CG21|it|Documento 5

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CG21 421/2.18




DOCUMENTO 5







REVISIONE

DELLE COSTITUZIONI

E DEI REGOLAMENTI

SOMMARIO




1. Dichiarazione del CG21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


371-386

2. Modifiche agIi articoIi delle Costituzioni


387.418

2.1 Capo V: art. 39 ................................................

387-388

2.2 Capo IX: art. 79.94 .........................................

389-390

2.3 Capo XII: art. 94 ..............................................

391-392

2.4 Capo XIII: art. 103 bis. 105 ..............................

393-395

2.5 Capo XIV: art. 115 ............................................

396-397

2.6 Capo XVII: art. 139.140.141.156.164.l64B.I64C.l64D

398-411

2.7 Capo XVIII: art. 179 ........................................

412-413

2.8 Capo XIX: art. 186 ............................................

414-415

2.9 Capo XX: art. 195-196 .....................................


416-418

3. Modifiche agIi articoIi dei Regolamenti ,........


419-445

3.1 Capo I: art. 1 .................................................

419-420

3.2 Capo II: art. 8.9.10.14.14 bis ............................

421-428

3.3 Capo V: art. 28 ................................................

429-430

3.4 Capo VIII: art. 46 .............................................

431-432

3.5 Capo X: art. 57 ...............................................

433-434

3.6 Capo X bis: art. 71 bis .....................................

435-436

3.7 Capo XI: art. 73 bis - 73 ter - 81 - 88 bis - 93 - 93 bis

437-443

3.8 Capo XII: art. 96 ..............................................


444-445

DeIiberazioni .................................................

446


1. DICHIARAZIONE DEL CG21371

Il CG 21, in conformità con il Motu Proprio «Ecclesiae Sanetae,’ ha proceduto a una revisione generale delle Costituzioni, approvate « ad expcrimentum» per un sessennio dal CGS.2

Il lavoro di revisione è partito dalla valuta7fone delle osservazioni e proposte pervenute dai CI e dai confratelli, e dalle considerazioni contenute nella Relazione del Rettor Maggiore, che riflettono l’esperienza di questo sessennio. Le osservazioni dei CI e dei confratelli, nella massima parte, richiedevano chiarificazioni di alcuni concetti, o precisazioni terminologiche, o suggerivano miglioramenti stilistici al testo; ma vi erano anche, sia pure in numero limitato, proposte che toccavano aspetti non puramente formali del dettato costituzionale, che il Capitolo ha attentamente esaminato.

Accanto al criterio esperienziale il CG21 ha avuto presenti anche gli altri criteri indicati dalla « Ecclesiae Sanctae »: il criterio teologico per giudicare l’adeguamento del testo agli orientamenti del Concilio Vaticano II, i criteri storico-salesiani per valutare la fedeltà allo spirito del Fondatore e alla tradizione salesiana, il criterio giuridico per assicurare la chiarezza delle norme «necessarie per definire il carattere, i fini e i mezzi dell’Istituto».3

372

Il CG21 ha potuto costatare che le Costituzioni rinnovate sono state accolte globalmente dalla Congregazione con spirito di fede e volontà di viverle, come un dono dello Spirito Santo che continua a rendere presente e operante lo spirito di Don Bosco nel nostro tempo.

Non manca tuttavia, nella verifica di questo sessennio, la segnalazione di aspetti negativi: alcuni CI,infatti. notano chele Costituzioni rinnovate non sono ancora sufficientemente conosciute; non da tutti sono state sufficientemente studiate e approfondite; soprattutto non



I Cfr ES II, 12-14.

2 Cfr Dichiaraz. del CGS, Cost 1972, 11.

3 Cfr ES II, 12b.

sono state ancora pienamente assimilate e quindi sperimentate come criterio di adesione a Don Bosco e alla vocazione salesiana. Le cause di queste carenze vengono individuate dagli stessi CI sia nei notevoli mutamenti apportati dal CGS al testo costituzionale, sia nella brevità del tempo di sperimentazione avuto.

373 Pertanto il CG21, costatando da una parte che --- pur ammessa la opportunità di qualche miglioramento - il testo costituzionale redatto dal CGS è conforme alla dottrina della Chiesa e allo spirito del Fondatore, e volendo d'altra parte dare ai confratelli un ulteriore periodo di tempo per l'approfondimento e l'assimilazione vitale delle Costituzioni, delibera di confermare l'attuale testo delle Costituzioni salesiane, prolungando l'approvazione «ad experimentum» per un altro sessennio.

Nel dettato costituzionale vengono introdotte, in questo momento, soltanto le modifiche ritenute necessarie o per colmare qualche lacuna giuridica, o per meglio precisare o completare il testo, offrendone una più chiara interpretazione.

374 In conformità con il Motu Proprio « Ecclesiae Sanctae», sopra citato, il prossimo Capitolo Generale Ordinario curerà la redazione delle Costituzioni da presentare alla Santa Sede per l'approvazione definitiva; a tale Capitolo il CG2 trasmette - tramite il Consiglio Superiore - i propri documenti di lavoro, elaborati in base alle osservazioni dei CI '77 e dei confratelli, perché ne tenga opportunamente conto nella revisione definitiva.

375 Analoga deliberazione viene adottata nei riguardi dei Regolamenti Generali, approvati dal CGS, che il CG21 conferma nella loro forza di legge per l'intera Congregazione, con le sole modifiche ritenute necessarie od opportune.

376 Nel presentare alla Congregazione queste deliberazioni, il CG21 intende anche chiarire il carattere proprio delle Costituzioni e dei Regolamenti Generali, specificandone insieme l'indole spirituale e la forza vincolante.

Le Costituzioni salesiane,

377 che il CGS ha presentato in forma rinnovata in ottemperanza alle norme della Chiesa,' costituiscono la « Regola di vita » dei Salesiani: 5

4. Cfr PC, 2; ES II, 12-14.

5 Cfr Present. del RM Cost. 1972,5 s.

in esse splende come «regola suprema» «il Vangelo vissuto con lo spirito di Don Bosco»,6 e vi sono racchiuse «le ricchezze spirituali della tradizione salesiana e le norme fondamentali per la vita della nostra Società ».7

Le Costituzioni procedono anzitutto dal Vangelo, in quanto rappresentano una via evangelica per seguire Gesù Cristo secondo un determinato progetto di vita, donato dallo Spirito alla Chiesa attraverso il Fondatore.

Procedono poi dal Fondatore, in quanto sono una descrizione concreta della fisionomia spirituale del suo progetto apostolico, con le componenti essenziali del suo carisma. Per noi, Salesiani ricordano Don Bosco che ci ha lasciato scritto: « Se mi avete amato in passato, continuate ad amarmi in avvenire colla esatta osservanza delle nostre Costituzioni».8

Le Costituzioni procedono inoltre dalla fedeltà dinamica e viva della Congregazione alla sua missione nella storia; perciò contengono anche le norme atte a definire lo spirito e le finalità proprie del Fondatore, come pure le sane tradizioni che costituiscono il patrimonio spirituale dell'Istituto.9


Per tutto questo le Costituzioni sono approvate dalla Sede Apostoli- 378 ca, che si rende garante dell'autenticità del carisma del Fondatore espresso dal testo costituzionale e della sua utilità a servizio della comunità ecclesiale. Con tale approvaziòne esse diventano vere leggi della Chiesa. L'obbligo di coscienza di osservarle nasce tuttavia non da positiva prescrizione della Chiesa, ma dal vincolo liberamente assunto dal confratello nella professione come personale risposta alla chiamata del Signore.10

Vivere le Costituzioni è quindi - per ogni Salesiano - un atto di fede in Gesù Cristo e nel suo Vangelo, un impegno di fedeltà a una vocazione ricevuta come dono nella Chiesa, una «via che conduce all'amore ». 11

L'approvazione « ad experimentum » non toglie nulla alla forza vin- 379


6 Cfr Cost 101.

7 Cfr Cost 200.

8 Cfr MB XVII, 258-273.

9 Cfr PC, 2b; ES II, 12b.

10 Cfr Cost 200.

11 Cfr« Proemio» alle Cost.

colante propria delle Costituzioni: la Sede Apostolica infatti, dando al Capitolo Generale in questa particolare circostanza la facoltà di promulgarle direttamente, approva di fatto il testo costituzionale nel suo autentico valore di guida spirituale, solo riservandosi di Farne un esame critico al termine dell'esperimento.

L'esperimento di altri sei anni, concesso dalla Chiesa alla Congregazione, offre a ogni confratello e a ogni comunità un tempo propizio, un'occasione speciale per studiare a fondo le Costituzioni e praticarle con maggior impegno, per poter confrontare nel concreto della propria vita lo spirito di Don Bosco operante in esse. L'approvazione della Santa Sede diventerà così una più efficace convalida dell'esperienza viva della Congregazione.


380 Dalle Costituzioni, che definiscono gli elementi essenziali dei progetto di vita salesiano, deriva l'insieme dell'altra normativa che i Capitoli Generali e le autorità competenti stabiliscono per la vita della Congregazione e per il costante rinnovamento dell'azione salesiana.

Il CG21 intende brevemente indicare le principali forme in cui si esprime tale normativa.

381 a. I Regolamenti generali:

rappresentano l'insieme delle disposizioni che traducono in norme adatte alle situazioni mutevoli gli clementi generali della « Regola di vita ». Essi contengono perciò « le applicazioni concrete e pratiche di interesse universale» delle Costituzioni, «quindi valide da praticarsi in tutta la Congregazione », 12

Sono approvati, secondo le disposizioni della Chiesa, dall'autorità suprema della Congregazione (il Capitolo Generale) e possono essere convenientemente modificati o adattati, in armonia sempre con le Costituzioni, senza la successiva approvazione della Santa Sede. Il loro stile è più dettagliato e circostanziato di quello delle Costituzioni.

Dal punto di vista giuridico, i Regolamenti formano con le Costituzioni un unico corpo vincolante, in quanto partecipano della stessa caratteristica di legge, anche se per la materia che contengono o per volontà esplicita del legislatore possono avere diverso carattere obbligante.


12 Cfr Presentaz. del RM: Cost 1972, 6.

b. Oltre ai Regolamenti Generali, il Capitolo Generale può approva- 382 re -- quali pratiche applicazioni delle Costituzioni - Decreti o Deliberazioni e Orientamenti Operativi.

Decreti o deliberazioni:

con questo termine si indicano le disposizioni che riguardano questioni di ordifle prevalentemente giuridico su materia precisa. Decreti o Deliberazioni possono esser adottati per introdurre modifiche del testo costituzionale in qualcuno dei suoi articoli, oppure per stabilire norme operative. La forza obbligante del Decreto o Deliberazione deriva dall'autorità del Capitolo Generale, che lo approva; nel caso che esso stabilisca modifiche del testo Costituzionale, deve esser confermato dalla Sede Apostolica.

Orientamenti operativi383

si chiamano invece quelle norme esecutive per l'azione concreta, che suppongono una realizzazione protratta nel tempo, in quanto «orientano» l'azione per un determinato periodo di tempo.

In generale gli «orientamenti operativi»:

- o suppongono altre autorità intermedie che intervengano attraverso una loro legislazione (Capitoli Ispettoriali, Ispettori con i loro Consigli, Conferenze Ispettoriali...);

- o indicano la via migliore da seguire per l'osservanza di alcuni punti delle Costituzioni e dei Regolamenti in momenti e in situazioni contingenti;

- o aiutano a risolvere situazioni emergenti, quale, ad esempio, l'adattamento delle norme al rinnovamento postconciliare.

c. Le Costituzioni o il Capitolo Generale, infine, in base ai principi 384 della sussidiarietà e del decentramento 13 possono demandare esplicitamente l'applicazione delle norme generali ai Regolamenti Ispettoriali o Direttori lspettoriali.14

I regolamenti ispettoriali o Direttori ispettoriali

sono leggi particolari nell'ambito della legislazione generale della Congregazione. Essi sono stabiliti dai Capitoli Ispettoriali,11 ma richiedono l'approvazione dell'autorità superiore della Congregazione 16 garante appunto della sua direzione pratica, e hanno forza

13 Cfr Cost 127.

14 Cfr Cost 123. 177,4.

15 Cfr Cost 177,4.

16 Cfr Cost 178.

obbligante solo dopo tale approvazione. L'ambito di tali leggi si estende unicamente alle Ispettorie interessate e dovrà sempre presentarsi come attuazione pratica della legislazione generale della Congregazione.

385 Il CG21, mentre conferma l'attuale testo delle Costituzioni e dei Regolamenti Generali, offrendo le suddette precisazioni giuridiche, richiama la speciale attenzione dei confratelli sugli ACGS come via al rinnovamento.

Il CGS, infatti, è stato un particolare momento di grazia per la Congregazione Salesiana, chiamata a confrontarsi con le sue origini e con le prospettive del Concilio Vaticano II. Gli orientamenti dottrinali del CGS e quelli operativi non legati a scadenze precise, conservano per la Congregazione il loro valore di fondamento e commento delle Costituzioni rinnovate, interpretazione autorevole delle medesime, stimolo e guida per la realizzazione della missione salesiana nel nostro tempo.

386 Ma, al di là di ogni norma giuridica, il CG21 è cosciente della necessità che le leggi della Congregazione, in particolare le Costituzioni, vengano assunte dalla vita per divenire criterio di identità vocazionale.

I! CG21 fa quindi appello a tutti i Salesiani perché nel prossimo sessennio proseguano sulla strada intrapresa dell'approfondimento e della assimilazione delle Costituzioni, con l'assunzione degli orientamenti capitolari.

Per questo richiama alcuni atteggiamenti personali e comunitari che rappresentano le condizioni vive perché le Costituzioni, testo di vita spirituale, possano divenire efficaci. Tali sono, in particolare, la conoscenza e l'amore, che conducono all'adesione vitale.

Lo sforzo diligente e continuo per conoscere in profondità i valori contenuti nelle Costituzioni è condizione preliminare alla libera assunzione dell'impegno religioso; di qui l'importanza di un attento studio personale e comunitario delle Costituzioni. Potranno essere utili per questo momento di conoscenza i tempi della lettura e della meditazione personale e comunitaria, i ritiri mensili e gli esercizi spirituali, i corsi di aggiornamento sullo spirito salesiano.

Dalla conoscenza nascerà nel Salesiano l'atteggiamento di stima per le Costituzioni, come patrimonio della sua famiglia spirituale, frutto di un'iniziativa speciale dello Spirito Santo verso di noi e testamento vivo di Don Bosco. Tale atteggiamento di stima e di amore per le Costituzioni maturerà nel clima stesso di stima e di amore per il

Vangelo: le Costituzioni altro non sono infatti che l'angolatura vocazionale in cui meditiamo e viviamo il Vangelo.

La vera stima e il vero amore fioriranno nell'adesione fattiva, cioè nella pratica delle Costituzioni, «non come una formalistica e fredda osservanza fine a se stessa», ma come «strumento essenziale di santificazione (...), vincolo di unione (...) e attuazione sicura e feconda della peculiare missione ricevuta dalla Provvidenza». 17

Maria Ausiliatrice e Don Bosco, nostro Fondatore e Padre, benedicano i nostri sforzi e ci aiutino a essere fedeli, per la crescita personale e lo sviluppo della Società per un miglior servizio dei giovani.
























17 Cfr Presentaz. del RM: Cost 1972, 8.

2. MODIFICHE AGLI ARTICOLI DELLE COSTITUZIONI


2.1 CAPO V: I corresponsabili della Missione

art. 39

387 Alcuni Capitoli Ispettoriali sottolineano in vario modo:

a. l'accresciuta importanza del ruolo dei laici in tutti gli aspetti e i settori apostolici della Chiesa, secondo gli orientamenti del Concilio Vaticano Il;

b. l'aumento della presenza dei laici nelle diverse attività salesiane, che da una parte conduce ad associarli sempre più alla nostra missione, e dall'altra mette in evidenza il mutuo arricchimento della collaborazione reciproca.

Da queste due premesse scaturisce la necessità di dare ai laici associati direttamente alla nostra missione un'adeguata possibilità di conoscere e approfondire lo spirito salesiano e la pratica del Sistema Preventivo.

Perciò il CG 21, alla luce del dibattito sulla partecipazione dei laici alla missione evangelizzatrice (cfr documento «I Salesiani evangelizzatori dei giovani» n. 69-79), propone una modifica all'art. 39 delle Costituzioni, ai fini di sottolineare maggiormente la responsabilità dei Salesiani verso i collaboratori laici.

388

testo precedente testo modificato

Spesso i laid sono direttamente associati al nostro lavoro educativo e pastorale. Danno un contributo origin ale alla formazione dei giovani, alIa preparazione dei militanti laici, al servizio della parrocchia e delle missioni. La lealtfl e la fiducia sono alla base dei nostri mutui rapporti; offriamo loro la testimonianza di una vita evangelica e l'aiuto spiritua- Ie che attendono.

Spesso i laici sono direttamente associati al nostro lavoro educativo e pastorale. Danno un contributo originale alia formazione dei giovani, alia preparazione di cristiani impegnati, al servizio della parrocctiia e delle mlssioni. La leaIta e la fiducia sono alia base dei nostri mutui rapporti: essi condividono con noi iI lavoro apostolico, portando la loro esperienza, e noi offriamo loro la possibilita dl conoscere e approfondire 10spirito salesiano nella pratica del Sistema






Tendiamo inoltre a realizzare 'nelle nostre opere giovanili la «comunita educativa» che accoglie con la presenza attiva i genitori, primi e principali educatori, e i giovani stessi invitati al dialogo e alla corresponsabilita. Nel nostro clima di famiglia la vita di questa comunita diventa un'esperienza di Chiesa, rivelatrice del disegno di Dio.

Preventivo, la testimonianza di una vita evangelica e I'aiuto spirituale che attendono.

Tendiamo inoltre a realizzare nelle nostre opere giovanilila « comunita educativa » che accoglie con la presenza attiva i genitori, primi e principali educatori, e i giovani stessi invitati al dialogo e alia corresponsabilita. . Nel nostro cllma di famiglia la vita di questa comunita diventa un'esperienza di Chiesa, rivelatrice del disegno di Dio.



2.2 CAPO IX: La Consacrazione Religiosa Salesiana

art. 74: La formula della nostra professione

389

Alcuni Capitoli Ispettoriali hanno avanzato la proposta di redigere due formule per la professione, una per la professione temporanea e una per la professione perpetua.

11 CG21 ritiene che la formula per la professione debba rimanere sostanzialmente unica, sia a conferma della tradizione salesiana, sia

per sottolineare l'unità della professione salesiana, temporanea o perpetua, e per metter in evidenza che anche la professione temporanea è già orientata verso l'impegno definitivo.

Si approva tuttavia una modifica all'attuale testo, con la quale si introduce una espressione, da pronunciarsi da parte dei professi

temporanei, atta ad esprimere l'orientamento verso l'impegno definitivo della consacrazione.


testo precedentetesto modificato390

Per questo, confidando in Maria SS. Ausiliatrice, in San Francesco di Sales e in San Giovanni Bosco, davanti a... che fa Ie veci del Rettor Maggiore della Societa,

Per questo, confidando in Maria SS. Ausiliatrice, in San Francesco di Sales e in San Giovanni Bosco, davanti a... che fa Ie veci del Rettor Maggiore della Societa,


faccio voto per... anni (opp. per sempre) di essere casto, povero e obbediente,

(per i professi temporanei) pur avendo intenzione di offrirmi a Dio per tutta la vita, tuttavia secondo Ie disposizioni della Chiesa, faccio voto per... anni di vivere casto, povero e obbediente,

secondo la via evangelica tracciata nelle Costituzioni salesiane. La grazia di Dio e i miei fratelli salesiani mi assistano ogni giorno e mi aiutino ad essere fedele.

secondo la via evangelica tracciata nelle Costituzioni salesiane.

La grazia di Dio ecc... (per i professi perpetui) faccio voto per sempre di vivere casto, povero e obbediente, secondo la via evangelica tracciata nelle Costituzioni Salesiane. La grazia di Dio ecc...


2.3 CAPO XII: La nostra obbedienza


391 art. 94: Obbedienza comunitaria


In questo articolo delle Costituzioni viene presentata l'obbedienza nella comunità, intesa come comune ricerca della volontà di Dio, sotto la guida del Superiore, e come impegno corresponsabile nell'azione apostolica.

Accogliendo le proposte dei Capitoli lspettoriali si vuole meglio precisare:

a. il ruolo del Superiore, che esercita il servizio dell'autorità all'interno della comunità come animatore del dialogo e della partecipazione, che conduce - per quanto possibile - alla convergenza dei pareri, guida all'unione delle volontà e anima alla fedeltà nell'azione corresponsabile (cfr CGS n. 646);

b. il processo dell'obbedienza comunitaria nella ricerca, nella decisione e nell'esecuzione, come descritto dagli ACGS n. 634-637.

Vengono in tal modo meglio evidenziati sia l'importanza della corresponsabilità sia il servizio dell'autorità (cfr anche documento «I Salesiani evangelizzatori dei giovani»: l'animazione della comunità,

1. 46-57).

tesi precedentetesta modificato392

Nella comunita tutti obbediamo, pur can compiti diversi. In case di rilievo cerchiamo insieme la volonta del Signore con fraterno e paziente dialogo. La decisione in molti casi emerge dalla convergenza delle vedute.

Nella comunita, per compiere la missione affidataci, tutti obbediamo, pur con compiti diversi. Nelle cose di rilievo cerchiamo insieme la volonta del Signore con fraterno e paziente dialogo e vivo senso di corresponsabilita.

II Superiore ascolta i confratelli, tien'e conto del loro parere e, quando occorre, prende Ie decisioni opportune.

IISuperiore esercita iI servizio del- I'autorita, ascoltando i confratelli, stimolando la partecipazione di tutti e promuovendo I'unione delle volonta nella fede e nella carita. Egli conclude II momenta della ricerca comune, prendendo Ie opportune decisioni, che normalmente emergeranno dalla convergenze delle vedute.

Tutti ci impegnamo attivamente nella esecuzione in sincera collaborazione, anche quando i propri punti di vista non sono stati accolti. Nell'ascolto della parola di Dio e nella celebrazione dell'Eucaristia esprimiamo e rinnoviamo la nostra comune dedizione al divino volere.

Tutti quindi ci impegnamo attivamente nella esecuzione in sincera collaborazione, anche quando i propri punti di vista non sono stati accolti. Nell'ascolto della Parola di Dio e nella celebrazione dell'Eucaristia esprimiamo e rinnoviamo la nostra comune dedizione al divino volere.


2.4 CAPO XIII: Aspetti generali393

La verifica sul tema specifico della Formazione, ha messo in evi- denza la necessità di modificare l'art. 105 delle Costituzioni, per meglio precisare i caratteri della «comunità formatrice» come ambiente ordinario di formazione; e l'opportunità di introdurre un nuovo articolo costituzionale per sottolineare l'importanza della formazione intellettuale.

Le motivazioni per tali modifiche e arricchimenti risultano più dettagliatamente espresse nel documento sulla «FORMAZIONE SALESIANA» approvato da questo Capitolo Generale.

art. 103 bis (nuovo) - La formazione intellettuale

394 « La nostra vocazione salesiana orienta e caratterizza la formazione intellettuale dei soci, a tutti i livelli, in modo proprio e originale.

L'ordinamento degli studi armonizza le esigenze della serietà scientifica e quelle della dimensione religioso-apostolica del nostro progetto di vita,.


art. 105 - Stile generale della formazione

395testo precedentetesto modificato

La formazione nei suoi diversi aspetti e tappe si realizza in case appositamente strutturate a tale scopo 0 anche in altre nostre comunita a cia idonee.

La formazione nei suoi diversi aspetti e tappe si realizza ordinariamente in comunita formatrici.

II nostro spirito deve brill are in modo particolare nelle comunita formative: tutti i membri formino insieme una famiglia, unita nella mutua fiducia e nella convergenza degli sforzi.

In esse iI nostro spirito deve brillare in modo particolare: tutti i membri formino insieme una famiglia, unita nella mutua fiducia e nella convergenza degli sforzi.

Aperta come vuole 10 stile educativo di Don Bosco, essa tiene conto delle esigenze dei tempi e dei nuovi apporti culturali, in particolare delle aspirazioni dei giovani a una vita pili personale, pili responsabile e pili fraterna.

Aperta come vuole 10stile educativo di Don Bosco, essa tiene conto delle esigenze dei tempi e dei nuovi apporti culturali, in particolare delle aspirazioni dei giovani a una vita piu personale, piu responsabile e piu fraterna.

Ciascuno inoltre e invitato ad assumere progressivamente Ie responsabilita della propria formazione e a dare valore ai diversi momenti della sua vita.

Ciascuno inoltre e invitato ad assumere progressivamente Ie responsabilita della propria formazione e a dare valore ai diversi momenti della sua vita.



2.5 CAPO XIV: Le fasi della Formazione

art. 115


396 Il CG21 ha preso in esame anche le proposte di diversi CI che chiedono di modificare l'art. 115 in modo da consentire che i primi voti

vengano emessi ordinariamente per un triennio; il testo redatto dal CGS infatti, pur permettendo tale possibilità, la considera come eccezione alla norma ordinaria dei voti annuali.

Tenendo conto che, dopo una prova di Noviziato fatta con serietà e impegno, se il candidato possiede sufficiente maturità e sicurezza nella sua vocazione, è conveniente che egli si impegni più stabilmente nella scelta di vita religiosa, il CG21 delibera di modificare l'art. 115, lasciando la possibilità di emettere i primi voti per un triennio o per un anno. Dopo questo primo triennio di voti temporanei i voti saranno ordinariamente triennali.

testo precedentetesto modificato397

Nel primo triennio si emetteranno i voti, ordinariamente annua- Ii. Dopo questo periodo i voti temporanei saranno, prefedbilmente, triennali.

Nel primo triennio si emetteranno i voti triennali 0 annuali. Dopo questo periodo i voti temporanei saranno ordinariamente triennali.


2.6 CAPO XVII: Strutture di Governo a livello Mondiale e Regionale

art. 139: Il Consigliere per la Formazione

398

La formulazione dell'art. 139 delle Cost., che descrive i compiti del Consigliere per la Formazione, risulta povera di contenuti, presentati inoltre in modo alquanto generico e con ripetizioni formali.

In particolare l'attuale stesura tralascia elementi importanti della figura storicamente caratteristica del « Direttore spirituale generale» (cfr prime Cost., cap. IX, art. 7-9; Cost. 1966 art. 71 e 74).

Il CG21 presenta un nuovo articolo, nel quale si condensano i contenuti della tradizione costituzionale al riguardo, e si include esplicitamente l'importante settore della formazione intellettuale (cfr anche nuovo art. 103 bis).

L'esperienza di questo sessennio si trova assai meglio espressa in questa nuova redazione:


testo precedentetesto modificato399

II Consigliere per la formazione ha la cura e la responsabilita

II Consigliere per la formazione ha la cura e la responsabilita della for-


della formazione iniziale e permanente dei Salesiani, specialmente durante il periodo formativo.

mazione integrale e permanente di tutti i confratelli. Dedica particolare sollecitudine alia formazione iniziale, all'ordinamento degli studi e a quanto riguarda la crescita spirituale dei soci nella vocazione salesiana.



400 art. 140: Il Consigliere per la Pastorale Giovanile

Sulla base delle osservazioni pervenute dai Capitoli Ispelloriali e a seguito del dibattito capitolare, il CG2.1 ravvisa l'opport.unità che la cura dell'impegno salesiano nelle Parrocchie sia affidata al Consigliere per la Pastorale Giovanile, insieme con l'animazione dell'azione salesiana tra i giovani.

Secondo il dettato costituzionale, le Parrocchie fanno parte della nostra attività apostolica, ma tenendo sempre ferma la priorità della nostra missione tra i giovani (cfr Cost. 31): ciò significa che le Parrocchie a noi affidate devono sempre caratterizzarsi per il loro spirito salesiano e per la priorità data all'azione tra i giovani, senza ovviamente trascurare gli altri settori dell'attività pastorale.

Le principali motivazioni che hanno suggerito l'opportunità di affidare la cura delle Parrocchie salesiane al Consigliere per la Pastorale Giovanile sono le seguenti:

a. Si sottolinea la necessità e l'importanza di una pastorale comunitaria: l'intera comunità ecclesiale infatti, composta di giovani e adulti, è oggetto e soggetto, destinataria e operatrice di pastorale.

b. La specificità della nostra missione giovanile, che deve realizzarsi nelle Parrocchie, viene meglio garantita da un unico Consigliere responsabile.

e. Viene pure evidenziato lo stretto vincolo che deve unire le varie nostre opere pastorali nella comunità ecclesiale: Oratori, Centri Giovanili, Scuole, Parrocchia.

d. Questo passaggio semplifica infine l'impostazione attuale, assai complessa ed eterogenea, del settore finora chiamato della «Pastorale degli Adulti (cfr RR M n. 213).

D'altra parte è stata confermata la denominazione «Consigliere per la Pastorale Giovanile », per esprimere la priorità giovanile dell'azione salesiana anche nelle Parrocchie.

testo precedentetesto modificato401

II Consigliere per la Pastorale Giovanile ha il compito di promuovere, animare e coordinare I'azione salesiana tra i giovani. Tocca a lui guidare eventuali studi e progetti a livello internazionale nel settore di sua competenza.

.

II Consigliere per la Pastorale Giovanile promuove,coordina e orienta secondo 10spirito di Don Bosco, a livello mondiale e con eventuali studi, progetti e sperimentazioni, I'azione salesiana tra i glovani. Egli cura inollre, per un'efficace pastorale salesiana, iI nostro impegno nelle parrocchie.


ari. 141: Il Consigliere per la Famiglia Salesiana402

Da alcuni CI viene avanzata la proposta che l'art. 141 delle Cost. sia ripensato nella prospettiva di stabilire un Consigliere per la Famiglia Salesiana.

E' noto che la Famiglia Salesiana, realtà carismatica operante nella Chiesa per l'intuizione di Don Bosco, è stata riscoperta dal CGS nella sua dimensione storico-pastorale-dinamica (cfr ACGS n. 151-177; 727-745), e inserita come fatto spirituale nelle Costituzioni. «In essa noi abbiamo particolari responsabilità: mantenere l'unità dello spirito e promuovere scambi fraterni per un reciproco arricchimento e una maggior fecondità apostolica» (Cost 5).

La verifica di questo sessennio ha messo in evidenza la necessità di un approfondimento di questa realtà da parte della Congregazione, stimolato e coordinato dal Consiglio Superiore, e nello stesso tempo di un'azione di collegamento con gli altri gruppi della Famiglia Salesiana, nel rispetto delle singole autonomie.

Tenendo presente che già l'art. 141 delle Cosi. redatto dal CGS prevedeva per il Consigliere incaricato alcuni compiti per la Famiglia Salesiana, si delibera di esplicitarvi maggiormente il compito di sensibilizzare e animare la Congregazione per il ruolo ad essa affidato nella Famiglia Salesiana.

Questo anche per rispondere alle istanze di alcuni rami della Famiglia Salesiana, che attendono dalla nostra Congregazione ispirazione e scambi.

A questo Consigliere rimane affidato anche il compito di promuovere l'impegno salesiano nel settore delle comunicazioni sociali. Ila esso dipende il Segretariato per le comunicazioni sociali, per i particolari ruoli di collegamento che sono affidati al Dicastero. Tale Segretariato tuttavia non sarà operante esclusivamente all'interno

della Famiglia Salesiana, ma a servizio di tutti gli altri settori della Formazione, della Pastorale Giovanile, e delle Missioni.


403

testo precedentetesto modificato

II Consigliere per la Pastorale degli Adulti promuove, a livello mondiale, l'impegno salesiano nelle parrocchie e nel settore delle comunicazioni sociali; promuove inoltre l'organizzazione e Ie attivita dei Cooperatori ed Exallievi e il collegamento con altri Movimenti di ispirazione salesiana.

IIConsigliere per la Famiglia Salesiana ha iIcompito di sensibilizzare e animare la Congregazione per iI ruolo ad essa affidato nella Famiglia Salesiana, a norma dell'art. 5. Promuove I'organizzazione e Ie attivita dei Cooperatori ed Exallievi. Cura inoltre I'azione salesiana nel setlore delle comunicazioni socia- Ii.


art. 156

404 Il CG21 ha studiato dettagliatamente le norme che stabiliscono la partecipazione di membri di diritto e di membri eletti al Capitolo Generale, esaminando le osservazioni e le proposte inviate al riguardo dai CI e dai confratelli della Congregazione.

Si ritiene perciò necessario integrare l'ari. 156 delle Cost., colmando alcune lacune di carattere giuridico e precisando la partecipazione dei membri eletti al CG.

Le modifiche approvate riguardano:

1. La partecipazione al CG di un Delegato per ogni Visitatoria. Si tratta di colmare una lacuna giuridica, in quanto anche i confratelli della Visitatoria hanno il diritto di eleggere al CG un proprio rappresentante.

2. La partecipazione al CG di un Delegato per ogni Delegazione dipendente dal Rettor Maggiore. Anche in questo caso si tratta di un diritto dei confratelli di eleggere al CG un proprio rappresentante. Per le Delegazioni con notevole consistenza numerica si dà la possibilità che il Superiore delle medesime partecipi al CG come membro di diritto.

3. Precisazione circa la voce passiva nelle elezioni al CG. L'art. 156 redatto dal CGS, infatti, non specifica che possono esser eletti al CG solo i professi perpetui dell'Ispettoria. Ciò deve essere precisato in accordo con le norme del diritto canonico e in armonia con quanto stabilito dall'art. 179,7 delle Cost. per il Capitolo Ispettoriale.

testo precedentetesto modificato

Intervengono al Capitolo Generale con voto deliberativo:

1. il Rettor Maggiore

2. i Rettori Maggiori emeriti

3. i membri del Consiglio Superiore,

sia quelli uscenti di carica,

sia i neoeletti, dal momenta della

loro elezione

4. il Procuratore Generale della

Societa

5. il Regolatore del Capitolo Generale


Intervengono al Capitolo Generale con voto deliberativo:

1. II Rettor Maggiore

2. I Rettori Maggiori emeriti

3. I membri del Consiglio Superiore,

sia quelli uscenti di carica, sia i

neoeletti, dal momento della loro

elezione

4. II Procuratore Generale della

Societa

5. II Regolatore del Capitolo Generale


6. gli Ispettori 0, se questi sono gravemente impediti, i loro Vicari, previa approvazione del Rettor Maggiore, e i Superiori delle Visitatorie

6. Gli Ispettori o, se questi sono gravemente impediti, i loro Vicari, previa approvazione del Rettor Maggiore; i Superiori delle Visitatorie; i Superiori delle Delegazioni dipendenti dal Rettor Maggiore con almeno 125 soci

7. un delegate per ogni Ispettoria con menD di 250 professi: due delegati per Ie Ispettorie con 250 0 pili professi.

7. un delegato per ogni Ispettoria con meno di 250 professi, due delegati per Ie Ispettorie con 250 0 piu professi, un delegato per ogni Visitatoria e un delegato per ogni Delegazione dipendente dal Rettor Maggiore, tutti eletti tra i Professi perpetui della rispettiva circoscrizione.


art. 164406

In questo articolo viene eliminata un'imprecisione giuridica, in quanto il termine «autorità delegata» è improprio. Infatti il Superiore della Visitatoria governa a nome del Rettor Maggiore con « autorità ordinaria vicaria».


testo precedentetesto modificato407

A ciascuna Visitatoria vien preposto un Superiore, scelto con Ie

A ciascuna Visitatoria vien preposto un Superiore scelto con le stes-


stesse modalita dell'Ispettore. Dura in carica sei anni. Governa a nome e con l'autorita delegata del Rettor Maggiore.

se modalità dell'lspettore. Dura in carica sei anni. Governa con I'autorita ordinaria vicaria del Rettor Maggiore.


art. 164 B.C.D. (nuovi)

408 Il CG21 costata che esistono attualmente nella Congregazione delle Delegazioni dipendenti direttamente dal Rettor Maggiore, che però non trovano riscontro nel testo costituzionale, dove sono finora previste solo Delegazioni dipendenti da un Ispettore. Occorre quindi integrare il testo delle Costituzioni con l'introduzione esplicita di questa nuova circoscrizione giuridica.

La Delegazione dipendente direttamente dal Rettor Maggiore, fori-nata da una o più comunità, viene costituita in base a speciali ragioni di indole geografica, politica o religiosa. Si differenzia dall'Ispettoria e dalla Visitatoria in quanto ha un Superiore che non governa con autorità ordinaria, né propria né vicaria, ma con poteri delegati dal Rettor Maggiore.

L'unità della Delegazione è data dallo scopo particolare delle comunità che la costituiscono, o dalla situazione di emergenza in cui si trovano le comunità in essa esistenti, oppure da altre ragioni particolari.

Le disposizioni speciali, che regolano il funzionamento di una Delegazione, sono stabilite dal Rettor Maggiore nel documento di erezione o in altro documento particolare.

II CG 21 stabilisce quindi di inserire nelle Costituzioni i seguenti nuovi articoli: uno per descrivere la Delegazione in genere come circoscrizione giuridica (e per introdurre i successivi articoli costituzionali sulle Delegazioni ai vari livelli) (art. 164 B.); due per le Delegazioni dipendenti direttamente dal Rettor Maggiore (art. 164 C. D.).

409 164 B. La Delegazione è costituita da una o più comunità in situazione particolare, con a capo un Superiore, che la governa con poteri delegati del Rettor Maggiore o dall'ispettore.

410 164 C. Quando ragioni speciali lo esigono, il Rettor Maggiore, con iI consenso del suo Consiglio, può costituire una Delegazione, formata da una o più comunità, da lui direttamente dipendente.

164 D. Il Superiore della Delegazione, nominato dal Rettor Maggiore con il 411 consenso del suo Consiglio, esercita i poteri che il Rettor Maggiore giudicherà opportuno delegargli.


2.7 CAPO XVIII: Strutture di Governo a livello Ispettoriale

art. 179

412

Tra le proposte pervenute dai CI è stata presa in considerazione quella di applicare per il Capitolo Ispettoriale quanto le Costituzioni, all'art. 156,6, precisano per il caso che un Ispettore sia gravemente impedito di partecipare al Capitolo Generale.

Il CG21 riconosce nella proposta una opportuna integrazione dell'art. 179,5, aprendo la possibilità di supplenza per i Direttori gravemente impediti di partecipare al Capitolo ispettoriale.


testo precedentetesto modificato413

Al Capitolo ispettoriale intervengono con voto deliberativo:

AI Capitolo ispettoriale intervengono con voto deliberativo:

5. i Direttori di ogni com unit a canonicamente eretta;

5. i Direttori di ogni comunita canonicamente eretta o, se questi so no gravemente impediti, i loro Vicari, previa approvazione dell'lspetlore.


2.8 CAPO XIX: Strutture di Governo a livello locale

art. 186

414

Il CG21 ravvisa l'opportunità di inserire l'Economo tra i membri fissi del Consiglio della comunità.

Questa opportunità è data dal fatto che l'Economo è l'unico responsabile a livello locale, oltre al Vicario, la cui figura sia descritta dalle Costituzioni (art. 192), mentre gli altri uffici nelle comunità locali sono determinati dal Capitolo ispettoriale (art. 193).

Ciò permette al CG21 di prescrivere, a livello mondiale, la presenza dell'Economo nel Consiglio della comunità, in analogia con i Consigli ad altri livelli,


415

testo precedentetesto modificato

Membri del Consiglio sono:

1. il Vicario;

2. i confratelli responsabili dei

principali settori...

Membri del Consiglio sono:

1. il Vicario e l'Economo;

2. i Confratelli responsabili dei

principali settori...


2.9 CAPO XX: Amministrazione dei beni temporali


art. 195 e 196

416 Nella verifica fatta sugli articoli delle Costituzioni riguardanti l'amministrazione dei beni temporali, il CG21 - sulla base anche della RRM (clr n. 282) --- ha costatato che vi sono state interpretazioni erronee degli art. 195 e 196.

Per meglio precisare i contenuti di detti articoli, il CG 21 ha proceduto alla riformulazione degli stessi, mediante la quale:

a, si sottolinea più chiaramente il principio fondamentale espresso nell'ara. 195, che cioè i beni temporali in Congregazione si conservano solo nella misura in cui sono direttamente utili per le attività educativo-pastorali, escludendo ogni forma permanente di capitalizzazione fruttifera;

b. per questo si trasferiscono al seguente ari. 196 i casi di «borse di studio, legati di Messe, vitalizi, enti o fondazioni di benelrcienza», sia perché si tratta di vere operazioni economiche di amministrazione straordinaria onerose, anche se a scopo benefico, e perciò soggette alle normali autorizzazioni, sia perché non vengano considerate come eccezioni alla vietata capitalizzazione fruttifera;

c, nell'art. 196, inoltre, ai fini di maggior chiarezza:

- sono state integrate le operazioni «acquistare e alienare» con la precisazione «a titolo oneroso o gratuito», per dire esplicitamente ciò che è già implicito secondo il diritto in queste due parole: e

cioè, con «acquistare» si intende sia comprare a pagamento sia ricevere in donazione, e con «alienare» si intende sia vendere dietro pagamento sia cedere in donazione;

- sono state aggiunte le operazioni «ipotecare, dare in affitto e permutare», perché sono analoghe alle precedenti, investono il patrimonio, sono regolamentate dal Codice, e quindi per la stessa loro natura assoggettate ad autorizzazione;

- infine, premesso che l'aggiunta della parola «accettare» è solo la correzione linguistica di una omissione di stampa, sono state molta opportunamente eliminate, proprio in relazione ad «accettare legati e lasciti», le parole «con oneri e vincoli», perché questa limitazione non è nello spirito dell'articolo.


testo precedentetesto modificato417

195. La Societa ............. . . . . . . . . . . . . . . . . per Ie opere. E' da escludersi l'acquisto e la conservazione di beni immobili a solo scopo di reddito e ogni altra forma permanente di capitalizzazione fruttifera, salvo il caso di borse di studio, di legati di Messe, di vitalizi e di enti o fondazioni di beneficienza.

195. La Societa . . . . . . . . . . . . . . . . .. per Ie opere. E' da escludersi I'acquisto e la conservazione di beni immobili a solo scopo di reddito e ogni altra forma permanente di capitalizzazione fruttifera.

418

196. Per alien are e acquistare immobili, contrarre prestiti con o senza ipoteche, costruire nuovi edifici, demolire gli esistenti o effettuarvi trasformazioni importanti, costituire vitalizi, legati o lasciti con oneri e vincoli, e necessaria l'autorizzazione del Rettor Maggiore e del suo Consiglio.

196. Per acquistare e alienare a titolo oneroso o gratuito, ipotecare, dare in affitto e permutare immobili, contrarre prestiti con o senza ipoteche, accettare legati o lasciti, costituire vitalizi, borse di studio, oneri di Messe o particol~ri fondazioni ed enti di beneficienza, costruire nuovi edifici, demolire 91i esistenti o effettuarvi trasformazioni importanti, e necessaria I'autorizzazione del Rettor Maggiore e del suo Consiglio.


Per tale autorizzazione occorre che sia presentata dagli organi interessati adeguata documentazione, accompagnata dal parere dell'Ispettore e del suo Consiglio, e anchedi quello del Direttore o del Consiglio della Casa, quando riguarda quest'ultima.

Per tale autorizzazione occorre che sia presentata dagli organi interessati adeguata documentazione, accompagnata dal parere dell'lspettore e del suo Consiglio, e anche di quello del Direttore e del Consiglio della comunità, quando riguarda quest'ultima.


3. MODIFICHE AGLI ARTICOLI DEI REGOLAMENTI


3.1 CAPO 1: Evangelizzazione e Catechesi

art. 1 (Impegno di evangelizzazione e catechesi)


419 I1 CG21 ha proceduto a una parziale revisione di questo articolo i dei Regolamenti per i seguenti motivi:

a. esprimere meglio i soggetti dei diversi compiti, che nella precedente redazione erano affidati genericamente alla comunità ispettoriale, e per rendere --- in tal modo - più concreto e operativo il dettato regolamentare;

b. esprimere più adeguatamente l'impegno di «evangelizzazione e catechesi» svolto dalle nostre comunità.


420

testo precedentetesto modificato

La comunita ispettoriale ha il compito di stimolare, coord inare e guidare l'attivita evangeliz-zatrice. Attende quindi a rinnovare costantemente I'im-pegno catechistico delle comu-nita, a ridimensionare Ie opere...

La comunita ispettoriale ha il compito di stimolare, coordinare e guidare "attivita evangelizzatrice specialmente attraverso i suoi organi di governo e di animazione. Attende quindi a rinnovare costantemente l'impegno catechistico nella evangelizzazione svolta dalle singole comunita, a ridimensionare Ie opere...

3.2 CAPO 11: La Pastorale giovanile


art. 8.9.10 (Le nostre scuole)

421

Nella verifica compiuta dal CG21 è stata sottolineata l'importanza del rinnovamento delle scuole salesiane per lo svolgimento della nostra missione di evangelizzatori dei giovani (cfr documento « I Salesiani evangelizzatori dei giovani» n. 128-134).

D'altra parte l'analisi degli articoli regolamentari sulla scuola ha messo in luce una certa povertà di contenuti e qualche imprecisione nella espressione dei medesimi.

Per questo si è avvertita l'opportunità di una revisione del dettato regolamentare, ai tini soprattutto di meglio evidenziare alcuni aspetti dello stile salesiano nell'attività scolastica.


testo precedentetesto modificato422

art. 8

Le scuole salesiane di qualsiasi indirizzo devono realizzare un' educazione che promuova in senso cristiano lo sviluppo integrale dell'uomo; a tale scopo si integri con attivita parascolastica la formazione intellettuale e tecnico- professionale.

Le scuole salesiane di qualsiasi indirizzo e livello devono realizzare un'edupazione che promuova in senso cristiano lo sviluppo integrale del giovane nel contesto socio- culturale in cui vive. Nel processo educativo condotto con stile salesiano, che porta alia maturazione della fede, armonizzino la formazione intelleUuale e tecnicoprofessionale con Ie attivita del tempo libero.

423

art. 9

Perche vi si possa attuare una valida azione pastorale, Ie nostre scuole si distinguano per un autentico valore culturale e per la riconosciuta capacita tecnica e pedagogica - in un clima comunitario, permeato dello spirito evangelico di liberta e di carita -, e abbiano un'apertura sociale e missionaria a servizio dei pili poveri e della formazione dei giovani cristiani impegnati.


L'impegno scolastico sia fondato su solidi valori culturali e su una riconosciuta capacita tecnica e pedagogica; sia vissuto in un clima comunitario permeate dallo spirito evangelico di liberta e carita, che porti ad un'apertura sociale e missionaria a servizio dei piu poveri e alia formazione di giovani cristiani impegnati.

424 testo precedentetesto modificato

art. 10

Affinche Ie nostre scuole siano in costante rinnovamento, i Salesiani promuovano in seno aIle rispettive comunita educative un dialogo permanente circa i valori umani e cristiani che trasmette, la pastorale vocazionale che svolge e la sua relazione con il contesto sociale.


ISalesiani promuovano in seno aile rispettive comunita scolastiche un dialogo permanente sui valori umani e cristiani trasmessi, sulla pastorale vocazionale svolta, e sulla lara relazione con il contesto sociale. Questo dialogo manterra Ie nostre scuole pronte a quel costante rinnovamento che e richiesto da ogni struttura educativa salesiana.



art. 14 (Servizio fuori delle nostre opere)


425 La verifica sul lavoro compiuto dai confratelli in strutture non salesiane, ai sensi dell'art. 30 delle Cost., ha messo in evidenza l'esigenza di sottolineare, da una parte, la corresponsabilità e la condivisione fraterna della comunità che li invia per tali attività, e, dall'altra parte, la necessità di un loro reale inserimento nella comunità salesiana.

Per questo motivo si approva un'integrazione dell'ars. 14 dei Regolamenti.


426 testo precedentetesto modificato

Salve sempre Ie esigenze della vita e dellavoro comunitario, Ie comunita salesiarie abbiano sempre il consenso dell'Ispettore e del suo Consiglio per quanto riguarda Ie attivita di cui all'art. 30 delle Costituzioni.

………….






……………..

I confratelli inviati per tali attivita si impegnino a mantenere un reale inserimento nella comunita salesiana, la quale assicurera un fraterno e corresponsabile interessamento alloro lavoro apostolico.

ari. 14 bis (Nuovo articolo sui collaboratori laici)

427

In base alle motivazioni più generali addotte per il miglioramento dell'art. 39 delle Costituzioni (cfr n. 17), il CG21 avverte la necessità di esprimere in un articolo di Regolamento l'impegno dei Salesiani a promuovere la corresponsabilizzazione dei collaboratori laici e di assicurare loro un'adeguata formazione allo spirito salesiano (Cfr anche doc. «I Salesiani evangelizzatori dei giovani» n. 69-79).

428

I laici scelti a collaborare nelle nostre Opere siano resi corresponsabili del progetto educativo pastorale salesiano. La Comunità assicuri loro, con i mezzi più idonei, un'adeguata formazione allo spirito salesiano.



3.3 CAPO V: Gli strumenti di comunicazione sociale

art. 28429

Il CG21 ha ribadito l'importanza dei mezzi di comunicazione sociale a servizio della missione evangelizzatrice della comunità salesiana.

In questa prospettiva si presenta la riformulazione dell'art. 28 dei Regolamenti, atta a rendere le norme in esso contenute più concrete e operative ai fini del rinnovamento.


testo precedentetesto modificato430

I Salesiani si inseriscano come promotori e consulenti nei circuiti del giornalismo, del cinema, della radio e della TV, a servizio della pastorale. Siano percio preparati anche a questi livelli.

L'lspettore con iI suo Consiglio determini Ie modalita della nostra presenza pastorale nel settore dei mezzi delta comunicazione socia- Ie, sia con confratelli preparati per essere promotorie consulenti nel circuito del giornalismo, del cinema, della radio e della TV, sia con servizi organizzati eventualmente da noi.


3.4 CAPO VIII: La Preghiera

art. 46

431

II CG2I, prendendo in esame Part. 46 dei Regolamenti e richiaman- dosi anche all'interpretazione data in questo sessennio dal Consiglio

Superiore, stabilisce di modificare il testo regolamentare per le seguenti motivazioni:

1. Favorire tra i confratelli una cultura spirituale comune, sia ecclesiale che salesiana.

2. Rendere più facile al Direttore l'attuazione del compito indicato dall'art. 157 dei Regolamenti.

La Lettura spirituale, fatta in comune, potrà essere uno strumento che aiuta a crescere nella salesianità e a costruire la comunità.


432 testo precedentetesto modificato

Ogni giorno si attendera per qualche tempo alIa lettura spirituale. Le modalita saranno fissate dal Capitolo Ispettoriale.

Ogni giorno si attendera per qualche tempo alia lettura spirituale in comune.


Capitolo Ispettoriale.

3.5 CAPO X: La povertà

art. 57

433 In questo articolo si è riscontrata una lacuna di ordine giuridico: il confratello, che cede l'amministrazione dei propri beni prima della professione o dopo la stessa a persona estranea alla Congregazione, deve informare l'Ispettore dei beni che conserva in proprietà e del loro stato, sia al momento della loro cessione, sia successivamente con una certa periodicità. La mancanza di questa informazione è fonte, - a volte -- di gravi inconvenienti, soprattutto in caso di malattia o di improvvisa scomparsa del confratello.

Viene perciò integrato l'articolo con due aggiunte chiarificatrici.


434 testo precedentetesto modificato

Prima della professione il socio cedera, per tutto il tempo in cui sara vincolato dai voti, l'amministrazione dei beni che possiede a chi vorra, disponendo libera-

Prima della professione il socio cedera, per tutto il tempo in cui sara vincolato dai voti, I'amministrazione dei beni che possiede a chi vorra, disponendo liberamente dell'uso e


mente dell'uso e usufrutto di essi

usufrutto di essi, ma con I'espressa condizione di non esser coinvolto nella responsabilita della lara gestione.

In seguito, con il permesso dell'Ispettore, egli potra cambiare per giusta causa tale cessione e disposizione relativa ai propri beni, e compiere quegli atti di pro prieta che .sono prescritti dalle leggi civili.

In seguito, con il permesso dell'lspettore, egli potra cambiare per giusta causa tale cessione e disposizione relativa ai propri beni, e compiere quegli atti di proprieta che sono prescritti dalle leggi civili.

Tutto questo egli dovra osservare anche per quei beni che venissero in suo possesso dopo la professione.

Tutto questo egli dovra osservare anche per quei beni che venissero in suo possesso dopo la professione. Terra inoltre informato I'lspettore periodicamente dei beni di cui conserva la proprieta e del lara stato.


3.6 CAPO X bis: L'obbedienza

art. 71 bis (nuovo)435

Nella verifica compiuta da questo CG21 è stata più volte sottolineata l'importanza del colloquio con il Superiore, di cui all'art. 96 delle

Costituzioni.

Sono stati messi in evidenza:

l'utilità del colloquio ai fini dell'animazione della comunità e per l'esercizio della corresponsabilità;

- il dovere del Direttore di essere sempre disponibile ad accogliere e ascoltare i confratelli: ciò è direttamente legato con la priorità dei compiti del Direttore, che riguardano il ministero dell'unità e la cura della identità salesiana (cfr doc. « I Salesiani evangelizza

tori dei giovani»: l'animazione della comunità, n. 46-57);

- la responsabilità di ogni confratello di incontrarsi con il Superiore per il bene proprio e della comunità.

Per queste motivazioni viene approvato il seguente articolo di Regolamento:

436 « Il Direttore consideri come uno dei suoi principali doveri quello di essere sempre disponibile per il servizio della comunità, in particolare nell'accogliere e ascoltare i confratelli.

Il colloquio fraterno, come momento privilegiato dei dialogo, è di grande aiuto per la crescita spirituale dei singoli confratelli e della comunità.

In un clima di mutua fiducia ogni confratello si incontri frequentemente con il Direttore, manifestandogli lo stato della propria salute, l'andamento del lavoro apostolico, le difficoltà incontrate nella vita religiosa e nella carità fraterna, e tutto ciò che può contribuire al bene dei singoli e della comunità ».


3.7 CAPO XI: La formazione

437 1 vari aspetti della verifica sulla Formazione in Congregazione durante l'ultimo sessennio, hanno condotto il CG21 a modificare alcuni articoli dei Regolamenti e ad introdurre qualche nuovo articolo, per sottolineare aspetti importanti della Formazione salesiana.

Si presentano dunque le seguenti modifiche e integrazioni al testo regolamentare, in armonia con le motivazioni e gli orientamenti contenuti nel documento sulla «FORMAZIONE ALLA VITA SALESIANA». (n. 240-342).


ari. 73bis - (nuovo) Le cornuniur formatrici

438 « Le comunità formatrici sono comunità appositamente strutturate ai fini della formazione con un Direttore e un'équipe di formatori particolarmente preparati, soprattutto per quanto riguarda la direzione spirituale.

Formatori e formandi realizzano nella vita di comunità un clima di corresponsabilità, nella diversità dei rispettivi ruoli, attuando - con chiarezza di mete formative - una periodica programmazione e revisione».


art. 73ter - (nuovo) Preparazione immediata al Noviziato

439« Prima del noviziato è richiesto per i candidati un periodo di preparazione specifica.

Questo periodo ordinariamente non sia inferiore ai sei mesi e si svolga in una comunità salesiana.

Le modalità sono fissate nel direttorio ispettoriale».


art. 81

testo precedentetesto modificato440

Dopa il Noviziato tutti i confratelli, indirizzati a no al sacerdozio, devono continuare la lara formazione in comunita salesiane adatte, preferibilmente studentati.

Subito dopo il Noviziato, tutti i confratelli, indirizzati 0 no al sacerdozio, devono continuare, almeno per un biennio, la loro formazione in comunità formatrici, preferibilmente studentati.

Durante questo periodo si compie la formazione generale filosofica, teologica e pedagogica; si puo anche incominciare a continuare quella tecnico-scientifica a professionale in vista di una specifica qualificazione.

Durante questo periodo si com pie la formazione generale filosofica e pedagogica, con una iniziazione teologica; si pub anche incominciare o continuare quella tecnico- scientifica o professionale, in vista di una specifica qualificazione.


art. 88 bis - (nuovo) La formazione specifica del Salesiano sacerdoti

441

« i soci che si preparano al sacerdozio devono attendere, almeno per quattro anni, a una più intensa formazione specificamente sacerdotale in

comunità formatrici, preferibilmente studentati.

Durante questo periodo compiono con serietà gli studi teologici, di preferenza in centri salesiani.

Non sono permessi impegni e altri studi che li distolgano dal compito specifico di questo periodo formativo ».


art. 93

testo precedentetesto modificato442

Il lavoro dei confratelli sia organizzato in modo tale che risulti

II lavoro dei confratelli sia organizzato in modo tale che risulti loro


loro possibile disporre del tempo necessario per l'aggiomamento personale continuo. Coloro che desiderano un periodo pili lungo di rinnovamento spirituale e personale, ne abbiano la possibilita.

possibile disporre del tempo necessario per I'aggiornamento personale continuo.


art. 93 bis - (nuovo)

443 « Sia offerta periodicamente a tutti i Salesiani, dopo la professione perpetua, !a possibilità di un tempo di conveniente durata per il rinnovamento della loro vita religiosa e pastorale. Le Ispettorie nella loro programmazione tengano conto dì questa esigenza. Ciascun confratello risponda generosamente a questo appello di formazione per il bene proprio e della comunità».


3.8 CAPO XII: Strutture di governo a livello mondiale art. 96


444 Nell'art. 127 dei Regolamenti, redatto dal CGS, è stabilito che la visita straordinaria sessennale alle Ispettorie sia compiuta dal Consigliere Regionale.

L'esperienza di questi sei anni ha evidenziato qualche inconveniente di questa prassi:

- da una parte l'impossibilità pratica - per alcune Regioni vaste e complesse - che il Consigliere Regionale possa compiere lui stesso con cura adeguata la visita straordinaria a tutte le Ispettoric della Regione;

- dall'altra parte il pericolo che il Consigliere Regionale sia troppo assorbito dalle incombenze giuridiche della visita, sì da perdere la propria fisionomia, che è essenzialmente di collegamento e di animazione, secondo le indicazioni del CG 19 e delle Costituzioni.

Sembra che si debba realmente distinguere la figura del Consigliere Regionale da quella del Visitatore. Per sé possono fare la visita canonica anche altri Consiglieri o anche dei «non Consiglieri, incaricati dal RM in base all'art. 96 dei Regolamenti.

Per questi motivi il CG21 dispone che il contenuto dell'art. 127 dei Regolamenti sulla visita straordinaria - opportunamente adattato - sia integrato nell'art. 96 dei Regolamenti, che tratta in generale della facoltà del RM di fare personalmente o di indire visite alle Ispettorie e alle comunità locali.


L'art. 96 dei Regolamenti viene dunque così integrato:

testo precedentetesto modificato445

II Rettor Maggiore puo visit are personalmente 0 per mezzo di altri tutte e singole Ie Ispettorie e comunita Iocali. A questo scopo potra indire delle visite tutte Ie volte che ne scorga la necessita.

In particolare durante iI sessennio del suo mandato Indira per ogni Ispettoria una visita straordinaria, che potra essere compiuta, $econdo I'opportunita, dal Consigliere Regionale o da altro Visitatore incaricato dal Rettor Maggiore, con i poteri di giurisdizione richiesti dalla natura della visita stessa.


4. DELIBERAZIONI

4.1 Delegato del Rettor Maggiore per la Polonia

446

Il CG21, preso atto della deliberazione con la quale nel 1971 il CGS stabiliva di af fidare le due Ispettorie della Polonia a un Delegato del Rettor Maggiore, a motivo della particolare situazione del paese,

considerando che tale situazione perdura tuttora, delibera:

1. Di affidare le Ispettorie della Polonia a un delegato personale del Rettor Maggiore, per assicurare il bene delle Ispettorie interessate e il collegamento delle stesse con il Rettor Maggiore e il suo Consiglio;

2. Che tale delegato avrà i compiti e i poteri che il Rettor Maggiore vorrà conferirgli e verrà interpellato dal Consiglio Superiore quando questo tratterà dei problemi specifici delle Ispettorie della Polonia.

4.2 Costituzione della Regione dell'Asia


Il CG2l, considerate le difficoltà derivanti dalla grande estensione dell'attuale gruppo cosidetto « di lingua inglese », nonché dalle notevoli diffcrenze tra le Ispettorie che lo compongono,

per meglio provvedere al bene delle Ispettorie interessate, e per assicurare più adeguatamente il collegamento delle Ispettorie stesse con il Rettor Maggiore e il suo Consiglio, in base ai compiti affidati ai Consiglieri Regionali dall'art. 144 delle Costituzioni, delibera di suddividere l'attuale gruppo « di lingua inglese» in due così costituite:


Regione dell'Asia comprendente le Ispettorie di:

Bombay - Calcutta - Gauhati - Madras - Hong Kong - Filippine- Giappone - Thailandia

e le Delegazioni di. Vietnam - Sud Korea


Regione «anglofona»

comprendente le Ispettorie di:

Australia - Gran Bretagna - Irlanda e Sud Africa - USA Est - USA Ovest.



CG21 420,2/3.7










DELIBERAZIONE

CAPITOLARE











Conferma delle deliberazioni del CGS

circa la Facoltà concessa dal

M.P. Ecclesiae Sanctae Il, 1,7

CONFERMA DELLE DELIBERAZIONI DEL CGS CIRCA LA FACOLTA' CONCESSA DAL

M.P. ECCLESIAE SANCTAE, II, 1,7


447 il CGS ha preso le seguenti deliberazioni circa la facoltà concessa dal Motu Proprio «Ecclesiae Sanctae» (Il, 1,7).


«.l. Facoltà concessa dal M.P. Ecclesiae Sanctae, II, 1,7

1) I1 Motu Proprio Ecclesiae Sanctae, 11, 1,6 concede al C.G.S. «il potere di modificare a titolo di esperimento certe prescrizioni delle Costituzioni... purché siano rispettati il fine, la natura e il carattere dell'Istituto. Esperienze contrarie al diritto comune, ma fatte con prudenza, saranno, secondo l'opportunità, autorizzate dalla Santa Sede. Queste esperienze possono protrarsi fino al prossimo CG ordinario, il quale avrà la facoltà di prolungarle, ma non oltre il Capitolo immediatamente seguente ».

2) Il n. 7 del medesimo documento aggiunge: « Il Consiglio Generale gode

della medesima facoltà nell'intervallo di tempo che corre tra questi Capitoli, secondo le condizioni determinate dai Capitoli stessi».

3) L'oggetto di questa facoltà comprende ovviamente le prescrizioni delle vecchie Costituzioni che sono state riprese nelle nostre nuove Costituzioni o Regolamenti, come pure le esperienze contrarie al diritto comune, fatte con prudenza e con l'autorizzazione della Santa Sede.

A questo riguardo il CGS decide che l'esercizio del potere concesso dal M.P. Ecclesiae Sanctae, 11, 1,7 richieda una deliberazione del Consiglio Superiore, approvata almeno dai 2/3 dei membri.


II. Poteri speciali delegati del CGS

Per le altre deliberazioni capitolari, il CGS dà mandato al Consiglio Superiore (alle stesse condizioni di cui sopra: maggioranza dei 2/3 dei membri) di completare le eventuali gravi lacune del testo delle nuove costituzioni e regolamenti, nella linea dell'opera di rinnovamento del presente GGS» (Atti del CGS, n. 765-766),

Il CG2l riconferma queste deliberazioni del CGS e proroga le facoltà di cui ai paragrafi sopra citati fino al prossimo Capitolo Generale ordinario.

Rimane valida la disposizione costituzionale la quale concede al Rettor Maggiore la facoltà di interpretare le Costituzioni «per la direzione pratica».