusdem Re-
ctoris cura in recente quaque
domo Capitulum constituere,
quod numero sociorum in ea
habitantium congruat .
8. Praecipua est eiusdem Re-
ctoris cura in recenti quaque
domo capitulum constituere,
quod numero sociorum in ea
habitantium congruat .
8. La prima cura del Rettore
sarà di stabilire in ogni no-
vella casa un Capitolo corri-
spondente al numero dei soci
che vi abitano .
8 . Ad hoc autem capitulum
constituendum convenient Ca-
pitulum Superius et novae do
mus Director .
9 . Ad hoc autem Capitulum
constituendum convenient Ca-
pitulum Superius et novae do-
mus Director .
9. Ad hoc autem capitulum
constituendum convenient Ca-
pitulum Superius et novae do-
mus Director .
9. A costituire questo Capitolo
interverranno il Capitolo su-
periore e il Direttore della
nuova casa .
9 . Inter eligendos primus est
Catechista, deinde Praefectus,
et si opus fuerit etiam Oeco-
nomus, tertio demum singuli
Consiliarii, iuxta Sociorum nu-
merum et ea quae in illa domo
agenda sunt .
10. Inter eligendos primus est
Catechista, deinde Praefectus,
et si opus fuerit etiam Oeco-
nomus, tertio demum singuli
Consiliarii, juxta sociorum nu-
merum et ea quae in illa
domo agenda sunt .
10. Inter eligendos primus est
Catechista, tum Praefectus, et
si opus fuerit etiam Oecono-
mus, demum singuli Consiliarii,
iuxta sociorum numerum et
ea quae in illa domo agenda
sunt .
10. Primo ad essere eletto sarà
il catechista, poi il prefetto,
e, se sarà necessario, anche
l'economo ; finalmente i con-
siglieri, secondo il numero dei
soci, che in quella casa di-
morano, e le cose che vi si
debbono fare .

16.8 Page 158

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Gb
Ls
11. Se le distanze, i tempi, i
luoghi persuadessero eccezioni
nella formazione di questo ca-
pitolo, o nelle attribuzioni dei
membri, il Rettore maggiore
ne ha piena autorità di farlo,
previo per altro il consenso
del capitolo della casa madre .
10° Quod si ob distantiam,
tempora et loca oporteat quae-
dam excipere in capitulo con-
stituendo, vel in eorum, ex
quibus constat, muneribus,
omni ad id auctoritate Rector
Maior valebit, consentiente ta-
men capitulo domus principis .
12 . Il direttore non può com-
perare nè vendere stabili senza
il consenso del Rettore mag-
giore . Soltanto nell'ammini-
strazione ha piena autorità ;
ma nelle cose di maggior ri-
lievo gli sì dà consiglio di ra-
dunare il suo capitolo e non
deliberare senza che ne abbia
il consenso .
11° Director neque emere, ne-
que vendere ammobilia pote-
rít, nisi adsit Rectoris maioris
consensus; in administratione
tantum quacumque auctorita-
te pollebit, at in iis, quae maio-
ris momenti sint, consultius
erat capitulum suum convo-
care, nec quidpiam deliberare
nisi illius consensus habeatur .
10. Il Catechista avrà cura
delle cose spirituali di tutta
la casa, e sarà eziandio ob-
bligato a dare gli opportuni
avvisi al Direttore qualora ne
sia il caso.
Catechista spiritualia quae-
que illius domus procurabit,
ac quoties opus erit, Directo-
rem admonebit .

16.9 Page 159

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Ns
Q
T
v
10.. Quod sì distantia, tempora
et loca suadeant quaedam esse
excipienda in capitolo consti-
tuendo, vel in muneribus assi-
gnandis, omni ad id auctoritate
Rector maior pollet, consen-
tiente tamen Capitulo Supe-
riori .
11 . Quod si distantia, tempora
et loca suadeant quaedam esse
excipienda in Capitulo consti-
tuendo, vel in muneribus as-
signandis, omni ad id auctori-
tate Rector Major poliet, con-
sentiente tamen Capitulo Su-
periore .
11 . Quod si distantia, tempora
et loca suadeant quaedam esse
excipienda in capitolo con-
stituendo, vel in muneribus as~
signandis, omni ad id auctori-
tate Rector Maior pollet, con-
sentiente tamen Capitulo Su-
periore .
xx . Qualora la distanza, i tem-
pi, i luoghi consigliassero qual-
che eccezione nella formazione
di questo Capitolo, o nello as-
segnare le attribuzioni, il Ret-
tore ha piena autorità, di farlo
col consenso tuttavia del Ca-
pitolo superiore.
11. Director neque emere, ne-
que vendere immobilia, ne-
que nova aedificia erigere vel
aedificata demoliri poterit, ne-
que innovationes magni mo-
menti perficere, nisi adsit Re-
ctoris Maioris consensus . In ad-
ministratione omnis processus
spiritualis, scholasticus, ma-
terialis ad cum pertinet ; at in
iis, quae maioris momenti sint,
consultius erit capitulum suum
convocare, nec quidpiam deli-
berare nisi illius consensus ha-
beatur .
12. Director neque emere, ne-
que vendere immobilia, neque
nova aedificia erigere vel ae-
dfficata demoliri poterit, neque
innovationes magni momenti
perficere, nisi adsit Rectoris
Majoris consensus . In admi-
nistratione omnis processus
spiritualis, scholasticus, mate-
rialis ad eum pertinet ; at in
iis, quae majoris momenti sint,
consultius erit Capitulum suum
convocare, nec quidpiam de-
liberare nisi illius consensus
habeatur .
12 . Director neque emere, ne-
que vendere immobilia, neque
nova aedificia extruere vel ae-
dificata demoliri poterit, ne-
que res novas magni momenti
perficere, nisi adsit Rectoris
Maioris consensus . In admini-
stratione omnis processus spi-
ritualis, scholasticus, materia-
lis ad eum, pertinet ; at in iis,
quae maioris momenti sint,
consultius erit capitulum suum
convocare, nec quidpiam de-
liberare nisi illius consensus
habeatur .
12 . Il Direttore non può com-
perare, nè vendere immobili,
nè costruire nuovi edifizi, nè
demolire i già fatti, nè far
novità di grave importanza
senza il consenso del Rettore
maggiore . Nell'amministrazio-
ne egli deve aver cura di tutto
l'andamento spirituale, scola-
stico e materiale ; ma nelle
cose di maggior momento sarà
più prudente radunare il suo
capitolo, e non deliberare nien-
te senza che ne abbia il con-
senso .
12. Catechista spiritualia quae-
que illius domus procurabit,
sive relate ad socios, sive re-
late ad caeteros qui ad congre-
gationem non pertinent, ac
quoties opus erit, Directorem
admonebit .
p**
13 . Catechista spiritualia quae-
que illins domus procurabit,
sive retate ad socios, sive re-
late ad caeteros qui ad Con-
gregationem non pertinent, ac
quoties opus erit, Directorem
admonebit.
13 . Catechista spiritualia quae-
que illius domus procurabit,
sive illa respiciant socios, sive
ad caeteros, qui ad congrega-
tionem non pertinent, et si
opus fuerit, Directorem de ììs
rebus admonebit .
13 . Il Catechista avrà cura
delle cose spirituali di quella
casa, sia riguardo ai soci, sia
riguardo agli altri, che non
appartengono alla Congrega-
zione, e qualora ne sia il caso
avviserà il Direttore intorno
a queste cose .
«Il Maestro dei Novizi non deve esercitare altro Officio, e però non
può esserlo il Direttore Spirituale o Catechista che ha annesso più Of-
fici . » An Vi 15.
« Accettato nel senso indicato . . . * ad Bo .
« Non si è tenuto conto della Osserv . del Consult. N . 25 pag . 34 Somm. »
add mrg PV , del Pv 2 .

16.10 Page 160

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17 Pages 161-170

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17.1 Page 161

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Ns
13. Praefectus Directoris vices
gerit et praecipuum ipsius mu-
nus erit res temporales admi-
nistrare, coadiutorum curam
gerere, supra alumnorum di-
sciplinam attento oculo vigi-
lare iuxta regulas uni-uscuíus~
que domus et consensum Di-
rectoris . Ipse paratus esse de-
bet ad rationem de sua gestione
reddendam Directori suo, quo-
ties ab eo expostulabitur .
Q
14, Praefectus Directoris vices
gerit, et praecipuum ipsius
manus erit res temporales ad-
ministrare, coadiutorum cu-
raro gerere, supra alumnorumm
disciplinam attento oculo vigi-
lare juxta regulas uniuscuius-
que domus et consensum Di-
rectoris . Ipse paratus esse de-
bet ad rationem de sua gestione
reddendam Directori suo, quo-
ties ab eo expostulabitur .
T
14 . Praefectus Directoris vices
gerit ; et praecipuum ipsius
manus erit res profanas seu
temporales administrare, co-
adiutorum curam gerere, supra
alumnorum disciplinam atten-
to oculo vigilare iuxta consti-
tutiones uniuscuiusque domus
et consensum Directoris, Ipse
paratus esse debet ad ratio-
nem de sua gestione redden-
dam Directori suo, quoties ab
co expostulabitur .
v
14 . Il Prefetto farà le veci del
direttore, e suo principale of-
ficio sarà di amministrare le
cose temporali, avere cura dei
coadiutori, vegliare attenta-
mente sulla disciplina degli
alunni secondo le regole di
ciascuna casa ed il consenso
del Direttore . Egli deve es-
sere preparato a render conto
della sua gestione al proprio
Direttore, qualunque volta
questi ne lo richieda .
14. Oeconomus, ubi necessa-
rius sit, Praefectumn adiuvabit
in suis officiis, praesertimm in
executione temporalium nego-
tiorum .
15 . Oeconomus, ubi necesse sit,
Praefectum adiuvabit in suis
officiis, praesertim in execu-
tione temporalium negotiorum .
15 . Oeconomus, ubi necessitas
ingruat, Praefectum adiuvabit
in suis officiis, praesertim in
negotiis profanis perficìendis.
15. L'Economo, qualora la ne-
cessità lo richiegga, aiuterà il
prefetto ne' suoi offici, e spe-
cialmente negli affari tem-
porali .
15. Consiliarii autem intersunt
deliberationibus alicuius mo-
menti et Directorem adiuvant
in re scholastica et in iis om-
nibus quae eis demandata
erunt .
16 . Consilìarii autem intersunt
deliberationibus alicuius mo-
menti et Directorem adiuva,nt
in re scholastica et in iis om-
nibus, quae eis demandata
erunt .
16 . Consiliarii autem intersunt
deliberationibus alicuius mo-
menti et Directorem adiuvant
in re scholastica et in iis om-
nibus, quae eis demandata
erunt .
16. I consiglieri intervengono
a tutte le deliberazioni di
qualche rilievo, ed aiutano il
Direttore nelle cose scolastiche,
e in tutto quello che loro
verrà assegnato .
16. Unusquìsque Director
quotannis Rectori Maiori spiri-
tualis et temporalis admini-
strationis suae domus ratio-
nem reddere debet .
17. Unusquisque Director quo-
tannis Rectori Majori spiri-
tualis et temporalis admini-
strationis suae domus ratio-
nem reddere debet .
17 . Unusquisque Director quo-
tannis Rectori Maiori sacrae
et temporalis administratio-
nis suae domus rationem red-
dere debet .
17. Ogni anno ciascun Diret-
tore deve rendere conto del-
l'amministrazione spirituale e
materiale della sua casa al
Rettor maggiore .

17.2 Page 162

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Ar
Do
Gb
Ls
ACCETTAZIONE
ACCETTAZIONE
3
ACCETTAZIONE
DE ACCEPTIONE .
N . 13 .
1.Fatldimnatuo
che voglia entrare in congrega-
zione il Direttore spirituale
ne prenderà le debite informa-
zioni ; che farà tenere al Ret-
tore .
I . Fatta dimanda che taluno
voglia entrare in congregazio-
ne il Direttore spirituale ne
prenderà le debite informa-
zioni, le quali farà tenere al
Rettore .
1.Fatdimnchealuo
voglia entrare in congrega-
zione il Direttore spirituale ne
prenderà le debite informa-
zioni, le quali farà tenere al
Rettore.
1° Vix quispiam societatem.
ingredi petierit, Director spi-
ritualis necessariam postulati-
tis notitiamm assequetur, quam
Rectori tradet .
2 . Il Rettore poi lo presenterà
o no per l'accettazione se-
condo che gli sembrerà me-
glio nel Signore .
Ma quando è proposto al ca-
pitolo sarà solo accettato se
otterrà almeno la maggioran-
za dei voti .
2 . Il Rettore poi lo presenterà
o no per l'accettazione se-
condo che gli sembrerà me-
glio nel Signore .
Ma quando è proposto al Ca-
pitolo sarà solo accettato se
otterrà almeno la maggioranza
dei voti .
2 . Il Rettore poi lo presenterà
o no per l'accettazione se-
condo che gli sembrerà me-
glio nel Signore .
Ma quando è proposto al ca-
pitolo, rimane definitivamente
accettato purché ottenga la
maggioranza dei voti .
2° Rector autem maìor eum
ad acceptionem admittet, vel
non, prosit sibi in Domino me-
lius iudicaverit .
At, ubi de illo apud Capitulum
res erit, solum in societatem
cooptabitur, si saltem maiorem
suffragiorum partem obtinue-
rit .

17.3 Page 163

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Ns
Q
T
V
XIII .
DE ACCEPTIONE .
XI .
DE ACCEPTIONE .
XI .
DE ACCEPTIONE .
XI .
DELL'ACCETTAZIONE .
1 . Vix quispiam societatem
ingredi petierit, Director íllius
domus, in qua facta est pe-
titio, necessariam postulantis
notitiam assequetur, quam Re-
ctori tradet, ut in probationem
excipiatur .
Rector autem maior cum ad
acceptionem admittet, vel non,
prout in Domino melius iudi-
caverit .
P**
1 . Vix quispiam Societatem
íngredi petierit, requirantur de
eo testimoniales litterac Ordi-
nariorum. juxta decretum 25
januarii 1848 incipiens « Ro-
mani Pontifices* a Sacra Con-
gregatione super statu Regu-
larium editum .
Quod ad valetudinem attinet,
talis sit, ut omnes Societatis
Constitutiones absque exce-
ptione possit observare .
Ut laici in Societatem recipi
possint praeter alia, saltem
idei rudimenta calleant .
Rector autem Major postulan-
tem ad acceptionem admittet,
si a Capitulo Superiori suf-
fragiorum pluralitatem con-
secutus fuerit .
1. Vix quìspìamm societatem
ingredi petierit, requirantur de
eo testìmoniales litterae or-
dinariorum iuxta Decretum 25
Ianuarii 1848 incipiens Ro-
mani Pontifices etc. a sacra
congregatione super statu Re-
gularium editum . Quod ad va-
letudinem attinet, ea talis sit,
ut omnes Societatís constitu-
tiones absque exceptione possit
observare .
Ut laici in Societatem recipi
possint, praeter alia, saltem
fideì catholicae rudimenta cal-
leant .
Rector autem Maior postulan-
teni ad acceptionem admittet,
si a capitulo superiori suffra-
giorum phiralitatem consecu-
tus fuerit .
1 . Quando taluno avrà fatta
dimanda di entrare in Congre-
gazione si richiedano le lettere
testimoniali o certificati, se-
condo il decreto 25 gennaio
1848, che incomincia Romani
Pontifices ecc . dato dalla Sacra
Congregazione sopra lo Stato
dei Regolari . Quanto alla sa-
nità del postulante sia tale
che possa osservare tutte le
regole della società senza al-
cuna eccezione . Perchè i laici
possano essere ricevuti nella
Congregazione è necessario, ol-
tre le altre cose, che sappiano
almeno i primi elementi della
fede cattolica. Il Rettore mag-
giore poi accetterà il postu-
lante, se questi avrà ottenuto
la pluralità dei voti dal Ca-
pitolo superiore.
2. Pro admittendis Novitiis
qui statum clericalem susci-
pere debent, si aliqua irre-
gularitate detineantur, requiri-
tur Apostolicae Sedis dispen-
sario .
2 . Pro admittendis tyronibus
seu novitiis, qui milìtiae sacrae
nomen dare debent, si aliqua
irregularíte detineantur, re-
quiritur apostolicae sedis
venia .
2 . Per ammettere postulanti o
novizi, che vogliono abbrac-
ciare lo stato ecclesiastico, se
avranno qualche irregolarità, si
dovrà prima domandarne la
dispensa dalla Santa Sede .
< La S . Sede è solita di riservare alle deliberazioni del Consiglio gene-
rale l'ammissione e la dimissione dei Novizi, e dei professi, la nomina
dei Superiori locali, e dei principali Officiali dell'istituto . Contro tale
consuetudine viene disposto a pag . 28 e 29 ai N . 1, 2, 3 . » An Vi 13 .
# Vedi Regula Magistri Novitiorum Soc . Jesu . Ammesso nelle costitu-
zioni. » ad Bo .
< Fu introdotta la Osserv . del Consult . N . 23 pag . 33 Somm . > add
mrg Pv .

17.4 Page 164

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17.5 Page 165

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Ns
2 . Post annum probationis res
erit apud capitulum eiusdem,
domus . Si saltem maiorem suf-
fragiorum partemm obtinuerit de
illo referetur Rectori Maiori,
qui, habita Superioris Capituli
sententia, eum ad vota ad-
rnittet vel per se Nel per dele-
gationera . Haec autem dele-
gatio iterum remittenda erit
Rectori Maiori cum opportunis
indicationibus, ut novus sociuss
in cathalogo socíetatís ínscrì-
batur.*
Q
T
3. Post tempus probationis 3. Post tempus secundae pro-
res erit apud Capitulum eius- bationis res erit apud capitu-
dem domus . Si saltem majo- lum eius domus, in qua so-
rem suffragiorum partemm ob- cius a superioribus positus est .
tinuerit, de illo referetur Re- Tertia probatione expleta, de
ttori Majori, qui, habita Su- Rectoris maiorìs consensu, a
perioris Capituli sententia, eum superioribus eíusdem domus
ad vota admittet vel per se ad votorum renovationem ad-
vel per delegationem . Haec mitti poterit . Si saltem maio-
autem delegatio iterum re- rem suffragiorum partem ob-
mittenda erit Rectori Majori tinuerit, de illo referetur Re-
cum, opportunis indicationibus, ctori Maiori, qui habita Su-
ut novus socius in catalogo perioris Capitulì sententia, hu-
Societatis inscribatur.
iusmodí admissionem confir-
mabit vel non prout melius
in Domino iudicaverit .
v
3. Dopo il tempo della seconda
prova il candidato dipenderà
dal Capitolo di quella casa,
in cui egli fu posto dai supe-
riori . Finita la terza prova,
il socio può essere ammesso
alla rinnovazione dei voti dai
superiori della medesima casa,
avuto nondimeno il consenso
del Rettore maggiore . Se avrà
ottenuto la maggioranza dei
voti, se ne darà notizia al
Rettore, il quale col Capitolo
superiore ne confermerà l'am-
missione o no, come giudi-
cherà meglio nel Signore .
3. Rector maior potest in so-
cietatem recipere et ad vota
admittere vel etíam dimittere
ex societate in unaquaque do-
mo absque interventu Supe-
rioris Capituli ; at hoc fieri po-
terit suffragante et praesente
domus illius Capitulo, ratio-
nali causa interveniente . Hoc
autem in caso Director il-
lius domus, in qua acceptio
vel dimissio facta est, rem
nunciabit Capitulo Superiori
cum opportunis índicatìonibus,
ut socius vel inscribatur in
societatis cathalogo, vel ab
eo expungatur .*
4. In absentia Capituli Supe-
rioris ipse Rector Major, ra-
tionabili causa interveniente,
potest in Societatem recipere
et ad vota admittere, vel
etiam dimittere ex Societate
in unaquaque domo ; at hoc
fieri poterit suffragante et prae-
sente domus illius Capitulo .
Hoc autem in caso Director
illius domus, in qua accep-
tio vel dimissio facta est,
rem nunciabit Capitulo Su-
periori cum opportunis indì-
cationibus, ut socius vel inscri-
batur in Societatis catalogo,
vel ab eo expungatur .
4. Absente Capitulo Superiore,
ipse Rector Maior, si insta
causa interveniat, potest in so-
cietatem recipere et ad vota
admittere vel etiam dimittere
quem putaverit ex societate
cuiusque domus; at hoc fieri
poterit suffragante et prae-
sente domus illius Capitulo.
Hoc autem in casu Director
illìus domus, in qua acceptio
vel dimissio facta est, rem
nunciabit Capitulo Superiori
cum opportunis indicationibus,
ut socius vel inscribatur in
societatis elencho, vel ab eo
expungatur .
4. Se il Capitolo non è pre-
sente, il Rettore maggiore,
qualora vi sia una giusta ra-
gione, può accettare in congre-
gazione ed ammettere ai voti,
o anche licenziare dalla Società
in qualunque casa quelli, che
giudicherà meglio : ma questo
si potrà fare consenziente e
presente il Capitolo di quella
casa . In questo caso il direttore
di quella casa, in cui avvenne
l'accettazione o il licenziamen-
to, dovrà darne la notizia al
capitolo superiore colle oppor-
tune indicazioni, affinchè il so-
cio sia inscritto nell'elenco
della Società o scancellato .

17.6 Page 166

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Ar
Do
Gb
Ls
3. La prova per essere ammesso
ai voti sarà di un anno ; ma
niuno li potrà fare se non ha
compiuto sedici anni .
3. La prova per essere am-
messo ai voti sarà di un anno ;
ma niuno li potrà fare se
non ha compiuti sedici anni
di età .
3. La prova per essere am-
messo ai voti sarà di un anno ;
ma niuno li potrà fare se
non ha compiuti i sedici anni
di età.
Ut quisquam ad vota emit-
tenda admittatur, necesse erit
ut in annum tirocinium exer-
ceat. At nemo ad votorumm
emissíonern admittendus est,
nisi sexdecim aetatis annos
fuerit praetergressus .
4. I voti saranno per due volte
rinnovati di tre in tre anni .
Dopo i sei anni ognuno è
libero di continuarli di tre
in tre anni, oppure farli per-
petui; cioè di obbligarsi al-
l'adempimento dei voti per
tutta la vita .
4. I voti saranno per due volte
rinnovati di tre in tre anni .
Dopo i sei anni ognuno è li-
bero di continuarli di tre in
tre anni, oppure farli perpetui,
cioè di obbligarsi all'adempi-
mento dei voti per tutta la
vita .
4. I voti saranno per due volte
rinnovati di tre in tre anni .
Dopo i sei anni ognuno è li-
bero di continuarli di tre in
tre anni oppure farli perpetui,
cioè di obbligarsi all'adempi-
mento dei voti per tutta la
vita; ma niuno è ammesso a
fare i voti perpetui fino al-
l'età di ventiquattro anni com-
piuti .
4° Haec autem vota bis per
triennium repetentur . Sex au-
tem annis transactis, facta est
cuilibet ea tertio quoque anno
repetendi, vel perpetua fa-
ciendi, se videlicet per omnem,
vitam votis obligandi .

17.7 Page 167

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Ns
Q
T
v
Quoadd acceptíonem socio-
rum eorumque votorum sim-
plícìum professionem serven-
tur omnia a Decreto 25 ia-
nuarii 1848 < Regulari Di-
sciplinati » Sacrae Congregatio-
nis super Statu Regularium
praescripta .
5 . Quod ad acceptionem socio-
rum, eorumque professionem
votorum simplicium attinet
serventur omnia a Decreto 25
ìanuarií an. 1848 Regulari di-
sciplnae s . Congregationis su-
per statu Regularium prae-
scripta.
5. Ciò che spetta all'accetta-
zione dei Sociii e alla loro
professione di voti semplici si
osservino tutte le cose che
furono prescritte dal decreto
delli 23 Gennaio 1848 . Re-
gulari dísciplinae della S . Con-
gregazione sullo stato dei Re-
golari .
4. Ut quisquam ad vota emit-
tenda admittatur, necesse erit
ut in annum tirocinium exer~
cuerit . At nemo ad votorum
emissionem admittendus est,
nisi sexdecim aetatis annos
fuerit praetergressus .
6. Ut quisquam ad vota emít~
tenda admittatur, necesse erit
ut primae et secundae proba~
tionis tirocinium exercuerit .
At nemo ad votorum emissio-
nem admittendus est, nisi sex-
decím aetatis annos fuerit
praetergressus .
6. Ut quisquam ad vota nun-
cupanda adinittatur, necesse
erit ut primae et secundae
probationis tyrocinium exer--
cuerit . At nemo ad votorum
nuncupationem admittendus
est, nisi sexdecim aetatis annos
fuerit praetergressus,
6. Per essere ammesso a fare
i voti si richiede che siasi
compito il tirocinio della prima
e della seconda prova. Ma nes-
suno potrà essere ammesso ai
voti se non avrà 16 anni com-
piuti.
5 . Haec autem vota per trien-
nium emittuntur . Tribus au-
tem annis transactis, praevio
Capituli consenso, cuilibet fa-
cultas dabitur ca ad aliud
triennium repetenddi, vel per-
petua faciendi, se videlicet
per oratera vitam votis obli-
gandi . Nemo tamen ad sacros
ordines titulo congregationis
erit admittendus, nisi vota per-
petua iam emiserit .
7. Haec autem vota per trien-
nium ernittuntur . Tribus au-
tem annis transactis, praevio
Capitoli consensu, cuilibet . fa-
cultas dabitur ea ad aliud
triennium repetendi, vel per-
petua faciendi, se videlicet per
omnem vitam votis obligandi ;
Nemo tamen ad sacros ordi-
nes titolo Congregationis erit
admittendus, nisi vota perpe-
tua jam emiserit .
7. Haec autem vota ad trien-
nium nuncupantur . Tribus au-
tem annis transactis, prae
eunte Capitoli consensu, cuili-
bet facultas dabitur ea ad
aliud triennium iterandi, vel
perpetua faciendi, si voluerit
per omnem vitam votis se
obstringere . Nemo tamen ad
sacros ordines titulo Congrega-
tionis erit adraittendus, nisi
vota perpetua iam pronun-
ciaverit .
7. Questi voti si fanno per un
triennio . Passati poi i tre anni,
consentendolo il Capitolo, sarà
fatta facoltà ad ognuno di
rinnovare i suoi voti per un
altro triennio, o di farli per-
petui, se vorrà legarsi per tutta
la vita . Tuttavia niuno può
essere ammesso alle sacre or-
dinazioni, titulo congregationis,
se non avrà fatto i voti per-
petui.

17.8 Page 168

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Do
Gb
Ls
5. Affinchè un socio possa es-
sere ricevuto nella società ol-
tre le qualità morali nel grado
richiesto dalle regole, deve
pure confermare la sua con-
dotta anteriore con un cer-
tificato di nascita e Bat-
tesimo ; di stato libero ;
sciolto da debiti; 4° non
essere stato mai processato ;
5° n è aver alcun impedimento
che lo allontani o lo renda
irregolare nello stato ecclesia-
stico ; 6° consenso dei parenti
prima che faccia i voti .
5 . Affinchè un socio possa es-
sere ricevuto nella società, ol-
tre le qualità morali nel grado
richiesto dalle regole, deve an-
che confermare la sua con-
dotta anteriore con un cer-
tificato di nascita e di battesi-
mo ;2°distaolberdiuna
condotta fatto dal vescovo del-
la diocesi cui egli appartiene ;
sciolto da debiti ; non
essere mai stato processato ;
5° non aver alcun impedimento
nè fisico nè morale che lo
renda irregolare per lo stato
ecclesiastico ; 6° consenso dei
parenti prima che faccia i voti .
5° Ut socius Congregationi pos-
sit adscribi, praeter virtutes,
quae regulis perscribuntur, de-
bet etiam anteactam vitae ra-
tionem testimonio comprobare,
ex quo constet:
Status illius liber atque
de bonis moribus declaratio a
proprio Episcopo exarata ;
Illius nativitas et ba-
ptismus ;
3° Aere alieno non esse gra-
vatum;
4° Numquam in illum cri-
mine ìnquisitum fuisse ;
5° Nullo neque physico, ne-
que morali impedimento deti-
neri, quo irregularis fiat ad
Sacerdotium ineundum ;
6° Parentum consensus, sal-
tem antequam votis se ad-
stringat .
6. Lo stato di sanità sia tale
che almeno nell'anno di prova
possa osservare tutte le regole
della società senza fare ec-
cezione di sorta .
6. Lo stato di sanità sia tale
che almeno nell'anno di prova
possa osservare tutte le re-
gole della società senza fare
eccezione di sorta.
6° Quod ad valetudinem atti-
net, talis sit, ut saltem tiro-
cinii anno omnes Societatis re-
gulas absque exceptione pos-
sit observare.

17.9 Page 169

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A
6. Ut socius Congregatíonì pos-
sit adscribi praeter virtutes,
quae regulis praescribuntur,
debet etiam anteactam vitae
rationem testimonio compro-
bare, ex quo constet :
I . Status illius liber atque
bonis moribus praestans vita
per declarationem ab eiusdem
Ordinario exaratam ;
II . Illius nativitas et ba-
ptismus ;
III . Aere alieno non esse
gravatum ;
IV . Nunquam in illum cri-
mine inquisitum fuisse ;
V. Nullo neque physico, ne-
que morali impedimento de-
tineri, quo irregularis fiat ad
Sacerdotium ineundum;
VI . Parentum consensus,
saltem antequam. votis se ad-
stringat .
P**
7. Quod ad valetudinem atti-
net, talis sit, ut saltem tiro-
cínii anno omnes Societatis re-
gulas absque exceptione pos-
sit observare .
P****
può in pratica tollerarsi, non può ammettersi nelle Costituzioni come
condizione . » An Vi 19.
« Fu tolto . * ad Bo .
« Si è tolto il N . VI a forma della Osserv . N . 29 pag. 35 Somm . » add
mrg Pv .
« Perché dire intorno alla salute che si esige quella necessaria al tempo
del Noviziato? E dopo? » An Vi 22 .
« Furono tolte le parole saltem tirocini anno . » ad Bo .
« Si è tenuto conto della Osserv . del Consult . N. 3 2 pag. 35 Somm . * add
« Il consenso dei genitori per l'ingresso nell'istituto se per prudenza mrg Pv .

17.10 Page 170

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Do
Gb
Ls
7. Ogni socio, se è destinato
allo studio, entrando dovrà
portare con se 1° Corredo di
vestiario almeno pari a quello
che è prescritto pei giovani
della casa; Cinquecento fran-
chi nell'entrata che serviranno
a sopperire le spese che oc-
correranno nel vitto e vestito
nell'anno di prova ; 3° Fran-
chi 300 in fine dell'anno di
prova prima dì fare i voti .
7. Ogni socio, se è destinato
allo studio, entrando dovrà
portare con sè 1° corredo di
vestiario conforme alla nota
che darà il Direttore, 2° 500
franchi nell'entrata per le spe-
se che occorreranno nel vitto
e vestito nell'anno di prova ;
franchi trecento in fine del-
l'anno prima di fare i voti .
7° Si quis studiorum causa
societatem ingrediatur secum
ferre debebit : 1° Vestimenti
supellectilem congruentem;
2° Quingentos nummos argen-
teos quibus dispendia sup-
pleantur, quae pro victu et
vestitu necessaria erunt anno
tìrocìnii ; 3° Tercentos num-
mos argenteos, tirocinio per-
acto, antequamm vota edantur .
8. I fratelli coadiutori porte-
ranno soltanto il corredo e
fr. 3oo nella loro entrata senza
ulteriore obbligazione .
8. I fratelli coadiutori porte-
ranno soltanto il corredo e
franchi 30o nella loro entrata
senza ulteriore obbligazione .
8°Sociadutres plcim
tantum et tercentos nummos,
argenteos ingressuri conferant
quin alia obligatione devin-
ciantur .
9. Il Rettore potrà dispensare
dalle condizioni poste nell'arti-
colo 7-8 qualora intervengano
motivi ragionevoli, per cui egli
giudichi di fare eccezioni più
o meno ristrette .
9. Il Rettore potrà dispensare
dalle condizioni poste nell'ar-
ticolo 7° e qualora inter-
vengano motivi ragionevoli di
fare eccezioni più o meno
ristrette .
9° Rector aliquem poterit a
conditionibus eximere quae in
articulo septimo et octavo
sunt, ubi fusta ratio adsit, et
quaedam plus minusve late
excipere .

18 Pages 171-180

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18.1 Page 171

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Ns
8. Si quis studiorum causa
societatem ingrediatur secum
ferie debebit : 1. Vestimenti
supellectilem congruentem ;
2 . Quíngentas libellas quibus
dispendia suppleantur, quae
pro victu et vestitu necessaria
erunt anno tirocinii; 3 . Ter-
centas libellas, tirocinio per
acto, antequam vota edantur .*
p**
9. Socii adiutores supellecti-
lem tantum et tercentas libel--
las ingressuri conferant, quin
alla obligatione devinciantur .
10. Ubi iusta ratio adsit, Re-
ctor aliquem poterit a condi-
tioníb-us antedictis eximere, et
quaedam plus minusve late
excipere .
Il pagamento è una cosa nuova per gli istituti di uomini ; sarebbe
preferibile di levarlo. # An Vi 2o,
# Fu tolto . * ad Do .
« Si è soppresso ciò che con la Osserv . del Consult . N . 30 pag, 35
Somm . non sì ammetteva . » add mrg Pv .

18.2 Page 172

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Do
10. La comunità appoggiata
alla Divina provvidenza, che
non manca mai di venire in
aiuto di chi in lei confida, si
dà carico di provvedere quanto
occorrerà a ciascun socio sia
che egli trovisi in sanità sia
che cada in qualche malattia .
La comunità però si obbliga
solo in questo senso riguardo a
que' socii che hanno già fatto
i voti.
Gb
Ls
10° Societas Divina Provi-
dentia innixa, quae iis num-
quam deest, qui sperant in
ipsa, omnia providebit, quae
cuique necessaria sunt, sive
fiorente valetudine, sive pre-
mente morbo . Quibus tamen
erga illos tantum Societas de-
vincitur, qui iam votis se
obligarunt .
1.Atuisracomnd
caldamente due cose : guardarci
attentamente dal contrarre
abitudini di qualsiasi genere
anche di cose indifferenti ; pro-
curare la nettezza e la de-
cenza degli abiti, del letto,
e della camera; ma farci un
grande studio per evitare la
ricercatezza e l'ambizione .
L'abito più pregevole per un
religioso è la santità della vita
congiunta con un edificante
contegno in tutte le nostre
operazioni .
10 . A tutti si raccomandano
caldamente due cose : 1° guar-
darci attentamente dal con-
trarre abitudini di qualsiasi ge-
nere anche di cose indifferenti ;
farci un grande studio per
evitare la ricercatezza e l'ambi-
zione . L'abito più pregevole di
un religioso è la santità della
vita congiunta con un edifican-
te contegno in tutte le sue
azioni .
11° Omnibus autem duo po-
tissimum cordi habenda sunt:
1° Attente caveat unusquisque,
ne se habitudinibus cuiuscum-
que generis, rerum etiam per
se indifferentium devinciri pa-
tiatur ; cuiusque vestis, lectus
et aedicula munda sint et
decentia; At omnes summo-
pere studeant affectationem et
ambitionem devitare. Nihil
magis sodalem religiosum ex-
ornat quam vitae sanctimo-
nia, qua caeteris in omnibus
praeluceat .
12. Ognuno sia disposto di
soffrire, se occorre, caldo, fred-
do, sete, fame, stenti e di-
sprezzo ogni volta tali cose
contribuiscono a promuovere
la gloria di Dio, il bene delle
anime, la salute dell'anima
propria .
11. Ognuno sia disposto a
soffrire, se occorre, caldo, fred-
do, sete, fame, stenti e di-
sprezzo ogni volta tali cose
contribuiscono a procurare la
gloria di Dio il bene dell'anime
altruiela salvezadel'anima
propria .
12° Quisque paratus sit, ubi
opus erit, aestus, frigora, sitim,
famem, labores et contemptum
tolerare, quoties haec omnia
conferant ad maiorem Dei glo-
ríam, spiritualem aliorum uti-
litatem, suaeque animae sa-
lutem .

18.3 Page 173

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Ns
Q
T
v
11. Societas Divina Providen-
tia innixa, quae iis numquam
deest, qui sperant in ipsa,
omnia providebit, quae cui-
que necessaria sunt, sive fio-
rente valetudine, sive premen-
te morbo . Tamen erga illos
tantum. Societas devincitur,
qui iam votis se oblígarunt .
8. Societas Divina Providen-
tia innixa, quae numquam
deest sperantibus in ea, om-
nia cuique necessaria provide-
bit, sive fiorente valetudine
sive premente morbo . Tamen
erga illos tantum Societas de-
vincitur, qui jam votis sive
temporaneis, sive perpetuis, se
obligarunt .
8 . Societas Divinae Providen-
tiae innixa, quae numquam
deest sperantibus in ea, om-
nia cuique necessaria provide-
bit, sive fiorente valetudine
sive premente morbo . Tamen
erga illos tantum societas de-
vincitur, qui iam votis sive
temporariis sive perpetuis se
obligarunt.
8. La Società appoggiata alla
Divina Provvidenza, che mai
non manca a chi spera in
lei, provvederà a ciascuno
quanto può occorrere sia nel
tempo, che è sano, sia quando
cadesse ammalato . Nondimeno
essa è soltanto tenuta a prov-
vedere per quelli che emisero
i voti o temporanei, o perpetui .
m Omnibus autem duo potis-
simum cordi habenda sunt :
1 . Attente caveat unusquisque,
ne se habitudínìbus cuiuscum-
que generis, rerum etiam in-
differentium, devinciri patia-
tur : 2. Cuiusque vestis, lectus
et cellula munda sint et de~
centia; at omnes summopere
studeant affectationem et ara-
bítionem devitare . Nihil ma-
gis sodalem religiosum exor-
nat quam vitae sanctimonia,
qua caeteris in omnibus prae-
luceat .
9. Omnibus autem duo potis-
simum cordi habenda sunt :
1° Attente caveat unusquis-
que, ne se habitudinibus cujus-
cumque generis, rerum etiam
indifferentium, devinciri pa-
tiatur ; 2° Cuiusque vestis, le-
ctus et cellula munda sint et
decentia ; at omnes summopere
studeant affectationem et am-
bitionem levitare . Nihil ma-
gis sodalem religiosum exor-
nat, quam vitae sanctimonia,
qua caeteris in omnibus prae-
luceat,
13. Quisque paratus sit, ubi
opus erit, aestum, frigora, si-
tim, famem, labores et contem-
ptum tolerare, quoties haec
conferant ad maiorem Dei glo-
ríam, spiritualem aliorum uti-
litatem, suaeque animae sa-
lutem .
10 . Quisque paratus sit, ubi
opus erit, aestum, frigora, si-
tim., famem, labores et con-
temptum tolerare, quoties haec
conferant ad majorem Dei
gloriam, spiritualem, aliorum
utilitatem, suaeque animae sa-
Intera .

18.4 Page 174

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Q
X. II
DE STUDIO .
T
XII .
DE STUDIO .
v
XII .
DELLO STUDIO .
1.Presbyti,omnquesc
qui clerìcalem militiam pe-
tunt, studiis Philosophìcis per
biennium Ecclesiasticis vero
saltem per quatriennium stre-
nuam operamm dabunt .
1. Presbyteri, omnesque socii,
qui clericalem militiam pe-
tunt, studiis Philosophicis per
biennium, Ecclesiasticís vero
saltem per quatriennium stre-
nuam operam dabunt .
1 . I chierici e tutti i soci che
aspirano allo stato ecclesia-
stico, devono per due anni
attendere seriamente allo stu-
dio della filosofia, per quattro
altri anni almeno alle materie
ecclesiastiche .
2.Praecipumonstdí
totis viribus dirigetur ad BP
blia Sacra, ad Historiam
Ecclesiasticam, ad Theolo-
giam dogmaticam, speculati-
vam, moralem, necnon ad li-
bros, vel tractationes, quae de
juventute in religione insti-
tuenda ex professo pertractant.
2 . Praecipuum eorum studium
totis viribus dirigetur ad Bi~
blia Sacra, Historiam Ecele-
siasticam, ad Theologiam dog-
maticam, speculativam, M.0_
ralem, nec non ad libros, vel
tractationes, quae de iuveni-
bus ad res religiosas instruen-
dis dedita opera disserunt.
2. Il loro studio principale
sarà diretto con tutto impe-
gno alla Bibbia, alla Storia
Ecclesiastica, alla Teologia
dommatica, speculativa e mo-
rale, ed anche a quei libri e
trattati che parlano di propo-
sito dell'istruzione della gio-
ventù nelle cose religiose .
3. Noster Magister erit Divus
Thomas et alii auctores qui in
Catechesi et in doctrina catho-
lica interpretanda celebriores
communiter censentur.
3. Noster Magister erit sanctus
Thomas, caeterique auctores,
qui in Catechesi et in doctrìna
catholica interpretanda cele-
briores communiter censentur .
3. Il nostro Maestro sarà s .
Tommaso, e gli altri autori,
che nelle istruzioni catechisti-
che e nella spiegazione della
dottrina cattolica sono sti-
mati più celebri .
« Similmente manca la Costituzione degli studi . Quelli che aspirassero
al Sacerdozio dovrebbero essere tutti applicati per quattro anni agli
studi teologici o in un collegio speciale dell'Istituto, o in qualche Se-
minario, senza applicarli intanto alle opere dell'Istituto . » An Vi 17 .
« Non è notato nelle costituzioni, ma vi sono trent'anni di prova che
ci garantiscono il buon effetto . . . Non si può avere una casa di studio
separata dagli altri collegi, perchè il governo subito demanderebbe con
quale autorità si dà quell'insegnamento, e bisognerebbe chiudere imme-
diatamente, o sottoporsi alle leggi della pubblica istruzione che sarebbe
una cosa medesima . In quanto al non applicare gli studenti alle opere
dell'Istituto non è possibile perchè noi abbiamo per base che gli studenti
abbiano sempre la loro prova nei catechismi, nelle assistenze ecc ., ma
sempre in modo che possano compiere i loro studi come un'ora si è
fatto . Si aggiungerà pure un capo in cui si esporrà il modo con cui si
fanno gli studi . » ad Bo .
« Si è qui applicata la Osserv. del Consult- N . 27 pag . 34 Somm . Sta
bene? » add mrg PC

18.5 Page 175

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Q
4. Ad scientias tradendas tum
PhiIosophíeas, turo Ecclesiasti-
cas ii Institutores prae caete-
ris eligantur, sive socii sint
sive externi, qui vitae pro-
bitate, ingenio, ac doctrinae
praestantia aliis praecellunt.
T
4. Ad disciplinas tradendas
cum phílosophicas, tum Ec-
clesiasticas, ii doctores prae
caeteris deligantur, sive Socii
sint sive externí, qui vitae
probitate, ingenio, ac doctri-
nac praestantia aliis praecel~
lunt.
v
4. Ad insegnare le scienze fi-
losofiche ed ecclesiastiche sì
scelgono di preferenza quei
maestri o soci o esterni, che
per probità di vita, per in-
gegno e dottrina sono mag-
giormente stimati .
5. Praeter quotidianas colla-
tiones quisque socius conte-
xere sataget seriem medita--
tionum, atque ínstructionumm
primitus pro adolescentulis, de-
inde pro omnibus Christi fi-
delibus accommodatam .
5. Praeter quotidianas mora-
les coIIatíones quisquis socius
contexere sataget seriem sa-
crarum concionum atque me-
ditationum, primum in usum
adolescentulorum, deinde ad
captum omnium Christi fide-
liura accommodatam .
5 . Ciascun socio per completare
i suoi studi, oltre le morali
conferenze cotidiane, si ado-
peri eziandio a comporre un
corso di prediche e medita-
zioni, primieramente ad uso
della gioventù, e quindi ac-
comodato all'intelligenza di
tutti i fedeli cristiani .
6. Cavendum sedalo est ne so
cii quamdíu in studia incum-
bunt a Constitutionibus prae-
scripta iis charitatis operibus,
quae ad Societatem Salesianam
spectant nisi necessitas exigat,
operam navent, quum, id non-
nisí cum magna studiorum
jactura fieri possit .
6. Cavendum seduco est ne
socii, quamdiu in studia incum-
bunt, a Constitutionibus prae-
scripta, iis Charitatis operibus,
quae ad societatem Salesianam
spectant ; nisi necessitate co-
gente, operam navent ; haec
enim magnam plerumque stu-
diorum iacturam adferre con-
sueverunt .
6. I soci, finché attendono
agli studi prescritti dalle co-
stituzioni, non si applichino
troppo alle opere di carità
proprie della Società salesiana,
se non vi son costretti dalla
necessità, perché questo per
lo più suole recare grave danno
agli studi .

18.6 Page 176

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Do
PRATICHE DI PIETA
Gb
14
PRATICHE DI PIETA
Ls
PIETATIS EXERCITIA .
A 1 4-
1.Lavit,cuend
la nostra società fa si che i
suoi membri non possano avere
comodità di fare molte pra-
tiche in comune ; procureranno
di supplire col vicendevole
buon esempio e col perfetto
adempimento dei doveri gene-
rali del cristiano .
1. La vita attiva cui tende
specialmente la nostra società
fa si che i suoi membri non
possano aver comodità di fare
molte pratiche in comune . Pro-
cureranno di supplire col vi-
cendevole buon esempio, e col
perfetto adempimento dei do-
veri generali del cristiano .
Vita activa, ad quam po-
tìssimum haec Congregatio
spectat, efficit, ut socii ne-
queant compluribus pietatis
exercitiis simull collecti operam
dare . Quae quideni omnia socii
suppleant bonis exemplis sibi
invicem praelucendo, et per-
fecte generalia christiani offi-
cia adimplendo .
2. Ciascun socio si accosterà
ogni settimana al sacramento
della penitenza dal confes-
sore fissato dal Rettore . La
compostezza della persona, la
pronuncia chiara, divota, di-
stinta delle parole dei divini
uffizi, la modestia nel parlare,
vedere, camminare in casa e
fuori devono essere cose ca-
ratteristiche nei nostri con-
gregati .
2. Ciascun socio si accosterà
ogni settimana al sacramento
della penitenza dal confessore
stabilito dal Rettore . I sacer-
doti celebreranno ogni giorno
la S. Messa e qualora non pos-
sano procureranno dì ascol-
tarla . I chierici ed i fratelli
coadiutori ascolteranno ogni
giorno la S . Messa e procure-
ranno di fare la Santa comu-
nione almeno una volta per
ciascuna settimana .
3 . La compostezza della per-
sona, la pronunzia chiara, di-
vota, distinta delle parole dei
divini ufizi, la modestia nel
parlare, vedere, camminare in
casa e fuori di casa devono
essere cose caratteristiche nei
nostri congregati .
Singulis hebdomadis socii
ad Poenitentiae Sacramentum
accedant apud Confessorem a
Rectore constitutum . Sacer--
dotes quotidie Sacrum facient :
quoties autem per negotia non
líceat, curent, ut sacrificio sal
tem intersint. Clericì et soda-
les adiutores faciant, ut sal-
tem omnibus diebus festis,
omnique feria V ad sanctum
Eucharistiae Sacramentum ac-
cedant . Compositus corporis
habitus, perspicua, religiosa,
et distincta verborum pro-
nuntiatio, quae in divinis offi-
ciis continentur, modestia do-
mi forisque in verbis, adspectu
et incessu, ita in sociis nostris
praefulgere debent, ut his po-
tissimum a caeteris distinguan-
tur.

18.7 Page 177

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A
XIV .
PIETATIS EXERCITIA .
Q
XIII .
PIETATIS EXERCITIA.
T
XIII .
PIETATIS EXERCITIA .
V
XIII .
PRATICHE DI PIETA,
1. Vita attiva, ad quam po-
tissimum haec Congregatio
spectat, efficit, ut socii ne-
queant compluribus pietatis
exercitiis simul collecti ope-
ramm dare . Quae quidem om-
nia socii suppleant bonis exem-
plis sibi invicem praelucendo
et perfecte generalia christiani
officia adimplendo .
1. Vita activa, ad quamm potis-
simumm haec Congregatio spe-
ctat, efficit, ut socii nequeant
compluribus pietatis exercítíís
simul coliecti operam dare .
Quae quiderm omnia socii sup-
pleant bonis exemplis sibi inví-
cem praelucendo, et perfecte
generalia christiani officia ad-
implendo .
1. Vita actuosa, ad quam, po-
tissimum haec Congregatio
spectat, efficit, ut socii ne-
queant compluribus pietatis
exercitationibus simul collecti
operaia dare . Quae quidem
omnia socii suppleant bonis
exemplis sibi invicem prae-
lucendo, et perfette generalia
christiani hominis officiaa ad-
implendo.
1. La vita attiva, cui tende spe-
cialmente questa Congregazio-
ne, fa che i suoi membri non
possano avere comodità di far
molte pratiche di pietà in co-
mune . Quindi procureranno di
supplire col vicendevole buon
esempio e col perfetto adem-
pimento dei doveri generali del
cristiano .
2. Singulis hebdomadis sodi
ad poenitentiae Sacramentum
accedant apud Confessaríum
a Rectore constitutum. Sacer-
dotes quotidie Sacrum facient :
quoties autem per negotia non
lìceat, curent, ut sacrificio sal-
tem intersint . Clerici et soda-
les adiutores faciant, ut sal-
tem singulis diebus festis, et
quaque feria V ad Sanctum
Eucharistiae Sacramentum ac-
cedant . Compositus corporis
habitus, clara, religiosa et di-
stinta pronuntiatio verborum
quae in divinis officiis conti-
nentur ; modestia, domi foris-
que in verbis, adspectu et
incessu, ita in sociis nostris
praefulgere debent, ut his po-
tissimum a caeteris distinguan-
tur .
P**
2. Singulis hebdomadis sodi
ad poenitentiae Sacramentum
accedant apud Confessarios,
qui sint ab Ordinario appro-
bati et munus illud erga so-
cios exerceant cum Rectoris
licentia . Sacerdotes quotidie
Sacrum facient; clerici vero
et sodales adiutores curent ut
eidem Sacrificio quotidie in-
tersint et saltem singulis die-
bus festis, et quaque feria V
ad Sanctum Eucharistiae Sa-
cramentum, accedant . Compo-
situs corporis habitus, clara,
religiosa et distinta pronun-
tiatio verborum, quae in di-
vinis officiis continentur; mo-
destia domi forisque in ver-
bis, adspectu et incessu, ita
in sociis nostris praefulgere
debent, ut bis potissimum a
caeteris distinguantur .
2. Singulis hebdomadis socii
ad poenitentiae sacramentum
accedant, iis conscientiae mo-
deratoribus usi, qui sint ab
ordinario adprobati, et mu-
nus illud erga socios exerceant
permissu Rectoris . Presbyteri
quotidie sacrum facient : clerici
vero et sodales adiutores cu-
rabunt, ut eidem sacrificio quo-
tidie intersint et saltem sin-
gulis diebus festis, et quaque
feria quinta Corpus Christi
sumant . Compositus corporis
habitus; clara, religiosa et di-
stinta pronuntiatio verborum,
quae in divinis officiis conti-
nentur ; modestia sermonis do-
mi forisque, incessus ipse in
sociis nostris praefulgere de-
bent, piane ut his rebus potìs-
simumm a caeteris dístinguan-
tur.
2. Ciascun socio si accosterà
ogni settimana al Sacramento
della penitenza da confessori
approvati dall'ordinario, e che
esercitano quel ministero verso
i soci col permesso del Rettore .
I sacerdoti celebreranno ogni
giorno la s. Messa : i chierici
poi e i coadiutori vi assiste-
ranno quotidianamente, e fa-
ranno la s . Comunione ogni
giorno festivo e tutti i giovedì .
La compostezza della persona,
la pronunzia chiara, divota e
distinta delle parole dei di-
vini uffizi: la modestia nel
parlare, guardare, camminare
in casa e fuori di casa devono
essere tali nei nostri soci, che
li distinguano da tutti gli altri.
Si prescrive ordinariamente per maggiore libertà che siano due otre i
confessori in ogni casa ; si tolga l'uno. » An Vi 2 3 .
« Su di ciò si erano seguite le Regole della Comp . di Gesù, luogo citato .

18.8 Page 178

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Do
Gb
Ls
3 . Ogni giorno vi sarà non
meno di mezz'ora di preghiera
tra mentale e vocale, ad ecce-
zione che uno sia impedito dal-
l'esercizio del sacro ministero .
4. Ogni giorno vi sarà non
meno di un'ora di preghiera
tra mentale e vocale, ad ec-
cezione che uno sia impedito
dall'esercizio del sacro mini-
stero . Nel qual caso supplirà
colla maggior frequenza di
giaculatorie ed indirizzando a
Dio con maggiore intensità di
affetto quei lavori che lo im-
pediscono dagli ordinari eser-
cizi di pietà .*
Omnibus diebus unusquis-
que non minus unius horae
spatio orationi vocali et men-
tali vacabit, nisi quisquam im-
pediatur ob exercitium sacri
ministeri; tunc maiori, qua
fieri poterit, frequentia eas
per iaculatorias preces sup-
plebit, maiorique affectus ve-
hementia Deo offeret opera,
quibus a constitutis pietatis
exercitiis arcetur .
4. Ogni giorno si reciterà la
terza parte del Rosario di
Maria SS ., e si farà un po'
di lettura spirituale .
5. Ogni giorno i coadiutori re-
citeranno la terza parte del
rosario di M . SS .ma e faranno
un po' di lettura spirituale .
Quoque die Deiparae Imma-
culatae tertia Rosarii pars re-
citabitur, et in spirituali le-
ctione aliquantum operae na-
vabitur.
5 . In ciascuna settimana al
venerdì si farà digiuno in
onore della passione di N .S.
Gesù Cristo .
6. In ciascuna settimana al
venerdì si farà digiuno in onore
della passione di N .S. Gesù
Cristo .
5° Cuiusque hebdomadae feria
VI ieiunium erit in honorem
Passionis D .N .I .C.
Tuttavia fu accomodato nel modo proposto . » ad Bo .
« Sarebbe opportuno prescrivere che i confessori sia degli alunni, sia dei
soci, debbano essere approvati dall'Ordinaria » An Vi 24 .
« Fra noi negli Ordini Religiosi e Congr . Eccl . si seguono le norme pre-
scritte dai sacri canoni . Se poi si giudica opportuno questa clausola si
aggiungerebbe : Confessarios a Rectore constituios et ab ordinario appro-
batos . » ad Bo .
« Si è corretto a forma della Osserv . del Consult . N . 33 pag . 35 Somm-
Manca di aggiungere et ab ordinario apProbatos . Si veda la Consult .
pag . 8 . » add mrg Pv .
« Diverso art. Maristi pag . 108 art . 263 etiam quoad Domus . » add nirg Pv .

18.9 Page 179

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Ns
3. Singulis diebus unusquis-
que non minus unius horae
spatio orationi vocali et men-
tali vacabit, nisi quisquam
impediatur ob exercitium sacri
ministerii ; tunc maiori, qua
fieri poterit, frequentia eas
per iaculatorias preces sup-
plebit, maiorique affectus ve--
hementia Deo offeret opera,
quibus a constitutis pietatis
exercitiis arcetur .
Q
3 . Singulis diebus unusquis-
que praeter orationes vocales
saltem per dimidium horae
orationi mentali vacabit, nisi
quísquam irnpediatur ob exer-
citium sacri ministerii ;tunc
majori, qua fieri poterit, fre-
quentia eas per iaculatorias
preces supplebit, majorique af-
fectus vehementia Deo oRe-
ret opera, quibus a constì-
tutìs pietatis exercìtìis arcetur.
T
3. Singulis diebus unusquis
que praeter orationes vocales
saltemm per dimidium horae
orationi mentali vacabit, nisi
quisquam forte ob sacri offi-
cia minìsterii impediatur .Tunc
autem maiori, qua fieri pote--
rit, frequentia eas res per iacu--
latorias preces supplebit, maio
rique affectus vehementia Deo
offeret illa opera, quae a con-
stitutis pietatis exercitationi-
bus illinc prohíbent.
V
3 . Ciascheduno, oltre le ora-
zioni vocali, farà ogni giorno
non meno di mezz'ora di ora-
zione mentale, ad eccezione
che ne sia impedito dal sacro
ministero . Nel qual caso sup-
plirà colla maggior frequenza
di giaculatorie indirizzando a
Dio con gran fervore di affetto
quei lavori, che lo impediscono
dagli ordinari esercizi di pietà .
4. Quoque die Deiparae Im
maculatae terna Rosarii pars
recitabitur, et in spirituali le-
etione aliquantum operae na-
vabitur .
4. Quoque die Deiparae Imma-
culatae tertia Rosarii pars re-
citabitur, et spirituali lectioni
per aliquod temporis spatium
vacabitur .
4. Quoque die Deiparae Im-
maculatae terna sacri Rosarii
pars recitabitur, et piis lectio-
nibus per aliquod temporis
spatium vacabítur .
4. Ogni giorno si reciterà la
terza parte del Rosario di
Maria SS. Immacolata, e si
farà un po' di lettura spirituale .
5 . Cuiusque hebdomadae feria
VI ieiunium erit in honorem,
Passionis D.N.I .C.
5.Cujsqehbdomafri
VI jeiunium erit in honorem
Passionis D.N. J.C.
5. Cuiusque hebdomadae feria
VI ieiunium erit ob memoriam
Passionis D .N .I.C.
5 . In ciascuna settimana al
venerdì sarà digiuno in me-
moria della passione di N .S.
Gesù Cristo .

18.10 Page 180

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Do
Gb
Ls
6. L'ultimo giorno di ogni mese
sarà giorno di ritiro spirituale;
ciascuno farà l'esercizio della
buona morte aggiustando le
sue cose spirituali e tempo-
rali come se dovesse abbando-
nare il mondo ed avviarsi al-
l'eternità .
7. In ogni mese vi sarà un
giorno di ritiro spirituale : cia-
scuno farà in esso l'esercizio
della buona morte aggiustando
le cose spirituali e temperali
come se dovesse abbandonare
il mondo ed avviarsi all'eter-
nità.
Ultimo omnium mensium
die, a temporalibus curis re-
motus, se quisque spiritu in
se recipiet, exercitio vacabit,
quod ad bene moriendum fieri
solet, spiritualia et temporalia
componens, tanquam mundus
illi esset relinquendus, et ad
aeternitatis viam adeundum.
8 . Ogni anno ognuno farà gli
esercizi spirituali che termi-
neranno con la confessione
annuale . Ognuno prima di es-
sere ricevuto nella società farà
qualche giorno di esercizi spi-
rituali e la confessione ge-
nerale .
Unusquisque quotannis per
dies ferme decem secedet ut
pietati unice operam det ; qui-
bus transactis, criminum con-
fessione se rite abluet . Omnes,
antequam in societatem coop-
tentur, aliquot dies in exerci-
tiis spiritualibus impendent,
seque generali confessione pur-
gabunt .
7. Il Rettore potrà dispensare
da queste pratiche per quel
tempo e per quegli individui
che meglio giudicherà nel Si-
gnore .
9 . Il rettore potrà dispensare
da queste pratiche per quel
tempo e per quegli individui
che meglio giudicherà nel Si-
gnore .
8° Licebit autem Rectori sta-
tuere, ut ab his pietatis exer-
citiis abstineatur certo quo-
dam tempore et a certis so-
ciis, prout opportunius in Do-
mino iudicabit .
« Optandum est, ut sodi plusquarn uníus horae spatio orationi vocali,
et mentali quotidie vacent, et ut quolibet anno per decem dies spiri
tualia peragant exercitia, » An Sv 8 .
« Cure haec aníxnadversio de meliore Socíetatís bono sit, libenti animo
admittítur, atque hoc sensu in Constitutionibus accomodatur . » Ad Bo .

19 Pages 181-190

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19.1 Page 181

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Ns
6. Ultimo omnium mensium
die, a temporalibus curis remo-
tus, quantumm fieri poterit, se
quisque spiritu in se recipiet,
et exercitio vacabit, quod ad
bene moriendum fieri solet,
spiritualia et temporalia com-
ponens, tamquam mundus ìlli
esset relinquendus, et aeterni-
tatis via adeunda.
Q
6. Ultimo omnium mensium
die, a temporalibus curis re-
motus, quantum fieri poterit,
se quisque spiritu in se reci-
piet, et exercitio vacabit, quod
ad bene moriendum fieri so-
let, spiritualia et temporalia
componens, tamquamm mundus
illi esset relinquendus, et ae-
ternitatis via adeunda .
T
6. Ultimo omnium mensium
die; a profanis curis remotus,
quoad eius fieri poterit, se
quisque spiritu in se recipiet,
et exercitio vacabit, quod ad
bene moriendum animar so-
let praeparare, spiritualia et
temporalia coniponens, per-
inde ac si ex his terris ei esset
mìgrandum, et aeternitatis via
adeunda .
v
6. L'ultimo di ciascun mese
sarà giorno di ritiro spiri-
tuale, in cui lasciando, per
quanto sarà possibile, gli af-
fari temporali, ognuno si rac-
coglierà in se stesso, farà l'eser-
cizio della buona morte, di-
sponendo le cose spirituali e
temporali, come se dovesse ab-
bandonare il mondo ed av-
viarsi all'eternità .
7. Unusquisque quotannis per
dies ferme decem vel saltem
sex secedat ut pietati onice
operam det ; quibus transactis,
crìminum annuali confessione
se rite abluet . Omnes, ante-
quamm in societatem coopten-
tur, aliquot dies in exerci-
tiis spiritualibus impendent,
seque generali confessione pur-
gabunt .*
P**
7. Unusquisque quotannis per
dies ferme decem vel saltem
sex secedat ut pietati unice
operam det; quibus transactis,
criminumm annuali confessione
se rite abluet . Omnes, ante-
quam in Societatem coopten-
tur, et priusquam vota emit-
tant, per decem, dies in exerci-
tiis spiritualibus ímpendent,
seque generali confessione pur-
gabunt .
7. Unusquisque quotannis per
diess ferme decem vel saltem
sex secedet, ut ad pietatis
officia operam impendat ; qui-
bus rite functis, se purgabit
confessione criminum quae per
annum deliquerit. Omnes, an-
tequam in societatem coop-
tentur, et priusquam vota
nuncupent, per decem dies re-
ligioni operam dabunt sub
magistris pietatis, seque gene-
rali admissorum confessione
purgabunt .
7. Ogni anno ognuno farà circa
dieci o almeno sei giorni di
esercizi spirituali, che termi-
neranno colla confessione an-
nuale. Ognuno prima di es-
sere ricevuto nella società e
prima di emettere i voti farà
dieci giorni di esercizi spiri-
tuali sotto la direzione di
maestri di spirito, e la confes-
sione generale.
8. Licebit autem Rectori sta-
tuere, ut ab his pietatis exer-
citiis abstineatur certo quo-
dam tempore et a certis so-
ciis prout opportunius in Do-
mino iudìcabìt .
p****
« Invece di aliquot dies sì dica per deum dies. » An Vi 2x .
«Accomodato . » ad Bo .
« Introdotta la Osserv, del Consult . N . 31 pag. 35 Somm . » add mrg Po.
« Non si riconosce opportuno di lasciare al superiore generale la facoltà
di dispensare dagli esercizi spirituali . » .fin Vi 27-
# Non si riferisce agli esercizi spirituali, ma in genere agli 'esercizi di
pietà, come digiuno, rosario e simili . Tuttavia, per chiarezza, si è tolto
Pietatis exerciti s e si èmpo.ie*strabduP
« Non si è tenuto conto della Osserv . del Consult . N. 37 pag . 36 Somm.
add Mrg PV .

19.2 Page 182

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Do
Gb
Ls
8. Quando la Divina provvi- 10. Quando la divina Provvi-
denza chiamasse alla vita eter- denza chiamasse alla vita eter-
na qualche socio, sia laico sia na, qualche socio, sia laico,
sacerdote i confratelli di tutta sia Sacerdote, i confratelli di
la società celebreranno una tutta la società celebreranno
messa in suffragio dell'anima una messa in suffragio del-
del defunto . Quelli che non l'anima del defunto . Quelli che
sono sacerdoti procureranno non sono sacerdoti procure-
di fare almeno una volta la ranno di fare almeno una volta
Santa Comunione a questo fine . la Santa Comunione a questo
fine .
Quoties Divina Providentia
socium, rive laicum, sive sa-
cerdotem ad vitam, aeternam
vocaverìt, totius Congregatio-
nis socii Sacrum facient, ut
animae mortui suffragiis adiu-
ventur . Qui sacerdotes non
sunt, semel saltem ad id Eu-
charistiam accipiant .
9.Lasteoprdità
si farà alla morte del padre
o della madre di qualcheduno
dei congregati, ma solamente
nella casa dove dimora il so-
cio che ha subita quella per-
dita .
11. La stessa opera di pietà
si farà alla morte del padre
o della madre di ciascun con-
gregato, ma solamente nella
casa dove dimora il socio che
ha subita quella perdita .
ioo Idem pietatis officium exer-
cebitur, quoties alicuius socii
pater aut mater moriatur, at
ca tantumm domo, ubi socius
moratur, qui eiusmodi ìnfor_
turnio fuit afflictus .
12. Morendo il Rettore avrà
suffragii duplicati e ciò per
due motivi 1° come tributo
di gratitudine per le cure e
fatiche sostenute nel governo
della società ; per sollevarlo
dalle pene del purgatorio che
forse dovrà patire per altrui
cagione .
11° Mortuo Rectorì bis suffra-
gabuntur socii, idque duplici
de causa : 1° Tamquam grati
animi pignus ob curas et labo-
res, quos in regenda Societate
sustinuit ; Ut a poenis Pur-
gatorii liberetur, quae illi for-
sitan ob nostramm causamm per-
ferendac erant .

19.3 Page 183

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Ns
9. Quoties Divina Providen-
tia socium, sive laicum, sive
sacerdotem ad vitam aeternam
vocaverit, omnes illius domus
Socii Sacrum facient, ut anima
mortui suffragiis adiuvetur .
Qui sacerdotes non sunt, semel
saltem ad id Eucharistiam
accipiant .
Q
8. Quoties Divina Providentia
socium, sive laicum, sive cle
ricum, sive presbyterum ad vi-
tamm aeternam vocaverit, de-
cem Missae celebrentur a so-
ciis, ut anima mortui suita,
giís adíuvetur . Qui presbyteri
non sunt, semel saltem ad id
Eucharistiam accipiant .
T
8. Quoties Divina Provìdentia
socium, sive laicum, sive cle-
ricum, sive Presbyterum ad vi-
tam aeternam vocaverit, sta-
tim cura superioris domus, in
qua socius morabatur, decem
missae peragantur ad socie de-
functì labes abolendas . Caeteri
vero, qui sacerdotali dignitate
careni, semel saltem ad epulum
Eucaristicum accedant, ut coe-
lestia solatia defunti animae
implorent .
v
8. Quando la divina Provvi-
denza chiamasse alla vita eter-
na qualche socio sia laico, sia
chierico, sia sacerdote, subito
il Direttore di quella casa, in
cui il socio abitava, procurerà
che si celebrino dieci messe
in suffragio dell'anima sua . Gli
altri poi, che non sono sacer-
doti, faranno almeno una volta
la s . Comunione a questo fine .
10. Idem píetatis officium exer-
cebitur, quoties alicuius socii
pater aut mater moriatur .
9. Quoties vero alìcuius socii
pater aut mater moriatur, tunc
omnes presbyteri domus illius
socii Sacrum facient unius aut
alterius animae expiandae ; alíi-
que qui sacerdotes non sunt
semel ad Sacram Synaxim ac-
cedent .
9 . Quoties vero alicuius socii
parentes moriantur, Sacerdo-
tes domus illius socii decem
itidem celebrabunt ad eorum
labes abolendas ; qui vero sa-
cris non sunt initiati semel
ad Sacram Synaxim accedent.
9. Ogni volta poi che muoiano
i genitori di qualche socio,
i sacerdoti della casa di quel
socio celebreranno parimenti
io messe in suffragio della
loro anima . Quelli poi che
non sono sacerdoti faranno la
santa Comunione .
11. Mortuo Rectori suffraga-
buntur omnes congregationis
socii, idque : 1 . Tamquam grati
animi pignus ob curas et la-
bores, quos in regenda societa--
te sustinuit ; 2° Ut a poenis
Purgatorii liberetur, quae illi
forsitan ob nostram causam
perferendae erunt .
10. Mortuo Rectori suffraga- 10. Mortuo Rectore, pro anima
buntur omnes Congregationis illius sacra facient omnes con-
socii, idque : 1° tamquam grati gregationis socii, idque 1. Tam
animi pignus ob curas et la-, quam grati animi pignus ob
bores, quos in regenda Societa- curas et labores, quae in re-
te sustinuit; ut a poenis genda societate sustinuit ; 2 . Ut
Purgatorii liberetur, quae illi a poenis Purgatorii liberetur,
forsitan ob nostram causam quae illi fortasse ob nostram
perferendae erunt.
causam perferendae erunt.
10. Morendo il Rettore M .,
tutti i sacerdoti della Congre-
gazione celebreranno per lui
la s . Messa, e tutti i soci
non sacerdoti presteranno i
soliti suffragi, e ciò per due
motivi: 1° Come tributo di
gratitudine per le cure e fatiche
sostenute nel governo della
Congregazione ; 2°Per sollevar-
lo dalle pene del Purgatorio,
che forse dovrà patire per no-
stra cagione .

19.4 Page 184

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19.5 Page 185

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Ns
Q
12 . Singulis annis die imme-
diata post festum sancti Fran-
cisci Salesii omnes congrega-
tionis sacerdotes pro sociis de-
functis missam celebrabunt .
Caeteri ad Sacram Sinaxim ac-
cedant, tertiam B .M.V. Ro-
sarii partem una cum aliis
precibus persolventes .
11. Singulis annis die imme-
diata post festum Sancti Fran-
cisci Salesii, omnes Congno
gationis sacerdotes pro sociis
defunctis missam celebrabunt .
Caeteri ad Sacram Synaximm
accedant, tertiam B .M.V. Ro-
sarii partem una cum alíìs
precibus persolventes .
T
11. Singulis annis statim post-
ridie festum sancti . Francisci
Salesii, omnes Congregationis
Presbyteri pro sociis defunctis
sacrum facient. Caeteri om-
nes ad sacram Synaxim ac-
cedant, tertiamque B .M.V . Ro-
sarii partem una cum aliis
precibus persolvant .
V
Ogni anno il giorno dopo
la festa di s . Francesco di
Sales tutti i sacerdoti cele-
breranno una Messa pei soci
defunti . E tutti gli altri si
accosteranno alla s . Comu-
nione, e reciteranno la terza
parte del Rosario della Beata
Vergine Maria con altre pre-
ghiere .
12 . Omnibus autem haec duo
potìssimum cardi habenda
sunti 1° Attente caveat unus-
quisque, ne se habitudinibus
cuiuscumque generis sint, re-
rum vel indifferentium, devin-
cirí patiatur ; Cuiusque ve-
stis, lectus et cellula munda
sint et decentia : et omnes
summopere studeant putidam
affectationem et ambitionem
devitare. Nihil magis sodalem
religiosum exornat, quam vi-
tae sanctimonia, qua caeteris
in omnibus praeluceat .
12. Ognuno abbia specialmente
cura, 1°dinoprealcun
abitudine anche di cose indif-
ferenti; di avere vesti, letto
e cella pulita e decente : e si
studi ciascheduno di fuggire
la stolta affettazione e l'am-
bizione . Niuna cosa adorna di
più il religioso che la santità
della vita, per cui sia d'esem-
pio agli altri in ogni cosa .
13 . Quisquis paratus sit, ubi
necessitas id postulet, aestum,
frigora, sitim, famem, labo-
res et contemptumm tolerare,
quoties haec conferre videan-
tur ad maiorem Dei gloriam,
ad spiritualem aliorum utili-
tatem, suique animae salutem .
13 . Ciascuno sia preparato,
quando la necessità lo richieda,
a soffrire caldo, freddo, sete,
fame, fatiche, disprezzi, qua-
lora questo ridondi alla mag-
gior gloria di Dio, ad utilità
spirituale altrui, e alla sal-
vezza dell'anima propria .

19.6 Page 186

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Q
XIV .
DE NOVITIORUM MAGISTRO
EORUMQUE REGIMINE .
T
XIV .
DE TYRONUM,
SEU NOVITIORUM MAGISTRO
EORUMQUE REGXMINE .
V
XIV .
DEGLI ASCRITTI
OSSIA DEI NOVIZI .
1. Socius quìcumque tria pro-
bationis stadia facturus est,
antequam absolute in Socie-
tatem recipiatur .
Primumm probationis stadium
novitiatum praecedere debet,,
et appellatur aspirantium ; se-
cundum est novitiatus pro-
prie dictus ; tertium est tem-
pus votorum triennaliurn.
P***
Socius quisque tria proba-
tionis stadia facturus est, ante
quam in societatemm recipiatur .
Primum probationis stadium
tyrocinii tempus seu novitíatum
praecedere debet, et appella-
tur aspirantiurn; secundum est
tyrocinium ipsum, seu Novi-
tiatus proprie dictus ; tertium
est tempus votorum trienna-
lium .
1. Qualunque socio prima di
essere ricevuto in Congrega-
zione deve fare tre prove . La
prima deve precedere il no-
viziato, e dicesi la prova degli
aspiranti ; la seconda è quella
appunto del noviziato, la terza
è il tempo dei voti triennali .
2 . Generatim prima probatio
sufficiens censetur quando po-
stulans aliquot annos in ali-
qua Societatis domo transege-
rit, vel publicas Congregationis
scholas frequentaverit ; ac eo
temporis spatio sanctimonia
et ingenio refulserit .
2. Generatim prima probatio
sufficiens censebitur, quando
postulans aliquot iam annos
in aliqua societatis domo trans-
egerit, vel publicas Congrega-
tionis scholas frequentaverit ;
ac eo temporis spatio sanetis
moribus et ingenio refulserit .
2. Per la prima prova basterà
che il postulante abbia pas-
sato qualche tempo in una
casa della Congregazione, op-
pure abbia frequentato le no-
stre scuole, mostrandosi co-
stantemente fornito di buoni
costumi e d'ingegno .
3 . Si vero aliquis jam gran-
dioris aetatis huic pio Insti-
tuto adscribi postulaverit, et
ad primam probationem fu-
erit receptus, statim spirituali-
bus exercitiis vacet, postea sal-
tem per aliquot menses in
variìs Congregationis officiis
exerceatur; adeo ut cognoscat
acque ad praxirn traducat il-
lud vivendi genus, quod am-
plectì desiderat . Eodem tem-
pore novitiorum Magister, cae-
terique Superiores advertant,
an postulans aptus sit ad Sa-
lesìanam Congregationem.
3 . Si quis vero iam grandioris
aetatis ad hoc pium sodalitium
adscríbì voluerit, et ad pri-
mam probationem fuerit re-
ceptus, statim piis exercitatio-
nibus, secedens, vacet, deinde
saltem per aliquot menses in
variis Congregationis officiis
exerceatur; adeo ut cognoscat
atque actu exequatur illamm
vivendi rationem, quam am-
plecti cupit . Eodem, tempore
Novitiorum Magist er, caete-
rique superiores animadver-
tant, an postulans aptus sit
ad Salesianam Congregatio-
nem .
3. Se qualche adulto poi vorrà
essere ascritto alla nostra So-
cietà e sarà ammesso alla prima
prova, innanzi di ogni altra
cosa farà alcuni giorni di
esercizi spirituali, quindi al-
meno per qualche mese verrà
impiegato nei vari uffizi della
Congregazione, tanto che co-
nosca e pratichi quella maniera
di vita che desidera abbrac-
ciare .

19.7 Page 187

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Q
T
Ut
Tempore primae probationis
novitiorum Magister caeteri-
que superiores diligenter obser-
vare debent, et quidquid in
Domino bonum judicaverint
Superiori Capitulo referant at-
que patefaciant .
4. Tempore primae probationis
novitiorum magister, caeteri-
que superiores diligenter ty-
ronumm agendi rationem obser-
vare , debent ut quidquid in
Domino ex re iudicaverint su-
periori Capitulo referant at-
que patefaciant .
4. Nel tempo della prima prova
il Maestro dei Novizii e gli
altri superiori devono osservare
diligentemente la condotta de-
gli Aspiranti, per riferire al
Capitolo Superiore tutto quello,
che nel Signore crederanno bene.
5. Quoniamm vero nostrae Con-
gregationis finis est juvenes
praesertim pauperiores scien-
tíam et religionem edocere,
eosdemque inter saeculi peri-
cula in viam salutis dirigere ;
ideo omnes hujus primae pro-
batíonis'tempore non leve ex-
perimentum facturi sunt de
studio, de scholis diurnis et
vespertinis, de catechesi pueris
facienda, atque de assisten-
tia in difficilioribus casibus
praestanda .
5. Quoniam vero Nostrae Con-
gregationis finis est praecipuus
iuvenes praesertim pauperiores
scientiam et religionem edo-
cere, eosdemque inter saeculi
pericula in viam salutis diri-
gere; ideo omnes primae huius
probationis tempore non leve
experimentum facturi sunt de
studio, de rebus ad scholas
diurnas et vespertinas perti-
nentibus, de catechesi pueris
facienda, atque de auxilio in
difficilioribus casibus prae-
stando .
5 . Siccome poi il principale
scopo della nostra Società è di
insegnare ai giovani, special-
mente se sono poveri, la scienza
e la religione, e dirigerli in
mezzo ai pericoli del mondo
nella via della salute; percio
tutti nel tempo della prima
prova dovranno dare prova dello
studio, e delle cose apparte-
nenti alle scuole diurne e se-
rali, di istruire nel catechismo
i giovanetti, e di prestare aiuto
anche ne' casi difficili.
6. Prima probatione feliciter
peracta, atque socio in Con~
gregationem recepto, statim
novitiorum Magister animum
intendat, nihilque de eo omit-
tat quod ad Constitutionum.
observantiamm conferre possit .
6. Prima probatione feliciter
peracta, atque Socio in Con-
gregationem recepto, statini
novitiorum magister animum
intendat, nihílque eorum prae-
termittat, quae ad Constitu-
tionum observantiam conferre
possint .
6. Compita con soddisfazione
la prima prova, ed accettato il
socio in Congregazione, subito
il Maestro dei Novizii s'adoperi
attorno il novello Novizio, e
tralasci nessuna di quelle cose
che possono contribuire all'os-
servanza delle Costituzioni.
« Manca affatto la Costituzione dei Noviziati ; dovrebbe prescriversi in
quelli la osservanza della Costituzione Regularis disciplinae diClemnt
VIII e delle altre Leggi Canoniche, giacchè in maniera singolare interessa

19.8 Page 188

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Q
T
Ut
7. Rector Major de consensu
caeterorum Superiorum per-
quiret quibus in domibus no-
vitiatus sint instituendi, illos
autem erigere nunquamm pote-
rit absque licentia S . Congrega-
tionis Episcoporum et Regu-
larium .
7. Rector Maior de consensu
caeterorum Superiorum per-
quiret quibus in domibus ty-
rocinia, seu Novitiatus sint
instituenda; quae tamen eri-
gere nunquarn poterit absque
permissu s. Congregationis
Episcoporum et Regularium .
7 . Il Rettore Maggiore col con-
senso degli altri superiori cer-
chi in quali case sia da stabi-
lire il luogo di prova degli
aspiranti e del Noviziato ; ma
non si potranno mai stabilire
queste case di prova [senza]
il permesso della Congregazione
dei Vescovi e dei Regolari .
8 . Locus uniuscuiusque novi-
tiatus segregatus sit ab ea
domi parte in qua degunt
professi, habeatque tot cellu-
las ad dormiendum separatas
quot erunt numero novitii, vel
dormitorium ita capax ut pro
singulis lectuli commode sterni
possint, in quo cellula vel lo-
cus determinatus reperiatur
pro Magistro .
8. Locus uniuscuiusque Novi-
tiatus ab ea domi parte dister-
minetur, in qua degunt pro-
fessi, habeatque tot cellulas
cubicularias seiunctas, quot
erunt Novitii ; vel dormitorium,
ita capax, ut pro singulis lec-
tuli commode sterni possint,
atque cellula vel locus ido-
neus reperiatur pro Magistro .
8 . Il luogo del Noviziato deve
essere separato dalla p arte della
casa abitata dai professi, ed
avere tante celle, divise l'una
dall'altra, quanti sono i No-
vizii; ovvero, un dormitorio così
ampio che ci stia comodamente
il letto di ciascheduno : inoltre
si deve cercare pel Maestro dei
Novizii o una cella o un altro
luogo idoneo,
gatur in Capitulo Generali, qui
jam vota perpetua emiserit,
quique aetatem annorum tri-
ginta quinque expleverit, et
per, decem annos in Societa-
teìn permanserit . Si vitamm o-
bierìt perdurante munere, Rec-
tor Major de consensu Ca-
pituli Superioris alium suffi-
ciet usque ad futuri Capituli
Generalis celebrationem .
9. Novitiorumm magister eli-
gatur in Capitulo Generali, ex
iis qui iam vota perpetua
nuncupaverint, aetatem anno-
rum triginta quinque expleve-
rint, et iam decem annos in
Societate permanserint . Sex
annos ipse in officio suo mane-
bit ; si autem vitam obierit
nondumm munerìs sui tempore
expleto, Rector Maior de con-
sensu Capituli superíorìs alium
ei sufficiet, usque ad futuri
Capituli Generalis celebratio-
nem .
9..NovitrumMagseli- 9 Il Maestro dei Novizi si
elegga nel Capitolo Generale tra
quelli che hanno fatto i voti
perpetui. Egli deve avere com-
pito l'età di trent'anni, ed es-
ser vissuto dieci anni in So-
cietà . Rimarrà nel suo officio
sei anni, e se morisse prima
che i sei anni siano finiti, il
Rettore Maggiore col consenso
del Capitolo Superiore ne so-
stituirà un altro sino alla ce-
lebrazione del futuro Capitolo
Generale .
la riunione dei Novizi nella Casa di Noviziato, la loro completa separa-
zione dei professi, la loro unica occupazione nei soli esercizi spirituali
senza che possano essere applicati allee opere dell'Istituto . » An Vi 16 .
« Tutto ciò che riguarda al Noviziato fu trattato col S . Padre, le cui
parole mi furono di fondamento . In un capo a parte si esporrà quanto
si fa nel noviziato . . . » ad Bo .
« In questo capo si è introdotta la Osserv . del Consult . N . 26 pag . 34
Somm . Si veda se si è corrisposto . * add mrg Pv .
< Età del Maestro dei Novizi . » add mrg Pv .

19.9 Page 189

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Q
T
Ut
10. Novitiorum Magister ma-
ximo studio adeo se amabilem,
mansuetum, corde bonitatis
pieno exhibeat, ut socii ani-
mum ei aperiant in omnibus,
quae ad perfectionis incremen-
tum prodesse possint : dirigat,
instruat eos in Constitutioni-
bus generatim et specialiter
in iis quae ad votum castita-
tis, paupertatis et obedien-
tiae spectant . Similiter eos ra-
tione undequaque exemplari
quidquid ad nostri Instituti
pietatis exercitia pertinet,
compiere atque perficere sata-
gat . Singulis praeterea hebdo-
madis collationem de catechesi
et de iis quae ad Institutum
referuntur teneat . Saltem se-
mel in mensem singulos novi-
tios peramanter advocet ad
aperiendum animum suum ut
monita salutaria recipiant .
10. Novitiorum Magister ma-
ximo studio adeo se facilem,
mítem, corde bonitatis pieno
exhibeat, ut tyrones animum
ei aperiant in omnibus, quae
ad perfectionis incrementum
prodesse possint : dirigat, in-
struat eos in Constitutioni-
bus generatim adimplendis, et
specialiter in iis quae ad votum
Castitatis, paupertatis et obe-
dientiae referuntur . Idem eis
exemplì instar sit, ut quidquid
ad nostri Instituti pietatis
exercitationes pertinet, com-
pleant atque perficiant . Sin-
gulis praeterea hebdomadis
collationem de catechesi et de
iis, quae ad Institutum refe-
runtur, teneat . Saltem semel
in mense síngulos novitios per-
amanter ad se vocatos hor-
tetur, ut tuta sibi fidere velint,
quo monita eius salubria uti-
li.usrecpant
10. Il Maestro nei Novizii pro-
curi di essere benigno, mite, fa-
c ile, affinchè i Novizii osino
aprirgli l'anima loro in ogni
cosa che può giovare a pro-
gredire nella perfezione . Li di-
riga, li istruisca nell'adempi-
mento generale delle Costituzio-
ne, e specialmente in quelle che
risguardano il voto di castità,
di povertà, e di obbedienza . Si-
milmente sia loro di buon esem-
pio ad osservare ed eseguire
tutte le pratiche di pietà pre--
scritte dalle nostre costituzioni.
In ciascuna settimana tenga
una istruzione religiosa o con
ferenza sulle cose che si rife-
riscono al nostro Istituto . Al-
meno una volta al mese chiami
a se ad uno ad uno i Novizii,
ed amorevolmente li esorti ad
avergli confidenza, affinchè i suoi
salutari [avvisi] siano ricevuti
con maggiore utilità .
li . In receptione novitiorum
omnia fideliter serventur quae
statuuntur ab art . 1 et 5
praecedentis cap . XI.
11. In receptione Novitiorum
omnia adamussim serventur
quae sunt constituta ab art .
1 et 5 praecedentis cap . XI .
11 . Nell'accettazione dei No-
vizii si osservi tutto quello che
è stato detto al Capo . precedente
dall'articolo 1 all'articolo 5 .
« Si varii, » add mrg ante Saltem...advocet Po.

19.10 Page 190

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Q
T
12. Secundae probationis tem-
pore, sive novitiatus anno,
nullis operibus omnino novi-
tii vacent quae propria sunt
nostri Instituti ut unice in-
tendant in virtutum profe-
ctum, ac animi perfectionem
pro vocatione qua sunt vocati
a Deo . Poterunt tamen festis
diebus in propria domo de
catechesi pueros instruere sub
magistri dependentia ac vigi-
lantia.
12. Secundae probationis tem-
pore, id est Novitiatus anno,
nullis rebus omnino novitii va-
cent, quae propriae sunt nostri
Instituti, ut unice intendant in
virtutum profectum, ac animi
perfectionem ad vocationem
qua sunt vocati a Deo . Po-
terunt tamen festis diebus in
propria domo de catechesi
pueros instruere sub magistri
arbitrio et vigilantia (1) .
Ut-V
12 . Nel tempo della seconda
prova, cioè nell'anno di Novi-
ziato i Novizii non devono at-
tendere a nessuno di quegli offi-
cii, che sono proprii della nostra
società, per applicarsi unica-
mente al profitto nella virtù e
a perfezionarsi nella propria
vocazione, a cui furono da Dio
chiamati . Potranno tuttavia nel-
la propria loro casa fare alla
Domenica il Catechismo ai ra-
gazzi secondo il parere del
Maestro, e sotto la sua vigi-
lanza (1) .
(1) Pius Papa IX benigne annuit
tyrones, tempore secundae proba-
tionis, experìmentum facere posse
de iis, quae in prima probatione
sunt adnotata, quoties ad inaio-
rem Dei gloriam id conferre ìudí-
cabìtur . Vivae vocis oraculo die
8 aprilis 1874 .
(1) Il papa Pio IX concesse che
i Novizi potessero provarsi in que-
gli officii, che sono notati per la
prima prova, ogniqualvolta ciò si
giudicherà della Maggior Gloria di
Dio . Concesso di viva voce, il
giorno 8 aprile, 18 74-
13 . Elapso novitiatus anno,
si socius in omnibus majorem
Dei gloríam bonumque Con-
gregationis se curaturum
ostenderit, atque inter pietatis
exercitia bonorum operum
exemplum seipsum praebuerit,
annus secundae probationis ex-
pletus erit censendus ; aliter
in aliquot menses vel etiam
in annum differatur .
13. Elapso novitiatus anno, si
socius in omnibus maiorem
Dei gloriam, bonumque Con-
gregationis se curaturum
ostendat, atque inter pietatis
exercitationes bonorum, ope-
rum exemplar seipsum prae-
buerit, annum secundae pro-
bationis ille explevisse cense-
bitur; alioquin in aliquot men-
ses vel etiam in annum dìf-
feratur .
13 . Passato un anno del No-
viziato, se il Novizio si dimo-
stra in ogni cosa sollecito della
Maggior Gloria di Dio, e del
bene della Congregazione, ed
esemplare nelle pratiche di Pietà,
si considererà terminato il tempo
della sua prova; diversamente
si differirà ancora per qualche
mese, o anche per un anno .
14 . Novitiatu expleto atque
socio in Congregatione recepto,
habito Magistri novitiorurn ju-
dicio, Majus Capitulum ad
vota triennalia emittenda so-
cium admittere potest . Pra-
xis triennalium votorum ter-
tiam probationem constituit .
14. Novitiatu perfecto, atque
socio in congregationem re-
cepto, habita Magistri Novi-
tiorum sententia Maius Capi-
tulum ad vota triennalía nun-
cupanda socium admittere po-
test . Votorum praxis 7rp&~tq
ad tres annos tertiam proba-
tionem constituet .
4. Compito il noviziato e ac-
cettato il socio nella Congre-
gazione, col parere del maestro
dei novizi il Capitolo superiore
può ammetterlo a fare i voti
triennali . La pratica dei voti
triennali costituirà la terza
prova .

20 Pages 191-200

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20.1 Page 191

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Q
1.5Hoctemprisaocu
mitti potest in quamcumque
Congregationis domum dum-
modo inibi studia vigeant .
Tunc temporis Director illius
domus de novo socio curam
geret veluti novitiatus Ma-
gister.
T
15, Hoc temporis spatio so-
cius admitti potest in quam-
cumque Congregationis do-
mum, dummodo inibì studia
vigeant . Tunc temporis Di-
rector illius domus de novo
socio curam geret tamquam
novitiatus magister .
v
5. Nello spazio di tre anni, in
cui sarà legato dai voti trien-
nali, il socio può essere man-
dato in qualunque casa della
Congregazione, purché vi si
facciano gli studi . E in questo
tempo il direttore di quella
casa avrà cura del nuovo so-
cio, come maestro dei novizi .
16 . Toto hujusmodi experí-
mentorum tempore novitiorum
Magister vel respective Dire-
ctor domus sensuum externo-
rum mortificationem, praeci-
pue sobrietatem, instanter
commendare atque dulciter in-
serere curabit . Qua tamen in
re summa prudenza inceden-
dum est, ne corporis vires ní-
mium debilitentur et ad nostri
Instituti mìnistería minus apti
socii reddantur .
16. Toto huiusmodi experi-
mentorum tempore novitiorum
magister, vel Director domus
sensuum externorum coércii-
tionem, praesertim vero so-
brietatem, etiam atque etiam
commendare atque leniter in
tyrones inserere curabit . Qua
tamen in re summa prudenza
incedendum est, ne corporis
vires nimium debilitentur, et
ad nostri instituti ministeria
obeunda minus apti socii red-
dantur .
6. Durante tutto questo tem-
po di prove il maestro dei no-
vizi, o il direttore della casa
si studino di raccomandare e
di inspirare dolcemente ai nuo-
vi soci la mortificazione dei
sensi esterni, e specialmente
la sobrietà . Ma in tutto que-
sto bisogna usare prudenza,
perché non indeboliscano di
soverchio le forze dei soci,
quindi non riescano meno atti
a compiere i doveri della no-
stra congregazione .
17. Tribus his probationibus
laudabiliter expletis, si so-
cius perpetuo in Congregatione
permansurum in animo reapse
habuerit, compos fieri atque
a Superiore Capitulo ad vota
perpetua admitti poterit .
17 . Tribus his probationibus
laudabiliter exactis, si socius
perpetuo in congregatione per-
manere in animo reapse ha-
buerit, voti compos fieri ac-
que a Superiore Capitulo ad
vota perpetua nuncupanda ad-
mitti poterit .
[7.] Terminate in modo lode-
vole queste tre prove, se il
socio vorrà realmente perdu-
rare in Congregazione coi voti
perpetui, può essere ammesso
dal Capitolo superiore ad emet-
terli .

20.2 Page 192

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Do
ABITO
Gb
15
ABITO
Ls
DE VESTIMENTO .
N . 15 .
1.L'abitodelnsracità
sarà secondo l'uso dei paesi
in cui i soci dovranno stabi-
lire la loro dimora .
1. L'abito della nostra società
sarà secondo l'uso di quei
paesi, in cui i socii dovranno
stabilire la loro dimora .
Vestimentum, quo utuntur
socii, varium erit, prout variae
erunt regiones, in quibus illi
commorantur .
2 . I sacerdoti porteranno re-
golarmente la sottana lunga,
eccetto che la ragione di viag-
gio od altro motivo persuadano
diversamente .
2. I sacerdoti porteranno rego-
larmente la sottana lunga, ec-
cetto che la ragione di viaggio
od altro motivo persuadano di-
versamente .
Sacerdotes longam vestem
induent, nisi iter, vel alia iusta
ratio aliter poscat .
3 . I coadiutori per quanto è
possibile andranno vestiti di
nero . Il fracco dovrà almeno
giungere fin sotto alle ginoc-
chia .
3. I coadiutori, per quanto è
possibile, andranno vestiti di
nero . Il fracco dovrà almeno
giungere fin sotto le ginocchia .
Socii adiutores nigro vesti-
mento, quantum fieri poterit,
induentur . Tunica superior sal-
tem, infra genua producatur.

20.3 Page 193

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Ns
XV.
DE VESTIMENTO .
Q
XV .
DE VESTIMENTO .
T
XV .
DE VESTIMENTO .
V
XV.
DELL'ABITO .
1 . Vestimentum, quo utuntur
socii, varium erat, prout variae
erunt regiones, in quibus illi
commorantur .
1. Vestimentum, quo utuntur
socii, varium erit, prosit variae
erunt regiones, in quibus illi
commorantur .
1.Vestimnu,qotr
socii, varium erit, pro regio-
num varietate, in quibus illi
commorantur .
1 . L'abito della nostra Società
sarà vario e secondo l'uso di
quei paesi, in cui i soci do-
vranno stabilire la loro dimora .
2 . Sacerdotes longam vestem
induent, nisi iter, vel alia iusta
ratio aliter poscat .
2. Sacerdotes longam vestem
induent, nisi iter, vel alfa justa
ratio aliter poscat .
2. Sacerdotes talarem vestem,
induent, nisi iter, vel alia iusta
ratio aliter poscat .
2. I sacerdoti porteranno la
veste talare, eccetto che la ra-
gione di viaggio, o altro giusto
motivo persuadano diversa-
mente .
3. Socii adiutores nigro vesti-
mento, quantum fieri poterit,
induentur . At saecularium no-
vitates evitare unusquisque
contendat .
3. Socii adiutores nigro vesti-
mento, quantum fieri poterit,
induentur . At saecularium no-
vitates evitare unusquisque
contendat .
3 . Socii adiutores pigro vesti-
mento, quo ad eius fieri possit,
induentur. At procul saecula-
rium novitates habendas unus-
quisque existimabit .
3. I coadiutori, per quanto è
possibile, andranno vestiti di
nero . Ma ciascheduno pro-
curerà di fuggire tutte le no-
vità dei secolari.

20.4 Page 194

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Do
FORMOLA DE' VOTI
Gb
[17]
PROFESSIONE E
FORMOLA DE' VOTI
Ls
FORMULA VOTORUM .
Prima di fare i voti ogni con-
fratello farà gli esercizi spi-
rituali diretti specialmente a
riflettere alla sua vocazione e
ad istruirsi intorno alla materia
de' voti che egli intende emet-
tere, qualora conosca chiara-
mente essere ciò secondo la
volontà del Signore . Terminati
gli spirituali esercizi si radu-
nerà il Capitolo e se si può
si raduneranno tutti i confra-
telli della casa. Il Rettore con
cotta e stola inviterà ognuno
ad inginocchiarsi, quindi tutti
insieme invocheranno i lumi
dello Spirito Santo recitando
alternativamente l'inno : Veni
Creator etc .
Prima di fare i voti ogni con-
fratello farà gli esercizi spi-
rituali diretti specialmente a
riflettere alla vocazione, ed
istruirsi intorno alla materia
dei voti che egli intende emet-
tere, qualora conosca chiara-
mente essere ciò secondo la
volontà del Signore . Terminati
gli esercizi spirituali si radu-
nerà il capitolo, e se si può
si raduneranno tutti i confra-
telli della casa . Il Rettore con
cotta e stola inviterà ognuno
ad inginocchiarsi, quindi tutti
invocheranno i lumi dello Spi-
rito Santo recitando alternati-
vamente l'inno : Veni Creator
Spiritus etc .
Antequam socius vota profe-
rat, exercitiis spiritualibus va-
cabit, quae huc praesertim
spectabunt, ut, quisque, quo
Deus illum vocet, attente con-
sideret, simulque materiam vo-
torum edoceatur, quae proferre
velit, ubi certe cognoscat hanc
esse Dei voluntatem . Peractis
spiritualibus exercitiis, Capi-
tulum habebitur., ac, si fieri
potest, omnes illius domus so-
cii convocabuntur .
Rector talari habitu et stola
indutus una cum sociis omni-
bus genua submittet . Deinde
omnes simul Spiritus Sancti
lumina invocabunt alterna vo-
ce recitantes hymnum Veni,
Creator Spiritus etc .
Emitte Spiritum tuum et cre-
abuntur
~t Et renovabis facíem terrae
V, Emitte Spiritum tuum etc. V Emitte Spiritum etc .
Et renovabis etc .
R Et renovabis etc.
OREMUS .
Deus qui corda fidelium etc .
Litanie della Beata Vergine
coi versicoli : Ora pro nobis etc .
e coll'Oremus Concede nos fa-
mulos etc.
OREMUS .
Deus, qui corda fidelium etc .
Litanie della Beata Vergine
coi versicoli : Ora Pro nobis
etc . e coll'Oremus Concede nos
etc .
OREMUS .
Deus, qui corda fidelium etc .
Litaniae Beatae Virginis cum
versiculis Ora pro nobis etc .,
et cum Oremus : Concede
nos etc .

20.5 Page 195

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Ns
FORMULA VOTORUM .
Q
FORMULA VOTORUM .
T
FORMULA VOTORUM .
V
FORMOLARIO
DELLA PROFESSIONE RELIGIOSA
PEI SOCI DI
S . FRANCESCO DI SALES .
Antequam socius vota profe-
rat, exercitiis spiritualibus va-
cabit, quae huc praesertim
spectabunt, ut quisque, quo
Deus illum vocet, attente con-
sideret, simuique materiam vo-
torum edoceatur, quae pro-
ferre velit, ubi certe cognoscat
hanc esse Dei voluntatem .
Peractis spiritualibus exerci-
tiis, capitulumm habebitur, ac,
si fieri potest, omnes illius
domus socii convocabuntur .
Rector vel qui vices gerit ex
eius delegatione superpelliceo
et stola indutus una cum so-
ciis omnibus genua submit-
tet . Deinde omnes simul Spi-
ritus Sancti lumina invocabunt
alterna voce recitantes hym-
num Veni, Creator Spiritus etc .
V Emitte Spiritum etc .
# El renovabis etc .
Antequam socius vota profe-
rat, exercitiis spiritualibus per
decem dies vacabit, quae huc
praesentím spectabunt, ut quis-
que, quo Deus illum vocet,
attente consideret, simuique
materiam votorum edoceatur,
quae proferre velit, ubi certe
cognoscat hanc esse Dei vo-
luntatem. Peractis spirituali-
bus exercitiis, Capitulum ha-
bebitur, ac, si fieri potest, om-
nes illius domus socii convoca-
buntur . Rector, vel qui vices
gerit ex eius delegatone, super-
pelliceo et stola indutus una
cum sociis omnibus genua sub-
mittet. Deinde omnes simul
Spiritus Sancti lumina invo-
cabunt alterna voce recitantes
hymnum Veni, Creator Spi-
ritus etc .
V Emitte, Spiritum etc .
$t Et renovabis etc .
Antequam socius vota nuncu-
pet, secedens, pietatis exerci-
tationibus per decem dies va-
cabit, quae huc praesertim
spectabunt, ut quisque, quo
Deus illum vocet, attente con-
sideret, simuique votorum . ma-
teriam edoceatur, quae nuncu-
pare velit, ubi certo cognoscat
hanc esse Dei voluntatem.
Peractis exercitationibus, ca~
pìtulum. habebitur, atque si
fieri potest, omnes illius domus
socii convocabuntur .
Rector, Nyl qui alius ab eo de-
legatus vicem Rectoris susti-
neat, superpelliceo et stola in-
dutus una cum sociis omnibus
genua flexa submittet . Deinde
omnes simul Spiritus Sancti
lamina invocabunt alterna vo-
ce recitantes hymnum, Veni,
Creator Spiritus etc .
Emitte Spiritum etc .
Et renovabis etc .
Prima di fare i voti ogni con-
fratello farà dieci giorni di
esercizi spirituali, diretti spe-
cialmente a riflettere alla voca-
zione ed istruirsi intorno alla
materia dei voti, che egli in-
tende emettere, qualora co-
nosca chiaramente esser ciò
secondo la volontà del Signore .
Terminati gli esercizi spirituali,
si radunerà il Capitolo, e se
si può si raduneranno tutti
i confratelli di quella casa . Il
Rettore, o qualcun altro da
lui delegato, con cotta e stola
inviterà ognuno ad inginoc-
chiarsi. Quindi tutti insieme
invocheranno i lumi dello Spi-
rito Santo, recitando alternati-
vamente l'inno Veni, Creator
Spiritus,e.tc
Emitte Spiritum etc .
Et renovabis etc .
OREMUS .
Deus, qui corda fidelimm etc.
Litaniae Beatae Virginis cum
versiculis Ora pro nobis etc .
et cum Oremus : Concede nos
etc .
OREMUS .
Deus, qui corda fidelium etc .
Litaniae Beatae Virginis cum
versiculis Ora pro nobis etc . et
cum Oremus : Concede nos etc .
OREMUS .
Deus, qui corda fidelium etc .
Subsequuntur Litaniae Beatae
Virginis cum versiculis Ora pro
nobis etc . et cum Oremus : Con-
cede nos etc .
OREMUS .
Deus, qui corda fidelium, etc .
Seguiranno le litanie della
Beata Vergine coi versetti :
Ora pro nobis etc., e coll'Ore-
mus : Concede nos etc .

20.6 Page 196

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Do
Gb
Ls
A S . FRANCESCO DI SALES
Pater, Ave, Gloria
Ora Pro nobis, Beate Fran-
cisce
Ut dìgnì etc .
A S . FRANCESCO DI SALES
Pater, Ave, Gloria
V Ora Pro nobis, Sancte Fran-
cisco
R Ut digni efficiamur etc .
IN HONOREM
S . FRANCISCI SALESII
Pater, Ave, Gloria .
Ora Pro nobis, Beate Fran-
cìsce.
Ut digni efficiamur, etc .
OREMUS
Deus qui ad salutem anmarum
etc .
Quindi il confratello e se sono
più uno per volta, si porrà
genuflesso in mezzo a due pro-
fessi avanti il Rettore, di
poi a chiara ed intelligibile
voce pronunzierà la seguente
formola de' voti :
OREMUS
Deus qui ad animarum salutem
etc .
Quindi il confratello e se sono
più uno per volta, si porrà
in mezzo a due professi ge-
nuflesso avanti al Rettore, di
poi a chiara ed intelligibile voce
pronunzierà la seguente for-
mola de' voti :
OREMUS .
Deus, qui ad anímarum salutem
etc,
Deinde socius, ac si plures
sint, singuli, flexis genibus co-
ram Rectore inter duos pro-
fessos positi, clara et intelli-
gibili voce hanc votorum for-
mulam proferent :

20.7 Page 197

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Ns
Q
T
IN HONOREM
S . FRANCISCI SALESIL
Pater, Ave, Gloria .
Y Ora pro nobis, beate Fran-
cisce .
R Ut digní efficiamur etc .
IN HONOREM
S . FRANCISCI SALESII
Pater, Ave, Gloria .
Y Ora pro nobís, Beate Fran-
císce .
R Ut dígni efficiamur etc .
Tum PRECATIO IN HONOREM
S . FRANCISCI SALESII
Pater, Ave, Gloria .
y Ora pro nobis, beate Fran-
cisce.
R Ut digni efficiamur etc .
v
DOPO IN ONORE DI
S . FRANCESCO DI SALES
Pater, Ave, Gloria.
Ora pro nobis, beate Fran-
cisce .
Ut digni efficíamur etc.
OREMUS .
Deus qui ad animarum salutem
etc .
Deinde socius, ac si plures
sint, singuli, Aexis genibus co-
ram Rectore inter duos pro-
fessos positi, clara et intelligi-
bili voce hanc votorum formu-
lam proferet :
OREMUS .
Deus qui ad animarum salutem
etc .
Deinde socius, ac si plures
sint, singuli, flexis genibus co-
ram Rectore voi domus Dire-
ctore ab eo delegando inter
duos professos positi, clara et
intelligibili voce hanc voto-
rum formulam proferet :
OREMUS .
Deus, qui ad anímarum salutem
etc .
Deinde socius, ac si plures
sint singùli, flexis genibus co-
ram Rectore vel domus dire-
ctore ipsi delegando medius
inter duos professos clara et
intelligibili voce hanc voto-
rum formulam proferet :
OREMUS . .
Deus, qui ad anim arum salutem
etc .
Postosi pertanto il Novizio gi-
nocchioni in mezzo a due pro-
fessi e davanti al Rettore, o
chi per esso, questi gli farà
le seguenti dimande in singo-
lare, se avvi un solo novizio,
in plurale se sono più.
Rettore . Figlio mio, che di-
mandate?
Novizio . Dimando, mio Reverendo Superiore, di professare le Costituzioni della SOCIETÀ DI S . FRANCESCO DI SALES .
R . Conoscete bene queste Costituzioni e le avete già messe in pratica?
N. Mi pare di conoscerle sufficientemente, e di comprenderle secondo le varie spiegazioni, che me ne fecero i miei Superiori . Ho fatto
quello che ho potuto per praticarle nel tempo del mio noviziato . E sebbene conosca la mia grande debolezza, tuttavia coll'aiuto
di Dio spero di poterle in avvenire praticare con maggior esattezza e con maggior vantaggio dell'anima mia .
R . Avete ben compreso che voglia dire professare le costituzioni della Società di san Francesco di Sales?
N . Mi pare di averlo compreso . Professando le costituzioni Salesiane io intendo di promettere a Dio di aspirare alla santificazione
dell'anima col rinunciare ai piaceri ed alle vanità del mondo, colla fuga di qualunque peccato avvertito e di vivere in perfetta castità,
in umile ubbidienza, in povertà di spirito . Conosco pure che professando queste costituzioni debbo rinunziare a tutte le comodità
e a tutte le agiatezze della vita, e ciò unicamente per amore del N .S . G .C ., cui intendo consacrare ogni mia parola, ogni mia opera,
ogni mio pensiero per tutta la vita .
R . Siete dunque disposto di rinunciare al mondo, alle sue promesse e professare con voto le costituzioni della Società di s . Francesco
di Sales?
N . Sì, Reverendo Superiore, sono pronto, e di tutto cuore lo desidero e coll'aiuto di Dio spero di essere fedele alle mie promesse .
R . Intendete voi di emettere i voti triennali o perpetui?
N . Se fa i voti triennali, risponderà : Sebbene io abbia ferma volontà di' passare tutta la mia vita in questa Congregazione, tutta-
via per secondare quanto prescrivono le nostre costituzioni per ora fo solamente i voti triennali, pieno però di fiducia che dopo di
essi potrò farli in perpetuo .
Se fa i voti perpetui dirà : Essendo mia ferma volontà di consacrarmi per sempre a Dio nella Congregazione di s. Francesco di Sa-
les, intendo di fare i voti perpetui, cioè di obbligarmi con voto ad osservare le costituzioni salesiane per tutta la mia vita .
R . Dio benedica questa vostra buona volontà e vi conceda la grazia di poterla mantenere fedelmente sino alla fine della vita, fino
allora quando Gesù Cristo vi darà ampia ricompensa di quanto avete abbandonato o fatto per Lui .
Ora mettetevi alla presenza di Dio e proferite la formala dei voti di castità, povertà ed ubbidienza secondo le nostre costituzioni, che per
l'avvenire saranno regola costante della vostra vita .

20.8 Page 198

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Do
Gb
Nella piena cognizione della
fragilità e instabilità della vo-
lontà mia, desideroso per l'av-
venire di fare costantemente
quelle cose che possono tor-
nare a maggior gloria di Dio
ed a vantaggio delle anime,
io N .N . mi metto alla vostra
presenza, onnipotente e sem-
piterno Iddio e sebbene in-
degno del vostro cospetto, tut-
tavia confidato nella vostra
bontà e misericordia infinita,
mosso unicamente dal desi-
derio di amarvi e servirvi, in
presenza della Beatissima Ver-
gine Maria, di S . Francesco
di Sales e di tutti i santi del
Paradiso,
Nella piena conoscenza della
fragilità ed instabilità della vo-
lontà mia, desideroso di fare
per l'avvenire costantemente
quelle cose, che possono tor-
nare a maggior gloria di Dio
ed a vantaggio delle anime,
io N .N . mi metto alla vostra
presenza, onnipotente e sem-
piterno Iddio, e sebbene in-
degno del vostro cospetto tut-
tavia confidato nella vostra
bontà e misericordia infinita,
mosso unicamente dal desi-
derio di amarvi e servirvi, in
presenza della Beatissima Ver-
gine Maria Immacolata, di S .
Francesco di Sales, e di tutti i
Santi del Paradiso secondo il
regolamento della Società di
S. Francesco di Sales,
Ls
Fragilitate et instabilitate vo-
luntatis meae omnino co-
gnita, cupiens in posterum
ea constanti animo perficere,
quae ad maiorem Dei glo-
riam, et animarumm salutemm
conferre possint, ego N .N,
coram te, omnipotens et sem-
piterne Deus, ac, licet con-
spectu tuo indignus, tamen
tuae bonitati et infinitae mi-
sericordiae confisus, deside-
rio unite permotus te amandi .,
tibique serviendi, coram Be-
atissima Virgine Maria sine
labe concepta, S . Francisco
Salesio, omnibusque sanctis
coelorum, ex Societatis Sancti
Francisci Salesii regulis
fo voto di castità, povertà ed
ubbidienza a Dio ed a Voi mio
Superiore per lo spazio di tre
anni, pregandovi umilmente di
volermi senza riserbo coman-
dare quelle cose che sembre-
ranno di maggior gloria di
Dio e vantaggio delle anime.
fo voto di castità, povertà,
ed obbedienza a Dio e a Voi,
mio superiore, per lo spazio
di tre anni, oppure etc . Vi
prego pertanto umilmente a
volermi secondo le nostre co-
stituzioni comandare quelle co-
se che a voi sembrano di mag-
gior gloria di Dio e di mag-
gior vantaggio delle anime .*
facio votumm castitatis, pau-
pertatis, et obedientiae Deo,
tibique N .N . mi superior, ad
tres annos, vel etc .
Quapropter te enixe depre-
cor, ut secundumm nostrae
Societatis constitutiones ea
mihi velis praecipere, quae
tibi videantur ad maìorem,
Dei gloriam, maioremque ani-
marum utilitatem conferre .
« In formula Professionis addendum erit nomen Rectoris coram quo
emittitur Professio, et verbis „volermi comandare senza riserbo" substi-
tuantur sequentia alia verba „Volermi comandare a tenore delle Nostre
Costituzioni" . » An Sv 10 .
« Haec duo animadversiones absque observatione admittuntur, atque
hoc sensu in Constitutionibus accomodantur . » ad Bo .

20.9 Page 199

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Ns
Fragilitate et instabilitate vo-
luntatis meae omnino cogni-
ta, cupiens in posterum ea
constanti animo perficere,
quae ad maiorem. Dei glo-
riam et animarum salutem
conferre possint, ego N.N.
coram te, omnipotens et sem-
piterne Deus, ac licet con-
spectu tuo indignus, tamen
tuae bonitati et infinitae min
sericordìae confisus, deside-
rio unice permotus te amandi,
tibique serviendi, coram Be-
atissima Virgine Maria sine
labe concepta, Sancto Fran-
cisco Salesio, omnibusque
sanctis coelorum, ex Societa-
tis Sancti Francisci Salesii
regulis
facio votum castitatis, pau-
pertatis, et obedientiae Deo,
et nostrae Societatis Supe--
riori, ad tres annos, vel etc .
Quapropter ipsum enixe de
precor, ut secundum nostrae
Societatis constitutiones ea
mihi velit praecipere, quae
sibi videantur ad maiorem
Dei gloriam, maíoremque ani-
marum utilitatem conferre .
Q
T
In Nomine Sanctae et indi-
viduae Trinitatis Patris, Filii
et Spiritus Sancti, Ego N.N:
coram Te Onnipotens et
Sempiterne Deus, licet con-
spectu Tuo indignus, tamen
Summae Tuae Bonitati, et
Infiffitae Misericordiae confi-
sus, coram Beatissima Vir-
gine Maria sine labe origi-
nali concepta, Sancto Fran-
cisco Salesio, onnibusque
Sanctis coelorum,
In Nomine Sanctae et Indi-
viduae Trinitatis Patris, Fuji
et Spiritus Sancti . - Ego
N.. .N .. . coram te, Oninípo-
tens et Sempiterne Deus, li-
cet conspectu tuo índignus,
summae tamen tuae bonitati,
et Infinitae Misericordiae con-
fisus, coram Beatissima Virgi-
ne Maria sine labe originali
concepta, Sancta Francisco
Salesio, omnibusque beatis
caelestibus
facio votum Paupertatis, Ca-
stitatis et Obedientiae Deo,
et Tibi N.N . Nostrae Societa-
tis Superior, vel Tibi eius-
dem Superioris vices gerens,
ad tres annos (vel in perpe-
tuum) juxta Constitutiones
Societatis S . Francisci Sa~
lesii . *
votum facio Paupertatis, Ca-
stitatis et obedientiae Deo,
et tibi N. . .N . . . Nostrae So-
cietatis Superior, (vel tibi,
eiusdem Superioris vices ge-
renti) ad tres annos, (vel in.
p erpetuum) iuxta constitu-
tiones societatis Sancti Fran-
cisci Salesii . »
V
FORMOLA DEI VOTI .
Nel nome della SS . Trinità,
Padre, Figliuolo e Spirito
Santo . Io N .N. mi metto
alla vostra presenza, Onni-
potente e Sempiterno Iddio,
e sebbene indegno del vo-
stro cospetto, tuttavia confi-
dato nella somma vostra bon-
tà ed infinita misericordia,
alla presenza della Beatissima
Vergine Maria Immacolata,
di s . Francesco di Sales e di
tutti i Santi del Cielo ;
faccio voto di povertà, di
castità e di ubbidienza a
Dio ed a voi N.N. Superiore
della nostra Società, (ovvero
a voi, che fate le veci del
Superiore della nostra So-
cietà) per tre anni (ovvero
in perpetuo) secondo le costi-
tuzioni della Società di san
Francesco di Sales . »
« Non si è tenuto conto dell'Osserv . del Consult . N. 7 pag . 30 Somm .
sul nome del Rettore . » add mrg PV

20.10 Page 200

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Do
Gb
Voi intanto, o Dio di bontà, per
l'immensa vostra Clemenza,
pel Sangue di Gesù C, degna-
tevi di accettare questo sacri-
ficio in rendimento di grazie
pei benefizi che mi avete fatto,
ed in espiazione de' miei pec-
cati . Voi mi avete inspirato il
desiderio di fare questo voto,
voi concedetemi la grazia di
adempirlo .
Sancta Maria Virgo immacu-
lata, S . Francisce Salesi, om-
nes sancti et sanctae Dei inter-
cedite pro me, ut Deum meum
dìligens, eique soli in hoc
mundo serviens ad aeterna
praemia merear pervenire .
Voi intanto, o Dio di bontà,
per l'immensa vostra clemenza,
pel Sangue di G.C. degnatevi
di accettare questo Sacrificio
in rendimento di grazie, pei
molti benefizi che mi avete
fatto, ed in espiazione de'
miei peccati. Voi mi avete
inspirato il desiderio di far
questo voto, voi concedetemi
la grazia di adempirlo .
Sancta Maria Virgo immacu-
lata, S . Francisce Salesi, om-
nes Sancti et Sanctae Dei, in-
tercedite pro me, ut Deum
meumm diligens, eique soli in
hoc mundo serviens ad aeterna
praemia merear pervenire .
Ls
Interea, Tu, Deus bonìtatis,
per immensam clementiam
tuam, propter Iesu Christi
Sanguinem pro nobis effu-
sum, oro, ut hoc sacrificium
excipias, quo gratiae agantur
pro multis beneficiis míhi
collatis, et pro meis peccatis
expiandis . Tu in me deside-
rium inspirasti hoc votum
emittendi, Tu quoque fac,
ut possim illud adimplere .
Sancta Maria, Virgo immacu-
lata, S . Francisce Salesi, om-
nes Sancti et Sanctae Dei
intercedite pro me, ut Deum
meum diligens, eique soli in
hoc mundo serviens, ad ae-
terna praemia merear per-
venire .
Amen .
Tutti rispondono : Amen . Indi
il novello socio andrà a porre
il suo nome in un libro ove
sottoscriverà la scheda seguen-
te (1) .
(1) Io sottoscritto ho letto e in-
tese le regole della Società di
S . Francesco di Sales, prometto
di osservarle secondo la formola
dei voti da me ora emessi .
Torino, il . . . del mese di . . . l'anno
.. . N.N.
O:A. mnesrpodt De-
indeovuscnmeu
inlbrotauihnceam
sc:«heEdguolambrit
ìnfrascriptus N . N . legi ac in-
tellexí . Societatis S . Francisci
Salesii regulas, et promitto
me secundum votorum for-
mulam nunc prolatam eas
constanti animo observatu-
rum . »
Augustae Taurinorum, anno
N.N .

21 Pages 201-210

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21.1 Page 201

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T
v
Interea, tu, Deus bonitatis,
per immensam clementiam
tuam, propter Iesu Christi
Sanguinem pro nobis effu-
sum, oro, ut hoc sacrificium
excipias, quo gratiae agantur
pro multis beneficiis in me
collatis, et pro meís peccatis
expiandis. Tu in me deside-
riùm inspirasti hoc votum
emittendi, tu quoque fac, ut
possim illud adimplere .
Sancta Maria, Virgo Imma-
culata, Sancte Francisce Sa-
lesi, omnes Sancti et Sanctae
Dei intercedite pro me, ut
Deum meum diligens, eique
soli in hoc mondo serviens,
ad aeterna praemia merear
pervenire . *
Tutti r: isponderanno Amen .
R. Dio vi aiuti colla sua santa
grazia ad essere fedele a questa
solenne promessa sino alla fine
della vita .
Ricordatevi spesso della gran-
de mercede che promette il
Divin Salvatore a chi abban-
dona il mondo per seguire Lui:
egli ne riceverà il centuplo
nella vita presente e la ricom-
pensa eterna nella futura . Se
poi qualche volta l'osservanza
delle nostre regole vi tornasse
di pena, allora ricordatevi .delle
parole dell'apostolo s. Paolo
che dice: Sono momentanei i
patimenti della vita presente,
ma sono eterni i godimenti
della vita futura ; e che colui
il quale patisce con Gesù Cri-
sto sopra la terra, con G.C.
sarà un giorno coronato di
gloria in Cielo .
Omnes respondent : Amen . De-
inde novus socius nomea suum
in libro notabit, ubi hanc sche-
dulam subscribet :
Ego infrascriptus N .N ., legi
ac intellexi Societatis Sancti
Francìscí Salesii regulas, et
promitto me secundum vo-
torum formul' am nunc pro-
latam eas constanti animo
observaturum . »
Augustae Taurìnorum vel etc .
anno etc . N .N . . .
Omnes respondent : Amen . De-
inde novus socius nomen suum
in libro notabit ubi hanc
schedulamm subscribet : « Ego
infrascrìptus N .N . legi ac in-
tellexi Societatis S . Francìsci
Salesii Constitutiones, et pro-
mitto me secundum votorum
formulam nunc prolatam eas
constanti animo observatu-
rum . »
Augustae Tàurinorum, anno
N .N .
Omnes respondent : Amen . De-
inde novus socius nomen suum
in libro notabìt, hanc schedu-
lam, compiendo, quae sic se
habet *
« Ego infrascriptus N.. . N...,
legi ac piane intellexi so-
cietatis Sancti Francisci Sa-
lesii constìtutìones, ac pro-
inde promitto me secundum
votorum formulam in prae-
sens mihi prolatam eas con-
stanti animo observaturum . »
Augustae Taurinorum vel, etc .
anno etc . N . . . N . . .
Quindi il nuovo socio scriverà
il suo nome nel registro com-
piendo la scheda seguente :
« Io sottoscritto ho letto e
inteso le regole della Società
di s . Francesco di Sales, e
prometto di osservarle co-
stantemente secondo la for-
mola dei voti da me ora
pronunziata . *
Torino, ecc., anno ecc ., N .N.

21.2 Page 202

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Do
Gb
Ls
Dopo si reciterà alternativa-
mente il Te Deum ; in fine di
cui, se il Rettore giudicherà
bene, farà una breve morale
esortazione ; e si terminerà
col salmo : Laudate Dominum
omnes gentes etc .
Dopo si reciterà alternativa-
mente il Te Deum ; in fine di
cui, se il Rettore giudicherà
bene, farà una breve morale
esortazione e si terminerà col
salmo : Laudate Dominum om-
nes gentes etc .
Hisce peractis recitabitur Te
Deum alternis vocibus ; quo
finito, si Rector ad rem existi-
mabit, brevem ad id moralem
exhortationem habebit, qui-
bus omnibus finem afferet psal-
mus : Laudate Dominum omnes
gentes etc .

21.3 Page 203

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A
Hisce peractis, recitabitur Te
Deum alternis vocibus ; quo
finito, si Rector ad rem existi-
mabit, brevem ad id moralem
exhortationem, habebit, quibus
omnibus finem afferet psalmus :
Laudate Dominum omnes gen-
tes etc .
Q
Hisce peractis, recitabitur Te
Deum alternis vocibus ; quo
finito, si Rector ad rem existi-
mabit, brevem ad id moralem
exhortationem habebit; qui-
bus omnibus finem afferet psal-
mus : Laudate Dominum omnes
gentes etc .
T
Hisce peractis, recitabitur Te
Deum alternis vocibus ; postea
vero, si Rector ad remm existi-
mabit, brevem ad id moralem.
exhortationem habebit, qui-
bus omnibus finem afferet psal-
mus : Laudate Domínum om-
nes gentes etc .
v
Dopo si reciterà il Te Deum;
quindi se il Rettore giudicherà
bene, farà una breve morale
esortazione, e si terminerà col
salmo : Laudate Domínum, om-
nes gentes etc .
CONCLUSIO .
Praesentes Constitutiones de-
clarat Societas pro animarum
quiete non obligare per se
sub peccato nec mortali nec
veniali; ideoque si quis illas
transgrediendo sit reus coram
Deo, id non ex ipsis Constitu-
tionibus directe provenire, sed,
vel ex praeceptis Dei aut Ec-
clesiae, Vel ex votis, vel de-
nique ex circumstantiis quae
buie violazioni adiungerentur,
scilicet scandalo, contemptu,
et similibus .
CONCLUSIO .
Praesentes hasce Constitutio-
nes declarat societas pro ani-
marum quiete non obligare
per se sub peccato nec mortali
nec veniali ; ideoque si quis
illas perfringendo sit reus co-
ram Deo, id non iam ex ipsis
Constitutionibus directo pro-
venire, sed vel ex praeceptis
Dei aut Ecclesiae, vel ex votis
nuncupatis, vel denique ex
rerum adiunctis quae Consti-
tutionum violationem comi-
tantur, cuiusmodi sunt malum
exemplum, contemptus rerum
sacrarum, aliaque id genus.
CONCLUSIONE.
A tranquillità delle anime la
Società dichiara che le pre-
senti regole per sè non obbli-
gano sotto pena di peccato nè
mortale, nè veniale : perciò se
qualcheduno trascurandole sa-
rà reo innanzi a Dio, ciò pro-
viene non dalle regole diret-
tamente, ma o dai comanda-
menti di Dio e della Chiesa,
o dai voti fatti, o finalmente
dalle circostanze che accom-
pagnano la violazione delle re-
gole, come il cattivo esempio,
il disprezzo delle cose sacre e
simili .

21.4 Page 204

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Do
ESTRNI
Gb
16
ESTERNI *
Ls
APPENDIX
DE EXTERNIS .
N. C.
1.Qualnqeprsoch
vivendo nel secolo, nella pro-
pria casa, in seno alla propria
famiglia può appartenere alla
nostra società .
1. Qualunque persona anche
vivendo nel secolo, nella pro-
pria casa, in seno alla propria
famiglia può appartenere alla
nostra società .
I° Quicumque, licet in saeculo
vivat, in domo sua, in sinu
familiae suae ad hanc Socie-
tatemm potest pertinere .
2 . Egli non fa alcun voto ; ma
procurerà di mettere in pra-
tica quella parte del presente
regolamento che è compatibile
colla sua età e condizione.
2. Egli non fa alcun voto ; ma
procurerà di mettere in pratica
quella parte del regolamento,
che è compatibile colla sua
età, stato e condizione come
sarebbe fare o promuovere ca-
techismi a favore de' poveri
fanciulli, procurare la diffu-
sione di buoni libri; dare opera
perchè abbiano luogo tridui,
novene, esercizi spirituali ed
altre simili opere di carità che
siano specialmente dirette al
bene spirituale della gioventù
o del basso popolo .
2°Hicnulovtseadring,
sed strenuam operam dabit,
ut eas regulas, quae ipsius
aetati ac conditioni congru-
ant, actu perficiat .
3. Per partecipare dei beni
spirituali della società biso-
gna che faccia almeno una pro-
messa al Rettore di impiegare
le sue sostanze e le sue forze
nel modo che egli giudicherà
tornare a maggior gloria di Dio .
3. Per partecipare dei beni
spirituali della società biso-
gna che il socio faccia almeno
una promessa al Rettore d'im-
piegarsi in quelle cose che egli
giudicherà tornare a maggior
gloria di Dio .
3° Ut autem bonorum spiri-
tualium Societatis particeps
fiat, oportet, ut saltem Rectori
promittat se eam vivendi ra-
tionem servaturum, quam
idem Rector ad maiorem Dei
gloriam conferre censebit .
4. Tale promessa però non ob- 4. Tale promessa per altro non 4° Si quis tamen factae pro-
bliga sotto pena di colpa nem- obbliga sotto pena di colpa missioni desii, nulla, ne veniali
meno veniale.
nemmeno veniale .
quidem culpa gravatur .
5. Ogni membro della società
che per qualche ragionevole
motivo uscisse dalla medesima
è considerato come membro
esterno e può tuttora parteci-
pare dei beni spirituali della
intera società, purché prati-
chi quella parte del regola-
mento prescritta per gli esterni .

21.5 Page 205

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Ns
APPENDIX
DE EXTERNIS .
1. Quicumque, licet in saeculo
vivat, in domo sua, in sinu
familiae sua se ad hanc Socie-
tatem potest pertinere .
2. Hic nullo voto se adstringit,
sed strenuam operam dabit,
ut eas regulas, quae ipsius
aetati ac conditioni congru-
ant, actu perficiat.
3. Ut autem bonorumm spiri-
tualiumm societatis particeps
fiat, oportet, ut saltem . Rectori
promittat se eamm vivendi ra-
tionem servaturum, quam
idem Rector ad maiorem Dei
gloriam conferre censebit .
4. Si quis tamen factae pro-
missioni desit, nulla, ne veniali
quidem, culpa gravatur .
« Approbandum non est, ut personae extraneae Pio Instituto adscri-
bantur per ita dictam affiliationem . » An Sv g.
#Cum fere omnes Congregationes et Ordines religiosi habeant tertiarios
quos amìcos vel benefactores vocamus, quique specialiter bonum So-
cietatis promoventes sanctìorcin vitam appetunt, atque Constitutiones
religiosas in saeculo, quoad fieri poterit, observare satagunt, ideo humili-
ter postulatur ut hoc caput si non in textu saltem in finem Constitutionum
tanquam appendix approbetur. » Ad Bo .

21.6 Page 206

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NOTA AGGIUNTIVA
SOCIETÀ. DI S . FRANCESCO DI SALES
In ogni tempo fu speciale sollecitudine dei ministri della nostra Santa Cattolica religione di adoperarsi
con zelo affine di procurare il bene spirituale della gioventù, perciochè dalla buona o cattiva educazione di
essa dipende un buono o triste avvenire ai costumi della società . Il medesimo Divin Salvatore ci diede col fatto
evidente prova di questa verità quando compieva in terra la sua divina missione invitando con parziale affetto
i fanciulli ad appressarsi a Lui . Sinite parvulos venire ad me.IvescoipalmentiSoPefcsgundo
le vestigia del Pontefice Eterno, il Divin Salvatore, di cui fanno le veci sopra la terra, promossero in ogni tempo
e colla voce e cogli scritti la buona educazione della gioventù . Il regnante Pio IX, che Dio lo conservi lungo
tempo a gloria della Chiesa, oltre le indefesse fatiche sostenute a favore della pericolante gioventù favorì con
particolari mezzi materiali e morali quelle istituzioni che a questa parte del sacro ministero dedicano le loro cure .
A' nostri giorni per altro il bisogno è di gran lunga più sentito . La trascuratezza di molti genitori, l'abuso della
stampa, gli sforzi degli eretici e dei settari per accrescere il numero dei loro seguaci, mostrano la necessità di unirci
insieme a combattere per la causa del Signore sotto lo stendardo del Vicario di Gesù Cristo, per conservar la
fede ed il buon costume soprattutto in quella classe di giovani che per essere poveri sono esposti a maggior pe-
ricolo della loro eterna salute . Egli è questo lo scopo della società o congregazione di S . Francesco di Sales .
ORIGINE DI QUESTA SOCIETÀ
Fin dall'anno 1841 il Sac . Bosco Giovanni si univa ad altri Ecclesiastici per accogliere in appositi locali i gio-
vani più abbandonati della città di Torino a fine di trattenerli con trastulli e nel tempo stesso dar loro il pane
della divina parola. Ogni cosa facevasi d'accordo coll'autorità Ecclesiastica . Benedicendo il Signore questi
tenui principii il concorso dei giovani divenne assai grande e nell'anno 1844 Monsignor Fransoni nostro vene-
rato Arcivescovo di felice memoria concedeva di ridurre un edifizio a forma di Chiesa (1) con facoltà di fare
ivi quelle sacre funzioni che sono necessarie per la santificazione dei giorni festivi e per l'istruzione dei giovani
che ogni giorno più numerosi intervenivano .Ivil'Arcesovnpiùlteadmnisrlacmento
della Cresima . Nell'anno 1846 concedeva che tutti quelli che intervenivano a tale istruzione potessero ivi essere
ammessi alla Santa Comunione ed adempiere il precetto Pasquale permettendo di cantare la S . Messa, fare tri-
dui e novene qualora ciò si ravvisasse opportuno . Queste cose ebbero luogo fino all'anno 1847 nell'oratorio detto
di S. Francesco di Sales . In quell'anno crescendo il numero dei giovani e così divenuta ristretta la Chiesa at-
tuale col consenso sempre dell'autorità Ecclesiastica si aprì in altro angolo della città, viale dei Platani a Porta
Nuova, un secondo Oratorio sotto al titolo di S . Luigi Gonzaga, col medesimo scopo dell'antecedente . Divenuti
insufficienti anche questi due locali, l'anno 1849 se ne apriva un terzo in Vanchiglia, altro quartiere di questa
città, sotto al titolo di S . Angelo Custode .
I tempi rendendosi assai calamitosi per la religione, il superiore ecclesiastico con tratto di grande bontà
(1) Due camere destinate all'alloggio dei preti direttori della Pia opera di Maria SS . d el Rifugio . Nel 1845 l'Oratorio
trasferivasi nel centro della regione Valdocco, ove tuttora esiste .

21.7 Page 207

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di motu proprio approvava il regolamento di questi oratorii e ne costituiva Direttore capo il Sac . Bosco conce-
dendogli tutte quelle facoltà che potessero tornare necessarie ed oppo rtune a questo scopo .
Molti Vescovi adottarono il medesimo piano di regolamento e si adoperarono per introdurre nelle loro dio-
cesi questi Oratori festivi.
Ma un bisogno grande apparve in questa parte di sacro ministero . Non pochi giovani già alquanto di età
avanzata non potevano essere abbastanza istruiti col solo catechismo festivo ; quindi fu mestieri aprire scuole e
catechismi diurni e serali da tenersi nel decorso della settimana . Anzi molti di essi trovavansi talmente poveri
ed abbandonati che per torti dai pericoli, istruirli nella religione ed avviarli al lavoro non si trovò più altro mezzo
che raccoglierli in appositi locali e colà somministrar loro quanto è necessario per la vita. Il che da 27 anni (1) -
si pratica in Torino nella casa annessa all'Oratorio di S . Francesco di Sales, ove i ricoverati sono in numero
di 8oo circa .
Altra casa fu aperta nell'anno 1863 in Mirabello di Monferrato sotto al titolo di piccolo seminario di S .
Carlo, ora traslocato in Borgo S . Martino, ove circa centocinquanta giovani sono educati secondo il regolamento
degli Oratori di questa città .
Nel 1864 fu aperta una nuova casa in forma di Collegio in Lanzo Torinese, dove nella scienza e nella reli-
gione sono istruiti circa 200 giovani (compresi gli esterni) . Nel 1869 fu aperta la casa di Cherasco ; nel 1870 quella
di Alassio .
Per le adunanze dei giovani solite a farsi negli Oratorii festivi, per le scuole diurne e serali e pel numero
ognora crescente dei ricoverati la messe del Signore divenne ognor più copiosa . Onde per conservare l'unità
di spirito e di disciplina da cui dipende il buon esito degli oratorii, fin dall'anno 1844 alcuni Ecclesiastici si rac-
colsero in una specie di Società o Congregazione aiutandosi a vicenda e coll'esempio e coll'istruzione . Essi non
facevano alcun voto e si limitavano ad una semplice promessa di occuparsi nell'istruzione dei giovani ed in al-
tre parti del sacro ministero, che loro sembrasse di maggior gloria di Dio e vantaggio dell'anima propria . Rico-
noscevano a loro superiore il Sac . Bosco Giovanni. Sebbene non facessero voti tuttavia in pratica si osserva-
vano presso a poco le regole che sono ivi esposte .
(1) Queste si scrivevano nel 1 864,
III
SCOPO DI QUESTA SOCIETÀ
1 . Lo scopo di questa società si è la perfezione Cristiana dei suoi membri, ogni opera di carità spirituale
e corporale verso de' giovani specialmente se sono poveri ed anche la educazione del giovane clero . Essa poi si
compone di Ecclesiastici, di chierici e di laici .
2. Gesù Cristo cominciò fare ed insegnare ; così i congregati cominceranno a perfezionare se stessi colla pra-
tica delle cristiane virtù interne ed esterne, coll'acquisto della scienza, di poi si adopreranno a benefizio del
prossimo .
3 . Il primo esercizio di carità sarà di raccogliere i giovani poveri ed abbandonati per istruirli nella S . Cat-
tolica religione, particolarmente nei giorni festivi, come si pratica in questa città di Torino nei tre Oratori di
S. Francesco di Sales, di S . Luigi Gonzaga ed in quello di S . Giuseppe .
4. Si incontrano poi alcuni giovani talmente abbandonati che per loro riesce inutile ogni cura se non sono
ricoverati . A tale uopo per quanto sarà possibile si apriranno case di ricovero, ove coi mezzi che la Divina Prov-

21.8 Page 208

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videnza porrà fra le mani, verrà loro somministrato alloggio, vitto e vestito . Mentre poi verranno istruiti nelle
verità della fede, saranno eziandio avviati a qualche arte o mestiere, come attualmente si fa nella casa annessa
all'Oratorio di S . Francesco di Sales in questa città .
5 . In vista poi dei gravi pericoli che corre la gioventù desiderosa di abbracciare lo stato Ecclesiastico, que-
sta società si darà cura di coltivare nella pietà e nella vocazione coloro, che mostrassero speciale attitudine allo
studio ed eminente disposizione alla pietà . Trattandosi di ricoverare giovani per lo studio saranno di preferenza
accolti i più poveri, perchè mancanti di mezzi di fare altrove i loro studi purché porgano fondata speranza
dì riuscita nello stato ecclesiastico . Nella casa di Valdocco sono circa 6oo ed in Mirabello oltre a zoo i giovani
che percorrono i corsi latini con questo scopo . A Lanzo oltre a 100 che percorro[no] i corsi classici con questo
scopo .
6. Il bisogno di sostenere la religione Cattolica si fa gravemente sentire anche fra gli adulti del basso popolo,
e particolarmente nei paesi di campagna ; perciò i congregati si adopreranno di dettare esercizi spirituali, dif-
fondere buoni libri, usando tutti quei mezzi che suggerisce la carità, affinché e colla voce e cogli scritti si ponga
un argine all'empietà ed all'eresia, che in tante guise tenta di insinuarsi fra i rozzi e gli ignoranti . Ciò al presente
si fa col dettare di quando in quando qualche muta di esercizi spirituali, tridui e novene, colla pubblicazione
delle letture Cattoliche e colla tipografia dall'anno 1862 appositamente iniziata nella casa di Valdocco per la
stampa di buoni libri .
IV
FORMA DI QUESTA SOCIETÀ
1 . Tutti i congregati tengono vita comune stretti solamente dal vincolo della fraterna carità e dei voti
semplici, che li unisce a formare un cuor solo e un'anima sola per amare e servire Iddio colle virtù dell'ubbidienza,
della povertà, della castità e coll'esatto adempimento dei doveri di buon cristiano .
2. Ognuno nell'entrare in congregazione non perde i diritti civili anche dopo fatti i voti ; quindi conserva
la proprietà delle cose sue, la facoltà di succedere e di ricevere eredità, legati o donazioni . Ma per tutto il tempo
che vivrà in congregazione non potrà amministrare i suoi beni, se non nel modo e nei limiti voluti dal Superiore
maggiore .
3 . I frutti degli stabili e mobili portati in congregazione, per tutto il tempo che egli vi rimane, devono ce-
dersi a favore della stessa . Potrà per altro o in parte o interamente disporre a favore dei genitori e parenti di
quanto possiede fuori di congregazione, ma sempre col consenso del superiore .
4. 1 chierici e sacerdoti anche dopo fatti i voti ritengono i loro patrimoni Ecclesiastici o benefizii semplici,
ma non li amministreranno, nè potranno goderli in particolare .
5 . L'amministrazione dei patrimoni, dei benefizii e di quanto è portato in congregazione appartiene al Su-
periore Generale, il quale o per se o per altri li amministrerà e ne riceverà i frutti annui finchè l'individuo sarà
in congregazione .
6. Al medesimo superiore ogni sacerdote consegnerà eziandio la limosina delle messe . Gli altri poi o chie-
rici o laici gli consegneranno ogni sorta di denaro che in qualsiasi modo loro possa pervenire affinchè serva a
benefizio comune .
7. La società provvederà a ciascuno tutto quello che è necessario al vitto, agli abiti ed a quanto può occor-
rere nelle varie vicende della vita sia nello stato di sanità, sia in caso di malattia ; anzi occorrendo ragionevole

21.9 Page 209

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motivo il Superiore può mettere a disposizione di qualche socio quel danaro o quegli oggetti, che egli giudicherà
bene impiegati a maggior gloria di Dio .
8. Se alcuno morisse senza testamento, gli succederà chi è di diritto .
9. I voti obbligano l'individuo finchè dimorerà in congregazione . Se alcuno o per ragionevole motivo o
dietro a prudente giudizio dei superiori dovesse partire dalla Congregazione, egli può essere sciolto dai voti
triennali dal Superiore Generale . E se ha fatto i voti perpetui, deve ricorrere alla S . Sede.
10 . Ognuno faccia di perseverare nella sua vocazione fino alla morte . Ciascuno si ricordi di quelle gravi
parole del Divin Salvatore : Nemo mittens manum ad aratrum et respiciens retro aptus est regno Dei.
11 . Ciò non ostante se taluno uscisse di congregazione, non potrà pretendere corrispettivo di sorta pel tempo
che ivi è rimasto. Qualunque carica abbia egli coperto, qualunque lucro abbia egli procacciato alla società .
Egli può per altro portar seco quegli stabili ed anche quegli oggetti mobili di cui avesse conservato la proprietà
entrando in congregazione . Ma non ha alcun diritto di domandare al Superiore conto alcuno dei frutti e dell'am-
ministrazione dei medesimi pel tempo che Egli visse nella società a meno che vi siano stati patti particolari
col Rettore Maggiore.
v
DEL VOTO DI UBBIDIENZA
1 . Il Profeta Davide pregava Iddio che lo illuminasse a fare la sua santa volontà . Il divin Salvatore ci as-
sicurò che egli non è venuto per fare la sua volontà, ma quella del suo Celeste Padre . Egli è per assicurarci di
fare in ogni cosa la santa volontà di Dio che facciamo il voto di ubbidienza .
2 . Questo voto obbliga a non occuparci se non in quelle cose che il rispettivo Superiore giudicherà di maggior
gloria di Dio e vantaggio dell'anima propria e del prossimo secondo il Regolamento di questa Società .
3. L'osservanza di questo voto non obbliga sotto pena di colpa, se non in quelle cose che sono contrarie
ai comandamenti di Dio e di S . Madre Chiesa od alle disposizioni del Superiore che espone però il suo precetto
con questa formula: Vi comando in virtù di S . Obbedienza .
4. L'ubbidienza ci assicura di fare la volontà di Dio . Sia ciascuno sottomesso al Superiore, e lo consideri
in ogni cosa qual padre amoroso, e a lui obbedisca interamente, prontamente, con animo ilare e con umiltà,
come a colui che in quell'azione rappresenta il volere di Dio medesimo .
5 . Ninno diasi sollecitudine di domandare cosa alcuna, nè di ricusarla . Chi per altro conoscesse essergli
qualche cosa nocevole o necessaria la esponga rispettosamente al Superiore, che si darà sollecitudine di prov-
vedere al bisogno .
6 . Ognuno abbia grande confidenza col Superiore, niun segreto del cuore si conservi verso di lui . Gli tenga
eziandio la coscienza aperta ogni qualvolta giudicherà tornare a maggior gloria di Dio ed a bene dell'anima
propria .
7 . Ognuno obbedisca senza alcuna resistenza nè col fatto nè colle parole nè col cuore . Quanto più una cosa
sarà ripugnante a chi la fa, tanto più sarà meritoria avanti a Dio facendola .

21.10 Page 210

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VI
DEL VOTO DI POVERTÀ
1 . L'osservanza del voto di povertà nella nostra congregazione consiste essenzialmente nel distacco da
ogni bene terreno ; il che noi praticheremo colla vita comune riguardo al vitto e vestito, non riserbando nulla
a proprio uso senza speciale permesso del Superiore .
2. t parte di questo voto il tener le camere nella massima semplicità, studiando di ornare il cuore di virtù
e non la persona, o le pareti della camera .
3. Niuno in congregazione o fuori serbi denaro in proprietà, nemmeno in deposito per qualsiasi causa senza
il permesso del Superiore .
4. In caso di viaggio o in caso che il Superiore mandi ad aprire od amministrare qualche casa di benefi-
cienza, od a compiere qualche parte del sacro ministero, ove occorrano spese, il Superiore darà le disposizioni
secondo le esigenze dei tempi, dei luoghi e delle persone .
5. Il dare a mutuo, ricevere o dispensare quelle cose, che sono nella propria camera, o nella casa, il fare
contratti di qualsiasi genere, non solamente è proibito cogli esterni, ma eziandio con quelli della Società senza
licenza del Superiore .
VII
DEL VOTO DI CASTITÀ
1 . Chi tratta colla gioventù abbandonata deve certamente studiare di arrichirsi di ogni virtù . Ma la virtù
angelica, la virtù più di ogni altra cara al figliuolo di Dio, la virtù della castità deve essere coltivata in grado
eminente .
2 . Chi non ha fondata speranza che col divino aiuto possa conservare la virtù della purità nelle opere, nelle
parole, nei pensieri non si faccia ascrivere a questa congregazione perchè ad ogni passo egli sarebbe esposto ai
pericoli .
3 . Le parole, gli sguardi anche indifferenti sono talvolta malamente interpretati dai giovani già stati vit-
tima delle umane passioni . Perciò si userà massima cautela nel discorrere o trattare anche di cose indifferenti
con giovani di qualsiasi età o condizione .
4. Fuggire le conversazioni delle persone di sesso diverso e dei medesimi secolari, ove si preveda pericolo
per questa virtù .
5 . Niuno si rechi a casa di conoscenti od amici senza espressa licenza del Superiore, il quale se può gli de-
stinerà sempre un compagno .
6. Mezzi efficaci per custodire questa virtù sono la frequente Confessione e Comunione, la pratica esatta
dei consigli del Confessore, fuga dall'ozio, mortificazione di tutti i sensi del corpo, frequenti visite a Gesù Sacra-
mentato, frequenti giaculatorie a Maria SS ., a S . Giuseppe, a S . Francesco di Sales, a S . Luigi Gonzaga che sono
i principali protettori di questa Congregazione .

22 Pages 211-220

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22.1 Page 211

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VIII
GOVERNO RELIGIOSO DELLA SOCIETÀ
1. I socii riconosceranno per loro arbitro e Superiore assoluto il Sommo Pontefice, cui saranno in ogni luogo
e in ogni tempo, in ogni loro disposizione umilmente e rispettosamente sottomessi . Anzi ogni membro della So-
cietà si darà la massima sollecitudine per promuovere e difendere l'autorità e l'osservanza delle leggi della Chiesa
Cattolica e del suo capo supremo Legislatore e Vicario di G . C . sopra la terra .
2. Dopo il Romano Pontefice riconosceranno per loro superiore il Vescovo della Diocesi, ove esiste la casa
a cui essi appartengono, ed ogni socio si offre in aiuto di lui con tutti i mezzi loro possibili affine di difendere i
diritti della religione, di promuovere il bene della Religione e specialmente se si tratta dell'istruzione della povera
gioventù .
3 . Riguardo poi all'amministrazione dei Santi Sacramenti, alla predicazione, ed a tutto quello che riguarda
al pubblico esercizio del sacro ministero i socii riconosceranno per loro Superiore il Vescovo della Diocesi, ove
esiste la casa, a cui appartengono, per quanto è compatibile alle regole della Società .
4. In quanto alle ordinazioni i soggetti saranno ordinati dall'Ordinario della Diocesi, dove si trovano gli
ordinandi, secondo l'uso delle altre congregazioni, che hanno unione dì case, cioè secondo l'uso ed i privilegi
delle congregazioni considerate come ordini regolari .
IX
GOVERNO INTERNO DELLA SOCIETÀ
1 . Per l'interno la Società dipende dalla casa Madre, che è governata da un capitolo composto di un Ret-
tore, Prefetto, Economo, Direttore Spirituale o Catechista e tre Consiglieri .
2. Al rettore appartiene il proporre l'accettazione dei postulanti, assegnare a ciascuno le incombenze ri-
guardanti allo spirituale ed al temporale . Non potrà per altro conchiudere contratti intorno a sostanze immo-
bili senza il consenso del Capitolo .
3. Niuno, ad eccezione del Rettore e dei membri del Capitolo può scrivere o ricevere lettere senza il per-
messo del Superiore .
4. Il Rettore durerà nella sua carica dodici anni . Ma qualora, quod Deus avertat,eglitrascuvemnt
i suoi doveri, il Prefetto ed il Direttore possono di comune accordo radunare il capitolo ed i direttori delle case
particolari per avvisare efficacemente il Rettore. Qualora questa ammonizione non bastasse, il Capitolo presen-
terà il caso alla Sacra Congregazione degli Ordini regolari, dietro al cui parere e risposta si può venire alla
deposizione .
5. Il medesimo Capitolo così radunato ha l'autorità di eleggere un altro Rettore.
6. Il Rettore convochi una volta l'anno il Capitolo, ed i direttori delle case particolari per conoscere e prov-
vedere ai bisogni della Società ; dare quelle provvidenze che secondo i tempi, luoghi e le persone si giudiche-
ranno opportune .
7. Il capitolo così radunato potrà anche aggiungere al presente regolamento quegli articoli, che giudicherà
opportuni gel bene della Società ; ma sempre in senso conforme alle regole già approvate . Nascendo qualche dub-

22.2 Page 212

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bio intorno all'intelligenza di qualche articolo del presente regolamento, il Rettore maggiore è autorizzato di
dare al medesimo quella interpretazione che gli sembrerà tornare di maggior gloria di Dio e più conforme allo
Spirito della Società .
8. Per provvedere poi al caso di sua morte il Rettore maggiore si nominerà un Vicario fra gli individui
della Congregazione ; e lo designerà con nome e cognome scritto in foglio di carta sigillata tenendo tutto in se-
creto e sotto chiave . Sul piego sia scritto : Rettore Provvisorio .
9 . Il Vicario farà le veci del Rettore dalla morte di esso finché non sia definitivamente eletto il successore :
ma non potrà introdurre mutazione di sorta nella disciplina e nell'amministrazione durante il suo provvisorio
governo .
X
ELEZIONE DEL RETTOR MAGGIORE
1 . Affinché uno possa essere eletto Rettore si richiede che sia vissuto almeno otto anni in congregazione,
abbia compito trent'anni di età, abbia tenuto una vita esemplare in faccia ai congregati . Qualora concorressero
tutte le altre doti in grado eminente, l'età può dal capitolo diminuirsi fino ai ventotto anni .
2. Per doppia causa accadrà di fare l'elezione del Rettore Maggiore, cioè o per la morte dell'antecessore,
o perché egli ha compiuti i dodici anni di carica .
3 . Se la elezione ha luogo perchè siano trascorsi i dodici anni, allora si fa come segue : Tre mesi prima che
scada di carica il Rettore Maggiore convocherà il capitolo della casa madre e farà presente che è imminente
la fine della sua carica, del che darà notizia ai direttori delle case particolari e a tutti quelli che secondo que-
ste costituzioni sono ammessi a dare i voti mentre parteciperà l'epoca in cui termina la sua carica, fisserà il
giorno per la elezione del successore ; il che se è possibile deve farsi non più di quindici giorni dopo la scadenza
del Rettore antecedente . Dal termine della carica del Rettore fino alla definitiva elezione del successore egli
prenderà il nome e l'autorità di vicario provvisorio e continuerà a reggere la società e trattare le cose che ri-
guardano alla elezione del successore, finchè il suo successore sia realmente costituito .

22.3 Page 213

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4. Interverranno a dare i voti per la elezione del novello Rettore il Vicario provvisorio, il capitolo della casa
Madre, i direttori delle case particolari e tutti que' soci che hanno emessi i voti perpetui. Se poi alcuno di loro
per qualche causa non può recarsi a dare il voto l'elezione si compirà dagli altri e sarà valida .
5. La elezione si farà così : Inginocchiati avanti l'Immagine del Crocifisso invocheranno l'aiuto divino ed i
lumi dello Sp . Santo coll'inno Veni, Creator Spirituse.tcDopilRr,ovisepràaconfteli
motivo per cui li ha congregati, notando che ognuno è rigorosamente obbligato a dare il voto a colui che giudi-
cherà maggiormente capace a promuovere la gloria di Dio e la salute delle anime nella società . Quindi si scri-
verà il proprio voto che piegato si metterà in un'urna a questo preparata . Chi otterrà due terzi dei voti sarà
il novello Rettore o Superiore generale . Qualora la elezione deve farsi per la morte del Rettore Maggiore si pro-
cederà così : Morto il Rettore Maggiore, il Vicario ne darà tosto per iscritto avviso ai direttori di tutte le case
particolari, affinché gli siano al più presto possibile prestati i suffragi prescritti dalle costituzioni . La elezione
dovrà farsi non prima di tre mesi e non più tardi di sei mesi dalla morte del Rettore . A questo scopo il Vicario
provvisorio radunerà il capitolo della casa Madre e col suo consenso stabilirà il giorno più opportuno per la con-
vocazione di quelli che devono prendere parte alla votazione .
6. Daranno il voto quelli che hanno diritto di darlo nella elezione del Rettore da farsi per caso di morte
come fu detto nell'art . 4 di questo capo .
[7.] Chi avrà conseguito due terzi dei voti sarà il nuovo Superiore generale a cui tutti i confratelli della so-
cietà dovranno obedire .
[8.] Compiuta la elezione sia che questa abbia avuto luogo pel termine della carica, sia per la morte del
superiore, il Vicario provvisorio ne darà avviso a tutte le case particolari, facendo in modo che la notizia del
novello Rettore giunga presto a cognizione dà tutti i membri della Società . Con questo atto termina ogni auto-
rità del Rettore provvisorio .
[9.] Qualora il rettore maggiore morisse senza aver prima nominato un vicario provisorio, il capitolo della
casa madre lo costituisca . Egli reggerà la società fino alla effettuata elezione del novello Rettore Maggiore
colla stessa autorità del Vicario provvisorio sovra nominato .

22.4 Page 214

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XI
DEGLI ALTRI SUPERIORI
1. Gli uffizi proprii degli altri Superiori saranno dal Rettore ripartiti secondo il bisogno .
2. Il Direttore Spirituale per altro avrà cura dei novizi, e si darà la massima sollecitudine per fare loro co-
noscere e praticare lo spirito di carità e di zelo, che deve animare colui che desidera dedicare interamente la sua
vita a bene delle anime .
3. È parimenti Uffizio del Direttore spirituale avvisare rispettosamente il Rettore qualora scorgesse qualche
notabile trascuranza nel praticare o far osservare le regole della Congregazione .
4. Ma è poi cura speciale del Direttore d'invigilare sopra la condotta morale di tutti i congregati .
5. Il Prefetto, il Direttore Spirituale saranno eletti dal Rettore ; l'Economo e i tre consiglieri saranno eletti
a pluralità di voti dai congregati professi che hanno fatto i viti perpetui .
6. Il Prefetto fa le veci del Rettore in assenza di esso in tutte le cose, di cui avrà avuto carico speciale .
7. Egli terrà conto delle entrate e delle uscite pecuniarie ; noterà ogni sorta di lascito, donazione fatta alla
casa, e la destinazione delle medesime . Ogni vendita, ogni frutto di sostanze mobili od immobili saranno sotto
alla tutela e risponsabilità del Prefetto dal quale parte ogni cosa e che di tutto deve render conto .
8. Il Prefetto è come centro da cui devono partine tutte le spese, e dove devono concentrarsi tutte le en-
trate pecuniarie . Egli dipende dal Rettore e a lui darà conto della sua gestione ogni volta che gliela dimanderà .
g. L'Economo avrà cura di tutto l'andamento materiale della casa .
w. I consiglieri prendono parte a tutte quelle deliberazioni che riguardano alla accettazione o allonta-
namento di qualche membro della casa, ai contratti di compra o vendita di stabili; e finalmente nelle cose di
maggiore importanza che riguardano il retto generale progresso della Congregazione . Se non avvi almeno la
maggioranza dei voti, il Rettore deve sospendere le deliberazioni sopra l'oggetto proposto .
11. Ciascuno dei Superiori, ad eccezione del Rettore, durerà tre anni nella sua carica, e potrà essere rieletto .
XII
DELLE CASE PARTICOLARI
1 . Qualora per tratto della Divina Provvidenza si aprisse una casa particolare fuori della casa Madre, il
Superiore generale prima di tutto andrà a concertare quanto riguarda allo spirituale ed al temporale secondo
le regole della casa madre col Vescovo della Diocesi, in cui trattasi di aprire la novella casa, e da quel Vescovo
dipenderà in tutte le cose del sacro ministero che sono compatibili coll'osservanza delle regole della Società .
2. Se poi la novella casa fosse un piccolo Seminario, od un Seminario pei chierici adulti, allora oltre la
dipendenza nelle cose del sacro ministero, vi sarà eziandio piena dipendenza dal Superiore Ecclesiastico nella
scelta della materia d'insegnamento, dei libri da usarsi ; nella disciplina, ed anche nell'amministrazione tempo-
rale, si terrà a ciò che sarà stabilito col Rettor Maggiore .
3. I socii destinati per una casa novella non devono essere meno di due, dì cui almeno uno .deve essere sa-
cerdote professo . Il Superiore prenderà il nome di Direttore .

22.5 Page 215

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Ogni casa potrà amministrare i beni donati o portati in Congregazione per quella casa determinata, ma sem-
pre nei limiti fissati dal Superiore generale .
4. Il. Rettore Maggiore visiterà almeno una volta l'anno le case particolari per esaminare se si compiono
i doveri imposti dalla Società ed osservare se l'amministrazione delle medesime tenda realmente al suo scopo,
quale si è di promuovere la gloria di Dio e il bene delle anime .
5. Il Direttore dal suo canto deve tenere ogni sua gestione in modo da poterne ogni momento rendere conto
a Dio e al Rettore Superiore, nella cui sommessione deve ravvisare i divini voleri .
6. Spetterà al Rettore maggiore in ogni nuova casa stabilire un capitolo compatibile col numero dei socii
che vi abitano .
7. Questo capitolo sarà formato dal Rettore maggiore, dal Direttore della nuova casa, e dal capitolo della
casa madre .
8. Il primo da eleggersi è il catechista, di poi l'Economo, ossia Prefetto quindi i consiglieri di mano in mano
che vi sarà un numero competente di socii che dimorano regolarmente in quella casa .
9 . Il catechista avrà cura delle cose spirituali di tutta la casa e sarà eziandio obbligato a dare gli opportuni
avvisi al Direttore qualora ne sia caso .
10. Se le distanze, i tempi, i luoghi persuadessero eccezioni nella formazione di questo capitolo o nelle at-
tribuzioni dei membri, il Rettore maggiore ne ha piena autorità di farlo previo , per altro il consenso del capitolo
della casa madre .
11. Il Direttore non può comperare nè vendere stabili senza il consenso del Rettore maggiore ; soltanto nel-
l'amministrazione ha piena autorità, ma nelle cose di maggior rilievo gli si dà consiglio di radunare il suo ca-
pitolo e non deliberare senza che ne abbia il consenso .
.XIII
ACCETTAZIONE
1 . Fatta dimanda che taluno voglia entrare in congregazione il Direttore spirituale ne prenderà le debite
informazioni, le quali farà tenere al Rettore .
2 . Il Rettore poi lo presenterà o no per l'accettazione secondo che gli sembrerà meglio nel Signore . Ma quan-
do è proposto al Capitolo rimane definitivamente accettato purché ottenga almeno la maggioranza dei voti .
3. La prova per essere ammessi ai voti sarà di un anno ; ma niuno li potrà fare se non ha compiuto i sedici
anni di età .
4. I voti saranno per due volte rinnovati di tre in tre anni . Dopo i sei anni ognuno è libero di continuarli
di tre in tre anni oppure farli perpetui, cioè di obbligarsi all'adempimento dei voti per tutta la vita .
5. Affinchè un socio possa essere ricevuto nella società, oltre le qualità morali richieste dalle regole, deve
anche confermare la sua condotta anteriore con un certificato 1° di nascita e di battesimo; di stato libero e
di buona condotta fatto dal vescovo della Diocesi, a cui egli appartiene ; 3° di essere sciolto da debiti ; 4° non es-
sere mai stato processato ; non aver alcun impedimento nè fisico nè morale che lo renda irregolare per lo
stato sacerdotale; 6° consenso dei parenti prima che faccia i voti .
6. Lo stato di sanità sia tale che almeno nell'anno di prova possa osservare tutte le regole della società
senza fare eccezione di sorta .
7. Ogni socio se è destinato allo studio, entrando dovrà portare con se 1° Corredo di vestiario conforme alla
nota che darà il Direttore ; 2° 500 franchi nell'entrata per le spese, che occorreranno nel vitto e vestito nell'anno
dì prova 3°3.0franchiedl'anoprimfevoti

22.6 Page 216

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8. 1 fratelli
bligazione .
coadiutori
porteranno
soltanto
il
corredo
e
franchi
3 00
nella
loro
entrata
senza
ulteriore
ob-
9 . Il Rettore potrà dispensare dalle condizioni poste nell'articolo 7 ed 8 qualora intervengano motivi ra-
gionevoli di fare eccezioni più o meno ristrette .
10 . La società fidata alla Divina provvidenza che non manca mai a coloro che in essa sperano provvederà
a ciascuno quanto può occorrere sia nel tempo che è sano come quando venisse ammalato . Tuttavia essa è
soltanto tenuta a provvedere per quelli che emisero i voti .
11 . A tutti si raccomandano caldamente due cose : 1° Guardarsi attentamente dal contrarre abitudini di
qualsiasi genere anche di cose indifferenti ; il vestito, il letto e la cella siano mondi e decenti ; Farsiungde
studio per evitare la ricercatezza e l'ambizione . L'abito più pregevole di un religioso è la santità della vita con-
giunta con un edificante contegno in tutte le sue azioni.
12 . Ognuno sia disposto a soffrire, se occorre, caldo, freddo, sete, fame, stenti e disprezzi ogni volta che tali
cose contribuiscano a procurare la gloria di Dio, il bene delle anime altrui, e la salvezza dell'anima propria .
XIV
PRATICHE DI PIETÀ
1 . La vita attiva, a cui tende specialmente la nostra società, fa che i suoi membri non possano aver como-
dità di fare molte pratiche in comune . Procureranno dì supplire col vicendevole buon esempio e col perfetto
adempimento dei doveri generali del Cristiano .
2 . Ciascun socio si accosterà ogni settimana al Sacramento della penitenza dal confessore stabilito dal
Rettore . I Sacerdoti celebreranno ogni giorno la S . Messa, e qualora non possano, procureranno di ascoltarla .
I Chierici e i fratelli coadiutori ascolteranno ogni giorno la S . Messa e procureranno di fare la S . Comunione
ogni giorno festivo ed ogni giovedì . La compostezza della persona, la pronunzia chiara, divota, distinta del-
le parole dei divini uffizi, la modestia nel parlare, guardare, camminare in casa e fuori di casa devono essere
cose caratteristiche nei nostri congregati .
3. Ogni giorno si farà non meno di un'ora di preghiera tra mentale ed orale, ad eccezione che uno sia impe-
dito dall'esercizio del sacro ministero . Nel quale caso supplirà con la maggiore frequenza di giaculatorie, ed in-
dirizzando a Dio con maggiore intensità di affetto quei lavori che lo impediscono dagli ordinari esercizi di pietà .
4. Ogni giorno si reciterà la terza parte del Rosario di Maria SS . e si farà un po' di lettura spirituale .
S . In ciascuna settimana al venerdì si farà digiuno in onore della passione di N .S. Gesù Cristo .
6. In ogni mese l'ultimo sarà giorno di ritiro spirituale ; ciascuno farà in esso l'esercizio della buona morte
aggiustando le cose spirituali e temporali come se dovesse abbandonare il mondo ed avviarsi all'eternità .
7. Ogni anno ognuno farà circa io giorni di esercizi spirituali, che -termineranno con una buona confessione .
Ognuno prima di essere ricevuto nella Società farà qualche giorno di esercizi spirituali e la confessione generale .
8. Il Rettore potrà dispensare da queste pratiche per quel tempo e per quegli individui che meglio giudi-
cherà nel Signore .
9 . Quando la Divina Provvidenza chiamasse alla vita eterna qualche socio, sia laico sia sacerdote, i confra-
telli di tutta la Società celebreranno una messa in suffragio dell'anima del defunto . Quelli che non sono sacer-
doti' procureranno di fare almeno una volta la santa comunione a questo fine .

22.7 Page 217

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mente nella casa dove dimora il socio che ha subito quella perdita.
11 . Morendo il Rettore avrà suffragiì duplicati, e ciò per due motivi : I . Come tributo di gratitudine per le
cure e fatiche sostenute nel governo della Società ; II . Per sollevarlo dalle pene del purgatorio, che forse do-
vrà patire per nostra cagione .
XV
ABITO
1. L'abito della nostra società sarà secondo l'uso di quei paesi, in cui i socii dovranno stabilire la loro dimora .
2. I Sacerdoti porteranno regolarmente la sottana lunga, eccetto che la ragione di viaggio od altro motivo
persuadano diversamente .
3 . I coadiutori, per quanto è possibile, andranno vestiti di nero . Il fracco dovrà almeno giungere fin sotto
le ginocchia .
XVI
ESTERNI
1 . Qualunque persona anche vivendo nel secolo, nella propria casa, in seno alla propria famiglia, potrà
appartenere alla nostra Società .
2. Egli non fa alcun voto ; ma procurerà di mettere in pratica quella parte del regolamento che è compati-
bile colla sua età, col suo stato e condizione, come sarebbe fare o promuovere catechismi a favore dei poveri
fanciulli, procurare la diffusione di buoni libri, dare opera perché abbiano luogo tridui, novene, esercizi spiri-
tuali, ed altre simili opere di carità, che siano specialmente dirette al bene spirituale della gioventù o del basso
popolo .
3 . Per partecipare dei beni spirituali della Società bisogna che il socio faccia almeno una promessa al Ret-
tore d'impiegarsi in quelle cose che Egli giudicherà tornare a maggior gloria di Dio .
4. Tale promessa per altro non obbliga sotto pena di colpa nemmeno veniale .

22.8 Page 218

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XVII
FORMOLA DEI VOTI
Prima di fare i voti ogni confratello farà gli esercizi spirituali diretti specialmente a riflettere alla vocazione
ed istruirsi intorno alla materia dei voti che egli intende emettere, qualora conosca chiaramente essere ciò se-
condo la volontà del Signore . Terminati gli esercizi spirituali si radunerà il capitolo, e se si può si raduneranno
tutti i confratelli della casa .
Il Rettore con cotta e stola inviterà ognuno ad inginocchiarsi, quindi tutti invocheranno i lumi dello Spi-
rito Santo recitando alternativamente l'inno Veni, Creator Spiritis etc .
Emitte Spiritum tuum etc .
Et renovabìs etc .
Oremus . Deus qui corda fidelium etc .
Litanie della Beata Vergine coi versicoli :
Ora pro nobis etc . e coll'Oremus Concede nos etc .
A S . Francesco di Sales : Pater, Ave, Gloria etc .
g Ora pro nobis, Sancte Francisce
Y Ut digni efficiamur etc .
Oremus. Deus qui ad animarum salutem etc .
Quindi il confratello, e se sono più, uno per volta, si porrà in mezzo a due professi genuflesso avanti al
Rettore, di poi a chiara ed intelligibile voce pronunzierà la seguenta formola de' voti:
Nella piena conoscenza della fragilità ed instabilità della volontà mia, desideroso di fare per l'avvenire
costantemente quelle cose che possono tornare a maggior gloria di Dio ed a vantaggio delle anime, io N.N. mi
metto alla vostra presenza onnipotente e sempiterno Iddio, e sebbene indegno del vostro cospetto tuttavia
confidato nella vostra bontà e misericordia infinita, mosso unicamente dal desiderio di amarvi e servirvi, in
presenza della Beatissima Vergine Maria Immacolata, di S . Francesco di Sales e di tutti i Santi del Paradiso,
secondo il regolamento della Società di S . Francesco di Sales, fo voto di castità, povertà ed obbedienza a Dio,
ed a Voi mio Superiore per lo spazio di tre anni, oppure etc .
Vi prego pertanto umilmente a volermi secondo le nostre costituzioni comandare quelle cose, che a voi
sembrano di maggior gloria di Dio e di maggior vantaggio alle anime . Voi intanto, o Dio di bontà, per l'immensa
vostra clemenza, pel sangue di Gesù Cristo sparso per noi degnatevi di accettare questo sacrifizio in rendimento
di grazie pei molti benefizi che mi avete fatto ed in espiazione dei miei peccati . Voi mi avete inspirato il desi-
derio di fare questo voto, voi concedetemi la grazia di adempirlo .
Sancta Maria Virgo Immacolata, S . Francisce Salesi, omnes Sancti et Sanctae Dei intercedite pro me,
ut Deum meum diligens, eique soli in hoc mundo serviens, ad aeterna praemia merear pervenire .
Tutti rispondono : Amen
Indi il novello socio andrà a porre il suo nome in un libro ove sottoscriverà la scheda seguente (1) . Dopo si
reciterà alternativamente il Te Deum, in fine di cui, se il Rettore giudicherà bene, farà una breve morale esor-
tazione, e si terminerà col salmo : Laudate Dominum omnes gentese.tc
(1) lo sottoscritto ho letto e inteso le regole della Società di S . Francesco di Sales ; prometto di osservarle costan-
temente secondo la formola dei voti da me ora pronunziata . Torino, ìl . . .del mese dì . . . l'anno... N.N.

22.9 Page 219

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APPENDICE
Elenco dei documenti
N . 1 AdUodis quae a Sacra Congregazione Episcoporum et Regularium servatur in approbandis novis Insti-
tutis votorum símplicium ab A . BIZZARRI Archiepiscopo Philíppen . Secretario exposita
N . 2 [Supplica di D . Bosco a Pio IX]
N. 3 Cose da notarsi intorno alle Costituzioni della Società di S . Francesco di Sales
N. 4 Relazione di fra Angelo Savini sulle Regole della Società di S . Francesco di Sales
N . 5 Decretum
N . 6 Animadversiones in Constitutiones sociorum sub titulo S . Francisci Salesii in Dioecesi Taurinensi, quae
adnectebantur Decreto diei 23 ful- 1864
N . 7 Supra animadversiones in Constitutiones sociorum sub titulo S . Francisci Salesii in Dioecesi Taurinensi
N. 8 Nos Petrus Maria Ferrà Dei et Apostolièae Sedis gratia Ecclesìae Casalensis Episcotus, et Comes
N. 9 Osservazioni del Sac. Marco Antonio Durando, Visitatore della Missione, [sulle] Regole o Costituzioni
proposte ad osservarsi dalla Congregazione di S . Francesco di Sales
N 10 Osservazioni intorno alle Costituzioni . proposte dal Sac . Don Giovanni Bosco per la Congregazione
di S . Francesco di Sales
N . 11 Voto del consultore fra Angelo Savini sulla Pia Società di San Francesco di Sales
N. 1 2 Sulla Pia Società di S . Francesco di Sales
N . 13 [Lettera di mons. Svegliati a D . Bosco]
N . 14 Decretum
N. 15 D . Bosco narra il suo viaggio a Roma del 1869 dall'8 gennaio al 5 marzo, e l'esito del medesimo a quelli
della sua congregazione
N . 16 Voto del Rino Consultore [fra R . Bianchi]
N. 17 Riassunto delle precedenti osservazioni trasmesso al Sac . D . Giovanni Bosco sopra le Costituzioni
esibite nell'anno 1873
N . 18 Osservazioni [di D . Bosco] sulle Costituzioni della Società di S . Francesco di Sales e loro applicazione
N . 19 De Regulis Societatis Salesianae aliqua declaratìo
N . 20 Sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari. Consultazione per una congregazione particolari
DecrtumN.21
N . 22 [Postille di D . Bosco ad alcuni articoli delle Costituzioni]

22.10 Page 220

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Documento N . 1 1
METHODUS
QUAE A SACRA CONGREGATIONE EPISCOPORUM ET REGULARIUM SERVATUR
IN APPROBANDIS NOVIS INSTITUTIS VOTORUM SIMPLICIUM
AB A . BIZZARRI ARCHIEPISCOPO PHILIPPEN . SEGRETARIO EXPOSITA
Quando petitur approbatio alicujus instituti, debent exhiberi
litterae commendatitiae Antistitum locorum, in quibus domus
reperiuntur. Preces remittuntur Episcopo dioecesis, in qua
prima fundatio, vel domus princeps sita est, ut referat de fine
seu scopo, de fundatione, de numero domorum, fratrum vel
sororum, de mediis substentationis, deque utilitate, progresso,
aliisque similibus.2
Si institutum recenter erectumm fuerit, unam vel alteram
domum dumtaxat habeat, nec opportunae constitutiones adhuc
concinnatae fuerint, laudatur finis seu scopus fundatoris, vel
finis seu scopus instituti pro qualitate circumsfantiarum .
Post congruum tempus, si institutum satis diffusumm fuerit,
uberes fructus retulerit, et Ordinarii locorum illud commenda-
verint, decretum laudis instituti conceditur, et aliquando etiam
decretumm approbationis, praesertim si constitutiones efformatae
fuerint, nec in substantialibus graves difficultates praeseferant :
quod tamen approbationis decretum ordinarie ad aliud tempus
solet differri . Communicantur vero animadversiones circa consti-
tutiones .
Constitutiones autem non .,approbantur, nisi per congruum
tempus experientia comprobatae fuerint, et ad tramites animad-
versionum reformatae . Approbatio, ut plurimum conceditur
per modum experímenti, ex . gr. ad triennium, vel quinquen-
nium, et deinde, nisi aliquid obstet, decretum definitivum
approbationis constitutionumm tribuitur .
In decretis commendationis vel approbationis, sequentes
formulae adhibentur .
Praemissa narratione proaemiali quoad erectionem, finem,
vota, auctoritatem Superioris, vel Moderatricis generalis, con-
cludiur :
1 . SSmus D. N . etc . -Attentis litteris commendatitiis Anti-
stitum locorum, scopum seu finem fundatoris (vel instituti) trae-
sentis decreti tenore summopere laudat, atque commendat.
2. SSmus D.N . etc . Attentis etc . Praelatum institutum .uti
Congregationom votorum simplìcium, sub regimine Moderatoris,
(vel Moderatricis) Generalis, salva Ordinariorum jurisdictione
ad praescriptum sacrorum Canonum, et ApostoUcarum Consti-
tutionum, praesentis decreti tenore amplissimis verbis laudat,
atque commendat, dilato ad opportunius tempus constitutionum
examine .
3 . In decreto approbationis instituti, verbis, laudat,
atque commendat, subrogantur, approbat, acque confirmat .
4. SSffius etc . suprascriptas constitutiones, prout in hoc
exemplari continentur, ad triennium (vel quinquennium) Per
modem experimenti approbat, atque con firmat .
5 . Si vero concedatur definitiva approbatio Constitutio-
num, auferun' tur verba, ad triennium etc.permodxint
In hujusmodi vero negotiis expediendis omnia debent re-
ferri Summo Pontifici ; quin imo SANCTISSIMUS D. N . Pius
PP . IX in audientia habita die 22 Septembris 1851 mandavit,
ut in posterumm supplicationes pro laudatione vel approbatione
alicujus instituti, et constitutionum confirmatione, antequam
quidquam a S. Congregatione agatur Summo Pontifici referantur .
(Vide Burdigalen . super instituto Sororum Doctrinae Christianae) .
Ut vero methodus agnoscatur, qua animadversiones fieri
solent nonnullae referuntur .
A . BIZZARRI Arch . PHILIPPEN . Secretarius
Documento N . 2 3
[SUPPLICA DI D BOSCO A PIO IX]
Santissimo Padre,
Coll'unico scopo e soltanto col desiderio di promuovere la
gloria di Dio e il bene delle anime, umile, mi prostro ai piedi
di V . S . per dimandare l'approvazione della Società di S . Fran-
cesco di Sales. t questo un progetto da me molto meditato e
lungo tempo desiderato. L'anno 1858 quando io aveva la felice
ventura di potermi presentare a V . S ., all'intendere gli sforzi
che l'eresia e l'incredulità faceva per insinuarsi nei popoli e
sopratutto fra la povera ed inesperta gioventù, accoglieva
con segno di gradimento l'idea di una Società, che di questa
pericolante porzione del gregge di Gesù Cristo si prendesse cura
particolare. La medesima S . V. degnavasi di tracciarmene le
basi, che io ho fatto quanto ho potuto per seguire in questo
piano di regolamento . Ma sebbene io abbia avuto ferma volontà
e siami secondo le mie deboli forze adoperato per mettere in
opera i consigli di V . S ., tuttavia nella esecuzione del lavoro
1 Collectanea in usum secretariae Sacrae Congregationis Episcoporum
et Regularium cura A . BIZZARRI Archiepiscopi Philippensis Secretarii
edita, Romae MDCCCLXIII, pg . 828-829 .
2 Aliquando inquirendum est de doctrina, quale alicujus Instituti
Alumni profitentur ; atque etiam curandum, ut directoria, aliaque hujus-
modi licet tantum manuscripta S . C . exhibeantur, ex quibus cognosci
potest, quo spiritu Superiores, et Alurnní ducantur .
3 L'originale qui riprodotto, autografo di D . Bosco, è conservato
presso l'ASCVVRR T 9 .1 . Edito con qualche variante in MB VII 621
ed in E . CERIA, Annali della Società Salesiana, 1, Torino 1941, pg. 62.

23 Pages 221-230

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23.1 Page 221

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temo di essermi di troppo, in cose anche essenziali, allontanato
dallo scopo proposto. Per questo motivo io dimando piuttosto
la correzione anzichè l'approvazione di queste progettate
costituzioni .
Pertanto Vostra Santità, o chi Ella si degnerà di deputare,
corregga, aggiunga, tolga quanto giudicherà tornare a maggior
gloria di Dio . Io non farò osservazione di sorta, anzi mentre
mi offro di dare qualunque spiegazione, che si ravvisi neces-
saria od opportuna, mi professo fin d'ora obbligatissimo verso
di chiunque mi aiuterà a perfezionare gli statuti di questa So-
cietà e ridurli quanto più possibile, stabili e conformi ai prin-
cipi di Nostra Santa Cattolica Religione.
Gli statuti sono composti di 16 capitoli, divisi in -brevi
articoli di cui unisco, una copia . In foglio a parte si darà ragione
di alcune cose più importanti.
I Vescovi di Cuneo, di Acqui, di Mondovì, di Susa, di Casale
e il Vicario Capitolare di questa nostra Archidiocesi ebbero la
bontà di unire commendatizie in favore della medesima Società .
Essa attualmente è composta di oltre settantacinque Socii,
tutti deliberati d'impegnare vita e sostanze per la gloria di
Dio e per la salute delle anime .
Mentre noi tutti nella preghiera stiamo aspettando le deci-
sioni del Supremo Gerarca della Chiesa, dì Vostra Santità, ci
prostriamo supplicandola di volerci anticipare il segnalato
favore coll'impartire ad ognuno la Vostra Santa Apostolica
Benedizione . Intanto a nome di tutti ho il massimo degli onori
di potermi prostrare ai piedi di V . S . e professarmi
Torino, 12 febbraio 1864
Umil.mo, obbl.mo, aff.mo figlio
della S . Chiesa e di V . Santità
Sac . Bosco GIOVANNI
Documento N . 3 1
COSE DA NOTARSI INTORNO ALLE COSTITUZIONI
DELLA SOCIETÀ. DI S. FRANCESCO DI SALES
Lo scopo di questa Società, se si considera ne' suoi membri,
non è altro che un invito a volersi tra di loro unire in ispiri-
to per lavorare a maggior gloria di Dio e per la salute delle
anime a ciò spinti dal detto di S . Agostino : Divinorum dìví-
nissimum est in lucrum animarum onerari .
Se poi si considera in se stessa ha per iscopo la continua-
zione di quanto da circa 20 anni si fa nell'Oratorio dì S . Fran-
cesco di Sales . Imperocché si può dire che qui non si fece quasi
altro che ridurre la disciplina praticata finora in questi oratori
maschili di questa città di cui è centro quello di S . Francesco
di Sales, ad un'ordinata Costituzione, secondo il consiglio del
Supremo Gerarca della Chiesa .
In questo regolamento non si parla molto esplicitamente
delle cose che riguardano il Sommo Pontefice, sebbene sia
scopo principale di essa il sostenere e difenderne l'autorità
con tutti quei mezzi che i tempi, i luoghi, le persone permet-
teranno dì poter prudentemente usare . Il motivo si è che questa
casa essendo già stata più volte perquisita dall'Autorità civile,
ad oggetto di trovare relazioni compromettenti (si diceva)
con Roma, quindi la società correrebbe rischio di essere posta
a repentaglio, qualora questo regolamento, cadendo in mano
a taluno vi trovassero espressioni meno opportune .
In quanto al costitutivo delle regole, ho consultato e, per
quanto convenne, ho eziandio seguito gli statuti dell'Opera
Cavanis di Venezia, le costituzioni dei Rosminiani, gli statuti
degli Oblati di Maria Vergine, tutte corporazioni o società
religiose approvate dalla S . Sede . I Capitoli 5°, 6°, 7° che ri-
guardano la materia dei voti, furono quasi interamente rica-
vati dalle costituzioni de' Redentoristi . La formola poi dei
voti fu estratta da quella dei Gesuiti .
Nel capitolo 8°, articolo 2°, si domanda che i chierici siano
posti sotto la giurisdizione del Superiore Generale della Società .
1° Perché questa società, avendo unione di case di diocesi
diverse, non potrebbe disporre de' suoi membri secondo i varii
bisogni, giacché potrebbero essere dall'Ordinario liberamente
inviati altrove a piacimento . Ne' nostri stati essendo gli
ordini religiosi legalmente soppressi e gli eccettuati non po-
tendo più godere di alcun privilegio nel richiamo della leva
militare, devono ricorrere ai Vescovi che, secondo le leggi
finora conservate, possono richiamarne alcuni, cioè ogni 20
mila richiamare annualmente un chierico . Per la qual cosa è
di tutta necessità che i membri aspiranti allo stato ecclesiastico
si possano mandare da una casa ad un'altra secondo che il
Vescovo Ordinario della medesima può o non può richiamarlo
dal servizio militare . 3° Avvi ancora una terza ragione che
riguarda al sacro ministero . I membri di essa hanno per iscopo
di lavorare a favore della gioventù che è un'opera delicata e
difficile, e che per lo più non s'impara se non coll'esperienza
e con un lungo studio, vivendo e trattando con coloro stessi
di cui si vuole prendere cura. Quest'esperienza, questa unità di
spirito si potrebbe difficilmente acquistare e mantenere, senza
che il Superiore Generale non ha piena giurisdizione sopra i
membri della Società .

23.2 Page 222

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Documento N, 4 -5
RELAZIONE DI FRA ANGELO SAVINI
SULLE REGOLE DELLA SOCIETÀ DI S . FRANCESCO DI SALES
Traspontina, 6 aprile 1864
Dal benemerito Sac . Gio . Bosco sono circa sei anni, ebbe
principio in Torino l'Istituto denominato Società di S . Fran-
cesco di Sales, nello scopo d'assistere la gioventù, massime
povera, con aiuti spirituali e temporali . Si compone esso di
Sacerdoti, Chierici e Laici, legati dai voti semplici di povertà,
castità ed obbedienza, prima temporanei, poscia perpetui,
governati da un Rettore maggiore a vita, assistito da Con-
sultori . Presentemente tale società conta tre case e più di set-
tantacinque individui .
Avendo il fondatore chiesta alla S . Sede l'approvazione
dell'Istituto e relativi statuti, Monsignor Prosegretario ha vo-
luto demandarne l'esame per l'analogo parere al Consultore
Fra Angelo Savini Carmelitano, Sembra al medesimo alquanto
prematura la domanda d'approvazione per una Società di
fresca data, non per anco fornita di un corpo completo di rego-
lamenti, nè decorata di un decreto di lode . Il quale decreto
potrebbe senza più accordarsi alla medesima in vista dello
scopo santissimo, delle lodi che in due Brevi il Regnante Sommo
Pontefice impartì alle buone opere dei Soci non che all'Istituto,
e delle raccomandazioni dei Superiori Ecclesiastici di Torino,
Casale, Mondovì, Susa, Cuneo, Acqui e intanto comunicare le
osservazioni sugli Statuti presentati .
Statuto N. 3 § I . - I. L'Educazione del clero giovane per
disposizione canonica è attributo esclusivo dei Vescovi . In
Italia tale legge è ora nel suo pieno vigore e se nol fosse con-
verrebbe in tutti i modi richiamarla . Sembra che l'introdu-
zione di un Istituto avente per scopo l'educazione del giovane
clero possa generare col tempo gravi difficoltà .
Statuto N . 3 § 17 . - II. Non sembra prudente vietare ai
Socii di prendere parte a cosa che possa comprometterli in
fatto di politica e meglio sarebbe lasciare la cosa secondo le
norme del Diritto Comune .
Statuto N . 4 § 9. - III . Pare troppo che il Superiore abbia
facoltà di sciogliere i voti anche perpetui ; sarà meglio obbligare
i socii di ricorrere alla Santa Sede, la quale per tale via potrà
conoscere meglio lo stato interno del Corpo . Ad altri Istituti
pure è stata negata tale facoltà.
Statuto N . 5 § 3 . - IV. Il Paragrafo 3 del N .° in cui
si determina quando il precetto del Superiore obbliga sotto
colpa mortale potrebbe forse in pratica recare difficoltà e si
crederebbe ben fatto cancellarlo interamente.
Statuto N . 8 § 4 . - V. Sembra troppo per ora accordare
ad un Istituto nascente il privilegio delle Sacre Ordinazioni,
proprio degli Ordini approvati . Ad altri nuovi Istituti è stato
negato .
Statuto N . 9 § 2 . - VI . Per i contratti ed alienazioni non
si fa motto delle Costituzioni Apostoliche . Sembra ben fatto
ricordarle ed inculcarne l'osservanza, accordando qualche
larghezza per un tempo determinato .
Statuto N, 9 § 4. - VII . Nei casi di correzione ed anche
deposizione del Rettor Maggiore, in luogo di convocare il Ca-
pitolo sarebbe salutare ad un Istituto novello di prescrivere
come unico rimedio il ricorso alla S . Sede, da cui otterrebbe le
opportune disposizioni reclamate dal caso .
Statuto N. 10 § 2. - VIII. Come pure la conferma del
nuovo eletto Rettor Maggiore, come che a vita, è meglio che
sia devoluta alla Sacra Congregazione, non al Vescovo della
Casa Madre.
Statuto N . 12 § 1 e 2. - IX. Per la fondazione di nuove
Case, accettazione di Seminarii Vescovili, recezione all'abito, e
professione dei novizii (N . 13 § 1. e segg.) non si toccano le
licenze necessarie della S . Sede : meglio fia ricordarle, ed ingiun-
gerne la richiesta.
Statuto N. 14 § 4 . - X . Un'ora sola al giorno di orazione
tra mentale e vocale sembra poca, e sarebbe pur bene deter-
minare il numero dei giorni destinati agli Esercizii spirituali,
che viene taciuto.
Statuto N . 16. - XI . Crederei ben fatto cancellare tutti
gli articoli di questo Numero 16, come quelli che presentano
una novità nelle affigliazioni all'Istituto di persone estranee,
ed un vero pericolo, fatta ragione dei tempi che corrono e dei
luoghi poco sicuri .
Statuto N . 17. - XII . Non sarebbe male che nella formola
della Professione si ponesse il nome e cognome del Rettor
Maggiore e si togliessero le parole - volermi comandare senza
riserbo - che potrebbero cambiarsi in queste : - volermi co-
mandare, a tenore del nostro regolamento .
XIII. Come ad altri, così a questo Istituto potrebbe pre-
scriversi il rendiconto triennale alla S . Sede tanto pel mate-
riale, quanto per le cose dello spirito .
[XIV.] In questi tempi di guerre furiose alla lingua latina
poi motivi a tutti noti, potrebbe venire ammonito l'Istituto
di prepararsi i suoi statuti in lingua latina anche a fine di non
trovare in seguito nella deficienza di quella un ostacolo a con-
seguirne l'implorata approvazione .
5 Scrittura autenticata dalla Sacra Congregazione mediante timbro e data del 13 aprile x864, presso ASCVVRR T g.r . Diverso il testo edito
in MB VII 6 24-626, privo fra l'altro della osservazione [XIV .] conclusiva .

23.3 Page 223

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Documento N . 5 6
DECRETUM
Pauperum adolescentulorum miserans conditionem Sacerdos
Io1a8l4niersumBcDoíTaurinesmbao
Presbyterorum etiam auxìlìo fretus, illos in unum colligere,
Catholicae Fidei rudimenta edocere, et temporalibus subsidiis
levare instituit . Hinc ortum habuit pia Societas, quae a Sancto
Francisco Salesio nomen habens ex Presbyteris, Clericis, et
Laicis constat . Socii tria consueta simplicia Vota obedientiae,
paupertatis, et castitatis profitentur, Superioris Generali, qui
Rector Major nuncupatur, directioni subsunt, et praeter pro-
priam sanctificationem praecipuum hunc habent finem, ut
quum temporalibus, tum spiritualibus, adolescentium praeser-
tim miserabilium commodis inserviant . lani inde a piae Con-
gregationis principio quae ad huiusmodi consiliì rationem per-
tinere arbitrati sunt, adeo studiose, diligenterque curarunt, ut
maximum ex corum laboribus Christianae Reipublicae fructum
accessisse, exploratum omnibus sit, et quamplures Antistites
in proprias eos Dioeceses advocaverint, quos tarnquam solertes,
strenuosque operarios in vinea Domini excolenda sibi adiu-
tores adsciscerent. Verum praenominato Sacerdoti Bosco, qui
fundator, simulque Superior Generalis piae Societatis est,
multum cibi, suisque Sociis deesse visum est, nisi eidem Societati
Apostolica accederet confirmatio . Commendatus idcirco a pluri-
mis Antistitibus praefatam confirmationem a SSmo Dno Nostro
Pio Papa IX° humillimis precibus nuperrime postulavìt, et
Constitutiones approbandas exhibuit . Sanctitas Sua in Au-
dientia habita ab infra[scripto] Domino Pro Secretario Sacrae
Congregationis Episcoporum, et Regularium sub die ia Itiffi
1864 memoratam Societatem, attentis litteris commendatìtíis
praedictorum Antistitum, uti Congregationem Votorum sim-
plicium sub regimine Moderatoris Generalis, salva Ordinario-
rum jurisdictione ad praescriptum Sacrorum Canonum, et
Apostolicarum Constitutionum, amplissimis verbis laudavit,
atque commendavit, prosit praesentis Decreti tenore laudat,
atque commendat, dilata ad opportuniús tempus Constitu-
tionum approbatione .
Insuper Sanctitas Sua, attentis peculiaribus circumstantiis,
indulsit, veluti huius Decreti tenore indulget, ut hodiernus
Moderator Generalis, seu Rector Major in suo munere, quoad
vixerit, permaneat, quamvis constitutum sit, ut ejusdeni piae
Societatis Superior Generalis duodecim tantum annis suuùl
oflìcium exerceat .
Datum Romae ex secretarìa Sacrae Congregatíonis Episco-
porum et Regularium hac die 23 julii 1864
loco sigilli
A. Card . QUAGLIA, Praefectus
STANISLAUS SVEGLIATI, Pro-Secretarius
Documento N . 6 1
ANIMADVERSIONES IN CONSTITUTIONES
SOCIORUM SUB TITULO S. FRANCISCI SALESII IN DIOECESI TAURINENSI,
QUAE ADNECTEBANTUR DECRETO MIEI 23 JUL. 1864
1 . Munus Rectoris Maioris, seu Superioris Generalis ad
duodecim annos erit duraturum, nec in eo poterit confirmari
sine venia S . Sedis.
2. Consultius erit expungere in Constitutionibus verba
quibus sociis prohibetur, ne in rebus politicis partes assumant .
3. Vota quae in huiusmodi Institutis emittuntur sunt S . Se-
di reservata ideoque delendum in Constitutionibus, praedicta
vota dispensari posse a Superiore Generali .
4. Permittendurn non est, ut superior Generalis relaxare
possit sociis pii Instítuti Litteras Dimissoriales ad Ordines
suscipiendos, idque pariter in Constitutionibus deleatur .
5. Reservandum erit Beneplacitum Apòstolicum pro alie ,
nationíbus, ac debìtis contrahendis ad praescriptum . sacrorum
Canonum .
6. Non expedit remittere arbitrio sociorum depositionem
Rectoris Maioris, seu Superioris Generalis, sed praescribendum
erit, ut depositio effectum habere nequeat inconsulta hac Sacra
Congregatione .
7. Pro fundatione novarum domorum, et pro suscipienda
in posteruni ab Ordinariis directione Seminariorum recurren-
dumm erit in singulis casibus ad S . Sedem .
8. Optandum est, ut socii plusquam unius horae spatio
orationi vocali, et mentali quotidie vacent, et ut quolibet anno
per decemm dies spiritualia peragant exercitia .
9 . Approbandum non est, ut personae extraneae Pio
Instituto adscribantur per ita dictam affiliationem.
10 . In . formula Professionis addendum erit nomen Rectoris
coram quo emittitur Professio, et verbis « volermi comandare
,senza riserbo » substituantur sequentia alia verba « Volermi
comandare a tenore delle Nostre Costituzioni ».
11 . Quolibet triennio Rector Maior, seu superior Generalis
relationem status proprii ìnstituti ad hanc sacram Congre-
6 Decreto di lode . ASC 0325 S . Cong. Religiosi (2)RescriUi conserva
l'originale con firme autografe del Card . Quaglia e del pro-segretario
della Sacra Congregazione Svegliati. Altra copia allografa, con firma
autografa dello stesso Svegliati, in ASCVVRR, T g .r . Edito in MB
VII 7o6- 7o7 . Le edizioni in OE XVIII [576] - [578] e XXV [339]-[340]
contengono alcune varianti .
7 Scrittura con firma autografa del pro-segretario della Sacra Con-
gregazione, Svegliati, in ASC 023-I-x869 . Altra copia per mano di
Berto, con firma autografa dello stesso Svegliati, in ASCVVRR, T
9 .x . Edito in MB VII 7 0 7- 708; OE XXV [341]-[34 2] .

23.4 Page 224

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gationera transmittere teneatur, quae quidem relatio complecti
debet tam statum materialem, et personalem nempe numerum
domorum, et sociorum, quam disciplinarum, scilicet Constitu-
tionum observantiam, nec non quae respiciunt administrationem
oeconomìcam.
12. Prout moris est penes pias Presbyterorum Congrega-
tiones, Constitutionum traductio e vernacola in latinam linguam
fiat .
13 . Ne scrupulìs, et anxietatibus detur focus, deleantur in
Constitutionibus verba, quibus superioris praeceptum obligare
sub culpa statuitur.
STANISLAUS SVEGLIATI Pro-Secretarius
Documento N . 7 1
SUPRA ANIMADVERSIONES IN CONSTITUTIONES
SOCIORUM SUB TITULO S . FRANCISCI SALESII IN DIOECESI TAURINENSI
Anno Domini 1864 die prima julii Sanctitas Domini Nos .
Pii Papae IX precibus humillime exhibitis, benigne annuens,
Societatem S. Francisci Salesii laudare atque commendare
dignabatur ad praescriptum SS . Canonum, dilata tamen ad
opportunius tempus Constitutionum approbatione . Insuper
Sanctitas Sua, attentis peculiaribus circumstantíìs, indulsit, ut
Bosco Ioannes Sacerdos, sicuti Superior Generalis in suo mu-
nere permaneret quoad vixerit, eodemque tempore constituit
ut ejusdem Societatis Superior Generalis in posterum duodecim
tantum annis munus suum exerceat .
Memorato decreto adnectebantur tredecim animadversiones
supra ejusdem Societatis constitutiones . Orator gratissimo
animo supradicturn decretum et animadversiones eìdern adnexas
accepit, statimque animum intendit, ut huìusmodi animadver-
siones ad praxim traduceret, ut si qua difficultas appareret,
cognosceret, cognitamque explanaret . Omnibus itaque per--
pensis quae ad majorem Dei gloriam et lucrum animarum
conferre sibi visum est, supra memoratis animadversionibus
hac ratione censetur esse obtemperandum .
Animadversio prima . - « Munus Rectoris Maioris, seu Su
perioris Generalis ad duodecim tantum annos erit duraturum,
nec in eo poterit confirmari sine venia S . Sedis » .
Ad-notatur . - Animadversio haec integra et absque ulla
observatione admittitur . Ideo adjunctum fuit quod in Consti-
tutionibus ad hoc erat adjungendumm atque mutandum .
Anímadversío Seconda . - « Consultius erit expungere in
constitutionibus verba quibus socii prohibentur, ne in rebus
politicis partes assumant » .
Adnotatur. - Expuncta haec verba fuerunt; nam hic arti-
culus eo tantum spectabat, ut devitarentur vexationes si forte
Constitutiones in manus quorundam laicorumm inciderent . Qua-
propter in animadversiords obsequiumm integer articulus ex-
punctus est .
Animadversio Tertia . - « Vota quae in ejusmodi Instituto
emittuntur sunt Sanctae Sedi reservata, ideoque delendum in
constitutionibus praedicta vota dispensari posse a Superiore
Generali * .
Adnotatur. - Quod de meliori bono est, quod magis magisque
animos cum Supremo Ecclesiae Antistite strictius vincit, li-
bentissime admittimus . Adnotatío tantum modo fit circa vota
triennalia. Pro utilitate et speciali Congregationis commoditate
petitur, ut Superior Generalis a votis triennalibus dispensandi
facultate polleat . Non gravis momenti hujusmodi favor videtur,
cum a temporariis votis facultas dispensandi a S . Sede facil-
lime simplici confessano concedatur .
Animadversio quarta . - « Admìttendurn non est ut Superior
Generalis relaxare possit sociis Pii Instituti litteras dimisso-
riales ad ordines suscipiendos; id pariter in Constitutionibus
deleatur * .
Adnotatur. - Haec conditio si admitteretur, maximae inde
difficultates exurgerent, quae hujusmodi societatis modum
existendi turbarent, atque fere impossibilem redderent .
Enìmvero :
Regiminis et administrationis unitas conservare difficil-
lime posset, cum Episcopus jus habeat socios a societate et ab
officíìs revocandi et ad alfa ecclesiastica munera obeunda consti-
tuendi. Quo in casu contingeret, ut administrator alicujus
domus, ab Episcopo allo evocetur dum ipse per obedientiae
votum Superiori suo obedire teneatur . Quae quidem vota sunt
S. Sedi reservata . Nec Generali Superiori jus competeret suos
subditos ad particulares domos regendas mittendi praesertim
si domus in diversa Dioecesi essent constitutae .
Quid vero esset agendum si Ordinarius volens uti sua juris-
dictione mitteret unum aut plures socios aut eumdem Supe-
riorem Generalem ad aliqua Sacri Ministerii munera obeunda,
vel ad paroecias regendas deputaret?
Neque spiritus unitas servari potest ; nam ut quisque
perdifficile ministerium sacrum pro ad91escentulis pauperìbus
et derelictis exerceat, debet apposite rebus, libris, monitis
studere. Haec autem obtíneri nequeunt nisi longa experientia
quis edoceatur, quid et quomodo agendum, evitandum, mu-
tandum ; haec omnia difficillime disci poterunt si incertum
esset tempus quo Socius manere possit in congregatione, ante-
quam a proprio Episcopo ad alia evocetur.
3° Nec servare quidem potest doctrinae et dísciplinae unita s .
Nam quisque Socius dum studiis vacat, debet scholas, caere-
monias, collationes in Seminario statutas frequentare . Episco-
pus vero id exigere debet, ut de vita et moribus illius ínfor-
metur quem suo tempore ad sacros Ordines admittere debet .
8 Riproduciamo la scrittura di Berto, con firma autografa di D . copia di Barberis in ASCVVRR . Edito in MB VII 7 10- 7 1 5, con qual-
Bosco, presso ASCVVRR T 9 .1 . Minuta autografa di D . Bosco e altre che imprecisione . Il tratto in corsivo del documento (animadversio
copie allografe, con correzioni di D . Bosco, in ASC 023-1-1869 . Altra quarta, 3°) non era presente nella primitiva redazione del documento .

23.5 Page 225

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At hora , tempus, locus Seminarii poterunt congruere cum mu-
neribus et rebus quae in Societate quotidie exercentur?
Anno elapso decem ex nostrìs Praeceptoribus Semigaríum
dìoecesanum adire jussi sunt, ex quibus ne unus quidem transacto
anno scholastico ad societatem rediit . Hoc vero vertente anno
gravibus rationibus non potuerunt in Seminario aliqui regulariter
Scholas frequentare ; ast nulla ratione ad praestitutum Periculum
admillí poluerunt, licei iisdem tractationìbus operam dederint .
Ideoque hujusmodi socii, vel societatem derelinquere debent, vel
sine Episcopi licentia permanere quin suo tempore ad ordines
sacros eos admíttal.
Praeterea unusquisque praeceptor et antecessor tractatus
ad libitumm conficit, atque mutare et substituere potest, imo
novo praeceptore succedente alii et novi tractatus introducun-
tur, quae mutationes unitatem doctrinae et disciplinae díf~
ficillìmam et pene dicam impossìbilem redderent.Idemicatur
de caeremoniis, collationibus et sermonibus, quae in semi-
nariis fiunt ad erudiendos clericos in saeculo viventes, non eos
qui vitam religiosam ducunt .
4° Generatim quomodo conciliari potest obedientia proprio
Episcopo cum obedientia Superiori debita, cui vi votorum
S . Sedi reservatorum devincitur?
Alia difficultas ratione locorum exurgit, nam nostris
regionibus, Sede vacante, etiamsi annus vacationis transegerit,
non potest Vicarius Capitularis dare litteras dímissoríales, et
hoc ob civiles constitutiones, quo fit ut quisque ordinandus
recurrere debeat ad S . Sedem pro singulis ordinationibus, quod
magnum gignit incommodum et dispendium sicuti inpraesen-
tiarum quotidiana experientia docet .
Tandem apud nos lex usquedum viget, ut Episcopi
juvenes in sortem Domini vocatos a saeculi militia revocare
possint, ratione numeri in propria Dioecesi habitantium . At
non raro contigít ut numerus revocandorum jam . numerum a
lege concessum excedat, dum alter Episcopus abundanter
hujusmodi favorem praestare potest . Haec difficultas de medio
tolleretur per litteras dimissoriales quibus socios transmíttere
potest ad alios Episcopos penes quos peculiares domus possi-
dentur, vel administrantur .
Specialis vero difficultas exurgit ex natura Salesianae
Societatis quae ex omnibus terrae partibus socios excìpit . Quo
fit ut saepe saepius litterae dimissoriales requirendae essent
per loca dissitissima cuius Ordinarius vel ignoratur vel non
facile reperíri possit.
Hoc privilegio generatim gaudent, Ordines Religiosi et
Regularium Congregationes . Huiusmodi sunt Oblati B . M .
Virginis juxta Brevem: Etsi Dei Filius, datumm a S . Memoria
Leonis Papae XII, mense Septembris 1828 .
Hoc idem dicatur de Instituto Charitatis vulgo Rosminiani
approbato a felice recordatione Gregorii XVI .
Congregatio autem, Presbyterorum Missionis adprobata a
S . P . Urbano VIII per Bullam : Salvatoris Nostri die duodecima
januarii 1632 .
Tandem ipse S . P . Pius Papa IX (Quem diutissime Deus
sospitem servet) per Breve Religiosas Familias, die decima
tertia Maji 1859 praeter facultatemm jam primitus concessam
litteras dimissoriales generatim concedendi, addit ut sequitur :
< Clerici Congregationis Missionis, dummodo necessariis
praediti sint requisitis suorumque Superiorumm litteris dimisso-
rialibus, extra tempora a Canonibus instituta a quocumque
catholico Episcopo gratiamm et Communionem Apostolicae
Sedìs'habente, suscipere libere et licite, servatis servandis,
possunt et valent » .
Itaque supra memoratis rationibus perpensis quae ad tem-
pora, loca, constitutionem peculiarem hujusce societatis spec-
tant, humillime exposcitur ut pro litteris dimissoriis ipso com-
muni privilegio fruatur, quo domus, Congregationes atque
Ordines Regulares, habentes dornorumm communionem, gaudent .
Animadversio Quinta . - « Reservandum erit beneplacitum
Apostolicum pro alienationibus ac debitis contrahendis ad prae-
scriptum S . S . Canonum ».
Adnolatur. - Animadversio haec maxima cum difficultate
nostris Constitutionibus conciliare potest ; nam cum socie in
particulari, non ipsa Societas, possideant, nunquam adesset
casus quo Sanctae Sedi esset recurrendum . Insuper cum apud
nos vigeat ita dictum Regium Placitum, pro rebus externis,
sequitur rescripta Pontificia foro civili esse submitterida . Quo
facto nostra Societas tanquam Institutum legale coram civili
societate haberetur, proinde sub legum civilium tutelam,
quod idem est sub alienam potestatem cederet . Quapropter
humílimepostulatur,nehaeconditoactuperficatur .
Verum-
tamen sicut contingere potest, ut Superiori vel alii socio bona
proveniant quae vel in foro conscientiae, vel coram Ecclesia
tanquam bona Ecclesiastica ad ipsamm societatem spectantia
considerari possint, ideo humillime exposcitur ut Superiori
Generali una cum suo Capitulo simul collecto, ejusmodi negotia,
si quae forte erunt, tractandi ac perficiendi facultas concedatur .
Hoc modo adprobata fuit Congregatio Scholarum Charitatis a
felici recordatione Gregorii XVI per Breve : Cum Christianae
etc ., die 21 Iunii 1836.
Animadversio Sexta . - # Non expedit remittere arbitrio so-
ciorum depositionem Rectoris Majorís, seu Superioris Generalis,
sed praescribendum erit ut depositio effectum habere nequeat
inconsulta hac Sacra Congregatione* .
Adnotatur. - Animadversio haec undequaque admissa atque
in Constitutionibus accommodata .
Animadversio Settima. - « Pro fundatione novarum do-
morum et pro suscipienda in posterum ab Ordinariis Direc-
tione Semìnariorumm recurrendum erit in singulis casibus ad
Sanctam Sedem ».
Adnotatur . - Animadversio haec summopere negotia'rètar~
daret, imo Pontificia rescripta ad forumm externum spectantia
cum ad praxim traduci nequeant absque Regio Placito, non
parvo discrimini administratio societatis ipsaque Societas ex-
poneretur .
Videtur satius esse, ut in fundatione aut in suscipienda admi-
nistratione novarum domorum recurratur ad Episcopum loco,
quemadmodum in Constitutionibus expositum est . ,Hacc praxís
quam hucusque secuti sumus videtur congruenter satisfacere
opportunitatibus locorum, temporumm atque personarum . Quod
spectat ad rerum temporaliumm immobilíumm gestíonem,fere ad
verbum excerptum est a Constitutionibus Instituti Scholarum
Charitatis de quibus supra dictum est .
Animadversio Octava . - « Optandum est ut socie plusquam
unius horae spatio orationi vocali et mentali quotidie vacent,
et ut quolibet anno per decem dies spiritualia peragant exer-
cìtìa » .
Adizotatur . - Cum haec animadversio de meliore Societatis
bono set, libenti animo admittitur, acque hoc sensu in Consti-
tutionibus accomodatur .
Anìinadversìo Nona . - « Approbandum non est ut personae
extraneae Pio Instituto adscribantur per ita dictam affilìa-
tionem ».
Adnotatur - Cum fere omnes Congregationes et Ordines
religiosi habeant tertiarios quos amicos vel benefactores voca-

23.6 Page 226

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mus, quique specialiter bonum Societatis promoventes sanc-
tiorem vitam appetunt, atque Constitutiones religiosas in saecu-
lo, quoad fieri poterit, observare satagunt ; ideo humiliter po-
stulatur ut hoc caput si non in textu saltem in finem Consti-
tutionum tanquam appendix approbetur.
Animadversio Decima . - « In formula professionis addendum
erit nomèn Rectoriss coram quo emittitur professio, et verbis
volermi comandare senza riserbo, substituantur sequentia alia
verba : Volermi comandare a tenore delle nostre costituzioni ».
Adnotatur . - Haec duo animadversiones absque observa-
tione admittuntur, atque hoc sensu in Constitutionibus acco-
modantur .
Animadversio Undecima . - « Quolibet triennio Rector
Major seu Superior Generalis relationem status proprii instituti
ad hanc sacram Congregationem transmittere teneatur, quae
quidem relatio complecti debet tam statum materialem et per-
sonalem, nempe numerúm domorum et sociorum, quam disci-
plinam, scilicet constitutionum observantiam, nec non quae
respiciunt administrationem oeconomìcam* .
Adnotatur . - Cum haec animadversio eo tendat ut totum
societatis corpus cum suprema Ecclesiae auctoritate strictius
vinciatur, ideo libentissime admittitur, atque in hoc sensu in
constitutionibus fuit accomodata .
Animadversio Duodecima . - « Prout moris est penes Pias
presbyterorum Congregationes, constitutìonum traductio e ver-
nacula in latinam linguam fiat * .
Adnotatur. - Animadversio haec executioni jam mandata
fuit sicuti in exemplari adnexo cerni potest .
Animadversio Decimatertia . - « Ne scrupulis et anxietatibus
detur focus, deleantur in constitutionibus verba quibus Su-
perioris praecepta obligare sub culpa statuitur » .
Adnotatur . - Hoc in constitutionibus accommodatum fuit,
et sicuti in supradicta animadversione non notantur verba
expungenda; ideo si quid mutandurn vel delendum est amplis-
sima corrigendi facultas benevolo Relatori conceditur, quem-
admodum in Domino bonum meliusve judicaverìt .
Documento N . 8 9
NOS PETRUS MARIA FERRÈ
DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA
ECCLESIAE CASALENSIS EPISCOPUS, ET COMES
Sicuti praecipuum est Episcoporum munus a Vinea Do-
mini totis viribus malas herbas eradicare, ita maxima est eis
cura adhibenda ut bonae arbores, quae bonus fructus facere
portendant, in eadem Vinea serantur, colantur, atque custo-
diantur.
Cum autem Divina providentia factum sit ut Societas a
Sancto Francisco Salesio dieta tamquam nova plantatio in
Nostra hac Dioecesi constitueretur, eam omni prorsus animi
favore prosequi Nobis est in Consilium .
Acceptis ítaque epistolis supplicatoriis una cum constitu-
tionibus, quas Ioannes Bosco Sacerdos, - eiusdem Societatis
Superior Generalis, Nobis obtulit, optimum in Domino factum
Nobis est visum hanc eamdem Societatem rite adprobare .
Istius enim Societatis constitutiones quindecim capitulis
constat ; capitula autem in articulis dividuntur . Finis est So-
cioruin 'sanctificàtío praecipue per exercitium christianae cha-
ritatìs erga adolescentulos diebus festis derelictos ; pauperiores
vero quibusdam domibus receptos alere; et si bonum Ecclesiae
postulaverit, Iuniorum Seminariorum coram suscipere, quem-
admodum in hac Nostra Dioecesi, in pago, cui est nomen
Mirabello, iampridem est factum, ubi centum circiter et quin-
quaginta parvuli ad scientiam ac pietatem informantur, quem-
admodum eos decet qui in sortem Domini sunt vocati . Deinde
sacris praedicationibus, cathechesi, bonorum librorum diffu-
sione, ut animarum lucrum Socii optineant, operam dabunt.
Attente igitur bisce constitutionibus perlectis, fine, ac
forma memoratae Societatis consideratis, peculiari quoque
benevolentia permoti erga Domum iam, antea in hac Dioecesi
constitutam, ut ipsa magis atque magis firmetur, eiusdemque
fructus uberiores evadant ;
Habita ratione commendationem Antecessoris Nostri, qui
eam erigendam curavit, et etiam atque etiam commendavit ;
Adhaerentes Sacrae Congregationis Episcoporum et Regu-
larium Decreto, quo hanc Societatem, attentis litteris Com-
mendationis plurimorum Episcoporum, Maximus Ecclesiae
Pontifex amplissimis verbis laudare et commendare dignatus
est uti Congregationem votorum simplicium sub regimine
Superioris Generalis;
Hisce demum omnibus attente consideratis ac perpensis,
Societatem a Sancto Francisco Salesio dictam commendandam
atque adprobandam esse duximus, uti praesenti Decreto com-
mendamus, et tamquam Dioecesanam Congregationem adpro-
bamus secundum constitutiones Nobis relatas .
Insuper cum ex memorato Decreto constet Superiorem
Generalem eiusdem Societatis esse rite constitutum, Nos bene-
volenti animo parati sumus omnes facultates et privilegia eìdem
concedere, quae necessaria aut opportuna videbuntur, ad
maiorem Dei gloriam et ad bonum Societatis promovendum .
Verumtamen cum supralaudata Sacra Episcopoium et
Regularium Congregatio absolutam Constitutionum adproba-
tionem ad opportunius tempus distulerit, volumus omnes
correctiones ac reformationes, additamenta, quae Sancta Sedes
in his constitutionibus inserere iudicaverint, eadem admít-
tantur, in constitutionibus accommodentur et observentur,
sicuti et Nos admittimus et observare intendimus.
Dum autem hanc Societatem apud omnes Catholicos Epì-
Decreto di approvazione della società «tamquam Dioecesana Con-
grega9tio » . Il documento originario non è stato possibile reperirlo .
Pubblichiamo il testo edito da D . Bosco nel 1868 . Cfr. OE XVIII
[579]-58 2] . Una copia di Berto in ASC 02.3-X-i:868, quaderno P9- 47,
oltre all'uso della j nei termini quali iurisdiolione, huius, judícaverií
ecc ., aggiunge la parola tamquam fra dictaenlovsacdpero
scrive capítulisan. ezlicqhuértpobs In MB IX 65-66 il docu-
mento è datato 19 gennaio anziché 13 .

23.7 Page 227

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scopos commendamus, ut opere ac consilio èarn firmiorem red-
dant eique pro viribus faveant, Supremum Ecclesiae Antistitem
demissis precibus enixe obsecramus, ut absolutam Apostolicam
Constitutionum adprobationem huic Societati concedere tan-
dem dignetur.
Hanc denique probationem esse tantum Dioecesanam de-
claramus salva aliorum Episcoporumm iurísdíctíone .
Datum Casali, in Aedibus Nostris Epíscopalibus,
die 13 ianuarii ann 1868.
Can. BRIATTA, Cancell . Episc .
Documento N . 9 10
OSSERVAZIONI DEL SAC . MARCO ANTONIO DURANDO, VISITATORE DELLA MISSIONE,
[SULLE] REGOLE O COSTITUZIONI PROPOSTE AD OSSERVARSI
DALLA CONGREGAZIONE DI S . FRANCESCO DI SALES
Se fosse il caso di esaminare in particolare gli articoli delle zione e al decoro dello stato Ecclesiastico . Cosa mai aspettarsi
Regole, dovrebbero farsi molte osservazioni, giacché alcuni da chierici che non hanno né direzione, né regole speciali, e
sono inesatti, altri abbisognano di maggior sviluppo ed alcuni che vivono amalgamati ad un gran numero di giovani poveri,
altresì sono inconvenienti allo scopo . Ma in generale si può
dire ;
I. La Congregazione di S . Francesco di Sales può e potrà
senza educazione, e che non hanno altro scopo se non di impa-
rare qualche arte o mestiere? La cosa non solo sembra tale
nelle Regole, ma tale nel fatto e nell'atto pratico .
essere approvata dalla Chiesa, ma stante le leggi attuali del
IV. Non avendo che voti triennali, e farli perpetui essendo
Governo e lo spirito del mondo avverso a tutto ciò, che ha ap- in libertà di ciascuno, non possono essere ordinati se non hanno
parenza di corporazione religiosa, non avrà mai sanzione civile patrimonio ecclesiastico, accordandosi l'ordinazione titolo pau-
che le dia esistenza ; eppure secondo queste Regole o Costitu- p ertatis o titolo mensae comunis a quelle congregazioni che hanno
zioni la Congregazione di S . Francesco di Sales possiede case, voti perpetui . Con questo metodo avrà molti giovani, che entre-
mobili, e può possedere beni . Ora come può la Congregazione ranno nella congregazione unicamente per farvi gli studi e rice-
possedere non avendo esistenza civile? Come ed in qual modo vervi l'ordinazione e tutto ciò gratuitamente, e poi uscirne ed
conservarli? Il tutto è a nome del M .R.D . Bosco ; e dopo la essere d'imbarazzo ai Vescovi e fors'anche di poca edificazione
morte di taluno che egli possa fare suo erede, che ne sarà? al popolo.
Tanto più che ogni dodici anni scambia il Rettore maggiore .
Questo punto è della massima importanza e vuole essere inteso,
spiegato o nelle stesse regole o in qualche costituzione a parte .
V. Il successo o, a meglio dire, l'avvenire di una congre-
gazione, qualunque ella siasi, dipende dai suoi principii . Se al
presente nel fatto non si vede una separazione dei giovani
II. Lo scopo principale, almeno uno dei fini della congre-
gazione sì è l'istruzione del clero giovane, e formarlo alla virtù
e alla scienza; ma non si spiega abbastanza la dipendenza dal-
l'Ordinario e la giurisdizione che vi deve esercitare ; siccome
non si parla di rapporti che necessariamente devono aver luogo
fra il Rettore e l'Ordinario, sia per accettare i giovani o per
rimandarli, sia per la necessaria relazione che si dovrebbe fare
sul profitto, sulla condotta ecc . Nulla poi delle classi, scienza e
nulla del metodo, o piano da tenersi per formarli alla pietà .
Non vi sono nelle, regole che parole generali, le quali lasciano
tutto a desiderare, e non danno alcuna garanzia per il presente
e per l'avvenire molto meno .
III . Si accennano nelle Regole Collegi per l'istruzione di
giovani poveri, di chierici, e si direbbe, a giudicarne dalle me-
desime che abbiano una educazione comune, e che vivano tutti
chierici dal rimanente, se non vi sono norme fisse per gli uni
e per gli altri, se la stessa congregazione non ha il suo Novi-
ziato e studio separato dal rimanente e non ha norme e regole
speciali per essere formati nello spirito dell'Istituto, non si può
sperare né una durevole esistenza, né un esito felice .
VI . Quanto poi è accennato sopra i voti non è bastante,
specialmente sulla povertà, per la quale naturalmente nasce-
ranno dubbiezze ecc . In quanto poi al Regime della Congre--
gazione, alle attribuzioni del Rettore Maggiore, de' Superiori
locali, Consiglieri, Prefetti ecc . non si vede la, cosa chiara, ed
è difficile di bene intendere l'armonia, l'unione, la dipendenza,
il genere di amministrazione ecc . : Siccome non è abbastanza
chiaro il metodo di elezione del Rettore Maggiore e degli altri
che devono dirigere e go vernare le case, ossia Collegi .
insieme ; mentre è di tutta importanza che siano separati, che
abbiano direttori speciali, regolamenti convenienti alla voca-
Sac. MARCO ANTONIO DURANDO
Visitatore della Missione
10 Scrittura, priva di data, sottoscritta da C . Andrea Astengo, segretario di mons . Alessandro Riccardi, in ASCVVRR, T 9.1 ; edito in MB VI
723-725 .

23.8 Page 228

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Documento N . 10 11
OSSERVAZIONI INTORNO ALLE COSTITUZIONI PROPOSTE DAL SAC . DON GIOVANNI BOSCO
PER LA CONGREGAZIONE DI S . FRANCESCO DI SALES
I. - L'approvazione data dall'Arcivescovo di Torino e da
chi aveva l'amministrazione della dioecesi (Cost.pe4a)g3
non riguardava che i primi due scopi propostisi dalla Pia So-
cietà, quello cioè dell'istruzione religiosa nei giorni festivi ai
ragazzi dell'Oratorio, e l'altro di raccogliere i ragazzi abban-
donati per avviarli ad un'arte o mestiere . E così avesse conti-
nuato sempre allo stesso modo! Volendo ora la Società trasfor-
marsi in Congregazione ed estendere la, sua sfera di azione,
è necessario che si abbia di mira così il suo intrinseco modo di
essere, come il fine che si vuole proporre, esaminandone atten-
tamente le Costituzioni per vedere se corrispondono a questo
fine, senza punto badare alle approvazioni anteriori . A me
sembra che ove la Congregazione eliminasse lo scopo, in cui
pare àvvi di preferenza, di educare il giovane clero, sostituen-
dosi per dir così ai Vescovi, e si restringesse : 1° Agli oratorii
domenicali ; a raccogliere i fanciulli abbandonati, ecc. per
incamminarli ad un'arte o mestiere; a somministrare a quelli
che mostrano maggior attitudine i mezzi di potersi istruire ;
4° ad essere i soci a disposizione dei rispettivi Vescovi per cate-
chizzare le popolazioni delle campagne, e venire in aiuto ai
curati ; 5° ad evulgare buoni libri a modicissimo prezzo; - sa-
rebbe assai meglio .
II. - La Congregazione secondo l'art. 1° del n . 3° consta
di sacerdoti, chierici e laici . Questi laici non si dice che siano
oblati, cioè conversi ; oppure una classe di socii perfettamente
eguale agli altri, aventi i medesimi diritti e che potrebbe per
conseguenza pervenire alla direzione della Società, non essen-
done esclusa dalle Costituzioni . Non è detto se possono conti-
nuare nello stato laicale, anche quando sieno definitivamente
professi, o vengano eletti a qualche carica . In una parola un
laico può divenire Superiore Generale, e può eleggere altri laici
al governo della Congregazione .
III . - I socii devono, secondo le Costituzioni, scientiarum
studio se ipsos perficere prima di attendere alla cura degli altri .
Ma non si accenna neanco di passaggio quali studii dovranno
fare i laici e quali i chierici . Il tutto quindi sarà rimesso all'ar-
bitrio del superiore, cui si riferisce dalle Costituzioni autorità
troppo estesa ed arbitraria, e il quale potrebbe, in caso di bi-
sogno, presentare agli ordini sacri chierici che non avessero
fatto gli studii necessari per la carriera ecclesiastica e senza
la dovuta vocazione ed educazione. Starà poi sempre a lui
solo prescrivere gli anni da dedicarsi agli studii ecclesiastici,
il come dovranno essere fatti, se nei seminari vescovili o sotto
professori speciali, se ciascuno alunno in privato, o tutti riuniti .
Non è provvisto nelle Costituzioni, se gli alunni della Società
debbano durante gli anni di studio essere liberi dall'attendere
all'istruzione altrui, o se siano obbligati a prestare servizio
siccome i socii non studenti e non chierici . L'uso attuale è
che molti dei chierici fanno da Prefetti o Maestri ai ragazzi
ricoverati e non possono applicarsi quindi agli studii eccle-
siastici, compiono questi studii in privato, e senza professori
speciali . Una parte di essi frequenta le scuole del Seminario,
perché obbligati dall'Ordinario Torinese, ma àvvi a credere
tutto che liberi dalla sua dipendenza faranno come gli altri e
come pare sia lo spirito dell'Istituto . Questo sistema non può
che tornare di grave danno alla Chiesa ed al clero . Non essendo
infatti i socii chierici obbligati che per un triennio possono libe-
ramente abbandonare la Congregazione e si avrà così un clero
che non sarà istruito, né educato convenientemente .
IV . - Nell'art . 4° del n. 4 è detto che i chierici e i sacer-
doti che possedono patrimonio, o benefizi semplici, li riter-
ranno anche dopo i voti . Mentre si provvede con queste dispo-
sizioni al bene materiale della Congregazione e dei socii si
dannifica grandemente la diocesi, perché il clero essendo in-
vestito di essi nell'unico fine di avere ministri che possano
servire la diocesi, dando il nome alla Congregazione, non re-
stano più al servizio di essa e tuttavia continuano a godere i
benefizii, togliendo ai Vescovi i mezzi di provvedersi di altri
in loro vece.
V. - Non pare conveniente che la Congregazione si assuma
il compito di tenere giovani che aspirano al Ministero eccle-
siastico, come sembra si abbia di mira all'art . d.el3,nquao
per altro non siano alunni della medesima . I chierici non appar-
tenenti alla Congregazione dovrebbero dipendere esclusiva-
mente dagli Ordinarii.StabilredqusSminaropuò
che tornare a pregiudizio dell'autorità vescovile, fomentare
divisione nel clero, rallentare la disciplina, danneggiare gli
studii.Sidovrebqunimtergovanichsproal
Ministero Ecclesiastico ai rispettivi Vescovi appena assumono
l'abito clericale, affinché siano da essi educati secondo lo spirito
delle rispettive diocesi. La Congregazione dovrebbe contentarsi
di prepararli al chiericato, a meno che il Vescovo non credesse
conveniente di affidarle il Seminario Vescovile .
VI. - Non è provvisto perché i chierici della Congrega-
zione abbiano patrimonio ecclesiastico per la Sacra Ordina-
zione, giacché, secondo l'art . 4° del n. 8, si vorrebbero far ordi-
nare a norma dei privilegi degli Ordini Regolari . È tuttavia
necessario che ne siano provveduti potendo uscire a piacimento
od essere mandati via . Mentre poi si accorda ai Superiori la
facoltà di espellerli, ai socii quella di uscire, non si provvede
per gli Ordinarii che devono accettarli, i quali potranno tro-
varsi così nel duro caso di dover accettare nel loro clero sog-
getti che non avrebbero forse mai ammesso a farne parte ecc .,
ecc ., e che per giunta saranno senza patrimonio.
VII . - All'art . d.1èe3lntochprvieamso
alla Congregazione si dovrà fare un anno di tirocinio, ma non
si dice né dove, né come. Sarà quindi comune il tirocinio degli
alunni chierici e dei laici, ed eguale la educazione data a tutti
e gli alunni chierici saranno mescolati non solo co' socii laici,
ma coi ragazzi, coi quali in oggi i socii convivono .
VIII . - Dall'art . 7° dello stesso numero apparisce che
faranno parte della Congregazione eziandio quelli che vorranno
entrarvi anche solo per causa di studii .Questinoavd
11 Scrittura sottoscritta da C . Andrea Astengo, segretario di mons. compagnamento alle osservazioni . Tutti i documenti si trovano in
Riccardi . L'arcivescovo la autentica con la sua firma autografa in calce, ASCVVRR, T 9 .1.; editi in MB IX 96-101 .
così come aveva fatto sulla lettera commendatizia e sulla lettera dì ac-

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altra intenzione che compiere i loro studii non potranno certo
avere lo spirito che si richiede nei chierici e tuttavia forme-
ranno un corpo solo con essi .
IX. - Non si può comprendere a che cosa possa riuscire
una Congregazione composta di tanti elementi così disparati
e che non possono avere unità di fine . Il Collegio di Torino
è già un caos fin d'ora, essendo mescolati artigiani, studenti,
laici, chierici e sacerdoti . Lo diventerà sempre più estendendo
la sua sfera di azione .
Per le altre osservazioni si vedano le annotazioni fatte in
margine ai rispettivi articoli della copia delle Costituzioni che
si unisce [cfr. sotto] .
Torino, dall'Arcivescovado, addi' 1° marzo 1868 .
>D ALESSANDRO, Arcivescovo
Pag. 3 (N . 2) Eiusdem Societatis origo . - Ved . Osservazioni
a parte.
» 4 (N . 2) - Vedi osservazioni a parte .
6 (N . 3) art . 1 e 3 - Vedi osservazioni a parte .
» 7 (N. 3) art. 5° - Vedi osservazioni a parte .
» 7 (In fine) - Non tutti attendono agli studii classici .
9 (N . 4) Art. 4° - Vedi osservazioni a parte .
» 9 (N. 4) Art. - Non sarebbe conveniente che il Su-
periore Generale desse conto annuale al Capitolo, onde
evitare qualunque frode?
» 10 (N. 4) Art ., 9° - Vedi osservazioni a parte .
» 11 (N . 5) Art . 6° - Non è troppo? Mi pare che una
obbligazione di tale natura ecceda i limiti del giusto .
La coscienza si apre al Confessore .
» 12 (N . 6) Art . 2° - Finora non esistono celle, ma i socii
convivono coi ragazzi .
» 15 (N, 8) Art. - Le ultime parole dì questo articolo
rendono illusoria la giurisdizione vescovile.
» 15 (N . 8) Art. 4° - Vedi osservazioni a parte.
» 1 6 (N . 9) Art . 2° - Contrario all'articolo 10 del N . 11° .
» 16 (N . 9) Art. - Di quasi impossibile esecuzione.
» 17 (N . 9) Art. - Gli articoli aggiungendi potrebbero
ledere i diritti dei Vescovi ; non dovrebbero quindi
aver valore senza l'approvazione della S . Sede .
17
(N . 9) Art . 8°
desse di diritto
-il
Non sarebbe meglio
Prefetto già cognito
che gli succe-
degli affari?
18 (N . -io) Art . 1° - Vedi osservazioni a parte .
» 19 (N . 10) Art . 3° - Ultima parte - Vedi osservazioni
a parte .
» 19 (N. 10) Art . 5° - Verso il fine . Nel caso che dopo la
2a e 3a votazione non si ottenessero le due terze parti
dei voti quid agendum? La regola non prevede questo
caso .
» 23 (N . 12) Art . 2° - Non si capisce che cosa spetti all'Or-
dinario diocesano e che cosa al Rettore .
» 25 (N . 13) Art . 3° Vedi osservazioni a parte .
» 25 (N . 13) Art . 4° E dopo il terzo triennio .
» 26 (N . 13) Art . 5 - Sarebbe contrario all'articolo che
mette i laici come socii .
» 26 (N . 13) Art . 7° -- Vedi osservazioni a parte .
» 27 (N . 13) Art . ioo - Non si dice quali voti, se o perpetui
o temporanei . Eppure è di grande importanza di-
chiararlo .
» 28 (N . 14) Art . 20 - La restrizione pare troppo estesa e
può -dare occasione, a gravi disordini . Non si dice poi
se il confessore debba essere socio e se debba essere
approvato dall'Ordinario .
» 33 (N . 16) Appendíx de externis, Art . io - Vedere se
questi affigliati siano ai nostri tempi di convenienza.
Documento N 11 12
VOTO DEL CONSULTORE FRA ANGELO SAVINI
SULLA PIA SOCIETÀ DI SAN FRANCESCO DI SALES
io L'Istituto denominato Società di S . Francesco di Sales,
sorto in Torino sono ormai dieci anni, all'intento di assistere
la gioventù, massime povera, con aiuti spirituali e temporali,
si compone di sacerdoti, Chierici e Laici legati da voti sem-
plici di povertà, castità, ed obbedienza, prima temporanei,
poscia perpetui ; governato da un Superiore Maggiore assistito
da Consultori . Sono ormai quattro anni da che detto Istituto
chiese a questa Santa Sede l'approvazione ed in vista delle
lettere commendatizie di quattro Vescovi riportò dall'Aposto-
lico Trono un decreto di lode e le animadversioni sui vani
articoli dei relativi statuti .
Ora il benemerito fondatore sig . Abate Bosco ha porte
nuove istanze a fine di conseguire l'approvazione dell'Istituto,
delle così dette Costituzioni, o almeno la facoltà di spedire
dimissorie per le Ordinazioni dei socii, anche in sacris, titulo
mensae communís, e di poter dispensare sui voti semplici trieri-
nali che si emettono dagli alunni nel primo sessennio .
Si opinerebbe per la negativa, mentre il Regolamento
in uso presso questa Sacra Congregazione esige che dal decreto
di lode concesso a favore di un dato Istituto debba trascor-
rere un tempo conveniente, post congruum tempus, prima che
si accordi l'approvazione . Nel caso presente sono scorsi quattro
anni da che l'Istituto di S . Francesco di Sales si ebbe un decreto
di lode, periodo di tempo non molto lungo, né sufficiente a veri-
ficare le altre condizioni richieste dal citato regolamento neì
casi di approvazione .
4° Imperocché viene prescritto dal medesimo che l'Istituto
da approvarsi goda una discreta diffusione : si institutum satis
dif usum fuerit ;qulaeprogzind'aronsieftua
nel corso di pochi anni. Dalla posizione poi non risulta che
codesta Società dell'Abate Bosco abbia di molto vantaggiato,
12 Originale, autografo, in ASCVVRR, T 9 .1 . ; edito in MB IX . 376-378 .

23.10 Page 230

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sia nel personale, come nel materiale di nuove fondazioni .
Quattro case contava or sono quattro anni, né sappiamo che
siasi vantaggiato di altre; ed avuto riguardo ai tempi cotanto
calamitosi per l'Italia vi ha luogo a temere che siasi esso ri-
masto ristretto a Torino e luoghi adiacenti .
5° Ma almeno in posizione vi avessero testimonianze di
ottimi risultati e vantaggiosi frutti raccolti da codesti nuovi
operai : si uberes fructusr.Deatlu'incopòlaemrg
di positivo a favore dell'Istituto . Non vi si leggono nuove
commendatizie di Vescovi, non relazioni di Vicari Capitolari,
o dì altri distinti Personaggi che pongano in sodo l'ubertà della
messe raccolta da codesti soletti operai .
Ultima condizione poi voluta dal Methodus, etc ., si è che
l'Istituto abbia un corpo di Costituzioni formate e compite
per guisa da non presentare gravi difficoltà: Si Constitutiones
eformatefurint,gf ercavinsdubtl ficultates prae-
seferant . La Società di S . Francesco di Sales non ha un corpo
di fórmate Costituzioni, non meritando tale nome quei pochi
articoli presentati alla Sacra Congregazione che possono aversi
al più qual base e sostrato di Costituzioni da redigersi, non già
come corpo ben compatto e completo di Costituzioni quali si
vogliono a reggere un Istituto che tende a stendere la mano
ad infinite cose, richieste da bisogni spirituali e temporali
della povera gioventù.
7° Né quei pochi organici Statuti presentati sono esenti da
gravi difficoltà, come ne fan fede le animadversioni dai me-
desimi provocate . Le quali osservazioni, se rimediano a molto,
non tolgono però tutto l'inconveniente che potrebbe temersi .
A modo di esempio: - Viene disposto ne' detti Statuti che i
socii accettino direzione di Seminarii Vescovili, ed è questo
non l'ultimo campo del loro zelo . L'animadversione limita e
corregge tale prescrizione, esiggendo che non venga attuata
se non in seguito di un Restritto di questa Sacra Congregazione .
Il rimedio è buono ma insufficiente, perché la direzione dei
Seminari deve essere del Vescovo, e dei Preti secolari, come ne
fa indubbia fede S . Carlo Borromeo negli aurei suoi scritti e lo
persuase coll'esempio . Comecché quel glorioso Santo fosse solito
servirsi di Regolari negli affari della sua chiesa, non istimò
bene prevalersi dei medesimi nel reggimento de' suoi seminarii
ed appena ebbe soggetti idonei nel clero secolare, ringraziò
i Regolari adoperati prima nella direzione anzidetta . E questa
determinazione del Santo fu giudicata tanto giusta ed unisona
alle regole dell'ecclesiastica disciplina, che vi concorse la vo-
lontà stessa dei Regolari, prima occupati, amanti più del bene
della Chiesa, che dei comodi privati, come assicura il Giussano
biografo riputatissimo di S . Carlo Borromeo .
Sì danno casi in cui manca il prete secolare capace di reg-
gere il Seminario, ed allora il Vescovo Ordinario, giudice com-
petente, deve ricorrere all'opera di qualche Regolare, Monaco,
Frate dottato di prudenza e di capacità per reggere e far rifio-
rire un Collegio . Ma cessata la temporanea urgenza, il claustrale
deve ritornare al suo convento, ed il Seminario ha da reggersi
dai Preti. Non vi ha quindi bisogno che sorgano Istituti collo
scopo di reggere seminarii, né sotto tale punto di vista meri-
tano essi approvazione da questa S . C . Insto però sia sotto
censura, ecc.
Convento di Traspontina, li 22 settembre 1868 .
Fra ANGELO SAVINI C . C .
Documento N . 12 13
SULLA PIA SOCIETÀ DI S . FRANCESCO DI SALES
Nella udienza del il luglio 1864 la S . V . si degnò di emanare
un decreto di lode relativamente alla Pia Società di S . Fran-
cesco di Sales fondata in Torino dal benemerito sacerdote
Gioanni Bosco, differendo a tempo più opportuno l'approva-
zione delle relative Costituzioni, le quali frattanto dovessero
correggersi e modificarsi a norma di 1 3 animadversioni reputate
all'uopo necessarie od opportune .
Torna ora il prelodato Fondatore ad implorare dalla S, V .
l'approvazione dell'Istituto e delle Costituzioni, od almeno la
facoltà di spedire dimissorie per le Ordinazioni dei suoi alunni,
i quali possano altresì promuoversi agli ordini a titolo della
mensa comune ; e finalmente di poter dispensare dai voti sem-
plici triennali che si emettono dagli alunni nel primo sessennio
di loro ascrizione alla Società .
Circa l'approvazione degli Statuti però è necessario osser-
vare che nel nuovo testo latino di essi non appariscono affatto
sei delle tredici prefate animadversioni ; cioè la quarta in cui
prescrivevasi di dover chiedere le dimissorie al Vescovo Dio-
cesano ; la quinta di dover conseguire il Beneplacito Apostolico
nel contrarre debiti o fare alienazioni ; la settima di non fondare
nuove case od accettare la direzione di Seminarii senza il per-
messo della S . Sede; la nona di non affigliare secolari all'Isti-
tuto ; la undecima di dover esibire alla S . Congregazione la rela-
zione triennale dello stato morale religioso ed economico della
Società ; la decimaterza che il precetto del Superiore non obblighi
sotto responsabilità di colpa . Delle quali animadversioni la
undecima si asserisce accolta con giubilo, perché diretta a
stringere i vincoli della Società colla Santa Sede ; ma frattanto
non apparisce nella nuova versione latina degli statuti : le
altre si vorrebbero escludere per futili motivi .
Si opinerebbe quindi sommessamente di prescrivere la esatta
e letterale riforma dello schema di statuto a forma delle ani-
madversioni sopra espresse, onde in avvenire, quando la S . V .
lo reputerà opportuno, possa lo statuto medesimo meritare
l'approvazione .
Relativamente all'approvazione dell'Istituto, sembra do-
versi riflettere che desso conta ancora pochi anni di esistenza e
non ha sino al presente redatte le sue Costituzioni secondo le
correzioni ingiunte dalla S. Sede per organo di questa S . Con-
gregazione . Perciò sembra doversi differire .
Si apparterrà poi alla illuminata sapienza della S . V . deli-
berare se convenga annuire alle preci circa le facoltà, che brama
il Superiore, di rilasciare le dimissorie per le ordinazioni dei
socii e di dispensare dai voti semplici triennali ; nonché circa
l'indulto a favore dei socii di potersi ordinare a titolo della
Mensa Comune.
13 Voto presentato da mons. Svegliati a Pio IX . Scrittura di Berto in ASC 023-1-1868 ; edito in MB IX 375 .

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24.1 Page 231

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Documento N . 13 14
[LETTERA DI MONS . SVEGLIATI A D . BOSCO]
Ill .mo e M . R . Signore,
sono dispiacente significarle non potersi per ora approvare
le Costituzioni del di Lei Istituto, perché converrebbe modi-
ficarle sostanzialmente in due degli articoli principali . Il primo
è quello delle Lettere Dimissoriali per i Chierici, che debbono
essere promossi tanto agli Ordini Minori, che Sagri.Ilsecond
riguarda gli studi degli stessi Chierici, che l'Arcivescovo esige
sieno fatti nelle Scuole del Seminario Diocesano . In quanto
alle Lettere Dimissoriali nessuno tra gli Istituti di recente
approvati ha il privilegio di permettere le ordinazioni per la
ragione chiarissima, che potendo gli Ordinati essere facilmente
dimessi dal loro Superiore, ovvero abbandonando essi l'Istituto,
i Vescovi sarebbero obbligati loro malgrado a ritenerli nelle
rispettive .. Diocesi, senza avere avuto alcuna parte nelle ordi-
nazioni dei medesimi. Relativamente poi alle scuole frequen-
tate dai Chierici entro lo stesso Istituto, queste non possono
sempre presentare quelle garanzie, che si hanno nei Seminarii,
che sono sorvegliati dai Vescovi . Fino a che alla direzione
dell'Istituto vi è la S . V ., sono certo che l'insegnamento sarà
quale può desiderarsi ; ma siccome le Costituzioni approvate
che sieno una volta, debbono servire anche di regola per i di
Lei successori, così è necessario adottare delle Massime che
valgano a ben regolare l'Istituto, chiunque possa essere il
Direttore del medesimo .
La scuola adunque per i Chierici non può ammettersi se
non sotto la esclusiva dipendenza del Vescovo . Non posso qui
dissimularle che parecchi Vescovi si sono rivolti direttamente
alla Sagra Congregazione . onde non venissero approvati gli
articoli di cui ho fatto fin qui parola ; perché i Chierici apparte-
nenti al di lei Istituto non sempre riescono a sufficienza istruiti,
sì perché non hanno il tempo necessario a studiare, essendo
occupati alla sorveglianza dei giovanetti, che si trovano nello
stabilimento, ed anche perché i Maestri non sempre rispondono
ai bisogni degli scolari . All'infuori degli accennati articoli le
altre cose possono essere approvate con lievi modificazioni,
sebbene si sarebbe desiderato, che tutte le osservazioni fatte
in altra circostanza fossero state inserite nelle suddette Costi-
tuzioni .
Non posso chiudere la presente senza notarle brevemente,
che gli stessi Vescovi, i quali fanno opposizione agli articoli
relativi ai Chierici, lodano sommamente in tutto il resto il di
Lei zelo e fanno elogi dell'Istituto .
Senza che vi sia bisogno di accennarlo, V . S . comprenderà
facilmente che quanto ho fin qui scritto mi è stato ordinato
da chi può darmi disposizioni in proposito, e perciò non deve
ritenete le mie parole come esprimenti una particolare opinione .
Profitto di questa opportunità per incoraggiarla a non venir
meno nel fare il bene che può maggiore alla gioventù, che ha
tanto bisogno di essere cristianamente istruita, e nel tempo
stesso me Le riprotesto con sincera stima
2 ottobre 1 868,
Mons. SVEGLIATI, Seg.
M. R . Sig. Don Giovanni Bosco,
Superiore dell'Istituto di S . Francesco di Sales
Documento N . 14 15
DECRETUM
Salus animarum, quarum curam a Principe Pastorum
accepit SS . D . Noster Pius Papa IX, continuo Eum vigilem
reddit, ut nihil inexpertum relinquat, quo Sacrosancta Catho-
lica fides, sine qua impossibile est piacere Deo, ubique ter-
rarum vigeat semper, atque augeatur . Quocirca singulari Sua
Apostolica Benevolentia eos potissimum Ecclesiasticos Viros
prosequitur, qui in Societatem adunati juventutis curam susci-
piunt, eam spiritu ìntelligentiae, et pietatis imbuunt, omnique
studio et contentione uberes in vinea Domini fructus virtutis
et honestatis afferre conantur. Quum Sanctitas Sua inter hujus-
modi Societates accenseri noverit Piam Ecclesiastìcorum viro-
rum Congregationem, quae a S . Francisco Salesio nuncupata
Anno 1841 a Sacerdote Ioanne Bosco Augustae. Taurínorum
erecta fuit, illam sub die ia Iulii 1864 Apostolicae laudis De-
creto condecoravit . Ast memoratus fundator nuperrime Urbem
petiit, atque penes Sanctam Seaem e nixe, postulavit, ut prae-
fatam Congregationem, ejusque Constitutiones approbare di-
gnaretur. Summus vero Pontifex in audientia habita ab infra-
scripto D. Secretario hujus S . Congregationis Episcoporumm et
Regularium sub die iq Februarii 1869, attentis litteris commen-
datitiis plurimorum Antistitum, enunciatam piani Congrega-
tionem, uti Societatem Votorum simplicium, sub regimine
Moderatoris Generalis, salva Ordinariorumm jurisdictione ad
formam Sacrorum Canonum, et Apostolicarum Constitutio-
num, approbavit, et confirmavit, uti praesentis Decreti tenore
approbat, atque confirmat, dilata ad opportunius tempus ap-
probatione Constitutionum quae emendandae erunt juxta
animadversiones ex mandato Sanctitatis Suae jam alias coni-
mufficatas, excepta quarta, quae modificanda erit prout se-
quitur, nempe Sanctitas Sua supplicationibus Sacerdotis loan-
nis Bosco benigne annuens, eidem tamquarp, enunciatati piae
Congregationis Moderatori Generali facultatem tribuit ad de-
14 Manoscritto con timbro, sigillo e firma autografa di mons . Sve-
gliati, in ASC 023-1-1868 . Copia allografa, priva di firma, in ASCVV
RR, T 9 .1. ; edito in MB IX 37 8-379 .
15 Decreto di approvazione dell'Istituto . Scrittura autenticata dalla
curia arcivescovile di Torino. Carta intestata a Vicario Zappata, in ASC
032 .5-1869 . Altra copia di Berto in ASC 023-i-x869 (2) ; edito in MB IX
55 8-559; OE XXV [343]-[344]-

24.2 Page 232

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cennium proximum tantum duraturam, alumnis, qui in ejusdein
Congregationis aliquo Collegio, vel Convictu ante aetatem
annorum quatuordecim excepti fuerunt, vel in posterum exci
pientur, ac nomen praefatae piae Congregationi suo tempore
dederunt vel in posterum dabunt, relaxandi litteras dìmis--
soriales ad Tonsuram, et Ordines tam Minores quam Majores
recipiendos ; ita tamen ut, si a Pia Congregatione quavis de
causa dimittantur, suspensi maneant ab exercitio susceptorum
Ordinum, donec de sufficienti Sacro Patrimonio provvisi, si in
Sacris Ordinibus sint constituti, benevolum Episcopum recep--
torem inveniant . Contrariis quibuscumque non obstantibus .
Datum Romae ex Secret. S. Congr . Episcoporum el Regu
larium sub die 1 Martii 1869.
A. Card . QUAGLIA Praefectus
S . SVEGLIATI Secretarius
Documento N . 15 16
D. BOSCO NARRA IL SUO VIAGGIO A ROMA DEL 1869 DALL'8 GENNAIO
AL 5 MARZO, E L'ESITO DEL MEDESIMO A QUELLI DELLA SUA CONGREGAZIONE
Torino il 7 marzo 1869.
Vostro comune desiderio in questo momento si è certa-
mente di sapere l'esito del mio viaggio a Roma e di sapere
che cosa si sia conchiuso intorno alla nostra società. Tutti
sapete che questa nostra casa o meglio questa nostra società
fin ora andava avanti così, senza avere una approvazione di
sussistenza con una confermazione delle sue regole . Queste
già fin dal 54 e poi dal 63 furono da parecchi vescovi com-
mendate e raccomandate . Ma ora si trattava di venire ad una
conclusione definitiva o di approvazione o di scioglimento .
Molti vescovi ed altre persone, per altro piissime, mi persua-
devano che era inutile che io fossi andato a Roma per l'ap-
provazione di queste regole e per conseguenza della società,
adducendo gran numero dì ragioni ed insuperabili difficoltà.
Da Roma mi scrissero che era affatto inutile che io andassi
perché era impossibile il concedere ciò che si domandava.
Io all'incontrario ero intimamente persuaso che la Madonna
avrebbe disposto altrimenti . E questo fu il motivo per cui
mi risolvei di andare a Roma . Giunto là vidi che era propria-
mente necessario un miracolo per cambiare i cuori . Del resto
era impossibile il venire ad una conclusione favorevole . Si
prendevano quelle regole e ad ogni parola trovavano una dif-
ficoltà insuperabile . Oltre a questo, dopo 3o anni in qua non
si era più approvata alcuna società come quella di cui ora si
domandava l'approvazione . E coloro che avrebbero potuto
fare di più erano propriamente quelli che più erano di con-
trario parere. Il S. Padre poi si mostrava assai favorevole,
ma da sé non poteva niente conchiudere . Si adduceva prima
di tutto che era contradditorio e quindi inconciliabile il voto
di povertà, annesso per essere membro della società, col pos-
sesso . Cosicché quasi uno possa dirsi povero mentre possiede
gran palagi e ville e possa delle medesime disporre per testa-
mento . Io confidando nella Madonna e nelle preghiere che qui
si facevano avea speranza che tutto sarebbe stato superato .
Vi era il Card . Berardi che avea un suo nipote, unico ram-
pollo di una ricca e nobilissima famiglia, quindi erede di im-
mense ricchezze . Questo giovane di circa 11 anni da 15 giorni
era da una febbre si maligna consumato, che già vi erano giu-
dicati inutili i rimedi dell'arte ed il figlio tenuto come per-
duto . Più volte questo Cardinale m'avea fatto chiamare per
andare a vedere questo suo nipote. Io or per un motivo or per
un altro non era potuto andare . Un giorno : per carità venga,
mi fece dire, per vedere se vi è ancora speranza per questo
giovane . Io sono andato e senza parlare del nipote dissi al
Cardinale: sono venuto perché Ella mi aiuti presso il S . Padre
ad ottenere l'approvazione della società di S . Fr. di Sales .
Ella mi faccia soltanto guarire questo nipote e poi io par-
lerò in favore della sua congregazione presso il S . Padre, disse
allora il Cardinale . Io dissi : si faccia una novena a Maria Ausi-
liatrice e poi Ella si occupi della società di S . Fr. Promise il
Cardinale di fare quanto avesse potuto in favore, non più fa-
cendo ma superando le difficoltà, se il suo nipote guarisce. Si
incominciò la novena e dopo soli tre giorni il giovane era per-
fettamente guarito . Allora questo Cardinale, tutto entusiasmato,
andò dal S . Padre e parlò in favore della società raccontando
a Sua Santità il fatto . Ma questo non bastava perocché quelli
che più potevano vedevano questo come impossibile, addu-
cendo gran numero di insuperabili difficoltà .
Dopo andai a trovare il Cardinale Antonelli a cui pareva
impossibile l'approvare in questi tempi una tale congregazione,
massimamente che gli pareva di trovare nelle medesime delle
contraddizioni.Sonveutqi,ogldsperacomndi
a Lei ché si occupi della società di S . Francesco . Eh, disse Egli,
a me pare assai difficile . Tuttavia le prometto di raccomandarla
al S . Padre tostoché potrò andare in udienza da lui . Ma ella
vede come mi trovo (egli era consumato da una lunga podagra) .
Procuri di andare presto dal Papa, io gli dissi . Egli mi guar-
dava e taceva. Ho bisogno, replicai, che vada domani dal S .
Padre . Vuol dire che potrò andare, diceva guardandomi fisso .
Prometta soltanto di impegnarsi per l'approvazione della
società di S . Fr . e poi abbia fede, una fede viva in Maria Ausi-
liatrice, e poi vada .Ladimanieglieraperfetamenteguarito
e potè andare dal S . Padre .
Restava un grande oppositore nel segretario del Papa il
Cardinal ... .17 Sono andato a trovare anche costui . Tutto poi da
lui dipendeva; egli era fermo che nessuna società più potesse
essere approvata siccome da trent'anni più non ve n'era stata
alcuna coi privilegi che si domandavano . Lo trovai inchiodato
su di un canapè che non poteva quasi muoversi . Ho bisogno,
16 ASC 112 Conferenze . Citato in MB IX in vari capitoli (XXXIX-
XLI) . La nostra trascrizione ha qua e là modificato l'ortografia e la
punteggiatura, per altro imprecisa e disordinata, dell'anonimo esten-
sore del documento .
17 I puntini sono nell'originale . Si tratta, con ogni probabilità, di
mons . Svegliati, segretario della Sacra congregazione dei Vescovi e Rego-
lari e non del Papa . Mons . Svegliati non era poi cardinale .

24.3 Page 233

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io gli dissi, che mi aiuti presso il S . Padre per l'approvazione
della società di S . Fr . Eh, Don Bosco, la è una cosa molto seria
e grave, di più io non so quando potrò andare all'udienza dal
S . Padre trovandomi come Ella mi vede. Ho bisogno, io dissi,
che Ella vada presto dal S . Padre, faccia questo sforzo . La se
è così, egli ripetè, procurerò sabato di farmi condurre sino al
S . Padre . Oh, bisogna che vada da sé e che vada domani . Egli
con atteggiamento sospeso e guardandomi fisso : Eh si, disse,
ma... Ma abbia fede .e fede viva in Maria Ausiliatrice e poi
prometta di parlare in favore per l'approvazione della società
di S. Fr. e poi vada . Don Bosco, disse entusiasmato, se io do-
mani posso andare dal Papa l'assicuro che parlerò in modo
che tutto andrà bene per lei . E anche costui il di dopo era
perfettamente guarito . Andò dal Papa e vi assicuro che parlò
tutto a nostro favore .
Il Papa già sorpreso dai racconti degli altri due Cardinali
era impaziente di vedermi poiché io non gli aveva ancor par-
lato . Furono poi tutti e tre questi Cardinali a parlare col S.
Padre, ma non più per far difficoltà alla approvazione della
nostra società, ma studiavan le difficoltà per poterle superare
tutte . Dopo poi varie riunioni fra i Cardinali ed il S . Padre si
approvò poi la congregazione non solo secondo le mie aspetta-
zioni, ma io posso dire che sperava come uno e si ottenne come
dieci . Cosicché ora non abbiamo più bisogno di dimandare dai
Vescovi le dimissorie per poter ordinare . Ma quello che si sta-
bilisce dalla congregazione è ben fatto e se si manda uno ad
ordinare lo devono ordinare senza più purché l'ordinando abbia
appartenuto alla società prima dei 14 anni . Per quelli poi che
fossero entrati in congregazione dopo i 14 anni si possono di-
mandare le dimissorie dalla curia di Roma la quale le dà . Di
più si può ordinare senza necessità di patrimonio, solo ratione
mensae communis.iDchperùtuisanodpeti
non solo dal vescovo della diocesi di cui sono, ma ancora dal
proprio vescovo . A scuola si può seguitare ad andar in semi-
nario ma se non si va il vescovo non può obbligare . Cosicché
potremmo anche mettere la scuola qui fra noi . Quello che ha
di particolare la nostra società si è che si può adattare a qua-
lunque sorta di governo sia repubblica sia monarchico assoluto
o costituzionale poiché i membri in faccia alla società civile
son considerati come liberi cittadini e possono possedere e
disporre per testamento . Di più un giovane che fosse stato
membro della società prima dei 14 anni, dopo fosse andato
via avesse vestito l'abito e fosse per prendere gli ordini può
essere ordinato come se ancora fosse della società . I membri
poi di questa congregazione non è necessario che sempre si
trovino tutti riuniti dove è il direttore generale, ma possono
essere dispersi fra diverse case particolari, sempre però dipen-
denti da un centro che dispone di tutti .
Io ebbi poi due lunghissime conferenze col S . Padre. Ed
in queste egli diede molti consigli che io mi sono notati e che
esporrò poco per volta . Si mostrò molto benevolo verso di noi ;
egli, come sempre fu, era favorevolissimo per l'approvazione
della società. Mi disse per esempio che fintantoché noi ci occu-
peremo della gioventù povera e degli orfanelli sempre collo
scopo di dare dei membri al clero la nostra casa andrà avanti
bene ; se poi ci occuperemo per mettere su collegi ed istituti da
nobili, allora la società degenererà . Inoltre guardatevi, mi disse,
dal ricevere con troppa facilità nella vostra società uno senza
prima averlo ben provato, e se lo vedrete dubbioso, non lo
ricevete . E finiva con l'incoraggiarci ad andar avanti per gua-
dagnare delle anime . Egli era sommamente commosso per le
grandi meraviglie del Signore e spandeva su di noi i suoi favori
accompagnati dalla sua benedizione . Volle di più sottoscrivere
di proprio pugno un regalo che ci faceva, che è la cosa raris-
sima in questo tempo l'avere il carattere del Papa, essendo
proibito il portargli qualunque cosa a sottoscrivere . Concesse
anche varie indulgenze annesse alla chiesa di Maria Ausiliatrice .
Concesse 300 giorni di indulgenza alla giaculatoria Maria
Auxilium Christianorum, ora pro nobís . Benedisse una cassetta
di croci, a cui annesse 400 giorni di indulgenza ogni volta che
si bacia o si fa baciare .
Quella seconda udienza che ebbi col S . Padre era andato
con l'intenzione di mettere una specie di studentato a Roma,
ma egli mi prevenne e mi domandò se era possibile di mettere
a Roma un Oratorio come a Torino . Conosciuto che questo era
già mio desiderio, mi indicò un luogo dove era una bella chiesa
con due corpi di casa. Andate, disse, e vedete se vi potete
combinare col proprietario . Sono andato, abbiamo veduto,
siamo convenuti e la provvidenza dispose che si trovasse anche
il danaro per l'istrumento, si fece e la casa è nostra . Spero
che fin dal mese di agosto di quest'anno si possa mandare a
Roma tre o quattro preti con sette od otto chierici dei più
valenti in teologia per istudiare all'Università di Roma, e pren-
dere poi la laurea da teologi per venir poi ad insegnare qui a
Torino .
Ecco adunque in breve il motivo per cui si andò a Roma
e che cosa in generale colà si fece .
Documento N . 16 18
VOTO DEL RMO CONSULTORE [FRA R . BIANCHI]
Questo pio Istituto il quale ha per iscopo speciale l'educa-
zione dei Giovani poveri, fu già approvato come Istituto di
voti semplici dalla S . Sede, con Decreto, del io Marzo 1869 ;
rimanendo però riservata a tempo piùù opportuno l'approva-
zione delle Costituzioni ; ed insieme con questo Decreto furono
trasmesse 13 animadversioni sopra le medesime .
Ora il Superiore Genle supplica la S . Sede per ottenere
l'approvazione delle stesse costituzioni, nelle quali (esso dice,
in un memoriale a stampa annesso, p. 9) sono state accomodate
le suddette animadversioni p rout finis et regulae societatis Pa-
tiuntur.
Questa supplica è appoggiata da parecchie lettere di Vescovi,
con alcune riserve però, per parte di alcuni ; per es. di Monsig.
Arcivescovo di Genova, e massimamente di Monsig . Arcive-
scovo di Torino, Ordinario della Casa Madre .
Avendo esaminato il detto Libro di Costituzioni, ho dovuto
18 Scrittura con firma autografa di R . Bianchi in ASCVVRR, T 9 .1. Copia per mano di Berto, con correzioni e postille di D . Bosco, in ASC
023-1-1873 (1) . Edíto in Positio, OE XXV [364] -[372]; MB X 934-946.

24.4 Page 234

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prima verificare il modo nel quale sono state eseguite le cor-
rezioni ingiunte dalla S . Sede . Ora mi ha recato non poca sor-
presa lo scorgere che la maggior parte di esse sono state omesse,
o eluse sotto pretesti più o meno speciosi allegati dal Supe-
riore Generale in una così detta dichiarazione delle regole annessa
alla supplica .
1 . Si era dichiarato (Animadv . 3) che i voti emessi nel-
l'Istituto erano riservati alla S . Sede, e comandato che si to-
gliesse dalle Costituzioni la facoltà per il Superiore generale
di dispensarne . - Ora non se n'è tenuto verun conto, come si
può vedere p. 11, n. 7 . - Il pretesto allegato (Dichiarazione
cit.) che la consuetudine sarebbe tale in altri simili Istituti,
non ha sufficiente fondamento . Che se alcuni Istituti avranno
ottenuta qualche simile facoltà a titolo di derogazione alla
legge generale, non può essere che per eccezione, da non alle-
garsi in esempio .
2 . Non si permetteva al Superiore generale di concedere le
Dimissoriali per le Ordinazioni, e si prescriveva di levare anche
questo punto dalle Costituzioni. Ora si è bensì cambiata la let-
tera delle Costituzioni ; ma vi è stato sostituito un articolo il
quale in sostanza contiene implicitamente lo stesso, anzi ag-
giunge qualche cosa di più . Cioè che riceveranno l'Ordinazione
dagli Ordinari secondo la consuetudine degli altri istituti p . A
4. videlicetepCqxrouainmvgltís
Ordines regulares habentur : e si citano in conferma le Costitu-
zioni degli Oblati dì Maria SSm a, dei Sacerdoti della Missione
e dei Rosminiani ai quali fu concessa questa facoltà . Il Supe-
riore generale dell'Istituto del quale ora si tratta, ebbe già
dalla S . Sede qualche indulto per dare le Dimissoriali ad un
numero limitato di Ordinandi : ma non sembra opportuno che
questa licenza venga iscritta a titolo di facoltà generale nelle
Costituzioni, Oltre che la licenza accordata ad altri Istituti
in derogazione alla legge generale, non può essere invocata
come precedente ed in esempio, vi è fortissima opposizione per
parte di alcuni Ordinari, e segnatamente per parte di Monsig .
Arcivescovo di Torino Ordinario della Casa madre, fondato
sopra motivi da tenersi in conto come si vedrà meglio in fine .
Onde si opina doversi mantenere l'animadversione 4a come fu
già comunicata .
3 . Si prescriveva di riservare il Beneplacito della S . Sede,
a norma dei SS . Canoni per l'alienazione dei beni, e la con-
trazione dei debiti . Ora questa riserva non si legge punto nelle
Costituzioni . Il Superiore dice che esso l'osserverà ma non vuole
farne menzione nelle Costituzioni, allegando il timore di qual-
che difficoltà per parte dell'Autorità civile . Ora un tal motivo
non sembra sufficiente . Oltreché lo potrebbero invocare tanti
altri Istituti esistenti in Italia ed in altri paesi dove i governi
civili non vogliono riconoscere le comunità religiose, non vi
è nessun obbligo di stampare le Costituzioni, né di comunicarle
integralmente al governo .
4. Si era prescritto (Animadvers . 7) il medesimo Bene-
placito della S . Sede, oltre quello degli Ordinari, per fondare
nuove Case, ed accettare la direzione de' Seminari . Ora la
necessità di questo beneplacito non si legge, il Superiore generale
fa l'istessa risposta, ed invoca l'istesso timore della potestà
civile.Alchesirdponecmsra,ioènesr
sussistente questo motivo e doversi mantenere l'animadversione
7a a norma delle Costituzioni Apostoliche .
5. Sì era detto (Animadvers . 8va) essere desiderabile che i
soci attendessero all'orazione mentale Più di un'ora ciascun
giorno, e facessero gli esercizi spirituali dieci giorni ogni anno .
Ora si legge che essi faranno l'orazione almeno una ora, e gli
esercizi almeno sei giorni (P . 32 N. 3) .
6. Si era dichiarato (animadvers . 9 a). non potersi appro-
vare che persone estranee all'Istituto, vi fossero ascritte per
così detta affigliazione. Ora tiene il Superiore generale che
sarebbe cosa assai profittevole, sì all'Istituto, che alla stessa
Religione, se questa affigliazione fosse conservata (Dichiara-
zione citata) . Aggiunge però che è pronto a ritirarla, se così
lo giudicherà opportuno la S . Sede. - Non essendovi nessun
molivo nuovo di modificare l'accennata animadversione, si opi-
na che detta affigliazione si tolga del tutto dalle Costituzioni
dove è stata collocata in appendice .
7. La formola di professione (p . 35) non è stata modificata
a tenore dell'animadvers . 10a, in quanto si prescriveva di aggiun-
gervi il nome del Rettore innanzi al quale si emette la profes-
sione .
8 . Si prescriveva (Animadvers . 11) che il Superiore generale
manderebbe ogni triennio alla S . Congregazione dei VV, e
RRì . una Relazione dello stato del suo Istituto . Neppure questo
punto è stato inserito, allegando il Superiore generale al solito,
il timore della potestà civile! . ..
Sarebbe forse il mio dovere di non andare più oltre, e prima
di fare di queste Costituzioni un esame più particolare, di aspet-
tare che il Superiore, abbia inserite tutte le correzioni pre-
scritte . Però affinché esso possa presentare di nuovo all'esame
ed approvazione della S . Sede una compilazione meno difet-
tosa, ho creduto di esaminare diligentemente la presente reda-
zione e di fare sopra di essa le seguenti altre animadversioni .
9 . I statuti si chiamano da pertutto Regole . Vi si dovrebbe
sostituire secondo il solito la parola Costituzioni, quella di
Regole non dovendosi applicare agl'Istituti moderni .
10 . La S . Sede non è solita di approvare i Proemi nelle
Costituzioni - Si opinerebbe di levare da queste il Proemio,
e l'elogio storico dell'Istituto che seguita (p . 3 ad 7) .
11 . Si crederebbe anche di levare (p . 9) la menzione fatta
tra i buoni libri da diffondersi delle Letture Cattoliche, della
Biblioteca della gioventù, ed altri molti usciti dalla Stamperia
dell'Istituto . Oltre l'essere questo troppo simile ad un avviso
di Libraro, sarebbe una specie di approvazione implicita ed
anche anticipata dei libri già stampati e da stamparsi, i quali
non sono stati esaminati ed approvati dalla S . Sede.
12 . Si propone di sopprimere la menzione più volte ripetuta
de' diritti civili che i soci dovranno conservare e della sotto-
missione alle leggi civili (p . 10 N . 2, p. 11. N . 6, p. 26 . N . 2) .
13 . La norma indicata per l'osservanza del voto di povertà
non è chiara né precisa ; anzi in più punti è contraria alle leggi
stabilite dalla S . Sede per gl'Istituti di voti semplici, a tal segno
che l'amministrazione del patrimonio de' soci e la percezione
dei frutti sta in mano del Superiore Generale (p . II n . 5) . Si
opinerebbe di sostituirvi la formola tante volte trasmessa a
simili Istituti e segnatamente a' PP . Maristi (Collectanea p. 859) .
14. Si stabilisce (p . 10 n. 4; p. 11 n. 5) che i Chierici e
Sacerdoti conserveranno i loro Benefici semplici, dei quali
però l'amministrazione e la percezione dei frutti rimarranno
ugualmente in arbitrio del Superiore Generale . Ora, ancorché
non si tratti di un Ordine Regolare, si può nondimeno per ana-
logia considerare questo punto come contrario almeno allo
spirito dei SS . Canoni, i quali considerano l'ingresso nello stato
religioso come una rinuncia tacita . Si opinerebbe che i Chierici
o Sacerdoti provveduti di benefici semplici ne fossero decaduti

24.5 Page 235

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almeno dopo la professione dei voti perpetui, eccetto quei
benefici i quali potessero appartenere alla propria . famiglia.
15. Si attribuisce (p. 18 n. 6) al Capitolo dell'Istituto la
facoltà di modificare le Costituzioni - Si deve riservare l'appro-
vazione della S . Sede .
ticolari, e generalmente l'autorità. del medesimo è troppo indi-
pendente .
Ora la S . Sede è solita di riservare alla deliberazione del
Consiglio generale l'ammissione al Noviziato ed alla profes-
sione, la dimissione dei Novizi e professi, la nomina dei Supe-
riori delle Case particolari, e dei principali officiali dell'Istituto .
16. Si prescrive (p . 13 n .,6) la manifestazione di coscienza
in modo assai stretto e rigoroso, a tal segno che i soci non de-
vono celare al Superiore nessun secreto' del loro Cuore e della
loro Coscienza. Si propone di restringerla tutt'al più all'osser-
vanza esterna delle Costituzioni ed al progresso nelle virtù ;
ed anche questo facoltativamente .
17. Hanno fissata l'età del Superiore Generale a soli 3o anni,
invece di 40, secondo le leggi Canoniche .
A. Non è fissata l'età dei Consiglieri generali né quella del
Maestro dei Novizi . Essi devono avere 35 anni di età; con cinque
anni di professione per i primi, e dieci anni per questo ultimo .
dei
24 .
due
Possono stabilire
sia sacerdote (p .
Case
26 n.
di due soli religiosi, purché uno
4) . Questo numero sembra troppo
scarso, dimostrando l'esperienza essere simili case assai peri-
colose. Si opinerebbe che per lo meno fossero 3, o 4, dei quali
due almeno siano sacerdoti .
25 . Si stabilisce per maestro de' Novizi il Direttore spi-
rituale ossia Catechista, il quale oltre l'essere Consigliere gene-
rale (p . 17, n. 1) è ancora incaricato della cura spirituale (p . 28,
12) non solamente dei Soci, ma ancora delle persone le quali
non fanno parte dell'Istituto . - Si opina di significare che il
Maestro dei Novìzi non deve esercitare verun altro impiego
19 . L'elezione del Superiore Generale si fa in modo assai
anticanonico . Cioè per lettere, a pluralità dei suffragi, e con
iscrutinio di ballottaggio al quale partecipano i soli pochi
elettori presenti nella casa dove si fa l'elezione . Si opina di
prescrivere che l'elezione tanto del Superiore Generale, quanto
od officio, né fare parte del Consiglio, al quale però deve inter-
venire con il solo voto consultativo, quando si tratta del novi-
ziato e dei Novizi .
26 . Manca totalmente la Costituzione dei Noviziati . Sa-
rebbe opportuno di prescrivere l'osservanza della Costituzione
dei Consiglieri si faccia dai soli elettori presenti a maggio- Regularis disciplinae di Clemente VIII e delle altre leggi Ca-
ranza assoluta dei voti nella forma prescritta dal S . Concilio noniche su questa materia importantissima, segnatamente la
di Trento.
20. Il Capitolo generale si compone di tutti i Rettori, e
di tutti i professi perpetui della Casa dove si fa l'elezione . Non
si vede nessuna ragione per questa preferenza della quale si
potrebbero giustamente lagnare i professi perpetui delle altre
case; onde sarebbe forse opportuno che il Capitolo generale
venisse composto secondo il solito : del Superiore generale, del
Consiglio generale, dei Rettori delle case particolari e di un
Deputato di ciascuna di queste case, da eleggersi a scrutinio
secreto e maggioranza assoluta dai professi delle medesime .
riunione dei Novizi nella Casa di Noviziato, la loro completa
separazione tanto dalle persone estranee all'Istituto, quanto
dai stessi professi, e la loro occupazione in soli esercizi spiri-
tuali, senza che possano in verun modo essere, prima della
professione mandati nelle Case particolari, od applicati alle
opere dell'Istituto.
27 . Manca ugualmente la Costituzione degli studi per gli
aspiranti al Sacerdozio . Secondo che riferiscono alcuni Ordi-
nari, i quali hanno esaminati candidati ai sagrì Ordini, gli
studi ecclesiastici in questo Istituto sarebbero assai mal'or-
21 . Il Capitolo superiore, (così si chiama impropriamente
e con nome ambiguo il Consiglio generale) sembra che si com-
ponga di sette membri, dei quali tre soli vengono chiamati
Consiglieri, gli altri oltre il Rettore ossia Superiore generale
si chiamano Prefetto, Economo e Direttore Spirituale ossia
catechista. Tutti hanno parte al governo dell'Istituto, ma non
si dice se tutti intervengono ai Consigli con voto deliberativo
Quattro di essi sono nominati dall'Istituto e i due altri dal solo.
Rettore e per un solo anno. Si opina che qualunque sia il nu-
mero dei Consiglieri intervenienti nel Consiglio con voto deli-
dinati e debolissimi il che non deve recare maraviglia, quando
si sa che i chierici, nello stesso tempo degli studi, vengono appli-
cati alla cura dei giovani alunni . Si opinerebbe di prescrivere
che i chierici dell'Istituto dopo due anni di Filosofia fossero
tutti applicati almeno per quattro anni agli studi Teologici o
in qualche Collegio speciale dell'Istituto, o in qualche Semi-
nario senza che possano esserne distratti per essere applicati
alle opere dell'Istituto, che non siano promossi agli Ordini
sacri se non dopo i voti perpetui, e che sia libero ai Vescovi
di esaminarli prima di ammetterli alla sagra Ordinazione .
berativo, tutti devono essere eletti dal Capitolo generale elet-
28- Si legge (p . 16 n . 2) che essi saranno sottomessi agli
tivo come si è detto sopra, chiamarsi tutti Consiglieri, e risie- Ordinari per ciò che riguarda l'amministrazione dei sagramenti,
dere tutti nella Casa-Madre presso il Superiore generale . Niente la predicazione, e tutto ciò che è del pubblico sagro ministero
impedisce però che il Superiore generale in Consiglio possa prout regulae societatis patientur . Si opina di levare queste
scegliere tra i medesimi Consiglieri i sopracentifl
parole le quali potrebbero essere sorgente di difficoltà e di con-
dell'Istituto.
flitto tra l'Istituto e gli Ordinari, e di sostituire loro queste
22 . È cosa insolita che il Superiore generale possa desi- altre : Secondo le leggi canoniche .
gnare il Vicario, il quale in caso di morte del medesimo, governi
29 . Si dovrebbe levare dalle Costituzioni la menzione del
l'Istituto fino al Capitolo elettivo. È anzi solito che quest'of-- consenso dei genitori per l'ingresso nell'Istituto ancorché per
ficio sia ammesso ad una delle principali cariche dell'Istituto,
per es. che sia esercitato dal più anziano, o dal precipuo membro
del Consiglio ; se vi è qualche altro ordine di quello di anzianità .
23. Si attribuisce al solo Superiore Generale l'ammissione
al Noviziato ed alla Professione e la dimissione dei Novizi;
ragione di prudenza si possa ora tollerare nella pratica (p. 30,
n. 6, VI) .
30 . Oltre il vestiario, e la pensione alimentaria per il tempo
del noviziato, si esige dai Novizi una somma di trecento Lire
da pagarsi dopo il noviziato e avanti la professione - Si dovrebbe
però, si dice che potrà, se vuole, consultare i professi della Casa forse togliere questo ultimo punto il quale sembra affatto con-
Madre (p. 28 e 29) ma senza l'intervento del Consiglio Ge- trario alle leggi canoniche circa gli Istituti di uomini (p . 30,
ne.ra23Nl9)omi(pchsRetoridlcasp
n. 8) .

24.6 Page 236

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31. Le medesime leggi canoniche vogliono che i candidati
prima della vestizione, ed i novizi prima della professione
facciano dieci giorni di esercizi spirituali, e non soli alcuni
giorni p . 33.
32 . Non esigono dai Candidati se non quella salute neces-
saria per osservare le Costituzioni nel tempo del .Noviziato --
Si dovrebbe forse aggiungere anche la speranza fondata che essi
le potranno osservare anche dopo la professione allorché essi vi
saranno più strettamente obbligati (p . 3o n . 7) .
33 . Si legge (p. 31 n. 2) che i Soci si dovranno confessare
dal sacerdote designato dal Rettore. Per dare maggior libertà
alle Coscienze, si prescrive ordinariamente che vi siano più
Confessori, almeno due o tre per ciascuna casa, non computato
il Rettore .
34. Sarebbe forse opportuno di esprimere che i Confessori,
anche per la Confessione degli Alunni e degli stessi. Soci do-
vranno essere stati approvati dall'Ordinario .
35. Per promuovere liti innanzi ai tribunali civili (p . 24
n. 15) è necessaria la licenza della S . Sede.
36. Oltre il Capitolo Generale elettivo, il quale non ha
luogo se non ogni dodici anni, la S . Sede suole esigere che ogni
triennio si tengaa un capitolo generale per gli affari più rile-
vanti dell'Istituto ; e che gli atti di tutti i Capitoli elettivi o di
affari, siano trasmessi alla S . Congregazione dei Vescovi e
Regolari per essere esaminati ed approvati .
37 . Non sembra opportuno di lasciare nelle Costituzioni
la facoltà ivi concessa al Superiore Generale (p . 33, n. 8) di
dispensare generalmente quando lo giudica utile, ed a tempo
indefinito degli esercizi spirituali -prescritti dalle Costituzioni,
tanto più che questa facoltà comprende anche gli esercizi
spirituali annuali, e quei da premettersi alla vestizione ed alla
professione (p . 32 e 33 n. 7 e 8) .
38 . In fine, il mio sottomesso parere sarebbe che prima di
essere presentate all'approvazione della Santa Sede, queste
Costituzioni fossero diligentemente corrette a norma sì delle
già comunicate animadversioni, che di quante fra le prece-
denti Sua Santità giudicherà di comunicare ; e forse sarebbe
anche opportuno che prima di essere approvate, fossero già
da qualche tempo messe ad esecuzione, principalmente nella
parte concernente il Noviziato e gli Studi.
Roma li 9 Maggio 1873 .
Fr. F . BIANCHi de' Pred. Consultore
Documento N . 17 19
RIASSUNTO DELLE PRECEDENTI OSSERVAZIONI TRASMESSO AL SAC . D . GIOVANNI BOSCO
SOPRA LE COSTITUZIONI ESIBITE NELL'ANNO 1873
Le tredici animadversioni comunicategli nel Marzo 1869
sono state nella maggior parte omesse nel nuovo progetto di
Costituzioni . Si vuole che d'esse ne sia tenuto assolutamente
conto . L'allegato timore di qualche difficoltà per parte del-
l'Autorità civile, che si adduce per motivo di non fare menzione
nelle Costituzioni d'alcune animadversioni, non si è reputato
come motivo giustificante della omissione, perché in tanti altri
Istituti esistenti in Italia sono state inserite nelle loro Co-
stituzioni le stesse massime, perché non v'è alcuna necessità
di stampare le Costituzioni, né di comunicarle integralmente
al Governo .
1 . Non essendo solito che la S . Sede approvi nelle Costi-
tuzioni il Proemio e l'Elogio storico dell'Istituto, dovrebbero
entrambi togliersi .
2. Si dovrebbe levare a pag . 9 la menzione speciale fatta
di que' libri buoni, che sembrerebbe un'implicita, ed anticipata
approvazione di libri stampati e da stamparsi che non sono stati
esaminati dalla S . Sede.
3. Si sopprimano le ripetute menzioni dei diritti civili dei
laici, e della sottomissione alle, leggi civili (p. 10 n. 2 p. 11 n, 6
26 n. 2) .
4. Si dovrà costituire altra norma più chiara e più p recisa
per la osservanza del voto di povertà, e questa sarà quella
contenuta nella Collectanea S. C . Episcoporum et Regularium
N. 859 .
5 . Che i Chierici e Sacerdoti conservino i Benefici semplici
(p. 10 n . 4, p . 11 n. 5) non è analogo allo spirito d'un Istituto
Religioso. Si porrà che ne decàdino dopo emessi i voti perpetui,
meno quei benefici che fossero propri della famiglia .
6. La facoltà di modificare le Costituzioni di cui a pag. 18
n. 6 deve essere condizionata riservata alla
S. Sede delle modificazioni stesse .
7. La manifestazione di coscienza (p . 13 n . 6) prescritta
non si ammette, tutto al più può ammettersi facoltativa ma
ristretta soltanto alla esterna osservanza delle Costituzioni ed
al progresso nelle virtù .
8. L'età canonica del Superiore Generale deve essere di
anni quaranta e quella dei Consiglieri Generali di anni 35 ed
almeno di cinque di professione, e quella del Maestro dei No-
vizi di anni 35 ma di dieci anni almeno di professione.
9. L'elezione del Superiore Generale e dei Consiglieri gene-
rali si faccia dai soli Elettori presenti, ed a maggioranza asso-
luta di voti e non altrimenti .
10 . Il Capitolo Generale si comporrà come è solito negli
altri Istituti ; non può ammettersi che venga formato dei Pro-
fessi perpetui della casa ove si fa l'elezione, giacché se ne , que-
relerebbero i professi perpetui delle altre case .
11 . I Consiglieri del Capitolo superiore devono essere eletti
tutti dal Capitolo generale, e risiedere presso il Superiore Ge-
nerale .
19 Autografo di :mons . Vitelleschi in ASCVVRR, T 9 .1.; edito in MB X 941-943 ; OE XXV [3731-[3761-

24.7 Page 237

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12. É insolito che il Superiore Generale designi chi nella sua
morte governi l'Istituto fino al Capitolo elettivo . È invece
solito che supplisca uno dei principali Dignitari dell'Istituto .
13 . La S . Sede è solita dì riservare alle deliberazioni del
Consiglio generale l'ammissione e la dimissione dei Novizi, e
dei Professi, la nomina dei Superiori locali, e dei principali
Officiali dello Istituto . Contro tale consuetudine viene disposto
a pag . 28 e 29 ai N . 1 . 2. 3 .
14 . Sono pochi due individui per aprire una Casa (p. 26
N. 4) dovranno essere almeno tre o quattro, dei quali due per
lo meno siano Sacerdoti .
15. Il Maestro dei Novizi non deve esercitare altro Officio,
e però non può esserlo il Direttore Spirituale o Catechista che
ha annesso più Offici (p . -17 N. i, pag. 28 N. x2) .
16 . Manca affatto la Costituzione dei Noviziati ; dovrebbe
prescriversi in quelli la osservanza della Costituzione Regularis
disciplinae di Clemente VIII e delle altre Leggi Canoniche,
giacché in maniera singolare interessa la riunione dei Novizi
nella Casa di Noviziato, la loro completa separazione dei pro-
fessi, la loro unica occupazione nei soli esercizi spirituali senza
che possano essere applicati alle opere dell'Istituto .
17 . Similmente manca la Costituzione degli studi . Quelli
che aspirassero al Sacerdozio dovrebbero essere tutti applicati
per quattro anni agli studi teologici o in un collegio speciale
dell'Istituto, o in qualche Seminario, senza applicarli intanto
alle opere dell'Istituto .
18 . Ove si legge a p . 16 n . 2 prout regulae societatis patientur
si sostituiscano le parole iuxta praescrípta SS . Canonum, o
altre consimili .
19. Il consenso dei genitori per l'ingresso nell'Istituto (di
cui a p . 3o N . VI) se per prudenza può in pratica tollerarsi,
non può ammettersi nelle Costituzioni come condizione .
20. Il pagamento di cui a p . 30 N . 8 è una cosa nuova per
gl'istituti d'uomini ; sarebbe preferibile di levarlo .
21. A pag. 33 § 7 invece di aliquot dies si dica per decem
dies .
22 . Perché dire a p. 3o N . 7 intorno alla salute che si esige
quella necessaria al tempo del Noviziato? e dopo?
23 . Si prescrive ordinariamente per maggiore libertà che
siano due o tre i confessori in ogni casa ; si tolga l'uno, di cui
a .pag31 N. 2.
24. Sarebbe opportuno prescrivere che i confessori sia degli
alunni, sia dei soci debbano essere approvati dall'Ordinario .
25 . Si richiede la licenza della S . Sede per promuovere liti
innanzi ai Tribunali Civili. Si avverte ciò a p . 24 n . 15.
26. Ogni tre anni si tenga un Capitolo generale degli affari
più rilevanti dell'Istituto oltre il Capitolo elettivo di ogni
dodicennio . Gli atti di quelli e di questi devono trasmettersi
alla S. C. dei VV . e RR . per l'esame ed approvazione,
27 . Non si riconosce opportuno di lasciare al superiore
generale la facoltà di dispensare dagli esercizi spirituali (1). 33
N . 8) .
28 . Quanto è detto a pag . 16 N. 4 sulla Ordinazione in
quelle parole vídelícet ex privilegiis Congregationum quae tan-
quam Ordines regulares habentur include implicitamente la fa-
coltà al Superiore Generale di concedere le Dimissoriali, facoltà
che fu già negata . La concezione anzidetta verrebbe avversata
dagl'Ordinari, formerebbe una deroga alla Legge generale .
Qualche rara deroga accordata dalla S . Sede non potrebbe invo-
carsi come precedente, ad esempio in specie poi se non venisse
favorita da tutti gli Ordinari . Mancando poi un regolare No-
viziato, ed un regolare corso di studi, l'uno e l'altro difetto
formerebbero un ostacolo a simili deroghe.
Documento N . 18 20
OSSERVAZIONI [DI D . BOSCO] SULLE COSTITUZIONI DELLA SOCIETÀ
DI FRANCESCO DI SALES E LORO APPLICAZIONE
1 . « Le tredici animadversioni comunicategli nel Marzo 1869
sono state nella maggior parte omesse nel nuovo progetto di
Costituzioni . Si vuole che d'esse ne sia tenuto assolutamente
conto . . . ».
In quella data non furono comunicate osservazioni . Furono
le animadversioni comunicate nel 1864 quando fu emanato il
decreto di lode ; e si diceva che tali animadversioni erano neces-
sarie perché le costituzioni non erano ancora approvate .
Nel decreto di approvazione del 1869 si richiamano quelle
animadversioni che si studiò di inserire per quanto allora fu
possibile . Lo stesso decreto le modificava specialmente in ciò
che riguardava alle dimissorie . Vale a dire concedendo al Supe-
riore della congregazione la facoltà di dare le dimissorie a quelli
che, accolti nelle nostre case prima di quattordici anni, a suo
tempo entrano in questa congregazione.
2. «Non essendo solito che la S . Sede approvi nelle Costi-
tuzioni il Proemio e l'Elogio storico dell'Istituto, dovrebbero
entrambi togliersi * .
Venne tolto per intero . Si era lasciato quel capo perché
nel 1864 era stato richiesto a schiarimento dello scopo della
congregazione.
3. « Si dovrebbe levare a pag . 9 la menzione speciale fatta
di que' libri buoni, che sembrerebbe un'implicita ed anticipata
Copiaalografa,maconfirmaecorezioniautografediD .Bosc
in ASCVVRR, T 9.1. Fra queste rilevabili l'aggiunta più volte della
citazione della Regula magìstri novitiorum della Compagnia di Gesù
e l'eliminazione della seconda parte dell'articolo sulla manifestazione di
coscienza (Animadversio,N.7:i) mo poterit conscientiam superiori pate-
facerquotishadmjreDigloamnequstilaem
conferre íudicaverit.Talesprionèvecprsntlamiu
autografa di D . Bosco conservata in ASC 023-1-1873(3) . Inoltre sul
manoscritto dell'ASCVVRR, a lato della osservazione N . 28 D . Bosco
aggiunse: non ad quemcumque epíscopum ma soltanto ad Episcopum dioe-
cesanum in conformità dei decreto di Clemente VIII .

24.8 Page 238

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approvazione di libri stampati e da stamparsi che non sono
stati esaminati dalla S . Sede* .
Ciò che riguarda a pubblicazioni speciali furono tolte .
4. « Si sopprimano le ripetute menzioni dei diritti civili dei
laici e della sottomissione alle leggi civili ».
5 . « Che i Chierici e Sacerdoti conservino i Benefici sem-
plici non è analogo allo spirito di un Istituto Religioso . Si
porrà che ne decadino dopo emessi i voti perpetui ; meno quei
benefici che fossero propri della famiglia » .
Si toglie tutto quello che riguarda alla sottomissione dei
soci alle leggi civili; si supplica però che non siano tolte le pa-
role con cui ai Soci anche dopo l'emissione dei voti sono cón-
servati i diritti civili . Questo è il fondamento stabilito dal
Santo Padre appena (nel 1 858) si cominciò a parlare delle
nostre regole: Una congregazione, egli diceva, coi voti semplici,
ma in guisa che conservandosi i diritti civili, ogni socio sia un
vero religioso in faccia alla chiesa ; e sia un libero cittadino
in faccia alla società civile . In Italia non si conosce più altro
mezzo di esistere fuori di questo .
In questo punto si trattò a lungo con mons . Svegliati, e col
card . Quaglia ambidue di felice memoria; e si convenne che in
questo caso il voto di povertà si estende non alla proprietà,
ma soltanto all'amministrazione dei frutti dei possessi di chi
vive in congregazione .
Con questo principio si diluciderà anche l'osservazione n. 4
riguardante al voto di povertà e quella del possesso dei patri-
moni ecclesiastici n . 5 anche dopo emessi i voti religiosi . Notisi
a questo riguardo che l'unica cosa che garantisca in faccia alla
società civile è il possesso dei Soci, altrimenti restiamo enti
morali e quindi immediatamente colpiti dalle leggi (vedi pag .10
n. 2) . Si noti ancora che il governo si fece dare copia delle nostre
costituzioni, e ne vuole copia ogni volta che facciamo sostanziali
modificazioni .
6. « La facoltà di modificare le Costituzioni deve essere
condizionata all'approvazione riservata alla S . Sede delle modi-
ficazioni stesse*.
Ammessa interamente, e dopo le parole quibus regulae jam
Probatac sunt,s:Avitahmgujbenordìcl
non poteruni nisi príus Sanctae Sedis consensum obtìnuerint.
7. « La manifestazione di coscienza prescritta non si ammette,
tutt'al più può ammettersi f acoltativa ma ristretta soltanto
alla esterna osservanza delle Costituzioni ed al progresso nelle
virtù ».
Questo articolo era stato tolto dalle regole della Compagnia
di Gesù : Regula magistrí novitiorum. Tuttavia sarebbe modi-
ficato come segue : Maxima unícuique fiducia in superiore sit
neque ullum cordis secretum quisquam illum celet . Se poi si giudica
meglio omettere l'articolo intiero non produce difficoltà di
sorta (vedi pag . 13 n. 6).
8 . « L'età canonica del Superiore Generale deve essere di anni
quaranta e quella dei Consiglieri Generali di anni 35 ed almeno
di cinque di professione, e quella del Maestro di Novizi di anni
35 ma di dieci anni almeno di professione »,
La parte concernente i consiglieri fu inserta, per Superior
Generale invece di oportet trigesimum si dirà quadragesimum
aetatis annum explevit . Haec vero aetas minuti aliquando poterit
interveniente Sanctae Sedis consenso . Si fa questa riserva nella
età del Sup. Gen . perché presentemente ve ne sono molti che
hanno tale numero di anni di professione, ma niuno ha i qua-
rant'anni di età. Così se morendo l'attuale Sup . Gen. si dovesse
eleggere un successore, non, vi sarebbe chi abbia l'età canonica .
9. L'elelezione del Superiore Generale e dei Consiglieri
generali si faccia dai soli Elettori presenti, ed a maggioranza
assoluta di voti e non altrimenti ».
Questo articolo era stato specialmente destinato a dar
libertà di elezione a tutti i soci delle altre case . Ora si modifica
nel senso indicato.
10 . «Il Capitolo Generale si comporrà come è solito negli
altri Istituti; non può ammettersi che venga formato dei Pro-
fessi perpetui della casa ove si fa l'elezione, giacché se ne que-
relerebbero i professi perpetui delle altre case » .,
Ogni cosa è in questo senso accomodata nelle costituzioni .
11 . « I Consiglieri del Capitolo superiore devono essere
eletti tutti dal Capitolo generale, e risiedere presso il Supe-
riore generale» .
Accomodato negli articoli delle costituzioni .
12, «È insolito che il Superiore Generale designi chi nella
sua morte governi l'Istituto fino al Capitolo elettivo . È invece
solito che supplisca uno dei principali Dignitari dell'Istituto » .
Invece del Rettor temporaneo se ne affiderà l'uffizio al
Praefectuscsauhpeitrèlomitàdopl
Sup . Gen . Ogni cosa è inserta nelle costituzioni in questo senso .
13. « La S. Sede è solita di riservare alle deliberazioni del
Consiglio generale l'ammissione e la dimissione dei Novizi, e
dei Professi, la nomina dei Superiori locali, e dei principali
Officiali dell'Istituto » .
Vedi Regula Magistri Novitiorum Soc . Jesu. Ammesso nelle
costituzioni .
14- « Sono pochi due individui per aprire una Casa, dovranno
essere almeno tre o quattro, dei quali due per lo meno siano
Sacerdoti ».
Ammesso nelle costituzioni .
15 . « Il Maestro dei Novizi non deve esercitare altro Officio,
e però non può esserlo il Direttore Spirituale o Catechista che
ha annesso più Offici » .
Accettato nel senso indicato. Vedi pag . 33 n. 14. Il diret-
tore spirituale della Società dovendo d'uffizio indirizzare le sue
sollicitudini al bene religioso e morale della medesima, ha pure
cura dei novizi in genere, ma per mezzo di altro sacerdote,
da noi detto catechista, o che si può chiamare Maestro dei
novizi (socius Magistri Novitiorum Societatis Jesu), fa com-
piere tutti gli uffizi che a tale riguardo sono necessari .
16 . « Manca affatto la Costituzione dei Noviziati ; dovrebbe
prescriversi in quelli la osservanza della Costituzione Regularis
disciplinae di Clemente VIII e delle altre Leggi Canoniche,
giacché in maniera singolare interessa la riunione dei Novizi
nella Casa di Noviziato, la loro completa separazione dei pro-
fessi, la loro unica occupazione nei soli esercizi spirituali senza
che possano essere applicati alle opere dell'Istituto ».
Tutto ciò che riguarda al noviziato fu trattato col S . Padre,
le cui parole mi furono di fondamento . In un capo a parte
si esporrà quanto si fa nel noviziato . Ma noi dobbiamo : 1° Evi-
tare questo nome, altrimenti saremmo tosto molestati dal go-
verno che non vuole più udire parlare di Ordini religiosi, di
congregazioni anzi intende sopprimere tutto ciò che nella civile
società avesse relazione con quelli . 2° Per la stessa ragione
non pare conveniente una casa isolata dove raccolgansi gli
aspiranti . 3° Inoltre siccome la prova degli aspiranti consiste
nel conoscere la loro attitudine ad assistere, istruire, educare
la gioventù, così gli aspiranti devono contemporaneamente

24.9 Page 239

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esercitarsi alla pietà ed in questo ministero . Le regole della
Compagnia di Gesù e quelle degli Oblati non parlano di Novi-
e quindi per difenderci, ricorrere, dove convenga, a favori
delle leggi . Tuttavia fu accomodato come proposto .
ziato ma soltanto nel direttorio danno Regole pel Maestro .
26 . « Ogni tre anni si tenga un Capitolo generale degli
17 .«SimilmentemancalaCostituzionedeglistudi .Queli
affari rilevanti dell'Istituto oltre il Capitolo elettivo di ogni
che aspirassero al Sacerdozio dovrebbero essere tutti applicati dodicennio. Gli atti di quelli e di questi devono trasmettersi
per quattro anni agli studi Teologici o in un Collegio speciale alla S . C . dei VV . e RR . per l'esame ed approvazione » .
dell'Istituto, o in qualche Seminario, senza applicarli intanto
Accomodato .
alle opere dell'Istituto * .
Non è notato nelle costituzioni, ma vi sono trent'anni di
prova che ci garantiscono il buon effetto . Siamo però nella
condizione di sopra . Non si può avere una casa di studio sepa-
rata dagli altri collegi, perché il governo subito dimanderebbe
con quale autorità sì dà quell'insegnamento, e bisognerebbe
27 . « Non si riconosce opportuno di lasciare al Superiore
Generale la facoltà di dispensare dagli esercizi spirituali * .
Non si riferisce agli esercizi spirituali, ma in genere agli
esercizi di pietà, come digiuno, rosario e simili . Tuttavia per
chiarezza si è tolto pietatis exercitiis e si è messo pietatis operibus .
chiudere immediatamente, o sottoporsi alle leggi della pubblica
istruzione che sarebbe una cosa medesima . In quanto al non
applicare gli studenti alle opere dell'Istituto non è possibile
perché noi abbiamo per base che gli studenti abbiano sempre
la loro prova nei catechismi, nelle assistenze ecc ., ma sempre
in modo che possano compiere i loro studi come fin'ora si è
fatto . Si aggiungerà pure un capo in cui si esporrà il modo
con cui si fanno gli studi .
18 . #Ove si legge Prout regulae societatis patientur si sosti-
tuiscano le parole iuxta praescripta SS . Canonum, o altre con-
28 . « Quanto è detto sulla Ordinazione in quelle parole
videlicet ex privilegiis Congregationum quae tanquam Ordines
regulares habentur include implicitamente la facoltà al Superiore
Generale dì concedere le Dimissoriali, facoltà che fu già negata .
La concessione anzidetta . . . » .
La facoltà delle dimissorie sembra inseparabile da una
congregazione che ha comunione di case . Se il Superiore Gene-
rale non ha questa facoltà ne avviene che egli deve mandare i
suoi chierici dove vuole l'Ordinario della diocesi in cui ciascuna
casa esiste . Lasciarli fuori di casa sotto altra disciplina ed edu-
simili * .
cazione . Né il Superiore Generale potrebbe disporre di un socio
Accomodato nelle costituzioni .
19 . « Il consenso dei Genitori per l'ingresso nell'Istituto se
per prudenza può in pratica tollerarsi, non può ammettersi
nelle Costituzioni come condizione » .
Fu tolto .
per inviarlo da una in altra casa senza il permesso dell'Ordi-
nario, che può concedere e non concedere tale traslocazione ;
anzi volendo può mandarlo in diocesi ad occupare un posto
a suo piacimento; perciocchè colla dimissoria dell'Ordinario
diventa suddito del medesimo .
Si aggiunga che in questa nostra Congregazione vi sono
2o . « Il pagamento è una cosa nuova per gli Istituti d'uo-
mini ; sarebbe preferibile di levarlo » .
Fu tolto .
giovani di tutte le parti del globo . Arabi, Algerini, Francesi,
Inglesi, Americani ecc. fanno parte di questa società . Come
mai andare in traccia del loro ordinario, se essi stentano a ricor-
dare il luogo della nascita? Nei nostri paesi non si conoscono
21 . « Invece di alíquot dies si dica Per decem dies* [giorni congregazioni anche recenti le quali non abbiano la facoltà
di esercizi spirituali] .
di dimissorie . Gli Ordini Religiosi hanno costantemente goduto
Accomodato.
22 . « Perché dire intorno alla salute che si esige quella
necessaria al tempo del Noviziato? e dopo? »
e godono del privilegio delle dimissorie.
La congregazione dei Missionari, gli Oblati di Maria appro-
vati da Leone XII l'anno 1826, l'Istituto della Carità volgar-
mente dei Rosminiani approvato da Gregorio XVI l'anno 1839,
Furono tolte le parole saltem tirocinii anno .
che sono gli ultimi approvati nei nostri paesi, godono delle
23 . « Si prescrive ordinariamente per maggiore libertà che
siano due o tre i Confessori in ogni casa ; si tolga l'uno » .
Su di ciò si erano seguite le Regole della Comp . di Gesù,
luogo citato . Tuttavia fu accomodato nel modo proposto .
medesime facoltà.
Il S . Padre udito tali riflessi per organo del compianto
card . Quaglia accondiscese che nel decreto di approvazione
(1 marzo 1869) si desse al Superiore Generale la facoltà delle
dimissorie a quelli che fossero stati accolti nelle nostre case
24 . «Sarebbe opportuno prescrivere che i Confessori sia prima dell'anno decimo quarto . Per quelli che passassero tale
degli Alunni, sia dei soci debbano essere approvati dall'Ordi- età, la Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari in forma di
nario ».
rescritti ha concesso l'equivalente, vale a dire cominciò a con-
Fra noi negli Ordini Religiosi e Congregazioni Ecclesiastiche
si seguono le norme prescritte dai sacri canoni . Se poi si giudica
opportuno questa clausola si aggiungerebbe : Confessarios a
Rectore constitutos et ab ordinario approbatos .
25 . « Sì richiede la licenza della S . Sede per promuovere
liti innanzi ai Tribunali Civili » .
cedere una volta sette, di poi dieci secondo il rescritto del 14
luglio 1871 . Ultimamente per altri sei soci (giorno 8 agosto
1873), da scegliersi dal superiore secondo il bisogno.
Esposte rispettosamente queste osservazioni, si supplica
umilmente che si degni concedere la facoltà assoluta dì poter
rilasciare le dimìssorìe ai professi della Congregazione in con-
formità del decreto di Clemente papa VIII,
In pratica può cagionare non leggere difficoltà perché pos-
siamo ad ogni momento essere citati avanti ai tribunali civili,
Sac. GIOVANNI Bosco

24.10 Page 240

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Documento N . 1921
DE REGULIS SOCIETATIS SALESIANAE
ALIQUA DECLARATIO
Haec humilis Societas inter magnas hujus saeculi tempestates
exorta sive quoad sociorum et domorum numerum, rive quoad
sacri ministerii officia magnum incrementum accessit . Ideo
nonnulla in Regulis modificare necesse fuit sicuti breviter hic
adnotantur .
I. Prima Constitutionum traditio aliquantulum modificata
fuit quum in eisdem accomodarentur animadversiones quae
Decreto Laudationis et Commendationis fuerunt adnexae .
Quae consfitutiones in paucis iterum variatae fuerunt post
approbationis Decretum juxta consilia spectatissimae Episco-
porum et Regularium Congregationis et ad mentem fallinescii
Pontificis Pii. Papae IX.
II. Praecipue adnotandum est auctoritatem supremam pri-
mitus sìtamm esse in Capitulo Domus principalis, notae sub
titolo Asceterii Salesiani . Nuper vero multitudo negotiorum ad
eamdem Societatem spectantia suasit Capitulum Superius esse
constituenduin ; sicuti reapse constitutum fuit . Hujusmodi
Capitulum omnes Societatis domus tamquam particulares diju-
dicans, totum Congregationis processumm gerit atque administrat .
Hine nonnullae translationes et mutationes ut Rectoris Majoris
et Superioris Capitoli officia Ilare ac tute constituerentur . Hoc
enim factum est in hac tertia, quae est ultima Constitutionum
editio .
III . In adíumentum benevoli lectoris et Relatoris adnotatur
animadversiones adnexas Decreto Laudationis fuisse in Consti-
tutionibus accomodatas prout Regularum praxis passa est, ut
sequitur.
1a Ad integrum admissa fuit uti videre est in Constitutio-
nibus cap . 9, art. 4 .
2a Fuit undequaque executioni mandata .
3a Fuit executioni mandata in praecedente regularum edi-
tione . Sed Archiepiscopus Taurinensis verbis et scriptis repetita
vice optavit vota perpetua esse Superiori Generali tantum
reservata sicut, ait i lle, moris est in caeteris ejusdem generis
Congregationibus. Ego vero aequo et libenti animo sequar
quidquid Sancta Sedes in Domino melius judicaverit .
4A Servata fuit usque ad approbationis decretum, quod
eamdem modificavit . Difficillimam imo fere dicamm ímpogsíbilem
existentiam Congregationis, quae in pluribus Dioecesibus
habeat domus communionem habentes . Etenim unusquisque
Episcoporum, cum voluerit poterit presbyteros et clericos suae
Dioecesis ad se revocare, et sic Societas solveretur . Ideoq e
cum Congregatio haec jam sili firmiter constituta et approbata,
humillime, sed toto corde, expostulatur ut facultas litteras
dimissoriales relaxandi absolute concedatur .
Hoc codemm privilegio generatim-gaudent Ordines Religiosi
et Regularium Congregationes . Hujusmodi sunt Oblati B . M .
Virginis juxta Decretum Etsí Dei filius datum a S . Memoria
Leonis Papae XII, mense septembris 1828 .
Hoc idem dicatur de Instituto Charitatis adprobato a felici
recordatione Gregorii XVI .
Congregatio autem Presbiterorum Missionis adprobata a
S. P. Urbano VIII per Bullam Salvatoris Nostri, die duodecima
Januarii 1632 .
Tandem ipse S . P . Pius Papa IX (quém diutissime Deus
sospitem servet) per Breve: lieNliosas familias, die decima tertia
rnadi, 1859, praeter facultatem jam primitus concessam Literas
dimissoriales generatim concedendi, addii, ut sequitur :
« Clerici Congregationis Missionis, dummodo necessariis
praediti sint requisitis, suorunique Superiorum litteris dimís-
sorialibus extra tempora a canonibus instituta a quocumque
catholico Episcopo gratiam et communionem Apostolicae Sedis
habente ordines suscipere libere et licite, servatis servandis,
possunt et valent * .
Itaque supramemoratis rationibus perpensis quae ad tem-
para, loca, atque ad constitutionem peculiarem huiusce socie-
tatis spectant, humillime exposcitur, ut pro litteris dimisso-
rialibus ipso quoque communi privilegio fruatur, quo gaudent
Congregationes atque ordines regulares habentes domorum
Communionem.
5a Sexvanda erit juxta generalia Ecclesiae praescripta . Nam
si in Regulis exprimeretur non leves difficultates saepe essent
metuendae apud civiles potestates, quae difficultates -difficil~
fime superarentur .
6a Fuit in Constitutionibus accomodata, uti videre est
cap . 9, art. 10.
7a Usque huc servata fuit et in posterum servabitur .
8a Observata, uti videre est cap . 14.
9a Quod ad externos attinet veluti appendix in finem Re-
gularum translata fuit . Si haec admitteretur magnum Socie-
tatis et Religionis lucrum haberi censetur . Verunta men libenter
a Constitutionibus expungetur, si hoc ad majorem Dei gloriam
conferre Sancta Sedes judicaverit.
10a Executioni mandata, uti nunc assuescit .
11a De facto observatur, sed humillime supplicatio fit ne
in Regulis inseratur .
In his enim civilis potestas Ens morale, uti dicunt, agno-
sceret ; inde omnia temporalia in saeculares manus inciderent .
12a Executioni mandata .
13a Executioni mandata uti videre est cap . 5, art . 3 .
21 Copia di Berto con firma autografa di D . Bosco in ASCVVRR, T 9 . i . Altra copia del medesimo Berta, in ASC
giunte e correzioni autografe di D . Bosco ; edito in MB X 894-895 .
0z3-I-1873(4),
con ag-

25 Pages 241-250

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25.1 Page 241

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Documento N . 20 21
MESE DI MARZO ANNO 1874
SAGRA CONGREGAZIONE DE' VESCOVI E REGOLARI
CONSULTAZIONE PER UNA CONGREGAZIONE PARTICOLARE
TAURINEN . = Super approbatione Constitutionum
Societatis S . Francisci Salesíí.
La carità Cristiana è tanto feconda nella sua benefica in-
fluenza, che mentre le si chiudono le vie con la soppressione
degli Ordini Religiosi, nondimeno con animo invitto superando
qualunque ostacolo, suscita con prodigioso ingegno nuovi
Istituti a soccorso spirituale e temporale degli infelici, per
conservare la fede ed il buon costume, quale appunto si è quello
fondato dal Sacerdote D . Giovanni Bosco, che è stato enco-
miato, ed approvato con due solenni Decreti della S . Sede.
Infatti ogni ceto di persona ricorda con sentita gratitudine,
come fino dall'anno 1841 l'encomiato Sacerdote si unisse ad
altri Ecclesiastici per accogliere in appositi locali i giovani più
abbandonati della Città di Torino a fine d'intrattenerli con
onesti sollazzi, e somministrare ai medesimi il pascolo della
Divina parola. L'Autorità Ecclesiastica animò tale pietoso
esercizio, e la Divina Provvidenza con singolare protezione
lo favorì in guisa, che nel 1844 il concorso dei giovani divenne
assai, numeroso. Si fu per questo aumento che l'Arcivescovo
di quel tempo Monsignor Fransoni concedeva di ridurre in
forma di piccola Chiesa due camere destinate ad altra opera
pia, e così fu costituita una Cappella con giardino contiguo
dedicata a S . Francesco di Sales nel centro della regione Val-
docco, e l'Arcivescovo stesso concesse molti favori e facoltà
di sua spirituale giurisdizione ai giovani, che frequentavano
la pietosa Adunanza, e nel 1846 cominciarono le scuole serali,
e domenicali pei più grandicelli ed oltre Settecento fra questi
più, poveri, e pericolanti furono eziandio ricoverati in una casa
annessa, all'Oratorio, che è l'attuale Ospizio di carità . Dal
1847 in poi crebbero in guisa gli Aggregati, che col consenso
dell'Autorità Vescovile fu necessario aprire in altro angolo
della Città un secondo Oratorio sotto il titolo di S . Luigi Gon-
zaga, e successivamente- nell'anno 1849 fu aperto un terzo in
altra contrada sotto il titolo del S .AngeloCustdcmeio
scopo degli antecedenti . L'Ordinario di moto proprio approvava
il Regolamento di questi Oratori, e ne costituiva Direttore
capo il Sacerdote Bosco, concedendogli tutte quelle facoltà,
che potessero tornare necessarie, ed opportune a questo scopo .
Con tali auspici, e benedizioni altri Vescovi adottarono il me-
desimo piano di regolamento, e si adoperarono d'introdurre
nelle loro Diocesi cotali Oratori festivi. Che anzi in Mirabello
nel 1863 fu istituito un piccolo Seminario di S . Carlo, e la casa
dove nel 1870 si alimentavano circa Duecento giovani è di
proprietà della Società, non altrimenti che quella di Torino,
ed al presente è stata trasferita nel villaggio di S . Martino,
territorio della Diocesi di Casale . Nel 1864 fu stabilito in Lanzo
paese dell'Archidiocesi di Torino un Collegio convitto di S.
Fi-
lippo Neri per raccogliervi giovanetti, che non potevano più
essere accolti in altri ricoveri . Successivamente in breve giro
di tempo furono aperte varie altre case, fra le quali nel 1870
il Collegio della Madonna degli Angeli in Alassio Città di Al-
benga. Nel 1871 un Convitto in Varazze Diocesi di Savona,
nonché un Ospizio di S . Vincenzo nella Città di S . Pier d'Arena
presso Genova a pro de' fanciulli abbandonati . Finalmente
nel borgo di Cogoleto Diocesi di Savona fu aperta una nuova
casa dove si esercita il Sacro Ministero con pubbliche scuole .
Laonde per conservare l'unità di disciplina -in tanto grandi e
numerose case fino dal 1844 alcuni Ecclesiastici si riunirono
insieme per costituire una specie di Società, o Congregazione,
non astringendosi a vincolo di voti, ma bensì promettendo di
porre in esecuzione ogni opera, la quale ridondasse alla mag-
giore gloria di Dio, nonché alla salute delle Anime .
Tale promessa. s'ebbe regolare forma di voti semplici nel
1858, e molto v'influì l'impulso di autorevoli Personaggi . Im-
perocché in quell'epoca appunto l'Arcivescovo di Torino con-
sigliò di provvedere in modo stabile all'avvenire di molti ra-
gazzi, che erano raccolti negli Ospizi, o frequentavano gli Ora-
tori nei giorni festivi, e per tale scopo gli rilasciò una lettera
commendatizia, colla quale potesse presentarsi al Supremo
Pontefice Pio IX, che Dio ci conservi per molti altri anni. Ot-
tenuta benignamente l'Udienza, il Bosco espose al S . Padre
il motivo, e lo scopo della sua venuta, e n'ebbe confortante
incoraggiamento, e prudenti consigli, i quali sono riprodotti in
un opuscolo stampato qui in Roma coi tipi di Propaganda .
Qualunque sia l'appreziazione di tali privati colloqui, è indu-
bitato che il Fondatore si adoperò a stabilire, e riformare le
Regole del suo Istituto, accogliendo perciò di buon grado
consigli avuti, aggiunse alle medesime con tre distinti paragrafi
i tre voti di castità, povertà ed obbedienza per fondare così
una Società di voti semplici, perché senza voti non vi sarebbero
gli opportuni legami tra soci e soci, e tra superiori ed inferiori .
Tali norme furono poste in esecuzione in via di sperimento
per lo spazio di circa sei anni, decorsi i quali in vista del cre-
scente progresso di Operai in palpabili beneficenze a pro de'
miseri, il zelante Sacerdote con le Commendatizie di molti
Vescovi si ricondusse in Roma per ottenere nella sua qualifica
di Fondatore, e Superiore Generale la conferma Apostolica
della sua Società. Accolse Sua Santità benignamente le preci
e degnossi commettere l'esame di questa benefica Società
nonché delle Regole, che in quel tempo erano scritte in volgare
idioma a questa S . Congregazione . L'una e le altre furono
maturamente discusse, e fattane relazione all'Oracolo Santis-
simo nel giorno primo Luglio 1864, come suole praticarsi con-
forme alle norme esposte nella prima Appendice della Col-
lettanea dell'Emo Bizzarri, si devenne ad un formale Decreto
di lode, dove il S . Padre memoratam Societatem attentis Litteris
Commendatitiis Praedíctorum Antistitum uti Congregaííonem
votorum sìmplicíum, sub regimine Moderatoris Generalis, salva
Ordinarioruin jurisdictione ad praescriptum Sacrorum Canonum,
et Apostolkarum Constitutionum amplissimis verbis laudavit,
et commendavit, prout praeseMis Decreti tenore laudat, atque
commendat, dilata ad opportunius tempus Constitutionum appro-
bàtio,ne . E per esprimere il Sovrano gradimento concesse che
l'attuale Moderatore, ossia Rettore Maggiore, in suo munere
quoad vixerit permaneat. Sommario N . 2. A tale Decreto furono
22 Il manoscritto è conservato in ASCVVRR, T 9,1 . Pubblichiamo il testo edito in posino, OE XXV [387]-[399] e in MB X 9I7-926 .

25.2 Page 242

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annesse tredici animavversìoni per riformare le Regole Som-
mario N. 3, le quali senza indugio vennero in parte ammesse
nelle Costituzioni composte in latino, e quindi stampate in
Torino coi tipi della stessa Società Salesiana nel 186 7. Per cui
dopo un quinquennio di esperimento si condusse il Superiore
Generale in Roma allegando dei riflessi, pei quali si era deciso
a modificarne alcune, come lo comportava lo scopo del novello
Istituto, e tralasciare delle altre per non comprometterne l'esi-
stenza innanzi al rigore delle leggi Civili . Tali Regole furono
trasmesse alla S . Sede con una memoria, in cui il prelodato
Fondatore dimandava l'approvazione dell'istituto, e delle Re-
gole, nonché la facoltà di concedere le Dimissorie a quei suoi
Allievi, che erano chiamati allo stato Ecclesiastico. Tale me-
moria veniva accompagnata da lettere Commendatizie di ven-
tiquattro Vescovi, i quali tutti attestavano la prodigiosa utilità,
che la Chiesa, e la Società traeva dal novello Istituto . Fra queste
si leggono quelle di due Emi Porporati cioè dell'Emo Cardinale
Deangelis Arcivescovo di Feimo, il quale attesta di aver veduto
coi Propri occhi il bel numero di giovanetti quivi educati, ritolti
all'ozio, e alla miseria dalla feconda carità del degno Sacerdote
che n'è Capo e Direttore supremo, lo zelo vivo, e indefesso per
crescerli nella pietà, cosi' ne' mestieri conformi al loro genio, o,
alla loro condizione, e il frutto da ultimo non comune, che si scorge
ne' stessi giovanetti, e le speranze che debbono concepirsi nell'av-
venire; e quelle dell'Emo Cardinale Antonucci, il quale nel
commendare l'Istituto e le Regole dichiarò, di essere mosso dal
desiderio della gloria di Dio, e della salute delle anime, come
anche per gratitudine di animo inverso questa Pia Società,
quae modo non Paucos huius Civitatis, et Dioecesis infortunatos
adolescentes complures orphanos propter ultimam cholera-morbi
tristissimam invasionem liberaliter, ac peramanter alit, et instituit .
Si manifestarono allora per parte del postulante alcune dif-
ficoltà che sarebbero occorse nella esecuzione delle tredici
animavversioni, segnatamente sulla quarta relativa alla con-
cessione delle dimissorie, nonché sopra la quinta con quale
richiedeva il Beneplacito Apostolico pro alienationibus, ac
debitis contrahendis . Se nonché la S . Sede tutto ponderato, e
procedendo a grado a grado secondo l'accennata norma nel
1 Marzo 1869 emise il Decreto di approvazione e conferma
dell'Istituto in genere, differendo a più opportuna circostanza
di sanzionare le Costituzioni, dopo che sarebbero state emendate
« attentis litteris commendatitiis plurimorum Antistitum enun-
tiatam piam Congregationem,uvtoisrcmíeapl
sub regimine Moderatoris Generalis, salva Ordinariorum jurisdic-
tione ad formant sacrorum Canonum, et Apostolicarum Constitu-
tionum, quae emendandae erunt juxta animadversiones ». Peraltro
il S . Padre relativamente alle lettere dimissoriali benignamente
concesse che il Superiore Generale avesse la facoltà di rilasciarle
agli alunni, che aveano dato il nome alla pia società prima di
compiere l'anno quattordicesimo itatPC iamenus ongre-
gatione quavìs de causa dimittantur suspensi maneant ab exer-
citio susceptorum Ordinum, donec de sufficienti patrimonio sacro
provisi, et in sacris constituti benevolum retepíorem inveniant
(Som. n. 4) . Ottenute tali concessioni avvenne che un allievo
originario d'Ivrea di età adulta mentre alimentato a tutte
spese della società era per compiere il quarto anno di Teologia
desiderava di essere promosso agli ordini sacri, ed in questa
circostanza con rescritto SS .mo in data 13 Agosto 1869 fu rila-
sciata l'implorata facoltà benché l'ordinando fosse stato rice-
vuto dalla società dopo il quattordicesimo anno, la quale grazia
poco dopo fu estesa per la Ordinazione di sette individui . Cre-
scendo successivamente il numero degli aspiranti agli Ordini
sacri, il Superiore Generale dimandava nel 1871 di essere facol-
tizzato a concederle indistintamente senza ricorrere volta per
volta anche a pro degli individui ch'erano stati ammessi nel-
l'istituto dopo i 14 anni, almeno per un settennio . Peraltro la
S. Sede non reputò in allora espediente concedere l'implorato
Indulto, ma bensì limitò la facoltà soltanto per dieci individui,
de speciali gratia annuii pro extensione enunciatae facultatis
favore dumtaxat decem servatis in reliquís omnibus de jure ser-
vandis . E recentemente degnossi il S . Padre nella Udienza
dell'8 Agosto 1873 di concederla limitando il numero a sei
individui .
Nello stesso anno decorso il Superiore Generale per uscire
dal provvisorio, ed appianare le gravi difficoltà che incontrava
nell'amministrazione delle case aperte in diverse diocesi, e che
tratta di aprire nella China, America ed Africa, umiliava una
memoria, nella quale prega la S . Sede a concedergli, dopo la
esperienza di cinque anni trascorsi dalla conferma dello statuto,
la definitiva approvazione delle Costituzioni stampate nel 1873,
unitamente alla facoltà assoluta di rilasciare le dímíssorie
(Som. n . 1 ), e per dimostrare lo sviluppo crescente, e prospe-
revole della sua società ha compilato l'ultimo stato della me-
desima (Som. n. 15) . Tale ultima dimanda è raccomandata
dagli Ordinari che hanno nelle loro Diocesi case dell'Istituto,
o che ne hanno conoscenza (Som . n. 5 al n. 1 2) . Però talune
di queste appongono delle condizioni, e vorrebbero inserito
nelle costituzioni, il capo 1 2 sess. XXIII sull'esame riservato ai
Vescovi, riguardo ai presentati per l'Ordinazione (Som . n . 12).
Per tale fine la Sagra Congregazione procedendo con le solite
cautele ne affidava l'onorevole incarico ad uno dei Rinffi Con-
sultori, perché ne esternasse il suo parere . Questi attenendosi
alle tracciate regole, e principi già stabiliti e tenendo a cal-
colo i rimarchi d'una lettera privata che si riporta nel Som.
n. 6 dopo alcuni mesi espose le sue osservazioni, (Som . n. 13),
le quali furono dalla S . Congregazione ristrette, e riepilogate
al numero di ventotto, perché in modo semplice, e senza tra-
smettere l'intero voto del Rmo Consultore fossero cognite al
supplicante (Som. n . 14) . Avuta tale comunicazione questi
per sollecitare il disbrigo della definitiva approvazione si die
premura di riformare le costituzioni già esibite nell'anno testé
decorso, e così riformarne come realmente ha eseguito una
nuova edizione . Questa è di recente data, giacché fu conse-
gnata alle stampe coi tipi di Propaganda nel mese di Gennaio
del corrente anno 1874.
Infatti come risulta dalle dichiarazioni manoscritte esi-
stenti negli atti il Rmo D . Giovanni Bosco espone :
di avere accettato la massima parte delle ventotto
che furono al medesimo comunicate ;
relativamente ad alcune di avervi introdotto dei tem-
peramenti ;
sostenere alcuni articoli unicamente per salvare come
da un naufragio dal rigore delle leggi civili il suo Istituto . '
Non è luogo di passare in rassegna quelle osservazioni che
sono state senza condizione integralmente ricevute . I punti
poi sopra cui si facevano delle eccezioni nel medesimo mano-
scritto si restringevano alla quarta, ottava, sedicesima, decímase1-
tima, ventiquattresima, venticinquesima, e ventesima ottava .
Peraltro talune delle medesime verrebbero leggermente modi-
ficate nelle recenti Costituzioni sulle quali sono pregate l'EE .
LL. Rme di emettere il prudentissimo Loro giudizio avuto
riguardo eziandio a tutte le Animavversioni che già in più
riprese sono state notate sulle penultime Costituzioni . Infatti
relativamente alla ottava in cui si prescrive che il Superiore
Generale deve essere di anni quaranta, e quella dei Consiglieri
Generali di anni 35, ed almeno cinque di Professione, e quella del
maestro di novizi di anni 33, ma di dieci almeno di Professione -
il Supplicante dichiara di averla accettata per massima generale

25.3 Page 243

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nel § 8 . n . 2 p . 19 . Peraltro nel riflesso che potrebbe avvenire vendere testamentum conficere acque in aliena buna succedere,
il difetto di età in coloro i quali avessero compiuto i cinque sed quamdiù in societate permanserit, nequit facultates suas admi-
odieci anni di professione per questo in via eccezionale vor- wistrare, nisi ea ratione et mensura qua Rector major in Domino
rebbe prevedere tale ipotesi col premunirsi del Beneplacito bene judicaverit » . Lo scopo di cotale disposizione, secondo il
Apostolico segnatamente per scegliere taluno idoneo alla carica postulante, si è che ogni socio goda in faccia alla legge tutti i
di Superiore Generale benché non abbia compiuto i quarant'anni ; diritti civili, mentre l'individuo in faccia alla Chiesa è vera-
perciò si propone di inserire nel cit. § 8 la seguente clausola, mente religioso, legato in coscienza dai tre voti di povertà,
haec vero aetas minuti aliquando poterit, interveniente S . Sedis castità ed obbedienza . Soggiunge che questa distinzione è
consenso .
l'unico mezzo di conservare l'Istituto a fronte delle attuali
Relativamente alla osservazione decímasettima nella quale leggi . In questo caso il voto di povertà si estende non già alla
si prescrive la costituzione degli studi, ed in specie della scienza proprietà ma soltanto all'amministrazione, ed usufrutto mentre
Teologica pel corso di quattro anni, il Superiore vi avrebbe già l'individuo rimane povero .
provveduto con particolare disposizione nel § 12 p ag. 3 0. appo- È vero che a rigore ciò non sarebbe conforme ai principi
nendovi il particolare titolo De studio e non si mostra alieno di a norma de' quali generalmente si reggono gli ordini religiosi,
determinarvi il tempo di quattro anni . Pertanto fa riflettere secondo il noto ditterio che « quidquid Monachus acquirit,
che non si può avere una casa di studio separata dagli altri « monasterio acquiiìt, per cui gl'individui nequeunt in parti-
collegi per non essere sottoposti alle leggi della pubblica Istru- culari neque de licentia, ac dispensatione Superioris habere
zione, od altrimenti essere costretti a chiudere la casa stessa . peculium seu aliquid proprium, Ferraris voc . Regulares n . 15».
Non essere poi cosa incompatibile con la condizione di studenti Pur nondimeno justa concurrente causa -può concedersi dalla
se questi insegnino il catechismo e si prestino ad assistere gli S: Sede che taluni regolari Istituti ritengano il dominio radicale
alunni, mentre ciò si eseguisce in modo che possano compire ciò che non implica la sostanza del voto di povertà . Ed in vero
il corso degli studi, ed insieme così offrono una prova, e si eser- S. Alfonso de Liguori Theol. Mor. lib . IV n . 14 de statu religioso
citano in opere cui tende lo scopo dell'Istituto . Reputo super- ne adduce questa definizione - Religiosus ex voto paupertatis
fluo riprodurre le Istruzioni, e dichiarazioni che si trovano obligatur ut nihil habeat proprium . Nomine proprii autem intel-
riunite in appendice della Collettanea dell'Emo Bizzarri p . 898 liguntur buna temporalia pretio aestimabilia, quorum dominium,
e seg. e di conoscerne l'applicazione, tanto più che l'Emo Pre- VEL certe facultqtemm disponendi LIBERAM, et INDIPENDEN-
fetto forma parte di questa speciale Congregazione .
TEM in perpetuum abdicavit.coEntaleprdisguntva
Per ciò che riguarda l'osservazione 24, dove si avverte sostiene nel cit. num . che i RR., Padri Gesuiti dopo avere emessi
che sarebbe opportuno Prescrivere che i confessori sia degli Alunni, voti possono ritenere il dominio, non godendo però la libera
sia dei soci debbano essere approvati dall'Ordinario . Su tale amministrazione del medesimo ivi « posi emissa vota retinent,
proposito dichiara di rimettersi alle prescrizioni de' sacri canoni, et acquirere possunt domínium radicale bonorum temporalium
ep.2l3qC ra1uostnfdimgeral§13n on- non tamen habent jus actuale de iis pro suo arbitrio disponendi
f.esInarioRctensiuo,tabOrdinopbats
vel utendi in cuius ABDICATIONE ESSENTIA religiosae
questo luogo è d'avvertirsi che le penultime Costituzioni sono Paupertalís consistit .
già in questo parzialmente corrette mentre in quelle nel § 13
L'Oratore reputa che ammesso tale dominio la sua società
n. 2 si stabiliva un Confessore, ed in queste è stato già stampato non avrà a soffrire molestie per parte del governo mentre ciò
confessarios a Rectore constitutos il che potrebbe riferirsi sol- che maggiormente la garantisce in faccia alla Società Civile è
tanto alla fiducia della persona, e non già a menomare la giu- il possesso de' soci, altrimenti resterebbe un ente morale non
risdizione Vescovile . Veggano però gli EEmi Padri se sia espe- riconosciuto ed in conseguenza immediatamente colpito dalla
diente lasciare tale espressione . Finalmente accetta la osserva- legge . Difatto i moderni Tribunali più volte hanno dichiarato
zione 25 che richiede il consenso della S . Sede per promuovere di non estendere la legge di soppressione agli enti morali benché
liti innanzi ai tribunali civili . Ciò risulta nelle Costituzioni aventi un fine, ed uno scopo religioso, non ostante gl'individui
§ XI n . 23 b . 24 concepito in questi termini . Ipse (oeconomus) conservano la propria persona, ed il loro peculio particolare o
executioni mandabit emptiones, venditiones, aedificationes, et alia privato, (Corte di Appello di Ancona 11 Gennaio 1869 tra il
similia . Sed in causis civilibus, et judicialibus altere non poterit Demanio, e le maestre pie Venerinì) . Ritenuto e concesso tale
absque Sanctae Sedis consenso. Per facilitare il suo scopo volon- radicale dominio, sarebbe composto quanto richiedono il Rmo
tieri ha eseguito tale modificazione, quantunque non dissimuli Consultore, nonché l'osservazione n° . 4 per la conservazione del
che in pratica potrebbe cagionare non lievi imbarazzi, e con- voto con la norma contenuta nella Collectanea S . Cong. Episco-
tinui incomodi perché gli amministratori della società potreb- porum, et Regularium pag. 859 . Tale norma fu apposta nel
bero ad ogni momento essere tradotti innanzi ai tribunali giorno 15 Giugno 186o, ed inserita nelle Costituzioni della
Civili.
società dei Maristi « Professi in hoc instituto dominium radi-
Esposti i capi che offrono leggiere difficoltà si richiamano cale, uti ajunt suorum bonorum retinere poterunt, sed eis
alla considerazione quelle osservazioni sulle quali il Consultore omnino interdicta est eorum administratio, et reddituum
si mostra tenace inerendo alle massime già stabilite, mentre
dall'altro lato il Superiore implora dalla S . Sede speciali prov-
videnze. Queste si riducono alla conservazione de' diritti civili,
al noviziato e lettere Dimissorìali .
erogatio, atque usus . Debent propterea ante professionem
cedere etiam private administrationem, usumfructum, et
usum quibus eis placuerit, ac etiam suo instituto si ita pro
eorum libitu existimaverit huic vero concessioni apponi
Si avvertiva infatti nell'osservazione quarta, che si sop- poterit conditio quod sit quandocumque revocabilis ; sed pro-
primessero le ripetute menzioni dei diritti civili e della sotto- fessus hoc jure revocandi in coscientìa uti minime poterit,
missione alle leggi civili . Sopra tal punto dichiara di aver tolto accedente Apostolicae Sedis placito . Quod etiam dìcendum
tutto ciò che riguarda alla sottomissione de' soci alle leggi ci- erit de bonis, quae post professionem titolo haereditario eis
vili. L'articolo peraltro che prega di conservare si è il seguente obvenerint . Poterunt vero de dominio sive per testamentum,
§ II, n . 2. « Quicumquo societatem ingressus luerit civilia jura sive de licentia tamen Superioris Generalis per actus inter
etiam editis votis non amittit . Ideo valide, et Ucite Potest emere, vivos libere disponere quo ultimo eveniente casu, cessabìt

25.4 Page 244

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concessio ab eis iacta quoad administrationem, usumfructum,
et usum ; nisi eam concessionem tempore eis beneviso for-
mam voluerint, non obstante cessionem dominii . Professis
autem vetitum non est ea proprietatis acta peragere de li-
centia Superioris, quae a legibus praescribuntur = Quidquìd,
professi sua industria, vel intuitu societatis acquisierint non
sibi adscribere aut reservare poterunt ; sed haec omnia inter
communitatis boma refundenda sunt ad communem societatìs
utilitatem» .
Invece ilsnIie1uVnlhp§aerotafml
più concisa; ma se comprenda tutti i casi e condizioni contem-
plate nella precedente formola lo giudicheranno gli Emi Padri .
Si proponeva pertanto nel num . 5 delle osservazioni che i
Chierici, o Sacerdoti dopo avere emessi i voti perpetui non
potessero conservare i benefici Ecclesiastici . Però tale ingiun-
zione non sarebbe stata eseguita nel § 11 n. 4 dove si legge
patrimonia vel simplicia beneficia retinebunt sed neque admini-
strare, neque iis perfrui Poteruntnv.iosluatdRemcr
D'altronde tranne il principio che i benefici secolari non devono
concedersi ai regolari non avendone l'amministrazione rimar-
rebbe in sostanza il voto della povertà per cui potrebbe tolle-
rarsi la ritenzione del semplice dominio, perché se taluno dei
soci ottenesse l'indulto della secolarizzazione nella penuria di
provviste Ecclesiastiche non rimanesse sfornito de' mezzi per
sostentarsi, tanto più che è ben diversa la natura d'un sem-
plice beneficio dai benefici residenziali, od aventi cura d'anime .
Siegue la osservazione num. 16 sul noviziato . Benché il
fondatore avesse dichiarato di evitare tale nome per non essere
molestato, nondimeno nella recente edizione vi ha compilato
l'intero § XIV. con dodici articoli . É nota a questa Congre-
gazione la rigorosa disciplina inculcata dai Sacri Canoni segna-
tamente da Clemente VIII nella sua Costituzione Cum ad Re-
gularem dísciplinam, dove fra le altre prescrizioni si ordina la
completa separazione dei novizi dai professi, nonché la loro unica
occupazione nei soli esercizi spirituali, veggasi la Collettanea
nel testè citato luogo . Se il Superiore ha provvisto al noviziato
in genere sembra che non abbia eseguito l'accennata occupa-
zione nei soli esercizi spirituali, mentre nel n . 8 v'inserisce
alcuni altri offici espressi in questi termini : non leve experimen-
tum facturi sunt de studio, de scholis diurnis, et vespertínis de
catechesi pueris facienda,aitnqudefcslorbia
casibus praestanda . Su tale punto implora una deroga al diritto
comune in grazia del fine che si è proposto nel fondare l'Isti-
tuto, giacché gli enunciati esercizi esibiscono la prova per cono-
scere se gli aspiranti hanno attitudine ad assistere ed istruire
la gioventù .
Finalmente in quanto alla facoltà assoluta di rilasciare le
Dimisoriesioservanelaoservazione28chelamedesimafu
già negata, e che qualche deroga parziale non potrebbe invo-
carsi come un precedente, molto più che la concessione ver-
rebbe avversata dagli Ordinari .
Sopra questi riflessi furono sempre contrapposte diverse
risposte e nella posizione sembrava che si dimandassero le Di-
missorie ad quemcumque Episcopum. Peraltro si domandavano
in genere per conservare l'unità ed amministrazione di regime
segnatamente se un socio venisse dal respettivo Ordinario di-
staccato dalla Società, e deputato ad altro officio . D'altronde
se in virtù dell'obbedienza, voto riservato alla S . Sede, dovea
obbedire al proprio Superiore, simultaneamente non poteva
essere soggetto e suddito del respettivo Vescovo . Ciò nondi-
meno la facoltà assoluta di rilasciare le Dimissorie non è stata
giammai concessa al Superiore . Per contrario questi nei recenti
suoi scritti risponde che la detta facoltà delle Dimissorie non
gli è stata assolutamente concessa, perché nel 1869 si trattò
dell'approvazione della Società in genere, e non già delle costi-
tuzioni, quantunque rammenti che nell'istesso Decreto gli
fosse concessa la facoltà delle Dimissorie ad decennium a pro
di tutti quelli che entrati nei suoi collegi, ed ospizi prima dei
quattordici anni avessero a suo tempo abbracciato l'Istituto ;
e per gli adulti ne ha implorato ed ottenuto all'uopo speciale
indulto . Al presente circoscrive la sua petizione alla concessione
delle Dimissorie ad Episcopum dioecesanum, e non intende di
volere godere uno speciale privilegio di rilasciarle ad quem-
cumque Episcopum, privilegio che dopo il Concilio Tridentino
devono nominatim et directe concedersi . Adduce a tale proposito
un Decreto della S . Congregazione del Concilio diretto a tutti i
Superiori degli ordini regolari del tenore seguente : Congregatio
Concilii censuit Superiores regulares posse suo subdito itidem
regulari, qui praeditus qualitatibus requisitis ordines suscipere
voluerit, litteras dimissorias concedere, ad Episcopum tamen
dioecesanum, nempe illius monasterii, in cuius lamilia ab iis
ad quos pertinet, Regularis positus esset . Tale disposizione sem-
brerebbe adattarsi al caso in grazia di un Istituto con voti
semplici e comuni regole . Quindi il Fondatore al § 6 n . 5 così
propone tale articolo : « Quod vero ad sacros ordines spectat,
sociabEpiscodioecsieosacipentaquosntordina,
iuxta Decretum Clementis VIII die 15 Martii 1596 ».
Questo riepilogo mi sembra sufficiente in una indagine,
sopra i quali le informazioni degli Ordinari, e gli opuscoli stam-
pati offrono molti schiarimenti . D'altronde le osservazioni
formano la base per confrontare le modificazioni senza entrare
in discussioni, le quali richiederebbero un lungo e superfluo
lavoro. Del resto Sua Eccellenza Rma Mons . Segretario di
cotesta Congregazione, che come risulta dagli atti ha impiegato
uno speciale lavoro sopra le Costituzioni, potrà fornire nella sua
relazione agli Emi Padri più precisi dettagli, e raffrontare
subito l'eseguite mutazioni nella ultima edizione . Finalmente
il Sacerdote Bosco con iterate suppliche dimanda l'assoluta
approvazione dopo vari anni di trattative, e per tale scopo
espressamente dichiara, che terrà eziandio conto di ogni corre-
zione, modificazione, consiglio che nella Loro alta ed illuminata
saviezza si degnassero proporre, o semplicemente consigliare a
maggior gloria di Dio, ed a vantaggio delle Anime ; così spera di
porsi in regola coi respettivi Ordinari, e proseguire pacifica-
mente le sue trattative a pro delle Missioni straniere . Consi-
derato ciò si concepisce una larga formola nel proporre il dubbio
perché l'EE. LL . Rme nell'alto senno e sperimentata prudenza,
di cui sono adorne, possano apporre, se lo crederanno neces-
sario, tutti quei provvedimenti temporanei o definitivi, nonché
tutte quelle condizioni che reputeranno inserirvi
DUBBIO
Se, e come debbano approvarsí le recenti Costituzioni della
Società Salesiana nel caso?

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Documento N . 21 23
DECRETUM
Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa Nonus in Au-
dientia habita ab infrascripto D . Secretario S . Congregationis
Episcoporum et Regularium sub die 3 Aprilis 1 874, Feria VI
in Parasceve, attentis literis commendatitiis Antistitum Loco-
rum in quibus Piae Societatis Presbyterorum a S. Francisco
Salesio nuncupatae domus extant, uberibusque fructibus quos
ipsa in Vinca Domini protulit, suprascriptas Constitutiones,
prosit in hoc exemplari continentur, cuius Autographum in
Archivio hujus S . Congregationis asservatur, approbavit et
confirmavit, prout praesentis Decreti tenore, approbat atque
confirmat, salva Ordinariorum jurisdictione, ad praescriptum
Sacrorum Canonum, et Apostolicarum Constitutionum .
Dature Romae, ex Secretaria memoratae S. Congregationis
Episcoporum et Regularium, die 13 Aprilis 1874 .
Loco sigilli.
A. Card . BIZZARRI Praefectus
S. Archiep . Seleucíen . Secret.
Documento N . 22 24
POSTILLE DI D. BOSCO AD ALCUNI ARTICOLI DELLE COSTITUZIONI]
i.
SALESIANAE SOCIETATIS FINIS
HUIUS SOCIETATIS FORMA
1° Sanctificatio sui ipsius, salus animarum per exercitium Itaque quaerere quae sunt Jesu Christi et quae sua
caritatis, en finis nostrae Societatis .
sunt postponere Salesianae Societatis officium est .
Qua in re summopere cavendum est ne unquam in officiis
Duplici itaque modo votorum dispensatio fieri contingit ;
erga alios fungendis praeponantur nisi illi, qui virtutibus vel vel per S . Pontificis voluntatem, vel per Superioris Generalis
scientia calleant, quas alios docere satagunt . Melior est magistri dimissiones a Societate.
deficientia, quam ineptitudo .
Itaque si faciunt aliter quam alios doceant, illis dicitur:
Medice, cura te ipsum .
Caritas benigna est, patiens est, omnia suffert, omnia
sperat, omnia sustinet.
VI.
RELIGIOSUM SOCIETATIS REGIMEN
Haec autem narratio extenditur tantum ad bona com-
munia .
Haec expositio ad S . Sedem extenditur tantum ad bona
4° Egenos vagosque induc in domumm tuam, et carriera
tuam ne despexeris .
Hospes eram, et collegistis me, nudus eram et cooperuistis
me .
quae in communi Societas possideret, non autem ad posses-
siones sociorum . Ideo, stricte loquendo, donec Societas in ens
morale constituta per legem civilem possidere queat, ab hujus-
modi obligatione nullo modo devincitur .
5° In exercitiis spiritualibus, in missionibus, in hospitiis,
convictibus [?] atque collegiis, animum ad ìllos advertamus,
qui morum probitate commendantur, et si in Domino bonum
judicatum fuerit, invitentur, atque ad studiorum curriculum
faciendumm deligantur .
6° In sacro ministerio excolendo summopere cavendum est :
1.)Neilasucpntrqaeopifcremotnxigu
2) Si aliquando, cogente necessitate, a domo, vel ab officio re-
cedendum sit, seduto eligatur atque praefigatur qui absentis
vices gerat .
Hac in re caute incedendum : 1) Res civiles neque in
libris, neque in concionibus pertractentur ; 2) cum sermo est
de male agentibus, de hereticis, et de eorumm erroribus, neglec-
tus personarum devitetur ; imo caritas Christi omnes et omnia
urgeat .
VII.
INTERNUM SOCIETATIS REGIMEN
Subintellige semper de possessionibus quae Societatis
bona constituunt, vel hujusmodi considerantur . Itaque posses-
siones' personales excipiuntur, non illae quae in Societatem
conferuntur et tarnquam bona communia habentur .
Haec sunt sancita pro casibus, quibus nostra Societas
bona communia haberet . Hinc unusquisque Superioris permissu
poterit mutuari [?] et accipere, aere alieno se gravare absque
S. Sedis consultatione .
Ix .
DE CAETERIS SUPERIORIBUS
Omnes Capitulì Superioris socii qui in munere erant
constituti tempore absolutae app . 3 ap. 1874, in officio per-
23 Decreto di approvazione delle Costituzìoni . Scrittura dì Berto,
autenticata da firme autografe del card . Bizzarri, di mons . Vitelleschi,
e dal sigillo della Sacra Congregazione in ASC 022(18) . Altra copia di
Berto, pure autenticata, in ASCVVRR T 9 .1 . ; edito in MB X 802 .
24 ASC o22(19a) Vedi la descrizione del manoscritto a pg. 37 .
Edito in MB X 994- 996 .

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maneant, licet 35 aetatis annos nondum expleverint . Plus IX
vivae vocis oraculo 8 aprilis 1874.
Ut Rectoris M . electio valida sit requiritur pluralitas
votorum absoluta; hoc est ultra dimidia suffragiorum pars . In
electione autem muneri capitulari sufficit pluralitas relativa,
hoc est ut candidatus vota numerum excedant uniuscuiusque
concurrentium .
13° [a metà articolo, dopo le Parole < sed in causis iudicia-
libus agere non poterit absque sanctae Sedis consenso »] . Hoc
semper intelligendum est de bonis Societatis, non vero de bonis
quae personaliter ad socios spectant .
15° Unum ex praecipuis officiis quibus primus consiliarius
animum vertere debet, est scriptis typographiae mandandis
consulere . Nemo enim sociorum quaeque scripta in publicum
tradere potest absque alterutrius consiliarii consilio et re-
visione .
16° [a metà articolo] Superior Generalis redigi nequit absque
Sanctae Sedis consensu; qui consensus nullomodo requiritur ad
coeteros capituli superioris eligendos .
17° Qui in aliis Institutis procuratores aut provinciales, aut
commissaria nuncupantur, apud nos solent visitatores appellari .
X.
DE SINGULIS DOMIBUS
4° Cura . Seminariorum alicui Instituto absque apostolica
facultate non est committenda (Collectanea, pag . 845) .
In huiusmodi visitatione inter alla adnotentur : :t) Si vi-
geat Societas SS . Sacramenti, Immaculatae M . V ., S . Aloysii ;
S . Joseph ubi opifices hospitantur. 2 ) Si ita dictus Parvus
Clerus colatur, an negligatur . 3) Si aere alieno illa domus gra-
vata sit, et quomodo sese gerit in expensis faciendis, in libris
memorialibus tenendis rive quoad alumnos sive quoad pecu-
niam. 4) Si director singulis mensibus ad mensilem rationem
advocet. 5) Si forte inutiles expensae locum habeant in itine-
ribus, in vestibus, in aedibus ornandis, in mensa etc .
XII .
DE STUDIO
Morales collationes intellige de iis qui theologicum stu-
dium adhuc percurrunt [?]. Conciones vero de presbyteris etc.
XIII .
PIETATIS EXERCITIA
[nel Primo periodo] Requiritur ut confessarius appro-
batus sit ab Ordinario pro eius dioecesi et a Superiore Sale-
siano permissum consequatur ad sociorum confessìones excì-
piendas . Etenim comprobatur magnum de vocatione detri-
mentum accipere qui modo huc modo illuc vagantes ad con-
fessarium accedunt.

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ILLUSTRAZIONI

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INDICE DEI NOMI Di PERSONA
ALASONATTI Vittorio : 23, 26 .
ALBERA Paolo : i :c, 21, 25, 26, 30, 31 .
ALFONSO Maria de' Liguori (santo) : 20, 9,Si .
AMADEI Angelo : 15, 21, 23, 25, 30, 31, 33, 34, 35,
36, 37, 38 .
ANFOSsi G . Battista : 26 .
ANTONELLi Giacomo : 2 40 .
ANTONUCCI Antonio : 250 .
ASTENGO C . Andrea : 235, 236.
AUBERT Roger : 15, 18 .
BARBERis Giulio : xx, ?.o, 21 , 2 9, 3 2 , 39, 43, 23 2 .
BATTANDIER Albert : 16,
BERARDI Giuseppe : 240 .
BERTO Gioachino: ii, ig, 21, 0, 29, 34, 35, 36, 37,
42, 47, 229, 231 232, 23* 238, 239, 241, 248,
253
BIANCHI Raimondo : 1 9, 2 27, 2 41 , 24.4 .
BIZZARRI Giuseppe Andrea : x6, 19, 36, 41, 227,
228, 049, 951 253 .
BoFFiTo Giuseppe: 38
BOGGERo Giovanni : 11, 21, 25, 26, 46, 47 .
BONETTI Giovanni : XI, 21, 23, 26, 32, 37, 38, 39, 46 .
BONGIOVANNI Giuseppe : 26 .
BRAIDO Pietro : 7 .
CAGLIERO Giovanni : 26.
CAGLIERo Giuseppe : 21 .
CAPRA Pietro : 26 .
CARLO Borromeo (santo) : 238 .
CATERINI Prospero : ig .
CAVANIS (Anton Angelo - CAVANIS Marco Antonio
[fratelli]) : z2 .
CAYs Carlo : 2 3 .
CERIA Eugenio : 15, x8, 228, 229 .
CERRUTI Francesco : i:i, 2x, 26, 3 1 , 3 2 .
CIATTINO Giovanni : 28 .
. :26 Luig CHIAPLE
CHIEROTTI Luigi : 1 7 .
CHIuso Tommaso : 2, ig, 26, 32 .
CLEMENTE VIII : 1 93, 243, 245, 246, 247, 252 .
DAVIDE : 9 2 , 93, 216.
DE ANGELIS Filippo : 250 .
DE LUCA Antoninb : 41 .
DESRAMAUT Francia : 15, 29 .
DONATO Edoardo : 26.
DURANDO Giacomo : 17 .
DURANDO Giovanni : 1 7 .
DURANDO Marco Antonio : 1 7, 26, 33, 227, 235 .
DURANDO Pietro Celestino : 26.
FAVINI Guido : 15 .
FERRA Pietro Maria : 30, 227, 234, 235 .
FILIPPO Neri (santo) : 249 .
FISSORE Giuseppe: 17.
FRANCESIA A Giovanni Battista: 26 .
FRANsoNi Luigi : 17, 25, 26, 29, 30, 33, 46, 62, 63,
213, 249 .
FUSERO Bartolomeo : 28 .
GAIA Giuseppe : 26.
GARINO Giovanni : 26 .
GASTALDI Lorenzo : ig, 20 .
GHIVARELLO Carlo : xi, 12, 21, 24, 25, 26 .
GIULIA (santa) : 75 .
GIUSEPPE (santo) : 74, 75, 110, 111, 2:14, 217 .
GIUSSANO Giovanni Pietro : 238 .
GOBIO Innocente : 20, 38 .
GREGORIO XVI : 107, 120, 233, 247, 248.
GROUPE LYONNAIS DE RECHERCHES SALESIENNES :
15-
GUSMANO Calogero : 30 .
IMODA Fernando : 23 .
INNOCENTIUS (Taurisano) : rg .
JANDEL Alessandro Vincenzo : ig .
LANFRANCHI Vincenzo-, ir, 20, 21, 32, 37, 38, 48 .
LARROCA Giuseppe Maria : 1:9.
LAZZERO Giuseppe : 26 .
LEmoINF, Robert : 15-
LEmOYNE Giovanni Battista : IS, 2-1, 23.
LEONE XII : 233, 247, 248 .
LUIGI Gonzaga (santo) : 64, 65, 74, 75, 110, -11 1 , 213,
217, 249-
MANACORDA Emiliano : Q
MARTINA Giacomo : 15 .
MARTINELLI M . Tommaso : 41 .
MELLANO Maria Franca : 17.
MENGHINI Carlo : 20, 35- ,
Momo Giuseppe: 26.
MONTEBRUNO Francesco : 28 , 29 , 3 2 , 43968, 76, 7 8 .
MOTTO Francesco : 5, 8.
NAzARi Luigi Giuseppe di Calabiana : 43,
NOBILI VITELLESCHI Salvatore : vedi Vítelleschi .
OREGLIA Federico di S . Stefano : 11 , 24 .
OREGLIA Giuseppe : 21, :2 4-
OREGLIA Luigi : 24 .

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PATRIZI Costantino : C .
PESTARINO Domenico : 28 .
PETTIVA Secondo: 26 .
Pio IX : 15, 17, 1 8, 19, 20, 23, 28, 37, 58, 59, 196,
213, 227, 228, 231, 232, 233, 238, 248, 249, 253,
254 .
PROVERA Francesco : 26 .
QUAGLIA Angelo : 17, 18, :23 1 , 240 , 247 .
RATTAZZI Urbano : 17, 2 3 .
RAVINA Filippo : 30 .
RICCARDI Alessandro di Netro : x8, 19, 33, 40 , 49,
235, 236, 237-
RoDiNò Amedeo : 22, 23, 2 4, 2 7, 30 , 3 1, 32 .
Rossi Giuseppe : 26 .
ROVETTO Antonio : 26 .
RUA Michele : 11 , 12, 17, C, ig, zi, 22, 2 3, 25, 26,
28, 29, 3 0 , 3 1 , 33, 46, 47, 48 .
RuFFiNo Domenico : 26 .
SAVINI Angelo : 17, x8, 33, 227, 230 , 2 37, 2 38 .
SAVIO Angelo : 23, 26, 68 .
SIGISMONDi Alessandro : 36 .
STELLA Pietro : 15, 23, 26, 29, 3x-
SVEGLIATI Stanislao : 18 > 29, 33, 227 , 231, 232, 238,
239, 240, 246 .
TAVANO Luigi : 31 .
TOMMASO D'Aquino (santo) : 18o .
URBANO VIII : 233, 248 .
VALENTINI Eugenio : 22, 23, 24, 27, 30, 31, 32 .
VALLAURI Tommaso : Il, 21 , 32 .
VASCHETTI Francesco : 26 .
VENTIMIGLIA Mariano : 18 .
VIGANò Egidio : 8 .
VINCENZO De' Paoli (santo) : 20 , 75, 249 .
VITELLESCHI NOBILI Salvatore : :ti, 1 9, 21 , 35, 36,
41, 42, 47, 48, 244, 253 .
VITTORIO Emanuele IL 18 .
WIRTH Morand : 15, 1 7 .
ZAPPATA Giuseppe: 1 7, 2 3, 239 .

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