CG29|it|ACG 441 Norme per le elezioni
    1. NORME PER LE ELEZIONI

2.5.0. Introduzione - Legittimità e validità degli atti

Il Capitolo ispettoriale è un atto comunitario, il cui valore e le cui conseguenze trascendono la comunità ispettoriale e il tempo in cui esso si realizza.

Difatti il Capitolo ispettoriale elegge i delegati per il Capitolo generale ed elabora proposte per lo stesso Capitolo generale. Inoltre il Capitolo ispettoriale può emanare delle deliberazioni che, approvate dal Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio (Cf. Cost. 170), avranno forza obbligante per tutti i confratelli dell’Ispettoria, anche per quelli che non hanno partecipato direttamente alle decisioni.

Il suo svolgimento è perciò regolato da norme che garantiscono la legittimità e la validità degli atti. Tali norme sono codificate nel diritto universale e nel nostro diritto proprio, ossia nelle Costituzioni e nei Regolamenti generali, da cui lo stesso CI riceve la sua autorità.

L’adempimento delle norme, riguardanti la legittimità e la validità e la precisione nella compilazione dei documenti ufficiali, assicurano chiarezza e rapidità nei lavori successivi ed evitano ritardi, ricorsi, spiegazioni e «sanazioni».

Per rendere un servizio all’ispettore e al Regolatore del CI, si riportano qui di seguito una serie di norme e di indicazioni giuridiche. Queste norme si riferiscono a:

  • Erezione canonica delle Case

  • Nomine

  • Computo dei confratelli e liste da predisporre

  • Verbali delle elezioni

  • Casi particolari

  • Indicazioni formali



2.5.1. Erezione canonica delle Case

L’erezione canonica della Casa è requisito indispensabile (Cf. can. 608), affinché i confratelli possano riunirsi in assemblea che abbia facoltà giuridica di eleggere validamente il delegato al CI (a norma di Cost. 186). Il Direttore partecipa di diritto al CI (Cf. Cost. 173, 5). Il documento di erezione deve risultare nell’archivio della casa o nell’archivio ispettoriale.

Per le case che esistevano prima del 1926, come comunità a sé stanti e non come “case dipendenti”, basta che risulti l’esistenza anteriore al 1926, data in cui tutte le comunità esistenti furono erette canonicamente senza documenti singoli. La stessa modalità di erezione fu fatta per le case della Polonia esistenti prima del 1930.

Bisogna dunque:

  1. Verificare per tempo l’erezione canonica delle singole Case.

  2. Verificare che nelle case canonicamente erette da poco tempo sia stato nominato il Direttore.

Si ricorda che l’«Incaricato» di una casa canonicamente eretta, se non è stato nominato Direttore, non può partecipare di diritto al CI e non può indire le elezioni del delegato della comunità al CI.

  1. Curare le pratiche relative all’erezione canonica di quelle Case non ancora erette, prima di procedere all’elezione dei delegati.

Per erigere canonicamente una Casa, l’ispettore deve aver assicurato la presenza di almeno tre confratelli (can. 115, §2); deve inoltre aver ottenuto il consenso del suo Consiglio e l’attestato del Vescovo diocesano o dei suoi equiparati (can. 609 §1); deve aver fatto formale domanda al Rettor Maggiore e infine aver ricevuto il decreto di erezione canonica del Rettor Maggiore stesso (Cf. Cost. 132 §1,2).

  1. Indicare le modalità di riunione delle case canonicamente erette che non raggiungono il numero di sei confratelli, agli effetti dell’elezione del delegato al CI e del suo supplente (Cf. Reg. 163).

Circa le case canonicamente erette, ma con numero di confratelli inferiore a sei, si applichi quanto detto nell’art. 163 dei Regolamenti: se è possibile, l’ispettore disponga che si radunino insieme sotto la presidenza del Direttore più anziano di professione, fino a raggiungere il numero minimo di sei. Così uniti, eleggeranno il delegato al CI e il suo supplente. Se le circostanze non permettono di riunire fra loro comunità con meno di sei professi, l’ispettore unirà la comunità con meno di sei professi ad una maggiore, con sei o più professi, ed insieme le due comunità procederanno, con eguale diritto attivo e passivo, ad eleggere delegato e supplente per il CI. Si ricordi che il Direttore, anche di comunità con meno di sei professi, purché canonicamente eretta, partecipa di diritto al CI.

  1. Fare l’assegnazione ad una casa canonicamente eretta dei confratelli che appartengono a case non ancora canonicamente erette.

Per quanto riguarda le case non canonicamente erette, l’ispettore provvederà ad assegnare il gruppo dei confratelli ad una casa già eretta canonicamente, nella quale tali confratelli possano compiere i loro doveri ed esercitare i loro diritti di elettori, insieme coi confratelli della casa stessa. Si ricordi che 1’«Incaricato» di una casa non canonicamente eretta non partecipa di diritto al CI.

      1. Nomine

Bisogna verificare che le nomine di coloro che prendono parte di diritto al CI siano in corso di validità e non siano scadute. Questo è particolarmente importante in quelle regioni dove il CI si svolge nelle date in cui normalmente hanno luogo i cambi di personale e le nuove designazioni.

La nomina è giuridicamente valida quando:

  1. è stata fatta a norma delle Costituzioni;

  2. colui che è stato nominato ha preso possesso del suo ufficio con le relative consegne;

  3. non è scaduta.

Il Consiglio Superiore, in data 23.06.1978, così deliberava circa l’entrata in carica e la scadenza:

  • la nomina dei confratelli alle diverse cariche, sia locali che ispettoriali, si intende abbia vigore dal momento della presa di possesso dell’ufficio con le relative consegne;

  • tali confratelli rimangono in carica fino alla seguente presa di possesso dell’ufficio da parte dei loro successori; tale successione deve avvenire non oltre un trimestre dalla scadenza del loro mandato.

Quanto detto in precedenza va applicato, secondo i vari casi:

  • agli Ispettori e ai Superiori delle Visitatorie e/o Circoscrizioni speciali (Cf. Cost. 162 e Cost. 168);

  • ai membri dei Consigli ispettoriali (Cf. Cost. 167);

  • ai Superiori di ogni Delegazione ispettoriale (Cf. Cost. 159);

  • ai Direttori (Cf. Cost. 177);

  • ai Maestri dei Novizi (Cf. Cost. 112).

Per il Vicario locale, dato che, a giudizio dell’ispettore, può sostituire il Direttore gravemente impedito (Cf. Cost. 173,5), occorre che esista un documento formale della nomina a Vicario. È sufficiente la lettera di obbedienza inviata al confratello. Deve inoltre risultare da un documento che l’ispettore ha riconosciuto il grave impedimento del Direttore ed ha approvato la partecipazione del Vicario al CI.

      1. Computo dei confratelli e liste da predisporre

Il computo dei confratelli, che appartengono all’Ispettoria o Visitatoria ai fini del CI, è assai importante. Esso serve per determinare:

  1. il numero dei Delegati della Ispettoria o della Visitatoria che partecipano al CI (Cf. Cost. 173,7; Reg. 161-166);

  2. il numero dei Delegati che l’Ispettoria o Visitatoria manda al Capitolo generale (Cf. Cost. 151,8; Reg. 114-115.118).

Per questo è altrettanto importante predisporre le seguenti liste di confratelli:

  • Lista generale dei confratelli dell’Ispettoria da computarsi ai fini del CI;

  • Lista dei confratelli che partecipano «di diritto» al CI;

  • Liste dei confratelli con «voce attiva»;

  • Liste dei confratelli con «voce passiva».

Si presentano qui di seguito le norme che regolano la compilazione di ciascuna delle suddette liste.

  1. Lista generale dei confratelli appartenenti all’Ispettoria o Visitatoria in vista del CI

Si osserva che questa lista dei confratelli appartenenti all’Ispettoria “in vista del CI” non coincide con la lista che si chiede ogni anno ai fini statistici: nella lista per le statistiche infatti sono compresi anche i confratelli in situazione “irregolare”.

Sono da considerare appartenenti all’Ispettoria o Visitatoria in vista del CI:

  1. i confratelli che hanno emesso nell’Ispettoria o Visitatoria la prima professione e che vi sono ascritti all’atto del computo (Cost. 160);

  2. i confratelli che provengono da altra Ispettoria o Visitatoria in seguito a trasferimento definitivo e che sono ascritti in essa all’atto del computo (Cf. Reg. 151);

Il trasferimento definitivo è deliberato dal Rettor Maggiore (Cf. Reg. 151).

Sono da considerare trasferiti “definitivamente”:

  • i confratelli che all’atto di erezione di una nuova Ispettoria o Visitatoria sono ad essa ascritti (Cf. ACS n. 284, p. 68, 3.2);

  • i missionari che rientrano in patria definitivamente e che vengono ascritti dal Rettor Maggiore all’Ispettoria da lui ritenuta più idonea alle loro condizioni;

  • tutti coloro per i quali il Rettor Maggiore o il suo Vicario ha emesso un decreto di trasferimento definitivo.

  1. i confratelli che all’atto del computo, pur provenendo da altra Ispettoria o Visitatoria, risiedono in questa Ispettoria o Visitatoria per trasferimento temporaneo, a norma dell’art. 151 dei Regolamenti;

Il trasferimento temporaneo avviene:

  • mediante mandato di obbedienza (per es. quando un confratello viene inviato dall’obbedienza ad esercitare un incarico [direttore, maestro dei novizi, professore, ecc...] in altra Ispettoria), per tutto il tempo in cui dura il mandato;

  • mediante accordo tra i due Ispettori, quando un confratello è mandato a prestare servizio in aiuto di altra Ispettoria (Cf. Reg. 151).

I confratelli trasferiti anche temporaneamente vanno computati e votano solo nell’Ispettoria dove attualmente risiedono.

  1. i confratelli che appartengono all’Ispettoria per uno dei titoli sopra elencati [A + B + C], ma sono «temporaneamente assenti per motivi legittimi».

A norma dell’art. 166 dei Regolamenti generali sono da considerare «legittimamente assenti», e quindi da computare, i seguenti:

a) i confratelli dell’Ispettoria o Visitatoria che, all’atto del computo, risiedono provvisoriamente in una Casa salesiana di altra Ispettoria o Visitatoria, per espresso mandato dell’ispettore dell’Ispettoria di appartenenza per motivi specifici di studio, malattia, incarico di lavoro ricevuto dal proprio Ispettore.

I confratelli qui indicati temporaneamente assenti per studio, malattia, incarico di lavoro dato dal proprio Ispettore non sono «trasferiti» neppure temporaneamente ad altra Ispettoria. Essi:

  • votano nella casa dove risiedono, fuori della propria Ispettoria, per l’elezione del Delegato della comunità;

  • entrano invece nella lista ispettoriale della Ispettoria di appartenenza per l’elezione del Delegato dei confratelli dell’Ispettoria.

Si badi che l’incarico dato dal proprio Ispettore, di cui qui si parla, deve risultare effettivamente un incarico per la propria Ispettoria di origine. Non è evidentemente il caso di un confratello che risiede e svolge un incarico in una casa interispettoriale. Per esempio in una comunità formatrice o centro di studi interispettoriale, il personale formatore o docente appartiene a tutti gli effetti alla Ispettoria del territorio in cui è situata la casa, e vanno computati solo in questa Ispettoria. Si tratta qui di “trasferimento temporaneo”, fin quando dura l’incarico.

b) i confratelli che hanno ricevuto dal proprio Ispettore il permesso di «absentia a domo» (Cf. can. 665 §1) oppure hanno ricevuto dal Rettor Maggiore o dalla Sede Apostolica l’indulto di «esclaustrazione» (Cf. can. 686). I confratelli «esclaustrati» (can. 686) o «absentes a domo» (can. 665), il cui permesso di assenza non sia scaduto, sono religiosi salesiani e quindi vanno computati nella lista generale. Tuttavia:

  • gli esclaustrati, a norma del diritto universale (can. 687), sono privati del diritto di voce attiva e passiva;

  • gli «absentes a domo» possono esser privati del diritto di voce attiva e passiva, a giudizio dell’ispettore, specie se si tratta di assenza concessa per motivi vocazionali, all’atto di concessione della assenza; si veda al riguardo la lettera del Vicario del RM in data 20-01-1985.

Per precisare ulteriormente, si elencano quei confratelli che, pur appartenendo tuttora all’Ispettoria o Visitatoria, non devono esser computati agli effetti del CI e perciò non devono esser inseriti nella lista generale suddetta:

  1. i confratelli che hanno presentato formale domanda di dispensa dal celibato sacerdotale o diaconale; oppure hanno presentato formale domanda per la secolarizzazione, per la dispensa dai voti perpetui o temporanei;

Secondo la prassi, agli effetti del CI non si computano i confratelli che hanno presentato formale domanda di lasciare la Congregazione, anche se la pratica è ancora in corso e non ancora definitivamente conclusa.

  1. i confratelli che si trovano fuori comunità illegittimamente per qualsiasi motivo, ossia confratelli in situazione «irregolare».

La «lista generale» dei Confratelli dell’Ispettoria è quella sulla quale viene fatto il computo:

  • sia del numero di Delegati ispettoriali al CI: uno ogni venticinque o frazione: Reg. 165,3;

  • sia del numero di Delegati al CG: uno se il totale dei confratelli è minore di 200, due se eguaglia o supera 200 (Reg. 114, come modificato dalla Deliberazione n. 16 del CG27, in Atti del Consiglio Generale 27°, n. 91).

Appena compilata questa lista generale, se ne mandi copia al Regolatore del CG29, secondo le norme e le schede date dallo stesso Regolatore. Questi ha il compito di verificare il computo delle singole Ispettorie o Visitatone, agli effetti di stabilire la validità delle elezioni dei Delegati al CG.

2.5.3.2. Lista dei partecipanti «di diritto» al CI

È una lista che l’ispettore o il Regolatore del CI comunicherà ai confratelli, perché sappiano quali sono i membri «di diritto» del CI.

A norma dell’art. 173 delle Costituzioni i membri di diritto del CI sono i seguenti:

  • l’ispettore o il Superiore di Visitatoria;

  • i Consiglieri ispettoriali;

  • il Superiore delle singole Delegazioni ispettoriali;

  • il Regolatore del CI;

  • i Direttori delle Case canonicamente erette, anche se il numero dei confratelli è inferiore a sei;

  • il Maestro dei novizi.

Come si è già accennato, la composizione del Capitolo delle Circoscrizioni a Statuto Speciale è stabilita dal rispettivo decreto di erezione.

        1. Liste dei confratelli aventi «voce attiva»; elettori

Si distinguono due tipi di liste:

  1. Lista per l’elezione dei Delegati delle singole comunità al CI

Viene compilata in ogni singola comunità e comprende tutti i confratelli professi perpetui e temporanei che risiedono nella comunità, compresi quelli di Elitre Ispettorie o Visitatorie che vi si trovano temporaneamente per motivi di studio, malattia, o incarichi ricevuti dal proprio Ispettore di origine (Cf. Reg. 165,2).

  1. Lista ispettoriale per l’elezione dei Delegati dell’Ispettoria al CI

A questa lista, importante per l’elezione a livello ispettoriale, appartengono tutti i confratelli, professi perpetui e temporanei, elencati nella lista “generale” dei confratelli dell’Ispettoria, eccettuati quelli che sono privati di voce attiva e passiva.

Sono privati di voce attiva e passiva, anche se inclusi nella lista generale dei confratelli dell’Ispettoria:

  • i confratelli che hanno avuto l’indulto di esclaustrazione, a norma del can. 687;

  • i confratelli che hanno avuto il permesso di “absentia a domo” e ai quali, all’atto della concessione dello stesso permesso, non fu data la voce attiva e passiva.

La privazione della voce attiva e passiva per gli «absentes a domo» deve risultare dal documento con cui l’ispettore, col consenso del suo Consiglio, concede il permesso di assenza. Si veda la lettera del Vicario del RM del 20-01-1985.

2.5.3.4. Liste dei confratelli con voce passiva: eleggibili

Ci sono tre tipi di Delegati: Delegati della comunità per il CI, Delegati dell’Ispettoria per il CI e Delegati dell’Ispettoria per il CG29. Per questo vi sono tre tipi di tali liste:

  1. Lista dei confratelli eleggibili al CI come «delegati della comunità»

Comprende tutti i professi perpetui della comunità, compresi quelli di altra Ispettoria che vi risiedono anche solo per studi o malattia,

  • eccettuati quelli che già sono membri di diritto del CI (vedi lista 2.5.3.2) e quelli privati di voce attiva e passiva.

  1. Lista dei confratelli eleggibili al CI come «delegati dell’Ispet- toria»

Comprende tutti i professi perpetui della «lista generale» ispettoriale (lista 2.5.3.1), eccettuati,

  • coloro che sono già membri di diritto del CI (lista 2.5.3.2), i delegati già eletti validamente nelle comunità;

  • i confratelli privati di voce attiva e passiva: esclaustrati e «absentes a domo» ai quali non è stata concessa la voce attiva e passiva.

  1. Lista dei confratelli eleggibili al CG

Per l’elezione del/i «Delegato/i dell’Ispettoria al Capitolo generale», all’interno del CI, si tenga presente che sono eleggibili tutti i professi perpetui della «lista generale» ispettoriale (lista 2.5.3.1), eccettuati,

  • l’ispettore, che è membro di diritto del CG;

  • i Rettori Maggiori emeriti, presenti in Ispettoria, che pure sono membri di diritto del Capitolo generale;

  • i confratelli privati di voce attiva e passiva.

  1. Verbali delle elezioni

A) Le modalità per la votazione e lo scrutinio dei voti del Delegato delle comunità locali al CI sono esposti negli art. 161-163 dei Regolamenti generali (Cf. anche Cost. 153).

I verbali corrispondenti all’elezione dei Delegati delle comunità locali e loro rispettivi supplenti devono esser redatti sugli appositi moduli e devono esser esaminati dall’apposita Commissione ispettoriale.

Questa Commissione ispettoriale per la revisione dei verbali delle elezioni dei Delegati delle comunità sarà nominata dall’ispettore, d’accordo col Regolatore del CI.

  1. Le modalità per le votazioni e lo scrutinio dei voti dei Delegati dell’Ispettoria al CI sono esposte nell’art. 165 dei Regolamenti.

Nei verbali corrispondenti all’elezione dei Delegati dei confratelli dell’Ispettoria devono risultare:

  • la data dello scrutinio;

  • i nomi degli scrutatori;

  • l’adempimento delle modalità richieste dai Regolamenti;

  • i risultati.

  1. verbali, redatti sugli appositi moduli, vanno convalidati con la firma di chi presiede lo scrutinio e degli scrutatori.

  1. Le modalità per le votazioni e lo scrutinio dei voti del/i Delegato/i dell’Ispettoria al CG29 sono esposte negli art. 161-165 dei Regolamenti generali (Cf. anche Cost. 153).

  1. verbale corrispondente all’elezione dei Delegati al CG29 e dei loro supplenti deve essere redatto unicamente sugli appositi moduli predisposti dal Regolatore del CG29 e secondo le istruzioni ivi espresse.

Tale verbale deve esser inviato tempestivamente al Regolatore del CG29, che lo trasmetterà all’apposita Commissione nominata dal Rettor Maggiore per la revisione prescritta (Cf. Reg. 115).

  1. Casi particolari

  1. I Vescovi salesiani, anche se ritiratisi dal loro ufficio e residenti in Ispettoria, non hanno voce né attiva né passiva, e non votano nel caso che siano invitati al CI. La stessa norma viene applicata ai Vescovi reinseriti in comunità salesiane (Cf. AAS 1986, p. 1324).

  2. I Rettori Maggiori emeriti hanno diritto di voce attiva e passiva nella comunità locale in cui risiedono e nella elezione dei confratelli dell’Ispettoria; ma se eletti Delegati al CI o della comunità locale o dei confratelli dell’Ispettoria, nel CI hanno solo voce attiva e non passiva, poiché sono già membri di diritto del Capitolo generale.

  1. Indicazioni formali per la compilazione delle liste dei confratelli

  1. Numerare con numero progressivo i nominativi dei confratelli.

  2. Seguire l’ordine alfabetico e la dicitura dei nominativi, come riportati nell’Annuario del 2023

  3. Usare le lettere maiuscole per il cognome paterno e minuscole per il Nome di battesimo.

  4. Indicare con le apposite sigle se il confratello è

  1. Presbitero (P)

  2. Diacono (D)

  3. Laico (L)

  4. Studente “chierico” (candidato al presbiterato) (S).

  1. Indicare con la lettera “t” se il confratello è temporaneo.

  2. Per chi partecipa al CI indicare il titolo di partecipazione:

  1. Di diritto

  2. Delegato comunità locale

  3. Delegato Comunità Ispettoriale.






72 ATTI DEL CONSIGLIO GENERALE


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