Elementi giurdici


Elementi giurdici

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ELEMENTI GIURIDICI
E PRASSI AMMINISTRATIVA
NEL GOVERNO
DELL’ISPETTORIA
DIREZIONE GENERALE OPERE DON BOSCO
ROMA

1.4 Page 4

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Tip.: Ist. Salesiano Pio XI - Via Umbertide, 11 - 00181 Roma - Tel. 067827819
Finito di stampare nel maggio 2004

1.5 Page 5

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INDICE GENERALE
Presentazione...........................................................................................
13
0.
INTRODUZIONE. DIRITTO E PRASSI SALESIANA
0.1
Significato delle strutture di governo e delle norme comunitarie
17
0.2
Diritto universale e diritto proprio..........................................
18
0.3
Il servizio dell’autorità per l’attuazione delle norme comuni-
tarie............................................................................................
20
I.
L’ISPETTORE E IL SUO CONSIGLIO
1.1
Figura e compiti dell’Ispettore.................................................
22
1.2
Qualità richieste per la nomina a Ispettore ............................
25
1.3
Nomina dell’Ispettore ...............................................................
26
1.4
Presa di possesso ......................................................................
26
1.5
Durata in carica .......................................................................
27
1.6
Il Consiglio ispettoriale. Composizione .................................
27
1.7
Qualità richieste per la nomina a Consigliere ispettoriale ....
28
1.8
Nomina dei Consiglieri ispettoriali .........................................
29
1.9
Durata in carica dei Consiglieri ispettoriali............................
30
1.10 Consenso e parere del Consiglio ispettoriale..........................
31
2.
IL CAPITOLO ISPETTORIALE
2.1
Natura e compiti del Capitolo ispettoriale..............................
34
2.2
Convocazione del Capitolo ispettoriale e sua frequenza .......
35
2.3
Composizione del Capitolo ispettoriale ..................................
36
2.4
Procedure per le elezioni al Capitolo ispettoriale ..................
36
2.5
Norme particolari per il funzionamento del Capitolo ispet-
toriale ........................................................................................
40
3.
IL SEGRETARIO ISPETTORIALE
3.1
La figura del Segretario ispettoriale........................................
42
3.2
Compiti del Segretario ispettoriale .........................................
43
5

1.6 Page 6

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3.2.1 Funzione di tipo notarile...........................................................
43
3.2.2 Responsabile dei servizi della Segreteria ...................................
44
3.2.3 Canale di informazione e di comunicazione ............................
44
3.2.4 Responsabile dell’Archivio ispettoriale ......................................
45
3.3
Qualità del Segretario ispettoriale...........................................
45
3.4
Nomina e durata in carica del Segretario ispettoriale...........
46
4.
ENTRATA NELLA SOCIETÀ.
PRENOVIZIATO E NOVIZIATO
I. NORME RIGUARDANTI IL PRENOVIZIATO....................
47
4.1
Ammissione al Prenoviziato ....................................................
47
4.2
Gli obiettivi ...............................................................................
48
4.3
L’ambiente formativo................................................................
48
4.4
La durata ..................................................................................
48
II. NORME RIGUARDANTI IL NOVIZIATO ..........................
49
4.5
La Casa del Noviziato...............................................................
49
4.6
Il Maestro dei Novizi ................................................................
51
4.6.1 Nomina del Maestro dei Novizi.................................................
51
4.6.2 Durata in carica del Maestro.....................................................
51
4.7
Ammissione al Noviziato .........................................................
52
4.7.1 Condizioni per l’ammissione al Noviziato ................................
52
4.7.2 Documentazione necessaria ......................................................
53
4.7.3 Adempimenti per l’ammissione al Noviziato ............................
54
4.8
Durata del Noviziato e sua interruzione .................................
55
4.8.1 Durata del Noviziato .................................................................
55
4.8.2 Interruzioni durante il Noviziato ..............................................
55
4.8.3 Conclusione del Noviziato.........................................................
55
5.
LA PROFESSIONE RELIGIOSA SALESIANA
5.1
Professione temporanea e professione perpetua....................
57
5.2
Ammissione alla prima professione ........................................
59
5.2.1 Tempo della prima professione .................................................
59
5.2.2 Le condizioni per la validità della prima professione ...............
59
5.2.3 Procedura per l’ammissione alla prima professione .................
59
5.2.4 Documentazione della prima professione .................................
60
5.3
Rinnovazione della professione temporanea..........................
61
5.3.1 Tempo della rinnovazione della professione temporanea .........
61
5.3.2 Procedura...................................................................................
61
5.3.3 Documentazione........................................................................
62
5.3.4 Scrutini o verifiche periodiche ..................................................
62
6

1.7 Page 7

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5.4
La professione perpetua...........................................................
62
5.4.1 Preparazione immediata alla professione perpetua ..................
63
5.4.2 Procedura per l’ammissione alla professione perpetua.............
63
5.4.3 Tempo della professione perpetua..............................................
64
5.4.4 Documentazione della professione perpetua.............................
65
5.5
La celebrazione della professione ...........................................
65
5.6
Riammissione nella Congregazione ........................................
66
5.7
Religiosi in servizio militare ....................................................
68
6.
MINISTERI E ORDINI SACRI
6.1
I Ministeri del Lettorato e dell’Accolitato ...............................
70
6.1.1 Obbligo dei Ministeri per i candidati al diaconato e presbiterato
70
6.1.2 Domanda di ammissione ..........................................................
70
6.1.3 Procedura per l’ammissione ......................................................
71
6.1.4 Conferimento dei Ministeri .......................................................
71
6.1.5 Esercizio dei Ministeri ...............................................................
71
6.1.6 Documentazione........................................................................
71
6.2
L’Ordine del Diaconato.............................................................
72
6.2.1 Requisiti previi per l’ammissione al Diaconato........................
72
6.2.2 Ammissione al Diaconato .........................................................
73
6.2.3 Lettere dimissorie.......................................................................
73
6.2.4 Documentazione........................................................................
74
6.2.5 Esercizio del ministero diaconale..............................................
74
6.2.6 Diaconato permanente ..............................................................
75
6.3
L’Ordine del Presbiterato..........................................................
76
6.3.1 Requisiti previi per l’ordinazione presbiterale...........................
76
6.3.2 Ammissione al Presbiterato.......................................................
76
6.3.3 Lettere dimissorie.......................................................................
77
6.3.4 Documentazione........................................................................
77
7.
SEPARAZIONE DALLA SOCIETÀ
7.1
Passaggio ad altro Istituto .......................................................
78
7.2
Assenza temporanea dalla Casa religiosa ...............................
80
7.3
Esclaustrazione.........................................................................
83
a. Esclaustrazione concessa ......................................................
83
b. Esclaustrazione imposta .......................................................
85
7.4
Uscita di un professo temporaneo «a fine voti» .....................
85
7.5
Indulto di lasciare l’Istituto per un professo temporaneo .....
86
7.6
Indulto di lasciare l’Istituto per un professo perpetuo ..........
88
7.7
Secolarizzazione .......................................................................
90
7.8
Dispensa dal diaconato ............................................................
93
7.9
Dispensa dal celibato sacerdotale............................................
94
7

1.8 Page 8

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7.9.1 Autorità competente a concederla .............................................
94
7.9.2 Condizioni .................................................................................
94
7.9.3 Procedura per la presentazione della domanda ........................
95
7.9.4 Documenti richiesti ...................................................................
97
7.9.5 Notifica della dispensa .............................................................. 100
7.10 Dimissione dalla Società .......................................................... 101
7.10.1 Dimissione «ipso facto» ........................................................... 101
7.10.2 Dimissione obbligatoria ........................................................... 102
7.10.3 Dimissione a giudizio del Superiore ....................................... 104
7.10.3.1 Motivi di dimissione.................................................................. 104
7.10.3.2 Motivi particolari di dimissione (can. 695, §2) ........................ 105
7.10.3.3 Dimissione di un professo temporaneo .................................... 105
7.10.3.4 Procedura da seguire ................................................................. 105
7.10.3.5 Notifica del decreto di dimissione ............................................. 107
7.10.3.6 Effetti della dimissione .............................................................. 108
7.10.3.7 Note di carattere procedurale .................................................... 108
7.10.4 Confratello irreperibile............................................................. 109
7.10.5 Espulsione dalla comunità in casi urgenti ............................. 110
7.11 Aiuto ai confratelli che si separano dalla Congregazione...... 111
8.
CASA RELIGIOSA E COMUNITÀ LOCALE
8.1
Apertura ed erezione canonica di una Casa salesiana ........... 113
8.1.1 Apertura ed erezione canonica .................................................. 113
8.1.2 Apertura di una presenza salesiana .......................................... 113
8.1.3 Condizioni per l’erezione canonica ........................................... 114
8.1.4 Procedura per l’erezione canonica............................................. 114
8.1.5 Divisione di una Casa in due (o più) nuove Case.................... 115
8.2
Cambio delle finalità di una Casa ........................................... 115
8.3
Nomina del Direttore di una Casa canonicamente eretta ..... 116
8.3.1 Consultazione ............................................................................ 116
8.3.2 Designazione da parte dell’Ispettore col suo Consiglio ............. 116
8.3.3 Approvazione del Rettor Maggiore ............................................ 116
8.3.4 Presa di possesso ....................................................................... 116
8.3.5 Conferma di un Direttore per un secondo triennio .................. 117
8.3.6 Conferma di un Direttore per un terzo triennio........................ 117
8.4
Nomine dei Consiglieri e di altri uffici in una comunità locale 117
8.4.1 Nomina del Vicario del Direttore............................................... 117
8.4.2 Nomina dell’Economo locale .................................................... 117
8.4.3 Nomina dei membri del Consiglio della comunità ................... 118
8.4.4 Altri uffici................................................................................... 118
8.5
Ascrizione di un socio a una Casa........................................... 119
8.6
Accettazione di una Parrocchia ............................................... 119
8.7
Chiusura canonica di una Casa ............................................... 121
8

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9.
L’ISPETTORIA
9.1
Erezione e soppressione di un’Ispettoria ................................ 122
9.2
Erezione di una Visitatoria ...................................................... 122
9.3
Circoscrizione a Statuto Speciale............................................ 123
9.4
La Delegazione ispettoriale...................................................... 123
9.5
La sede ispettoriale................................................................... 124
9.6
Ascrizione di un socio a un’Ispettoria..................................... 125
9.7
Trasferimento di un socio da una circoscrizione a un’altra .. 125
9.7.1 Trasferimento definitivo............................................................. 125
9.7.2 Trasferimento temporaneo......................................................... 126
9.8
Confratelli che lavorano in strutture non salesiane ............... 126
10.
DOVERI E FACOLTÀ PARTICOLARI DELL’ISPETTORE
10.1 Doveri e facoltà riguardanti la vita spirituale dei religiosi .... 128
10.1.1 Dovere dell’Ispettore di provvedere alle confessioni dei sudditi.. 128
10.1.2 Facoltà dell’Ispettore circa l’amministrazione del sacramento
della Penitenza ........................................................................... 129
10.1.3 Facoltà di dispensare dai voti privati........................................ 131
10.2 Apostolato dei professi ............................................................. 132
10.3 Luoghi di culto.......................................................................... 134
10.4 Messe ......................................................................................... 135
10.5 Sanzioni penali ......................................................................... 136
10.5.1 Possibilità di comminare precetti penali................................... 136
10.5.2 Forme diverse di sanzioni penali .............................................. 137
10.5.3 Applicazione delle pene.............................................................. 138
10.5.4 Ricorso contro i decreti amministrativi.................................... 139
10.6 Dispense e licenze..................................................................... 139
11.
AMMINISTRAZIONE DEI BENI TEMPORALI
11.1 Operazioni straordinarie.......................................................... 142
11.2 Compera di beni immobili....................................................... 144
11.3 Alienazione di beni immobili a titolo oneroso o gratuito
(vendita o donazione)............................................................... 144
11.4 Prestiti e mutui ......................................................................... 145
11.5 Accettazione di eredità, lasciti o donazioni ............................ 146
11.6 Demolizione di edifici esistenti, costruzione di nuovi, tra-
sformazioni importanti in una Casa ....................................... 147
11.7 Costituzione di vitalizi, borse di studio, obblighi di Messe o
particolari fondazioni ed enti di beneficienza........................ 148
11.8 Altri adempimenti regolamentari ............................................ 148
9

1.10 Page 10

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11.8.1 Rendiconto annuale .................................................................. 149
11.8.2 Contributo annuale delle Case per l’Ispettoria.......................... 150
11.8.3 Uso del denaro eccedente........................................................... 150
11.8.4 Adempimenti previsti dall’art. 190 dei Regolamenti ................. 151
11.9 Rapporti economici tra Comunità salesiana e Parrocchia
salesiana .................................................................................... 151
11.10 Norme canoniche circa eredità, lasciti, donazioni o altre
«pie volontà» ............................................................................. 155
12.
COMUNICAZIONE TRA SEGRETERIA ISPETTORIALE
E SEGRETERIA GENERALE
12.1 Necessità della comunicazione. Rapporti dell’Ispettore col
Rettor Maggiore e col suo Consiglio ....................................... 158
12.2 Il servizio della Segreteria generale ........................................ 160
12.3 Il servizio della Segreteria ispettoriale.................................... 161
12.3.1 Documentazione per ciascun confratello.................................. 162
12.3.2 Documentazione per ciascuna comunità ................................. 163
12.3.3 Documentazione per ogni Ispettoria ......................................... 164
a. Annuario della Società ......................................................... 164
b. Statistica («FLASH») del personale a fine anno ................ 165
c. Statistica delle opere e attività............................................. 166
12.4 Rapporti con la Sede Apostolica ............................................. 167
12.5 Alcune norme procedurali di carattere generale.................... 168
12.5.1 Indicazione dei nomi dei confratelli ......................................... 168
12.5.2 Indicazione dell’Ispettoria e delle Case...................................... 169
12.5.3 Forma delle domande indirizzate al Rettor Maggiore ............... 169
12.5.4 Date dei documenti ................................................................... 170
12.5.5 Formato dei fogli ....................................................................... 171
13.
L’ARCHIVIO ISPETTORIALE
E GLI ARCHIVI DELLE CASE
13.1 Importanza degli Archivi per la nostra Società...................... 172
13.2 Archivio storico e corrente e Archivio «segreto».................... 173
13.3 Responsabili dell’Archivio........................................................ 174
13.3.1 Archivio ispettoriale................................................................... 174
13.3.2 Archivio delle Case..................................................................... 175
13.4 Contenuti dell’Archivio............................................................. 175
13.4.1 Archivio ispettoriale................................................................... 175
13.4.2 Archivio locale ........................................................................... 177
13.5 Ordinamento dell’Archivio ....................................................... 178
13.6 Conservazione dei documenti.................................................. 180
10

2 Pages 11-20

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2.1 Page 11

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APPENDICI
APPENDICE A-1 Elenco dei Formulari («Moduli») in uso per
l’Archivio.............................................................. 185
APPENDICE A-2 Ammissione al Noviziato (Modulo F2).............. 187
APPENDICE A-3 Comunicazione dell’uscita di un confratello alla
scadenza dei voti temporanei (Modulo F22) ...... 188
APPENDICE A4 Notifica della morte di un confratello (Modulo
F23) ...................................................................... 190
APPENDICE A-S «Curriculum vitae» ............................................. 191
APPENDICE A-6 «Litterae dimissoriae» ........................................ 192
APPENDICE A-7 «Professio fidei» e giuramento di fedeltà .......... 193
APPENDICE A-8 Assenza dalla Casa religiosa............................... 196
APPENDICE A-9 Indulto di secolarizzazione - Modello di domanda 197
APPENDICE A-10 Dimissione di un socio: dimissione «ipso facto» 198
APPENDICE A-11 Dimissione di un socio: modelli di ammoni-
zione canonica..................................................... 199
APPENDICE A-12 «Editto» per la dimissione di un confratello irre-
peribile ................................................................. 201
APPENDICE A-13 Dispensa dal celibato sacerdotale ...................... 202
APPENDICE A-13-1 Nomina dell’Instructor causae ............................ 202
APPENDICE A-13-2 Nomina del Notaio............................................... 202
APPENDICE A-13-3 Autenticazione di copie degli atti......................... 203
APPENDICE A-13-4 Esempio di questionario per l’interrogazione del
richiedente ............................................................ 203
APPENDICE A-13-5 Schema di interrogazione dei testi....................... 206
APPENDICE A-13-6 Relazione (e voto finale) dell’Istruttore della
causa .................................................................... 207
APPENDICE A-13-7 Relazione finale dell’Ispettore e voto «de rei veri-
tate» ...................................................................... 208
APPENDICE A-13-8 Comunicazione della notifica della concessione . 209
APPENDICE A-14 Accettazione di una parrocchia - Schema di
Convenzione ........................................................ 210
APPENDICE A-15 Statistiche di fine anno («FIASH») .................... 213
APPENDICE A-16 Scheda anagrafica dei confratelli....................... 218
APPENDICE A-17 Scheda delle singole Case................................... 220
APPENDICE A-18 Scheda per l’archivio centrale ............................ 222
INDICE ANALITICO ............................................................................. 223
11

2.2 Page 12

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2.3 Page 13

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PRESENTAZIONE
Nel 1987 veniva pubblicato il manuale “Elementi giuridici e prassi
amministrativa nel governo dell’Ispettoria” che era stato elaborato,
a partire da un precedente “Manuale del Segretario ispettoriale”, inte-
grando gli elementi di carattere giuridico o riguardanti la prassi
amministrativa nell’Ispettoria, tenendo conto sia della promulgazione
del Codice di diritto canonico, avvenuta nel 1983,1 sia – per noi sale-
siani – della approvazione del testo rinnovato delle Costituzioni nel
1984.
Ora, dopo oltre quindici anni, nei quali il testo ha servito di consulta-
zione e guida per gli aspetti giuridici e per gli adempimenti normativi,
soprattutto a livello ispettoriale, si è pensato alla pubblicazione di una
nuova edizione, in parte rinnovata. L’occasione è stata data non solo
dall’essere esaurita la edizione precedente, ma soprattutto dall’oppor-
tunità di introdurre degli aggiornamenti, legati ai cambi intervenuti in
qualche parte del nostro diritto ed anche in alcuni aspetti di prassi
ecclesiale. Per quanto riguarda il nostro diritto, si deve ricordare che
nei Capitoli Generali più recenti (dal CG23 al CG25) sono state intro-
dotte alcune modifiche – sia pur lievi – ai testi delle Costituzioni e dei
Regolamenti generali, dei quali era necessario tener conto,2 come
anche di altre deliberazioni capitolari. Nell’anno 2000, inoltre, è stata
pubblicata l’edizione rinnovata della “Ratio” (“La Formazione dei
Salesiani di Don Bosco”), con l’annesso testo di “Criteri e norme di
discernimento vocazionale salesiano”. In campo ecclesiale, oltre che
ad alcune precisazioni giuridiche, si devono evidenziare in particolare
le norme date nel 1991 dalla Congregazione per il Culto divino e la
disciplina dei Sacramenti per le Cause di dispensa dal celibato sacer-
dotale. Di tutto questo si è tenuto conto per il dovuto aggiornamento
1 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Costituzione Apostolica Sacrae disciplinae leges, Roma 25 gen-
naio 1983.
2 Nel 2003 è stata pubblicata una edizione rinnovata di Costituzioni e Regolamenti
generali, in cui sono inserite le modifiche apportate dai recenti Capitoli Generali.
13

2.4 Page 14

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del manuale: i cambi – rispetto al testo precedente – non sono molti,
ma devono essere tenuti presenti. Nella revisione ha collaborato,
soprattutto per la parte giuridica, il Procuratore generale, insieme con
il Segretario generale.
Come si scriveva nell’edizione del 1987, il presente «Manuale» si rivol-
ge, in modo specifico e prioritario, all’Ispettore e a tutti coloro che col-
laborano con lui nel governo dell’Ispettoria e nella sua ordinata orga-
nizzazione; in modo particolare è stata tenuta presente la persona del
Segretario ispettoriale, che è accanto all’Ispettore per aiutarlo nello svol-
gimento delle pratiche giuridiche e amministrative e per curare l’archi-
vio dell’Ispettoria.
Per il suo particolare carattere, il testo si collega direttamente al libro
che tratta del ministero di animazione proprio dell’Ispettore («L’ispetto-
re salesiano: un ministero per l’animazione e il governo della comu-
nità ispettoriale»): riprende infatti molti degli argomenti ivi trattati, svi-
luppandoli tuttavia sotto l’angolatura particolare del diritto.
Per quanto riguarda la distribuzione della materia, essa rimane quella
stessa dell’edizione del 1987, come si può constatare dando un rapido
sguardo all’Indice generale.
Dopo un’introduzione sul significato delle norme comunitarie, i primi
due capitoli sono dedicati a considerare gli aspetti che riguardano gli
organi di governo ispettoriale: l’Ispettore, il suo Consiglio, il Capitolo
ispettoriale (cap. 1 e 2). Un rilievo speciale è dato alla figura del Segre-
tario ispettoriale, del quale vengono descritte le funzioni (cap. 3).
Seguono tre capitoli che trattano del «curricolo» dei singoli soci: le tap-
pe dell’incardinazione nella Società e della formazione successiva (cap.
4, 5 e 6).
Un intero capitolo (cap. 7) è quindi dedicato a studiare le particolari
situazioni dei confratelli che, in forma diversa, pensano di separarsi dal-
la Congregazione. Si può notare come proprio in questo capitolo sono
stati introdotti diversi aggiornamenti, sia per tenere conto di norme date
dalla Sede Apostolica (come nel caso delle dispense dal celibato sacer-
dotale), sia per spiegare più a fondo alcuni modi di procedere nell’ela-
borazione delle pratiche.
I cap. 8 e 9 affrontano rispettivamente norme riguardanti le Case e
l’Ispettoria nel suo insieme. Il capitolo seguente (cap. 10) presenta, in
generale, doveri e facoltà che il diritto sancisce per l’Ispettore in quanto
Superiore maggiore e Ordinario religioso.
Dopo una sintesi sulle pratiche economico-amministrative (cap. 11), gli
14

2.5 Page 15

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ultimi due capitoli trattano di due argomenti assai importanti per l’or-
ganizzazione comunitaria: la comunicazione fra Ispettorie e Direzione
generale (cap. 12) e gli Archivi, sia ispettoriali che locali (cap. 13).
In conclusione, si può richiamare quanto si scriveva già nel 1987, sot-
tolineando che si tratta di materia eminentemente di carattere pratico:
il testo si presenta infatti come compendio delle norme desunte dal dirit-
to universale e dal nostro diritto proprio, con le procedure da seguire
nell’espletamento delle diverse pratiche. Ma siccome per noi Salesiani
nessuna norma ha senso staccata dal fine fondamentale della vocazio-
ne e missione della nostra Società, ancora una volta si ricava l’impor-
tanza di leggere anche questo testo alla luce dei grandi orientamenti del-
la nostra Regola di vita.
Così anche gli «elementi giuridici» e la «prassi amministrativa» potran-
no risultare proficui per realizzare, nella comunità ispettoriale e nelle
comunità locali, il disegno del Signore nello spirito del nostro Padre
Don Bosco.
Roma, 24 maggio 2004.
sac. Marian Stempel
Segretario generale
sac. Francesco Maraccani
Procuratore generale
15

2.6 Page 16

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2.7 Page 17

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0. INTRODUZIONE
DIRITTO E PRASSI SALESIANA
Il presente «Manuale» ha lo scopo di aiutare l’Ispettore e i
suoi collaboratori – in primo luogo il Segretario ispettoriale
– nello svolgimento pratico dei compiti di governo dell’Ispet-
toria. Esso si raccorda direttamente al libro che descrive il
servizio dell’Ispettore («Un ministero per l’animazione e il
governo della comunità ispettoriale»), dove sono esposti i
principi e i criteri fondamentali per l’animazione e il gover-
no dell’Ispettoria, e si propone di affrontare i problemi prati-
ci riguardanti sia le strutture di governo che le persone sotto
l’angolatura specifica del diritto. Potrà così risultare che
alcuni argomenti del libro che tratta del ministero dell’Ispet-
tore vengano ripresi, ma sotto un diverso punto di vista e con
un’accentuazione tipicamente giuridica.
0.1
Significato delle strutture di governo
e delle norme comunitarie
È utile aver presente, all’inizio della trattazione di aspetti 1
giuridici, il significato che hanno le strutture e le norme
comunitarie nella nostra Società.
Le Costituzioni infatti, in sintonia con tutta la nostra tradi-
zione, mettono chiaramente in evidenza, fin dai primi arti-
coli, la natura e il fine della Società, che sono quelli di riuni-
re insieme dei fratelli (chierici e laici) in comunità di consa-
crati, perché siano «segni e portatori dell’amore di Dio ai gio-
vani, specialmente ai più poveri» (Cost 2). Lo scopo a cui ten-
de la Società (e, in essa, ogni comunità) è dunque quello del-
la santificazione dei soci, realizzata nel compimento della
missione di educazione ed evangelizzazione della gioventù
povera (cf. Cost 2-3).
Ma trattandosi di una comunità di persone, inserita in un
contesto umano ed ecclesiale e con precisi compiti pastorali,
17

2.8 Page 18

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la stessa comunità ha bisogno di strutture e di norme per
garantire l’attuazione ordinata ed efficace della missione.
Le strutture e le norme comunitarie appaiono, in tal modo,
come dei mezzi per rendere possibile e concreta la realizzazio-
ne del progetto educativo-pastorale comunitario. È ciò che
afferma esplicitamente il CGS, richiamandosi a principi
generali di vita religiosa: «La vita religiosa è di natura cari-
smatica, perciò comporta una dimensione spirituale, nella
quale risiede la sua stabilità. Ma ha bisogno di una espres-
sione istituzionale che la sostenga. Dal momento che i reli-
giosi sono uomini ed hanno fini concreti da raggiungere in
comune, essi si devono costituire ed organizzare come
società».1
Dai principi esposti si capisce l’indispensabilità delle norme
comunitarie, di indole giuridica e pratica, ma insieme anche
si ricava l’ottica spirituale in cui esse vanno considerate,
essendo sempre indirizzate al compimento della missione
pastorale.
Del resto, annotava ancora il CGS, riferendosi al nostro Fon-
datore: «Don Bosco volle una vera Congregazione religiosa,
la volle ben organizzata in modo che a uno stile di famiglia
nell’esercizio dell’autorità unisse una struttura pedagogica
centrata attorno alla persona del superiore».2
0.2
2
18
Diritto universale e diritto proprio
Quali sono le «norme comunitarie» che orientano e guidano
la Società – ai diversi livelli – perché sia autentica comunità
salesiana ben organizzata nel compimento della missione? È
facile rispondere: troviamo queste norme di valida e sicura
organizzazione nel diritto universale della Chiesa e nel
nostro diritto proprio.
Il diritto universale della Chiesa – compendiato nel Codice
di diritto canonico – rappresenta quell’insieme di norme, vali-
1 CGS, 706; cf. Guida alla lettura delle Costituzioni, Roma 1986, p. 795; cf. Costi-
tuzione Apostolica «Sacrae disciplinae leges», AAS 1983, Pars III, p. XXIII.
2 CGS, 714.

2.9 Page 19

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de per tutti gli Istituti religiosi, a cui anche la nostra Società
deve conformarsi perché la sua missione sia veramente
ecclesiale, secondo le intenzioni del Fondatore. Poiché la
comunità salesiana riceve il mandato dalla Chiesa e lo com-
pie in nome suo (cf. Cost 6. 31. 44), è necessario che i suoi
membri siano fedeli a quelle disposizioni che danno senso
ecclesiale alla sua azione.
Si ricava da questo anche una pratica conseguenza: occorre
che i responsabili della guida dell’Ispettoria abbiano cono-
scenza e sintonia con il diritto universale della Chiesa; una
competenza specifica è richiesta poi per colui che svolge le
funzioni di «cancelliere» ispettoriale, cioè il Segretario ispet-
toriale.
Il diritto proprio della Società si fonda sullo stesso diritto 3
universale della Chiesa: infatti il Codice di diritto canonico,
rinnovato dopo il Concilio Vaticano II, ha voluto lasciare
molte determinazioni concrete ai singoli Istituti, che sono
stati chiamati a esprimere nei propri codici legislativi ciò che
caratterizza il loro specifico carisma per il bene dell’intero
popolo di Dio.
Il diritto proprio della nostra Società, secondo l’indicazione
di Cost 191, si compone dei seguenti testi:
1. Le Costituzioni, che rappresentano il «codice fondamen-
tale» e contengono gli elementi essenziali atti a definire
l’identità e la missione della Società, le finalità che si pro-
pone e lo spirito che la anima, nonché le linee portanti
della organizzazione comunitaria (cf. CIC, can. 587).
2. I Regolamenti generali, che traducono in norme concrete
adatte alle situazioni mutevoli – sempre a livello univer-
sale – gli elementi essenziali del codice fondamentale.
3. Le Deliberazioni dei Capitoli generali, che determinano
linee operative pratiche per le comunità e i confratelli in
un dato periodo di tempo (ad esempio un sessennio) o per
raggiungere specifiche finalità. In tale linea si collocano le
deliberazioni dei Capitoli Generali riguardanti, ad esem-
pio, la vita comunitaria, il progetto educativo pastorale, il
progetto formativo, il progetto missionario, ecc.
4. I Direttori generali, che contengono l’insieme della nor-
mativa, valida per tutta la Congregazione, su specifici
19

2.10 Page 20

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argomenti (ad esempio il Direttorio della Formazione,
chiamato “Ratio institutionis et studiorum” – FSDB).
5. I Direttori ispettoriali e altre Deliberazioni dei Capitoli
ispettoriali, che rappresentano norme applicative al livel-
lo della comunità ispettoriale.
Nelle pagine che seguono si farà costante riferimento ai sud-
detti testi normativi.
0.3
4
20
Il servizio dell’autorità per l’attuazione
delle norme comunitarie
Strettamente legato al discorso sul progetto comunitario e
alle strutture e norme per la sua realizzazione è il servizio
dell’autorità nella comunità.
Il Codice di diritto canonico mette in rilievo il ruolo fonda-
mentale che l’autorità ha in ogni comunità religiosa: essa è
presentata tra gli elementi caratteristici ed essenziali di ogni
forma di vita religiosa (cf. CIC, can. 596 e can. 608); e men-
tre si riconosce che il fondamento remoto dell’autorità-obbe-
dienza religiosa è il «carisma» dato da Dio al Fondatore (per
cui spicca il loro carattere ‘carismatico’), il diritto universale
sottolinea come tale obbedienza-autorità è inserita nell’alveo
ecclesiale: la gerarchia, che comprova e autentica i carismi,
non solo riconosce la potestà del Superiore religioso, ma
traccia anche le linee principali del suo importante servizio.
I can. 618-619 sono appunto dedicati interamente a rilevare
le prerogative della autorità nella comunità religiosa.3
Riguardo alla comunità salesiana, l’art. 121 delle Costituzioni
evidenzia quali devono essere le finalità e le caratteristiche
dell’autorità, alla scuola di Don Bosco: essa è un servizio ai
fratelli, esercitato a nome e ad imitazione di Cristo, rivolto «a
promuovere la carità, a coordinare l’impegno di tutti, ad ani-
mare, orientare, decidere, correggere, in modo che venga
realizzata la nostra missione». Vengono qui compendiati
tratti tipici dell’autorità salesiana indicati già negli art. 44, 55
e 65 delle Costituzioni.
3 Cf. II Direttore salesiano, Roma 1986, nn. 282-283.

3 Pages 21-30

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3.1 Page 21

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In questo servizio di animazione e di guida rientra lo speci-
fico esercizio di governo che si riferisce all’osservanza delle
norme comunitarie: è questo un compito irrinunciabile del
Superiore, che è chiamato a guidare la comunità nella fedel-
tà al progetto comunitario, perché possa pienamente realiz-
zare la sua missione.
È chiaro che questo impegno, che riguarda ogni Superiore
nella sua comunità, assume un rilievo particolare al livello
ispettoriale, per il particolare significato che ha la comunità
ispettoriale in relazione all’attuazione della missione salesia-
na in un determinato contesto ecclesiale e sociale.
Mentre il libro dedicato particolarmente al ministero di ani-
mazione dell’Ispettore4 ha fornito motivazioni di fondo per
l’esercizio della sua autorità e per il servizio di animatore e
guida, questo «libro di governo» vuol essere un aiuto special-
mente per gli adempimenti giuridico-amministrativi, neces-
sari nella gestione della comunità ispettoriale.
4 Cf. L’Ispettore salesiano. Un ministero per l’animazione e il governo della
comunità ispettoriale, Roma 1987.
21

3.2 Page 22

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1. L’ISPETTORE E IL SUO CONSIGLIO
1.1
5
6
22
Figura e compiti dell’Ispettore
«A capo di ciascuna Ispettoria viene posto un Ispettore», dice
l’articolo 161 delle Costituzioni.
L’Ispettore è dunque il Superiore religioso che ha responsa-
bilità su tutte le case e sui soci della comunità ispettoriale
(Cost 162).
A norma del diritto universale egli è:
– Superiore maggiore, poiché a lui è affidato il governo di
una circoscrizione giuridica della Società (la Provincia
religiosa o Ispettoria) (cf. CIC, can. 620);
– Ordinario religioso (cf. CIC, can. 134, §1), perché gode di
potestà «ordinaria» di governo e di giurisdizione (cf. CIC,
can. 129), in foro interno ed esterno, sui soci e sulle
comunità, negli ambiti stabiliti dal diritto.
Si osserva che nelle Visitatorie il Superiore della Visitatoria
gode degli stessi poteri e diritti di un Ispettore. Così pure nelle
Circoscrizioni a Statuto speciale, eccetto quanto fosse specifi-
camente stabilito nel particolare Statuto della Circoscrizione.
Le Costituzioni della nostra Società presentano la figura del-
l’Ispettore anzitutto come quella di un animatore e pastore
(cf. Cost. 44 e 161) e precisano le responsabilità che sono a
lui affidate nei diversi settori della vita e missione della
comunità ispettoriale (cf. Cost. 161).
Mettono pure in evidenza che l’Ispettore, pur avendo autori-
tà «ordinaria», svolge il suo ministero in unione col Rettor
Maggiore, centro di unità dell’intera Congregazione.
Scorrendo i testi delle Costituzioni e dei Regolamenti gene-
rali, si possono riassumere così i principali compiti affidati
all’Ispettore:

3.3 Page 23

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– nei riguardi dei soci e delle case:
• cura la formazione dei soci, specialmente dei novizi e
dei giovani confratelli (Cost. 161);
• procura di avere frequenti incontri personali con i con-
fratelli e compie ogni anno la «visita ispettoriale» a cia-
scuna casa (Reg 146);
• anima la vita religiosa e la missione apostolica dell’I-
spettoria (Cost 161; cf. Cost 44);
• si mantiene in contatto con i Direttori, che raduna
almeno una volta all’anno per trattare gli interessi
generali dell’Ispettoria (Reg 145);
• controlla l’amministrazione dei beni dell’Ispettoria e
delle singole case (Cost 161).
– nei riguardi della Famiglia salesiana:
mediante opportuni contatti con i diversi gruppi della
Famiglia salesiana e tramite il suo delegato, cerca di
favorire il senso di appartenenza e l’approfondimento
della comune vocazione (Reg 147); questo compito rien-
tra in quella responsabilità che l’art. 5 delle Costituzioni
affida alla Società salesiana di «mantenere l’unità dello
spirito e stimolare il dialogo e la collaborazione fraterna
per un reciproco arricchimento e una maggiore fecondi-
tà apostolica». I Regolamenti generali esplicitano alcuni
degli impegni specifici, che riguardano l’azione animatri-
ce dell’Ispettore in questo settore:
• «È dovere dell’Ispettore e del direttore, coadiuvati dai
rispettivi delegati, sensibilizzare le comunità perché
assolvano il loro compito nella Famiglia salesiana»
(Reg 36).
• «Prestiamo alle Figlie di Maria Ausiliatrice, in risposta
alle loro richieste e secondo le nostre possibilità, l’aiu-
to fraterno e il ministero sacerdotale» (Reg 37).
• «Prestiamo la nostra assistenza spirituale alle Volonta-
rie di Don Bosco e agli Istituti religiosi e secolari che
nei loro statuti affermano di vivere un progetto di vita
apostolica conforme allo spirito salesiano» (Reg 40).
• I Regolamenti invitano la comunità a incoraggiare e
sostenere l’Associazione degli Exallievi di Don Bosco (cf.
Reg 39). Il Rettor Maggiore, al quale gli Exallievi fan-
no riferimento come a centro di unità, impegna gli
23

3.4 Page 24

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Ispettori nella animazione delle comunità e della stes-
sa Associazione: «L’Ispettore consideri importante la
designazione di un Delegato ispettoriale qualificato e
idoneo; pianifichi delle riunioni di Direttori in cui essi
percepiscano con chiarezza le responsabilità di anima-
zione e di azione che corrispondono alle loro comuni-
tà e sappiano scegliere, se ne sia il caso, dei Delegati
locali che interpretino e traducano in pratica questo
compito in ogni comunità».1
• Per quanto riguarda l’Associazione dei Cooperatori sale-
siani, oltre a quanto espresso dall’art. 38 dei nostri
Regolamenti generali, si riportano alcune indicazioni
date dal Regolamento di vita apostolica (RVA) dei
Cooperatori stessi: «Gli ispettori salesiani, nell’ambito
delle specifiche responsabilità della Società di San
Francesco di Sales, fanno presente il ministero del Ret-
tor Maggiore a livello locale e garantiscono, con la col-
laborazione dei Direttori, soprattutto i vincoli di comu-
nione. Provvedono all’assistenza spirituale dei Centri e
coinvolgono le loro proprie comunità religiose nel di-
simpegno generoso di questo servizio di animazione»
(RVA, 23, §3). «L’Ispettore, in unione col Rettor Mag-
giore e partecipando del suo ministero, ha una parti-
colare responsabilità di animazione, di guida e di pro-
mozione...» (RVA, 42, §2). «Delegati e Delegate sono
nominati dal proprio Ispettore o Ispettrice, udito il
parere dei membri del rispettivo Consiglio dei Coope-
ratori, e tenute presenti le esigenze dei Centri» (RVA,
46, §2). L’art. 45, §2 del RVA, infine, parla della neces-
sità del consenso dell’Ispettore SDB (ed eventualmente
anche dell’Ispettrice FMA) per la costituzione dei Cen-
tri locali di Cooperatori.
– nei riguardi dei collaboratori laici:
• mostra vivo interessamento per la loro qualificazione
salesiana e verifica come siano inseriti nelle nostre
opere (Reg 148);
1 Si veda la lettera del Rettor Maggiore sugli: Exallievi di Don Bosco, in ACG
n. 321, 1987, pp. 36-37.
24

3.5 Page 25

▲back to top
– nei riguardi della realtà sociale ed ecclesiale:
• cura i rapporti con le autorità e gli organismi ecclesia-
li e religiosi nell’ambito della sua circoscrizione: rien-
trano in questo compito le relazioni che l’Ispettore
deve mantenere con i Vescovi, con i Superiori religiosi,
con le autorità civili nella sua circoscrizione.
Un impegno annuale di grande rilievo per il servizio di ani- 7
mazione e guida, affidato all’Ispettore, è la visita ispettoria-
le che egli deve compiere. Nel libro dell’Ispettore2 si parla
ampiamente del significato che la visita riveste per il contat-
to con i confratelli e con le comunità in vista della missione
comune e della fraternità. Si richiamano qui gli aspetti orga-
nizzativi e giuridici, che sono esplicitamente indicati dall’art.
146 dei Regolamenti generali. Dice il nostro diritto:
1. Una volta all’anno (l’Ispettore) farà con particolare cura la
visita ispettoriale alle comunità.
2. Durante tale visita s’incontri con i singoli soci, raduni il
Consiglio locale e faccia con la comunità una revisione cir-
ca l’osservanza religiosa, la testimonianza di vita consacra-
ta, lo zelo apostolico nelle attività pastorali, la sollecitudine
nella promozione delle vocazioni, la situazione economica.
In questo compito potrà farsi aiutare dai consiglieri ispet-
toriali.
3. Al termine della visita ispettoriale scriva sull’apposito regi-
stro, da conservarsi nell’Archivio della Casa, le sue osser-
vazioni e le decisioni di carattere generale. Comunichi a
parte quelle confidenziali. Nella visita seguente verifichi se
sono state eseguite.
1.2
Qualità richieste per la nomina a Ispettore
Rispondendo a quanto prescritto dal diritto canonico (cf. 8
can. 623), le Costituzioni (cf. art. 162) specificano le seguen-
ti qualità perché un socio possa esser validamente nominato
Ispettore:
2 Cf. L’Ispettore salesiano, Roma 1987, nn. 425-438.
25

3.6 Page 26

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a. Deve essere Sacerdote: ciò risponde alla norma generale
stabilita dall’art. 121 delle Costituzioni circa la qualifica
sacerdotale della guida della comunità salesiana.
b. Deve essere professo perpetuo da almeno dieci anni: que-
sta condizione risponde all’esigenza che colui che è chia-
mato ad animare la comunità ispettoriale abbia una vali-
da esperienza della vita e dello spirito salesiano.
1.3
Nomina dell’Ispettore
9 1.3.1 Secondo la norma di Cost. 162, l’Ispettore è nominato dal
Rettor Maggiore col consenso del suo Consiglio.
1.3.2
Alla nomina da parte del Rettor Maggiore è premessa
«un’ampia consultazione dell’Ispettoria interessata».
A riguardo di tale consultazione si osservano queste partico-
larità:
– è rivolta a tutti i confratelli della Ispettoria (anche a quelli
che sono trasferiti temporaneamente ad altra Ispettoria
per motivi di studio o di malattia);3
è indetta dal Rettor Maggiore, secondo modalità stabilite
dallo stesso Rettor Maggiore;
i risultati sono inviati direttamente al Rettor Maggiore, il
quale provvederà, personalmente o mediante un delega-
to, allo spoglio delle schede.
1.4
10
Presa di possesso
Dopo la nomina dell’Ispettore da parte del Rettor Maggiore
col suo Consiglio, perché l’Ispettore assuma pienamente i
suoi poteri, è necessario che egli prenda possesso dell’incari-
co di Superiore nella Ispettoria che gli è affidata.
La presa di possesso dell’Ispettore avviene in una funzione
comunitaria, alla presenza di un delegato del Rettor Maggio-
3 Circa i Confratelli dell’Ispettoria da interessare alla consultazione valgono
le norme date per la partecipazione ai Capitoli ispettoriali: si vedano tali
norme in Reg 165, riportate in questo Manuale al n. 28.
26

3.7 Page 27

▲back to top
re (il Consigliere regionale o l’ex-Ispettore o un Consigliere
ispettoriale).
In occasione della presa di possesso, l’Ispettore emette la pro-
fessione di fede, prescritta dalle Costituzioni (Cost 121),4 con
l’annesso giuramento di fedeltà, e firma l’atto corrisponden-
te. Per la “professio fidei” e il giuramento di fedeltà si veda
l’APPENDICE A-7.
Il documento attestante la presa di possesso, firmato dall’I-
spettore, viene sollecitamente inviato alla Segreteria generale.
1.5
Durata in carica
1.5.1
A norma delle Costituzioni (Cost 163) l’Ispettore dura in cari- 11
ca sei anni.
Il nostro diritto prescrive che ordinariamente (salvo cioè per
motivi proporzionatamente gravi) l’Ispettore, al termine del
suo sessennio, non venga confermato nell’incarico né nella
Ispettoria dove ha esercitato il ministero, né in altre Ispettorie.
1.5.2
Durante il sessennio il Rettor Maggiore, col consenso del suo
Consiglio, può trasferire altrove l’Ispettore o destinarlo ad
altro ufficio, qualora lo giudichi necessario per il bene della
Congregazione (Cost 163).
1.6
Il Consiglio ispettoriale. Composizione
Il can. 627,1 del Codice di diritto canonico dice: «I Superiori 12
abbiano il proprio Consiglio a norma delle Costituzioni e
nell’esercizio del proprio ufficio sono tenuti a valersi della
sua opera».
Le Costituzioni salesiane, obbedendo alle indicazioni cano-
niche, stabiliscono che l’Ispettore sia assistito da un Consi-
glio che lo «aiuta in tutto ciò che concerne l’animazione e il
governo dell’Ispettoria» (Cost 164).
Spetta all’Ispettore convocare il Consiglio, fissandone l’ordi-
ne del giorno, e presiederne le riunioni.
4 Cf. CIC can. 833, 8º.
27

3.8 Page 28

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Mentre il testo costituzionale raccomanda che «nelle cose
di maggior importanza l’Ispettore ascolti sempre il suo Con-
siglio» (Cost 65), l’art. 155 dei Regolamenti prescrive che «il
Consiglio sia convocato dall’Ispettore almeno una volta al
mese, previa comunicazione degli argomenti da trattare».
13
Circa la composizione del Consiglio ispettoriale, le Costituzio-
ni salesiane (cf. art. 164) stabiliscono che ne facciano parte:
• il Vicario dell’Ispettore;
• l’Economo ispettoriale;
• altri tre o cinque Consiglieri, in via ordinaria.
La determinazione del numero dei Consiglieri (tre o cinque),
oltre il Vicario e l’Economo, dipenderà dalla situazione e dal-
le necessità della Ispettoria (consistenza numerica, estensio-
ne territoriale, facilità di animazione...) e sarà proposta al
Rettor Maggiore dallo stesso Ispettore.
Le Costituzioni non prevedono che a ciascuno dei Consi-
glieri sia affidato un particolare settore di animazione
(analogamente a quanto avviene nel Consiglio generale); ciò
tuttavia non impedisce che l’Ispettore incarichi i singoli
Consiglieri di aiutarlo particolarmente in un settore specifi-
co (Pastorale giovanile, Formazione, Famiglia salesiana...).
1.7
Qualità richieste per la nomina a Consigliere ispettoriale
14 1.7.1
Perché un socio possa esser nominato Consigliere ispettoria-
le le Costituzioni richiedono che sia professo perpetuo da
almeno cinque anni e non sia più in formazione iniziale (per
un laico, cioè, che abbia concluso i suoi studi di formazione
specifica, per un chierico che sia ordinato presbitero o dia-
cono permanente) (cf. Cost 166).
Questo criterio risponde all’esigenza che il Consigliere ispet-
toriale, chiamato a collaborare con l’Ispettore nel discerni-
mento e nell’animazione, abbia una completa formazione e
una valida esperienza di vita e azione salesiana.
1.7.2
Per il Vicario dell’Ispettore si richiede anche che sia Sacerdo-
te. Tale esigenza è legata al fatto che il Vicario, facendo le
veci dell’Ispettore nel governo ordinario dell’Ispettoria, è
28

3.9 Page 29

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Superiore maggiore e Ordinario religioso (in modo simile al
Vicario generale delle Diocesi): per lui dunque valgono le
norme generali date nell’art. 121 delle Costituzioni.
In particolare, si fa osservare che il Vicario dell’Ispettore,
tenendo conto del can. 833,8º e di Cost 121, deve emettere la
professione di fede, prima di assumere il suo ufficio.
1.8
1.8.1
1.8.2
Nomina dei Consiglieri ispettoriali
La nomina dei Consiglieri ispettoriali spetta al Rettor Mag- 15
giore col consenso del suo Consiglio (Cost 167). Visto il rilie-
vo che i Consiglieri ispettoriali hanno nell’animazione dell’I-
spettoria, le Costituzioni hanno voluto che fosse lo stesso
Superiore generale a discernere le persone più idonee ad
affiancare l’Ispettore nei suoi importanti compiti.
L’Ispettore è chiamato tuttavia a fare una sua proposta al Ret-
tor Maggiore: egli infatti conosce da vicino l’Ispettoria e le
esigenze per una adeguata animazione ed è quindi opportu-
no che segnali al Rettor Maggiore le persone che vede più
adatte a collaborare.
Le Costituzioni prescrivono che per la nomina dei Consiglie- 16
ri ispettoriali sia compiuta un’ampia consultazione tra i con-
fratelli della Ispettoria (Cost 167).
Le modalità di tale consultazione, a norma di Reg 154, sono
state fissate dal Rettor Maggiore con il consenso del suo Con-
siglio. Si riportano qui le principali indicazioni date dal Ret-
tor Maggiore col suo Consiglio, pubblicate nel n. 312 degli
ACG.5
A. La consultazione
1) Tutti i confratelli dell’Ispettoria devono essere consultati.
Per il compito di animazione che gli è proprio, l’Ispetto-
re miri a suscitare il senso di partecipazione e di corre-
sponsabilità (Cost 123).
2) Ogni confratello sia invitato a indicare su apposita scheda
personale tre nomi in ordine di preferenza con le motiva-
zioni che ritiene opportune: questo singolarmente per il
5 Cf. ACG n. 312, 1985, pp. 44-45.
29

3.10 Page 30

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Vicario, per l’Economo e per ciascuno dei Consiglieri che
cessa dal suo mandato. Si tenga presente che, a norma di
Cost 167, i membri del Consiglio che finiscono il triennio
possono esser riconfermati.
3) La consultazione è indetta dall’Ispettore almeno ogni tre
anni, e resta valida per il triennio successivo. Questo
suppone che si tengano presenti e vengano segnalate ai
confratelli le scadenze dei Consiglieri nel triennio, con gli
incarichi specifici da essi ricoperti nel Consiglio stesso.
4) La consultazione si faccia in tempo utile in modo che, in
via ordinaria, le proposte pervengano al Rettor Maggiore
per esser esaminate in una delle due sessioni plenarie del
Consiglio Generale.
B. Esame e valutazione dei risultati.
5) Lo spoglio e lo scrutinio delle risposte dei confratelli
sono di competenza dell’Ispettore. Egli esaminerà e ana-
lizzerà le segnalazioni pervenute dai confratelli, in modo
da poter compilare con accuratezza gli appositi Moduli
predisposti dalla Segreteria generale. L’Ispettore invierà
al Rettor Maggiore una copia di ciascun Modulo coi
risultati della consultazione.
6) L’Ispettore, tenendo conto dei risultati della consultazione,
dopo attenta riflessione e discernimento, maturerà le sue
proposte, che farà pervenire al Rettor Maggiore, insieme con
gli esiti della consulta, su altro Modulo apposito fornito
dalla Segreteria generale. L’Ispettore potrà consigliarsi con
persone di fiducia, ma per la natura della consultazione e
per i fini che si propone, essa non è materia da sottoporre
all’esame e alla votazione del Consiglio ispettoriale.
1.9
17
30
Durata in carica dei Consiglieri ispettoriali
Le Costituzioni fissano la durata in carica di ciascun Consi-
gliere in tre anni (Cost 167).
Al termine del mandato triennale il Consigliere può essere
rieletto, con la procedura sopra precisata (consultazione,
proposta dell’Ispettore, nomina del Rettor Maggiore col con-
senso del suo Consiglio).

4 Pages 31-40

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4.1 Page 31

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Le Costituzioni dicono anche che, durante il triennio, un
Consigliere può essere esonerato dal suo incarico. A tal
riguardo si precisa che, poiché la nomina dei Consiglieri
ispettoriali è di competenza del Rettor Maggiore, pure l’eso-
nero dall’incarico, anche su eventuale richiesta dell’interes-
sato, spetta unicamente allo stesso Rettor Maggiore.
1.10 Consenso e parere del Consiglio ispettoriale
Le Costituzioni e i Regolamenti generali indicano i principa- 18
li compiti del Consiglio, che assiste l’Ispettore in ciò che con-
cerne l’animazione e il governo dell’Ispettoria (cf. Cost
164-165; Reg 155).
In particolare vengono precisati i casi nei quali l’Ispettore
deve avere il consenso o deve sentire il parere del suo Consi-
glio. Al riguardo occorre tener presente che:
– Quando è richiesto il consenso del Consiglio ispettoriale,
l’Ispettore agisce invalidamente se non ha debitamente
convocato il Consiglio e non ne ha ricevuto il consenso
positivo (voto positivo della maggioranza dei Consiglieri
presenti). Si noti che, nel porre in atto la votazione per il
consenso, l’Ispettore non vota, né il suo voto vale a dirime-
re l’eventuale parità dei consensi.6
– Quando viene domandato il parere del Consiglio, l’Ispetto-
re è tenuto a chiedere il giudizio del suo Consiglio, ma non
è obbligato a seguire il parere delle maggioranza nella
decisione che prenderà.
Ciò premesso, si riportano qui i vari casi nei quali è richiesto
il consenso o il parere del Consiglio ispettoriale, quali risul-
tano dalle Costituzioni e dai Regolamenti generali:
A. Casi nei quali l’Ispettore deve avere il consenso del suo Con- 19
siglio:
1. Ammissione al noviziato, alla professione, ai ministeri e
agli ordini sacri (Cost 108);
6 Si veda, nel senso indicato, l’interpretazione ufficiale data dalla Commis-
sione per l’interpretazione del CIC in AAS 1985, p. 771.
31

4.2 Page 32

▲back to top
2. Nomina di un direttore o suo eventuale trasferimento
(Cost 177);
3. Nomina del maestro dei novizi (Cost 112);
4. Costituzione di Delegazioni ispettoriali e nomina dei
Delegati (Cost 159);
5. Richiesta al Rettor Maggiore e al suo Consiglio di auto-
rizzazione ad aprire o chiudere case, a modificare lo sco-
po delle opere esistenti e ad intraprendere opere straor-
dinarie (Cost 132);
6. Convocazione di un Capitolo ispettoriale straordinario
(Cost 172);
7. Operazioni economiche di cui all’art. 188 delle Costitu-
zioni (cf. anche Reg 193);
8. Determinazione dei settori di attività che devono esser
rappresentati nei Consigli locali (Cost 180);
9. Modifica delle strutture ordinarie e dei ruoli all’interno
delle comunità (Cost 182);
10. Autorizzazione ai confratelli per vivere in condizioni
di assenza dalla casa religiosa (can. 665, §1; cf. Cost
165);
11. Convenzioni con gli Ordinari del luogo e con Enti eccle-
siastici e civili (Reg 23 e Reg 25);
12. Istituzione di eventuali procure missionarie e gemellaggi
(Reg 24);
13. Autorizzazione data a un confratello a lavorare pastoral-
mente in istituzioni non salesiane (Reg 35);
14. Decisione di cambiare la sede ispettoriale (Reg 153);
15. Nomina del Regolatore del Capitolo ispettoriale e invito
ad esso di periti e osservatori (Reg 168);
16. Determinazione delle modalità delle consultazioni per la
nomina dei direttori (Reg 170);
17. Destinazione di un direttore ad altro ufficio prima che
scada il suo mandato (Reg 171);
18. Approvazione del bilancio preventivo e consultivo dell’I-
spettoria (Cost 190; Reg 196);
19. Determinazione dei contributi delle case richiesti per i
bisogni dell’Ispettoria (Reg 197);
20. Autorizzazione di modifiche, soluzione di problemi eco-
nomici o altre iniziative di notevole importanza nelle
case (Reg 200).
32

4.3 Page 33

▲back to top
B. Casi per i quali l’Ispettore deve udire il parere del suo Con- 20
siglio:
1. per scegliere e preparare i formatori delle comunità for-
matrici (Reg 157);
2. per scegliere i parroci (Reg 27);
3. per inviare temporaneamente qualche confratello ad
altra Ispettoria (Reg 151);
4. per nominare il Segretario ispettoriale (Reg 159);
5. per creare uffici, segretariati, commissioni di consulenza
e di attività pastorali a livello ispettoriale (Reg 160).
33

4.4 Page 34

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2. IL CAPITOLO ISPETTORIALE
2.1
21
22
Natura e compiti del Capitolo ispettoriale
Gli art. 170 e 171 delle Costituzioni determinano natura e
competenze del Capitolo ispettoriale. Tali aspetti sono
ampiamente trattati altrove,1 ma è opportuno richiamare qui
gli elementi essenziali.
Dal punto di vista carismatico il Capitolo ispettoriale è fon-
damentalmente «la riunione fraterna nella quale le comunità
locali rafforzano il senso della loro appartenenza alla comu-
nità ispettoriale» (Cost 170): è quindi il luogo e il momento
privilegiato per la costruzione corresponsabile della comuni-
tà ispettoriale e per l’esame e la verifica della sua missione.
Giuridicamente il Capitolo ispettoriale è l’Assemblea rappre-
sentativa dei confratelli delle comunità locali. Infatti tramite
l’elezione locale e ispettoriale è garantita la presenza propor-
zionata di tutte le comunità e di tutti i soci e si riflette nel
Capitolo l’insieme delle attività e delle opere dell’Ispettoria.
Le competenze del Capitolo ispettoriale sono indicate
chiaramente dall’art. 171 delle Costituzioni e dall’art. 167 dei
Regolamenti generali:
1) Stabilire quanto concerne il buon andamento dell’Ispetto-
ria: in particolare, ricercare i mezzi atti a promuovere la
vita religiosa e pastorale della comunità ispettoriale (Cost
171, 1.2).
Rientrano in questo impegno:
– lo studio e l’approfondimento della relazione dell’I-
spettore sullo stato dell’Ispettoria (Reg 167,1);
1 Cf. Guida alla lettura delle Costituzioni salesiane, Roma 1986, p. 883ss;
cf. anche L’Ispettore salesiano, Roma 1987, nn. 416-421.
34

4.5 Page 35

▲back to top
– il suggerire linee e criteri di progettazione e di riorga-
nizzazione delle opere dell’Ispettoria (Reg 167,3);
– il contributo che il Capitolo ispettoriale può dare per il
progetto educativo-pastorale ispettoriale (cf. Reg 4).
2) Formare e rivedere il Direttorio ispettoriale nell’ambito
delle competenze demandate a tale livello (Cost 171,4);2
3) Studiare e verificare l’attuazione concreta delle delibera-
zioni del Capitolo generale precedente e preparare con-
venientemente quello seguente. Per questo ultimo caso il
Capitolo ispettoriale deve eleggere uno o più delegati al
Capitolo generale e i loro supplenti (Cost 171, 3.5; Reg
167, 2).
2.2
Convocazione del Capitolo ispettoriale e sua frequenza
2.2.1
La convocazione del Capitolo ispettoriale è fatta dall’Ispettore 23
(Cost 172) con apposita lettera circolare indirizzata ai con-
fratelli dell’Ispettoria.
Nella lettera di convocazione l’Ispettore precisa gli obiettivi
che il Capitolo si propone, comunica il Regolatore del Capi-
tolo, e indica i tempi previsti per la preparazione e per lo
svolgimento dello stesso.
2.2.2
La frequenza ordinaria di convocazione del Capitolo ispetto- 24
riale è di tre anni (Cost 172).
Il ritmo triennale può esser modificato nel caso che venga
convocato un Capitolo generale per i motivi previsti dall’art.
143 delle Costituzioni (morte o cessazione dell’ufficio del
Rettor Maggiore) o dell’art. 149 (Capitolo generale straordi-
nario).
2.2.3
In casi di particolare necessità, quando lo richieda il bene 25
dell’Ispettoria, può esser convocato un Capitolo ispettoriale
straordinario.
Il giudizio circa la convocazione spetta all’Ispettore, che
dovrà avere il consenso del suo Consiglio e dovrà consultare
il Rettor Maggiore (Cost 172).
2 Cf. ACG n. 315, 1985, pp. 34-41.
35

4.6 Page 36

▲back to top
2.3
Composizione del Capitolo ispettoriale
26
La composizione del Capitolo ispettoriale è determinata dal-
l’art.173 delle Costituzioni.
Tra i membri del Capitolo ispettoriale si distinguono i mem-
bri di diritto e i membri eletti.
2.3.1
I membri di diritto («ex officio») sono:
– l’Ispettore e i Consiglieri ispettoriali;
– il Delegato di ognuna delle eventuali Delegazioni ispetto-
riali;
– il Regolatore del Capitolo ispettoriale;
– i Direttori di tutte le case canonicamente erette: questi
nel caso di grave impedimento, riconosciuto dall’Ispetto-
re, saranno sostituiti dai rispettivi Vicari;
– il maestro dei novizi.
2.3.2
I membri eletti:
Le Costituzioni prevedono per questo due successive elezio-
ni a due differenti livelli:
a. A livello locale: ogni casa o gruppo di case, secondo le
modalità sotto indicate, elegge un proprio delegato al
Capitolo ispettoriale;
b. A livello ispettoriale: fra i confratelli dell’Ispettoria (che
non siano membri di diritto o già eletti nelle singole
case) vengono scelti dei delegati, in numero di uno ogni
venticinque o frazione di venticinque confratelli dell’I-
spettoria.
2.4
Procedure per le elezioni al Capitolo ispettoriale
27
È opportuno riassumere le procedure per le elezioni al Capi-
tolo ispettoriale indicate dalle Costituzioni e dai Regolamen-
ti generali.
2.4.1
36
Per le elezioni a livello di ciascuna casa:
a. nel caso di una casa canonicamente eretta con almeno
sei membri: i confratelli che la compongono si radunano,

4.7 Page 37

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sotto la presidenza del Direttore, ed eleggono un delegato
per il Capitolo ispettoriale e un supplente che sostituirà il
delegato, qualora questi fosse definitivamente impedito di
partecipare al Capitolo (Reg 161-162). Le modalità delle
votazioni sono quelle indicate dall’art. 153 delle Costitu-
zioni: sia per il delegato che per il supplente si procede
singolarmente a votazione segreta: risulta eletto colui che
nello scrutinio ha ottenuto i voti della maggioranza asso-
luta dei presenti. Se il primo scrutinio risultasse senza
effetto, se ne farà un secondo e un terzo. Se anche il ter-
zo risultasse inefficace, si procederà a un quarto, nel qua-
le avranno voce passiva soltanto i due soci che, nel terzo
scrutinio, hanno raggiunto il numero più alto di voti. A
parità di voti, prevarrà il più anziano di professione e, a
parità di professione, il più anziano di età.
b. nel caso di una casa canonicamente eretta ma con
meno di sei membri: l’Ispettore disporrà che i confratel-
li di essa si riuniscano con quelli di una casa (o più case)
in identiche condizioni e insieme, sotto la presidenza del
Direttore più anziano di prima professione, procederan-
no alla nomina di un delegato e di un supplente, con le
modalità di votazione sopra indicate.
Se per motivi vari non fosse possibile riunire insieme più
case canonicamente erette nelle condizioni suddette, l’I-
spettore disporrà che i confratelli della casa con meno di
sei membri si riuniscano con quelli di una vicina casa
canonicamente eretta con sei o più membri (Reg 163).
c. nel caso di una presenza salesiana non ancora canoni-
camente eretta: poiché essa deve sempre esser legata ad
una casa (vicina) canonicamente eretta, l’Ispettore di-
sporrà che i confratelli della comunità non ancora cano-
nicamente eretta si riuniscano con quelli della casa cui
sono legati e insieme, con voce attiva e passiva, procede-
ranno alla nomina del delegato e del supplente al Capito-
lo ispettoriale.
2.4.2
Per le elezioni a livello ispettoriale, la procedura è indicata dal- 28
l’art. 165 dei Regolamenti generali, che si riporta integral-
mente:
37

4.8 Page 38

▲back to top
1) avvenuta l’elezione del delegato delle singole comunità,
l’Ispettore comunicherà ai confratelli i nominativi degli
eletti e presenterà la lista dei confratelli perpetui dell’I-
spettoria eleggibili al Capitolo ispettoriale. Tale lista com-
prenderà anche i confratelli temporaneamente assenti
per motivi legittimi e escluderà quelli di altre Ispettorie
presenti per i medesimi motivi;
2) i confratelli che per motivi legittimi si trovano tempo-
raneamente fuori dell’Ispettoria parteciperanno all’ele-
zione del delegato della comunità in cui dimorano. Inve-
ce per l’elezione dei delegati della comunità ispettoriale
riceveranno dal proprio Ispettore l’apposita scheda che
gli restituiranno debitamente compilata;
3) il numero degli eligendi è in proporzione di uno ogni ven-
ticinque o frazione di venticinque confratelli dell’Ispetto-
ria. Nel calcolare questo numero vengono inclusi i pro-
fessi perpetui e temporanei e anche i confratelli tempo-
raneamente assenti per motivi legittimi;
4) ogni confratello che ha diritto al voto riceverà dal proprio
Ispettore una scheda su cui potrà indicare tanti nomi
quanti sono gli eligendi;
5) la raccolta delle schede spetta all’Ispettore, che avrà cura
di garantire la segretezza del voto;
6) lo spoglio delle schede sarà fatto da scrutatori nominati
dall’Ispettore. Rimarranno eletti coloro che riporteranno
in ordine successivo il maggior numero di voti. A parità
di voti si riterrà eletto il più anziano di professione o infi-
ne di età;
7) se nella lista ispettoriale viene eletto il supplente di una
comunità, questa si riunirà nuovamente per eleggere il
suo sostituto. Se uno degli eletti nella lista ispettoriale
non può intervenire al Capitolo, sarà sostituito dal primo
dei soci non eletti che ha ottenuto il maggior numero di
voti.
29 2.4.3
38
Circa la partecipazione alle elezioni (cf. Cost 174; Reg 165) si
precisa quanto segue:

4.9 Page 39

▲back to top
a. all’elezione del delegato e supplente nella comunità
locale partecipano tutti i membri che risiedono nella
comunità, anche quelli che vi si trovano trasferiti solo
temporaneamente (a meno che si tratti di semplice ospi-
talità di passaggio): in particolare, votano per l’elezione
del delegato e supplente anche gli studenti nelle case di
formazione o di studio e i confratelli trasferiti tempora-
neamente in una casa per malattia;
b. all’elezione dei delegati nella comunità ispettoriale
partecipano tutti i professi perpetui e temporanei che, al
tempo delle elezioni per il Capitolo, vivono e lavorano
nell’Ispettoria, sia quelli che sono incardinati definitiva-
mente, sia quelli che vi si sono stati trasferiti tempora-
neamente per motivi di lavoro. Si escludono i confratelli
di altra Ispettoria che sono presenti nell’Ispettoria esclu-
sivamente per motivi di studio o di salute o di un lavoro
dipendente direttamente dall’Ispettore di appartenenza
(questi partecipano alle votazioni della lista ispettoriale
della loro Ispettoria di appartenenza).
Partecipano alle votazioni ispettoriali anche i confratelli
dell’Ispettoria assenti legittimamente: essi sono gli studen-
ti fuori Ispettoria e quelli che si trovano altrove per moti-
vi di salute o di apostolato in favore dell’Ispettoria o per
legittima «absentia a domo» purché, in quest’ultimo caso,
nella concessione dell’assenza non sia espressa la condi-
zione di rinuncia dei diritti di voto (voce attiva e passiva)3.
2.4.4
In casi particolari il nostro diritto proprio consente la vota- 30
zione per lettera. Si riportano, al riguardo, le norme dell’art.
164 dei Regolamenti generali:
Oltre a quanto prescritto dall’art. 165 dei Regolamenti gene-
rali, la votazione per lettera è ammessa, a giudizio dell’Ispet-
tore:
3 Non partecipano all’elezione dei delegati al Capitolo ispettoriale (né posso-
no essere eletti) i confratelli esclaustrati: sia quelli che hanno un Indulto di
esclaustrazione dato dal Rettor Maggiore, sia quelli che si trovano secola-
rizzati “ad experimentum” in una Diocesi (i quali, durante l’esperimento,
hanno lo stato di “esclaustrati”). Il can. 687 del CIC dice che il religioso
esclaustrato “manca di voce attiva e passiva”.
39

4.10 Page 40

▲back to top
1. quando per la distanza o per altre gravi ragioni, i soci di
comunità che non hanno il minimo di sei professi non
possono né riunirsi fra loro né recarsi ad una casa con sei
o più professi per eleggere il delegato per il Capitolo
ispettoriale;
2. quando un confratello per gravi ragioni non può essere
presente all’elezione del delegato della propria comunità;
3. quando un membro del Capitolo ispettoriale non può
intervenire nell’elezione del delegato dell’Ispettoria al
Capitolo generale.
31 2.4.5
Per una adeguata rappresentatività dei soci nel Capitolo
ispettoriale, l’Ispettore consideri quanto indica l’art. 169 dei
Regolamenti generali:
«Si tenga presente nelle elezioni, consultazioni e nomine che
la composizione dei Capitoli e dei Consigli esprima con pre-
senze significative la complementarità di laici e chierici pro-
pria della nostra Società».
2.5
Norme particolari per il funzionamento del Capitolo
ispettoriale
32 2.5.1
Nomina del Regolatore
Spetta all’Ispettore, con il consenso del suo Consiglio, nomi-
nare il Regolatore del Capitolo ispettoriale (Reg 168).
Vi provvederà tempestivamente, in modo che i confratelli
possano far riferimento al Regolatore per inviare le loro pro-
poste e osservazioni o per avere informazioni.
Nominato il Regolatore, l’Ispettore col suo Consiglio potrà
anche predisporre una Commissione preparatoria al Capitolo
stesso.
33 2.5.2
Periti e osservatori al Capitolo ispettoriale
È data facoltà all’Ispettore, col consenso del suo Consiglio, di
invitare al Capitolo ispettoriale periti e osservatori, sia sale-
siani che non salesiani. Essi partecipano alle sedute del Capi-
tolo, esprimendo i propri pareri, senza tuttavia il diritto di
voto (Reg 168).
40

5 Pages 41-50

▲back to top

5.1 Page 41

▲back to top
2.5.3
Regolamento del Capitolo ispettoriale
34
Spetta allo stesso Capitolo ispettoriale, una volta convocato
e dichiarato aperto, stabilire il proprio Regolamento, conte-
nente le norme di funzionamento (Reg 167, 4).
Il Capitolo ispettoriale, nel redigere il proprio Regolamento,
terrà conto sia delle prescrizioni già stabilite dal diritto uni-
versale o dal nostro diritto proprio, sia di talune norme even-
tualmente contenute nel «Direttorio ispettoriale»: il Diretto-
rio ispettoriale può infatti fissare delle norme che vengono
giudicate sufficientemente stabili, da essere applicate in suc-
cessivi Capitoli ispettoriali.
2.5.4
Modalità di supplenza ai Capitoli
35
Tra le norme, che il Capitolo ispettoriale deve determinare, ci
sono quelle riguardanti le modalità con cui intervengono i
«supplenti» al Capitolo generale (cf. Reg 162). Tali modalità si
riferiscono particolarmente alla maniera con cui ogni singo-
lo supplente interverrà a sostituire, in caso di impedimento,
l’uno o l’altro delegato al Capitolo generale: ciò evidente-
mente quando l’Ispettoria abbia più di un delegato.
41

5.2 Page 42

▲back to top
3. IL SEGRETARIO ISPETTORIALE
Nell’esercizio del suo ministero l’Ispettore si avvale dell’ope-
ra di collaboratori che lo affiancano e lo aiutano: in primo
luogo del Consiglio ispettoriale che – come abbiamo visto1
lo assiste nel servizio di animazione e di guida e nel discer-
nere ciò che è necessario per la vita e la missione della comu-
nità ispettoriale; poi dei collaboratori facenti parte delle
varie «équipes» (consulte o commissioni) ispettoriali, che
danno il loro contributo di studio e di azione nei diversi set-
tori della vita e azione salesiana: formazione, pastorale gio-
vanile, famiglia salesiana, comunicazione sociale, economia.
Tra i collaboratori dell’Ispettore riveste un ruolo proprio il
Segretario ispettoriale, che è particolarmente vicino all’I-
spettore soprattutto per quanto riguarda gli aspetti organiz-
zativi e giuridici della vita ispettoriale.
Il presente Manuale, che considera in modo specifico gli
adempimenti giuridici e amministrativi relativi al governo
dell’Ispettoria, si rivolge quindi in maniera privilegiata, oltre
che all’Ispettore, al Segretario ispettoriale.
3.1
36
La figura del Segretario ispettoriale
La figura del Segretario ispettoriale è descritta, in maniera
essenziale e completa, dall’art. 159 dei Regolamenti generali,
che dice:
«A servizio dell’Ispettore e del suo Consiglio opera un Segre-
tario con funzione notarile.
Egli interviene, senza diritto di voto a meno che sia uno dei
Consiglieri, alle sedute del Consiglio e ne redige i verbali. È
1 Cf. nn. 12-20, pp. 27-33.
42

5.3 Page 43

▲back to top
preposto all’archivio dell’Ispettoria, cura la raccolta e la regi-
strazione dei dati statistici. È nominato dall’Ispettore, udito
il suo Consiglio, e rimane ad nutum».
Come si può osservare, l’articolo regolamentare si ricollega,
in modo esplicito, all’art. 144 delle Costituzioni, che presen-
ta il ruolo del Segretario generale: vengono praticamente tra-
sferiti al livello ispettoriale i compiti che il nostro diritto
assegna al Segretario generale per l’intera Congregazione.
Dal testo dei Regolamenti generali si ricava immediatamen-
te che il Segretario ispettoriale è descritto come uno stretto
collaboratore dell’Ispettore e del suo Consiglio: egli è al loro
servizio e, attraverso di essi, è al servizio dell’Ispettoria.
Da una parte il Segretario si presenta come l’uomo di fidu-
cia dell’Ispettore e del Consiglio, sul quale possono contare
per il disbrigo ordinario delle pratiche riguardanti confra-
telli e comunità; dall’altra parte egli svolge un servizio
comunitario di rilievo per la vita ordinata della Ispettoria e
per la sua storia.
3.2
3.2.1
Compiti del Segretario ispettoriale
Volendo meglio precisare i compiti che il Segretario ispetto-
riale è chiamato a svolgere, essi possono brevemente riferir-
si ai seguenti quattro aspetti principali.
Funzione di tipo notarile
37
Ciò che anzitutto risalta dal testo regolamentare è la specifi-
cazione: «con funzione notarile».
Ciò significa che il Segretario ispettoriale ha funzione di
«notaio» o «cancelliere» nella comunità ispettoriale. Infatti:
– egli registra gli atti di governo ispettoriale e li trasmette,
nei modi dovuti, alla sede centrale;
– funge da «attuario» nelle pratiche di natura giuridica da
inoltrare alla Sede Apostolica;
– la sua firma, sugli atti che la richiedono, fa pubblica fede
della regolarità dei procedimenti.
Un particolare impegno del Segretario ispettoriale, che rien-
tra nel suo ruolo di «cancelliere», è la partecipazione alle
sedute del Consiglio (senza diritto di voto, a meno che sia
43

5.4 Page 44

▲back to top
uno dei Consiglieri) e la redazione dei verbali dello stesso
Consiglio: compito questo assai delicato e importante perché
nei verbali delle riunioni del Consiglio è conservata la fedele
memoria del cammino che Ispettore e Consiglio compiono
nella ricerca della volontà del Signore e nella guida della
comunità. Il Segretario dedicherà quindi particolare cura
alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio ispetto-
riale, registrando le deliberazioni e le linee essenziali dei pro-
cessi di discernimento operati nel Consiglio. I verbali, con-
servati nell’archivio dell’Ispettoria (in luogo riservato), rap-
presentano un documento di fondamentale importanza.
38 3.2.2
Responsabile dei servizi della Segreteria
Al Segretario ispettoriale fanno capo un insieme di servizi
che sono legati alla responsabilità del centro ispettoriale. In
particolare si ricordano:
il «protocollo ispettoriale», inteso a registrare tutta la cor-
rispondenza ufficiale degli uffici ispettoriali;
– la cura per la retta compilazione e per la conservazione
dei documenti che riguardano sia i confratelli che le case e
l’Ispettoria: una sezione dell’ufficio di Segreteria è appun-
to dedicata agli aspetti anagrafici;
– la raccolta dei dati statistici che riguardano l’Ispettoria,
da trasmettere anche al centro della Congregazione.
C’è inoltre un insieme di servizi di tipo logistico, che posso-
no trovare nel Segretario la persona sempre disponibile per
il bene dei confratelli e della comunità.
39 3.2.3
44
Canale di informazione e di comunicazione
Per la sua posizione – vicinanza all’Ispettore e al Consiglio e
responsabilità di vari servizi nel centro ispettoriale – il Segre-
tario ispettoriale è persona in grado di favorire la comunica-
zione e l’informazione:
– sia fra l’Ispettoria e il centro della Congregazione (attra-
verso l’invio tempestivo di documenti, dati, notizie);
– sia all’interno della comunità ispettoriale, raccogliendo
notizie dalle comunità e, insieme, comunicando alle
comunità tutto ciò di cui l’Ispettore lo incarichi.

5.5 Page 45

▲back to top
Anche se nelle Ispettorie la pubblicazione del «Notiziario»
ispettoriale è spesso affidata ad apposita équipe, questa può
trovare nel Segretario ispettoriale un punto di riferimento
importante e utilissimo per le notizie da diffondere.
È compito proprio del Segretario ispettoriale, inoltre, in
accordo con l’Ispettore, la comunicazione degli atti e docu-
menti ufficiali, che sono emessi dall’Ispettore con il suo Con-
siglio.
3.2.4
Responsabile dell’Archivio ispettoriale
40
Uno dei compiti più importanti che i Regolamenti generali
affidano al Segretario ispettoriale (come, a livello mondiale,
al Segretario generale) è la responsabilità per la cura e la
conservazione dell’Archivio della Ispettoria.
Si riprenderà questo tema nell’apposito capitolo dedicato
all’Archivio, ma fin d’ora è necessario sottolineare il grande
rilievo che l’Archivio ha nella storia della Ispettoria, per la
conservazione e la trasmissione degli aspetti genuini della
tradizione di famiglia.
3.3
Qualità del Segretario ispettoriale
Per i compiti che è chiamato a svolgere a servizio dell’Ispet- 41
tore e del Consiglio è importante che il Segretario coltivi un
insieme di qualità che lo devono distinguere. Si possono
indicare alcune di esse:
– per la sua responsabilità di «notaio» è indispensabile che
il Segretario abbia una buona conoscenza del diritto cano-
nico e del diritto proprio della nostra Società: egli infatti è
spesso chiamato a far presenti gli adempimenti richiesti
dal diritto per la validità degli atti; per alcune pratiche
giuridiche, in particolare, compete ordinariamente al
Segretario il ruolo di “attuario”;
– essendo uomo di fiducia dell’Ispettore e del suo Consiglio
(è «la loro mano e la loro memoria», come è stato detto),
occorre che il Segretario si distingua per la fedele e leale
collaborazione, l’umile dedizione, la prudenza e l’equilibrio.
Come indica il nome stesso («a secretis») deve essere
45

5.6 Page 46

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uomo discreto, capace di custodire i segreti, nello stesso
tempo amabile e capace di relazioni. È questo un aspet-
to da sottolineare: essendo partecipe delle riunioni del
Consiglio, dovrà essere sommamente discreto riguardo
alle materie trattate in Consiglio e ai processi di discer-
nimento che in esso si compiono;
– è inoltre importante che il Segretario abbia una spiccata
sensibilità salesiana e un grande amore alla Congregazio-
ne e alla Ispettoria, che è chiamato a servire: egli saprà
così trovare nel suo lavoro, che può apparire arido e che
talvolta lo chiude in un ufficio, un significato apostolico
per il contributo che reca alla costruzione della comuni-
tà e alla sua missione;
– va infine ricordata la necessità che il Segretario sia atten-
to al costante aggiornamento, anche dal punto di vista
tecnico, per rendere un servizio efficace e valido.
Sono queste qualità che il Segretario cercherà di far cresce-
re, conscio dei propri limiti, ma fiducioso nell’aiuto che il
Signore gli dà.
3.4
42
Nomina e durata in carica del Segretario ispettoriale
Il nostro diritto stabilisce che la nomina del Segretario ispet-
toriale compete all’Ispettore, il quale deve udire il parere del
suo Consiglio (Reg 159).
Viste le funzioni, che deve svolgere al servizio dell’Ispettoria,
il nostro diritto non stabilisce una scadenza per il mandato
del Segretario: egli rimane «ad nutum» dell’Ispettore. Tenen-
do conto delle qualità e delle competenze che egli deve pos-
sedere, l’Ispettore col suo Consiglio valuterà il tempo oppor-
tuno per l’incarico affidato al Segretario; in ogni caso il ser-
vizio dell’Ispettoria e della Congregazione esigerà che non sia
troppo frequente l’avvicendamento del Segretario nel suo
incarico.
46

5.7 Page 47

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4. ENTRATA NELLA SOCIETA.
PRENOVIZIATO E NOVIZIATO
In questo capitolo vengono esaminate le norme e gli adem-
pimenti che riguardano l’entrata di un nuovo confratello nel-
la Società.
In due successive sezioni verranno considerate le tappe del
PRENOVIZIATO e del NOVIZIATO.1
I. NORME RIGUARDANTI IL PRENOVIZIATO
Nelle Costituzioni (cf. Cost 109) è stabilito che prima della
prova del Noviziato l’aspirante viva un tempo di «speciale
preparazione»: è una fase, che precede immediatamente il
Noviziato, chiamata anche «prenoviziato».
4.1
Ammissione al Prenoviziato
Nulla è prescritto dalle Costituzioni e dai Regolamenti gene- 43
rali circa la procedura di ammissione al Prenoviziato. La
«Ratio» tuttavia indica alcuni criteri perché l’ammissione a
questo periodo risponda alle esigenze della nostra vocazione
e missione.2
Ogni singola Ispettoria dovrà stabilire nel suo Direttorio le
modalità più convenienti per fare iniziare ai candidati que-
sto tempo di speciale e intensa preparazione al Noviziato (cf.
Reg 88).
1 Le norme qui riportate si richiamano, oltre che alle Costituzioni e ai Rego-
lamenti generali, alla Ratio Institutionis et studiorum (FSDB, Roma 2000)
e a Criteri e norme di discernimento vocazionale salesiano (Roma 2000).
2 Cf. FSDB, 351; Criteri e norme di discernimento vocazionale salesiano, 112.
47

5.8 Page 48

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4.2
44
Gli obiettivi
Gli obiettivi di questo periodo, che precede immediatamente
il Noviziato, sono indicati dall’art. 109 delle Costituzioni: è
un tempo speciale che ha di mira l’approfondimento, da par-
te dell’aspirante, della sua opzione vocazionale, maturando
come uomo e come cristiano, e la verifica dell’idoneità neces-
saria per iniziare il Noviziato.
Anche da parte della Congregazione questa esperienza con-
sente di valutare la maturità del candidato per l’ingresso nel
Noviziato.3
4.3
45
L’ambiente formativo
Il nostro diritto lascia ai Direttori ispettoriali di definire con-
cretamente l’ambiente in cui i candidati alla vita salesiana
debbono compiere la loro preparazione immediata (cf. Reg
88).
Vengono tuttavia fissate alcune condizioni irrinunciabili:
– l’esperienza deve svolgersi in una comunità salesiana, che
consenta appunto una conoscenza e un contatto vivo
con la vita comunitaria e apostolica salesiana (Cost 109;
Reg 88);4
– ci dev’essere una guida che segua personalmente i preno-
vizi e li aiuti a maturare la propria opzione vocazionale
(Cost 109).5
Per gli studi durante questo tempo si veda quanto indicato
da FSDB, 342 e 353.
4.4
46
La durata
La durata dell’esperienza deve essere di almeno sei mesi
(Reg 88).6
Nel fissare le modalità d’inizio del Prenoviziato la nostra
3 CG21, 269; si veda al riguardo FSDB, 331.
4 Cf. FSDB, 344. 348.
5 Cf.FSDB, 345.
6 Cf. FSDB, 349.
48

5.9 Page 49

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«Ratio» invita a tener presente il can. 643 §1.1 del CIC, che
determina l’età minima di ammissione al Noviziato a 17 anni
compiuti.7
II. NORME RIGUARDANTI IL NOVIZIATO
Il Noviziato è il tempo speciale che segna l’inizio della espe-
rienza religiosa salesiana (cf. Cost 110; CIC, can. 646). È
un’esperienza di vita, che non solo conduce il novizio a cono-
scere a fondo la vocazione alla quale è chiamato e a matura-
re in essa, ma che già lo unisce intimamente alla Congrega-
zione e alla sua missione (anche se l’incorporazione effettiva
avverrà all’atto della professione).
Per l’importanza di questo tempo sia il diritto universale che
il nostro diritto proprio fissano un insieme di norme per
garantire la validità e l’efficacia della prova.
4.5
La casa del Noviziato
4.5.1
«Il Noviziato per essere valido deve esser compiuto in una 47
casa regolarmente designata allo scopo» (CIC, can. 647 §2;
cf. Cost 111).
4.5.2
Spetta al Rettor Maggiore, col consenso del suo Consiglio, eri-
gere canonicamente o sopprimere la Casa di Noviziato, così
pure approvarne il trasferimento presso un’altra comunità
adatta. A norma del diritto, questi atti sono eseguiti median-
te decreto scritto (cf. CIC, can. 647 §l; Cost 132 §1,3).8
Per avere l’erezione canonica del Noviziato l’Ispettore, dopo
aver ricevuto il consenso del proprio Consiglio ispettoriale,
dovrà inviare al Rettor Maggiore la seguente documentazione:
– una domanda circostanziata, con indicazione delle moti-
vazioni e del giudizio espresso dal Consiglio ispettoriale
7 Cf. FSDB, 351.
8 Cf. FSDB, 373. Circa l’ubicazione della Casa di Noviziato si veda anche Reg
89 e FSDB, 374.
49

5.10 Page 50

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e con la designazione del Titolare (Mistero del Signore o
della B. V. Maria o un Santo o Beato), alla cui protezione
la Casa viene affidata;
– il consenso dell’Ordinario del luogo espresso per iscritto
(cf. CIC, can. 609 §1) (questo è necessario quando si trat-
ta di erezione canonica di una nuova Casa e non quando
si tratta soltanto di trasferimento della sede del Novizia-
to ad una Casa già eretta).
48 4.5.3
In casi particolari, e a modo di eccezione, il Rettor Maggiore,
con il consenso del suo Consiglio, può concedere ad un can-
didato alla vita salesiana di fare il suo Noviziato in altra Casa
della Società canonicamente eretta sotto la guida di un socio,
che faccia le veci del Maestro dei Novizi (cf. CIC, can. 647
§2).
In questo caso dovrà essere inviata al Rettor Maggiore una
domanda circostanziata dell’Ispettore, il quale presenterà le
motivazioni del tutto eccezionali9 che richiedono l’Indulto e
indicherà la persona di colui che guiderà spiritualmente il
candidato, come Maestro di Noviziato.
49 4.5.4
Il Codice di diritto canonico dà facoltà all’Ispettore di per-
mettere al gruppo dei Novizi di dimorare, per determinati
periodi di tempo, in un’altra Casa della Società, da lui desi-
gnata (cf. CIC, can. 647 §3).
Il nostro diritto proprio10 precisa che:
– l’Ispettore competente ad accordare il permesso è quello
sotto la cui potestà è posta la casa di Noviziato. Per dimo-
rare in altra Casa, che non sia della stessa Ispettoria,
dev’esserci l’accordo con l’Ispettore interessato;
– la designazione della Casa va fatta con decreto scritto;
– insieme ai novizi devono esserci anche i formatori e, s’in-
tende, soprattutto il Maestro;
– il periodo di tempo va chiaramente determinato nel
decreto;
– la Casa religiosa deve essere unicamente salesiana e
canonicamente eretta.
9 Cf. FSDB, 376.
10 Cf. FSDB, 375.
50

6 Pages 51-60

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6.1 Page 51

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4.6
Il Maestro dei Novizi
«Il Maestro dei Novizi è la guida spirituale che coordina e
anima tutta l’azione formativa del Noviziato» (Cost 112). Egli
è responsabile diretto e unico della direzione dei singoli
Novizi (CIC, can. 650 §2) ed è insieme colui che guida la
comunità formatrice nel programma formativo globale.11
Le Costituzioni indicano le qualità principali di colui che è
chiamato a svolgere tale compito e insieme definiscono le
modalità per la sua designazione, come richiesto dal diritto
(cf. can. 651, §1).
Circa le qualità le Costituzioni precisano: «Sia uomo di espe-
rienza spirituale salesiana, prudente, aggiornato sulle realtà
psicologiche e i problemi della condizione giovanile. Abbia
un grande senso dei contatti umani e capacità di dialogo; con
la sua bontà ispiri confidenza ai novizi» (Cost 112). Deve
essere «professo perpetuo» (ivi).
4.6.1
Nomina del Maestro dei Novizi
50
La nomina del Maestro dei Novizi compete all’Ispettore col
consenso del suo Consiglio (Cost 112).
Perché sia valida, la nomina deve essere approvata dal Rettor
Maggiore.
Per questo l’Ispettore invierà al Rettor Maggiore la «Proposta
di nomina del Maestro» (sull’apposito Modulo PROPOSTA DI
NOMINA DEL MAESTRO DEI NOVIZI) con il giudizio e la votazione
espressa dal Consiglio ispettoriale.
4.6.2
Durata in carica del Maestro
51
Il Maestro dei Novizi rimane in carica tre anni. Al termine del
triennio egli può esser riconfermato, anche per più trienni
successivi, dall’Ispettore col consenso del Consiglio ispetto-
riale (Cost 112).
11 Mentre qui si richiama l’importanza del ruolo del Maestro, non si dimentichi
che è necessaria un’équipe di formatori, che deve affiancare il Maestro. Al pro-
posito la «Ratio» dice: «L’équipe dei formatori sia consistente in numero e qua-
lità. Si curi la diversità dei ruoli e delle figure; in particolare, si faccia il possi-
bile perché tra i confratelli formatori vi siano anche coadiutori» (FSDB, 378).
51

6.2 Page 52

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Si osservi però che per la riconferma del Maestro è sempre
necessaria l’approvazione del Rettor Maggiore, con le moda-
lità sopra indicate: infatti il nostro diritto non consente di
confermare il Maestro senza l’approvazione del Superiore
generale (diversamente da quanto avviene per il direttore di
una casa: cf. Reg 170).
4.7
52 4.7.1
Ammissione al Noviziato
Condizioni per l’ammissione al Noviziato
L’art. 90 dei Regolamenti generali dice: «Il candidato, quan-
do si sente sufficientemente preparato e disposto, fa doman-
da di essere ammesso al Noviziato». La domanda libera e
convinta dell’aspirante è dunque la prima condizione per l’i-
nizio della prova del Noviziato.
Il nostro diritto proprio indica un insieme di criteri o elementi
positivi comprovanti l’attitudine del prenovizio alla vita sale-
siana: si veda Reg. 90 e FSDB 355, dove tali criteri sono elen-
cati.12
Per la validità dell’ammissione al Noviziato i Regolamenti
prescrivono inoltre che non sussista nessuno degli impedi-
menti previsti dai can. 643-644 del CIC. Gli impedimenti per
una valida ammissione sono i seguenti:
– l’età inferiore a 17 anni;
– lo stato matrimoniale non risolto (vivente cioè il coniu-
ge);
– il fatto di esser attualmente legato con un vincolo sacro a
qualche Istituto di vita consacrata o di esser incorporato
a una Società di vita apostolica, salvo il disposto del can.
684;
– l’entrare nell’Istituto indotto da violenza, da grave timore
o da inganno, così come il venir accettato da un Superio-
re costretto allo stesso modo.
Il Codice raccomanda anche: «I Superiori non ammettano al
Noviziato chierici secolari senza consultare l’Ordinario del
12 Si veda anche Criteri e norme di discernimento vocazionale salesiano,
Roma 2000, nn. 113-116.
52

6.3 Page 53

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luogo, né persone gravate di debiti e incapaci di estinguerli»
(cf. CIC, can. 644).
Si vedano al riguardo le precisazioni fatte in «Criteri e norme
di discernimento vocazionale» n. 114-116.
4.7.2
Documentazione necessaria
53
Prima dell’ammissione al Noviziato il Segretario ispettoriale
curi che siano presentati i seguenti documenti, che sono
necessari per assicurare alcune delle condizioni per la stessa
ammissione:
– la domanda del candidato, indirizzata al Direttore della
Casa di Prenoviziato, in cui esprime liberamente l’inten-
zione di fare la prova del Noviziato in vista di impegnar-
si nella vita e missione salesiana;
– l’attestato di battesimo e di confermazione;
l’attestato di stato libero;
– per chi fu ammesso da un Istituto religioso o in una
Società di vita apostolica, l’attestato del Superiore Mag-
giore dell’Istituto religioso o della Società (can. 645, §2);
– per coloro che provengono da una Diocesi, l’attestato del-
l’ultimo ministero o ordinazione (diaconato o presbitera-
to) e le lettere testimoniali dell’Ordinario del luogo o del
Rettore del seminario (se si tratta di semplici seminaristi)
(cf. can. 645, §2).13
Utilmente si chiederanno anche:
il certificato di nascita;
lo stato di famiglia (composizione della famiglia di origi-
ne);
la cartella sanitaria (indicazioni mediche sulla sanità fisi-
ca e psichica).14
Nei paesi, dove è possibile, si ricordi di chiedere per tempo
alla competente autorità l’esonero o il rinvio del servizio mili-
tare ordinario. Documentazione di questo si alleghi alla pra-
tica.
13 Cf. Criteri e norme di discernimento vocazionale salesiano, Roma 2000,
n. 116.
14 Cf. anche FSDB, 352, dove si parla di un controllo medico e di un esame
psicologico prima o durante il prenoviziato.
53

6.4 Page 54

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Tutti i documenti saranno tenuti nell’apposita CARTELLA
PERSONALE (cf. Modello PN’86) che verrà conservata nella
Segreteria ispettoriale. I dati principali saranno opportuna-
mente trasmessi anche al Maestro dei Novizi.
54 4.7.3
Adempimenti per l’ammissione al Noviziato
Gli adempimenti per l’ammissione di un prenovizio al Novi-
ziato sono i seguenti:
1) A livello locale (Casa dove il candidato ha fatto l’esperien-
za del Prenoviziato): la domanda dell’aspirante è esami-
nata dal Direttore col suo Consiglio, che esprimono un
proprio giudizio e voto (si osservi che il Direttore, in tal
caso, può votare insieme col Consiglio);
2) A livello ispettoriale viene esaminata la domanda del can-
didato, tenendo conto del giudizio dato dal Direttore e
Consiglio locale: il Consiglio ispettoriale esprime il pro-
prio giudizio e consenso (si nota che l’Ispettore non vota).
3) Ricevuto il consenso del suo Consiglio, l’ammissione al
Noviziato compete all’Ispettore.
L’ammissione viene dichiarata per iscritto su apposito attestato
in tre copie (cf. MODELLO AN’04: APPENDICE A-2): di queste una
copia è trattenuta presso la Segreteria ispettoriale, una copia
è trasmessa al Maestro di Noviziato, una copia è inviata alla
Segreteria generale. Su questo attestato vengono anche segna-
lati i principali dati anagrafici utili per la storia salesiana.
Riguardo all’orientamento vocazionale specifico (coadiutore o
futuro presbitero) la “Ratio” così si esprime: «Si cerchi di
chiarire l’orientamento vocazionale specifico, coadiutore o
futuro presbitero, durante il noviziato, prima della profes-
sione, per poter caratterizzare la formazione durante il
periodo dei voti temporanei e programmare le attività e gli
studi corrispondenti (cf. CGS 660, CG21 299). L’orientamen-
to vocazionale dovrà diventare definitivo, per tutti, prima
della formazione specifica dopo il tirocinio».15 Eccettuato il
caso di novizio già ordinato (diacono o presbitero), l’orienta-
mento vocazionale verrà espresso al termine del noviziato, in
occasione della domanda per la prima professione.
15 FSDB, 323.
54

6.5 Page 55

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4.8
Durata del Noviziato e sua interruzione16
4.8.1
Durata del Noviziato
55
Il Noviziato dura dodici mesi: questa norma del diritto uni-
versale (cf. can. 648) è riportata dal nostro diritto proprio
(cf. Cost 111). Il Noviziato incomincia quando il candidato,
ammesso dall’Ispettore, entra nella Casa di Noviziato e si
pone sotto la guida del Maestro (cf. Cost 111).
Per il computo del tempo occorre tener presente quanto sta-
bilisce il diritto canonico: si vedano, al riguardo, i cann.
201-202-203.
4.8.2
Interruzioni durante il Noviziato
56
Durante il Noviziato possono esserci delle interruzioni. Il
diritto comune (cf. can. 649, §1) e il diritto proprio (Cost 111)
stabiliscono quanto segue:
a. sono ammissibili, per giuste cause, delle assenze fino a
quindici giorni; se i giorni di assenza superano i quindi-
ci, essi vanno recuperati;
b. un’assenza dal Noviziato che superi i tre mesi rende inva-
lido il Noviziato stesso, che quindi dovrà esser rifatto;
c. non sono computati giorni di assenza i periodi di tempo
di dimora in altra Casa salesiana, stabiliti legittimamen-
te dall’Ispettore, a norma del can. 647 §3.17 Le nostre
Costituzioni non contemplano invece i periodi di eserci-
tazioni apostoliche, di cui al can. 648 §2, passati fuori
della casa di Noviziato: essi devono quindi esser conside-
rati come assenze.
Oltre alle assenze permesse, occorre tener presente che la pri-
ma professione può esser anticipata, col permesso dell’Ispetto-
re competente, non oltre quindici giorni (cf. can. 649, §2).
4.8.3
Conclusione del Noviziato
57
a. Il Noviziato si conclude con la professione religiosa,
quando il novizio ne abbia fatto domanda e ne sia stato
legittimamente ammesso.
16 Cf. FSDB, 379.
17 Cf. FSDB, 375; cf. anche il n. 49 di questo Manuale.
55

6.6 Page 56

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b. Durante il Noviziato il novizio, che ritiene di non esser
idoneo alla vocazione salesiana, può in qualsiasi momen-
to liberamente lasciare la Società.
c. Nel caso che il Maestro e i Formatori giudichino non ido-
neo il novizio alla vita salesiana (sia durante l’anno di
Noviziato sia al termine di esso, quando non sia ammes-
so alla professione), il novizio viene dimesso.
L’eventuale dimissione spetta all’Ispettore dell’Ispettoria
in cui si trova la Casa di Noviziato (cf. Reg 90).18
Si notifichi sollecitamente l’uscita di un novizio alla
Segreteria generale.
d. Si tenga presente, infine, che in casi speciali l’Ispettore
può prolungare il Noviziato, non però oltre i sei mesi, a
norma del can. 653.19
18 Cf. FSDB, 385.
19 Cf. Reg 93; FSDB, 380.
56

6.7 Page 57

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5. LA PROFESSIONE RELIGIOSA SALESIANA
La professione religiosa è il punto di arrivo del cammino di 58
fede del giovane chiamato, che nel prenoviziato e nel novi-
ziato ha fatto esperienza viva dei valori della vocazione sale-
siana. Le Costituzioni sottolineano l’importanza di questo
atto fondamentale nella vita del salesiano, mettendone in evi-
denza alcuni aspetti rilevanti:
– l’atto della professione è la risposta del salesiano, che si
offre al Signore per il servizio dei giovani, con piena
libertà: essa è «una scelta tra le più alte per la coscienza
di un credente» (Cost 23);
– la professione contiene anche l’impegno della Società
verso il professo: il Superiore della Società (il Rettor
Maggiore o un suo Delegato) riceve pubblicamente la
professione ed accoglie con gioia il nuovo confratello tra
i membri della comunità (cf. Cost 23-24);
– la professione è altresì un atto pubblico davanti alla Chie-
sa: attraverso il Superiore, infatti, è la Chiesa stessa che
riceve la professione, riconosce pubblicamente l’impegno
assunto dal professo e aggrega il religioso alla missione
ecclesiale affidata alla Società salesiana.
Per il valore dell’atto della professione, il diritto pone diver-
se condizioni a salvaguardia della sua validità e significati-
vità.
5.1
Professione temporanea e professione perpetua
La professione perpetua è, per sua natura, l’atto centrale e 59
definitivo di incorporazione alla Società: a questo atto tende
tutto il tempo di preparazione e di maturazione del giovane
salesiano. Al termine del Noviziato, il novizio è personal-
57

6.8 Page 58

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mente deciso a dare tutto se stesso a Dio e ad impegnarsi per
tutta la vita nella missione salesiana.
La disciplina della Chiesa, tuttavia, conoscendo la fragilità
della condizione umana e la necessità di tempi adeguati per
la piena maturazione della personalità religiosa, ha disposto
che, al concludersi del Noviziato, sia dato un ulteriore tem-
po di verifica e di esperienza concreta di vita: è il tempo del-
la professione temporanea.
Questo tempo di professione temporanea è un vero periodo
di vita consacrata (cf. Cost 113): non è solo un momento di
passaggio, ma possiede un significato e un valore proprio: il
professo è un membro effettivo della Società, votato a Dio e
ai giovani (cf. Cost 105); tuttavia si sottolinea che esso tende
a maturare nella professione perpetua, che sancirà definiti-
vamente la consacrazione del salesiano.
In accordo col Codice di diritto canonico (cf. can. 655) il
nostro diritto stabilisce che il periodo della professione tem-
poranea duri ordinariamente sei anni. In particolare l’art. 113
delle Costituzioni stabilisce che:
a. nel primo triennio la professione sarà triennale o annuale.
Ciò dipenderà:
• dalla domanda libera del candidato;
• dall’ammissione fatta dall’Ispettore, in base al giudizio
dato dai formatori.
La «Ratio» aggiunge che nulla vieta che in alcuni casi,
soprattutto in vista della professione perpetua, la profes-
sione possa essere biennale (rispettando sempre il dispo-
sto del can. 658, §2).1
b. nel secondo triennio la professione sarà ordinariamente
triennale: ciò significa che in via ordinaria si dovranno
orientare i professi, salva sempre la loro piena libertà, ad
emettere professione per tre anni.
Per motivi particolari, a giudizio dell’Ispettore, il periodo
della professione temporanea può essere prolungato, ma non
oltre i nove anni (cf. Cost 117; can. 657, §2).
1 Cf. FSDB, 390.
58

6.9 Page 59

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5.2
Ammissione alla prima professione
5.2.1
La prima professione conclude il periodo di maturazione del 60
Noviziato. Essa viene fatta appunto al termine del Noviziato,
dopo che il novizio ha presentato la sua domanda ed è stato
legittimamente ammesso.
Come fu già indicato trattando del Noviziato, l’Ispettore può
– per giuste ragioni – dare il permesso di anticipare la prima
professione, non però oltre quindici giorni (can. 649, §2).
5.2.2
Le condizioni per la validità della prima professione sono 61
espresse dal can. 656 del CIC:
– il candidato abbia almeno 18 anni di età;
– il noviziato sia stato portato a termine validamente;
– ci sia l’ammissione fatta liberamente da parte del Supe-
riore competente, col voto del suo Consiglio;
– la professione sia espressa e venga emessa liberamente,
cioè senza che intervenga violenza, timore grave o ingan-
no: la presenza dei testimoni all’atto della professione è
esigita anche per garantire tale libertà;
– la professione sia ricevuta dal legittimo Superiore,
personalmente o per mezzo di un delegato.
5.2.3
La procedura da seguire per l’ammissione alla professione è la 62
seguente:
1) Domanda del candidato: è il primo e fondamentale ele-
mento, espresso in piena libertà da colui che intende pro-
fessare. La nostra «Ratio» sottolinea che, pur rispettando
la forma personale di ciascuno, conviene che la doman-
da contenga questi aspetti comuni:
• conoscenza dell’atto pubblico che si intende porre;
• libertà di porre tale atto;
• intenzione di impegnarsi per tutta la vita (anche facen-
do domanda di professione temporanea);
• cenno al discernimento fatto e alla richiesta di parere
al direttore spirituale e al confessore;
• indicazione dell’orientamento verso la vocazione speci-
fica di salesiano presbitero o salesiano coadiutore.2
2 Cf. FSDB, 386.
59

6.10 Page 60

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2) Giudizio e voto del Consiglio locale: il Direttore e il Consi-
glio locale sono chiamati ad esprimere il proprio giudizio
e il proprio voto circa la domanda di ammissione (si
ricorda che in tal caso il Direttore può votare col Consi-
glio). Il Verbale dell’ammissione, firmato dal Direttore e
da ciascuno dei Consiglieri, viene inviato all’Ispettore.
Nell’ammissione alla prima professione, nella casa del
Noviziato, è presente il Maestro dei Novizi che ha avuto
un ruolo particolare nell’accompagnare il novizio nel suo
cammino vocazionale.
3) Giudizio e voto del Consiglio ispettoriale: ricevuto il pare-
re del Consiglio locale, il Consiglio ispettoriale è chia-
mato ad esaminare la domanda del candidato, espri-
mendo il proprio giudizio e il proprio voto per l’ammis-
sione alla professione (in questo caso l’Ispettore non
vota). Il Verbale del Consiglio ispettoriale viene sotto-
scritto da tutti i Consiglieri. Per una valutazione ponde-
rata, specie nei casi dubbi, si potrà ascoltare anche il
parere dell’Ispettore a cui appartiene il candidato (nel
caso in cui questi sia ammesso alla professione fuori dal-
la propria Ispettoria).
4) Ricevuto il consenso del Consiglio ispettoriale, l’ammis-
sione alla professione compete all’Ispettore: si noti che si
tratta dell’Ispettore della Ispettoria in cui si trova la Casa
di Noviziato, anche se il candidato appartiene ad altra
Ispettoria.
63 5.2.4
Documentazione della prima professione
La documentazione della prima professione, da conservare
nell’Archivio ispettoriale (nella cartella personale) è la
seguente:
– Domanda del candidato;
– Verbale del Consiglio locale e verbale del Consiglio ispet-
toriale, con i giudizi espressi e firmati dai rispettivi Con-
siglieri: questi verbali sono riportati nel Modulo «PROPO-
STA DI AMMISSIONE ALLA PRIMA PROFESSIONE» (PP’85);
– Pagellina attestante l’avvenuta professione, debitamente
firmata dal professo, dal Superiore che riceve la profes-
sione, da due testimoni e dal Segretario ispettoriale.
60

7 Pages 61-70

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7.1 Page 61

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Si rileva l’importanza dei giudizi espressi dai rispettivi Consi-
gli, locale e ispettoriale, per l’ammissione alla professione,
che devono quindi essere particolarmente curati.
Alla Segreteria generale vengono inviati, con sollecitudine:
– I Verbali di ammissione del Consiglio locale e del Consi-
glio ispettoriale («PROPOSTA DI AMMISSIONE ALLA PRIMA PRO-
FESSIONE» - PP’85);
– La pagellina attestante l’avvenuta professione, debita-
mente redatta e firmata.
5.3
Rinnovazione della professione temporanea
5.3.1
Scaduto il tempo della professione temporanea (annuale o 64
triennale o, in casi particolari, biennale), occorre procedere
alla sua rinnovazione (cf. can. 657 § 1).
Si osserva che non devono esser lasciati intervalli di tempo tra
la scadenza della professione temporanea e il suo rinnovo.3
Nel caso che, per serie ragioni, si debba posticipare di qual-
che tempo la rinnovazione della professione (a meno che si
tratti di così pochi giorni da potersi parlare di sostanziale
continuità), dovrà esser fatta, nelle mani del Superiore, una
rinnovazione «ad tempus» che leghi la professione in atto a
quella successiva.
Riguardo ad un eventuale anticipo del rinnovo della profes-
sione temporanea, l’Ispettore potrà permetterlo per serie
ragioni, ma entro un limitato arco di tempo (al massimo un
mese).
5.3.2
La procedura per il rinnovo della professione è identica a
quella seguita per la prima professione (cf. n. 60); compren-
de cioè:
1) la domanda libera del professo;
2) il giudizio e voto del Direttore e del Consiglio locale;
3 Si veda FSDB, 392 e Criteri e norme di discernimento vocazionale salesiano,
n. 126. I nostri testi normativi insistono sul fatto che la rinnovazione del-
la professione deve avvenire senza dilazione.
61

7.2 Page 62

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3) il giudizio e voto del Consiglio ispettoriale;
4) l’ammissione fatta dall’Ispettore, dopo aver ricevuto il
consenso del suo Consiglio.
5.3.3
Per la documentazione delle successive professioni tempora-
nee, dopo la prima, si segue questa norma:
– Nell’Archivio ispettoriale vengono conservati la domanda
del professo, i Verbali di ammissione del Consiglio locale
e del Consiglio ispettoriale, e la pagellina attestante l’av-
venuta professione, debitamente redatta e firmata.
– Alla Segreteria generale viene inviata solo la pagellina
attestante l’avvenuta professione, debitamente redatta e
firmata.
5.3.4
È utile qui ricordare che durante il periodo della professione
temporanea (postnoviziato, tirocinio) sono previsti degli
scrutini (o verifiche) periodici,4 attraverso i quali le comunità
formatrici esprimono il progresso nel cammino vocazionale
e nella formazione del giovane professo. I giudizi di queste
verifiche, inviati all’Ispettore, entrano a far parte dei docu-
menti che testimoniano il cammino salesiano della persona:
sono conservati nella cartella personale nell’Archivio ispetto-
riale.
5.4
La professione perpetua
Come già si è accennato, la professione perpetua rappresenta
il punto d’arrivo del cammino di crescita vocazionale del pro-
fesso: è la donazione completa a Dio e ai giovani per tutta la
vita, già presente nell’intenzione fin dalla prima professione,
che si fa esplicita nel momento solenne in cui si esprime l’im-
pegno definitivo.
Per l’importanza della professione perpetua nella vita del
professo e nella stessa comunità sia il diritto universale che
il diritto proprio stabiliscono alcune disposizioni partico-
lari.
4 Cf. FSDB, 296. 444.
62

7.3 Page 63

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5.4.1
Preparazione immediata alla professione perpetua
65
Tutto l’arco formativo è preparazione alla professione perpe-
tua.5 Ma per il rilievo che ha l’atto della professione perpetua,
il nostro diritto stabilisce che vi sia un tempo conveniente di
preparazione immediata (Cost 117) e vuole che tutta la comu-
nità ispettoriale sia interessata ad accompagnare colui che si
dispone ad emettere la sua professione perpetua (ivi).
La «Ratio» salesiana precisa il significato, le condizioni e i
tempi della preparazione alla professione perpetua.6 In
particolare FSDB 513 specifica: «L’Ispettoria stabilisca un
programma di preparazione alla professione perpetua
indicando modalità, contenuti, durata e responsabili e
includendo gli esercizi spirituali che precedono la celebra-
zione».
5.4.2
La procedura per l’ammissione alla professione perpetua segue 66
sostanzialmente le stesse norme dell’ammissione alla prima
professione (cf. n. 60); comporta cioè:
1) La domanda del candidato, nella quale in modo partico-
lare – oltre alla libertà personale – dovrà esprimere la pie-
na coscienza dell’atto definitivo che sta compiendo e rive-
lare quegli elementi che comprovano la maturità salesia-
na raggiunta nel periodo dei voti temporanei;7
2) Il giudizio e il voto del Direttore e del Consiglio locale;
3) Il giudizio e il voto del Consiglio ispettoriale.
Come si vede l’iter giuridico da seguire è simile alle prece-
denti tappe della professione; ma per questo passo decisivo
occorre sottolineare due particolarità:
a. l’intera comunità, per la corresponsabilità che ha nella
maturazione di ogni confratello, è chiamata ad esprime-
re – nelle forme che si riterranno convenienti e consone
5 Cf. CG21, 290.
6 Cf. FSDB, Cap. XI, La preparazione per la professione perpetua, n. 501 ss.
7 Cf. FSDB, 517. In questo numero di FSDB si ricorda che la domanda deve
anche manifestare: la volontà espressa di continuare nella vita salesiana
già intrapresa; il riferimento al dialogo avuto con il Direttore e al suo
accordo per la presentazione; il cenno al discernimento fatto e alla richie-
sta di parere al direttore spirituale e al confessore.
63

7.4 Page 64

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alla carità – un proprio parere sul fratello che chiede di
professare;8
b. vista l’importanza dell’atto, per un adeguato e sicuro
discernimento, il Consiglio ispettoriale terrà davanti
(insieme ai pareri della comunità e del Consiglio locale)
il curricolo dettagliato del candidato, con tutte le osserva-
zioni, che furono espresse nel tempo della formazione
precedente.
Ricevuto il consenso del suo Consiglio, l’ammissione spetta
all’Ispettore.
67 5.4.3
Tempo della professione perpetua
Le Costituzioni salesiane prescrivono che la professione per-
petua venga fatta ordinariamente sei anni dopo la prima pro-
fessione (Cost,117).
Normalmente perciò la professione perpetua sarà emessa
allo scadere dei sei anni della professione temporanea.
Per casi particolari la professione perpetua potrà esser anti-
cipata, sempre rispettando il can. 658 del CIC.9 La nostra
«Ratio» precisa che questa situazione eccezionale (fuori
appunto dell’ordinario) esige la presenza di una causa pro-
porzionata, valutata dall’Ispettore col suo Consiglio.10
Per motivi opportuni, il nostro diritto consente anche all’I-
spettore di prolungare il tempo della professione temporanea,
ma non oltre i nove anni (Cost 117). Anche questa decisione
8 Cf. Reg 81. Si osserva che l’articolo regolamentare si riferisce a tutte le
ammissioni; si è voluto tuttavia sottolineare in modo particolare l’ammis-
sione alla professione perpetua (come pure quella agli ordini del diacona-
to e del presbiterato). Cf. anche FSDB 302.
9 Circa l’anticipo della professione perpetua il CIC ha due indicazioni che
devono esser tenute presenti: il can. 658 tra le condizioni di validità della
professione perpetua pone «la previa professione temporanea di almeno
tre anni»; mentre il can. 657, §3 permette di anticipare la professione per-
petua, per giusta causa, ma non oltre tre mesi rispetto alla norma del can.
658. Per noi Salesiani il nostro diritto stabilisce invece ordinariamente in
sei anni la durata minima della professione temporanea. Solo per gravi
ragioni (per casi eccezionali) si potrà derogare alla norma ordinaria, ma
rispettando in ogni caso le prescrizioni del diritto universale.
10 Cf. FSDB, 511.
64

7.5 Page 65

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deve risultare da un giudizio prudenziale, fondato su motivi
ragionevoli e adeguati, poiché tale prolungamento non rien-
tra nella prassi ordinaria.11
Si ricorda che prima della professione perpetua il socio deve
redigere il proprio testamento, conforme alle leggi del codice
civile (cf. CIC, can. 668, §1; Cost 74). Tale testamento verrà
redatto in duplice copia, di cui una si conserverà nell’archi-
vio ispettoriale (cf. Reg. 52).
5.4.4
La documentazione da conservare nell’Archivio ispettoriale ri- 68
guarda:
1) La domanda del professo;
2) I Verbali di ammissione del Consiglio locale e del Consi-
glio ispettoriale (trascritti sul Modulo «PROPOSTA DI
AMMISSIONE ALLA PROFESSIONE»: PR’85 ) firmati dai membri
dei rispettivi Consigli;
3) La pagellina attestante l’avvenuta professione, firmata
dal professo, dal Superiore che riceve la professione, da
due testimoni e dal Segretario ispettoriale.
Alla Segreteria generale vengono trasmessi:
1) I Verbali di ammissione del Consiglio locale e del Consi-
glio ispettoriale («PROPOSTA DI AMMISSIONE ALLA PROFESSIO-
NE»: PR’85 );
2) La pagellina attestante l’avvenuta professione, debita-
mente redatta e firmata.
Dell’avvenuta professione perpetua il Segretario ispettoriale
provvede ad avvisare anche la parrocchia, dove il professo è
stato battezzato, perché l’atto sia segnato sul registro dei Bat-
tesimi.
5.5
La celebrazione della professione
La celebrazione della professione viene fatta seguendo il 69
«Rituale della professione salesiana». Particolare solennità
deve essere data alla celebrazione della professione perpetua.
11 Cf. FSDB, 510.
65

7.6 Page 66

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Nella celebrazione l’Ispettore o il suo Vicario riceve la pro-
fessione nel nome del Rettor Maggiore e accoglie il professo
nella Società. Secondo l’opportunità, l’Ispettore potrà dele-
gare un altro salesiano a ricevere la professione. Tale delega
deve risultare da apposito atto (segnalato, ad esempio, sulla
pagellina attestante la professione).
Durante la celebrazione della professione, come è già stato
accennato, viene redatto un attestato o pagellina dell’avvenu-
ta emissione, che è firmato dal professo, dal Superiore che
riceve la professione, da due testimoni e dal Segretario ispet-
toriale.
5.6
70
71
66
Riammissione nella Congregazione
La riammissione in Congregazione, senza l’onere di ripetere
il Noviziato, è un atto di competenza esclusiva del Rettor Mag-
giore, col consenso del suo Consiglio (cf. CIC, can. 690).
Si danno due casi:
1) Il caso di un novizio che ha compiuto interamente il
Noviziato e che è uscito legittimamente (non per
dimissione) al termine di esso senza fare la professio-
ne. Qualora il suddetto volesse essere ammesso in Con-
gregazione, senza ripetere il Noviziato, presenterà
domanda all’Ispettore, portando le motivazioni della
domanda.
L’Ispettore, valutate le motivazioni insieme col suo Con-
siglio, presenterà la richiesta al Rettor Maggiore, con una
relazione circostanziata del caso (che evidenzi con chia-
rezza i motivi per cui a suo tempo l’interessato non fece
la professione e quelli per cui ora chiede di esser accetta-
to in Congregazione).
2) Il caso di un professo che dopo la professione è uscito
legittimamente dalla Società (alla scadenza dei voti o
per dispensa o per secolarizzazione). Qualora il suddetto
volesse esser riammesso in Congregazione, presenterà
domanda indirizzata al Rettor Maggiore, portando le
motivazioni della sua richiesta.

7.7 Page 67

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Anche in tal caso l’Ispettore, valutate le motivazioni
insieme col suo Consiglio, trasmetterà la domanda al
Rettor Maggiore, corredandola:
– con un curricolo dettagliato della vita del richiedente;
– con un’ampia relazione, in cui siano evidenziate le
ragioni che determinarono l’uscita del confratello e
quelle che ora inducono a riammetterlo. È molto
importante che risultino chiaramente (dalla relazione
dell’Ispettore e dall’esame fatto nel Consiglio ispetto-
riale) sia i motivi per i quali l’ex-professo abbandonò la
Congregazione, sia i motivi per cui ora si ritiene con-
veniente la sua riammissione.
Nell’uno e nell’altro caso spetta al Rettor Maggiore stabilire
un conveniente periodo di prova prima della professione tem-
poranea e la durata dei voti temporanei prima della profes-
sione perpetua. Si osserva che il Codice prevede che ci sia
sempre un periodo di voti temporanei prima del rinnovo del-
la professione perpetua (cf. can. 690 §1).
Dell’Indulto di riammissione dovrà esser fatta menzione sul-
l’attestato della professione.
Si ricorda, inoltre, quando sia avvenuta la professione (pri-
ma temporanea, poi perpetua), di inviare l’apposita pagellina
alla Segretaria Generale.
Nel caso particolare che chiedesse di esser riammesso nella 72
Società uno che fu dimesso dalla stessa Società oppure uno
che fu dispensato dal diaconato o dal celibato sacerdotale, si
dovrà ricorrere alla Sede Apostolica, cui solo compete la
riammissione in tali circostanze.
L’interessato rivolgerà quindi domanda indirizzata al Santo
Padre. L’Ispettore col suo Consiglio, esaminata la domanda e
dato il proprio parere, la invieranno al Rettor Maggiore, il
quale, dopo aver chiesto il consenso del Consiglio generale,
provvederà ad inoltrare la pratica alla competente Congrega-
zione della Sede Apostolica (Congregazione per gli Istituti di
Vita Consacrata oppure Congregazione per la Dottrina della
Fede).
67

7.8 Page 68

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5.7
Religiosi in servizio militare
73
Anzitutto occorre tener presente che, poiché il servizio mili-
tare non è compatibile con la vita religiosa,12 dovunque è pos-
sibile i candidati alla vita religiosa devono chiedere per tem-
po l’esonero dal servizio militare ordinario.
Per i paesi nei quali i religiosi non godono dell’esenzione del
servizio militare si riportano le linee essenziali del Decreto
«Militare servitium», emanato dalla CRIS il 30 luglio 1957,13
che sono attualmente in vigore.
5.7.1
Nessuno può esser ammesso validamente alla professione
perpetua, se prima non è rimasto libero dall’obbligo del ser-
vizio militare ordinario.
5.7.2
Durante il servizio militare la professione temporanea rimane
sospesa. Tuttavia il socio può chiedere e l’Ispettore – udito il
parere del proprio Consiglio – può concedere che la professione
resti in vigore anche durante il servizio militare. In quest’ul-
timo caso, qualora si ponesse una giusta e grave causa, l’I-
spettore potrà ancora in seguito sospendere la professione.
5.7.3
Per il religioso la cui professione è rimasta in vigore durante il
servizio militare:
– egli è considerato come uno legittimamente assente dal-
la Casa religiosa ed è tenuto solo a osservare quegli arti-
coli delle Costituzioni che, a giudizio dell’Ispettore, sono
compossibili col servizio militare;
– il tempo trascorso in servizio militare è computato agli
effetti del tempo di professione temporanea che necessi-
ta prima della professione perpetua.
12 Si può applicare, per analogia, alla vita religiosa quanto il can. 289 dice
dello stato clericale: «Poiché il servizio militare propriamente non si addi-
ce allo stato clericale, i chierici e i candidati agli Ordini sacri non prestino
il servizio militare volontario».
Dove ciò è possibile, si ricordi di chiedere per tempo – prima del Novizia-
to – l’esonero o il rinvio del servizio militare ordinario.
13 Militare servitium, AAS XLIX, 1957, nn. 13-14, pp. 871-872.
68

7.9 Page 69

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5.7.4
Durante il servizio militare il socio i cui voti sono sospesi:
– rimane ancora membro della Società;
– tuttavia egli può liberamente lasciare la Società con una
semplice dichiarazione della sua volontà, fatta all’Ispet-
tore per iscritto od oralmente davanti a testimoni;
– può esser dichiarato dimesso dall’Ispettore per giuste
cause.
5.7.5
Al termine del servizio militare, il socio dovrà trascorrere
almeno tre mesi nella comunità con voti temporanei. L’Ispet-
tore - col parere del suo Consiglio - potrà tuttavia abbreviare
tale tempo, o anche prorogarlo fino a un anno, prima di
ammetterlo alla professione perpetua.
5.7.6
Anche i novizi, durante il servizio militare, continuano ad
essere ascritti alla Società, se essi non l’abbandonano o non
ne sono dimessi.
69

7.10 Page 70

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6. MINISTERI E ORDINI SACRI
Per i salesiani avviati al Presbiterato e al Diaconato, i Mini-
steri istituiti (Lettorato e Accolitato) e gli Ordini sacri (Dia-
conato e Presbiterato) sono tappe di speciale significato e
importanza per la vocazione e missione che il Signore dona
loro. Sia il diritto universale che il diritto proprio provve-
dono a dare dettagliate norme perché queste tappe siano rag-
giunte secondo il loro autentico significato ecclesiale e sale-
siano.
In questo Manuale non si considerano direttamente le indi-
cazioni di carattere formativo che sono alla base di una
cosciente ed efficace ricezione dei Ministeri e Ordini sacri: si
rimanda per esse alla «Ratio Institutionis et Studiorum»
(FSDB) salesiana. Si elencano invece le principali condizioni
giuridiche relative alle ammissioni e al conferimento dei
Ministeri e degli Ordini sacri.1
6.1
I Ministeri del Lettorato e dell’Accolitato
74 6.1.1
Il conferimento dei Ministeri del Lettorato e dell’Accolitato
per i candidati al Diaconato (anche permanente) e al Presbi-
terato è un obbligo sancito dal diritto canonico (cf. can. 1035;
ACS 293, 26). Solo la Sede Apostolica per speciali ragioni può
dispensare da tale obbligo.
6.1.2
Per esser ammessi al ministero del Lettorato o dell’Accolita-
to i candidati, che non necessariamente devono essere pro-
fessi perpetui, presentano con piena libertà la loro domanda al
Direttore della comunità formatrice dove compiono il loro
processo formativo. Nella domanda essi indicheranno le
1 Cf. ACS n. 293, 1979, p. 26.
70

8 Pages 71-80

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8.1 Page 71

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motivazioni per cui chiedono di accedere ai Ministeri nella
Chiesa e secondo lo spirito di Don Bosco.2
6.1.3
La procedura per l’ammissione comporta i passi seguenti:
1) Esame della domanda del candidato nel Consiglio locale,
che esprime il proprio giudizio e voto (il Direttore può
votare insieme col Consiglio);
2) Esame della stessa domanda nel Consiglio ispettoriale,
che dà il proprio giudizio e voto, alla luce anche del
parere del Consiglio locale;
3) Ricevuto il consenso del proprio Consiglio, l’ammissione
è fatta dall’Ispettore.
6.1.4
Il conferimento dei Ministeri, oltre che dal Vescovo, può esser 75
fatto dal Rettor Maggiore o suo Vicario e dall’Ispettore o suo
Vicario o da un altro Sacerdote delegato dall’Ispettore.
Dopo il conferimento sia redatto l’attestato dell’avvenuta
ricezione del Ministero (sul corrispondente Modulo).
6.1.5
Il diritto comune (cf. can. 1035) e il nostro diritto proprio3 76
esigono che i Ministeri siano esercitati per un tempo conve-
niente, in vista di un’adeguata e specifica preparazione al
servizio della Parola e dell’Altare.
In particolare tra l’Accolitato e il Diaconato è prescritto un
interstizio di almeno sei mesi (can. 1035 §2; FSDB, 492).
Anche tra l’uno e l’altro Ministero si esige che intercorra uno
spazio di tempo almeno di qualche mese.4
6.1.6
La documentazione da conservare nell’Archivio ispettoriale è la 77
seguente:
1) La domanda personale del candidato;
2) I Verbali dell’ammissione sia del Consiglio locale che di
quello ispettoriale (Modello «PROPOSTA AL MINISTERO…»);
3) L’attestato dell’avvenuto conferimento del Ministero, redat-
ta a cura della Segreteria ispettoriale (cf. Modulo ATTESTA-
TO DI CONFERIMENTO DEL LETTORATO o DELLACCOLITATO).
2 Si vedano in Criteri e norme di discernimento vocazionale salesiano, Roma
2000, n. 132, alcuni criteri generali per l’ammissione ai Ministeri.
3 Cf. FSDB, 492.
4 Cf. FSDB, 492.
71

8.2 Page 72

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Alla Segreteria generale si invia solo l’attestato dell’avvenuto
conferimento dei singoli Ministeri (Modulo ATTESTATO DI CON-
FERIMENTO DEL LETTORATO o DELLACCOLITATO).
6.2
L’Ordine del Diaconato
L’Ordine del Diaconato, attraverso il quale l’ordinato entra a
far parte della sacra gerarchia, è protetto da particolari
norme canoniche, intese a stabilire i requisiti per l’ammis-
sione e per il valido esercizio di esso. Alle norme canoniche
si aggiungono quelle del diritto proprio, che salvaguardano
lo stile salesiano con cui il Diaconato è ricevuto ed esercita-
to nella comunità.
78 6.2.1
Requisiti previi per l’ammissione al Diaconato
A norma del diritto canonico e del diritto proprio i requisiti
previi per l’ammissione al Diaconato (sia in vista del Presbit-
erato che Permanente) sono:
1) Aver ricevuto i ministeri del Lettorato e dell’Accolitato,
rispettando i periodi di tempo prescritti tra un Ministero
e l’altro e tra l’Accolitato e il Diaconato (can. 1035; FSDB,
492).
2) Essere professo perpetuo (can. 1037).
3) Essere libero dalle irregolarità e dagli impedimenti elen-
cati nei can. 1041-1042.5
4) Domanda liberamente compilata e sottoscritta (cf. can.
1036) con i documenti richiesti dal CIC (attestato di bat-
tesimo e di confermazione, attestato dei Ministeri ricevu-
ti, certificato degli studi regolarmente compiuti) (cf. can.
1050).
5) Per gli studi: il nostro diritto stabilisce che l’ordinazione
diaconale può avvenire soltanto dopo il terzo anno di stu-
di teologici, per i diaconi avviati al presbiterato.6
5 Il can. 1047, §4 consente all’Ordinario (Ispettore) di dispensare dalle irre-
golarità e impedimenti, a meno che questi siano riservati alla Sede Apo-
stolica, come indicato nello stesso canone ai §§ 1.2.3. Di fronte perciò a un
candidato, che ha qualche irregolarità o impedimento, l’Ispettore dovrà
considerare bene come dare una soluzione legittima e conveniente.
6 Cf. FSDB, 494; ACG n. 312, 1985, p. 46.
72

8.3 Page 73

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Si possono vedere in «Criteri e norme per il discernimento
vocazionale» le attitudini richieste per l’esercizio dell’ordine
sacro.7
6.2.2
Ammissione al Diaconato
79
L’ammissione al Diaconato deve essere fatta con speciale dili-
genza e rigorosa serietà.8 I passi per l’ammissione sono quelli
già noti:
1) Domanda circostanziata del candidato: a riguardo di
essa, il can. 1036 dice esplicitamente che il candidato
«attesta che intende ricevere il sacro Ordine spontanea-
mente e liberamente e dedicarsi per sempre al ministero
ecclesiastico» come salesiano.
2) Parere della comunità formatrice: secondo l’art. 81 dei
Regolamenti generali la comunità locale è invitata corre-
sponsabilmente ad esprimere un proprio parere secondo
le forme più convenienti.9
3) Giudizio e voto del Consiglio locale (il Direttore può
votare col Consiglio).
4) Giudizio e voto del Consiglio ispettoriale, che terrà conto
di tutti i giudizi ricevuti. È opportuno che il Consiglio
ispettoriale abbia presente tutto il curricolo formativo del-
l’ordinando (si veda anche can. 1051, 2).
5) Ricevuto il consenso del suo Consiglio, l’ammissione spet-
ta all’Ispettore.
6.2.3
Lettere dimissorie
80
Avvenuta l’ammissione, per procedere all’ordinazione
l’Ispettore trametterà al Vescovo ordinante le «lettere dimis-
sorie», prescritte dal diritto (cf. can. 1021). In esse deve esse-
re esplicitamente indicato che l’ordinando è stato definitiva-
mente cooptato nell’Istituto religioso, che è suddito del
Superiore che dà le lettere, che gli scrutini sono stati com-
piuti a norma del diritto e che consta dell’idoneità del can-
didato.
7 Cf. Criteri e norme per il discernimento vocazionale, Roma 2000, n. 134 ss.
8 FSDB, 493.
9 Si veda anche FSDB, 301-302.
73

8.4 Page 74

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Qualora il Vescovo ordinante non sia il Vescovo diocesano,
questi dovrà esser opportunamente informato (rispettando le
eventuali norme locali).
81 6.2.4
Documentazione
Avvenuta l’ordinazione, la documentazione da conservarsi
nell’Archivio ispettoriale è la seguente:
1) La domanda del professo;
2) Il Verbale del Consiglio locale, firmato dal Direttore e dai
Consiglieri;
3) Il Verbale del Consiglio ispettoriale, firmato dall’Ispettore
e dai Consiglieri;
4) L’attestato dell’avvenuta ordinazione rilasciato dal Ve-
scovo.
Alla Segreteria generale si inviano i seguenti documenti:
1) I Verbali del Consiglio locale e del Consiglio ispettoriale,
con i rispettivi giudizi (Modulo «PROPOSTA ALLORDI-
NAZIONE DEL DIACONATO»);
2) L’attestato dell’avvenuta ordinazione rilasciato dall’Ispet-
tore.10
Alla parrocchia di Battesimo si dovrà inviare comunicazione
dell’avvenuta ordinazione diaconale perché sia segnata sul
registro dei Battesimi.
82 6.2.5
Esercizio del ministero diaconale
Il Codice di diritto canonico prescrive che, dopo l’ordinazione
diaconale, il diacono eserciti «per un tempo conveniente» il
suo Ordine prima di essere promosso al presbiterato (cf. can.
1032, §2). Il can. 1031, §1 precisa che l’intervallo di tempo fra
il diaconato e il presbiterato sia di almeno sei mesi.
La nostra «Ratio», assumendo le disposizioni date dal Rettor
Maggiore col suo Consiglio,11 dà queste indicazioni: «Dopo
10 Per praticità la Segreteria generale ha provveduto a stampare un Modulo
per questo attestato di ordinazione diaconale, in modo da evitare di inviare
all’Archivio centrale l’attestato redatto dal Vescovo, che viene conservato in
Ispettoria.
11 Cf. ACG n. 312, 1985, pp. 46-47.
74

8.5 Page 75

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l’ordinazione diaconale, senza interrompere gli studi regolari,
ogni diacono esercita il ministero secondo le funzioni litur-
giche-pastorali ad esso specificamente inerenti. È importante
che questo esercizio avvenga in maniera sistematica e guida-
ta e con le opportune verifiche da parte dei formatori».12
In ogni caso il «tempo conveniente» deve esser valutato sia in
rapporto alla persona del candidato che all’indole del nostro
Istituto religioso.13
6.2.6
Diaconato permanente
83
Per i diaconi permanenti la nostra «Ratio» precisa alcune
condizioni specifiche:
1) La preparazione dei diaconi permamenti deve essere rife-
rita alla Chiesa locale dove essi eserciteranno il loro mini-
stero. Essi faranno riferimento eventualmente alle nostre
comunità formatrici e ai centri di studi o nostri o del
posto;14
2) Il diacono religioso, stabilmente o temporaneamente
dimorante in un territorio in cui non sia in vigore la disci-
plina del diaconato permanente, non eserciti funzioni dia-
conali se non con il consenso dell’Ordinario del luogo;15
3) Il salesiano coadiutore che voglia iniziare un curricolo
formativo in vista del diaconato permanente o del pre-
sbiterato deve presentare domanda al Rettor Maggiore,
previa approvazione dell’Ispettore col suo Consiglio;16
4) Il salesiano diacono permanente che vuole iniziare un
curricolo formativo in vista del presbiterato, deve pre-
sentare domanda al Rettor Maggiore, previa appro-
vazione dell’Ispettore col suo Consiglio.17
Nei due casi le domande saranno trattate con particolare
discernimento, con la considerazione e le riserve che merita
un cambio di opzione vocazionale.18
12 Cf. FSDB, 494.
13 Cf. FSDB, 494.
14 Cf. FSDB, 498.
15 Cf. PAOLO VI, Sacrum diaconatus ordinem (1967), n. 34; FSDB, 499.
16 Cf. FSDB, 481.
17 Cf. FSDB, 500.
18 Ivi.
75

8.6 Page 76

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6.3
L’Ordine del Presbiterato
Molto di quanto detto per il Diaconato si applica anche al
Presbiterato. Si indicano, in sintesi, i punti principali.
84 6.3.1
Requisiti previi per l’ordinazione presbiterale
I requisiti previi perché un candidato possa esser promosso
all’Ordine del Presbiterato sono, in generale, tutti quelli già
indicati per il Diaconato (cf. n. 78).
Si aggiunge la necessità che il candidato sia stato ordinato
Diacono (col documento relativo: cf. can. 1050,2).
Il Codice di diritto canonico precisa anche l’età minima di 25
anni per l’ammissione al presbiterato (can. 1031 §1): per noi,
quando un socio, che abbia professato dopo i 18 anni, ha
seguito il normale curricolo formativo, non si dà il caso di
età inferiore a quella prescritta.
La nostra «Ratio» stabilisce che il candidato possa accedere
all’ordinazione presbiterale dopo aver terminato il quarto
anno di teologia o il primo anno di licenza.19
85 6.3.2
Ammissione al Presbiterato
Per l’ammissione al Presbiterato si compiono i medesimi
passi che per l’ammissione al Diaconato e cioè:
1) Il candidato fa la sua domanda liberamente, conscio del-
l’impegno che sta per assumere davanti alla Chiesa e alla
Congregazione (cf. can. 1034 e 1036).
2) La comunità locale esprime responsabilmente un proprio
parere sull’ammissione del socio, nelle forme convenien-
ti (Reg 81).20
3) Il Consiglio locale esamina la domanda ed esprime il pro-
prio giudizio e voto (il Direttore può votare col Consiglio).
4) Il Consiglio ispettoriale esamina la domanda, il parere
della comunità e il giudizio del Consiglio locale, tenendo
presente tutto il curricolo formativo del professo, e dà il
proprio giudizio e voto.21
19 Cf. FSDB, 495; ACG n. 312, 1985, p. 47.
20 Cf. FSDB, 301-302.
21 Cf. FSDB, 303 circa la responsabilità del Consiglio ispettoriale nelle
ammissioni.
76

8.7 Page 77

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5) Ricevuto il consenso del proprio Consiglio, l’Ispettore
ammette il socio all’ordinazione presbiterale.
6.3.3
Lettere dimissorie
86
Come per il Diaconato (cf. n. 80) l’Ispettore invia le «Lettere
dimissorie» al Vescovo ordinante, perché si possa procedere
all’ordinazione.
Qualora il Vescovo ordinante non fosse il Vescovo diocesano,
questi deve essere adeguatamente informato e si procederà
d’accordo con lui.
6.3.4
Documentazione
87
La documentazione da conservare nell’Archivio ispettoriale
comprende i seguenti documenti:
1) La domanda personale del candidato;
2) I Verbali sia del Consiglio locale che del Consiglio ispet-
toriale coi giudizi espressi (Modulo «PROPOSTA ALLORDI-
NAZIONE DEL PRESBITERATO»...);
3) L’attestato dell’avvenuta ordinazione, rilasciato dal Ve-
scovo.
Alla Segreteria generale si inviano:
1) I Verbali del Consiglio locale e del Consiglio ispettoriale
coi giudizi espressi (Modulo «PROPOSTA ALLORDINAZIONE
DEL PRESBITERATO»);
2) L’attestato dell’avvenuta ordinazione, rilasciato dal-
l’Ispettore.22
Alla parrocchia di Battesimo si dovrà inviare comunicazione
dell’avvenuta ordinazione presbiterale, perché sia annotata
nel registro dei Battesimi.
22 Si veda la nota 10 riguardante l’analogo attestato per l’ordinazione dia-
conale.
77

8.8 Page 78

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7. SEPARAZIONE DALLA SOCIETÀ
In questo capitolo vengono considerate le varie forme di
separazione dalla Società, più o meno profonda, a norma del
diritto canonico (Lib. II, Parte II, Cap. VI) e delle nostre
Costituzioni (Cost 194).
Le diverse forme di separazione che considereremo sono le
seguenti:
7.1 Passaggio ad un altro Istituto
7.2 Assenza temporanea dalla Casa religiosa
7.3 Esclaustrazione
7.4 Uscita di un professo temporaneo a fine voti
7.5 Indulto di lasciare l’Istituto per un professo temporaneo
7.6 Indulto di lasciare l’Istituto per un professo perpetuo
7.7 Secolarizzazione
7.8 Dispensa dal diaconato
7.9 Dispensa dal celibato sacerdotale
7.10 Dimissione dalla Società
Si accennerà anche all’aiuto che i Superiori e la comunità
devono fornire ai confratelli che lasciano la Società (n. 7.11).
7.1
88
78
Passaggio ad un altro Istituto
Il passaggio ad altro Istituto si ha quando un religioso (sale-
siano) lascia la propria Congregazione per incorporarsi ad
un’altra, senza che si abbia interruzione nei voti religiosi. Vi è
un cambio nella specificità del carisma.
Le Costituzioni salesiane contemplano questa possibilità
all’art. 194; i Regolamenti generali nell’art. 94 considerano
l’eventuale passaggio di un religioso di altro Istituto alla

8.9 Page 79

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nostra Società. Tutta la materia è regolata dai cann. 684-685
del CIC.
7.1.1
Qualora un salesiano professo perpetuo1 decidesse, dopo serio
discernimento, di passare ad un altro Istituto religioso, dovrà
presentare la sua domanda sia al Rettor Maggiore della
nostra Società che al Superiore generale dell’Istituto nel qua-
le vuol entrare.
7.1.2
I Superiori generali di entrambi gli Istituti (la nostra Società e
l’Istituto a cui il salesiano vuol esser ammesso) sottoporran-
no la domanda ai propri Consigli per averne il consenso.2
Ricevuto il consenso dei propri Consigli, i Superiori genera-
li hanno facoltà di concedere al richiedente di entrare in pro-
va nel nuovo Istituto.
7.1.3
Il religioso, avuto il consenso dei due Superiori, trascorrerà
nel nuovo Istituto un periodo di prova. Tale periodo è deter-
minato dal diritto proprio dell’Istituto, ma in ogni caso deve
durare almeno tre anni (cf. can. 684 §2).
Durante il periodo di prova, il religioso – pur restando lega-
to al proprio Istituto – comincia a vivere nel nuovo Istituto,
osservandone le Costituzioni e obbedendo ai Superiori di
tale Istituto.
Al termine del periodo di prova egli potrà esser ammesso alla
professione perpetua nel nuovo Istituto.
In caso contrario ritornerà alla Congregazione di provenienza.
7.1.4
Analoga procedura seguirà un religioso di altro Istituto che 89
chiedesse di passare alla nostra Società salesiana. Di questa
possibilità parla l’art. 94 dei Regolamenti generali, il quale
1 Per un professo di voti temporanei che volesse cambiare Istituto, si segue la
procedura normale per l’ammissione in un Istituto, previa la dispensa con-
templata dal can. 688, §2, con il susseguente periodo di noviziato e di pro-
fessione temporanea. Per procedere diversamente occorrerebbe uno spe-
ciale Indulto della Sede Apostolica.
2 Considerando la nostra Società, affinché il Rettor Maggiore col suo Consi-
glio possa procedere a dare un giudizio ponderato, oltre alla domanda del
confratello interessato (indirizzata al Rettor Maggiore), l’Ispettore invierà
una relazione circostanziata, con il proprio parere sul caso.
79

8.10 Page 80

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prescrive che la durata del tempo di prova nella nostra Socie-
tà sia di tre anni.
90 7.1.5
Per il passaggio di un religioso (salesiano) ad un Istituto
secolare o ad una Società di vita apostolica o viceversa (cioè
da questi a un Istituto religioso) è necessaria la licenza della
Sede Apostolica, alle cui disposizioni ci si atterrà (can. 684,
§5).3
7.1.6
Si ricorda l’importanza, quando ci sia il passaggio di un con-
fratello ad altro Istituto, o viceversa, di trasmettere alla Segre-
teria generale la documentazione riguardante sia l’inizio del
tempo di prova che l’avvenuta emissione della professione
perpetua nel nuovo Istituto.
7.2
Assenza temporanea dalla Casa religiosa
91 7.2.1
Facoltà di concedere un’assenza temporanea
Il can. 665, §1 stabilisce che «i religiosi devono abitare nella
propria casa religiosa, osservando la vita comune, e non pos-
sono assentarsene senza licenza del Superiore».
Lo stesso canone dà facoltà ai Superiori Maggiori (= Rettor
Maggiore o Ispettore, e rispettivi Vicari), col consenso del
proprio Consiglio, di concedere ad un religioso di vivere fuo-
ri della casa religiosa, ma per un tempo non superiore ad un
anno, a meno che si tratti di motivi di salute, di studio o di
apostolato da svolgere a nome dell’Istituto.
7.2.2
La procedura da seguire è la seguente:
– il salesiano presenta la sua domanda personale indirizza-
ta all’Ispettore, esponendo le motivazioni della richiesta;
3 Nel caso che un salesiano voglia passare ad un Istituto secolare o ad una
Società di vita apostolica, si invierà al Rettor Maggiore la seguente docu-
mentazione:
- domanda del confratello interessato, indirizzata al Santo Padre;
- giudizio del Superiore dell’Istituto secolare (o della Società di vita apo-
stolica) disposto ad accogliere il salesiano;
- «curricolo» completo del confratello;
- relazione dell’Ispettore con il proprio parere.
80

9 Pages 81-90

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9.1 Page 81

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– se si tratta di un presbitero o di un diacono, è necessario
il documento di un Vescovo che dichiari la sua disponi-
bilità a permettere al religioso di esercitare il ministero in
Diocesi;4
– l’Ispettore sottopone la domanda al Consiglio ispettoria-
le e ne chiede il consenso (con voto segreto);
– avuto il consenso del proprio Consiglio, l’Ispettore con-
cede il permesso di assenza mediante un documento scrit-
to, nel quale precisa le condizioni di vita del salesiano
durante l’assenza (si veda un fac-simile in APPENDICE A-8).
Tale documento deve esser sottoscritto dall’interessato;
– copia del documento sottoscritto dal confratello deve
esser sollecitamente inviata alla Segreteria generale.
7.2.3
L’Ispettore può concedere al confratello questo permesso di
assenza una sola volta e per non più di un anno.
Un eventuale prolungamento dell’assenza – oltre un anno
da parte dell’Ispettore è possibile per i motivi speciali evi-
denziati dal diritto canonico:
• motivi di salute fisica o psichica;
• motivi di studio;5
• apostolato svolto a nome della Società (“absentia ratione
apostolatus”).6
I permessi di assenza dati nelle precedenti condizioni dura-
no finché durano i motivi per cui sono stati concessi.
7.2.4
Nel valutare le motivazioni l’Ispettore tenga presente che la
concessione del permesso di assenza dalla casa religiosa
(“absentia a domo”) richiede una giusta e proporzionata
4 In casi particolari, nei quali il chierico (presbitero o diacono) che chiede l’as-
senza non intende esercitare il ministero, deve risultare che è stato avvisato il
Vescovo della Diocesi dove dimora il suddetto chierico (presbitero o diacono).
5 Si nota che si tratta di motivi di studio sia «discendi» che «docendi»; non però
per confratelli durante il curricolo di prima formazione, poiché la nostra
Ratio” prescrive che questi confratelli compiano i loro studi in comunità
formatrici salesiane (e quindi non può esser loro dato permesso di assenza).
6 Nel caso che conceda l’assenza per motivi di apostolato, l’Ispettore ricordi
di redigere una «Convenzione» con l’istituzione ecclesiale o civile presso
cui il confratello salesiano svolgerà il suo apostolato (si veda, al riguardo,
il n. 136 di questo Manuale).
81

9.2 Page 82

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causa. Nella nostra prassi si esclude, in via ordinaria, che
venga dato tale permesso per motivi di crisi vocazionale ai
confratelli con professione temporanea, ai confratelli in fase
di formazione iniziale e ai confratelli laici.7
7.2.5
Il permesso di assenza dalla Casa religiosa per il religioso
significa semplicemente la sospensione temporanea dell’obbli-
go di «abitare nella propria casa religiosa osservando la vita
comune».
Si può pertanto definire la condizione giuridica del religioso
assente:
– Egli rimane membro della propria comunità, vincolato
dai voti e da tutti gli obblighi contratti; conserva la voce
attiva e passiva, a meno che non venga disposto diversa-
mente nell’atto di concessione dell’assenza;
– Il religioso assente rimane pienamente sottomesso ai
suoi legittimi Superiori e deve rientrare nella Casa reli-
giosa se da essi viene richiamato;
– Il religioso assente deve rendere conto al Superiore del
denaro ricevuto e speso;
– Nel documento di concessione del permesso di assenza è
opportuno che ci siano indicazioni esplicite:
• sui contatti che deve mantenere con la Congregazione;
• sull’esercizio dei diritti (voce attiva e passiva, ecc.);
• sul compimento dei doveri religiosi;
• sull’assistenza finanziaria che si ritenesse necessaria;
– Serie mancanze nel compiere i doveri religiosi, per quan-
to è possibile in quelle circostanze e secondo i termini del
permesso concesso, giustificano il Superiore a prendere
misure correttive nei confronti di tale religioso.
7.2.6
Alla scadenza del periodo di assenza concessa, il salesiano
deve rientrare sollecitamente nella comunità. L’Ispettore darà
sollecitamente comunicazione dell’avvenuto rientro alla
Segreteria generale.
7 Sulla materia si veda la lettera del Vicario del Rettor Maggiore, indirizza-
ta agli Ispettori, del 20 gennaio 1985 (Prot. n. 85/64).
82

9.3 Page 83

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7.3
Esclaustrazione
L’esclaustrazione è la condizione di chi, pur rimanendo mem- 92
bro dell’Istituto, di fatto ne vive fuori con il permesso del-
l’autorità competente, con la sospensione di certi diritti e
doveri.
L’esclaustrazione è una forma di «assenza» dalla Casa reli-
giosa più prolungata, concessa dal Superiore generale o dal-
la Sede Apostolica per serie ragioni o in determinati casi
imposta, e regolata dal diritto: cf. cann. 686-687.
7.3.1
A. Esclaustrazione concessa
Il Rettor Maggiore, col consenso del suo Consiglio, può
concedere, per gravi ragioni, ad un professo perpetuo della
Società l’Indulto di esclaustrazione, valido per un periodo
non superiore a tre anni.
7.3.2
La procedura è la seguente:
1) Il salesiano, professo perpetuo, presenta all’Ispettore la
sua domanda indirizzata al Rettor Maggiore, esponendo le
serie ragioni per cui chiede l’Indulto,8 dopo adeguato
discernimento;
2) Se si tratta di un sacerdote o di un diacono, è necessario
che aggiunga il documento di un Vescovo, il quale dichia-
ri di esser disponibile a permettere al suddetto salesiano
l’esercizio del ministero nella Diocesi;
3) L’Ispettore, sentito il parere del suo Consiglio, invia al
Rettor Maggiore la domanda del confratello e il docu-
mento del Vescovo, con una relazione dettagliata e con il
suo giudizio. Allega anche i dati del confratello con il suo
«curriculum vitae».
4) Il Rettor Maggiore, dopo aver sottoposto la domanda al
suo Consiglio e ricevutone il consenso, emette il Rescrit-
8 Le ragioni per chiedere l’Indulto di esclaustrazione sono di vario genere,
dipendenti dalla volontà del richiedente o da altre circostanze, e tali per cui
non si possa o non convenga provvedervi col semplice permesso di assen-
za, previsto dal can. 665. La serietà delle ragioni è postulata dalla cessazio-
ne della vita comune in maniera molto più ampia che nel caso di assenza.
83

9.4 Page 84

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to con l’Indulto di esclaustrazione, che viene fatto avere
al confratello e comunicato al Vescovo.
7.3.3
Un prolungamento dell’esclaustrazione dopo i tre anni con-
cessi dal Superiore generale, oppure un Indulto di durata
maggiore a tre anni, spetta unicamente alla Sede Apostolica
(attraverso la Congregazione per gli Istituti di Vita Consa-
crata e le Società di Vita Apostolica).9
In questo caso l’interessato dovrà indirizzare la domanda al
Santo Padre; la documentazione (che comprende – come det-
to sopra – la domanda del confratello, il “curriculum vitae”,
l’eventuale documento del Vescovo per i sacerdoti o diaconi
e la relazione dell’Ispettore con il parere suo e del Consiglio
ispettoriale) verrà spedita dall’Ispettore al Rettor Maggiore
che, dopo aver ricevuto il parere del suo Consiglio, la tra-
smetterà alla Sede Apostolica.
7.3.4
La condizione giuridica del religioso esclaustrato è defini-
ta dal can. 687 del CIC: «Egli è ritenuto esonerato dagli
obblighi non compatibili con la sua nuova situazione di vita,
tuttavia rimane sotto la dipendenza e la cura dei suoi Supe-
riori e anche dell’Ordinario del luogo, soprattutto se si tratta
di un chierico... Manca però di voce attiva e passiva».
Rispetto al semplice permesso di «assenza dalla Casa religio-
sa» il CIC fissa delle condizioni chiare:
– l’esclaustrato rimane membro della Società, soggetto ai
legittimi Superiori ed anche all’Ordinario del luogo;
– manca di voce attiva e passiva: quindi non può eleggere
né esser eletto per i Capitoli o per le cariche in seno alla
Società;
– è tenuto ad osservare la Regola di vita salesiana in tutto
ciò che non sia incompatibile con la nuova condizione
(che esige una giusta autonomia sia per condurre la vita
sia per l’esercizio dell’apostolato).
9 Anche se è possibile chiedere alla Sede Apostolica un’esclaustrazione per
la durata maggiore di tre anni, non rientra nella prassi ordinaria della stes-
sa Sede Apostolica il concedere tale esclaustrazione. Il modo ordinario di
procedere sarà dunque quello di chiedere al Rettor Maggiore l’esclaustra-
zione per tre anni, e poi eventualmente il prolungamento alla Santa Sede.
84

9.5 Page 85

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Si osservi che il CIC, mentre parla della dipendenza dell’e-
sclaustrato dai Superiori e dall’Ordinario del luogo, mette
anche in evidenza il dovere che gli stessi Superiori hanno di
accompagnare con cura paterna il confratello assente.
7.3.5
B. Esclaustrazione imposta
93
Su richiesta del Superiore generale con il consenso del suo
Consiglio, l’esclaustrazione può esser imposta dalla Sede
Apostolica per un membro di un Istituto di diritto pontificio.
Si richiedono per questo gravi ragioni e devono sempre
osservarsi l’equità e la carità (can. 686, §3).
7.3.6
Nel caso che ci siano le ragioni per procedere ad imporre
l’esclaustrazione ad un socio, l’Ispettore col suo Consiglio
esaminerà attentamente la situazione ed invierà al Rettor
Maggiore una relazione molto dettagliata, dalla quale risulti-
no i motivi della richiesta e i tentativi fatti per risolvere la
cosa in modo diverso.
7.4
Uscita di un professo temporaneo «a fine voti»
7.4.1
Un professo con voti temporanei che, allo scadere del tempo 94
della professione, vuole uscire dalla Società, può liberamen-
te abbandonarla (CIC, can. 688, §1; Cost 194). Allo scadere
dei voti temporanei cessa infatti il legame del religioso di
fronte alla Chiesa e alla Società ed egli è libero di ritirarsi.
Egli comunicherà per iscritto la sua decisione all’Ispettore,
dopo tuttavia un adeguato discernimento e dopo un dialogo
coi Superiori.10
7.4.2
Un professo temporaneo lascia inoltre l’Istituto alla scaden-
za dei voti temporanei quando non viene ammesso dall’Ispet-
tore col suo Consiglio alla rinnovazione dei voti o alla pro-
fessione perpetua (can. 689, §1)
10 Si osserva che dal momento che un confratello temporaneo non fa
domanda di rinnovare la professione, con ciò stesso manifesta l’intenzio-
ne di abbandonare la Società.
85

9.6 Page 86

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7.4.3
Si ricordi quanto dice il can. 689, §2.3:
– Una infermità fisica o psichica, anche contratta dopo la
professione, quando a giudizio degli esperti rende il reli-
gioso non idoneo alla vita nell’Istituto, costituisce motivo
per non ammetterlo alla rinnovazione della professione o
alla professione perpetua, salvo il caso che l’infermità sia
dovuta a negligenza da parte dell’Istituto, oppure a lavo-
ri sostenuti nell’Istituto stesso;
– Se però il religioso, durante i voti temporanei, diventa
demente, anche se non è in grado di emettere la nuova
professione, non può essere dimesso dall’Istituto.
7.4.4
Quando un professo temporaneo lascia la Società alla scaden-
za dei voti, l’Ispettore ne invierà sollecitamente la comuni-
cazione alla Segreteria generale, indicando i dati riguardanti
l’uscita e le motivazioni principali che l’hanno determinata. Si
sottolinea l’importanza che da parte dell’Ispettore (con l’aiuto,
eventualmente, dei formatori) si faccia un’analisi delle ragio-
ni che hanno determinato l’uscita (sia nel caso di non richie-
sta di ammissione alla professione da parte del professo, sia
nel caso di ammissione non concessa). In collaborazione con
il Dicastero della Formazione è stato redatto un MODULO di
COMUNICAZIONE (cf. APPENDICE A-3), che si chiede di inoltrare
tempestivamente alla Segreteria generale11. L’Ispettore unirà
una sua lettera, nella quale esprimerà la storia vocazionale
del professo, con un’analisi accurata delle motivazioni che ne
hanno determinato l’uscita dalla Congregazione.
95 7.5
7.5.1
Indulto di lasciare l’Istituto per un professo temporaneo
Il Rettor Maggiore, col consenso del suo Consiglio, ha facoltà
di concedere ad un professo temporaneo l’Indulto di lasciare
l’Istituto, qualora per grave causa12 egli chiedesse tale Indul-
to prima dello scadere dei voti emessi (cf. can. 688, §2).
11 Cf. FSDB, 305.
12 Si osservi come, regolando in modo nuovo l’uscita dall’Istituto mentre
durano i voti temporanei, il CIC esige anche per la dispensa dai voti tem-
poranei – prima della scadenza – una causa grave. Occorrerà quindi anzi-
tutto che il professo giudichi la serietà delle ragioni che lo inducono a chie-
86

9.7 Page 87

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7.5.2
La procedura per ottenere l’Indulto è la seguente:
a. Il professo temporaneo presenta all’Ispettore la sua
domanda indirizzata al Rettor Maggiore, esponendo le
motivazioni della richiesta.
b. L’Ispettore valuta la domanda del professo col suo Con-
siglio, e invia al Rettor Maggiore una relazione, metten-
do bene in evidenza le gravi ragioni che inducono a chie-
dere l’Indulto prima della scadenza dei voti. È opportu-
no che la relazione dell’Ispettore contenga un breve
«curriculum vitae» del professo (che può anche essere
allegato a parte).
c. Il Rettor Maggiore esamina in sede di Consiglio generale
la domanda del professo con la relazione dell’Ispettore e,
avuto il consenso del Consiglio, concede l’Indulto.
7.5.3
Una volta che è stato concesso l’Indulto, la Segreteria gene-
rale provvede a spedire all’Ispettore l’Indulto stesso in tripli-
ce copia.13
L’Ispettore, quindi, notifica l’Indulto concesso all’interessato.
7.5.4
L’Indulto ha effetto dal momento stesso che il richiedente
non lo rifiuta, all’atto della notifica. L’Indulto comporta la
dispensa dai voti temporanei e da tutti gli obblighi derivanti
dalla professione religiosa (cf. can. 692).
Il confratello dispensato deve tuttavia sottoscrivere il docu-
mento, con la data di ricezione della notifica, come segno di
accettazione dello stesso.
dere l’abbandono della Società prima della scadenza dei voti. Ma non basta
da sola la domanda del professo: il Superiore competente dovrà giudicare
dell’esistenza di motivi sufficienti per abbandonare la vita religiosa da par-
te di chi ha assunto liberamente un impegno, sia pure, per disposizione del-
la Chiesa, solo temporaneamente. La gravità della causa sarà spesso legata
alla mancanza di vocazione o ad una condotta del religioso che non corri-
sponde alla sua vocazione e che potrebbe danneggiare gli altri.
13 Si inviano tre copie che vengono trasmesse all’interessato che le deve fir-
mare. Successivamente: una copia è consegnata allo stesso interessato;
una copia è conservata nell’Archivio ispettoriale; la terza è inviata alla
Segreteria generale (come indicato al n. 7.5.5.).
87

9.8 Page 88

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7.5.5
Copia del documento firmato dal professo deve essere inviata
sollecitamente alla Segreteria generale.
Si ricordi che la pratica non è conclusa finché non giunge la
notificazione firmata dall’interessato.14
7.6
Indulto di lasciare l’Istituto per un professo perpetuo
96 7.6.1
Il diritto universale riserva alla Sede Apostolica la facoltà di
concedere a un professo perpetuo l’Indulto di lasciare l’Isti-
tuto (can. 691, §2).
Per la nostra Società il Rettor Maggiore ha facoltà di conce-
dere questo Indulto, col consenso del suo Consiglio, per i
«privilegi» concessi alla Società.
7.6.2
Il CIC raccomanda che un professo di voti perpetui non chie-
da di lasciare l’Istituto se non per cause molto gravi ponde-
rate davanti a Dio (can. 691, §1).
Ciò impone un serio discernimento da parte del professo, ma
anche una specifica responsabilità dei Superiori (Ispettore,
Direttore, Formatori) per aiutare il confratello in difficoltà a
valutare con profondità la sua situazione e il modo di rispon-
dere davanti a Dio.15
7.6.3
La procedura da seguire per la dispensa è la seguente:
a. Il professo, che intende chiedere l’Indulto, faccia la sua
domanda indirizzata al Rettor Maggiore, esponendo le gra-
vi ragioni che lo inducono a fare la richiesta, valutate
dopo il discernimento fatto in dialogo col Signore e con
l’aiuto di una guida spirituale adatta. Presenti la doman-
da all’Ispettore, che la inoltrerà al Rettor Maggiore.
b. L’Ispettore invierà una documentazione adeguata, che
metta in grado il Rettor Maggiore e il suo Consiglio di
14 Nel caso che non si riuscisse ad avere la firma dell’interessato, si invii alla
Segreteria generale una copia del Rescritto con una attestazione che esso
è stato notificato e non è stato rifiutato.
Nel caso che l’Indulto non sia accettato dal professo, questi rimane in
Congregazione: la cosa deve essere tempestivamente comunicata alla
Segreteria generale.
15 Si veda al riguardo ACG n. 312, 1985, pp. 48-49.
88

9.9 Page 89

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valutare in coscienza se esistono i motivi per concedere
la dispensa. Tale documentazione deve contenere:
– la domanda del professo;
– i dati anagrafici completi;
– il curricolo del confratello, dall’ammissione al novizia-
to fino alla professione perpetua e oltre, con le osser-
vazioni e le votazioni dei Consigli locali e ispettoriali
nelle successive ammissioni;16
– una relazione accurata dell’Ispettore sull’origine e sulle
cause della crisi vocazionale, i suoi sviluppi, il dialogo
dell’Ispettore e/o di altri Superiori col confratello fino
alla decisione di chiedere la dispensa;
– la valutazione conclusiva e il parere dell’Ispettore e del
suo Consiglio sulla concessione della dispensa.17
c. Il Rettor Maggiore valuterà la domanda del professo, alla
luce della relazione dell’Ispettore, in sede di Consiglio
generale e, avutone il consenso, potrà concedere l’Indul-
to richiesto.
7.6.4
Una volta concesso l’Indulto, esso viene spedito, in triplice
copia,18 dalla Segreteria generale all’Ispettore.
L’Ispettore, quindi, provvede a notificare l’Indulto concesso
all’interessato.
7.6.5
Come per il caso della dispensa dalla professione tempora-
nea, l’Indulto ha effetto dal momento che viene comunicato
e che il confratello, all’atto della notifica, non lo rifiuta. L’In-
dulto comporta la dispensa dai voti e da tutti gli obblighi deri-
vanti dalla professione (can. 692).
Il professo che ha ricevuto l’Indulto deve firmarlo e datarlo,
in segno di accettazione.
16 Il curricolo di cui si parla comprenderà due parti: una parte riguardante le
tappe formative (curricolo di formazione), dall’ammissione al noviziato
fino alla professione perpetua, con la trascrizione delle osservazioni e delle
votazioni nelle singole ammissioni; una seconda parte elencherà le destina-
zioni e gli incarichi avuti dopo la professione perpetua.
17 Cf. ACG n. 312, 1985, p. 49.
18 Cf. Nota n. 13.
89

9.10 Page 90

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7.6.6
La Segreteria ispettoriale provvederà quindi a rinviare alla
Segreteria generale una copia dell’Indulto debitamente firmata
dall’interessato.19
Dell’avvenuta dispensa dalla professione perpetua deve esse-
re data comunicazione anche alla parrocchia di Battesimo,
perché sia segnata sul registro dei Battesimi.
7.7
Secolarizzazione
97
La «secolarizzazione» è la forma di «Indulto di lasciare l’Isti-
tuto» per cui un salesiano presbitero o diacono passa al clero
secolare e viene incardinato, con o senza esperimento, in una
Diocesi.20
Questa forma di Indulto è regolata dal can. 693 del Codice di
diritto canonico, che prevede due modalità:
a. secolarizzazione «praevio experimento» ( o «ad experi-
mentum» o «in prova»), che viene concessa con un tem-
po di prova prima della incardinazione: secondo il dirit-
to la prova può durare fino a cinque anni;
b. secolarizzazione semplice («pure et simpliciter») per cui il
Vescovo dichiara di voler incardinare subito il religioso,
senza bisogno di alcun tempo di prova.
Si riassumono qui di seguito condizioni e adempimenti prin-
cipali da osservarsi.
7.7.1
Secondo il can. 693 la condizione preliminare perché un
confratello possa esser incardinato in una Diocesi, è di avere
il documento scritto di un Vescovo che dichiara di essere di-
sponibile ad accogliere il confratello in vista dell’incardinazio-
ne. Nel documento il Vescovo deve precisare con chiarezza se
riceve il religioso in prova («ad experimentum») oppure lo
incardina subito («pure et simpliciter»).
19 Vale quanto indicato alla nota n. 14. Ma nel caso di professi perpetui si fac-
cia tutto il possibile per avere il documento firmato.
20 Il termine “secolarizzazione” fa riferimento a “clero secolare”, che è un’e-
spressione spesso utilizzata per indicare il “clero diocesano”.
90

10 Pages 91-100

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10.1 Page 91

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7.7.2
Avuto il documento del Vescovo, si può procedere alla richie-
sta della secolarizzazione. Per questo devono essere inviati al
Rettor Maggiore i seguenti documenti:
1) La domanda del richiedente, indirizzata al Santo Padre:
deve essere esplicita nell’indicare le motivazioni e preci-
sa riguardo alla forma di secolarizzazione che viene
richiesta (“praevio experimento” o semplice): si veda un
fac-simile di domanda in APPENDICE A-9;
2) Il documento originale del Vescovo, che dichiara la dispo-
nibilità ad accogliere il confratello nel clero diocesano
(“ad experimentum” o “pure et simpliciter”, come si è
detto sopra);21
3) Dati del confratello e «curriculum vitae» fino al momento
della domanda;
4) Relazione accurata e parere dell’Ispettore (col suo Consi-
glio) sulla opportunità di concedere la secolarizzazione.
7.7.3
II Rettor Maggiore col suo Consiglio, esaminata la domanda
del confratello e la documentazione allegata, la invia – gene-
ralmente tramite il Procuratore – alla Congregazione per gli
Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, cui
compete emettere il Rescritto che consente al Vescovo di pro-
cedere alla incardinazione, nelle forme canoniche previste.
Il Rescritto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consa-
crata, inviato all’Ispettore, dovrà esser trasmesso al Vescovo.
7.7.4
Ricevuto il Rescritto della Santa Sede, il Vescovo deve pro-
cedere quanto prima ad emanare:
a. Il «Decreto di esecuzione» (o “Decreto esecutivo”) quando
si tratta di secolarizzazione previo esperimento;
b. Il «Decreto di incardinazione» quando si tratta di secola-
rizzazione semplice.
21 Si noti che il can. 693 parla solo di Vescovo, che è disponibile ad accoglie-
re il religioso nella sua Diocesi. Tuttavia si tenga presente il can. 381, §2,
per il quale sono da considerarsi equiparati ai Vescovi i Vicari apostolici e
i Prefetti apostolici nelle loro circoscrizioni. A norma poi del can. 134, §3,
possono emettere il documento attestante l’accoglimento di un religioso in
vista della incardinazione anche i Vicari generali e i Vicari episcopali, ma
solo «per mandato speciale» del Vescovo.
91

10.2 Page 92

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7.7.5
7.7.6
L’Ispettore, trasmettendo il Rescritto della Congregazione
pontificia, solleciterà dal Vescovo il necessario Decreto.
Ricevuta copia del Decreto esecutivo o del Decreto di
incardinazione dal Vescovo, l’Ispettore provvederà tempesti-
vamente a inviarlo alla Segreteria generale, trattenendone una
copia per l’Archivio ispettoriale.
Si deve ricordare che, finché non è emanato il rispettivo
Decreto, la secolarizzazione non è compiuta.22
Il religioso che è accettato in prova dal Vescovo rimane sotto
la dipendenza e la cura del Vescovo. I voti e gli obblighi deri-
vanti dalla professione devono considerarsi sospesi, in quanto
sono incompatibili con la nuova condizione di vita.
Durante la prova (o esperimento) egli ha la condizione di reli-
gioso esclaustrato: come tale, non gode di voce attiva e passi-
va nella Società e quindi non partecipa alle elezioni per i
Capitoli né può esser eletto a incarichi nella Società.
Può rientrare nella Società qualora durante la prova lo voles-
se. Passati cinque anni di prova, egli è automaticamente
incardinato nella Diocesi, per il diritto stesso, a meno che il
Vescovo prima della scadenza non lo abbia positivamente
rimandato in Congregazione (can. 693)23.
Quando un religioso è definitivamente incardinato nella Dio-
cesi (dopo che è emesso il Decreto di incardinazione o pas-
sati i cinque anni di prova), egli è dispensato dai suoi voti di
povertà e di obbedienza religiosa e da tutti gli altri obblighi
della Regola (cf. can. 692).
22 Il “Decreto esecutivo” (o il “Decreto di incardinazione”, quando richiesto)
è un Decreto con cui il Vescovo dà effettiva esecuzione al Rescritto della
Santa Sede e quindi di fatto accoglie il confratello nella Diocesi, dopo l’au-
torizzazione ricevuta dalla Santa Sede. Questo Decreto è richiesto dallo
stesso Rescritto pontificio: nel caso di secolarizzazione “ad experimen-
tum” fornisce un Indulto di esclaustrazione per tutto il periodo di prova;
nel caso invece di secolarizzazione “pure et simpliciter” decreta la incardi-
nazione. Si tratta, quindi, di un Decreto che conferma la lettera previa di
accoglienza che il Vescovo aveva data in antecendenza.
23 Il tempo massimo di prova previsto dal CIC è di cinque anni, ma il Vesco-
vo può procedere ad incardinarlo (come pure a rimandarlo in Congrega-
zione) anche prima di tale termine dei cinque anni. Se durante la prova il
religioso decidesse di rientrare nella Congregazione, non c’è nessuna for-
malità da fare: può rientrare e l’Ispettore lo deve accogliere.
92

10.3 Page 93

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7.8
Dispensa dal diaconato
7.8.1
L’autorità competente a concedere la dispensa dal diaconato 98
è la Sede Apostolica: tale Indulto comporta infatti la dispen-
sa dal celibato, che il can. 291 riserva esclusivamente al
Romano Pontefice.
7.8.2
Per procedere alla richiesta della dispensa l’Ispettore, dopo
che ha accertato – attraverso adeguato discernimento – che
ci sono gravi motivi per concedere l’Indulto al confratello
diacono (sia diacono avviato al sacerdozio che diacono per-
manente), invia al Rettor Maggiore la seguente documen-
tazione:
1) La domanda personale dell’interessato, indirizzata al Santo
Padre, nella quale egli chiede umilmente la dispensa dal
celibato e dagli impegni del diaconato e dai voti religiosi,
esponendo tutte le motivazioni della sua richiesta. Con-
viene sottolineare l’importanza che nella domanda rivolta
al Santo Padre, in spirito di umiltà, siano accuratamente
indicate le ragioni che hanno determinato la decisione,
insieme con il cammino di discernimento fatto.
2) Il «curriculum vitae» del diacono, comprendente anche le
osservazioni ed i voti avuti in tutte le ammissioni, da
quella al Noviziato fino a quella del Diaconato24; nel «cur-
riculum» si aggiungerà poi l’indicazione di che cosa ha
fatto dopo l’ordinazione diaconale fino al presente.
3) Una relazione particolareggiata dell’Ispettore (indirizzata
al Rettor Maggiore), che metta bene in evidenza i motivi
della richiesta, e concluda col parere dell’Ispettore sul-
l’opportunità e necessità di concedere la dispensa.
4) È anche opportuno aggiungere, se è possibile, qualche
testimonianza qualificata (di formatori o superiori), che
esprimano un parere sulla crisi del diacono, sui motivi e
sulla convenienza di concedere la dispensa.
24 Come già si accennava parlando della dispensa dalla professione perpetua
(cf. nota 16), è bene che siano trascritte tutte le osservazioni, con le rispetti-
ve votazioni, delle varie ammissioni (dal noviziato fino al diaconato). Que-
sto per avere un quadro completo e sintetico di tutto il curricolo formati-
vo. Non c’è bisogno di allegare copia dei documenti delle ammissioni.
93

10.4 Page 94

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Tutti questi documenti saranno inviati alla Segreteria gene-
rale in duplice copia (l’originale e una copia).
7.8.3
Ricevuta la documentazione, il Rettor Maggiore con i suoi
Consiglieri la esamina e quindi, generalmente tramite il Pro-
curatore, la trasmette – col proprio parere – alla Congrega-
zione per il Culto Divino e la disciplina dei Sacramenti (cui è
stato assegnato il compito di analizzare queste richieste e
presentarle al Santo Padre).
7.8.4
Ricevuto il Rescritto con la concessione della dispensa, esso
viene inviato, in copia, all’Ispettore, che lo notificherà al con-
fratello interessato. Come nel caso di dispensa dalla profes-
sione, l’Indulto ha effetto dal momento che il confratello,
all’atto della notifica, non lo rifiuta.
L’Ispettore provvederà a far segnalare l’avvenuta notifica del
Rescritto sia alla Segreteria generale sia alla parrocchia di ori-
gine del diacono, perché sia riportato sul libro dei Battesimi.
La dispensa comporta insieme la cessazione di tutti gli
obblighi derivanti sia dal celibato ecclesiastico e dagli impe-
gni del diaconato che dai voti religiosi.
7.9
Dispensa dal celibato sacerdotale
99 7.9.1
L’autorità competente a concedere la dispensa dal celibato
sacerdotale (e dagli altri obblighi dell’ordinazione) è unica-
mente il Romano Pontefice (cf. CIC, can. 291).
7.9.2
100
94
Condizioni
La richiesta della dispensa dal celibato sacerdotale deve
basarsi sulle condizioni stabilite dalla Sede Apostolica, che
nel 1980 emanava alcune “Normae substantiales”, alle quali
dovevano riferirsi gli Ordinari e gli Istruttori di tali Cause (cf.
Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede del 14
ottobre 1980). Queste condizioni possono sostanzialmente
ridursi alle seguenti situazioni generali:
a. Il caso di un presbitero che, avendo lasciato il ministero
molto tempo addietro, vuole regolarizzare la sua posi-
zione;

10.5 Page 95

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b. Il caso di un presbitero ammesso al presbiterato in cir-
costanze tali per cui si può riscontrare e dimostrare:
– una mancanza di libertà personale;
– una mancanza di completa responsabilità;
– una mancanza di sufficiente maturità;
– una mancanza di retto giudizio da parte dei formatori
e dei superiori, a riguardo dell’idoneità del candidato
per lo stato di vita del celibato sacerdotale.
È chiaro che molte delle varie situazioni personali possono
ricondursi a qualcuna delle precedenti condizioni generali.
Per esempio, è possibile invocare la mancanza di libertà per-
sonale quando la scelta del candidato per il presbiterato è
stata fatta in condizione di grave timore per i genitori, paren-
ti o superiori; si può parlare di mancanza di piena responsa-
bilità qualora il candidato abbia preso la sua decisione in sta-
to di seria crisi morale o di personalità disturbata; è possibi-
le rifarsi ad una mancanza di piena maturità, se il candidato
è stato ammesso al presbiterato senza un’adeguata prepara-
zione intellettuale, psicologica o spirituale; in vari casi si
riscontra una immaturità affettiva-sessuale.
In ogni caso, due aspetti soprattutto devono esser sottoli-
neati:
a. Gli argomenti portati per presentare la situazione devo-
no essere realmente provanti e debbono esser sostenuti
da documenti e testimonianze;
b. Occorre soprattutto guardare alle condizioni e circostan-
ze che hanno preceduto l’ordinazione. Altrimenti la di-
spensa difficilmente potrà esser accordata. Per una più
sicura garanzia hanno molta importanza le testimonian-
ze di superiori, compagni di studio, parenti o amici, ed
anche certificati di medici e psicologi.
7.9.3 La procedura per la presentazione della pratica è la se- 101
guente:
7.9.3.1
Il richiedente scrive una lettera, indirizzata al Santo Padre,
adeguatamente firmata e datata, nella quale domanda la di-
spensa. La domanda, fatta con spirito di umiltà, deve conte-
nere una sommaria esposizione dei fatti ed i motivi fonda-
mentali della richiesta.
95

10.6 Page 96

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La domanda viene consegnata all’Ispettore, che deve istruire
la Causa.
7.9.3.2
L’Ispettore, una volta ricevuta la domanda, deve giudicare se
ci sono le condizioni di base per poterla presentare alla Sede
Apostolica (vedi il n. 7.9.2). Se riscontra tali condizioni, l’I-
spettore può procedere a istruire la pratica e a raccogliere la
documentazione necessaria.
7.9.3.3
L’Ispettore può svolgere la pratica personalmente oppure per
mezzo di un suo delegato. In questo secondo caso l’Ispettore,
con apposito documento scritto (cf. APPENDICE A-13-1) nomi-
na un salesiano sacerdote come «Instructor causae»: dal
momento della nomina spetta a questi la responsabilità pri-
maria della Causa.
7.9.3.4
L’Ispettore provvede quindi a nominare, mediante documen-
to scritto (cf. APPENDICE A-13-2) un confratello (ordinaria-
mente il Segretario ispettoriale) che funge da «notaio» e che
rende pubblica attestazione della autenticità degli atti della
Causa. Il notaio dovrà:
a. essere presente all’interrogatorio del sacerdote che chie-
de la dispensa e provvedere alla accurata verbalizzazione
del colloquio tra l’Instructor causae e il richiedente;
b. essere presente all’interrogatorio dei testimoni, verbaliz-
zando i colloqui e autenticandoli con la propria firma;
c. autenticare tutti gli altri documenti scritti (pareri degli
esperti, testimonianze scritte, certificati di ogni tipo,
ecc.).
7.9.3.5 Dopo questi adempimenti iniziali, l’Ispettore o l’Instructor
causae da lui nominato procedono a:
a. interrogare il sacerdote che chiede la dispensa, sulla base
di un questionario appositamente preparato (cf. un
Modello in APPENDICE A-13-4); l’interrogatorio dovrà rife-
rirsi sia agli elementi ricavati dal curricolo sia, soprattut-
to, alle motivazioni espresse nella domanda del richie-
dente;
b. interrogare o chiedere una testimonianza scritta giurata
alle persone indicate dal richiedente, come pure a tutte
96

10.7 Page 97

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quelle che sono ritenute idonee a dare un contributo per
la causa (cf. uno schema o esempio di interrogazioni di
testimoni in APPENDICE A-13-5; nel caso che si chieda ai
testimoni una deposizione scritta, si possono indicare
alcune principali domande cui rispondere, ma si richieda
poi una relazione globale, senza che risulti una risposta
puntuale alle singole domande);
c. reperire tutti gli altri documenti che possono esser utili
per provare quanto esposto dal sacerdote richiedente la
dispensa (molto utili sono eventuali referti medici o psi-
cologici, in determinati casi).
7.9.3.6
Quando sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti, l’In-
structor Causae fa la sua relazione conclusiva, in cui espri-
me il proprio giudizio sulle motivazioni e sull’opportunità
di concedere la dispensa. Segue la relazione finale dell’I-
spettore, che a sua volta esprime il proprio parere sulla
concessione della dispensa, insieme con il voto “de rei veri-
tate”.
Quindi l’Ispettore invia tutta la documentazione al Rettor
Maggiore.
Il Rettor Maggiore e i suoi Consiglieri esaminano la pratica,
con l’aiuto anche dell’Ufficio giuridico. La pratica viene poi
trasmessa – generalmente tramite il Procuratore – alla Con-
gregazione per il Culto Divino e la disciplina dei Sacramen-
ti, corredata del voto del Rettor Maggiore.
7.9.4
La documentazione richiesta
102
Riguardo alla documentazione, la Congregazione per il Culto
divino e la disciplina dei Sacramenti – che è attualmente com-
petente ad esaminare le Cause di dispensa dal Celibato – ha
dato un elenco completo dei documenti che occorre presenta-
re da parte degli Ordinari (Vescovi e Superiori religiosi) per
queste pratiche.
Si riporta qui tale elenco, che precisa anche la forma che
devono avere vari dei documenti indicati. Si aggiunge qual-
che nota esplicativa (in carattere più piccolo).
97

10.8 Page 98

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DOCUMENTI RICHIESTI PER LISTRUTTORIA DI UNA CAUSA DI DI-
SPENSA DAGLI OBBLIGHI DELLA SACRA ORDINAZIONE SACERDOTALE
1. Lettera del sacerdote interessato diretta, con spirito di
umiltà e penitenza, al Santo Padre, con sintesi delle moti-
vazioni principali che lo hanno indotto alla defezione e le
ragioni che non gli consentono di ritornare sui propri pas-
si per superare la crisi e riprendere il proprio ministero.
La domanda deve essere sottoscritta di propria mano dal-
l’Oratore che chiede insieme alla dispensa dagli obblighi
anche la riduzione allo stato laicale.
2. Un “curriculum vitae” dell’Oratore [NB: scritto dall’Oratore]25 nel
quale, insieme alle tappe e date più significative della pro-
pria vita, della propria formazione e del proprio ministero,
vengano riprese, spiegate e motivate con maggiore profon-
dità e accuratezza le ragioni della propria crisi e defezione
ed evidenziati, se esistono, i motivi che inducono a ritener-
la irreversibile (Il “curriculum” funge da “libello” introdut-
tivo per la causa, insieme alla richiesta di dispensa).
3. Un documento in cui siano riassunti tutti i pastorali ten-
tativi esperiti da parte dell’Ordinario diocesano o dei
Superiori religiosi per dissuadere l’Oratore dall’inoltrare
la domanda di dispensa e gli aiuti che gli sono stati for-
niti per agevolare il superamento della crisi, il ritorno
sulla retta via e la ripresa dell’attività ministeriale.
[NB. Tutto questo può eventualmente essere incluso dall’Ispettore nella
sua relazione finale]
4. Un documento da cui risulti che l’Oratore, definitivamen-
te deciso ad abbandonare, sia stato sospeso dall’esercizio
del sacro Ordine – evitando ogni scandalo e fatta salva la
sua reputazione – dal momento in cui è stata presentata
ed accolta dal proprio Ordinario la domanda di dispensa.
[N.B. Questo documento formale non è necessario se il sacerdote di fat-
to ha abbandonato il ministero]
5. Un decreto di nomina dell’Istruttore della Causa e dell’At-
tuario con l’obbligo di attenersi alle “Norme sostanziali”
25 Il “curriculum vitae” di cui qui si parla è un curricolo scritto dallo stesso
Oratore, ad integrazione della sua domanda al Santo Padre. È molto utile.
Può essere allegato alla domanda.
98

10.9 Page 99

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emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede
il 14 ottobre 1980 (AAS LXII (1980) pp. 1132-1137).
[NB. Vedi Modelli di questi decreti di nomina in APPENDICE A-13-1 e
APPENDICE A-13-2]
6. L’interrogatorio dell’Oratore fatto dall’Istruttore in presen-
za dell’Attuario e premesso il giuramento de veritate
dicenda, con apposite predisposte e pertinenti domande,
soprattutto relative al periodo di formazione precedente
l’Ordinazione e con più approfondita indagine su tutto
quello che riguarda le ragioni addotte ed indicate nel
“curriculum” come motivi della crisi, della defezione e
della irreversibilità della stessa.
[NB. Le domande “pertinenti” dell’interrogatorio devono tendere ad
approfondire le motivazioni esposte dall’Oratore nella sua domanda e
nel “curriculum”, indagando sulle cause prossime della crisi, ma anche
su quelle remote, che spesso risalgano al periodo della formazione, pri-
ma della ordinazione]
7. L’interrogatorio o le deposizioni dei testimoni sia indicati
dall’Oratore che scelti dall’Istruttore: genitori e familiari
dell’Oratore; suoi Superiori e condiscepoli del tempo del-
la formazione; suoi Superiori e confratelli attuali, ecc.
[NB. Come si vede, la forma della testimonianza può essere duplice:
attraverso un interrogatorio (domande e risposte) oppure con una depo-
sizione scritta (cioè uno scritto firmato dal teste). Ricordare sempre di
includere il giuramento de veritate dicenda – Ci siano almeno tre testi-
monianze]
8. Eventuali perizie mediche, psicologiche, psicanalitiche o
psichiatriche del tempo di formazione o anche succes-
sive.
9. Copia degli “scrutini” previi alle sacre Ordinazioni ed altra
documentazione relativa all’Oratore e reperibile negli
Archivi delle case di formazione.
[NB. Questo fa parte di un ampio curriculum, redatto dal Segretario
Ispettoriale (o Attuario) nel quale, oltre alle date delle varie tappe e agli
incarichi svolti, vengono riportate le osservazioni e le votazioni avute
nelle ammissioni in tutte le tappe formative]
10. Un voto personale riassuntivo dell’Istruttore circa il merito
della causa e l’opportunità o utilità o meno della conces-
sione della dispensa, tenuto conto non solo delle motiva-
zioni riscontrate nell’istruttoria e del bene personale del-
99

10.10 Page 100

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l’Oratore, ma anche del bene universale della Chiesa e di
quello della Diocesi o dell’Istituto Religioso e delle anime
che furono affidate al ministero dell’Oratore.
11. Il voto personale del Vescovo o del Superiore religioso che
hanno provveduto a far istruire la causa, sia sul merito
della stessa causa dalla lettura degli atti che hanno rice-
vuto dall’Istruttore, sia sulla possibilità o sulla opportuni-
della concessione della dispensa e sull’assenza di scan-
dalo in caso di eventuale concessione della stessa.
[NB. Si ricordi che la relazione dell’Ispettore – col suo voto personale –
deve contenere anche un giudizio “de rei veritate”, sulla veridicità dei
testi e degli atti]
12. Un voto personale circa l’assenza di scandalo da parte del-
l’Ordinario del luogo dove, di fatto, l’Oratore dimora da
quando ha lasciato il ministero.
[NB. È il cosiddetto documento “de non timendo scandalo” rilasciato
dal Vescovo del luogo dove dimora il richiedente]
13. Copia autenticata dell’eventuale attentato matrimonio civi-
le e di eventuali dichiarazioni di nullità o di divorzio
riguardanti la donna o l’Oratore.
[NB. Questo, evidentemente, nel caso che il sacerdote abbia attentato il
matrimonio civile. Per noi religiosi, deve essere unita anche la dichia-
razione di dimissione da parte dell’Ispettore col suo Consiglio, come
indicato al n. 105]
Di tutti questi documenti si inviino quattro copie (l’origi-
nale + 3 copie) – in fogli sciolti, non legati – alla Segreteria
Generale (o direttamente al Vicario del Rettor Maggiore o al
Procuratore).26
103 7.9.5
Quando viene concessa la dispensa, il Rescritto della Con-
gregazione per il Culto divino e la disciplina dei Sacramenti
viene trasmesso – in triplice copia27 – all’Ispettore.
100
26 La Santa Sede raccomanda che se ci sono dei manoscritti (specie se poco
leggibili) siano trascritti in dattilografia e sottoscritti dall’Attuario.
27 Si osserva che il Rescritto viene comunicato in copia, perché l’originale è
trattenuto dalla Congregazione pontificia. Delle tre copie inviate (che van-
no tutte firmate): una è per colui che ha chiesto la dispensa, una è da con-
servare nell’Archivio ispettoriale, una da restituire al Centro della Congre-
gazione.

11 Pages 101-110

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11.1 Page 101

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L’Ispettore notifica il Rescritto all’interessato,28 facendo pre-
senti le clausole e le condizioni scritte in esso.
L’Ispettore comunica quindi per iscritto l’avvenuta notifica
alla Segreteria generale (cf. APPENDICE A-13-8).
Comunica altresì l’avvenuta dispensa all’Ordinario del luogo e
alla Parrocchia di origine del soggetto, perché venga annotata
nel registro dei Battesimi.
7.10 Dimissione dalla Società
La dimissione è il processo per cui un socio è separato dalla 104
Congregazione o in forza del diritto o per un decreto del
Superiore generale.
A norma del diritto canonico, si distinguono tre casi di
dimissione:
1. la dimissione «ipso facto» («automatica») (can. 694);
2. la dimissione obbligatoria (can. 695);
3. la dimissione a giudizio del Superiore (can. 696).
Le Costituzioni salesiane contemplano questa forma di
separazione dalla Società nell’art. 194. Si osserva tuttavia,
che, data la modalità spesso «traumatica» dell’allontana-
mento dalla Società mediante dimissione, finché è possibile,
conviene convincere il socio a chiedere spontaneamente di
lasciare la Società, quando sussistano i motivi.
In generale si fa presente ancora che la procedura di dimis-
sione è la medesima per i professi temporanei e perpetui.
7.10.1 Dimissione «ipso facto»
105
7.10.1.1 Il can. 694 del CIC stabilisce che un religioso è dimesso
dall’Istituto «per il fatto stesso» quando sia incorso nei
seguenti reati:
28 La notifica del Rescritto può essere fatta personalmente dall’Ispettore o
mediante un confratello da lui delegato (con delega scritta) o per lettera
raccomandata (certificata, registrata).
101

11.2 Page 102

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1) abbia notoriamente abbandonato la fede cattolica (aposta-
sia o sostegno pubblico di dottrine contrarie alla fede);
2) abbia contratto matrimonio o lo abbia attentato, anche
solo civilmente.
7.10.1.2 In questi casi la dimissione è stabilita dallo stesso diritto, ma
questo prescrive che venga «dichiarata» dal Superiore mag-
giore, affinché essa consti giuridicamente. Pur trattandosi di
dimissione “ipso facto”, essa ha valore giuridico dal momen-
to che è emessa la dichiarazione del Superiore competente.
L”Ispettore perciò deve raccogliere le prove e, senza indugio,
col suo Consiglio deve emettere la dichiarazione di dimissio-
ne (si veda un Modello in APPENDICE A-10).
Le prove (che accompagnano e motivano la dichiarazione di
dimissione) possono essere: copia del certificato di matrimo-
nio (nel caso di sposalizio), testimonianze giurate (cioè testi-
monianze di persone che – sotto giuramento e per iscritto –
attestano il fatto colpevole), eventuali scritti dell’interessato,
pubblicazioni o articoli sulla stampa (ad esempio, nel caso di
sostegno pubblico di dottrine contrarie alla fede), ecc.
7.10.1.3 La dichiarazione dell’Ispettore e suo Consiglio, insieme
con le prove, deve esser sollecitamente inviata alla Segre-
teria generale.
L’Ispettore poi provvederà a notificare la dichiarazione
all’interessato.
7.10.2 Dimissione obbligatoria
106a 7.10.2.1 II Superiore Maggiore (Ispettore) è obbligato in forza del
diritto a dimettere un membro della Società, di voti tempo-
ranei o perpetui, nelle seguenti condizioni:
a. se egli vive in stato di concubinato (can. 1395, §1);
b. se permane in altra grave situazione peccaminosa contro
il sesto comandamento, in modo da recare scandalo
esterno (can. 1395, §1);
c. se commette omicidio, rapisce oppure detiene con la vio-
lenza o la frode una persona, o la mutila o la ferisce gra-
vemente (can. 1397);
d. se procura l’aborto, ottenendo l’effetto (can. 1398).
102

11.3 Page 103

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7.10.2.2 Nei casi predetti la dimissione si dice “obbligatoria” perché
l’Ispettore deve procedere alla dimissione, ma per essa è
necessaria una procedura che il diritto precisa con chiarez-
za. Non si tratta di una dimissione “ipso facto”.
La procedura – indicata nel can. 695 §2 – è la seguente:
a. L’Ispettore raccoglie le prove relative ai fatti e all’imputa-
bilità e rende note al socio sia l’accusa che le prove. Farà
ciò o personalmente, con la presenza di due testimoni, o
mediante lettera raccomandata (certificata, registrata,
con ricevuta di ritorno): renderà noti al religioso i fatti o
gli atti colpevoli, che comportano la dimissione, dandogli
possibilità di difendersi.
b. Non c’è bisogno qui di altre ammonizioni (basta quella
indicata al punto a.), essendo la dimissione imposta dal
diritto, ma si suppone che il Superiore abbia tentato tut-
te le possibilità per far cambiar strada al confratello.
c. Tutti i documenti, sottoscritti dall’Ispettore e dal Segreta-
rio ispettoriale in qualità di notaio, vengono spediti al
Superiore generale che procederà ad emettere il decreto di
dimissione (con le modalità che si vedranno nel seguito).
Tra i documenti da inviare al Superiore generale devono
esserci anche le risposte del confratello alle accuse rivol-
tegli, verbalizzate e da lui sottoscritte, oltre che copia
autentica della lettera (o delle lettere) con cui l’Ispettore
gli contestò formalmente le accuse.
L’Ispettore accompagnerà la documentazione con una
sua relazione al Rettor Maggiore, esponendo tutto il pro-
cesso fatto, e con un estratto del verbale del Consiglio
ispettoriale nel quale – dopo le tappe del processo – il
Consiglio ha dato il proprio voto favorevole alla dimis-
sione. Si aggiungerà anche un “curriculum vitae” del
confratello.
d. Si osserva che il confratello ha sempre diritto di comuni-
care col Superiore generale e di esporre a lui direttamen-
te gli argomenti a propria difesa (can. 698). L’Ispettore gli
dovrà indicare tale possibilità.
7.10.2.3 Si deve aggiungere che il CIC lascia al Superiore di giudica- 106b
re sulla opportunità di dimettere un socio nei casi contem-
103

11.4 Page 104

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plati dal can. 1395, §2, cioè nel caso di atti non abituali29 con-
tro il sesto comandamento del Decalogo, soprattutto se il fat-
to sia stato compiuto con violenza, o minacce, o pubblica-
mente, o con un minore al di sotto di 16 anni. In questi casi
il Superiore potrà procedere alla dimissione o, se lo ritiene
opportuno, provvedere in altro modo alla correzione del reli-
gioso, come pure alla integrazione della giustizia e alla ripa-
razione dello scandalo (cf. can. 695, §1).
In ogni caso, si deve rilevare la particolare attenzione da dare
ai reati in materia sessuale che riguardano i minori, che il
Sommo Pontefice, recentemente, ha incluso tra i “delicta
graviora”, assegnandone l’esame e le eventuali sanzioni alla
Congregazione per la Dottrina della Fede. Il procedimento da
seguire, in questi casi, è quello sopra indicato (n. 7.10.2.2),
ma per la delicatezza e la gravità della materia la Congrega-
zione vaticana richiede una documentazione molto più accu-
rata (con precisazione chiara dell’età delle vittime e degli atti
colpevoli e di eventuali azioni penali civili).
7.10.3 Dimissione a giudizio del Superiore
107
Chiamiamo questa modalità di dimissione “a giudizio del
Superiore” perché comporta un giudizio del Superiore, il
quale deve discernere se esistano i gravi motivi contemplati
dal CIC per dimettere un religioso, oltre i casi sopra esami-
nati.
7.10.3.1 Motivi di dimissione
Il can. 696 del CIC lascia al giudizio del Superiore la dimis-
sione di un socio per altre cause, oltre quelle esaminate per
la dimissione «ipso facto» o per quella obbligatoria. Per la
gravità del provvedimento di dimissione il CIC chiede che
queste cause siano gravi, esterne, imputabili e giuridicamente
provate. Dal diritto stesso vengono segnalate, come esempio,
le principali di tali cause:
104
29 Per atti «abituali» contro il sesto comandamento del decalogo, accompa-
gnati da grave scandalo esterno, si deve applicare quanto indicato al pun-
to 7.10.2.1, b) – in relazione al can. 1395, §l, che prescrive la dimissione
«obbligatoria».

11.5 Page 105

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a. la negligenza abituale degli obblighi della vita consa-
crata;
b. le ripetute violazioni dei vincoli sacri;
c. la disobbedienza ostinata alle legittime disposizioni dei
Superiori in materia grave;
d. un grave scandalo derivato dal comportamento colpevo-
le del religioso;
e. l’ostinato appoggio o la propaganda di dottrine condan-
nate dal Magistero della Chiesa;
f. l’adesione pubblica a ideologie inficiate di materialismo
o di ateismo;
g. l’assenza illegittima dalla casa religiosa, protratta oltre
sei mesi, con l’intenzione di sottrarsi all’autorità dei
Superiori (cf. can. 665, §2).
7.10.3.2 Si potrebbe considerare tra i casi di dimissione “a giudizio
del Superiore” anche quanto detto al n. 7.10.2.3, ma si osser-
va che nella materia ivi specificata il modo di procedere è
quello stesso che è stato indicato sopra nei casi di dimissio-
ne “obbligatoria” (cf. can. 695 §2).
7.10.3.3 Un socio di voti temporanei può essere dimesso anche per
cause meno gravi di quelle esposte precedentemente (can.
696, §2), come, ad esempio, la mancanza palese dello spirito
religioso, senza speranza di emendamento.
7.10.3.4 La procedura da seguire è stabilita dai cann. 697-700 e com- 108
prende i seguenti passi:
a. L’Ispettore deve anzitutto consultare il suo Consiglio
sulla opportunità di avviare il processo di dimissione: ciò
deve risultare da apposito «ESTRATTO DI VERBALE»;
b. Se, udito il Consiglio, l’Ispettore giudica di dover proce-
dere alla dimissione, egli deve raccogliere e integrare tut-
te le prove dei fatti imputabili; nel caso che voglia otte-
nere il rientro di un socio assente illegittimamente dovrà
provvedere a dare un precetto formale di obbedienza
(cf. Cost. 68) per iscritto, con lettera raccomandata (cer-
tificata) con ricevuta di ritorno, od oralmente davanti a
due testimoni; in tale precetto l’Ispettore indicherà chia-
ramente al confratello una data ragionevole di scadenza
per il rientro in una determinata comunità (e dicendogli
105

11.6 Page 106

▲back to top
che se non obbedirà si procederà alla sua dimissione).
Anche per altre ragioni l’Ispettore dovrà formalmente ed
esplicitamente – per iscritto – far presente al socio che, se
non recede dai comportamenti colpevoli, entro una
determinata scadenza, si procederà alla sua dimissione;
c. Qualora, trascorsa la scadenza assegnata (passati almeno
15 giorni dopo la scadenza), il socio non obbedisca o non
receda dai comportamenti scorretti, l’Ispettore gli farà una
prima ammonizione, per iscritto o davanti a due testi-
moni, indicando una nuova scadenza e con la esplicita
comminazione della conseguente dimissione in caso di
mancato ravvedimento, notificandogli chiaramente la cau-
sa della dimissione e accordandogli piena facoltà di rispon-
dere in sua difesa (si veda un modello in APPENDICE A-11);
d. Qualora la prima ammonizione non abbia effetto, tra-
scorsi almeno quindici giorni dal termine dato al socio
per obbedire, l’Ispettore farà una seconda ammonizio-
ne, con le stesse modalità della prima;
e. Se anche la seconda ammonizione risulta inefficace, tra-
scorsi almeno altri quindici giorni (dalla data di ricezione
dell’ammonizione), l’Ispettore convoca il suo Consiglio
e insieme – con votazione segreta – giudica se, provata
l’incorreggibilità e ritenute insufficienti le difese del reli-
gioso, debba procedere ad inviare al Rettor Maggiore la
richiesta di dimissione: si osservi che in questo caso l’I-
spettore vota col Consiglio; anche di questa riunione
dovrà essere redatto un “ESTRATTO DI VERBALE” da unire
alla documentazione;
f. Se il Consiglio è d’accordo sulla dimissione, l’Ispettore
invia al Rettor Maggiore la sua relazione finale con
tutti i documenti,30 sottoscritti da lui e dal Segretario
106
30 I documenti da inviare al Rettor Maggiore sono i seguenti: 1) L’estratto
di verbale del Consiglio ispettoriale per iniziare il processo; 2) copia del
precetto formale di obbedienza, con la documentazione relativa (do-
cumentazione di certificazione della lettera o di consegna personale);
3) copia della prima ammonizione canonica, con la documentazione rela-
tiva; 4) copia della seconda ammonizione canonica, con la documentazio-
ne relativa; 5) estratto di verbale del Consiglio ispettoriale in cui si è dato
il voto per la dimissione; 6) la relazione finale dell’Ispettore. Si aggiunge-
ranno anche: 7) un ampio “curriculum vitae”del confratello; 8) tutte le
eventuali risposte del confratello e altra documentazione utile.

11.7 Page 107

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ispettoriale in qualità di notaio, unitamente a tutte le
risposte date dal religioso e da lui firmate;
g. È chiaro che il socio può sempre comunicare personal-
mente col Rettor Maggiore ed esporre a lui direttamente
gli argomenti a propria difesa;
h. Il Rettor Maggiore, agendo in modo collegiale col suo
Consiglio (che per la validità dovrà constare di almeno
quattro membri31), procede ad una valutazione accurata
delle prove, degli argomenti e delle difese e, se il parere
dato con votazione segreta è positivo, emette il decreto di
dimissione;
i. Il decreto di dimissione viene trasmesso alla Sede Apo-
stolica (Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata
e le Società di Vita Apostolica oppure Congregazione per
la Dottrina della Fede, nei casi di sua competenza),
insieme con tutti gli atti, perché essa proceda alla sua
ratifica; il decreto, per esser valido, dovrà indicare il
diritto di cui gode il religioso dimesso di ricorrere all’au-
torità competente (in prima istanza la Congregazione per
gli Istituti di Vita Consacrata e in seconda istanza il Tri-
bunale supremo della Segnatura Apostolica) entro dieci
giorni dalla ricezione della notifica; qualora venga fatto
ricorso, questo ha effetto sospensivo della sentenza.
7.10.3.5 Notifica del decreto di dimissione
109
a. Una volta che il decreto di dimissione è stato ratificato
dalla Sede Apostolica,32 esso viene notificato all’interessa-
to o attraverso lettera registrata (raccomandata con rice-
vuta di ritorno) oppure personalmente alla presenza di
due testimoni.
b. Il decreto di dimissione non può esser rifiutato, ma
eventualmente, dopo averne ricevuto notifica, il soggetto
può ricorrere alla Sede Apostolica, entro dieci giorni dal-
la ricezione, come sopra esposto.
Durante il tempo del ricorso gli effetti giuridici della
dimissione sono sospesi.
31 Cf. CIC, can. 699 §1.
32 Si sottolinea che il decreto di dimissione ha vigore solo dopo la ratifica o
conferma della Sede Apostolica (can. 700).
107

11.8 Page 108

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c. La dimissione del socio deve esser notificata anche
all’Ordinario del luogo dove egli vive (soprattutto se si
tratta di diacono o presbitero).
d. Dell’avvenuta notifica della dimissione si informerà
sollecitamente la Segreteria generale.
110 7.10.3.6 Effetti della dimissione
a. Il socio dimesso non è più salesiano. I voti professati e
tutti gli altri obblighi conseguenti alla professione sale-
siana cessano.
b. Se il socio dimesso è diacono o presbitero, in virtù della
dimissione egli viene sospeso e non può esercitare gli
ordini sacri finché non abbia trovato un Vescovo che lo
accetti nella Diocesi per incardinarlo o almeno gli dia
licenza di esercitare il ministero.
111 7.10.3.7 Note di carattere procedurale
Poiché, come già si è accennato, la dimissione è un provve-
dimento di estrema gravità, che deve esser ratificato dalla
Sede Apostolica (can. 700) e che, in casi speciali, potrebbe
anche esser impugnato davanti alla «sectio altera» del Supre-
mo Tribunale della Segnatura Apostolica, occorre mettere
una particolare cura nella regolarità e precisione degli
atti, che non debbono prestarsi ad eccezioni di forma e tan-
to meno di sostanza.
Si ricordano perciò alcune formalità giuridiche relative alla
documentazione, da tenere presenti:
a. Tutti i documenti devono essere in perfetta regola: luogo,
data, firma o firme, timbro, controfirmati dall’Attuario
(Segretario ispettoriale);
b. Se la lettera con il precetto formale, come pure le altre
due con le ammonizioni canoniche, vengono consegnate
a mano, occorre redigere un documento dell’avvenuta
consegna, di questo tenore:
Il sottoscritto, . . . . . . . . . . . ., avendo ricevuto dal Rev.mo
sac. . . . . . . . . . . . ., Ispettore dell’Ispettoria salesiana . . .
. . . . . . . . . . con sede in . . . . . . . . .. . . . , l’incarico di con-
segnare la lettera col precetto formale (con la prima
108

11.9 Page 109

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monizione canonica; con la seconda . . . .), dichiara di
aver eseguito l’incarico a . . . . . . . (luogo) . . . . . . . . . . oggi
. . . . . . . . . (data) . . . . . . . . . . . . , alla presenza dei testi-
moni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
In fede.
…………… ………. (luogo e data). Firma dell’incaricato della consegna
e dei due testimoni.
c. Se gli interventi si fanno a voce, di presenza, l’Ispettore li
faccia davanti a due testimoni, e faccia redigere un docu-
mento ufficiale del fatto, firmato da tutti. Se il confratel-
lo interessato non volesse firmare, si aggiunga in calce
una dichiarazione di ciò, firmata dall’Ispettore e dai testi-
moni.
d. Quando gli interventi si fanno per lettera, questa sia spe-
dita come lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
(lettera «registrata»). Si alleghino poi agli atti le ricevute
di tali lettere.
e. Si raccomanda particolare attenzione agli intervalli di
tempo, previsti dal diritto, tra un intervento e l’altro (tra
la scadenza del precetto di obbedienza e la prima ammo-
nizione canonica, tra la prima e la seconda ammonizio-
ne canonica, tra la scadenza della seconda ammonizione
e la riunione finale del Consiglio ispettoriale). Il CIC esi-
ge sempre intervalli di tempo di almeno 15 giorni.
f. Tutta la documentazione va fatta almeno in due copie: la
prima con eventuali originali viene inviata al Rettor Mag-
giore; la seconda viene conservata nell’Archivio ispetto-
riale. Se qualche raccomandata fosse stata respinta, si
alleghi la busta chiusa accompagnata dalla copia auten-
ticata della lettera in essa contenuta.
(Alla Segreteria generale, oltre la copia originale per il
Rettor Maggiore, è opportuno inviare anche una seconda
copia della documentazione)
7.10.4 Confratello irreperibile
Qualora si perdesse il contatto con un confratello assente 112
dalla comunità (per qualsiasi motivo), l’Ispettore – con la col-
laborazione del Direttore locale – farà tutto il possibile per
109

11.10 Page 110

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rintracciarlo e per instaurare con il confratello un dialogo
fraterno e franco, per aiutarlo a superare le difficoltà e ritor-
nare nella comunità.
Se però, passato un tempo ragionevole di inutili ricerche, il
confratello rimane «irreperibile», l’Ispettore con il suo Consi-
glio dovrà giudicare se debba avviare il procedimento per la
dimissione.
La procedura da seguire è quella stessa indicata per le dimis-
sioni a giudizio del Superiore (cf. n. 108), ma in questo caso il
precetto formale di obbedienza e le successive ammonizioni
canoniche si faranno «per edictum», ossia affiggendo tali atti
all’Albo ispettoriale e all’Albo della Comunità alla quale il
confratello è giuridicamente assegnato (si veda un Modello
in APPENDICE A-12). Gli editti devono stare esposti all’Albo per
tutto il tempo previsto dalle rispettive scadenze.
7.10.5 Espulsione dalla comunità in casi urgenti
113
La normativa riguardante i casi urgenti è esposta nel can.
703 del CIC: «In caso di grave scandalo esterno o nel perico-
lo imminente di un gravissimo danno per l’Istituto il religio-
so può esser espulso dalla casa religiosa immediatamente, da
parte del Superiore maggiore oppure, qualora il ritardo risul-
tasse pericoloso, dal Superiore locale col consenso del suo
Consiglio. Se è necessario, il Superiore maggiore curi che si
istruisca il processo di dimissione a norma del diritto, oppu-
re deferisca la cosa alla Sede Apostolica».
Il canone prevede un rimedio eccezionale in situazioni partico-
lari, e cioè nel caso di grave scandalo esterno o di un danno
gravissimo e imminente che incomba sull’Istituto proprio a
causa della presenza del religioso in una casa: è chiaro che
l’eccezionalità del provvedimento comporta un rigoroso
discernimento della «eccezionalità» delle motivazioni: il Supe-
riore opererà tale discernimento insieme col suo Consiglio.
Secondo il diritto l’autorità competente a deliberare l’espul-
sione immediata dalla casa religiosa è il Superiore maggiore
(Rettor Maggiore o Ispettore), col consenso del suo Consi-
glio. Ma in casi tanto urgenti, da far ritenere pericoloso il
ritardo legato al ricorso al Superiore maggiore, lo stesso
110

12 Pages 111-120

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12.1 Page 111

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Superiore locale (Direttore) potrà prendere il provvedimento
suddetto, col consenso del suo Consiglio.
Si noti che l’allontanamento o espulsione dalla casa religiosa
non equivale, per sé, alla dimissione dell’Istituto, anche se
questa potrà essere la conclusione finale.33 Si tratta di un
provvedimento di carattere eccezionale, ma provvisorio. Perciò
è necessario che, avvenuta l’espulsione di un socio:
– se questa è stata deliberata dal Direttore, questi avvisi
immediatamente l’Ispettore, perché proceda agli adempi-
menti successivi;
– l’Ispettore, sia che abbia egli stesso deliberato l’espulsio-
ne per urgenza o che l’espulsione sia stata comminata da
un Direttore, dovrà giudicare, insieme col suo Consiglio,
sulla necessità di dar avvio ad un eventuale processo di
dimissione dalla Società, se ci sono fondati motivi: per
questo procederà in tutto come indicato nel n. 108
(dimissioni a giudizio del Superiore).
È chiaro che il provvedimento di espulsione dalla casa reli-
giosa potrebbe anche risolversi con un rientro nella comuni-
tà (se sono tolte le cause di scandalo o di danno) o anche, in
casi speciali, con il deferimento della cosa direttamente alla
Sede Apostolica, che giudicherà quale soluzione prendere.34
7.11
Aiuto ai confratelli che si separano dalla Congregazione
Nei riguardi dei confratelli che – in qualsiasi forma – lascia- 114
no la Congregazione l’art. 54 dei Regolamenti generali stabili-
sce quanto segue:
«Nel caso in cui un confratello esca dalla Società, riavrà il
pieno diritto sui beni immobili e mobili di cui si fosse riser-
vata la proprietà, ma non potrà richiedere nessun frutto, né
domandare conto alcuno della loro amministrazione.
Egli sarà fraternamente aiutato a superare le prime difficol-
tà della sua nuova situazione; non potrà tuttavia pretendere
alcunché per il periodo di sua permanenza nella Società».
33 Si veda Communicationes, 1981, p. 361.
34 Sull’espulsione in casi urgenti si veda anche: Il Direttore salesiano, Roma
1986, n. 293.
111

12.2 Page 112

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Il nostro diritto perciò, mentre da una parte mette in eviden-
za che la professione è stata un dono assolutamente libero e
gratuito e quindi il confratello non può esigere nulla per il
lavoro svolto nella comunità, dall’altra parte invita il Supe-
riore e la comunità ad accompagnare il confratello nella sua
nuova condizione, anche con un concreto aiuto economico,
specialmente quando egli si trovasse nel bisogno. È chiaro
che l’Ispettore considererà caso per caso, per venire incontro
alle necessità del confratello.
Si tenga presente, al riguardo, quanto dice anche il can. 1350
del CIC, a proposito del prete che viene dimesso dallo stato
clericale: «L’Ordinario abbia cura di provvedere nel miglior
modo possibile a chi è stato dimesso dallo stato clericale e
che a causa della pena sia veramente bisognoso».
112

12.3 Page 113

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8. CASA RELIGIOSA E COMUNITÀ LOCALE
In questo capitolo si tratteranno alcuni punti riguardanti le
Case salesiane: la loro erezione canonica o chiusura, l’ascri-
zione di un socio ad una Casa, la nomina del Direttore, l’ac-
cettazione di una parrocchia.
8.1
Apertura ed erezione canonica di una Casa salesiana
8.1.1
Si deve distinguere tra semplice apertura ed erezione cano- 115
nica di una Casa:
L’apertura è il fatto di iniziare una presenza salesiana in
un determinato luogo per una particolare missione;
L’erezione canonica è l’atto giuridico con cui la presenza
salesiana è riconosciuta come «domus religiosa», avente
legittima personalità giuridica, sotto l’autorità del Supe-
riore (cf. can. 608).
Il diritto canonico prescrive che Casa religiosa deve essere
«legittimamente costituita» (can. 608), cioè eretta canonica-
mente. Normalmente perciò l’erezione canonica deve accom-
pagnare l’apertura di una presenza salesiana.
Se per motivi particolari, in via di transizione, una presen-
za viene aperta, ma non subito eretta canonicamente, nel
frattempo essa deve considerarsi legata e dipendente da una
Casa eretta canonicamente: l’Ispettore perciò provvederà a
determinare da quale Casa e da quale direttore dipendono i
confratelli, pur costituendo un «incaricato» nella nuova
presenza.
8.1.2
Anche per la semplice apertura di una presenza salesiana
necessita l’autorizzazione del Rettor Maggiore col consenso del
suo Consiglio (Cost 132 §1,2).
113

12.4 Page 114

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Perciò l’Ispettore, dopo aver sottoposto la nuova presenza
all’esame del suo Consiglio e dopo averne avuto il consenso
(Cost 165,5), invierà al Rettor Maggiore la domanda per l’a-
pertura della suddetta nuova presenza con una relazione sul-
lo scopo della medesima e con l’indicazione della votazione
del Consiglio ispettoriale.
8.1.3
Per l’erezione canonica di una Casa sono necessarie alcune
condizioni specificate dal diritto universale e proprio. In par-
ticolare si richiede che:
1) Ci siano le condizioni necessarie per garantire ai membri
la possibilità di condurre regolarmente la vita religiosa
secondo le finalità e lo spirito proprio dell’Istituto (cf.
can. 610);
2) Sia assicurata la presenza di almeno tre soci per poter
costituire «persona giuridica» nella Chiesa (cf. can. 115,
§2); ma si tenga conto che l’art. 150 dei nostri Regola-
menti stabilisce che ordinariamente il numero dei soci
non sia inferiore a sei;
3) Ci sia il consenso scritto del Vescovo diocesano (can.
609 §1).
8.1.4
La procedura per l’erezione canonica di una Casa è la se-
guente:
a. L’Ispettore esamina l’erezione canonica della Casa col
suo Consiglio e chiede il consenso dello stesso Consiglio
(Cost 165,5);
b. L’Ispettore invia al Rettor Maggiore la domanda per l’e-
rezione canonica con una relazione che specifichi:
• le finalità della Casa e le motivazioni per cui viene eret-
ta;
• la votazione del Consiglio ispettoriale;
• il Titolare della Casa (Mistero del Signore o della
B.V.M. o Santo o Beato).
Allega alla domanda il consenso scritto dell’Ordinario del
luogo.
c. Il Rettor Maggiore, avuto il consenso del suo Consiglio,
emette il Decreto di erezione canonica in triplice copia:
una per l’Archivio centrale, una per l’Archivio ispettoria-
le e una per l’Archivio della Casa.
114

12.5 Page 115

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8.1.5
Divisione di una Casa in due (o più) nuove Case
Per dividere in due o più comunità una Casa (sia perché que- 116
sta è troppo grande e complessa, sia per altri motivi speciali)
non occorre il permesso dell’Ordinario del luogo, a meno che
le nuove comunità emigrino in altro luogo distante dal pri-
mitivo, sia pure della stessa città.
Nel caso in cui si proceda alla suddivisione di una casa in
due o più comunità, nel medesimo luogo, trattandosi di un
semplice ordinamento interno, basterà che l’Ispettore, con il
consenso del suo Consiglio, chieda al Rettor Maggiore il
decreto di erezione canonica della nuova (o delle nuove)
comunità, secondo le indicazioni date sopra.
Nel caso invece che la nuova comunità – ottenuta suddivi-
dendo una Casa – sia in un luogo distante dalla prima (anche
se nella stessa città), bisognerà rifare tutta la pratica indica-
ta nei numeri precedenti (cf. n. 115, 8.1.4).
8.2
Cambio delle finalità di una Casa
L’art. 132 §1,2 delle Costituzioni prescrive che per «modifi- 117
care lo scopo di un’opera» necessita l’autorizzazione del Ret-
tor Maggiore, col consenso del suo Consiglio.
Si tratta qui di un cambiamento rilevante nelle finalità dell’o-
pera: non semplicemente di un’aggiunta nella linea delle
finalità originarie o di un lieve cambio di indirizzo, mante-
nendo inalterati gli scopi istituzionali; ma si tratta sia delle
aggiunte di attività totalmente nuove, sia della soppressione
e/o cambio delle attività che costituivano gli scopi per cui era
stata richiesta a suo tempo l’erezione dell’opera.
In questi casi l’Ispettore, avuto il consenso del suo Consiglio
(Cost. 165,5), invia al Rettor Maggiore la domanda di modi-
fica delle finalità dell’opera, con una relazione che specifica
le nuove attività, le motivazioni che le sostengono, il parere
del Consiglio ispettoriale. Si osservi che quando il cambio di
finalità è tale che la Casa religiosa viene destinata ad opere
differenti da quelle per cui fu eretta, è necessario avere anche
il consenso del Vescovo diocesano (cf. CIC, can. 612).
115

12.6 Page 116

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8.3
Nomina del Direttore di una Casa canonicamente eretta
118
Spetta all’Ispettore, col consenso del suo Consiglio e con
l’approvazione del Rettor Maggiore, nominare il Direttore di
una comunità locale, dopo una consultazione dei confratelli
dell’Ispettoria (Cost 177; cf. Cost 165,2).
Si presenta qui la procedura da seguire per la nomina del
Direttore.
8.3.1
In vista della nomina di uno o più Direttori l’Ispettore pro-
muove una consultazione tra i confratelli della Ispettoria.
Spetta allo stesso Ispettore col suo Consiglio stabilire le
modalità con cui svolgere la consultazione (periodicità, modi
di esecuzione, ecc... ): il Capitolo ispettoriale può dare delle
indicazioni (non vincolanti) al riguardo di tali modalità (Reg
170).
8.3.2
Fatto lo spoglio delle schede ed avuti i risultati della consul-
tazione, l’Ispettore convoca il Consiglio ispettoriale per esa-
minare il caso e, con il consenso del Consiglio, procede alla
designazione del Direttore.
8.3.3
Designato il Direttore, l’Ispettore chiede l’approvazione del
Rettor Maggiore, inviando a Roma l’apposito Modulo («PRO-
POSTA PER LA NOMINA DI UN DIRETTORE») con indicazioni sull’e-
sito della consultazione e sul voto del Consiglio ispettoriale e
con il proprio giudizio. Qualora il Rettor Maggiore non
approvasse la proposta fatta dall’Ispettore, questi col suo
Consiglio provvederà a designare un altro (l’approvazione
del Rettor Maggiore è infatti condizione necessaria per la
validità della nomina del Direttore).
8.3.4
Ricevuta dal Rettor Maggiore l’approvazione della nomina,
l’Ispettore personalmente o mediante un suo delegato presie-
de alla presa di possesso del Direttore nella Casa cui è desti-
nato.
All’atto della presa di possesso il Direttore emette la profes-
sione di fede (cf. Cost 121) e firma l’apposita scheda, che vie-
ne inviata tempestivamente alla Segreteria generale.
116

12.7 Page 117

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8.3.5
Al termine del primo triennio, per confermare un Direttore per 119
il secondo triennio nella stessa Casa l’Ispettore
– deve avere il consenso del suo Consiglio (Cost 165,2);
– ma non è necessaria l’approvazione del Rettor Maggiore
(Reg 170).
Deve però esser inviata alla Segreteria generale comunica-
zione dell’avvenuta conferma per un secondo triennio (cf.
Modulo CONFERMA DI UN DIRETTORE).
8.3.6
È necessaria l’approvazione del Rettor Maggiore per confer- 120
mare un Direttore per un terzo triennio (o per un quarto,
quinto, ecc.) nella stessa Casa.
La procedura da seguire in questi casi è la stessa indicata
sopra per la prima nomina (cf. nn. 8.3.1 – 8.3.4).
8.4
Nomine dei Consiglieri e di altri uffici in una comunità
locale
Il nostro diritto proprio assegna all’Ispettore col suo Consiglio
la responsabilità della nomina di diversi dei collaboratori del
Direttore nell’animazione della comunità locale.
Si ricordano di seguito le principali norme da aver presenti.
8.4.1
Nomina del Vicario del Direttore
121
A norma dell’art. 183 dei Regolamenti, la nomina del Vicario
del Direttore spetta all’Ispettore, che però udrà in preceden-
za il parere del Direttore interessato.
Non è necessario il consenso del Consiglio ispettoriale,
anche se l’Ispettore potrà opportunamente sentirne il parere.
L’Ispettore avrà presente il dettato dell’art. 182 dei Regola-
menti: «Il Vicario è di solito responsabile di uno dei princi-
pali settori delle attività educative e pastorali della comuni-
tà. Ordinariamente però l’ufficio di Vicario non sia abbinato
a quello di economo».
8.4.2
Nomina dell’Economo locale
122
Anche la nomina dell’Economo locale è regolata dall’art. 183
117

12.8 Page 118

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123 8.4.3
124 8.4.4
118
dei Regolamenti: essa spetta all’Ispettore, che sentirà prece-
dentemente il parere del Direttore della Casa.
Anche in questo caso non è necessario il consenso del Consi-
glio ispettoriale.
Nomina dei membri del Consiglio della comunità
L’art. 180 delle Costituzioni stabilisce: «Spetta all’Ispettore,
con il consenso del suo Consiglio, udito il parere della comu-
nità locale, determinare quali settori delle attività della
comunità devono essere rappresentati nel Consiglio».
L’Ispettore, col consenso del suo Consiglio e dopo aver sentito
la comunità locale, dovrà anzitutto definire la composizione
del Consiglio locale e decidere quali membri ne facciano par-
te, in relazione alle principali attività della Casa, oltre il Vica-
rio e l’Economo che ne fanno parte di diritto (Cost. 179, 1).
Spetta poi all’Ispettore stesso nominare i responsabili dei
principali settori di attività e quindi inserirli come membri
del Consiglio locale.
Per quanto riguarda gli altri membri del Consiglio locale che,
soprattutto nelle comunità più numerose, sono eletti dall’As-
semblea dei confratelli, l’art. 180 delle Costituzioni sancisce:
«(l’Ispettore) determinerà pure se e quanti Consiglieri do-
vranno eleggersi dall’Assemblea dei confratelli».
In generale si tenga presente la norma dell’art. 178 delle
Costituzioni, che i membri dei Consigli locali non siano con-
fratelli in formazione iniziale: ciò significa per i coadiutori
che debbono esser professi perpetui, e per i chierici che devo-
no aver concluso la loro formazione con l’ordinazione pre-
sbiterale (o con il diaconato permanente).
Altri uffici
L’art. 185 delle Costituzioni determina: «La figura e i compi-
ti dei responsabili dei principali settori di attività della comu-
nità saranno stabiliti dal Capitolo ispettoriale». Si tratta dei
responsabili sia delle opere sia delle dimensioni caratteristi-
che del progetto educativo-pastorale nella comunità salesia-
na. Non necessariamente e non tutti sono membri del Consi-
glio locale, ma solo quelli stabiliti dall’Ispettore col suo Con-
siglio, a norma di Cost 180.

12.9 Page 119

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In ogni caso spetta all’Ispettore nominare i confratelli re-
sponsabili dei suddetti uffici (Reg. 183).
Si può qui ricordare anche il dettato dell’art. 182 delle Costi-
tuzioni: «Qualora le circostanze suggeriscano qualche ecce-
zione, l’Ispettore con il consenso del suo Consiglio, udito il
parere della comunità locale interessata, può modificare, sal-
va sempre la figura del Direttore, le strutture ordinarie e i ruo-
li all’interno della comunità, soprattutto quando questa è
numericamente ridotta».
Rientra in questa situazione di eccezione il caso in cui, per
motivi particolari, in una piccola comunità, l’Ispettore col
consenso del suo Consiglio decidesse non esser necessario il
Consiglio locale.
8.5
Ascrizione di un socio a una Casa
Il nostro diritto proprio stabilisce che «il socio è ascritto a 125
una determinata Casa per precetto di obbedienza da parte
dell’Ispettore o altra competente autorità» (Reg 150).
Quando dunque l’Ispettore (o il suo Vicario o il Rettor Mag-
giore o il suo Vicario) dà a un socio il precetto di obbedien-
za di andare in una determinata Casa per svolgervi uno spe-
cifico compito, il socio viene ascritto a quella Casa, ne diven-
ta cioè membro effettivo ed è posto sotto l’autorità del Diret-
tore locale.
8.6
Accettazione di una Parrocchia
Il can. 520 del CIC sancisce la possibilità che una parrocchia 126
venga affidata ad un Istituto religioso. Le condizioni stabili-
te dal diritto sono le seguenti:
§1. Il Vescovo diocesano (ma non l’Amministratore diocesa-
no), col consenso del Superiore competente, può affidare
una parrocchia a un Istituto religioso clericale o a una
Società di vita apostolica, anche erigendola presso la
chiesa dell’Istituto o della Società, a condizione però che
un solo sacerdote sia il parroco della parrocchia, oppure,
119

12.10 Page 120

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8.6.1
8.6.2
8.6.3
120
se la cura pastorale è affidata in solido a più sacerdoti, il
moderatore di cui al can. 517, §l.
§2. L’assegnazione della parrocchia di cui al §1 può esser fat-
ta sia in perpetuo, sia a tempo determinato; in ambedue
i casi avvenga mediante una Convenzione scritta stipula-
ta fra il Vescovo diocesano e il Superiore competente del-
l’Istituto o della Società; in essa, fra l’altro, venga defini-
to espressamente e con precisione tutto quello che
riguarda l’attività da svolgere, le persone da impiegarvi e
le questioni economiche.
Il nostro diritto salesiano stabilisce: «Realizziamo la nostra
missione anche nelle parrocchie, rispondendo alle necessità
pastorali delle Chiese particolari in quelle zone che offrono un
adeguato campo di servizio alla gioventù e ai ceti popolari.
La loro accettazione va fatta mediante Convenzione tra l’I-
spettore e l’Ordinario del luogo, previa approvazione del Ret-
tor Maggiore con il consenso del suo Consiglio» (Reg. 25).
La procedura da seguire per l’accettazione di una parroc-
chia salesiana è la seguente:
Dopo aver valutato le motivazioni per l’accettazione della
parrocchia e le condizioni richieste dai Regolamenti per la
«salesianità» della stessa (cf. Reg. 25-26), l’Ispettore provve-
de a stendere una bozza di Convenzione con l’Ordinario del
luogo, a norma del can. 520, §2: in detta Convenzione cura
che venga definito con precisione ciò che riguarda l’attività
da svolgere, le persone da impiegarvi e le questioni economi-
che (si veda uno schema di Convenzione in APPENDICE A-14).
Successivamente l’Ispettore esamina col suo Consiglio le
motivazioni e la Convenzione e chiede il consenso dello stes-
so Consiglio (Reg 156,2).
Avuto il consenso del suo Consiglio, l’Ispettore chiede
l’autorizzazione del Rettor Maggiore col suo Consiglio. Per
questo invia al Rettor Maggiore:
– una relazione in cui risultino le motivazioni per l’assun-
zione della parrocchia e le qualità salesiane di essa, non-
ché il voto del Consiglio ispettoriale;

13 Pages 121-130

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13.1 Page 121

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– lo scritto del Vescovo favorevole ad affidare la parrocchia
alla Società Salesiana;
– la bozza di Convenzione elaborata.
8.6.4
Dopo che il Rettor Maggiore, col consenso del suo Consiglio,
ha dato l’autorizzazione ad accettare la parrocchia, con even-
tuali osservazioni sulla bozza di Convenzione, l’Ispettore
procede alla stesura definitiva e alla firma della Convenzione
con l’Ordinario del luogo.
Della Convenzione firmata dal Vescovo e dall’Ispettore deve
esser inviata copia alla Segreteria generale.
8.7
Chiusura canonica di una Casa
La chiusura di una Casa eretta canonicamente è di compe- 127
tenza del Rettor Maggiore col consenso del suo Consiglio (CIC,
can. 616, §1; Cost 132, §1,2).
Per procedere alla chiusura di una Casa è necessario che:
– L’Ispettore, ottenuto il consenso del suo Consiglio (Cost
165,5), invii al Rettor Maggiore una relazione con le
motivazioni per la chiusura e il voto del Consiglio ispet-
toriale;
– consulti il Vescovo diocesano: non è necessario avere il
consenso scritto, ma è prescritto che il Vescovo sia avvi-
sato: ciò deve positivamente esser indicato nella relazio-
ne inviata al Rettor Maggiore.
Ottenuto il decreto di chiusura dal Rettor Maggiore, per i
beni della Casa soppressa si procederà a norma delle Costitu-
zioni (cf. art. 188), nel rispetto tuttavia delle volontà dei fon-
datori o donatori e dei diritti legittimamente acquisiti (can.
616, §1).
Circa la chiusura di un’attività, se essa è tale da comportare
un cambiamento importante nelle finalità della Casa, si pro-
cederà come indicato al punto 8.2 (n. 117).
121

13.2 Page 122

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9. L’ISPETTORIA
9.1
128
Erezione o soppressione di un’Ispettoria
A norma del nostro diritto, l’erezione o la soppressione di
una Ispettoria sono di competenza esclusiva del Rettor Mag-
giore col consenso del suo Consiglio (Cost 132, §1,1; Cost 156).
Per l’erezione di una Ispettoria le Costituzioni richiedono
che siano accertate le condizioni necessarie e sufficienti per
promuovere in quella circoscrizione giuridica la vita e la mis-
sione della Congregazione, con l’autonomia che le compete
(riguardo al personale, al suo reperimento e alla sua forma-
zione, alle attività e opere, alla sussistenza economica).
Prima e in vista dell’erezione di un’Ispettoria si esige che il
Rettor Maggiore promuova un’adeguata consultazione tra i
confratelli interessati alla nuova circoscrizione (Cost 156).
Analoga procedura è richiesta per la soppressione di una
Ispettoria.
9.2
129
122
Erezione di una Visitatoria
Il nostro diritto contempla l’esistenza di una circoscrizione
giuridica, chiamata Visitatoria, che è affine all’Ispettoria, ma
non gode della completa autonomia propria di un’Ispettoria.
La Visitatoria viene costituita quando la distanza, il numero
o altre circostanze richiedono che alcune Case siano stacca-
te da una o più Ispettorie; ma la scarsità di personale, i mez-
zi finanziari o qualche altra ragione consigliano di non costi-
tuire una nuova Ispettoria (cf. Cost 158). Tra le ragioni vi può
essere la speciale missione affidata ad una Visitatoria.
Anche l’erezione canonica di una Visitatoria, come quella di
un’Ispettoria, è di competenza del Rettor Maggiore col con-
senso del suo Consiglio.

13.3 Page 123

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Analoga a quella sopra descritta per l’Ispettoria è anche la
procedura della consultazione tra i confratelli interessati,
che il Rettor Maggiore promuoverà in vista della creazione
della Visitatoria.
Si aggiunge che il Superiore della Visitatoria ha potestà ordi-
naria vicaria. Le modalità per la sua nomina, la durata in
carica, la designazione del Consiglio della Visitatoria sono in
tutto analoghe a quelle indicate per l’Ispettore e il suo Consi-
glio (vedi cap. I).
9.3
Circoscrizione a Statuto Speciale
In circostanze particolari e per motivazioni speciali, il Rettor 130
Maggiore, con il consenso del suo Consiglio, può costituire
anche altre forme di circoscrizioni giuridiche, che vengono
chiamate “Circoscrizioni a Statuto speciale”, per il fatto che la
loro configurazione giuridica è determinata dallo Statuto
“speciale” che accompagna la loro erezione.
A tali circoscrizioni si applica quanto dice il terzo capoverso
dell’art. 156 delle Costituzioni: «Per altre eventuali circoscri-
zioni giuridiche, la struttura interna e la rappresentanza al
Capitolo generale verranno definite nel decreto di erezione,
secondo lo spirito e la tradizione salesiana».
9.4
La Delegazione ispettoriale
L’art. 159 delle Costituzioni dice: «Se nell’ambito di una 131
Ispettoria le distanze o altre ragioni impediscono all’Ispetto-
re di avere un’adeguata cura di alcune comunità locali che,
pur avendo una certa unità tra loro, non hanno però i requi-
siti necessari per venire erette in Ispettoria, egli, con il con-
senso del suo Consiglio e con l’approvazione del Rettor Mag-
giore, può costituire una Delegazione».
La Delegazione non è una circoscrizione giuridica indipen-
dente, ma una parte di un’Ispettoria, dipendente dall’Ispetto-
re, anche se questi delega determinati poteri a un suo Dele-
gato.
123

13.4 Page 124

▲back to top
Come sopra indicato, per la costituzione di una Delegazione
ispettoriale, dopo aver accertato l’esistenza delle condizioni
necessarie, l’Ispettore ha bisogno:
– del consenso del suo Consiglio;
– dell’approvazione del Rettor Maggiore (che chiederà
inviando un’appropriata relazione).
Le Costituzioni fissano anche le modalità di nomina del
Superiore della Delegazione («Delegato» dell’Ispettore):
– l’Ispettore promuove un’opportuna consultazione tra i
confratelli della Delegazione;
– designa quindi il Delegato col consenso del Consiglio
ispettoriale e lo propone al Rettor Maggiore;
– il Rettor Maggiore approva la nomina.
Il Superiore della Delegazione1 ha un’autorità delegata: per-
ciò egli esercita i poteri che l’Ispettore crederà opportuno
delegargli (Cost 159).
9.5
132
La sede ispettoriale
L’Ispettore (o il Superiore di Visitatoria) pone la sede sua e
del centro ispettoriale in una Casa canonicamente eretta del-
l’Ispettoria (o Visitatoria): questa può essere una casa «ad
hoc», in cui cioè la comunità è specificamente dedicata ai
servizi ispettoriali; oppure una Casa dell’Ispettoria avente
anche altre attività, cui si affiancano i servizi ispettoriali.
Per l’erezione canonica di una Casa destinata ai servizi ispet-
toriali si procede, ovviamente, come per l’erezione canonica
di qualsiasi altra Casa.
Per cambiare la sede ispettoriale l’Ispettore (o il Superiore di
Visitatoria) dovrà chiedere il consenso del suo Consiglio; suc-
cessivamente dovrà domandare l’approvazione del Rettor
Maggiore (cf. Reg. 153; Reg. 156,5).
124
1 Le Costituzioni usano il termine “superiore”, ma propriamente il “Delega-
to” dell’Ispettore non è Superiore maggiore (come l’Ispettore o il Superiore
di Visitatoria): egli ha autorità “delegata”, come qui viene indicato.

13.5 Page 125

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9.6
Ascrizione di un socio a un’Ispettoria
L’art. 160 delle Costituzioni determina che «il socio con la 133
prima professione viene ascritto alla circoscrizione giuridica
(Ispettoria o Visitatoria) per il cui servizio ha chiesto di esser
ammesso».
Il socio è dunque incardinato nella Ispettoria (o Visitatoria),
il cui Ispettore lo ha ammesso al Noviziato, aggregandolo fin
da quel momento al servizio della Ispettoria (o Visitatoria):
questo anche se l’ammissione alla prima professione è fatta
da altro Ispettore (caso comune nei Noviziati interispetto-
riali).
Anche nel caso di prenoviziato interispettoriale è l’Ispettore
di provenienza che ammette al Noviziato e quindi ascrive il
novizio alla propria Ispettoria.
9.7
Trasferimento di un socio da una circoscrizione a un’al-
tra
Il trasferimento di un socio da una circoscrizione (Ispettoria
o Visitatoria) a un’altra circoscrizione (Ispettoria o Visitato-
ria o casa dipendente direttamente dal Rettor Maggiore) può
esser definitivo o temporaneo.
9.7.1
Il trasferimento definitivo è deliberato dal Rettor Maggiore. 134
Esso può realizzarsi:
a. per un mandato di obbedienza del Rettor Maggiore, che
destina in forma definitiva un confratello in una circo-
scrizione per un particolare servizio, dopo aver sentito il
confratello interessato e i Superiori maggiori delle due
circoscrizioni (quella di origine e quella di destinazione);
b. su domanda del confratello:
In tal caso vengono inviati al Rettor Maggiore:
– la domanda personale del confratello, indirizzata al
Rettor Maggiore, con le motivazioni del richiesto tra-
sferimento;
– il consenso scritto dell’Ispettore di origine;
– il consenso scritto dell’Ispettore che riceve il confra-
tello.
125

13.6 Page 126

▲back to top
135 9.7.2
Vista la documentazione e le motivazioni, il Rettor Maggiore
potrà emettere il decreto di trasferimento definitivo.
Il trasferimento temporaneo può pure verificarsi secondo
due modalità:
a. per destinazione di un confratello ad un incarico in una
circoscrizione diversa da quella di origine, per tutto il
tempo che permane l’incarico.
Scaduto il tempo dell’incarico, il socio ritorna alla sua
Ispettoria, a meno che siano subentrate nuove circo-
stanze.
b. per accordo tra i Superiori (Ispettori o Superiori di Visi-
tatoria) delle due circoscrizioni: a norma infatti della art.
151 dei Regolamenti un Ispettore (o Superiore della Visi-
tatoria), udito il parere del proprio Consiglio, può invia-
re temporanenamente un confratello in un’altra Ispetto-
ria (cf. anche Reg. 157, 3). In tal caso ci dovrà esser un
documento scritto che certifica il trasferimento tempo-
raneo.
Per tutto il tempo in cui un socio è temporaneamente trasfe-
rito ad altra Ispettoria (o Visitatoria), egli dipende in tutto
dall’Ispettore (o Superiore della Visitatoria) della nuova
Ispettoria (o Visitatoria). Partecipa alle votazione per il Capi-
tolo ispettoriale nella Casa in cui risiede e alle votazioni del-
la lista ispettoriale della Ispettoria dove è stato trasferito (a
meno che sia trasferito solo per studi o per salute).
9.8
136
126
Confratelli che lavorano in strutture non salesiane
Il nostro diritto contempla il caso di confratelli destinati a
lavorare in istituzioni o strutture non salesiane:
– al servizio di Chiese particolari (diocesi e parrocchie);
– in istituzioni educative o sociali al servizio dei giovani o
del mondo del lavoro (cf. Reg. 35).
Per destinare un confratello a questo tipo di lavoro l’Ispetto-
re deve avere il consenso del suo Consiglio ed è tenuto a
seguire e verificare costantemente l’esperienza di questi con-
fratelli (Reg. 35; 156,4).

13.7 Page 127

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In particolare è opportuno che vengano chiaramente indica-
te, nello scritto con cui l’Ispettore conferisce l’incarico al
confratello, le condizioni previste per un concreto legame
con la comunità salesiana:
– sia riguardo al Superiore religioso locale da cui il confra-
tello dipenderà;
– sia riguardo ai contatti da mantenere con la comunità
salesiana.
Il can. 681 del CIC, inoltre, prescrive che, nel destinare un
confratello ad una struttura non salesiana, l’Ispettore stipuli
una Convenzione scritta con l’istituzione ecclesiale (diocesi o
parrocchia) o educativa-sociale, alla cui disposizione viene
messo il confratello (i confratelli).
127

13.8 Page 128

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10. DOVERI E FACOLTÀ PARTICOLARI
DELL’ISPETTORE
In questo capitolo si raccolgono un insieme di compiti e
facoltà particolari dell’Ispettore, che il Codice di diritto cano-
nico gli assegna come Ordinario religioso.
Tali doveri e facoltà, relativi a diversi settori di vita e azione,
sono da tener presenti, insieme con quelli specifici già
espressi nei capitoli precedenti.
10.1 Doveri e facoltà riguardanti la vita spirituale dei religiosi
Si considerano tre punti particolari:
– Il dovere dell’Ispettore di provvedere per le confessioni
dei sudditi.
– Le facoltà dell’Ispettore circa l’amministrazione del
Sacramento della Penitenza.
– La facoltà di dispensare dai voti privati.
137 10.1.1
Dovere dell’Ispettore di provvedere alle confessioni dei sudditi
Si riporta la normativa indicata dal can. 630: essa è rivolta a
tutti i Superiori religiosi: in particolare comporta una speci-
fica responsabilità dell’Ispettore come Ordinario.
§1. I Superiori riconoscano ai religiosi la dovuta libertà per
quanto riguarda il sacramento della penitenza e la dire-
zione di coscienza, salva naturalmente la disciplina del-
l’Istituto.
§2. I Superiori provvedano con premura, a norma del diritto
proprio, che i religiosi abbiano disponibilità di confesso-
ri idonei, ai quali possano confessarsi con frequenza.
…..
§4. I Superiori non ascoltino le confessioni dei propri suddi-
ti, a meno che questi non lo richiedano spontaneamente.
128

13.9 Page 129

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§5. I religiosi si rivolgano con fiducia ai Superiori, ai quali
possono palesare l’animo proprio con spontanea libertà.
È però vietato ai Superiori indurli in qualunque modo a
manifestare loro la propria coscienza.
In questo canone vengono esplicitamente affermati:
1. Il dovere del Superiore di provvedere con premura perché
i religiosi abbiano confessori idonei;
2. La libertà di coscienza dei religiosi da salvaguardare, pur
invitando gli stessi religiosi ad aprirsi con fiducia ai pro-
pri Superiori;
3. La possibilità del Superiore di ricevere le confessioni di
un proprio suddito, ma solo dietro richiesta spontanea di
questo.
Il nostro diritto proprio, in Reg. 174, ricorda questi impegni
specificamente per i direttori: «(Il direttore) garantisca ai
confratelli la possibilità di confessarsi frequentemente e la
libertà della direzione di coscienza».
10.1.2
Facoltà dell’Ispettore circa l’amministrazione del sacramento 138
della Penitenza
L’art. 152 dei Regolamenti generali dice: «I soci eserciteran-
no il ministero delle confessioni con la licenza dell’Ispettore,
a norma del diritto».
Si richiamano qui le principali norme canoniche, che riguar-
dano questa materia, ricordando anzitutto che «per la valida
assoluzione dei peccati si richiede che il ministro, oltre alla
potestà di ordine, abbia la facoltà di esercitarla sui fedeli ai
quali imparte l’assoluzione» (can. 966, §1).
Le norme da tener presenti sono le seguenti:
Can. 968
§1. In forza dell’ufficio, ciascuno per la sua circoscrizione,
hanno facoltà di ricevere le confessioni... il parroco e chi
ne fa le veci.
§2. In forza dell’ufficio hanno facoltà di ricevere le confes-
sioni dei propri sudditi e degli altri che vivono giorno e
notte nella casa, i Superiori di un Istituto religioso o di
129

13.10 Page 130

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una Società di vita apostolica, clericali di diritto pontifi-
cio, i quali a norma delle Costituzioni godano della pote-
stà di governo esecutiva, fermo restando il disposto del
can. 630, §4.
Questo canone precisa chi sono quelli che hanno facoltà di
giurisdizione e verso chi in forza dell’ufficio stesso: il parroco
(o chi ne fa le veci) nella propria parrocchia, il Superiore
religioso verso i sudditi e coloro che abitano giorno e notte
nella casa, secondo la propria circoscrizione: il Rettor Mag-
giore in tutte le Case della Congregazione, l’Ispettore (o
Superiore di Visitatoria) nelle Case della propria Ispettoria (o
Visitatoria), il Direttore nella propria Casa.
Can. 969
§1. Solo l’Ordinario del luogo è competente a conferire a
qualunque presbitero la facoltà di ricevere le confessioni
di tutti i fedeli; tuttavia i presbiteri che sono membri degli
Istituti religiosi non ne useranno senza la licenza almeno
presunta del proprio Superiore.
§2. Il Superiore di un Istituto religioso o di una Società di
vita apostolica, di cui al can. 968 §2, è competente a con-
ferire a qualunque presbitero la facoltà di ricevere le con-
fessioni dei suoi sudditi e degli altri che vivono giorno e
notte nella casa.
Can. 971
L’Ordinario del luogo non conceda la facoltà di ricevere abi-
tualmente le confessioni a un presbitero, anche se ha il domi-
cilio o quasi-domicilio nella sua circoscrizione, se prima non
avrà udito, per quanto possibile, l’Ordinario dello stesso pre-
sbitero.
In questi canoni vengono stabiliti i seguenti principi:
1. Il Superiore religioso è competente a concedere la facol-
tà di ricevere le confessioni ad un presbitero religioso per
i religiosi e fedeli che vivono notte e giorno nella Casa,
secondo la propria circoscrizione: l’Ispettore per tutta l’I-
spettoria, il Direttore per la propria Casa.
2. La facoltà di ricevere le confessioni di tutti i fedeli può
esser data dal solo Ordinario del luogo; ma viene sottoli-
130

14 Pages 131-140

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14.1 Page 131

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neato che questi deve prima udire, per quanto possibile,
l’Ordinario religioso (per un presbitero religioso) e che il
religioso non deve esercitare il ministero senza la licenza
almeno presunta del Superiore.
Si può ricordare che la giurisdizione concessa dall’Ordinario
del luogo è valida per confessare i fedeli in ogni luogo, a
meno che in un determinato luogo l’Ordinario locale, in un
caso particolare, ne abbia fatto divieto (cf. can. 967).
Il can. 974, infine, si riferisce alla revoca della facoltà di rice- 139
vere abitualmente le confessioni. Riportiamo i due commi che
interessano i Superiori religiosi:
Can. 974
§1. L’Ordinario del luogo come pure il Superiore competen-
te non revochino la facoltà concessa per ricevere abitual-
mente le confessioni, se non per grave causa.
§2. Revocata la facoltà di ricevere le confessioni dal proprio
Superiore maggiore, il presbitero perde la facoltà di rice-
vere le confessioni ovunque verso i sudditi dell’Istituto;
revocata invece la stessa facoltà da un altro Superiore
competente, la perde verso i soli sudditi della sua circo-
scrizione.
Conviene qui ricordare che, secondo il can. 975, il religioso
perde la facoltà di confessare conferita dall’Ordinario del
luogo, se perde il domicilio nella Diocesi, ossia se il Superio-
re maggiore lo trasferisce in una Casa situata in altra Dioce-
si. Basterà chiedere l’autorizzazione nella nuova Diocesi.
10.1.3 Facoltà di dispensare dai voti privati
140
Si applica il can. 1196, che dice:
Oltre al Romano Pontefice, possono dispensare dai voti pri-
vati e per una giusta causa e purché la dispensa non leda l’al-
trui diritto acquisito:
1. l’Ordinario del luogo e il parroco, relativamente a tutti i
propri sudditi e pure ai forestieri;
2. il Superiore di un Istituto religioso o di una Società di
vita apostolica, se sono clericali di diritto pontificio, rela-
131

14.2 Page 132

▲back to top
tivamente ai membri, ai novizi e alle persone che vivono
giorno e notte in una Casa dell’Istituto o della Società;
3. coloro ai quali sia stata delegata la potestà di dispensare
dalla Sede Apostolica o dall’Ordinario del luogo.
A norma del n. 2 del predetto canone, l’Ispettore è compe-
tente a dispensare dai voti privati (con le condizioni specifi-
cate dal diritto) i propri sudditi in tutte le Case dell’Ispetto-
ria; il Direttore i sudditi nella propria Casa.
10.2
141
132
Apostolato dei professi
Si riportano qui alcuni dei canoni del CIC che si riferiscono
all’apostolato dei religiosi, mettendo in evidenza le responsa-
bilità sia dei Vescovi che dei Superiori religiosi:
Can. 678
§1. I religiosi sono soggetti alla potestà dei Vescovi, ai quali
devono devoto rispetto e riverenza, in ciò che riguarda la
cura delle anime, l’esercizio pubblico del culto divino e le
altre opere di apostolato.
§2. Nell’esercizio dell’apostolato esterno i religiosi sono sog-
getti anche ai propri Superiori e devono mantenersi fedeli
alla disciplina dell’Istituto; i Vescovi stessi non tralascino
di urgere, quando occorre, tale obbligo.
§3. Nell’organizzare le attività apostoliche dei religiosi è
necessario che i Vescovi diocesani e i Superiori religiosi
procedano su un piano di reciproca intesa.
Can. 679
Il Vescovo diocesano, per una causa molto grave e urgente,
può proibire a un membro di un Istituto religioso di dimora-
re nella sua Diocesi, qualora il Superiore maggiore, avvisato,
trascurasse di provvedere in merito; in tal caso la questione
deve essere subito deferita alla Santa Sede.
È utile ricordare le norme del can. 681 per la conduzione, da
parte dei religiosi, delle Opere loro affidate dal Vescovo. Già
si è parlato di questo, trattando dell’accettazione delle par-
rocchie:

14.3 Page 133

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Can. 681
§1. Le opere che dal Vescovo diocesano vengono affidate ai
religiosi sono soggette all’autorità e alla direzione del
Vescovo stesso, fermo restando il diritto dei Superiori a
norma del can. 678, §2 e §3.
§2. In tali casi si stipuli una convenzione scritta tra il Vesco-
vo diocesano e il Superiore competente dell’Istituto, nel-
la quale fra l’altro sia definito espressamente e con esat-
tezza ogni particolare relativo all’opera da svolgere, ai
religiosi che vi si devono impegnare e all’aspetto econo-
mico.
Si ricordi pure il can. 682 circa il conferimento di un ufficio
ecclesiastico a un religioso (per es. la nomina a parroco):
Can. 682
§1. Se si tratta di conferire un ufficio ecclesiastico in diocesi
a un religioso, la nomina viene fatta dal Vescovo diocesa-
no su presentazione, o almeno con il consenso, del Supe-
riore competente.
§2. Il religioso può essere rimosso dall’ufficio conferito, sia a
discrezione dell’autorità che glielo ha affidato, informato-
ne il Superiore religioso, sia da parte del Superiore stes-
so, informatane l’autorità committente; nell’uno e nell’al-
tro caso non si richiede il consenso dell’altra autorità.
Ha pure rilievo ciò che il Codice stabilisce circa la visita del
Vescovo alla Casa religiosa:
Can. 683
§1. In occasione della visita pastorale, ed anche in caso di
necessità, il Vescovo diocesano può visitare, personalmen-
te o per mezzo di altri, le chiese e gli oratori a cui acce-
dono abitualmente i fedeli, le scuole e le altre opere di
religione o di carità spirituale o temporale affidate ai reli-
giosi; non però le scuole aperte esclusivamente agli alun-
ni propri dell’Istituto.
§2. Che se eventualmente il Vescovo scoprisse abusi, dopo
aver richiamato inutilmente il Superiore religioso, può di
sua autorità prendere egli stesso i provvedimenti del caso.
133

14.4 Page 134

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Si riportano, infine, alcuni canoni circa particolari impegni
dei religiosi:
Can. 765
Per predicare ai religiosi nelle loro chiese o oratori si richiede la
licenza del Superiore competente a norma delle Costituzioni.
Le Costituzioni salesiane, all’art. 162, precisano che il Supe-
riore competente per dare tale licenza è l’Ispettore.
Can. 832
I membri degli Istituti religiosi, per poter pubblicare scritti
che trattano di questioni di religione o di costumi, necessitano
anche della licenza del proprio Superiore maggiore a norma
delle Costituzioni.
Si osservi che l’avverbio «anche», inserito nel canone, richia-
ma il fatto che ci possono essere disposizioni generali (della
Santa Sede) o locali (della Conferenza episcopale o del
Vescovo), cui adeguarsi, oltre che al Superiore religioso.
Per noi Salesiani l’art. 162 delle Costituzioni indica l’Ispetto-
re come Superiore maggiore competente a dare tale licenza.
Sul modo di procedere, si tenga presente il can. 830, che par-
la della eventuale nomina di «censori» e della facoltà dell’Or-
dinario (sia l’Ordinario del luogo che il Superiore maggiore),
secondo il suo prudente giudizio, di concedere la licenza di
procedere alla pubblicazione.
10.3
142
134
Luoghi di culto
Si riportano i canoni del CIC riguardanti i luoghi di culto:
interessano gli Ispettori, che devono curare le chiese e cap-
pelle delle nostre comunità.
Can. 936
Nella casa di un Istituto religioso o in un’altra pia casa, la
santissima Eucaristia venga conservata soltanto nella chiesa
o nell’oratorio principale annesso alla casa; l’Ordinario può
tuttavia permettere per una giusta causa che venga conser-
vata anche in altro luogo della medesima casa.

14.5 Page 135

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Can. 1207
I luoghi sacri vengono benedetti dall’Ordinario; tuttavia la
benedizione delle chiese è riservata al Vescovo diocesano;
entrambi, poi, possono delegare a ciò un altro sacerdote.
Can. 1212
I luoghi sacri perdono la dedicazione o la benedizione se
sono stati distrutti in gran parte oppure destinati permanen-
temente a usi profani con decreto del competente Ordinario.
Can. 1223
Col nome di oratorio si intende il luogo destinato, su licenza
dell’Ordinario, al culto divino in favore di una comunità o di
un gruppo di fedeli che ivi si radunano, e al quale possono
accedere anche altri fedeli con il consenso del Superiore
competente.
Can. 1224
§1. L’Ordinario non conceda la licenza richiesta per la costi-
tuzione di un oratorio, se prima non abbia visitato, per-
sonalmente o per mezzo di altri, il luogo destinato all’o-
ratorio e non l’abbia trovato allestito in modo conve-
niente.
§2. Concessa la licenza, poi, l’oratorio non può esser conver-
tito ad usi profani senza l’autorizzazione del medesimo
Ordinario.
10.4 Messe
Un gruppo di canoni presenta diritti e doveri dei Superiori nei 143
riguardi della celebrazione delle sante Messe con gli oneri deri-
vanti dalle elemosine ricevute per le Messe stesse.
Si riproducono alcuni dei canoni che interessano la re-
sponsabilità degli Ispettori: il can. 951, che si riferisce alle
Messe binate o trinate; il can. 957, in generale sul dovere
dei Superiori; il can. 958, sulla registrazione degli oneri di
Messe.
135

14.6 Page 136

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Can. 951
§1. Il sacerdote che celebra più Messe nello stesso giorno,
può applicare ciascuna di esse secondo l’intenzione per la
quale è stata offerta, a condizione però che, al di fuori del
giorno di Natale, egli tenga per sé l’offerta di una sola
Messa e consegni invece le altre per le finalità stabilite dal-
l’Ordinario, essendogli consentito di percepire una certa
retribuzione a titolo estrinseco.
§2. Il sacerdote che concelebra nello stesso giorno una
seconda Messa, a nessun titolo può percepire l’offerta per
questa.
Sul can. 951, §1 e sul diritto dell’Ispettore (Ordinario religioso)
di stabilire le finalità per le offerte delle Messe binate o trina-
te, il Rettor Maggiore e il suo Consiglio hanno dato una chia-
rificazione, che è stata riportata in ACG n. 313, 1985, p. 26-27.
Can. 957
Il dovere e il diritto di vigilare sull’adempimento degli oneri di
Messe competono, nelle chiese del clero secolare all’Ordina-
rio del luogo, nelle chiese degli Istituti religiosi o delle Socie-
tà di vita apostolica ai loro Superiori.
Can. 958
§1. Il parroco, come pure il rettore di una chiesa o di un altro
luogo pio ove si è soliti ricevere offerte di Messe, abbiano
un registro speciale, nel quale annotino accuratamente il
numero delle Messe da celebrare, l’offerta data e l’avve-
nuta celebrazione.
§2. L’Ordinario è tenuto all’obbligo di prendere visione ogni
anno di tali registri, personalmente o tramite altri.
È questo un compito che l’Ispettore non deve dimenticare
nella Visita ispettoriale.
10.5 Sanzioni penali
144 10.5.1
Possibilità di comminare precetti penali
L’Ispettore, in quanto Superiore maggiore, oltre che poter
comandare in forza del voto di obbedienza (Cost 68), può
136

14.7 Page 137

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anche, nei singoli casi in cui fosse necessario, comminare
delle pene, a norma del diritto canonico.
Al riguardo il can. 1319 dice, in generale:
§1. Nella misura in cui qualcuno può imporre precetti in
foro esterno in forza della potestà di governo, il medesi-
mo può anche comminare con un precetto pene determi-
nate, ad eccezione delle pene espiatorie perpetue.
Si osservi che le pene vanno imposte mediante un «precetto»:
il CIC precisa anche che tale precetto va comminato per
iscritto (can. 51), oppure oralmente davanti a due testimoni
(can. 55).
Il §2 del medesimo can. 1319 avverte tuttavia:
§2. Non si emani un precetto penale, se non dopo aver pro-
fondamente soppesato la cosa ed osservato quanto è sta-
bilito per le leggi particolari nei cann. 1317-1318.
10.5.2 Forme diverse di sanzioni penali
145
Il CIC contempla diverse forme di pene e altre punizioni:
1. Le censure sono: la scomunica (can. 1331), l’interdetto
(can. 1332), la sospensione (can. 1333-1334);
2. Le pene espiatorie sono descritte dal can. 1336. Esse sono:
a. la proibizione o la ingiunzione di dimorare in un
determinato luogo o territorio;
b. la privazione della potestà, dell’ufficio, dell’incarico,
di un diritto, di un privilegio, di una facoltà, di una
grazia, di un titolo, di un’insegna, anche se semplice-
mente onorifica;
c. la proibizione di esercitare quanto si dice al b.) o di
farlo in un determinato luogo o fuori di esso: queste
proibizioni non sono mai sotto pena di nullità;
d. il trasferimento penale ad altro ufficio;
e. la dimissione dallo stato clericale.
Specificamente per i religiosi va inquadrata in queste pene
espiatorie la «dimissione» dall’Istituto, comminata dal Supe-
riore per i casi contemplati dal Codice: si veda per questo ciò
che è stato detto ai nn. 104-111.
137

14.8 Page 138

▲back to top
3. I rimedi penali e penitenze sono forme di sanzioni, che
vengono inflitte a scopo correttivo dai Superiori compe-
tenti. In particolare si menzionano:
a. l’ammonizione o la correzione, fatte dall’Ordinario in
forma canonica (cf. can. 1339): dell’ammonizione e
della riprensione deve sempre constare almeno da un
qualche documento, che si conservi nell’Archivio
segreto della Curia (can. 1339, §3).
b. la penitenza, che può esser imposta in foro esterno, e
che consiste in qualche opera di religione, di pietà o di
carità da farsi (cf. can. 1340).
146 10.5.3 Applicazione delle pene
Una volta accertato che vi sono gli estremi per infliggere una
sanzione penale, dopo aver tentato tutte le vie della correzio-
ne fraterna, il Superiore maggiore studi accuratamente il
caso, sulla base delle prescrizioni del diritto, e quindi prov-
veda ad iniziare la procedura necessaria.
Si abbiano presenti i seguenti canoni:
Can. 1341
L’Ordinario provveda ad avviare la procedura giudiziaria o
amministrativa per infliggere o dichiarare le pene solo quan-
do abbia constatato che né con l’ammonizione fraterna né
con la riprensione né per altre vie dettate dalla sollecitudine
pastorale è possibile ottenere sufficientemente la riparazione
dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emenda-
mento del reo.
Can. 1342
§1. Ogniqualvolta giuste cause si oppongono a che si celebri
un processo giudiziario, la pena può esser inflitta o
dichiarata con decreto extragiudiziale; rimedi penali e
penitenze possono essere applicati per decreto in qua-
lunque caso.
Can. 1348
Quando il reo viene assolto dall’accusa e non gli viene inflit-
ta alcuna pena, l’Ordinario può provvedere al suo bene e al
138

14.9 Page 139

▲back to top
bene pubblico con opportune ammonizioni o per altre vie
dettate dalla sollecitudine pastorale, o anche, se del caso, con
rimedi penali.
Can. 1350
§2. L’Ordinario abbia cura di provvedere nel miglior modo
possibile a chi è stato dimesso dallo stato clericale e che
a causa della pena sia veramente bisognoso.
Concretamente per le pene da infliggere si veda la parte II del
Libro VI del CIC (can. 1364-1399) che tratta appunto delle
«pene per i singoli delitti»: si ricordi che in taluni casi le san-
zioni penali sono semplicemente da dichiarare («latae sen-
tentiae»), altre volte sono da infliggere obbligatoriamente con
regolare procedimento, altre volte ancora sono lasciate al
giudizio del Superiore.
10.5.4 Ricorso contro i decreti amministrativi: si vedano i cann.
1732-1739.
10.6 Dispense e licenze
L’Ispettore può dispensare:
147
dalle leggi disciplinari sia universali che particolari date
dalla suprema autorità della Chiesa, ma solo a tenore del
can. 87, §2: «quando sia difficile il ricorso alla Santa Sede
e, insieme, nell’attesa vi sia pericolo di grave danno...,
anche se la dispensa è riservata alla Santa Sede, purché
si tratti di una dispensa che la Santa Sede nelle medesi-
me circostanze solitamente concede, fermo restando il
disposto del can. 291 (che riguarda la dispensa dal sacro
celibato, che è concessa unicamente dal Romano Ponte-
fice) (si veda anche il can. 14);
dal digiuno e dall’astinenza, secondo il disposto del can.
1245, per i propri sudditi, i novizi e per gli altri che vivo-
no giorno e notte nella casa salesiana (i «Privilegi» con-
cessi alla Società 71/2 – consentono di esercitare tale
facoltà anche per le FMA e le loro novizie).
139

14.10 Page 140

▲back to top
– dalla recita della Liturgia delle Ore in casi urgenti (riguar-
dano obblighi del ministero pastorale o di carità verso il
prossimo, non motivi strettamente personali) (cf. «Privi-
legi» 75/1.4).
148
Secondo il nostro diritto (Reg 149) e il diritto universale (cf.
CIC, can. 41) l’Ispettore può sospendere l’esecuzione di una
disposizione superiore, qualora vi siano motivi in contrario
così gravi ed evidenti da autorizzarlo a credere che, se i
Superiori competenti fossero stati consapevoli, avrebbero
disposto altrimenti. In tal caso, però, egli informerà subito di
tutto i medesimi Superiori. Se la disposizione sospesa
riguarda un socio, questi, mentre si attende la risposta dei
Superiori, si attenga agli ordini dell’Ispettore.
140

15 Pages 141-150

▲back to top

15.1 Page 141

▲back to top
11. AMMINISTRAZIONE DEI BENI TEMPORALI
In questo capitolo si prendono in considerazione le norme 149
che il diritto universale e il nostro diritto proprio stabilisco-
no circa l’amministrazione dei beni temporali, con riferi-
mento specifico alla amministrazione della comunità ispet-
toriale.
Le Costituzioni, toccando questo aspetto della vita comuni-
taria, affermano che l’Ispettore «dirige e controlla l’ammini-
strazione dei beni dell’Ispettoria e delle singole Case» (cf.
Cost 161): si veda il significato di questa responsabilità
anche sui beni materiali nel libro sul ministero di animazio-
ne e governo dell’Ispettore.1
Nel suo compito di responsabile dell’amministrazione dei
beni l’Ispettore è coadiuvato dal suo Consiglio (cf. Cost 161.
164), in primo luogo dall’economo ispettoriale, che le nostre
Costituzioni vogliono al fianco dell’Ispettore. Il nostro dirit-
to si conforma in tal modo al diritto comune, che dice: «In
ogni Istituto, e parimenti in ogni Provincia retta da un
Superiore maggiore, ci sia l’economo costituito a norma del
diritto proprio e distinto dal Superiore maggiore, per
amministrare i beni sotto la direzione del rispettivo Supe-
riore» (can. 636).
Quanto detto dell’Ispettore e dell’economo ispettoriale si
trasferisce, con le necessarie distinzioni, al livello locale,
dove il Direttore è il primo responsabile dell’amministra-
zione dei beni della Casa (cf. Cost 176), coadiuvato dall’e-
conomo locale (cf. Cost 184). Si osservi che il can. 636,
sopra citato, dice: «Anche nelle comunità locali si istituisca,
per quanto possibile, un economo distinto dal Superiore
1 Cf. L’Ispettore salesiano, Roma 1987, cap. 12, nn. 439-448.
141

15.2 Page 142

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locale». Il nostro diritto aggiunge che ordinariamente l’uffi-
cio di economo non deve esser associato neppure a quello
di vicario (cf. Reg 182).
Dopo queste premesse, si considerano alcuni impegni speci-
fici dell’Ispettore, coadiuvato dall’economo e dal Consiglio
ispettoriale, per quanto riguarda adempimenti previsti dal
nostro diritto.
11.1
150
142
Operazioni straordinarie
L’art. 187 delle Costituzioni, dopo aver affermato il diritto
della Società a possedere beni («non siano intestati a perso-
na fisica e si conservino solo nella misura in cui sono diret-
tamente utili alle opere»), precisa: «È da escludere l’acquisto
e la conservazione dei beni immobili a solo scopo di reddito e
ogni altra forma di capitalizzazione fruttifera, salvo quanto
previsto dall’art. 188 delle Costituzioni».
L’art. 188 definisce con chiarezza i casi per i quali è necessa-
rio avere l’autorizzazione del Rettor Maggiore e del suo Con-
siglio: è la garanzia voluta dal diritto perché le operazioni
economiche e finanziarie siano finalizzate alla missione del-
la Società, rispettando pienamente il dettato costituzionale.
Dice, dunque, l’articolo:
«È necessaria l’autorizzazione del Rettor Maggiore, con il
consenso del suo Consiglio, per:
1. acquistare, alienare, permutare, ipotecare, dare in affitto
immobili;
2. contrarre prestiti con o senza ipoteche;
3. accettare a titolo oneroso eredità, lasciti o donazioni; per
quelli accettati senza oneri è sufficiente darne comunica-
zione;
4. costituire vitalizi, borse di studio, obblighi di messe, par-
ticolari fondazioni o enti di beneficenza;
5. costruire nuovi edifici, demolire gli esistenti o effettuarvi
trasformazioni importanti»
Si deve notare una variante rispetto alle precedenti Costitu-
zioni (ediz. 1972). Si tratta di un particolare che i capitolari
del CG22 hanno voluto aggiungere al punto 3. Si è voluto,

15.3 Page 143

▲back to top
cioè, distinguere tra eredità, lasciti o donazioni accettati a tito-
lo oneroso e quelli accettati senza oneri o impegni di sorta.
Mentre per i primi è necessaria l’autorizzazione regolare, si è
specificato che per i secondi è sufficiente darne comunicazione.
Tale comunicazione va fatta al Rettor Maggiore e al suo Con-
siglio per ogni singola accettazione, mettendo in evidenza il
bene ricevuto, il relativo valore e come verrà poi impiegato.
Mentre stabiliscono che per le operazioni dell’art. 188 è 151
necessaria l’autorizzazione del Rettor Maggiore col suo
Consiglio, le Costituzioni consentono all’Ispettore col pro-
prio Consiglio di agire senza dover chiedere autorizzazione
quando l’importo monetario di una operazione è inferiore ad
un limite stabilito. L’art. 189 definisce tale autonomia del-
l’Ispettore e stabilisce che spetta al Rettor Maggiore, col
consenso del suo Consiglio, dopo aver udito gli Ispettori
coi rispettivi Consigli e tenendo conto delle decisioni della
Sede Apostolica, determinare i limiti di valore entro cui gli
Ispettori possono agire. Infatti periodicamente, tenendo
presenti i mutamenti delle situazioni, il Rettor Maggiore
col suo Consiglio fissa per ogni Ispettoria dei limiti di valo-
re, al di sotto dei quali l’Ispettore col proprio Consiglio può
autorizzare autonomamente operazioni economiche e
finanziarie.
Per tutte le operazioni citate, in ogni caso, c’è l’obbligo del con- 152
senso del Consiglio ispettoriale e, quando l’operazione interessa
una Casa esistente, va richiesto a questa in precedenza il pare-
re del Consiglio locale, che dovrebbe anche riflettere il risulta-
to di una certa indagine nell’ambito della comunità stessa.
Nei casi in cui deve avere l’autorizzazione del Rettor Mag-
giore e del suo Consiglio, la procedura da seguire è la se-
guente:
– L’Ispettore invia al Rettor Maggiore (eventualmente
attraverso l’Economo generale) il verbale del Consiglio
ispettoriale ed anche, quando una pratica riguarda una
Casa, il verbale del Consiglio locale. Dal verbale devono
risultare tutti gli elementi utili per dare un’idea completa
dell’operazione (scopi, entità, mezzi finanziari occorren-
ti, possibilità economiche per sopperirvi) e i giudizi, le
143

15.4 Page 144

▲back to top
perplessità, le eventuali difficoltà dei Consiglieri, con la
relativa votazione.
– Al verbale l’Ispettore allega una relazione con una docu-
mentazione completa, perché sia possibile esprimere un
parere in perfetta conoscenza e assumersi la responsabi-
lità della decisione; l’Ispettore garantisce che tutto ciò sia
fatto, anche se il lavoro pratico che si richiede è compito
dell’economo.
Nei paragrafi seguenti si esamineranno, sia pure brevemen-
te, alcune di quelle operazioni dette «straordinarie», che
sono appunto elencate nell’art. 188 delle Costituzioni.
11.2
153
Compera di beni immobili
È un’operazione che non deve mai avere fini speculativi: nel-
le nostre comunità non si compera e non si capitalizza per
poi vendere guadagnando! Lo scopo è quello di dare maggior
respiro a un’opera esistente o quello di crearne una nuova o
parte di essa come dipendenza (es. una colonia, una palestra,
campi sportivi o ricreativi, ecc.), sempre dopo averne ravvi-
sata la necessità e presentata la copertura economica.
Definire lo scopo dell’opera è importantissimo, soprattutto
se si tratta di un’opera nuova; e non solo in generale, ma
anche per dedurne le scelte di campo pastorale che fa l’I-
spettoria e quindi l’orientamento che si dà nella missione.
Per questo le finalità dell’opera devono esser ben specificate.
Vanno inoltre precisati, allegando una piantina planimetrica,
ubicazione, estensione, eventuali fabbricati, cubature del-
l’immobile che si intende acquistare. Si indicherà infine l’en-
te o la casa che l’acquista, l’importo e i mezzi con i quali ver-
rà pagato e da chi.
11.3
154
144
Alienazione di beni immobili a titolo oneroso o gratuito
(vendita o donazione)
Si tratta di beni, pervenuti a noi in modi diversi, che non
sono destinati a nostre opere o che hanno cessato di esser
utilizzati in nostre opere.

15.5 Page 145

▲back to top
Conviene senz’altro venderli o donarli, qualora ci siano moti-
vi che consigliano quest’atto di liberalità.
Quando si tratta di beni da vendere, lo stesso principio di
povertà che ci impone di vendere, ci guida a «non svendere».
Quindi si sceglieranno i modi e i tempi opportuni per vende-
re al meglio possibile.
Per ottenere il «Nulla Osta» a vendere o a donare dei beni, si
segue la stessa procedura cui si è fatto cenno, in generale, al
n. 152.
Si nota che per la vendita degli immobili di una casa che vie-
ne chiusa, occorre preventivamente chiedere l’autorizzazione
per la chiusura della Casa (cf. n. 127), avendo avvertito il
Vescovo della Diocesi in cui si trova l’opera.
In ogni caso, nel chiedere al Rettor Maggiore l’autorizzazio-
ne a vendere si specifichi l’importo (almeno presumibile) che
si ricaverà e si indichi con chiarezza l’uso che si farà del
denaro ricevuto. Se si tratta di somme molto elevate, il loro
uso è soggetto al benestare del Superiore competente.
• Per l’alienazione di beni immobili, per cui necessita il Nul-
la Osta della Sede Apostolica (quando superano il limite di
valore stabilito dal competente Dicastero vaticano) occorre
allegare alla pratica: 1) una accurata perizia tecnica sul valo-
re dell’immobile; 2) l’assenso alla alienazione da parte del
Vescovo diocesano. Questa documentazione viene richiesta
per una disposizione della Santa Sede sulla difesa dei beni
ecclesiastici.
11.4 Prestiti e mutui
Il contrarre prestiti o l’accendere mutui sono operazioni a 155
volte necessarie e anche convenienti, ma vanno fatte con i
debiti accorgimenti e con la visione concreta delle possibili-
tà economiche dell’Ispettoria o della Casa e dell’Ente. È
necessario tenere conto anche delle prospettive future, in
rapporto all’estinzione del prestito o all’ammortizzazione
progressiva del mutuo.
Non si raccomanderà mai abbastanza che queste operazioni
non vanno affrontate con faciloneria, con prospettive vaghe
145

15.6 Page 146

▲back to top
e incerte, con la previsione spesso illusoria di introiti aleato-
ri (raccolte, speranze di sussidi, di offerte). Si rischia di met-
tere in seria difficoltà una Casa, un’Ispettoria e di creare vita
dura a quelli che verranno dopo.
L’autorizzazione per contrarre prestiti è di competenza della
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata, quando l’am-
montare del prestito supera un certo limite, che oggi viene
determinato dalla Conferenza Episcopale di ogni paese.
Quando invece il prestito non supera il detto limite, è suffi-
ciente il «Nulla Osta» rilasciato dal Rettor Maggiore con il
consenso del suo Consiglio.
Ma anche nel primo caso è sempre il Rettor Maggiore col suo
Consiglio, a norma di Cost 118, che autorizza l’operazione e
trasmette poi la domanda alla Congregazione pontificia.
Ai fini dell’autorizzazione non si fa differenza tra mutuo, pre-
stito o fido bancario: in ogni caso occorre il «Nulla Osta» a
procedere. La procedura da seguire per avere l’autorizzazio-
ne è quella già segnalata (cf. n. 152). Si indicheranno le
caratteristiche dell’operazione (durata, interessi e forme di
rientro o di ammortizzazione), i beni di garanzia (eventuali
ipoteche) e i mezzi concreti e sicuri su cui il mutuante fa
assegnamento per assicurarsi la restituzione. Per questo è
bene avvalersi della consulenza di tecnici.
L’Ispettore, pur lasciando all’economo quanto richiede la
pratica, al momento della decisione in Consiglio ispettoriale
si renda conto che tutto sia chiaro e calcolato.
11.5
156
146
Accettazione di eredità, lasciti o donazioni
Rientrano in queste categorie anche i legati testamentari.
Quando si tratta di accrescimento di beni da parte di Enti
canonici, non si esige alcuna autorizzazione ecclesiastica.
Ma all’interno della Congregazione, per accettare eredità,
lasciti o donazioni, le Costituzioni esigono che ci sia l’autoriz-
zazione dell’Ispettore col suo Consiglio o del Rettor Maggiore
col suo Consiglio, secondo le competenze (cf. Cost 188-189).
a. Quando a queste operazioni sono annessi oneri o vincoli,
si richiede, per l’accettazione, il permesso del Rettor

15.7 Page 147

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Maggiore e del suo Consiglio, specialmente quando l’ob-
bligo comporti la creazione di un’opera.
In questi casi non si deve anzitutto guardare e far conto
della vistosità del patrimonio che viene donato. Bisogna
invece considerare se l’opera rientra nei nostri fini,
risponde alle urgenze del luogo, può realizzarsi coi mez-
zi donati, se può vivere e, soprattutto in rapporto alla di-
sponibilità del personale, se può esser condotta con effi-
cacia apostolica.
Se dei beni sono dati a solo titolo di beneficenza, essi
saranno posti in vendita, appena possibile, secondo le nor-
me di una sana amministrazione. In tal caso, con l’inoltro
della pratica al Rettor Maggiore e al Consiglio generale, si
chiede il «Nulla Osta» ad accettare e a vendere.
b. Circa le eredità, lasciti o donazioni, accettati senza oneri
o impegni, si ricorda che di essi è sufficiente darne comu-
nicazione al Rettor Maggiore e al suo Consiglio (cf. Cost
188, 3).
11.6 Demolizione di edifici esistenti, costruzione di nuovi,
trasformazioni importanti in una Casa
Per procedere alla domanda di autorizzazione di queste ope- 157
razioni, ai sensi di Cost 188, sono necessari i seguenti passi:
1. Predisporre i progetti, redatti da professionisti competen-
ti e bene informati delle nostre esigenze. Si evitino le for-
me monumentali, retoriche e lussuose. Si stia alla linea
semplice e sobria, che concilia bene i canoni dell’archi-
tettura moderna con lo spirito di povertà. Si abbia un’at-
tenzione particolare alla funzionalità (cf. Cost 77). I
materiali e la buona esecuzione diano sicurezza e garan-
zia di durata. È il modo migliore per essere coerenti al
principio del risparmio.
2. Eseguire il computo metrico e compilare il preventivo di
spesa.
3. Studiare il piano di finanziamento, basato su elementi
concreti e sicuri.
4. Si esamina poi il tutto nei rispettivi Consigli (Consiglio
locale e Consiglio ispettoriale) e si rimette la proposta, cor-
147

15.8 Page 148

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redata dalla documentazione su accennata e dal verbale
del Consiglio ispettoriale (e anche da quello del Consiglio
locale, se la pratica riguarda una Casa), al Rettor Mag-
giore e al suo Consiglio.
Si ricordi che, quando si tratta di un’opera nuova, l’auto-
rizzazione a costruire non coincide, per sé, con l’apertura
dell’opera; occorrerà, nella domanda, specificare chiara-
mente se si tratta solo di avviare la costruzione in vista di
un’opera futura o se si chiede, insieme con la costruzione,
l’apertura di una nuova Casa, a norma di Cost 132, §1,2.
5. I lavori procedono sempre sotto il controllo e le direttive
dell’Ispettore, rappresentato dall’economo. Durante l’ese-
cuzione, negli stadi di avanzamento, si fa periodicamen-
te il confronto tra il consuntivo e il preventivo, per tenere
sotto controllo la situazione. Se ad un certo punto, con-
trariamente al previsto, mancassero i mezzi, vanno
sospesi i lavori, finché non si riesca a fronteggiare le dif-
ficoltà.
11.7
158
Costituzione di vitalizi, borse di studio, obblighi di Mes-
se o particolari fondazioni ed enti di beneficienza
Non si possono più accettare obblighi di Messe perpetue, ma
solo per una data durata, anche per ampio spazio di tempo
(cf. can. 1303, §1,2).
Sia sempre conservato il relativo capitale fruttifero, per tutta
la durata della celebrazione delle Messe.
Per le altre accennate operazioni (vitalizi, borse di studio,
fondazioni ed enti di beneficenza) si proceda con cautela
esaminandole nei rispettivi Consigli, locale e ispettoriale,
anche con la consulenza di esperti.
La procedura da seguire per la richiesta di autorizzazione al
Rettor Maggiore è quella già indicata, in generale, al n. 152.
11.8 Altri adempimenti regolamentari
Vengono qui ricordati alcuni adempimenti regolamentari
che comportano particolare responsabilità dell’Ispettore e
del suo Consiglio.
148

15.9 Page 149

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11.8.1 Rendiconto annuale
Il can. 636 del CIC sancisce la necessità di un periodico con- 159
trollo dell’amministrazione, che si attua specialmente con la
presentazione del rendiconto amministrativo. Dice infatti il
Codice: «Nel tempo e nei modi stabiliti dal diritto proprio gli
economi e gli altri amministratori presentino all’autorità
competente il rendiconto dell’amministrazione da loro con-
dotta» (can. 636, §2).
Il nostro diritto proprio determina appunto i tempi e i modi
con cui gli economi, ai diversi livelli, devono presentare i loro
rendiconti.
a. A livello ispettoriale:
– L’art. 196 dei Regolamenti generali prescrive: «Sia sol-
lecitudine dell’economo ispettoriale informare periodi-
camente della sua gestione l’Ispettore e il suo Consiglio
e redigere ogni anno il bilancio preventivo e consunti-
vo per la debita approvazione». L’art. 156,10 dei Rego-
lamenti dice espressamente che per l’approvazione del
suddetto bilancio preventivo e consuntivo è necessario
il consenso del Consiglio ispettoriale.
– L’art. 196 dei Regolamenti stabilisce anche che ogni
anno sarà trasmessa copia del rendiconto ispettoriale
all’Economo generale, firmato dall’Ispettore col suo
Consiglio.
Per uniformità il rendiconto ispettoriale viene compi-
lato su appositi Fogli Elettronici predisposti dall’Eco-
nomato generale (in diverse lingue).
b. A livello locale:
– L’art. 202 dei Regolamenti generali prescrive: «L’eco-
nomo si terrà sempre pronto a presentare la sua gestio-
ne al direttore e al Consiglio. Renderà conto all’Ispetto-
re e all’economo ispettoriale annualmente e ogni volta
che ne sarà richiesto».
– L’art. 194 dei Regolamenti indica anche le modalità
per questi rendiconti annuali: «L’economo ispettoria-
le si intenderà con l’Ispettore: ... 4. nell’esigere l’invio
tempestivo del rendiconto amministrativo annuale e i
rapporti periodici su moduli appositamente loro
inviati».
149

15.10 Page 150

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– Può essere opportuno ricordare qui anche i due articoli
regolamentari che precisano l’impegno di informazione
della comunità sugli aspetti economici ed amministrativi:
• Reg 202: «Nei modi e nei tempi opportuni, specie in
sede di programmazione e di bilanci, (l’economo) inte-
resserà tutta la comunità alla situazione econo-
mico-finanziaria, ordinaria e straordinaria, della casa».
• Reg 184: «I principali compiti e doveri dell’assemblea
dei confratelli nei riguardi della comunità sono: ... 5.
informarsi e riflettere sulla situazione economica,
anche in vista della povertà comunitaria».
11.8.2
160
Contributo annuale delle Case per l’Ispettoria
È compito dell’Ispettore col consenso del suo Consiglio sta-
bilire il contributo adeguato che ogni singola Casa deve dare
per i bisogni dell’Ispettoria (cf. Reg 197). L’Ispettore lo fisse-
rà in base alle necessità dell’Ispettoria, conoscendo e tenen-
do conto della situazione economica di ogni Casa.
Fa parte dell’animazione dell’Ispettoria convincere le comu-
nità locali di questo impegno, per contribuire alla costruzio-
ne della comunità ispettoriale (vocazioni, formazione, ani-
mazione...).
Il versamento del contributo deve essere curato fedelmente
per solidarietà. Conviene che esso venga versato in più rate,
onde evitare il pericolo di insolvibilità, e venga indicato come
«debito privilegiato».
Quando si concede a una Casa il permesso di eseguire lavori
o di fare acquisti straordinari, ciò non sia mai a scapito del
contributo annuale (ci potranno essere altre forme di inter-
vento).
11.8.3 Uso del denaro eccedente
161
L’Ispettore ritira dalle Case il denaro che gli risulta disponi-
bile ed aiuta con la cassa ispettoriale quelle che si trovano in
gravi necessità o devono sostenere forti spese debitamente
autorizzate (cf. Reg. 197): si veda “orientamenti e direttive” in
ACG n. 367, p. 48.
Programmando con la partecipazione e la cooperazione dei
confratelli responsabili, si può arrivare con minor difficoltà
ad una certa osmosi finanziaria.
150

16 Pages 151-160

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16.1 Page 151

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11.8.4 Adempimenti previsti dall’art. 190 dei Regolamenti
L’art. 190 dei Regolamenti è di grande importanza per la 162
buona gestione economica ispettoriale: esso tocca la respon-
sabilità del Capitolo ispettoriale ed anche dell’Ispettore col
suo Consiglio.
L’Ispettore dovrà curare che il Capitolo ispettoriale provveda
a tutti gli adempimenti prescritti, che qui si riportano:
«È demandata ai Capitoli ispettoriali la formulazione di nor-
me dettagliate circa l’amministrazione ispettoriale e locale.
In particolare si daranno direttive:
1. sul protocollo, l’archivio amministrativo per gli atti pub-
blici, convenzioni, testamenti, registri, libri di oneri,
inventari, ecc.;
2. sulla documentazione patrimoniale, la custodia dei valo-
ri e di documenti importanti;
3. sui legati di culto e le borse di beneficienza;
4. sulla contabilità e l’unificazione amministrativa dei vari
settori di un’opera;
5. sui rapporti economici tra parrocchia e casa, in confor-
mità con il diritto universale e con le Costituzioni;
6. e ogni altra norma che l’esperienza locale suggerisce.
Il Capitolo ispettoriale può delegare questo compito all’Ispetto-
re con il suo Consiglio».
Sulla responsabilità dei Capitoli ispettoriali circa la parte
economica del Direttorio ispettoriale si veda ACG n. 382, pp.
44-49.
11.9 Rapporti economici tra Casa salesiana e Parrocchia sale-
siana2
Nel cap. 8, trattando dell’accettazione di una parrocchia da 163
parte dei Salesiani (cf. n. 126), si è visto che deve esser redatta
una Convenzione tra la Società Salesiana, rappresentata dall’I-
spettore (a nome del Rettor Maggiore) e l’Ordinario del luogo.
Il CIC dice espressamente che in tale Convenzione devono
esser definite anche le questioni economiche (cf. can. 681, §2).
2 Si veda, sull’argomento, ACG n. 323, p. 51 ss.
151

16.2 Page 152

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Con riferimento a tale norma, le questioni di carattere econo-
mico che devono esser precisate nella Convenzione riguardano
i punti seguenti:
– la descrizione dei confini;
– la situazione di fatto (se esistono debiti precedenti o altri
impegni economici...);
– la proprietà del complesso edilizio (allegando la plani-
metria); quali sono i locali dati in uso; arredamento...
– l’inventario dei beni immobili e mobili (precisando la
proprietà);
– obblighi e diritti del parroco e dei suoi collaboratori: for-
me di remunerazione...
– amministrazione parrocchiale: competenze; in particola-
re, la manutenzione ordinaria e straordinaria;
– eventuali lavori straordinari nella Chiesa o nei locali del-
la parrocchia.
Circa l’inventario dei beni, si nota che esso è esigito dal can.
1283,2 del CIC, che dice: «sia accuratamente redatto un detta-
gliato inventario dei beni immobili, dei beni mobili sia pre-
ziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, e delle altre
cose, con la loro descrizione e la stima...». E il canone aggiun-
ge: «e sia rivisto dopo la redazione»: è un esplicito richiamo a
tenere aggiornato l’inventario dei beni! Anche i nostri Regola-
menti lo richiedono: «Sia tenuta chiaramente distinta, con
apposita documentazione e registrazione, la proprietà dei
beni appartenenti alla parrocchia qua talis e quella che è del-
la Congregazione» (Reg 30). Il can. 1283,3 aggiunge ancora
che «una copia dell’inventario sia conservata nell’archivio del-
l’amministrazione, un’altra nell’archivio della curia». È oppor-
tuno che una terza copia sia conservata presso l’archivio della
casa religiosa (o presso l’economato ispettoriale). Gli aggior-
namenti dovranno sempre esser riportati su tutte le copie.
Considerando ora l’amministrazione dei beni legati alla par-
rocchia, si distinguono i seguenti punti:
a. Circa i beni immobili di proprietà della Società salesiana
(della casa religiosa):
L’amministrazione di questi beni, destinati alla parroc-
chia ma di proprietà della casa religiosa, spetta alla casa
religiosa, e quindi occorre chiedere le autorizzazioni e
152

16.3 Page 153

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rendere conto al Superiore competente (attraverso l’eco-
nomo locale). È chiaro tuttavia che la comunità ha il
diritto di chiedere al popolo l’aiuto per il restauro o l’ab-
bellimento della chiesa o dei locali dati in uso alla par-
rocchia: ma il controllo delle offerte e delle spese passa
attraverso il Superiore salesiano, il quale evidentemente
agirà mediante il confratello parroco.
b. Circa i beni immobili di proprietà della Curia (o dell’Ente
parrocchia): La competenza della loro amministrazione è
dell’Ordinario del luogo. L’amministrazione avviene attra-
verso il parroco, il quale chiede le necessarie autorizza-
zioni e rende conto all’Ordinario del luogo. Si ricordi, a
questo riguardo, che il Superiore religioso ha, nei con-
fronti dei suoi sudditi, una responsabilità circa l’osser-
vanza delle leggi della Chiesa, sia universali che partico-
lari, come pure delle direttive dei Vescovi. Egli deve per-
ciò vigilare affinché l’amministrazione dei beni ecclesia-
stici affidata ai propri religiosi sia adempiuta nell’osser-
vanza delle leggi e dello spirito di esse (cf. can. 678, §2).
c. Circa la gestione amministrativa della parrocchia, si ten-
gano presenti i seguenti principi:
– la gestione dell’amministrazione della parrocchia «qua
talis» spetta al parroco, nominato dal Vescovo su pre-
sentazione dell’Ispettore (cf. can. 532; cf. anche Reg
27);
– il parroco è coadiuvato nell’amministrazione dei beni
della parrocchia da un «consiglio per gli affari economi-
ci», che deve esser costituito a norma del can. 537 del
CIC. Si osservi che questo Consiglio ha carattere con-
sultivo, ferma restando la responsabilità del parroco
(che lo presiede) stabilita dal can. 532.
Stabilito il principio che la gestione amministrativa della
parrocchia è di competenza del parroco, occorre considera-
re i rapporti con la comunità religiosa salesiana, che anima
la parrocchia (sia nel caso che la comunità salesiana coinci-
da con la comunità incaricata della parrocchia, sia nel caso
in cui la comunità salesiana comprenda altre opere oltre la
parrocchia).
Come criterio generale (oltre a quanto detto sopra circa i
beni immobili) occorre operare una chiara distinzione tra
153

16.4 Page 154

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l’amministrazione e la contabilità della parrocchia e quella del-
la casa religiosa «qua talis». Ci devono essere quindi libri con-
tabili diversi.
– Un punto da considerare è quello relativo ai proventi spet-
tanti alla comunità e a quelli spettanti alla parrocchia. In
varie diocesi ci sono ordinamenti che determinano ciò
che spetta al parroco e ai suoi vicari e ciò che è della chie-
sa e della parrocchia. Nel caso nostro i criteri principali
sono questi:
• Le entrate personali del parroco e dei vicari parroc-
chiali sono di spettanza della comunità salesiana (a
norma dell’art. 76 delle Costituzioni): tali sono gli sti-
pendi, i salari diocesani, le pensioni, le offerte delle
Messe. Questi proventi entrano quindi nella cassa del-
la comunità religiosa.
• I cosiddetti «diritti di stola», a norma del can. 531,
sono di spettanza della parrocchia. Così pure le offerte
volontarie date alla parrocchia, a meno che non consti
chiaramente l’intenzione contraria dell’offerente.
Comunque in questo punto si stia alle norme diocesa-
ne, che contemplano casi particolari.
Conoscendo le difficoltà di rapporto, specie in campo econo-
mico, tra comunità religiosa e comunità parrocchiale, l’art.
190,5 dei Regolamenti demanda ai Capitoli ispettoriali la for-
mulazione di norme dettagliate circa tali rapporti.
Si deve ricordare infine il dettato dell’art. 198 dei Regolamen-
ti generali, che dice: «Anche i confratelli incaricati di opere,
che per statuto o per convenzione hanno un Consiglio di
amministrazione a sé stante, sono tenuti a rendere conto del-
la loro gestione ai superiori religiosi». È un principio di vita
religiosa, che non è in contrasto con l’autonomia che le leggi
ecclesiastiche (o civili) danno agli amministratori.
Questo dovere di «rendere conto» trova riscontro in ciò che
stabilisce il can. 678, §2: «Nell’esercizio dell’apostolato ester-
no i religiosi sono soggetti anche ai propri Superiori e devo-
no mantenersi fedeli alla disciplina dell’Istituto». Dall’«apo-
stolato esterno» del parroco è chiaro che non può esser
esclusa la sua gestione economica: è lui infatti il responsabi-
le di essa (cf. can. 532).
154

16.5 Page 155

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Il dovere di «rendere conto», d’altra parte, non può ridursi a
semplice informazione. Pur non esigendo l’approvazione,
occorre che il parroco sottoponga al Superiore religioso (Diret-
tore, Ispettore) i vari problemi economici, in particolare i
bilanci preventivi e consuntivi, chiedendone un previo parere e
benestare, che aiuti a tener conto delle esigenze del «carisma»
salesiano proprie della comunità che anima la parroccchia.
Sia il parroco che il Superiore religioso dovranno procedere
con prudenza ed equilibrio, nel pieno rispetto dei diritti del
Vescovo, ed anche con attenzione alle competenze del «Con-
siglio per gli affari economici» della Parrocchia.
11.10 Norme canoniche circa eredità, lasciti, donazioni e altre
«pie volontà»
È utile riportare in questa sede le norme del diritto canonico 164
che riguardano le responsabilità degli «Ordinari» a riguardo
di eredità, lasciti, donazioni, o in generale di «pie volontà»
dei fedeli nei confronti delle istituzioni ecclesiastiche (dioce-
sane o religiose).
Can. 1301
§l. L’Ordinario è l’esecutore di tutte le pie volontà, sia valevo-
li in caso di morte sia tra vivi.
§2. In forza di questo diritto l’Ordinario può e deve vigilare,
anche con la visita, perché le pie volontà siano adempiu-
te, e gli altri esecutori, terminato il loro compito, devono
rendergliene conto.
§3. Le clausole contrarie a questo diritto dell’Ordinario, an-
nesse alle ultime volontà, si considerino come non appo-
ste.
Can. 1302
§1. Chi riceve fiduciariamente dei beni per cause pie, sia con
atto tra vivi sia con testamento, deve informare l’Ordina-
rio, indicandogli tutti i beni anzidetti sia mobili sia
immobili con gli oneri annessi; che se il donatore glielo
avesse espressamente ed assolutamente proibito, non
accetti la fiducia.
155

16.6 Page 156

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§2. L’Ordinario deve esigere che i beni fiduciari siano collo-
cati al sicuro e vigilare sull’esecuzione della pia volontà a
norma del can. 1301.
§3. Per i beni fiduciari affidati ad un membro di un Istituto
religioso o di una Società di vita apostolica, se i beni furo-
no devoluti al luogo o alla diocesi o ai loro abitanti oppu-
re a favore di cause pie, l’Ordinario di cui nei §§ 1 e 2 è
l’Ordinario del luogo; altrimenti è il Superiore maggiore
nell’Istituto clericale di diritto pontificio...
Il can. 1303 presenta cosa siano le «pie fondazioni» e le loro
specie (autonome e non autonome). Interessa quanto dice il
canone seguente sull’autorizzazione per una fondazione
(ovviamente a quanto detto dal CIC si aggiungono per noi le
norme di Cost 188).
Can. 1304
§1. Perché una fondazione possa esser validamente accetta-
ta da una persona giuridica, si richiede la licenza scritta
dell’Ordinario; questi però non la rilasci prima di essersi
reso legittimamente conto che la persona giuridica possa
soddisfare sia al nuovo onere sia a quelli precedente-
mente assunti; e soprattutto badi che i redditi corrispon-
dano appieno agli oneri aggiunti, secondo l’usanza del
luogo e della regione.
§2. Ulteriori condizioni per quanto concerne la costituzione
e l’accettazione delle fondazioni siano stabilite per dirit-
to particolare.
Tra le norme varie, date dal CIC nei cann. 1305 ss., a riguar-
do di impegni e oneri conseguenti a pie volontà o fondazio-
ni, conviene ricordare alcune facoltà riguardo agli oneri di
Messe.
Can. 1308
§1. La riduzione degli oneri di Messe, da farsi soltanto per
causa giusta e necessaria, è riservata alla Sede Apostoli-
ca, salvo le disposizioni che seguono.
§2. Se ciò sia espressamente stabilito nelle tavole di fonda-
zione, l’Ordinario a causa della diminuzione dei redditi
può ridurre gli oneri delle Messe.
156

16.7 Page 157

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§3. Il Vescovo diocesano ha la facoltà di ridurre, a causa del-
la diminuzione dei redditi e fintantoché tale causa per-
duri, le Messe dei legati che sono autonomi, secondo l’e-
lemosina legittimamente vigente in Diocesi, purché non
vi sia persona obbligata e che possa essere efficacemente
costretta a provvedere all’aumento dell’elemosina.
§4. Al medesimo compete ridurre gli oneri o legati di Messe
che gravano su istituti ecclesiastici, se i redditi siano
diventati insufficienti a conseguire convenientemente le
finalità dell’istituto ecclesiasico stesso.
§5. Ha le stesse facoltà di cui ai §§ 3 e 4 il Moderatore supre-
mo di un Istituto religioso clericale di diritto pontificio.
Can. 1309
Alle stesse autorità di cui al can. 1308 compete inoltre la
facoltà di trasferire per causa proporzionata gli oneri delle
Messe in giorni, chiese o altari diversi da quelli stabiliti nel-
le fondazioni stesse.
Si veda anche il can. 1310 specificamente riguardo alle pie
volontà dei fedeli a favore di cause pie.
157

16.8 Page 158

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12. COMUNICAZIONE FRA SEGRETERIA
ISPETTORIALE E SEGRETERIA GENERALE
12.1
165
158
Necessità della comunicazione. Rapporti dell’Ispettore
col Rettor Maggiore e il suo Consiglio
Per un valido ed efficace servizio alle Ispettorie e insieme
all’intero corpo della Congregazione è indispensabile che si
stabilisca una tempestiva e precisa comunicazione fra le sin-
gole Ispettorie e la Direzione generale.
Si deve, ovviamente, in primo luogo considerare il rapporto
di informazione e scambio tra l’Ispettore e il Rettor Maggiore,
e tra l’Ispettore (insieme con gli organismi ispettoriali) e i Con-
siglieri dei Dicasteri Centrali: si tratta sia della corrispondenza
personale, sia delle informazioni sull’andamento dell’Ispetto-
ria, l’esame di problemi e progetti nei vari settori di anima-
zione, la comunicazione di avvenimenti importanti, ecc...
In particolare, per quanto riguarda la comunicazione ufficia-
le dell’Ispettore al Rettor Maggiore, il nostro diritto contempla
numerosi momenti relativi all’adempimento delle pratiche
riguardanti l’Ispettoria. Ricordiamo, fra gli altri: l’approva-
zione del Direttorio ispettoriale e delle Deliberazioni del
Capitolo ispettoriale (Cost 170-171); l’apertura e chiusura di
Case o la trasformazione delle medesime (Cost 165,5); l’avvio
di speciali attività (ad esempio, l’accettazione di una parroc-
chia: Reg 25); le pratiche economico-amministrative (Cost
188); le nomine dei Consiglieri ispettoriali (Cost 167) e dei
Direttori (Cost 177); domande relative ai singoli confratelli.
Tutti questi, oltre che adempimenti per il governo dell’Ispet-
toria, sono strumenti privilegiati di dialogo fra l’Ispettore e il
Rettor Maggiore col suo Consiglio.
Circa la comunicazione dell’Ispettore con i Consiglieri dei
Dicasteri centrali, si possono ricordare alcune espressioni
ricavate dal nostro diritto:

16.9 Page 159

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Con il Consigliere per la Formazione: tenendo presente la
responsabilità che le Costituzioni gli assegnano per la
formazione in tutte le sue fasi e per le strutture formati-
ve (cf. Cost 135), è chiaro che un dialogo con lui sarà
necessario per ogni attuazione in campo formativo. In
particolare si sottolinea la periodica verifica, a livello
ispettoriale, del direttorio settore-formazione, di cui l’I-
spettore informerà il Consigliere generale per la Forma-
zione (cf. FSDB, 23).
Con il Consigliere per la Pastorale giovanile: un momento
speciale di dialogo e di confronto è l’elaborazione e la
revisione del progetto educativo-pastorale ispettoriale
(cf. Cost 136; Reg 4).
Con il Vicario del Rettor Maggiore, per quanto riguarda la
Famiglia Salesiana: occorre tener presente quanto dice
l’art. 134 delle Costituzioni: (Il Vicario) «a norma dell’art.
5 delle Costituzioni promuove la comunione dei vari
gruppi, rispettando la loro specificità e autonomia.
Orienta inoltre e assiste le ispettorie, affinché nel loro ter-
ritorio si sviluppino, secondo i rispettivi statuti, l’As-
sociazione dei Cooperatori salesiani e il movimento degli
Exallievi». È chiaro che, in questo settore, sono molti i
momenti in cui occorrerà un contatto tra gli organismi
ispettoriali e il Vicario del Rettor Maggiore.
Con il Consigliere per la Comunicazione sociale: il rappor-
to dell’Ispettore e dell’équipe ispettoriale di comunicazio-
ne è regolato dai compiti che l’art. 137 assegna al Consi-
gliere in questo settore: «promuove l’azione salesiana nel
settore della comunicazione sociale e coordina in parti-
colare, a livello mondiale, i centri e le strutture che la
Congregazione gestisce in questo campo», insieme agli
impegni che i Regolamenti richiedono agli Ispettori
riguardo alla comunicazione (cf. Reg 31-33).
Con il Consigliere per le Missioni: l’Ispettore manterrà tut-
ti quei contatti necessari sia per l’animazione missiona-
ria sia per il funzionamento delle missioni affidate all’I-
spettoria e per la preparazione dei missionari (cf. Cost
138).
159

16.10 Page 160

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166
Una frequente e intensa comunicazione deve esserci tra l’I-
spettore e il Consigliere regionale. Questi infatti, a norma del-
le Costituzioni, cura gli interessi delle Ispettorie affidategli e
mantiene un collegamento diretto tra il Consiglio generale e
l’Ispettoria (cf. Cost 140). L’Ispettore perciò avrà un contatto
costante col Consigliere regionale, esaminando insieme con
lui i problemi dell’Ispettoria e sottoponendogli le soluzioni
che intende adottare, pur conservando la piena autonomia
decisionale stabilita dal diritto (cf. Reg 137).
In particolare tutte le pratiche che vengono inviate al Rettor
Maggiore (approvazione di nomine, apertura o chiusura di
case, avvio di attività, operazioni economiche straordinarie,
ecc ...) è opportuno che siano accompagnate anche dal parere
del Regionale, che l’Ispettore chiederà. Quando i Regionali si
trovano a Roma (durante le sessioni plenarie), le pratiche
potranno esser inviate allo stesso Consigliere regionale, che
provvederà a presentarle al Rettor Maggiore.
Un momento privilegiato di comunicazione dell’Ispettoria
con il Rettor Maggiore e il suo Consiglio è quello della Visita
straordinaria, che il Rettor Maggiore stabilisce ogni sessen-
nio in ogni singola Ispettoria (cf. Reg 104). La Visita straor-
dinaria è compiuta a nome e con l’autorità conferita dal Ret-
tor Maggiore: ordinariamente essa viene affidata al Consi-
gliere regionale, ma il Rettor Maggiore può affidarla anche
ad altro Visitatore, da lui scelto.
Per la natura di questa Visita, essa va adeguatamente prepa-
rata dall’Ispettore col suo Consiglio, in modo che la comuni-
tà ispettoriale ricavi i frutti auspicati. Durante la Visita l’I-
spettore conserva i suoi poteri di governo ordinario, ma tali
poteri sono soggetti a quelli straordinari, dati dal Rettor
Maggiore al Visitatore.
12.2
167
160
Il servizio della Segreteria generale
Ci si ferma ora, in modo particolare, su una forma di comu-
nicazione, che può definirsi «istituzionale» e che riguarda la
trasmissione di dati e di informazioni che avviene periodica-
mente tra la Segreteria ispettoriale e la Segreteria generale.
È questo un prezioso servizio che viene reso sia per compie-

17 Pages 161-170

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17.1 Page 161

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re ciò che Costituzioni e Regolamenti (e lo stesso diritto
canonico) richiedono per la validità di certi atti, sia per con-
tribuire ad una conoscenza completa della realtà della Con-
gregazione (a questo sono finalizzate le statistiche) e per con-
servare la storia di avvenimenti e persone.
Il servizio della Segreteria generale nei confronti delle Ispetto-
rie si esplica soprattutto attraverso l’invio di documentazione
o con la risposta ai quesiti provenienti dalle stesse Ispettorie.
Si possono facilmente elencare alcune delle forme di comu-
nicazione che la Segreteria generale deve curare verso le
Ispettorie:
a. Trasmissione degli Atti ufficiali del Consiglio generale
(cf. Reg. 110) e di altri documenti del Rettor Maggiore e
suo Consiglio di valore universale;
b. Trasmissione dei decreti relativi alle nomine (Ispettore,
Consiglieri Ispettoriali, Direttori, Maestri dei Novizi) e
alle altre pratiche di carattere giuridico (in collegamento
con il Procuratore generale);
c. Comunicazioni di notizie di particolare interesse per la
Congregazione;
d. È pure compito della Segreteria generale chiedere alle
Ispettorie dati sui confratelli e sulle opere e tutto ciò che
è utile per l’Archivio centrale della Congregazione.
12.3 Il servizio della Segreteria ispettoriale
Nel corso di questo Manuale si sono venuti evidenziando
numerosi compiti della Segreteria ispettoriale, che affianca
l’Ispettore e il suo Consiglio nell’esatto adempimento di mol-
te pratiche.
Si vuole qui presentare in sintesi la principale documenta-
zione che in diverse occasioni i Segretari ispettoriali devono
inviare alla Segreteria generale: essa rappresenta una fonte
privilegiata di informazioni per l’intera Congregazione (oltre
che per l’Ispettoria).
Distinguiamo la documentazione a tre livelli:
– Per ciascun confratello
– Per le singole comunità
– Per l’Ispettoria nel suo insieme
161

17.2 Page 162

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12.3.1 Documentazione per ciascun confratello
168
Si presenta l’elenco dei fondamentali documenti che, nelle
diverse occasioni, devono esser inviati alla Segreteria gene-
rale per ciascun confratello:
a. Ammissione al Noviziato;
b. Proposta di ammissione alla prima professione e pagelli-
na attestante l’avvenuta professione;
c. Pagellina attestante le singole rinnovazioni delle profes-
sioni temporanee;
d. Proposta di ammissione alla professione perpetua e
pagellina attestante l’avvenuta professione;
e. Attestati del conferimento dei Ministeri del Lettorato e
dell’Accolitato;
f. Proposta di ammissione al Diaconato e attestato dell’av-
venuta ordinazione;
g. Proposta di ammissione al Prebiterato e attestato dell’av-
venuta ordinazione;
h. Comunicazione dell’eventuale uscita di un novizio;
i. Comunicazione dell’eventuale uscita di un professo tem-
poraneo «a fine voti»;
l. Comunicazione della morte di un confratello;
m. Lettera mortuaria di un confratello.
Oltre a questi ci sono i documenti riguardanti le nomine o
altre pratiche giuridiche, come visto nelle pagine precedenti.
169
Ci si ferma qui un momento sulle informazioni relative alla
MORTE DI UN CONFRATELLO. Sono due gli adempimenti al
riguardo:
1) Alla morte di un confratello sollecitamente deve esser
inviata comunicazione alla Segreteria generale, specifican-
do luogo e data di morte e altre eventuali notizie (cf.
Modulo NOTIFICA DELLA MORTE DI UN CONFRATELLO: APPEN-
DICE A-3). Tale comunicazione è importante non solo per-
ché essa venga trasmessa quanto prima alle Ispettorie
della Congregazione (mediante gli Atti del Consiglio
Generale), ma soprattutto perché il confratello sia ricor-
dato nei suffragi fraterni.
Qualora si desideri che venga riportata qualche notizia
del confratello defunto sul Bollettino salesiano – ediz. ita-
162

17.3 Page 163

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liana – dovrà esser inviato un brevissimo profilo diretta-
mente alla Direzione del Bollettino salesiano - via della
Pisana 1111 - 00163 Roma.
2) La LETTERA MORTUARIA è un dovere prescritto dall’art. 177
dei Regolamenti generali: «Quando muore un confratel-
lo, il direttore scriva per tempo la lettera mortuaria». È
questo anche un gesto di fraternità, di amicizia, di rico-
noscenza!
Lo stesso articolo regolamentare prescrive di:
– inviare alcuni esemplari (quattro-cinque copie) alla
Segreteria generale, perché (dopo che sono stati fatti
conoscere ai Superiori) vengano conservati nell’Archi-
vio centrale;
– inviare qualche esemplare, oltre che a tutte le comuni-
tà dell’Ispettoria, anche alle Ispettorie e comunità della
Congregazione dove il confratello è conosciuto (soprat-
tutto nell’ambito della Conferenza ispettoriale o della
Regione);
– in particolare si raccomanda di inviare la lettera alle
comunità formatrici, dove la conoscenza della vita e del
lavoro dei confratelli è di grande stimolo per la cresci-
ta dei giovani salesiani.
Questi adempimenti sono curati tempestivamente dalla stessa
Segreteria ispettoriale.
Si fa presente anche di inviare sempre alla Segreteria gene-
rale (per la Biblioteca centrale) copie di eventuali pubblica-
zioni dei confratelli.
12.3.2 Documentazione per ciascuna comunità
La documentazione da inviare alla Segreteria generale e 170
interessante ogni comunità dell’Ispettoria è soprattutto la
seguente:
a. Ogni sei anni si invii una sintesi della cronaca di ciascuna
Casa, da cui risultino gli avvenimenti principali e le tap-
pe più importanti di crescita della casa: non essendo pos-
sibile avere nell’Archivio centrale l’intera cronaca di cia-
scuna casa, è questo un modo per contribuire a conser-
vare la storia delle case.
163

17.4 Page 164

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b. Comunicazione degli avvenimenti più importanti e signi-
ficativi delle case, quando si realizzano, soprattutto se
hanno risonanza a livello ecclesiale e civile.
Questa comunicazione, oltre che alla Segreteria genera-
le, può esser trasmessa anche al Bollettino salesiano –
edizione italiana – quando si desideri avere in esso qual-
che notificazione.
c. Molto opportunamente le notizie di cronaca saranno
accompagnate da documentazione fotografica.
Riguardo a tale documentazione fotografica si ricordi
che, per la conservazione nell’archivio, sul retro di ogni
fotografia dovranno sempre esser indicati: 1) il luogo in
cui la fotografia è stata scattata; 2) la data della stessa; 3)
l’avvenimento cui si riferisce; 4) le persone che si inten-
dono ricordare in particolare.
12.3.3
Documentazione per ogni Ispettoria
Per l’Ispettoria nel suo insieme ci sono specialmente tre
momenti nei quali si richiede che la Segreteria ispettoriale
invii dei dati per l’utilità dell’intera Congregazione. Essi
sono:
a. La pubblicazione dell’ANNUARIO della Società.
b. I dati statistici (FLASH) a fine anno
c. La statistica di attività e opere
171
164
A. ANNUARIO della Società
L’ANNUARIO (elenco generale dei confratelli e delle case) della
Società è un prezioso aiuto per la conoscenza delle singole
Ispettorie, case e confratelli nell’intera Congregazione: è una
tradizione che, per noi, risale a Don Bosco, e che si ritiene
ancora assai utile. Evidentemente la sua utilità è legata alla
tempestività e precisione dei dati: e ciò dipende in molta par-
te dalla rapidità ed esattezza delle informazioni che proven-
gono dalle Ispettorie.
I dati che vengono richiesti per l’aggiornamento annuale del-
l’Annuario riguardano specialmente i trasferimenti dei con-
fratelli da una casa all’altra o da un’Ispettoria a un’altra e
inoltre gli incarichi dei confratelli nelle comunità. A questo
riguardo si è presa la decisione di pubblicare nel catalogo gli

17.5 Page 165

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incarichi principali che risultano dal nostro diritto proprio:
direttore, economo, consigliere (locale o ispettoriale), parro-
co, preside di scuola, incaricato di oratorio, rettore di chiesa
pubblica, delegato cooperatori, delegato exallievi, «incarica-
to» in una comunità non eretta.
Poiché per una effettiva utilità l’Annuario è stato diviso in
due volumi (corrispondenti all’incirca ai due emisferi, con
alcune eccezioni), le scadenze da non superarsi per l’invio
dei dati sono:
– per il I volume: 15 settembre;
– per il II volume: 15 febbraio.
B. STATISTICA FLASH») DEL PERSONALE A FINE ANNO (31 dicem- 172
bre).
Questo quadro statistico del personale salesiano dell’Ispetto-
ria (salesiani e novizi) presenta la situazione precisa dell’I-
spettoria ad una data (31 dicembre) comune per tutte le
Ispettorie: è un termine fisso di confronto annuale ed è la
base della statistica della Congregazione che viene inviata
alla Santa Sede (che chiede appunto i dati al 31 dicembre).
In Appendice è riportata copia del FLASH (cf. APPENDICE A-15).
È assai importante, per una valutazione esatta ed univoca in
Congregazione, tener presente soprattutto le norme per il
computo dei confratelli nel «Flash». Si riportano qui di segui-
to le norme desunte da ACS n. 284,7 (documenti, I parte):
a. NEL FLASH DELLISPETTORIA DEVONO ESSERE COMPUTATI I CON-
FRATELLI CHE:
1. fanno parte dell’Ispettoria fin dalla loro prima profes-
sione;
2. sono entrati a farne parte per trasferimento definitivo
decretato per iscritto dal Rettor Maggiore;
3. sono venuti temporaneamente in aiuto dell’Ispettoria
in seguito a un accordo fra gli Ispettori interessati
(trasferimento temporaneo);
4. risiedono temporaneamente in altra Ispettoria per
motivi di studio o di salute (o per un lavoro specifica-
mente in favore dell’Ispettoria di origine);
5. vivono fuori della casa religiosa avendo ottenuto il
permesso di «absentia a domo» o l’Indulto di esclau-
165

17.6 Page 166

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strazione o di secolarizzazione “ad experimentum1 o
anche vivono fuori irregolarmente (senza il dovuto
permesso);
6. hanno in corso la pratica di dispensa dai voti, di seco-
larizzazione o di dispensa dal celibato, finché le prati-
che non sono del tutto concluse.
b. NEL FLASH DELLISPETTORIA NON DEVONO ESSERE COMPUTATI I
CONFRATELLI CHE:
1. sono stati inviati in altra Ispettoria in qualità di Ispet-
tori, Direttori, Maestri dei Novizi, ecc., per tutto il
tempo del loro mandato (questi vanno computati nel-
l’Ispettoria dove lavorano: cf. a.3);
2. sono stati mandati temporaneamente (con accordo
dei due Ispettori) in altra Ispettoria o Visitatoria per
offrire un aiuto all’Ispettoria medesima (anche questi
vanno computati nell’Ispettoria dove lavorano: cf.
a.3);
3. hanno ottenuto il rescritto di secolarizzazione «pure et
simpliciter» (col «decreto di incardinazione»), come
pure quelli secolarizzati “ad experimentum” a fine del-
l’esperimento (o quando il Vescovo abbia emesso il
decreto di incardinazione);
4. hanno ottenuto una qualche forma di Indulto di usci-
ta: dispensa dai voti (accettata), dispensa dal diacona-
to, dispensa dal celibato sacerdotale, o siano stati
dimessi.
5. sono insigniti dell’ordine episcopale, anche quando,
rinunciato all’incarico, hanno scelto di risiedere in
una casa salesiana.
173
C. STATISTICA DELLE OPERE E DELLE ATTIVITÀ
Ogni sessennio (in preparazione del Capitolo Generale) vie-
ne pure richiesta alle Segreterie ispettoriali una statistica
delle opere e delle attività che si svolgono nella Ispettoria.
166
1 Si ricorda che il confratello con secolarizzazione “praevio experimento
durante l’esperimento ha lo stato di “esclaustrato”.

17.7 Page 167

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Oltre all’invio di questi dati riguardanti persone e opere, altri 174
momenti di comunicazione col centro della Congregazione
da parte delle Segreterie ispettoriali sono:
1. L’invio dei Notiziari ispettoriali (o Bollettini informativi
ispettoriali) con le notizie periodiche della comunità
ispettoriale: la trasmissione va fatta, oltre che ai Superio-
ri interessati (Rettor Maggiore, Consigliere regionale ed
eventualmente altri Consiglieri generali), alla Segreteria
generale e all’Ufficio stampa (ANS).2
2. La trasmissione di informazioni (con eventuali illustra-
zioni anche fotografiche) dei più importanti avvenimenti
ispettoriali, perché possano esser conservate nell’Archivio
centrale per la storia della Congregazione. È un prezioso
servizio per i Salesiani che verranno dopo di noi e che
vorranno conoscere il cammino dei predecessori e lo spi-
rito che li ha animati.
12.4 Rapporti con la Sede Apostolica
Quando ci siano pratiche da trattare con la Sede Apostolica, 175
per il tramite delle diverse Congregazioni della Curia Roma-
na, si tenga presente il dettato dell’art. 109 dei Regolamenti
generali: «Per un più regolare espletamento delle pratiche
con la Sede Apostolica, è conveniente che queste siano inol-
trate attraverso il Rettor Maggiore».
In verità, in molti casi le pratiche indirizzate alla Sede Apo-
stolica esigono, per il diritto stesso, di passare attraverso il
Superiore Generale e il suo Consiglio: così ad esempio tutte
le pratiche relative a Indulti o Dispense, o quelle concernen-
ti autorizzazioni o licenze in campo economico-amministra-
tivo, che necessitano appunto del previo consenso del Consi-
glio generale. Ma anche nei casi che ciò non sia esigito dal
diritto universale, il nostro diritto chiede che la strada nor-
male di inoltro di pratiche alla Santa Sede passi attraverso il
Rettor Maggiore.
2 L’invio dei Notiziari può esser fatto anche in pacco unico alla Segreteria
generale, ma indicando su ogni copia la persona o l’ufficio cui deve esser
trasmesso.
167

17.8 Page 168

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Riguardo alle modalità concrete della trasmissione delle pra-
tiche alla Sede Apostolica, l’art. 145 delle Costituzioni dispo-
ne: «L’incarico di trattare gli affari con la Sede Apostolica è
affidato in via ordinaria a un procuratore generale, che viene
nominato dal Rettor Maggiore con il consenso del suo Con-
siglio e rimane ad nutum». Il Procuratore è dunque la perso-
na di cui ordinariamente il Rettor Maggiore si serve per la
trasmissione delle pratiche e per tenere i contatti con la Sede
Apostolica.
Per quanto riguarda poi le pratiche di carattere giuridico, il
Segretario generale e il Procuratore sono coadiuvati da un
ufficio giuridico (di cui lo stesso Procuratore fa parte), che ha
il compito di esaminare le pratiche sotto l’aspetto giuridico,
in vista sia dell’esame da parte dei Superiori che della tra-
smissione alla Sede Apostolica.
12.5 Alcune norme procedurali di carattere generale
Si indicano qui alcune norme di carattere procedurale e tec-
nico da tenere costantemente presenti nella reciproca comu-
nicazione tra Segreterie ispettoriali e Segreteria generale.
12.5.1 Indicazione dei nomi dei confratelli
176
Per esigenze di uniformità e di precisione, in tutti i docu-
menti o le pratiche indirizzate al Rettor Maggiore o ai Dica-
steri centrali i nominativi dei confratelli devono esser ripor-
tati secondo la seguente modalità, adottata in Congregazione
ufficialmente:
si indica prima il COGNOME (Nome di famiglia) paterno (in
caratteri tutti maiuscoli), seguito dal COGNOME materno
[nelle nazioni dove questo si usa] (pure in caratteri maiusco-
li); poi segue il nome di battesimo.
Per esempio: ACCORNERO Flavio
oppure: ALVAREZ BLANCO José
I nomi dei confratelli, comunicati ufficialmente con l’entrata
in Noviziato (di qui l’importanza delle prime comunicazio-
168

17.9 Page 169

▲back to top
ni), non devono esser modificati, se non per motivi reali, che
vanno documentati.
Poiché nella Segreteria generale a ciascun confratello viene
dato un «numero di codice», corrispondente alla collocazione
nella memoria del computer dell’Archivio centrale, nelle prati-
che relative ai confratelli si potrà utilmente indicare – soprat-
tutto per evitare confusioni – anche il numero di codice.
Venga sempre riportato cognome e nome come sono indica-
ti nell’Annuario della Congregazione.
12.5.2 Indicazione dell’Ispettoria e delle Case
Nei documenti ufficiali e nelle pratiche giuridiche l’Ispetto- 177
ria verrà indicata col nome del Titolare e con la città in cui è
la sede ispettoriale (ad esempio: Ispettoria «San Francesco di
Sales» di Buenos Aires); nelle pratiche comuni basterà indi-
care l’Ispettoria con il nome della città dove si trova la sede
ispettoriale (ad esempio: Ispettoria di Buenos Aires). Util-
mente, nelle pratiche comuni, si può aggiungere la «sigla» del-
l’Ispettoria usata nell’Annuario (es: ABA).
Per le Case: è bene che vengano sempre indicate con il nome
del luogo dove si trovano. Se nello stesso luogo si trovano
diverse Case, per distinguerle tra loro si aggiunge il nome
della strada, del rione, o altra indicazione (per es. titolare
dell’opera, tipo dell’opera...), che renda ciascuna chiaramen-
te identificabile. Questo modo di indicare le Case è quello
adottato nell’Annuario, per cui nelle pratiche che riguardano
le Case si adotterà la segnalazione dell’Annuario.
Ad esempio: BUENOS AIRES - León XIII (titolare), BUENOS AIRES
- Colegio Don Bosco (Tipo di opera), BUENOS AIRES - Floresta
(rione), RIO GRANDE - Scuola (Tipo di opera), RIO GRANDE - Par-
rocchia (Tipo di opera), USHUAIA (unica opera presente).
Anche per le Ispettorie e per le Case dalla Segreteria genera-
le è stato assegnato un «numero di codice».
12.5.3
Forma delle domande indirizzate al Rettor Maggiore (o alla
Sede Apostolica)
Ogni domanda di autorizzazione, concessione, dispensa, 178
ecc., indirizzata al Rettor Maggiore (o alla Sede Apostolica)
169

17.10 Page 170

▲back to top
deve esser sempre presentata in foglio a parte per ogni singo-
lo argomento, non in lettere che trattino contemporanea-
mente di diverse richieste o di altri argomenti. Questo per la
necessaria archiviazione di ogni pratica con tutta la docu-
mentazione relativa.
Se, ad esempio, l’Ispettore deve chiedere al Rettor Maggiore
il decreto di erezione canonica di due Case, farà un’apposita
domanda per ciascuna di esse, esprimendo in ciascuna le
motivazioni proprie e il voto del Consiglio ispettoriale dato
per il caso specifico, e allegando per ciascuna il parere scrit-
to del Vescovo diocesano.
Ancora come esempio, se l’Ispettore deve domandare l’ap-
provazione ad iniziare un’attività (per es. accettare una par-
rocchia) e insieme deve chiedere alla Santa Sede un Indulto
per un confratello, non tratterà i due argomenti in un’unica
lettera, ma farà due lettere distinte per ciascuno dei due
argomenti, esprimendo per ognuno di essi il proprio giudizio
e allegando la necessaria documentazione.
Si osserva ancora che tutti questi documenti, per norma,
devono esser dattiloscritti.
Quando la domanda di un confratello è scritta in una lingua
diversa da quelle più note, il Segretario ispettoriale allegherà
una traduzione autentica, possibilmente in lingua italiana.
12.5.4
179
Date dei documenti
Le date dei documenti devono corrispondere al contenuto dei
medesimi ed anche ad eventuali precisazioni del diritto
riguardanti singoli casi.
Così, ad esempio, un documento che data l’inizio del novi-
ziato al 15 agosto non può esser datato 22 luglio, cioè non
può esser compilato e datato in anticipo.
Ancora come esempio, un documento con cui l’Ispettore
nomina l’Instructor causae per una pratica di dispensa dal
celibato sacerdotale non può portare una data antecedente
(o anche la stessa data) alla domanda del sacerdote richie-
dente; infatti, le norme per queste cause dicono che l’Ispet-
tore, dopo aver considerato la domanda e giudicato se ci
sono gli elementi per mandarla avanti, potrà nominare
un’Instructor causae.
170

18 Pages 171-180

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18.1 Page 171

▲back to top
12.5.5
Formato dei fogli
Per esigenze di uniformità nella conservazione della docu- 180
mentazione dell’Archivio centrale, si richiede alle Ispettorie
che i fogli usati per le domande e per i documenti inviati al
Rettor Maggiore o alla Segreteria generale siano sempre ed
esclusivamente del formato UNI A4 (cm. 21x29,7).
171

18.2 Page 172

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13. L’ARCHIVIO ISPETTORIALE
E GLI ARCHIVI DELLE CASE
13.1
181
Importanza degli Archivi per la nostra Società
Il Codice di diritto canonico parla dell’importanza che han-
no gli Archivi diocesani e parrocchiali. Sancisce infatti il can.
486:
§1. Tutti i documenti che riguardano la diocesi o le parroc-
chie devono essere custoditi con la massima cura.
§2. In ogni curia si costituisca in luogo sicuro l’archivio o
tabularium diocesano per custodirvi, disposti secondo un
ordine determinato e diligentemente chiusi, gli strumen-
ti e le scritture che riguardano le questioni spirituali e
temporali della diocesi.
§3. Dei documenti contenuti nell’archivio si compili un
inventario o catalogo, con un breve riassunto delle singo-
le scritture».
Quanto è asserito dal diritto universale per gli Archivi eccle-
siastici, si applica anche ai nostri Archivi: sia a livello dell’in-
tera Società («Archivio salesiano centrale»), sia a livello di
Ispettoria (Archivio ispettoriale) che di singola Casa (Archivio
locale).
Presentando il Regolamento rinnovato dell’Archivio salesiano
centrale, il Rettor Maggiore Don E. Viganò sottolineava l’im-
portanza dell’Archivio per la storia e la vita della Congrega-
zione e della Famiglia salesiana; e aggiungeva: «È un’antica
tradizione salesiana quella di attendere con particolare cura
alla conservazione del patrimonio documentario della Con-
gregazione... Tutti gli Archivi, quelli ispettoriali in primo luo-
go e quelli delle singole case, hanno la loro importanza e van-
no accuratamente custoditi e ampliati, secondo le norme del-
la scienza archivistica e delle tecniche più moderne».1
172
1 Cf. ACG n. 314, pp. 48-49

18.3 Page 173

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Già D. Pietro Ricaldone, in una circolare sugli Archivi del-
le Case del 24 ottobre 1943 aveva scritto: «I nostri Archivi
forniranno, se ben organizzati e aggiornati, elementi e dati
preziosi, anzi fondamentali, per la cronistoria della nostra
Società. Mediante la loro documentazione i nostri soci
non solo avranno dinanzi, a stimolo di nuove iniziative di
zelo, il magnifico panorama delle multiformi attività sale-
siane, ma verranno come ricondotti per mano alle più
pure sorgenti dello spirito e della operosità della Famiglia
salesiana».2
Tutto questo si riflette nei nostri Regolamenti, dove si racco-
manda: «Speciale importanza riveste la conservazione delle
biblioteche, archivi e altro materiale di documentazione per
il loro grande valore culturale e comunitario» (Reg. 62).
In questo Manuale ci si soffermerà in particolare sull’Archi-
vio ispettoriale, con un cenno all’Archivio locale, indicando
alcune norme per la conservazione dei documenti di mag-
gior rilievo.
Come criterio generale si tenga presente che, per la storia, è
sempre importante conservare i documenti e altro materia-
le, nella loro forma cartacea (muniti delle debite firme o
autenticazioni), nonostante lo sviluppo dei mezzi elettroni-
ci ed informatici (che si potranno conservare come sup-
porto).
13. 2 Archivio storico e corrente e Archivio «segreto».
Nell’Archivio ispettoriale si può distinguere un triplice 182
livello:
a. L’Archivio propriamente storico comprende i documenti
che fanno parte della «storia» dell’Ispettoria: documenti
di fondazione, cronache degli avvenimenti succedutisi
nei vari anni, corrispondenze degli Ispettori con il Consi-
glio generale e con i confratelli, documenti riguardanti i
2 Cf. ACG n. 120, p.279
173

18.4 Page 174

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confratelli che hanno vissuto e lavorato nell’Ispettoria e
sono defunti, ecc. (si veda il can. 491, §2).3
b. L’Archivio cosiddetto «corrente» comprende tutti i docu-
menti che sono ancora oggetto di frequente consultazio-
ne e di aggiornamento, sia perché si tratta di documenti
di persone viventi (ad esempio le cartelle coi documenti
personali dei confratelli), sia perché si tratta di pratiche
non definitivamente chiuse...
c. A norma del can. 489 ci deve essere nella sede ispettoria-
le «un archivio segreto o almeno, nell’archivio comune, vi
sia un armadio o una cassa chiusi a chiave e che non pos-
sano essere rimossi dalla loro sede: in essi si custodisca-
no con estrema cautela i documenti che devono esser
conservati sotto segreto».
In analogia a quanto sancito dal can. 490 §1, solo l’Ispet-
tore deve avere la chiave dell’Archivio segreto.
Nelle singole Case non sempre si può parlare propriamente
di Archivio «segreto», né si può stabilire una netta distinzio-
ne tra Archivio storico e corrente. Importa che vi sia un luo-
go (uno o più armadi), accuratamente custodito, dove sono
conservati i documenti che riguardano la storia e la vita del-
la casa.
13.3 Responsabili dell’Archivio
13.3.1
183
Archivio ispettoriale
Il primo responsabile dell’Archivio dell’Ispettoria è lo stesso
Ispettore. Spetta a lui stabilire le norme per consultare e
asportare atti e documenti, che possono esser consultati (cf.
per analogia can. 491, §3).
Solo all’Ispettore, come si è detto, compete la custodia del-
l’Archivio «segreto».
174
3 In linea di massima si può considerare materiale «storico» tutta la docu-
mentazione risalente a 50 anni e oltre dalla data corrente. Nell’archivio
salesiano centrale il Rettor Maggiore D. Vecchi ha fissato come data limite
l’anno 1951 (morte di D. Pietro Ricaldone): la documentazione precedente
a tale data, essendo considerata materiale storico, è accessibile alla con-
sultazione di tutti gli studiosi.

18.5 Page 175

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Alle dipendenze dell’Ispettore e in accordo con lui opera il
Segretario ispettoriale al quale, in qualità di cancelliere, il
nostro diritto proprio affida la responsabilità della cura del-
l’Archivio. Dice infatti l’art. 159 dei Regolamenti: (Il Segreta-
rio ispettoriale) «è preposto all’Archivio dell’Ispettoria».
13.3.2 Archivio delle Case
In analogia alla responsabilità che il Codice di diritto canoni- 184
co assegna al Vescovo per la cura degli Archivi locali (archivi
delle chiese cattedrali, collegiate, parrocchiali...) (cf. can. 491,
§1), anche l’Ispettore deve preoccuparsi che gli Archivi delle
singole Case dell’Ispettoria siano tenuti accuratamente. È
questo uno dei punti da verificare nelle Visite ispettoriali.
A livello locale i Regolamenti affidano al Direttore la respon-
sabilità di curare l’Archivio della Casa. Dice infatti l’art. 178:
«(Il Direttore) tenga ordinato e aggiornato l’archivio».
13.4 Contenuti dell’Archivio
Non è possibile fare un elenco esaustivo di ciò che un Archi-
vio ispettoriale o locale deve contenere. Ci si limiterà dunque
a indicare, nei due casi, ciò che in un Archivio non deve
mancare.
13.4.1 Archivio ispettoriale
Nell’Archivio ispettoriale non devono mancare i seguenti 185
documenti:
1. Costituzioni e Regolamenti generali della Società;
2. Collezione degli Atti dei Capitoli generali (almeno dal CG
XIX in poi) e degli Atti dei Capitoli ispettoriali;
3. Collezione completa degli Atti del Consiglio generale (pri-
ma «Capitolo Superiore» o «Consiglio Superiore»): da
Don Albera fino al presente;
4. Documenti di fondazione e di erezione canonica dell’Ispet-
toria e delle singole Case dell’Ispettoria;
5. Moduli di nomina degli Ispettori che si sono succeduti
nel governo dell’Ispettoria, dei Consiglieri ispettoriali e
dei Direttori delle singole Case dell’Ispettoria;
175

18.6 Page 176

▲back to top
6. Collezioni dei Verbali del Consiglio ispettoriale;
7. Copia delle osservazioni lasciate all’Ispettore e Consiglio
(e all’Ispettoria) nelle Visite straordinarie;
8. Copia delle lettere indirizzate dal Rettor Maggiore all’I-
spettore (o all’Ispettoria) a conclusione delle Visite
straordinarie o in altre occasioni;
9. Corrispondenze degli Ispettori col Rettor Maggiore, coi
Consiglieri generali e con i confratelli, che hanno rilievo
per l’Ispettoria (ad es. «circolari» degli Ispettori ai con-
fratelli);
10. Documenti riguardanti la storia dell’Ispettoria: in partico-
lare la cronaca degli avvenimenti più importanti (con
acclusa anche la documentazione fotografica e/o audiovi-
suale);
11. Documenti della Conferenza ispettoriale (nelle Ispettorie
che fanno parte di una Conferenza ispettoriale) e/o docu-
menti riguardanti la Regione salesiana;
12. Documenti riguardanti i rapporti coi Vescovi (corrispon-
denza, convenzioni, permessi...);
13. Documenti dei confratelli dell’Ispettoria vivi, defunti,
usciti dalla Congregazione.
Per i confratelli defunti: si conservino la lettera mortuaria
e quei documenti che possono ritenersi utili per futura
fonte di notizie.
Per i confratelli usciti: si conservino i documenti che atte-
stano l’uscita (Indulti o dispense o decreti di secolarizza-
zione) e quegli altri documenti che possono ritenersi
ancora utili in futuro.
14. Copia dei dati statistici annuali dell’Ispettoria; utilmente
si conserverà la raccolta degli Elenchi generali annuali
(“Annuari”) della Società;
15. Sintesi delle cronache delle Case dell’Ispettoria (quella
che si deve inviare anche all’Archivio centrale); dove sia
possibile, può esser utilmente conservata copia delle stes-
se cronache delle Case;4
16. Se si ritiene utile, la raccolta dei Notiziari ispettoriali;
17. Le pubblicazioni dei confratelli dell’Ispettoria (da inviare
in copia anche alla Segreteria generale);
176
4 Si ricorda che per le case soppresse la documentazione e le cronache
devono esser conservate nell’archivio ispettoriale.

18.7 Page 177

▲back to top
18. Ci sarà poi una sezione dell’Archivio, le cui norme sono
definite dal Capitolo ispettoriale o dall’Ispettore col suo
Consiglio, che rappresenta l’archivio amministrativo per
gli atti pubblici, convenzioni, testamenti, registri, libri di
oneri, inventari, ecc. (cf. Reg. 190).
13.4.2 Archivio locale
Nell’Archivio di ogni singola Casa non devono mancare i 186
seguenti documenti:
1. Costituzioni e Regolamenti generali della Società;
2. Collezione degli Atti dei Capitoli generali (almeno a parti-
re dal CG XIX) e degli Atti dei Capitoli ispettoriali;
3. Possibilmente, collezione completa degli Atti del Consi-
glio generale: da Don Albera al presente;
4. Copia dei documenti di fondazione e di erezione canonica
della Casa; qualora la casa abbia annesso un oratorio o
chiesa pubblica, si conservi copia del documento atte-
stante la consacrazione o benedizione della chiesa; anche
per le altre opere della Casa (per es. la scuola) si conser-
vi copia degli atti di fondazione e dei documenti di rico-
noscimento civile;
5. Moduli di nomina dei Direttori che si sono succeduti nel-
la Casa;
6. Elenco completo annuale dei confratelli della Casa, con
gli incarichi ricoperti; utilmente potranno esser conserva-
ti gli Elenchi generali annuali (“Annuari”) della Società;
7. Verbali del Consiglio della comunità (Reg. 180);
8. La cronaca della Casa, a norma di Reg. 178 (e la sintesi
periodica inviata all’archivio ispettoriale e all’archivio
centrale);
9. Le lettere mortuarie dei confratelli della Ispettoria;
10. Le osservazioni lasciate dall’Ispettore (o dal Visitatore
straordinario) a conclusione della Visita ispettoriale (Reg.
146,3);
11. La corrispondenza del Rettor Maggiore o dell’Ispettore,
che interessa in modo particolare la Casa. Utilmente si
conserveranno le circolari dell’Ispettore;
12. Elenco aggiornato degli Exallievi della Casa e dei Coope-
ratori salesiani;
177

18.8 Page 178

▲back to top
13. Elenco aggiornato dei benefattori della Casa;
14. Nella sezione dell’archivio amministrativo saranno con-
servati: copia delle planimetrie della Casa e atti pubblici
relativi, copia degli strumenti di compra-vendita degli
stabili e della proprietà della Casa con le relative piante e
mappe, le scritture private di qualsiasi genere, l’inventa-
rio dei beni (da aggiornarsi periodicamente), gli stru-
menti di eventuali pie fondazioni o pie volontà dei fedeli,
il registro degli eventuali oneri di Messe, copia autentica
di eventuali atti giudiziari.
Ci sarà inoltre una sezione fotografica dell’archivio (sia a
livello ispettoriale che locale) dove sarà accuratamente con-
servata la documentazione fotografica (e audiovisuale) della
vita e storia della casa.
13.5
187
Ordinamento dell’Archivio
Affinché il materiale archivistico sia di facile reperimento e
consultazione occorre un ordinamento razionale, secondo
un TITOLARIO che contenga ed esprima tutti gli aspetti della
vita e attività dell’Ispettoria.
Si presenta, a titolo di saggio o modello, il titolario suggerito
per gli Archivi dei Religiosi nel volume Archivistica ecclesia-
stica,5 con alcune integrazioni che tengono conto della
nostra realtà salesiana.
1. SOCIETÀ SALESIANA (Rettor Maggiore e suo Consiglio)
– Costituzioni e Regolamenti generali
– Capitoli generali
– Corrispondenza dell’Ispettore con il Rettor Maggiore e
il suo Consiglio
– Documenti e lettere del Rettor Maggiore e dei Dicaste-
ri centrali
2. SEDE APOSTOLICA
– Documenti e pratiche con la Santa Sede
178
5 Cf. Archivistica ecclesiastica, Città del Vaticano, 1967, pp. 47-49.

18.9 Page 179

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3. ISPETTORIA
– Capitolo ispettoriale
– Ispettore
– Consiglio ispettoriale
4. CONFERENZA ISPETTORIALE E/O REGIONE
– Documenti relativi
5. RELAZIONI INTERISPETTORIALI
– Una cartella per ogni Ispettoria con cui si ebbero rela-
zioni
6. ORDINARI DEL LUOGO
– Una cartella per ognuno dei Vescovi della Ispettoria
con la corrispondenza e le pratiche svolte
7. ISTITUTI RELIGIOSI
– Relazioni con altri Istituti religiosi e con le Conferenze
dei Religiosi
8. AUTORITÀ CIVILI
– Documenti relativi
9. STORIA DELLA ISPETTORIA
– Documenti relativi alla fondazione della Ispettoria
– Documenti di nomina degli Ispettori e Consiglieri
ispettoriali
– Cronache di avvenimenti
10. CASE DELL’ISPETTORIA
– Una cartella per ogni Casa, coi documenti che riguar-
dano ciascuna comunità (sia le Case esistenti che le
Case soppresse)6
11. FORMAZIONE
– Una cartella per ciascuna delle fasi della formazione:
• Aspirantato e prenoviziato
• Noviziato
• Postnoviziato
• Tirocinio
• Teologia
• Specializzazione coadiutori
• Formazione permanente
6 Riguardo alle Case soppresse, tutto l’Archivio delle Case deve passare
all’Archivio ispettoriale, dove sarà accuratamente conservato.
179

18.10 Page 180

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12. PASTORALE GIOVANILE
– Documenti relativi (Scuola, Associazioni, ecc...)
13. PARROCCHIE E CHIESE PUBBLICHE
– Documenti relativi
14. MISSIONI
– Documenti relativi
15. FAMIGLIA SALESIANA
– Consulta della Famiglia salesiana
– F. M. A.
– V. D. B.
– C. D. B.
– Cooperatori salesiani
– Exallievi
– Altri Gruppi della Famiglia Salesiana
16. COMUNICAZIONI SOCIALI
– Documenti relativi
17. PERSONE
– Confratelli vivi
– Confratelli defunti
– Confratelli esclaustrati
– Confratelli usciti per fine voti o per dispensa dai voti
– Confratelli secolarizzati
– Confratelli sacerdoti dispensati dal celibato
– Confratelli dimessi
18. DATI STATISTICI
– Statistiche dell’Ispettoria
– Elenchi generali (“Annuari”) della Società
19. ARCHIVIO AMMINISTRATIVO (Reg. 190).
13.6
188
180
Conservazione dei documenti
Sia il Codice di diritto canonico come anche i nostri Regola-
menti generali raccomandano la massima cura per la con-
servazione del materiale archivistico (cf. can. 486 §1 e 491
§1; Reg 62). L’Archivio infatti rappresenta un prezioso patri-
monio spirituale - culturale - storico per la Congregazione,
per la Chiesa e per la stessa nazione civile.

19 Pages 181-190

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19.1 Page 181

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Per questo il Codice stesso prevede alcune norme per una
accurata conservazione degli archivi: tali norme possono
entrare in un eventuale «Regolamento interno dell’Archivio»,
che può essere utile – per gli Archivi ispettoriali – soprattut-
to quando siano aperti alla consultazione di esterni.
Si riportano qui alcune norme, che si applicano particolar-
mente agli Archivi ispettoriali:
1. Per una conservazione sicura l’Archivio normalmente
deve essere chiuso e ne devono avere la chiave solo l’I-
spettore e il Segretario ispettoriale (cf. can. 487, §1).
2. Nessuno deve entrare nell’Archivio se non dopo aver avu-
to il permesso dell’Ispettore e/o del Segretario ispettoria-
le (cf. can. 487, §1).
3. Ordinariamente il materiale dell’Archivio non deve essere
asportato, ma consultato nello stesso Archivio; l’Ispettore
e/o il Segretario ispettoriale possono permettere di aspor-
tare per breve tempo qualche documento per motivi par-
ticolari (cf. can. 488).
In tal caso il Segretario ispettoriale o l’archivista prende-
rà nota del documento in apposito registro e controllerà
che il documento ritorni all’Archivio.7
4. Spetta all’Ispettore stabilire norme per la consultazione
dei documenti dell’Archivio storico: ad esse si atterranno
tutti coloro che vogliono accedere alla documentazione
dell’Archivio.
5. Il can. 487, §2 precisa che «è diritto degli interessati otte-
nere, personalmente o mediante procuratore, copia
autentica manoscritta o fotostatica dei documenti che
per loro natura sono pubblici e che riguardano lo stato
della propria persona».
Oltre a queste norme, di natura canonica, per garantire le
migliore conservazione dei documenti, è utile richiamare
alcuni orientamenti circa la selezione del materiale che deve
esser depositato nell’Archivio.
7 Si vedano, ad esempio, le norme stabilite dal Rettor Maggiore a riguardo
della consultazione dell’archivio salesiano centrale nel corrispondente
Regolamento: cf. ACG n. 314, pp. 50-56.
181

19.2 Page 182

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a. Ogni anno l’Ispettore (o il suo Vicario da lui delegato a
ciò) farà una cernita della corrispondenza da lui ricevu-
ta: manderà all’archivio quella che può avere valore sto-
rico o amministrativo, se ciò non l’ha fatto prima, e
distruggerà quella puramente occasionale (o la conserve-
rà a parte).
b. Analogamente il Segretario ispettoriale curerà che siano
trasferiti in Archivio (storico o corrente) tutti i documen-
ti sia dell’Ispettoria, come delle Case e dei singoli confra-
telli, che devono esser conservati. Per quanto riguarda i
documenti di carattere amministrativo, essi si devono
conservare finché si prevede che le relative pratiche
avranno un seguito oppure uno strascico contenzioso.
Vanno comunque sempre conservati i documenti di valo-
re storico.
c. Circa i documenti dei confratelli:
durante la vita si devono conservare, nell’apposita car-
tella, tutti i documenti e la corrispondenza (secondo il
giudizio dell’Ispettore) che li interessano; in particola-
re, oltre i documenti del curricolo salesiano, si conser-
vino i titoli scolastici, accademici, ecc... nonché il
testamento fatto da ciascun professo;
dopo la morte del confratello si devono conservare in
Archivio qualche copia della lettera mortuaria e gli
altri documenti (domande e giudizi di ammissione al
noviziato, alle professioni, ai ministeri e ordini sacri,
nomine), lettere o pubblicazioni, che potranno esser
utili anche in futuro per informazioni sul confratello
(profilo storico, notizie chieste da parenti, ex-allievi,
ecc ...);8
per i confratelli usciti dalla Congregazione: si conservino
il documento attestante l’uscita e gli altri documenti
che possono risultare utili in futuro (anche per una
eventuale riammissione): domande e giudizi di ammis-
sione al noviziato, alle professioni, ai ministeri e ordi-
ni sacri, documentazione riguardante l’uscita…
182
8 Per i confratelli che si sono distinti con pubblicazioni in qualche attività
(teologia, filosofia e pedagogia, storia, musica, arte, ecc ...) si conservi ben
ordinata tutta la produzione con la documentazione relativa.

19.3 Page 183

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d. Si tenga presente quanto prescrive il can. 489, §2: «Ogni
anno si distruggano i documenti che riguardano le cause
criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppu-
re se tali cause si sono concluse da un decennio con una
sentenza di condanna, conservando però un breve som-
mario del fatto con il testo della sentenza definitiva».
Questa norma canonica va applicata con prudenza,
tenendo conto di ciò che potrebbe ancora esser utile in
futuro.
e. Quando un confratello cambia Ispettoria (in modo defi-
nitivo) la sua cartella personale, con tutti i documenti,
venga trasmessa alla Segreteria ispettoriale della nuova
Ispettoria (registrando estremi e data di trasmissione). Si
conservino però nell’Ispettoria originaria gli elementi
essenziali che riguardano il confratello, mediante anno-
tazione nella sua scheda anagrafica. Può essere utile con-
servare una fotocopia dei documenti trasmessi alla nuova
Ispettoria.
Un’ultima indicazione: per la buona conservazione dei docu-
menti nell’Archivio, è importante curare una adeguata cli-
matizzazione dell’ambiente, con controllo costante della
temperatura e della umidità.
183

19.4 Page 184

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19.5 Page 185

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APPENDICE A-1
ELENCO DEI FORMULARI («MODULI») IN USO PER L’ARCHIVIO
Formulario
Contenuto
Tempo di invio alla Segreteria generale
F1 PN’85
F2 AN’04
F3 PP’85
F4 PR’85
F5 Mod. e
F6 MM’85
F7 OL979
F8 OA979
F9 OD’85
F10 OD979
PROPOSTA DI AMMISSIONE AL NOVIZIATO * Conservare in Ispettoria
AMMISSIONE AL NOVIZIATO
Inviare subito dopo l’ammissione al Noviziato
PROPOSTA DI AMMISSIONE
ALLA PRIMA PROFESSIONE
Inviare dopo l’ammissione alla prima professione
PROPOSTA DI AMMISSIONE
ALLA PROFESSIONE
* Per le rinnovazioni dei voti temporanei tenere in
Ispettoria
Inviare per la professione perpetua
ATTESTATO PROFESSIONE
Inviare subito dopo l’emissione di ogni professione
PROPOSTA AL MINISTERO
* Conservare in Ispettoria
ATTESTATO DI CONFERIMENTO
DEL LETTORATO
Inviare subito dopo il conferimento del Lettorato
ATTESTATO DEL CONFERIMENTO
DELL’ACCOLITATO
Inviare subito dopo il conferimento dell’Accolitato
PROPOSTA ALLA ORDINAZIONE
DEL DIACONATO
Inviare subito dopo l’ammissione al Diaconato
ATTESTATO DI AVVENUTA ORDINAZIONE Inviare subito dopo l’avvenuta ordinazione del
DEL DIACONATO
Diaconato
F11 OP’85
F12 OP979
PROPOSTA ALLA ORDINAZIONE
DEL PRESBITERATO
ATTESTATO DI AVVENUTA ORDINAZIONE
DEL PRESBITERATO
Inviare subito dopo l’ammissione al Presbiterato
Inviare subito dopo l’avvenuta ordinazione del
Presbiterato
F13 CV’85
F14 PV’85
F15 CE’85
RISULTATI CONSULTAZIONE
VICARIO ISPETTORIALE
Inviare per la nomina del Vicario dell’Ispettore
PROPOSTA PER LA NOMINA DEL VICARIO Inviare per la nomina del Vicario dell’Ispettore
ISPETTORIALE
RISULTATI CONSULTAZIONE
DELL’ECONOMO ISPETTORIALE
Inviare per la nomina dell’Economo ispettoriale
185

19.6 Page 186

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F16 PE’85
F17 CC’85
F18 PC’85
F19 ND’85
F20 NM’87
F21
F22 FV’86
F23 DEF’86
F24
PROPOSTA PER LA NOMINA
DELL’ECONOMO ISPETTORIALE
Inviare per la nomina dell’Economo ispettoriale
RISULTATI CONSULTAZIONE
CONSIGLIERE ISPETTORIALE
Inviare per la nomina di Consigliere ispettoriale
PROPOSTA PER LA NOMINA
DI CONSIGLIERE ISPETTORIALE
Inviare per la nomina di Consigliere ispettoriale
APPROVAZIONE DELLA NOMINA
A DIRETTORE
Inviare per l’approvazione di nomina a Direttore
APPROVAZIONE DELLA NOMINA
A MAESTRO DEI NOVIZI
Inviare per l’approvazione di Maestro dei Novizi
NOTIFICA CONFERMA 2° TRIENNIO
Inviare appena avvenuta la conferma di Direttore
per il 2° triennio
COMUNICAZIONE USCITA ALLA SCADENZA Inviare subito alla uscita di un confratello «a fine
DEI VOTI TEMPORANEI
voti»
NOTIFICA DELLA MORTE
DI UN CONFRATELLO
Inviare subito alla morte di un confratello
«FLASH» AL 31 DICEMBRE
Inviare entro il 10 gennaio
Nelle pagine seguenti vengono riprodotti quattro dei suddetti Formulari (AMMISSIONE AL
NOVIZIATO, USCITA A FINE VOTI, COMUNICAZIONE DELLA MORTE DI UN CONFRATELLO,
«FLASH» AL 31 DICEMBRE) per dare il quadro dei dati richiesti.
186

19.7 Page 187

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(F 2)
APPENDICE A-2
SOCIETÀ DI S. FRANCESCO DI SALES
Ispettoria di (1) ........................................
AMMISSIONE AL NOVIZIATO
(Modulo AN 04)
II Sig. .....................................................................è stato regolarmente ammesso al Noviziato, a
norma del Diritto Canonico e delle Costituzioni salesiane, dal Rev.mo .........................................
Ispettore, in qualità di candidato alla vita salesiana (2) ...................................................................
GENERALITÀ DELL’ASCRITTO estratte dai documenti autentici
conservati nell’Archivio ispettoriale:
COGNOME e Nome (3)....................................................................................................................
Padre................................................................... Madre .................................................................
(Cognome e Nome)
(Cognome e Nome)
Nato il ................................................ a ..........................................................................................
(giorno-mese-anno)
(Luogo di nascita)
Diocesi..................................... Provincia (4) .................................... NAZIONE..............................
Battezzato il ………………………………….
Cresimato il ………………………………….
Studi fatti o arte esercitata prima del Noviziato...............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
Prenoviziato a ........................................ da ........................................... a ....................................
(mese-anno)
(mese-anno)
Inizio del NOVIZIATO il .............................. a ..................................................................................
Luogo e data ........................................................
Sac………………………..
Segretario ispettoriale
Timbro
Sac…………………..................................
Ispettore
Di questo verbale si spedisca copia al Segretario Generale e alle Casa del Noviziato.
(1) Ispettoria di appartenenza del novizio.
(2) Se il candidato è già ordinato, si aggiunga: Diacono o Presbitero.
(3) Si metta prima il COGNOME paterno, seguito eventualmente dal COGNOME materno (nelle nazioni in cui sì usa); quindi il Nome di battesimo.
(4) Provincia o Dipartimento o Stato.
187

19.8 Page 188

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(F 22)
APPENDICE A-2
SOCIETÀ DI S. FRANCESCO DI SALES
Ispettoria di......................................................................
Mod. FV ’86
COMUNICAZIONE
PER L’USCITA DI UN CONFRATELLO DALLA CONGREGAZIONE
ALLA SCADENZA DEI VOTI TEMPORANEI
INFORMATION
RE: CONFRERES LEAVING CONGREGATION AFTER TEMPORARY VOWS
188

19.9 Page 189

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ESPLICITAZIONI
DELLE MOTIVAZIONI ESPRESSE
CLARIFICATIONS OF MOTIVES
3.1 Inconsistenza vocazionale fin dall’inizio
1 Entrata in Congregazione dietro pressioni familiari o
ambientali
2 Fuga dall’ambiente familiare o sociale
3 Ambiente formativo poco favorevole ad una presa di
coscienza libera
3.1 No strong vocation right from the beginning
1 Entered Congregation under pressure from family or
circumstances
2 Entered to escape family or social conditions
3 Formation not conducive to free and aware choice
3.2 Perdita progressiva del senso della vocazione
1 Oscuramento del significato della vocazione religiosa
salesiana
2 Senso di incapacità a portare il peso della vita religiosa
3 Rifiuto dello sforzo par una ripresa
3.2 Gradual loss of sense of religious vocation
1 Lessened awareness of real meaning of Salesian voca-
tion
2 Feeling of being unequal to burdens of religious life
3 Unwillingness to make genuine effort to reform
3.3 Difficoltà Ideologiche
1 Scontentezza per il ruolo del salesiano nella società
2 Scontentezza per il ruolo in Congregazione
3 Perdita della fede
4 Rifiuto, per motivi ideologici, delle norme ecclesiasti-
che
5 Assunzione di ideali politici incompatibili con le norme
eccl.
6 Difficoltà in seguito a studi specializzati
3.3 Problems of Ideology or principles
1 Dissatisfaction with Salesian role in society
2 Dissatisfaction with personal role in the Congregation
3 Loss of faith
4 Ideological rejection of ecclesiastical procedures
5 Political ideals incompatible with Church standards
6 Problems arising after specialised studies
3.4 Disagio nel rapporti comunitari
1 Disagio per cause soggettive
2 Disagio per cause oggettive
3 Autorealizzazione impossibile in Congregazione
4 Disagio dovuto all’identificazione con gruppi esterni
(per attività, sintonia affettiva e ideologica)
3.4 Problems with community life
1 Problems due to subjective reasons
2 Problems due to objective reasons
3 Self-fulfilment impossible in Congregation
4 Dissatisfaction due to identification with external
groups (through activities, or emotional or ideological
sympathies)
3.6 Difficoltà rotative all’obbedienza religiosa
1 Reazione ad una specifica obbedienza
2 Critica e rifiuto di opere, stili della Congregazione
3 Si è sentito trattato ingiustamente
3.5 Problems relating to obedience
1 Reaction to a specific obedience
2 Criticism and rejection of works, aims and ways of the
Congregation
3 Feeling of having been treated unjustly
3.6 Difficoltà relativa alla povertà religiosa
1 Contestazione e ricerca di una povertà più totale
2 Uso non controllato di denaro
3 Ricerca di comodità
3.6 Problems with poverty
1 Desire for stricter poverty
2 Free use of money
3 Seeking material comforts
3.7 Difficoltà relative al celibato consacrato
1 Bisogno di rapporto affettivo intimo
2 Esperienze traumatiche nella fanciullezza o adolescen-
za
3 Deviazioni sessuali (autoerotismo, omosessualità, ecc.)
4 Difficoltà sorte nel lavoro con gruppi giovanili, femmini-
li; con collaboratrici
5 Ideologia che nega il valore della castità
6 Solitudine e isolamento
3.7 Problems relating to celibacy
1 Need of an intimate emotional relationship
2 Traumatic experiences in childhood or adolescence
3 Sexual deviations (autoerotism, homosexuality, etc.)
4 Problems arising from working with young boys or girls
or women
5 Ideological rejection of the value of chastity
3.8 Calo della vita spirituale
1 Abbandono della preghiera comunitaria
2 Abbandono progressivo dell’impegno spirituale
3 Accidia spirituale dovuta alla priorità degli impegni
professionali o altri centri d’interesse
3.8 Loss of interior life
1 Neglect of community prayer
2 Gradual neglect of spiritual dedication
3 Spiritual sloth due to priority of professional duties or
other interests
3.9 Handicap psico-somatico
1 Gravi disturbi psichiatrici (psicosi)
2 Disturbi nevrotici (ansie, conflitti, compulsività)
3 Tare fisiche o psichiche di origine familiare
3.9 Mental dlsabilities
1 Severe mental disturbances
2 Neurotic anxieties, conflicts, compulsions, etc.
3 Hereditary physical or psychological defects
3.10 Situazione dl fatto
1 Attività incompatibile con la vita religiosa
2 Convivenza o relazione matrimoniale
3 Appartenenze a movimenti o partiti ostili alla religione
4 Incapacità di reinserimento nella vita religiosa in segui-
to a situazioni eccezionali (servizio militare, ecc.)
3.10 Peculiar factual situations
1 Activities incompatible with the religious life
2 Co-habitation or marriage
3 Membership in anti-religious movements
4 Inability to re-enter religious life because of exceptional
situations such as military service, etc.
189

19.10 Page 190

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(F 23)
APPENDICE A-4
SOCIETÀ DI S. FRANCESCO DI SALES
Mod. DEF ’88
Ispettoria di............................................
NOTIFICA DELLA MORTE DI UN CONFRATELLO
Comunico che il confratello
COD .......................
(1) ………………………………………………………………………………………………….....
è morto il (2) …......................……………………………………………………………………….
a (3) .........................………………………………………………………………………………...
Luogo e data di nascita …….................................................................................................
Data della prima professione ……..........................................................................................
Data dell’ordinazione presbiterale (per i presbiteri) …………………………………...………..
OSSERVAZIONI (4):
.........................……………………………………………………………………………………...
.........................……………………………………………………………………………………...
.........................……………………………………………………………………………………...
.........................……………………………………………………………………………………...
.........................……………………………………………………………………………………...
Luogo e data ..................................................................................................
II Segretario ispettoriale
…………………………………….
NOTE
(1) sac. oppure coad. seguito dal COGNOME (maiuscolo) e Nome (minuscolo) come risulta dall’ANNUARIO generale dei
Confratelli.
(2) Data precisa della morte.
(3) Luogo della morte (città o paese + nazione).
(4) Si possono aggiungere succintamente notizie utili sulla vita e sulla persona del confratello defunto.
190

20 Pages 191-200

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20.1 Page 191

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APPENDICE A-5
«CURRICULUM VITAE
Si riportano gli elementi essenziali che devono esser inclusi nel «curriculum vitae» di un
confratello, quando richiesto per alcune pratiche (ad esempio: secolarizzazione, dispensa
dai voti, dispensa dal celibato sacerdotale).
1. COGNOME NOME (Family Name/s - First Name/s) ………………………………………
2. LUOGO E DATA DI NASCITA ……………………………….......……………………………
3. CITTADINANZA …………………………………………….........……………………………
4. LUOGO E DATA DI BATTESIMO …………………………………......………………………
5. TITOLI DI STUDIO …………………………………………….......………………………….
6. INCONTRO COI SALESIANI avvenuto a ................; ASPIRANTATO fatto a ……………
PRENOVIZIATO fatto a …………………..
7. NOVIZIATO compiuto a ………………
dal …………… al …………….
8. PRIMA PROFESSIONE emessa a …………………… il …………………….
9. POSTNOVIZIATO compiuto a ……………….. dal …………. al …………………
10. TIROCINIO compiuto a ………………. …… negli anni ………………………..
11. PROFESSIONE PERPETUA emessa a ……………… il …………………………
12. LUOGO E TEMPO DEGLI STUDI TEOLOGICI ………………………………
13. MINISTERI: - LETTORATO il ……………………
- ACCOLITATO il …………………..
14. ORDINAZIONE DIAGONALE a …………………..
il …………………..
15. ORDINAZIONE PRESBITERALE a ……………….. il …………………...
16. INCARICHI SVOLTI IN CONGREGAZIONE:
Dal …………
al ……………… Incarico
Luogo
………………………………… ……………………
……………………..
………………………………… ……………………
……………………..
………………………………… ……………………
……………………..
………………………………… ……………………
……………………..
17. OSSERVAZIONI PARTICOLARI
…………………………………………………………….......................………………………….
NB. Per le pratiche di DISPENSA DAI VOTI PERPETUI e di DISPENSA DAL DIACONATO
occorre riportare, in allegato al «curricolo», per disteso tutte le osservazioni date sia nei Con-
sigli locali che ispettoriali per le ammissioni al Noviziato, alle Professioni, ai Ministeri e agli
Ordini sacri, con le rispettive votazioni.
Per le pratiche di DISPENSA DAL CELIBATO SACERDOTALE – oltre che riportare tutte le
osservazioni come detto sopra – si allegano anche copia di tutte le domande coi relativi ver-
bali e giudizi delle ammissioni al Noviziato, alle Professioni, ai Ministeri e agli Ordini sacri.
191

20.2 Page 192

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APPENDICE A-6
SOCIETAS S. FRANCISCI SALESII
«LITTERAE DIMISSORIAE»
…………………………………………………………………………………………… sac.
Superior Maior Inspectoriae ………………...………………………………………………
in Civitate ………………………...........………………………………………………………
Dilecto Nobis in Christo Filio
……………………………………………..
in Domino salutem.
Quoniam religiosorum Moderatores maximam curam gerere debent de iis, quae ad
maiorem Dei gloriam et animarum salutem iuxta Instituti finem conferre censentur,
Nobis in Domino bonum visum est te ad Sacrum ……………………………… Ordinem
promoveri posse.
Ideoque declaramus te, Nostrae Societatis Sodalem professum perpetuum, bonis
moribus praeditum, aetatem ab Ecclesia requisitam ad normam can. 1031 CIC asse-
cutum, praescripta studiorum curricula ex integro emensum ad normam can. 1032
§1 et §2, nullo canonico impedimento detineri quin ad praedictam sacram ordinatio-
nem promovearis.
Quapropter cum omnia praestiteris, quae in canonibus Codicis Iuris Canonici prae-
scribuntur, te ad normam can. 1019 §1 apud Reverendissimum et Benevolentissi-
mum Episcopum ...........................................................................................................
commendamus vel, ipso impedito, apud quemcumque alium Episcopum communio-
nem cum Sede Apostolica habentem ordinationes habiturum; Eumque rogamus, ut
pro Nostrae Salesianae Societatis necessitate, tibi praedictam sacram ordinationem
conferat, susceptique Ordinis Testimoniales Litteras tibi concedat.
In quorum fidem has dedimus dimissorias ac testimoniales litteras, manu nostra sub-
scriptas ac nostro sigillo munitas.
Datum ......................................
sigillum
………………………………
A Secretis
192
………………………………..
Superior Maior

20.3 Page 193

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APPENDICE A-7
«PROFESSIO FIDEI»
E GIURAMENTO DI FEDELTÀ
ALL’ASSUMERE UN UFFICIO ECCLESIASTICO
Si riporta la formula della “Professio fidei” e del Giuramento che sono da emet-
tere da parte di coloro che assumono un ufficio ecclesiastico. La professione di fede
è da emettersi dai Superiori all’atto della presa di possesso dell’incarico (cf. Cost.
121) e da altri che assumono un ufficio a norma del diritto.
La formula qui riportata (con il giuramento, che è complementare alla “professio
fidei”) è quella stabilita con la Lettera Apostolica “Ad tuendam fidem”1 di Giovanni
Paolo II. Si riporta il testo latino e la traduzione italiana (con i paragrafi specificamen-
te redatti per i religiosi).
Emessa la professione di fede (con il rispettivo giuramento) davanti a testimoni,
deve essere debitamente sottoscritta.
TESTO LATINO
Professio fidei
Ego N. firma fide credo et profiteor omnia et singula quae continentur in Symbo-
lo fidei, videlicet:
Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium
omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum
de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta
sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis, et
incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est; crucifixus
etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est; et resurrexit tertia die
secundum Scripturas, et ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ven-
turus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis; et in Spiri-
tum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit; qui cum Patre
et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per Prophetas; et unam sanc-
tam catholicam et apostolicam Ecclesiam; confiteor unum baptisma in remissionem
peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.
Firma fide quoque credo ea omnia quae in verbo Dei scripto vel tradito continen-
tur et ab Ecclesia sive sollemni iudicio sive ordinario et universali Magisterio tam-
quam divinitus revelata credenda proponuntur.
Firmiter etiam amplector ac retineo omnia et singula quae circa doctrinam de fide
vel moribus ab eadem definitive proponuntur.
1 La Lettera Apostolica AD TUENDAM FIDEM è stata promulgata, sotto forma di Motuproprio il 18 maggio 1998. La for-
mula della professione di fede riportata corrisponde a quella pubblicata nel 1989 dalla Congregazione per la Dottrina
della Fede (cf. Acta Apostolicae Sedis 81 [1989] p. 104). Si veda la presentazione fatta in ACG n. 365, Disposizioni e
norme.
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Insuper religioso voluntatis et intellectus obsequio doctrinis adhaereo quas sive
Romanus Pontifex sive Collegium episcoporum enuntiant cum Magisterium authen-
ticum exercent etsi non definitivo actu easdem proclamare intendant.
Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo
Ego N. in suscipiendo officio …...................... promitto me cum catholica Eccle-
sia communionem semper servaturum, sive verbis a me prolatis, sive mea agendi
ratione.
Magna cum diligentia et fidelitate onera explebo quibus teneor erga Ecclesiam,
tum universam, tum particularem, in qua ad meum servitium, secundum iuris prae-
scripta, exercendum vocatus sum.
In munere meo adimplendo, quod Ecclesiae nomine mihi commissum est, fidei
depositum integrum servabo, fideliter tradam et illustrabo; quascumque igitur doctri-
nas iisdem contrarias devitabo.
Disciplinam cunctae Ecclesiae communem fovebo observantiamque cunctarum
legum ecclesiasticarum urgebo, earum imprimis quae in Codice Iuris Canonici conti-
nentur.
Christiana oboedientia prosequar quae sacri Pastores, tamquam authentici fidei
doctores et magistri declarant, aut tamquam Ecclesiae rectores statuunt, atque cum
Episcopis dioecesanis libenter operam dabo, ut actio apostolica, nomine et manda-
to Ecclesiae exercenda, salvis indole et fine mei Instituti, in eiusdem Ecclesiae com-
munione peragatur.2
Sic me Deus adiuvet et sancta Dei Evangelia, quae manibus meis tango.
TRADUZIONE ITALIANA
Professione di fede
Io N.N. credo e professo con ferma fede tutte e singole le verità che sono conte-
nute nel Simbolo della fede, e cioè:
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte
le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito figlio di
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da luce, Dio vero da Dio
vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le
cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e
per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto
uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è
risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuo-
vo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo
nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il
Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la
2 Il quarto e quinto paragrafo in generale (per i non religiosi) suona così:
«Disciplinam cunctae Ecclesiae communem sequar et fovebo observantiamque cunctarum legum ecclesiasticarum,
earum imprimis quae in Codice Iuris Canonici continentur, servabo.
Christiana oboedientia prosequar quae sacri Pastores, tamquam authentici fidei doctores et magistri declarant, aut
tamquam Ecclesiae rectores statuunt, atque Episcopis dioecesanis fideliter auxilium dabo, ut actio apostolica, nomi-
ne et mandato Ecclesiae exercenda, in eiusdem Ecclesiae communione peragatur».
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20.5 Page 195

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Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono
dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Credo pure con ferma fede tutto ciò che è contenuto nella Parola di Dio scritta o
trasmessa e che la Chiesa, sia con giudizio solenne sia con Magistero ordinario e uni-
versale, propone a credere come divinamente rivelato.
Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole le verità circa la dottrina che
riguarda la fede o i costumi proposte dalla Chiesa in modo definitivo.
Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e dell’intelletto agli insegna-
menti che il Romano Pontefice o il Collegio episcopale propongono quando eserci-
tano il loro Magistero autentico, sebbene non intendono proclamarli con atto defini-
tivo.
Giuramento di fedeltà nell’assumere un ufficio da esercitare a nome della
Chiesa
Io N.N. nell’assumere l’ufficio di ….................... prometto di conservare sempre la
comunione con la Chiesa cattolica, sia nelle mie parole che nel mio modo di agire.
Adempirò con grande diligenza e fedeltà i doveri ai quali sono tenuto verso la
Chiesa, sia universale che particolare, nella quale, secondo le norme del diritto, sono
stato chiamato a esercitare il mio servizio.
Nell’esercitare l’ufficio, che mi è stato affidato a nome della Chiesa, conserverò
integro e trasmetterò e illustrerò fedelmente il deposito della fede, respingendo quin-
di qualsiasi dottrina ad esso contraria.
Sosterrò la disciplina comune a tutta la Chiesa e promuoverò l’osservanza di tut-
te le leggi ecclesiastiche, in particolare di quelle contenute nel Codice di Diritto Cano-
nico.
Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori dichiarano come
autentici dottori e maestri della fede o stabiliscono come capi della Chiesa, e in unio-
ne con i Vescovi diocesani, fatti salvi l’indole e il fine del mio Istituto, presterò volen-
tieri la mia opera perché l’azione apostolica, da esercitare in nome e per mandato
della Chiesa, sia compiuta in comunione con la Chiesa stessa.3
Così Dio mi aiuti e questi santi Vangeli che tocco con le mie mani.
3 La traduzione del quarto e quinto paragrafo nel testo generale (per i non religiosi) è la seguente:
«Seguirò e sosterrò la disciplina comune a tutta la Chiesa e curerò l’osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in par-
ticolare di quelle contenute nel Codice di Diritto Canonico.
Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori dichiarano come autentici dottori e maestri della fede o sta-
biliscono come capi della Chiesa, e presterò fedelmente aiuto ai Vescovi diocesani, perché l’azione apostolica, da
esercitare in nome e per mandato della Chiesa, sia compiuta in comunione con la Chiesa stessa».
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20.6 Page 196

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APPENDICE A-8
ASSENZA DALLA CASA RELIGIOSA
Si riproduce un Modello della Lettera con cui l’Ispettore accorda ad un socio il permesso
di «assenza dalla Casa religiosa» per un anno, a norma del can. 665, precisando le con-
dizioni dello stato giuridico del socio durante l’assenza. La Lettera deve esser sottoscritta
dal socio in segno di accettazione.
II sottoscritto, sac ……………………………….........…………...……., Superiore Provinciale
della Ispettoria salesiana …………………....……….. con sede in …….…….....…………….,
- avendo il confratello ……………………..........…….. chiesto il permesso di assenza dalla
Casa religiosa per motivi …………………………………….............……………………………
- avuto il consenso del Consiglio ispettoriale nella riunione del ….......………………………
- in virtù della facoltà accordata dal can. 665 §1,
CONCEDE
al …………………………………........ il permesso di ASSENZA DALLA CASA RELI-
GIOSA SALESIANA PER UN ANNO, a partire da ………….........… fino a ….......……..
II permesso è soggetto alle seguenti condizioni:
– II confratello è esente dal solo obbligo di risiedere nella casa religiosa e da tutto ciò
che necessariamente e direttamente è collegato con quest’obbligo.
In particolare il confratello non potrà assumere impegni che lo vincolino oltre la dura-
ta di questo permesso; non potrà compiere atti amministrativi in contrasto con gli art.
74-76 delle Costituzioni o contrari agli art. 51 e seguenti dei Regolamenti generali.
La Società salesiana e l’Ispettoria di ………….…. non assumono alcuna responsabil-
ità degli atti posti dal confratello assente in violazione delle suddette norme.
– II rientro in comunità allo scadere di questo permesso deve essere tempestivo. Qualo-
ra sopravvenissero giusti motivi, che impediscano il rientro in comunità, il confratello
dovrà per tempo e d’intesa con l’Ispettore provvedere a regolare in altro modo la pro-
pria situazione giuridica, non essendo in facoltà dell’Ispettore prolungare il permesso
di assenza.
– Resta sempre in facoltà dell’Ispettore di richiamare il confratello durante il periodo di
assenza, per giusta causa. Questa facoltà è sotto l’esclusiva responsabilità dell’Ispet-
tore.
In fede.
Luogo e data .............................................
……..........................................
(Firma dell’Ispettore)
———————————————————-
Dichiaro di aver preso visione delle condizioni a cui è legato il permesso accordatomi.
(Dichiaro altresì di rinunciare liberamente, per tutto il tempo di assenza alla voce attiva e
passiva). In segno di esplicita accettazione mi sottoscrivo
Luogo e data ...................................................
……………...............................
(Firma del confratello)
196

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APPENDICE A-9
INDULTO DI SECOLARIZZAZIONE - MODELLO DI DOMANDA
Beatissimo Padre,
Luogo e data, …………………
il sottoscritto …………………………………………….............……, professo nella
(Nome e Cognome)
Società Salesiana di san Giovanni Bosco dal ..………………................................................
(Data della prima professione)
sacerdote dal ……………………, appartenente all’Ispettoria salesiana di ……...........……,
(Data dell’ordinazione)
presenta alla Santità Vostra umile domanda per ottenere l’Indulto di Secolarizzazione
(“pure et simpliciter”; oppure: “praevio experimento”), affinché possa essere accolto e
incardinato tra il Clero della Diocesi (Archidiocesi) di .........................................
I motivi che mi inducono a questo passo sono principalmente i seguenti:
—————————————-
Qui il richiedente espone con sincerità i motivi che hanno determinato, dopo adeguato
discernimento, la sua decisione. A modo di esempio i motivi potrebbero essere tra i
seguenti:
– difficoltà crescenti, divenute troppo gravose e insopportabili, nella vita comunitaria,
nella disciplina religiosa, nella pratica della povertà o dell’obbedienza religiosa;
– senso di insoddisfazione e desiderio di dedicarsi all’apostolato sacerdotale in luogo e
circostanze diverse da quelle in cui è vissuto finora;
– necessità di provvedere personalmente all’assistenza morale e materiale dei familiari
(padre, madre, fratelli o sorelle), anziani o soli e bisognosi...
———————————————-
L’Ecc.mo Vescovo (Arcivescovo) di ………………….....………………….. è benevolmente
disposto ad accogliermi (“pure et simpliciter”; oppure: “praevio experimento”) tra il suo
Clero.
Fiducioso nel benigno accoglimento di questa mia domanda, chiedo alla Santità Vostra la
sua paterna benedizione.
dev.mo in Cristo
sac . ..............................................
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20.8 Page 198

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APPENDICE A-10
DIMISSIONE DI UN SOCIO
Dimissione «ipso facto» a norma del can. 694 §1, 2º
Fac-simile della DICHIARAZIONE di dimissione da parte dell’Ispettore col suo Consiglio:
Carta intestata dell’Ispettoria.
DICHIARAZIONE DI DIMISSIONE
II sottoscritto, sac. ……………………………………………………......., Superiore Provincia-
le dell’Ispettoria salesiana ………………………………………….………............... con sede
(titolare)
in …………………………………… in data ………………….………………….......…… riunì il
(città)
(data)
Consiglio
ispettoriale
nella
Casa
salesiana
di
................................................................................
Erano presenti n . ………………….. Consiglieri.
L’Ispettore espose ai Consiglieri che il (sac.) ........................................................ contrasse
il cosiddetto matrimonio civile a .............................................................................................
(luogo)
con la sig.ra ……………………………………….. in data …………………………
(nome e cognome della donna)
e ne diede le prove.
(data)
L’Ispettore col suo Consiglio, preso atto delle prove addotte, procedette alla seguente
DICHIARAZIONE ufficiale:
«DICHIARO che il sacerdote salesiano, professo perpetuo, ............................……………....
si è reso colpevole del reato previsto dal can. 694 §1, 2º e pertanto, a norma del medesi-
mo canone, è DIMESSO «ipso facto» dalla Società salesiana».
In fede.
Luogo e data ..................................................
……………………………
N.N.
Vicario dell’Ispettore
……………………………..
N.N.
Ispettore
……………………………
N.N.
Consigliere
…………………………….
N.N.
Economo ispettoriale
……………………………
N.N.
Consigliere
Timbro dell’Ispettoria
…………………………………
N.N.
Segretario ispettoriale
……………………………..
N.N.
Consigliere
198

20.9 Page 199

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APPENDICE A-11
DIMISSIONE DI UN SOCIO
Modelli di ammonizione canonica
Si propongono dei modelli di AMMONIZIONE CANONICA (prima e seconda ammonizione)
in vista della dimissione di un confratello, dopo che gli è stato dato un precetto formale di
obbedienza per il rientro nella comunità o per recedere da un determinato comportamen-
to contrario alla disciplina religiosa (vedi can. 695 ss.).
I.
Caro………………………………………..……………………………...........................………. ,
(nome del socio)
con la mia lettera del …………………………………....…ti davo formalmente un precetto di
(data)
obbedienza ben preciso (esplicitare il precetto dato).
Con vivo dispiacere debbo constatare che non hai obbedito e purtroppo non ho alcuna
valida giustificazione da parte tua del comportamento assunto.
Questo fatto mi impone il grave dovere di richiamarti seriamente e di farti presente la gra-
vità della posizione da te assunta, in contrasto con le nostre Costituzioni e con le leggi
ecclesiastiche.
Perciò, in accordo con le prescrizioni del can. 697 §2 del Codice di diritto canonico e sen-
tito il parere del mio Consiglio, debbo farti una prima formale ammonizione canonica,
ammonendoti appunto che si procederà alla tua dimissione dalla Congregazione, qualora
tu abbia a continuare nella tua pertinace disobbedienza.
Ti rinnovo quindi il precetto formale, in virtù del voto di obbedienza da te liberamente pro-
fessato, di …………………….. (qui si ripete il precetto di obbedienza già dato anteceden-
temente, fissando con chiarezza le scadenze del precetto).
Permettimi di esortarti vivamente a considerare con tutta sincerità davanti a Dio la grave
situazione, in cui ti sei posto, e a non resistere più oltre al compimento di quei doveri di
vita religiosa, che hai liberamente e pubblicamente assunti. Naturalmente hai tutto il dirit-
to, e ne hai anche il dovere, di presentare a me, personalmente o per iscritto, le tue even-
tuali giustificazioni. Hai anche il diritto di rivolgerti direttamente al Rettor Maggiore, qualo-
ra ritenessi di avere prove a tua difesa da far presenti a lui. Ma non puoi pretendere di
imporre il tuo punto di vista ai legittimi superiori.
Ti assicuro la mia preghiera, affinché con la grazia del Signore possa avere l’umiltà e il
coraggio di rispondere alle esigenze della tua vocazione.
Luogo, data, timbro dell’Ispettoria, firma dell’Ispettore.
199

20.10 Page 200

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II.
Caro ..................................................................................................................................... ,
debbo dolorosamente constatare che il precetto di obbedienza che ti ho dato
in data ……………………......... di rientrare in comunità entro il …………………….........…,
(data della I monizione)
(scadenza che fu assegnata)
non è stato da te portato ad esecuzione, nonostante la ammonizione canonica che l’ac-
compagnava (e neppure ho ricevuto da te una ragione giustificativa ...................................
/ oppure: non posso ritenere valide le ragioni e le giustificazioni da te portate
…………………………….).
Devo perciò procedere, secondo quanto di avevo già preannunciato, a norma delle leggi
canoniche e delle nostre Costituzioni.
Rinnovo perciò il precetto formale di rientrare nella Casa di ..................................…………
entro il ………………………………… (tutto come nella prima ammonizione cambiando la
data di scadenza del precetto).
E ti faccio la seconda ammonizione, a norma del can. 697, §2, avvertendoti che, se anche
il nuovo termine che ti è dato dovesse trascorrere inutilmente, si passerà agli atti ulteriori
per la tua dimissione dalla Congregazione salesiana.
(Seguono parole di esortazione, ecc., come nelle precedenti lettere; è bene ricordare sem-
pre il diritto a produrre le ragioni a propria difesa).
Luogo, data, timbro dell’Ispettoria, firma dell’Ispettore.
N.B. Si ricorda l’importanza di rispettare gli intervalli di tempo (almeno 15 giorni) previsti
dal CIC tra la scadenza di un precetto e la successiva ammonizione.
200

21 Pages 201-210

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21.1 Page 201

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APPENDICE A-12
«EDITTO»
PER LA DIMISSIONE DI UN CONFRATELLO IRREPERIBILE
Si riporta, come esempio, un modello di «editto» per comminare l’ammonizione canonica
(prima o seconda) ad un confratello irreperibile: tale editto viene esposto all’albo riservato
dell’Ispettoria e della Casa di appartenenza del confratello.
Carta intestata dell’Ispettoria
AL CONFRATELLO …………………………………….....……… (cognome e nome del confratello)
E A TUTTI I CONFRATELLI DELL’ISPETTORIA «……....…………» CON SEDE IN …………
Dopo aver ricevuto il precetto formale di trasferimento dalla Casa salesiana di ...................
alla Casa di …………...............................……………, il confratello (sac.) …. N.N. …. si è
allontanato dalla Casa di ………..........................……… il …….........................…………….
e fino ad oggi ……………………………...……
(data)
non ha raggiunto la nuova destinazione.
Ha fatto perdere le sue tracce e tutti gli sforzi per rintracciarlo sono risultati vani.
Pertanto, dovendo io per ufficio vegliare sull’osservanza e disciplina religiosa, rinnovo ora,
per editto, al confratello (sac.) …. N.N. …. il precetto formale, in virtù del voto di obbe-
dienza da lui emesso, di recarsi nella Casa salesiana di …………………., in via
……………………… entro e non oltre il giorno…………………… e di mettersi sotto l’ob-
bedienza del sac. …………………………………… Direttore della medesima Casa.
Nel contempo, per la grave disobbedienza gli commino la prima (oppure: la seconda)
ammonizione canonica in vista della sua dimissione dalla Congregazione, qualora non
receda dal comportamento contrario alla nostra Regola.
Gli ricordo che ha diritto di presentare le ragioni del suo comportamento a me personal-
mente o al rev.mo Rettor Maggiore.
Invito tutti i confratelli che conoscessero l’attuale indirizzo del confratello (sac.) … N.N. …
di comunicarlo immediatamente a me, e di comunicare a lui la presente ammonizione.
Prego il Signore perché, per l’intercessione di Maria SS. Ausiliatrice e di San Giovanni
Bosco, illumini il confratello e lo aiuti ad ubbidire, rientrando nella disciplina religiosa con
generosità e senza sotterfugi.
Questo documento viene affisso nell’albo della Casa ispettoriale e della Casa
…........................... dalla data odierna fino al ……………………................................……...
(almeno quindici giorni)
Luogo e data .................................
Timbro
…………………………………
Segretario ispettoriale
sac... .....................................
Ispettore
201

21.2 Page 202

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APPENDICE A-13
DISPENSA DAL CELIBATO SACERDOTALE
Si riproducono schemi di documenti e attestati e modelli degli interrogatori del sacerdote
richiedente e dei testi, che possono essere utili per l’istruzione di una Causa di dispensa
dal celibato sacerdotale.
A-13-1 NOMINA DELL’INSTRUCTOR CAUSAE
II sottoscritto, sac. …………………………………..................………., Superiore Provinciale
dell’Ispettoria salesiana ………………….........……. con sede in ………......…………………,
NOMINA il confratello salesiano sac .........................................................……………………
Instructor causae nel processo di dispensa dal celibato sacerdotale del sac. salesiano
………………………........…..., appartenente alla Ispettoria di ………......…......…………….
Con la presente conferisce al predetto Instructor causae tutte le facoltà per l’indagine
istruttoria previste dalla legge ecclesiastica.
In fede.
Luogo e data ……………...............……
Timbro dell’Ispettoria
…..….........…………………………
N.N.
Ispettore
A-13-2 NOMINA DEL NOTAIO
II sottoscritto, sac. ……………………………………..................……., Superiore Provinciale
dell’Ispettoria salesiana ……………………..........… con sede in …….....……………………,
NOMINA il confratello …………………....................................…………............................…
a svolgere la funzione di NOTAIO nella Causa di dispensa dal celibato sacerdotale del sac.
salesiano …………………………………………………………, appartenente alla Ispettoria
di ……………………………....................
In fede.
Luogo e data ………………...............…
Timbro dell’Ispettoria
…..………………….........…………
N.N.
Ispettore
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21.3 Page 203

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A-13-3 AUTENTICAZIONE DI COPIA DEGLI ATTI
II sottoscritto ………………………………………………………, in qualità di Notaio, dopo
aver comparato la presente copia con l’originale, certifica e dichiara che essa è una fede-
le ed esatta copia del documento, e viene inviata alla Congregazione per il Culto Divino e
la disciplina dei Sacramenti in ordine alla richiesta di dispensa dal celibato sacerdotale del
sac. ……………………………………………… salesiano.
In fede.
Luogo e data ………….............………
Timbro dell’Ispettoria
…..……………………………
N.N.
Notaio
A-13-4 ESEMPIO DI QUESTIONARIO PER L’INTERROGATORIO DEL RICHIEDENTE
Si presenta qui l’esempio di un questionario per l’interrogatorio del sacerdote che chiede
la dispensa dal celibato. Evidentemente, trattandosi di un esempio, esso DEVE ESSER
ADATTATO ai casi singoli, aggiungendo anche quelle domande particolari che si ritengono
più utili. Anche le domande qui proposte possono essere scelte a seconda del caso, eli-
minando quelle che si ritengono non necessarie. Si ricordi che l’interrogatorio ha come
base la domanda stessa del sacerdote che chiede la dispensa e deve tendere a chiarir-
ne e documentarne le motivazioni.
Oggi ………..……..… (giorno mese anno), davanti al sottoscritto sac. ……………...............,
Superiore Provinciale della Ispettoria salesiana di ………………………….. (oppure: nomi-
nato dal Superiore Provinciale dell’Ispettoria di …………………….. Instructor Causae nel
processo di dispensa dal celibato sacerdotale) si è presentato, debitamente convocato, il
Rev. sac. ………………………..., SDB, che ha fatto domanda al Santo Padre di dispensa
dal celibato sacerdotale, per rispondere alle domande sulle motivazioni della sua richiesta.
Funge da notaio il (Rev. sac.) ……………………………….., SDB.
Dopo aver dichiarato, con giuramento, di esprimere la verità in coscienza e davanti a Dio,
il suddetto sacerdote risponde come segue alle domande da me poste:
1) DATI GENERALI
– COGNOME, Nome, data e luogo di nascita, data e luogo di Battesimo e di Cresima, Pro-
fesso nella Società salesiana dal ......................................., Presbitero dal
…................……………….
– Figlio di …........………….., e di …….....………… (specificare se i genitori sono vivi o
defunti)
– Composizione della famiglia (fratelli e sorelle)
– Qual è l’attuale residenza (specificare dove e con chi abita)?
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21.4 Page 204

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2) DATI RIGUARDANTI L’AMBIENTE FAMILIARE
– Qual era la condizione sociale, economica, religiosa del luogo (paese, zona) e della fami-
glia al tempo dell’infanzia? E attualmente?
– Come era l’ambiente familiare in cui ha trascorso la fanciullezza? Quale educazione ha
ricevuto dalla famiglia?
– Studi fatti prima di intraprendere il curricolo formativo salesiano (specificare il luogo e gli
anni degli studi); eventuali diplomi o titoli conseguiti.
3) Qual è la sua presente condizione giuridica, sia ecclesiastica che civile? Qual è la occu-
pazione attuale (indicare l’attuale lavoro svolto)?
IL CURRICOLO FORMATIVO
4) Quando e come ha conosciuto i Salesiani? Quando pensò per la prima volta di farsi
salesiano e sacerdote? I genitori, i parenti, o altri, ebbero qualche influenza nella deci-
sione di entrare nella casa o scuola salesiana (aspirantato o altro istituto)? Che età
aveva? Quale conoscenza aveva della «vocazione»?
5) Durante la giovinezza, nella famiglia o nella scuola, e in generale prima di entrare nel-
la vita religiosa, è capitato qualcosa che abbia disturbato in qualche modo il suo equi-
librio psico-fisico o il normale sviluppo della personalità?
6) Dove e in quali anni ha compiuto il suo curricolo formativo (Noviziato, Postnoviziato,
Tirocinio, Studi teologici)? Descriva l’ambiente formativo, i Superiori che l’hanno
accompagnato, gli eventuali problemi incontrati durante la formazione. Qual era la
confidenza coi Superiori e col Direttore spirituale?
7) La decisione di professare nella Società salesiana è stata libera e responsabile, oppu-
re condizionata da qualche persona o avvenimento, oppure non sufficientemente
motivata? In questo caso, perché?
8) Durante il tempo della formazione religiosa e sacerdotale può dire di aver approfondi-
to adeguatamente il concetto della consacrazione religiosa e del sacerdozio ministe-
riale, e degli obblighi di vita che essi comportano? Quali conseguenze avevano que-
ste convinzioni sulla vita pratica: osservanza dei voti religiosi, vita di preghiera, apo-
stolato...
9) Prima di emettere i voti e di accedere agli Ordini sacri è stato esaminato dai Superio-
ri circa le intenzioni, le difficoltà, gli ostacoli... Aveva qualche incertezza o dubbio cir-
ca il passo che stava per compiere, specialmente in vista dell’ordinazione diaconale?
Si è confidato col Confessore e col Direttore spirituale, coi Superiori, con qualche altra
persona?
10) Se ci sono state difficoltà o dubbi durante il periodo di formazione, come giudica ora
il modo con cui li ha risolti? Quali sono i motivi che lo hanno spinto ad andare avanti?
11) In particolare riguardo alla castità consacrata: come ha apprezzato questo dono e
impegno? quale formazione ha avuto al riguardo? durante gli studi teologici è giunto
ad una piena comprensione del significato del celibato sacerdotale?
Ha avuto delle particolari crisi affettive, nel periodo della formazione? Cerchi di indi-
care le cause ed i modi con cui ha reagito.
Pensa che, al momento di accedere al diaconato, avesse le sufficiente maturità fisica
e psicologica per assumerne gli impegni?
12) In generale, secondo la sua opinione, ci sono altri motivi che possono spiegare le
attuali difficoltà?
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ESERCIZIO DEL MINISTERO SACERDOTALE
13) Dopo l’ordinazione sacerdotale, in quali case o comunità ha svolto il suo ministero?
Quali sono state le attività affidategli dai Superiori? Ha compiuto ulteriori studi di spe-
cializzazione dopo l’ordinazione?
Esprima un giudizio sul modo con cui ha esercitato e vissuto il ministero di sacerdote
salesiano. Quali le difficoltà incontrate?
CAUSE E CIRCOSTANZE DELLA CRISI
NB. Questo punto – che si riferisce specificamente alle motivazioni della domanda di
dispensa – è particolarmente delicato e deve fare chiaro riferimento a quanto espresso nel-
la domanda indirizzata al Santo Padre.
14) Quali sono, secondo lei, le cause remote della crisi che l’ha investito fino a farle chie-
dere la dispensa dal celibato e dagli obblighi sacerdotali?
Difficoltà già presenti fin da prima di entrare nel noviziato salesiano? Difficoltà duran-
te il tempo della formazione, in particolare per quanto riguarda la vita affettiva? Non
sufficiente maturità o libertà per assumere gli impegni del ministero presbiterale?
15) Quali sono le cause prossime della crisi? Quando ha incominciato ad avvertirne i
segni? Cosa ha fatto per superare le difficoltà e per reagire positivamente alla crisi?
Chi ha consultato per ricevere un aiuto (Superiori, direttore spirituale, confessore,
medici, altri)?
16) Quando ha preso la decisione di chiedere la dispensa dal celibato sacerdotale? Quali
sono le motivazioni di fondo che l’hanno determinata a fare questo passo?1 Le ritiene
valide? Perché?
17) Se la dispensa verrà concessa, intende contrarre matrimonio? Qual è la sua attuale
situazione? Crede davvero che il matrimonio sarà la soluzione dei suoi problemi? Ha
già lasciato l’esercizio del ministero sacerdotale?
18) Nel luogo dove ora abita, dove lavora, è nota la sua condizione di sacerdote? Ci sarà
pericolo che la concessione della dispensa impressioni in senso negativo o susciti
scandalo?
19) Sa che la dispensa viene concessa «sine spe readmissionis»?
20) C’è qualcuno che possa dar testimonianza circa i vari stadi della sua vita e circa le sue
difficoltà? Che possa confermare le sue asserzioni e i suoi argomenti?2
21) Ha qualche altra cosa da aggiungere?
Al termine dell’interrogatorio:
Concluso l’interrogatorio dell’oratore, il sottoscritto sac. ………………… (Ispettore o
Instuctor causae) ha riletto l’intera deposizione, ha dato facoltà all’oratore di aggiungere o
correggere quello che credeva necessario. L’oratore ha ratificato e confermato la deposi-
zione con le seguenti parole: «Giuro di aver detto la verità in tutta la mia deposizione e con-
fermo tutto quanto da me detto e qui fedelmente trascritto»
Luogo e data ………………
…………………………….
(firma del sac. richiedente)
Timbro dell’Ispettoria
……..........…………………….
(firma dell’Ispettore)
……………...…………………
(firma del Notaio)
1 In questa indagine sulle motivazioni di fondo della richiesta di dispensa, è importante avere presenti anzitutto le moti-
vazioni che il sacerdote espone nella sua domanda al Santo Padre, per chiarirle e approfondirle.
2 Si chiedano al sacerdote dei nominativi di persone (confratelli ed altri) che possano dare una testimonianza sulla sua
richiesta di dispensa.
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A-13-5 SCHEMA DI INTERROGAZIONE DEI TESTIMONI
Si presenta un insieme di quesiti da rivolgere ai testimoni, nel caso che la deposizione si
svolga sotto forma di colloquio: anche in questo caso il colloquio DEVE ESSER ADATTA-
TO poi ai casi singoli.
Come detto nel libro, il teste può offrire una deposizione scritta (debitamente firmata), die-
tro richiesta dell’Istruttore. In tal caso, l’Istruttore può indicare delle domande, ma si eviti
che la deposizione scritta abbia forma di domanda-risposta (come fosse un colloquio).
Il sottoscritto, sac. ……………………………….. Superiore Provinciale (Ispettore) della
Ispettoria salesiana ………………. (oppure: Istruttore della causa …….), in data …………
ha interrogato il ……………………………….. per avere delle testimonianza sul sac.
………………………. SDB che ha fatto domanda di dispensa dal celibato sacerdotale.
Funge da Notaio il …………………… SDB.
1) DATI GENERALI DEL TESTE
– COGNOME, Nome, data e luogo di nascita ………………….
– Professo nella Società salesiana dal …………….. (se salesiano)
– Ordinato presbitero il ………………….
(se sacerdote)
– Residenza attuale: ……………………..
– Occupazione: …………………………..
2) Attesta, sotto giuramento, di testimoniare la verità secondo coscienza e davanti a Dio?
3) Conosce il sac. ……………….. ? da quanto tempo? È stato con lui? Quando? Quali
rapporti ha avuto e ha con lui?
4) Quale opinione si è fatta di lui all’inizio e con il decorrere del tempo?
5) Crede che abbia scelto la vita salesiana e sacerdotale coscientemente e liberamente?
Oppure sotto la pressione di parenti e/o superiori o condizionato dall’ambiente o da
altre circostanze?
6) Pensa che abbia avuto vera vocazione e debite qualità per essa?
7) Durante gli anni della formazione le risulta che ………………….. sia andato avanti
sereno, sicuro di sé? Oppure ha manifestato dubbi, perplessità, incertezze? Le risulta
che abbia avuto delle crisi o difficoltà riguardo alla vocazione, in particolare riguardo
alla castità e al celibato?
8) Con quale stato d’animo emise i voti e ricevette gli Ordini sacri, soprattutto il Presbi-
terato? Ricorda il giudizio dei Formatori e dei Superiori nei confronti di …………
9) Dopo l’ordinazione ……………. come visse il suo Sacerdozio? Come adempì gli obbli-
ghi sacerdotali e come svolse il suo ministero? Quale reputazione godeva presso i
confratelli, i giovani, la gente? Quali relazioni aveva con la comunità?
10) La sua condotta ha dato luogo a dicerie, accuse o scandali? Le consta che abbia avu-
to relazioni sconvenienti o eccessiva familiarità con donne?
11) Conosce che ………………… ha fatto domanda di dispensa dal celibato sacerdota-
le? Come ne è venuto a conoscenza?
12) Post factum, le risulta che nella vita passata di ………………… qualche particolare
abbia potuto far prevedere, o almeno sospettare, una simile decisione?
13) Conosce i motivi per i quali ………………….. chiede la dispensa? Quale giudizio ne
dà, con riferimento all’iter formativo e alla vita da lui passata in Congregazione?
14) A suo parere, …………… è credibile nelle sue affermazioni e negli argomenti che
adduce per la sua richiesta? Ha trattato con lei di questo problema?
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15) Crede che esistano possibilità o speranze di recuperarlo alla vita sacerdotale?
16) ……………... ha lasciato la comunità e l’esercizio del sacro ministero. Sa come egli
vive nel secolo?
17) La concessione della dispensa e l’eventuale matrimonio potrebbero causare scanda-
lo nell’ambiente in cui vive?
18) Ritiene necessaria ed opportuna la dispensa?
19) Ha altro da aggiungere?
Luogo e data …………......................……
…………............……………….
(firma del teste)
Timbro dell’Ispettoria
.....…………………………….
(firma dell’Ispettore)
...…......…………………………
(firma del Notaio)
A-13-6 RELAZIONE (O VOTO FINALE) DELL’ISTRUTTORE DELLA CAUSA
Si presenta una bozza orientativa della possibile relazione dell’Istruttore della causa per la
dispensa dal celibato di un sacerdote. Tale bozza, ovviamente, deve esser completata e
adattata alla causa specifica. Quando l’Istruttore della causa è lo stesso Ispettore, egli uni-
rà le idee contenute in questa relazione con quelle presentate nella bozza A-13-7 («de rei
veritate», facendo un’unica relazione.
In data ………………………. il mio Ispettore sac. …………………… mi nominò Istruttore
della causa per la dispensa dal celibato sacerdotale del sacerdote salesiano N. N. ............
della nostra Ispettoria salesiana ...................
Avuta la domanda indirizzata al Santo Padre, la lessi e la studiai attentamente. Studiai pure
il «curriculum vitae» del citato sacerdote, esaminando particolarmente i giudizi formulati
dai corrispondenti Consigli riguardanti le successive ammissioni alle professioni religiose,
ai ministeri e agli Ordini sacri, dal Noviziato fino al Presbiterato.
Lessi pure tutte le domande formulate dall’oratore per le varie ammissioni.
Questo lavoro preparatorio mi pose in grado di selezionare i punti per un approfondito col-
loquio, che realizzammo in data …………………., come risulta dal presente incartamento.
Procurai quindi di scegliere le persone, che avrebbero potuto fornire chiarimenti e testi-
monianze e chiesi una loro deposizione (attraverso un colloquio o per scritto) per verifica-
re, in quanto mi fu possibile, la validità delle ragioni presentate dall’oratore nella sua
domanda.
Ora, terminato tutto il lavoro di documentazione e di studio, sintetizzo la mia opinione con
la seguente relazione.
(Segue la relazione sui motivi della dispensa con il voto dell’’Istruttore sulla opportunità di
concessione della dispensa)
Luogo e data …………................…………..
Timbro
….........……………………………
Instructor causae
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A-13-7 RELAZIONE FINALE DELL’ISPETTORE E VOTO «DE REI VERITATE»
Si presenta una bozza orientativa per la relazione finale dell’Ispettore sulla pratica di
dispensa dal celibato di un sacerdote: trattandosi di semplice bozza «orientativa», essa
deve esser completata e adattata al caso singolo. Si osserva che la relazione è concepita
nella eventualità che l’Ispettore abbia affidato la pratica a un Instructor causae, ma può
facilmente esser modificata qualora sia l’Ispettore stesso che ha istruito la causa.
Nel ……………….. (specificare il tempo: per es. ottobre 1982) il sac. …………………… mi
manifestò la sua intenzione di abbandonare il sacerdozio e di chiedere la dispensa dal celi-
bato sacerdotale.
Durante il periodo …………………. (specificare il periodo: per es. 1982/83) ebbi con lui
vari colloqui, e scambiai con lui alcune lettere sul problema, con la finalità di aiutarlo nel
discernimento e di vedere se esistevano motivi sufficienti per la domanda di dispensa dal
celibato sacerdotale. (L’Ispettore espone tutto quanto ha fatto per aiutare il sacerdote nel
discernimento, invitandolo al ripensamento, prima di un passo così grave)
Alla fine, in data ………………..., il sac. …………………… mi ha consegnato la domanda
formale, indirizzata al Santo Padre.
Nella convinzione che c’era causa sufficiente e che perciò dovevo dar corso alla doman-
da, nominai attuario il confratello salesiano …………...........……….., e Istruttore della cau-
sa il sac. ........................................................ come consta dai rispettivi documenti, firmati
il ………………….. (data), e incorporati al presente incartamento.3
Ora, giunta nelle mie mani tutta la documentazione, ho studiato con attenzione l’interro-
gatorio dell’interessato, gli interrogatori e le deposizioni o dichiarazioni giurate dei testi-
moni, gli altri documenti aggiunti, e il giudizio conclusivo dell’Istruttore della causa.4
Dalla valutazione oggettiva delle deposizioni e testimonianze, dalla serietà con cui si è pro-
ceduto, e dalla conoscenza personale che ho dell’interessato e di quanti sono intervenuti
nel procedimento, concludo dando il mio voto «de rei veritate».
Nulla mi resta da aggiungere. Come Ispettore dò il mio voto favorevole alla concessione
della dispensa dal celibato sacerdotale e dagli obblighi della professione religiosa a
………………..., con la convinzione che con ciò si fa un bene al richiedente e alla Chiesa,
nella quale egli non può continuare a servire come sacerdote e religioso.
In fede.
Luogo (sede ispettoriale) e data.
Timbro
…. ………………………
N.N.
Ispettore
3 Nel caso che l’Ispettore faccia lui stesso da Istruttore, scriverà: «Nella convinzione che c’era causa sufficiente e che
perciò dovevo dar corso alla domanda, assunsi io stesso il compito di Istruttore della causa, nominando “attuario” il
confratello salesiano …………………. , come risulta dal documento allegato al presente incartamento».
4 È chiaro che quando è lo stesso Ispettore che ha istruito la Causa, questa parte della relazione deve essere diversa-
mente impostata, perché l’Ispettore dovrà dare la sua valutazione complessiva sulla Causa, con il parere conclusivo
(come indicato in A-13-6).
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A-13-8 COMUNICAZIONE DELLA NOTIFICA DELLA CONCESSIONE
II sottoscritto, sac. ………………….........., Superiore Provinciale dell’Ispettoria salesiana
……………………………… con sede in ………………….. dichiara che il ………… (data)
…………. ha notificato personalmente (oppure: per lettera raccomandata) in forma uffi-
ciale al sig. …………………………….. il Rescritto della Congregazione per il Culto Divi-
no e la disciplina dei Sacramenti, prot. nº …….. del …………… con il quale è stata con-
cessa la dispensa dal celibato sacerdotale con la conseguente perdita dello stato clerica-
le, la dispensa dai voti religiosi e l’assoluzione di eventuali pene canoniche.
Dichiara altresì:
a. di avergli fatto conoscere distintamente e singolarmente tutte le clausole del Rescrit-
to suddetto;
b. di aver comunicato la concessione all’Ordinario del luogo in cui il dispensato attual-
mente dimora;
c. di aver comunicato la concessione alla parrocchia in cui è registrato il battesimo del
dispensato, come risulta dai dati dell’archivio.
In fede.
Luogo e data.
Timbro
……………………………
Segretario ispettoriale
…….………………….
Ispettore
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21.10 Page 210

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APPENDICE A-14
ACCETTAZIONE PARROCCHIA - SCHEMA DI CONVENZIONE
Si propone uno schema di CONVENZIONE tra Vescovo e Ispettore per l’accettazione di
una Parrocchia. Come detto al n. 126, prima della firma definitiva della Convenzione,
occorre che lo schema sia sottoposto all’esame del Rettor Maggiore e del suo Consiglio.
Tra la Diocesi di …………………. nella persona dell’Ecc.mo ……………….. …. Vescovo
diocesano e la Società Salesiana di San Giovanni Bosco, Istituto religioso clericale con
sede in Roma, legittimamente rappresentata dal Rev. sac. ……………………………………,
Superiore Provinciale dell’Ispettoria con sede in ………………………………., con l’appro-
vazione del Rettor Maggiore, viene sottoscritta la presente CONVENZIONE, a norma del
can. 520, per l’affidamento della parrocchia di ................................
1. II Vescovo diocesano …………………………........affida alla Società Salesiana di San
Giovanni Bosco, che nella persona del Superiore Provinciale, a norma delle Costitu-
zioni della medesima Società, accetta, la cura pastorale della parrocchia
.................................. con sede in ………………… nelle condizioni descritte nel Decre-
to relativo ai confini (allegato A) e nella situazione di fatto e di diritto in cui si trova.
2. L’Ispettore salesiano si impegna a destinare alla parrocchia un parroco e almeno n.
…… vicari a tempo pieno, dedicati alla cura pastorale dei fedeli, e può destinarvi altri
religiosi a tempo parziale. La loro immissione e il loro trasferimento sono regolati dal
diritto proprio dell’Istituto, salvo quanto detto al n. 3; l’Ispettore si impegna tuttavia ad
assicurare al personale una certa stabilità e a tenere conto delle esigenze pastorali del-
la parrocchia in caso di trasferimento.
3. La nomina e la rimozione del parroco e dei vicari parrocchiali sono regolati dal can. 682
del CIC.
4. La parrocchia, determinata comunità di fedeli, costituita stabilmente nell’ambito della
Chiesa particolare, è ente con personalità giuridica. Distinta da questa è la personali-
tà giuridica della comunità locale dei Salesiani, addetti alla parrocchia.
Le parti convengono che:
(si danno qui due possibilità, che possono esser precisate:)
a. i religiosi che animano la parrocchia vivono uniti in comunità, eretta canonicamen-
te, secondo le norme del diritto: questa avrà un proprio Superiore, nominato secon-
do le Costituzioni salesiane, e, per quanto riguarda il ministero pastorale, si regole-
rà a norma del can. 678;
b. i religiosi che animano la parrocchia fanno parte di una comunità più ampia, aven-
te anche altre attività: essi mantengono il vincolo comunitario, obbediscono al
Superiore secondo le Costituzioni della Società e, per quanto riguarda il ministero
pastorale, si regolano a norma del can. 678.
5. La parrocchia è retta e animata dal parroco, che coordina tutte le attività parrocchiali
secondo le direttive dell’Ordinario diocesano, cui risponde personalmente della cura
pastorale, fermo restando il can. 678. I religiosi destinati alla cura pastorale della par-
rocchia esercitano il ministero in armonia con la pastorale diocesana, nello spirito e
con lo stile proprio della Società salesiana, in fraterna collaborazione con i religiosi del-
la comunità salesiana, con il clero diocesano, con gli altri religiosi e membri di Istituti
di vita consacrata e con i laici apostolicamente impegnati nella Diocesi.
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22 Pages 211-220

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22.1 Page 211

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6. II Vescovo riconosce che la presenza dei Salesiani nella Diocesi costituisce per essa un
arricchimento. Incoraggia perciò i Salesiani addetti alla parrocchia ad esprimere la pro-
pria identità carismatica con la testimonianza della vita fraterna e con la fedeltà allo spi-
rito dell’Istituto nell’attività pastorale, dando un’attenzione privilegiata alla pastorale
della gioventù, promuovendo attività specifiche di promozione ed educazione, animan-
do gruppi che si ispirano al metodo di Don Bosco, curando le vocazioni a beneficio di
tutta la Chiesa e del loro Istituto.
7. II parroco e i vicari parrocchiali hanno gli stessi obblighi e gli stessi diritti dei sacerdo-
ti diocesani, sia nella conduzione pastorale della parrocchia, sia nell’amministrazione
dei beni, nel rispetto delle norme canoniche e del diritto proprio.
8. Le parti si danno atto reciprocamente che la chiesa e i locali parrocchiali, meglio deter-
minati nella planimetria allegata (allegato B), sono di proprietà ..................….. (indica-
re il soggetto proprietario dell’edificio: Diocesi, Parrocchia, Istituto religioso, altro ente
ecclesiatico o pubblico o persona giuridica o fisica...) e dati in uso gratuito (oppure: ....
specificare altre condizioni) alla parrocchia con l’onere della custodia e della manu-
tenzione. L’arredamento e i beni mobili della chiesa sono di proprietà di …………….. ,
secondo quanto indicato nell’inventario (allegato C).
9. L’amministrazione della parrocchia avverrà nel rispetto della legislazione canonica e
delle norme diocesane. Tale amministrazione sarà totalmente distinta dall’amministra-
zione dei beni della comunità religiosa. Secondo le disposizioni diocesane, saranno
sottoposti al competente ufficio di Curia i preventivi e i consuntivi dell’amministrazio-
ne della parrocchia, salvo il diritto di vigilanza del Superiore religioso (can. 678).
10. Spettano all’amministrazione della parrocchia le offerte dei fedeli (cf. can. 1267 §1), a
meno che non consti diversamente dalla dichiarazione del donante.
Nel caso che la chiesa abbia funzioni pastorali distinte dal servizio parrocchiale (per es.
santuari, servizi interparrocchiali, ecc.), si specificherà nella Convenzione, con accordo
tra le parti, la destinazione delle altre offerte. (1)
Sono a carico dell’amministrazione della parrocchia tutte le spese di manutenzione
ordinaria della chiesa e dei locali parrocchiali, le spese relative ai servizi (acqua, luce,
gas, telefono...) e al personale addetto ai locali parrocchiali, le spese relative all’attivi-
tà parrocchiale, nonché i contributi alla Diocesi.
11. La remunerazione dei religiosi addetti a tempo pieno alla parrocchia sarà conforme a
quanto disposto dalle norme per il sostentamento del clero, a livello diocesano. Per i
religiosi a tempo parziale si provvederà in questo modo: ....... (specificare come si
provvederà).
Gli assegni ricevuti per il proprio sostentamento dal parroco e dai vicari parrocchiali,
sia a tempo pieno che parziale, spetteranno alla amministrazione della comunità reli-
giosa. A questa spetteranno anche le offerte per le sante messe celebrate dai singoli
religiosi. Le offerte per le messe binate saranno date all’Ordinario religioso.
Sono a carico dell’amministrazione della casa religiosa le spese personali dei religio-
si,(2) le spese per il vitto, alloggio e vita comune, quelle cioè relative ai servizi dell’abi-
tazione dei religiosi.
12a. Quando la chiesa e gli edifici sono di proprietà dell’Istituto religioso: i lavori straordi-
nari sulla chiesa e sui locali parrocchiali vengono fatti con le offerte dei fedeli, previo
consenso dell’Ordinario diocesano e del Superiore religioso competente, a norma del-
le Costituzioni. (Altre norme possono esser introdotte per le chiese e i locali di parti-
colare valore per l’Istituto).
12b. Quando la chiesa e gli edifici non sono di proprietà dell’Istituto religioso, ma della
Curia o dell’ente parrocchia: i lavori straordinari sulla chiesa e sui locali parrocchiali
verranno eseguiti dal parroco con il permesso scritto dell’Ordinario diocesano. La
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22.2 Page 212

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comunità religiosa godrà dell’uso della casa canonica: le spese per la manutenzione
ordinaria della canonica e per la gestione comunitaria saranno a carico della comuni-
tà religiosa; le spese per la manutenzione straordinaria della canonica saranno a cari-
co della parrocchia.
12c. Quando la chiesa e gli edifici sono di proprietà di altri enti (stato, comuni, privati, ecc.),
se hanno un contratto con l’Istituto ci si regola secondo quanto disposto al n. 12a, se
hanno un contratto con la Diocesi ci si regola secondo quanto disposto al n. 12b.
13. L’affidamento della parrocchia alla Società salesiana, alle condizioni predette, è con-
venuto con decorrenza dal .................…
– in perpetuo
– oppure: a tempo indeterminato: potrà esser disdetto da parte dei Salesiani o da par-
te della Diocesi con preavviso di almeno un anno;
– oppure: per la durata di anni ….... : e si riterrà automaticamente rinnovato a meno
che non avvenga una esplicita dichiarazione in contrario.
(Si può aggiungere, per le parrocchie che erano già affidate e di cui si rifà la Convenzione:
Le parti si danno atto che la parrocchia è stata già in passato affidata ai Salesiani dall’an-
no ………….)
La presente Convenzione può esser modificata in qualsiasi momento con il consenso del-
le due parti.
Luogo e data ............................................................
…………………............………
Ispettore salesiano
…………...........………………
Vescovo diocesano
(1) Se la chiesa ha anche funzioni pastorali distinte dal servizio pastorale (per es. santuario, servizio interparrocchiale,
ecc.) il criterio da seguire per l’attribuzione delle offerte è quello che si può ricavare dal can. 1267,1 (di portata gene-
rale):
- sono destinate alla parrocchia le offerte che vengono fatte per un servizio proprio della parrocchia;
- sono da attribuire alla «chiesa-santuario» o al servizio speciale prestato, negli altri casi.
(2) Spese personali dei religiosi sono, ad esempio, quelle per le assicurazioni sociali, cure e ricoveri ospedalieri, parte-
cipazione a giornate e corsi di aggiornamento religioso...
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22.3 Page 213

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APPENDICE A-15
STATISTICHE DI FINE ANNO («FLASH«)
Si riporta il formulario del «FLASH AL 31 DICEMBRE» che dà i dati statistici dell’Ispettoria a fine anno.
Movimento del personale salesiano
dal 1° gennaio al 31 dicembre......................, dell’Ispettoria ............................................................................................
N = Novizi
L = Coadiutori
D = Diaconi permanenti
S = Chierici e Diaconi non permanenti
P = Sacerdoti
1. NOVIZI
1.0 Riporto dati 31 dicembre ……. (anno precedente) ...........................................
1.1 Novizi entrati durante l’anno (dal 1° gen, al 31 dic.) ...........................................
1.2 Novizi usciti durante l’anno..................................................................................
1.3 Novizi defunti .......................................................................................................
1.4 Novizi che hanno fatto la prima professione .......................................................
1.5 Presenti al 31 dicembre ……………. (anno corrente).........................................
2. PROFESSI TEMPORANEI
2.0 Riporto dati 31 dicembre …………. (anno precedente) .....................................
2.1 Neo-professi temporanei .....................................................................................
2.2 Passati allo stato clericale o laicale .....................................................................
2.3 Trasferiti ad altra Ispettoria ..................................................................................
2.4 Provenienti da altra Ispettoria o riammessi .........................................................
2.5 Dispensati dai voti................................................................................................
2.6 Usciti alla scadenza dei voti ................................................................................
2.7 Defunti ..................................................................................................................
2.8 Neo-professi perpetui ..........................................................................................
2.9 Presenti al 31 dicembre ………………. (anno corrente) ....................................
3. PROFESSI PERPETUI
3.0 Riporto dati 31 dicembre …………. (anno precedente) ......................................
3.1 Neo-professi perpetui ..........................................................................................
3.2 Neo-sacerdoti ......................................................................................................
3.3 Neo-diaconi permanenti ......................................................................................
3.4 Passati allo stato clericale o laicale .....................................................................
3.5 Eletti Vescovi ........................................................................................................
3.6 Passati ad altro Istituto religioso..........................................................................
3.7 Trasferiti ad altra lspettoria ..................................................................................
3.8 Provenienti da altra Ispettoria o riammessi .........................................................
3.9 Dispensati dai voti................................................................................................
3.10 Dispensati dal celibato sacerdotale (o diaconale) ...............................................
3.11 Secolarizzati (entrati nel clero diocesano) ...........................................................
3.12 Dimessi.................................................................................................................
3.13 Defunti ..................................................................................................................
3.14 Presenti al 31 dicembre ……….. (anno corrente)..............................................
Totale generale:

22.4 Page 214

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4. PERSONE IN FORMAZIONE
PRENOVIZI ...............................................................................................Totale:
PROFESSI ............................................................................................................
Postnovizi .............................................................................................................
Tirocinanti.............................................................................................................
Studenti di teolpgia ..............................................................................................
Studenti universitari (1) ........................................................................................
5. ETÀ DEI CONFRATELLI
< -20.....................................................................................................................
21-25 ....................................................................................................................
26-30 ....................................................................................................................
31-35 ....................................................................................................................
36-40 ....................................................................................................................
41-45 ....................................................................................................................
46-50 ....................................................................................................................
51-55 ....................................................................................................................
56-60 ....................................................................................................................
61-65 ....................................................................................................................
66-70 ....................................................................................................................
71-75 ....................................................................................................................
76-80 ....................................................................................................................
81-> ......................................................................................................................
Totale
6. ESTENSIONE TERRITORIALE DELL’ISPETTORIA:
Nazioni ...............................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
Totale
(1) Si indicano qui gli studenti in Università ecclesiastiche o civili, anche se appartengono a gruppi già segnalati (postnovizi,
tirocinanti o teologi)
214

22.5 Page 215

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NOTE ESPLICATIVE
NOVIZI
1.0 Riportare il numero esatto dei Novizi della propria Ispettoria quale era alla fine del-
l’anno precedente.
1.1 Novizi entrati durante l’anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre).
1.2 Novizi che hanno lasciato il Noviziato durante l’anno. Si indichino in foglio a parte i
loro nomi.
1.3 Eventuali novizi defunti durante l’anno.
1.4 Novizi della propria Ispettoria che hanno emesso la prima professione.
1.5 Numero dei Novizi della propria Ispettoria presenti in Noviziato al 31 dicembre (anche
se fanno il Noviziato fuori Ispettoria).
Note: Si osservi che nel quadro vanno riportati i Novizi della propria Ispettoria (anche se
fanno il Noviziato in altra Ispettoria).
Si noti anche che per i Novizi si mette il numero globale, non distinguendo la qualifi-
ca (coadiutori, chierici, diaconi, preti).
PROFESSI TEMPORANEI
2.0 Si riportino fedelmente gli stessi dati segnalati nel Flash dell’anno precedente.
2.1 Si riportino i neo-professi temporanei dell’anno: sono i dati già indicati globalmente al
n. 1.4, ma qui sono distinti per qualifica (coadiutori, chierici, diaconi permanenti,
preti).
2.2 Per la spiegazione vedi la nota (1). Riportare in foglio a parte i loro nomi.
2.3 Numero dei professi temporanei passati ad altra Ispettoria sia definitivamente con
autorizzazione del Rettor Maggiore, sia temporaneamente per accordo tra gli Ispettori
interessati. Riportare a parte i nomi dei confratelli trasferiti.
2.4 Numero dei professi temporanei venuti in Ispettoria (per i motivi di cui al n. 2.3, cioè
per trasferimento definitivo o temporaneo, eccetto che nel caso di studi o per malat-
tia) e dei professi riammessi in Congregazione senza la prova del Noviziato (con
autorizzazione del Rettor Maggiore). Indicare a parte i loro nomi. (Si osservi che, per
norma, i confratelli riammessi in Congregazione fanno professione temporanea prima
di esser ammessi alla perpetua)
2.5 Confratelli dispensati dai voti dal Rettor Maggiore durante l’anno. Si indichino tutti i
confratelli dispensati, ma si ricordi di inviare quanto prima la accettazione della
dispensa.
2.6 Professi temporanei che sono usciti alla scadenza dei loro voti (sia perché non han-
no fatto domanda di rinnovo sia perché non sono stati ammessi). Si indichino solo i
confratelli i cui voti sono già scaduti. Si elenchino a parte i loro nomi (che devono
essere già stati comunicati alla Segreteria generale con l’apposito modulo).
2.7 Eventuali professi temporanei defunti durante l’anno.
2.8 Confratelli di voti temporanei che hanno emesso la professione perpetua.
2.9 Questa riga presenta la somma algebrica delle righe dal 2.0 al 2.8.
PROFESSI PERPETUI
3.0 Si riportino fedelmente gli stessi dati segnalati nel Flash dell’anno precedente.
3.1 Riportare gli stessi dati del n. 2.8.
3.2 Numero dei Diaconi non permanenti (S) o permanenti (D) che sono stati ordinati pre-
sbiteri. II numero dei diaconi viene sottratto dal numero dei chierici (S) o diaconi per-
manenti (D) e aggiunto a quello dei preti (P). Ad esempio:
215

22.6 Page 216

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3.3 Coadiutori o chierici che hanno ricevuto il diaconato permanente. In questo caso il
numero dei neodiaconi viene sottratto dal numero dei coadiutori (L) o dei chierici (S)
e viene aggiunto a quello dei diaconi permanenti (D). Ad esempio:
Si osservi che qui non vanno computati i chierici che hanno ricevuto il diaconato in
vista del presbiterato: essi rimangono chierici (S). Si indichino a parte i diaconi per-
manenti ordinati lungo l’anno.
3.4 Per la spiegazione si veda la nota (1). Indicare in foglio a parte i loro nomi.
3.5 Confratelli presbiteri che, durante l’anno, sono stati eletti Vescovi.
3.6 Confratelli professi perpetui che, durante l’anno, sono passati ad un altro Istituto reli-
gioso (o Società di vita apostolica).
3.7 Numero dei professi perpetui trasferiti ad altra Ispettoria sia definitivamente per deli-
bera del Rettor Maggiore, sia temporaneamente per accordo tra gli Ispettori interes-
sati (vedi spiegazione al n. 2.3). Si indichino a parte i nomi dei confratelli trasferiti.
3.8 Numero dei confratelli venuti in Ispettoria da altra Ispettoria (sia per trasferimento
definitivo che temporaneo, eccetto il caso dì studi o malattia) e dei confratelli che
ritornano in Ispettoria da precedenti trasferimenti. Si indichino a parte i nomi dei sud-
detti confratelli.
3.9 Professi perpetui (laici o chierici) dispensati dai voti. Si indichino tutti i dispensati
durante l’anno, ricordando che va subito comunicata la accettazione della dispensa.
3.10 Presbiteri o diaconi che hanno ottenuto la dispensa dal celibato ecclesiastico, in
seguito a Rescritto della Santa Sede. Si indicano solo i sacerdoti (o diaconi) che han-
no avuto il Rescritto di dispensa e che non siano già stati precedentemente dimessi.
3.11 Presbiteri o diaconi entrati in una Diocesi definitivamente: sia perché è stato emesso
il decreto di incardinazione, sia per fine dell’esperimento (per quelli che erano seco-
larizzati “ad experimentum”). Si ricordi che i secolarizzati “ad experimentum” durante
l’esperimento hanno lo stato di “esclaustrati”. Per quelli che hanno ricevuto la seco-
larizzazione “pure et simpliciter”, occorre che sia stato emesso il decreto di incardi-
nazione da parte del Vescovo.
3.12 Numero dei confratelli che sono stati dimessi sia per il can. 694 («ipso facto») (quando
è stata emessa la dichiarazione dell’Ispettore col suo Consiglio) sia per decreto del Ret-
tor Maggiore (ratificato dalla Sede Apostolica).
3.13 Numero dei professi perpetui defunti durante l’anno.
3.14 Questa riga contiene la somma algebrica della righe precedenti (dal 3.0 al 3.13) e dà
il numero totale dei professi perpetui al 31 dicembre dell’anno corrente.
Nota (1) Se un chierico diventa coadiutore lo si deve sottrarre dal numero dei chierici (S) e
aggiungere al numero dei coadiutori (L). Viceversa nel caso in cui un coadiutore diven-
ta chierico.
Esempi:
216

22.7 Page 217

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NOTE CONCLUSIVE:
1. Come è stato indicato nella spiegazione delle varie righe, si allega al Flash un foglio
con l’indicazione dei nomi dei confratelli che durante l’anno hanno avuto particolari
situazioni (trasferimenti, riammissioni, uscite nelle varie forme, morti), indicando
chiaramente la riga cui ci si riferisce.
Per comodità si riportano le voci da segnalare (coi rispettivi nominativi):
1.2 Novizi usciti durante l’anno: ..............
1.3 Novizi morti durante l’anno: ..............
2.2 Chierici temporanei passati a coadiutori: ..............
Coadiutori temporanei passati a chierici: ..............
2.3 Professi temporanei trasferiti: …………. all’Ispettoria …………….
.........…… all’Ispettoria …………….
2.4 Professi temporanei provenienti: ………….. dall’Ispettoria …………..
........…….. dall’Ispettoria …………..
Riammessi in Congregazione: ………………
2.5 Professi temporanei dispensati dai voti: …………….. data ………………
2.6 Professi usciti a fine voti: ………………. data ………………….
2.7 Professi temporanei morti: .................
3.4 Chierici perpetui passati a coadiutori: ...........……..
Coadiutori perpetui passati a chierici: ...........………
3.5 Sacerdoti eletti a Vescovi: ................
3.6 Professi passati ad altro Istituto: ……………. all’Istituto …………….
3.7 Professi trasferiti: ………………. all’Ispettoria …………………..
3.8 Professi provenienti: ……………. dall’Ispettoria ………………….
3.9 Chierici o coad. dispensati dai voti: ……………….. data ………………
3.10 Preti (o diac.) dispensati dal celibato: …………….. data ………………
3.11 Preti secolarizzati: ……………….. nella Diocesi ………………. (data del decreto
o fine esperimento)
3.12 Confratelli dimessi: ……………. data …………………
3.13 Professi perpetui defunti: …………….. data ……………….
2. Nel secondo foglio del Flash (retro) sono riportate alcune notizie relative sia al personale
in formazione che all’età che alla divisione territoriale della Ispettoria (quando un’Ispet-
toria comprende più nazioni)1. Nel redigere il quadro dell’estensione territoriale, è impor-
tante verificare che i totali corrispondano a quelli indicati nella prima pagina del Flash.
3. Unitamente al Flash (dati statistici) è bene ogni anno inviare la lista dei confratelli del-
l’lspettoria divisi per categorie (temporanei: coadiutori, chierici, eventuali diaconi
permanenti e preti; perpetui: coadiutori, chierici, diaconi permanenti, presbiteri). Nella
lista si riportano i confratelli che vivono e lavorano nella Ispettoria, anche quelli che
sono trasferiti solo temporaneamente (eccetto che per studio o malattia); si includono
anche i confratelli in posizione non regolare, ma che non hanno ancora la conclusione
delle pratiche per la separazione dalla Società (accanto al nome di questi confratelli
non regolari si potrà indicare la loro posizione: assente, in tramite la domanda di DCS
o di secolarizzazione o di dimissione, ecc ...). Non si includono nella lista i confratelli
già usciti (con le pratiche concluse) né i confratelli trasferiti ad altra Ispettoria, anche
temporaneamente (eccetto per studi o per malattia).
4. Del Flash si fanno due copie: una per la Segreteria generale e una per l’Archivio ispet-
toriale.
5. La data di spedizione del Flash è entro e non oltre il 10 gennaio di ogni anno.
1 La Santa Sede chiede ogni anno la statistica dei religiosi distinti per “nazioni”. È quindi importante che venga compilata la divisione territori-
ale (appunto per nazioni) del personale dell’Ispettoria, quando l’Ispettoria si estende a più nazioni.
217

22.8 Page 218

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APPENDICE A-16
SCHEDA ANAGRAFICA DEI CONFRATELLI
Si riporta il modello della scheda anagrafica di ogni confratello come è in uso presso l’Ar-
chivio centrale della Congregazione (stampa dei dati inseriti nel computer). II modello può
esser utile per sapere i dati essenziali che vengono conservati a livello centrale. Nelle sin-
gole Ispettorie la scheda sarà completata con dati locali.
La scheda si compone di due parti: a) scheda anagrafica; b) scheda storica (dati principa-
li del «curriculum vitae»).
ANAGRAFICA CENTRALE SALESIANA
scheda anagrafica
.....C..o..d.i.c.e....... COGNOME NOME .....L../.S../.D../.P...
Nato il ........................... a ............................................., diocesi di ..........................................................
Appartenente alla Ispettoria ................................................. (ma radicalmente incardinato in ................)
! Appartenente alla comunità di .............................................................. dal.........................................
E-mail ..............................................................
Noviziato
Casa
...................................
dal
al
Note
.................. ..................
Professioni
Data
.......................
.......................
.......................
.......................
Tipo
...................................
...................................
...................................
...................................
Luogo
Note
.........................
.........................
.........................
.........................
Ordinazioni
Data
.......................
.......................
.......................
.......................
Tipo
...................................
...................................
...................................
...................................
Luogo
Note
.........................
.........................
.........................
.........................
218

22.9 Page 219

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Residenza in comunità
dal
.......................
.......................
.......................
.......................
al
Casa
.......................... ..........................................................................
.......................... ...........................................................................
.......................... ...........................................................................
......................... ...........................................................................
Note
Incarichi in comunità
dal
.......................
.......................
.......................
al
Incarico
Casa
Note
.......................... ......................... .......................................................
.......................... ......................... ......................................................
.......................... ........................ .......................................................
Incarichi in ispettoria
dal
.......................
al
Incarico
Ispettoria
Note
.......................... ......................... .......................................................
Incarichi di Congregazione
dal
.......................
al
Incarico
Note
.......................... .........................
Note generali:
........................................................
.......................................................
.......................................................
........................................................
........................................................
Titoli di studio ecclesiastici:
Data
Titolo
Città
Istituto
................ .................................. ......................... ................
Titoli di studio civili:
Data
Titolo
Città
Istituto
................ .................................. ......................... ................
Lingue conosciute: .......................................
Dati familiari:
Padre.......................................... Madre...............................................
219

22.10 Page 220

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APPENDICE A-17
SCHEDA DELLE SINGOLE CASE
Si riporta, per conoscenza, la scheda delle singole Case che è in uso presso l’Archivio cen-
trale della Congregazione.
ANAGRAFICA CENTRALE SALESIANA
scheda-case
Codice DENOMINAZIONE CASA
Diocesi di..................................... Dedicata a ...................................
Attività iniziata il ................................................ Data di erezione canonica .......................................
Appartenente alla Ispettoria ..................................................................... dal ..........................................
Indirizzo postale: ........................................................................................................................................
Dati attuali
....................................................................................................................................................................
Attività: Oratorio-centro giovanile, Pensionato universitario, Scuola secondaria 1° grado, Scuola
secondaria 2° grado tecniche, Scuola tecnica elettronica, Scuola professionale, Scuola professionale
per elettrotec., Scuola professionale per meccanici, Parrocchia, Centro cooperatori, Unione ex-allievi.
Dati storici: ...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Mezzi comunicazione
Tipo
Telefono
Telefono
Fax
E-mail
E-mail
Web
Telex
CC Postale
Valore
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Descrizione
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
220

23 Pages 221-230

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23.1 Page 221

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Incarichi di governo e animazione
Incarico Nome
dal
Note
Consigliere ....................................................... ........................
Direttore ....................................................... ........................
Parroco ....................................................... ........................
Vicario
....................................................... ........................
Composizione della comunità
Nome
dal
............................................................ ...............................
............................................................ ...............................
............................................................ ...............................
............................................................ ...............................
............................................................ ...............................
............................................................ ...............................
............................................................ ...............................
............................................................ ...............................
............................................................ ..............................
Note
221

23.2 Page 222

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APPENDICE A-18
SCHEDA PER L’ARCHIVIO CENTRALE
Si presenta copia della scheda per i documenti usata presso l’Archivio salesiano centrale con la
relativa spiegazione
ARCHIVIO SALESIANO CENTRALE
Collocaz. XXXX/XX/XX Classificaz. XXXXX
Tipo Docum. XX/X Data XX-XX-XXXX
Luogo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Riferimento ad altri archivi XXXXXXXXXXX
Autore/i XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Destinatario/i XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Titolo/Regesto
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Supporto XX
N. XXXX
Presentazione X
Autenticità X
Pubblicato X
Chiavi: XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
Chiavi: XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
Chiavi: XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
——————————————————————————————————————————
SPIEGAZIONE
Collocazione: le prime quattro cifre fanno riferimento alla scatola o al volume; le altre due cifre
fanno riferimento al fascicolo o alla cartella o camicia interna alla scatola; le ultime due cifre fan-
no riferimento al documento. La numerazione delle scatole va da A000 ad A999 per il primo
migliaio fino a Z000-Z999 per il 25° migliaio. Dal 26° al 50° migliaio si sposta la lettera alfabeti-
ca alla fine: 000A-999A, 000Z-999Z.
Classificazione: fa riferimento al Titolario, è in codice alfanumerico e non supera le 6 unità (per
es. Giovanni Bosco - 78A001)
Tipo: indicare con due lettere se si tratta di Corrispondenza (CO), Relazione (RO), ecc.: vedi il
Siglario apposito. La terza casella è per indicare la chiave d’accesso ai documenti riservati o
segreti.
Data: non supera le 6 unità.
Riferimento: si indicano qui altri Archivi dove reperire il documento, soprattutto se il documen-
to conservato nell’Archivio Salesiano Centrale non è originale.
Titolo e/o Regesto: fa riferimento al titolo del documento (se ve n’è uno) e/o al contenuto di
esso, espresso in maniera sintetica (da contenere nelle tre righe indicate).
Supporto: indicare con due lettere se si tratta di Manoscritto (Ms), Dattiloscritto (Dt), Stampa
(SI), Grafico a mano (Gr), Registrazione audio/video (Rg), Fotoriproduzione (Ft).
N° p/f/c/n: fa riferimento al numero delle pagine (sulle due facce), dei fogli (su una sola faccia),
delle carte, dei nastri o cassette.
Presentazione: indicare con la lettera L i fogli/pag. legati, con la lettera S i fogli/pag. sciolti.
Autenticità: la lettera O indica i Ms Originali e la lettera A gli Autografi.
Chiavi: sono le voci o i codici alfanumerici della Classificazione o del Titolario, che rendono pos-
sibile la ricerca del documento secondo i suoi contenuti diversi.
222

23.3 Page 223

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INDICE ANALITICO
Accolitato
ammissione al ministero dell’— 74; interstizio tra l’— e il diaconato 76
Amministrazione
— dei beni temporali 149; operazioni straordinarie (autorizzazione del Rettor
Maggiore) 150-152; compera di beni immobili 153; alienazione di beni immobili
154; prestiti e mutui 155; accettazione di eredità, lasciti o donazioni 156; demoli-
zione di edifici esistenti, costruzione di nuovi, trasformazioni importanti in una
Casa 157; costituzione di vitalizi, borse di studio, obblighi di messe o fondazioni
158; altri adempimenti regolamentari 159-163; rapporti economici tra casa sale-
siana e parrocchia salesiana 163; norme canoniche circa eredità, lasciti, donazio-
ni e altre «pie volontà» 164
Ammissione
— al prenoviziato 43; — al noviziato 52-54; — alla prima professione 62; — alla
rinnovazione della professione temporanea 64; — alla professione perpetua 66;
— ai ministeri del Lettorato e dell’Accolitato 74; — al Diaconato 79; — al Presbi-
terato 85
Annuario
— elenco generale dei confratelli e della case 171
Anticipazione
— della prima professione 60; — della rinnovazione della professione temporanea
64; — della professione perpetua 67
Apertura
— di una presenza o casa salesiana 115;
Approvazione
— della nomina del Maestro dei novizi 50; — della nomina del Direttore da parte
del Rettor Maggiore 118-120; — del Delegato per una Delegazione ispettoriale
131; autorizzazione (approvazione) del Rettor Maggiore per operazioni economi-
che e finanziarie 150.152
Archivio
importanza degli archivi per la nostra Società 181; — storico, corrente e «segre-
to» 182; responsabili dell’— ispettoriale 40.183; responsabili dell’— locale 184;
contenuti dell’— ispettoriale 185; contenuti dell’— locale 186; ordinamento
dell’— 187; conservazione del materiale di — 188-189; scheda usata nell’— sale-
siano centrale APPENDICE A-18
223

23.4 Page 224

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Ascrizione
— di un socio ad una Casa 125; — di un socio ad una Ispettoria 133
Assenza
— durante il Noviziato 56; permesso di «assenza dalla Casa religiosa» dato dall’I-
spettore (per un anno) 91; assenza illegittima motivo di dimissione 107; «speci-
men» del documento di concessione dell’assenza dalla casa religiosa APPENDICE A-8
Attuario
vedi: notaio
Autorità
servizio dell’— per l’attuazione delle norme comunitarie 4; — dell’Ispettore come
Superiore maggiore e Ordinario religioso 5; facoltà particolari dell’Ispettore come
Ordinario religioso 137-147
Beni immobili
operazioni straordinarie sui — 150.151; procedura per chiedere l’autorizzazione
del Rettor Maggiore 152; compera di — 153; alienazione di — a titolo oneroso o
gratuito 154
vedi anche: Amministrazione
Bollettino salesiano
comunicazione al — di notizie sui confratelli defunti 169; comunicazione al — di
avvenimenti importanti 170
Borse di studio
procedura per la costituzione di — 158
Cambio
vedi: modifica
Capitolo generale
compiti del Capitolo ispettoriale riguardo al — 22; Atti del — da conservare nel-
l’archivio ispettoriale e nell’archivio locale 185-186
Capitolo ispettoriale
natura del — 21; compiti del — 22; convocazione del — 23; frequenza del — 24;
— straordinario 25; composizione del — 26; procedure per le elezioni al — 27.28;
partecipazione dei soci alle elezioni per il — 29; votazione per lettera 30; rappre-
sentatività dei soci laici e chierici al — 31; nomina del regolatore del — 32; periti
e osservatori al — 33; regolamento interno del — 34;
Cappella
vedi: Luoghi di culto
Casa ispettoriale
vedi: Sede ispettoriale
224

23.5 Page 225

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Casa salesiana
— di Noviziato: erezione, soppressione o trasferimento 47; facoltà del Rettor Mag-
giore di concedere ad un novizio di fare il Noviziato in altra Casa della Società 48;
facoltà dell’Ispettore di permettere al gruppo dei novizi di passare un determina-
to tempo in una Casa della Società 49; apertura ed erezione canonica di una
— 115; divisione di una Casa in due o più nuove Case 116; cambio delle finalità
di una — 117; chiusura canonica (soppressione) di una — 127; archivio della
— 181.184.186; cronaca della — 186; sintesi della cronaca della — 170
Celebrazione
— della professione 69
Chiusura
— canonica di una Casa 127; — di un’Ispettoria 128; documentazione delle case
soppresse da trasferire all’archivio ispettoriale 185 nota; 187 nota
Circoscrizione
— a statuto speciale 130; ascrizione di un socio ad una — giuridica della Società
133; trasferimento di un socio da una — ad un’altra 134-135
vedi: Ispettoria, Visitatoria
Coadiutore/i
presenza dei — nei Capitoli e nei Consigli 31; domanda di un — di diventare dia-
cono permanente o presbitero 83
Compera
— di beni immobili 153;
Comunicazione
segretario ispettoriale e comunicazione 39; — fra l’Ispettore e il Consiglio genera-
le 165; — fra l’Ispettore e il Consigliere regionale 166; — della Segreteria genera-
le alle lspettorie 167; — dei documenti riguardanti ciascun confratello 168; — del-
la morte di un confratello 169; — degli avvenimenti importanti delle Case 170;
— degli avvenimenti importanti dell’Ispettoria 174
Comunità
elezioni per il Capitolo ispettoriale nella — locale 27.29; elezioni nella — ispetto-
riale 28.29; parere della — locale per l’ammissione alla professione perpetua 66;
parere della — locale per l’ammissione al Diaconato 79; parere della — locale per
l’ammissione al Presbiterato 85
vedi anche: Casa salesiana
Condizioni
— per l’ammissione al Noviziato 52; — per la validità della prima professione 61;
— per la domanda di dispensa dal celibato sacerdotale 100; — per l’erezione cano-
nica di una Casa 115; — per l’erezione di un’Ispettoria 128; — per l’erezione di una
Visitatoria 129; — condizioni per l’erezione di una circoscrizione a statuto spe-
ciale 130; — per la costituzione di una Delegazione ispettoriale 131
vedi anche: Requisiti, Qualità
225

23.6 Page 226

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Conferma
— del Maestro dei novizi 5l ; — del Direttore per un secondo triennio nella stessa
Casa 119; — di un Direttore per un terzo triennio (ed oltre) 120
Confessione
vedi Penitenza
Congregazioni romane
rapporti con le — 175
Consenso
significato del «consenso» che i superiori devono chiedere al Consiglio 18; casi in
cui si richiede il — del consiglio ispettoriale 19
Consiglio ispettoriale
necessità e natura del — 12; convocazione del — da parte dell’Ispettore 12; com-
posizione del — 13; nomina dei consiglieri ispettoriali 14.15; consultazione per la
nomina dei consiglieri ispettoriali 16; durata in carica dei consiglieri ispettoriali
17; esonero di un consigliere durante la carica 17; casi in cui si richiede il con-
senso del — 19; casi in cui si richiede il parere del — 20; consenso del — per l’am-
missione al noviziato 54; consenso del — per l’ammissione alla prima professione
62, alla rinnovazione della professione temporanea 64, alla professione perpetua
66; consenso del — per l’ammissione ai ministeri 74, al diaconato 79, al presbite-
rato 85; consenso del — per la concessione dell’assenza dalla Casa religiosa 91;
parere del — per la dispensa dai voti 95-96; dichiarazione del — per la dimissio-
ne «ipso facto» 105; voto del — per procedere alla dimissione di un socio 108
Consiglio locale
parere del — per l’ammissione al Noviziato 54; parere del — per l’ammissione alla
prima professione 62, alla rinnovazione della professione temporanea 64, alla
professione perpetua 66; parere del — per l’ammissione ai ministeri 74, al diaco-
nato 79, al presbiterato 85; nomine dei membri del — 121-124
Consultazione
— per la nomina dell’Ispettore 9; — per la nomina dei consiglieri ispettoriali 16;
per la nomina del Direttore 118; — per l’erezione di una Ispettoria 128; — per l’e-
rezione di una Visitatoria 129; — per la nomina del Delegato di una Delegazione
ispettoriale 131
Contributo
— annuale di ciascuna Casa all’Ispettoria 160
Convenzione
— col Vescovo diocesano per l’accettazione di una parrocchia 126.163; — con l’i-
stituzione ecclesiale o civile per i confratelli che vi lavorano 136; — col Vescovo
diocesano per ogni opera affidata dal Vescovo ai religiosi 141
Cooperatori salesiani
compiti dell’Ispettore nei riguardi dei — 6
226

23.7 Page 227

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Costituzioni
— codice fondamentale della Società 3
Costruzioni
— di nuovi edifici 157
Cronaca
— della casa nell’archivio locale 186; sintesi della — della casa (da inviare alla
Segreteria generale) 170
Curricolo
opportunità di tener presente tutto il — formativo per l’ammissione alla profes-
sione perpetua 66, per l’ammissione al Diaconato 79, per l’ammissione al Presbi-
terato 85; — necessario per le pratiche di esclaustrazione 92; — per le pratiche di
dispensa dai voti 95-96; — per le pratiche di secolarizzazione 97; — per le prati-
che di dispensa dal diaconato 98; — per le pratiche di dispensa dal celibato sacer-
dotale 102; elementi essenziali da includere nel «curriculum vitae» APPENDICE A-5
Data
modalità per la — dei documenti 179
Decreto
— di esecuzione di secolarizzazione “praevio experimento” 97; — di incardina-
zione 97; — di dimissione 109
Delegazione
— ispettoriale 131
Delegato/i
delegati eletti dal Capitolo ispettoriale per il Capitolo generale 22; “Delegato del-
l’Ispettore” per una Delegazione ispettoriale 131
Denaro
uso del — eccedente 161
Diaconato
requisiti previi per l’ammissione al — 78; ammissione al — 79; lettere dimissorie
80 (formulario APPENDICE A-6); documentazione 81; esercizio del ministero diaco-
nale 82; diaconato permanente 83; dispensa dal — 98
Dichiarazione
— della dimissione «ipso facto» 105; «specimen» della — di dimissione «ipso fac-
to» APPENDICE A-10
Dimissione
— di un novizio 57; — dalla Società: varie forme 104; — «ipso facto» 105;
— «obbligatoria» 106a-b; — nel caso di abusi su minori 106b— decretata dal
Superiore generale 107-111: motivi di — 107; procedura per la — 108; notifica del
decreto di — 109; effetti della — 110; note di carattere procedurale 111; «speci-
227

23.8 Page 228

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men» della dichiarazione di dimissione «ipso facto» APPENDICE A-10; modelli di
«ammonizione canonica» APPENDICE A-11; modello di «editto» per la dimissione
un confratello irreperibile APPENDICE A-12
Direttore
esame della domanda del candidato per l’ammissione al Noviziato da parte del
— 54; giudizio del Direttore e Consiglio locale per l’ammissione alla prima profes-
sione 62, alla rinnovazione della professione temporanea 64, alla professione per-
petua 66; giudizio del Direttore e del Consiglio locale per l’ammissione ai ministe-
ri 74, al diaconato 79, al presbiterato 85; procedura per la nomina del — 118; con-
ferma del — per un secondo triennio nella stessa Casa 119; conferma del — per un
terzo triennio 120; dovere del — di provvedere alle confessioni dei suoi sudditi 137;
facoltà del — circa l’amministrazione del sacramento della Penitenza per quelli
che vivono giorno e notte nella Casa 138; — responsabile dell’archivio locale 184
Direttorio
direttori generali e ispettoriali nel diritto proprio 3; competenza del Capitolo
ispettoriale circa il direttorio ispettoriale 22; norme che il direttorio ispettoriale
deve stabilire circa il prenoviziato 43.45; responsabilità del Capitolo ispettoriale
circa la parte economica del — 162
Diritto
diritto universale e diritto proprio 2; fonti del diritto proprio della nostra Società 3
Dispensa
— dalla professione temporanea 95; — dalla professione perpetua 96; — dal dia-
conato 98; — dal celibato sacerdotale 99-103: condizioni 100; procedura da segui-
re 101; documenti richiesti 102; notifica della dispensa dal celibato 103; — dai voti
privati 140; — dalle leggi disciplinari 147; — dal digiuno e dall’astinenza 147;
— dalla liturgia delle Ore 147; modelli per le pratiche di dispensa dal celibato
sacerdotale APPENDICE A-13
Documentazione
— necessaria per l’ammissione al Noviziato 53; attestato di ammissione al Novi-
ziato (in tre copie) 54; — della prima professione 63; — delle professioni tempo-
ranee 64; — della professione perpetua 68; — del conferimento dei ministeri 77;
— dell’ordinazione diaconale 81; — dell’ordinazione presbiterale 87; — per avere
l’Indulto di esclaustrazione 92; — per la dispensa dalla professione temporanea
95; — per la dispensa dalla professione perpetua 96; — per avere l’Indulto di seco-
larizzazione 97; — per la dispensa dal diaconato 98; — per la dispensa dal celiba-
to sacerdotale 102; — per la dimissione dalla Società (decretata dal Superiore
generale) 108; — che la Segreteria ispettoriale deve inviare per ciascun confratel-
lo 168-169; — che la Segreteria ispettoriale deve inviare per ciascuna comunità
170; — che la Segreteria ispettoriale deve inviare per l’Ispettoria 171-173; elenco
dei formulari per la — da conservare in Archivio centrale APPENDICE A-1
Domanda
— per l’ammissione al Noviziato 53; — per l’ammissione alla prima professione
62; — per la rinnovazione della professione temporanea 64; — per l’ammissione
228

23.9 Page 229

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alla professione perpetua 66; — per l’ammissione ai ministeri 74; — per l’ammis-
sione al Diaconato 79; — per l’ammissione al Presbiterato 85; — di «assenza dal-
la casa religiosa» 91; — di esclaustrazione 92; — di dispensa dalla professione
temporanea 95; — di dispensa dalla professione perpetua 96; — di secolarizza-
zione 97; — di dispensa dal diaconato 98; — di dispensa dal celibato sacerdotale
101; modo di presentare le domande al Rettor Maggiore 178; modello di — di
secolarizzazione APPENDICE A-9
Donazione
— di beni immobili 154; accettazione di — 156; norme canoniche circa le dona-
zioni 164
Durata
— in carica dell’Ispettore 11; — in carica dei Consiglieri ispettoriali 17; — in cari-
ca del segretario ispettoriale 42; — in carica del Maestro dei Novizi 51; — del Pre-
noviziato 46; — del Noviziato 55; — del periodo della professione temporanea 59;
— della preparazione alla professione perpetua 65
Economia
vedi: Amministrazione
Economo
— ispettoriale: procedura per la nomina 15-16; — locale: nomina 122; — ispetto-
riale: responsabile dell’amministrazione dei beni insieme con l’Ispettore 149
Edifici
procedure per la demolizione di —, costruzione di nuovi —, trasformazione di
— 157
Elenco generale della Società
Vedi: Annuario
Elezioni
procedura per le — al Capitolo ispettoriale a livello di ciascuna casa 27; procedu-
ra per le — al Capitolo ispettoriale a livello ispettoriale 28; partecipanti alle ele-
zioni per il Capitolo ispettoriale 29
Eredità
accettazione di — 156; norme canoniche circa le — 164
Erezione canonica
— di una Casa 115; — di un’Ispettoria 128; — di una Visitatoria 129; — di una Cir-
coscrizione a statuto speciale 130; — di una Delegazione ispettoriale 131
Esclaustrazione
— concessa dal Rettor Maggiore (fino a tre anni) 92; prolungamento
dell’esclaustrazione concessa dalla Sede Apostolica 92; — imposta dalla Sede Apo-
stolica 93
229

23.10 Page 230

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Esercizio
— dei ministeri del Lettorato e dell’Accolitato 76; — del Diaconato 82
Esonero
— di un consigliere ispettoriale durante il suo incarico 17
Espulsione
— di un confratello dalla comunità in casi urgenti 113
vedi anche Dimissione
Età
— minima per il Noviziato 52; — minima per la prima professione 61; — per il
presbiterato 84
Exallievi
impegno dell’Ispettore nei riguardi degli — 6
Facoltà
— particolari dell’Ispettore desunte dal CIC 137-148
Famiglia salesiana
impegno dell’Ispettore nei riguardi della — 6
Figlie di Maria Ausiliatrice
impegno dell’Ispettore nei riguardi delle — 6
Flash
— statistiche al 31 dicembre di ogni anno 172; formulario del — APPENDICE A-15
Fondazioni
costituzione di particolari — 158
Formulari
elenco dei — in uso per l’Archivio APPENDICE A-1; — per l’ammissione al Noviziato
APPENDICE A-2; — per la comunicazione dell’uscita di un confratello alla scadenza
dei voti temporanei APPENDICE A-3; — per la notifica della morte di un confratello
APPENDICE A-4; — del FLASH (statistiche a fine anno) APPENDICE A-15
Giuramento
— di fedeltà annesso alla professione di fede: cf. APPENDICE A-7
vedi: Professione di fede
Impedimenti
— per l’ammissione al Noviziato 52; — per l’ammissione al Diaconato 78; — per
l’ammissione al Presbiterato 84
Incardinazione
— in una Diocesi (tramite secolarizzazione) 97; incardinazione (=ascrizione) in
una Ispettoria 133
230

24 Pages 231-240

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24.1 Page 231

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Indulto
— di esclaustrazione 92; — di lasciare l’Istituto per un professo temporaneo (tra-
mite dispensa dai voti) 95; — di lasciare l’Istituto per un professo perpetuo (tra-
mite dispensa dai voti) 96; — di secolarizzazione 97
Informazione
vedi: Comunicazione
Interstizi
— tra i ministeri del Lettorato e dell’Accolitato e tra l’Accolitato e il Diaconato 76;
— tra il Diaconato e il Presbiterato 82.84
Ispettore
figura dell’Ispettore 5; — Superiore maggiore 5; — Ordinario religioso 5; compiti
dell’— secondo Cost e Reg 6-7; qualità per la nomina a — 8; nomina dell’— 9; pre-
sa di possesso dell’incarico di — 10; durata in carica dell’— 11; dovere dell’— di
provvedere alle confessioni dei sudditi 137; facoltà dell’— circa l’amministrazione
del sacramento della Penitenza 138-139; facoltà dell’— di dispensare dai voti pri-
vati 140; — e apostolato dei professi 141; — e luoghi di culto 142; facoltà dell’— di
comminare sanzioni penali 144-146; facoltà dell’— di dispensare dalle leggi disci-
plinari 147; facoltà dell’— di dispensare dal digiuno e dall’astinenza 147; facoltà
dell’— di dispensare dalla liturgia delle Ore 147; facoltà dell’— di sospendere l’e-
secuzione di una disposizione superiore 148; — responsabile dell’amministrazio-
ne dei beni temporali 149; — responsabile dell’archivio ispettoriale 183
Ispettoria
autorità e responsabilità dell’Ispettore sulla — 5; compiti del Capitolo ispettoriale
per il buon andamento della — 22; relazione dell’Ispettore sullo stato della — 22;
erezione e soppressione di una — 128; sede ispettoriale 132; ascrizione di un socio
ad una — 133; indicazione dell’— nelle pratiche giuridiche 177
Istruttore della causa (Instructor causae)
— per una pratica di dispensa dal celibato sacerdotale 101;
Laici
impegno dell’Ispettore nei riguardi dei collaboratori — 6
Lasciti testamentari
accettazione di — 156
Legati testamentari
accettazione di — 156
Lettera mortuaria
— dovere del Direttore, da inviare alle sedi opportune 169; — da conservare nel-
l’archivio locale 186
Lettere dimissorie
— per l’ordinazione diaconale 80; — per l’ordinazione presbiterale 86; formulario
per le — APPENDICE A-6
231

24.2 Page 232

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Lettorato
ammissione al ministero del — 74; adempimenti per il ministero del — 75-77
Licenze
— e dispense che l’Ispettore può dare secondo il diritto 147-148
Luoghi di culto
doveri e facoltà dell’Ispettore circa i — 142
Maestro dei novizi
nomina del — 50; durata in carica del — 51; eventuale riconferma del — 51
Messe
doveri e diritti dell’Ispettore circa la celebrazione delle — 143; costituzione di one-
ri di — 158
Militare (servizio)
richiesta di rinvio o esonero dal servizio militare 53.73; religiosi in servizio mili-
tare 73
Ministeri
obbligo dei — per i candidati al Diaconato e Presbiterato 74; ammissione ai — del
Lettorato e dell’Accolitato 74; conferimento dei — 75; esercizio dei — 76; docu-
mentazione dell’avvenuto conferimento dei — 77
Modifica
— delle finalità di una Casa 117; — della sede ispettoriale 132; modifiche impor-
tanti negli edifici di una casa 157; — della struttura ordinaria e dei ruoli all’inter-
no della comunità 124
Morte
notifica della morte di un confratello 169 (formulario APPENDICE A-4); lettera mor-
tuaria 169
Mutui
accensione di —155
Nome
modalità per l’indicazione del — e cognome dei confratelli 176
Nomina
— dell’Ispettore 9; — dei Consiglieri ispettoriali 15-16; — del Regolatore del Capi-
tolo ispettoriale 32; — del Segretario ispettoriale 42; — del Maestro dei novizi 50;
— del Direttore di una Casa 118-120; — del Vicario del Direttore 121; — dell’Eco-
nomo locale 122; — dei membri del Consiglio della comunità 123; — di un reli-
gioso a un ufficio ecclesiastico 141
Norme
significato delle norme comunitarie 1; norme comunitarie contenute nel diritto
universale e proprio 2; norme generali per la documentazione della Segreteria
176-180
232

24.3 Page 233

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Notaio
segretario ispettoriale come notaio 37; — nelle cause per la dispensa dal celibato
sacerdotale 101; — nelle pratiche di dimissione dalla Società 106. 108
Notiziario ispettoriale
— da trasmettere all’Ufficio stampa e alla Segreteria generale 174; — da conser-
vare nell’archivio ispettoriale 185
Noviziato
casa del — : erezione, soppressione o trasferimento 47; facoltà del Rettor Mag-
giore di concedere ad un novizio di far il Noviziato in altra Casa della Società 48;
facoltà dell’Ispettore di permettere al gruppo dei novizi di trascorrere un periodo
di tempo in altra Casa della Società 49; ammissione al — 52-54; durata del — 55;
interruzioni (assenze) durante il — 56; conclusione del — 57
Operazioni economiche
— per le quali necessita l’autorizzazione del Rettor Maggiore col suo Consiglio
150; limiti di competenza dell’Ispettore per le — 151; procedura da seguire per le
— 152
Ordinamento
— dell’archivio ispettoriale 187
Ordinario del luogo
documentazione da parte dell’— per pratiche giuridiche personali: secolarizza-
zione 97, dispensa dal celibato sacerdotale 102; competenza dell’— a conferire ai
presbiteri religiosi la facoltà di confessare 138; rapporti tra — e Ispettore per l’a-
postolato dei professi 141
vedi anche: Vescovo
Parere
significato del «parere» che i superiori devono chiedere al Consiglio 18; casi in cui
si richiede il — del consiglio ispettoriale 20
Parrocchia
accettazione di una — salesiana 126 (procedura); rapporti economici tra — sale-
siana e casa salesiana 163; schema di Convenzione per l’accettazione di una
APPENDICE A-14
Parroco
parere del consiglio ispettoriale per la nomina del — 20; nomina all’ufficio di
— da parte del Vescovo 141; facoltà del — «ex officio» circa l’amministrazione del
sacramento della Penitenza 138; dovere del — di tenere il registro delle Messe 143
Passaggio
— di un salesiano professo perpetuo ad altro Istituto religioso 88; — di altro reli-
gioso alla Società salesiana 89; — di un salesiano ad un Istituto secolare o Socie-
tà di vita apostolica 90; — di un socio da una circoscrizione ad un’altra (trasferi-
mento) 134-135
233

24.4 Page 234

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Pena
vedi: sanzioni penali
Penitenza (sacramento)
dovere dell’Ispettore di provvedere perché i sudditi abbiano comodità di accedere
al sacramento della — 137; facoltà dell’Ispettore circa la giurisdizione per l’am-
ministrazione del sacramento della — 138; revoca della facoltà di amministrare il
sacramento della — 139
Prenoviziato
norme riguardanti il — 43-46; ammissione al — 43; obiettivi del — 44; ambiente
formativo del — 45; durata del — 46
Preparazione
— al Noviziato (prenoviziato) 43-46; — immediata alla professione perpetua 65
Presa di possesso
— da parte dell’Ispettore 10; — da parte del Direttore 118
Presbiterato
requisiti previi per l’ammissione al — 84; ammissione al — 85; lettere dimissorie
86 (formulario: APPENDICE A-6); documentazione 87
Prestiti
contrazione di — 155
Procuratore generale
compito del — per i rapporti con la Sede Apostolica, presentando le pratiche giu-
ridiche 175
Professione religiosa
professione temporanea e professione perpetua 59; ammissione alla prima — 60-63;
durata della — temporanea 59; prolungamento della — temporanea 59; rinnovazio-
ne della — temporanea 64; preparazione immediata alla — perpetua 65; ammissio-
ne alla — perpetua 66; tempo della — perpetua 67; celebrazione della — 69
Professione di fede
— da parte dell’Ispettore 10; — da parte del Vicario dell’Ispettore 14; — da parte
del Direttore 118; formula della — con il giuramento annesso APPENDICE A-7
Progetto educativo pastorale
compiti del Capitolo ispettoriale nei riguardi del — 22
Prolungamento
— del Noviziato 57; — del tempo della professione temporanea 59.64.67; — del-
l’esclaustrazione 92
Protocollo
segretario ispettoriale responsabile del — ispettoriale 38
234

24.5 Page 235

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Pubblicazioni
— di scritti da parte dei religiosi: necessaria licenza 141; — dei confratelli da tra-
smettere alla Segreteria generale 169
Qualità
— per la nomina a Ispettore 8; — per la nomina a Consigliere ispettoriale 14;
— per la nomina a Vicario dell’Ispettore 14; — del Segretario ispettoriale 41
vedi anche: Requisiti
Rapporti
— dell’Ispettore con la Famiglia salesiana 6; — con i collaboratori laici 6; — con
la realtà sociale ed ecclesiale 6; — con i Vescovi circa l’apostolato dei professi 141;
— dell’Ispettore col Rettor Maggiore e coi Consiglieri generali 165-166; — con la
Sede Apostolica 175
Regolamento/i
Regolamenti generali della Società 3; regolamento interno del Capitolo ispetto-
riale 34; regolamento interno dell’archivio 188
Regolatore
nomina del — del Capitolo ispettoriale 32;
Rendiconto (economico)
— annuale 159
Requisiti
— per l’ammissione al Diaconato 78; — per l’ammissione al Presbiterato 84
vedi anche: Condizioni, Qualità
Rettor Maggiore
nomina dell’Ispettore da parte del — col suo Consiglio 9; nomina dei Consiglieri
ispettoriali da parte del — col suo Consiglio 15; consultazione al — per la convo-
cazione del Capitolo ispettoriale straordinario 25; approvazione della nomina del
Maestro dei novizi da parte del — 50; competenza del — per la riammissione di
un socio o di un novizio 70-71; consenso del — per il passaggio di un socio ad
altro Istituto o viceversa 88-89; facoltà del — col suo Consiglio per concedere l’e-
sclaustrazione 92; dispensa dai voti da parte del — col suo Consiglio 95-96; pare-
re del — col suo Consiglio per la secolarizzazione di un salesiano 97; parere del
— col suo Consiglio per la dispensa dal celibato sacerdotale 101; competenza del
— col suo Consiglio per la dimissione di un socio 108; autorizzazione del — col
suo Consiglio per l’apertura e l’erezione canonica di una Casa 115; per il cambio
di finalità di una Casa 117; per la chiusura di una Casa 127; per l’accettazione di
una parrocchia 126; approvazione della nomina del direttore da parte del
— 118-120; competenza del — col suo Consiglio per l’erezione o soppressione di
un’Ispettoria 128; di una Visitatoria 129; di una Circoscrizione a statuto speciale
130; competenza del — per il trasferimento definitivo di un socio da una circo-
scrizione ad un’altra 134; autorizzazione del — col suo Consiglio per le operazio-
ni economiche previste dall’ art. 188 delle Cost. 150ss.; facoltà del — circa gli one-
ri di Messe 164; rapporti dell’Ispettore con il — 165
235

24.6 Page 236

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Riammissione
— di un novizio uscito legittimamente al termine del Noviziato 70; — di un pro-
fesso (temporaneo o perpetuo) uscito legittimamente dalla Società 71; — di un
professo che fu dimesso dalla Società 72
Sanzioni penali
facoltà di comminare — 144; forme diverse di — 145; applicazione delle — 146
Secolarizzazione (passaggio al clero secolare)
— di un prete salesiano 97
Sede Apostolica
competenza della — per la riammissione di un socio precedentemente dimesso 72;
competenza della — per il prolungamento dell’Indulto di esclaustrazione 92; per
l’esclaustrazione imposta 93; per la secolarizzazione di un religioso 97; per la di-
spensa dal diaconato 98; per la dispensa dal celibato sacerdotale 99ss; ratifica del-
le dimissioni da parte della — 108; rapporti con la — (Congregazioni romane) 175
Sede ispettoriale
determinazione della — e suo eventuale trasferimento 132
Segretario ispettoriale
figura del — 36; compiti del — 37-40; qualità del — 41; nomina e durata in cari-
ca del — 42
Segreteria
— generale: servizio che deve rendere 167; — ispettoriale: servizio che deve ren-
dere e documentazione principale da inviare al centro 168-174; comunicazione
fra segreteria ispettoriale e segreteria generale 167-180
Separazione dalla Società
— tramite passaggio ad altro Istituto 88-90; — tramite assenza temporanea dalla
comunità 91; — di un professo temporaneo «a fine voti» 94; — tramite dispensa
dalla professione temporanea 95; — tramite dispensa dalla professione perpetua
96; — tramite secolarizzazione 97; — tramite dispensa dal diaconato 98; — tra-
mite dispensa dal celibato sacerdotale 99-103; — tramite dimissione dalla Socie-
tà 104-111; aiuto ai confratelli che si separano dalla Società 114
Si veda anche: dispensa, esclaustrazione, indulto, passaggio, secolarizzazione, uscita
Sospensione
— dell’esecuzione di una disposizione superiore in casi urgenti 147
Soppressione
— di una Casa o di un’Ispettoria: vedi chiusura
Statistica
compito del Segretario di raccogliere i dati statistici 38; — annuale contenuta nel-
l’Annuario della Società 171; — del personale al 31 dicembre (Flash) 172; — del-
le opere e attività 173
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Storia
importanza degli archivi per la — 181; — dell’Ispettoria da conservare nell’archi-
vio ispettoriale 185.187; — della casa da conservare nell’archivio locale 186
Strutture
significato delle — comunitarie 1; — non salesiane: confratelli che lavorano in
esse 136
Tempo
computo del — per la validità del Noviziato 55-56; — della prima professione 60;
— della professione perpetua 67; — di esercizio dei ministeri 76; — dell’ordina-
zione diaconale 78; — dell’ordinazione presbiterale 84
Testamento
— da fare prima della professione perpetua 67
Trasferimento
— di un Ispettore durante il suo mandato 11; — della casa di noviziato 47; — del-
la sede ispettoriale 132; — definitivo di un socio da una circoscrizione ad un’altra
134; — temporaneo di un socio da una circoscrizione ad un’altra 135
Trasformazione
vedi: Modifica
Uscita
— di un novizio 57; — di un professo temporaneo «a fine voti» 94; — di un pro-
fesso perpetuo mediante passaggio ad altro Istituto 88. 90; — di un professo tem-
poraneo mediante dispensa dai voti 95; — di un professo perpetuo mediante di-
spensa dai voti 96; — di un presbitero mediante secolarizzazione (passaggio al
clero secolare) 97; — di un diacono mediante dispensa dal celibato 98; — di un
presbitero mediante dispensa dal celibato 99-103; — di un professo mediante
dimissione 104-111; aiuto ai confratelli che si separano dalla Società 114
Vendita
— di beni immobili 154
Vescovo
consenso del — diocesano per l’erezione di una casa 115; convenzione tra il — e
l’Ispettore per l’accettazione di una parrocchia 126; rapporti tra — e Ispettore per
l’apostolato dei professi 141; competenza del — diocesano per la benedizione del-
le chiese 142; visita del — in occasione della visita pastorale 141
vedi anche: Ordinario del luogo
Vicario
— dell’Ispettore: condizioni per la nomina, professione di fede 14; — dell’Ispetto-
re: procedure per la nomina 15-16; — del Direttore: nomina 121
Visita
— ispettoriale 7; — straordinaria 166; — del Vescovo alle comunità religiose 141
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Visitatoria
erezione di una — 129; superiore della — (delegato dell’Ispettore) 129
Volontarie di Don Bosco
impegni dell’Ispettore riguardo alle — 6
Votazione
modalità delle votazioni per il Capitolo ispettoriale 27.28; votazione per lettera 30
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