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Don Bosco - Deliberazioni del secondo Capitolo Generale della Pia Società Salesiana
DELIBERAZIONI DEL SECONDO CAPITOLO GENERALE DELLA
PIA SOCIETÀ SALESIANA
Tenuto in Lanzo Torinese NEL SETTEMBRE 1880
TORINO
TIPOGRAFIA SALESIANA
1882. {I [1]}
[è premesso agli scritti attribuiti o attribuibili a Don Bosco]
INDEX
Indice...........................................................................................................................................3
Distinzione I. Regolamenti speciali.............................................................................................5
I. Regolamento pei capitoli generali........................................................................................5
II. Il regolamento per l’elezione dei membri del capitolo superiore.......................................6
III. Uffizi di ciascun membro del capitolo superiore...............................................................8
IV. Regolamento dell’ispettore..............................................................................................11
Distinzione II. Vita comune.......................................................................................................15
Capo I. Articoli Generali.......................................................................................................16
Capo II. Direzione..................................................................................................................17
Capo III. Rispetto ai Superiori...............................................................................................17
Capo IV. Amministrazione....................................................................................................18
Capo V. Abiti e biancheria....................................................................................................18
Capo VI. Vitto e Camera.......................................................................................................19
Capo VII. Libri......................................................................................................................20
Capo VIII. Sanità e riguardi...................................................................................................20
Capo IX. Ospitalità, Inviti, Pranzi.........................................................................................21
Capo X. Abitudini..................................................................................................................21
Capo XI. Trasferimento di personale.....................................................................................22
Capo XII. Monografie - Costumiere......................................................................................23
Distinzione III. Pietà e moralità.................................................................................................23
Capo I. Moralità tra i Soci Salesiani......................................................................................23
Capo II. Pratiche di pietà.......................................................................................................25
Capo III. Moralità tra gli allievi.............................................................................................25
Capo IV. Mezzi per coltivare le vocazioni allo stato Ecclesiastico.......................................27
Capo V. Usanze Religiose.....................................................................................................28
Capo VI. Associazioni varie - I Cooperatori Salesiani..........................................................29
Distinzione IV. Studii................................................................................................................30
Capo I. Studii Ecclesiastici....................................................................................................30
Capo II. Studii filosofici e letterarii.......................................................................................32
Capo III. Studio tra gli allievi................................................................................................32
Capo IV. Libri di testo e premii.............................................................................................33
Capo V. Diffusione dei buoni libri........................................................................................34
Capo VI. La stampa...............................................................................................................34
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Distinzione V. Economia...........................................................................................................34
Capo I. Articoli Generali.......................................................................................................35
Capo II. Provviste..................................................................................................................35
Capo III. Economia nei viaggi...............................................................................................36
Capo IV. Economia nei lavori e nelle costruzioni.................................................................37
Capo V. Economia nella cucina.............................................................................................37
Capo VI. Economia nei lumi.................................................................................................38
Capo VII. Economia nella carta.............................................................................................39
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Carissimi Figli in G. C.
Coll’aiuto della Divina Provvidenza già due volte potè tenersi il Capitolo Generale della
pia nostra Società di S. Francesco di Sales: primieramente nell’autunno del 1877 ed ultimamente
nel 1880.
Dopo il primo Capitolo una parte delle materie che furono in esse trattate venne
pubblicata col titolo di Deliberazioni: di cui penso che ogni Casa abbia avuto sufficente
conoscenza. Ma pel buon andamento delle nostre Case rimaneva ancora a discutere
accuratamente un’altra parte delle materie fin d’allora prese in considerazione, e questo si fece
nel secondo Capitolo. In esso si esaminarono di nuovo le deliberazioni prese nel 1877,
introducendovi quelle modificazioni che l’esperienza ha suggerito, ed inoltre sè ne aggiunsero
alcune altre che parvero atte a promuovere la gloria di Dio ed il bene delle anime. Pertanto {III
[3]} in questo libro, che vi presento, troverete riunite e coordinate le deliberazioni di entrambi i
Capitoli Generali per nome comune. Specialmente si ebbe mira di spiegare alquanto
diffusamente gli uffici dei varii membri del Capitolo Superiore, che nelle Costituzioni trovansi
solo brevemente accennati. Così ciascun confratello, e specialmente ciascun Direttore, saprà a
chi indirizzarsi secondo la diversità degli affari che possono occorrere.
Dall’esatta osservanza delle nostre Costituzioni e di queste deliberazioni, che ne sono
come l’applicazione pratica, dipende in massima parte lo sviluppo ed il profitto spirituale della
nostra pia Società e de’suoi membri. Perciò mentre raccomando lo studio e la pratica delle
Costituzioni non posso a meno di raccomandare pure caldamente a ciascuno dei confratelli
questo libro delle Deliberazioni, a fine di conoscerle e di poterle all’occorrenza osservare,
procurando così il loro spirituale vantaggio con quello della Società.
I Direttori poi avranno qui come un manuale ed una guida nelle loro gestioni ed un
appoggio alla loro autorità; e dovrà essere loro cura non solo d’impararle per conto proprio, ma
ancora di farne argomento di conferenze, sviluppando più ampiamente ciò che per avventura
avesse bisogno di dichiarazione. {IV [4]}
Lo sviluppo della nostra pia Società in Europa ed in America è un sicuro indizio che
Iddio la benedice in una maniera speciale: Sia perciò impegno d’ogni Salesiano di rendersi ognor
più degno della grazia del Signore collo spirito di preghiera, d’ubbidienza e di sacrifizio. Ciò noi
potremo ottenere per mezzo dell’esatto adempimento delle nostre Costituzioni e di queste
Deliberazioni.
La grazia di N. S. G. C. ci renda sempre più costanti nella pratica della virtù, ci conforti
nel divino servizio sulla terra, per meritarci un giorno l’immensa gloria che Iddio promette ai
suoi fedeli in cielo.
Dio vi benedica, o miei cari ed amati figliuoli; e poichè si va avvicinando sempre più la
fine de’miei giorni, vogliate anche pregare per me che vi sarò sempre in Gesù Cristo
Aff. Amico
Sac. GIOVANNI BOSCO. {V [5]}
Indice
Dedica.
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Distinzione I.
REGOLAMENTI SPECIALI.
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I. Regolamento pei Capitoli Generali
II. Regolamento per l’elezione dei membri del Capitolo Superiore
III. Uffizi di ciascun membro del Capitolo Superiore
§ 1. Del Rettore Maggiore
§ 2. Del Prefetto della Società
§ 3. Del Direttore Spirituale ossia Catechista
§ 4. Dell’Economo
§ 5. Del Consigliere Scolastico
§ 6. Degli altri Consiglieri
IV. Regolamento dell’Ispettore
Capo I. Sua elezione
Capo lI. Doveri dell’Ispett
Capo III. Facoltà
Capo IV. Visita dell’Ispettore
V. Regolamento pel Direttore
VI. Direzione Generale delle Suore
Distinzione II.
VITA COMUNE.
Capo I. Articoli Generali
Capo II. Direzione
Capo III. Rispetto ai Superiori
Capo IV. Amministrazione
Capo V. Abiti e Biancheria
Capo VI. Vitto e Camera
Capo VII: Libri
Capo VIII. Sanità e Riguardi
Capo IX. Ospitalità, Inviti, Pranzi
Capo X. Abitudini
Capo XI. Trasferimento di Personale
Capo XII. Monografie, Costumiere
Distinzione III.
PIETÀ E MORALITÀ.
Capo I. Moralità tra i Soci Salesiani
Capo II. Pratiche di pieta
Capo III. Moralità tra gli allievi
Capo IV. Mezzi per coltivare le vocazioni allo stato Ecclesiastico
Capo V. Usanze Religiose
Capo VI. Associazioni varie. I Cooperatori Salesiani
Distinzione IV.
STUDI.
Capo I. Studii Ecclesiastici
Capo II. Studii filosofici e letterari
Capo III. Studio tra gli allievi
Capo IV. Libri di testo e premi
Capo V. Diffusione di buoni libri
Capo VI. La stampa
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Distinzione V.
ECONOMIA.
Capo I. Articoli Generali
Capo II. Provviste
Capo III. Economia nei viag.
Capo IV. Economia nei lavori e nelle costruzioni
Capo V. Econom. nella cuc
Capo VI. Econom. nei lumi
Capo VII. Economia nella carta
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87 { [7]}
Distinzione I. Regolamenti speciali
I. Regolamento pei capitoli generali.
1. Il Capitolo Generale, secondo che prescrivono le nostre regole al capo VI, art. 3, si dovrà
tenere ogni tre anni; e vi prenderanno parte il Capitolo Superiore, gli Ispettori ossia Visitatori, il
Procuratore Generale, i Direttori delle case della Congregazione ed i Maestri dei Novizi.
Possono anche invitarsi i semplici socii professi laici od ecclesiastici, quando si trattano
argomenti in cui taluno abbia perizia speciale; ma questi avranno solamente voto consultivo.
Dai luoghi di Missioni estere verrà ogni Ispettore od un suo delegato con uno dei
Direttori della propria Ispettoria o provincia, scelto dall’Ispettore stesso d’intelligenza col Rettor
Maggiore.
2. Alcuni mesi prima della convocazione il Rettor Maggiore nominerà Regolatore del futuro
Capitolo uno dei membri del Capitolo Superiore, e lo notificherà ai singoli Direttori, affinchè a
lui si {1 [9]} facciamo pervenire per iscritto, almeno due settimane prima che il Capitolo sia
radunato, quei riflessi e quelle proposte, che si giudicheranno alla maggior gloria di Dio ed a
vantaggio della nostra pia Società.
3. Il Regolatore esaminerà le osservazioni e le preposte pervenutegli; significherà al Rettor
Maggiore quelle cose, che giudicherà poter giovare al buon andamento delle conferenze:
invigilerà sui preparativi, affinchè tutto sia ordinato al cominciare delle sedute. Aperto poi il
Capitolo, egli notificherà l’ora delle conferenze, e l’ordine delle materie che si dovranno trattare.
4. In tempo opportuno il Regolatore, notificherà ai Direttori di tutte le case il giorno ed il luogo
delle conferenze, cogli schemi delle materie relative, che verranno comunicati ai singoli membri
dei capitoli particolari.
5. Coloro che per lontananza o per altri gravi ragioni non potranno intervenire al Capitolo,
procureranno almeno di far pervenire al Regolatore le loro proposte e i loro riflessi sulle materie
comunicate.
6. Giunti al luogo stabilito, quelli che dovranno prender parte al Capitolo si raccoglieranno in
Chiesa, dove si canterà il Veni Creator Spiritus col relativo Oremus. Quindi il Rettor Maggiore
annunzierà il motivo per cui sonosi adunati e leggerà gli articoli 3°, 4°, 5°, del capo VI delle
nostre costituzioni. Invocata poi la protezione di Maria Santissima col canto dell’Ave, Maris
Stella, si darà la benedizione del SS. Sacramento.
7. Raccoltisi poscia nella sala del Capitolo, la conferenza s’incomincerà col Veni, Sancte
Spiritus; Actiones; Ave Maria. In fine di ciascuna conferenza si reciterà un Pater, Ave, Gloria in
onore {2 [10]} di S. Francesco di Sales, coll’Oremus relativo, Agimus, Ave Maria e la
Giaculatoria: Maria, Auxilium Christianorum, ora pro nobis.
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8. Nella prima conferenza (se non si è ancor fatto antecedentemente) si stabiliranno diverse
commissioni, a cui saranno distribuiti gli schemi delle materie, affinchè sieno studiate e se ne
riferisca a suo tempo. Si stabiliranno ancora due Segretarii, ed altri ufficiali del Capitolo, qualora
occorrano.
9. I Segretarii avranno cura di registrare in appositi verbali, accuratamente redatti, le
deliberazioni che si prendono e il sunto delle discussioni.
10. Nelle discussioni si avranno sempre per base le nostre Costituzioni già approvate dalla Santa
Sede, e non si prenderanno mai deliberazioni contrarie allo spirito delle medesime.
11. Le conferenze saranno presiedute e dirette dal Rettor Maggiore. In ogni conferenza si darà
lettura dello schema e delle relazioni, che ne fa la rispettiva commissione, secondo l’ordine
stabilito del Regolatore.
12. Ciascuno ha la facoltà di fare osservazioni e chiedere schiarimenti, e quando ognuno avrà
espresso i proprii sentimenti si verrà alla votazione segreta.
13. Le deliberazioni saranno approvate se otterranno la maggioranza dei voti. Qualora le
proposte non fossero approvate, il Rettor Maggiore può modificare il tema e proporlo
nuovamente allo studio di una commissione. Quando vi fosse parità di voti, egli può aggiungere
un voto secondo che giudicherà meglio nel Signore.
14. Non è permesso d’assentarsi dalle conferenze, o di partire prima che siano terminate.
15. Prima di chiudere il Capitolo si darà lettura di {3 [11]} tutte le deliberazioni, con libertà a
ciascuno di fare le osservazioni che ancora si giudicheranno opportune.
16. Nell’ultima seduta si sottoscriverà da tutti i presenti un atto di approvazione di quanto si sarà
stabilito.
17. Il Capitolo Generale sarà conchiuso col canto del Te Deum e colla benedizione del SS.
Sacramento.
18. Sciolto il Capitolo, si metteranno in ordine le materie discusse ed approvate, per essere
quindi inviate alla Santa Sede, siccome è prescritto dalle nostre Costituzioni al capo VI, articolo
5°.
II. Il regolamento per l’elezione dei membri del capitolo superiore.
Il bisogno di procedere con tutta regolarità ed esattezza in un atto di tanto rilievo, com’è
quello di eleggere i Superiori di tutta la nostra pia Società, richiede, che detto atto sia diretto da
un regolamento apposito. Perciò a compimento e schiarimento delle regole descritte al capo 9°
delle nostre Costituzioni saranno da osservarsi le seguenti norme pratiche.
1. Il Prefetto, il Direttore Spirituale, l’Economo, i tre Consiglieri saranno eletti per suffragi dal
Rettor Maggiore e dagli altri soci, i quali avendo fatto i voti perpetui potranno aver parte alla
elezione del Rettor Maggiore. {4 [12]}
2. Per essere eletti è necessario che abbiano almeno vissuto cinque anni in Congregazione,
compiuti 35 anni di età, abbiano emessi i voti perpetui e sieno sacerdoti. Affinchè poi l’uffizio
assegnato a ciascuno di essi non abbia a soffrire detrimento, dovranno ordinariamente tutti
risiedere nella casa in cui dimora il Rettor Maggiore.
3. Può essere eletto a membro del Capitolo Superiore chiunque abbia i requisiti su esposti, e se il
nuovo eletto si trovasse allora in qualche carica speciale, il Rettor Maggiore procurerà, che in
quella sia supplito al più presto possibile da un altro socio.
4. Il Prefetto, il Direttore Spirituale, l’Economo e i tre Consiglieri dureranno in carica sei anni e
potranno essere rieletti.
5. La loro elezione si farà in occasione del Capitolo Generale, che secondo le nostre Costituzioni
deve radunarsi ogni tre anni1.
1 Era stabilito al capo IX, art. 3° delle nostre Regole, che la elezione dei membri del Capitolo Superiore si facesse
nella festa di S. Francesco di Sales; ma per non disturbare i Direttori nel tempo, in cui la loro presenza è
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6. Tre mesi prima il Rettor Maggiore farà noto a tutte le Case il giorno in cui si farà la elezione.
7. Pertanto tutti i Direttori raduneranno i professi perpetui della loro Casa e insieme con un socio
da questi eletto verranno alla futura elezione2. {5 [13]}
8. Se poi il Direttore o il Socio di qualche casa, per la troppa distanza, o altra giusta causa, non
potesse intervenire all’elezione, questa nondimeno sarà valida e compiuta.
9. Giunta l’epoca dell’elezione, si farà accuratamente una lista di tutti coloro nei quali si
verificano le condizioni richieste per essere eletti, e sarà distribuita a tutti i convenuti almeno 24
ore prima del tempo della elezione.
10. Ciascuno può dare a chiedere informazioni intorno ai candidati, ma non palesare a chi
intende dare il voto, nè eccitare od invitare altri a dare il voto ad un socio determinato piuttosto
che ad un altro.
11. Il Rettor Maggiore eleggerà un Segretario minutante, il quale terrà nota in appositi verbali di
quanto nelle elezioni avverrà di più notevole.
12. Aperta la seduta preparatoria alla elezione, il Rettor Maggiore, ed in sua assenza il Prefetto,
indicherà il motivo dell’adunanza, e si darà lettura de’sei primi articoli del capo 9° delle nostre
Costituzioni, i quali trattano di queste elezioni; quindi si stabilirà subito l’Uffìzio provvisorio.
13. Formeranno questo Uffìzio provvisorio:
a) Come presidente il Rettor Maggiore, o in sua assenza il Prefetto della Congregazione;
b) Come scrutatori i tre più vecchi fra i radunati;
c) Come segretari i due più giovani.
14. Formato così l’Uffìzio provvisorio, si distribuiranno le schede per venire ad eleggere
l’Uffìzio definitivo. A questo scopo ciascuno noterà sulla propria scheda cinque nomi; quindi si
farà lo scrutino. {6 [14]} Resteranno scrutatori definitivi i tre che avranno maggior numero di
voti, segretarii i due che dopo essi avranno la maggioranza.
15. I membri del Capitolo Superiore scaduti e gli Ispettori, non possono essere eletti per far parte
dell’Uffizio definitivo.
16. Formato che sia l’Ufficio definitivo, si precederà alle varie elezioni, notando, che pel
Prefetto, pel Catechista e per l’Economo si faranno tre scrutinii separati, ed appena constatata la
elezione di uno il Rettor Maggiore ne pubblicherà il nome. Quanto ai Consiglieri si farà la
scheda e lo scrutinio per tutti tre insieme.
17. Prima di dare i voti per una carica si leggerà a chiara ed intelligibile voce l’Uffìzio di cui
l’eletto sarà incaricato; poscia dai Segretari si distribuiranno a tutti i presenti le schede che tutte
devono essere di forma uguale.
18. Scritto da tutti sulla scheda il nome di colui che ciascuno intende eleggere, il primo degli
scrutatori farà l’appello nominale dei presenti, e ciascun nominato si avanzerà e rimetterà la
propria scheda al secondo scrutatore, affinchè la metta nell’urna.
19. Ricevute tutte le schede, il primo scrutatore le estrarrà una per una dall’urna, e le presenterà
al secondo scrutatore il quale ne darà lettura ad alta voce e le farà passare al terzo, affinchè le
riveda e le ritenga per abbracciarle poi in fine della seduta.
20. Intanto i due segretarii unitamente al Segretario minutante scriveranno i nomi pronunziati
dallo scrutatore, poi si farà il confronto: se vi è disaccordo, e si rivedono le schede; se sono
d’accordo tutti e tre, chi ha maggior numero di voti resta eletto a quell’uffìzio. Tuttavia secondo
l’art. 6° del capo 9° delle nostre Costituzioni il Rettor {7 [15]} Maggiore per ragionevoli motivi
può variare la destinazione dei varii uffizii agli eletti.
21. Fatta la elezione del Prefetto, si passa alla elezione del Direttore Spirituale, poi a quella
dell’Economo, quindi a quella dei Consiglieri.
maggiormente necessaria nelle case loro affidate, si fece domanda al Santo Padre Leone XIII, perchè detta elezione
fosse trasferita al Capitolo Generale, tempo in cui già i Direttori sono convocati. Il S. Padre con Rescritto in data di
Roma 14 Febbraio 1879, benignamente accondiscese.
2 S’intende di fare un’eccezione temporanea per la Casa Madre di Torino, in cui pel numero dei confratelli e la
moltiplicità delle categorie degli allievi, il Direttore, di consenso col Rettor Maggiore, potrà essere accompagnato da
tre Socii eletti come sopra.
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22. Finiti i varii scrutinii si abbruceranno nella sala stessa tutte le schede adoperate per le
elezioni.
23. Compiuta così la elezione, il Rettor Maggiore darà communicazione a tutta la Congregazione
del nome degli eletti e dell’Ufficio loro affidato.
III. Uffizi di ciascun membro del capitolo superiore.
Le nostre Costituzioni al capo VII, art. 1° dicono che la Società di S. Francesco di Sales
pel suo reggimento interno dipende dal Capitolo Superiore, che è composto di un Rettore, un
Prefetto, un Economo, un Catechista o Direttore spirituale e di tre consiglieri. Sebbene nelle
Costituzioni stesse si dia un cenno sull’ufficio di ciascuno di essi, è tuttavia opportuno dare qui
una pratica spiegazione delle loro attribuzioni. Siccome poi per lo sviluppo, che la Divina
Provvidenza ha dato alla nostra umile Società ciascun membro del Capitolo non potrebbe da solo
disimpegnare il proprio uffizio, così dovrà essere aiutato da uno o più segretari esperti e fidati, i
quali possano eziandio in caso di bisogno supplirlo, e chi avesse a succedergli o a surrogarlo
provvisoriamente, possa avere esatta conoscenza di tutti gli affari. {8 [16]}
§ 1. - Del Rettore Maggiore.
Il Rettore Maggiore è il Superiore di tutta la Società. Gli officii, le persone, le cose
spirituali e temporali, mobili ed immobili, dipendono totalmente da lui. Perciò spetterà al
Rettore, secondo le norme delle costituzioni, accettare o non accettare nuovi socii in
Congregazione, assegnare a ciascuno i suoi uffizii sia per lo spirituale sia pel temporale. Tutti gli
altri membri poi del Capitolo Superiore dovranno tenersi ognora in istretta relazione e
dipendenza con lui per informarlo di quanto riguarda il proprio uffizio e per ricevere e
comunicare ai subalterni gli ordini e le istruzioni opportune.
§ 2. - Del Prefetto della Società.
Il Prefetto della Società, secondo le nostre Costituzioni, è colui che fa le veci del Rettore
Maggiore. Egli lo supplisce sia nel governo ordinario della Società in caso di assenza, sia in tutte
le cose, di cui avrà ricevuto particolare incarico.
Suo ufficio speciale poi è l’amministrazione in generale della Società di cui è come il
centro, dovendo da lui partire ed a lui riferirsi tutte le cose dell’amministrazione.
Egli pertanto deve:
1. Tenere registro delle pratiche spettanti a ciascuna Casa della Congregazione e dei relativi
mezzi di sussistenza.
2. Tenere un registro delle proprietà dei membri della Congregazione e conservare copia degli
istrumenti di compra, di vendita o permuta e di qualunque acquisto d’immobili. {9 [17]}
3. Tener il registro generale di tutti i professi della Congregazione, notando il loro casato, il
nome di battesimo, la paternità e maternità, patria, nascita, battesimo e cresima, condizione o
mestieri esercitati prima d’entrare in Congregazione, l’epoca della loro professione triennale o
perpetua, della loro morte od uscita dalla congregazione, della quale noterà la data e la cagione.
4. Amministrare, nei limiti prescritti dal Rettor Maggiore, per sè o per altri tutto quello che
provvidenzialmente provenisse ai membri della Congregazione, e conserverà accuratamente un
registro dei crediti e dei debiti dei medesimi.
Renderà conto almeno una volta all’anno della sua amministrazione al Rettore Maggiore,
ed ogni altra volta che da esso ne fosse richiesto.
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5. Compilare ogni anno il catalogo della Congregazione, chiedendo per tempo agli Ispettori i
nomi di tutti i soci della loro ispettoria.
6. Secondo gli ordini del Rettor Maggiore, provvedere a quanto occorre per l’impianto delle
nuove Case; riscuotere dalle Ispettorie i sopravanzi od anticipazioni secondo le circostanze, e a
sua volta venir in soccorso a quelle case che ne fossero in bisogno.
7. Ricevere ed esaminare i rendiconti annuali amministrativi delle ispettorie, facendo quelle
osservazioni che saranno opportune.
8. Mantenere cogli Ispettori una corrispondenza mensuale per essere informato e a sua volta
informare il Rettore Maggiore dell’andamento delle loro ispettorie.
9. Dovrà badare che si seguano in tutte le ispettorie le stesse regole di contabilità, e perciò
provvederè a tutti i registri necessarii stampati secondo lo stesso esemplare. {10 [18]}
§ 3. - Del Direttore Spirituale ossia Catechista.
Il Direttore Spirituale è colui che ha la cura di ciò che riguarda il profitto morale e
Spirituale della Congregazione e de’suoi membri. Pertanto:
1. A lui in modo particolare incomberà che sian ben ordinate e dirette le case degli ascritti: per
conseguire il qual fine si terrà in frequente relazione coi loro direttori o maestri. D’accordo coi
maestri dei novizi si darà la massima sollecitudine per far conoscere e praticare lo spirito di
carità e lo zelo che deve animare colui, che desidera dedicare interamente la sua vita al bene
delle anime.
2. È pure dovere del direttore spirituale ammonire riverentemente il Rettore, qualora scorgesse in
lui qualche notabile negligenza nel praticare o far osservare le regole della Congregazione.
3. Ma è poi offizio speciale del Direttore Spirituale significare al Rettore qualunque cosa
giudicherà utile al bene spirituale della Società. Perciò procurerà di tenersi informato dello stato
religioso di tutta la Congregazione. A tal fine si farà spedire un rendiconto trimestrale da tutti
gl’Ispettori sull’avanzamento morale e spirituale della propria ispettoria.
4. Terrà un esatto registro dei chierici con tutte le indicazioni necessarie, cioè il nome di casato,
di battesimo, del padre e della madre, della patria e dell’età, la data della loro entrata nelle nostre
case, della vestizione chericale, di ciascuna {11 [19]} ordinazione, come pure il nome e la
residenza dell’ordinante, e la data eziandio delle patenti di Confessione e predicazione.
5. Terrà eziandio nota o specificata o complessiva dell’esito degli esami di teologia che si danno
in tre epoche dell’anno, la qual nota riceverà dal Consigliere scolastico.
6. Procurerà che a tempo debito sia preparata la nota degli ordinandi, ed avuta intelligenza col
Rettore Maggiore, spedirà agl’Ispettori le dimissorie debitamente firmate.
7. Si adoprerà presso gli Ispettori, affinchè in tutte le nostre Case siano praticati i mezzi prescritti
dalle nostre Costituzioni pel profitto de’Confratelli nella virtù, specialmente coi rendiconti
individuali e colle conferenze mensuali.
8. Procurerà che in tutte le ispettorie si facciano a loro tempo gli spirituali esercizi, distribuendo
le cose in modo che tutti possano parteciparvi, e che a dettarli siano incaricate persone adatte.
9. Procurerà che gli Ispettori gli mandino per tempo le biografie dei Confratelli defunti nella
propria ispettoria, per farle stampare a comune edificazione.
§ 4. - Dell’Economo.
L’Economo è quegli che ha il governo di tutti i beni immobili della Società: Siccome
però essa per ora non è in alcun luogo dalle leggi civili approvata, e perciò nell’impossibilità di
possedere, così l’uffizio dell’Economo si riduce ad aver cura di quegli stabili che da alcuni
membri della Società ed anche dai benemeriti secolari sono lasciati ad uso della Società stessa.
Per conseguenza egli a norma dei capi 2°, 4° e 9° delle nostre Costituzioni: {12 [20]}
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1. Dovrà attendere all’esecuzione materiale delle opere che occorrono nelle case della
Congregazione.
2. Secondo le istruzioni, che avrà dal Rettore Maggiore, tratterà cogl’Ispettori sulle riparazioni
da farsi nelle singole Case, sulle nuove costruzioni, e sui contratti di maggior rilievo.
3. All’Economo è affidata la parte contenziosa della Congregazione, e perciò procurerà di
conoscere almeno genericamente le leggi più essenziali, sia civili, sia ecclesiastiche riguardanti i
contratti, le successioni, ecc. Riguardo alle cause giudiziali, e alla vendita di beni stabili della
Società (qualora venisse a possederne per approvazione legale in qualche Stato) s’atterrà a
quanto è prescritto dall’art. 13 del c. IX delle nostre Costituzioni.
4. Si terrà informato del personale addetto a qualche arte od ai lavori domestici, e, ove sia
d’uopo, verrà in aiuto agli Ispettori nelle loro richieste del personale suddetto.
5. Procurerà di stabilire centri in ciascuna ispettoria, ai quali si possa ricorrere per provviste di
stoffe, libri, oggetti di cancelleria, commestibili e combustibili, ecc., in conformità di quanto è
stabilito nel C. II, Dist. 5a delle deliberazioni.
6. Insieme col Prefetto esaminerà i rendiconti annuali di amministrazione degl’Ispettori.
7. Si terrà in relazione cogl’Ispettori intorno all’avanzamento delle Case professionali, affinchè i
laboratorii siano ben diretti pel vantaggio morale e materiale delle medesime. E ove in qualche
casa sovrabbondi il lavoro, concerti per farne parte ad altra casa, ove sia d’uopo. {13 [21]}
§ 5. - Del Consigliere Scolastico.
Al capo IX, art. 15 delle nostre Costituzioni si dice che fra i Consiglieri del Capitolo
Superiore uno per delegazione speciale del Rettor Maggiore avrà cura delle cose scolastiche di
tutta la Società. Egli adunque:
1. Avrà la cura generale di quanto spetta all’insegnamento letterario e scientifico delle Case della
Congregazione, tanto riguardo ai soci, quanto riguardo agli alunni. Nel disimpegno poi del
proprio uffìzio si atterrà a ciò che è prescritto al capo XII delle nostre Costituzioni e alla
Distinzione IV delle Deliberazioni.
2. Si procurerà la conoscenza delle leggi, dei regolamenti e programmi riguardanti la pubblica
istruzione, per servirsene all’uopo.
3. Terrà registro di tutti gl’insegnanti, delle loro patenti, diplomi, lauree ed autorizzazioni che si
potranno avere nella Congregazione, colla rispettiva data.
4. Conserverà presso di sè tali documenti per somministrarli dove e quando ve ne sarà bisogno,
invigilando che gl’Ispettori ne abbiano gran cura, ed al principio di ogni anno si farà indicare da
ciascun Ispettore gli uffìzi scolastici o civili a cui furono consegnati.
5. Spedendo alcuni di tali documenti ne terrà nota per richiamarlo e ritirarlo, cessato il bisogno, o
per farlo rimettere da un Ispettore all’altro nel passaggio dei Socii dall’una all’altra ispettoria.
{14 [22]}
6. Si terrà in relazione cogl’ispettori assistendoli ed aiutandoli nelle cose scolastiche,
specialmente nei primordi del loro ispettoriato.
7. Procurerà che nelle scuole si dia l’insegnamento in conformità delle leggi e dei programmi
vigenti nello Stato.
8. Ricorderà spesso agl’Ispettori ed agl’Insegnanti che loro uffìzio è non solo d’insegnare la
scienza, ma altresì la religione e la pratica della virtù. Perciò invigilerà che non s’introducano
mai libri che possano ledere la moralità o la religione, secondo che è prescritto nella Distinzione
IV, capo IV di queste deliberazioni.
9. Richiederà dagli Ispettori un rendiconto trimestrale scolastico di ogni casa, secondo il modulo
appositamente preparato.
10. A lui s’indirizzeranno gli Ispettori per avere il personale insegnante e gli assistenti, allorchè
saravvi difetto nelle proprie ispettorie.
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11. Sarà sua cura stabilire ogni anno il programma per le scuole di teologia e di filosofìa; e di
ricevere i voti conseguiti dai chierici negli esami, i quali voti comunicherà al Direttore Spirituale.
12. È parimenti suo ufficio di compilare il programma annuale d’insegnamento per tutte le altre
scuole della Società.
13. Avrà eziandio cura che si scriva la storia della Società e che ciascun Ispettore faccia
debitamente scrivere le monografie delle proprie case e collegi.
14. Si adopererà finalmente affinchè in ciascuna ispettoria siano stabiliti i revisori per gli scritti
da pubblicarsi dai soci. {15 [23]}
§ 6. - Degli altri Consiglieri.
A norma delle Costituzioni, gli altri due Consiglieri, secondo il bisogno, faranno le veci
di quelli del Capitolo Superiore che per malattia o per altra causa non potessero attendere al loro
uffizio. Essi intervengono a tutte le deliberazioni che riguardano l’accettazione al noviziato,
l’ammissione ai voti, il licenziamento di qualche membro dalla Società; ogni qual volta si tratta
dell’apertura di nuove case, della elezione del Direttore di qualche casa particolare, di contratti di
beni immobili, di compre e di vendite, ecc.; in una parola prenderanno parte a tutte le cose di
maggior importanza, che spettano al bene generale della Società.
Ad uno de’Consiglieri il Rettore Maggiore potrà affidare la cura spirituale delle figlie di
Maria Ausiliatrice, e all’altro la corrispondenza e la trattazione di quanto si riferisce alle nostre
Missioni estere, secondo le norme che verranno indicate.
IV. Regolamento dell’ispettore.
Uffizio dell’Ispettore è di mantenere esattamente l’osservanza delle nostre Costituzioni,
impedire gli abusi, che potrebbero introdursi, e dare a questo fine tutti gli opportuni
provvedimenti nelle case della propria Ispettoria. {16 [24]}
Capo I. Sua Elezione.
1. Affinchè un socio possa eleggersi Ispettore, deve avere emessi i voti perpetui ed aver tenuto
costantemente vita esemplare nell’osservanza delle Costituzioni. Di preferenza sarà scelto fra i
Direttori delle case della Provincia, cui devesi deputare; od almeno dovrà aver sufficiente
conoscenza degli usi, dei costumi, delle persone di quei luoghi in cui eserciterà il suo ufficio.
2. Il Rettor Maggiore si procurerà le dovute informazioni sull’idoneità del Socio che intende
scegliere, poi lo presenterà al Capitolo Superiore, poichè sia esaminata ed approvata la
convenienza del medesimo a quest’ufficio.
3. L’Ispettore durerà sei anni in carica; ma il Rettor Maggiore, secondo il bisogno, può
riconfermarlo, traslocarlo in altra provincia, o destinarlo ad altro ufficio dove giudicasse che egli
potesse meglio promuovere la gloria di Dio.
Capo II. Doveri dell’Ispettore.
1. L’Ispettore deve precedere i Confratelli della sua provincia nell’ossequio, nella riverenza ed
ubbidienza al Rettor Maggiore. Promuova coll’esempio l’esatta osservanza delle Costituzioni, e
si faccia piuttosto amare che temere.
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2. Procuri che il Rettor Maggiore conosca pienamente ed apertamente tutto lo stato delle case
della sua Ispettoria; quindi ogni mese scriva al {17 [25]} Rettor Maggiore, e procuri che
ciascuno dei Direttori e Soci gli scriva a norma delle nostre Costituzioni.
3. Ogni anno farà un rendiconto al Rettor Maggiore, secondo un apposito formolario.
4. Senza il permesso del Rettor Maggiore non si assenti dalla sua Ispettoria, eccetto i casi di
grave bisogno; nè permetta che i Direttori si assentino notabilmente dalle proprie case senza
ragionevole motivo.
5. Interverrà al Capitolo Generale, alla elezione dei membri del Capitolo Superiore e del Rettor
Maggiore ed ogni qual volta fosse da questo chiamato.
6. Nei casi di lunga assenza dalla sua Ispettoria, il Rettor Maggiore provvederà un Vicario con
quelle facoltà che crederà necessarie ed opportune.
7. L’Ispettore tratterà coi Direttori della sua Ispettoria sul luogo e tempo conveniente per gli
Esercizi Spirituali.
8. Delegherà gli esaminatori per gli esami di teologia e di filosofia.
9. Procurerà che ogni Casa abbia la propria cronaca.
10. Avrà cura o per sè o per altri dell’Archivio della sua Ispettoria3. {18 [26]}
11. Toccherà pure all’Ispettore vegliare sul deposito di provviste che soglionsi fare dal
Provveditore Ispettoriale.
12. La casa di residenza dell’Ispettore sarà fissata dal Rettor Maggiore.
Capo III. Facoltà.
1. L’Ispettore ha l’autorità sui Direttori delle case della sua Ispettoria, ma non potrà traslocarli
senza il consenso del Rettor Maggiore.
2. Ogni anno in occasione degli Esercizi Spirituali od in altra circostanza radunerà i Direttori
della sua Ispettoria, e tratterà delle cose più importanti all’avanzamento delle Case a lui affidate,
nonchè della distribuzione del personale, come sarebbe dei Prefetti, Economi, Professori, ecc., e
di tutto farà relazione al Rettor Maggiore per averne l’opportuna approvazione. {19 [27]}
3. Abbisognandosi di personale, l’Ispettore si rivolgerà al Consigliere scolastico se ha bisogno di
Maestri od Assistenti; all’Economo, se di personale addetto alle arti o per lavori domestici.
4. Qualora gli venga fatta proposta d’aprire nuova casa o scuola, non potrà accettarla senza il
consenso del Rettor Maggiore.
5. Verificandosi il caso che nella sua Ispettoria debba aprirsi un noviziato proporrà al Rettor
Maggiore un Socio da eleggersi a Maestro dei Novizi.
3 In quest’Archivio si terranno i seguenti libri:
a) Il libro delle Bolle e dei decreti dei SS. Pontifici e delle sacre Congregazioni che riguardano o che possono
interessare la nostra Società.
b) Il libro contenente tutte le circolari del Rettor Maggiore comuni a tutta la Congregazione o particolare per quella
sola provincia.
c) Un registro che contenga le prescrizioni o raccomandazioni dei Visitatori ed Ispettori fatte in occasione della
visita.
d) Un registro in cui sia notato il personale della provincia specialmente i professi perpetui, triennali ed ascritti;
patria, età e paternità di ciascuno, la data dell’ammissione al noviziato, della professione triennale o perpetua, e la
perizia o l’abilità di ciascun socio in qualche scienza od arte.
e) Un libro in cui si notino gli esami di Filosofia, Teologia dogmatica e Morale, l’epoca della Vestizione Clericale,
l’anno, il mese, il giorno della Sacra Ordinazione, ed il nome dei Vescovi ordinanti, le lauree, diplomi, o patenti
conseguite in qualsiasi ramo di scienza dai proprii dipendenti.
f) Un registro in cui si noti un riassunto dei rendiconti annuali sullo stato finanziario ed economico dei beni mobili
ed immobili in cui si trova ciascuna casa visitata.
g) Un libro ove sieno notati i Confratelli defunti, il luogo ove morirono, l’anno e il giorno, l’età, ecc., e quelli
eziandio che sono usciti e sono stati licenziati dalla Congregazione.
h) Un registro coll’indice di tutti gli atti pubblici ed anche delle carte private di qualche importanza riguardanti le
case della sua Ispettoria.
i) Un registro che serva a notare le Messe, la cui celebrazione è disponibile per le case dell’Ispettoria.
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6. Potrà accettare alla prima prova coloro che giudicasse idonei alla Congregazione, o che come
tali gli fossero proposti dai rispettivi Direttori. Per ciò che riguarda l’accettazione al Noviziato,
ammettere ai Voti, presentare alle Sacre Ordinazioni, licenziare dalla Congregazione, allungare
la prova agli Ascritti, si terrà a quelle facoltà di cui fu investito dal Rettor Maggiore.
Capo IV. Visita dell’Ispettore.
L’Ispettore visiterà le case della sua Ispettoria una volta l’anno d’uffizio, ed ogni altra
volta che qualche ragionevole causa lo richiede. Egli è come un padre, un amico, il quale va a
fare visita per aiutare e consigliare i suoi Confratelli e per trattare coi Direttori le cose da
provvedersi e rinnovarsi pel bene delle case. Pertanto:
1. Avviserà il Direttore del tempo scelto per la visita, a fine di evitare che egli sia assente, e le
cose non trovinsi preparate.
2. Visiterà la Chiesa o Cappella in forma canonica, cioè a porte chiuse; osserverà come sia
custodita la SS. Eucaristia, il Tabernacolo, l’Olio Santo, {20 [28]} le Sacre Reliquie, gli Altari, i
Confessionali, la Sacrestia, i Vasi sacri, cioè calici, pissidi, ostensori, il registro delle Messe e gli
arredi destinati al divin culto.
3. Visiterà le camere, i dormitori, l’infermeria, la cucina, la cantina, la dispensa; osserverà
attentamente se non vi è spreco di libri, carta, biancheria, abiti, commestibili, combustibili;
noterà, se occorre, quello che gli pare contrario alla Religione, alla moralità, all’igiene ed alla
povertà.
4. Dopo aver ricevuto il rendiconto personale dal Direttore con un ragguaglio sopra tutti i
Confratelli della casa, ascolterà con benevolenza i bisogni morali e materiali dei Soci, secondo
l’ordine che gli parrà conveniente, e terrà nella massima segretezza le cose che si riferiscono alla
coscienza, eccetto che il Socio dia licenza di servirsene per esporre il suo bisogno al Superiore.
5. Si informerà se i Direttori abbiano costantemente ricevuto dai loro subalterni il dovuto
rendiconto mensile, e se hanno fatto le prescritte conferenze.
6. Visiterà le sale di scuola, osservando se non vi sono cose da provvedere e riparazioni da farsi.
Parlerà coi Maestri, visiterà le classi e le decurie, notando se sono usati i libri di testo stabiliti, se
non vi sono allievi negletti in classe, ecc.
7. Visiterà i registri del Prefetto, osservando il numero degli allievi, se gl’incassi sono fatti a
tempo, se vi sono dei morosi nei pagamenti, e come si possono sollecitare. Chiederà se fannosi le
provviste a tempo debito, se all’ingrosso quelle che ciò comportano. Nè abbandoni i registri fino
a tanto che non conosca bene lo stato delle finanze in debito e in credito.
8. Se in qualche casa vi fosse danaro oltre lo stretto bisogno, il Direttore lo consegnerà
all’Ispettore {21 [29]} per sopperire ai bisogni generali della Congregazione od a quelli speciali
della sua Ispettoria.
9. Se poi vi sono passività, riparazioni da farsi, lavori da iniziarsi, ne prenderà nota penserà al
modo di provvedere i mezzi necessari, ed ogni cosa esporrà al Rettor Maggiore.
10. Prima di partire farà un sermoncino a tutti gli allievi, una conferenza al Capitolo ed un’altra a
tutti i confratelli, e si tratterrà quanto è necessario col Direttore, per esaminare le difficoltà che
esso incontra nella sua amministrazione, per conferire e dar consiglio in tutto quello che giudica
poter giovare alla sanità, alla moralità od all’amministrazione stessa, ed alla maggior gloria di
Dio.
11. L’Ispettore nella sua visita usi la massima prudenza e carità, per non compromettere o
diminuire l’autorità del Direttore o quella di altri Superiori.
V. Regolamento pel direttore.
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1. Il Direttore è il Superiore di ciascuna casa. Esso ha cura di tutto l’avanzamento spirituale,
scolastico e materiale della casa a lui affidata, e si terrà a questo fine alle regole stabilite al
capitolo X delle nostre Costituzioni.
2. Il Direttore pienamente riconoscerà l’autorità del Rettor Maggiore, del Capitolo Superiore, e
dell’Ispettore, e si adoprerà per farla riconoscere ai dipendenti.
3. Egli viene nominato dal Capitolo Superiore, durerà in carica sei anni, e potrà essere rieletto.
{22 [30]} Ogni Direttore può anche traslocarsi dall’una nell’altra casa, qualora il Capitolo
Superiore giudicasse ciò tornare a maggior gloria di Dio.
4. Interverrà ai Capitoli Generali, ed alle adunanze del Capitolo Superiore nelle quali si tratti di
costituire il Capitolo della sua casa; e non potendo intervenire, sarà rappresentato dall’Ispettore.
5. Esso dal canto suo deve in tutte le cose regolarsi in modo da poter ad ogni momento render
conto della sua amministrazione a Dio ed al Rettor Maggiore.
6. Nelle difficoltà verso le autorità scolastiche, municipali ed ecclesiastiche farà ricorso
all’Ispettore, ed in ogni caso può rivolgersi anche liberamente al Rettor Maggiore.
7. Il Direttore non può comperare nè vendere immobili, nè costruire nuovi edifizi, nè demolire i
già fatti, nè far novità di grave rilievo, senza il consenso del Rettor Maggiore.
8. A lui, come capo dell’Istituto, spetta l’accettare o licenziare gli alunni, e potrà anche delegare
a questo il Prefetto. Egli è responsabile dei doveri di ciascun impiegato, della moralità e
dell’educazione degli allievi.
9. Solamente il Direttore può modificare gli uffizi de’suoi dipendenti, la disciplina e l’orario
stabilito. Egli però in tal caso ne darà comunicazione all’Ispettore.
10. Terrà Capitolo ogni mese e ogni qual volta vi sarà qualche affare d’importanza da trattare. In
queste radunanze dia facoltà a ciascun membro di esprimere liberamente il proprio parere.
11. Tenga regolarmente le due prescritte conferenze ogni mese. Riceva immancabilmente tutti i
mesi il rendiconto da tutti i Soci. {23 [31]}
Faccia almeno tre conferenze all’anno con tutto il personale insegnante ed assistente.
12. Il Direttore ceda volentieri al Prefetto o ad altri l’incarico di punire gli alunni e gli altri uffizi
alquanto odiosi.
13. Il Direttore si studii di conoscere l’indole, la capacità, le doti fisiche e morali de’suoi
dipendenti, per essere in grado di dare a ciascuno la conveniente direzione. In questo modo potrà
conseguire l’importantissimo scopo di formarsi il personale secondo il regolamento interno delle
case, affidando a ciascuno l’uffizio che più gli è confacente.
14. Cerchi di occupare tutti secondo le proprie forze, procurando di non avere mai alcun socio
disoccupato, sebbene sia di capacità molto limitata, ma nemmanco di averne altri sopraccarichi
di lavoro, in modo che si metta a pericolo la loro sanità.
15. Il Direttore riservi per sè le cose di maggior importanza, procurando che tutti gli altri uffizi
siano convenientemente disimpegnati dai subalterni.
16. Si darà massima sollecitudine d’impedire le spese inutili, vegliando che nè il Prefetto, nè
l’Economo, nè altri della casa facciano spese di sorta, se non nei limiti, per quegli oggetti e per
quelle provviste, di cui furono espressamente incaricati. Egli poi terrà un registro delle sue spese
private, che presenterà a suo tempo all’Ispettore.
17. Si studi di esonerarsi dalle udienze inutili e dalla corrispondenza epistolare ad eccezione
degli affari a lui riservati.
Distribuisca l’esercizio del Sacro Ministero in modo, che possibilmente a lui non rimanga
più di una predicazione alla Domenica. Non cerchi, e, per quanto può, non accetti occupazioni
estranee alla casa a lui affidata. {24 [32]}
18. Non faccia stampare nuovi programmi per l’accettazione degli alunni, nè introduca
mutazioni nei già stampati, senza intelligenza col proprio Ispettore, il quale non approverà novità
di momento senza renderne consapevole il Rettor Maggiore.
19. Il Direttore procuri di visitare con frequenza la casa; veda la condizione di tutto, passi nelle
camere, nella cucina, nei refettorii e nella cantina; nè lasci di visitare i laboratorii dove vi sono,
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affinchè abbia piena conoscenza delle cose. È questo il mezzo d’impedire che mettano radice i
disordini.
20. Ogni mese ciascun Direttore riempierà i formolarii stampati a parte e li manderà all’Ispettore.
A tale scopo deve tener nota precisa del personale occupato o libero, sano od ammalato, dar
conto dello stato morale, sanitario, scientifico dei socii e degli allievi.
21. Terrà registro delle persone benemerite e benefattrici della casa, per invitarle ad assistere in
occasione di feste religiose, di accademie o distribuzioni di premii agli allievi.
22. Ciascun Direttore si adoperi quanto può per promuovere gli Oratorii festivi, e si prenda a
cuore la condotta morale degli alunni esterni; ma in ciò proceda di buona intelligenza col
Parroco.
23. Invigilerà che si scriva dall’annalista la cronistoria del Collegio e le lettere edificanti come al
cap. XII, art. 3° della Distinz. II. {25 [33]}
VI. Direzione generale delle suore
1. L’abitazione delle Suore sia intieramente separata dalle altre abitazioni, di modo che niuno
possa nè entrare, nè uscire se non per la porta della loro casa che mette all’esterno.
2. Dove le Suore prestano l’opera loro nei collegi o nei seminarii devono avervi soltanto
comunicazione per mezzo della così detta Ruota, tanto per commestibili, quanto per abiti,
biancheria, arredi sacri e simili.
3. Il dormitorio e l’infermeria sono luoghi rigorosamente riservati. Se per ragionevole motivo
deve entrare il Direttore, sia esso accompagnato da una superiora, e l’uscio non sia mai chiuso a
chiave.
4. È stabilito un parlatorio, dove al bisogno la Direttrice può conferire col Direttore e con le
persone esterne. Questo però senza grave necessità non deve avvenire di notte, nè mai coll’uscio
chiuso a chiave.
5. Dove l’abitazione non è ancora a norma dell’articolo primo, niuno degli interni potrà inoltrarsi
nella parte destinata alle Suore, senza licenza del Direttore, nè fermarsi a parlar con alcuna di
esse, senza il permesso e la conveniente assistenza della Direttrice o di chi ne fa le veci.
Parimenti occorrendo ad alcuna suora di dover parlare col Direttore o con altra persona da lui
delegata, dovrà prima render avvertita la Direttrice. {26 [34]}
6. Questi colloquii siano brevi, ed improntati di gravità, prudenza e carità.
7. Il Direttore vegli attentamente nella scelta e nel modo di portarsi delle persone, che hanno
qualche incarico relativamente alle Suore, come sarebbe per la cucina, biancheria, ecc.
8. Le Suore avranno una cappella propria per le pratiche di pietà. Dove ciò non potesse farsi,
assisteranno, per mezzo di apposito coretto, alle sacre funzioni nella Chiesa della Comunità.
9. Per la predicazione, confessione, ecc., si osserverà quanto è stabilito dai Sacri Canoni e dalle
regole loro particolari.
10. Le Confessioni non si ascolteranno mai di notte. Avvenendone la necessità si osserveranno le
ecclesiastiche prescrizioni.
11. Il confessore procurerà di essere breve quanto gli sarò possibile, avvezzando a ciò le Suore,
se occorre, con apposite conferenze.
12. Il Capitolo approva il loro regolamento particolare già stampato, ed approvato da parecchi
Vescovi. {27 [35]}
Distinzione II. Vita comune
La vita comune fu tenuta da Gesù Cristo coi suoi Apostoli, e dagli Apostoli fu introdotta
nella Chiesa.
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Tra i primi fedeli, dei quali era un sol cuore ed un’anima sola, tutte le cose erano in
comune, siccome sta registrato negli Atti degli Apostoli (capo IV, vers. 32): Multitudinis autem
credentium erat cor unum et anima una, nec quisquam, eorum quae possidebat, aliquid suum
esse dicebat, sed erant illis omnia communia. Essi vendevano le loro possessioni e le loro
sostanze, e poscia ne dividevano il prodotto a ciascuno secondo il bisogno, come dagli Apostoli
disponevasi, non ritenendo nulla di proprio (Actor. II, 44, 45). Omnes etiam qui credebant erant
pariter, et habebant omnia communia. Possessiones et substantias vendebant et dividebant illa
omnibus, prout cuique opus erat.
La vita comune fu anche generalmente osservata in tempi posteriori, come ricavasi da un
antichissimo canone Ecclesiastico: Scimus vos non ignorare, quod hactenus vita communis inter
omnes Christianos viguit (V. Ferraris...) {28 [36]}
Tal genere di vita, che prima praticavasi da tutti i Cristiani, raffreddandosi il fervore nei
laici, continuò negli Ecclesiastici, i quali furono anche chiamati canonici, perchè vivevano
insieme come fratelli sotto un canone, ossia una regola fissa; e così par certo vivessero tutti gli
Ecclesiastici nella primitiva Chiesa (V. Car. Petra, tomo I, Com.).
Ma coll’andar’del tempo e col mutare delle circostanze non si potè più conservare questo
pio e santo uso di viver in comune, nemmeno tra gli ecclesiastici, e fu necessario stabilire altri
canoni disciplinari coi quali i Vescovi dovendo erigere delle chiese fuor della città dov’essi
stavano, e dovendo mandare nei borghi e nei villaggi dei Sacerdoti, permisero, che ciascuno
separatamente s’amministrasse i proprii beni.
Non pertanto molti santi Padri ed illustri personaggi della Chiesa per ispirazione del
divino Spirito istituirono varie religioni, assegnando e dando ai proprii alunni peculiari regole,
sotto la cui osservanza vivessero in perfetta e santa vita comune, e progredissero più e più ogni
giorno nelle virtù. In questo modo si restituì la caduta forma e regola del vivere comune, stabilita
dagli Apostoli, e si propagò per tutta la terra quell’esempio di virtù e grande avanzamento di
santità, che in ogni tempo risplendette negli ordini religiosi.
La vita comune è il legame che sostiene le istituzioni religiose, e le conserva nel fervore e
nell’osservanza delle loro Costituzioni.
Pertanto noi dobbiamo darci premura di introdurla perfettamente, conservarla e farla
osservare tra di noi con molta esattezza. {29 [37]}
Capo I. Articoli Generali.
1. I soci Salesiani conserveranno uniformità nella direzione ed amministrazione, nell’orario,
negli abiti, nella biancheria, nel vitto, nelle abitazioni e suppellettili.
2. Ogni socio abbia una copia delle nostre Costituzioni, affinchè possa con sua comodità
leggerle, meditarle ed eseguirle.
3. I Superiori facciano leggere a mensa nei tempi stabiliti e facciano osservare, per la parte che
loro appartiene, i due Decreti emanati a Roma dalla Congregazione sullo stato dei Regolari li 25
Gennaio, dell’anno 1848. Il primo che riguarda le Lettere Testimoniali si ha da leggere al primo
Gennaio in tutte le case della Congregazione. Il secondo che riguarda l’Accettazione al Noviziato
ed alla Professione si deve similmente leggere al 1° di Gennaio, ed una seconda volta nella
prima domenica di luglio; ma obbliga solamente per l’Italia e le isole adiacenti.
4. Pel buon andamento della Congregazione, per conservare l’unità di spirito e seguire l’esempio
degli altri Istituti religiosi è fissato un confessore stabile per quelli che appartengono alla Società.
Il Rettor Maggiore è confessore ordinario in qualunque casa della Congregazione esso si trovi. In
ciascuna casa poi confessore ordinario è il Direttore od altro Sacerdote a ciò delegato, a norma
dell’articolo 2° capo XIII delle nostre Costituzioni; ma in casi eccezionali ognuno potrà eziandio
confessarsi ad altro sacerdote. {30 [38]}
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5. In tutte le nostre case siavi il massimo impegno Dell’osservare uniformità nell’orario e nei
regolamenti; occorrendo il bisogno di qualche modificazione si ricorra all’Ispettore.
6. Ciascuno procuri di trovarsi a tutte le pratiche di pietà che si fanno in comune; come pure alle
orazioni ed al sermoncino che si tiene dopo le preghiere della sera.
7. Affinchè siano informati i confratelli dello stato della Congregazione, si stamperà ogni anno
nel mese di gennaio un catalogo dei socii, divisi secondo la professione e la Casa a cui ciascuno
appartiene, notando gli uffizii di ciascuno; e di questo catalogo se ne distribuirà copia a tutti i
membri dei capitoli delle varie case.
8. Si stamperà anche una breve biografia dei socii chiamati in quell’anno alla vita eterna, e di
queste se ne distribuirà copia a tutti i confratelli professi ed ascritti.
Capo II. Direzione.
1. La dipendenza e soggezione ai proprii superiori è il più sodo fondamento d’ogni
Congregazione; e dovendo il Superiore essere informato di quanto accade a’suoi subalterni, non
si intraprenda mai opera d’importanza senza prima averne da lui ottenuto il permesso.
2. Tutti quelli che esercitano qualche autorità cerchino di eseguire e di far eseguire nelle proprie
case ogni disposizione proveniente dal Rettor Maggiore o dal Capitolo Superiore.
3. Quando si abbisogna di qualche cosa nessuno se {31 [39]} la procuri da se medesimo, ma ne
domandi sempre permesso al Superiore, sia per cose di cucina, sia per cose di cancelleria, di abiti
e simili.
4. Quando occorre di uscire se ne dimandi il permesso, dicendo il motivo dell’uscita, ed
approssimativamente il tempo del ritorno.
5. Si ricordi l’osservanza dell’articolo quarto Cap. VII delle nostre Costituzioni che ordina di non
scrivere lettere, nè riceverne, senza il permesso del Superiore. Perciò in ogni collegio o casa si
consegnino dissuggellate al Direttore le lettere che si hanno a spedire. Questi parimenti potrà
aprire quelle che si ricevono e consegnarle dissuggellate a coloro cui sono indirizzate; ma ciò si
eseguisca con tutta prudenza e carità.
6. Sono eccettuate le lettere dei socii indirizzate al Rettor Maggiore o da lui inviate, e quelle di
cui al capo VII, art. 4 delle nostre Costituzioni.
7. Una volta all’anno o in occasione della festa di S. Francesco di Sales, o in quella di Maria
Santissima Ausiliatrice tutti i confratelli scrivano al Rettor Maggiore, ed un’altra volta al proprio
Ispettore. Tutti poi in qualunque altro tempo possono liberamente scrivere lettere al Rettor
Maggiore, e se sono confidenziali noteranno in capo alle medesime la parola riservata.
8. Quando un socio, per qualunque motivo di malattia o di vacanza, trovasi fuori delle nostre
case non intraprenda viaggi o cosa alcuna di rilievo senza permesso del suo Direttore.
9. Tutti coloro che esercitano qualche uffizio si mettano in grado di conoscere i proprii doveri e
le regole che al medesimo si riferiscono per poterli eseguire; nè alcuno abbandoni mai l’incarico
affidatogli senza preventivo consenso del Superiore. {32 [40]}
Capo III. Rispetto ai Superiori.
1. Tutti i soci Salesiani abbiano sempre radicati nel cuore sentimenti profondi di venerazione,
amore e rispetto verso i Superiori, siccome quelli che vegliano al nostro bene, e sono in certo
modo responsabili delle anime nostre innanzi a Dio.
2. Quelli stessi che già esercitano qualche autorità nella casa debbono mostrarsi loro ubbidienti e
rispettosi.
3. Niuno si permetta mai di biasimare le disposizioni dei Superiori, o criticare le loro azioni, le
loro parole, i loro scritti, e simili.
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4. Ciascuno sostenga sempre la riputazione della Congregazione prestando e facendo prestare
ossequio alle deliberazioni ed ordinazioni dei Superiori, parlandone con rispetto e venerazione. I
socii si sostengano quanto è possibile tra di loro, specialmente in faccia agli esterni ed inferiori,
nutrendo e dimostrandosi vicendevole stima ed affezione.
5. Perchè sia più costante e meritoria presso Dio la nostra ubbidienza, ciascuno si ricordi di
obbedire, non per rispetto o per le buone maniere di chi comanda, ma unicamente perchè sa che,
adempiendo il comando del Superiore, adempie la volontà di Dio.
6. Dove si può lodare un Superiore, si faccia per gloria di Dio e pel buon esempio. Qualora poi
avvenisse che non si potesse approvare una disposizione, o si trovasse in un Superiore cosa
meritevole di biasimo, ciascuno si rammenti che giudice delle azioni dei Superiori è Dio solo: e
{33 [41]} dovendo parlarne imiti la prudenza e la venerazione di Sem verso Noè, tacendo o
scusando ciò che non può altrimenti lodare.
7. A fine di sostenere l’autorità del Direttore si assumano i Prefetti l’uffizio di infliggere i
castighi agli alunni, ordinare la disciplina ed in generale le parti odiose, riserbando ai Direttori il
concedere favori e le cose onorevoli. Procurino però tanto i Prefetti quanto gli altri Superiori che
apparisca sempre, specialmente in faccia ai subalterni, il loro buon accordo col Direttore,
componendo privatamente e con carità i dispareri che fra loro sorgessero.
8. I Superiori secondarii procurino di eseguire con puntualità i comandi dei Superiori maggiori, e
nulla cangino o trascurino delle loro disposizioni, senza previa intelligenza coi medesimi.
9. I Direttori si mostrino benigni e condiscendenti verso quelli che esercitano qualche autorità
nella loro casa; ed ai membri che hanno meriti particolari usino speciali riguardi, tanto nei
viaggi, quanto nelle varie circostanze della vita, e segnatamente in occasione di malattia.
10. In tutte le case si tengano in ispecialissima considerazione i professi perpetui, sì sacerdoti,
come chierici o coadiutori, e si usi loro molta confidenza.
11. Giova anche a promuovere il rispetto verso i Superiori il fare loro buona accoglienza ogni
volta che alcuno di essi fa visita od anche solo è di passaggio nella Casa in cui ci troviamo.
L’invitarli a parlare la sera agli allievi, fare sermoncini, celebrar la Messa della Comunità,
visitare le scuole, il dar loro il posto più onorifico alla mensa comune se è Direttore, Ispettore o
membro del Capitolo Superiore, sono cose assai utili ed edificanti. {34 [42]}
Capo IV. Amministrazione.
La Congregazione Salesiana ha per principio fondamentale che i suoi membri ritengano il
possesso delle loro sostanze anche dopo la professione Religiosa, ma non l’amministrazione dei
frutti a norma dei capi II e IV delle nostre Costituzioni, e perciò:
1. L’amministrazione dei beni, di cui al capo II, art. 3° delle nostre Costituzioni, che spetta al
Superiore Generale, potrà da lui essere delegata agli Ispettori nei limiti che giudicherà opportuni.
2. Vivendo noi di quotidiana provvidenza, per regola generale non conserveremo alcun possesso
di beni stabili, fuori delle case di abitazione e loro adiacenze.
3. La contabilità sia uniforme per tutte le case della Congregazione, e non siano mai introdotte
variazioni nella medesima, senza speciale intelligenza col Rettor Maggiore.
Capo V. Abiti e biancheria.
1. La biancheria è in comune; e perciò non è necessario che alcuno pensi a portar seco il corredo
quando cangia domicilio. Sono ad uso privato le scarpe, le calze, i calzoni, le sottane, i berretti, i
cappelli, ed in generale gli abiti che si fanno sopra misura personale. {35 [43]}
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2. Tutte le biancherie della Congregazione siano segnate colle iniziali S. F. (S. Francesco) per
distinguerle dalle altre ed impedirne la perdita4.
3. Le camicie saranno distinte in tre tagli: il 1° sarà per le persone più alte; il 2° per quelle di
media statura; il 3° pei più piccoli. Sarà poi uffizio del guardaroba di distribuire le camicie
proporzionate ad ognuno.
4. A tal uopo in ogni casa vi sarà una camera con cancelli, in cui saranno riposti gli abiti e la
biancheria, disposta in tre categorie secondo il precedente articolo; e questa verrà a tempo e
luogo distribuita secondo il bisogno.
5. Ognuno sia contento, per maggior mortificazione, d’aver le cose peggiori. A quelli però che
dovessero trattare affari fuori di casa, od anche nella medesima cogli esterni saranno usati quei
convenienti riguardi che la povertà nostra comporta.
6. La sottana dovrà durare almeno per un anno, il mantello sei. I Direttori sono in facoltà di fare
le convenienti eccezioni.
7. Quanto al modo di vestire vedasi il capo XV delle nostre Costituzioni. La stoffa sia di lunga
durata e di buon prezzo. A questo fine ogni Ispettoria nel suo Costumiere indicherà la foggia di
vestire adatta a quella provincia, ammettendo ancora le piccole variazioni necessarie tra luogo e
luogo. Sì pei Coadiutori, come pei Sacerdoti e Chierici sarà uniforme, sia per l’estate sia per
l’inverno, a meno che per ragionevoli motivi il Superiore giudicasse altrimenti. {36 [44]}
8. Si badi attentamente che i panni, le tele, il calzamento e i modi con cui sono lavorati, non
disdicano alla povertà religiosa, nè presentino una forma mondana. La seta, le lane preziose, gli
stivalini, le scarpe verniciate ed ogni calzatura elegante non siano mai usate nella nostra
Congregazione. Dicasi lo stesso dei ricami, dei tappeti, e di ogni elegante lavoro che non sia per
uso di Chiesa, o pei casi di dover dare ospitalità a qualche personaggio.
9. Nessuno può tener presso di sè più di una vestimenta e di un paio di scarpe, oltre quella che ha
in dosso. Gli abiti lasciati dai più anziani saranno rimessi ad uso dei socii novelli.
10. In un giorno della settimana un coadiutore stabilito all’uopo passerà dai confratelli per
raccogliere e far riparare gli abiti e le scarpe che ne avessero bisogno; al medesimo si
consegneranno pure le cose fuor d’uso.
11. Sul cominciar dell’autunno e della primavera si prenderà nota dei confratelli che hanno
bisogno d’abiti, per provvederneli secondo gli ordini dei Superiori; in altri tempi, occorrendo un
bisogno straordinario a qualcuno, si presenterà al Superiore della casa.
Capo VI. Vitto e Camera.
1. I confratelli avranno a colazione caffè e latte; a pranzo, due pietanze e frutta o cacio; a cena
pietanza e frutta o cacio; in amendue i pasti vino in misura discreta, pane e minestra a
piacimento.
2. Ciascuno si mostri contento degli ordinari apprestamenti di tavola, eviti ogni spreco di cibo,
{37 [45]} ed abbia per regola di non ricercare la soddisfazione del palato, ma solo di dare al
corpo il necessario nutrimento. Se poi avvenisse un bisogno particolare si ricorra al Superiore,
che darà le disposizioni opportune.
3. Niuno può tenere presso di sè nella propria camera bibite o commestibili di sorta. Per ogni
bisogno sarà destinata una camera o dispensa, dove queste cose saranno poste in comune e
distribuite ai forestieri od ai confratelli dal Direttore o Prefetto.
4. Allorquando alcuno va a trovare parenti o conoscenti, se offron bibite o commestibili, ove
possa esimersi dall’accettarle, le ricusi; ma con prudenza senza ledere la suscettibilità altrui. La
stessa cosa si faccia riguardo ai regali d’ogni genere od alle cose che si offerissero in tempo ed in
quantità non opportune: ma ciascuno può accettare oblazioni che si intendono fatte non
all’individuo ma alla Congregazione.
4 Per economia invece di cifre a filo giova a farle con inchiostro indelebile appositamente preparato, ma piuttosto
piccole e poste nell’estremo di un angolo.
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5. Le camere o celle siano possibilmente uguali, e nessuna suppellettile siavi di proprietà
particolare. Perciò non si trasportino senza necessità da camera a camera, qualora il confratello
avesse a mutare stanza.
6. Ognuno da sè terrà in ordine ed assetto la persona, il letto, la propria camera. La nettezza e la
povertà siano le note caratteristiche.
7. Il Direttore di ciascuna casa, e quelli cui dallo stesso si permetterà, potranno avere qualcuno
incaricato della pulizia ed assettamento della camera. Il Direttore concederà questo aiuto a coloro
soltanto che per ragion d’impiego o d’infermità ne avesse bisogno. {38 [46]}
Capo VII. Libri.
1. Riguardo ai libri si osserveranno le disposizioni, di cui al capo II, art. 8° delle nostre
Costituzioni.
2. I manoscritti, secondo le disposizioni Canoniche, appartengono all’Autore anche dopo la
profession religiosa. Si considerano come manoscritti eziandio i libri, su cui si fecero studi
speciali o che servirono di testo nelle scuole o sopra i quali si fecero speciali annotazioni.
3. Ciascuno col permesso del Superiore può tenere in camera per suo uso quei libri che gli sono
necessarii, specialmente quelli che gli occorrono per la scuola o per l’esercizio del sacro
ministero. Ma quando cangia domicilio non può portar seco se non i reputati per manoscritti ed il
breviario.
Per quelli che gli fossero strettamente necessari ne ottenga prima speciale licenza dal
Superiore, il quale in questo caso può permettergli di portarseli seco, ed usarli, finchè non siasi
altrimenti provveduto.
4. Occorrendo di provvedere libri nuovi ad alcuno, si segneranno col bollo del proprio collegio.
5. Ogni anno durante le vacanze ciascun Direttore faccia fare una visita alla Biblioteca della casa
e presso i socii, e restituisca i libri che troverà col bollo d’altri collegi. {39 [47]}
Capo VIII. Sanità e riguardi.
Dobbiamo avere gran cura della sanità propria e di quella dei confratelli. La sanità è un
dono assai prezioso del Signore, con cui possiamo fare molto bene a noi ed agli altri.
1. All’accettazione di un aspirante si badi che questi sia in buono stato di salute e di buona
costituzione fìsica; e coloro che sono chiamati a dare notizie a quest’uopo, cerchino d’averle
esatte, ed in generale non si dia voto d’accettazione a quei candidati che non possono
uniformarsi alla vita comune, e compiere tutti gli uffizi e i lavori che sono proprii della nostra
Congregazione.
2. Gli ammalati coi voti triennali non sono a carico della Congregazione, se non durante il
triennio, dopo il quale, se la sanità non comporta di continuare, si possono rinviare. Ma i professi
perpetui, essendo membri effettivi della Congregazione, sono a totale carico della medesima,
specialmente quelli che lavorarono molto, o in altro modo hanno fatto del bene alla nostra
Società.
3. Finora non possedendo case apposite per gli invalidi, i confratelli infermicci siano distribuiti
per le diverse case, dove saranno trattati con quei riguardi che la carità cristiana richiede. Ad essi
siano affidate quelle leggiere occupazioni, che sono compatibili col loro stato.
4. Chi si sente notabilmente incomodato è obbligato ad avvisarne il Superiore od almeno
l’assistente dell’infermeria. Agli incomodi ordinari e {40 [48]} leggieri generalmente si rimedia
colla moderazione nelle occupazioni e nel cibo e con sufficiente riposo.
5. In ogni casa vi sarà un esperto e caritatevole infermiere, il quale possibilmente non avrà
occupazioni che lo distolgano dalla cura degli ammalati.
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6. Nell’infermeria vi sia un altare a cui il catechista o chi per lui celebri la messa per dare agli
infermi la maggior comodità possibile di ricevere i Santissimi Sacramenti.
7. Niuno si applichi ad alcun lavoro dopo la cena; ma recitate le orazioni comuni ciascuno si
rechi tostamente a riposo. Il Superiore giudicherà quando sia da farsi qualche eccezione.
8. La diligenza di ogni socio nel compiere il proprio dovere, la ragionevole distribuzione degli
uffizi secondo le forze di ciascuno, gioveranno assai alla conservazione della sanità.
9. Gl’infermicci siano affidati al Catechista. Ove ne sia il caso, egli penserà a trattenerli in
qualche leggiero lavoro letterario, scientifico o materiale, che li tenga occupati, senza
pregiudicare al loro stato sanitario.
10. Chi è in convalescenza ed è obbligato dal medico a stare nell’infermeria, abbia nella
medesima cibi convenienti al suo stato.
11. Chi è semplicemente indisposto, ma lavora, specialmente col fare scuola, sia servito a tavola
comune di cibi da ammalato; e quando la malattia il richiede il Superiore dispensi facilmente dal
mangiar magro il venerdì e sabato. Ma nessuno di proprio arbitrio dia ordine in proposito in
cucina od all’inserviente, perchè questo spetta ai Superiori.
12. Abbiasi gran cura che i cibi siano sani. Non si {41 [49]} diano cose indigeste, specialmente
alla cena; nella quantità e qualità dei cibi si abbia riguardo al luogo, alle stagioni ed alle altre
particolari igieniche circostanze.
Capo IX. Ospitalità, Inviti, Pranzi.
1. Si usino buone maniere, affabilità e cortesia con tutti. Alle persone amiche e conoscenti e ad
altri ancora per convenienza, soprattutto nei giorni di magro, si potrà offrire rispettosamente
ospitalità per vitto ed alloggio nelle nostre Case. Questo tuttavia si faccia con precauzione, e
solamente con quelli di facile contentatura.
2. Nei casi ordinari basterà la mensa della comunità. Se poi sono persone di condizione o
benemerite della casa o delle opere che abbiamo tra mano, si aggiunga qualche cosa d’antipasto
ed una pietanza al vitto ordinario, e vi prendano parte i Superiori più vicini.
3. Nei pranzi poi in cui gli ospiti sono appositamente invitati, p. e. in occasione delle maggiori
solennità, cui intervenissero persone autorevoli o qualche illustre personaggio, si può stabilire il
massimo a cinque pietanze. In questi casi il pranzo non si farà nel refettorio comune, ma in
camera a parte, coll’intervento del Direttore e di alcun altro socio della casa.
4. Solamente il Direttore di ciascuna casa può fare inviti. Gli altri non ne faranno senza previa
intelligenza col Superiore ed a suo nome. Se poi il Direttore fosse assente, ogni cosa deve
intendersi col Prefetto. {42 [50]}
5. Nelle solennità dell’Immacolata Concezione, Natale, Pasqua, Pentecoste, di S. Francesco di
Sales, di S. Luigi Gonzaga, di Maria Ausiliatrice, del Patrono di ciascuna casa, nell’ultimo
giorno degli Esercizi Spirituali, nell’ultimo giorno di carnevale e nel giorno onomastico di
ciascun Direttore si aggiungerà per tutti una pietanza al vitto ordinario.
6. Il vasellame di cucina e gli oggetti di tavola non sian mai nè di oro, nè di argento, nè di altra
materia disdicevole a chi professa la povertà religiosa.
Capo X. Abitudini.
1. Le abitudini buone, cioè quelle che tendono e conducono al bene, si debbono promuovere e
conservare. Tale è l’uso delle giaculatorie, del segno della Croce, dell’acqua benedetta
nell’entrare ed uscire di Chiesa o di camera, salutare gli amici dicendo: Sia lodato Gesù Cristo,
viva Gesù, chinare il capo al Gloria Patri, o quando si pronunzia il nome di Gesù o di Maria e
simili.
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2. Le abitudini cattive, od anche solo indifferenti, ma che possono diventar biasimevoli in
rapporto ai luoghi od alle condizioni delle persone, siano affatto distrutte.
3. Il fumare, o masticar tabacco sono abitudini condannate.
4. Il prender tabacco da naso per regola ordinaria non si concede a nessuno. Quelli però che ne
avessero già contratta l’abitudine prima d’entrare in Congregazione potranno ottenerne
facilmente il permesso dal Superiore. {43 [51]}
5. Chi sente il bisogno di prender tabacco deve indirizzarsi al Direttore, che, solamente col
parere del Medico, può concederne l’uso, in quei limiti che nella sua prudenza giudicherà fissare.
6. Niuno può conservare notabile quantità di tabacco presso di sè, ma il Superiore d’ogni casa ne
farà provvista e lo distribuirà a chi ne abbisogna.
7. Per non dar luogo all’abitudine di prendere tabacco giova assai l’astenersi dall’offrirne e
riceverne, quando la convenienza e l’urbanità non suggerisca altrimenti.
8. Non sarà mai permesso di usar tabacchiere d’oro, d’argento, o d’altre materie preziose.
9. Il fare uso di vino, di caffè o d’altre bevande fuor di pasto, dormire dopo il pranzo, l’andare
ogni giorno al passeggio, sono cose da non permettersi, a meno che la sanità esiga tale eccezione.
Ciò è rimesso alla prudenza dei Direttori.
10. Ognuno procuri di evitare la ridicola eccezione d’aver moccichini, scarpe, calzette, od altri
oggetti di vestiario più eleganti degli altri confratelli.
Capo XI. Trasferimento di personale.
1. Quando un socio deve recarsi da una casa ad un’altra per qualunque siasi motivo, il Direttore
lo munisca sempre d’una lettera d’accompagnamento, in cui accenni la ragione del viaggio, il
tempo che dovrà fermarsi, con tutte l’altre indicazioni necessarie od opportune. Tale lettera abbia
sempre il bollo della casa da cui il socio parte. {44 [52]}
2. Arrivando questi alla casa a cui è destinato, sia anche per poco tempo, per prima cosa
consegni al Direttore od al Prefetto la lettera di accompagnamento. Con quest’atto s’intende
posto sotto la sua dipendenza pel tempo che ivi dimorerà.
3. È stabilito che quando un Socio è trasferito d’una casa ad un’altra deve andarvi decentemente
vestito e provveduto del necessario, ma non può portar seco nè baule, nè libri, nè suppellettile di
sorta, fuori degli abiti fatti sopra misura personale. Il Direttore giudicherà quando occorresse
permettere qualche eccezione.
4. Allorchè un confratello ha da fare un viaggio, o deve recarsi provvisoriamente in altra casa, gli
si dia il danaro necessario per l’andata ed il ritorno, con quel soprappiù che gli potrà occorrere.
5. Abbisognando poi in tal tempo di alcuna cosa di qualche rilievo, se ne procurerà il permesso
dal proprio Direttore, presentando il quale, sarà provveduto di quanto gli potrà essere necessario
dai Superiori della casa dove provvisoriamente si trova: essi poi addebiteranno le spese fatte alla
casa da cui è partito.
6. I denari, che in occasione di viaggio si ricevono di sopravanzo, non si potranno spendere in
altre cose. Il prolungare il viaggio a piacimento, od il comperare oggetti senza permesso è cosa
contraria alla obbedienza e povertà.
7. Quando un socio va in altra casa e vi dimora pochi giorni, si considera come ospitato da
fratelli. Dimorandovi per tempo notabile, e specialmente per qualche ufficio lucroso, ma non in
beneficio della casa ospitale, come quando si va a predicare nella Quaresima o nel Mese di
Maria, ecc., allora si lasci una parte del guadagno {45 [53]} fatto o della limosina ricevuta, come
in compenso della ospitalità avuta.
8. Ritornato dal viaggio ciascuno vada a presentarsi al Superiore e gli consegni il danaro sopra
vanzato od acquistato e gli renda conto di ogni spesa fatta.
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Capo XII. Monografie - Costumiere.
1. È stabilito un annalista per ciascuna casa della Congregazione. In forma di monografia egli
noterà l’anno in cui fu fondata la casa, il nome del Vescovo Diocesano, nome ed anno del
Sommo Pontefice e del capo dello Stato; chi ne promosse l’apertura o fece beneficenze speciali;
le biografie di quelli che Dio chiama a miglior vita, e tutti quei fatti particolari che possono
interessare la storia della Congregazione.
Ogni tre anni se ne manderà copia al Capitolo Superiore, perchè sia deposta nell’archivio
principale.
2. È stabilito uno storico della Congregazione, il quale avrà cura di raccogliere le epoche, le
difficoltà, gli appoggi che si ebbero, i documenti relativi alle autorità civili ed ecclesiastiche,
procurando di dar ragione dei fatti, e di collegare le cose che ai medesimi si riferiscono. In ciò
farà uso della lingua latina.
3. Tutti gli anni in ogni casa saranno scritte lettere in cui si esporranno le cose che possono
ediflcare i confratelli, od in qualche modo giovare alla cristiana pietà. Queste lettere si
leggeranno nel refettorio e si faranno conoscere a tutte le altre case della Ispettoria. {46 [54]}
4. Siccome per la foggia di vestire abbiamo per regola di seguire gli usi del paese dove si
stabilisce una casa della Congregazione, ed in varie altre cose si richiedono disposizioni speciali
per la diversità dei luoghi e dei climi, così ogni Ispettoria avrà il suo Costumiere5, dove saranno
notati gli usi ed i costumi dei varii paesi, per esaminare quali si hanno da adottare per la
Congregazione.
5. Detto Costumiere è formato dalle risoluzioni che si prendono nei Capitoli Ispettoriali. Ogni
casa dovrà averne una copia. Le sue prescrizioni restano obbligatorie nelle sole case di ciascuna
particolare Ispettoria, senza estendersi alle altre. {47 [55]}
Distinzione III. Pietà e moralità
Capo I. Moralità tra i Soci Salesiani.
La moralità è il fondamento e la conservazione degli Istituti Religiosi, massime di quelli,
come il nostro, che hanno per fine le opere di carità verso del prossimo e l’educazione della
gioventù; perciò:
1. Prima di accettare un ascritto si prendano informazioni sicure sulla sua condotta morale nella
vita anteriore. Si potrà talvolta transigere sulla scienza e sull’interesse materiale, ma non mai
intorno alle doti morali. Non si accetti alcuno, il quale per cagione di immoralità sia stato espulso
da qualche seminario, collegio, congregazione, od istituto educativo. Avvenendo il caso raro in
cui appaiano gravi motivi di far qualche eccezione si rimetta ogni deliberazione al Superior
Generale.
2. Nell’accettar persone di servizio si richieda per prima cosa un certificato di buona condotta dal
proprio parroco, il quale attesti chiaramente la frequenza alle funzioni parrochiali ed ai Santi
Sacramenti. {48 [56]}
3. Gli ascritti, che nell’anno di prova lasciano dubbio sulla moralità, non siano ammessi alla
professione religiosa. Anzi è meglio seguire l’usanza di altre corporazioni religiose, che
rimandano il novizio, appena avvi alcun segno che la moralità in lui non è ben fondata.
5 Costumiere è un quaderno per lo più manoscritto, copiato in tanti esemplari tante quante sono le case della
provincia, dove si registrano le usanze speciali di quella in tanti capi separati quante sono le materie di cui si tratta.
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4. Si potrà prolungare la prova agli ascritti quando trattasi di semplici difetti facilmente
emendabili, non mai però se trattasi dei costumi.
5. La Confessione settimanale e la frequente Comunione sono mezzi indispensabili per
assicurare l’angelica virtù; perciò i Direttori nelle loro conferenze raccomandino a tutti con
insistenza queste pratiche. Eglino procurino ancora che, non potendosi fare la meditazione o la
visita al SS. Sacramento in comune, si faccia da ciascuno in particolare.
6. Sono proibite con severità le strette di mano, i baci, il passeggiar a braccetto e simili cose
secolaresche, e specialmente le amicizie particolari, sia coi confratelli, sia coi giovani allievi. Si
ritenga il detto di s. Girolamo: aut omnes ignora, aut aequaliter dilige.
7. Stia altamente fisso nell’animo il gran detto del Salvatore: Hoc genus daemoniorum (impurità)
non eiicitur nisi in ieiunio et oratione. Perciò si raccomandi instantemente a tutti lo spirito
d’orazione e la temperanza nel mangiare e nel bere, e siano proibite le refezioni fuori della
mensa comune.
8. Non si permetta di uscire senza necessità; non si facciano visite inutili, nè in patria, nè presso i
parenti, nè presso gli amici del secolo. Non si accettino inviti di pranzi, di festini; non si facciano
viaggi senza grave necessità nelle occasioni di fiere, di mercati o di gran concorso per
trattenimenti {49 [57]} profani, e specialmente non si vada a passare il tempo delle vacanze in
casa dei parenti.
9. Quelli che non si sentono di sacrificare quest’andata nel secolo danno indizio di non essere
chiamati allo stato religioso. Nei casi di grave bisogno si ricorra all’Ispettore, il quale giudicherà
quando sia da farsi eccezione.
10. La sera dopo le orazioni sono proibiti i privati colloquii; perciò in silenzio ognuno si ritiri
tosto nella propria camera.
11. In ogni casa vi sarà un assistente pei chierici professi, il quale per regola ordinaria dovrà
essere il Catechista.
12. Si escludano per quanto è possibile dalle case nostre le persone secolari, perchè lo spirito
della Congregazione se ne risentirebbe troppo; anzi i Direttori invigilino che i professori, maestri
od assistenti non contraggano troppa relazione cogli esterni.
13. Sarà cura particolare del Prefetto di ciascuna casa l’assistere i coadiutori e invigilare affinchè
compiano i loro doveri religiosi e materiali separatamente dalle persone esterne, specialmente
dalla servitù; siano a mensa comune in luogo diverso dagli estranei alla Congregazione, e siano
anche separati in dormitorio. Si nota anche pei Direttori di fare in modo che i soci coadiutori
esercitino sempre una qualche autorità sopra gli esterni.
14. Per regola generale si tengano separati i giovani dagli adulti e non si mettano mai giovanetti
a lavorare nella cucina, in refettorio, nei dormitorii, ecc.
15. Non sia permesso (fuori che ai Superiori) di entrare nei dormitorii, nelle celle o camere altrui,
e nessuno si faccia servire dai giovani.
16. Nei dormitorii dei giovani l’assistente non dovrà {50 [58]} avere cella alcuna, ma il solo letto
a cortine collocato nella parte più atta a tutto osservare.
17. Non si tralasci mai dai Direttori di fare due conferenze mensuali, nell’una delle quali si legga
e si spieghi un capo delle nostre Costituzioni o delle deliberazioni del Capitolo Generale;
nell’altra svolgasi qualche punto morale. Accadendo che il Direttore non possa, si faccia supplire
dal Prefetto o dal Catechista colla lettura di qualche libro spirituale. Ma questo non si tralasci, nè
perchè pochi siano i soci della casa, nè perchè paia non ne abbiano bisogno, nè per altro frivolo
motivo.
18. I Direttori procurino che da tutti i soci si facciano sempre i rendiconti mensili, posatamente e
con impegno.
19. In ciascun mese i Direttori nel dare conto all’Ispettore dell’andamento igienico, economico,
scolastico di ciascun confratello, notino specialmente le particolarità di merito o demerito sulla
condotta dei medesimi, affinchè i Superiori Maggiori possano ben conoscere i membri della
Congregazione.
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Capo II. Pratiche di pietà.
Principale sostegno della moralità tra i soci è da porsi l’osservanza delle pratiche di pietà;
e perciò si eseguiscano esattamente le cose ordinate a quest’uopo nel capo XIII delle nostre
Costituzioni. Per agevolare poi l’esecuzione e perchè uniforme sia il modo di fare l’esercizio
della Buona Morte ed i rendiconti mensuali si stabilisce quanto segue:
1. L’esercizio della Buona Morte quando si può si faccia in comune, tenendo queste regole: {51
[59]}
a) Oltre la meditazione solita del mattino si faccia ancora una mezz’ora di meditazione alla sera,
e questa versi su qualche novissimo.
b) Si faccia come una rivista mensile della coscienza, e la confessione di quel giorno sia più
accurata del solito, come di fatto fosse l’ultima della vita, e si riceva la S. Comunione come fosse
per viatico.
c) Si pensi almeno per una mezz’ora al progresso o al regresso che si è fatto nella virtù nel mese
passato, specialmente per ciò che riguarda i proponimenti fatti negli esercizi spirituali,
l’osservanza delle regole, e si prendano ferme risoluzioni di vita migliore.
d) Si rileggano in quel giorno tutte od almeno in parte le regole della Congregazione.
e) Sarà anche bene di scegliere un Santo per protettore del mese che si sta per cominciare.
2. Se taluno per le sue occupazioni non può fare l’esercizio della Buona Morte in comune, nè
attendere a tutte le accennate opere di pietà, col permesso del Direttore, lo pratichi privatamente
per quella volta, e compia quelle soltanto, che sono compatibili col suo impiego, rimandando le
altre ad un giorno più comodo.
3. A tenore dell’articolo 18° del capo precedente almeno ogni mese si renda conto del proprio
stato morale e materiale al Direttore od a chi fu a ciò stabilito. I punti principali su cui debbono
versare questi rendiconti sono:
a) Sanità.
b) Studii.
c) Se si possono disimpegnar bene le proprie occupazioni e quale diligenza si mette in esse.
d) Se si abbia comodità di adempiere le pratiche religiose e quale sollecitudine si pone in
eseguirle. {52 [60]}
e) Come si diporti nelle Orazioni e nelle Meditazioni.
f) Con quale frequenza e divozione si vada ai SS. Sacramenti.
g) Come si osservino i voti, e se non vi sian dubbi in fatto di vocazione. Ma si noti bene che il
rendiconto si raggira solamente su cose esterne e non di confessione, a meno che il socio ne
facesse egli stesso argomento per suo spirituale vantaggio.
h) Se abbia dispiaceri od astio verso qualcuno, e se ha confidenza coi Superiori.
i) Se conosce qualche disordine, a cui siavi da porre rimedio, specialmente quando si tratta di
impedire l’offesa di Dio.
Capo III. Moralità tra gli allievi.
La moralità tra gli allievi progredisce in proporzione che essa risplende nei Salesiani. I
giovanetti ricevono quello che loro si dà; ed i Salesiani non potrebbero mai dare agli altri quello
che essi non possedessero. Siano ben considerate queste parole, ed i Direttori ne facciano tema
delle loro conferenze.
1. La precisione dell’orario, la puntualità di ciascuno al proprio uffizio e la regolare assistenza
sono il seme del buon costume tra gli allievi.
2. Si preferiscano i trastulli in cui ha parte la destrezza della persona, ma s’impediscano quelli in
cui soglionsi usare tratti di mano, baci, carezze od altro che possa interpretarsi contro le regole di
buona creanza; sia comune l’impegno d’impedire che gli allievi si mettano le mani addosso. {53
[61]}
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3. In dormitorio, nelle ricreazioni, a mensa, nel cortile, nelle passeggiate ed in Chiesa gli allievi
siano classificati per età e studio.
4. I maestri e gli assistenti non permettano mai che in tempo di scuola o di studio escano più
insieme per le corporali necessità.
5. Non si permetta a’giovani il fermarsi a studiare o lavorare dopo le orazioni della sera. Se
occorresse qualche eccezione non si lascino senza la necessaria assistenza.
6. I dormitorii di giorno siano regolarmente chiusi, e di notte alquanto illuminati; così pure
s’intende dei corridoi e degli altri siti di passaggio.
7. Le cortine del letto degli assistenti nei dormitorii debbono sempre tenersi aperte
sufficientemente da poter osservare anche di notte gli allievi; si terranno chiuse solo nel tempo in
cui l’assistente si leva o si corica.
8. Gioverà anche potentemente alla moralità non lasciar mai libero adito ai nascondigli.
9. Si vegli affinchè gli allievi di notte non depongano la camicia e facciasi loro tenere o mutande
od altro che serva per conservare la modestia cristiana.
10. Conosciutosi uno scandaloso in materia di moralità, sia immediatamente separato dai
compagni, e quindi restituito alla propria famiglia.
11. Il Direttore per sè o per altri di notte faccia visita nei dormitorii in qualche ora inaspettata.
12. Finita la scuola i maestri non si fermino mai da soli con alcuno degli scolari nella scuola
medesima; ma occorrendo di dare qualche avviso particolare o fare una correzione, il facciano,
chiamando l’alunno in disparte al tavolino in presenza di tutta la scolaresca, oppure nella camera
di parlatorio. {54 [62]}
13. Nessun maestro od assistente permetta che gli allievi entrino in sua camera o cella, nè lui
presente, nè lui assente. È a tutti indistintamente proibito di fermarsi a parlare con chichessia,
quando si è già a letto, ad eccezione del caso di infermità.
14. Si procuri per quanto è possibile che i letti in dormitorio non sieno ristretti, nè gli allievi
troppo vicini gli uni agli altri nelle scuole e nello studio.
15. Si usi sorveglianza assidua e solerte nel dormitorio, nella chiesa, nella scuola, nello studio,
nella ricreazione e nelle passeggiate.
16. Si usi grande sorveglianza nel teatrino; giacchè se vien fatto secondo le regole della morale
cristiana può tornare di grande vantaggio alla gioventù, mentre dimenticando tali regole potrebbe
riuscir di grave danno.
17. In esso non si abbia altro di mira che moralmente rallegrare, istruire ed educare gli allievi.
Perciò la vigilanza si estenda alla materia da rappresentarsi, alle cose da escludersi, al contegno
degli attori, e a quello degli spettatori, seguendo le norme stabilite nel regolamento per le case
della Congregazione.
18. Ogni casa abbia un parlatorio conveniente e non si permetta a nessuno di quelli che vengono
a visitare i giovani di entrare nel cortile dove gli alunni fanno ricreazione. Non si lascino mai
entrare in casa a parlare coi compagni quei giovani, che siano stati espulsi dalle nostre case, e
quelli che uscendo non lasciarono buona fama di sè.
19. Nel parlatorio, nelle ore in cui si possono visitare i giovani, vi sia sempre un Superiore ad
assistere, per impedire i discorsi cattivi, l’introduzione di libri o fogli pericolosi ed ogni altra
cosa, {55 [63]} che possa esser di nocumento ai convittori od ai confratelli.
20. S’impediscano le amicizie particolari e la trasmissione di biglietti o lettere tra compagni, e
sia tolta ogni speciale relazione tra gl’interni e gli esterni.
21. A quando a quando, e specialmente nel principio dell’anno scolastico, si faccia qualche visita
ai libri, stampe, bauli, ed involti appartenenti agli alunni.
22. Soprattutto si ricordino i Direttori che il discorsetto della sera prima d’andare a letto è mezzo
potente per animare i giovanetti a pensar seriamente alla salute dell’anima; così pure la lettura
spirituale che devesi fare nel dormitorio alla sera mentre mettonsi a letto.
23. È cosa utile che nell’occasione di solennità, e dell’esercizio della Buona Morte, i Direttori
invitino per le confessioni qualche Sacerdote delle case nostre più vicine, od altro confessore
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esterno. Come pure quando è di passaggio qualche Superiore della Congregazione si procuri di
dar comodità ai giovani di parlargli in confessione.
Capo IV. Mezzi per coltivare le vocazioni allo stato Ecclesiastico.
Iddio misericordioso, immensamente ricco di grazie, nella stessa creazione dell’uomo,
stabilisce a ciascuno una via, la quale percorrendo egli può con molta facilità conseguire la sua
eterna salvezza. Colui che si mette in quella via, e per quella cammina, con poca fatica adempie
la volontà di Dio, e trova la sua pace; al contrario correrebbe grave {56 [64]} pericolo di rendersi
immeritevole delle grazie necessarie per salvarsi. Per questo motivo il P. Granata chiamava la
elezione dello stato la ruota maestra della vita. Siccome negli orologi, guastata la ruota maestra,
è guastato tutto il macchinismo, così nell’ordine della nostra salvazione errato lo stato andrà
errata tutta la vita, come dice S. Gregorio Nazianzeno. Se noi pertanto vogliamo accertare la
salute eterna bisogna che cerchiamo di seguire la divina vocazione, dove Dio ci apparecchia
speciali aiuti per giungere a salvamento. Perchè, come scrive s. Paolo, unusquisque proprium
donum habet ex Deo. Cioè, come spiega Cornelio a Lapide, Dio a ciascuno dà la sua vocazione e
gli elegge lo stato in cui lo vuol salvo. Essendo adunque la vocazione cosa di tanta importanza,
noi dobbiamo, secondo che dicono le nostre Costituzioni, al c. I, art. 5, darci massima cura di
coltivare nella pietà quei giovani che mostrassero speciale attitudine allo studio e aspirassero allo
stato ecclesiastico. Scopo dei nostri collegi è di formare dei buoni cristiani, e degli onesti
cittadini; non si tratta adunque nel promuovere le vocazioni di sforzare allo stato ecclesiastico
chi non ha ad esso la vocazione, ma di coltivarla e svilupparla ne’giovanetti che ne dessero chiari
segni. Pel che si danno qui alcune norme pratiche:
1. La vita esemplare, pia, esatta dei Salesiani, la carità tra di loro, le belle maniere e la dolcezza
cogli alunni sono mezzi efficaci per coltivare le vocazioni allo stato Ecclesiastico, perchè, verbo
movent, exempla trahunt.
2. I maestri e gli altri superiori sappiano cogliere l’occasione per proporre esempi edificanti di
sacerdoti, e specialmente di quelli, che si resero celebri a giovamento del buon costume e della
civile società. {57 [65]}
3. Si consiglino gli alunni di non parlare della loro vocazione, se non col loro Direttore spirituale
o con persone pie, dotte e prudenti.
4. Si promuovano le pie Associazioni, che sono nelle nostre case, per promuovere con esse la
moralità tra gli allievi, e si procuri che le medesime abbiano un capo di buono spirito e di
speciale attitudine all’uopo.
5. I maestri e gli altri superiori usino benevolenza ai membri di queste associazioni ed
impediscano ogni disprezzo che possa loro pervenire; ma nello stesso tempo si guardino
dall’avvilire quelli che non appartengono ad esse. Occorrendo di dare qualche avviso o fare
qualche rimprovero ad un giovine appartenente ad alcuna di queste associazioni, per quanto è
possibile, lo facciano privatamente e con buona grazia.
6. Nelle Conferenze si trattino materie adatte e vi si leggano preferibilmente le biografie di pii
giovanetti, le cui virtù siano praticabili nella loro età e condizione, come pure relazioni delle
fatiche apostoliche sostenute dai Missionarii a vantaggio della civiltà e della religione.
7. In occasione degli spirituali esercizi soliti a darsi nei collegi fra l’anno, si tratti in qualche
istruzione della necessità ed importanza di riflettere sulla scelta dello stato.
8. La stessa cosa faccia il Direttore di quando in quando nel corso dell’anno.
9. Si consiglino attentamente gli allievi alla fuga dei cattivi compagni ed alla frequenza dei
buoni; ad astenersi dalla lettura di libri non solo cattivi e pericolosi, ma anche dagli inutili o
meno opportuni.
10. Pel tempo delle vacanze, a norma degli avvisi che si sogliono distribuire stampati, si
raccomandi {58 [66]} la frequenza dei SS. Sacramenti e l’assistenza alle funzioni religiose, ed
anche di tenere relazione epistolare coi proprii superiori.
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11. Si persuada la necessità d’una vita ritirata in tempo di vacanza e si cerchi modo di diminuire
loro la dimora fuori di collegio, dando comodità di continuare le vacanze in alcuna delle nostre
case, coi necessarii sollievi.
12. Si allontanino inesorabilmente dalle nostre case quei giovani e quelle persone che in qualche
modo si conoscessero pericolose in materia di moralità e di religione.
13. Il Rettor Maggiore od altri del Capitolo Superiore o l’Ispettore facciano annualmente almeno
una visita in ogni casa per dare a ciascuno alunno la comodità di parlargli di vocazione. Il
Direttore poi, alcuni giorni prima, dia avviso di questa visita ai giovani.
Capo V. Usanze Religiose.
1. Per usanze Religiose qui s’intendono le pratiche di pietà che non sono comandate dalla Santa
Chiesa, ma che essendo conformi allo spirito della medesima, servono potentemente a
promuovere il sentimento di pietà ed a proteggere la moralità tra gli allievi. Di questo genere
sono i sermoncini della sera dopo le orazioni, fatti dal Direttore o da chi sia espressamente dal
medesimo designato; la lettura a mensa, i tridui, le novene, gli esercizi spirituali, le solennità, le
associazioni del Piccolo Clero, della compagnia di S. Luigi, del SS. Sacramento, di S. Giuseppe,
e simili. {59 [67]}
2. Queste pratiche devonsi caldamente raccomandare, e sono come l’anima della pietà. Si deve
però usar prudenza per non dar motivo a critiche intempestive e non ispingere le cose troppo
avanti con zelo alle volte inopportuno. Ma non si ommetta di fare ogni mese l’esercizio della
Buona Morte, nella quale occasione anche gli alunni esterni siano invitati ad accostarsi ai SS.
Sacramenti della Confessione e della Comunione. I Direttori sceglieranno a quest’uopo il giorno
che crederanno più conveniente.
3. Le feste soppresse, in cui la Chiesa dispensò dall’obbligo di precetto, siano sempre ricordate e
possibilmente osservate. Alla vigilia si ricordi quella giornata festiva, si raccomandi di assistere
alla S. Messa, e chi può faccia la S. Comunione.
La sera poi all’ora più comoda si cantino i vespri seguiti da un sermoncino o dalla lettura
della vita del Santo o del Mistero che si celebra in quel giorno.
La funzione si termini sempre colla benedizione del SS. Sacramento.
4. Le preghiere, il canto delle laudi sacre, i libri o le regole di musica vocale od istrumentale e
del canto Gregoriano siano uniformi in tutte le case. Non sia mai dimenticato il desiderio del
Sommo Pontefice Pio IX così espresso: Il canto Gregoriano gioverà molto a conservare e
propagare la pietà e la divozione, specialmente quando il numero dei cantori comporta di fare
due cori.
5. Si ritengano le usanze della Casa Madre, se ne serbi memoria, e si mantengano in vigore in
ogni nostra casa o collegio. Le preghiere prima e dopo la Comunione si continuino a fare in
comune, come trovansi nel Giovane Provveduto.
6. Fra le altre cose si ricordi il mattutino e le lodi {60 [68]} della B. Vergine, la spiegazione del
Vangelo o l’esposizione di un fatto della Storia Sacra od Ecclesiastica al mattino; e il
catechismo, vespro, breve istruzione e benedizione col SS. Sacramento alla sera di ogni giorno
festivo.
7. Al principio dell’anno scolastico si farà l’inaugurazione degli studi con un triduo di prediche
ogni sera; finito il triduo si farà l’esercizio della Buona Morte. Vi interverranno gli alunni, i
chierici e tutti gli altri della casa che non ne siano assolutamente impediti.
8. Ogni anno nel tempo pasquale tutti i nostri allievi studenti o artigiani faranno gli esercizi
spirituali di circa quattro giorni.
9. In tutte le nostre case si solennizzi colla maggior pompa possibile la festa di S. Francesco di
Sales. Nelle case Ispettoriali si celebri nel giorno in cui cade; nelle case particolari nella
Domenica susseguente.
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10. È pure usanza utilissima e lodevolissima quella di consacrare a Maria Ausiliatrice il mese
che corre dal 24 aprile al 24 maggio, o l’intero mese di maggio che i fedeli cristiani consacrano a
Maria Santissima.
Capo VI. Associazioni varie - I Cooperatori Salesiani.
Le pie Associazioni, Confraternite, Compagnie già esistenti nei luoghi, dove apriamo
case, siano sempre da noi incoraggiate, rispettate e promosse, prestando all’uopo l’opera nostra
per farle fiorire; si eviti ogni biasimo per parte nostra a loro riguardo. Non mancheremo però di
proporre, sostenere e far ognor più conoscere: {61 [69]}
1. La pia Associazione dei divoti di Maria Ausiliatrice canonicamente eretta
nell’Arciconfraternita omonima in Torino, approvata, benedetta ed arricchita di molte indulgenze
dalla Santa Memoria di Pio IX.
2. Nell’interno delle nostre case si propaghi molto la Compagnia di S. Luigi Gonzaga e quelle
varie associazioni, di cui si parla al capo Usanze Religiose. Formino esse l’oggetto speciale delle
comuni sollecitudini.
3. È da commendarsi in modo tutto particolare l’opera dei Figli di Maria per le vocazioni allo
stato Ecclesiastico. Il Capitolo raccomanda che tutti i Soci cerchino di farla conoscere e di
promuoverla, e se conoscono qualche giovane, il quale abbia i requisiti dal programma richiesti
procurino d’indirizzarlo in quelle case dove si fanno gli appositi studii.
I Direttori poi ne parlino anche in pubblico nei proprii collegi, affinchè i giovani sappiano
dove e come indirizzare quei loro compagni e conoscenti adulti, i quali avessero tali disposizioni.
È sommamente desiderabile che in tutte le Ispettorie si apra una casa di detti Figli di
Maria.
4. Una associazione per noi importantissima, braccio forte della nostra Congregazione, è la Pia
Unione dei Cooperatori Salesiani.
5. I Cooperatori e le Cooperatrici Salesiane non sono altro che buoni cristiani, i quali vivendo in
seno alle proprie famiglie mantengono in mezzo al mondo lo spirito della Congregazione di S.
Francesco di Sales, e l’aiutano con mezzi morali e materiali, allo scopo di favorire specialmente
la cristiana educazione della gioventù. Essi formano come un terz’ordine, e si propongono
l’esercizio {62 [70]} di opere di carità verso il prossimo, soprattutto verso la gioventù
pericolante.
6. Affinchè uno possa essere Cooperatore Salesiano si richiede:
a) Che abbia l’età di 16 anni, e non sia stato processato per cause criminali.
b) Si trovi in tali condizioni da poter prestare qualche aiuto morale o materiale alla
Congregazione o alle opere che alla medesima si riferiscono.
c) Osservi il Regolamento dell’Associazione.
7. Vincolo di unione tra i Cooperatori è il Bollettino Salesiano.
Quando qualche membro si rendesse immeritevole d’essere Cooperatore, si cessa di mandargli il
Bollettino, senz’altra formalità.
8. Anche gl’Istituti educativi possono far parte di questa Pia Associazione. Per tali Istituti basta
che sia iscritto nel catalogo il Superiore, e il nome dell’Istituto; ma tutti i membri devono
concorrere a qualche opera secondo il regolamento, affinchè possano partecipare ai favori
spirituali.
9. L’esser poi questa Pia Associazione sciolta da ogni vincolo di coscienza fa sì che anche i
religiosi dei varii ordini possano prendervi parte. Tanto più lo possono i terziarii Francescani e
Domenicani.
10. I Direttori ed in generale tutti i Soci Salesiani si adoperino per accrescere il numero dei
Cooperatori. A questo fine parlino sempre bene di questa Associazione, dicendo che il Santo
Padre è il primo Cooperatore, che il suo scopo è affatto estraneo alla politica, e che solo mirando
a far del bene alla società, specialmente coll’impedire la rovina dei giovani pericolanti, ne deriva
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che chiunque vi può prender parte. Ma non se ne {63 [71]} faccia mai proposta, se non a persone
già conosciute per la loro onestà e probità.
11. Il Capitolo approva e commenda il regolamento già stampato a parte dei medesimi
Cooperatori, come pure il programma della summentovata Associazione dei Figli di Maria. {64
[72]}
Distinzione IV. Studii
Gli studi della pia Società Salesiana sono regolati secondo il capo dodicesimo delle
nostre Costituzioni. A maggior chiarezza si aggiungono qui alcune norme pratiche.
Capo I. Studii Ecclesiastici.
1. Il corso teologico abbraccia quattro anni.
Finito il quadriennio richiesto dalle Costituzioni i socii attenderanno per due anni allo
studio della morale casistica.
2. In ogni Ispettoria vi sarà uno studentato per gli studi teologici.
3. L’anno scolastico durerà nove mesi intieri.
Negli studentati vi sarà non meno di tre ore di scuola al giorno.
Nelle case dove non si può ancora avere un regolare studentato sono stabilite non meno
di cinque ore di scuola per settimana.
4. Si assegnino le lezioni giorno per giorno, e si facciano recitare, notando il voto meritato.
5. Nessuno sia dispensato dai tre esami consueti, se non per gravi motivi. {65 [73]}
L’esame autunnale dovrà versare su tutte le materie assegnate nel programma dell’anno.
6. Tutti i chierici avranno ogni settimana un’ora di scuola per le sacre cerimonie e dovranno
essere bene istruiti nel canto Ecclesiastico.
7. In ogni casa di studentato e noviziato sarà fissata in ciascuna settimana un’ora per la recita e
spiegazione del Nuovo Testamento.
8. Il Consigliere Scolastico del Capitolo Superiore fisserà anno per anno i trattati da studiarsi in
tutte le case.
9. L’Ispettore nomini a tempo debito gli esaminatori per ciascuna casa della sua Ispettoria.
Tenga registro preciso dei trattati su cui vennero esaminati i singoli chierici, come pure
dell’esito ottenuto in ciascun esame su d’ogni materia. Di tutto manderà esattamente copia al
Capitolo Superiore.
10. Riguardo al trattato de matrimonio, nel corso si studii quanto spetta alla dogmatica soltanto:
la parte morale col trattato de sexto si rimandi al corso di morale casistica. Si abbia cura che detti
trattati non cadano in mani estranee.
11. Affinchè un chierico sia ammesso al sacerdozio, dovrà aver sostenuto gli esami su tutti i
trattati assegnati al quadriennio.
Qualora però il Rettore Maggiore giudicasse farsi alcuna eccezione col presentare alle
sacre Ordinazioni qualcuno prima del compimento del corso teologico, questi rimarrà ancora
obbligato a completare gli studii negli anni seguenti ed a sostenere i prescritti esami.
12. Nessuno potrà essere presentato all’esame di approvazione per le confessioni, se non ha
compiuto lo studio di teologia dogmatica e morale.
13. Le sacre Ordinazioni preferibilmente si prenderanno {66 [74]} lungo le vacanze autunnali,
acciò siavi maggior tempo e comodità a prepararsi nelle sacre cerimonie ed a fare regolarmente i
santi Spirituali Esercizi.
14. In ogni casa vi sarà in ciascun mese la risoluzione di un caso di teologia morale preparato da
un incaricato dal Rettor Maggiore; interverranno tutti ed i soli sacerdoti.
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15. Negli studentati si spiegheranno e si faranno studiare dai chierici studenti di teologia i
precetti di eloquenza sacra, che espressamente si comporranno.
16. I Direttori invigilino che tutto il tempo disponibile sia dai chierici impiegato negli studii
teologici.
17. I chierici ed i novelli sacerdoti non applicati all’insegnamento si astengano da letture e studii
non direttamente utili al sacro ministero.
18. Ogni Direttore procuri che i chierici maestri od assistenti abbiano mezzo, tempo e comodità
di studiare: ed il catechista invigili che detti studii siano fatti in modo conveniente, che nessuno
perda tempo o si occupi in cose non necessarie, trascurando gli studii obbligatorii.
19. Ogni Sacerdote procuri di tenere preparato un triduo di discorsi per le Quarant’ore ed una
serie di meditazioni ed istruzioni per gli esercizi spirituali adattata sia pei giovani dei nostri
collegi sia pel popolo6 {67 [75]}
20. Chi ha da predicare procuri di scrivere le prediche; e nei casi in cui non possa, si prepari
almeno su qualche accreditato autore.
21. Essendo scopo principale della Congregazione il catechizzare i fanciulli e istruire il popolo,
si raccomanda ai chierici ed ai giovani sacerdoti la lettura e lo studio di autori di catechismo
ragionato sulle norme del catechismo Romano7. {68 [76]}
22. Il Direttore o chi per esso incominci al principio dell’anno scolastico e ponga massimo studio
nel continuare un corso di istruzioni catechistiche dogmatico-morali ai giovani, trattando una
delle quattro parti della dottrina cristiana.
23. Per regola ordinaria le prediche ai giovani non passino la mezz’ora; e in tempo degli Esercizi
Spirituali i tre quarti d’ora.
24. Con massimo rispetto e somma venerazione accettiamo e aderiamo ai principii esposti dal
glorioso e a noi benevolo Sommo Pontefice Leone XIII nella sua enciclica Aeterni Patris; perciò
nelle questioni vuoi teologiche, vuoi filosofiche, ci atterremo fedelmente alla dottrina del grande
San Tommaso d’Acquino e ai suoi più fedeli commentatori, come sta ordinato nel c. XII, art. 3°
delle nostre Costituzioni.
6 Tra gli autori che sembrano più adatti per una serie di esercizi per la gioventù e pel popolo, si suggeriscono
specialmente i seguenti:
Per le Meditazioni.
S. ALFONSO DE LIGUORI, specialmente Apparecchio alla morte e Sermoni sui Vangeli - S. LEONARDO DA
PORTO MAURIZIO - Il Padre CATTANEO - BIAMONTI - DAPONTE - SEGNERI JUNIORE - PERSONIO,
Guida degli uomini alla loro eterna salute. - GRANATA, Guida ovvero scorta dei peccatori. - FRASSINETTI,
Esercizi spirituali ai giovani. - BELASIO, Conferenze, Meditazioni, Prediche. - BELLECIO, Esercizii di S. Ignazio.
- BARTOLI, L’eternità consigliera; L’uomo al punto. - NIEREMBERG, La bilancia del tempo.
Per le Istruzioni.
Opere di S. FRANCESCO DI SALES - PAOLO SEGNERI, specialmente Il Cristiano istruito - S.
ALFONSO - S. LEONARDO - CATTANEO - BIAMONTI - GIORDANO, I vizi capitali - RODRIGUEZ,
Esercizio di perfezione. - SCARAMELLI, Direttorio Ascetico - Méthode pour confesser les enfants - TIMON
DAVID, Confession de la Jeunesse - BOSCO, varie opere, e specialmente Disputa tra un Avvocato ed un
Protestante sul Dogma della Confessione - COBINET, Istruzioni per la gioventù.
Per le Quarant’ore.
PAGANI, L’anima divota della SS. Eucaristia - GIORDANO, I Giovedì eucaristici - FABER, Tutto per
Gesù - S. ALFONSO, Varie opere, specialmente Pratica d’amar Gesù Cristo - FRASSINETTI, Il convitto
Eucaristico - SÉGUR, La presenza reale.
7 Possono essere di grande utilità i seguenti:
(a) Per il modo di fare i catechismi.
DUPANLOUP, Metodo generale del Catechismo. - L’opera per eccellenza.
BOUDON, La sacra scienza del Catechismo.
(b) Per le spiegazioni: Mons. GAUME, Catechismo di Perseveranza - MONS. BONOMELLI, Il Giovane Studente
istruito. - GIOVANNINI, I doveri cristiani esposti alla studiosa gioventù. - GUILLOIS, Spiegazione storica,
dogmatica, morale, ecc. del catechismo - SCHMID, Catechismo storico - Repertorio del Catechista - ROSA,
Esposizione popolare della dottrina Cristiana. - BOUGEANT, Catechismo storico, dogmatico, pratico - FERRERI
Catechismo della buona settimana - PISATTI La religione in pratica o corso completo di istruzioni catechistiche -
Monsignor GRIDEL, Serate cristiane, ossia spiegazioni del Catechismo con paragoni ed esempi.
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Capo II. Studii filosofici e letterarii.
1. Niuno è ammesso in Congregazione come studente, se non ha compiuto il corso ginnasiale od
abbia almeno quelle cognizioni della lingua latina e patria necessarie per essere ammesso alla
filosofia.
2. Per via ordinaria chi fu accettato in Congregazione come coadiutore non sarà ammesso allo
stato Ecclesiastico. Il Rettor maggiore farà quelle eccezioni che giudicherà convenienti alla
maggior gloria di Dio ed al bene della Congregazione. {69 [77]}
4. Quelli che, o perchè fecero privatamente i loro stadi, o perchè di minor capacità stentassero a
sostenersi in classe, abbiano una scuola a parte conveniente alle loro forze.
5. Gli studenti di filosofia restino tutti, per quanto è possibile, nelle case di studentato.
6. Nel tempo degli studi filosofici i chierici siano anche applicati alla letteratura latina ed a quella
della nazione dove esistono le case, e specialmente nella composizione delle lettere.
7. Non si ammettano alla classe superiore quelli che non furono promossi negli esami, fino a che
non abbiano ottenuta la sufficienza.
8. Siccome per sostenere l’insegnamento nelle pubbliche scuole sono richiesti i titoli legali, così
si prepareranno a questo fine i chierici che danno di sè buona speranza.
9. Chi ha sostenuto l’esame di licenza ginnasiale può essere abilitato a prendere la licenza
liceale, purchè abbia emessi i voti perpetui.
10. Atteso il bisogno di maestri elementari, gli studenti di filosofia siano preparati a sostenere gli
esami magistrali.
11. Si raccomanda poi a tutti che, fatta la professione religiosa, facciano in modo d’abilitarsi a
qualche pubblico esame che possa procurare titolo d’insegnamento tecnico, ginnasiale o liceale,
ed anche conseguire la laurea in teologia.
12. Queste ultime norme sono specialmente date per l’Italia. Pei paesi fuori d’Italia procureranno
di sostenere gli esami di abilitazione al pubblico insegnamento in conformità delle leggi ivi
vigenti.
13. Affinchè possano agevolmente compiere gli studii filosofici e teologici, i nostri soci non
frequenteranno le scuole delle università, se non dopo essere stati iniziati negli ordini sacri. {70
[78]}
14. Per mezzo di regolare e continua assistenza si procuri che ciascuno occupi bene il tempo.
15. Si ecciti emulazione per lo studio tra i chierici con esercitazioni scientifiche e letterarie,
declamazioni, accademie, e specialmente colla coscienza del proprio dovere.
16. I chierici si diano la massima sollecitudine di attendere ai propri doveri scolastici, ed è perciò
loro proibito di tenere o leggere libri alieni dai loro studi, o giornali, senza espressa licenza del
Direttore.
Capo III. Studio tra gli allievi.
1. Si abbia massima cura che gli allievi non passino il tempo in ozio, come pure che nessuno
studi più di quello che le forze gli permettono con danno della sanità.
2. La ricreazione per regola ordinaria non oltrepassi l’ora. Nei giorni di vacanza e dopo il pranzo
d’ogni giorno non oltrepassi l’ora e mezzo.
3. La durata degli studii non sia mai troppo prolungata: essa non dovrà oltrepassare le due ore e
mezzo di seguito.
4. Il maestro non spinga oltre le forze loro quelli che sono di scarso ingegno. Gli alunni siano
caritatevolmente aiutati nelle rispettive classi.
5. Si mettano in pratica le prescrizioni sancite nelle regole particolari pel consigliere scolastico,
pei maestri e per gli assistenti; e specialmente i maestri si ricordino di aver massima cura degli
allievi che sono di più scarso ingegno.
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6. I Direttori trattino in Capitolo sul buon andamento delle scuole ed invitino gli stessi maestri
{71 [79]} ad esporre quello che l’esperienza loro ha suggerito. A tale uopo si facciano non meno
di tre conferenze all’anno coi medesimi maestri.
7. Il Consigliere scolastico procurerà di fare ogni mese una conferenza ai maestri ed a quelli che
fanno le ripetizioni, o sono in qualche modo applicati nella direzione degli studii o
nell’assistenza degli alunni.
8. Nella scuola di Pedagogia Sacra, stabilita per tutti i chierici di prima filosofia, si facciano
leggere più volte e si spieghino le norme da seguirsi dai maestri e dagli assistenti.
9. Nessun maestro sia messo in classe ad insegnare, se prima non ha letto e compreso il
regolamento della casa nella parte che lo riguarda.
10. Per aver uniformità d’insegnamento e maggiore comodità nell’orario delle lezioni sarà
conveniente che tutti gli insegnanti appartengano alla Società, e non si affidino le scuole a
professori esterni, se non in casi eccezionali.
11. Ogni giorno non vi sia meno di nove ore tra scuola e studio. Nel tempo estivo la scuola
pomeridiana sia ridotta circa ad un’ora e mezzo.
12. Riguardo alle materie d’insegnamento si seguano, per quanto è possibile, i programmi
governativi e le istruzioni del Consigliere scolastico del Capitolo Superiore.
13. I maestri non omettano di dare tutte le settimane un lavoro di prova, ed in ogni collegio si
stabiliscano regolarmente gli esami bimestrali. L’esame semestrale poi sia dato con maggior
importanza e solennità.
14. Il Consigliere scolastico d’ogni collegio riferisca sempre ogni cosa al Direttore e al Prefetto e
consegni loro i voti settimanali di studio, i voti mensuali di scuola, e quelli di ciascun esame. {72
[80]}
Capo IV. Libri di testo e premii.
1. Per regola generale i libri di testo siano scritti o riveduti dai nostri socii o da persone
conosciute per onestà e religione.
2. Qualora le autorità scolastiche comandassero qualche libro, potrà essere senza difficoltà
introdotto nelle nostre scuole; ma se in questo libro si contenessero massime contrarie alla
religione od alla moralità, non sia mai dato nelle mani degli allievi. In questo caso si provveda
col dettare in classe o facendo stampare o poligrafare tale libro, omettendo oppure rettificando
quelle parti, quei periodi e quelle espressioni che fossero giudicate pericolose, o semplicemente
inopportune. Questo è uffizio del Consigliere scolastico del Capitolo Superiore.
3. Affinchè in tutte le case siavi uniformità nei libri che si adoperano e nelle materie che si
insegnano, ogni direttore e maestro si attenga fedelmente al programma che il Consigliere
scolastico del Capitolo Superiore distribuirà ogni anno prima che incomincino le scuole.
Occorrendo il bisogno di cambiare qualehe cosa, se ne dia avviso al medesimo
Consigliere scolastico. Per le scuole fuori d’Italia egli prenderà le opportune deliberazioni coi
rispettivi Ispettori.
4. Si studi il modo d’introdurre nelle nostre case i classici cristiani; in tutte le scuole ginnasiali e
liceali siavi almeno una lezione per settimana sopra un testo di tali autori e questo formi materia
di esame.
5. Si usi molta diligenza per tener lontano dagli allievi ogni sorta di giornali e di libri cattivi o
pericolosi. {73 [81]}
6. Non si consigli mai la lettura di romanzi di qualsiasi genere, nè si dia comodità di
procurarsene alcuno. In caso di bisogno si abbia riguardo a procurarne le edizioni purgate.
7. Nei nostri collegi non si diffondano libri che non abbiano l’approvazione ecclesiastica e quella
del Direttore del collegio.
8. Si vegli attentamente sui libri di premio, e siano di preferenza scelti quelli di nostra
pubblicazione; e ciò a fine di essere più sicuri che non contengano massime contrarie alla
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moralità ed alla religione. I Direttori compilino una nota di libri che loro sembrino più opportuni
per le premiazioni, e la facciano conoscere al proprio Ispettore. Esso poi la presenterà per
l’approvazione al Rettor Maggiore. Dove le scuole dipendessero dai Municipii o da altre
Commissioni, si trovi il modo di persuaderli a lasciare la scelta dei libri a giudizio del Direttore
del collegio.
9. Nell’annuale distribuzione dei premi vi siano declamazioni e letture di alunni di ciascuna
classe: pezzi di musica eseguiti da qualcuno degli allievi e qualche cantata a coro. Un dialogo od
un sermoncino di opportunità spieghi lo scopo della radunanza. Si ringrazino gli spettatori e si
aggiunga sempre qualche pensiero di ossequio alle autorità civili e religiose. Ma si faccia in
modo che il trattenimento non oltrepassi un’ora e mezzo.
10. Ad assistere alla distribuzione dei premi siano invitati coloro che in paese sono in qualche
autorità o per qualche titolo commendevoli. {74 [82]}
Capo V. Diffusione dei buoni libri.
Ognuno si adoperi per la diffusione dei buoni libri già pubblicati. Nè per utilità
temporale, nè per ispirito di novità si intraprendano nuove pubblicazioni, senza il permesso del
Superiore. Dal canto nostro adoperiamoci con diligenza a diffondere e far conoscere:
1. I Classici latini profani e cristiani editi dalle nostre tipografie.
2. I libri della Biblioteca della Gioventù Italiana.
3. Le Letture Cattoliche più volte lodate dal Santo Padre Pio IX di S. Memoria e commendate
dall’Episcopato Italiano.
4. I libri di nostra edizione e di nostra composizione, perchè scritti per gli attuali bisogni delle
scuole e della religione, e specialmente la storia d’Italia, Ecclesiastica e Sacra del sig. D. Bosco.
Capo VI. La stampa.
La buona stampa forma oggetto delle nostre sollecitudini (V. art. 7, capo I delle nostre
Costituzioni). A tutelare la bontà ed utilità delle pubblicazioni è stabilito che esse siano
presentate alla revisione ecclesiastica secondo le norme del Concilio Tridentino ed al Revisore
della nostra Congregazione. {75 [83]}
Si noti però che la revisione della Congregazione deve sempre precedere
all’Ecclesiastica. Anche gli articoli che si mandano ai giornali debbono avere il Visto del
Revisore della Congregazione, quando escono col nome di chi li scrive. Altramente basta il
permesso dei Superiori locali8. {76 [84]}
Distinzione V. Economia.
Il nostro vivere è appoggiato sulla Divina Provvidenza che mai non ci mancò, e speriamo
che non sarà per mancarci in avvenire. Noi però dal canto nostro dobbiamo usare massima
diligenza per fare risparmio in quello che non è necessario, per diminuire le spese e procacciare
qualche utilità nelle compere e nelle vendite. Quindi:
8 Dei libri pubblicati dai nostri confratelli ne sia portata copia al Revisore, all’autorità ecclesiastica, all’autorità
civile, alla Biblioteca dell’università, se la Tipografia esiste nella città, dove queste autorità siano costituite, ed una
copia alla Biblioteca del Capitolo Superiore ed un’altra a quella della Casa Ispettoriale.
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Capo I. Articoli Generali.
1. È stabilita una contabilità uniforme per tutta la Congregazione: per ciò in tutte le case si
useranno registri appositamente stampati per ogni ramo d’amministrazione. Ciascun Direttore e
Prefetto procuri di uniformarvisi intieramente.
2. È cosa essenziale per l’amministrazione la buona tenuta dei Registri; perciò si raccomanda di
averne molta cura. Per semplificare la contabilità ciascuna casa tenga i suoi conti assestati
trimestralmente colle altre case della Congregazione; ed occorrendo ad alcuna di non poter fare il
saldo {77 [85]} a tutti i debiti, ricorra alla Casa Ispettoriale.
3. Ogni trimestre ciascuna casa mandi nota dei crediti alla casa debitrice. Ricevuta tale nota, la
casa debitrice procuri di soddisfarvi al più presto.
4. Il danaro sia inviato al Direttore od al Prefetto, indicando a quale debito intenda di soddisfare.
Se si tratta di pensioni ricevute a conto di altra casa, se ne dia mensilmente annunzio, colla data
del versamento. Ciò che sopravanza a ciascuna casa, pagate le note, ogni tre mesi si trasmetta
all’Ispettore.
5. Ciascun Prefetto tenga i registri in modo, che possa rendere conto della propria
amministrazione qualunque momento ne sia richiesto, procurando di conservare tale chiarezza,
che chi avesse a succedergli possa facilmente aver la conoscenza dei suoi registri e de’suoi
affari.
6. I Prefetti e gli Economi hanno l’autorità limitata alle provviste delle cose quotidiane. Per le
provviste all’ingrosso dovranno prima trattarne col Direttore ed averne il consenso; nè mai
facciano proposte che non siano necessarie od opportune secondo la nostra condizione.
7. Non si permetta ai capi di laboratorio di accettare e di far eseguire lavori per chiunque, benchè
della Congregazione, senza il permesso del Direttore della casa a cui questi sono aggregati,
ovvero di chi ne è incaricato.
8. Per tutti i Collegi di pari condizione le divise degli alunni siano uniformi, per non cagionar
troppo gravi spese ai parenti, qualora un giovane d’un collegio dovesse passare ad un altro. La
distinzione potrebbe consistere nella cifra e nel berretto.
9. Si lasci libero ai parenti degli allievi di provvedere essi stessi la divisa anche con panno non
{78 [86]} affatto uguale, purchè sia dello stesso colore e di egual forma.
10. Ciascun confratello vedendo un oggetto in abbandono o in pericolo di guastarsi abbia cura di
raccoglierlo o ne avvisi il Prefetto. I libri usitati si conservino per distribuirli ai giovani che
godono della beneficenza della casa.
11. Non si spediscano lettere, pieghi, libri od altro per posta o per ferrovia senza bisogno, e si
procuri di riunire, ove si possa senza inconveniente, in una sola busta quelle lettere che hanno la
medesima destinazione.
12. Dovendosi far uso di cartoline postali tra i soci, si faccia preferibilmente con cartoline
doppie, cioè con risposta pagata.
Capo II. Provviste.
1. È stabilito un procuratore o provveditore generale per tutta la Congregazione ed un altro
provveditore per ogni Ispettoria. Ciascuna casa stia in relazione stretta col provveditore delle
Ispettorie più vicine e col provveditore generale, il quale converrà interpellare quando occorre il
bisogno di provviste rilevanti.
2. È necessario che ogni Casa Ispettoriale o quella che venisse dall’Ispettore designata, sia fatta
centro di tutte le operazioni commerciali, come quella che potrà più facilmente provvedere alla
anticipazione delle spese, all’acquisto ed alla distribuzione delle merci, secondo i bisogni
generali delle singole case da lei dipendenti.
3. Facciasi in modo di pagare sempre in contanti ed {79 [87]} al più presto possibile; le provviste
siano di primo acquisto e fatte all’ingrosso, ad eccezione solo di quelle di breve conservazione,
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le quali devonsi fare quando ve n’è bisogno, come sarebbe del pane, della carne e simili. Se a
queste non si può soddisfare in contanti ogni volta, si procuri almeno che entro il mese tutti i
conti siano saldati9.
4. Il Prefetto di ciascuna casa studii le specialità del paese, ne esamini i prezzi, e poi partecipi
alla casa Ispettoriale la convenienza ed il modo di provvedere di primo acquisto, specialmente i
prodotti del paese e dei luoghi vicini. Ogni volta poi che occorrono variazioni nei prezzi, ne dia
avviso ai singoli provveditori ispettoriali circonvicini. Trimestralmente ed in ispecie nel
principio d’ogni anno, ciascun Prefetto indichi loro quelle derrate di cui sia per abbisognare. I
provveditori ispettoriali poi, occorrendo il caso, ne daranno avviso al provveditore generale.
5. Colla scorta di tali nozioni e colla puntualità nelle esazioni potrà il provveditore ispettoriale, e
specialmente il generale, calcolare l’importanza degli acquisti da farsi per la generalità delle
case, stabilire le condizioni dei contratti, fissare le epoche dei pagamenti, dipendentemente dalle
epoche dei rimborsi che loro possono spettare, ed in ultimo pensare ai mezzi più acconci di far
giungere a ciascuna casa le cose richieste. Secondo le circostanze, essi giudicheranno se lor
convenga fare direttamente i contratti, ovvero darne l’incarico a quella casa che ne abbia
maggior comodità. {80 [88]}
6. La casa ispettoriale, posta in grado di far più utili acquisti, procurerà di comunicare i vantaggi
alle altre case, colle migliori condizioni di rivendita ad essa possibili.
7. Ove sia possibile, le merci richieste si faranno spedire direttamente alle singole case
richiedenti, per evitare i doppi trasporti. Tuttavia un deposito dovrà sempre trovarsi presso il
Provveditore Generale, il quale delle merci esistenti nel Magazzino centrale spedirà ad ogni casa
l’elenco secondo le regole di commercio.
8. Si facciano le richieste per tempo, affinchè si possano fare le spedizioni a piccola velocità con
notabilissimo risparmio, specialmente quando il peso oltrepassi i 50 Chilogrammi. Si noti che
l’agevolezza di prezzo nel trasporto delle merci per ferrovia è assai più grande, quando si può
avere un carro completo.
9. Nelle spedizioni si procuri di operare con quel riguardo che esige la qualità della merce che si
spedisce, e la necessità della prontezza dell’arrivo.
Si abbia l’avvertenza di spedire le merci in porto assegnato10 per ottenere maggior
sollecitudine nelle spedizioni ed evitare il pericolo di pagare due volte.
10. Dovendosi fare qualche spedizione se ne dia avviso al destinatario, il quale, confrontata la
merce colla fattura, ne accuserà ricevuta.
il. È indispensabile che tutte le case, nel fare le richieste prendano le opportune misure, per poter
soddisfare agli assunti impegni nelle epoche e nei modi stabiliti, affinchè i provveditori possano
fare a suo tempo le provviste di primo {81 [89]} acquisto. Anzi converrà che nel pagare i debiti
si dia sempre la preferenza a quelli che si hanno verso le case della Congregazione, anticipando
eziandio, per quanto è possibile, le somme occorrenti per le necessarie provviste.
Capo III. Economia nei viaggi.
1. Non si viaggi, se non per ragionevole bisogno o per cose che riguardino gli affari della
Congregazione.
2. Nella ferrovia, anche per corse brevi, si approfitti sempre delle riduzioni, ove sono concesse.
3. Quando il viaggio non è molto lungo, o non avvi ragione in contrario, si prendano biglietti di
terza classe.
4. Quanto è possibile, si prenda alloggio e vitto nelle case della Congregazione, oppure presso
qualche Cooperatore Salesiano e di preferenza presso ecclesiastici.
9 Per norma dei Prefetti e spenditori si nota che in commercio pagandosi in contanti si ha ordinariamente almeno il 2
per % di sconto.
10 Dicesi in porto affrancato quando il trasporto viene pagato dal mittente, in porto assegnato quando viene pagato
dal destinatario.
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5. Non si vada ad alloggiare o a mangiare negli alberghi o nei caffè, a meno che non si possa
convenientemente fare in altro modo.
6. Ciò che si può portare a mano non si metta fra i bagagli a pagamento; e nei casi di lunghi
viaggi ciascuno abbia con sè i soli oggetti più indispensabili, affinchè il rimanente si possa
spedire a piccola velocità11.
7. Nei viaggi all’estero conviene avere con sè i propri bagagli per evitare gl’inconvenienti delle
dogane. {82 [90]}
Capo IV. Economia nei lavori e nelle costruzioni.
1. Non si eseguiscano mai costruzioni senza espressa autorizzazione dell’Ispettore, il quale ne
conferirà col Rettor Maggiore, sottoponendogli il disegno, la spesa, la necessità di farla, e
accennando anche alla probabilità di averne i mezzi relativi; nè si comincino i lavori, senza
prima averne ottenuto il permesso per iscritto.
2. Nella forma degli edifizi, nella scelta dei materiali, nella mano d’opera, nella esecuzione dei
lavori, negli ornamenti sì esterni sì interni, non si dimentichi mai la povertà religiosa.
3. Nelle provviste di attrezzi domestici, come sedie, tavolini, scrittoi, invetriate, porte, finestre e
simili, si osservi prima se non esiste in casa qualche oggetto, che, mediante qualche riparazione,
possa servire al bisogno.
4. Le piccole riparazioni si devono eseguire prontamente, affinchè, pel ritardo, il guasto non si
faccia maggiore.
5. Per le ordinarie riparazioni è cosa utile che in ogni casa si abbia qualche coadiutore capace di
eseguire lavori da muratore e da falegname, da vetraio, da gasista, per ottenere prontamente e
con minore spesa le piccole opere che occorrono ai muri, ai tetti, alle porte, alle finestre ed alle
serrature12. Quando non si abbia coadiutori che esercitino tali mestieri, non sarà difficile {83
[91]} di addestrarne qualcuno, con non leggiero vantaggio materiale e morale.
6. In ogni casa siavi un magazzino per riporvi i materiali vecchi e nuovi, gli usci ed altri legnami
posti fuori d’uso, le ferramenta, gli utensili del mestiere da muratore ecc., come pure per
deposito della sabbia e della calce. Converrà che il Prefetto conservi una nota esatta degli oggetti
ivi esistenti.
7. In quelle case ove le finestre sono alla portata delle gettate dei palloni da giuoco siano esse
munite di graticola, per evitare le rotture dei vetri. Però l’uso dei tamburelli in simili giuochi
resta ovunque proibito. Quanto ai palloni sono soltanto permessi gli elastici, quando non si
prevedano danni.
8. Si tenga nota dei danni cagionati a motivo dei trastulli degli allievi, od altrimenti da essi recati;
e la spesa sia addebitata all’autore del danno, se è conosciuto; del resto si può distribuire in parti
eguali fra gli allievi.
Capo V. Economia nella cucina.
1. Nella cucina per regola ordinaria a colezione si prepari caffè e latte od altro secondo l’uso del
paese. A pranzo si prepari una pietanza di carne ed una di erbaggi o di altri cibi magri; a cena
pietanza mista; minestra buona ed abbondante, frutta o cacio a pranzo ed a cena; il vino sia
limitato a misura discreta.
Il cuoco conservi la rimanenza dei commestibili e ne approfitti per altro pasto, quando ciò
può farsi con vantaggio. Ciò si addice a chi ha fatto voto di povertà. {84 [92]}
11 Occorrendo negli uffizi di spedizione dei bagagli in ogni stazione si possono lasciare in deposito le valigie, i
pacchi ed i sacchi da viaggio, pagando in ragione di dieci centesimi ogni 24 ore.
12 Si abbia anche cura di dare per tempo olio, biacca, vernice, catrame alle serrature, alle ferramenta, graticole,
grondaie, ucci, finestre e gelosie per la loro conservazione.
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2. L’usanza di fare una quotidiana distribuzione di pane o di minestra ai poveri che si presentano
alla porta, non può darsi come regola generale. Il tutto è rimesso alla prudenza del Direttore delle
singole case.
Si tenga tuttavia come norma di non far mai pubblicamente sì fatte distribuzioni, e questo
specialmente nelle grandi città; perchè ciò reca grave disturbo, riesce arduo nell’applicazione, ed
è cosa difficile potersi assicurare, che tale elemosina vada a vantaggio di coloro che sono
veramente poveri.
3. Nelle città più piccole e nei borghi, dove le distribuzioni possano porsi più facilmente in
pratica, con reale vantaggio dei veri bisognosi, si facciano in modo conveniente alla nostra
povertà; ed in questo si abbia specialissimo riguardo ai giovanetti, ai passeggieri ed altri che si
trovassero in pericolo della moralità o della religione.
Le rimanenze possono essere, più utilmente che alla porta del collegio, distribuite in
privato a quelle famiglie che saranno indicate dal parroco.
4. Ogni casa faccia d’avere un orticello da coltivarsi a profitto della comunità.
5. Chi deve fare le provviste per la cucina, tenga nota di que’commestibili che tornano di
maggior gradimento ai giovani, e che nello stesso tempo sono di minor costo.
6. Gioverà che ogni casa a tempo debito faccia provviste di uva pel vino occorrente nel corso
dell’anno, utilizzando i raspi pel secondo vino e per l’aceto.
7. Per fare il caffè e per le cose di piccola ebollizione si faccia uso di un caminetto a parte, senza
accendere il fuoco nel grande fornello. Ove esiste {85 [93]} il gaz se ne potrebbe adottare l’uso
nella cucina per il caffè e nelle infermerie.
8. Le legna siano comperate in quel tempo e in quei luoghi dove si spera qualche agevolezza. Ma
non si bruci legna verde, umida o troppo grossa. Si abbia gran cura delle legna, della cenere, del
carbone e della spazzatura.
9. Le legna in pezzi non tanto grossi e spaccate in più piccoli e corti dánno maggiore economia,
non essendo necessaria una forte corrente d’aria per alimentare la fiamma.
10. Si osservi che la bocca del camino sia piuttosto piccola e capace della sola quantità
necessaria per dare una fiamma moderata. Meglio aggiungere legna più sovente che bruciarne
troppa insieme.
11. Il cuoco non dimentichi che Economia, Igiene e Pulizia non devono mai essere separate.
Capo VI. Economia nei lumi.
1. Non si mettano fiamme maggiori di quanto fa strettamente bisogno; non si accendano prima
dell’ora dovuta e si spengano appena se ne possa fare a meno. I lumi indispensabili per la notte
nei dormitorii, nei corridoi e nelle scale siano impiccioliti in guisa che bastino a rompere
l’oscurità.
2. Si possono omettere alcuni lumi nelle scale, nei corridoi e nei portici, in quelle notti in cui si
può godere il chiarore della luna.
3. L’incarico della sorveglianza dei lumi sia affidato a persona speciale nelle singole case. Ad
essa spetta la cura di tutti i lumi, affinchè si mettano {86 [94]} in buono stato di servizio, siano
tenuti accesi i soli necessari, e all’ora prescritta siano spenti; soprattutto si assicuri che non
disperdano come che sia il gaz o il liquido combustibile per l’illuminazione.
4. Per avere il lume sufficiente nello studio e nei laboratorii, ove non esiste il gaz-luce, pare
accertato che il petrolio presenti maggiori vantaggi, sia riguardo alla minore spesa, sia riguardo
alla maggior quantità di luce che trasmette.
5. La fabbricazione del gaz presenterebbe vantaggi anche maggiori, quando la consumazione
giornaliera della casa corrispondesse all’alimentazione di almeno 300 fiamme.
6. Il gaz-luce delle società può convenire, quando il prezzo di ciascun metro cubo non oltrepassi
i centesimi 4013.
13 A Torino ora si ha per 18 cent. più due di dazio.
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Capo VII. Economia nella carta.
1. Si è osservato che si possono fare notevoli economie col tener conto della carta usitata; perciò
si raccomanda di averne gran cura.
2. I mezzi fogli bianchi delle lettere che si ricevono, e simili, siano usati a far quadernetti, a
prendere memorie, a scriver ricevute, ricordi, ecc. Se questi pezzi di carta non possono usarsi in
alcuno dei nostri collegi, si mandino ad altra casa.
3. La carta scritta da una sola parte e bianca dall’altra, come sono ordinariamente le pagine dei
lavori scolastici e degli esami, sia mandata in una casa ove esiste la tipografìa. Ivi sarà con
vantaggio {87 [95]} impiegata per le bozze e prime stampe, quando non possa altrimenti essere
utile nella casa.
4. La carta d’imballaggio e di giornali, non si sprechi, ma si adoperi nell’avviluppare merci che
occorre mandar lontano; ed anche quando già fu usata si adoperi ancora nelle varie spedizioni,
servendosi il meno possibile di carta nuova. Ove non se ne abbisogni si mandi parimente nelle
nostre case di beneficenza, quando occorre di farvi altre spedizioni, e s’indirizzi alla libreria o al
magazzino dell’Ispettoria.
5. Qualunque altra carta scritta, come pure i ritagli raccolti negli studi e nelle scuole, quelli delle
lettere o corrispondenze fatte a pezzi e simili, non trovando modo di venderli nei diversi paesi, si
spediscano al magazzino dell’Ispettoria.
6. Si può eziandìo praticare grande economia nella carta nuova, procurando d’impedirne lo
spreco negli altri, e non usandola noi senza necessità. Nelle buste, nelle lettere, nei quaderni si
faccia uso di carta ordinaria e piuttosto sottile.
La carta elegante, forte e di lusso non conviene alla nostra povertà. Quando però si deve
scrivere a persone di riguardo, si adoperi carta conveniente alla dignità di coloro cui lo scritto è
indirizzato. {88 [96]}
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