CG19|it|Documenti 18-21

XVIII.- LE MISSIONI


Premesse

La Chiesa ha dal suo Divino Fondatore un mandato missionario senza limite di tempo e di spazio. Euntes in mundum universum; praedicate Evangelium omni creaturae.1

Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha preso nuova coscienza di questo mandato divino ed ha messo in luminosa evidenza che tutta la Chiesa è missionaria e che anche i singoli fedeli sono chiamati per quanto è possibile a diventare missionari nello spirito e nelle opere.2

Diversi interventi di Padri Conciliari espressero la volontà di "non dividere la Chiesa e le Missioni", di non presentare "le Missioni come distinte dalla vita della Chiesa dei paesi di antica tradizione", come pure l’aspirazione di organizzare in un modo degno ed efficace, l’aiuto di tutti i fedeli all’opera di evangelizzazione.3

La Congregazione Salesiana, per mezzo del suo XIX Capitolo Generale, condivide queste aspirazioni della Chiesa di oggi e rivive l’ideale di Don Bosco, il quale volle che l’opera delle Missioni fosse l’ansia permanente della Congregazione, in modo tale da formar parte della sua natura e del suo scopo.

La Congregazione Salesiana, ogni qual volta accetta dalla Chiesa territori od opere missionarie, ne assume la piena responsabilità come tale, e si obbliga a dare il personale e i mezzi necessari per il loro sviluppo.

Mentre si riconosce il generoso sforzo compiuto dalla Congregazione in 90 anni di impegno missionario, si fa tuttavia notare la sproporzione tra il numero dei missionari e le opere a cui essi attendono, con il conseguente superlavoro dei Confratelli impegnati fino all’estremo limite di resistenza, e con pregiudizio non solo della salute ma di tutto il lavoro. Perciò:

Il XIX Capitolo Generale riafferma la vocazione missionaria della Congregazione Salesiana, quale Don Bosco la volle fin dall’inizio e intende che tale si presenti ufficialmente presso gli Enti Ecclesiastici oltre che davanti ai suoi Soci e Cooperatori.


Deliberazioni

Il Capitolo Generale XIX delibera:

1. Si modifica come segue l’articolo 65 dei Regolamenti: Gli Ispettori possono per giuste ragioni concedere ai Missionari il rimpatrio temporaneo, determinandone la durata. Ordinariamente il soggiorno in famiglia non duri più di un mese.

2. La Congregazione ha l’obbligo di aiutar le Missioni; perciò in ogni Ispettoria e in ogni Casa si promuovano quelle attività che servano a raccogliere offerte per le Missioni.

Questo si può fare attraverso la "Giornata Missionaria Salesiana" e le attività di tutte le nostre Associazioni. Le offerte siano poi inviate al’Ufficio Missionario Centrale.

3. Si rende necessaria l’istituzione di "Procure Missionarie" nei principali Paesi dove l’opera salesiana è sviluppata. Scopo di tali Procure è di assistere i Missionari nella partenza, arrivo e dimora in Patria; promuovere qualsiasi altra attività, specialmente economica, a favore delle Missioni. L’incaricato della Procura sarà di particolare aiuto all’Ispettore nell’assolvere il mandato che gli è imposto dall’articolo 67 dei Regolamenti riguardante i Missionari rimpatriati.4

4. Si istituisce un "Ufficio Missionario Centrale" sotto la diretta responsabilità del Superiore Incaricato delle Missioni, il cui scopo sarà organizzare, coordinare e promuovere le attività e gli interessi missionari dell’intera Congregazione.

5. Data la vastità e complessità dei problemi delle Missioni Salesiane sparse in tutti i Continenti, il Superiore Incaricato delle Missioni si avvarrà dell’assistenza di una Consulta. Se ne studi la pratica attuazione.

6. Le Missioni si avvantaggino dell’aiuto che possono prestare le "Volontarie di Don Bosco" e le Associazioni Laicali Missionarie, nonché i nostri Cooperatori ed Exallievi.

7. Ordinariamente non si aprano nuove Residenze se non vi si possono assegnare almeno tre Confratelli, di cui uno potrà essere Coadiutore.


Orientamenti

1. La Congregazione s’impegni a coltivare in tutte le Case di formazione le vocazioni missionarie, anche di adulti. Ove se ne vedesse la convenienza, si erigano Case per aspiranti alle Missioni.

2. Si favorisca il desiderio di coloro che chiedono di andare in Missione, in quanto ciò è possibile ed essi ne hanno le doti. Lo stesso si dica per coloro che desiderassero prestar la loro opera per almeno cinque anni, purché siano considerati idonei.

3. I Confratelli, nel presentare la domanda di recarsi nelle Missioni, possono esprimere una preferenza per qualche Missione propriamente detta, subordinatamente sempre alla volontà dei Superiori e agli interessi generali della Congregazione.

4. Conviene continuare la nostra tradizione di mandare in una stessa Missione Confratelli di diverse nazionalità, senza escludere la possibilità che da qualche Nazione possano essere inviati gruppi più numerosi, secondo le esigenze di tempo e di luogo.

5. Considerate le benemerenze già acquistate dai nostri primi Missionari nel campo culturale, scientifico, linguistico, etnico e storico, vivamente si raccomanda che ogni Missione abbia possibilmente uno o più Confratelli, che si dedichino a simili studi, scegliendoli tra coloro che ne dimostrino speciali attitudini.

Pure ai sensi dell’articolo 170 dei Regolamenti, si abbia cura speciale di redigere le Cronache di ciascuna Missione, in vista dell’importanza che esse hanno nella compilazione della storia della Congregazione in genere e delle Missioni in particolare.

6. Si fa voti perché venga stabilita una Cattedra di Missionologia nel PAS.

7. per promuovere lo spirito e l’interesse missionario nelle proprie Case, un’Ispettoria, d’intesa con il Superiore Incaricato delle Missioni, potrà far convergere il particolare interesse delle medesime verso una o più Missioni.

Nella distribuzione del personale il Superiore Incaricato delle Missioni terrà conto di questo legame.


XIX.- FORMAZIONE DEI GIOVANI


CAPO PRIMO

ALCUNI ORIENTAMENTI GENERALI PER LA NOSTRA MISSIONE EDUCATIVA OGGI


I FINI DELL’EDUCAZIONE SALESIANA

Essi sono i fini di ogni educazione autenticamente umana e cristiana diretta alla salvezza dell’anima, secondo lo spirito e il metodo di Don Bosco. Si tratta di "cooperare alla grazia divina"5 per formare nel giovane l’uomo ed il cristiano. Ciò significa consentirgli di acquistare gradualmente la vera libertà (padronanza spirituale di se stesso e gusto dei valori), la vera fede (accogliere Cristo che salva nella Chiesa) e dargli la capacità, il desiderio di assumere un posto efficiente nella società temporale e nella Chiesa di oggi.

La Magna Charta dell’educazione cristiana resta l’Enciclica di Pio XI, Divini Illius Magistri. Ma nelle Encicliche di Giovanni XXIII, specialmente nella Mater et Magistra, si hanno ulteriori precisazioni per una educazione umana e cristiana (soprattutto sociale) del giovane.

Inoltre, mentre attendiamo gli orientamenti espliciti del Concilio Vaticano II sui compiti dell’educazione e della scuola cattolica, noi possiamo già considerare come ideale da raggiungere la figura del laico cristiano quale viene definita nella Costituzione De Ecclesia:6 membro vivo del Corpo di Cristo e del Popolo di Dio, chiamato a partecipare della funzione sacerdotale, profetica, regale e missionaria di Cristo e della sua Chiesa, e principalmente a "cercare il regno di Dio attraverso il governo delle realtà temporali che Egli ordina secondo Dio",7 chiamato personalmente alla santità.8


CONDIZIONAMENTI ED ESIGENZE DELLA GIOVENTU' OGGI


Conoscenza e rispetto del giovane

Come Don Bosco si è preoccupato di individuare le necessità dei giovani del suo tempo e di provvedervi con i migliori mezzi a disposizione,9 così oggi il Salesiano fedele al suo spirito si industrierà di conoscere la mentalità, in certo senso nuova, della gioventù del nostro tempo, sforzandosi di rispondere alle sue richieste con la più larga generosità.

Pertanto egli cercherà di prendere chiara coscienza degli aspetti positivi e negativi dell’umanesimo contemporaneo, aderendo lui stesso e avvicinando i giovani a tutto ciò che di valido è in esso, curando la completezza e l’armonia dei valori umani e cristiani, in conformità con quello che si potrebbe legittimamente chiamare "umanesimo salesiano", adombrato anche nell’Epistola della Messa in onore di San Giovanni Bosco: "Tutto ciò che è vero, nobile, puro, amabile, onorato... tutto questo meditate".10


Vivo senso della libertà

Un primo tratto della mentalità del giovane oggi è l’aspirazione alla libertà e all’espressione della sua personalità totale e originale. Il Salesiano lo illumini e gli chiarisca il senso della libertà cristiana, aiutandolo quindi a realizzarla con i mezzi della grazia e facendo appello a tutte le sue energie interiori.

A questo scopo, in piena armonia con lo stile educativo della tradizione salesiana, riassunto nel trinomio "religione, ragione, amorevolezza", egli preparerà i giovani ad assumere le loro molteplici responsabilità nella società, aiutandoli ad acquistare la capacità di decisioni personali e mediante l’assunzione di concrete responsabilità anche durante il tempo dell’educazione.


Vivo senso sociale

Un altro tratto della mentalità del giovane d’oggi è il suo desiderio di entrare in larga comunicazione con gli altri, soprattutto con quelli della sua età, e di essere ben preparato ad occupare il suo posto in un mondo adulto intensamente socializzato.

In linea con Don Bosco e assecondando l’esempio della Chiesa, che accentua oggi la necessità dell’apertura e del dialogo con tutti, l’educatore salesiano svilupperà le disponibilità sociali del giovane con tutti i mezzi: le attività ordinarie della Casa salesiana, i mezzi moderni di informazione sugli avvenimenti e i problemi della Chiesa e della società, i vivi contatti con i mondo circostante. E' compito preciso, anche se complesso, avviare i giovani ai futuri comportamenti della società ai vari livelli: vita familiare e professionale, vita politica e senso internazionale, spirito missionario ed ecumenico e sensibilità per i problemi della Chiesa universale.


Vivo senso di aderenza al mondo di oggi

Un terzo tratto della mentalità del giovane di oggi è l’entusiasmo per le scoperte moderne e il vivo desiderio di partecipare al possesso dei beni e al progresso della civiltà.

L’educatore salesiano asseconderà tutto ciò che di positivo è contenuto in questo atteggiamento, in piena sintonia con Don Bosco, il quale dichiarava di volere essere sempre "all’avanguardia del progresso", e con la Chiesa, che, specialmente con la Pacem in terris di Giovanni XXIII,11 incoraggia l’uomo moderno a "prendere possesso della terra",12 mettendo in guardia tuttavia contro il materialismo sia capitalista che marxista.

Tutti gli educatori salesiani, e in particolare quelli che esercitano i loro apostolato nel mondo del lavoro, devono mettere i giovani in grado di contribuire alla costruzione del mondo in un senso umano e di alimentare una fede che integri questo sforzo tecnico e storico, dandogli il suo senso ultimo in Cristo. In questo impegno educativo lo spirito di povertà e il distacco effettivo dell’educatore hanno un ruolo importante.


Presenza del peccato e sintomi di debolezza

Le esigenze sopraelencate della mentalità moderna, pur nella loro realtà positiva, comportano sempre dei rischi: l’anarchia istintiva, il gregarismo e il cedimento alle influenze devianti, il materialismo onnipresente nell’ambiente sociale. Per di più il giovane d’oggi è aggredito e per conseguenza indebolito da una realtà di peccato, sotto veste di laicismo, di edonismo, di naturalismo, di mondanità, che insensibilmente possono travolgerlo, vittima di un’atmosfera intossicata.

Di qui la necessità più urgente che mai di potenziarlo con i mezzi soprannaturali della parola di Dio e della grazia, nella linea della tradizione educativa di Don Bosco.


Necessaria gradualità

L’educatore salesiano adeguerà la sua azione educativa e concreta a questa triplice situazione di fondo:

- provenienza e mentalità sociale del giovane;

- età e livello evolutivo (fisico, psichico, culturale);

- livello di cultura religiosa e maturità di fede.


SITUAZIONI E COMPITI DEL SALESIANO EDUCATORE


I Salesiani

Don Bosco deve in gran parte il suo successo educativo alla sua profonda santità e alla sua spiccata personalità. A questi indiscussi valori personali va aggiunta l’importanza decisiva che egli diede al rapporto personale con i giovani; e su questo terreno si mostrò assai esigente con i suo Salesiani.

Sull’esempio del Padre, il Salesiano, nell’intima convinzione che oggi soprattutto l’educazione si svolge da persona a persona, ha il dovere di acquistare una personalità umanamente equilibrata e soprannaturalmente irradiante; di creare con ciascuno dei giovani rapporti personali, occasionali o continuati secondo le circostanze.

Ogni Salesiano sappia che l’assistenza non ha perduto nulla del suo valore né della sua necessità educativa, tenendo ben presente che la vera assistenza salesiana è un’attività costruttiva (positiva), non semplicemente preservativa (negativa).

L’educatore salesiano deve inoltre essere persuaso che la formazione integrale del giovane è opera di tutta la comunità educativa. Consapevole di ciò, egli deve imparare a coordinare i suoi problemi con quelli degli altri, a fare insieme gli esami di coscienza educativi, a seguire una linea comune di azione, preparata possibilmente anche su piano ispettoriale, con programmazione annuale.


Collaboratori non salesiani

In conformità con le ispirazioni fondamentali del sistema di Don Bosco l’educatore salesiano accetta lealmente di inserire la sua azione nel vasto organismo educativo della Chiesa e della società. E quanto più il suo contributo è preminente e speciale, tanto più si sforzerà di conservare e affermare l’originalità del suo spirito e del suo metodo salesiano.

Non si dimentichi che, per legge di natura e per la grazia sacramentale del matrimonio, i genitori hanno la responsabilità primaria nel ciclo educativo. In conseguenza gli educatori salesiani mantengano e intensifichino il legame con i genitori dei giovani, mirando ad una triplice mèta: conoscere meglio i giovani, coordinare gli sforzi educativi, aiutare i genitori nello svolgimento della loro importante missione. Le modalità concrete dei contatti sono regolate secondo le responsabilità di ogni educatore, nell’ambito dell’ubbidienza religiosa.

I Laici chiamati a lavorare nei nostri Istituti siano considerati come stretti collaboratori, efficientemente integrati nel gruppo educativo salesiano, anche se non fanno parte della comunità religiosa. La loro scelta deve essere fatta alla luce di una triplice esigenza: dirittura morale e religiosa, competenza educativa, adattamento al nostro spirito. Perciò dobbiamo sceglierli principalmente fra i nostri Cooperatori ed Exallievi.

Rimane a noi la grave responsabilità di formarli salesianamente ed aiutarli ad essere cristiani esemplari e validi collaboratori. Questo compito appartiene innanzi tutto al Direttore, al Catechista, al Consigliere Scolastico e al Preside.


La Chiesa

Il Salesiano è un inviato dalla Chiesa ai giovani d’oggi; egli agisce nello spirito e con le intenzioni di Lei. Quindi si impegna a far sue le parole del Papa e le decisioni del Concilio.

Si cerchi pertanto di integrare sinceramente la nostra azione in una pastorale d’insieme, accordandola con le direttive dei Vescovi locali e con le necessità delle diocesi in cui è situata la nostra opera.

Si miri ad inserire i nostri giovani nelle comunità più fondamentali della parrocchia e della diocesi. Si preparino laici autenticamente cristiani per i movimenti ufficiali di Azione Cattolica e di animazione cristiana della società.


CAPO SECONDO

CATECHESI


La Congregazione considera la catechesi giovanile come la prima attività dell’apostolato salesiano e chiede perciò ripensamento e riorganizzazione di tutte le opere in funzione prevalentemente della formazione dell’uomo di fede e promuove tutte le forme dell’apostolato catechistico secondo le esigenze e le situazioni dei singoli paesi.

Si delibera l’istituzione di apposite commissioni di studio e di centri operativi a diversi livelli (centrale, interispettoriale, ispettoriale), con lo scopo di analizzare la situazione pastorale-catechistica dei singoli paesi, proporre dei piani concreti di azione e promuovere e coordinare gli interventi appropriati.

Il Capitolo Generale XIX riconosce lo sforzo poderoso fatto dalla Congregazione in questo settore con la istituzione della Libreria della Dottrina Cristiana, del Centro Catechistico Salesiano, e, di corsi di Catechetica, nell’Istituto di Pedagogia.

Si inserisca tra le attività da promuovere nella Congregazione l’insegnamento della Religione nelle scuole esterne collegate con l’apostolato delle nostre opere.

Si prescrive che l’insegnamento della Religione venga affidato ai Confratelli più preparati e abili e sia oggetto di cura particolare. Tutti contribuiscano alla formazione dell’uomo credente, sottolineando il rapporto dei valori umani con il piano della salvezza, sia nella scuola che nelle attività giovanili.

I giovani Confratelli si preparino negli studentati e nelle altre Case di Formazione all’apostolato catechistico. Durante il tirocinio i giovani Confratelli si esercitino nella catechesi ai fanciulli.

I sacerdoti diano la massima importanza alla liturgia della parola, all’omelia durante la Santa Messa e alla catechesi sistematica e occasionale. Si raccomanda la loro partecipazione periodica ai corsi di aggiornamento, per rendersi sempre più adatti messaggeri della Parola di Dio.

Si ricordino poi tutti i Salesiani che le nostre Scuole sono chiamate a preparare non solo dei cristiani convinti, ma i futuri apostoli laici. Con l’approvazione dei Vescovi, vengano perciò organizzati dei corsi per la preparazione dei giovani all’apostolato catechistico. Possibilmente siano impegnati i più grandi nel catechismo domenicale dei fanciulli.


CAPO TERZO

VITA LITURGICA E DI PIETA'


1. LA MESSA QUOTIDIANA

Premesse. Il Sacrificio Eucaristico è "il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa",13 la sorgente della vita soprannaturale, e perciò il fulcro della giornata per il buon cristiano.

Nel sistema educativo di Don Bosco "la frequente Confessione, la frequente Comunione e la Messa quotidiana sono le colonne che devono reggere un edificio educativo"14 e sono la base soprannaturale e l’ideale per un istituto di educazione.

L’assistenza alla santa Messa gradita, od anche solo accettata dal giovane, diventa progressivamente, mediante l’attrattiva della liturgia, delle cerimonie e del canto, e soprattutto mediante una miglior formazione e l’azione interna della grazia, una partecipazione piena, cosciente, attiva internamente ed esternamente, fruttuosa.15


Il Capitolo Generale:

conferma solennemente la validità della tradizione salesiana circa la Messa quotidiana.

Impegna tutti i Confratelli perché, consci della gravità di un argomento che condiziona i frutti del loro lavoro educativo, riaffermino pienamente la loro fiducia in questi princìpi, ricordino che la formazione alla pietà è compito di tutta intera la comunità, e siano concordi nel compiere un vigoroso sforzo pastorale per la formazione alla fede ed al senso liturgico dei giovani, affinché la partecipazione alla santa Messa sia conforme al pensiero di Don Bosco e alla volontà della Chiesa oggi.

Riconoscendo che esistono situazioni particolari, ne affida l’esame e la soluzione, nello spirito dei princìpi precedenti, alla competenza delle rispettive Conferenze Ispettoriali, L’Ispettore invigili e segua attentamente tali situazioni e ne informi ogni anno il Consiglio Superiore.

L’Ispettore si assicuri che ogni scuola abbia una Cappella sufficiente per accogliere i giovani, e il Direttore disponga che la celebrazione sia collocata nel momento più opportuno della giornata.


2. GIORNI FESTIVI

Nei giorni festivi la Messa sia unica, celebrata nell’ora più adatta a costituire il vero centro della giornata, in forma più solenne che nei giorni feriali. L’insieme della giornata traduca lo spirito di gioia pasquale anche nella disposizione degli orari e dell’occupazione del tempo libero.

Negli esternati venga favorita la partecipazione dei giovani alla Messa nelle rispettive parrocchie, pur dando comodità di intervenire alla Messa nell’Istituto, secondo le particolari situazioni ed in collaborazione con il Parroco.

Nel pomeriggio del giorno festivo venga celebrata una seconda funzione liturgica, che deve comprendere sempre l’istruzione, seguìta da breve adorazione e da benedizione con il SS. Sacramento; si potrà anche inserire il Vespro in volgare o una celebrazione della Parola.


3. PREGHIERE QUOTIDIANE

Le preghiere del mattino saranno recitate in luogo adatto. Esse comprenderanno le preghiere in uso nei vari luoghi e paesi. Come norma generale: Angelus, Vi adoro, Padre nostro, Atto di Fede, di Speranza e di Carità, Ave Maria, Angelo di Dio, Preghiera a San Domenico Savio.

Per le preghiere della sera si seguano le formule in uso nei vari paesi. Di norma saranno così ordinate: Vi adoro, Padre nostro, Io credo, Salve Regina, Cara Madre Vergine Maria, tre volte, ma omettendo il Gloria finale, Angelo di Dio, l’Eterno riposo. Tutte le intenzioni della Famiglia Salesiana e della comunità giovanile vengano raccolte in una "preghiera dei fedeli" (per i Papa, i genitori, i Superiori, i Missionari, i Cooperatori, gli Exallievi, ecc.), conclusa con una parafrasi della colletta della Messa di Don Bosco. Dopo l’esame di coscienza si reciti l’Atto di dolore e le giaculatorie finali: Gesù, Giuseppe, Maria... Si tralascino le esortazioni "E mentre ci spogliamo... Pensando quindi...". In particolari circostanze le preghiere della sera potranno essere sostituite dalla Compieta o dalla recita del Rosario.

L’avvio dei giovani a una breve meditazione quotidiana sarà cura particolare del Catechista e delle Associazioni Religiose.

I ragazzi siano iniziati alla preghiera spontanea e personale. Le preghiere prima e dopo le varie azioni della giornata abbiano le loro formule più adatte.

La recita del Rosario sia favorita e collocata in ora e luogo opportuno durante la giornata. La partecipazione sarà promossa dai membri delle Associazioni Religiose. Vi interverranno anche i Confratelli liberi da impegni. Nelle feste mariane infrasettimanali i Rosario potrà essere recitato da tutta la comunità, concludendo con la benedizione di Maria Ausiliatrice.


4. RITIRO MENSILE

Il Ritiro mensile per l’Esercizio della Buona Morte seguirà queste norme orientative:

Si dedichi al Ritiro mensile l’intera serata, liberandola completamente dagli impegni di studio e di lavoro, e parte della mattinata seguente fino alla Messa, fornendo ai giovani gli opportuni sussidi per il lavoro di riflessione individuale. Per gli esternati valga quanto è qui proposto, con gli adattamenti alla loro particolare situazione.

Vi sia per tutti una conferenza. La Confessione mensile riveste una importanza fondamentale: se ne curi la preparazione, si invitino confessori straordinari e si dedichi alle confessioni il tempo più propizio.

Si fa voti che le preghiere dell’Esercizio della Buona Morte siano rivedute, ed in esse traspaia il senso pasquale della morte cristiana.

Qualche volta, nei momenti principali dell’anno, sarà opportuno che il Ritiro di un giorno venga fatto fuori Casa, in ambiente adatto, per categorie e gruppi. Il Ritiro completo di un giorno, con intervento libero, potrà sostituire lodevolmente il triduo di apertura dell’anno scolastico per i giovani più grandi.


5. ESERCIZI SPIRITUALI

Si distinguano gli Esercizi Spirituali dei ragazzi da quelli degli adolescenti. Gli Esercizi Spirituali costituiscano il vertice dell’attività spirituale dell’anno.

Sotto la guida insostituibile del Direttore, gli Esercizi devono essere un’autentica iniziazione alla preghiera, una esperienza di Dio e delle sue realtà, una ricerca della propria vocazione cristiana, una revisione ed impostazione della vita.

Per la felice riuscita degli Esercizi Spirituali degli adolescenti si tengano presenti due esigenze: evitare di fare gli esercizi contemporaneamente con gruppi troppo numerosi, sollecitare in tutti i modi la presenza e la collaborazione degli insegnanti.

Si fa voti che in ogni Ispettoria ci sia la Casa degli Esercizi Spirituali per i Confratelli, che servirà ottimamente anche per i corsi dei nostri giovani e della gioventù in genere. Inoltre si prepari in ogni Ispettoria e sia disponibile un gruppo di Confratelli per la predicazione di Esercizi Spirituali e di Ritiri ai giovani dei nostri collegi, di gruppi giovanili delle parrocchie e delle diocesi considerando questa attività come settore importante dell’apostolato salesiano.16


6. COMMISSIONE LITURGICA

Si fa voti perché in ogni nazione o gruppo di Ispettorie venga costituita una Commissione liturgica, cui affidare la redazione di un "Direttorio per la vita liturgica e di pietà" adatto alle esigenze locali.


CAPO QUARTO

LA DIREZIONE SPIRITUALE DEI GIOVANI


La comunità educativa, la scelta dei giovani, l’ambiente stesso dell’Istituto od oratorio costituiscano un vero clima di formazione nella Casa salesiana.

L’attività liturgica, l’orazione, l’istruzione catechistica, la "buona notte", l’insegnamento, le associazioni sono i mezzi per la formazione d’insieme.

Tutti i Salesiani svolgono un compito educativo, avendo "tutti l’incarico di dare avvisi e consigli a qualunque giovane della Casa, ogni qualvolta vi è ragione di farlo"17 e "come padri amorosi parlino, servano di guida ad ogni evento, diano consigli ed eventualmente correggano",18 e diano "agio agli allievi di esprimere liberamente i loro pensieri".19

Al Direttore primieramente spetta il dovere del colloquio personale su problemi di formazione alla vita di fede, di pietà e di bontà più cosciente e responsabile, essere cioè "guida stabile, fedele amico dell’anima... per far gustare che cosa sia vita spirituale".20 Egli veda di rivolgere una personale e attenta cura specie ai più grandi, ai caratteri più difficili, a coloro che sono orientati verso una chiara vocazione.

In questo prezioso ed indispensabile lavoro si faccia aiutare soprattutto dai Confessori regolari, perché attraverso la soluzione dei problemi di coscienza dirigano le anime verso l’acquisto di una mentalità cristiana, capace di orientarsi al bene nelle difficoltà della vita.

Affidi pure al Catechista l’incarico del colloquio personale con quegli allievi di cui è responsabile, e se occorre si serva anche, d’intesa con l’Ispettore, di un altro sacerdote, per venire incontro alle esigenze dei giovani.

L’unità di princìpi e di orientamenti nella direzione si potrà ottenere riunendo sotto la responsabilità del Direttore di tanto in tanto i Confessori, il Catechista e gli altri sacerdoti a ciò deputati, per un’intesa. Una grande discrezione si rende necessaria sia nella frequenza che nel modo di agire, per evitare pericoli e deviazioni. Ci sia un ambiente diverso dalla camera per ricevere i giovani.

Colui che si accinge al delicato compito di dirigere le anime giovanili deve prepararsi e coltivarsi soprattutto sotto questi due aspetti:

a) conoscenza della psicologia giovanile in generale e di quella morale-religiosa in particolare;

b) approfondimento dell’ascetica cristiana, come è stata insegnata da San Francesco di Sales, ma tenendo soprattutto presente l’esempio di Don Bosco e i mezzi e i modi che egli incomparabilmente usava per la formazione dei suoi giovani.

Si fa voti che sia accresciuta la preparazione dei Confratelli in questo campo e che sia composto da una commissione postacapitolare un Direttorio per la Direzione Spirituale dei giovani con l’inclusione della trattazione sulla educazione all’amore e alla purezza secondo i princìpi e le direttive tracciate dal capitolo Generale.


CAPO QUINTO

EDUCAZIONE ALL’AMORE E ALLA PUREZZA


Il Capitolo Generale

preso atto della particolare importanza, delicatezza e complessità che assume per i giovani e gli educatori di oggi l’educazione all’amore e alla purezza

affermato che tale problema deve essere armoniosamente risolto nel quadro della formazione di tutte le virtù umane e cristiane della personalità giovanile, per aiutare i giovani a prendere il loro posto nella famiglia, nella società e nella Chiesa,


delibera:

1. di demandare a una commissione postcapitolare la redazione di un Direttorio pastorale giovanile che tratti adeguatamente anche della soluzione di questo problema alla luce dei Documenti Pontifici, della psicologia e della sana pedagogia;

2. di approvare gli orientamenti del presente Documento perché servano

come indirizzo, di lavoro per la predetta commissione postcapitolare;

come guida, fino all’emanazione dell’auspicato Direttorio, per i Salesiani a cui per obbedienza incombe il dovere di formare i giovani all’amore e alla purezza.

Frattanto il Capitolo Generale invita i Superiori responsabili - Ispettori e Direttori - a vigilare attentamente perché i Confratelli non espressamente incaricati né adeguatamente preparati non pretendano di trattare argomenti così delicati e importanti con gli alunni delle nostre Opere giovanili e con altra gioventù.


ORIENTAMENTI SULL’EDUCAZIONE ALL’AMORE CRISTIANO IN GENERALE

Gli sforzi dell’educatore devono tendere a liberare progressivamente il giovane dalla schiavitù dei suoi istinti sensibili e sentimentali, orientando la sua libertà verso la donazione di sé a Dio e agli altri. Questa è la tradizione salesiana, implicita nelle direttive dei Superiori Maggiori.

Questa educazione Don Bosco l’operò permanentemente facendogli amare le persone adorabili di Dio Padre e di Gesù, e guidandolo a una viva devozione alla Vergine Santa; rendendo attento e amabile il suo rapporto verso le persone concrete che gli sono d’attorno; infine aprendo il suo cuore alle prospettive dell’amore adulto nelle sue forme più intime e universali, e prospettandogli l’avvenire professionale come un servizio e un irradiamento apostolico.

Le potenze affettive e sensibili del giovane devono convergere nella migliore espressione del dono di sé. Di qui il duplice compito di educare all’amore e di educare le potenze sensibili. E' chiaro che l’acquisto di questa padronanza richiede un allenamento della volontà alla mortificazione e allo sforzo. L’educatore deve infondere la convinzione della necessità assoluta di questa ascesi e del suo senso positivo.

L’amorevolezza, uno dei fondamenti del nostro metodo, esige nell’educatore tale padronanza di sé, che gli permetta di amare rettamente e con dedizione il giovane, e tiene viva in lui una risposta cordiale e pura, realizzando pienamente lo spirito di famiglia e l’esperienza di una società e di una esistenza governata dall’amore.


DIRETTIVE PER LA PASTORALE GIOVANILE


a) Educazione dell’affettività

Perché il giovane aderisca ai veri valori e sia portato a conquistarli, dobbiamo ridare fascino ai tre elementi, tanto apprezzati da Don Bosco: lo splendore delle celebrazioni liturgiche, la presentazione di modelli vivi di giovani, l’utilizzazione positiva di mezzi audiovisivi e culturali.

L’amicizia tra i ragazzi richiede la vigile attenzione dell’educatore, perché non degeneri in "amicizia particolare". Resta comunque di per se stessa un valore positivo. Ben guidata essa offre una delle risorse più vive per formare il giovane all’apertura e al dono generoso di sé, soprattutto nell’età della grande adolescenza. "Gli amici e i compagni sceglieteli sempre tra i buoni ben conosciuti, e tra questi i migliori".21

Uno dei compiti del sacerdote educatore è di insegnare al giovane ad assumere atteggiamenti di rispetto e delicatezza verso al donna, soprattutto nell’età in cui essa diviene oggetto di una nuova attenzione ed emozione.

La convivenza mista sta diventando un’esperienza comune di cui bisogna prendere atto. Noi siamo tenuti a educare in particolare i nostri esterni, gli oratoriani, i più grandi dei nostri Istituti ad un comportamento cristiano nei confronti della giovane, basato sulla prudenza e sull’obbedienza. "Questi giovani devono essere preparati a entrare nel mondo, dove si troveranno, volere o no, a contatto con il mondo femminile. Devono saper comportarsi, perché questo è sempre uno scoglio".22 "Bisogna presentare la donna nella sua vera luce... quindi parlarne giustamente, esattamente, santamente".i23

Occorre infine educare i nostri giovani più anziani in modo più esplicito, preparandoli ai passi decisivi della scelta della giovane, del fidanzamento, della responsabilità del matrimonio e della famiglia.

Per tutti gli aspetti di questa educazione una devozione sincera alla Vergine Santa offre delle risorse psicologiche e spirituali preziose.

L’applicazione di questi princìpi è sotto la responsabilità dell’ispettore, che, nell’impartire direttive, considererà attentamente la concreta situazione ambientale di uomini e cose.


b) Educare alla purezza

La purezza sia presentata ai nostri ragazzi secondo la verità umana e cristiana, non cioè come ignoranza o valore a sé stante, ma come padronanza delle proprie potenze sensibili, virtù angelica che rende amabili a Dio e al prossimo e potenzia lo sviluppo della personalità.

Questa educazione rende sereno il giovane aiutandolo a risolvere i problemi relativi che lo turbano profondamente e che influiscono in maniera determinante sulla formazione della sua personalità e sulla sua disponibilità all’azione educativa. Per conseguenza il silenzio assoluto diverrebbe un abbandono dell’adolescente a se stesso. Dannoso ed illecito è il metodo dell’iniziazione diretta, intempestiva, collettiva.

I responsabili di questa educazione sono i genitori per diritto e dovere di natura. L’educatore salesiano responsabile si metta prudentemente in relazione con loro per avvertirli quando ravvisa la necessità di un loro intervento e per illuminarli e consigliarli sui modi più adatti di esso.

Quando però, per qualunque motivo, l’opera dei genitori venisse meno, è obbligo dell’educatore di intervenire direttamente. Nella Casa salesiana tale compito spetta anzitutto al Direttore e agli altri sacerdoti a cui, come si è detto sopra, è stato affidato il compito della direzione spirituale. Il Confessore è nella situazione ideale per conoscere il giovane nelle sue difficoltà, orientarlo e aiutarlo.

Di qui il grave obbligo di mantenersi preparati e aggiornati, ispirandosi alla miglior tradizione e dottrina della Chiesa e della Congregazione e attingendo alla letteratura più sicura sull’argomento.

Qualunque altro che ravvisasse la necessità di un intervento di questo tipo verso un qualsiasi educando ha l’obbligo di avvertirne il Direttore, che provvederà secondo al sua coscienza.

Colui a cui incombe per ragione di direzione spirituale tale compito, deve sentire il grave obbligo di prepararsi adeguatamente ad esso. Deve essere anzitutto persona di piena maturità e sicurezza morale, di delicata finezza e limpida intenzione. Si deve preparare al colloquio anzitutto con la preghiera e i mezzi soprannaturali, ma anche con un preciso piano d’azione, con lo studio del carattere del soggetto e della sua situazione attuale sia psicologica che ambientale.

La delicatezza del problema impone una serie di precise cautele.

La difficoltà con la quale si guarda, anche da persone avvedute, a questo problema, si spiega per la facilità di incorrere in errori e addirittura in abusi da chi, senza la dovuta preparazione e senza averne l’incarico ufficiale, confonde la direzione educativa in questa materia con imprudenti interrogazioni e con la sollecitazione di inutili confidenze.

Circa i modi di intervenire, si tengano presenti i seguenti punti:

L’illuminazione necessaria va fatta con grande riserbo, ma anche con disinvolta serenità, badando di non intervenire né troppo presto né troppo tardi, e avendo presente sempre la delicatezza salesiana.

L’aspetto illuminativo deve essere solo un punto di partenza per l’intervento educativo; esso mira a rasserenare l’anima del giovane, a orientarlo, a chiarirne la condotta, a irrobustirne la volontà per mezzo soprattutto degli ideali e della vita di grazia.

L’educazione alla purezza, sulla linea della nostra tradizione, deve accompagnare il giovane per tutto l’arco dell’azione educativa fino alla maturità della sua personalità cristiana.


CAPO SESTO

IL TEMPO LIBERO E LE VACANZE


La civiltà attuale ha dato un valore nuovo al tempo libero che permette all’uomo di dedicarsi ad attività di sua scelta, con la possibilità di esprimere meglio se stesso e arricchirsi di valori umani complementari. Questo fatto non può non interessare l’educatore salesiano, in conformità allo spirito e al metodo di Don Bosco, che volle sempre dare grande importanza al divertimento. Deve quindi guardare al tempo libero come a uno degli strumenti più tipici della sua azione educativa.

Educare i giovani all’uso del tempo libero vuol dire anzitutto educarli alla libertà dei figli di Dio, insegnando loro la padronanza di sé e il gusto dei veri valori. L’educatore salesiano promuova delle attività varie e ricche di risorse personali, senza imporle o uniformarle, affinché il giovane abbia occasione di scegliere e sviluppare attività fisiche, che diano scioltezza e padronanza al corpo, e di risorse culturali che favoriscano lo sviluppo dei talenti intellettuali e affinino il suo gusto spirituale.

La maggior parte delle attività del tempo libero sono comunitarie, e devono quindi essere guidate in modo da aprire il giovane al senso naturale della fraternità, favorendo la conoscenza e la comprensione degli altri, con la formazione di gruppi che, sotto l’assistenza dell’educatore, organizzino le loro attività, sia nel proprio interesse che in quello caritativo e apostolico. Qui le Compagnie e i Circoli troveranno uno dei loro migliori campi d’azione.

Secondo lo spirito e la pratica di Don Bosco si dia una grande importanza ai tipi di attività tradizionali quali i giochi, lo sport, la musica e la recitazione, che contribuiscono tanto a creare un clima di gioia nelle feste salesiane. Dobbiamo anche accogliere con prudenza e fiducia le forme più attuali del tempo libero, come cinema, radio, televisione, canzoni, lettura di libri, gite culturali, impegnandoci però ad eliminarne gli elementi nocivi, ad arricchirle di elementi validi, e ad educare progressivamente i giovani a un sano senso critico mediante i cineclubs e i teleclubs.

Gli alunni interni abbiano possibilità di passare qualche festa e domenica in famiglia, allo scopo di approfondire l’intesa educativa con i genitori e di iniziare i giovani all’apostolato parrocchiale e ambientale. Si dovranno naturalmente salvaguardare certe domeniche e festività della Casa, che rivestono particolare valore religioso e comunitario. La frequenza, l’estensione e le modalità di tali periodici ritorni in famiglia sono lasciate alla decisione delle Conferenze Ispettoriali secondo la proposta approvata nel Documento sui convitti.

I periodi di vacanza impegnano il Salesiano a sviluppare positivamente l’educazione umana e cristiana dei giovani, potenziando la loro capacità di superare le difficoltà e di esercitarsi nell’apostolato.


CAPO SETTIMO

LE ASSOCIAZIONI DELLA GIOVENTU' SALESIANA E L’APOSTOLATO DEI LAICI


Le Associazioni della Gioventù Salesiana sono "chiave della pietà" (Don Bosco), "palestra di apostolato" (Don Ziggiotti), "espressione di sano attivismo" (Don Ricaldone), in quanto dispongono il giovane a una vita di pietà spontanea e convinta, alla graduale assunzione di responsabilità, all’apostolato di ambiente, alla collaborazione con i Superiori, allo spirito di iniziativa, al senso di lavoro di gruppo, preparando in tal modo il "laico cristiano", come lo esige oggi la Chiesa.

Le Associazioni della Gioventù salesiana sono un’esperienza comunitaria di tutti i valori, da quelli naturali a quelli soprannaturali. Esse si incarnano in tutta la vita della comunità giovanile, di cui sono il "fermento di vita" (Don Ziggiotti), mettendosi a servizio della totalità dei giovani e della totalità dei loro problemi, sotto la guida di educatori responsabili.

Per questo bisogna rimuovere ostacoli che tendono a relegarle in posizioni marginali, o nel settore della sola attività religiosa, devozionale, ricreativa o culturale.

Perché le Associazioni possano fiorire, è indispensabile che tra educatori e giovani vi sia quel clima salesiano di cordiale e amichevole incontro che elimina ogni tensione e freddezza, e favorisce uno stile più attivo, spontaneo e responsabile in tutte le attività.

I centri nazionali o interispettoriali programmino il lavoro associativo e i sussidi per tutta la zona.

Al Delegato Ispettoriale venga affidata, sotto la direzione dell’Ispettore, la cura di tutto quanto concerne la pietà, la vita liturgica, la formazione spirituale, la catechesi, la preparazione all’apostolato e la cura delle vocazioni tra i giovani.

Il Consiglio della Casa sia la prima e più autorevole sede per lo stimolo ed il coordinamento delle loro attività. Gli Assistenti delle medesime ricevano l’incarico come una vera obbedienza, con disponibilità concreta e codificata di tempo, di mezzi e di locali.

Si favorisca il "Movimento degli Amici di Domenico Savio".

Si curi attentamente l’inserimento dei Soci nelle organizzazioni di A.C. e di apostolato dei laici, delle diocesi e delle parrocchie di provenienza, e nella Pia Unione dei Cooperatori Salesiani.


CAPO OTTAVO

CENTRI E SUSSIDI DI FORMAZIONE


La Congregazione Salesiana deve prendere più chiara coscienza del suo contributo originale all’apostolato generale della Chiesa e alla educazione della gioventù in particolare, per procedere con più sicurezza ed efficienza.

Si propone quindi di compilare una silloge di tutti i tesori educativi ereditati da Don Bosco e dai primi Salesiani, mediante l’istituzione di un Centro di studi storici salesiani, che illustri sempre meglio l’opera educativa di San Giovanni Bosco, ed esprima con precisione i lineamenti del suo metodo e del suo spirito.

Sia costituito un Centro Salesiano di Pastorale della Gioventù allo scopo di:

- conoscere meglio la situazione concreta e i bisogni della gioventù attuale in rapida evoluzione;

- raccogliere e coordinare le migliori riflessioni ed esperienze educative dei Salesiani e degli altri educatori attraverso il mondo;

- suscitare ed orientare una più fruttuosa azione educativa dei Salesiani e degli altri educatori. Questo Centro si ispirerà particolarmente agli orientamenti definiti dai Papi recenti, dal Concilio e dal Capitolo Generale XIX; e lavorerà in unione con l’Istituto di Pedagogia del PAS.

Questo Centro elabori un piccolo Trattato dell’Educazione salesiana del nostro tempo, al quale il Consiglio Superiore potrà dare la sua approvazione ufficiale.

I due Centri sopraddetti non saranno delle realtà autonome, ma delle sezioni di un Centro Generale di studi e di orientamenti, e devono esser visti nel quadro generale della riorganizzazione degli Uffici del Consiglio Superiore.

XX. - REGOLAMENTO

DEL CAPITOLO GENERALE

DELLA SOCIETÀ DI S. FRANCESCO DI SALES

PRESENTAZIONE


Il Capitolo Generale non può svolgere i suoi lavori senza un Regolamento che indichi le norme procedurali e soprattutto l'estensione della sua competenza.

Nel 1906 fu pubblicato un Regolamento derivandolo sostanzialmente da quello approvato nel Capitolo Generale X del 1904 (cfr. Annali, vol. III, pag. 537).

Nel 1928 e nel 1947 se ne fece una nuova edizione con leggere varianti: furono apportate alcune modifiche nella disposizione della materia, si curarono dei ritocchi di carattere linguistico e si fecero alcune altre correzioni minori.

Nel 1965 detto Regolamento, alla luce delle proposte fatte da molti membri del Capitolo Generale XIX, fu sottoposto ad un'ampia revisione col duplice scopo di colmare alcune lacune di carattere giuridico-normativo e di aggiornarlo, valendosi anche della prassi del Concilio Ecumenico Vaticano II soprattutto per le discussioni.

Ogni articolo, che fu aggiunto ex novo o completato o emendato rispetto alle edizioni precedenti, venne discusso in aula all'inizio del Capitolo Generale XIX e approvato per votazione secondo il testo che qui si presenta.

Buona parte degli articoli si fondano sul Diritto Canonico o sulle Costituzioni, come indicano opportune citazioni.

Roma, 5 maggio 1965


IL CAPITOLO GENERALE E LA SUA CONVOCAZIONE

1. L'autorità suprema su tutta la Società, per quanto riguarda il governo interno, è affidata in via ordinaria, al Rettor Maggiore e al Suo Consiglio; in via straordinaria al Capitolo Generale (Cost. art. 50).

2. La potestà del Capitolo Generale, il quale rappresenta tutta la Congregazione, è suprema e piena nell'ambito del Codice di Diritto Canonico (Can. 501, 1) e delle Costituzioni (Cost. art. 122-125); quindi, i singoli membri vi partecipano con eguali diritti e doveri, salve le prerogative del Presidente e del Regolatore. La giurisdizione del Capitolo Generale vale sia in foro esterno, che in foro interno.

3. Il Capitolo Generale si radunerà, ordinariamente, ogni sei anni, e ogniqualvolta si deve fare l'elezione del Rettor Maggiore. In via straordinaria poi esso verrà convocato tutte le volte che lo richieda qualche grave ragione, riconosciuta dalla Santa Sede (Cost. art. 126).

4. La convocazione del Capitolo Generale è di competenza del Rettor Maggiore. Solo nel caso di morte del Rettor Maggiore, spetta al Prefetto il convocare il Capitolo Generale, per l'elezione del nuovo Rettor Maggiore (Cost. art. 127, 61 e 65).

5. La prescritta convocazione sarà fatta almeno sei mesi prima della sua apertura e verrà annunciata con lettera circolare, spedita a tutti gli Ispettori e Direttori delle Case, che dovranno darne lettura alle comunità appositamente adunate. Essa indicherà lo scopo principale del Capitolo, il luogo e la data di apertura (Cost. art. 127).

6. Al Capitolo Generale spetta eleggere il Rettor Maggiore e i membri del Capitolo Superiore, trattare gli affari di maggior importanza, che riguardano la Società, e provvedere a quanto richiedono i bisogni della Società, i tempi e i luoghi (Cost. art. 122).

7. Il Rettor Maggiore, ovvero, lui defunto, il Prefetto, nominerà Regolatore del futuro Capitolo uno dei membri del Consiglio Superiore, informandone i singoli Ispettori e Direttori. A lui i Confratelli faranno giungere per iscritto le proposte giudicate più conformi alla maggior gloria di Dio ed al vantaggio della Società (Cost. art. 134).

8. Il Regolatore, insieme a una Commissione designata dal Rettor Maggiore, esaminerà le osservazioni e le proposte pervenute. Esse saranno classificate e comunicate subito al Consiglio Superiore e poi durante il Capitolo Generale rimarranno a disposizione dei suoi membri. Le relazioni, che ne verranno desunte, saranno inviate con sufficiente anticipo agli Ispettori e Delegati.

9. Le deliberazioni del Capitolo Generale abbiano tutte per base le Costituzioni approvate dalla Santa Sede, nè contengano alcuna disposizione contraria allo spirito delle medesime (Cost. art. 123).

10. Il Capitolo Generale può proporre alla Santa Sede mutamenti ed aggiunte da farsi alle Costituzioni, ma sempre in modo che corrispondano fedelmente allo spirito e alle ragioni per cui le Costituzioni stesse furono approvate. Le modificazioni però, non potranno obbligare, finchè non siano state approvate dalla Santa Sede (Cost. art. 124).

11. Nelle deliberazioni capitolari avrà forza di legge quello che sarà approvato dalla maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti, chi presiede può aggiungerne uno, qualora, nel Signore, lo giudichi opportuno (Cost. art. 148).

12. Spetta al Rettor Maggiore rendere note alla Società le deliberazioni prese dal Capitolo Generale, le quali obbligano tutti i Soci appena siano state promulgate (Cost. art. 149 e 125).

13. La natura degli argomenti che si trattano, e l'autorità delle persone partecipanti al Capitolo, esigono un assoluto segreto, soprattutto riguardo al nome delle persone. Considerando, però, l'importanza del Capitolo Generale nella vita della Società Salesiana, il vivo e lodevole interesse dei Confratelli a seguirne i lavori, per favorire lo spirito di famiglia, se ne dia loro tempestiva e prudente informazione, mediante periodiche comunicazioni stampa, redatte da apposita Commissione e approvate dal Presidente.

CAPO SECONDO

MEMBRI DEL CAPITOLO GENERALE

14. Intervengono al Capitolo Generale con voto deliberativo. a) Il Rettor Maggiore e i Rettori Maggiori emeriti, b) i membri del Consiglio Superiore, e) il Segretario del Consiglio Superiore, d) il Procuratore Generale, e) gli Ispettori,

f) un Delegato per ogni Ispettoria debitamente eletto (Cost. art. 97),

g) il Direttore della Casa Madre Salesiana di Torino (Cost. art. 128).

15. I membri del Consiglio Superiore non confermati in carica continuano, per quella volta, a prendere parte al Capitolo Generale (Cost. art. 129).

16. Il Rettor Maggiore ha facoltà di invitare al Capitolo Generale semplici Soci ed anche persone estranee alla Società, quando vengono trattati argomenti di loro speciale competenza; essi, però, partecipano soltanto alla discussione di quelle determinate questioni, e solo con voto consultivo (Cost. art. 130).

17. Tutti i membri del Capitolo Generale hanno il dovere di intervenire ed assistere alle adunanze capitolari, nè potranno assentarsi senza un'espressa licenza del Presidente (Cost. art. 131).

18. Per la validità degli atti del Capitolo Generale è richiesta la presenza di almeno due terzi dei membri (Cost. art, 132).

CAPO TERZO

APERTURA DEL CAPITOLO GENERALE


19. Il Regolatore, d'intesa con il Rettor Maggiore, provveda in tempo affinchè la sala delle adunanze sia arredata in modo conveniente e al sicuro da ogni indiscrezione.

20. Le adunanze saranno presiedute dal Rettor Maggiore o da chi ne fa le veci (Cost. art. 133).

21. Durante le adunanze i Capitolari si disporranno nel seguente ordine di precedenza:

a) Il Rettor Maggiore, o chi presiede in suo luogo, occupa il posto della presidenza, avendo al lato il Regolatore; b) dopo, in prima fila, prendono posto i membri del Consiglio Superiore e gli eventuali Superiori Maggiori emeriti; e) seguono gli Ispettori con il rispettivo Delegato secondo la precedenza della loro elezione alla carica ispettoriale.

22. Almeno tre mesi prima dell'inizio del Capitolo Generale, gli Ispettori invieranno al Regolatore i Verbali della elezione dei Delegati nei Capitoli Ispettoriali, perchè siano presi in esame dall'apposita Commissione nominata dal Rettor Maggiore, ovvero lui defunto, dal Prefetto (Cost. art. 135).

Il Regolatore, trovati dei difetti di qualsiasi sorta, provveda perchè i responsabili procedano in tempo utile alla debita correzione e, se il caso lo richiede, ripetano le elezioni.

Nonostante ciò, se risultasse dubbia la validità dell'elezione di qualche Delegato, il Regolatore ne informerà, fin dalla prima seduta, il Capitolo Generale, perchè questo, con l'autorità di cui è investito, o dichiari invalida l'elezione, o ne sani le irregolarità (Cost. art. 135).

23. I Delegati, la cui elezione risultasse dubbia, non potranno partecipare al Capitolo Generale, finchè questo non abbia sanato d'autorità le irregolarità della loro elezione.

24. Il Presidente in principio di ogni adunanza reciterà l'invocazione Veni, Sanete Spiritus con il relativo versetto e orazione, l'Ave Maria e la giaculatoria Maria Auxilium Christianorum, o.p.n.

Al termine di ogni adunanza, il Presidente reciterà: «In onore di San Giovanni Bosco: Pater... Ave... Gloria... con il relativo versetto ed orazione; quindi la giaculatoria Maria Auxilium Christianorum, o.p.n.

25. Nel giorno fissato per l'apertura del Capitolo Generale, tutti i Capitolari, all'ora determinata, si recheranno in Cappella per la Messa votiva De Spiritu Saneto, con opportuna omelia.

26. All'ora preannunziata a tutti i Capitolari, sarà tenuta la prima seduta regolare.

Il Presidente dopo le preghiere di rito nominerà due o più Segretari, e, occorrendo, anche altri Ufficiali capitolari.

Se la necessità lo richiede, il Presidente, domandato il consenso dell'Assemblea, potrà scegliere pure altri segretari ed ufficiali estranei al Capitolo Generale. È ufficio dei Segretari registrare, in appositi Verbali accuratamente preparati, gli Atti del Capitolo Generale, le deliberazioni prese, ed anche il sunto delle discussioni (Cost. art. 136).

27. Dopo la designazione dei Segretari, il Regolatore, a nome del Presidente, interrogherà l'Assemblea se piace dichiarare il Capitolo legittimamente convocato ed aperto. Dopo che l'Assemblea avrà consentito, il Regolatore dichiarerà formalmente convocato ed aperto il Capitolo Generale. I Segretari redigeranno l'atto dell'inizio del Capitolo, notando il nome e l'ufficio di tutti i presenti, per ordine di dignità (Cost. art. 137).

28. Il primo atto del Capitolo Generale sarà quello di pronunciarsi sui casi di dubbia validità delle elezioni dei Delegati, come è già detto negli articoli 22 e 23 di questo Regolamento.

29. Il Regolatore domanderà se piaccia al Capitolo Generale di sanare l'irregolarità delle elezioni dell'Ispettoria N. N. Il Capitolo Generale esaminerà con cura ogni singola elezione dubbia e delibererà distintamente su ciascuna. Per questa delibera è richiesta la maggioranza assoluta nel primo e nel secondo scrutinio, la relativa nel terzo, e questo dovrà risultare dai Verbali.

I Delegati, la cui elezione , è stata sanata, entreranno a far parte dell'Assemblea (Cost. art. 135; art. 22 di qs. Regol. cfr. C.J.C. can. 101, 1, n. 10).

30. Il Capitolo Generale quindi darà inizio ai lavori; l'orario e l'ordine del giorno, fatti conoscere tempestivamente ai Capitolari, per la presentazione di eventuali proposte, saranno comunicati all'Assemblea dal Regolatore, d'intesa col Presidente.

31. In una delle sedute iniziali il Rettor Maggiore, o chi ne fa le veci, farà una relazione generale sullo stato della Società.

32. Dal Presidente verrà stabilita una speciale Commissione, di cui farà parte almeno uno dei Segretari del Capitolo Generale, con l'incarico di redigerne gli Atti riportando ordinatamente tutte e singole le deliberazioni approvate, enunciando pure i presupposti dottrinali e i criteri ispiratori delle stesse.

CAPO QUARTO

NORME PER LE DISCUSSIONI


33. Le discussioni del Capitolo Generale, saranno presiedute dal Rettor Maggiore o da chi ne fa le veci, coadiuvato dal Regolatore nella direzione e nello svolgimento dei lavori (Cost. art. 133, 134; Regolamento art. 20).

34. In una delle prime adunanze il Regolatore comunicherà al Capitolo Generale quali sono le Commissioni incaricate dello studio dei temi e costituite in precedenza dal Presidente, dopo aver consultato i singoli sulle loro preferenze: egli designerà pure per ciascuna un Presidente e un Relatore.

35. Le commissioni studieranno i temi e le proposte loro assegnate e si accorderanno per presentare alle sedute plenarie del Capitolo delle relazioni ordinate in vari punti per la discussione. Le relazioni in linea di massima seguiranno questo schema: una prima parte riservata ai principi, una seconda alle esortazioni e direttive, una terza alle norme e deliberazioni.

Le relazioni vengano distribuite a tutti i Capitolari almeno due giorni prima dell'adunanza nella quale si dovranno discutere.

36. Il Presidente stabilisce l'ordine dei temi da discutere nelle sedute generali. Il Regolatore invita, secondo l'ordine fissato, ciascun Relatore a leggere la relazione proposta dalla sua Commissione e ad illustrarla brevemente.

37. Chi vorrà esprimere il suo parere sul tema proposto, all'inizio dell'adunanza dia per iscritto il nome al Regolatore, indicando su quale dei punti desidera parlare.

38. L'ordine della discussione sarà il seguente: il Regolatore per ordine invita a parlare ciascuno degli iscritti sul punto da lui richiesto. Esauriti gli scritti a parlare su un oggetto, se vi sono altri desiderosi di intervenire, sarà loro concesso di farlo per ordine. Gli interventi non dovranno superare i cinque minuti. Le ragioni siano quindi esposte con brevità e chiarezza. Chi presenta una proposta nuova ha diritto di replicare in chiusura di discussione della medesima.

39. Dopo la discussione di un certo numero di articoli il Relatore potrà chiedere all'Assemblea un voto orientativo sui singoli articoli esaminati. Questo voto si darà per alzata di mano.

40. Se vi sono emendamenti da proporre alla Relazione (iuxta modum) siano dati per iscritto al Relatore, debitamente motivati e firmati, perchè si possano discutere con la Commissione, fuori aula.

41. Il testo così emendato verrà di nuovo presentato in aula, dove si illustreranno gli emendamenti e relative motivazioni, per il voto finale. Questa votazione si farà in segreto, quando ciò sarà ritenuto opportuno dal Presidente o dal Relatore, oppure su richiesta di almeno 25 Capitolari.

42. Le deliberazioni si intendono approvate quando avranno riportato il numero sufficiente di voti favorevoli, a norma dell'articolo 11 del presente Regolamento.

43. Nel redigere le Relazioni, gli Atti e i Verbali del Capitolo si userà la lingua italiana. Nelle discussioni si preferisca la lingua italiana o latina. Il Presidente può autorizzare chi usa un'altra lingua a valersi di un interprete.

44. Al principio di ogni seduta, da un Segretario sarà letto e sottoposto all'approvazione del Capitolo il verbale della seduta precedente.

45. L'approvazione dovrà risultare in un'apposita dichiarazione posta alla fine del Verbale stesso. Questa, a sua volta, dovrà essere approvata e firmata dal Presidente, dal Regolatore e da almeno uno dei Segretari.

CAPO QUINTO

LE ELEZIONI CHE VANNO

LUOGO NEL CAPITOLO GENERALE


46. Sono di esclusiva competenza del Capitolo Generale le elezioni dei membri del Consiglio Superiore, cioè: del Rettor Maggiore, del Prefetto, del Direttore Spirituale, dell'Economo e dei Consiglieri (Cost. art. 66, 122, 139, 146).

47. Tranne il caso previsto dall'articolo 62 delle Costituzioni, spetta al Capitolo Generale fissare il giorno delle elezioni entro i termini stabiliti dal nuovo art. 137 bis delle Costituzioni.

48. L'elezione del Rettor Maggiore può avvenire o per normale scadenza della carica (Cost. art. 58), o per morte (Cost. art. 59), o per rinunzia (Cost. art. 63), o per rimozione (Cost. art. 64).

49. L'elezione del Rettor Maggiore, in seguito a scadenza del suo mandato, ha luogo quando egli ha compiuto gli anni di carica a norma delle Costituzioni. In questo caso, fino alla elezione del nuovo Rettor Maggiore, spetta a quello in carica la convocazione e 19, presidenza del Capitolo Generale.

L'elezione dovrà farsi entro quindici giorni dal termine del suo ufficio di Rettor Maggiore (Cost. art. 62).

50. Quando invece l'elezione del Rettor Maggiore si fa in seguito alla morte di chi ricopriva tale ufficio, tocca al Prefetto convocare e presiedere il Capitolo Generale, finchè non sia stato eletto il nuovo Rettor Maggiore (Cost.

art. 60, 61).

51. In caso di rinuncia del Rettor Maggiore o di rimozione dalla carica si deve stare a quanto, nei singoli casi, prescriverà la Santa Sede (Cost. art. 64).

52. Perchè un Socio possa essere eletto Rettor Maggiore, si richiede che sia sacerdote; che sia professo nella nostra Società da almeno dieci anni, da computarsi dalla data della prima professione; che sia nato da legittimo matrimonio; che abbia compiuto il quarantesimo anno di età; e che risplenda agli occhi dei Soci per santità di vita e per abilità e prudenza nel disbrigo degli affari della Società

(Cost. art. 57).

53. L'elezione del Prefetto, del Direttore Spirituale, dell'Economo e dei Consiglieri, viene effettuata ogni sei anni (Cost. art. 66, 67).

54. Per poter essere eletti a tali uffici bisogna essere vissuti almeno cinque anni nella Società, avere compiuto 35 anni di età, essere sacerdoti e professi perpetui (Cost. art. 66).

55. L'elezione ad uno degli uffici sopraindicati di un Socio, che non avesse i requisiti prescritti, sarebbe invalida.

56. Quando un Socio, inabile ad essere eletto ad uno dei sovraelencati uffici, compreso quello del Rettor Maggiore, per difetto di qualche requisito voluto, fosse tuttavia giudicato idoneo e degno della carica alla quale si vorrebbe elevarlo, può essere proposto alla medesima non per elezione, ma per postulazione, a norma dei Canoni 179 e 182.

57. Ciascuno può dare e chiedere informazioni intorno alle doti degli eleggibili, ma non palesare a chi intende dare il voto, nè eccitare od invitare altri a dare il voto ad un Socio determinato piuttosto che ad un altro (Cost. art. 140).

58. Aperta la seduta per le elezioni, il Presidente, recitate le preghiere di rito, indicherà il motivo dell'adunanza (Cost. art. 141). Prima però di procedere alle elezioni, ciascuno dei Capitolari, per ordine di precedenza, cominciando dal Presidente, pronuncerà con voce chiara e intelligibile, mettendosi la mano sul petto, il giuramento di eleggere quei Superiori che, secondo Dio, giudicherà doversi eleggere. La formula del giuramento è la seguente:

Testem invoco Deum me, quacumque humana a f jectione postpòsita Superiores electurum quos, secundum Deum, eligendos esse existimàvero (Cost. art. 139; C.J.C. can. 1622, 1).

59. Dopo che tutti i Capitolari avranno emesso il giuramento prescritto, verranno eletti a voto segreto due Segretari e tre Scrutatori (Cost. art. 141).

60. Le operazioni per queste elezioni saranno compiute da due Capitolari designati dal Presidente. Fungeranno da Segretari quelli del Capitolo Generale.

61. L'elezione può essere compiuta in un solo scrutinio o in due scrutini distinti: uno per i due Segretari e l'altro per i tre Scrutatori. In pratica, però, il Presidente può proporre in una lista unica due nomi per l'elezione dei Segretari e tre per l'elezione degli Scrutatori: su di essi l'Assemblea sarà chiamata a pronunciarsi con voto segreto, fermo restando il diritto dei singoli Capitolari di sostituire qualsiasi nominativo e anche tutti.

62. Rimarranno eletti quelli che avranno riportata la maggioranza assoluta dei voti ed avranno accettato l'incarico (C.J.C. can. 101, 1, n. 10).

Se nel primo e nel secondo scrutinio non fosse stata ottenuta la maggioranza assoluta, nel terzo basta la maggioranza relativa.

Se poi vi fosse parità di voti, e il Presidente non volessedirimere questa parità con il suo voto, si ritenga eletto il più anziano di professione religiosa, e, nella parità anche di professione, il più anziano di età (C.J.C. can. 101, 1, n. 10).

63. Gli Scrutatori, insieme con il Presidente, secondo le formalità indicate all'art. 58, presenteranno il giuramento di adempiere fedelmente il loro ufficio, e di mantenere il segreto anche dopo terminato il Capitolo (Cost. art. 141). La formula del giuramento è la seguente:

Testem invoco Deum me fideliter munus Praésidis (vel Scrutatòris) impleturum, et secretum, etiam Capitulo peracto, servaturum.

64. Eletti i Segretari e gli Scrutatori, pronunciati i prescritti giuramenti, il Regolatore leggerà il Capo settimo delle Costituzioni « Del Rettor Maggiore », quando si deve procedere all'elezione del Rettor Maggiore, e il Capo ottavo « Del Consiglio Superiore », quando debbono essere eletti gli altri membri del Consiglio Superiore.

65. Quindi il Regolatore annunzierà l'elezione a cui si deve procedere, e verranno distribuite le schede.

Tali schede debbono essere dello stesso formato e dello stesso colore, e gli elettori, allorchè avranno espresso il loro voto, le ripiegheranno uniformemente secondo le indicazioni del Regolatore.

66. Si tenga presente che il voto, per essere valido, deve essere libero, segreto, certo, assoluto e determinato (C.J.C. can. 169, 1).

67. Quando tutti avranno scritto il loro voto, il primo Scrutatore, ad un cenno del Regolatore, farà l'appello dei presenti, e ciascun nominato si recherà al seggio elettorale per deporre nell'urna ivi preparata la propria scheda (C.J.C. can. 171, 2).

68. Se qualche elettore si trovasse ammalato nella Casa dove ha luogo il Capitolo Generale, nè potesse presentarsi nella sala delle adunanze, ma fosse in grado di scrivere, due Scrutatori e uno dei Segretari andranno da lui, per ricevere in un'urna chiusa, la sua scheda, da unirsi quindi alle altre (Cost. art. 142). Anche questo elettore ammalato, prima di dare il suo voto dovrà prestare il giuramento prescritto (Cost. art. 139), presenti i due Scrutatori e il Segretario.

69. Ciascun elettore può dare un solo voto, anche se, per vari titoli, avesse il diritto di darne altri in nome proprio (C.J.C. can. 164).

70. Raccolte nell'urna tutte le schede, il secondo e il terzo Scrutatore, davanti al Presidente, faranno un esatto controllo per constatare se il numero delle schede corrisponde a quello degli elettori. Se il numero dei voti supera quello degli elettori, l'elezione è nulla (Cost. art. 143; C.J.C. can. 171, 2, 3).

71. Compiuto questo controllo, il primo Scrutatore estrarrà le schede dall'urna, una per una, e le consegnerà al secondo Scrutatore, il quale ne farà la lettura a voce chiara ed intelligibile e le passerà al terzo Scrutatore. Questi le rivedrà per constatare l'esattezza del voto, quindi le deporrà in una seconda urna (Cost. art. 143).

72. Alla fine dello scrutinio, o dell'adunanza, se nella medesima si terranno più scrutini, uno Scrutatore brucerà tutte le schede (C.J.C. can. 171, 4).

73. Mentre gli Scrutatori faranno lo spoglio dei voti, i due Segretari, i quali avranno già redatto il verbale degli atti precedentemente compiuti, registreranno i nomi che man mano vengono letti (Cost. art. 143).

Terminato lo spoglio, gli Scrutatori faranno il controllo del computo dei voti eseguito dai Segretari. Se dal controllo risulta un disaccordo, si procede a un nuovo spoglio delle schede.

74. Gli atti dell'elezione, redatti dai Segretari, dovranno essere firmati dagli stessi, dal Presidente e dagli Scrutatori, e quindi, insieme con gli altri atti del Capitolo Generale, verranno accuratamente conservati nell'Archivio della Società (C.J.C. can. 171, 5).

75. Constatato il perfetto accordo del numero dei voti scritti, rispettivamente, dai due Segretari per ciascun nominato, gli Scrutatori annunceranno, con voce chiara ed intelligibile, quanti voti ha riportato ciascuno (Cost. art. 143).

76. Se si tratta dell'elezione del Rettor Maggiore, colui che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti sarà da ritenere eletto Rettor Maggiore; sarà proclamato dal Presidente, e, se avrà accettato, entrerà subito in carica.

Se poi l'eletto è lo stesso Presidente, la proclamazione sarà fatta dal membro più anziano del Consiglio Superiore cessante (Cost. art. 144).

77. Se il Rettor Maggiore venisse rieletto, questa rielezione, se accettata, dovrà essere subito, o almeno entro gli otto giorni (Can. 177, 1) dalla accettazione, comunicata alla Santa Sede per implorarne la conferma (Cost. art. 58). Finchè non sia giunta detta conferma, il Rettor Maggiore rieletto non potrà riassumere la carica; però continua a presiedere il Capitolo Generale (Cost. art. 133).

78. Se il primo scrutinio fosse senza effetto, se ne faccia subito un secondo e un terzo; se anche il terzo è inefficace, se ne farà un quarto, nel quale avranno voce passiva soltanto i due Soci, che, nel terzo scrutinio avranno raggiunto

il maggior numero di voti. E se anche nel quarto scrutinio vi fosse parità di voti, sarà ritenuto e proclamato eletto il più anziano di prima professione, o, in caso di parità anche di professione, il più anziano di età (Cost. art. 145).

79. Nell'eleggere il Prefetto, il Direttore Spirituale, l'Economo e i Consiglieri si farà per ciascuno uno scrutinio segreto e distinto. -

Anch'essi verranno eletti a maggioranza assoluta di voti. Dopo due scrutini inefficaci però si ritenga eletto e, dopo la sua accettazione, sia proclamato dal Rettor Maggiore colui che nel terzo avrà riportato la maggioranza relativa dei voti. Se poi vi fosse parità di voti anche nel terzo scrutinio, e il Presidente si astenesse dal dirimere questa parità con un suo voto, si ritenga eletto il più anziano di prima professione, e, in caso di parità anche di professione, il più anziano di età (Cost. art. 146; C.J.C. can. 101, 1, n. 10).

80. Compiute le elezioni, il Rettor Maggiore comunicherà a tutti i Soci i nomi degli eletti e gli uffici a ciascuno affidati (Cost. art. 147).

CAPO SESTO

CHIUSURA DEL CAPITOLO GENERALE


81. Nell'ultima adunanza del Capitolo Generale si darà lettura, senza possibilità di discussione, di tutte le deliberazioni prese.

82. Tutti i Capitolari apporranno la loro firma, secondo l'ordine di precedenza.

La firma sarà seguìta dall'indicazione dell'ufficio da ognuno occupato nella Società Salesiana: Membro del Consiglio Superiore, Procuratore, Ispettore, Delegato, Direttore ecc.; ed eventualmente dal particolare incarico tenuto durante il Capitolo Generale: Regolatore, Segretario, Scrutatore.

83. I Segretari consegneranno al Regolatore i Verbali del Capitolo Generale e tutti gli altri Atti del medesimo, che fossero in loro possesso. Il Regolatore a sua volta li consegnerà al Rettor Maggiore, il quale provvederà che vengano conservati accuratamente nell'Archivio della Società Salesiana.

84. Il Presidente chiuderà l'adunanza con le preghiere di rito. Quindi tutti i Capitolari si recheranno in Cappella, dove si terrà la funzione di ringraziamento con l'esposizione solenne del SS. Sacramento, il canto del Te Deum e la Benedizione Eucaristica impartita dal Rettor Maggiore.

85. Sciolto il Capitolo Generale, il Rettor Maggiore avrà cura di adempiere quanto prescrive l'articolo 124 delle Costituzioni in merito all'approvazione da implorarsi dalla Santa Sede per le modificazioni apportate alle Costituzioni. Comunicherà quindi a tutta la Società con lettera circolare le deliberazioni prese per la necessaria promulgazione (Cost. art. 149) avendo cura di riferire i presupposti dottrinali e i criteri ispiratori delle stesse (art. 32 del Regolamento). Copia di detta circolare sia data a ogni Socio.







MODIFICAZIONI

ALLE

COSTITUZIONI E REGOLAMENTI

della Società di San Francesco di Sales





AVVERTENZE

1. - Vengono riportati qui soltanto quegli articoli che furono modificati, soppressi o sostituiti.

2. - Gli articoli segnati con numero bis, ter, ecc. sono quelli introdotti ex novo e che avranno una numerazione definitiva nella nuova edizione delle Costituzioni e dei Regolamenti.

XXI. - MODIFICAZIONI ALLE COSTITUZIONI

1. - MODIFICAZIONI SOSTANZIALI DEFINITIVE

TESTO ANTERIORE

TESTO NUOVO

1

Art. 83 bis.

Il Consiglio Superiore trasmet',erà le sue disposizioni ai Confratelli mediante gli «Atti del Consiglio Superiore » che sono ;'organo ufficiale della Congregazione.

2

Art. 91. L'Ispettore è coadiuvato da quattro o almeno due Consiglieri, secondo che richiederanno le condizioni della Ispettoria; essi vengono eletti dal Rettor Maggiore col Capitolo Superiore, udito l'Ispettore, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, o anche destinati, durante il triennio, ad altri uffici.

L'Ispettore è coadiuvato da sei o almeno quattro Consiglieri,

secondo che richiederanno le condizioni dell'Ispettoria; essi vengono eletti dal Rettor Maggiore con il Consiglio Superiore, udito l'Ispettore, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, o anche destinati, durante il triennio, ad altri uffici.

3

Art. 92. Tutto questo vale anche per l'Economo Ispettoriale, che ordinariamente viene scelto tra i Consiglieri.

Uno dei Consiglieri verrà eletto dal Rettor Maggiore con il suo Consiglio Superiore, udito l'Ispettore, all' Ufficio di Vicario Ispettoriale e farà le veci dell'Ispettore assente o impedito in tutte quelle cose che riguardano il governo ordinario dell'Ispettoria; inoltre ne farà le veci nelle cose di cui abbia ricevuto particolare incarico. Un altro Consigliere verrà nominato, come sopra, all'ufficio di Economo Ispettoriale.

4

Art. 95.Morto l'Ispettore, e

fino a che non sia stato altrimenti provvisto dal Rettor Maggiore, assume ed esercita l'intero governo dell'Ispettoria Il Consigliere Ispettoriale più anziano di ufficio, o a pari anzianità di ufficio il più anziano di professione, o, infine, di età, escluso tuttavia l'Economo Ispettoriale.

Morto l'Ispettore, e fino a quando non sia stato provvisto altrimenti dal Rettor Maggiore,

il Vicario Ispettoriale assume ed esercita l'intero governo dell'Ispettoria.

5

Art. 111. Il Capitolo si compone del Prefetto od Economo, del Catechista e dei Consiglieri, che in via ordinaria non devono essere più di tre. Possono inoltre

far parte del Capitolo il parroco o rettore della Chiesa annessa e l'incaricato dell'Oratorio festivo.

Il Consiglio si compone del Prefetto o Vicario, del Parroco, del Catechista, del Preside, e dei Consiglieri, che in via ordinaria non devono essere più di tre.

Vi può far parte anche il Direttore dell'Oratorio festivo.

6

Art. 128. Intervengono al Capitolo Generale, con voto deliberativo:

I. Il Rettor Maggiore; i Rettori Maggiori emeriti;

Intervengono al Capitolo Generale con voto deliberativo:

I. Il Rettor Maggiore; i Rettori Maggiori emeriti;

II. Il Capitolo Superiore;

III. Il Segretario del Capitolo Superiore;

IV. Il Procuratore Generale; V. Gli Ispettori;

VI. Un Delegato per ogni singola Ispettoria, debitamente eletto nel Capitolo Ispettoriale;

VII. Il Direttore della Casa Madre Salesiana di Torino.

II. Il Consiglio Superiore;

III. Il Segretario del Consiglio Superiore;

IV. Il Procuratore Generale; V. Gli Ispettori;

VI. Un Delegato per ogni singola Ispettoria, debitamente eletto nel Capitolo Ispettoriale;

VII. Il Direttore della Casa Madre Salesiana di Torino:

VIII. Il Rettor Magnifico del Pontificio Ateneo Salesiano.

7

Art. 135. Almeno tre giorni avanti l'inizio del Capitolo Generale, i Delegati delle Ispet

torie presenteranno al Regolatore i Verbali della loro elezione nei

Capitoli Ispettoriali, perchè siano presi in esame dalla apposita Commissione nominata dal Rettor Maggiore, ovvero, lui defunto, dal Prefetto. Se risultasse dubbia la validità dell'elezione di qualche Delegato, il Regolatore ne informerà fin dalla prima seduta il Capitolo Generale, perchè questo, coll'autorità di cui è investito, o dichiari invalida l'elezione, o ne sani le irregolarità.

Almeno tre mesi prima del

l'inizio del Capitolo Generale gli

Ispettori invieranno al Regolatore i Verbali delle elezioni dei Delegati nei Capitoli Ispetto

riali, perchè siano presi in esame dall'apposita Commissione nominata dal Rettor Maggiore, ovvero, lui defunto, dal Prefetto.

Il Regolatore, trovati dei difetti di qualsiasi sorta, provveda che i responsabili procedano in tempo utile alla debita correzione e, se il caso lo richiede, ripetano le elezioni. Nonostante ciò, se risul

tasse dubbia la validità dell'elezione di qualche Delegato, il Regolatore ne informerà, fin dalla prima seduta il Capitolo Generale, perchè, questo, con l'autorità di cui è investito, o dichiari invalida l'elezione, o ne sani l'irregolarità.

8

Art. 137 bis

Uno degli atti del Capitolo generale è, di regola, l'elezione dei membri del Consiglio Superiore, che dovrà essere fatta, salvo l'articolo 62, non prima di dieci giorni e non dopo quindici dall'apertura del Capitolo Generale.

9

Art. 146. Nell'eleggere il Prefetto, il Direttore Spirituale e l'Economo, si farà per ciascuno uno scrutinio segreto distinto. Anch'essi verranno eletti a maggioranza assoluta di voti. Dopo due scrutini inefficaci però si ritenga eletto e sia proclamato dal Rettor Maggiore, come sopra, colui che nel terzo avrà riportato la maggioranza relativa dei voti; se poi vi fosse parità di voti anche nel terzo scrutinio, si riterrà eletto il più anziano di prima professione, ovvero di età. Quanto ai Consiglieri la loro elezione sarà fatta a maggioranza assoluta come sopra, usando

però una sola scheda per tutti.

Nell'eleggere il Prefetto, il Direttore Spirituale, l'Economo e i Consiglieri si farà per ciascuno uno scrutinio segreto distinto. Anch'essi verranno eletti a maggioranza assoluta di voti. Dopo due scrutini inefficaci, però si ritenga eletto e venga proclamato dal Rettor Maggiore, come sopra, colui che nel terzo avrà riportato la maggioranza relativa dei voti; se poi vi fosse parità di voti anche nel terzo scrutinio, si riterrà eletto il più anziano di prima professione, ovvero di età.

10

Art. 157. L'Esercizio della Buo. na Morte si farà in comune, osservando queste regole:

I. Oltre alla meditazione so lita, si faccia un'altra mezz'ora di meditazione, oppure una conferenza d'argomento morale.

11. Ognuno pensi almeno per mezz'ora al progresso o regresso fatto nella virtù durante il mese precedente, soprattutto quanto ai proponimenti fatti negli Esercizi Spirituali e all'osservanza delle Regole; e prenda ferme risoluzioni di vita migliore.

III. La Confessione sacramentale di quel giorno sia più accurata, quasi fosse l'ultima della vita; e si riceva la S. Comunione come per Viatico.

IV. Si recitino le preghiere contenute nel Manuale di pietà; e si rileggano tutte, o almeno in parte, le Costituzioni della Società.

(trasferito nei Regolamenti)


Art. 158. Chi per le sue occupazioni non potesse fare l'Esercizio della Buona Morte in comune, nè compiere tutte le sovraccennate pratiche di pietà, col permesso del Direttore faccia quelle-che sono compatibili con il suo ufficio, rimandando le altre a un giorno più comodo.

(trasferito nei Regolamenti)

11

Art. 162. Allorchè muore durante la propria carica un Direttore, o un Ispettore, o un membro del Capitolo Superiore o il Segretario di questo, o il Procuratore Generale, o un Prefetto Apostolico, o un Vicario Apostolico, o il Rettor Maggiore, oltre ai suffragi di cui all'articolo 160, si celebrerà nel giorno trigesimo dalla morte, ovvero in altro più opportuno, una Messa solenne, per il Direttore nella propria Casa, per l'Ispettore in tutte le Case dell'Ispettoria; per un membro o per il Segretario del Capitolo Superiore o per il Procuratore Generale, nella Casa principale di ciascuna Ispettoria; per il Prefetto o Vicario Apostolico, in tutte le Case della Prefettura o Vicariato; per il Rettor Maggiore in tutte le Case della Società.

Ogni volta che i Soci sono riuniti per gli Esercizi Spirituali prescritti dalle Costituzioni, assistano a una Messa solenne per i Soci defunti, da celebrarsi a cura dell'Ispettore in giorno opportuno.

Allorchè muore durante la propria carica un Direttore, o un Ispettore, o un membro del Consiglio Superiore o il Segretario di questo, o il Procuratore Generale, o un Prefetto Apostolico, o un Vicario Apostolico, o il Rettor Maggiore, oltre ai suffragi di cui all'articolo 160, si celebrerà nel giorno trigesimo dalla morte, ovvero in altro opportuno, una Messa solenne, per il Direttore nella propria casa, per l'Ispettore in tutte le case dell'Ispettoria; per un membro o per il Segretario del Consiglio Superiore o per il Procuratore Generale, nella casa principale di ciascuna Ispettoria; per il Prefetto o Vicario Apostolico, in tutte le case della Prefettura o Vicariato; per il Rettor Maggiore in tutte le case della Società.

Alla morte di un Rettor Maggiore emerito si celebrerà una Messa di trigesima in tutte le case Ispettoriali; si celebrerà una Messa di trigesima per ogni Confratello defunto, nella casa cui apparteneva; in ogni casa si celebrerà una Messa all'anno in suffragio dei benefattori defunti.

Ogni volta che i Soci sono riuniti per gli Esercizi Spirituali prescritti dalle Costituzioni, assistano ad una Messa solenne per i soci defunti, da celebrarsi a cura dell'Ispettore in giorno opportuno.

12

Art. 178. Quanto ai laici, è necessario che conoscano i rudimenti della fede, sappiano leggere e scrivere, e siano idonei a compiere qualche ufficio nella Società.

(Questo articolo è stato soppresso).

13

Art. 181. Se il novizio nel Capitolo della Casa avrà ottenute la maggioranza dei voti, l'Ispet. Core, avuto il consenso del sue Consiglio, lo potrà ammettere alle professione. Altrimenti o si li. cenzierà il novizio, o gli si protrarrà la prova del noviziato, non mai però oltre sei mesi, L'Ispettore trasmetterà gli atti dell'ammissione al Capitolo Superiore.

L'Ispettore, udito il Consiglio della casa di noviziato e avuto il consenso del suo Consiglio, può ammettere il novizio alla professione. Altrimenti o si licenzierà il novizio, o gli si protrarrà la prova del noviziato, non mai però oltre sei mesi. L'Ispettore trasmetterà gli atti dell'ammissione al Consiglio Superiore

2. - MODIFICAZIONI AD EXPERIMENTUM


Tenendo conto dell'aumento dei Soci, della espansione delle attività, della molteplicità delle opere, dell'esigenza di un governo efficace di tutta la Società per i tempi nuovi, e del necessario collegamento tra il centro e la periferia, il Capitolo Generale propone ad experimentum l'aumento del numero dei Consiglieri del Rettor Maggiore e la modificazione della struttura del suo Consiglio.

1. Fermo restando che il Rettor Maggiore esercita il governo centrale e generale della Congregazione attraverso Superiori preposti ai vari settori, il Capitolo Generale propone che:

a) il Consiglio Superiore sia composto dal Prefetto o Vicario, dal Direttore Spirituale, dall'Economo e da nove Consiglieri;

b) il Vicario, il Direttore Spirituale e l'Economo conservino le attribuzioni contemplate dagli articoli 70-77 delle Costituzioni e inoltre al Vicario venga assegnata la cura delle Missioni e al Direttore Spirituale la cura delle vocazioni e degli aspiranti;

e) tre Consiglieri abbiano rispettivamente la responsabilità dei

seguenti settori di attività:1. la formazione di tutto il personale salesiano ecclesiastico e laico;

2. la pastorale giovanile e parrocchiale;

3. la pastorale tra gli adulti, Cooperatori, Exallievi, l'informa

zione e la stampa;

d) questi tre Consiglieri, insieme con il Vicario, il Direttore Spirituale e l'Economo, dimorino ordinariamente in sede, accanto al Rettor Maggiore, per lo studio e la soluzione dei problemi generali di governo.

2. Per gli altri sei Consiglieri, che sono anch'essi membri effettivi del Consiglio Superiore con sede presso il Rettor Maggiore, il Capitolo Generale propone che essi ricevano dal Rettor Maggiore l'incarico di presiedere a gruppi di Ispettorie, in funzione di Delegati Regionali per il collegamento tra il centro e la periferia e per il coordinamento tra le Ispettorie dei singoli Gruppi.

3. Con queste modifiche ad experimentum:

a) vengono sospese le disposizioni degli articoli 78 e 79 delle Costituzioni in quanto le incombenze del Consigliere delle Scuole e del Consigliere Professionale, passano ai Consiglieri della formazione dei Soci e dell'apostolato giovanile;

b) si modificano gli articoli 50-66-80 per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che sale da 5 a 9;

e) si modificano gli articoli 70 e 71 che riguardano le incombenze del Vicario e del Direttore Spirituale.


3. - EMENDAMENTI O AGGIORNAMENTI GIURIDICI


1

Art. 14. Si mantenga l'unione fraterna, sia con la lettura pubblica del «Bollettino Salesiano », sia con l'evitare le questioni di politica e le contese di nazionalità, soprattutto fra soci di diversi paesi. Al che gioverà limitare convenientemente la let tura dei giornali; quali si pos sano leggere e da chi, dipendi dal solo Ispettore il determinarlo

Si mantenga l'unione fraterna, sia con la lettura pubblica del « Bollettino Salesiano », sia con l'evitare le questioni di politica e le contese di nazionalità, soprattutto tra soci di diverso paese. La lettura dei giornali l'uso dei mezzi di comunicazione sociale saranno regolati secondo le prescrizioni dell'Ispettore.

2

Art. 25 I professi in questa Società conservano la proprietà dei loro beni, e la capacità di acquistarne altri per titolo legittimo. Avanti la prima professione devono cedere, per tutte il tempo in cui saranno astretti dai voti, l'amministrazione dei beni suddetti a chi vorranno, e disporre liberamente dell'uso ed usufrutto di essi. Dopo la professione il socio può ancora mutare tale cessione e disposizione, non di suo arbitrio, ma col permesso del Rettor Maggiore, purchè il mutamento, almeno circa una parte notevole dei beni, non sia a favore della Società. Tutto questo dovrà parimente osservare, nonostante la professione, quanto a quei beni che venissero in suo possesso dopo la professione medesima.

I professi di questa Società conservano la proprietà dei loro beni, e la capacità di acquistarne altri per titolo legittimo. Avanti la prima professione devono cedere, per tutto il tempo in cui saranno astretti dai voti, l'amministrazione dei beni suddetti a chi vorranno, e disporre liberamente dell'uso ed usufrutto di essi. Dopo la professione il Socio può ancora mutare tale cessione e disposizione, non di suo arbitrio, ma col permesso del Rettor Maggiore, purchè il mutamento, almeno circa una parte notevole dei beni, non sia a favore della Società, nel quel caso bisogna ricorrere alla S. Sede. Tutto questo dovrà parimente osservare, nonostante la professione, quanto a quei beni che venissero in suo possesso dopo la professione medesima.

3

Art. 26. Ogni novizio, avanti la prima professione, faccia liberamente il suo testamento circa i beni che già possiede o che verranno in suo possesso per l'avvenire. Tale testamento I professi non potranno più mutare senza il permesso della S. Sede, ovvero, se per l'urgenza del caso non vi sia tempo di ricorrere ad essa, dell'Ispettore, o, se nemmeno a questo si possa ricorrere, del Direttore.

Ogni novizio, avanti la professione, faccia liberamente il suo testamento circa i beni che già possiede o che verranno in suo possesso per l'avvenire.

Il testamento sia fatto prima della professione anche nei casi particolari di difetto di età: raggiunta l'età prescritta e prima della professione perpetua, sia convalidato secondo le formalità delle leggi civili in materia. Tale testamento i professi non potranno più mutare senza il permesso del Rettor Maggiore, ovvero, per delega del medesimo, dell'Ispettore; se per l'urgenza del caso non vi sia tempo di ricorrere ad essi, occorre il permesso del Direttore.

4

Art. 98. Al Capitolo Ispettoriale intervengono con voce attiva:

I. L'Ispettore che presiede; II. I Consiglieri Ispettoriali;

111. I Direttori di ogni Casa

regolare dell'Ispettoria, cioè di ogni Casa avente almeno sei professi;

IV. Un Delegato per ciascuno Casa regolare dell'Ispettoria, elet

to tra i professi perpetui.

Al Capitolo Ispettoriale intervengono con voce attiva:

I. L'Ispettore, che presiede; II. I Consiglieri Ispettoriali;

III. I Direttori di ogni Casa a

cui appartengono almeno sei soci;

IV. I Delegati delle stesse Case,

eletti tra i professi perpetui;

V. Il Maestro dei novizi.

5

Art. 101. Quanto alle Case non regolari, aventi cioè meno di sei soci professi, se la distanza lo permette, l'Ispettore disponga che i soci di quelle Case si radunino insieme sotto la presidenza del Direttore più anziano di professione perpetua, in modo

da raggiungere il numero di sei almeno; e così uniti eleggeranno a norma del precedente articolo, innanzi tutto uno dei Direttori

delle Case non regolari convocate,

poi il Delegato che dovrà accompagnarlo al Capitolo Ispettoriale, e infine il suo supplente. Se poi per la distanza i Soci di

una Casa non regolare non po

potessero riunirsi con quella di alcun'altra Casa non regolare, il Direttore e i Soci di essa, d'accordo con l'Ispettore, si recheranno alla Casa regolare più vicina, dove insieme con i Confratelli che la compongono, e con pari diritto attivo e passivo, procederanno all'elezione del De

legato e del supplente, come sopra si è detto.

Quanto alle case aventi meno di sei soci professi, se la distanza lo permette, l'Ispettore disponga che i soci di quelle case si radunino insieme sotto la presidenza del Direttore più anziano di prima professione, in modo da raggiungere il numero di sei almeno; e così uniti eleggeranno, a norma del precedente articolo, innanzi tutto uno dei Direttori delle case convocate, poi il Delegato che dovrà accompagnarlo al Capitolo Ispettoriale, e infine il suo supplente. Se poi per la distanza i soci di una

casa che non si compone di almeno sei soci, non potessero riunirsi con quelli di una casa delle stesse condizioni, il Direttore e i soci di essa, d'accordo con l'Ispettore si recheranno alla casa più vicina, dove insieme con i Confratelli che la compongono, e con pari diritto attivo e passivo, procederanno all'elezione del Delegato e del supplente,

come sopra si è detto.

6

Art. 102. È ammessa la votazione per lettera solo nei seguenti casi:

1. quando i Soci di due o più Case non regolari non possono, per la troppa distanza o per altra grave ragione, riunirsi ad eleggere il Direttore ed il Delegato per il Capitolo Ispettoriale;

2. quando i Soci di una Casa non regolare non possono, per le cause sopraccennate, recarsi ad una Casa regolare a prender parte all'elezione del Delegato;

3. quando per le medesime cause nè il Direttore nè il Delegato d'una Casa può intervenire al Capitolo Ispettoriale per l'elezione del Delegato dell'Ispettoria.

In tali casi l'Ispettore, sempre conformandosi al Regolamento, disporrà ogni cosa in modo che sia garantita la segretezza e la regolarità delle elezioni.

È ammessa la votazione per lettera solo nei seguenti casi:

1. quando i soci di due o

più case non aventi almeno sei soci professi, non possono per la troppa distanza o per altre gravi ragioni, riunirsi ad eleggere il Direttore e il Delegato per il Capitolo Ispettoriale;

2. quando i soci di dette case non possono per le cause sopraccennate recarsi alla casa più vicina per prender parte all'elezione del Delegato;

3. quando per le medesime cause nè il Direttore né il Delegato di una casa può intervenire al Capitolo Ispettoriale per l'elezione del Delegato dell'Ispettoria.

In tali casi l'Ispettore, sempre conformandosi al Regolamento, disporrà ogni cosa in modo che sia garantita la segretezza e la regolarità delle elezioni.

7

Art. 116. Il Prefetto fa le veci del Direttore, e suo principale ufficio sarà di amministrare le cose temporali, di aver cura dei famigli, di vegliare attentamente sulla disciplina degli alunni, secondo le norme di ciascuna Casa e l'assenso del Direttore. Egli deve essere preparato a render conto della sua gestione al Direttore, ogniqualvolta ne sia da lui richiesto.

Il Prefetto fa le veci del Direttore. Suo dovere principale è: aiutare il Direttore nel sostenere la disciplina religiosa, amministrare le cose temporali, aver cura del personale non salesiano, vegliare attentamente sulla disciplina generale degli allievi secondo le norme di ciascuna casa e l'assenso del Direttore. Egli deve essere preparato a render conto della sua gestione al Direttore, ogniqualvolta ne sia da lui richiesto.

4. EMENDAMENTI PURAMENTE FORMALI

1

Art. 9. I soci favoriscano con ogni potere i sodalizi religiosi esistenti nei luoghi, ove sorgono le nostre Case. Promuovano inoltre l'Arciconfraternita dei Di

voti di Maria Ausiliatrice e le Pie Unioni dei Cooperatori Salesiani e degli Ex-Allievi.

I Soci favoriscano con ogni potere i sodalizi religiosi esistenti nei luoghi ove sorgono le nostre Case. Promuovano inoltre le Pie Unioni dei Cooperatori Salesiani e dei Divoti di Maria Ausiliatrice e l'Associazione degli Exallievi Salesiani.

2

Art. 16. Senza un motivo riconosciuto come grave dall'Ispettore, non si accettino estranei a convivere in comunità, siano essi sacerdoti o laici.

Senza un motivo riconosciuto come grave dall'Ispettore, non si accettino estranei a convivere in comunità, siano essi ecclesiastici o laici.

3

Art. 28. Ai professi poi non sia proibito di compiere, col permesso del Rettor Maggiore o dell'Ispettore, quegli atti di proprietà che sono prescritti dalle leggi.

Ai professi poi non sia proibito di compiere, col permesso del Rettor Maggiore o dell'Ispettore, quegli atti di proprietà che sono prescritti dalle leggi civili.

4

Art. 50. Quanto all'interno la autorità suprema su tutta la Società è affidata, in via ordinaria, al Rettor Maggiore e al suo Consiglio, che si chiama Capitolo Superiore, e consta del Prefetto, del Direttore Spirituale, dell'Economo e di cinque Consiglieri; in via straordinaria, al Capitolo Generale.

Quanto all'interno l'autorità suprema su tutta la Società è affidata, in via ordinaria, al Rettor Maggiore assistito dal suo Consiglio, che si chiama Consiglio Superiore, e consta del Prefetto, del Direttore Spirituale, dell'Economo e di nove Consiglieri; in via straordinaria, al Capitolo Generale.

5

Art. 55. Il Rettor Maggiore è il Superiore di tutta la Società. Egli può eleggere il suo domicilio in qualunque Casa di essa ed ha potestà su tutte le Ispettorie, le Case e i Soci quanto alle cose spirituali e temporali.

Il Rettor Maggiore è il Superiore di tutta la Società. Egli può eleggere il suo domicilio in qualunque Casa di essa, e ha potestà ordinaria su tutte le Ispettorie, le Case e i Soci quanto alle cose spirituali e temporali.

6

Art. 113. È ufficio del Direttore governare la Casa tanto nelle cose spirituali che nelle scolastiche e materiali; ma nelle cose di maggior importanza sarà più conveniente che raduni il suo Capitolo, e non deliberi niente senza il consenso di esso.

È ufficio del Direttore governare la casa tanto nelle cose spirituali che nelle scolastiche e materiali; ma nelle cose di maggior importanza raduni il suo Consiglio e non deliberi niente senza il consenso di esso.

7

Art. 121. Il Rettor Maggiore può visitare, personalmente o per mezzo di un suo Delegato, tutte e singole le Case, ogni volta che sia richiesto da speciali ragioni, e gli sembri necessario od opportuno per conoscer bene l'Istituto.

Il Rettor Maggiore può visitare tutte e singole le case sia personalmente, sia inviandovi Visitatori ogni volta che ciò sia richiesto da speciali ragioni, e gli sembri necessario od opportuno per conoscer bene l'Istituto.

8

Art. 122. Al Capitolo Generale spetta eleggere il Rettor Maggiore e i membri del Capitolo Superiore, trattare delle cose di maggior importanza che riguardano la Società e provvedere a quanto i bisogni della Società ovvero i tempi e i luoghi richiedono.

Il Capitolo Generale è l'organo legislativo della Società; ad esso spetta inoltre eleggere il Rettor Maggiore e i membri del Consiglio Superiore, trattare delle cose di maggior importanza che riguardano la Società, e provvedere a quanto i bisogni della Società ovvero i tempi e i luoghi richiedono.

9

Art. 171. Generalmente la prima prova sarà tenuta per sufficiente quando il postulante abbia passato qualche tempo in una Casa della Società, oppure abbia frequentato le scuole della medesima, e in tal tempo si sia visto risplendere per virtù e ingegno.

Generalmente la prima prova sarà tenuta per sufficiente quando il candidato abbia passato qualche tempo in una casa della .Società, oppure abbia frequentato le scuole della medesima, e in tal tempo si sia visto risplendere per virtù e ingegno.

10

Art. 173. Nel tempo della prima prova i Superiori locali devono osservare attentamente se l'aspirante (in latino: postulans) sia atto alla Società, riferendo e manifestando all'Ispettore tutto quello che dinanzi al Signore giudicheranno bene.

Nel tempo della prima prova i Superiori locali devono attentamente osservare se il candidato sia atto alla Società, riferendo e manifestando all'Ispettore tutto quello che dinanzi al Signore giudicheranno bene.

11

Art. 174. Il noviziato comincia quando l'aspirante, ammesso dall'Ispettore, coll'approvazione o la conferma del suo Consiglio, entra nella Casa di noviziato e si pone sotto la dipendenza del Maestro.

Il noviziato comincia quando il candidato, ammesso dall'Ispettore con l'approvazione del suo Consiglio, entra nella casa di noviziato e si pone sotto la dipendenza del Maestro.

12

Art. 179. L'Ispettore può ammettere l'aspirante al noviziato, se avrà ottenuto la maggioranza dei voti dal Consiglio Ispettoriale. Gli atti dell'ammissione debbono essere trasmessi al Capitolo Superiore.

L'Ispettore può ammettere il candidato al noviziato, se avrà ottenuto la maggioranza dei voti del Consiglio Ispettoriale. Gli atti dell'ammissione debbono essere trasmessi al Consiglio Superiore.


13

Cambiamento dell'espressione « Capitolo Superiore » con l'espressione « Consiglio Superiore » negli articoli:

50, 52, 56, 62, 64, 66, 67, 69, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 90, 91, 104, 107, 108, 109, 122, 128, 129, 134, 144, 162, 179, 181, 190, 192.


14

Cambiamento dell'espressione «Capitolo della Casa » con l'espressione «Consiglio della Casa » negli articoli:

87, 110, 111, 112, 113, 180, 181, 185.


5. - NOTA

Qui sopra è stato riportato il testo delle variazioni alle Costituzioni proposte dal Capitolo Generale e approvate dalla S. Congregazione dei Religiosi con Rescritto del 7 gennaio 1966 N. 13016/65. Esso sarà sostituito al testo precedente nella prossima edizione delle Costituzioni.

Seguono le variazioni proposte, ma non approvate:

Art. 27. Si era proposto la seguente aggiunta: «Il Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio ha la facoltà (delegabile agli Ispettori con i rispettivi Consigli) di dare ai professi perpetui il permesso di rinunciare, mediante atto tra i vivi, al dominio dei

propri beni a titolo gratuito, se vi è una giusta causa e salve le norme della prudenza ».

Questa aggiunta non è stata approvata, perchè il Rettor Maggiore ha il suddetto potere non dal diritto comune, ma da una facoltà che potrebbe anche essere limitata od abrogata.

Art. 190. Redazione nuova proposta: « Il Rettor Maggiore, con il consenso del suo Consiglio e con la previa licenza della Santa Sede, può erigere i Noviziati. Può anche trasferire i Noviziati già eretti in altre Case della Società, dandone avviso all'Ordinario del luogo »

Questa nuova redazione dell'articolo non è stata approvata per la stessa ragione data per l'art. 27. Resta dunque in vigore il testo di prima.

Art. 172. Il Capitolo Generale aveva omesso da questo articolo le parole seguenti: « Chi viene ammesso come laico deve fare l'aspivantato sempre per sei mesi interi, e l'Ispettore può prolungarlo ancora; ma non oltre un nuovo semestre ».

Questa omissione non è stata approvata perchè il Can. 539, paragr. 1, si applica anche ai nostri Coadiutori.

Art. 174 (v. sopra, pag. 235). Il cambio proposto dal Capitolo Generale della parola `aspirante' in `candidato' è stato approvato; ma sono state tolte le parole `o la conferma' (del suo Consiglio), che si trovavano già nel testo precedente, perchè pregiudicano l'interpretazione dell'art. 179. Ne segue che l'Ispettore deve ottenere la maggioranza dei voti del suo Consiglio prima di ammettere un candidato al Noviziato. Non basta che ottenga la conferma susseguente del Consiglio, quando lui ha già ammesso il candidato.

Art. 198. « Sacerdoti e chierici porteranno l'abito ecclesiastico, eccetto che sia richiesto altrimenti da qualche giusto motivo a giudizio dell'Ispettore ».

Art. 199. « I Coadiutori portino sempre abiti dal taglio e dai colori seri, consoni al loro carattere di religiosi ».

Anche questa nuova redazione dei due articoli non è stata accettata. Gli artt. 198 e 199 rimangono perciò come erano prima. Ragione della non accettazione è che tutta la materia è sub indice per una normazione generale, in base alle deliberazioni e osservazioni consiliari.

Oltre a questi cambi sostanziali arrecati alle proposte del Capitolo Generale, vi sono nel testo approvato alcune lievi modifiche che non vale la pena elencare; (la più importante è all'art. 50: « Rettor Maggiore assistito dal suo Consiglio », invece di « Rettor Maggiore con il suo Consiglio »).

1 Marco 16, 15.

2 Acta Apostolicae Sedis, 1964, p. 998.

3 "Osservatore Romano", 9-10 novembre 1964, p. 3.

4 Reg., art. 67.

5 Enc. Divini Illius Magistri.

6 Cost. De Ecclesia, num. 30-38.

7 Cost. De Ecclesia, num. 31.

8 Ibidem, 39-42.

9 Cost., art. 1.

10 Filippesi 4, 8.

11 Enc. Pacem in terris, 147-150.

12 Genesi, cap. I, 20.

13 Cost. De Sacra Liturgia, num. 40.

14 Reg., art. 94.

15 Cost. De Sacra Liturgia, num. 19.

16 Cost., art. 8.

17 Reg., art. 102.

18 Reg., art. 88.

19 Ibidem, 104.

20 Don Bosco: Memorie dell' Oratorio, p. 36.

21 M.B. VII, 292.

22 Eugenio Valentini, Don Rinaldi maestro di pedagogia e spiritualità salesiana, p. 104.

23 Ibidem.

i