CG19|it|Documento 22 (modif. ai Regolamenti)

CAPITOLO GENERALE XIX

DELLA SOCIETA' DI S.FRANCESCO DI SALES



XXII. - MODIFICAZIONI AI REGOLAMENTI

TESTO ANTERIORE

Art. 2. Il vitto ordinario sarà a colazione caffè e latte; a pranzo e a cena, minestra, pane, vino (od altra bevanda del genere), più a pranzo due pietanze (di cui una di carne), e frutta. o formaggio, e a cena una pietanza e frutta o formaggio. Il pane e la minestra siano a discrezione dei soci; le altre cose vengano distribuite a porzioni individuali, il vino (o altra bevanda) in misura discreta.
La qualità e quantità dei cibi sia eguale per tutti, tranne il caso d'indisposizione o malattia. È però in facoltà degl'Ispettori d'introdurre nell'ordinario suddetto, previa intesa col Rettor Maggiore, le modificazioni richieste dai luoghi e dai tempi.

 

TESTO NUOVO

Il vitto sia conforme alla povertà religiosa e alle giuste esigenze dei singoli paesi. La qualità e la quantità dei cibi sia uguale per tutti, tranne il caso di indisposizione e malattia.

Art. 3. Si aggiunga per tutti una pietanza o un dolce al vitto ordinario nelle seguenti feste e ricorrenze: Immacolata Concezione, Natale, San Francesco di Sales, San Giovanni Bosco, San Giuseppe, Pasqua, Pentecoste, Maria Ausiliatrice, San

Si farà un trattamento speciale a mensa nelle seguenti feste: Immacolata, Natale, San Francesco di Sales, San Giovanni Bosco, San Giuseppe, Pasqua, Pentecoste, San Domenico Savio, Maria Ausiliatrice, Sacro Cuore di Gesù, Assunzione di


 

Maria SS., Festa del Patron( della Casa, Chiusura degli Esercizi Spirituali, Onomastico de: Rettor Maggiore, Onomastico dell'Ispettore nella Casa Ispet• toriale, Onomastico del Direttore nella propria Casa.

Art. 4. Quando sono invitate persone degne di riguardo si può ancor aumentare l'ordinario secondo gli usi locali, sempre però nei limiti della povertà religiosa. Per tali invitati vi sia il piatto di servizio, cui parteciperanno anche l'Ispettore ed il Direttore della Casa.
Solo il Direttore, o chi per esso, può fare inviti a pranzo.

 

Quando siano invitate a mensa persone di riguardo, si può usare per loro e per il Superiore un trattamento di distinzione, consono alla povertà religiosa. Solo il Direttore, o chi per esso, può fare inviti a pranzo.

Art. 6. La biancheria sia conservata in comune e contrassegnata con la sigla propria di ogni Casa; quella d'uso personale e gli abiti portino il nome del socio a cui appartengono. Il corredo personale verrà determinato da ciascun Ispettore secondo gli usi e le esigenze della propria Ispettoria.

 

La biancheria sia conservata in comune e contrassegnata con la sigla propria di ogni Casa; quella d'uso personale e gli abiti portino il nome del Socio a cui appartengono. Il corredo personale verrà determinato da ciascun Ispettore secondo gli usi e le esigenze della propria Ispettoria. Per favorire la vita comune e religiosa, si faccia il possibile per riunire le stanze dei Confratelli in una zona appartata della Casa e tali ambienti siano intonati alla povertà religiosa.

Art. 7. Ognuno da sè tenga in ordine ed assetto la persona e la camera. Il Direttore della Casa e coloro a cui sarà concesso per ragioni d'ufficio o d'infermità, potranno avere qualcuno incaricato della pulizia e assettamento della loro camera.

 

Ognuno da sè tenga in ordine la persona e la camera. Il Direttore della Casa e coloro a cui sarà concesso per ragioni d'ufficio o d'infermità, potranno avere qualcuno incaricato della pulizia della loro camera.

Art. 10. Il solo Ispettore ha facoltà di permettere ai soci di andare in famiglia, ma solo per gravi esigenze della medesima; e la permanenza non dovrà eccedere i quindici giorni.

 

Il solo Ispettore ha facoltà di permettere ai Soci di andare in famiglia, ma soltanto per giuste ragioni, e la permanenza non dovrà eccedere i quindici giorni.

Art. 11. È vietato mettersi a letto dopo pranzo, salvo ragioni di salute.

 

È vietato prendere riposo a letto dopo pranzo, salvo ragioni di. salute.

Art. 12. È vietato in modo assoluto il fumare. Il fiutare tabacco è tollerato, nei limiti da stabilirsi dal Superiore secondo il consiglio del medico.

 

È vietato in modo assoluto il fumare.

Art. 13. Sono vietati i giuochi delle carte.

 

(soppresso).

Art. 14. Le persone estranee all'Istituto, specialmente se di altro sesso, vengano di regola trattenute in parlatorio; se la necessità o la convenienza esige che siano introdotte nell'interno siano accompagnate da qualcuno della Casa.

 

Le persone estranee all'Istituto, in modo speciale le donne, siano ricevute in parlatorio. Se la necessità o la convenienza esigono che vengano introdotte nell'interno, siano accompagnate da persona incaricata.
Se è necessario assumere personale femminile per alcuni servizi della Casa, esso sia scelto tra persone mature e moralmente sicure. Il servizio di pulizia sia solo per gli ambienti comuni e mai per le stanze dei Confratelli. La loro permanenza nella Casa sia limitata alle ore di servizio, sotto la responsabilità del Prefetto.
D'intesa con l'Ispettore si possono affidare a Suore i servizi di cucina, lavanderia o guardaroba, con le precauzioni e divisioni prescritte.
Una particolare convenzione regola i rapporti tra i Salesiani e le Figlie di Maria Ausiliatrice in quelle Case, dove esse sono addette a prestazioni domestiche.

Art. 15. Ciascuna Ispettoria ha il suo Costumiere, cioè l'insieme delle disposizioni ad essa proprie, stabilite direttamente dal Consiglio Ispettoriale, udito il parere dei Direttori, e approvate dal Rettor Maggiore.
Queste disposizioni riguardano specialmente l'ordinamento delle Case, la foggia e l'uso degli abiti, il corredo personale, il vitto comune (salvo quanto è prescritto all'articolo 2), e quegli altri particolari provvedimenti che siano resi necessari dalle esigenze locali.

 

Le modalità riguardanti l'ordinamento delle Case dell'Ispettoria, come orario, vitto, corredo personale, uso degli abiti, ecc., siano stabilite dall'Ispettore con il suo Consiglio.

Art. 16. I soci compiano in comune tutte le pratiche di pietà prescritte, nè se ne dispensino mai senza un esplicito permesso del Superiore. In ciò si segua fedelmente il manuale intitolato Pratiche di pietà in uso nelle Case Salesiane, edito per ordine del Rettor Maggiore, al quale soltanto è riservata ogni modificazione in proposito.

 

I Soci compiano in comune tutte le pratiche di pietà prescritte e non se ne dispensino mai senza un esplicito permesso del Superiore. In ciò si segua fedelmente il manuale intitolato: Pratiche di pietà in uso nelle Case Salesiane, edito per ordine del Rettor Maggiore, con gli adattamenti opportuni stabiliti dalle Conferenze Ispettoriali.

Art. 17. Alla levata lo svegliatore o l'assistente dica ad alta voce: Benedicamus Domino, e tutti rispondano: Deo gratias. Poi ognuno faccia in privato il segno della Croce, offra il suo cuore a Dio dicendo: Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia, e si vesta con tutta modestia.
Le altre pratiche giornaliere sono: le preghiere del mattino e della sera, il Rosario, le preghiere prima e dopo la scuola, il lavoro o lo studio, prima e dopo il cibo; la meditazione, la Santa Messa, la lettura spirituale.

 

Alla levata lo svegliatore o l'assistente dica ad alta voce: Benedicamus Domino e tutti rispondano: Deo gratias. Poi ognu no faccia in privato il segno della Croce, offra il suo cuore a Dio dicendo: Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia, e si vesta con tutta modestia.
Le pratiche quotidiane sono: la Messa, la Meditazione, le Preghiere del mattino e della sera, il Rosario, la Lettura spirituale, la Visita al Santissimo Sacramento, le preghiere prima e dopo la scuola, il lavoro, lo studio e le refezioni.
La Meditazione si farà in comune nel luogo e nelle ore più opportune della giornata; è consentito l'uso del libro individuale approvato dal Direttore e provvisto dalla Casa.
Quand'è possibile si recitino in comune le Lodi come preghiera del mattino e Compieta come preghiera della sera.

Art. 18. Si leggano a mensa: i Decreti della Santa Sede che ci riguardano, le Costituzioni, i Regolamenti, gli «Atti del Capitolo Superiore », le Lettere edificanti, il « Bollettino Salesiano », le biografie di San Giovanni Bosco, di Salesiani defunti, di Santi o di altre persone che si siano segnalate nella Chiesa per virtù e meriti non comuni, specialmente se missionari ed educatori della gioventù.
La lettura duri per un tempo notevole del pranzo e della cena, cominciando sempre coi dieci versetti circa della Sacri Scrittura, e terminando a pranzi col Martirologio e a cena co Necrologio Salesiano, seguiti da Tu autem Domine, miserere nobis

 

Si leggano a mensa: i Decreti della Santa Sede che ci riguardano, le Costituzioni, i Regolamenti, gli « Atti del Consiglio Superiore », le Lettere edificanti, il «Bollettino Salesiano », le Biografie di San Giovanni Bosco, di Salesiani defunti, di Santi o di altre persone che si siano segnalate nella Chiesa per virtù e meriti non comuni, specialmente se missionari ed educatori della gioventù.
La lettura duri per un tempo notevole del pranzo e della cena, cominciando sempre con alcuni versetti della Sacra Scrittura, e terminando a pranzo con il Martirologio e a cena con il Necrologio Salesiano, seguiti dal: Tu autem, Do mine, miserere nobis. Il rispetto e la venerazione per la divina Parola esigono che la comunità ascolti la lettura della Sacra Scrittura in atteggiamento raccolto.

Art. 19. Nelle domeniche feste di precetto i soci inter vengano anche alla seconda Mes sa con spiegazione del 'Vangelo e al Vespro con predica e bene dizione.

 

Nelle domeniche e feste di precetto verrà celebrata con speciale solennità la Messa comunitaria con omelia.
I Soci non impediti dall'esercizio del Sacro Ministero o da altri impegni di apostolato, interverranno ad una celebrazione pomeridiana che potrà variare secondo le circostanze, ma che sarà di preferenza o il Vespro con Istruzione e Benedizione,
• la Celebrazione della Parola con Benedizione. Si promuova la Celebrazione della Parola di Dio alla vigilia delle feste solenni, in alcune ferie di Avvento
· di Quaresima, nelle domeniche
· nelle feste.

Art. 19. bis

 

Nei giorni. di Quaresima si farà in ogni Casa una mortificazione comunitaria stabilita d'accordo con l'Ispettore, come partecipazione allo spirito penitenziale della Chiesa.

Art. 20. Ogni mese si faccia l'Esercizio della Buona Morte il pio esercizio del primo venerdì in onore del Sacro Cuore di Gesù; la commemorazione di Maria SS. Ausiliatrice il giorno 24, e quella di San Giovanni Bosco l'ultimo giorno del mese.
In occasione dell'Esercizio della Buona Morte si procuri un confessore straordinario; e ciascuno si scelga un Santo protettore per il mese.

 

Le pratiche di pietà mensili sono: il Ritiro Mensile, il pio esercizio del primo venerdì in onore del Sacro Cuore di Gesù, la Commemorazione di Maria Ausiliatrice il giorno 24 e quella di San Giovanni Bosco l'ultimo giorno del mese.

Art. 20. bis

 

Almeno ogni tre mesi tutti i Confratelli faranno una giornata intera di ritiro; negli altri mesi si potrà ridurre tale ritiro a non meno di tre ore nella sera e protrarlo poi fino all'ora di colazione del giorno seguente.
Il Ritiro Mensile si farà in comune, osservando queste regole:
I. Oltre alla meditazione solita, si faccia una istruzione o conversazione guidata dal Direttore (non di carattere tecnico o metodologico, ma pastorale e soprannaturale) con programmazione del lavoro apostolico del mese o trimestre.
II. Ognuno pensi almeno per mezz'ora al progresso o regresso fatto nella virtù durante il mese precedente, soprattutto quanto ai proponimenti fatti negli Esercizi Spirituali e all'osservanza delle Regole; e prenda ferme risoluzioni di vita migliore. Quest'esame si potrà fare in silenzio, su schemi preparati.
III. Si procuri un confessore straordinario. La Confessione sacramentale di quel giorno sia più accurata, quasi fosse l'ultima della vita; e si riceva la Santa Comunione come per Viatico.
IV. Si recitino le preghiere contenute nel Manuale di Pietà e si rileggano tutte, o almeno in parte, le Costituzioni della Società, e ciascuno si scelga un Santo protettore del mese.

Art. 20. ter

 

Chi per le sue occupazioni non potesse fare il Ritiro Mensile in comune, nè compiere tutte le suaccennate pratiche di pietà, col permesso del Direttore faccia quelle che sono compatibili col suo ufficio, rimandando le altre ad un giorno più comodo.

Art. 21. Le pratiche annuali sono: a) gli Esercizi spirituali; b) la rinnovazione dei Voti religiosi; e) la recita del Rosario intiero la sera precedente la Commemorazione dei Defunti; d) il canto del Te Deum nell'ultimo o nel primo giorno dell'anno, secondo le prescrizioni dell'Ordinario del luogo: e) la rinnovazione solenne dei Voti battesimali il primo giorno dell'anno.

 

Le pratiche di pietà annuali sono: gli Esercizi Spirituali con la rinnovazione dei voti religiosi, la recita del Rosario intero in comune il giorno dei defunti, il canto del Te Deum nell'ultimo o nel primo giorno dell'anno, secondo le prescrizioni dell'Ordinario del luogo.

Art. 22. Le altre pratiche di pietà tradizionali sono: a) il triduo d'apertura dell'anno scolastico; b) la Via Crucis nei venerdì della Quaresima; e) le funzioni della Settimana Santa; d) il fioretto giornaliero nei mesi di Maria Ausiliatrice e di San Giuseppe, e nelle novene del Natale e dell'Immacolata; e) le sei Domeniche in preparazione alla festa di San Luigi Gonzaga.

 

Altre pratiche di pietà tradizionali sono: la Via Crucis nei Venerdì di Quaresima e le funzioni della Settimana Santa.

Art. 23. Per regola generale non si conservi dalla Società alcun possesso di beni stabili all'infuori delle case d'abitazione e loro dipendenze, e dei terreni per le scuole agricole.

 

Per regola generale non si conservi dalla Società alcun possesso di beni immobili all'infuori delle Case d'abitazione e loro dipendenze, e dei terreni per le scuole agricole.

Art. 27. Il socio, cambiando Casa, può portar seco quei libri che a giudizio del Superiore gli occorrono strettamente per gli studi, per la scuola e per il sacro ministero.

 

Il Socio, cambiando Casa, può portar seco quei libri che a giudizio del Superiore gli occorrono per gli studi, per la scuola e per il sacro ministero.

Art. 29. Sono vietati, fuorchè per la chiesa, tutti gli oggetti di metallo prezioso o comunque di lusso; e quelli che sanno di vanità secolaresca.

 

L'arredamento della Casa, il mobilio, le attrezzature siano funzionali, ma sempre conformi alla povertà religiosa e non diano mai l'impressione di ricchezze e lusso. Anche nella Chiesa, pur curandone il decoro, si evitino le esagerazioni.

Art. 30. Non si spediscano lettere, pacchi o altro per posta o per ferrovia senza bisogno; e ogni volta che si può farlo senza inconvenienti, si riuniscano in una stessa busta le lettere aventi una stessa destinazione.

 

Si limitino le spese postali, telegrafiche e telefoniche, usandone solo per necessità o vera convenienza. Per i telegrammi e le telefonate interurbane, si richiede l'autorizzazione del Superiore.
Gli apparecchi radio-televisivi siano collocati in luogo pubblico e usati con molta moderazione sotto la grave responsabilità del Direttore.
I mezzi di locomozione, come auto, moto, cicli e simili, siano intestati alla Casa e si usino soltanto per le esigenze di questa, con il permesso e le modalità fissate dal Superiore.

Art. 32. Pur tenendo i lumi accesi ovunque son necessari per la sorveglianza e per evitare disgrazie o altri inconvenienti, come nei dormitori, nei corridoi, per le scale, ecc., si vegli attentamente a non fare spreco di luce.

 

Pur tenendo accese le luci ovunque son necessarie per la sorveglianza e per evitare disgrazie o altri inconvenienti, come nei dormitori, nei corridoi, per le scale, ecc., si vegli attentamente a non fare spreco di luce.

Art. 33. Qualora si renda necessario, la Casa abbia un magazzino per i materiali vecchi e nuovi da costruzione, i mobili fuori uso, gli utensili e simili.

 

(soppresso).

Art. 34. Quanto agli abiti da uscita degli alunni, che non dovranno mai essere molto costosi, si procuri quell'uniformità che è possibile nei collegi di pari condizione, anche per evitare spese ai parenti nel caso di passaggio da un collegio a un altro. Per la necessaria distinzione può bastare la cifra e il berretto.

 

(soppresso).

Art. 35. I danni cagionati dagli alunni siano addebitati a chi n'è l'autore, o, se questo non si conosce, in parti eguali a tutti gli alunni. Per evitare tali danni si adottino gli opportuni provvedimenti quanto al genere dei giuochi e alla maniera di giuocare.

 

(soppresso).

Art. 36. È vietato ammettere alla mensa comune persone di altro sesso, introdurle nei dormitori e nelle camere da letto, impiegarle nelle infermerie. È lecito servirsi di Suore per la cucina, lavanderia e guardaroba, ma con le precauzioni e divisioni prescritte, e sempre d'intesa coll'Ispettore.

 

È vietato ammettere donne alla mensa comune e impiegarle nell'Infermeria.

Art. 37. In scuola, in studio, in ricreazione, il maestro o l'assistente non permetta agli alunni di accostarglisi troppo, non li tenga per mano, non li accarezzi; non si trattenga da solo a solo con alcuno di essi in luogo chiuso o appartato, nemmeno per le necessarie correzioni o avvisi; non li lasci entrare nella propria camera o cella, nè lui presente, nè lui assente.

 

In scuola, in studio, in ricreazione, il maestro o l'assistente non permetta agli alunni di accostarglisi troppo, non li tenga per mano, non li accarezzi; non si trattenga da solo a solo con alcuno di essi in luogo chiuso o appartato, nemmeno per le necessarie correzioni o avvisi; non li lasci entrare nella propria camera o cella, nè lui presente, nè lui assente.
Per il Catechista, il Consigliere, il Confessore e gli Insegnanti che devono per ufficio conferire con gli alunni, vi siano appositi parlatori.

Art. 39. I parlatori e gli uffici, in cui si ricevono persone esterne o alunni interni, abbiano uscio o porta a vetrate, per modo che siano visibili dal di fuori.

 

I parlatori e gli uffici, in cui si ricevono persone esterne e alunni, abbiano porta a vetro, in modo che siano visibili dal di fuori.

Art. 40. Non si permetta di andare a passare il tempo delle vacanze in casa dei parenti.

 

(soppresso).

Art. 41. Non si permetta, senza necessità di uscire di casa, di far visite a parenti o amici, di accettare inviti a refezioni o a festini, di recarsi a fiere, mercati o trattenimenti profani.
Durante i viaggi non si vada ad alberghi, eccettochè non si possa convenientemente fare in altro modo.

 

Non si permetta, senza necessità, di uscire di Casa, di far visite a parenti e amici, di accettare inviti a refezioni o a festini, di partecipare a spettacoli, trattenimenti e convegni profani. Durante i viaggi non si vada ad alberghi, eccetto che non si possa convenientemente fare in altro modo.

Art. 44. Il rendiconto prescritto dall'articolo 48 delle Costituzioni sia fatto di regola in occasione dell'Esercizio di Buona Morte.

 

Si cominci a ricevere il Rendiconto in occasione del Ritiro Mensile.

Art. 46. Per qualunque bisogno, sia di vestiario, libri, cancelleria, come di vitto speciale, medicine o simili, nessuno si rivolga ad altri che al Superiore incaricato.

 

Per qualunque bisogno di vestiario, libri, cancelleria, vitto speciale, medicine e simili, ognuno si rivolga al Superiore incaricato.

Art. 48. I Sacerdoti si preparino con lo studio al ministero delle confessioni e della predicazione, e intervengano regolarmente ogni mese alla soluzione del caso di morale e di liturgia. Ma all'esame presso la Curia Diocesana per l'abilitazione al ministero delle confessioni non si presentino che due anni dopo l'ordinazione sacerdotale.

 

I Sacerdoti si preparino con lo studio al ministero delle confessioni e della predicazione, e alle varie forme di catechesi alla gioventù e agli adulti, e intervengano regolarmente ogni mese alla soluzione del caso di morale e di liturgia. Ma all'esame presso la Curia diocesana per l'abilitazione al ministero delle confessioni si presentino durante il corso di perfezionamento pastorale; però durante questo periodo esercitino tale ministero, ordinariamente solo per i giovani dei nostri Istituti od Oratori.
Al termine del quinquennio di perfezionamento teologico, prescritto dal canone 570, vi è l'obbligo di dare un esame generale di maturità dottrinale e apostolica.

Art. 49. Nella predicazione si seguano le norme contenute nel Codice di Diritto Canonico e nelle Istruzioni della Santa Sede.

 

I Sacerdoti si prestino volentieri al ministero pastorale, quando siano invitati dal Superiore. Nella predicazione si seguano le norme contenute nel Codice di diritto Canonico e nelle Istruzioni della Santa Sede.

Art. 50. Ogni Casa abbia una proporzionata biblioteca adatta per i Sacerdoti e i Chierici, un numero sufficiente di copie della Bibbia e del Catechismo Romano, e qualche periodico ecclesiastico in cui vengano pubblicati i Decreti e le decisioni delle Sacre Congregazioni Romane.

 

Ogni Casa abbia una proporzionata biblioteca adatta per i Sacerdoti e qualche periodico ecclesiastico, in cui vengano pubblicati i decreti e le decisioni delle Congregazioni Romane.

Art. 51. È prescritto pei Chierici un triennio di Tirocinio Pratico, avente per fine d'informarli ed educarli allo spirito salesiano e all'apprendimento del Sistema Preventivo, base della nostra pedagogia.

 

Subito dopo il corso di Filosofia e di Perfezionamento, è prescritto per i Chierici e Coadiutori un tirocinio pratico per un periodo non superiore a tre anni, avente per fine di provare la loro vocazione, d'informarli ed educarli allo spirito salesiano e all'apprendimento del sistema preventivo, base della nostra pedagogia, e di attendere a studi profani in vista del conseguimento di titoli.

Art. 53. Durante questo tempo i Chierici pongano ogni cura e rivolgano tutta la loro attività ad acquistare la cognizione pratica della nostra vita, sotto la vigile e amorevole assistenza del Direttore e degli altri Superiori.
Questi si adopreranno ad ammaestrarli con l'esempio e col ricordare e spiegare opportunamente i princìpi del Sistema Preventivo con la vita e con l'esempio di San Giovanni Bosco e la sana tradizione dei nostri Maggiori, secondo le direttive degli articoli 184 e 195 delle Costituzioni.
Vi siano almeno tre scrutini all'anno per i Chierici tirocinanti e il Direttore ne informi convenientemente gli interessati.

 

Durante questo tempo i Tirocinanti pongano ogni cura e rivolgano tutta la loro attività ad acquistare la cognizione pratica della nostra vita, sotto la vigile e amorevole assistenza del Direttore e degli altri Superiori.
Questi si adoperino ad ammaestrarli con l'esempio e col ricordare e spiegare opportunamente i princìpi del Sistema Preventivo mediante la vita e l'esempio di San Giovanni Bosco e la sana tradizione, secondo le direttive degli articoli 184 e 195 delle Costituzioni.
Vi siano almeno tre scrutini all'anno per i tirocinanti, e il Direttore ne informi convenientemente gl'interessati.
L'Ispettore con il suo Consiglio determini le Case regolarmente costituite, nelle quali sia in vigore la perfetta osservanza e la vita comune e dove i tirocinanti possano essere meglio assistiti e curati. Non li mandi in altre Case, ricordando che il tirocinio non deve essere altro che un aiuto alla formazione (Sedes Sapientiae, 13). Così pure non lasci un solo tirocinante in una Casa.
Se per qualsiasi motivo in una Casa risultasse danneggiata la formazione spirituale e pedagogica del tirocinante, l'Ispettore ha l'obbligo di coscienza di provvedere, o allontanando la causa, o togliendo immediatamente il tirocinante da quella Casa (Sedes Sapientiae, 13).
Il Direttore segua e diriga gli studi del tirocinante e non gli lasci mancare letture di argomento ascetico e pedagogico.

Art. 55. Di regola i Chierici fanno questo periodo di prova dopo il corso filosofico e prima
degli studi teologici

 

(soppresso).

Art. 57. Abbiano una lezione settimanale sul Nuovo Testamento, tenuta possibilmente dal Direttore, nella quale reciteranno ogni volta circa dieci versetti a memoria. Vengano istruiti nelle regole di buona educazione ed esercitati nel Canto Ecclesiastico e nelle Sacre Cerimonie, facendoli per turno partecipare alle sacre funzioni.

 

Il Direttore abbia settimanalmente un incontro con i Tirocinanti, nel quale tratti particolarmente argomenti di formazione religioso-salesiana e dia loro una graduale iniziazione alla lettura_ della Sacra Scrittura.
Durante le vacanze estive siano radunati per alcune settimane in una Casa adatta, a fine di ristorare le forze fisiche, morali e religiose, fare gli Esercizi Spirituali idonei per essi, ripassare materie e completare studi ecclesiastici (Sedes Sapientiae, 13, 5).

Art. 58. Si provveda alla cultura religiosa dei Coadiutori con apposite istruzioni settimanali.

 

(soppresso).

Art. 60. Ai Confratelli Coadiutori, dopo il periodo del perfezionamento e durante i voti temporanei, sarà applicato quanto prescrive l'articolo 53 per i Chierici del Tirocinio Pratico, in base all'articolo 184 delle Costituzioni.

 

Durante il tirocinio i Confratelli Coadiutori sono tenuti a partecipare a corsi culturali sistematici e organici, diretti a integrare la loro formazione.
Dopo il tirocinio può essere contemplato un corso di qualificazione o specializzazione a carattere non solo teorico, ma anche culturale, religioso, educativo per quei Confratelli, che venissero indirizzati a tipi particolari di apostolato.
Alla professione perpetua preceda una preparazione adatta, conforme a quanto prescrive la. Sedes Sapientiae, articolo 39, I. Perciò i Chierici e Coadiutori siano raccolti in ambiente idoneoper un periodo di alcune settimane.

Art. 61. I coadiutori siano seriamente istruiti ed esercitati a lavorare negli Oratori festivi.

 

I Coadiutori siano seriamente istruiti ed esercitati a lavorare negli Oratori festivi e in altre opere di apostolato dei laici, soprattutto fra i giovani.

Art. 65. Gl'Ispettori possono per gravi ragioni concedere ai Missionari il rimpatrio temporaneo; questo però non oltrepassi i quattro mesi, e il soggiorno in famiglia non duri più di un mese.

 

Gl'Ispettori possono, per giuste ragioni, concedere ai Missionari il rimpatrio temporaneo, determinandone la durata. Ordinariamente il soggiorno in famiglia non duri più di un mese.

Art. 72. Se la dimora è prolungata, la Casa a cui il socio appartiene rimborserà ogni spesa a quella che l'ha ospitato. È vietato però al socio di fare in tal tempo spese di rilievo, viaggi, o altre cose importanti, senza l'autorizzazione scritta del suo Direttore.

 

Il Confratello di passaggio sia accolto con fraterna cordialità. Se la dimora è prolungata, o se si tratta di Istituto dove i passaggi, anche brevi, sono numerosi, la Casa di provenienza avrà cura di rifondere la spesa. È vietato però al Socio di fare in tale tempo spese di rilievo, viaggi, o altre cose importanti, senza l'autorizzazione scritta del suo Direttore.

Art. 113. L'assistenza sia oculata e prudente, e non venga affidata solo ai confratelli giovani, ma anche ai sacerdoti ai coadiutori.

 

L'assistenza sia oculata e prudente, e non venga affidata solo ai Chierici, ma anche ai Sacerdoti e ai Coadiutori. Tutti i Confratelli non impediti si trovino in ricreazione e si prestino volentieri ovunque l'assistenza lo richiede.

Art. 115. Gli allievi, che ir ogni luogo debbono essere ber assistiti, non stiano mai tropp( ristretti e vicini gli uni agl altri, specialmente a mensa, ir dormitorio, in chiesa, nello studio, nella scuola ed in alti luoghi di convegno; anzi ii qualche caso potrà convenir che siano divisi secondo l'et; e lo sviluppo.

 

Gli allievi siano in ogni luogo ben assistiti, non si trovino mai troppo ristretti nei diversi luoghi di convegno. Si faccia anche in modo che vengano divisi secondo l'età e lo sviluppo.

Art. 117. S'impediscano coi ogni cura le cosiddette amicizia particolari, i bigliettini, i baci le carezze, il mettere le man addosso, i crocchi in ricreazione ogni indebito rapporto con ester ni, e soprattutto i discorsi cat tivi.

 

S'impediscano con ogni cura le amicizie particolari, i bigliettini, il mettere le mani addosso, i crocchi in ricreazione, i discorsi cattivi e ogni indebito rapporto con gli esterni.

Art. 119. Si tengano lontan dagli alunni tutti i libri e gior nali pericolosi per la fede, pe i costumi e per il profitto negl studi, non esclusi certi classici e se alcuno di siffatti libri foss( imposto dall'Autorità scolastica sia convenientemente purgato
Al principio dell'anno si esigi dagli alunni la lista completa dei libri che posseggono, si tenga come grave ogni mancanza d sincerità a tale riguardo, e d quando in quando si faccian( visite accurate per impedire cha stampe pericolose siano intro dotte o tenute nascostamenti in Casa.

 

Si tengano lontani dagli alunni i libri e i giornali pericolosi per la fede, per i costumi e per il profitto negli studi, non esclusi certi classici; e se qualcuno di tali libri fosse imposto dall'Autorità scolastica, sia convenientemente purgato.
All'inizio dell'anno si esiga dagli alunni convittori la lista completa dei libri che posseggono. L'introdurre libri o riviste immorali sia considerato mancanza grave. Di quando in quando si facciano accertamenti in merito.

Art. 123. Non si permettan( agli alunni le cosiddette `uscite premio' coi parenti. Così pure fatta eccezione per quei Pen. sionati a cui il Capitolo Supe. riore creda opportuno concederlo non si permetta agli alunni di andar a passare coi parenti in vacanze che occorrono durante l'anno scolastico. Tali divieti siano inseriti ogni anno nel programma di ciascuna Casa tra le condizioni di accettazione.

 

Si riconosce la necessità di non togliere ai giovani convittori il vantaggio di un contatto con la vita sociale specialmente con la famiglia, salvo casi particolari. Le conferenze degli Ispettori fisseranno le modalità opportune per le vacanze che cadono durante l'anno scolastico, come pure per le uscite dei convittori con i genitori nei giorni festivi.

Art. 124. Nessun Direttore potrà far eccezione ai divieti contenuti nell'articolo precedente senza un esplicito permesso scritto dall'Ispettore, che dovrà conservarsi in archivio. Gl'Ispettori, qualora circostanze speciali sembrino richiedere qualche eccezione, espongano la cosa in tempo utile, per il tramite del Consigliere Scolastico Generale, al Capitolo Superiore, che esaminerà le ragioni addotte e risponderà sempre per iscritto.

 

(soppresso).

Art. 125. Le vacanze di fin d'anno scolastico siano abbreviate quanto più è possibile. Prima di esse gli alunni vengano premuniti contro i pericoli che possono incontrarvi e istruiti sul contegno da tenere verso i Superiori ecclesiastici e civili, i parenti, i benefattori e le altre persone di riguardo.

 

(soppresso).

Art. 126. Ricordando gli esempi e le raccomandazioni di San Giovanni Bosco, si favorisca la permanenza degli alunni, sia .studenti che artigiani, nelle nostre Case durante le vacanze.

 

Durante le vacanze si favorisca il soggiorno' degli alunni nelle nostre Case e nelle colonie estive; ma queste siano organizzate in modo da costituire un sollievo ed anche un efficace mezzo di educazione religiosa e morale, secondo lo spirito di San Giovanni Bosco.

Art. 127. Le pratiche di pietà prescritte per gli alunni sono quelle indicate nel già citato manuale: Pratiche di pietà in uso nelle Case Salesiane, e che si leggono per disteso nel Giovane Provveduto.

 

Le pratiche di pietà prescritte per gli alunni sono quelle indicate nel manuale «Pratiche di pietà in uso nelle Case Salesiane ».

Art. 128. L'Esercizio della Buona Morte si faccia alla fine od al principio del mese. Non manchi in tale occasione almeno un confessore straordinario estraneo alla Casa.

 

Il Ritiro Mensile si faccia alla fine od al principio del mese. Non manchi in tale occasione almeno un confessore straordinario estraneo alla Casa.

Art. 130. L'insegnamento della Religione e della Storia Sacra si faccia regolarmente in classe due volte per settimana, seguendo il programma compilato rispettivamente dai Consiglieri Generali Scolastico e Professionale; e, ove è possibile, ogni domenica vi sia mezz'ora di Catechismo. Si tengano ogni anno gare catechistiche e di Apologetica; si dia con ogni serietà l'esame di Religione, distribuendo premi a coloro che avranno riportato i punti migliori.-

 

L'insegnamento della Religione e della Storia Sacra si faccia regolarmente in classe almeno due volte alla settimana, e, ove è possibile, ogni domenica vi sia mezz'ora di Catechismo. Si tengano ogni anno gare catechistiche e di Apologetica; si dia. con ogni serietà l'esame di Religione, distribuendo premi a coloro che conseguono le classificazioni migliori.

Art. 131. Nelle classi superiori converrà che si spieghi altresì il trattatello apologetico Fondamenti della Santa Religione, aggiunto da San Giovanni Bosco al suo Giovane Provveduto.

 

(soppresso).

Art. 135. S'invitino i giovani che sono sul punto di lasciare le nostre Case ad ascriversi alla locale sezione Exallievi e, quando hanno raggiunto l'età di 16 anni, alla Pia Unione dei Cooperatori Salesiani.

 

S'invitino i giovani che stanno per lasciare le nostre Case a iscriversi alla locale Unione Exallievi. Ai giovani che abbiano raggiunto l'età di sedici anni e diano garanzie di vita cristiana o desiderino cooperare nelle opere di apostolato secondo lo spirito di Don Bosco, si proponga l'iscrizione alla Pia Unione dei Cooperatori Salesiani.

Art. 136. Nella trattazione delle materie d'insegnamento e nella scelta dei libri di testo pur uniformandosi ai programmi prescritti dallo Stato, si seguano per quanto è possibile i criteri, i metodi e le indicazioni che suggerirà il Consigliere Scolastico Generale della nostra Società.

 

Nella trattazione delle materie d'insegnamento e nella scelta dei libri di testo, pur uniformandosi ai programmi prescritti dallo Stato, si seguano, per quanto è possibile i criteri, i metodi e le indicazioni che suggerirà l'Ispettore.

Art. 139. L'istruzione teorica degli artigiani sia quale è richiesta dai bisogni dei tempi e dai progressi tecnici, secondo il programma stabilito dal Consigliere Professionale Generale; quanto alla pratica, s'insegni loro a lavorare anche senza macchine.

 

La formazione professionale, teorica e pratica, sia quale è richiesta dai bisogni dei tempi e dei progressi tecnici.

Art. 140. Si diano regolarmente gli esami nei tempi stabiliti; con maggior solennità quello semestrale

 

(soppresso).

Art. 141. La scuola di canto gregoriano è per tutti gli alunni; quella di musica vocale per coloro che vi hanno disposizione.

 

Si coltivino la musica e il canto per una maggior formazione dei giovani e per una più viva partecipazione alle funzioni liturgiche.

Art. 142. Al termine dell'anno scolastico si tenga un saggio finale con declamazioni, canto
• musica, e la distribuzione dei premi.

 

Al termine dell'anno scolastico, o all'inizio del seguente, si faccia con solennità la premiazione degli alunni.

Art. 144. Anche gli assistenti veglino sulla pulizia dei vari ambienti; in caso che essa lasci a desiderare, ne avvertano sollecitamente il Prefetto. Le ritirate siano ben lavate e disinfettate.

 

Anche gli assistenti veglino sulla pulizia dei vari ambienti; in caso che essa lasci a desiderare, ne avvertano il Prefetto.

Art. 151. Gli alunni abbiano settimanalmente una passeggiata di circa due ore.
Le passeggiate straordinarie si facciano preferibilmente a piedi, secondo l'esempio di San Giovanni Bosco e le raccomandazioni dei suoi Successori, osservando però quanto prescrive
· suggerisce in proposito l'igiene.

 

Gli alunni abbiano settimanalmente una passeggiata di circa due ore. Le gite scolastiche siano moderate nella spesa e non superino la durata di un giorno. Per altri viaggi straordinari si richiede l'autorizzazione dell'Ispettore.

Art. 152. Il Direttore riconoscerà pienamente e farà riconoscere dai suoi dipendenti l'autorità del Rettor Maggiore, dei membri del Capitolo Superiore
• dell'Ispettore, e ne comunicherà loro prontamente gli ordini e le disposizioni, sia col darne pubblica lettura, sia col trattarne, se occorre, nelle sue conferenze.

 

Il Direttore riconoscerà pienamente e farà riconoscere dai suoi Confratelli l'autorità del Rettor Maggiore, dei membri del Consiglio Superiore e dell'Ispettore, e ne comunicherà loro prontamente le disposizioni.

Art. 153. Verso l'Ispettore, oltre all'esatto adempimento di quanto gli è imposto dalle Costituzioni, egli manifesterà la sua sottomissione segnatamente:
a) intendendosi previamente con lui prima di assumere impegni con le Curie, con Comitati
· Autorità civili;
b) chiedendone il consenso pei cambiamenti nella disciplina, nell'orario, nell'ufficio dei suoi dipendenti, per l'apertura o soppressione di classi o laboratori,
• per ogni modificazione dell'edificio;
e) ricorrendo a lui nelle difficoltà con le autorità ammininistrative, scolastiche ed ecclesiastiche;
d) soddisfacendo sollecitamente e filialmente ai propri doveri finanziari verso di lui.

 

Verso l'Ispettore, oltre all'esatto adempimento di quanto gli è imposto dalle Costituzioni, egli manifesterà la sua sottomissione segnatamente:
a) intendendosi previamente con lui prima di assumere impegni con Curie, con Comitati o Autorità civili;
b) chiedendo il consenso per i cambiamenti nella disciplina, nell'ufficio dei suoi Confratelli, per l'apertura o soppressione di classi o laboratori, e per ogni modificazione dell'edificio;
e) ricorrendo a lui nelle difficoltà con le Autorità amministrative, scolastiche ed ecclesiastiche;
d) soddisfacendo sollecitamente e filialmente ai propri doveri finanziari verso di lui.

Art. 155. Le informazioni sulla condotta morale dei suoi dipendenti siano da lui date all'Ispettore sempre su foglio a parte e in forma riservata.

 

Le informazioni sulla condotta morale dei suoi dipendenti siano da lui date all'Ispettore in forma riservata.

Art. 156. Raduni il Capitolo della Casa almeno una volta al mese, notificando qualche giorno prima, se può, gli argomenti da trattarsi nelle adunanze; ascolti volentieri il parere di ciascuno
• conservi i verbali firmati in apposito registro, da poter presentare ai Superiori in occasione delle loro visite.
Ricordi a sè e agli altri l'obbligo del segreto su quanto si trattò nel Capitolo.

 

Raduni il Consiglio della Casa almeno una volta al mese, notificando qualche giorno prima, se può, gli argomenti da trattarsi nelle adunanze; dia la dovuta importanza al parere del suo Consiglio e faccia redigere in apposito registro il verbale, che sarà firmato da tutti i membri e conservato in Archivio.
Ricordi a sè e agli altri l'obbligo del segreto che, in alcuni casi, onera gravemente la coscienza.

Art. 159. Riceva con bontà ogni mese il rendiconto da ciascun socio della Casa, e inviti egli stesso a farlo coloro che non si presentano spontaneamente. Rammenti poi la grave obbligazione impostagli dalle Costituzioni (articolo 184) di compiere tutti i doveri del Maestro dei Novizi verso i professi temporanei della propria Casa.

 

Riceva con bontà ogni mese il rendiconto da ciascun Confratello della Casa, e inviti egli stesso coloro che non si presentano spontaneamente. Rammenti poi la grave obbligazione impostagli dalle Costituzioni (articolo 184) di compiere tutti i doveri del Maestro dei Novizi verso i professi temporanei della propria Casa. Abbia infine cura speciale dei Sacerdoti giovani e procuri che diano regolarmente gli esami del quinquennio.

Art. 160. Sia anche sollecito dei bisogni materiali dei suoi dipendenti; in particolare provveda loro i libri necessari per gli studi che fanno coll'autorizzazione dei Superiori. Abbia cura della loro salute e li visiti con frequenza se ammalati.

 

Sia anche sollecito dei bisogni materiali dei suoi confratelli; in particolare provveda loro i libri necessari per gli studi che fanno con l'autorizzazione dei Superiori. Abbia cura della loro salute e li visiti con frequenza se ammalati.
1renendo a mancare un Confratello, rediga la lettera mortuaria nella lingua del luogo e la invii a tutte le Case della nazione. Mandi anche alcuni esemplari al Consiglio Superiore e a ogni Ispettore.

Art. 163. L'accettazione e il licenziamento degli alunni sono cose riservate al Direttore come capo dell'Istituto; ma le pratiche relative da farsi a voce o per iscritto siano da lui normalmente affidate al Prefetto. Si attenga in ciò al programma della Casa, specialmente riguardo alla pensione e alle spese accessorie, indirizzando ai nostri Ospizi chi avesse bisogno di riduzioni. Incaricherà normalmente il Prefetto di ricevere i parenti degli alunni, d'informarli sulla loro condotta e sul loro profitto; ma riservi a sè le informazioni in caso di grave malattia, infortunio o decesso.

 

L'accettazione e il licenziamento degli alunni e le relazioni con i loro parenti spettano al Direttore, come Capo e responsabile dell'Istituto. Ne affiderà normalmente le pratiche al Prefetto e, quando lo riterrà opportuno, incaricherà uno o più membri del Consiglio di comunicare ai parenti le informazioni sulla condotta e profitto degli alunni. Riservi a sè le comunicazioni di carattere delicato. Tenendo presente lo scopo di tutti gl'Istituti Salesiani, indicato nell'articolo primo delle Costituzioni favorisca con riduzioni i giovani bisognosi e meritevoli.

Art. 165. Agli alunni che vanno a passare le vacanze di fin d'anno coi parenti, dia il foglietto: Ricordi per passar bene le vacanze, e, dove convenga, una lettera di raccomandazione per il Parroco, onde procurarsi da lui un'attestazione di buona condotta, da presentare al ritorno.

 

Agli alunni che tornano in famiglia per le vacanze, dia il foglietto: Ricordi per passar bene le vacanze, e, dove convenga, una lettera di raccomandazione per il Parroco, onde procurarsi da lui un'attestazione di buona condotta, da presentare al ritorno.

Art. 166. Provveda all'esatta contabilità delle spese fatte tanto da lui quanto dagli altri. Il danaro sia depositato presso il Direttore.

 

Tenga in ordine il registro delle sue spese ed entrate e mensilmente le passi al Prefetto per la regolare registrazione nella contabilità unitaria. Vigili perchè questa sia tenuta con diligenza e precisione e si renda periodicamente conto di tutta la situazione economica della Casa.

Art. 168. Quando, nell'amministrazione ordinaria dell'anno, egli credesse di far depositi provvisori degli incassi, è preferibile che li faccia, anzichè presso Banche, presso l'Ispettore, il quale li custodirà e li restituirà ad ogni sua richiesta.

 

Provveda che il denaro eccedente i bisogni giornalieri sia depostitato presso Banche. Il relativo conto bancario sia di norma intestato all'Istituto e ne abbiano la firma congiuntamente e separatamente il Direttore e il Prefetto.

Art. 171. Abbia sempre in ordine l'Archivio, nel quale debbono conservarsi i seguenti documenti:
a) La raccolta dei nostri Privilegi; gli Atti della Santa Sede
che riguardano o possono in teressare la nostra Società.
b) Le Costituzioni; i Regola menti; gli Atti del Capitoti Superiore; le Deliberazioni de Capitolo Ispettoriale e le Cir colari dell'Ispettore; le prescri zioni ed avvertenze dell'Ispet tore in visita o di qualche Visi tatore straordinario.

 

Abbia sempre in ordine l'Archivio, nel quale debbono conservarsi i seguenti documenti:
a) La raccolta dei nostri Privilegi; gli Atti della Santa Sede che riguardano o possono interessare la nostra Società.
b) Le Costituzioni; i Regolamenti; gli Atti del Consiglio Superiore; le Deliberazioni del' Consiglio Ispettoriale e le Circolari dell'Ispettore; le prescrizioni ed avvertenze dell'Ispettore in visita
• di qualche Visitatore straordinario, la cronaca della Casa
• il registro con i verbali delle riunioni del Consiglio della Casa.

 

 

c) Le lettere di elezione di Direttori che ebbe la Casa.

d) I cataloghi della Società: un registro del personale delle Casa, dove si indicheranno le generalità, la Casa di provenienza, gli uffici affidati a ciascuno, la durata della dimora, i risultati degli esami subiti durante la residenza nella Casa.

 

d) Un registro del personale della Casa, dove si indicheranno le generalità, la Casa di provenienza, gli uffici affidati a ciascuno, la durata della dimora, i risultati degli esami subiti durante la residenza nella Casa.

e) Il « Bollettino Salesiano », le biografie dei confratelli defunti della Società; la Cronaca della Casa.

 

(soppresso).

f) Gli strumenti di compra
• vendita di immobili o beni, con le relativo piante o mappe;
• le scritture private di qualunque genere.

 

e) Gli strumenti di compra o vendita di immobili o beni, con le relative piante o mappe; le scritture private di qualunque genere.

g) Le autorizzazioni dei Superiori per acquisti o alienazioni e per i lavori di costruzione, ecc.,

 

f) Le autorizzazioni dei Superiori per acquisti o alienazioni e per i lavori di costruzione, ecc.,

coi rispettivi disegni approvati dai Superiori e dalle Autorità civili.
h) Le procure intestate ai membri della Casa.

 

coi rispettivi disegni approvati dai Superiori e dalle Autorità civili.
g) Le procure intestate ai membri della Casa.

i) Un registro degli oneri (Messe, posti gratuiti, servizi da prestarsi al Parroco o ad altri. ecc. ), dove si noterà origine E modalità di tali obbligazioni.

 

h) Un registro degli oneri (Messe, posti gratuiti, servizi da prestarsi al Parroco o ad altri, ecc.), dove si noteranno origine e modalità di tali obbligazioni.

l) I registri detti dei conti correnti e delle pensioni, classi ficati anno per anno.

 

i) I registri detti dei conti correnti e delle pensioni, classificati anno per anno.

m) Copia di tutti i rendicont: amministrativi inviati all'Ispet tore.

 

l) Copia di tutti i rendiconti amministrativi inviati all'Ispettore.

n) La raccolta di tutti i re gistri scolastici, con le genera lità degli alunni e i voti degl esami.

 

m) La raccolta di tutti i registri scolastici, con le generalità degli alunni e i voti degli esami.

o) Tutti gli atti riguardane la Casa, emanati da qualsias autorità od ufficio, e gli altr documenti di speciale impor tanza

 

n) Tutti gli atti riguardanti la Casa, emanati da qualsiasi autorità od ufficio, e gli altri documenti di speciale importanza.

p) Il Costumiere dell'Ispetto ria.

 

(soppresso).

Art. 172. A norma del Regola mento dei Cooperatori, ne co stituisca l'Ufficio locale, e adem pia le obbligazioni a lui as segnate dal Regolamento me desimo. Eguali cure abbia pe gli Exallievi.

 

Curi l'efficienza dell'ufficio locale dei Cooperatori e d'accordo con l'Ispettore, vi preponga un Sacerdote quale Delegato locale, affinchè organizzi e favorisca il funzionamento del centro annesso alla Casa e dei centri viciniori, secondo le norme del Manuale Dirigenti.
Abbia uguale cura degli Exallievi.

Art. 176. Raccolga giornalmente tutto il denaro delle pensioni, offerte, vendite, ecc., e lo consegni al Direttore, il quale lascierà a sua disposizione l'occorrente per gli impegni e le spese giornaliere. Il Prefetto poi, nel fare spese o provviste, lavori o riparazioni, proceda d'intesa col Direttore.

 

Raccolga giornalmente tutti gl'incassi della Casa e si regoli in conformità dell'articolo 168. Nel fare le spese e provviste, lavori e riparazioni, proceda d'intesa con il Direttore.

Art. 178. Dove ci sono dei laboratori, le relazioni coi clienti siano tenute da lui, o almeno, se da altri, sotto la sua dipendenza

 

(soppresso).

Art. 183. A lui spetta provvedere alla disciplina generale degli alunni, vegliando sulla loro moralità, condotta e nettezza. A lui spettano pure provvedimenti disciplinari straordinari.

 

La disciplina generale della Casa e i provvedimenti disciplinari straordinari spettano al Prefetto. Nel caso di provvedimenti straordinari per gli alunni egli proceda di comune accordo col Consigliere.

Art. 185. A lui è anche affidata la cura della pulizia, igiene, illuminazione e manutenzione della Casa, secondo le norme date al Capo IV della Sezione II.

 

È suo dovere provvedere alla pulizia e alla manutenzione accurata della Casa.

Art. 191. È compito del Consigliere Scolastico provvedere, d'intelligenza col Direttore, al regolare funzionamento delle scuole, compresa quella di canto. E necessario per questo che egli conosca le disposizioni legislative in materia di studi, per quel che si riferisce alle scuole a lui affidate.

 

È compito del Consigliere Scolastico e Professionale attendere alla disciplina ordinaria degli alunni e provvedere, d'intesa con il Direttore, al regolare funzionamento delle scuole, compresa quella di canto. E necessario per questo che egli conosca le disposizioni legislative in materia di studi, per quel che si riferisce alle scuole a lui affidate.

Art. 192. Fermo restando il disposto dell'articolo 116 delle Costituzioni e 183 dei Regolamenti, egli attende alla disciplina degli alunni.
Mantenga l'uso tradizionale dei decurioni e vicedecurioni nello studio, nella scuola, nel refettorio, ecc.

 

Fermo restando il disposto dell'articolo 116 delle Costituzioni e 183 dei Regolamenti, egli attende alla disciplina degli alunni.
Con tutta prudenza potrà farsi aiutare da allievi più grandi per facilitare la disciplina nello studio, nel refettorio, ecc.

Art. 193. In principio dell'anno
• ogniqualvolta ne veda l'opportunità, raduni il personale insegnante e gli Assistenti, per trattare dei mezzi più acconci a promuovere lo studio e il profitto. Egli poi di quando in quando s'informi sull'andamento della scuola e della disciplina,
• con carità dia le opportune norme e consigli ai Maestri, specialmente se principianti.

 

In principio dell'anno e ogniqualvolta ne veda l'opportunità, raduni il personale insegnante e gli Assistenti per trattare dei mezzi più adatti a promuovere lo studio e il profitto. Egli poi segua l'andamento della scuola e della disciplina, e con carità dia, le opportune norme e consigli ai Maestri, specialmente se principianti.

Art. 194. Ai nuovi alunni faccia dare un posto nella sala di studio
• provveda perchè ciascuno sia messo nella classe a cui è idoneo. Non ne lasci alcuno senza occupazione, neanche temporaneamente.

 

(soppresso).

Art. 197. A lui è affidata anche la vigilanza sul teatrino, sulle accademie, sulla declamazioni;
· simili.

 

A lui è affidata anche la vigilanza sul teatrino, sulle accademie, sulle declamazioni e l'organizzazione delle esposizioni. Però la scelta e l'oculata revisione dei films da proiettare agli alunni è sotto la diretta responsabilità del Direttore.

Art. 198. I Consiglieri Professionale e Agricolo hanno, relativamente agli alunni delle Scuo le Professionali ed Agricole, 1 stesse mansioni del Consiglier, Scolastico; di particolare hanno inoltre la vigilanza sulla stuolo di musica strumentale e l'or ganizzazione delle esposizioni.

 

(soppresso).

Art. 198. bis

 

Negli Stati in cui la legge richieda una persona responsabile (Preside) del settore scolastico di fronte all'Autorità civile, tale ufficio sia normalmente affidato a un Superiore distinto dal Direttore.

Art. 198. ter

 

Il Preside, pur essendo il diretto responsabile del suo ufficio di fronte all'Autorità scolastica civile, eserciterà tale compito in perfetta armonia e dipendenza dal Direttore della Casa religiosa e in accordo con i Confratelli aventi uffici, che dal punto di vista amministrativo, disciplinare e pedagogico sono connessi con l'attività di cui egli è titolare.

Art. 199. Responsabile dell'am. ministrazione e del buon anda. mento dei laboratori è il Pre. ftto, il quale, occorrendo, potrà essere coadiuvato da uno o pii Capi ufficio. A questi potrà anchE dar l'incarico di tenere le relazioni coi clienti.

 

Il Capo ha la responsabilità del buon andamento educativo e didattico del laboratorio, nella debita dipendenza dai Superiori competenti.

Art. 200. Il Capo ufficio sorvegli perchè ogni laboratorio sia fornito di quanto occorre per il suo regolare funzionamento, e perchè la qualità c quantità dei prodotti sia quale dev'essere.

 

Il Capo deve curare il perfezionamento e l'aggiornamento professionale dei Confratelli che lo coadiuvano nel laboratorio, e promuovere la collaborazione costante e l'affiatamento con essi, e sentirsi responsabile con i Superiori della formazione religiosa dei giovani Confratelli addetti al suo laboratorio.

Art. 203. Fermo restando che la contabilità e la cassa è una sola ed è alla dipendenza del Prefetto, il Capo ufficio tenga in ordine quei registri ausiliari che gli saranno affidati, in mode da poterli presentare ad ogni richiesta.

 

Fermo restando che l'amministrazione è unica e alle dipendenze del Prefetto, il Capo laboratorio ha la responsabilità amministrativa di questo, per quanto concerne la sua attività ordinaria, compreso l'incarico di tenere le relazioni con i clienti. Il Capo laboratorio preparerà il preventivo e lo studio tecnico dei contratti; le successive operazioni amministrative saranno svolte dal Prefetto.
Nel caso che uno o più Capi laboratorio siano esterni, il Prefetto ha la responsabilità diretta dell'amministrazione, facendosi in ciò coadiuvare, quando occorra, da uno o più Capi Ufficio.

Art. 204. Entrambi, nell'esercizio del loro ufficio, si conformino a quanto è prescritto nel Capo III della Sezione II.

 

(soppresso).

Art. 206. Il Maestro di scuola distribuisca la materia mese per mese, si prepari bene ogni giorno alla scuola, corregga accuratamente i compiti, non trascuri la calligrafia, la nettezza dei quaderni e dei libri, tenga in ordine i suoi registri. Mantenga le nostre usanze tradizionali, cioè: il saggio, almeno mensile da consegnarsi corretto al Con sigliere scolastico; la lettura set timanale di autori latini eri stiani; la breve esortazione agl alunni perchè celebrino devota. mente le novene e le feste.

 

Il Maestro di scuola distribuisca la materia mese per mese, si prepari bene ogni giorno alla scuola, corregga accuratamente i còmpiti, non trascuri la calligrafia, la nettezza dei quaderni e dei libri degli alunni, tenga in ordine i suoi registri. Mantenga le nostre usanze tradizionali, cioè: il saggio, almeno mensile, da consegnarsi corretto al Consigliere scolastico; la lettura settimanale di autori latini cristiani; la breve esortazione agli alunni perchè celebrino devotamente le novene e le feste.

Art. 214. Non facciano ma: rimproveri collettivi, e ricordino che i provvedimenti disciplinar: sono riservati al Prefetto o a; Consigliere.

 

Non facciano mai rimproveri collettivi, e ricordino che i provvedimenti disciplinari sono riservati al Consigliere o al Prefetto.

Art. 219. I Commissionieri sono incaricati di fare le spese minute per la Casa, la cucina, i laboratori, ed altre piccole commissioni, sotto la dipendenza del Prefetto e secondo le norme eh( da lui riceveranno.

 

I Commissionieri sono incaricati di fare le spese per la Casa, la cucina, i laboratori e altre commissioni, sotto la dipendenza del Prefetto e secondo le norme da lui ricevuto.

Art. 228. Egli è incaricato dell'assetto e pulizia dei locali E dei cortili; di aprire le finestrE per la necessaria ventilazione e di chiuderle al tempo debito di avvertire il Prefetto dei guasti o inconvenienti che riscontra nella Casa. Dopo le ricreazioni farà un giro nei cortili, per ritirare gli oggetti dimenticati dagli alunni.

 

(soppresso).

Art. 229. Al Portinaio è affidata la vigilanza su quanti entrano in Casa o ne escono; perciò si trovi sempre al sue posto di osservazione, ma gli sia assegnato un supplente per le ore in cui deve per giuste ragioni assentarsi. A lui spetta generalmente dar i segnali dell'orario della giornata e chiudere alla sera tutte le porte di comunicazione con l'esterno.

 

Al Portinaio è affidata la vigilanza su quanti entrano in Casa o ne escono; perciò si trovi sempre al suo posto, ma gli sia assegnato un supplente per le ore in cui deve per giuste ragioni assentarsi. A lui spetta generalmente dar i segnali dell'orario della giornata e chiudere alla sera tutte le porte di comunicazione con l'esterno.

Art. 231. Mantenga la dovuta decenza nel vestire, la pulitezza nella persona e l'urbanità dei modi nel ricevere chi si presenta; non ammetta nessuno a parlare coi Superiori e con gli alunni se non nelle ore stabilite, e consegni al Prefetto le lettere e i pacchi che riceve dall'esterno, a chiunque siano indirizzati.

 

Curi il decoro della persona e la gentilezza dei modi nel ricevere chi si presenta; non am metta nessuno a parlare coi Superiori e con gli alunni se non nelle ore stabilite, e consegni al Direttore le lettere.
Particolare cura e garbo usi nel rispondere al telefono. Prenda nota delle comunicazioni che riceve e le trasmetta a chi di dovere. Vigili sull'uso del telefono secondo le norme avute dal Superiore.

Art. 237. Al Capo del Teatrino spetta stabilire, d'accordo col Direttore, quanto concerne i trattenimenti, curarne la preparazione e l'esecuzione, e vegliare sulla condotta di quanti vi hanno parte. Potrà essere aiutato nelle sue mansioni dal Suggeritore, o anche da qualche Maestro o Assistente, col consenso del Direttore.

 

Al Capo del Teatrino spetta stabilire, d'accordo col Direttore e col Consigliere, quanto concerne i trattenimenti, curarne la preparazione e l'esecuzione, e vegliare sulla condotta di quanti vi hanno parte. Potrà essere aiutato nelle sue mansioni dal Suggeritore, o anche da qualche Maestro o Assistente, col consenso del Direttore.

Art. 239. Tutto ciò valga anche per la scelta delle cinematografie e proiezioni luminose, le quali dovranno sempre essere provate per intero in antecedenza.

 

(soppresso).

Art. 242. È vietato di usare agli attori un trattamento speciale a mensa o distribuir loro bibite e simili, essendo già premio sufficiente l'essere stati prescelti per la recita.

 

(soppresso).

Art. 244. Assista sempre alle prove, escludendone quanti non vi hanno parte; non permetta che quelle serali siano protratte oltre le ore dieci, e al termine di esse invigili perchè tutti nel massimo silenzio siano subito accompagnati a dormire.

 

Assista sempre alle prove, escludendone quanti non vi hanno parte; non permetta che quelle serali siano protratte troppo a lungo, e al termine di esse invigili perchè tutti nel massimo silenzio siano subito accompagnati a dormire.

Art. 245. Proibisca assolutamente l'entrata sul palco, e soprattutto nella camera degli attori, alle persone non addette al teatro; vegli perché quelli si vestano e si spoglino con la maggior modestia possibile, e non permetta loro di trattenersi qua e là in particolari colloqui.

 

Proibisca assolutamente l'entrata sul palco, e soprattutto nella camera degli attori, alle persone non addette al teatro; vegli perchè quelli si vestano e si spoglino con la maggior modestia possibile, e non permetta loro di trattenersi in particolari colloqui.

Art. 246. Non faccia preparare il palcoscenico in giorno festivo; e stabilisca l'ora della recita in modo da disturbare il meno possibile l'orario consueto.

 

Non faccia preparare il palcoscenico in giorno festivo.

Art. 248. A tutela della moralità facciano osservare scrupolosamente quanto è prescritto negli articoli 36 e 38, nel Capo I della Parte II, Sezione II.

 

A tutela della moralità facciano osservare scrupolosamente i Regolamenti.

Art. 251. Non lascino visitare gli ammalati se non chi sia munito di un permesso del Catechista o del Prefetto.

 

Non lascino visitare gli ammalati se non da chi sia munito di un permesso del Catechista o del Prefetto.

Art. 253. Ogni due giorni l'Infermiere dia al Catechista o al Prefetto la nota di coloro che ricevono i pasti nell'infermeria.

 

Ogni tanto l'Infermiere dia al Catechista o al Prefetto la nota di coloro che ricevono i pasti nell'Infermeria.

Art. 255. Hanno questo nome quelle persone estranee alla Società, che vivono in Casa, addette a lavori manuali o anche intellettuali, secondo la loro capacità.

 

(soppresso).

Art. 255. bis. -

 

Nell'assumere personale esterno, il Direttore s'informi bene della sua preparazione e specialmente dei suoi princìpi religiosi e morali.

Art. 256. Per l'accettazione si esiga la fede di battesimo, l'attestato di buona condotta rilasciato dal Parroco e dal Sindaco, il certificato penale; e soprattutto si prendano informazioni da fonte privata degna di fede. Non si accettino quelli che non fecero buona prova ir altra Casa Salesiana.

 

Per l'accettazione del personale addetto ai servizi e risiedente in Casa, si richieda l'attestato di buona condotta e il certificato penale. Si prendano informazioni da fonte privata degna di fede. Non si accettino quelli che non fecero buona prova in altra Casa Salesiana.

Art. 257. Nell'accettazione dei Famigli si prendano provvedimenti opportuni secondo le leggi dei diversi Stati, per prevenire pretese, disgusti e liti in case di uscita.

 

Per il trattamento economico del personale esterno si seguano le direttive della dottrina sociale della Chiesa e le norme legali vigenti in ogni Stato per prevenire pretese e liti in caso di licenziamento.

Art. 258. È vietato ai Famigli assumere commissioni estranee al proprio impiego, accettare mance, intromettersi in affari concernenti la Casa, avere familiarità con gli alunni. Non siano ammessi alla tavola dei Confratelli.

 

È vietato al personale di servizio assumere commissioni estranee al proprio impiego, accettare mance, intromettersi in affari concernenti la Casa, avere familiarità con gli alunni. Non sia ammesso alla tavola dei Confratelli.

Art. 259. Si offra loro comodità di compiere le pratiche del buon cristiano; ascoltino tutti i giorni la Santa Messa nella chiesa o cappella della Casa, si accostino almeno una volta al mese ai Santi Sacramenti e facciano gli Esercizi Spirituali per Pasqua con gli alunni.

 

Si dia comodità di compiere le pratiche di pietà del buon cristiano, di accostarsi ai Sacramenti e di fare gli Esercizi Spirituali.

Art. 260. Si faccia loro regolarmente due volte al mese il catechismo (Can. 509, § 2).

 

Al personale di servizio si faccia due volte al mese il Catechismo prescritto dal Canone 509, 2.

Art. 293. Le materie principali di studio per i Novizi sono:
1. il Catechismo, che dev'essere spiegato per intero con molta cura;
2. la Storia Sacra;
3. elementi di Pedagogia Salesiana e di Liturgia;
4. le Sacre Cerimonie e il Canto Gregoriano.
Si eserciteranno nella lingua nazionale, nella latina, nella greca e nella italiana, usando testi di argomento sacro.

 

Le materie principali di studio per i Novizi sono:
a) il Catechismo, che dev'essere spiegato per intero con molta cura;
b) la Storia Sacra;
e) elementi di Pedagogia Salesiana, di Liturgia e Storia della Congregazione;
d) le Sacre Cerimonie e il Canto Gregoriano.
Si eserciteranno nella lingua nazionale, nella latina, nella greca e , nell'italiana, usando testi di argomento sacro.
Vi sia pure una lezione settimanale di buona educazione e una di calligrafia.

Art. 297. Tutti i Novizi siano occupati per turno in lavori manuali, come attendere ai servizi di chiesa e di sacrestia, lavare le stoviglie, coltivare l'orto, scopare e simili.

 

Tutti i Novizi siano occupati per turno in lavori manuali, come attendere ai servizi di chiesa e di sacrestia, lavare le stoviglie, coltivare l'orto, scopare e simili, sempre senza scapito della scuola e dello studio.

Art. 307. L'apertura degli Studentati Filosofici e Teologici è riservata al Rettor Maggiore cc suo Capitolo.

 

L'apertura degli Studentati Filosofici e Teologici e delle Case di Perfezionamento per i Coadiutori è riservata al Rettor Maggiore col suo Consiglio.

Art. 308. Qualora tali Studen tati siano interrispettoriali:
a) il Personale direttivo e do cente sia formato possibilmente col concorso delle Ispettorie in teressate: questo Personale con tinuerà ad appartenere alla ri spettiva Ispettoria d'origine;
b) l'Ispettore, nel cui terri torio è situato lo Studentato, h-, la giurisdizione ordinaria su tutt i Confratelli dello Studentato anche se appartenenti ad alta Ispettorie.
Da lui quindi dipendono 14 ammissioni ai Voti, alle Sacr( Ordinazioni e i permessi ordi nari; nei casi straordinari si, consultato l'Ispettore d'origine

 

Qualora siano interispettori.ali
a) il Personale direttivo e docente sia formato possibilmente col consenso delle Ispettorie interessate: questo Personale continuerà ad appartenere alla rispettiva Ispettoria d'origine;
b) l'Ispettore, nel cui territorio è situato lo Studentato, ha la giurisdizione ordinaria su tutti i Confratelli dello Studentato, anche se appartenenti ad altre Ispettorie.
Da lui quindi dipendono le ammissioni ai Voti, alle Sacre Ordinazioni e i permessi ordinari; nei casi straordinari sia consultato l'Ispettore d'origine.

Art. 309. Scopo degli Studentat: non è solo la cultura intellet tuale dei Chierici, ma anche f soprattutto la loro formazioni ecclesiastica e salesiana. Perciì non sarà permesso fare gli stud filosofici e teologici fuori deg} Studentati.

 

Scopo degli Studentati e delle Case di Perfezionamento è la formazione ecclesiastica, religiosa, salesiana, culturale, generale e specifica dei Confratelli. Non sarà consentito di compiere tale formazione fuori di queste Case.

Art. 310. Allo scopo degli Stu dentati sia indirizzato l'inter( ordinamento di essi; però è di seguire, in linea generale, i « Regolamento per le Case ».

 

L'intero ordinamento di esse sia orientato al loro scopo specifico; però, in linea generale, si segua il « Regolamento delle Case ».

Art. 311. I Superiori e gli In segnanti dello Studentato siano scelti tra i Confratelli più esemplari e più stimati per pietà, prudenza, dottrina ed abilità didattica (Can. 554, § 3).
Alla formazione dei Chierici debbono cooperare col Direttore e sotto la sua dipendenza tutti i Superiori della Casa. A tal fine procurino di avere con essi il maggior contatto in ricreazione e di partecipare alle loro pratiche di pietà in comune.
Oltre ai Confessori ordinari, che devono essere Sacerdoti eccellenti per virtù e prudenza, in occasioni speciali siano chiamati altri Confessori, a cui i Chierici possano accedere liberamente (Can. 1360, 1361). Tali Confessori siano Salesiani.
Vi sia un Assistente Sacerdote, possibilmente scelto tra gli Insegnanti.

 

I Superiori e gl'Insegnanti siano scelti tra i Confratelli più esemplari e più stimati per pietà, prudenza, dottrina ed abilità didattica (Canone 554, § 3).
Alla formazione dei Chierici e Coadiutori devono cooperare col Direttore e sotto la sua dipendenza tutti i Superiori della Casa. A tal fine procurino di avere con essi il maggior contatto in ricreazione e di partecipare alle loro pratiche di pietà in comune.
Oltre ai Confessori, che devono essere Sacerdoti eccellenti per virtù e prudenza, in occasioni speciali siano chiamati altri Confessori, a cui i Confratelli possano accedere liberamente (Canone 1360, 1361). Tali Confessori siano Salesiani.
Vi sia un Assistente Sacerdote, possibilmente scelto tra gl'Insegnanti.

Art. 312. Si tengano presenti le prescrizioni del Can. 588 sull'ufficio di Maestro di spirito, che a norma delle nostre Costituzioni (articolo 47 e 48) è riservato al Direttore; e del Can. 595 sulle pratiche di pietà.
Il Direttore faccia ai Chierici una conferenza settimanale di argomento religioso, nella quale spiegherà altresì le Costituzioni e quelle parti dei Regolamenti che sono per loro più importanti.
Li esorti ad eseguire con esattezza e decoro le Sacre Cerimonie, il Canto Gregoriano e la Musica Sacra.

 

Si tengano presenti le prescrizioni del Canone 588 sull'ufficio di Maestro di spirito, che a norma delle nostre Costituzioni (articoli 47 e 48) è riservato al Direttore; e del Canone 595 sulle pratiche di pietà.
Il Direttore faccia ai Chierici e ai Coadiutori una conferenza settimanale di argomento religioso, nella quale spiegherà altresì le Costituzioni e quelle parti dei Regolamenti che sono per loro più importanti.
Li esorti ad eseguire con esattezza e decoro le Sacre Cerimonie, il Canto Gregoriano e la Musica Sacra.

Art. 313. Oltre agli Esercizi Spirituali prescritti dalle Costituzioni, i Chierici faranno cinquE giorni di Esercizi verso la metà dell'anno.
Nei giorni festivi la seconda Messa sia cantata, anche pei dar possibilità a tutti di esercitarsi nelle Cerimonie e nel Canto: nelle feste più solenni assistano in cotta alle funzioni.
La festa di San Tommaso d'Aquino sia solennizzata con apposita accademia.

 

Oltre agli Esercizi Spirituali prescritti dalle Costituzioni, i Confratelli in formazione faranno cinque giorni di Esercizi verso la metà dell'anno.
Nei giorni festivi la Messa sia cantata, anche per dar la possibilità a tutti di esercitarsi nelle Cerimonie e nel Canto; nelle feste più solenni i Chierici assistano in cotta alle funzioni.
In onore di San Tommaso d'Aquino e del Sommo Pontefice si faccia ogni anno una solenne commemorazione.

Art. 314. Nello Studentato si pratichi una perfetta vita comune (Can. 587, § 2); perciò tra i Chierici, anche se appartenenti a diverse Ispettorie, vi sia la maggior uniformità negli oggetti personali, nei libri di studio e di consultazione, negli acquisti e nelle spese.
Ad essi non siano affidati incarichi che li esentino dalla vita comune, come uscite individuali dall'Istituto, maneggio di denaro, ecc. Quanto al denaro, sia sempre ben presente l'articolo 30 delle Costituzioni. Inoltre, non abbiano macchine fotografiche nè altri apparecchi od oggetti non conformi alla vita comune.

 

In queste Case si pratichi la perfetta vita comune; perciò tra i Confratelli in formazione, anche se appartenenti a diverse Ispettorie, vi sia la maggior uniformità negli oggetti personali, nei libri di studio e di consultazione, negli acquisti e nelle spese.
Ad essi non siano affidati incarichi che li esentino dalla vita comune, come uscite individuali dall'Istituto, maneggio di denaro, ecc. Quanto al denaro, si tenga sempre presente l'articolo 30 delle Costituzioni. Inoltre, non abbiano macchine fotografiche nè altri apparecchi od oggetti non conformi alla vita comune.

Art. 317. L'anno scolastico, compresi gli esami, durerà almeno nove mesi.
Gli studi sono regolati dai Sacri Canoni e dalle nostre Costituzioni. I programmi sono stabiliti dal Consigliere Scolastico Generale; i testi di Filosofia E Teologia dal Rettor Maggiore.
Si abituino gli Alunni all'uso del latino nella scuola di Filosofia, di Dogma e di Morale, Fuori d'Italia, nello Studentatc Filosofico si continui a tutti l'insegnamento della lingua italiana come nel Noviziato; in quello Teologico se ne faccia esercizio pratico. Il latino,.sempre e dappertutto, si faccia leggere secondo la pronunzia romana.

 

L'anno scolastico, compresi gli esami, durerà almeno nove mesi. Gli studi sono regolati dai Sacri Canoni e dalle nostre Co stituzioni. I programmi sono stabiliti dal Consigliere Generale per la formazione del personale; i testi di Filosofia e Teologia dal Rettor Maggiore.
Si abituino i Chierici all'uso del latino nella scuola di Filosofia, di Dogma e di Morale. Fuori d'Italia, nello Studentato Filosofico si continui l'insegnamento della lingua italiana come nel Noviziato; in quello Teologico se ne faccia esercizio pratico. Il latino, sempre e dappertutto, si faccia leggere secondo la pronunzia romana.

Art. 318. S'insegnino ai Chierici le regole della cristiana urbanità. Il Direttore e gli altri Superiori inculchino con l'esempio e con la parola l'osservanza delle norme igieniche, la mondezza della persona e delle vesti, la dignità del portamento, la cortesia dei modi e una certa piacevolezza nel conversare, non disgiunta da modestia e gravità (Can. 1369, § 2).

 

Ai Confratelli in formazione s'insegnino le regole della cristiana urbanità. Il Direttore e gli altri Superiori inculchino con l'esempio e con la parola l'osservanza delle norme igieniche, la mondezza della persona e delle vesti, la dignità del portamento, la cortesia dei modi e una certa piacevolezza nel conversare, non disgiunta da modestia e gravità (Can. 1396, § 2).

Art. 319. Fermo restando quanto prescrive l'articolo 169 dellE Costituzioni, i Chierici potranno essere occupati in uffizi eh( servano di preparazione al mi• nistero sacerdotale e alla vite salesiana, ad esempio, negli Ora. tori Festivi, nei Catechismi Par rocchiali, nell'istruzione religiosi del personale della Casa.

 

Fermo restando quanto prescrive l'articolo 169 delle Costituzioni, i Confratelli in formazione potranno essere occupati in uffici che servano di preparazione all'apostolato futuro e alla vita salesiana.

Art. 320. Per mantenere vivE lo spirito di apostolato, essenzi del Ministero Sacerdotale, s'istituiscano e si promuovano negli Studentati le Compagnie in uso nelle nostre Case. In esse i Chierici avranno occasione di perfezionare se stessi nell'esercizio della carità cooperando al buon andamento religioso e morale dello Studentato; di studiare ed approfondire le varie organizzazioni dell'apostolato dei Laici, specialmente quelle giovanili, e di addestrarsi a dirigerle.

 

Per mantener vivo lo spirito di apostolato si istituiscano e promuovano i circoli in uso nelle nostre Case. In essi i Confratelli in formazione avranno modo di perfezionarsi nell'esercizio della carità, cooperando al buon andamento religioso e morale della Casa.

Art. 321. Ogni mese il Direttore raduni i Superiori per le osservazioni sulla condotta dei Chierici, le quali poi saranno comunicate con prudenza ai singoli interessati.
Al termine di ogni trimestre il Direttore, in seguito ad opportuno scrutinio, mandi una relazione scritta agli Ispettori sullo stato religioso, scolastico e sanitario di ciascun Chierico.

 

Ogni mese il Direttore raduni i Superiori per le osservazioni sulla condotta dei Confratelli in formazione, le quali poi saranno comunicate con prudenza ai singoli interessati.
Al termine di ogni trimestre il Direttore, in seguito ad opportuno scrutinio, mandi una relazione agli Ispettori sullo stato religioso, scolastico e sanitario di ciascuno.

Art. 323. Si continui la Scuola di Pedagogia Salesiana cominciata nel Noviziato e vi sia una lezione settimanale di Didattica applicata alle varie materie, specialmente al Catechismo; vi sia pure la spiegazione e la recita settimanale di alcuni versetti del Nuovo Testamento.
Per le materie annesse alla Filosofia, gli Ispettori, d'accordo col Consiglio Scolastico Generale, fissino i programmi e l'orario secondo le esigenze del Paese, avendo di mira la preparazione dei futuri insegnanti, senza però sacrificare le esigenze della formazione ecclesiastica.

 

Si continui la scuola di Pedagogia Salesiana cominciata nel Noviziato e vi sia una lezione settimanale di Didattica applicata alle varie materie, specialmente al Catechismo.

Art. 325. I Chierici non lascino lo Studentato fino a che non abbiano compiuto il Corso filosofico. Tale disposizione vale anche per il periodo delle vacanze.

 

I Chierici non lascino lo Studentato fino a che non abbiano compiuto il Corso filosofico. Tale disposizione vale anche per il periodo delle vacanze, che trascorreranno in un luogo adatto per ristorare le forze fisiche e spirituali, per attendere a studi secondari o di lingue estere.

Art. 330 bis.

 

Nella stagione estiva, in sedi quanto più possibile adatte, abbiano un periodo di conveniente riposo, per ristorare la mente e il corpo, senza che si affievolisca in essi l'ardore della perfezione spirituale. Vi sia tempo per lo studio privato o per scuole meno impegnative o per qualche prova di apostolato.

Art. 330 bis.

 

Il Pontificio Ateneo Salesiano, eretto dalla Santa Sede in Roma, costituisce con le sue Facoltà ed Istituti il massimo centro culturale ecclesiastico della Società Salesiana.
Per disposizione del Sommo Pontefice vi è annesso il Pontificium Institutum Altioris Latinitatis.

Art. 330 bis2.

 

Scopo precipuo del PAS è di dare ai propri alunni una formazione superiore nelle sacre discipline, conferendo i gradi accademici, in ordine alle varie forme di apostolato proprie della nostra Società e all'insegnamento negli Studentati Filosofici e Teologici.

Art. 330 bis3.

 

L'incontro di Confratelli di diversi Paesi intende favorire, con la mutua conoscenza, l'unità dello spirito della Società, mentre gli anni di formazione nell'ambiente romano contribuiscono a conservare in essi quella devozione verso la Cattedra di Pietro che è una grande eredità di Don Bosco Santo.

Art. 330 bis4.

 

Il PAS è retto dai propri statuti approvati dalla Santa Sede sotto il governo del Rettor Maggiore, quale Gran Cancelliere, e del Rettor Magnifico. Le diverse Comunità religiose che raggruppano i Professori e gli alunni sono organizzate sotto la giurisdizione di un Ispettore.

Art. 330 bis5.

 

Ogni Ispettoria è tenuta ad avere al PAS qualche alunno.

Art. 330 bis5.

 

È della massima importanza scegliere accuratamente i soggetti da inviarsi, sia per quanto riguarda la fermezza nella vocazione, l'equilibrio della personalità, e il buono spirito religioso, sia riguardo le loro capacità e attitudini intellettuali.

Art. 330 bis7.

 

Si continui a inviare Confratelli agli altri Atenei Romani o ad altre Pontificie Università Cattoliche, secondo le necessità delle singole Ispettorie, ma soltanto per le specializzazioni culturali che non esistono nel PAS, a meno che si diano ragioni gravi in contrario, riconosciute dal Rettor Maggiore.

Art. 330 bis$.

 

Essendo il Pontificio Ateneo a servizio di tutta la Congregazione, le varie Ispettorie sono tenute a fornire il personale dirigente e docente. E perciò in facoltà del Consigliere Generale per la formazione il decidere opportunamente in merito.

Art. 331. Per i Coadiutori, dopo la prima Professione, è prescritto un periodo di perfezionamento per completare la loro formazione religiosa e professionale.
Per, i Confratelli artigiani o agricoltori questo periodo avrà la durata di tre anni; per gli altri durerà due anni.

 

Per i Coadiutori, dopo la prima professione, e prescritto un periodo di perfezionamento la cui durata può variare, ma di' regola non sarà inferiore ai tre anni.

Art. 332. Per il perfezionamento dei Coadiutori artigiani ed agricoltori le singole Ispettorie abbiano possibilmente una Casa il cui ordinamento sia modellato sul # Regolamento per le Case » e ispirato in particolare all'articolo 53' del medesimo.
Ove ciò non sia possibile, gli Ispettori di una stessa Nazione, o anche di varie Nazioni vicine, organizzino di comune accordo un Corso Interispettoriale di Perfezionamento per Coadiutori artigiani o agricoltori in una Casa adatta, scelta con l'approvazione del Rettor Maggiore.
Gli altri Coadiutori, dopo la prima Professione, saranno destinati per un biennio a Case di formazione dell'Ispettoria, oppure a qualche altra Casa di regolare osservanza, ove il Direttore sia in grado di compiere a loro riguardo la prescrizione degli articoli 184 e 195 delle Costituzioni.

 

(soppresso).

Art. 333. I programmi e gli orari del Corso di Perfezionamento siano quelli approvati dal Consigliere Professionale Generale, con gli adattamenti richiesti dall'ordinamento scolastico-professionale delle singole Nazioni.
Per quanto concerne la formazione religiosa, morale e civile dei giovani Confratelli Coadiutori si seguano, in quanto siano adattabili, le norme vigenti negli Studentati dei Chierici e se ne adottino i mezzi formativi (conferenze, osservazioni, Compagnie Religiose).

 

I programmi e gli orari del Corso di Perfezionamento siano quelli approvati dal Consigliere Generale per la formazione con gli adattamenti richiesti dall'ordinamento scolastico-professionale delle singole Nazioni.
Per quanto concerne la formazione religiosa, morale e sociale dei giovani Confratelli Coadiutori, si abbia cura di dare loro quella preparazione spirituale, teologica e pedagogica che è richiesta dalla loro particolare vocazione per la vita religiosa e per l'apostolato salesiano.

Art. 337. Da lui dipende l'amministrazione dei beni appartenenti ai soci o all'Ispettoria, con la restrizione stabilita dall'articolo 56 delle Costituzioni riguardo alle compre e vendite.

 

Da lui dipende l'amministrazione dei beni appartenenti ai Soci o all'Ispettoria, con la restrizione stabilita dall'articolo 56 delle Costituzioni riguardo alle compre e vendite. Si terrà quindi periodicamente informato della situazione economico-finanziaria dell'amministrazione ispettoriale.

Art. 341 bis.

 

L'Ispettore rappresenta il Rettor Maggiore nella qualità di delegato apostolico delle Figlie di Maria Ausiliatrice nell'ambito territoriale della sua Ispettoria e procuri perciò di soddisfare a tutte quelle responsabilità che vi derivano; compia la visita canonica ogni cinque anni; provveda, quando occorra, cappellani, predicatori di Esercizi Spirituali, Confessori ordinari e straordinari; agisca in questo conforme ai Sacri Canoni e ai Privilegi del Rettor Maggiore. Abbia cura che i Cappellani fissi siano Sacerdoti maturi e di sano criterio nella direzione delle anime; non tralascino di fare anche ad essi la loro visita paterna.

Art. 346. Nell'inviare alle Case i soci per il triennio pratico e per il corso di perfezionamento, abbia cura di scegliere quelle dove possono essere meglio assistiti e curati.

 

(soppresso).

Art. 351. Riceva dapprima il rendiconto del Direttore, poi quello dei singoli Confratelli; e ricordi l'obbligo del segreto sulle cose di natura confidenziale.

 

Riceva il rendiconto del Direttore e dei singoli Confratelli. Ricordi l'obbligo del segreto sulle cose di natura confidenziale.

Art. 355. Nelle cose di maggior momento l'Ispettore ascolti sempre il Consiglio Ispettoriale. In particolare, l'Ispettore abbisogna del voto favorevole del Consiglio per l'ammissione al Noviziato, alle Professioni e alle sacre Ordinazioni; per proporre al Capitolo Superiore l'apertura di nuove Case, l'acquisto o vendita di stabili, e anche per autorizzare opere straordinarie che possono aggravare le condizioni finanziarie d'una Casa o dell'Ispettoria.

 

Nelle cose di maggiore importanza l'Ispettore ascolti sempre il Consiglio Ispettoriale. In particolare l'Ispettore necetisita del voto deliberato del Consiglio, oltre che per l'ammissione al Noviziativo, alla prima professione e alle sacre ordinazioni, anche per proporre al Consiglio Superiore l'apertura di nuove Case, l'acquisto e la vendita di immobili, per autorizzare opere straordinarie e modificare lo scopo di opere esistenti.

Art. 357. L'Ispettore designerà, preferibilmente tra i Consiglieri, chi debba fare le sue veci nel governo dell'Ispettoria durante la sua assenza.

 

(soppresso).

Art. 358. Nella Casa Ispettoriale vi sia in luogo sicuro una cassaforte per custodire tutti i valori, tranne il danaro occorrente per le spese di ordinaria amministrazione.

 

Nella Casa Ispettoriale vi sia in luogo sicuro una cassaforte per custodire valori e documenti di particolare importanza.

Art. 359. Questa cassaforte abbia due diverse chiavi, una delle quali sia custodita dall'Ispettore, l'altra dall'Economo Ispettoriale. Entrambi si trovino presenti ogni volta che si ha da aprire o chiudere; e se uno dei due non potesse, non affidi la chiave all'altro, ma ad un terzo, scelto preferibilmente tra i Consiglieri, perchè lo supplisca, coll'obbligo di restituirla al più presto.

 

Il denaro di non immediato impiego per i bisogni dell'Ispettoria, sia depositato presso Banche su conti possibilmente intestati all'Ispettoria con firme separate dell'Ispettore e dell'Economo.

Art. 361 bis.

 

Per promuovere e organizzare i vari settori dell'attività salesiana nell'ambito dell'Ispettoria, l'Ispettore incaricherà Confratelli particolarmente qualificati, chiamati Delegati Ispettoriali.

Art. 362. L'Ispettore costituisca sotto la propria presidenza, l'Ufficio Ispettoriale per l'organiz. zazione dei Cooperatori, com• posto di due Consiglieri (un( dei quali potrà attendere alle stampa e l'altro alla propagare da), e di un Segretario, o almeno stabilisca un Confratello qual( Incaricato Ispettoriale della Pii Unione.

 

(soppresso).

Art. 362 bis.

 

Per la necessaria consulenza nei vari settori di attività l'Ispettore costituirà commissioni di esperti con la partecipazione di Confratelli e anche di professionisti laici; egli si gioverà del loro parere nella programmazione ed esecuzione delle più notevoli attività ordinarie e straordinarie dell'Ispettoria.

Art. 363. La Casa di residenza sarà assegnata all'Ispettore dal Rettor Maggiore, e dovrà ri. specchiare in sè, per quanto È possibile, tutta l'Opera Salesiana

 

La Casa di residenza sarà assegnata all'Ispettore dal Rettor Maggiore.

Art. 367.

 

(diventa articolo 368).

Art. 368. Non si possono accet. tare Parrocchie senza una spe. ciale autorizzazione del Capi tolo Superiore. Esse poi debbono sempre essere annesse ad un'Opera Salesiana.

 

Non si possono accettare Parrocchie senza una speciale autorizzazione del Consiglio Superiore (diventa articolo 367).

Art. 369. Il Parroco e i suoi dipendenti hanno il dovere di intervenire alle pratiche di pietà. ai pasti e a tutti gli altri atti della vita comune, tranne vera impossibilità.

 

Quando la Parrocchia fa parte di una Casa Salesiana, il Direttore sorveglia che venga debitamente assolto l'impegno preso dalla Congregazione di fronte alla Chiesa. Egli è responsabile della vita e dell'osservanza religiosa del Parroco e del personale addetto alla Parrocchia. Tuttavia egli dovrà lasciare al Parroco la libertà di disporre di questo personale per l'adeguata azione pastorale, in modo che questi, di fronte ai fedeli, appaia realmente il padre della comunità parrocchiale.

Art. 369 bis.

 

Ove la complessità delle opere di una Casa lo esiga, si può consentire l'erezione canonica della comunità salesiana addetta alla Parrocchia con il proprio Direttore-Parroco.

Art. 369 ter.

 

Anche le Parrocchie a sè stanti debbono disporre di spazio e strutture sufficienti per costituire il complesso delle Opere salesiane, con particolare attenzione a quelle giovanili, e per poter erigere una Casa regolare, di cui ordinariamente lo stesso Direttore sarà anche Parroco.

Art. 370. Nelle solennità principali funzionerà di preferenza l'Ispettore o il Direttore.

 

(soppresso).

Art. 370 bis.

 

L'Oratorio è parte integrante della Parrocchia e mantiene tutte le sue caratteristiche salesiane.

Art. 371. Si promuovano le associazioni volute dalle Autorità ecclesiastiche locali, senza trascurare quelle accennate nelle Costituzioni (articolo 9) o raccomandate dai Superiori.

 

Si promuovono le Associazioni volute dall'Autorità Ecclesiastica locale e quelle raccomandate dalle Costituzioni (articolo 9), seguendo in ciò le istruzioni dei Superiori.

Art. 372. Il Parroco usi la massima prudenza in ogni circostanza, nel far visite e specialmente nel ricevere donne.

 

Il Parroco e il personale addetto alla Parrocchia usino la massima prudenza specialmente nel far visite e nel trattare con donne.

Art. 373. Oltre alla Cronaca ed ai registri parrocchiali, compili e tenga esposto in sagrestia un elenco completo dei legati e degli oneri della Parrocchia; ed abbia registri a parte per i vari cespiti di entrata (diritti di stola, legati, elemosine), per poterli presentare ad ogni richiesta dei Superiori ecclesiastici e religiosi.

 

Il Parroco tenga in ordine tutti i registri parrocchiali per poterli presentare a ogni richiesta dei Superiori Ecclesiastici e Religiosi.

Art. 374. Delle esazioni si incarichi possibilmente il Vice-parroco o altro sacerdote.

 

(soppresso).

Art. 375. Tutti i proventi parrocchiali siano versati al Direttore, salvo il disposto del Canone 630, § 3 e 4.

 

I proventi parrocchiali, salvo il disposto del Canone 630, 3, 4, siano consegnati alla competente Autorità salesiana, e vengano utilizzate secondo le norme del Canone 1473, e secondo eventuali convenzioni con l'Ordinario diocesano.

Art. 376. Nelle relazioni con le Autorità civili il Parroco sia sempre e in tutto ossequente e rispettoso, e nei rapporti con la popolazione si mantenga estraneo ai partiti ed alle competizioni locali.

 

Il Parroco sia sempre ossequente e rispettoso verso le Autorità civili, e nei rapporti con la popolazione si mantenga estraneo ai partiti e alle competizioni politiche.

Art. 394. Per il teatrino il Direttore si conformi a quanto è stabilito nella Parte II, Sezione III, Capo XIV del Regolamento per le Case.

 

Per il teatrino il Direttore si conformi a quanto è stabilito nel « Regolamento per le Case » (articoli 237-246).

Art. 403. Sia impegno del Direttore di formarsi tra gli stessi giovani, soprattutto tra gli Exallievi e i Cooperatori, un personale atto a coadiuvarlo nell'opera dell'Oratorio.

 

Il Direttore si preoccupi di prepararsi dei validi collaboratori laici tra i giovani più formati e tra gli adulti più assidui. Questa collaborazione sarà valorizzata anzitutto dall'appartenenza ai Cooperatori Salesiani.

Art. 405. I Maestri, nell'adempimento del loro ufficio, s'ispirino a quanto è stabilito nella Parte 11, Sezione III, Capo VI del Regolamento per le Case.

 

I Catechisti nell'adempimento del loro ufficio, si ispirino a quanto è stabilito nel Regolamento per le Case (articoli 204-209).

Art. 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416.

 

(tutti soppressi).

Art. 406 bis.

 

La Pia Unione dei Cooperatori Salesiani, secondo il chiaro e costante pensiero di Don Bosco e dei Sommi Pontefici, è la Terza Famiglia Spirituale Salesiana, ossia un moderno Terzo Ordine i cui membri hanno un programma di apostolato e di esemplare vita cristiana. Da tutti i documenti relativi alla Pia Unione appare chiara la sua missione eminentemente cattolica, quale movimento apostolico di laici a diretto servizio della Chiesa sotto 1'e alta direzione spirituale dei Salesiani ».

Art. 407 bis.

 

A norma del Regolamento della Pia Unione può essere iscritto tra i Cooperatori Salesiani qualsiasi fedele di almeno sedici anni, che vivendo da buon cristiano voglia dare la sua opera a servizio della Chiesa per la salvezza delle anime nello spirito di Don Bosco.

Art. 408 bis.

 

Le norme per l'iscrizione, l'organizzazione e l'attività della Pia Unione sono contenute nel Regolamento formulato da Don Bosco e nel Manuale dei Dirigenti, pubblicato con l'approvazione del Rettor Maggiore, ai quali perciò tutti i Salesiani si uniformeranno. Regolamento e Manuale vanno tradotti nelle varie lingue con l'approvazione del Rettor Maggiore.

Art. 409 bis.

 

Il Superiore della Pia Unione è il Rettor Maggiore della Società Salesiana, al quale è riservata l'iscrizione canonica e il rilascio del relativo Diploma. Egli governa la Pia Unione per mezzo di un Consigliere del Consiglio Superiore, secondo le norme fissate dal Regolamento della Pia Unione e del Manuale dei Dirigenti.

Art. 410 bis.

 

Il Consigliere preposto alla Pia Unione come Direttore Generale, provvede al funzionamento della medesima per mezzo dell'Ufficio Centrale che cura le iscrizioni, il rilascio dei Diplomi, l'organizzazione e le varie attività. Per le Ispettorie fuori d'Italia, previo accordo con il Direttore Generale, può rilasciare i Diplomi d'iscrizione t'Ufficio Ispettoriale.

Art. 411 bis.

 

Nell'ambito di ogni Ispettoria la Pia Unione è affidata all'Ispettore, il quale ne curerà la vita e l'incremento:
a) nomini un Delegato Ispettoriale e gli dia il dovuto prestigio e i mezzi necessari perchè adempia il suo mandato secondo le norme contenute nel Manuale dei Dirigenti;
b) ogni anno faccia inviare al Direttore Generale una relazione particolareggiata sulle attività e lo sviluppo della Pia Unione nel territorio dell'Ispettoria;
c) presieda ai Convegni dei Decurioni, dei Delegati locali, e alle adunanze dei Consiglieri Ispettoriali e Regionali.

Art. 412 bis.

 

I Delegati locali, scelti dall'Ispettore d'intesa con il Direttore della Casa, siano messi in condizione di curare con frutto i Centri di cui sono incaricati.

Art. 413 bis.

 

Ispettori e Direttori facciano conoscere bene la Pia Unione dei Cooperatori ai Confratelli : fin dai primi anni della loro formazione. Con previo invio del « Bollettino Salesiano », la facciano pure conoscere ai parenti dei nostri allievi, agli Exallievi, agli amici dell'Opera nostra. Esortino i Confratelli a promuovere l'iscrizione dei loro parenti e conoscenti, che conducono vita cristiana e hanno disposizioni all'apostolato.

Art. 414 bis.

 

Organo ufficiale della Pia Unione è il «Bollettino Salesiano » che viene inviato gratuitamente a ogni Cooperatore.
Nelle varie Nazioni e lingue in cui si pubblica, esso rimane sotto la sorveglianza del Consiglio Superiore.

Art. 415 bis.

 

È vietata a tutti i Salesiani la pubblicazione di periodici o riviste aventi lo stesso scopo e carattere del «Bollettino Salesiano ». È però permesso, con il consenso dell'Ispettore, di pubblicare e diramare nelle rispettive regioni circolari o foglietti periodici che trattino argomenti d'interesse locale.